GIORNATA DI FORMAZIONE PER L ODCEC DI TORINO PAGHE E CONTRIBUTI - CORSO BASE 04/03/2016. Relatore:

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1 GIORNATA DI FORMAZIONE PER L ODCEC DI TORINO PAGHE E CONTRIBUTI - CORSO BASE 04/03/2016 Relatore: Alessandro Dott. TODESCHELLI Dott. Comm.sta Materia «Lavoro» OPEN Dot Com Spa Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

2 3 Incontro Venerdì 26 febbraio 2016 PROGRAMMA Erario e Agenzia delle Entrate Tassazione: Tassazione separata Conguaglio contributivo e fiscale Trattamento di Fine Rapporto Modello CU: cenni Esercitazione: adempimenti mensili del S.I. post consegna del cedolino al Dipendente, conguaglio fiscale al termine del rapporto di lavoro, nonché a fine anno.

3 TASSAZIONE SEPARATA Si definisce «tassazione separata» un particolare regime fiscale che interessa tutti quei redditi che si sono formati in un periodo di tempo piuttosto lungo (solitamente diversi anni) e vengono percepiti dal soggetto in un secondo momento, che può non coincidere con la loro produzione. Attenzione: alternativa scaglioni di reddito IRPEF che partono dal 23% e tendono al 43%.

4 ESEMPI Esempio di redditi tassati in regime di tassazione separata: le indennità che vengono prodotte durante il periodo di attività di un Azienda, ma che vengono percepite solamente al momento della sua cessazione. Inoltre, i redditi affinché possano essere soggetti a questo tipo di tassazione, devono poter essere classificati come percepiti una tantum o non in maniera continuativa e periodica. Si tratta solitamente di redditi che provengono da fatti economici che rientrano nell ambito di eventi o attività non ricorrenti. L aliquota da applicare è calcolata sui redditi prodotti in un biennio di riferimento, ossia nel biennio precedente a quello della corresponsione delle somme soggette a tassazione separata.

5 Caratteristiche principali dei redditi messi in esame: possono essere conseguiti dalle persone fisiche non imprenditori; quindi tale modalità di calcolo non è prevista per i redditi percepiti da Società di Persone e da Soggetti IRES non concorrono a formare il reddito complessivo acquistano rilievo al momento della loro percezione (criterio di Cassa) I redditi a tassazione separata sono elencati nell art. 17 e nell art. 7 comma 3 del T.U.I.R.

6 E possibile suddividere tali redditi in quattro categorie principali: redditi percepiti dagli eredi per beni o attività del defunto imposte ed oneri rimborsati plusvalenze da cessioni immobiliari arretrati di lavoro dipendente o pensione, trattamento di fine rapporto e redditi a formazione pluriennale

7 Applicazione della tassazione separata E possibile definire una regola generale applicabile alla maggior parte dei redditi soggetti a tassazione separata, ad esclusione del TFR e indennità equipollenti. Si applica l aliquota media calcolata sui redditi prodotti in un biennio di riferimento; a tal fine è necessario individuare correttamente: il periodo d imposta nel quale il reddito deve essere assoggettato a imposizione il periodo d imposta a cui fare riferimento per individuare il biennio l aliquota media calcolata sui redditi del biennio di riferimento

8 Il calcolo della tassazione Per ottenere l aliquota da utilizzare per il calcolo della tassazione separata è necessario: 1. sommare i redditi complessivi dei due anni precedenti (Reddito anno precedente + Reddito 2^ anno precedente) a quello in cui è stato percepito il reddito da sottoporre a tassazione e dividere il risultato per 2 (Reddito anno precedente + Reddito 2^ anno precedente) 2

9 Così facendo, si ottiene la media annuale del reddito del biennio. 2. su reddito medio si calcola l IRPEF in base alle aliquote vigenti e quindi l incidenza media in percentuale di tale imposta sul reddito medio Tale percentuale corrisponde all aliquota da applicare al reddito a tassazione separata. Se in uno dei due anni precedenti non si è percepito alcun reddito, lo stesso calcolo si effettua sul 50% del reddito dell unico anno. Se in entrambi gli anni non si sono percepiti redditi si applica l aliquota IRPEF più bassa.

