*********** SCHEMA DI STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL GIOVENZANO"

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "*********** SCHEMA DI STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL GIOVENZANO""

Transcript

1 SCHEMA DI STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL GIOVENZANO" *********** CERRETO LAZIALE CICILIANO GERANO PISONIANO ROCCA CANTERANO SAMBUCI SARACINESCO

2 TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 Capo I ART.8 ART. 9 Capo II ART. 10 ART. 11 ART. 12 ART. 13 Capo III ART. 14 ART. 15 ART. 16 ART. 17 ART. 18 ART. 19 ART. 20 ART. 21 ART. 22 ART. 23 ART. 24 ART. 25 ART. 26 Istituzione dell'unione tra i Comuni di Cerreto Laziale, Ciciliano, Gerano, Pisoniano, Rocca Canterano, Sambuci e Saracinesco Finalità dell'unione Principi e criteri generali dell'azione amministrativa Durata dell'unione Recesso di un comune e scioglimento dell'unione Funzione dell'unione Modalità di attribuzione di ulteriori competenze all'unione TITOLO II ORGANI DI GOVERNO Organi dell'unione Beni dell'unione Organi dell'unione Il Consiglio Composizione ed organizzazione interna Competenze Diritti e doveri dei consiglieri Decadenza e dimissioni dei consiglieri Il Presidente e la Giunta Elezione del Presidente Composizione e nomina della Giunta Il Presidente Il Vicepresidente La Giunta Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore Sfiducia, dimissioni e cessazione della carica di Presidente Normativa applicabile TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA Principi generali Principi in materia di gestione del personale Principi di collaborazione Principi di partecipazione Principi in materia di servizi pubblici locali

3 TITOLO IV FINANZA E CONTABILITA' ART. 27 ART. 28 ART. 29 ART. 30 ART. 31 ART. 32 ART. 33 Finanza dell'unione Bilancio e programmazione finanziaria Ordinamento contabile e servizio finanziario Revisione economica e finanziaria Rendiconto Riparto delle spese e delle entrate Affidamento del servizio di tesoreria TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI Capo I ART. 34 ART. 35 Capo II ART. 36 ART. 37 ART. 38 ART. 39 ART. 40 Norme transitorie Segretario Atti regolamentari Norme finali Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili Proposte di modifica dello statuto Norma finanziaria Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Norma finale

4 TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1 Istituzione dell'unione tra i comuni di Cerreto Laziale, Ciciliano, Gerano, Pisoniano, Rocca Canterano, Sambuci e Saracinesco l. Il presente statuto, approvato dai consigli comunali di Cerreto Laziale, Ciciliano, Gerano, Pisoniano, Rocca Canterano, Sambuci e Saracinesco con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni (o i compiti) da svolgere e le corrispondenti risorse dell'unione denominata "Valle del Giovenzano". 2. L'adesione di altri comuni è subordinata alla modifica del presente statuto e di ogni altro atto assunto dagli organi dell'unione nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione della stessa. 3. Nessun comune aderente all'unione può al contempo appartenere ad altre o esercitare tramite altra forma associativa o di cooperazione le funzioni ed i servizi indicati nel presente statuto. 4. La sede dell'unione è situata in uno dei comuni che la costituiscono ed è stabilita con atto della Giunta dell'unione. I suoi organi ed uffici possono riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito territoriale che la delimita, privilegiando il criterio della rotazione. 5. L'ambito territoriale dell'unione coincide con quello dei comuni che la costituiscono. 6. L'Unione può dotarsi, con delibera consiliare, di stemma e gonfalone, le cui riproduzioni e l'uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente. Art. 2 Finalità dell'unione 1. L'Unione dei comuni "Valle del Giovenzano" è Ente Locale costituito allo scopo di esercitare in forma associata una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei comuni stessi. 2. L'Unione, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle Comunità locali che la costituiscono, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresentando la Comunità di coloro che risiedono sul suo territorio, cooperando nella cura degli interessi. 3. L'Unione coincide, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge 3 agosto 1999 n. 265 (di modifica all'art. 11 della Legge 8 giugno 1990 n. 142), e dell'art. 10 della legge regionale 6 agosto 1999 n. 14, con l'ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi (o compiti) comunali in forma associata. 4. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali della Provincia di Roma, della Regione Lazio, dello Stato e dell'unione Europea e provvede alla loro specificazione ed attuazione.

5 5. E' compito dell'unione promuovere la progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante trasferimento di ulteriori funzioni e servizi (o compiti) comunali. Art. 3 Principi e criteri generali dell'azione amministrativa 1. L'azione amministrativa dell'unione, ispirandosi ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza, tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza e al contenimento dei costi. 2. L'Unione assume, inoltre, il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio. 3. Instaura i rapporti con i comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici nel pieno rispetto del principio della leale collaborazione. Organizza l'apparato burocratico secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione. 4. Assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza. 5. Promuove la semplificazione dell'attività amministrativa. 6. Osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse. Art. 4 Durata dell Unione 1. L'Unione ha una durata di 10 anni, rinnovabile per lo stesso periodo. La decisione in ordine alla possibile fusione tra i comuni che la costituiscono è rimessa in ogni caso alla loro volontaria iniziativa e deve essere assunta da ogni singolo comune con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Art. 5 Recesso di un Comune e scioglimento dell'unione 1. Ogni Comune partecipante all'unione può recedervi unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. 2. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di settembre e ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell' anno successivo, comporta la modifica del presente statuto e di ogni altro atto assunto dagli organi dell'unione nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione della stessa Lo scioglimento dell'unione è disposto con deliberazione consiliare adottata da tutti i comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. In tale contesto, i Comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'ente soppresso. 4. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.

6 5. Il recesso dall'unione di uno o più comuni aderenti non determina lo scioglimento della stessa che rimane in vita finché i comuni componenti la medesima superino almeno il 50% degli abitanti. 6. Lo scioglimento dell'unione non comporta automaticamente la cessazione delle singole convenzioni già stipulate per la gestione associata di servizi e funzioni (o compiti), che rimangono in essere sino alla scadenza o al recesso deliberato secondo le modalità da esse previste. 7. In caso di fusione o recesso da parte di alcuni fra i comuni che 1' hanno costituita, la gestione dei rapporti demandati all'unione è devoluta, con determinazione del comune interessato,e fatti salvi i diritti di terzi, previa deliberazione dei rispettivi consiglio comunali: a) - all'unione, ovvero al comune unificato,che li gestisce fino alla loro naturale scadenza anche per conto di comuni receduti in base ad apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; b) - ai singoli comuni, che vi subentrano pro-quota tenuto conto dell'entità della popolazione residente. 8. In caso di scioglimento, la gestione dei suddetti rapporti è devoluta ai singoli comuni secondo le modalità indicate nella lettera b). 9. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'unione, dal Sindaco del comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Tribunale territorialmente competente. Art. 6 Funzioni dell'unione 1. I comuni possono attribuire all'unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali. 2. All'Unione è trasferito l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi (o compiti) di seguito elencati: Servizi di nettezza urbana e di smaltimento dei rifiuti in genere, inclusi gli inerti quali residui edilizi ed assimilabili; Polizia municipale; Segretari comunali; Servizi scolastici in generale; Sviluppo delle attività culturali, artigianali ed artistiche nonché la gestione delle corrispondenti iniziative intercomunali; Servizio idrico integrato; Pubblica illuminazione; Gestione unificata del catasto; Servizi cimiteriali; Pulizia e manutenzione di immobili comunali; Realizzazione di progetti per l'erogazione di servizi sociali di interesse intercomunale quali impianti sportivi, case di riposo, RSA, biblioteche, manifestazioni culturali, canili, politiche per l'infanzia l'adolescenza e per la gioventù in generale, politiche per anziani ed handicappati, strutture di interesse pubblico; Politiche integrate per lo sviluppo turistico dell' Unione;

