E LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI VITIVINICOLI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO CE 1234/2007

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1 - ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO ";'" Wl PER IL VINO AI SENSI DEL REO. 1234/2007/CE I ~') %.i;d..~ REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO E LA.. o "w.:~~ IRVV RCCVDO REVISIONE I W 02 I DATA I PAG. 1 DI 20 REGOLAMENTO PER ILCONTROLLO E LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI VITIVINICOLI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO CE 1234/2007 SECONDA REVISIONE (inserimento norme al par.1.3 e integro parr. 2.5, 3.5 e 5.1, rilievi ACCREDlA) ~ ~/ ~ PRIMA REVISIONE RGQ Comitato Certificazione Direttore PRIMA EMISSIONE RGQ Comitato Certificazione Direttore Redatto Approvato Autorizzato N Data Descrizione Comitato RGQ Certificazione Direttore

2 REVISIONE N 02 DATA PAG. 2 DI 2 INDICE 1.0 GENERALITÀ 1.1 Scopo 1.2 Presentazione di IRVV 1.3 Riferimenti normativi 1.4 Prescrizioni per il Personale IRVV 2 OTTENIMENTO E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE 2.1 Attività di certificazione 2.2 Operatori che possono richiedere la certificazione 2.3 Modalità per la richiesta 2.4 Ammissione al Piano dei Controlli 2.5 Prescrizioni per i soggetti coinvolti/richiedenti la certificazione a D.O. 2.6 Il Piano dei Controlli 2.7 Inserimento nel Piano dei Controlli 2.8 Attività di Controllo e Certificazione 3 ATTUAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO 3.1 Controlli dei viticoltori 3.2 Controllo centri di intermediazione delle uve destinati alla vinificazione 3.3 Controllo dei vinificatori 3.4 Controllo aziende operanti l acquisto e /o la vendita di vini sfusi destinati alla D.O. certificati a D.O 3.5 Controllo imbottigliatori 3.6 Programmazione delle ispezioni, conferimento dell incarico ad Ispettori/Esperti, designazione del laboratorio incaricato e della commissione di degustazione, notifica dei nominativi 3.7 Organizzazione, conduzione delle ispezioni e prelievo dei campioni 3.8 Prelievo dei campioni di prodotto 3.9 Chiusura dell ispezione 3.10 Analisi chimico-fisica (RDP) ed organolettiche 3.11 Rilievi e loro classificazione 3.12 Gestione dei rilievi (non conformità) 3.13 Esito dei controlli 4 Attività di certificazione 4.1 Procedura per l emissione dei pareri di conformità 4.2 Termini di validità dei certificati di conformità di prodotto 4.3 Rinuncia alla certificazione 5.0 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI 5.1 Generalità 5.2 Sospensione 5.3 Revoca 6 SALVAGUARDIA DELL IMPARZIALITÀ 7 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ED OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 8 UTILIZZO DEL CERTIFICATO E DEL MARCHIO DI CONFORMITÀ 9 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI 9.1 Reclami 9.2 Ricorsi 9.3 Contenzioso 10 CONDIZIONI ECONOMICHE 11 INFORMATIVA AI SENSI DELL ART. 13 DEL D. LGS N. 196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

3 REVISIONE N 02 DATA PAG. 3 DI GENERALITÀ 1.1 Scopo Il presente Regolamento definisce le condizioni che il soggetto richiedente deve soddisfare per ottenere e mantenere la certificazione dei prodotti vitivinicoli a Denominazione di Origine (DO) in conformità al Regolamento 1234/2007/CE, nonché la procedura utilizzata dall Istituto Regionale della Vite e del Vino (IRVV) per la gestione dei processi di rilascio del parere di conformità e della certificazione (quando verrà pubblicato il decreto che prevede che siano le strutture di controllo stesse a rilasciare anche la certificazione) per le successive verifiche nel corso del mantenimento. L obiettivo del sistema di certificazione e controllo è garantire - mediante l applicazione del Piano delle Verifiche e dei Controlli (nel proseguo semplicemente detto anche Piano dei Controlli) - che le caratteristiche del prodotto (uva, vino atto, vino certificato, vino imbottigliato) che sono oggetto di certificazione, siano conformi alle normativa di riferimento. 1.2 Presentazione di IRVV IRVV è un organismo regionale che esercita l attività di controllo e prossimamente di certificazione di conformità dei prodotti vitivinicoli a denominazione di origine nel rispetto delle normative internazionali, comunitarie e nazionali. Con Decreto del D.G. del MIPAAF del 19/02/2009 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 66 del 20/03/09 l Istituto Regionale della Vite e del Vino, con sede in Palermo, Via Libertà n. 66, è stato riconosciuto Organismo di controllo ai sensi del Decreto Ministeriale 29 marzo 2007 per i vini a D.O. della Regione Sicilia ed in particolare per:la DOCG «Cerasuolo di Vittoria» e per le DOC «Alcamo», «Contea di Sclafani», «Contessa Entellina», «Delia Nivolelli», «Eloro», «Etna», «Erice», «Faro», «Malvasia delle Lipari», «Mamertino», «Marsala», «Menfi», «Monreale», «Moscato di Pantelleria, Passito di Pantelleria e Pantelleria», «Moscato di Siracusa», «Noto», «Riesi», «Salaparuta», «Sambuca di Sicilia», «S. Margherita di Belice», «Sciacca» e «Vittoria», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine. Successivamente con decreti dirigenziali del 23 e 24 febbraio 2011 i suddetti piani di controlli sono stati adeguati al Decreto ministeriale 2 novembre 2011 (decreto concernente l approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell art. 3, comma 17, del decreto legislativo 9 aprile 2010, n. 61 recante la tutela delle denominazioni di origine, in attuazione dell art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88) L attività di controllo svolta da IRVV è finanziata dal fondo regionale di gestione annuo e mediante le tariffe di controllo richieste agli operatori, approvate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF). 1.3 Riferimenti normativi Le principali norme e documenti di riferimento per le attività di IRVV sono i seguenti: Leggi e regolamenti: Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM; Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo ed ai controllo nel settore vitivinicolo; Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 che stabilisce talune modalità di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo. Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nello citato regolamento (CE) n. 1234/2007, regolamento unico OCM, a decorrere dal 1 agosto 2009; Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie dei prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni

4 REVISIONE N 02 DATA PAG. 4 DI 4 Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo; Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) 607/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 che stabilisce le modalità per l aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per l iscrizione delle superfici vitate nell albo dei vigneti DOCG e DOC negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive e, ai fini dell utilizzo dei relativi dati anche per l aggiornamento dell inventario del potenziale viticolo nazionale, ai sensi dell art. 19 del Regolamento 1227/00/CE, relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo Accordo datato 25 luglio 2002 tra il Ministro delle politiche agricole e forestali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la determinazione dei criteri, per l istituzione e l aggiornamento degli albi dei vigneti D.O. e degli elenchi delle vigne I.G.T., in attuazione dell art. 5 del Decreto ministeriale 27 marzo 2001; Decreto ministeriale 25 Luglio 2003 concernente la disciplina degli esami chimico-fisici ed organolettici e dell attività delle commissioni di degustazione dei vini Docg e Doc; Decreto ministeriale 4 agosto 2006 concernente la vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD); Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 dicembre 2006 recante disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOCG, DOC e IGT e la certificazione delle stesse produzioni, nonché sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli; Decreto ministeriale 29 marzo 2007 Controlli Erga Omnes disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD) Decreto dirigenziale 13 Luglio 2008 approvazione dello schema di piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione all articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, recante disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD); Decreto dirigenziale 17 Luglio 2008 modificazione dello schema di piano dei controlli e del prospetto finanziario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD) Legge n. 88 del 7 luglio 2009 recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità Europee - Legge comunitaria 2008, in particolare l art. 15 (Delega al governo per l adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 479/2008, relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo); Decreto ministeriale 23 dicembre 2009 recante le disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; Decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Circolare del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 30 Luglio 2010 prot disposizioni concernenti la rivendicazione delle produzioni DOCG, DOC e Igt provenienti dalla campagna vendemmiale 2010/2011 relativamente al D.L. 61/2010 recante Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini ; Decreto Ministero Politiche Agricole e Forestali del 16 dicembre Disposizioni generali in materia di riconoscimento dei Consorzi di Tutela delle Denominazioni di origine e delle Indicazioni geografiche dei vini ( G.U. n. 17 del 22/01/2011); Decreto Ministero Politiche Agricole e Forestali del 23 febbraio 2011 dal n al n Adeguamenti dei Piani di Controllo (G.U. n. 62 del 16/03/2011);

5 REVISIONE N 02 DATA PAG. 5 DI 5 Decreto Ministero Politiche Agricole e Forestali del 24 febbraio 2011 dal n al n Adeguamenti dei Piani di Controllo (G.U. n. 62 del 16/03/2011). Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 aprile 2011 recante le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata (G.U. n. 106 del 9 Maggio 2011) Disciplinari di Produzione: DOCG «Cerasuolo di Vittoria»: disciplinare di produzione approvato con D.M. 13/09/2005 DOC «Alcamo»: disciplinare di produzione approvato con D.M.30/09/1999, DOC «Contea di Sclafani»: disciplinare di produzione approvato con D.M. 21/08/1996 mod. 23/09/1996, DOC «Contessa Entellina»: disciplinare di produzione approvato con D.M. 19/08/1996 poi modificato con D.M. 22/02/2010 DOC «Delia Nivolelli»: disciplinare di produzione approvato con D.M. 10/06/1998 DOC «Eloro»: disciplinare di produzione approvato con D.M. 03/10/1994, DOC «Etna»: disciplinare di produzione approvato con D.P.R. 11/08/1968, DOC «Erice»: disciplinare di produzione approvato con D.M. 20/102004, DOC «Faro»: disciplinare di produzione approvato con D.M. 03/12/1976, DOC «Malvasia delle Lipari»: disciplinare di produzione approvato con D.P.R 20/09/1973, DOC «Mamertino»: disciplinare di produzione approvato con D.M.03/09/2004 DOC «Marsala»: disciplinare di produzione approvato con D.P.R. 17/11/986,modificato con D.M. 21/12/1991 e 28/02/1995. Si veda anche la Legge 28 Novembre 1984 n DOC «Menfi»: disciplinare di produzione approvato con D.M. 01/03/1997., DOC «Monreale»: disciplinare di produzione approvato con D.M. 02/11/2000, DOC «Moscato di Pantelleria, Passito di Pantelleria e Pantelleria»: disciplinare di produzione approvato con D.M. 27/09/2000, DOC «Moscato di Siracusa»: disciplinare di produzione approvato con D.P.R. 26/06/1973 DOC «Noto»: disciplinare di produzione approvato con D.M. 02/01/2008, DOC «Riesi»: disciplinare di produzione approvato con D.M. 23/09/2001, poi modificato con D.M. 20/05/2009 DOC «Salaparuta»: disciplinare di produzione approvato con D.M. 08/02/2006., DOC «Sambuca di Sicilia»: disciplinare di produzione approvato con D.M. 11/07/2002, DOC «S. Margherita di Belice»: disciplinare di produzione approvato con D.M. 09/01/1996 DOC «Sciacca» : disciplinare di produzione approvato con D.M. 05/06/1998 DOC «Vittoria»: disciplinare di produzione approvato con D.M. 13/09/2005 Piani di Controllo delle Denominazioni di cui sopra. Norme tecniche: EA/IAF D6/01 - Guidelines of the application of EN 45011; UNI CEI EN Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti ISO/IEC Guide 7 - Guidelines for drafting of standard suitable for use of conformity assessment; ISO/IEC Guide 65 - General requirements for bodies operating product certification systems; ISO/IEC Guide 67 - Conformity assessment - Fundamentals of product certification; ISO Guide 28 - Conformity assessment - Guidance on a third-party certification system for products; ISO Guide 53 - Conformity assessment - Guidance on the use of an organization's quality management system in product certification; ACCREDIA LS-02 - Elenco norme e documenti di riferimento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione; ACCREDIA RG-01 - Regolamento per l accreditamento degli Organismi di Certificazione; ACCREDIA RG-09 - Regolamento per l utilizzo del marchio ACCREDIA;

