REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL TERRITORIO COMUNALE (Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.

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1 REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL TERRITORIO COMUNALE (Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 27/2012) Art. 1 Definizioni 1. Per commercio su aree pubbliche, si intende l attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; 2. Per aree pubbliche, si intendono le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; 3. Per mercato, si intende l area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all esercizio dell attività commerciale, nei giorni stabiliti dal Comune, per l offerta di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande e l erogazione di pubblici esercizi; 4. Per mercato ordinario, si intende il mercato in cui non vi è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentari e non alimentari; 5. Per mercato specializzato, si intende il mercato in cui il 90% dei posteggi e delle merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e il 10% sono merceologie di servizio al mercato stesso; 6. Per mercato stagionale, si intende il mercato di durata non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi; 7. Per mercato straordinario, si intende il mercato che si svolge in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, o collegato ad altri eventi particolari; 8. Per mercato dell usato, dell antiquariato e del collezionismo non avente valore storicoartistico, il mercato che si svolge anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico o privato in convenzione con il Comune, avente in particolare come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti: l antiquariato, l oggettistica antica, le cose vecchie anche usate, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e simili; 9. Per mercatini degli hobbisti, si intendono i mercati e le fiere e le altre manifestazioni comunque denominate sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;10. 10)Per mercato riservato agli imprenditori agricoli, si intende il mercato riservato all esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, di cui all articolo 1, comma 1065, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la Formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge Finanziaria 2007); 11. Per posteggio, si intende la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all operatore autorizzato all esercizio dell attività; 12. Per posteggio isolato, si intende uno o più posteggi dati in concessione su area pubblica ubicati in zone non individuabili come mercati; 13.Per fiera, la manifestazione caratterizzata dall afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; 14. Per spunta in un mercato o in una fiera, si intende l appello per l assegnazione dei posteggi

2 liberi; 15. Per presenze effettive in un mercato o in una fiera, si intendono il numero di volte che l operatore ha effettivamente esercitato l attività; 16. Per presenze di spunta in un mercato o in una fiera, si intendono il numero di volte che l operatore si è presentato senza aver avuto la possibilità di svolgere l attività. Art. 2 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche: a) agli industriali e agli artigiani che intendono esercitare il commercio dei loro prodotti su aree pubbliche; b) ai soggetti che intendano vendere o esporre per la vendita al dettaglio, sulle aree previste, oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 173); 2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento non si applicano: a) a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi della normativa vigente; b) agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita su area pubblica al di fuori dei mercati riservati, di cui all art. 1, comma 10, del presente Regolamento, salvo che per le disposizioni relative alle concessioni di posteggio ed alle soste per l esercizio dell attività in forma itinerante. Art. 3 Esercizio dell attività 1. L attività di commercio su aree pubbliche è libera e può essere esercitata su tutto il territorio regionale nel rispetto delle disposizioni europee e statali relative alla tutela della concorrenza, nonché della normativa regionale e comunale; 2. L attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da persone fisiche, società di persone e società di capitali costituite in Italia o in uno dei Paesi membri dell Unione Europea; 3. L attività di commercio su aree pubbliche è subordinata al possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 8 e 9 della L.R. n. 27/2009, nonché al rilascio dell autorizzazione da parte del Comune ove l esercente intende avviare l attività e può essere svolta: a) su posteggi dati in concessione per dieci anni; b) in forma itinerante; 4. L attività di vendita nei posteggi può essere svolta nelle fiere e nei mercati regolarmente istituiti; 5. Il titolo autorizzatorio per il commercio su aree pubbliche, rilasciato o presentato in base alle normative delle altre Regioni e delle Province autonome, abilita all esercizio dell attività in tutto il territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 27/2009 e del Regolamento Regionale di competenza della Giunta Regionale concernente Disciplina del commercio su aree pubbliche, in attuazione del Titolo II, Capo II, della Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo Unico in materia di commercio); 6. La modifica del settore merceologico è soggetta a semplice comunicazione. Art. 4 Svolgimento 1. Il commercio su area pubblica nel territorio del Comune di Matelica si svolge di norma nei posteggi dei mercati e delle fiere indicate nell art. 10; 2. In occasione di particolari eventi o riunioni straordinarie di persone, il Comune può rilasciare,