7 Politiche integrate per lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente rurale e naturale dell'unione; Servizi di protezione civile. 3. All'unione può altresì essere trasferito secondo le modalità indicate all' articolo 7 del presente statuto l'esercizio di ulteriori funzioni e servizi che qui di seguito si elencano: Ufficio tecnico; Sviluppo delle attività produttive e commerciali ivi compresa la competenza alla formazione ed approvazione dei connessi piani ed il rilascio delle relative autorizzazioni nonché la gestione dello Sportello Unico per le attività produttive; Programmazione dello sviluppo e dell' assetto del territorio ivi compresa, ferma restando la competenza deliberativa comunale, la predisposizione di un piano regolatore di tutto il territorio dell'unione; Ragioneria, servizi finanziari,gestione dei tributi; Servizi anagrafici unificati; Interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica; Manutenzione di strade comunali e viabilità rurale; Reti infrastrutturali e servizi di rete; Progettazione e gestione dei servizi informatici standardizzati ed in rete con particolare riferimento ai servizi amministrativi e di anagrafe; Applicazione delle normative riguardanti il trasporto urbano, la complessiva gestione dei servizi di taxi e noleggio con conducente e politiche dei trasporti in generale; Formazione ed aggiornamento professionale dei dipendenti dei comuni dell' Unione nonché promozione e diffusione dell'innovazione organizzativa, tecnologica e professionale dei servizi di competenza comunale; Politiche per l'occupazione e gestione dei corsi di formazione professionale; Gestione degli appalti di servizi, forniture ed opere pubbliche di interesse dei comuni e/o dell'unione inclusi i servizi di manutenzione di aree e strutture pubbliche; Politiche integrate per lo sviluppo turistico dell'unione; Politiche per lo sviluppo la tutela e la valorizzazione dell'ambiente rurale dell'unione; Difensore civico; Nucleo di valutazione del personale; Possono altresì affidate all'unione, in quanto possibile, attività di consulenza progettuale e giuridica in favore dei comuni ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale. Ove tale attività implichi il ricorso ad impegni finanziari in ragione della necessità di avvalersi di consulenze esterne, i comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'unione, mediante apposita convenzione nella quale sono altresì indicate le risorse da trasferire all'unione a tal fine. Ove non sia diversamente stabilito, l'accollo di tali spese sarà ragguagliato all'entità della popolazione delle amministrazioni comunali interessate. 4. All'Unione dei comuni "Valle del Giovenzano" possono essere attribuite ulteriori competenze rispetto a quelle elencate nel precedente comma. 5. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi fra loro omogenei e comunque tali da evitare di lasciare in capo al comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata, la menzione di un dato settore materiale recata negli atti di trasferimento

8 implica il subentro dell'unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente ne coinvolgono la gestione di competenze comunali. Art. 7 Modalità di attribuzione di ulteriori competenze all'unione l. Il trasferimento delle competenze, a libera scelta del singolo comune, è deliberato dai comuni entro il mese di giugno con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo, si perfeziona mediante una deliberazione di recepimento da parte della giunta dell'unione dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi una forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano. 2. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia, l'unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla sua gestione e ad essa competono direttamente le relative tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo. 3. Il procedimento di trasferimento, se del caso, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'unione nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze in questione, delegando all'unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del comune tali rapporti. 4. Ai fini della progressiva individuazione delle competenze dell'unione ed all'espletamento delle incombenze istruttorie occorrenti ad evidenziarne e risolverne le condizioni utili al loro trasferimento all'unione medesima, si procede di norma mediante conferenze di servizi presiedute dal Presidente dell'unione ovvero, in caso di sua inerzia protratta per quarantacinque giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza diretta a promuoverla, dal sindaco del comune che 1'ha inoltrata. 5. Il conflitto di competenze attivo o passivo fra l'unione ed uno o più comuni che la costituiscono relativamente alla titolarità circa l'esercizio delle funzioni amministrative coinvolte dal trasferimento è risolto con le modalità di cui al comma 9 del precedente articolo 5. Art. 8 Beni dell'unione 1. L'Unione dei comuni "Valle del Giovenzano" può avere la proprietà di beni strumentali al conseguimento degli obiettivi ai quali mira la sua azione amministrativa. 2. Nel caso un comune partecipante all'unione unilateralmente vi receda nulla allo stesso è riconosciuto del valore dei beni di proprietà dell'unione. 2. In caso di scioglimento dell'unione a ciascun comune partecipante è riconosciuta una somma per abitante derivante dal rapporto fra il valore di mercato dei beni dell'unione e il numero degli abitanti iscritti all'anagrafe dei comuni risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e ricadenti nell'unione medesima.

9 TITOLO II ORGANI DI GOVERNO CAPO I ORGANI DELL'UNIONE Art. 9 Organi 1. Sono organi di governo dell'unione: Il Consiglio, il Presidente e la Giunta. Gli organi dell'unione hanno una durata corrispondente a quella degli organi dei comuni aderenti e sono rinnovati all'inizio di ogni mandato amministrativo, entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. In caso di tornate elettorali differenziate temporalmente si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli comuni interessati dalle elezioni. 2. Assumono la qualità di organi di gestione i dipendenti ai quali siano attribuite le funzioni di direzione. CAPO II IL CONSIGLIO Art. 10 Composizione ed organizzazione interna 1. Il consiglio dell'unione è costituito dai sindaci dei comuni partecipanti all'unione medesima che ne sono membri di diritto, nonché da due consiglieri comunali per ciascuno dei comuni partecipanti. I consiglieri sono nominati con il sistema del voto limitato ad una preferenza in rappresentanza della maggioranza e minoranza consiliare. 2. II Consiglio dell'unione adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 3. Il consiglio è presieduto dal Presidente dell'unione. 4. Nella sua prima seduta il consiglio convocato e presieduto dal sindaco anziano, dove anziano è da intendersi colui che ha svolto la carica di sindaco per più anni, provvede all'elezione del presidente dell'unione. 5. Nella prima seduta del consiglio le funzioni di segretario sono svolte dal segretario di uno dei comuni dell'unione. Art. 11 Competenze 1. II Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del consiglio comunale e compatibili con il presente statuto.

10 2. I1 programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell'ente, presentato dal Presidente ed approvato dal Consiglio, costituisce il principale atto di riferimento di esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico amministrativa dell'ente. 3. Il Presidente e la Giunta forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel documento di cui al precedente comma. 4. Il Consiglio: a) disciplina, con propri regolamenti adottati su proposta della Giunta, l'organizzazione dell'ente, lo svolgimento delle funzioni ad esso affidate e di rapporti, anche finanziari, tra questo ed i comuni associati; b) nomina i rappresentanti dell'unione negli Enti, aziende, istituzioni, società nelle quali questa subentra ai comuni, restano invece di competenza dei singoli consigli comunali le nomine dei propri rappresentanti presso le Comunità Montane di appartenenza; c) non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'unione. Art. 12 Diritti e doveri dei Consiglieri 1. I Consiglieri: a) rappresentano l'intera Comunità dell'unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato; b) esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio. Art. 13 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri 1. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio decade. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risolutrice. 2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'unione, devono essere assunte immediatamente dal protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Queste sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. 3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere appena divenute efficaci. 4. Nelle ipotesi così previste, il Consiglio comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede quanto prima ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'unione.

