Informazione ed onore

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1 Introduzione Introduzione Informazione ed onore: la questione ruota tutta intorno a questi due valori, così importanti, così configgenti, così apparentemente inconciliabili Da una parte il diritto all onore, tutelato dall articolo 2 della Costituzione, e dall altra la libertà di informazione, intesa come libertà di informare, di informarsi e di essere informati, direttamente riconosciuta a livello costituzionale dall articolo 21. Il difficile compito di trovare una soluzione mediana a questo conflitto di interessi è attribuito al giudice. Infatti il rapporto tra diritto all onore e libertà di informazione è regolato per lo più dal diritto giurisprudenziale, cosiddetto diritto vivente. E proprio per questo nella mia tesi, cercherò di concentrarmi sull evoluzione della giurisprudenza, sui suoi contrasti, riportando sia le sentenze che hanno fatto scuola sia la decisioni più recenti. Il presente lavoro si articola in quattro capitoli: il primo La libertà di manifestazione del pensiero è dedicato all approfondimento della libertà di informazione, con una particolare attenzione alle fonti che ne riconoscono l esistenza. Nel secondo capitolo verranno presentati il delitto di diffamazione, analizzato nelle sue varie componenti, le nuove proposte normative di riforma di tale reato e il reato emergente della diffamazione on-line. Il terzo capitolo sarà basato sull esame delle principali scriminanti del delitto di diffamazione: il diritto di cronaca, il diritto di critica e la satira. L ultimo capitolo sarà ampiamente dedicato all analisi dei casi giurisprudenziali più significativi sul difficile rapporto tra cronaca ed onore, con particolare attenzione alle decisioni della Cassazione. 4

2 1 La libertà di manifestazione del pensiero

3 La libertà di manifestazione del pensiero Comunicare l un l altro,scambiarsi informazioni è natura; tener conto delle informazioni che ci vengono date è cultura (J.W.GOETHE) 1.1 Definizione La libertà di manifestazione del pensiero è da ritenersi uno fra i più alti tra i diritti primari e fondamentali del nostro ordinamento. Essa è da intendersi come libertà di esprimere le proprie idee, e cercare in ogni modo di divulgarle, la libertà di tentare di persuadere gli altri 1. Riconosciuta cautamente per la prima volta nello Statuto Albertino (art. 28 <<la stampa sarà libera ma una legge ne reprimerà gli abusi>>), la libertà di pensiero subisce una grave limitazione e strumentalizzazione durante il regime fascista che la rende un mero strumento di propaganda dell ideologia del partito. Durante il regime sono emanate numerose leggi di censura e di preventiva autorizzazione da parte dell autorità di pubblica sicurezza atte a bloccare sul nascere qualsiasi stampato contrario al sentimento nazionale fascista. La libertà di manifestazione del pensiero viene concretamente realizzata nell ordinamento italiano soltanto in seguito al supremo riconoscimento della stessa nell art. 21 della Costituzione. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. (Art. 21, I comma, Cost). Con questa solenne formula la Carta Costituzionale riconosce insieme il diritto di esprimersi liberamente e il diritto di utilizzare ogni mezzo allo scopo di portare l espressione del pensiero a conoscenza del massimo numero di persone; non si 1 JEMOLO C.A, I problemi pratici della libertà, Milano, Giuffrè, 1972,47. 6

4 Capitolo 1 tratta però di due diritti, ma di uno solo, perché manifestazione e divulgazione sono tra loro necessariamente legati da un vincolo di strumentalità. 2 Tra i mezzi evocati dall art. 21 Cost. la stampa è l unico a trovare espressa disciplina e tutela costituzionale. Nell importante sentenza 1/1956 la Corte Costituzionale dichiara l illegittimità delle norme fasciste di pubblica sicurezza limitative della libertà di stampa e vieta in modo assoluto il conferimento alle autorità pubbliche di un potere discrezionale e arbitrario in relazione al contenuto dell attività di manifestazione del pensiero e all uso dei mezzi. In primis l art. 21 è un diritto di libertà individuale riconosciuto al singolo in quanto tale, a prescindere dai vantaggi e dagli svantaggi che possono arrecarsi allo Stato, garantito affinché l uomo possa unirsi all altro uomo nel pensiero e col pensiero eventualmente operare 3. Accanto ad un diritto alla parola, la Carta riconosce al singolo anche un diritto al silenzio, un diritto a non dire quello che non si pensa. Innegabile è anche il rilievo politico e sociale che la libertà di manifestazione del pensiero possiede, tanto che si è parlato a proposito di essa come di pietra angolare 4 della democrazia, pilastro della società democratica. 5 Il buon funzionamento di un ordinamento democratico si fonda infatti sulla libertà di pensiero, essendo essa che alimenta la forza sociale di base che è la pubblica opinione. 6 Il riconoscimento di tale libertà è prerogativa di tutti gli stati democratici e la stessa Convenzione Europea dei Diritti dell Uomo la consacra all art. 10 come uno tra i più importanti diritti dell individuo. Ogni persona ha il diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. (Art. 10, I comma, CEDU). 2 Corte Cost.14 Giugno 1956 n.1, Giurisprudenza Costituzionale, ESPOSITO C.,La libertà di manifestazione del pensiero, Milano, Giuffrè 1958,9. 4 Corte Cost. 168/1971, in 5 Corte Europea dei Diritti dell Uomo, Sunday Times c. Regno Unito,25/04/1979, A MORTATI C.,Istituzioni di diritto pubblico, Padova, Cedam, 1969,973. 7