3 anche a coloro che non siano già titolari di autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche, nei limiti dei posteggi appositamente previsti, concessioni o autorizzazioni temporanee valide per i giorni di svolgimento dei predetti eventi e riunioni. Art. 5 Esercizio dell attività in forma itinerante 1. Possono svolgere l attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante tutti gli operatori in possesso di autorizzazione amministrativa o titolo equipollente; 2. In base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 59/2010 (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), è consentito ai soggetti titolari di autorizzazione al commercio itinerante di esercitare su tutto il territorio nazionale; 3.L operatore dell Unione Europea che intende svolgere l attività in modo non temporaneo e occasionale nel territorio regionale ed è in possesso dei requisiti morali e professionali previsti fa richiesta al Comune marchigiano dove avvia l esercizio dell attività; 4. Le società di persone, di capitali e le cooperative possono avere tante autorizzazioni quanti sono i soci, a condizione che in ogni autorizzazione rilasciata sia nominativamente indicato il socio che opera con detta autorizzazione. Qualora ad una società sia rilasciata un unica autorizzazione, possono essere inseriti a richiesta tutti i nominativi dei soci autorizzati all esercizio di vendita su area pubblica; 5. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nel territorio comunale può essere esercitato dalle or 06,00 alle ore 01,00 di tutti i giorni feriali; 6. Per esigenze di traffico e di polizia stradale non può essere esercitato nei giorni, nelle aree e negli orari di svolgimento dei mercati e delle fiere, ad eccezione della sola vendita itinerante dei palloncini in occasione di fiere e sagre; 7. E altresì vietato nell ambito delle aree adiacenti lo svolgimento del mercato o della fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a Km Le deroghe all osservanza della chiusura obbligatoria nei giorni festivi e la disciplina degli orari in genere previste per l esercizio del commercio su area privata sono operanti per quanto applicabili anche per l esercizio dell attività di commercio su area pubblica. Art. 6 Autorizzazione all esercizio dell attività in forma itinerante 1. L autorizzazione all esercizio dell attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal Comune dove l operatore intende avviare l attività. 2. La domanda di autorizzazione deve contenere: a) i dati anagrafici ed il codice fiscale e, nel caso di società di persone o capitale, la ragione sociale; b) il possesso dei requisiti morali e professionali; c) il settore o i settori merceologici; d) l iscrizione al registro delle imprese, qualora già in possesso. La domanda è presentata anche mezzo posta o, in base al disposto dell art. 38, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, a mezzo telefax o in via telematica, utilizzando la modulistica approvata dalla Regione o altra modulistica avente i medesimi contenuti; 3. Alla domanda sono allegate: a) la dichiarazione di non possedere altre autorizzazioni per l esercizio di attività in forma itinerante; b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

4 c) copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari; e) le informazioni necessarie per la verifica, da parte del competente Ufficio Comunale della sussistenza del DURC o della documentazione sostitutiva (ai sensi dell art. 43 del D.P.R. 445/200 _ Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); 4. Le dichiarazioni di cui al comma 2, lett. a), b), c), d), comma 3, costituiscono elementi essenziali della domanda senza i quali la stessa non può essere istruita ed accolta; 5. Il termine di conclusione del procedimento è di trenta giorni, decorsi inutilmente i quali la domanda si intende accolta. Se la domanda non è regolare o completa, per motivi diversi da quelli di cui all art. 42, commi 3 e 4, della L.R. 27/2009, il Responsabile del procedimento, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento, richiede l integrazione della documentazione mancante o la regolarizzazione della domanda stessa entro un termine comunque non superiore a trenta giorni, con sospensione dei termini di procedimento, avvisando che, decorso inutilmente tale termini, la domanda sarà archiviata. Nel caso in cui sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non sono già nella disponibilità dell Amministrazione e che essa non può acquisire autonomamente, il Responsabile del procedimento provvede tempestivamente a richiederli con interruzione del termine di conclusione del procedimento. Tale termine inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Se l interessato non provvede entro il termine fissato, che non può essere comunque superiore a trenta giorni, la domanda è archiviata. Dell avvenuta archiviazione viene data comunicazione al richiedente. La richiesta degli elementi integrativi può essere fatta una sola volta; 6. Ai sensi dell art. 10 bis della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, entro il termine di conclusione di un provvedimento negativo, entro il termine di conclusione del procedimento, comunica agli istanti i motivi che ostano all accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazione, eventualmente corredate dalla documentazione ritenuta necessaria. Il relativo provvedimento è adottato nei successivi dieci giorni; 7. Ad un soggetto non può essere rilasciata più di un autorizzazione. Una società di persone può avere tante autorizzazioni quanti sono i soci, purché tutti in possesso dei previsti requisiti morali e professionali. Tali soggetti devono essere nominativamente indicati nelle stesse autorizzazioni; 8. L autorizzazione al commercio itinerante è rilasciata a tempo indeterminato; 9. L autorizzazione all esercizio dell attività in forma itinerante abilita anche: a) alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago; b) all esercizio dell attività nelle aree dove la tipologia di vendita non è espressamente vietata; c) a partecipare ai mercati ed alle fiere su tutto il territorio nazionale; 10. L attività di vendita itinerante può essere effettuata con mezzi motorizzati o altro, in qualunque area pubblica non espressamente interdetta, per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore, senza esposizione della merce su banchi fissi. La sosta nello stesso punto non può comunque protrarsi per più di un ora, oltre la quale l operatore deve spostarsi di almeno 500 metri e non può rioccupare la stessa area nell arco della stessa giornata. Art. 7 Limitazioni all esercizio dell attività di vendita in forma itinerante 1. E vietato l esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, se effettuato con automezzo, quando il veicolo sosti in violazione dei divieti previsti dal vigente Codice della Strada, quando vi sia stata occupazione abusiva del suolo pubblico (marciapiedi, carreggiata o parcheggio) per l esposizione della merce, con o senza attrezzatura o banchi fissi e nelle seguenti zone del territorio comunale: Centro Storico;