11 CAPO III IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Art. 14 Elezione del Presidente 1. Nel corso della sua prima seduta, convocata d'intesa tra i Sindaci entro quindici giorni dall'insediamento, il Consiglio dell'unione elegge a maggioranza assoluta il Presidente dell'unione tra i Sindaci dei comuni che la costituiscono. In caso di parità, la votazione è immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente il Sindaco più anziano di età. Art. 15 Composizione e nomina della Giunta l. I1 Presidente dell'unione nomina i membri della giunta tra cui il vicepresidente. Gli stessi devono essere nominati tra, i sindaci assessori o consiglieri dei comuni partecipanti all'unione, in un numero pari al numero dei Comuni aderenti all' Unione medesima. 2. Deve essere garantita a ciascun comune dell'unione la rappresentanza in giunta 3.Il Presidente dell' Unione può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio. Art. 16 Il Presidente 1. Nella seduta successiva alla sua elezione, il Presidente fornisce al Consiglio comunicazione della avvenuta formazione della Giunta, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo dell'ente, il programma amministrativo, che sarà approvato dal Consiglio in apposito documento. 2. Il Presidente: a) svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco, in quanto compatibili con il presente statuto; b) sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'unione ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'ente, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori; c) promuove richiesta per l'accesso ai contributi regionali, statali e comunitari disposti a favore delle forme associative. Art. 17 Il Vicepresidente 1. I1 Vicepresidente, nominato dal Presidente tra gli Assessori, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

12 2. Nelle stesse ipotesi, le funzioni del Vicepresidente sono esercitate dall'assessore più anziano d'età. Art. 18 La Giunta 1. La Giunta collabora con il Presidente all'amministrazione dell'unione. 2. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti. 3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano direttamente attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla competenza del Consiglio, del Presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione. Art. 19 Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore l. Le dimissioni dalla carica di Assessore devono essere presentate al Presidente dell'unione; queste sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'unione. 2. La cessazione dalla carica di Sindaco nel comune di provenienza determina la cessazione dall'ufficio anche nella Giunta dell'unione. 3. Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, in conformità a quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ne da motivata comunicazione al Consiglio. Art. 20 Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica di Presidente 1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione consiliare, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri. 2. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. 3. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'unione, devono essere assunte immediatamente dal protocollo dell'ente. Queste sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. 4. Ogni causa di cessazione dalla carica del Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'unione e di riflesso la cessazione della Giunta. 5. Nei casi previsti, gli organi di governo dell'unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino al loro rinnovo.

13 Art. 21 Normativa applicabile 1. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico, e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli enti locali. 2. La misura minima dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori dell'unione è la medesima fissata per il comune con popolazione pari a quella dell'unione. Art. 22 Principi generali TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. 2. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel pieno rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta. 3. L'Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei comuni partecipanti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 26. Art. 23 Principi in materia digestione del personale 1. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività. 2. I1 personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'unione secondo il criterio della funzionalità. Art. 24 Principi di collaborazione l. L'Unione ricerca con i comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. 2. La Giunta dell'unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. 3. I1 modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di una apposita convenzione con i comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione sia dell'unione, sia dei Comuni. 4. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i comuni partecipanti. Art. 25 Principi di partecipazione l. L'Unione assicura a tutta la popolazione residente il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, e favorisce l'accesso alle

14 informazioni, ai documenti ed agli formati o detenuti. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio. 2. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente o indirettamente assunte, lo strumento della Carta dei Servizi quale strumento prioritario offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità. Art. 26 Principi in materia di servizi pubblici locali 1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui ha la titolarità nelle forme previste dalla legge. 2. L'Unione non può dismettere l'esercizio pubblico locale di abbia ricevuto la titolarità dai comuni senza il loro preventivo consenso. 3. In caso di fusione, recesso o scioglimento dell'unione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del presente statuto. Art. 27 Finanze dell'unione TITOLO IV ^ FINANZA E CONTABILITA' 1. L'Unione ha autonomia finanziaria delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprio e trasferite. 2. L'Unione ha competenza sugli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati. Art. 28 Bilancio e programmazione finanziaria 1. L'Unione delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo, entro il 31 dicembre di ogni anno coordinandosi con i comuni, si necessario ed opportuno, al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale. 2. I1 bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Questi documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi. 3. Ogni comune facente parte dell'unione iscrive nel proprio bilancio, in appositi interventi, le somme relative alle spese ed alle entrate che si riferiscono alle attività svolte in forma associata, nonché le somme relative alle spese ed alle entrate che si riferiscono alle attività istituzionali dell'unione così come risultanti dai rispettivi prospetti economico-finanziari. 4. Per ogni servizio o funzione (o compito) gestito in forma associata, ove necessario, il comune individuato come capofila ai sensi della relativa convenzione inserisce nel proprio bilancio le previsioni di spesa e di entrata desunte dal relativo prospetto economico-finanziario, e provvede a redigere un rendiconto finale. Art. 29 Ordinamento contabile e servizio finanziario 1. L'ordinamento contabile dell'unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'unione.

15 Art. 30 Revisione economica e finanziaria 1. Il Consiglio dell'unione elegge, ai sensi di legge l'organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'unione e, se del caso dei comuni partecipanti. Art. 31 Rendiconto l. I1 rendiconto annuale dell'unione è costituito dal documento finanziario riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale dei singoli servizi e dello svolgimento delle attività istituzionali dell'unione. 2. Il rendiconto viene approvato dal Consiglio, unitamente alla relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Art. 32 Riparto delle spese e delle entrate 1. Le spese sostenute per le attività istituzionali dell'unione sono ripartite tra tutti i comuni aderenti in proporzione alla popolazione residente a131 dicembre dell'anno precedente. 2. Le spese inerenti alla gestione delle funzioni e dei servizi associati sono ripartite tra i comuni aderenti secondo le modalità specificate nelle singole convenzioni. 3. I contributi ricevuti dalla Regione tramite il comune capofila sono ripartiti dal comune (sede dell'unione), previa deliberazione del Consiglio dell'unione, tra tutti i comuni aderenti in quantità proporzionale alle spese rispettivamente sostenute per la gestione associata dei servizi e delle funzioni di cui al comma 2, così come risultanti dal rendiconto dell'unione. Art. 33 Affidamento del servizio di tesoreria l. I1 servizio di tesoreria dell'ente è affidato ad uno degli istituti cassieri dei comuni che costituiscono l'unione, previa gara esplorativa indetta fra tutti gli istituti cassieri di dette Amministrazioni. Art. 34 Segretario TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI CAPO I NORME TRANSITORIE l. Fino all'approvazione del regolamento di organizzazione di cui all'art. 11, le funzioni di Segretario dell'unione sono svolte dal Segretario ove ha sede l'unione. Art. 35 Atti regolamentari

16 1. Sino all'emanazione di propri ed autonomi regolamenti, l'unione applica i regolamenti attuativi dello statuto del comune ove ha sede, in quanto compatibili con il presente statuto. 2. Il Presidente, sentito il Segretario, cura in ogni caso di risolvere eventuali controversie interpretative alla luce dei principi dettati dal presente statuto. Nel caso in cui il comune sede dell'unione non fosse dotato di tutti i regolamenti attuativi del proprio statuto, previsti per legge, per quelli mancanti, si applicano i regolamenti attuativi degli statuti dei comuni che li abbiano approvati, in ordine di consistenza demografica. 3. La Giunta è incaricata di presentare al Consiglio, entro un anno dal proprio insediamento, la proposta dei regolamenti attuativi del presente statuto che si rendano necessari. CAPO II NORME FINALI Art. 36 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili 1. I1 trasferimento di funzioni comunali all'unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui diventano esecutivi gli atti dell'unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali. 2. Gli organi dell'unione indicano, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci. Art. 37 Proposte di modifica dello Statuto 1. Le proposte di modifica al presente statuto sono deliberate dai Consigli Comunali aderenti all'unione secondo le procedure e le maggioranze previste per legge. Art. 38 Norma finanziaria l. I comuni costituiscono in favore dell'unione un fondo di spese di primo funzionamento ed In sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli impianto, la cui entità è commisurata all'entità della loro rispettiva popolazione. Art. 39 Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 1. Fino all'adozione della pianta organica ed all'assunzione di personale proprio, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'unione, si ricorrerà alla stipulazione di apposite convenzioni a norma dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, o ad incarichi professionali, conferiti anche ai dipendenti dei comuni partecipanti, previa autorizzazione di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ovvero all'istituto del comando e/o distacco. Art. 40 Norma finale l. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali. 2. Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'albo pretorio dei comuni partecipanti all'unione.