10 Esempio Reddito a tassazione separata percepito nel 2011 di 5.700,00 Reddito complessivo anno 2010 di ,00 Reddito complessivo anno 2009 di ,00 Calcolo della media annuale del reddito del biennio , ,00 = , ,00 : 2 = ,00

11 Calcolo dell aliquota da applicare al reddito a tassazione separata: fino a ,00 il 23% ( 3.450,00) da ,00 a ,00 il 27% ( 3.510,00) da ,00 a ,00 il 38% ( 1.567,50)

12 L imposta corrispondente a ,00 è pari a 8.527,50 Calcolo dell incidenza media ,00 : 8.527,50 = 100 : X X = 26,54 Calcolo dell imposta 5.700,00 x 26,54% = 1.512,78 Chi dichiara il reddito Se il reddito a tassazione separata è erogato da un S.I. lo stesso procede al conteggio e al versamento dell imposta calcolata.

13 ATTENZIONE Il S.I. che eroga il compenso o il Contribuente determinano le ritenute in via provvisoria e a titolo di acconto. Sui redditi soggetti a tassazione separata l imposta definitiva viene liquidata poi dall Agenzia delle Entrate che procede in entrambi i casi al ricalcolo (riliquidazione) dell imposta e, in presenza di maggiore imposta dovuta, all emissione di apposito avviso bonario per darne comunicazione al Contribuente. Riferimento «Allegato_1»

14 REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA ARRETRATI E REDDITI A FORMAZIONE PLURIENNALE Arretrati da lavoro dipendente Per arretrati da lavoro dipendente si devono intendere: emolumenti relativi a prestazioni di lavoro dipendente svolte in anni precedenti sono percepiti successivamente all anno di effettuazione della prestazione sorti a causa di situazioni di fatto che ne abbiano impedito il regolare pagamento nei termini ordinari, comunque non dipendenti dalle volontà delle parti

15 Sono assimilabili agli arretrati, se erogati in un periodo successivo a quello in cui sorge il diritto, le indennità per ferie non godute, l indennità di disoccupazione, ecc. Gli arretrati soggetti a tassazione separata Sono da riportare in dichiarazione dei redditi soltanto gli arretrati corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d acconto. Sono tali, ad esempio, gli arretrati di lavoro dipendente percepiti da Collaboratori Domestici, Baby-sitter, Badanti.

16 Trattamento di Fine Rapporto siglato TFR Il Trattamento di Fine Rapporto (conosciuto anche come liquidazione o buonuscita) è una somma accantonata dal Datore di lavoro e che viene corrisposta al Dipendente nel momento in cui il rapporto di lavoro cessa per qualsiasi motivo. I Dipendenti possono scegliere: di mantenere il TFR in Azienda (dunque come liquidazione) di versarlo in un Fondo Pensione in via sperimentale da marzo ottenere in busta paga, unitamente alla retribuzione, la quota di trattamento di fine rapporto maturata mensilmente

17 Come si determina il TFR Il Trattamento di Fine Rapporto è determinato da un importo pari e comunque non superiore alla retribuzione lorda dovuta per ogni anno di lavoro, divisa per 13,5. In caso di prestazione di durata inferiore all anno, l importo deve essere riproporzionato, considerando come mese intero ogni frazione superiore a 15 giorni. Il TFR è inoltre rivalutato al 31 dicembre di ogni anno, con l applicazione di una percentuale dell 1,5% in misura fissa, e con il 75% dell aumento dell indice dei prezzi, quale indicato dall ISTAT. Alla formazione del TFR concorrono pertanto diversi elementi, dallo stipendio base ad altri compensi ed indennità che, in linea generale, costituiscono la remunerazione prevista per le prestazioni di lavoro dipendente.