5 2. Fatte salve le sanzioni previste per ogni altro tipo di violazione commessa, i venditori esercenti attività di commercio in forma itinerante che, ricorrendo una situazione di pericolo per la sicurezza e l incolumità pubblica, non ottemperino immediatamente all ordine impartito dagli organi addetti alla vigilanza di sospendere l attività o di rimuovere merci o attrezzature, saranno denunciati all Autorità Giudiziaria per il reato di cui all art. 650 del Codice Penale ed eventualmente sottoposti al sequestro cautelare delle merce e degli impianti, finalizzato all eventuale confisca. Art. 8 Rilascio di concessioni o autorizzazioni temporanee 1. Comune può rilasciare concessioni o autorizzazioni temporanee in occasione di particolari eventi o riunioni di persone, individuati dal Comune stesso, sentite le associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori, iscritte al registro regionale, di cui all art. 4 della L.R. n. 14/2009 (Norme in materia di tutela dei consumatori e degli utenti). I provvedimenti sono validi soltanto per il giorno indicato e nei limiti dei posteggi appositamente previsti; 2. La domanda è presentata, anche a mezzo posta ovvero, in base al disposto dell art. 38, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, mezzo telefax o in via telematica, utilizzando la modulistica approvata dalla Regione, ovvero altra modulistica avente i medesimi contenuti. 3. Nella domanda l interessato deve dichiarare, pena l esclusione: a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di persone di persone o di capitale, la ragione sociale; b) il possesso dei requisiti morali e professionali; c) il settore o i settori merceologici; d) l indicazione dei giorni e delle ore in cui si intende esercitare l attività; 4. Alla domanda dovranno essere allegate le informazioni necessarie per la verifica, da parte del competente Ufficio Comunale della sussistenza del DURC o della documentazione sostitutiva (ai sensi dell art. 43 del D.P.R. 445/200 _ Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); 5. In caso pervengano più domande rispetto ai posteggi disponibili, le autorizzazioni temporanee vengono rilasciate sulla base dei seguenti criteri: a) data e numero di protocollo di arrivo della richiesta; b) qualora pervengano più richieste in uno stesso giorno, si considera il numero progressivo di protocollo, dando priorità a quello inferiore. Art. 9 Esercizio della attività su posteggio nei mercati e nelle fiere 1. L esercizio dell attività di commercio su aree pubbliche su posteggio riguarda: a) le fiere, di cui all art. 39 della L.R. n. 27/2009; b) i mercati, di cui agli artt. 40 e 41 della L.R. n. 27/2009; 2. L attività di commercio su aree pubbliche nei posteggi nelle fiere e nei mercati è principalmente riservata agli operatori commerciali in possesso di autorizzazione; 3. Il commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggio è soggetto: a) nei mercati ad autorizzazione rilasciata dal Comune sede del mercato, contestualmente alla concessione del posteggio; b) nelle fiere, alla sola concessione del posteggio rilasciata dal Comune sede della fiera; c) nelle fiere, di cui all art. 39, comma 9, della L.R. n. 27/2009, ad autorizzazione rilasciata dal Comune sede della fiera, contestualmente alla concessione del posteggio;

6 4. L autorizzazione abilita sia all esercizio in forma itinerante che alla partecipazione alle fiere e ai mercati ed è subordinata alla disponibilità del posteggio. Non si applica il silenzio assenso; 5. L autorizzazione rilasciata per le fiere di cui all art. 39, comma 9, della L.R. n. 27/2009 ha validità esclusivamente per la fiera interessata e non può essere utilizzata né per svolgere l attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, né per partecipare ad altre fiere o mercati sia in ambito regionale che nazionale; 6. E vietato vendere e affittare la concessione e l autorizzazione se non con l azienda commerciale o un ramo d azienda. Il subentrante acquisisce tutti i diritti del cedente o dell affittuario, nel rispetto di quanto previsto nell art. 36 della L.R. n. 27/2009; 7. L operatore che effettua l operazione non occupa o lascia il posteggio assegnato perde il diritto alla presenza sia effettiva che di spunta, fatti salvo i casi di forza maggiore che saranno valutati dall organo competente. 1. I mercati istituiti nel territorio comunale sono: a) Mercato Coperto - luogo di svolgimento: Via Umberto I^; - settore: alimentare ed imprenditori agricoli - aperto giorni feriali. b) Mercato Settimanale del Giovedì Art. 10 Fiere e Mercati - luogo di svolgimento: Corso Vittorio Emanuele Piazzale Gerani Viale C. Battisti settore: alimentare, compresi imprenditori agricoli /non alimentare - numero posteggi: 78 di cui: - n. 10 riservati al settore alimentare, di cui n. 2 riservati per la vendita di pesce fresco - n. 7 riservati agli imprenditori agricoli, di cui n. 5 settore alimentare e n. 2 settore non alimentare - n. 54 riservati al settore non alimentare - n. 2 riservati agli artigiani - n. 1 riservato agli hobbisti - n. 1 riservato alle associazioni senza scopo di lucro - n. 1,settore alimentare riservato ai soggetti iscritti al registro di cui alla L.R. delle Marche n. 8/2008 (commercio equo e solidale) - n. 2 riservati alla vendita di animali vivi (come da allegato A "Consistenza e sede posteggi Mercato Settimale del Giovedì e da planimetria allegata) c) Mercato dell'usato, del collezionismo e degli hobbisti - luogo di svolgimento: Corso Vittorio Emanuele Piazza Garibaldi - settore: usato, collezionismo e hobbisti - n. 23 posteggi di cui n. 8 riservati agli hobbisti (come da allegato A "Consistenza e sede posteggi Mercato Settimale del Giovedì e da planimetria allegata) - cadenza: una domenica al mese. Il giovedì sera nei mesi di luglio ed agosto sino al 15 settembre d) Mercato degli imprenditori agricoli - luogo di svolgimento: Corso Vittorio Emanuele - Piazza Garibaldi