UNIONE DEI COMUNI DEL RUBICONE Provincia di Forlì-Cesena STATUTO DELL'UNIONE COMUNI DEL RUBICONE

UNIONE DEI COMUNI DEL RUBICONE Provincia di Forlì-Cesena STATUTO DELL'UNIONE COMUNI DEL RUBICONE UNIONE DEI COMUNI DEL RUBICONE Provincia di Forlì-Cesena STATUTO DELL'UNIONE COMUNI DEL RUBICONE APPROVAZIONE DELLO STATUTO Consiglio Comunale di Gatteo n.60 del 22.12.2004 Consiglio Comunale di San Mauro

Dettagli

Enti Locali Unioni di Comuni Unione di Comuni "Antica Terra di Lavoro"

Enti Locali Unioni di Comuni Unione di Comuni Antica Terra di Lavoro Enti Locali Unioni di Comuni Unione di Comuni "Antica Terra di Lavoro" Statuto 31 agosto 2013, n. 2 Modifica dello Statuto dell'unione di Comuni Antica Terra di Lavoro approvato cn Deliberazione di Consiglio

Dettagli

STATUTO UNIONE DI COMUNI TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

STATUTO UNIONE DI COMUNI TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI STATUTO UNIONE DI COMUNI TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1 Istituzione dell'unione tra i comuni di Palazzolo Acreide, Buscemi, Canicattini Bagni, Ferla, Buccheri,Cassaro,Sortino 1. Il presente statuto,

Dettagli

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO PROVINCIA di TORINO Codice Fiscale 95018840017 STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI Art.1 Istituzione dell Unione dei Comuni Art.2

Dettagli

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA (PROVINCIA DI ROMA)

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA (PROVINCIA DI ROMA) UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA (PROVINCIA DI ROMA) TITOLO 1 PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1 Istituzione 1) Il presente Statuto, approvato dai Consigli Comunali di Licenza, Mandela, Percile, Roccagiovine

Dettagli

Statuto dell'unione di Comuni VERONA EST

Statuto dell'unione di Comuni VERONA EST Allegato alla D.C.C. n. 8 del 20.03.2012 Statuto dell'unione di Comuni VERONA EST TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI Art.1 - Istituzione dell'unione Art.2 - Finalità dell'unione Art.3 - Principi e criteri

Dettagli

STATUTO DELL UNIONE DEI COMUNI Di BOTRUGNO-GIUGGIANELLO-NOCIGLIA-SAN CASSIANO-SANARICA-SURANO

STATUTO DELL UNIONE DEI COMUNI Di BOTRUGNO-GIUGGIANELLO-NOCIGLIA-SAN CASSIANO-SANARICA-SURANO STATUTO DELL UNIONE DEI COMUNI Di BOTRUGNO-GIUGGIANELLO-NOCIGLIA-SAN CASSIANO-SANARICA-SURANO 1 Indice TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 Articolo

Dettagli

UNIONE DI COMUNI DI ANDRANO, SPONGANO, DISO

UNIONE DI COMUNI DI ANDRANO, SPONGANO, DISO UNIONE DI COMUNI DI ANDRANO, SPONGANO, DISO CHI CON CHI FA CHE COSA COME DOCUMENTAZIONE SCHEDA DI INTERVENTO Unione di comuni di Andrano, Spongano, Diso Denominazione soggetto Ambito territoriale CHI Unione

Dettagli

STATUTO dell UNIONE dei Comuni COLLI MORENICI DEL GARDA (PROVINCIA DI MANTOVA)

STATUTO dell UNIONE dei Comuni COLLI MORENICI DEL GARDA (PROVINCIA DI MANTOVA) STATUTO dell UNIONE dei Comuni COLLI MORENICI DEL GARDA (PROVINCIA DI MANTOVA) Approvato dal Consiglio dell Unione con deliberazione n.4 del 27.04.2015 INDICE TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI Art.1 - Istituzione

Dettagli

Allegato C alla DCU n. 2 del 16/01/2014. Statuto dell'unione di Comuni VERONA EST

Allegato C alla DCU n. 2 del 16/01/2014. Statuto dell'unione di Comuni VERONA EST Allegato C alla DCU n. 2 del 16/01/2014 Statuto dell'unione di Comuni VERONA EST 1 TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1 - Istituzione dell'unione Art. 2 - Finalità dell'unione Art. 3 - Principi e criteri

Dettagli

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Unione dei Comuni Terra di Leuca Alessano Corsano Gagliano del Capo Morciano di Leuca Salve Tiggiano - Patù (Prov. di Lecce) C.F.: 90019990754 Tel. E Fax 0833528200 E-mail: unione.terradileuca@gmail.com

Dettagli

UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO

UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO S T A T U T O (art. 32 del T.U.E.L. n.267 del 18 agosto 2000) approvato con delibere consiliari dei Comuni di: 1) Campi Salentina C.C. n.66 del 24.9.2002 2) Guagnano

Dettagli

STATUTO UNIONE DEI COMUNI DEL VERSANTE IONICO TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI. Articolo 1. Istituzione dell'unione Versante Ionico

STATUTO UNIONE DEI COMUNI DEL VERSANTE IONICO TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI. Articolo 1. Istituzione dell'unione Versante Ionico STATUTO UNIONE DEI COMUNI DEL VERSANTE IONICO TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI Articolo 1 Istituzione dell'unione Versante Ionico 1. In attuazione del Testo Unico sull ordinamento degli Enti Locali, di seguito

Dettagli

UNIONE DEI COMUNI TAVOLIERE MERIDIONALE STATUTO

UNIONE DEI COMUNI TAVOLIERE MERIDIONALE STATUTO UNIONE DEI COMUNI TAVOLIERE MERIDIONALE STATUTO Delibera Comune di Trinitapoli n. 42 del 2/8/2002 Delibera Comune di San Ferdinando di Puglia n. 54 del 26/7/2002 Delibera Comune di Margherita di Savoia

Dettagli

STATUTO UNIONE DEI COMUNI

STATUTO UNIONE DEI COMUNI STATUTO UNIONE DEI COMUNI TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI Art.1 Istituzione dell'unione tra i Comuni di 1. Il presente statuto, approvato dai consigli comunali dei Comuni di A., B, C, D, E, con le procedure

Dettagli

(Provincia di Brescia)

(Provincia di Brescia) (Provincia di Brescia) Approvato con deliberazioni: Consiglio Comunale di Nave n.85 del 03/12/2002 e pubblicato all'albo Pretorio dal 04/12/2002 al 03/01/2003 Consiglio Comunale di Caino n.50 del 29/11/2002

Dettagli

UNIONE DEI COMUNI ADIGE GUA Provincia di Verona STATUTO

UNIONE DEI COMUNI ADIGE GUA Provincia di Verona STATUTO STATUTO DELL Provincia di Verona STATUTO TESTO APPROVATO dal Consiglio dell Unione in data 31/03/2005 con deliberazione n. 4 modificato dal Consiglio dell Unione in data 27/11/2012 con deliberazione n.