18 Anticipazione del TFR Il Lavoratore che abbia maturato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso Datore di Lavoro può chiedere una anticipazione del TFR, in misura non superiore al 70% dell importo maturato. Tale richiesta deve essere giustificata da particolari esigenze, essenzialmente correlate a spese da sostenere per prestazioni sanitarie o per l acquisto della casa di abitazione propria o per i figli, e deve essere comprovata (ad esempio, con ricevute e fatture relative a spese mediche, con il rogito notarile per l acquisto di immobili, ecc.).

19 Il TFR e la previdenza complementare Il TFR può essere accantonato dal Datore di lavoro, su richiesta del Lavoratore, in un Fondo di Previdenza complementare. Il Lavoratore, che interviene nella scelta del Fondo Pensione, dispone in tal caso di un accantonamento con tutte le caratteristiche e i vantaggi della previdenza complementare, dalla deducibilità fiscale dei contributi versati alla possibilità di garantirsi una forma di pensione integrativa.

20 TFR in busta paga La Legge di Stabilità 2015 ha previsto la possibilità per i Dipendenti del settore privato di ottenere in busta paga, quindi mensilmente, un anticipo del Trattamento di fine Rapporto. La scelta di farsi o meno anticipare la liquidazione spetta al Dipendente e, una volta manifestata la volontà di ricevere il TFR in busta paga, l opzione non può essere revocata sino al 30 giugno 2018.

21 Tale opzione può essere esercitata anche dai Lavoratori che hanno scelto di versare il TFR ad un Fondo di Previdenza complementare (Fondo Pensione). Ai fini della decisione va preso in considerazione il fatto che il TFR in busta paga è tassato secondo la tassazione ordinaria IRPEF, quindi con un prelievo più pesante di quello previsto per il TFR ordinario e che il maggior stipendio potrebbe incidere ad esempio sulle agevolazioni legate all ISEE, le detrazioni ecc. In sostanza, tale incremento è tanto maggiore quanto più alto è il reddito del Lavoratore percipiente.

22 Chi richiede il TFR in busta paga: Dipendente assunto da almeno sei mesi Come può richiedere il TFR in busta paga: il Dipendente deve presentare al Datore di Lavoro il modulo QU.I.R. (Quota maturanda del Trattamento di Fine Rapporto come integrazione della retribuzione) L opzione per ottenere l anticipo del TFR in busta paga decorre da marzo 2015 E opportuno ricordare che l aumento di stipendio dovuto al versamento del TFR non incide sul diritto al bonus di 80,00 mensili

23 Il TFR sarà liquidato al Lavoratore: 1 mese dopo la presentazione della richiesta per Aziende con più di 50 Dipendenti; 4 mesi dopo per Aziende con meno Dipendenti. La differenza è stata prevista per consentire alle piccole aziende di accedere a fonti di finanziamento diverse dal TFR Sono esclusi dalla possibilità di richiedere il TFR in busta paga i Lavoratori Agricoli, i Lavoratori Domestici, i Lavoratori di Aziende sottoposte a procedure concorsuali (es. Fallimento) e i Lavoratori che prestino servizio presso unità produttive in Cassa Integrazione Straordinaria o in Deroga. Anche il trattamento di fine rapporto, TFR, è un reddito soggetto a tassazione separata e, se corrisposto da un soggetto non obbligato per Legge ad effettuare le ritenute d acconto (che non sia Sostituto d Imposta), deve essere riportato in dichiarazione dei redditi.

24 Le indennità soggette a tassazione separata Altri redditi soggetti a tassazione separata, da riportare in dichiarazione, possono essere le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni derivanti dalla perdita di redditi da lavoro dipendente ed assimilati e degli altri redditi indicati nel quadro D, relativi a più anni. Si tratta di somme e valori percepiti a titolo risarcitorio che sono fissati, in genere, in sede giudiziale o sindacale e costituiscono reddito assoggettato poi a tassazione separata, al netto delle spese legali sostenute.

