NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI e FISCALI NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 4_2017 DEL 24 GENNAIO 2017

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1 NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI e FISCALI NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 4_2017 DEL 24 GENNAIO 2017 A cura di: DATA MANAGEMENT HRM S.P.A. Presidio Normativo Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare: edmund.kovacs@datamanagementhrm.it Powered by STUDIO TRIBUTARIO CORINALDESI

2 Argomenti ADEMPIMENTI... 2 TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Dicembre SCADENZARIO GENNAIO GENNAIO: COMUNICAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA DISTACCANTE ESTERA GENNAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO GENNAIO: DENUNCIA UNIEMENS GENNAIO: QUAS GENNAIO: PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI GENNAIO: COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORATORI SOMMINISTRATI... 3 SCADENZARIO FEBBRAIO FEBBRAIO: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE FEBBRAIO: VERSAMENTI UNIFICATI FEBBRAIO: CASAGIT DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE PRECEDENTE FEBBRAIO: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL FEBBRAIO: CONTRIBUTI Qu.A.S FEBBRAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM FEBBRAIO: CONTRIBUTI FASI FEBBRAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO FEBBRAIO: DENUNCIA UNIEMENS FEBBRAIO: MODELLO OT FEBBRAIO: PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI TELEMATICHE INAIL... 6 FESTIVITÀ... 7 GENNAIO FEBBRAIO NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO... 8 INPS: CIRCOLARE N. 4 DELL 11 GENNAIO ESTRATTO CONTO INTEGRATO... 8 INL, CIRCOLARE N. 1 DEL 9 GENNAIO 2017 E APPLICAZIONE DEL REGIME SANZIONATORIO... 9 COMPENSI AMMINISTRATORI E CENSURA DELLA DEDUCIBILITÀ SCADENZARIO CONTRATTUALE...11 PREVINDAI-Comunicato 11 Gennaio 2017: Sospensione dei versamenti per le zone colpite dal sisma PREVINDAI-Comunicato del 19 Gennaio Eventi sismici Richiesta di anticipazione da parte di iscritti residenti nelle zone terremotate FOCUS...12 D.LGS 253/2016 NUOVA DISCIPLINA PER INGRESSO E SOGGIORNO DI LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICATI 12 IL QUESITO DEL MESE...13 Oggetto: Benefici fiscali per lavoratori impatriati NOVITÀ IN MATERIA PENSIONISTICA...14 CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 gennaio 2017, n. 997-Prestazioni assistenziali -Inps-Pensione ex art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 562/ Calcolo della retribuzione pensionabile INPS - Messaggio 17 gennaio 2017, n. 193 Domande di verifica del diritto a pensione ai sensi dell'art. 1 commi da 214 a 218 della Legge 232/2016 (ottava salvaguardia) INPS - Circolare 17 gennaio 2017, n. 8- Rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l anno INPS - Messaggio 20 Gennaio 2017, n Decreto Ministero del Lavoro 22 Novembre 2016 Approvazione delle tabelle dei nuovi coefficienti di rivalutazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti N.B. - In caso di consultazione in modalità PDF, cliccare l indice per visualizzare l argomento di interesse. 1 31

3 ADEMPIMENTI TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Dicembre 2016 I l coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 Dicembre 2016 al 14 Gennaio 2017, è pari a 1, RIVALUTAZIONE DEL TFR. Diffuso il calendario Istat Istat ha diffuso il calendario 2017 fissando, tra le altre, le date in cui saranno emessi i dati sui prezzi al L consumo ai fini della determinazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR. Periodo di riferimento Data di emissione Coefficiente di rivalutazione Dicembre 2016 Lunedì 16 Gennaio 1, Gennaio 2017 Mercoledì 22 Febbraio Febbraio 2017 Mercoledì 15 Marzo Marzo 2017 Giovedì 13 Aprile Aprile 2017 Lunedì 15 Maggio Maggio 2017 Giovedì 15 Giugno Giugno 2017 Venerdì 14 Luglio Luglio 2017 Venerdì 11 Agosto Agosto 2017 Giovedì 14 Settembre Settembre 2017 Venerdì 13 Ottobre Ottobre 2017 Martedì 14 Novembre Novembre 2017 Giovedì 14 Dicembre 2 31

4 SCADENZARIO GENNAIO GENNAIO: COMUNICAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA DISTACCANTE ESTERA S cade il termine per inoltrare le comunicazioni di distacco, da parte della società distaccante estera, avvenute successivamente al 22 luglio 2016, ed ancora in essere. 31 GENNAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. 31 GENNAIO: DENUNCIA UNIEMENS I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente. 31 GENNAIO: QUAS S econdo l articolo 3 del regolamento del Qu.A.S, i contributi Qu.A.S. devono essere versati entro il 31 gennaio di ogni anno per le aziende che aderiscono al sistema MAV-Bonifico Bancario. La riscossione viene attivata dalla Cassa una volta l'anno mediante invio postale di un MAV bancario elettronico per le aziende che aderiscono alla modalità di pagamento MAV-Bonifico bancario. 31 GENNAIO: PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI T ermine ultimo per la trasmissione del prospetto informativo dei disabili inerente la situazione occupazionale riferita al 31 dicembre GENNAIO: COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORATORI SOMMINISTRATI E ntro il 31 gennaio 2017, le aziende che hanno utilizzato nel corso del 2016 lavoratori in somministrazione, dovranno effettuare una comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel Tale Comunicazione includerà dati come il numero di contratti di somministrazione conclusi, la loro durata ed infine il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati in regime di somministrazione 3 31