Dettagli

Legge regionale 27/12/2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali). Previsioni statutarie unioni di comuni.

Legge regionale 27/12/2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali). Previsioni statutarie unioni di comuni. Legge regionale 27/12/2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali). Previsioni statutarie unioni di comuni. Materia Norme generali 1. Lo statuto dell unione detta i principi e le norme generali

Dettagli

STATUTO DELL UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO

STATUTO DELL UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO STATUTO DELL UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO Sommario TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI... 3 Art. 1 Natura giuridica dell Unione... 3 Art. 2 Costituzione... 3 Art. 3 Finalità... 3 Art. 4

Dettagli

04/11/2010 Regione LAZIO

04/11/2010 Regione LAZIO VITERBO 04/11/2010 Regione LAZIO In queste slides vedremo quali sono gli interventi della legge di stabilità 2016 e del decreto milleproroghe sulle Unioni dei Comuni e dei comuni istituiti per fusione

Dettagli

SCHEMA TIPO REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA D AMBITO

SCHEMA TIPO REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA D AMBITO SCHEMA TIPO REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA D AMBITO Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento, in attuazione dell articolo 15 bis, comma 13, della legge regionale 28 marzo

Dettagli

REGOLAMENTO DELL ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CITTÁ DEI PRESEPI ( approvato con delibera C.C.n. 54 del )

REGOLAMENTO DELL ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CITTÁ DEI PRESEPI ( approvato con delibera C.C.n. 54 del ) REGOLAMENTO DELL ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CITTÁ DEI PRESEPI ( approvato con delibera C.C.n. 54 del 26.11.2008) Indice Capo I ELEMENTI COSTITUTIVI Art. 1 Oggetto del regolamento Art. 2 - Finalità dell

Dettagli

DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185) Vigente al:

DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185) Vigente al: DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185) Vigente al: 28-3-2013 Titolo IV RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

Dettagli

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del PARTE SECONDA. Atti e comunicazioni degli Enti Locali

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 61 del PARTE SECONDA. Atti e comunicazioni degli Enti Locali 25624 PARTE SECONDA UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA BIS" Nuovo Statuto. Atti e comunicazioni degli Enti Locali UNIONE DEI COMUNI TERRA DI LEUCA BIS (MONTESANO-RUFFANO-SPECCHIA) (Nuovo) STATUTO (art.32

Dettagli

STATUTO DELL UNIONE DELL ALTO RENO

STATUTO DELL UNIONE DELL ALTO RENO STATUTO DELL UNIONE DELL ALTO RENO Approvato con D.C.C. n. 64 del 19/12/09, modificato con D.C.C. n. 2 del 22/01/10, modificato con Delibera Consiglio Unione n. 4 del 23/04/2012 e con D.C.C. n. 37 del

Dettagli

Unione dei Comuni UNIONE DELLE TORRI

Unione dei Comuni UNIONE DELLE TORRI Unione dei Comuni UNIONE DELLE TORRI Città di Gazoldo Degli Ippoliti Comune di Mariana Mantovana STATUTO dell UNIONE UNIONE DELLE TORRI PROVINCIA DI MANTOVA - APPROVATO con deliberazioni dei Consigli Comunali

Dettagli

NUOVO STATUTO DELL'UNIONE DELLE TERRE DI ACAYA E DI ROCA (MELENDUGNO VERNOLE CASTRI DI LECCE CAPRARICA DI LECCE)

NUOVO STATUTO DELL'UNIONE DELLE TERRE DI ACAYA E DI ROCA (MELENDUGNO VERNOLE CASTRI DI LECCE CAPRARICA DI LECCE) NUOVO STATUTO DELL'UNIONE DELLE TERRE DI ACAYA E DI ROCA (MELENDUGNO VERNOLE CASTRI DI LECCE CAPRARICA DI LECCE) Deliberazione Consiglio Unione n. 8 del 22-12-2015 Articolo 1 - Istituzione dell UNIONE

Dettagli

STATUTO. Unione dei comuni TERRE DI PIANURA STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI DI BUDRIO BARICELLA GRANAROLO DELL EMILIA MINERBIO MALALBERGO - CASTENASO

STATUTO. Unione dei comuni TERRE DI PIANURA STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI DI BUDRIO BARICELLA GRANAROLO DELL EMILIA MINERBIO MALALBERGO - CASTENASO Modificato con delibera di Consiglio dell Unione n. 2 del 18.03.2016 STATUTO Unione dei comuni TERRE DI PIANURA STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI DI BUDRIO BARICELLA GRANAROLO DELL EMILIA MINERBIO MALALBERGO

Dettagli

UNIONE DEI COMUNI DI GRANAGLIONE PORRETTA TERME STATUTO

UNIONE DEI COMUNI DI GRANAGLIONE PORRETTA TERME STATUTO UNIONE DEI COMUNI DI GRANAGLIONE PORRETTA TERME STATUTO Approvato con D.C.C. n. 64 del 19/12/09 Modificato con D.C.C. n. 2 del 22/01/10 TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI Articolo 1 Istituzione dell'unione

Dettagli

Seminari di approfondimento tematico. Febbraio marzo 2014 Palermo, Enna, Messina, Catania.

Seminari di approfondimento tematico. Febbraio marzo 2014 Palermo, Enna, Messina, Catania. Convenzione tra Regione Siciliana (Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale) e FormezPA POR FSE 2007-2013 - Regione Siciliana - Asse VII - Capacità Istituzionale Progetto: AZIONI DI SISTEMA PER

Dettagli

STATUTO UNIONE DEI COMUNI VALLE DEGLI IBLEI TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

STATUTO UNIONE DEI COMUNI VALLE DEGLI IBLEI TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI STATUTO UNIONE DEI COMUNI VALLE DEGLI IBLEI DELIBERA N. DEL (MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO DELL UNIONE CON DELIBERAZIONE N. 14 DEL 06.08.2007) TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1 Denominazione, natura

Dettagli

CITTA DI GALATONE REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO E GARANZIA DI CUI ALLA DELIBERA C.C. N. 46 DEL

CITTA DI GALATONE REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO E GARANZIA DI CUI ALLA DELIBERA C.C. N. 46 DEL s CITTA DI GALATONE Provincia di Lecce Via Colonna n. 6/8 Tel.0833861039 fax 0833861039 www.comune.galatone.le.it e-mail urp@comune.galatone.le.it Cod. Fisc. 82001290756 Part.IVA 02377220757. REGOLAMENTO

Dettagli

C O N S I G L I O R E G I O N A L E. LEGGE REGIONALE (n. 37)

C O N S I G L I O R E G I O N A L E. LEGGE REGIONALE (n. 37) Atti consiliari Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia C O N S I G L I O R E G I O N A L E LEGGE REGIONALE (n. 37) approvata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 10 aprile 2001

Dettagli

REGOLAMENTO CONFERENZA DEI COMUNI DELL AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO CONFERENZA DEI COMUNI DELL AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA All. 1 alla Deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 1 del 20.06.2011 CONFERENZA DEI COMUNI DELL AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA DEI

Dettagli

COMUNE DI SONNINO REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI

COMUNE DI SONNINO REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI COMUNE DI SONNINO REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI Approvato con deliberazione n 3 del 25/01/2000 Modificato con deliberazione n 32 del 24/7/2007. Modificato con Deliberazione n 25 del 07/11/2013 1 INDICE

Dettagli

Testo ddl. a) da un fondo di dotazione per il suo funzionamento costituito:

Testo ddl. a) da un fondo di dotazione per il suo funzionamento costituito: Disegno di legge concernente Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del

Dettagli

STATUTO. dell UNIONE dei COMUNI. della VALTENESI

STATUTO. dell UNIONE dei COMUNI. della VALTENESI STATUTO dell UNIONE dei COMUNI della VALTENESI TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1 - Oggetto 1. Il presente Statuto, approvato dai Consigli comunali di Manerba del Garda, Moniga del Garda, Padenghe Sul

Dettagli

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA COMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA (Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del

Dettagli

esecutiva, con la quale si è approvata la presente convenzione

esecutiva, con la quale si è approvata la presente convenzione CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO TRA I COMUNI DI LIVORNO, COLLESALVETTI E CAPRAIA ISOLA L anno 2007 il giorno 27 del mese di agosto presso la sede del Comune di

Dettagli

Città di Seregno. Regolamento delle Consulte

Città di Seregno. Regolamento delle Consulte Città di Seregno Regolamento delle Consulte Art. 1 - Istituzione delle Consulte Comunali 1. Il Comune di Seregno valorizza le libere forme associative per la partecipazione dei cittadini all attività amministrativa,

Dettagli

PROTOTIPO DI STATUTO DELL UNIONE DEI COMUNI. (ai sensi dell art. 32 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

PROTOTIPO DI STATUTO DELL UNIONE DEI COMUNI. (ai sensi dell art. 32 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) PROTOTIPO DI STATUTO DELL UNIONE DEI COMUNI (ai sensi dell art. 32 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) SOMMARIO: TITOLO I - NORME GENERALI Capo I Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Norme Generali

Dettagli

CONVENZIONE QUADRO DELL ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI ARZENE, SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO E VALVASONE

CONVENZIONE QUADRO DELL ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI ARZENE, SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO E VALVASONE CONVENZIONE QUADRO DELL ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI ARZENE, SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO E VALVASONE L anno 2008, il giorno otto del mese di marzo, tra i Comuni di Arzene, San Martino al Tagliamento

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELLA ISTITUZIONE TEATRO COMUNALE DI FERRARA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELLA ISTITUZIONE TEATRO COMUNALE DI FERRARA REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELLA ISTITUZIONE TEATRO COMUNALE DI FERRARA REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELLA ISTITUZIONE TEATRO COMUNALE DI FERRARA (approvato dal Consiglio

Dettagli

STATUTO DELL UNIONE TRA I COMUNI DI MELENDUGNO - VERNOLE

STATUTO DELL UNIONE TRA I COMUNI DI MELENDUGNO - VERNOLE TERRE DI ACAYA E DI ROCA STATUTO DELL UNIONE TRA I COMUNI DI MELENDUGNO - VERNOLE Articolo 1 Istituzione dell UNIONE 1. I Comuni di Melendugno e Vernole costituiscono tra loro, ai sensi dell art.32 del

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO Allegato alla deliberazione C.C. n. 24 del 2/4/2012 Il Presidente Il Segretario F.to Frigerio Ft.to Urbano Unità Organizzativa Servizi Sociali REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO 1 INDICE Articolo

Dettagli

Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale

Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale Approvato con deliberazione di G.C. n. 1 del 08/01/2019 INDICE CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1 - Funzioni e poteri pag. 2 Art. 2 - Ineleggibilità

Dettagli

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. COMUNE di PARABIAGO PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. APPROVAZIONE: DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 106 DEL 20.12.1999. MODIFICAZIONE: DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 32 DEL 12.05.2010.

Dettagli

COMUNE DI CASTELFIDARDO

COMUNE DI CASTELFIDARDO COMUNE DI CASTELFIDARDO REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI TESTO COORDINATO (Atti consiliari n.110 del 29.06.1995 n. 38 del 12.06.1997 100 del 25.06.1998 66 del 29.06.2001) ART.1 Costituzione

Dettagli

1. Il Comune di Colfelice ha autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e risorse trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica

1. Il Comune di Colfelice ha autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e risorse trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE Capo I Finanza comunale Articolo 50 (Autonomia finanziaria) 1. Il Comune di Colfelice ha autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e risorse trasferite,

Dettagli

REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA IX LEGISLATURA DOCUMENTI PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO RELAZIONI

REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA IX LEGISLATURA DOCUMENTI PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO RELAZIONI REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA Relazione della I Commissione permanente AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE; ENTI LOCALI; ORDINAMENTO

Dettagli

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell art. 54 dello Statuto d autonomia. Art. 1 Oggetto.

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell art. 54 dello Statuto d autonomia. Art. 1 Oggetto. Normativa comparata REGIONE LOMBARDIA Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell art. 54 dello Pubblicata nel B.U. Lombardia 26 ottobre 2009, n. 43, suppl. ord. n. 1.

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 29 DEL REGIONE PUGLIA. Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali

LEGGE REGIONALE N. 29 DEL REGIONE PUGLIA. Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 26-10-2006 REGIONE PUGLIA Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA N. 139 del 27 ottobre 2006 ARTICOLO 1 (Finalità) 1.

Dettagli

REGOLAMENTO per L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER GLI STRANIERI (Approvato con delibera consiliare n. 30 del

REGOLAMENTO per L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER GLI STRANIERI (Approvato con delibera consiliare n. 30 del REGOLAMENTO per L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER GLI STRANIERI (Approvato con delibera consiliare n. 30 del 16.02.05) Art.1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina l istituzione

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI CALASCIBETTA

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI CALASCIBETTA COMUNE DI CALASCIBETTA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA REGOLAMENTO PER LA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI CALASCIBETTA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 28/11/2003 REGOLAMENTO CONSULTA

Dettagli

Art. 29 D.L. 216/2011 in fase di conversione

Art. 29 D.L. 216/2011 in fase di conversione Art. 29 D.L. 216/2011 in fase di conversione 11. I termini indicati dal comma 31, lettere a) e b), dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 41 DEL REGIONE ABRUZZO. Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

LEGGE REGIONALE N. 41 DEL REGIONE ABRUZZO. Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali. LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 11-12-2007 REGIONE ABRUZZO Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali. ARTICOLO 1 Istituzione e finalità 1. La presente legge istituisce il Consiglio delle

Dettagli

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL MUSEO "CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO, MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI" ISTITUITO CON LEGGE

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL MUSEO CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO, MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI ISTITUITO CON LEGGE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL MUSEO "CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO, MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI" ISTITUITO CON LEGGE PROVINCIALE 11 MAGGIO 2000, N. 5. Art. 1 Principi generali 1.

Dettagli

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA (Provincia di Catania)

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA (Provincia di Catania) COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA (Provincia di Catania) STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE Statuto della Consulta Giovanile Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 68 del 22/11/2005

Dettagli

COMUNE DI STRONCONE Provincia di Terni. REGOLAMENTO COMUNALE per il funzionamento della COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA

COMUNE DI STRONCONE Provincia di Terni. REGOLAMENTO COMUNALE per il funzionamento della COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA COMUNE DI STRONCONE Provincia di Terni REGOLAMENTO COMUNALE per il funzionamento della COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA Approvato in commissione di controllo e garanzia nella riunione del

Dettagli

STATUTO DELL UNIONE DEI COMUNI

STATUTO DELL UNIONE DEI COMUNI STATUTO DELL UNIONE DEI COMUNI TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Finalità Art. 3 - Obiettivi programmatici Art.4 - Principi e criteri generali dell'azione amministrativa Art. 5 -

Dettagli

IL NUOVO ASSETTO TERRITORIALE ALLA LUCE DELLA SPENDING REVIEW PROVINCE PICCOLI COMUNI. A cura del Dr. Massimo Fieramonti