25 Non devono essere comprese in questa tipologia di reddito le indennità spettanti a titolo di risarcimento dal danno relativamente alla perdita di redditi diversi da: quelli da lavoro dipendente collaborazioni coordinate e continuative di lavoro autonomo per prestazioni non esercitate abitualmente, relativi a più anni Riferimento «Allegato_2»

26 CONGUAGLIO FISCALE Occorre verificare la corretta gestione delle detrazioni d imposta tenendo presente che il Lavoratore non ha più l obbligo di: richiedere espressamente l applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente rinnovare annualmente la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia Occorre effettuare la verifica della corretta applicazione delle addizionali IRPEF

27 Termine: entro il 28 febbraio di ogni anno Calcolo pratico su redditi prodotti nell anno 2015: Ammontare complessivo dei redditi imponibili (art. 51 del TUIR e leggi speciali) da lavoro dipendente e assimilati (somme e valori 2015, corrisposti entro il 12/01/2016) (escluse le somme assoggettate a imposta sostitutiva del 10%), comprese eventuali retribuzioni convenzionali per attività prestate all estero, tenendo conto anche degli emolumenti corrisposti al medesimo lavoratore in altri rapporti di lavoro intrattenuti nello stesso anno, comprese le mensilità aggiuntive e le somme corrisposte a titolo di prestazioni assistenziali, meno i contributi previdenziali e assistenziali deducibili dal reddito + (se comunicati entro il 12/01/2016) Altri redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi quelli erogati da soggetti non Sostituti d Imposta = Totale reddito imponibile (vale anche per calcolare le addizionali IRPEF Regionale e Comunale)

28 Calcolo dell imposta lorda utilizzando aliquote IRPEF per scaglioni di reddito (1) (contributo di solidarietà e aliquota addizionale su stock option e bonus si ritiene debbano essere calcolati a parte) - Detrazioni d imposta per: lavoro dipendente, carichi di famiglia, compresa maggiorazione per 4 e più figli (2), e oneri detraibili. Il Lavoratore può chiedere anche la detrazione per canoni di locazione (2) (E facoltà del S.I. assegnare detrazioni per oneri da lui non transitati, previa comunicazione del Lavoratore) Imposta netta complessiva dovuta dal Lavoratore = (1) E ammesso, in accordo con il Lavoratore, calcolare un imposta più elevata. Tale situazione andrà poi segnalata nel CU. (2) Se la detrazione non trova capienza il Lavoratore matura un credito

29 Il conguaglio fiscale di fine anno: addizionali comunali Esempio (conguaglio con il mese di dicembre) Reddito 2011: ,00 Aliquota 2011: 0,50% Aliquota 2012: 0,60% deliberata entro il Soglia di esenzione: ,00 (invariata per il 2012) Acconto trattenuto nel 2011: 22,00

30 Calcolo del saldo ,00 x 0.50% = 100,00 Acconto 2011 = 22,00 Saldo = 78,00 (in 11 rate mensili da 7,09 a partire da gennaio 2012) Acconto ,00 x 0,60% x 30% = 36,00 (in 9 rate mensili da a partire dal mese di marzo 2012)

31 Riferimento «Allegato_3» I conguagli contributivi di fine anno Al termine dell anno, per effetto dell applicazione di particolari normative in materia contributiva (quantificazione dell esatto imponibile contributivo, applicazione delle corrette aliquote contributive correlate all imponibile ed esatta imputazione all anno di competenza di alcuni emolumenti variabili) e a situazioni legate all organico aziendale (v. versamento TFR al fondo tesoreria), possono rendersi necessarie alcune operazioni di conguaglio.

32 Interessano: applicazione del massimale contributivo e pensionabile superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile verifica dell esatto ammontare esente relativo ai fringe benefit imputazione, per competenza, degli elementi variabili della retribuzione corretta quantificazione del benefit derivante dall erogazione dei prestiti agevolati ai dipendenti conguagli legati al versamento del TFR al fondo tesoreria e relative compensazioni contributive

33 Le operazioni di conguaglio, in via generale, possono essere effettuate, oltre che con la denuncia (flusso UniEMens) di competenza del mese di dicembre (scadenza 31/01, fermo restando il versamento dei contributi al 16/01), anche con la denuncia del mese di gennaio (scadenza 29/02, fermo restando il termine del 16/02 per il versamento dei contributi).