7 - settore: non alimentare- alimentare,per la vendita dei prodotti tipici del territorio e quindi riservato agli imprenditori agricoli con aziende ubicate nella regione Marche. Qualora vi fossero posti disponibili, potranno parteciparvi gli imprenditori con aziende ubicate nella confinante Regione Umbria; - n. 23 posteggi (come da allegato A "Consistenza e sede posteggi Mercato Settimale del Giovedì e da planimetria allegata) - cadenza: una domenica al mese e) Mercatino di Natale - luogo di svolgimento: Piazza Garibaldi Corso Vittorio Emanuele - settore non alimentare alimentare,per la sola vendita di articoli natalizi, ovvero addobbi ed accessori natalizi, palline di Natale, alberi di Natale e composizioni natalizie, presepi e statuine, angioletti, corone d'avvento, articoli da regalo di artigianato con soggetti natalizi in legno, ceramica, terracotta, pasta di sale, cartapesta, vetro, ferro battuto ed altro materiale, giocattoli artigianali, articoli di cartonaggio e decoupage, cornici e quadri, orologi caratteristici, candele e candelieri, soggetti sacri, fiori freschi, fiori secchi e composizioni floreali, biglietti d'auguri e cartolinedi Natale; nel settore alimentare sono ammesse le seguenti merceologie: torroni,croccanti,dolci tipici natalizi, cioccolato. - n. 23 posteggi di cui 8 riservati agli operatori di commercio su aree pubbliche, 4 destinati agli artigiani,regolarmente iscrritti all'albo, 8 agli hobbisti e 3 alle associazioni senza scopo di lucro (come da allegato A "Consistenza e sede posteggi Mercato Settimale del Giovedì e da planimetria allegata) - cadenza: 08 dicembre e tutte le domeniche del mese di dicembre precedenti al Natale f) Posteggi fissi isolati - n. 1 postegggio presso il Cimitero Comunale ( vendita fiori) g) Mercati straordinari del mercato settimanale 1^ marzo e 28 dicembre, in occasione della ricorrenza rispettivamente della nascita e morte della Beata Mattia Nazzarei. Art. 11 Modalità di assegnazione dei posteggi nei mercati 1. I posteggi liberi nei mercati sono assegnati in base ai criteri e alle modalità previsti dagli artt. 40 e 41 della L.R. n. 27/2009; 2. Dopo la pubblicazione del bando regionale ed entro i termini previsti dallo stesso, l operatore interessato presenta domanda al Comune, ove ha sede il mercato, anche a mezzo posta o, in base al disposto dell art. 38, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, a mezzo telefax o in via telematica, utilizzando la modulistica, approvata dalla Regione, ovvero altra modulistica avente i medesimi contenuti. 3. Nella domanda l operatore dichiara, a pena di esclusione: a) i dati anagrafici e il codice fiscale, ovvero la ragione sociale e il nome del legale rappresentante nel caso di società; b) il possesso dei requisiti morali e professionali; c) la denominazione del mercato ed il giorno di svolgimento; d) i settori merceologici interessati;

8 e) di non possedere alcuna autorizzazione e concessione di posteggio nello stesso mercato, fatta eccezione per gli operatori commerciali che hanno inoltrato domanda per il miglioramento del posteggio; 4. Alla domanda devono essere allegate: a) attestazione da parte del registro delle imprese, in cui risulti la data di inizio attività del commercio su aree pubbliche; b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; c) copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari; d) copia dell autorizzazione, qualora già in possesso; e) le informazioni necessarie per la verifica, da parte del competente Ufficio Comunale della sussistenza del DURC o della documentazione sostitutiva (ai sensi dell art. 43 del D.P.R. 445/200 _ Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); 5. Entro il termine fissato dal bando regionale, il Comune: a) pubblica nell albo pretorio on line, per trenta giorni consecutivi, la graduatoria finale delle domande; b) successivamente convoca gli operatori in base all ordine di graduatoria, per la scelta del posteggio, rilasciando contestualmente la concessione di posteggio e la relativa autorizzazione ai soggetti assegnatari; c) comunica ai soggetti non assegnatari la conclusione delle procedure, informandoli della mancata assegnazione; 6. L operatore convocato è tenuto a presentarsi personalmente per la scelta del posteggio, ovvero a delegare per iscritto persona di propria fiducia; 7. L operatore che non si presenta per la scelta del posteggio nel termine di quindici minuti dalla chiamata è considerato rinunciatario. Art. 12 Modalità di assegnazione dei posteggi nelle fiere 1. I posteggi liberi nelle fiere sono assegnati in base ai criteri e alle modalità previsti dall art. 39 della L.R. n. 27/ La domanda è presentata o spedita al Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della stessa.la spedizione è effettuata mezzo posta o, in base al disposto dell art. 38, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, a mezzo telefax o in via telematica, utilizzando la modulistica approvato dalla Regione, ovvero altra modulistica avente medesimi contenuti. 3. La domanda deve contenere: a) i dati anagrafici e il codice fiscale del richiedente, ovvero la ragione sociale e il nome del legale rappresentante nel caso di società; b) gli estremi dell autorizzazione; c) il settore o i settori merceologici oggetto dell attività; d) la data di inizio dell attività del commercio su aree pubbliche, come risulta dal registro delle imprese; 4. Alla domanda devono essere allegate: a) attestazione da parte del registro delle imprese, in cui risulti la data di inizio dell attività del commercio su aree pubbliche; b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; c) copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari; d) copia dell autorizzazione o del titolo abilitativi; e) le informazioni necessarie per la verifica, da parte del competente Ufficio Comunale della sussistenza del DURC o della documentazione sostitutiva (ai sensi dell art. 43 del D.P.R. 445/200 _