IL NUOVO ASSETTO TERRITORIALE ALLA LUCE DELLA SPENDING REVIEW PROVINCE PICCOLI COMUNI. A cura del Dr. Massimo Fieramonti IL NUOVO ASSETTO TERRITORIALE ALLA LUCE DELLA SPENDING REVIEW PROVINCE CITTA METROPOLITANE PICCOLI COMUNI Le previsioni, le tempistiche e le funzioni fondamentali A cura del Dr. Massimo Fieramonti Le previsioni

Dettagli

COMUNE DI TRECASE - (Provincia di Napoli) - Statuto dell unione dei Comuni di Boscoreale, Boscotrecase,

COMUNE DI TRECASE - (Provincia di Napoli) - Statuto dell unione dei Comuni di Boscoreale, Boscotrecase, COMUNE DI TRECASE - (Provincia di Napoli) - Statuto dell unione dei Comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Trecase. PREMESSA L unione dei Comuni ha come fine prioritario l abbattimento ed il contenimento

Dettagli

STATUTO DELL UNIONE DI COMUNI STURA ORBA E LEIRA

STATUTO DELL UNIONE DI COMUNI STURA ORBA E LEIRA UNIONE DI COMUNI STURA ORBA E LEIRA PROVINCIA DI GENOVA Via Convento, 8 16013 CAMPO LIGURE codice fiscale 95147210108 STATUTO DELL UNIONE DI COMUNI approvato con Deliberazione dei Consigli Comunali di

Dettagli

STATUTO DELL UNIONE TERRA DI MEZZO

STATUTO DELL UNIONE TERRA DI MEZZO STATUTO DELL UNIONE TERRA DI MEZZO APPROVATO CON DELIBERAZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI DI: BAGNOLO IN PIANO N 66 DEL 07/10/2009 CADELBOSCO DI SOPRA N 48 DEL 10/10/2009 CASTELNOVO DI SOTTO N 47 DEL 12/10/2009

Dettagli

STATUTO. Delegazione Toscana

STATUTO. Delegazione Toscana STATUTO Delegazione Toscana APPROVATO DALL ASSEMBLEA REGIONALE PONTREMOLI 20 DICEMBRE 1996 I N D I C E Titolo I Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Costituzione e finalità - Costituzione - Sede - Finalità

Dettagli

REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB)

REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB) REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB) (emanato con Decreto Rettorale n.17/2016 del 20 gennaio 2016) in vigore dal 21 gennaio 2016 INDICE Articolo 1 - Principi

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ZONE OMOGENEE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ZONE OMOGENEE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ZONE OMOGENEE APPROVATO DAL CONSIGLIO METROPOLITANO CON DELIBERAZIONE N. 51\2015 DEL 30 NOVEMBRE 2015 INDICE GENERALE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI...3 Art. 1

Dettagli

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14 C o p i a A l b o COMUNE DI PAVAROLO P R O V I N C I A D I T O R I N O VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14 OGGETTO: FUNZIONI FONDAMENTALI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LVO N. 78/2010 CONVERTITO

Dettagli

NORME IN MATERIA DI UNIONI MONTANE E DI ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DEI COMUNI MONTANI

NORME IN MATERIA DI UNIONI MONTANE E DI ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DEI COMUNI MONTANI REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 2013, N. 134 NORME IN MATERIA DI UNIONI MONTANE E DI ESERCIZIO

Dettagli

COMUNE DI COLLI AL METAURO

COMUNE DI COLLI AL METAURO COMUNE DI COLLI AL METAURO (Provincia di Pesaro e Urbino) REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, L ORGANIZZAZIONE, LE MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL MUNICIPIO (APPROVATO CON DELIBERAZIONE

Dettagli

LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2014 ISTITUZIONE DEI LIBERI CONSORZI COMUNALI E DELLE CITTA METROPOLITANE. Relatore: Dott. Filippo ROMANO

LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2014 ISTITUZIONE DEI LIBERI CONSORZI COMUNALI E DELLE CITTA METROPOLITANE. Relatore: Dott. Filippo ROMANO LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2014 ISTITUZIONE DEI LIBERI CONSORZI COMUNALI E DELLE CITTA METROPOLITANE Provincia Regionale di Messina Salone degli Specchi, 31 marzo 2014 Relatore: Dott. Filippo ROMANO ISTITUZIONE

Dettagli

Testo vigente approvato con D.C. n 50/5 del 30/06/1999. Proposte di modifica. Art. 5 Consiglio d Amministrazione

Testo vigente approvato con D.C. n 50/5 del 30/06/1999. Proposte di modifica. Art. 5 Consiglio d Amministrazione Testo vigente approvato con D.C. n 50/5 del 30/06/1999 Art. 5 Consiglio d Amministrazione L Istituzione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri, nominati dal Presidente

Dettagli

L anno il giorno del mese di presso. T R A il Comune di, con sede legale in. , rappresentato dal Sig.

L anno il giorno del mese di presso. T R A il Comune di, con sede legale in. , rappresentato dal Sig. CONVENZIONE TRA I COMUNI DI RIVAROLO MANTOVANO, RIVAROLO DEL RE ED UNITI, CASTELDIDONE, SPINEDA E L UNIONE LOMBARDA DI COMUNI FOEDUS PER LA GESTIONE ASSOCIATA IN UNIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI

Dettagli

CONVENZIONE. Convenzione Unione Comuni del Cusio Catasto 1

CONVENZIONE. Convenzione Unione Comuni del Cusio Catasto 1 CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE CATASTO, AD ECCEZIONE DELLE FUNZIONI MANTENUTE ALLO STATO DALLA NORMATIVA VIGENTE, TRA L UNIONE COMUNI DEL CUSIO ED IL COMUNE DI MADONNA DEL SASSO Convenzione

Dettagli

Elenco delle proposte di emendamento allo Statuto della Città metropolitana di Genova approvato dalla Conferenza metropolitana con la deliberazione

Elenco delle proposte di emendamento allo Statuto della Città metropolitana di Genova approvato dalla Conferenza metropolitana con la deliberazione Elenco delle proposte di emendamento allo Statuto della Città metropolitana di Genova approvato dalla Conferenza metropolitana con la deliberazione n. 1 del 19 dicembre 2014 EMENDAMENTO N. 1 Articolo 3

Dettagli

Conferenza dei Comuni dell Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio REGOLAMENTO

Conferenza dei Comuni dell Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio REGOLAMENTO Conferenza dei Comuni dell Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio REGOLAMENTO 1 INDICE Art.1 Oggetto, funzioni e sede...3 Art.2 Attribuzioni...3 Art.3 Funzionamento della Conferenza...3

Dettagli

CITTA di SAN DANIELE DEL FRIULI Provincia di Udine. Regolamento per l istituzione ed il funzionamento della Commissione per le Pari Opportunità

CITTA di SAN DANIELE DEL FRIULI Provincia di Udine. Regolamento per l istituzione ed il funzionamento della Commissione per le Pari Opportunità CITTA di SAN DANIELE DEL FRIULI Provincia di Udine Regolamento per l istituzione ed il funzionamento della Commissione per le Pari Opportunità Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 8..del

Dettagli

Istituzione del Comune di Villa di Castiglione per fusione dei Comuni di Castiglione di Garfagnana e Villa Collemandina. PREAMBOLO

Istituzione del Comune di Villa di Castiglione per fusione dei Comuni di Castiglione di Garfagnana e Villa Collemandina. PREAMBOLO Proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale Istituzione del Comune di Villa di Castiglione per fusione dei Comuni di Castiglione di Garfagnana e Villa Collemandina. PREAMBOLO Articolo 1 - Istituzione

