Regolamento relativo agli esercizi di vicinato
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1 Comune di ARESE Provincia di Milano Regolamento relativo agli esercizi di vicinato Art. 7 D. Lgs. 114/98 Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 66 del Il Segretario Generale (Dott. Giovanni Magrì) IL SINDACO ( Gino Perferi )
2 Regolamento relativo agli esercizi di vicinato (Art. 7 D. Lgs. 114/98 ) Art. 1 Principi generali 1. Il seguente regolamento disciplina i criteri e le norme procedurali per l insediamento e l esercizio della attività di commercio relativa ad esercizi di vicinato nel territorio comunale allo scopo di rendere pienamente efficaci le norme contenute nel D. Lgs. 114/98. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente provvedimento si intendono: per D. Lgs 114/98, il Decreto Legislativo 31/3/1998, n.114 e successive modifiche ed integrazioni; per Regolamento Regionale, il Regolamento Regionale del n. 3; per Esercizi di vicinato esercizi di vendita previsti dall art. 4, comma 1, lettera d), del D. Lgs. 114/98 (fino a 250 mq. di superficie di vendita). Art. 3 Esercizi di vicinato 1. L apertura di un esercizio di vicinato, il trasferimento di sede e l ampliamento sono soggetti a comunicazione al Comune. 2. L attività di vendita può iniziare decorsi 30 giorni dalla presentazione al protocollo generale del Comune della predetta comunicazione, redatta ai sensi del successivo articolo 8, salvo che sia stato comunicato un provvedimento sospensivo da parte dell Ufficio competente. Art. 4 Superficie di vendita 1. Per superficie di vendita di un attività commerciale si intende la superficie di pavimento liberamente accessibile al pubblico misurata al netto delle murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani porta o finestra, scale interne, logge, balconi. 2. In tale superficie è ricompresa quella occupata: da banchi e scaffalature; Mobili cassa; Camerini prova; Espositori, similari. 3. Sono invece esclusi dal computo delle superfici: I servizi igienici; I locali di qualunque natura ove non sia consentito liberamente l'accesso al pubblico quali magazzini, depositi, uffici, locali di lavorazione e preconfezionamento merci, spogliatoi, mense,. 4. Qualora la superficie non accessibile al pubblico superi l'80% della superficie di vendita, ne dovrà essere documentata la necessità in relazione alla tipologia commerciale dell'attività esercitata. Comune di Arese Regolamento esercizi di vicinato pag. n. 2/7
3 Art. 5 Centro storico 1. In conformità a quanto disciplinato dall'art. 12 del Regolamento Regionale 3/2000 le attività da insediarsi all'interno delle aree destinate sulla base delle previsioni del vigente PRG a zone di recupero (zona A e B1) devono rispettare le prescrizioni contenute negli specifici articoli delle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) di PRG e del Regolamento Edilizio Comunale. 2. Attività diverse da quelle elencate nelle citate norme di P.R.G. potranno essere consentite, previa valutazione della loro compatibilità storico-ambientale e di arredo urbano al fine di salvaguardare le caratteristiche morfologiche del centro storico. Art. 6 Requisiti morali e professionali : interpretazioni applicative 1. Le disposizioni contenute nell art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 114/98 vanno applicate nel senso per cui la riabilitazione richiesta sia solo quella civile relativa all eventuale fallimento, essendo sufficiente, per le altre condanne penali, il decorso dei cinque anni dall estinzione della pena. 2. A norma dell art. 166 del Codice Penale, come modificato dalla legge n.19/90, la condanna con sospensione condizionale della pena non costituisce motivo di diniego dell autorizzazione. 3. La sentenza di condanna su richiesta delle parti, patteggiamento, ex art. 444 e 445 del codice di procedura penale, va equiparata ad un ordinaria sentenza di condanna, fatti salvi gli effetti richiamati dall art. 445 citato. 