6 REVISIONE N 02 DATA PAG. 6 DI 6 ACCREDIA RT-06 - Prescrizioni per l accreditamento degli Organismi operanti la certificazione di prodotti /servizi. Tutte le norme tecniche richiamate devono intendersi nella edizione vigente. 1.4 Prescrizioni per il Personale IRVV IRVV salvaguarda le prerogative di imparzialità, riservatezza ed obiettività impegnando ogni suo Operatore interno ed esterno al rispetto dei principi contenuti nel Codice Deontologico. 2 OTTENIMENTO E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE 2.1 Attività di certificazione L attività di controllo e certificazione dei prodotti vitivinicoli (uva, vino atto, vino certificato, vino imbottigliato) a Denominazione di Origine (D.O.) si articola in una certificazione di prodotto in ambito regolamentato, in conformità al Regolamento 1234/2007/CE ed alle disposizioni nazionali di attuazione. La certificazione di prodotto in ambito regolamentato è intesa come verifica ed attestazione della conformità del prodotto a determinati requisiti definiti da specifiche disposizioni quali Regolamenti CE, Leggi, Decreti Legislativi, Disciplinari di Produzione approvati dall Autorità competente, ecc., alle quali il richiedente la certificazione vuole volontariamente aderire. Nell ambito della certificazione di prodotto regolamentata, i rilievi elevati da IRVV sono classificati secondo le modalità previste dagli specifici schemi di certificazione adottati dai Piani delle Verifiche dei Controlli approvati dall Autorità competente e/o documenti di riferimento. 2.2 Operatori che possono richiedere la certificazione Possono richiedere la certificazione dei prodotti a Denominazione di Origine da loro prodotti e/o commercializzati tutti gli Operatori (i Viticoltori, i Centri di intermediazione delle uve destinate alla vinificazione, i Vinificatori, le Aziende operanti l acquisto e/o la vendita di vini sfusi destinati alla D.O.o certificati a D.O, e gli Imbottigliatori) che operano nell ambito della filiera dei vini a D.O. nel rispetto dei Disciplinari di Produzione specifici. Il Viticoltore è il conduttore a qualunque titolo di appezzamenti coltivati a vite, iscritti all Albo di Vigneti per la Denominazione di Origine di interesse, che produce uve che possono essere vinificate dallo stesso o conferite o vendute ad altri. I centri di intermediazione delle uve destinate alla vinificazione sono i soggetti che commercializzano, cioè vendono o acquistano, le uve a D.O. Il Vinificatore è colui che trasforma l uva propria oppure acquistata o conferita da altri, per ottenere il vino atto (a Denominazione di Origine). Le Aziende operanti l acquisto e/o la vendita di vini sfusi destinati alla D.O. certificati a D.O o certificati a D.O., sono le aziende che commercializzano i vini atti o già certificati. L Imbottigliatore è colui che effettua le operazioni di imbottigliamento e confezionamento di vino D.O. La sede dei Centri delle Intermediazioni delle uve e delle aziende che commercializzano i vini sfusi destinati alla D.O. o certificati alla D.O e, la sede dello stabilimento di vinificazione e di imbottigliamento deve essere sita all interno del territorio ritenuto idoneo in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di Produzione e dalla normativa di riferimento. 2.3 Modalità per la richiesta Per ottenere la certificazione dei propri prodotti a Denominazione di Origine, l Operatore deve volontariamente assoggettarsi al controllo da parte di IRVV in conformità al Piano dei Controlli specifico per ogni Denominazione di Origine, approvato dal MIPAAF. L Operatore che desidera rivendicare una delle Denominazione di Origine che IRVV controlla, deve richiedere l assoggettamento al Piano delle Verifiche e dei Controlli di cui sopra, secondo le modalità di seguito specificate: per i Viticoltori l iscrizione di un vigneto all Albo Vigneti a Denominazione di Origine e non appena attivato, allo schedario viticolo (SIAN ai sensi dell art. 12 D.Lgs 61/2010 e la conseguente Denuncia Uve equivalgono alla richiesta di assoggettamento al controllo. Ambedue le richieste vanno inoltrate all Autorità competente che provvede a fornire le informazioni del caso a IRVV;

7 REVISIONE N 02 DATA PAG. 7 DI 7 I Centri di intermediazione delle uve destinate alla vinificazione, i Vinificatori, le Aziende operanti l acquisto e/o la vendita di vini sfusi destinati alla D.O certificati a D.O e gli Imbottigliatori devono assoggettarsi volontariamente all Organismo di Controllo autorizzato 2.4 Ammissione al Piano dei Controlli I centri di Intermediazione delle uve destinate alla vinificazione, i Vinificatori, le Aziende operanti l acquisto e/o la vendita di vini sfusi destinati alla D.O. o certificati a D.O gli Imbottigliatori, devono compilare, sottoscrivere ed inviare a IRVV la Richiesta di Assoggettamento al Piano dei Controlli (Mod. RAPC) con la quale: richiedono l assoggettamento al Piano delle Verifiche e dei Controlli specifici per le Denominazioni di Origine utilizzate; accettano le condizioni economiche, le modalità di pagamento e di comunicazione delle relative modifiche; si impegnano ad operare conformemente alle disposizioni previste dal/i Disciplinare/i di Produzione di riferimento; si impegnano a fornire tutte le facilitazioni necessarie per lo svolgimento dell attività di valutazione, incluse quelle per l esame della documentazione e l accesso a tutte le aree valutate, alle registrazioni ed al personale coinvolto; dichiarano di essere a conoscenza ed accettare quanto previsto dai Piani dei Controlli e dai relativi documenti emessi da IRVV in ordine all applicazione degli stessi; sottoscrivono l informativa circa l uso dei dati personali da parte di IRVV. In assenza di regolare richiesta di assoggettamento al Piano dei Controlli IRVV sarà costretta a comunicare all Operatore ed all Autorità competente la propria impossibilità a svolgere, nel caso specifico, le funzioni per cui è stata autorizzata. 