34 Esempio Retribuzione dell anno 2011: ,00 Retribuzione sulla quale è stata calcolato il contributo IVS ,00 Operazioni di conguaglio Retribuzione assoggettata a contributo IVS ,00 Massimale contributivo per il ,00 Differenza 1.338,00 La contribuzione versata in più risulta pari a 454,92 ( 1.338,00 x 34%), di cui 136,34 ( 1.338,00 x 10,19%) da restituire al Lavoratore

35 L art. 3-ter del D.L. 384/1992 (L. 438/1992) ha istituito (con decorrenza 01/01/1993) un contributo aggiuntivo IVS dell'1%, a carico del Lavoratore, dovuto in favore di tutti regimi pensionistici pubblici e privati che prevedono aliquote contributive a carico del Lavoratore stesso inferiori al 10% (attualmente l aliquota superiore al 10% è prevista per gli iscritti al Fondo Volo). Il predetto contributo deve essere calcolato sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. L'INPS ha chiarito che il predetto limite deve essere mensilizzato, cioè l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata mensilmente sulla retribuzione eccedente. Il calcolo del contributo attraverso l'utilizzo del criterio della mensilizzazione potrebbe quindi dare luogo a fine anno o nel mese di cessazione del rapporto, ad operazioni di conguaglio (a debito o a credito).

36 Mese Retribuzione mensile Retribuzione assoggettata al contributo aggiuntivo IVS 1% Gennaio 2.900,00 - Febbraio 2.900,00 - Marzo 2.900,00 - Aprile 2.900,00 - Maggio 2.900,00 - Giugno (+ 14^ma) 5.800, ,00 Luglio 2.900,00 - Agosto (+ premio) 6.000, ,00 Settembre 2.950,00 - Ottobre 2.950,00 - Novembre 2.950,00 - Dicembre (+ 13^ma) 5.900, ,00 Totale , ,00 Retribuzione effettiva da assoggettare al contributo aggiuntivo 1%: ,00 retribuzione annua ,00 prima fascia retribuzione pensionabile 908,00 Differenza 6.031,00 Contributi a credito del Lavoratore: 6.031,00 x 1% = 60,31 importo da rimborsare al Lavoratore e da riportare nel flusso nell UniEmens

37 Mancato pagamento della retribuzione per indisponibilità finanziaria Negli ultimi anni le Imprese si sono trovate spesso nell'impossibilità di procedere ai pagamenti degli stipendi e dei contributi previdenziali obbligatori alle scadenze previste, a causa della difficoltà di accesso al credito, dovuta alla stretta creditizia del sistema bancario e a causa dei ritardati o mancati pagamenti da parte dei loro Clienti. Le casistiche alle quali più frequentemente si assiste sono quelle relative a pagamenti totalmente omessi a causa del grave dissesto finanziario in cui versa l Azienda, oppure quelle relative a pagamenti parziali o dilazionati nel tempo.

38 Adempimenti dei Datori di Lavoro In ottemperanza alle norme di Legge l Azienda è sempre e comunque tenuta a: 1. elaborare e stampare il Libro Unico del Lavoro del mese di competenza anche in assenza di materiale corresponsione delle somme ai Lavoratori, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento 2. consegnare una copia del prospetto paga o una copia del LUL ai Dipendenti 3. calcolare l imponibile previdenziale del mese di competenza su cui versare la contribuzione obbligatoria e inviare la denuncia contributiva UniEMens

39 4) calcolare l imponibile e le ritenute fiscali in caso di corresponsione, anche solo parziale, di somme o valori considerati redditi da lavoro dipendente ai sensi del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) 5) predisporre il versamento della contribuzione e delle ritenute effettuate alle normali scadenze di pagamento

40 Le difficoltà sorgono in relazione ai seguenti adempimenti: 1) determinazione della trattenuta della contribuzione a carico del Lavoratore; 2) stima dei conguagli delle prestazioni previdenziali erogate o da erogare con la contribuzione da versare; 3) determinazione dell imponibile fiscale corretto in caso di mancato o parziale pagamento delle retribuzioni; 4) stima di eventuali versamenti a titolo di cessione del quinto, pignoramento o delegazione di pagamento.