4. Per l esercizio dell attività non è richiesta l iscrizione al REC qualora si tratti di settore non alimentare. Nel caso invece trattasi di settore alimentare è consentito l esercizio a coloro che siano n possesso di uno dei requisiti indicati all articolo 5, comma 5, del D. Lgs. 114/98. Nel caso in cui titolare dell attività sia una società, il possesso dei requisiti dovrà essere in capo al rappresentante legale o ad altra persona specificamente preposta. 5. Nell ambito dei requisiti professionali di cui alla lettera b) dell art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 114/98 per interpretazione analogica deve essere ricompreso l aver prestato opera, per almeno due anni nell ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l attività del settore alimentare, anche in qualità di amministratore o agente. Art. 7 Subingressi 1. Il subingresso in un attività di vendita è regolamentato dal presente articolo che stabilisce: a) il subingresso va comunicato al Comune entra 30 giorni dall evento (decesso, vendita, ecc ); b) la cessione deve comunque avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata; c) la comunicazione deve essere effettuata sui modelli approvati dalla Conferenza Unificata Stato Regioni Città ed Autonomie Locali integrati dalla scheda tecnica ai fini della dichiarazione della sussistenza dei requisiti edilizi ed igienico sanitari predisposta ed approvata dal Responsabile di Settore. 2. L attività può essere continuata, in caso di cessione fra vivi, dal momento della cessione stessa se il subentrante è in possesso di tutti i requisiti personali e di contestuale richiesta di volturazione delle autorizzazioni sanitarie, ove necessaria per l esercizio dell attività. 3. In mancanza dei requisiti, nei subingressi fra vivi, l attività andrà sospesa fino al conseguimento dei requisiti stessi. L interruzione oltre 365 giorni comporta la decadenza del diritto al subingresso Comune di Arese Regolamento esercizi di vicinato pag. n. 3/7
4 4. In caso di subingresso mortis causa il subentrante non in possesso dei requisiti potrà proseguire l attività per 365 giorni dall evento, entro tale termine dovrà acquisire i requisiti richiesti dalla normativa per l esercizio dell attività. Art. 8 Aspetti procedurali 1. La comunicazione, in carta libera e senza firma autenticata, per l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento di sede di esercizi di vicinato deve essere redatta su appositi modelli approvati dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città ed Autonomie Locali integrati dalla scheda tecnica ai fini della dichiarazione della sussistenza dei requisiti edilizi ed igienico sanitari predisposta dal Responsabile del Settore competente. 2. La comunicazione, di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere presentata all Ufficio Protocollo del Comune ed indirizzata allo Sportello Unico delle Attività Produttive, ai sensi del D.P.R. 447/98, così come modificato dal D.P.R. 440/2000 e ss.mm.ii.. 3. La data di presentazione della comunicazione è comprovata dalla ricevuta rilasciata dall Ufficio Protocollo del Comune all atto della consegna diretta a mani. 4. La comunicazione può essere inviata anche a mezzo del servizio postale con plico raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di presentazione della comunicazione è quella in cui il plico perviene all Ente e la ricevuta è costituita dall avviso che viene restituito all interessato a mezzo del servizio postale. 5. Le comunicazioni pervenute ad ufficio o organo del Comune diverso da quello competente non possono essere dichiarate inammissibili per tale motivo e vengono trasmesse d ufficio immediatamente all ufficio o all unità operativa competente. In tal caso comunque i termini del procedimento decorrono dalla data in cui l atto è pervenuto all Amministrazione anche se a ufficio o organo incompetente. 6. Il Comune non assume responsabilità per eventuali smarrimenti di corrispondenza da parte dell'ufficio postale o degli enti preposti. 7. A seguito della comunicazione, lo Sportello Unico segnala, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento, al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 241/ Fino a quando non è stata effettuata la nomina del Responsabile del Procedimento, è considerato responsabile del singolo procedimento il Dirigente, o il Responsabile del Settore competente che ne esercita le funzioni. 