2.5 Prescrizioni per i soggetti coinvolti/richiedenti la certificazione a D.O. I soggetti facenti parte delle categorie viticoltore/ centri di intermediazione delle uve destinata alla vinificazione /vinificatore/ aziende operanti l acquisto e/o la vendita di vini sfusi destinati alla D.O o certificati a D.O, imbottigliatore richiedenti la certificazione dei prodotto vitivinicoli a denominazione di origine si impegnano a: a) mantenere un sistema documentato (schedario viticolo, fascicolo aziendale, registri di cantina, documenti di trasporto, e documentazione delle movimentazioni e delle pratiche enologiche) utilizzato nel processo di gestione del vigneto, nell ottenimento dell uva, nella commercializzazione delle uve, nella produzione, dei vini a D.O., nella commercializzazione dei vini destinati alla D.O. o certificati a D.O., nell imbottigliamento e confezionamento dei vini a D.O.. b) conformare e mantenere conformi i propri prodotti a tutti i requisiti di natura cogente (quali Direttive, Leggi, Regolamenti) applicabili; il soggetto richiedente la certificazione rimane pertanto l unico responsabile dell osservanza delle disposizioni legislative in vigore applicabili ai prodotti ottenuti, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di IRVV; c) rispettare il presente Regolamento IRVV per il rilascio ed il mantenimento delle conformità e della certificazione di prodotto ed ogni altro documento prescrittivo dell IRVV; d) assicurare la disponibilità dei: documenti relativi alle caratteristiche del prodotto ed ai requisiti oggetto di certificazione; un adeguata assistenza da parte del proprio Personale; e) informare IRVV di tutte le modifiche che intende apportare ai prodotti, ai processi, che possono influire sulla conformità ai requisiti richiesti per la certificazione, inviando copia aggiornata della documentazione di riferimento al fine di permetterne una nuova valutazione (es. tagli, assemblaggi, declassamenti, riclassificazioni, vendite, ecc.); f) comunicare tempestivamente a IRVV tutte le situazioni difformi rilevate dalle Autorità di controllo, nonché eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc., relative all ottenimento di prodotti connessi alla certificazione dei propri vini; g) comunicare immediatamente a IRVV eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso, riguardanti l oggetto della certificazione, fatti salvi i limiti imposti dalla Legge;

8 REVISIONE N 02 DATA PAG. 8 DI 8 h) mantenere informata IRVV sugli sviluppi dei suddetti procedimenti. In relazione a quanto sopra, IRVV potrà eseguire opportune e tempestive ispezioni straordinarie ed, eventualmente, adottare provvedimenti di revisione del parere di conformità; i) garantire l accesso presso l unità produttiva oggetto di valutazione, al Personale incaricato IRVV ed ad accettare la presenza di Auditor Osservatori ACCREDIA, in condizione di sicurezza e permettere l intervista del proprio personale coinvolto nelle attività oggetto di ispezione. Il rifiuto di accogliere il Gruppo di Audit incaricato dall OdC e il mancato riconoscimento agli Auditor ACCREDIA del diritto di accesso alla/e propria/e sede/i in accompagnamento agli Auditor dell OdC, oggetto di verifica all ingresso degli Ispettori comporterà da parte dell IRVV debita segnalazione all ICQRF centrale ed agli uffici periferici dell ICQRF di competenza; j) comunicare i rischi specifici presenti all interno dei luoghi dell Operatore a cui può essere esposto l ispettore in sede di ispezione ai sensi del D.Lgs n. 81 e ss.mm.ii. ed a fornire i dispositivi di protezione individuali eventualmente necessari; k) fornire la collaborazione necessaria allo svolgimento delle ispezioni ed a risolvere nei tempi stabiliti le eventuali non conformità riscontrate; l) garantire la completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione degli ispettori incaricati. IRVV è in ogni caso esonerato da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso gli stessi non corrispondano alla reale situazione aziendale; m) non compiere azioni lesive, per qualsiasi aspetto, dell immagine e degli interessi del cliente o di IRVV; n) fornire piena collaborazione a qualsiasi esame formale su infrazioni del presente Regolamento ovvero per verificare specifici casi di reclami, avviate da IRVV; o) corrispondere il pagamento dei costi connessi all attività di certificazione ed all applicazione del Piano dei Controlli sul/i prodotto/i come definito nel tariffario approvato dal MIPAAF; p) dare formale rilievo a tutti i reclami pervenuti nell ambito della validità del marchio e/o certificato di conformità di IRVV ed adottare le azioni correttive conseguenti a tali reclami e/o a ogni altra carenza rilevata nei prodotti che possa comprometterne la conformità ai requisiti oggetto di certificazione; q) non effettuare attività promozionali (pubblicità, materiale informativo od altro) che possano indurre il cliente ad una non corretta interpretazione del significato della certificazione rilasciata da IRVV; r) comunicare tempestivamente ad IRVV eventuali cambiamenti o modifiche delle propria ragione sociale e l eventuale cessazione della propria attività. 2.6 Il Piano dei Controlli Il Piano delle Verifiche e dei Controlli è il documento che riporta: l insieme delle azioni di verifica, di misura e di analisi che conducono, sulla base di criteri oggettivi e verificabili, alla valutazione della conformità del prodotto ai requisiti stabiliti nel documento normativo di riferimento (Disciplinare di Produzione, Normativa vigente, ecc.). I Piani delle Verifiche e dei Controlli, approvati dal MIPAAF con i decreti 23 e 24 febbraio 2011 e realizzati sulla base dello schema di cui al Decreto Ministeriale 2 novembre 2011, sono visionabili e scaricabili presso il sito internet dell IRVV Inserimento nel Piano dei Controlli Per l accesso al sistema di controllo e certificazione, tutti i soggetti che concorrono alla realizzazione delle D.O. (viticoltori/ Centri di Intermediazione delle Uve destinate alla vinificazione/ vinificatori/ aziende operanti l acquisto e/o la vendita di vini sfusi destinati alla D.O. o Certificati a D.O/imbottigliatori), devono notificarsi presso IRVV - mediante la trasmissione della Richiesta di Assoggettamento al Piano dei Controlli (Mod. RAPC) debitamente compilata. A seguito della richiesta dell Operatore di essere assoggettato al controllo per la certificazione di prodotto, la Segreteria Tecnica IRVV, esegue una verifica sui documenti richiesti per l identificazione dei soggetti stessi La Segreteria riceve le richieste di assoggettamento pervenute e comunica le eventuali irregolarità riscontrate agli operatori, cui sarà data possibilità di effettuare le correzioni. L assenza di irregolarità consente l inserimento dell operatore nel software utilizzato per gli adempimenti previsti nel Piano delle Verifiche e dei Controlli. In caso di irregolarità la Segreteria Tecnica provvede a comunicarle all Operatore richiedente, per il successivo inserimento nel sistema informatico la rettifica attraverso e.mail o fax o telefono.