41 Trattenuta della contribuzione a carico del Lavoratore Il Responsabile del pagamento dei contributi è esclusivamente il Datore di lavoro e il contributo a carico del Lavoratore è trattenuto sulla retribuzione corrisposta al Lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga a cui il contributo si riferisce (art. 19, L. n. 218/1952). E `prevista una sanzione amministrativa (da 30,00 a 125,00 per ogni Dipendente) per il Datore di lavoro che trattiene sulla retribuzione del Lavoratore somme maggiori di quelle per le quali è stabilita la trattenuta (art. 23 della citata Legge). Ne deriva che in caso di mancato pagamento della retribuzione alla scadenza del periodo di paga il Datore di lavoro non può procedere ad effettuare la trattenuta della quota dei contributi a carico del Lavoratore.

42 L omesso versamento delle trattenute previdenziali comporta la pena della reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032,00. Il Datore di lavoro che provveda al versamento entro il termine di tre mesi dalla data di contestazione o notificazione della violazione non è punibile. La sentenza n /2003 a Sezioni Unite ha però circoscritto il raggio di operatività della norma confermando la non punibilità del Datore di lavoro che abbia omesso tale versamento a causa del mancato pagamento delle retribuzioni ai propri Dipendenti. Conguaglio delle prestazioni previdenziali erogate o da erogare con la contribuzione da versare.

43 Ulteriore aspetto da tenere in considerazione è relativo alla presenza, nelle singole buste paga del mese in corso, di prestazioni economiche a carico degli Istituti Previdenziali e Assicurativi. Per quanto riguarda le indennità corrisposte dall INPS sono previste sanzioni amministrative in caso di mancato pagamento delle prestazioni a titolo di assegni al nucleo familiare (da 515,00 a 5.160,00) e delle indennità giornaliere di malattia e maternità ( 125,00 per ogni Dipendente a cui si riferisce l infrazione).

44 Inoltre la Giurisprudenza (tra le più recenti vedi Cassazione n /2012) tende a ricondurre il fatto di aver versato un importo inferiore di contribuzione, a seguito di conguagli di prestazioni previdenziali non erogate ai Lavoratori Dipendenti, al reato di truffa previsto dal codice penale all art. 640 o alla norma dell art. 37 della L. n. 689/1981 che sanziona con la reclusione fino a due anni il Datore di lavoro che al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle Leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, quando dal fatto deriva l omesso versamento di contributi e premi previsti dalle Leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo tra 2.582,28 e il 50% dei contributi complessivamente dovuti.

45 Mancato o parziale pagamento delle retribuzioni: imponibile fiscale Meno problematica parrebbe la questione relativa alle ritenute fiscali, in quanto l imponibile fiscale è strettamente commisurato alla somma netta effettiva da corrispondere. Se le retribuzioni sono totalmente non corrisposte, non sussiste alcun obbligo per il Datore di lavoro, in quanto non si concretizza il presupposto impositivo. Se le stesse sono state parzialmente erogate, occorrerà determinare il corretto imponibile fiscale all interno di ogni singolo periodo di paga. Versamenti a titolo di cessione del quinto, pignoramento o delegazione di pagamento. In linea generale è opportuno rispettare il limite di cessione del quinto dello stipendio effettivamente erogato. Per le cessioni del quinto e delle delegazioni di pagamento occorre fare attenzione ad eventuali atti di benestare firmati in precedenza.