Dettagli

Documento scaricato da

Documento scaricato da Allegato A, di cui all'articolo 14, comma 2 Regione Veneto Legge Regionale n. 3 del 21 gennaio 2000 Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti (B.U.R Veneto n. 8 del 25 gennaio 2000) ALLEGATO 1 SCHEMA

Dettagli

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI PER L INNOVAZIONE ALLIEVI SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATUTO

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI PER L INNOVAZIONE ALLIEVI SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATUTO ASSOCIAZIONE DIRIGENTI PER L INNOVAZIONE ALLIEVI SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATUTO Articolo 1 (Nome e sede) 1. È costituita l Associazione: Dirigenti per l innovazione - Associazione Allievi

Dettagli

REGIONE MOLISE. Nuova disciplina in materia di organizzazione del servizio idrico integrato. (GU n. 46 del )

REGIONE MOLISE. Nuova disciplina in materia di organizzazione del servizio idrico integrato. (GU n. 46 del ) REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 3 marzo 2009, n. 8 Nuova disciplina in materia di organizzazione del servizio idrico integrato. (GU n. 46 del 28-11-2009 ) (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione

Dettagli

Convenzione attuativa per la gestione obbligatoria in forma associata del Settore servizio tecnico, ai sensi della L.P. 3/2006.

Convenzione attuativa per la gestione obbligatoria in forma associata del Settore servizio tecnico, ai sensi della L.P. 3/2006. Convenzione attuativa per la gestione obbligatoria in forma associata del Settore servizio tecnico, ai sensi della L.P. 3/2006. LA PRESENTE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SI COMPONE DI

Dettagli

UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE Angiari,Isola Rizza, Roverchiara, San Pietro di Morubio Provincia di Verona STATUTO

UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE Angiari,Isola Rizza, Roverchiara, San Pietro di Morubio Provincia di Verona STATUTO UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE Angiari,Isola Rizza, Roverchiara, San Pietro di Morubio Provincia di Verona STATUTO 1 TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI ART. 1 OGGETTO 1.II presente Statuto disciplina ai sensi

Dettagli

Città Metropolitana di Roma Capitale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA

Città Metropolitana di Roma Capitale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA Città Metropolitana di Roma Capitale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 21 dicembre 2015 INDICE Art. 1 Oggetto

Dettagli

CONFERENZA PERMANENTE DEI DIRETTORI GENERALI DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA ITALIANI STATUTO ART. 1 (COSTITUZIONE ED ADESIONE)

CONFERENZA PERMANENTE DEI DIRETTORI GENERALI DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA ITALIANI STATUTO ART. 1 (COSTITUZIONE ED ADESIONE) CONFERENZA PERMANENTE DEI DIRETTORI GENERALI DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA ITALIANI STATUTO ART. 1 (COSTITUZIONE ED ADESIONE) 1. È costituita fra gli Enti pubblici di ricerca l Associazione denominata

Dettagli

STATUTO dell Unione di Comuni denominata UNIONE DEI COMUNI DEL TRASIMENO

STATUTO dell Unione di Comuni denominata UNIONE DEI COMUNI DEL TRASIMENO Allegato A alla delibera di Consiglio comunale n. del STATUTO dell Unione di Comuni denominata UNIONE DEI COMUNI DEL TRASIMENO tra i Comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano,

Dettagli

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA Approvato con delibera di C.C. n. 39 del 20.10.2000

Dettagli

Art. 16 Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali

Art. 16 Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali D.L. 13-8-2011 n. 138, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Art. 16 Riduzione dei costi relativi

Dettagli

REGOLAMENTO CONFERENZA ZONALE DEI SINDACI. Deliberazione CdS zonale 3 febbraio 2016 n. 1

REGOLAMENTO CONFERENZA ZONALE DEI SINDACI. Deliberazione CdS zonale 3 febbraio 2016 n. 1 REGOLAMENTO CONFERENZA ZONALE DEI SINDACI Deliberazione CdS zonale 3 febbraio 2016 n. 1 1 Indice Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Composizione e quote di partecipazione decisionale Art. 3 - Presidenza: attribuzioni

Dettagli

GESTIONE ASSOCIATA AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE ED AGRICOLE, SEVIZIO ANTINCENDIO, SERVIZIO SCULABUS.

GESTIONE ASSOCIATA AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE ED AGRICOLE, SEVIZIO ANTINCENDIO, SERVIZIO SCULABUS. 1) GESTIONE ASSOCIATA AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE ED AGRICOLE, SEVIZIO ANTINCENDIO, SERVIZIO SCULABUS. Comuni di Pagliara, Furci Siculo, Mandanici e Roccalumera

Dettagli

ENTI LOCALI LEGGE REGIONALE 13 MARZO 2009, N. 1

ENTI LOCALI LEGGE REGIONALE 13 MARZO 2009, N. 1 LEGGE REGIONALE 13 MARZO 2009, N. 1 Istituzione del nuovo Comune di Ledro mediante la fusione dei comuni che hanno costituito l Unione dei comuni della Valle di Ledro 1 CAPO I ISTITUZIONE DEL COMUNE DI

Dettagli

Disegno di legge. Istituzione del nuovo Comune Novella mediante la fusione dei Comuni di Brez, Cagnò, Cloz, Revò e Romallo.

Disegno di legge. Istituzione del nuovo Comune Novella mediante la fusione dei Comuni di Brez, Cagnò, Cloz, Revò e Romallo. Allegato A Disegno di legge Istituzione del nuovo Comune Novella mediante la fusione dei Comuni di Brez, Cagnò, Cloz, Revò e Romallo. CAPO I Istituzione del Comune Novella Art. 1 Fusione dei Comuni Brez,

Dettagli

Documento scaricato da

Documento scaricato da Regione Basilicata Legge Regionale n. 28 del 24-11-2008 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 2 febbraio 2001, n. 6 - Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano

Dettagli

DECRETO LEGGE N. 138/2011, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 148/2011. PROROGHE DL MILLEPROROGHE 23 DICEMBRE 2011

DECRETO LEGGE N. 138/2011, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 148/2011. PROROGHE DL MILLEPROROGHE 23 DICEMBRE 2011 DECRETO LEGGE N. 138/2011, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 148/2011. PROROGHE DL MILLEPROROGHE 23 DICEMBRE 2011 Evidenziamo in giallo le norme rinviate di 1 anno Art. 16. (Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza

Dettagli

STATUTO DEL COMUNE DI MORI APPROVATO CON DELIBERA n. 1 del

STATUTO DEL COMUNE DI MORI APPROVATO CON DELIBERA n. 1 del STATUTO DEL COMUNE DI MORI APPROVATO CON DELIBERA n. 1 del 26.01.2015 Allegato A) alla deliberazione n. 1 del 26 gennaio 2015 Testo dell'emendamento concordato con Conferenza Capigruppo ed approvato dal

Dettagli

PREAMBOLO. Il Consiglio regionale

PREAMBOLO. Il Consiglio regionale Proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale Istituzione del Comune di Montepulciano Torrita di Siena, per fusione dei Comuni di Montepulciano e di Torrita di Siena SOMMARIO PREAMBOLO Art. 1

Dettagli

Regolamento del Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (D.E.Im.) Art. 1 Oggetto della disciplina

Regolamento del Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (D.E.Im.) Art. 1 Oggetto della disciplina Regolamento del Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (D.E.Im.) Art. 1 Oggetto della disciplina Il presente Regolamento, in conformità ai principi, alle disposizioni dello Statuto e della

Dettagli

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Prot. n. 1-2009-P314 DECRETO DEL PRESIDENTE N. 202 DI DATA 22 Dicembre 2009 O G G E T T O: Comunità del Primiero. Trasferimento di funzioni amministrative ai sensi dell'art.

Dettagli