9 REVISIONE N 02 DATA PAG. 9 DI Attività di Controllo L attività di controllo e certificazione dei prodotti vitivinicoli a D.O. consiste in verifiche documentali, ispettive, analitiche e sensoriali eseguite da Personale o laboratori IRVV e/o da professionisti e laboratori esterni, allo scopo incaricati e/o formati/qualificati da IRVV, ai quali viene fatto sottoscrivere l impegnativa di riservatezza e di assenza di conflitti di interesse. In particolare, nell ambito dei processi di rilascio dei pareri di conformità e della successiva sorveglianza, l IRVV svolge le seguenti tipologie di attività di controllo e, in attesa della pubblicazione del relativo decreto, di certificazione: Attività di controllo Documentale (ovvero di disponibilità dei quantitativi di prodotto oggetto di richiesta) la quale richiede un azione di rilascio di pareri di conformità su richieste di certificazione di idoneità alla D.O. e su comunicazioni di imbottigliamento delle partite atte già certificate. Tali pareri si basano sulla disponibilità della documentazione relativa all albo dei vigneti/ allo Schedario viticolo, alle dichiarazioni vendemmiali e di produzione, sull acquisizione delle copie dei documenti di trasporto, sulle comunicazioni delle movimentazioni, delle pratiche enologiche e dell inizio delle operazioni di imbottigliamento, e, quindi sulle giacenze di vino presente in cantina su cui effettuare le necessarie verifiche. Gli stessi pareri costituiranno contemporaneamente un momento di aggiornamento in tempo reale della situazione di ogni azienda e quindi dell intera denominazione. Questi pareri sono espressi su tutte le partite (100%). Il controllo documentale corrisponde ad una tracciabilità di processo applicata alla filiera completa di produzione di vino D.O. (DOC e DOCG) e viene effettuata dall Unità Operativa di Certificazione e Controllo dell IRVV (di seguito denominata U.O. C&C) mediante accesso con password al sistema informatico ed interagendo con gli Operatori vitivinicoli. Attività di controllo Ispettivo Questa tipologia di controllo viene eseguita principalmente durante le verifiche ispettive annuali a campione presso i produttori di uva (viticoltori), presso le ditte che commercializzano le uve a D.O. (centri di intermediazione delle uve destinate alla vinificazione), presso le aziende di trasformazione (vinificatori), presso le ditte che commercializzano vini destinati alla D.O. o certificati a D.O. (aziende operanti l acquisto e/o la vendita di vini sfusi destinati alla D.O o certificati a D.O.) e presso le ditte di imbottigliamento e confezionamento (imbottigliatori). Tali verifiche, a campione secondo le indicazioni del Piano delle Verifiche e dei Controlli, permettono di confrontare la realtà in vigneto, in azienda e cantina, con le dichiarazioni documentali e rappresenteranno quindi il riscontro finale dell intero sistema. In vigneto si accerterà la permanenza delle disposizioni di tipo agronomico e la resa potenziale di uva per ettaro previste dal disciplinare di produzione. Presso le aziende che commercializzano le uve a D.O. destinate alla vinificazione, presso gli stabilimenti di vinificazione, presso le aziende che commercializzano vini sfusi destinati alla D.O o già certificati a D.O. e, presso gli imbottigliatori si verificheranno le corrispondenze quantitative dei prodotti detenuti con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina, inoltre presso le aziende che commercializzano le uve si controlleranno la rispondenza dei prodotti con i requisiti previsti dal disciplinare, preso i vinificatori la conformità delle operazioni tecnologiche alle disposizioni del disciplinare di produzione e presso gli imbottigliatori si verificherà il corretto uso della D.O. nella designazione e presentazione dei prodotti (etichettatura, sistema di chiusura, recipienti). Questa tipologia di controllo a carattere ispettivo si effettua anche in occasione dei prelievi, sul 100% delle richieste di prelevamento, ai fini della rispondenza quantitativa dei prodotti oggetto di prelevamento presso i vinificatori, presso i commercianti di vini sfuso e presso gli imbottigliatori. Attività di controllo Analitico presso le aziende di trasformazione (vinificatori) presso le Aziende che commercializzano vini sfusi destinati alla D.O o certificati alla D.O. (aziende operanti l acquisto e/o la vendita di vini sfusi destinati alla D.O e certificati alla D.O) e presso quelle di imbottigliamento e confezionamento (imbottigliatori). Questa tipologia di controlli analitici (sia chimico-fisici che organolettici) riguarda sia i prelievi che vengono effettuati per il rilascio delle certificazioni (100% dei richiedenti) che i prelievi che vengono effettuati durante le verifiche ispettive annuali a campione Tali analisi di natura chimico-fisica ed organolettica, attraverso il prelievo di campioni di vini (aliquote) e l inoltro delle stesse ai laboratori di analisi ed alle commissioni di degustazione ai fini del rilascio delle certificazione, secondo le indicazioni del Piano delle Verifiche e dei Controlli, permettono di verificare la rispondenza del prodotto ai parametri stabiliti dal Disciplinare di Produzione. Nel caso dei prelievi eseguiti durante le verifiche ispettive presso gli imbottigliatori, i parametri riscontrati dalle analisi