5 SCADENZARIO FEBBRAIO FEBBRAIO : ISTRUZIONI OPERATIVE PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE INPS con messaggio 5274/2016 comunica la proroga, dal 3 Gennaio al 1 Febbraio 2017, dell'entrata in L vigore delle nuove modalità operative per le regolarizzazioni contributive con valenza contributiva. La notizia era stata riporta sulle newsletter n. 47 e 48 di Dicembre FEBBRAIO: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE I l 5 di ogni mese le aziende appartenenti al settore dell industria chimica, farmaceutica e dei settori affini devono inviare la distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di Previdenza Integrativa Fonchim al fine di attribuire correttamente, ad ogni singolo aderente, i contributi versati. 16 FEBBRAIO: VERSAMENTI UNIFICATI I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline con remote banking) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte: a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d imposta nel mese precedente; b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente; c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente; d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals; e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente; I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica, possono presentare il modello F24 cartaceo presso: a) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile; oppure alternativamente con uno dei seguenti canali: b) Uffici postali abilitati; c) Concessionario della riscossione. 4 31

6 16 FEBBRAIO: CASAGIT DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE PRECEDENTE P resentazione alla Casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente. Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente. 16 FEBBRAIO: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL I datori di lavoro soggetti all assicurazione Inail devono procedere alla predisposizione dell autoliquidazione tramite le seguenti operazioni: - calcolare il premio anticipato per l anno in corso (rata) ed il conguaglio per l anno precedente (regolazione); - conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione; - pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il «modello F24» o il «modello di pagamento F24 Enti Pubblici». 16 FEBBRAIO: CONTRIBUTI Qu.A.S S cade il versamento dei contributi Qu.A.S per le aziende che scelgono la modalità di pagamento tramite sistema F24-Uniemens. 20 FEBBRAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM V ersamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim da parte di tutti i lavoratori appartenenti all industria chimica, farmaceutica e dei settori affini. 28 FEBBRAIO: CONTRIBUTI FASI L e aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i contributi per i dirigenti in servizio relativi al 1 trimestre 2017 entro il 28 febbraio. 28 FEBBRAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. 28 FEBBRAIO: DENUNCIA UNIEMENS I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente. 5 31

7 28 FEBBRAIO: MODELLO OT 24 L e aziende che hanno adottato interventi migliorativi in materia di igiene e sicurezza potranno presentare il modello OT 24 per la fruizione dei benefici previsti. Si evidenzia come sia necessario allegare al modello la relativa documentazione probante. 28 FEBBRAIO: PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI TELEMATICHE INAIL I datori di lavoro titolari di PAT dovranno presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (ai sensi delle leggi n. 449/97 e n. 144/99), utilizzando i servizi telematici Invio dichiarazione salari o AL.P.I. online. 6 31

8 FESTIVITÀ GENNAIO Gennaio 2016 Primo dell anno: festività cadente di domenica Tale giornata viene retribuita come tale sia in caso di lavoro mensilizzato (dove la paga sarà pari ad 1/26 dello stipendio) che in caso di retribuzione oraria (dove la paga sarà data da 1/6 della retribuzione settimanale). 6 gennaio 2016 Epifania: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL. FEBBRAIO 2017 Nessuna festività prevista 7 31

9 NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO INPS: CIRCOLARE N. 4 DELL 11 GENNAIO ESTRATTO CONTO INTEGRATO L Estratto Conto Integrato ha la finalità di informare i cittadini sulla loro storia previdenziale attraverso un documento unico che riassume la posizione contributiva e che quantifica cronologicamente tutti i periodi previdenziali riconosciuti dagli enti e dalle gestioni presso cui si è stati iscritti. Con la circolare n. 4 dell 11 Gennaio 2017, l Inps ha fornito indicazioni per l accesso alla piattaforma dell Estratto Conto Integrato per gli assicurati iscritti a più gestioni previdenziali, a seguito dell ampliamento della platea di riferimento dovuto alla sistemazione della posizione assicurativa degli iscritti alle gestioni pensionistiche dei dipendenti pubblici (Casse non Stato), che ha ammesso molti medici appartenenti alla gestione dipendenti pubblici alla consultazione del conto consolidato. Per avviare la vasta operazione di informazione, rivolta potenzialmente a circa 4 milioni di contribuenti, a dicembre 2010 è stato effettuato un primo invio dell ECI ad un campione di circa 100 mila soggetti: in questo lasso di tempo si è potuto constatare il corretto funzionamento della piattaforma e soprattutto si è provveduto alla sistemazione di diverse posizioni contributive. L ECI rappresenta una funzionalità molto utile e semplificativa, fruibile anche dai patronati che possono accedervi con le loro credenziali. Il servizio è disponibile anche per l Enpam, per l Enasarco e per gli enti che assicurano le prestazioni previdenziali e assistenziali dei liberi professionisti. È opportuno evidenziare come l estratto conto integrato rilasciato abbia un valore esclusivamente informativo e non certificativo. L accesso e la consultazione è consentita ai cittadini in possesso di credenziali SPID o di PIN dispositivo rilasciato dall INPS, all interno del Fascicolo previdenziale del cittadino, nella sezione Posizione assicurativa/estratto Conto Integrato. Qualora ce ne fosse bisogno, i cittadini potranno richiedere l assistenza del Contact Center per ottenere informazioni di primo livello sulle procedure da seguire, per ricevere supporto nell utilizzo del servizio ed, infine, per l inoltro delle segnalazioni e delle richieste di sistemazione. 8 31