9. Entro il termine di 20 gg. dalla data di presentazione della comunicazione il Responsabile del Procedimento verifica che: a) la comunicazione presentata sia completa; b) l unità immobiliare in cui si intende esercitare l attività sia conforme alle norme del Piano Regolatore Generale, del Regolamento Edilizio, del Regolamento Locale d Igiene e della normativa in materia di sicurezza e prevenzione incendi. 10. In caso di carenza o irregolarità di quanto trasmesso, il Responsabile del Procedimento provvede a richiedere in un unica soluzione, l integrazione documentale ovvero la regolarizzazione della comunicazione. 11. Decorsi inutilmente 60 gg. dalla data della richiesta di integrazione documentale ovvero di regolarizzazione della comunicazione di cui al comma precedente, la comunicazione verrà considerata decaduta. 12. Conclusa l attività istruttoria, il Responsabile del Procedimento segnale al Responsabile del Settore la conformità o meno della comunicazione presentata. 13. Il Responsabile del Settore, vista la segnalazione del Responsabile del Procedimento, notifica all interessato immediatamente, e comunque entro 30 giorni dalla data di valida presentazione della comunicazione, la conformità della comunicazione presentata o i contrasti normativi, con conseguente sospensione dei termini per l inizio dell attività. Comune di Arese Regolamento esercizi di vicinato pag. n. 4/7
5 14. Decorso inutilmente il termine di 30 gg. dalla data di valida presentazione della comunicazione, senza che sia stato comunicato un provvedimento di diniego, l attività può essere liberamente intrapresa. 15. Nel caso di attività del settore alimentare la comunicazione di inizio attività dovrà essere preceduta dalla richiesta di autorizzazione sanitaria al competente Ufficio ASL, corredata dalla documentazione richiesta al fine dell espressione del parere di propria competenza. A seguito dell acquisizione del parere, il Comune provvederà all emissione della predetta autorizzazione sanitaria. Resta inteso che la comunicazione di inizio attività potrà essere presentata solo a seguito dell ottenimento dell autorizzazione sanitaria. 16. Nel caso di istanze presentate sulla base della disciplina di cui al DPR 447/98 e s.m.i. dovrà essere prodotta un unica comunicazione di inizio attività corredata dalla documentazione sopra descritta. Lo Sportello Unico provvederà ad acquisire il parere del competente ufficio ASL. A seguito dell acquisizione del citato parere lo Sportello Unico procederà all emissione del provvedimento sanitario definitivo, dandone contestuale comunicazione all interessato. 17. Nel caso di contestuale presentazione della comunicazione di inizio attività e richiesta di autorizzazione sanitaria, dalla data di emissione del provvedimento di autorizzazione sanitaria decorreranno i 30 gg. dopo i quali potrà essere iniziata l attività. 18. Nel caso di subingresso la comunicazione di inizio attività del subentrante non deve essere preceduta dalla segnalazione di avvenuta cessazione dell attività da parte dell operatore cedente. Per tale procedura conformemente a quanto previsto dalla Circolare Ministeriale del 1 giugno 99 non si rende applicabile il termine previsto di 30 giorni stabilito dal 1 comma dell art. 7 del D.Lgs. 114/ L ufficio competente provvede infine : a) Ad annotare su apposito registro le comunicazioni pervenute sulla base dell ordine cronologico; b) a dare comunicazione all Ufficio Tributi e alla Polizia Municipale con apposita nota circa l avvenuto decorso dei termini di legge per l avvio dell attività relative alle comunicazioni presentate. Art. 9 Vendite straordinarie 1. Per le vendite di liquidazione e le vendite promozionali si applicano le disposizione della Legge Regionale 3 Aprile 2000 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Le stesse dovranno essere comunicate sui modelli approvati dal Responsabile di Settore. 3. Per quanto riguarda le vendite di fine stagione (saldi) dovrà essere rispettata la normativa citata (Legge n. 22 del 3 Aprile 2000 e s.m.i.) e i tempi stabiliti di volta in volta dalla Regione Lombardia con apposito decreto regionale. 4. In merito alle vendite sottocosto si dovrà rispettare la disciplina applicativa dell art. 15, comma 7 e seguenti, del D. Lgs. 114/98. Art. 10 Commercio su area pubblica 1. Per il commercio su area pubblica si rimanda alla disciplina contenuta nella legge Regionale n. 15 del e allo specifico Regolamento comunale e loro successive modifiche ed integrazioni. 2. In attesa del predetto regolamento, redatto sulla base delle disposizioni di cui al D. Lgs. 114/98 ed alla L.R. 15/00, si dispone in via transitoria: Comune di Arese Regolamento esercizi di vicinato pag. n. 5/7