10 REVISIONE N 02 DATA PAG. 10 DI 10 chimico-fisiche e da quelle organolettiche devono invece essere compatibili con i parametri che sono stati riscontrati al momento delle certificazione e, infatti, il laboratorio di analisi utilizzato per le analisi dei campioni prelevati in occasione delle verifiche ispettive deve essere lo stesso che ha certificato quella stessa partita di vino. Le attività della Segreteria Tecnica consistono nella verifica ed archiviazione della documentazione prodotta dal Personale incaricato dei controlli (prelevatori e auditors), e, cioè, dei verbali di prelievo campioni (sia campioni per certificazione che per verifica ispettiva), dei verbali ispettivi e dei relativi moduli di trasmissione dei verbali e dei campioni, nell archiviazione ed immagazzinamento dei campioni di vino e dalla loro trasmissione al Laboratorio di analisi ed alla Commissione di degustazione, nella collaborazione con il Responsabilità dell Area Certificazione e Controllo nella programmazione delle attività di controllo e certificazione, nella valutazione dei risultati a seguito dei controlli ispettivi ed analitici 3 ATTUAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO 3.1 Controllo dei viticoltori Per questa categoria il Piano richiede l aggiornamento della propria posizione per quanto riguarda albo vigneti e schedario vitivinicolo, la presentazione annuale della denuncia uve e la piena disponibilità nella fase di verifica ispettiva in vigneto. Il monitoraggio riguarda esclusivamente i vigneti e la relativa produzione a Denominazione di Origine. Il controllo documentale è effettuato sul 100% annuo della produzione rivendicata e interessa tutti i Viticoltori che hanno rivendicato la Denominazione di Origine. L U.O C&C dell IRVV effettua il controllo sulla corretta iscrizione all Albo dei Vigneti e sulla resa dichiarata nella denuncia di produzione delle uve con i parametri stabiliti dal rispettivo Disciplinare di Produzione. In attesa della disponibilità completa dei i dati dello schedario nel sistema SIAN, l IRVV nei riguardi dei viticoltori, si limiterà ad effettuare le verifiche ispettive annuali previa acquisizione della documentazione necessaria ai fini delle verifiche ispettive stesse Tali verifiche ispettive annue sono eseguite in percentuale secondo quanto prescritto dal Piano delle Verifiche e dei Controlli e prevede due tipologie di attività di controllo in vigneto: la prima riguarda la verifica della persistenza delle condizioni per l idoneità alla D.O contestualmente alla verifica delle prescrizioni di tipo agronomico previste dal disciplinare di produzione (varietà, sesto d impianto, forma di allevamento, sistema di potatura, ecc.); la seconda è una verifica ispettiva annuale ante vendemmia al fine di stimare la resa produttiva del vigneto e verificare che sia compatibile con la resa massima di uva per ettaro stabilita dal relativo Disciplinare di Produzione la determinazione della resa per ettaro viene effettuato nel periodo antevendemmia, tra la fine invaiatura e l inizio della raccolta. I sopralluoghi vengono effettuati da Ispettori (auditors) IRVV in presenza di un rappresentante dell Operatore. 3.2 Controllo dei centri di intermediazione delle uve destinati alla vinificazione L attività di controllo per questi soggetti, prevede dei controlli sul 100% degli stessi ai fini della rispondenza quantitativa sulle movimentazioni di carico e scarico delle uve destinate alla vinificazione previa acquisizione della copia del documento di trasporto delle uve e delle comunicazioni delle operazioni di riclassificazione e declassamento delle uve stesse e, una attività di verifica ispettiva annuale presso le aziende intermediatrici, per accertare la rispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina nonché per accertare la rispondenza con i requisiti previsti dal disciplinare di produzione 3.3 Controllo dei vinificatori Per questa categoria il Piano delle Verifiche e dei Controlli richiede la trasmissione della copia dei documenti di trasporto dei vini a D.O e atti alla D.O. commercializzati sfusi nonché la comunicazione delle movimentazioni e pratiche enologiche (tagli, assemblaggi, riclassificazioni, declassamenti ecc.) sul vino a DO e atto alla DO che ne modifichino i carichi L attività dell U.O. C&C consiste nel controllo ai fini della rispondenza quantitativa sui carichi e sulle movimentazioni dei vini a DO e atti alla DO, nonché la verifica della coerenza dei carichi di vino a DO e atto alla DO con la dichiarazione vendemmiale e/o con la dichiarazione di produzione ai fini del controllo della resa

11 REVISIONE N 02 DATA PAG. 11 DI 11 di uva in vino in base a quanto stabilito dal disciplinare. Questa attività di controllo documentale è eseguita sul 100% degli Operatori. Per ottenere l idoneità in conformità alla Denominazione di Origine di una partita di vino atto presente nella Cantina, il Vinificatore compila la Richiesta di Prelievo Vino Atto (MOD. RPVA) e la inoltra per conoscenza all IRVV e, dopo la pubblicazione del decreto attuativo concernete la disciplina degli esami chimico-fisici per i vini DOP e IGP, direttamente all IRVV che curerà i prelievi per sottoporre le partite di vino ad esame chimico-fisico ed organolettico. L U.O. C&C esegue il controllo documentale per il rilascio del Parere di Conformità al prelievo, a seguito del quale si effettua il prelievo dei campioni sui quali i Laboratori incaricati possono eseguire le verifiche analitiche e le Commissioni di Degustazione quelle organolettiche in vista della emissione dell attestazione di idoneità (certificazione) da parte di IRVV. Le verifiche ispettive annuali sono invece eseguite a campione in percentuale secondo il Piano delle Verifiche e dei Controlli e prevedono: 1) la corrispondenza quantitativa del prodotto a DO e atto alla DO giacente in riscontro a quanto riportato nei documenti e nei registri di cantina, tenendo conto delle giacenze risultanti a IRVV; 2) la conformità delle operazioni di cantina in base a quanto stabilito dal Disciplinare di Produzione; 3) il controllo analitico sul prodotto detenuto, per la verifica del titolo alcolometrico minimo previsto per la detenzione in cantina del prodotto nella relativa fase di elaborazione. Il sopralluogo viene effettuato da Ispettori (auditors) IRVV in presenza dell Operatore o di un suo rappresentante. 