5 La libertà di manifestazione del pensiero Questo principio di libertà rappresenta uno strumento prezioso per la nostra crescita culturale, per poter compiere scelte consapevoli, per esprimere al meglio la nostra personalità. La libertà di pensiero non è illimitata; accanto al limite esplicito del buon costume, trovano la loro ratio nella Costituzione diritti parimenti inviolabili come l onore, la reputazione, la riservatezza, la realizzazione di giustizia, la presunzione di non colpevolezza, diritti che possono trovarsi in situazioni di conflitto con l art. 21. Il delicato compito di equo bilanciamento tra la libertà di pensiero e un altro diritto di rilievo costituzionale, spetta al giudice. 8

6 Capitolo La libertà di informazione La libertà di informazione consta di tre profili autonomi e concorrenti individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza rispettivamente nella libertà d informare, nella libertà di essere informati e nella libertà di informarsi. Nella sentenza n 105 del la Corte Costituzionale definisce il lato attivo della libertà di informazione nella libertà di dare e divulgare notizie, opinioni, commenti. La libertà di informare prevede sia la comunicazione del proprio pensiero che il diritto di cronaca inteso come trasmissione di notizie e pensieri prevalentemente altrui. La libertà di espressione trova esplicito riconoscimento nell art. 21 della Costituzione oltre ad essere riconosciuta in convenzioni e trattati internazionali sottoscritti e successivamente ratificati dallo Stato italiano. L art. 19 della Dichiarazione dei Diritti dell Uomo del 1948, l art. 10 della Convenzione Europea del 1950 e l art. 19 del Patto di New York del 1966 oltre a sancire il diritto di diffondere informazioni ed idee affermano il diritto di ricevere notizie. Siamo di fronte a quel lato passivo della libertà di informazione che è la libertà di essere informati. Mentre le fonti internazionali parlano di un diritto all informazione passiva la Corte Costituzionale italiana riconosce a tale libertà soltanto valenza di interesse generale, riconosciuto indirettamente nell art. 21 della Costituzione e nelle norme sul pluralismo. La libertà di informazione passiva prospetta un diritto del lettore a ricevere un informazione corretta, pluralista e libera. La piena realizzazione della libertà di informazione passiva richiede non solo un comportamento non ingerente dello stato ma anche l attivarsi dello stesso per garantire un informazione pluralista, la divulgazione delle scoperte scientifiche, degli studi accademici e delle produzioni artistiche, la trasparenza dell attività dei suoi organi. 7 Corte Cost. 105/1972, in 9

7 La libertà di manifestazione del pensiero L ultimo aspetto della libertà di informazione, fa riferimento alla facoltà di accedere liberamente alle fonti d informazione per ricercare notizie, riconosciuta in primis al giornalista. Nel nostro ordinamento la libertà di informarsi è tutelata implicitamente dall art. 21, mentre un diretto riconoscimento della stessa è previsto all art. 19 del Patto internazionale sui diritti civili e politici che contempla La libertà di cercare notizie. 10

8 2 Il delitto di diffamazione nell attuale testo dell art. 595 c.p.

9 Il delitto di diffamazione nell attuale testo dell art. 595 c.p. la stampa riveste un potere gigantesco, ma come un torrente lasciato scorrere liberamente può sommergere e devastare intere campagne e raccolti, così come una penna adoperata senza freno non può portare altro che distruzione. (GANDHI) L art. 595 c.p., in generale L art. 595 c.p., nel testo vigente, così recita: Chiunque, fuori dei casi indicati nell articolo precedente 9, comunicando con più persone, offende l altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro Se l offesa consiste nell attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro Se l offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate. La diffamazione consiste in una manifestazione di pensiero offensiva per l altrui reputazione commessa in assenza del soggetto passivo e comunicando con più persone. Insieme all ingiuria la fattispecie incriminatrice della diffamazione si colloca nel capo II (<<Dei delitti contro l onore>>) del titolo XII, dedicato ai delitti 8 GANDHI, La mia vita per la libertà, Newton Compton, Art Ingiuria. Chiunque offende l onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a milletrentadue euro, se l offesa consiste nell attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l offesa sia commessa in presenza di più persone. 12