10 INL, CIRCOLARE N. 1 DEL 9 GENNAIO 2017 E APPLICAZIONE DEL REGIME SANZIONATORIO C on la circolare n. 1 del 9 gennaio 2017, l INL ha illustrato il nuovo quadro giuridico e le indicazioni relative al regime sanzionatorio per ciò che concerne il distacco transnazionale di lavoratori a seguito del D.Lgs136/2016 in attuazione della Direttiva 2014/67UE. Più specificamente, la circolare ha fornito chiarimenti in merito ai seguenti punti: campo di applicazione del D.Lgs. n. 136/2016; settore del trasporto su strada; autenticità del distacco ed elementi oggetto di verifica; distacco non autentico ed interposizione illecita; tutele per il lavoratore e regime sanzionatorio in caso di distacco non autentico; condizioni di lavoro; responsabilità solidale; provvedimento di diffida accertativa; adempimenti amministrativi in capo al prestatore di servizi. Aspetto non trascurabile, è certamente il regime sanzionatorio applicato in caso di violazioni. L INL ha evidenziato infatti che la violazione dell obbligo di comunicazione di distacco è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. Inoltre è stato precisato come, la mancata conservazione dei prospetti paga, della documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni, del contratto di lavoro in lingua italiana e delle comunicazioni obbligatorie è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro per ciascun lavoratore. L applicazione del regime sanzionatorio avviene anche in mancanza di comunicazione di un referente elettivamente domiciliato in Italia: tale violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. In ogni caso, gli importi delle suddette sanzioni amministrative non possono essere superiori a euro rispetto a ciascuna violazione. Si evidenzia inoltre che, in merito alla conservazione della documentazione, la violazione è configurabile non solo nel caso in cui la stessa non venga esibita bensì anche nel caso in cui i documenti consegnati non siano tradotti in lingua italiana. Ad ogni modo, alle violazioni in questione è applicabile l istituto della diffida di cui all art. 13 del D.Lgs. n.124/

11 COMPENSI AMMINISTRATORI E CENSURA DELLA DEDUCIBILITÀ C on la sentenza n del 30 Novembre 2011, la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità in capo dell Amministrazione Finanziaria di sindacare sull ammontare del compenso degli amministratori e sulla possibilità di disconoscerne la loro deducibilità. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell Agenzia delle Entrate che aveva censurato la deducibilità di un compenso di un amministratore di una società. Più precisamente la contestazione aveva origine per l erogazione di un compenso pari a euro mentre, nell anno precedente, lo stesso compenso ammontava a soli euro. I Giudici della Suprema Corte, nel sancire l esito della sentenza, hanno evidenziato come sia in capo all Amministrazione Finanziaria il potere di valutare la congruità dei costi e come il Fisco non risulti mai vincolato dalla delibera attribuzione di un compenso. Infatti, per la Suprema Corte, non può considerarsi sufficiente la sola prova dell esistenza del costo ma è di fondamentale importanza comprovare la reale sussistenza quantitativa. D altro canto, in caso di verifiche, il contribuente ha l onere di fornire giustificazioni plausibili per ciò che concerne l ammontare del compenso ed, in caso di assenza di sufficienti giustificazioni, il componente negativo può essere disconosciuto. L esito di tale sentenza, si allinea a precedenti rinvenibili in diverse sentenze quali la n. 9036/2013, la n. 3243/2013 e la n. 9497/2008: l unico caso che ha sancito l insindacabilità dei compensi infatti fa riferimento alla sentenza 24957/2010. Analizzando la fattispecie di contenzioso, in tema di disconoscimento quantitativo dei costi emerge il fatto che, tali contestazioni, hanno sempre fatto riferimento a collaboratori piuttosto che all importo delle retribuzioni di un dirigente. Proprio quest ultima circostanza rileva come, in un sistema equilibrato, ci dovrebbe essere un immediato raccordo tra l una e l altra fattispecie di figura poiché, se il costo non è riconosciuto in capo alla società, in automatico non si dovrebbe imputare il reddito in capo all amministratore. Tuttavia, come anticipato in precedenza, la Suprema Corte ha accettato il ricorso dell Agenzia delle Entrate censurando la deducibilità del compenso dell amministratore della società

12 SCADENZARIO CONTRATTUALE PREVINDAI-Comunicato 11 Gennaio 2017: Sospensione dei versamenti per le zone colpite dal sisma Con il Comunicato dell 11 Gennaio, il Consiglio di Amministrazione di Previndai ha deliberato la sospensione dei versamenti contributivi per le aziende operanti nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 che ne facciano espressa richiesta. Tale sospensione riguarda il quarto trimestre 2016 ed i primi due trimestri dell anno in corso per i quali era prevista scadenza rispettivamente il 20 gennaio, 20 aprile e 20 luglio Tale sospensione interessa le imprese che, alla data degli eventi sismici, avevano sede operativa in uno dei comuni terremotati indicati negli elenchi citati dalla Legge n. 229 del 15 dicembre La sospensione riguarda sia i contributi a carico dell'impresa, sia quelli a carico del dirigente. Si evidenzia come la sospensione non esonera tuttavia dall adempimento dichiarativo: le imprese interessate sono, quindi, invitate ad inoltrare le dichiarazioni trimestrali (modello 050) tramite l'apposita funzione presente nell'area riservata. Il pagamento dei contributi sospesi dovrà essere effettuato entro il 30 ottobre 2017 senza l applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazioni fino ad un massimo di 18 rate mensili a decorrere dal mese di ottobre PREVINDAI-Comunicato del 19 Gennaio Eventi sismici Richiesta di anticipazione da parte di iscritti residenti nelle zone terremotate La Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", all'art. 48, comma 13-bis, ha disposto che, per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le regioni del centro Italia a far data dal 24 agosto 2016, gli aderenti alle forme pensionistiche complementari, residenti nei Comuni indicati all interno delle Legge, possono avanzare richiesta di anticipazione del TFR al proprio Fondo di Previdenza Complementare per acquisto della prima casa di abitazione o per interventi di ristrutturazione indipendentemente dal requisito previsto degli otto anni di permanenza al Fondo. Tale forma di sostegno si applicherà per un periodo transitorio triennale a far data dal 24 agosto