46 Si suggerisce di verificare con attenzione la documentazione ricevuta relativa ad ogni singola operazione in corso, per verificare la presenza eventuale di obblighi aggiuntivi o specifici rispetto alle norme di Legge. Casi pratici Ipotizziamo la retribuzione di un Impiegato del settore Alimentare Industria, inquadrato al livello 4. Per semplicità non si è tenuto conto degli importi da versare ai fondi integrativi previsti dal CCNL che potrebbero influire sulla determinazione dell imponibile fiscale. Il Lavoratore nel mese di maggio 2013 ha lavorato tutto il mese e non ha effettuato alcuna assenza né lavoro straordinario. L ordinaria busta paga sarebbe la seguente: (visualizzare la slide successiva)

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48 Ipotesi: mancato pagamento integrale della retribuzione Nel caso in cui il Datore di lavoro non proceda ad alcun pagamento sarà necessario: inserire nel cedolino paga del Lavoratore una voce che trattenga una somma lorda pari all importo dovuto inserire una voce che abbia esclusivamente rilievo figurativo ai fini previdenziali Non essendo corrisposta alcuna retribuzione non sarà possibile effettuare la trattenuta previdenziale a carico del Lavoratore, ma sarà comunque necessario evidenziare l imponibile previdenziale del mese corrente.

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50 Rispetto al cedolino precedente avremo i seguenti dati invariati: imponibile previdenziale = 1.638,00 retribuzione utile TFR = 1.616,86 contribuzione dovuta dal Datore di lavoro = 1.638,00 x 37,85% = 620,00 Diversamente da una situazione ordinaria l importo dei contributi è totalmente a carico del Datore di lavoro e non è ripartito fra Datore di lavoro e Dipendente.

51 Quando nei mesi successivi avverrà il pagamento delle retribuzioni arretrate occorrerà riprendere l importo trattenuto in precedenza e inserirlo nel LUL, come competenza, in modo da determinare correttamente l imponibile fiscale, lasciando invece inalterato l importo dell imponibile previdenziale, precedentemente calcolato e denunciato nel mese di competenza. L importo da pagare in aggiunta alla retribuzione del mese sarà pertanto pari al lordo non ridotto della quota contributiva che sarebbe stata a carico del Lavoratore. Si suppone che nel mese di ottobre 2013 l Azienda riesca a saldare il debito residuo relativo al mese di maggio 2013 nei confronti del Lavoratore.

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53 Alla retribuzione corrente andranno sommati gli importi a titolo di arretrati. Pertanto, l imponibile previdenziale sarà esclusivamente quello della retribuzione relativa al mese di ottobre 2013, mentre l imponibile fiscale sarà determinato sommando all imponibile del mese quello relativo alle retribuzioni arretrate del mese di maggio. Infatti, non è possibile applicare a questo caso specifico la tassazione per arretrati di lavoro dipendente prevista dal TUIR all art. 17, in quanto sono soggetti a tassazione separata le somme e i compensi erogati in un periodo successivo solo se «riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di Leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti».

54 Nel nostro esempio l importo da prendere in considerazione è pari a 1.637,88 non ridotto dell eventuale quota di contributi che sarebbe potuta essere a carico del Dipendente in caso di pagamento contestuale della retribuzione. Evidente è la penalizzazione, in capo al Datore di lavoro, dovuta alla mancata possibilità di trattenere i contributi previdenziali originariamente a carico del Lavoratore (pari a 150,53). All imponibile del mese andranno applicati gli scaglioni annui previsti, ragguagliati al periodo di paga mensile, mentre per quanto riguarda le detrazioni da lavoro dipendente le stesse debbono essere commisurate al reddito complessivo che si prevede di erogare nell anno.

55 Nell immediato pertanto ci sarà una minima penalizzazione del Lavoratore che risulterà soggetto nel mese ad una aliquota media IRPEF maggiore di quella applicata nei singoli mesi. La corretta misura della tassazione sarà comunque rideterminata in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

56 GRAZIE PER L ATTENZIONE Per informazioni di carattere generale: info@opendotcom.it Per quesiti relativi al servizio Paghe on-line: direzione.paghe@opendotcom.it Sito: OPEN Dot Com Spa Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

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