10 Capitolo 2 <<contro la persona>>. La diffamazione è considerata dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalente come un reato di pericolo che si consuma con la sola comunicazione dell offesa a più persone, senza che si richieda un effettivo pregiudizio della reputazione della vittima. Si ritiene necessaria però l idoneità offensiva della condotta a ledere il bene della reputazione. Proprio per questo motivo la giurisprudenza ha escluso la diffamazione nel caso in cui il fatto addebitato sia impossibile o incredibile o nel caso in cui sia attribuita ad un soggetto, sia pure con toni fortemente critici, un attività rientrante nell esercizio di diritti soggettivi. 10 La giurisprudenza ha distinto tra espressioni di per se obbiettivamente offensive, tali da ledere l onore e il decoro di qualsiasi persona e le espressioni che pur non avendo tale valenza offensiva possono acquistarla in relazione a particolari circostanze, come la personalità delle parti, i rapporti intercorrenti tra esse, l ambiente in cui si svolge il fatto, gli antecedenti. 11 La diffamazione è un reato a forma libera nel senso che l offesa può essere arrecata con qualsiasi mezzo espressivo. La giurisprudenza ha ravvisato diffamazione anche quando siano adottate espressioni insinuanti 12, quando l addebito sia espresso in forma tale da suscitare il semplice dubbio sulla condotta disonorevole 13, quando la caricatura non limitandosi ad un alterazione dei tratti fisionomici del soggetto lo esponga alla morbosa curiosità e al dispregio dei lettori. 14 Dall analisi dell art. 595 emergono i tre requisiti costitutivi dell elemento oggettivo della diffamazione che oltre all offesa all altrui reputazione, si identificano nell assenza dell offeso e nella comunicazione a più persone. Il requisito dell assenza dell offeso è molto importante in quanto consente di distinguere il reato di diffamazione dal reato di ingiuria previsto dall art. 594 c.p. Il legislatore ha individuato in questa assenza, che pone il soggetto passivo nell impossibilità di giustificarsi, la ratio della maggior gravità della diffamazionerispetto all ingiuria. 10 Cass. 18 giugno 1999, C.E.D. Cass. rv (m). La S.C ha ritenuto che non costituisce diffamazione, l accusa al comandante di una compagnia aerea, di mancata adesione ad uno sciopero, trattandosi di un diritto tutelato dall art. 40 Cost. 11 Cass. 12 Marzo 1985, Rivista penale 1986, Cass. 16 Luglio 1981, Giustizia penale 1983, Cass. 30 aprile 1980, Foro italiano 1981, Cass. 3 febbraio 1978,Cassazione penale 1979,

11 Indice La Cassazione ha inteso l assenza dell offeso non come assenza fisica ma come impossibilità di percepire direttamente l offesa e di difendersi. 15 Quanto alla pluralità delle persone a cui avviene la comunicazione essa viene intesa nel senso che deve raggiungere almeno due persone. La giurisprudenza afferma che si realizza diffamazione anche quando la comunicazione non avviene simultaneamente, potendo la stessa avvenire in diversi momenti, purché sia rivolta a più persone. 16 La comunicazione a più persone, quale elemento costitutivo della diffamazione, si individua anche quando l agente comunica l offesa ad una persona perché questa a sua volta la comunichi ad altri, mentre è da escludersi quando l offesa sia trasmessa ad altri di propria iniziativa dalla persona alla quale è stata comunicata. 17 Si configura il delitto di cui all art. 595 c.p anche quando l offesa sia contenuta in un telegramma poiché questo è per sua natura trasmesso a più persone. Le circostanze aggravanti del delitto di diffamazione sono indicate nei commi successivi al primo dell art. 595 e si identificano nell attribuzione di un fatto determinato, nella diffamazione avvenuta col mezzo stampa e nell offesa recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario. La ratio dell aggravante del fatto determinato sta nella maggiore attendibilità, nella maggiore concretezza e ricchezza di dettagli con la quale l azione disonorevole viene presentata cui deriva una maggiore lesività dell altrui reputazione. Esiste in merito alla definizione di fatto determinato una giurisprudenza contrastante: in alcune pronunce l attribuzione di un fatto determinato ricorre ogniqualvolta il fatto sia individuato da particolari circostanze di luogo, tempo e di persone 18, mentre secondo un diverso orientamento per fatto determinato deve intendersi un fatto concretamente individuabile nelle linee essenziali sia pure senza indicazione di particolari e dettagli. Appare incontroverso in giurisprudenza e in dottrina, che il mezzo stampa integri una circostanza aggravante del reato di diffamazione. La ratio dell aggravante sta nella maggiore insidiosità e diffusività del mezzo stampa e quindi nella maggiore offensività della condotta diffamatoria. 15 Cass. 16 Gennaio 1957, Giustizia penale 1957, Cass. 11 novembre 1983, Cassazione penale 1985, Cass. 16 dicembre 1980, Cassazione penale 1982, Cass. 6 dicembre 1971, Cassazione penale 1971, 832. Fattispecie in cui in tema di diffamazione a mezzo stampa è stata esclusa l aggravante nell uso delle espressioni <<massacratore e torturatore degli italiani>> non accompagnata dall indicazione di specifici atti o fatti individuati concretamente. 14

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