9 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 5. La graduatoria per l assegnazione dei posteggi è affissa all albo pretorio (pubblicata all albo pretorio on line) almeno 20 giorni prima dello svolgimento della fiera. 6. Dopo la formulazione della graduatoria non sono accoglibili modifiche relative a subentro per affitto di azienda. Art. 13 Modalità di assegnazione dei posteggi nelle fiere cui all art. 39, comma 9, della L.R. n. 27/ Nelle fiere che si svolgono almeno una volta l anno, l 80% per cento dei posteggi può essere assegnato agli operatori che vi hanno operato almeno tre anni nell ultimo quinquennio e che ne fanno richiesta nei modi e nei tempi previsti da apposito bando comunale, secondo i criteri di cui all art. 39, comma 2, della L.R. n. 27/ Per il rilascio dell autorizzazione e della concessione su posteggio, il Comune provvede alla pubblicazione di apposito bando che deve contenere: a) l elenco dei posteggi da assegnare, con l indicazione della localizzazione, delle caratteristiche e della fiera alla quale si riferiscono; b) il termine entro il quale gli interessati devono far pervenire domanda; c) le modalità di presentazione di domanda; d) modello della domanda; e) il nominativo del funzionario responsabile del procedimento; 3. La domanda è presentata anche mezzo posta o, in base al disposto dell art. 38, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, a mezzo telefax o in via telematica, utilizzando la modulistica approvata dalla Regione, ovvero altra modulistica avente medesimi contenuti. Alla domanda è allegata copia dell autorizzazione, con la quale si partecipa all assegnazione del posteggio e a cui si deve fare riferimento per la verifica e il calcolo delle presenze, nonché le informazioni necessarie per la verifica, da parte del competente Ufficio Comunale della sussistenza del DURC o della documentazione sostitutiva (ai sensi dell art. 43 del D.P.R. 445/200 _ Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); 4. Nella domanda il richiedente deve dichiarare, pena esclusione: a) i dati anagrafici e il codice fiscale, ovvero la ragione sociale ed il nome del legale rappresentante nel caso di società; b) il possesso dei requisiti morali e professionali; c) la denominazione della fiera e il giorno di svolgimento; d) il settore o i settori merceologici. Nel caso di fiere specializzate è necessario indicare esattamente i prodotti posti in vendita; e) di aver operato almeno tre anni nell ultimo quinquennio nella fiera di cui si fa richiesta; f) l iscrizione al registro delle imprese per l attività di commercio su aree pubbliche; g) il possesso di eventuali titoli di invalidità per l accesso al lavoro; 5. La graduatoria per l assegnazione dei posteggi è affissa all albo pretorio (pubblicata all albo pretorio on line) ed è comunicata a tutti coloro che hanno presentato domanda; 6. L operatore convocato è tenuto a presentarsi personalmente per la scelta del posteggio, ovvero a delegare per iscritto persona di propria fiducia; 7. L operatore che non si presenta per la scelta del posteggio nel termine di quindici minuti dalla chiamata è considerato rinunciatario. 8. Le presenze effettive e di spunta si trasferiscono automaticamente nell autorizzazione di cui al presente articolo. In caso di rinuncia e riconsegna di tale autorizzazione, l operatore può richiedere l inserimento di tutte le presenze maturate in una delle altre autorizzazioni in suo possesso; 9. Il Comune, anche prima della concessione decennale, può emanare, sempre nell ambito