13 FOCUS D.LGS 253/2016 NUOVA DISCIPLINA PER INGRESSO E SOGGIORNO DI LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICATI Per l articolo si rimanda alla versione a pagamento della Newsletter

14 IL QUESITO DEL MESE Oggetto: Benefici fiscali per lavoratori impatriati Domanda: Un dipendente attualmente sta beneficiando, su sua richiesta, dei benefici fiscali previsti dalla Legge 238/2010, ossia della riduzione del 70% della base imponibile ai fini IRPEF. Il dipendente in questione è nato il 06/10/1982 ed è stato assunto il 27/07/2015. E sua intenzione, prima che siano trascorsi cinque anni di permanenza in Italia, dimettersi e trasferirsi nuovamente all estero. In considerazione di questa futura previsione, vorrebbe optare con decorrenza da gennaio 2017 per l agevolazione prevista dal D.Lgs. 147/2015, ossia della riduzione del 30% della base imponibile ai fini IRPEF. 1) il dipendente ha la possibilità di effettuare questa nuova scelta da gennaio 2017? 2) se si quale documentazione deve presentare all azienda? 3) dovrà restituire quanto ha beneficiato in più nel 2016? Per la Risposta si rimanda alla versione a pagamento della Newsletter

15 NOVITÀ IN MATERIA PENSIONISTICA CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 gennaio 2017, n. 997-Prestazioni assistenziali -Inps-Pensione ex art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 562/ Calcolo della retribuzione pensionabile Con sentenza depositata il , la Corte d'appello di Roma, in riforma della statuizione di primo grado, dichiarava che S.T. aveva diritto a percepire la pensione ex art. 3, comma 2, d.lgs. 562/1996, nei limiti dell'80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria e condannava l'inps a corrispondergli le consequenziali differenze sulla pensione in godimento, maggiorate degli accessori di legge. La Corte, per quanto qui rileva, riteneva che il calcolo della retribuzione pensionabile andasse effettuato secondo le disposizioni proprie dell'assicurazione generale obbligatoria, ancorché queste ultime contemplassero voci non assoggettate a contribuzione secondo la previgente disciplina del Fondo pensioni per i lavoratori di imprese elettriche. Ricorre contro questa pronuncia l'inps, affidandosi ad un unico motivo. Resiste S.T. con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata. Diritto Con l'unico motivo di censura, l'inps denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 2, d.lgs. n. 562/1996, e 2, comma 22, I. n. 335/1995, per avere la Corte territoriale ritenuto che il calcolo della retribuzione pensionabile per i lavoratori già iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori di imprese elettriche andasse effettuato secondo le disposizioni valevoli per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, nonostante queste ultime considerino ai fini del calcolo istituti retributivi che non erano assoggettati a contribuzione secondo le previgenti disposizioni del Fondo. Il motivo è infondato, avendo questa Corte ribadito più volte il principio secondo cui, ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal Fondo elettrici presso l'inps, l'art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 562/1996, nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali INPS e il regime dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori (AGO) dipendenti, stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra l'80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'ago e l'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lett. a), I. n. 335/1995, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione onnicomprensiva considerata dalla disciplina generale dell'ago, in ragione del tenore letterale della disposizione (Cass. nn e del 2008, del 2014). Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, disponendosene la distrazione in favore dell'avv. P.B., antistatario. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in 3.600,00, di cui 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, distratte

16 INPS - Messaggio 17 gennaio 2017, n. 193 Domande di verifica del diritto a pensione ai sensi dell'art. 1 commi da 214 a 218 della Legge 232/2016 (ottava salvaguardia) Si comunica che il sistema di gestione delle domande è stato aggiornato con la tipologia relativa alla verifica del diritto a pensione ai sensi dell articolo 1 commi da 214 a 218 della Legge 232/2016 (ottava salvaguardia). Il servizio è disponibile, fino al 2 marzo 2017, sia per i patronati, con le consuete modalità, che per i cittadini in possesso delle credenziali di accesso. I cittadini possono accedere ai servizio on line - Domanda di Prestazioni previdenziali: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati. Nella sezione delle DICHIARAZIONI è possibile selezionare dal menù a tendina: - nel campo GRUPPO, la dicitura Certificazione; - nel campo PRODOTTO, la dicitura Diritto a pensione - nel campo TIPO, la dicitura Salvaguardia legge 232/2016; - nel campo TIPOLOGIA la tipologia di lavoratore: - Lavoratori in mobilità o trattamento speciale edile; - Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari; - Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari senza versamenti (accreditati o accreditabili) al 6/12/2011; - Lavoratori cessati entro il 30/06/2012; - Lavoratori cessati dopo il 30/06/2012; - Lavoratori cessati per risoluzione unilaterale; - Lavoratori in congedo per figli con disabilità; - Lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione cessati tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre Si rammenta che i lavoratori di cui all art. 1, comma 214, lettera c) (soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo ai sensi dell art. 42, c. 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, con contratto a tempo determinato) devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola alle Direzioni territoriali del lavoro del lavoro competenti per territorio entro il 2 marzo 2017, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 41 del 29 dicembre 2016 a cui si rimanda integralmente. Pertanto, la presentazione dell istanza all INPS non sostituisce quella da presentare, comunque, alla Direzione territoriale del lavoro competente