3.4 Controllo aziende operanti l acquisto e /o la vendita di vini sfusi destinati alla D.O. certificati a D.O Controlli documentali sul 100% degli operatori ai fini della rispondenza quantitativa sulle movimentazioni di carico e scarico dei vini sfusi a DO e queli atti previa acquisizione delle copie dei documenti di trasporto dei suddetti vini commercializzati Controlli ispettivi ai fini della rispondenza quantitativa dei prodotti oggetto di prelevamento cioè accertamento del carico contabile relativo ai quantitativi dei prodotti oggetto di prelevamento. Verifiche ispettive annuali a campione (10%) in azienda per accertare la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina. 3.5 Controllo imbottigliatori L imbottigliatore è tenuto ad inviare a IRVV tutta la documentazione attestante variazioni di carico dei vini a DO o atti alla DO delle partite di vino da imbottigliare (copia dei documenti di trasporto dei vini a DO commercializzati sfusi, vendite/acquisti,ecc) nonché l invio della comunicazione prima dell inizio delle operazioni di imbottigliamento per mezzo dell apposito modulo (vedi modello allegato 6 decreto 2 novembre 2011) dove deve indicare la data di inizio e di previsto termine delle operazioni di imbottigliamento, il lotto attribuito alla partita certificata, i recipienti di stoccaggio e la relativa capacità; il numero di lotto e la data di previsto termine possono essere comunicati successivamente entro sette giorni lavorativi dalla data di inizio operazione. Con il controllo documentale, eseguito al 100%, IRVV mantiene aggiornata la situazione dei quantitativi di vino idoneo e imbottigliato di ogni singolo Operatore e quindi dell intera Denominazione. L Imbottigliatore di vini a DOCG richiede per il vino idoneo le fascette sostitutive dei contrassegni di Stato e l imbottigliatore di vini a DOC comunica il numero di lotto delle partite da imbottigliare a IRVV che esprime il proprio parere di conformità all imbottigliamento. Le verifiche ispettive annuali sono eseguite in percentuale secondo il Piano delle Verifiche e dei Controlli e prevedono il prelievo di campioni di prodotto a DO già imbottigliato da sottoporre ad analisi chimico-fisica ed organolettica. I risultati verranno confrontati con i parametri analitici della certificazione di idoneità già rilasciata Viene effettuato inoltre il controllo della designazione e presentazione dei vini, vale a dire dell etichettatura, dei sistemi di chiusura e delle tipologie di contenitore, per accertare che siano conformi a quelle prescritte dai disciplinari di produzione e dalle disposizioni nazionali e comunitarie

12 REVISIONE N 02 DATA PAG. 12 DI 12 Il sopralluogo viene effettuato da Ispettori IRVV (auditors) in presenza dell Operatore o di un suo rappresentante. 3.6 Programmazione delle verifiche ispettive, conferimento dell incarico ad Ispettori/Esperti, designazione del laboratorio incaricato e della commissione di degustazione, notifica dei nominativi Annualmente IRVV provvede all estrazione del campione di Operatori da sottoporre alle verifiche ispettive utilizzando una metodica di estrazione casuale e secondo i criteri previsti dal Piano delle Verifiche e dei Controlli. È facoltà di IRVV prevedere percentuali maggiori di controllo sulla Denominazione. Il sorteggio causale degli operatori deve essere effettuato alla presenza di un funzionario della Regione e di un funzionario dell Ufficio periferico dell ICQRF di competenza della DOC in questione. Successivamente il Resp.le dell Area Certificazione e Controlli definisce la programmazione delle verifiche ispettive (date, ispettori, ecc.), dandone notifica agli Operatori interessati. La notifica contiene anche il Piano di Ispezione. I nominativi comunicati si intendono accettati qualora non pervenga da parte dell Operatore specifico motivato diniego entro tre giorni dalla data della comunicazione. Successivamente il Direttore provvede a trasmettere la lettera d incarico agli ispettori/esperti. Tutte le Persone/strutture incaricate/nominate dal Direttore sono individuate sulla base dell esperienza, competenza/qualificazione, residenza geografica, disponibilità e assenza di conflitti di interesse. Al momento dell accettazione tutti gli incaricati/nominati (sia interni che esterni) sono chiamati a rilasciare specifica dichiarazione circa l assenza di conflitti d interesse. Su eventuali conflitti di interesse dichiarati decide il Direttore. 3.7 Organizzazione, conduzione delle verifiche ispettive e prelievo dei campioni Successivamente alla nomina, l Ispettore incaricato provvede a: a) verificare la documentazione ed i dati disponibili; b) predisporre tutti i documenti di lavoro necessari per l efficace svolgimento dell ispezione, a completamento della modulistica; c) elaborare un Piano di Campionamento, secondo quanto indicato nella Istruzione Prelievo e Gestione dei Campioni di Prova e/o Analisi, rappresentativo della produzione o dei lotti di imbottigliamento. Le ispezioni possono essere: ispezioni programmate, inserite in un attività di carattere sistematico pianificata nel tempo, mediante la definizione della frequenza e del tipo degli interventi che garantiscono un tipo di controllo proporzionato all obiettivo; ispezioni supplementari, eseguite nei casi in cui si presentano non conformità lievi e che sono dirette a prevenire i rischi specifici sulla corretta applicazione del Disciplinare di Produzione, mirate e proporzionate all obiettivo specifico. L ispettore incaricato, alla