10 dell 80%, un nuovo bando per i posteggi resisi liberi per rinuncia, revoca o di nuova istituzione. Art. 14 Posteggi isolati 1. I posteggi isolati sono ubicati in zone non individuabili come mercati e sono assegnati mediante apposito bando comunale; 2. Ai posteggi isolati si applicano, in quanto compatibili le procedure, i criteri e le modalità previsti per l assegnazione dei posteggi nei mercati. Art. 15 Imprenditori agricoli con posteggi nei mercati 1. Nei mercati dove sono riservati dei posteggi a soggetti con qualifica di imprenditore agricolo, ai sensi della Legge n. 59/1963 e D.Lgs. n. 228/2001, fatti salvi i criteri previsti nei Regolamenti dei singoli mercati, la concessione dei posteggi si effettua con i seguenti criteri e priorità: a) in caso di assegnazione dei posteggi resisi liberi, si prendono in considerazione le richieste di miglioramento presentate dai produttori agricoli già titolari di posteggio; b) all'imprenditore agricolo che nella graduatoria di spunta risulta avere il maggior numero di presenze effettive e in subordine maggior numero di presenza di spunta; c) all'imprenditore che è in grado di fornire un settore merceologico non presente sul mercato; 2. Non è consentito dare in concessione più di un banco ad un produttore; 3. Annualmente, entro il 31 dicembre, gli imprenditori titolari di concessione presentano l autocertificazione specificando la permanenza della qualifica di produttore o imprenditore agricolo e le colture che effettueranno nel corso dell anno solare; in mancanza della precitata documentazione il produttore perde il diritto ad esercitare la vendita ed il Comune procede alla revoca della concessione del posteggio; 4. Il mancato utilizzo del posteggio da parte dell'imprenditore agricolo, per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi comporta la revoca del posteggio, salvo proroga per giustificati motivi da richiedere prima della scadenza del termine. Art. 16 Registro delle presenze 1. Al fine della predisposizione della graduatoria per l assegnazione dei posteggi nelle fiere e nei mercati e per l assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, il Comune tiene un registro, anche informatico, delle presenze effettive e di spunta. Nel registro sono riportati i seguenti dati: a) nome e cognome dell operatore, ovvero la ragione sociale ed il nome del legale rappresentante, nel caso di società; b) tipo e numero dell autorizzazione amministrativa; c) indicazione dell assenza, presenza di spunta o presenza effettiva dell operatore. Art. 17 Disposizioni comuni per l esercizio dell attività 1. L autorizzazione rilasciata dal Comune abilita sia alla vendita che alla somministrazione di prodotti alimentari, sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti professionali richiesti; 2. Durante l esercizio dell attività di commercio su aree pubbliche, l esercente deve essere munito dell originale dell autorizzazione o del titolo equipollente, che deve essere esibito ad ogni richiesta

11 degli organi di vigilanza. Non è consentito esercitare l attività sulla base della copia fotostatica del titolo, fatto salvo il caso di fiere o mercati concomitanti, in cui l operatore commerciale può operare anche con la copia autenticata dell autorizzazione e idonea certificazione comunale dove risulti l assegnazione del posteggio nella fiera o nel mercato concomitante; 3. L esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e statali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie; 4. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all esercizio per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario e per altri motivi di pubblico interesse; 5. E vietato porre limitazioni e divieti per l esercizio dell attività al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa; 6. L esercizio dell attività, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentito su delega ai collaboratori familiari, di cui all art. 230-bis del Codice Civile, ai lavoratori dipendenti anche con contratto di lavoro interinale, all associato in partecipazione di cui agli artt e 2554 del Codice Civile, nonché a tutti i soggetti previsti dalla legislazione statale in materia di lavoro. Nel caso di società di persone regolarmente costituita, i soci possono svolgere l attività, purché il loro nominativo sia indicato nell autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini della vigilanza, qualora il delegato non sia indicato nell autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune. Art. 18 Subentro e reintestazione dell autorizzazione di commercio su area pubblica con posteggio ed in forma itinerante 1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell azienda o di un ramo d azienda per l esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento dell autorizzazione a chi subentra, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla L.R. n. 27/2009; 2. Nei casi indicati al precedente comma, il subentrante comunica l avvenuto subentro al Comune entro trenta giorni dall acquisizione del titolo. Trascorso tale termine, il subentrante non può esercitare l attività fino alla comunicazione dell avvenuto subingresso da parte del Comune mediante reintestazione della autorizzazione e della concessione; 3. In caso di trasferimento per atto tra vivi, il subentrante deve allegare alla comunicazione di cui al comma 2 l originale dell autorizzazione interessata e la copia del contratto di cessione o gestione d azienda, nonché l autocertificazione circa il possesso dei requisiti morali e professionali; 4. In caso di trasferimento a causa di morte, il subentrante deve allegare atto notorio, da cui risulti l avvenuta accettazione dell eredità, l originale dell autorizzazione interessata, nonché l autocertificazione circa il possesso dei requisiti morali e professionali; 5. La comunicazione abilita l operatore all inizio dell attività di commercio su aree pubbliche sia in forma itinerante che su posteggio e deve essere presentata su richiesta agli organi di vigilanza; 6. Il Comune provvede, entro trenta giorni dalla presentazione della comunicazione, alla verifica dei requisiti e alla reintestazione della autorizzazione di commercio su aree pubbliche con posteggio o in forma itinerante; 7. Qualora un operatore subentrante in un titolo autorizzatorio rilasciato da altra Regione che intende avviare l attività nel Comune, quest ultimo provvede ad acquisire: a) copia dell atto di cessione; b) tutta la documentazione in possesso del Comune fuori Regione. 8. Il subentrante per causa di morte in un attività del settore alimentare ha la facoltà di continuare provvisoriamente l attività per ulteriori dodici mesi, al fine di ottenere i requisiti professionali; 9. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell assegnazione del posteggio posseduti dal cedente, ad eccezione della data di inizio dell attività di commercio su aree pubbliche. 10. In caso di mancato rispetto dei tempi e delle modalità di comunicazione del subentro, si applica