17 INPS - Circolare 17 gennaio 2017, n. 8- Rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l anno 2017 SOMMARIO: Si descrivono i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, e l impostazione dei relativi pagamenti per l anno Sommario Premessa. 1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali 1.1 definitivo per il provvisorio per il Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio. 2.1 Pensioni sociali e assegni sociali 2.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV). 2.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1a categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche. 3. Tabelle. 4. Date di pagamento per il Recupero del conguaglio di perequazione dell anno Contributo di solidarietà di cui all articolo 1, commi 486 e 487, della legge 147/ Gestione fiscale. 7.1 Tassazione 2017 delle prestazioni fiscalmente imponibili L ammontare minimo della detrazione per pensioni inferiori a euro 8.000,00 è pari a euro 713,00. Errore. Il segnalibro non è definito. 7.2 Tassazione ad aliquota fissa. 7.3 Certificazione fiscale a consuntivo 2016 (CU2017). 7.4 Addizionali all IRPEF. 8. Eliminazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali 9. Pensioni delle gestioni private. 9.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario. 9.2 Pensioni interessate dalla revoca delle prestazioni collegate al reddito degli anni 2012 (campagna 2013) e 2013 (campagna 2014). 9.3 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti Scadenza del penultimo contitolare nel Pensioni di reversibilità con tutti i contitolari scaduti 16 31

18 9.3.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria Gestione fiscale a consuntivo Casistiche particolari 9.4 Impostazione del codice di ricostituzioni d'ufficio. 9.5 Pensioni rinnovate con importo pari a zero. 9.6 Pensioni in regime internazionale: aggiornamento degli importi delle pensioni in convenzione italovenezuelana. 10. Pensioni delle gestioni dello spettacolo e degli sportivi professionisti 11. Prestazioni assistenziali 11.1 Indennità di frequenza Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale Data di trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale. 12. Prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 198-VESO33, 199-VESO92) 12.1 Azzeramento delle prestazioni di esodo in scadenza. Premessa L Istituto ha concluso le attività di rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nell anno Si descrivono in dettaglio le operazioni effettuate. 1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali 1.1 definitivo per il 2016 Il decreto 17 novembre 2016 (allegato 1) emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016, fissa nella misura dello 0,0 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l'anno A seguito di tale conferma, nessun conguaglio è stato effettuato rispetto alla rivalutazione attribuita in via previsionale per il Si riportano di seguito i valori definitivi del 2016 e si rammenta che l importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito

19 Decorrenza Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi 1 Gennaio ,89 286,09 Assegni vitalizi IMPORTI ANNUI 6.524, , provvisorio per il 2017 L art. 2 del citato decreto ministeriale di cui al paragrafo 1 stabilisce che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2016 è determinata in misura pari a 0,0 dal 1 gennaio 2017, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo. Pertanto, i valori provvisori dell anno 2017 sono identici a quelli definitivi dell anno 2016 riportati al precedente paragrafo 1.1. Le pensioni, gli assegni vitalizi, gli assegni e le pensioni sociali sono stati quindi posti in pagamento nello stesso importo di dicembre Decorrenza Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi 1 Gennaio ,89 286,09 Assegni vitalizi IMPORTI ANNUI 6.524, ,17 2. Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio 2.1 Pensioni sociali e assegni sociali Gli indici di rivalutazione definitivo per il 2016 e provvisorio per il 2017 riportati al precedente paragrafo 1 si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale. Si riportano di seguito gli importi: definitivo per il 2016 e provvisorio per il 2017, e i relativi limiti di reddito personali e coniugali, al di sopra dei quali le prestazioni in discorso non spettano. Per maggiori dettagli in ordine agli importi erogabili in base ai redditi dei beneficiari si rimanda alle tabelle all. 3 Pensione sociale Assegno sociale Decorrenza Importi mensile annuo mensile annuo 1 gennaio , ,38 448, ,91 1 gennaio , ,38 448, ,91 Limiti reddituali 18 31