6 a) le attività vengono divise per settori sulla base di quanto disposto dalla vigente disciplina comunale in materia di cui all atto di Giunta Comunale n. 134 del ed eventuali e successive modifiche ed integrazioni; b) valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 6 del presente regolamento. Art. 11 Orari 1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono disciplinati dall'art. 11 del D. Lgs. 114/98 nonché dai criteri eventualmente emanati dal Comune di Arese. 2. Il titolare dell attività può liberamente scegliere il proprio orario di apertura tra le ore 5 e le ore 24 purchè non vengano superate 13 ore di apertura e a condizione di rendere noto al pubblico l orario prescelto. Per quanto riguarda il personale dipendente dovrà essere rispettato quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla categoria. 3. Salvo diversa regolamentazione da adottarsi secondo le modalità di legge l esercente ha l obbligo di: a) Chiudere il proprio esercizio nei giorni di domenica e nelle festività infrasettimanali, salvo quanto stabilito nel seguente punto c; b) Aprire l esercizio commerciale, se di generi alimentari, mezza giornata il primo giorno festivo nel caso di festività di tre giorni consecutivi. 4. Durante il mese di dicembre è soppresso l obbligo di chiusura domenicale e festiva 5. In deroga a quanto stabilito nel precedente punto 3, lettera a): a) è consentita l apertura straordinaria domenicale e festiva per otto giornate nel corso dell anno da definirsi entro ogni anno sentite le organizzazioni presenti a livello locale dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti ; b) è consentita l apertura domenicale e festiva per gli esercizi la cui attività prevalente risulta fra quelli indicati all art. 13 del D. Lgs. n. 114 /98. Articolo 12 Attività prevalente 1. Si intende per prevalente l attività che si esercita nell ambito dei locali utilizzando come spazio vendita una area maggiore dell 80% della superficie di vendita complessiva. Articolo 13 Affidamento in gestione 1. L affidamento della gestione di uno o più reparti di un esercizio commerciale è soggetto a preventiva comunicazione da parte del titolare e del gestore. 2. Nella comunicazione al Comune il gestore dichiara il possesso dei requisiti previsti dall art. 5 del D. Lgs. n. 114/ La denuncia dell affidamento in gestione è inoltrata dall Ufficio Comunale di competenza alla Camera di Commercio. 4. La comunicazione al Comune deve avvenire sui modelli ministeriali. Articolo 14 Entrata in vigore del Regolamento 1. Il presente Regolamento entrerà in vigore secondo le modalità ed i termini stabiliti dal vigente Statuto Comunale, in vigore dal , ai sensi dell art. 6, comma 5, del T.U.E.L - D. Lgs. n. 267/2000. Comune di Arese Regolamento esercizi di vicinato pag. n. 6/7
7 Art. 15 Rinvio 1. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento devono intendersi applicabili le vigenti norme contenute nel D. Lgs. 114/98, dalla Legge Regionale n. 14/99 e dal Regolamento Regionale n. 3/2000 e loro successive modifiche ed integrazioni. INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Principi generali Definizioni Esercizi di vicinato Superficie di vendita Centro storico Requisiti morali e professionali : interpretazioni applicative Subingressi Aspetto procedurali Vendite straordinarie Commercio su area pubblica Orari Attività prevalente Affidamento in gestione Entrata in vigore Rinvio Comune di Arese Regolamento esercizi di vicinato pag. n. 7/7
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