12 la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma che va da 250,00 ad 1.500,00; Art. 19 Cessazione dell attività 1. La cessazione dell attività di commercio su aree pubbliche con posteggio ed in forma itinerante è soggetta a comunicazione al Comune entro trenta giorni dal suo verificarsi. Art. 20 Sospensione dell attività 1. L attività di commercio su aree pubbliche sia itinerante che su posteggio può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi, previa comunicazione al Comune. Su richiesta dell interessato, effettuata almeno trenta giorni prima della scadenza, il Comune, nei casi comprovata necessità, può concedere la proroga della sospensione per un massimo di ulteriori sei mesi. La sospensione dell attività non può superare i suddetti termini nell arco di un quinquennio; 2. Il Comune, ai sensi dell art. 41, comma 8, della L.R. n. 27/2009, sospende l attività di commercio su aree pubbliche con posteggio, nel caso in cui l operatore non provveda al pagamento degli oneri relativi all occupazione del suolo pubblico, fino ad avvenuta regolarizzazione. 3. Il Comune sospende l attività di commercio su aree pubbliche sia itinerante che su posteggio, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, nel caso di violazione delle prescrizioni in materia igienico sanitaria. 1. L autorizzazione è revocata: Art. 21 Decadenza e revoca dell autorizzazione a) nel caso in cui il titolare non inizi l attività entro sei mesi dalla data dell avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità; b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o legata a permessi di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n Nel caso di mercato con svolgimento inferiore ad un anno, le assenze sono calcolate in proporzione all effettiva durata. La decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare per periodi di tempo superiori a quattro mesi, riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l esercizio di un attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto in proporzione alla durata dell attività. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini sopra indicati, la decadenza dalla concessione va notificata all interessato dall organo comunale competente; c) nel caso in cui l operatore sospenda l attività itinerante per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a sei mesi; d) nel caso in cui il titolare non sia più in possesso dei requisiti morali e professionali; e) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell attività; f) in caso di mancata comunicazione del subingresso entro un anno dalla data di acquisto del titolo. g) non regolarità del DURC;

13 2. Le assenze per i motivi di cui al comma 1, lett. b) del presente articolo sono computate comunque al soggetto titolare dell autorizzazione. Non sono computate ai fini della revoca le assenze dovute a maltempo, quando le proibitive condizioni meteorologiche vengano attestate dal personale di vigilanza comunale, nonché la sospensione dell autorizzazione; 3. La documentazione giustificativa per le assenze di cui al comma 1, lett. b) deve essere presentata al Comune entro quindici giorni dall inizio dell assenza; 4. In caso di revoca dell autorizzazione, i titolari non possono vantare diritti nei confronti del Comune, anche se relativi a canoni già pagati e non ancora maturati. 5. L autorizzazione al commercio su aree pubbliche su posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. In tal caso, l interessato ha diritto a ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie una superficie inferiore, salvo diversa indicazione da parte dell operatore. Quest ultimo, in attesa dell assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l attività nell area libera del mercato di appartenenza della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, nelle quali l esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari. 6. L autorizzazione e la relativa concessione di posteggio decadono: a) per il mancato rispetto da parte dell operatore delle norme sull esercizio dell attività di cui alla L.R. n. 27/2009; b) quando l operatore non riprende l attività al termine del periodo di sospensione; c) quando l operatore non provvede al pagamento degli oneri entro sei mesi dall inizio della sospensione di cui all art. 20, comma 2, del presente Regolamento. Art. 22 Mercati dell usato, del collezionismo e mercatini degli hobbisti 1. Il mercato dell usato, dell antiquariato e del collezionismo non avente valore storico-artistico, come definito dall art. 33, comma 1, lett. h) della L.R. n. 27/2009, ha lo scopo di promuovere l esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, di modernariato, di cose vecchie anche usate e oggetti da collezione, in abbinamento o meno a oggetti di artigianato artistico, purché non prevalenti; 2. Nel mercato, di cui al comma 1, possono essere esposti e venduti articoli di oggettistica antica, libri e stampe antichi, quadri e cornici antichi, tappeti e prodotti tessili per la casa, biancheria d epoca, monete ed oggetti filatelici, mobili antichi e comunque tutti i prodotti che per anno di produzione e qualità sono compatibili con le caratteristiche della manifestazione. E ammessa in particolare l esposizione e la vendita di: a) oggetti di antiquariato, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004; b) cose usate ai sensi dell art. 126 del R.D. n. 773/1931; c) articoli di modernariato e collezionismo, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo; d) prodotti dell artigianato artistico a tradizione locale o nazionale, eseguiti da artigiani direttamente nelle fasi di lavorazione che si avvalgono in maniera limitata di elaborati industriali o di serie; 3. E vietata l esposizione e la vendita di articoli nuovi o contraffatti anche se riproducenti oggetti antichi, armi ed esplosivi, di generi alimentari e di abbigliamento, tranne, per questi ultimi, quelli prodotti da almeno cinquant anni; 4. Qualora l operatore ponga in vendita oggetti usati secondo quanto previsto dall art. 126 del R.D. n. 773/1931, deve darne notizia al pubblico mediante esposizione in modo ben visibile di un cartello contenente la dicitura Vendita di cose usate.