20 personale coniugale personale coniugale 1 gennaio , , , ,82 1 gennaio , , , , Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV) La determinazione della perequazione, definitiva per l anno 2016 e previsionale per l anno 2017, è stata applicata anche per le pensioni e gli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. Pertanto l importo mensile, pari a euro 279,47, rimane identico per entrambi gli anni. Anche i limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, sono rimasti invariati. Il limite di reddito per il diritto all assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 legge n. 412/1991). Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell invalidità civile riconosciuta dopo il compimento di 65 anni e 7 mesi di età. Decorrenza Limite di reddito annuo personale Importo mensile Invalidi totali, ciechi civili, sordomuti Invalidi parziali, minori , ,38 279, , ,38 279, Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1a categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche La variazione percentuale dell indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell industria, esclusi gli assegni famigliari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (come disposto dalla L. 160/75) tra il periodo agosto luglio 2016 e il periodo precedente agosto luglio 2015 è risultata del + 1,35 (allegato 2) Pertanto la quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è stata aumentata del 1,35 per cento, corrispondente. Si rammenta che la rivalutazione delle indennità viene attribuita sulla sola quota individuata dall art. 2, comma 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni e integrazioni. L indice del 1,35 si applica anche alle indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1a categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche. Le relative tabelle verranno rese note non appena saranno pubblicate dal Ministero dell Economia e delle Finanze. 3. Tabelle In allegato 3 si forniscono le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito. 4. Date di pagamento per il

21 Il D.L. 244 del ("Millepropoghe") all art. 3 comma 3 (a modifica art. 1 comma 302 legge 190/2014, già sostituito dall art. 6 del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65) ha previsto che nell anno 2017 che i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'inail sono effettuati il primo giorno bancabile. Per la rata di gennaio 2017 il pagamento è rimasto stabilito al secondo giorno bancabile del mese. Di seguito si riportano le date di pagamento delle prestazioni pensionistiche per l anno 2107 per Poste, per le quali anche il sabato è considerato bancabile, e per le banche, così come risultano dal calendario 2017 pubblicato da ABI. mese giorno pagamenti poste banche gennaio 3 3 febbraio 1 1 marzo 1 1 aprile 1 3 maggio 2 2 giugno 1 1 luglio 1 3 agosto 1 1 settembre 1 1 ottobre 2 2 novembre 2 2 dicembre Recupero del conguaglio di perequazione dell anno 2015 Com è noto, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali per l'anno 2014 è stata determinata, dal 1 gennaio 2015, nella misura definitiva pari a +0,2%, a fronte della misura provvisoria dello 0,3%. Pertanto, in sede di conguaglio di perequazione effettuato per il successivo anno 2016, il differenziale è risultato pari a -0,

22 L art. 1, comma 288 della legge 208/2015 (legge di stabilità) ha differito al 2017 il recupero del conguaglio in argomento e conseguentemente l INPS ha provveduto a sospendere il recupero del differenziale, che era stato impostato per le mensilità di gennaio e febbraio Poiché la disposizione citata era riferita esclusivamente al debito di perequazione e non anche ad altre maggiori somme eventualmente corrisposte al pensionato a diverso titolo nel corso del medesimo anno 2015, a gennaio 2016, è stata effettuata una lavorazione dedicata, a livello centrale, per scorporare su ogni posizione i debiti relativi alla perequazione dagli eventuali altri debiti accertati in occasione del rinnovo per l anno 2016 e legati da altre motivazioni. Le maggiori somme diverse da perequazione corrisposte nel 2015 sono state, quindi recuperate, per la generalità dei pensionati, sulle mensilità di maggio e giugno Il recupero del differenziale negativo pari allo 0,1 per cento, relativamente ai ratei corrisposti nel 2015, viene effettuato in massimo 4 rate, dalla mensilità di aprile 2017, con il limite minimo di 1 euro per ciascuna rata. Gli importi inferiori a 1 euro vengono recuperati in unica soluzione. Gli importi posti a recupero per ciascun soggetto, così come quelli già recuperati per le diverse motivazioni sopra accennate, sono consultabili nella applicazione dedicata disponibile nella intranet con il seguente percorso: Assicurato pensionato - Servizi al pensionato - Procedure di gestione delle pensioni - Consultazione conguagli per perequazione 2015 sospesi. 6. Contributo di solidarietà di cui all articolo 1, commi 486 e 487, della legge 147/2013 Si rammenta che dal 2017 cessa l applicazione del contributo di solidarietà di cui all articolo 1, commi 486 e 487, della legge 27 dicembre 2013 n.147. Il contributo è stato applicato dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, sui trattamenti pensionistici corrisposti esclusivamente da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie per i trattamenti complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo tempo per tempo vigente. Ai fini del prelievo del contributo viene preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. Nel caso di più pensioni, il contributo annuo viene ripartito proporzionalmente sui trattamenti erogati. TRATTAMENTO MINIMO 2016: mensile 501, 89 - annuo 6.524,57 Anno 2016 SCAGLIONI Da Fino a CONTRIBUTO fino a 14 volte il TM annuo ,98 0% da 14 a 20 volte il TM annuo , ,40 6% da 20 a 30 volte il TM annuo , ,10 12% oltre 30 volte il TM annuo ,10 18% 21 31