data prestabilita, esegue l ispezione sulla base delle Istruzioni operative di IRVV. Nel corso delle visite l Operatore deve garantire la massima collaborazione al Personale incaricato da IRVV ed agli eventuali Ispettori ACCREDIA Nel corso dell ispezione è verificata la presenza degli elementi previsti dal Piano delle Verifiche e dei Controlli e dal Disciplinare di Produzione e si procede alla valutazione diretta e/o al prelievo dei campioni secondo le modalità definite. All inizio dell Ispezione, l Ispettore incaricato incontra il Rappresentante dell Operatore allo scopo di: a) illustrare la procedura di audit e stabilire un clima di fiducia reciproca; b) definire un canale ufficiale di comunicazione tra gli auditor e la direzione; c) precisare i punti del Piano di Ispezione e rispondere a richieste su argomenti specifici riconfermando la riservatezza sui contenuti dell ispezione; d) concordare i luoghi di effettuazione dell ispezione e le modalità di svolgimento. Il soggetto richiedente deve assicurare la disponibilità: a) dei documenti relativi al processo produttivo da verificare; b) delle registrazioni che attengono all applicazione del Disciplinare di Produzione da verificare;

13 REVISIONE N 02 DATA PAG. 13 DI 13 c) di una adeguata assistenza da parte del proprio Personale; d) dei dispositivi di protezione individuali eventualmente necessari. Nel corso dell ispezione IRVV può accettare la presenza di consulenti aziendali, purché sia rigorosamente rispettato un ruolo neutrale al fine di evitare qualsiasi interferenza nella dialettica dell ispezione. Eventuali osservatori presenti all interno del Gruppo di ispezione seguono le attività senza interferire direttamente nel lavoro. Conclusa la fase di raccolta delle evidenze relativamente a quanto osservato direttamente nell ambito dei siti dell Operatore, ciascun rilievo è formalizzato su apposito Verbale ispettivo, il quale dopo la firma dell Ispettore e del Rappresentante dell Operatore è consegnato in originale all Operatore stesso e copia per l IRVV. 3.8 Prelievo dei campioni di prodotto Il Personale IRVV interno o esterno incaricato provvede al prelievo dei campioni di prodotto secondo le modalità indicate nel Piano di Campionamento Il prelievo può essere effettuato in occasione dei prelievi volti alla certificazione del prodotto, in occasione delle verifiche ispettive o in momenti diversi in funzione delle diverse esigenze dell Operatore e dell IRVV. Al termine dell attività di prelievo dei campioni il Personale incaricato predispone apposito Verbale Ispettivo. Detto Verbale che è redatto per ciascuna tipologia merceologica di prodotto prelevato, è firmato dall Operatore o dal referente dell Operatore per accettazione ed è lasciato in copia all Operatore. All interno della comunicazione di notifica dell ispezione e del relativo Verbale, è segnalato il laboratorio individuato per l analisi chimico-fisica accreditato da parte di ACCREDIA in conformità alla norma ISO/IEC Chiusura dei controlli ispettivi ed analitici presso gli operatori Concluse tutte le attività di verifica e prelievo dei campioni, l incaricato IRVV, nel caso di prelievo ai fini di una richiesta di certificazione, predispone il Verbale di prelievo, nel caso di verifica ispettiva, predispone anche il Verbale di ispezione sull attività di ispezione svolta utilizzando gli apposti moduli. Detti Verbali, di cui è richiesta la sottoscrizione al Rappresentante dell Operatore per accettazione delle attività svolte e dei rilievi riscontrati, sono lasciati in copia all Operatore stesso. Il personale incaricato entro il primo giorno lavorativo successivo al prelievo consegna i campioni, con apposito Modulo di trasmissione, alla Segreteria Tecnica dell OdC insieme al Verbale di prelievo ed eventuale Verbale ispettivo nei casi di prelievi effettuati durante le verifiche ispettive Analisi chimico-fisica (RDP) ed organolettiche La Segreteria Tecnica provvede alla registrazione, archiviazione dei verbali e all immagazzinamento dei campioni; uno dei campioni, opportunamente anonimizzato, viene consegnato, tramite apposito Modulo di trasmissione, al Laboratorio per le analisi chimico- fisiche di rito. Qualora si dovessero rilevare delle Non Conformità da parte del personale incaricato al trasferimento dei campioni (ispettori o auditor interni ed esterni), o da parte della Segreteria Tecnica, in fase di accettazione, quest ultima di concerto con il Responsabile dell Unità Certificazione e Controlli deciderà le soluzioni da adottare in base alla natura del rilievo. Entro 5 gg lavorativi dal ricevimento del campione il Laboratorio rilascerà, con apposito Modulo di Trasmissione, alla Segreteria Tecnica il Rapporto di prova (RDP). Nel caso di prelievo ai fini della certificazione, se il RDP risulterà conforme ai parametri prescritti dal disciplinare di produzione, la Segreteria Tecnica consegnerà al Segretario della Commissione di degustazione il campione opportunamente anonimizzato da sottoporre all analisi organolettica. Nel caso di prelievo durante le verifiche ispettive, se il RDP risulterà conforme al titolo alcolometrico minimo previsto per la detenzione in cantina del prodotto in fase di elaborazione o, nel caso di prodotto già certificato, ai parametri della precedente certificazione, la Segreteria Tecnica consegnerà al Segretario della Commissione di degustazione il campione opportunamente anonimizzato da sottoporre all analisi organolettica. Se, invece l esito delle analisi chimico-fisiche è negativo, la Segreteria Tecnica ne dà comunicazione all azienda e, nel caso di verifica ispettiva, entro 15 gg comunica la non conformità grave alle autorità competenti.

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