14 Art. 23 Istituzione dei mercati dell usato, del collezionismo e mercatini degli hobbisti 1. Il Comune, sentite le organizzazioni dei commercianti e dei consumatori più rappresentative, istituisce e regolamenta i mercati dell usato, dell antiquariato e del collezionismo, nonché i mercatini degli hobbisti, specificandone: a) l ampiezza complessiva; b) la periodicità; c) la localizzazione e l articolazione, compresa l eventuale suddivisione in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari; d) il numero complessivo dei posteggi con relativa identificazione e superficie; e) i posteggi eventualmente riservati; f) la tipologia; g) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita; h) la regolazione della circolazione pedonale e veicolare; i) l orario di apertura e chiusura. Art. 24 Assegnazione dei posteggi nei mercati dell usato, del collezionismo e mercatini degli hobbisti 1. I posteggi sono assegnati, secondo le procedure ed i criteri di priorità di cui alla L.R. n. 27/2009, ai seguenti soggetti: a) esercenti il commercio su aree pubbliche titolari di autorizzazione; b) hobbisti, collezionisti e scambisti; c) artigiani produttori di oggetti riguardanti la specificità del mercato o restauratori, in possesso dell iscrizione d iscrizione ad apposito albo; d) artisti che espongono per la vendita le proprie opere d arte; 2. Le domande di concessione del posteggio debbono essere presentate al Comune entro il 30 novembre di ogni anno e valgono per tutte le manifestazioni dell anno successivo; 3. La data di presentazione, ai fini dell ammissibilità della domanda, è rilevabile dalla data di protocollo generale del Comune o dalla data del timbro postale, se inviata a mezzo raccomandata. 4. Le domande di partecipazione devono contenere: a) l indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale, nel caso di richiedente persona fisica o impresa individuale; b) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale o partita IVA, nonché le generalità e il codice fiscale del legale rappresentante e del preposto alla vendita, nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica; c) il recapito telefonico; d) la dimensione del posteggio richiesto; e) l esatta indicazione della merce trattata; f) ogni altra informazione ritenuta utile. 5. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Comune provvede alla formazione della graduatoria per la concessione dei posteggi per l anno successivo in base ai seguenti criteri: a) minor numero di presenze nel mercatino nell arco dell ultimo anno; b) ordine cronologico di presentazione. In caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio è assegnato, nell ordine, al richiedente con minor numero di presenze nel mercatino nell arco dell ultimo anno o in subordine mediante sorteggio; 6. La graduatoria ha validità annuale e scade il 31 dicembre. I posteggi non occupati possono essere assegnati direttamente lo stesso giorno di mercato. La ripetuta partecipazione non crea alcun diritto di priorità.

15 7. Ulteriori domande relative ai posti eventualmente non assegnati nella graduatoria o resisi liberi nel corso dell anno devono essere presentate almeno sessanta giorni prima della giornata di svolgimento del mercato; 8. La concessione del posteggio avviene con riserva di accertamento dei requisiti richiesti con riferimento alla merceologia trattata; 9. Non possono essere raccolte domande concernenti prodotti diversi da quelli compresi nella specializzazione merceologica della manifestazione. Art. 25 Norme comportamentali 1. Gli operatori su area pubblica devono mantenere i loro banchi in buona e decorosa efficienza con le merci ben ordinate e convenientemente esposte, non ingombrare con ceste, sacchi, o altro il corridoio e gli spazi tra banco e banco; 2. E vietato disturbare con grida e schiamazzi e richiamare l attenzione del pubblico con insistenti offerte di merce; 3. Non è consentito tenere intorno al banco di vendita scatole, casse od altri ingombri; 4. Il concessionario non può effettuare occupazioni di suolo pubblico eccedenti le misure stabiliti nell autorizzazione; 5. E vietato impegnare con i banchi, le ceste o sacchi gli spazi riservati ad uscite di sicurezza o ad accessi ad abitazioni, nonché necessari per garantire il transito di mezzi diretti verso gli esercizi commerciali in sede fissa, nonché i mezzi di soccorso; 6. Al termine del mercato, l operatore deve lasciare il posteggio pulito depositando i rifiuti prodotti negli appositi contenitori; 7. La merce non può essere appesa oltre la linea di posteggio; l ingombro delle tende deve essere tale da non ostacolare il passaggio dei mezzi di soccorso e dei veicoli dei concessionari di posteggio. Art. 26 Assenze giustificate 1. Le assenze per malattia, gravidanza, maternità o per i permessi di cui alla Legge n. 104/1992, debitamente documentate sono da ritenersi assenze giustificate e come tali non sono computate ai fini della decadenza del posteggio; 2. Le assenze dovute a maltempo, quando le proibitive condizioni meteorologiche vengano attestate dal personale di vigilanza comunale, o per altre motivazioni stabilite dal responsabile del servizio mercati, sono da ritenersi giustificate o come tali non sono computate ai fini della decadenza del posteggio. Art. 27 Requisiti igienico- sanitari per il commercio su aree pubbliche per i prodotti alimentari 1. Ciascun operatore è responsabile del posteggio nel quale è stato autorizzato ad esercitare l attività ed è tenuto al rispetto delle prescrizioni indicate nelle ordinanze emanate dal Ministro della Salute e all osservanza delle norme igienico-sanitarie; deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfestazione, la raccolta e l allontanamento dei rifiuti. 2. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con

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