23 Con la mensilità di marzo 2017 saranno effettuati gli eventuali conguagli a debito o credito ove le trattenute non siano state effettuate in misura congrua rispetto alle somme effettivamente corrisposte nell anno. 7. Gestione fiscale 7.1 Tassazione 2017 delle prestazioni fiscalmente imponibili L art. 1, comma 210, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) ha previsto, a decorrere dal periodo d imposta 2017, un innalzamento dei limiti previsti per l applicazione delle detrazioni sui redditi da pensione. Le nuove misure delle detrazioni per redditi da pensione sono state pertanto applicate dal 1 gennaio 2017 alle pensioni in essere, con le modalità di seguito indicate DETRAZIONI PER REDDITI DA PENSIONE Scaglioni reddito Importo detrazioni fino a 8.000,00 da un minimo garantito di 713 fino a da 8.000,01 a , x (( reddito) / 7.000) da ,00 a , x (( reddito) / ) oltre ,00 zero 7.2 Tassazione ad aliquota fissa Si rammenta che la richiesta di applicazione di maggiore aliquota e di non restituzione del credito fiscale, deve essere presentata annualmente. Pertanto la tassazione ad aliquota fissa viene applicata solo se inserita dalla sede con decorrenza dal 1 gennaio Sulle pensioni sulle quali la tassazione a maggiore aliquota fissa era applicata fino a dicembre 2016, in assenza del rinnovo della richiesta è stato ripristinato il diritto alle detrazioni fiscali personali. 7.3 Certificazione fiscale a consuntivo 2016 (CU2017) Ove le ritenute erariali (IRPEF e addizionali regionale e comunale a saldo) non siano state effettuate mese per mese in misura congrua rispetto alle somme effettivamente corrisposte, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2017, come di consueto, saranno recuperate le differenze a debito. Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti fino a euro e conguagli a debito di importo superiore a 100 euro è stata applicata la rateazione di legge fino a novembre 2017 (art. 38, c. 7, legge 122/2010). Le somme conguagliate vengono certificate ai fini fiscali nella CU Addizionali all IRPEF Le addizionali all IRPEF vengono trattenute in rate del medesimo importo, con le consuete modalità che si riepilogano di seguito: 22 31

24 - addizionale regionale a saldo 2016: da gennaio a novembre 2017; - addizionale comunale a saldo 2016: da gennaio a novembre 2017; - addizionale comunale in acconto 2017: da marzo a novembre 2017; L importo delle addizionali è stato determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni e dai Comuni e comunicate entro la data di lavorazione. Qualora gli enti territoriali deliberino modifiche alle aliquote, gli importi delle addizionali a saldo saranno rideterminati a partire dal mese di marzo Eliminazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali Prima di procedere alla impostazione dei pagamenti per l anno 2017 sono state eliminate le pensioni: le pensioni il cui pagamento risultava localizzato in sede da data antecedente il 31 dicembre 2015 ad uno dei seguenti uffici pagatori: (ELI PENSIONE DA ELIMINARE); (Z4E PENSIONE DA ELIMINARE IN PAGAMENTO ALL ESTERO); (99V-MANCATA PRESENTAZIONE CERTIFICATO ESISTENZA IN VITA). - con importo mensile e cedole pari a zero: - da data antecedente il 31 dicembre 2015, per i residenti in Italia; - da data antecedente il 31 dicembre 2014, per i residenti all estero; Sono state inoltre eliminate le prestazioni assistenziali: - il cui pagamento risultava localizzato in sede da data antecedente il 31 dicembre 2014 ad uno dei seguenti uffici pagatori: (ICA-SOSPENSIONE SANITARIE PENSIONI INVCIV); (ICB-SOSPENSIONE PER INCOLLOCABILITA' INVCIV) (ICC-SOSPENSIONE PER REDDITO INVCIV); (ICD-SOSPENSIONE PER RICOVERO INVCIV); (ICE-SOSPENSIONE PER OPZIONE INVCIV); (ICZ-SOSPENSIONE VARIE INVCIV). con importo mensile e cedole pari a zero: - da data antecedente il 31 dicembre 2014, se pensioni sociali o assegni sociali; - da data antecedente il 31 dicembre 2012, se invalidità civile. 9. Pensioni delle gestioni private Si illustrano le ulteriori attività contestualmente effettuate per le pensioni delle gestioni private. 9.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario 23 31

25 Stante l indice di rivalutazione pari allo 0,0 per cento, la perequazione non è stata attribuita alle quote di pensione dovute al beneficiario diverso dal pensionato, se presente un piano di "Pagamenti ridotti o disgiunti" individuato da uno dei seguenti codici: - M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite - M5 Assegno alimentare per figli - M6 Assegno alimentare per ex coniuge. Analogamente, non è perequato l importo "Altra pensione" memorizzato dalle Sedi per i piani di recupero N1 -Trattenuta Fondo Clero. Si rimanda in proposito al messaggio n. 382 del 14 novembre Pensioni interessate dalla revoca delle prestazioni collegate al reddito degli anni 2012 (campagna 2013) e 2013 (campagna 2014) Con il messaggio n del 30 agosto 2016, avente ad oggetto la revoca delle prestazioni collegate al reddito degli anni 2012 (campagna 2013) e 2013 (campagna 2014), era stato fra l altro chiarito che, nei casi in cui per gli anni successivi a quelli omessi non risultasse presentata alcuna dichiarazione reddituale, l informazione della sospensione, memorizzata per l anno effettivamente non dichiarato, è stata proiettata anche per gli anni successivi. Le sedi erano state pertanto invitate a provvedere alla verifica dei redditi relativi agli anni successivi a quello non dichiarato, e all inserimento a sistema delle notizie mancanti. Per evitare di porre in pagamento da gennaio 2017 importi ridotti in funzione del trascinamento della informazione della omissione reddituale, le pensioni interessate sono state sono state individuate con il valore 666 nel campo CIDEMIN e poste in pagamento provvisoriamente nello stesso importo di dicembre Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti Scadenza del penultimo contitolare nel 2017 Dal mese di scadenza dell ultimo contitolare è stato impostato il pagamento per la sola quota del contitolare in essere. Nel caso di assenza dei redditi dell ultimo contitolare, necessari per la quantificazione dell importo spettante, la posizione è stata individuata con il valore 997 nel campo CIDEMIN. E stato comunque considerato, se presente, il reddito da casellario dell anno in corso. Le stesse situazioni, se riferite ad anni precedenti al 2017 e ancora non ricostituite dalle sedi con l inserimento dei redditi mancanti, sono individuabili con il valore 999 nel campo CIDEMIN Pensioni di reversibilità con tutti i contitolari scaduti Per le pensioni ancora vigenti ma con tutti i contitolari scaduti in data anteriore al 2017 (GP3CK02Z < ): - per le pensioni dell AGO l importo in pagamento, già azzerato dal rinnovo precedente, il campo CIDEMIN è stato valorizzato con il codice

26 Per le pensioni dei Fondi Speciali, la pensione è stata rinnovata per tutto l anno e il campo CIDEMIN è stato valorizzato con il codice Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia I trattamenti di famiglia non rientrano nel campo di applicazione dell art. 35 comma 12 della legge 14/2009 e, pertanto, in assenza di dichiarazione tali prestazioni non sono state revocate. Per evitare il pagamento di trattamenti indebiti, qualora sulla pensione del richiedente siano assenti redditi successivi al 2012, il pagamento viene sospeso da gennaio Per le posizioni in questione, il reddito presunto del 2016 è stato registrato con il valore 6 al quarto byte nel campo GP2KF11 e il campo CIDEMIN è stato valorizzato con i seguenti codici: in presenza di anno reddito (GP2KF01Z) con il valore 6 al quarto byte in presenza di anno reddito (GP2KF01Z) con il valore 6 al quarto byte in presenza di anno reddito (GP2KF01Z) 2016 con il valore 6 al quarto byte Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria Gli assegni ordinari di invalidità con data revisione sanitaria (GP1AF06Z) nel 2017 sono stati azzerati dal mese successivo alla data indicata Gestione fiscale a consuntivo Casistiche particolari Le certificazioni fiscali non corrette dalle strutture territoriali sono state sanate, ove possibile, con elaborazione centrale. In particolare, per le pensioni localizzate ad uno degli uffici pagatori di cassa sede (ABI 99999) sotto indicati da data anteriore al 1 gennaio 2016, l imponibile annuo del 2016 è stato azzerato. Locazione pagamento presso ABI 99999= sede CAB Descrizione MOB - assegno di invalidità sospeso a seguito di opzione per indennità mobilità RED - pensione di invalidità sospesa per art. 8 legge n. 638/ INV - assegno di invalidità sospeso in attesa conferma V - mancata presentazione del certificato di esistenza in vita INE - pensione con accantonamento arretrati per INAMI di Bruxelles EST - pensione anzianità con pagamento sospeso per lavoro all'estero 25 31

27 9.4 Impostazione del codice di ricostituzioni d'ufficio Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato variazioni d importo da data anteriore a gennaio 2017 sono state poste in pagamento per l anno 2017 con l importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 (da ricostituire a credito) ovvero 7 (da ricostituire a debito) nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R. Tali posizioni verranno trattate a livello centrale, come previsto al punto 1.2 del messaggio n. 870 del 14 gennaio Una volta effettuata, l elaborazione sarà illustrata con apposita comunicazione. Le pensioni non rivalutate poste in pagamento con lo stesso importo del 2016 sono state contraddistinte con il codice 5 nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R se si tratta di pensioni che necessitano della sistemazione delle informazioni memorizzate in archivio. Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del 2016 le pensioni contraddistinte con il codice 0 nell ultimo carattere del campo GP1AF05R e il valore 004 in GP1CIDEMIN. Si tratta in particolare di pensioni per le quali i dati reddituali presenti in archivio non hanno consentito il calcolo ai sensi della normativa in materia. L informazione relativa al tipo rinnovo presente in GP1AF05R viene riportata anche nel campo CPRD della riga di movimentazione relativa al rinnovo. 9.5 Pensioni rinnovate con importo pari a zero. L elenco delle pensioni rinnovate per l anno 2017 con importo pari a "zero" è ricavabile dal seguente percorso: INTRANET - ASSICURATO PENSIONATO - SERVIZI AL PENSIONATO - REPORTING OPERATIVO - LISTE PARAMETRICHE WEB. Per queste posizioni, le Sedi avranno cura di disporre le necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione. 9.6 Pensioni in regime internazionale: aggiornamento degli importi delle pensioni in convenzione italovenezuelana. Nel richiamare le istruzioni impartite con la circolare 84 del si comunica che in fase di rinnovo delle pensioni sono stati aggiornati gli importi delle pensioni venezuelane riferiti a gennaio 2017 Pertanto, in seguito all incremento del salario minimo stabilito con decreto n.2429 pubblicato sulla "Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela" n del , gli importi del pro-rata venezuelano al corrispondono a Bolivares ,73. Inoltre si fa presente che gli importi mensili con le variazioni intervenute dal 1 novembre 1991 in poi e gli importi al 1 gennaio di ciascun anno sono consultabili nella Intranet- Direzione Pensioni-Area procedure - Utilità. 10. Pensioni delle gestioni dello spettacolo e degli sportivi professionisti In sede di rinnovo si è provveduto a ricostituire l importo di pensione di ulteriori residuali posizioni, sia singole sia abbinate ad altra prestazione registrata nel Casellario dei pensionati, in applicazione dei benefici perequativi derivanti dalla sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale, regolamentati dal D.L. 65/2015, convertito nella legge n. 109/

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