DELIBERA N. 604/13/CONS

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1 DELIBERA N. 604/13/CONS APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLA REPLICABILITÀ DELLE OFFERTE AL DETTAGLIO A BANDA ULTRALARGA SU FIBRA OTTICA L AUTORITÀ NELLA riunione del Consiglio del 28 ottobre 2013; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997 e s.m.i.; VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 supplemento ordinario n.136 e s.m.i.; VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012 recante Adozione del nuovo regolamento concernente l organizzazione e il funzionamento dell Autorità, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138 e s.m.i.; VISTE le direttive n. 2002/19/CE ( direttiva accesso ), 2002/20/CE ( direttiva autorizzazioni ), 2002/21/CE ( direttiva quadro ), 2002/22/CE ( direttiva servizio universale ) pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 108/7 del 24 aprile 2002, così come modificate dalle direttive n. 2009/136/CE e n. 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea del 18 dicembre 2009 L 337; VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante Codice delle comunicazioni elettroniche nel testo consolidato aggiornato con le modifiche introdotte con il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 recante Modifiche al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione Delibera n. 604/13/CONS 1

2 elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 maggio 2012, n. 126 (il Codice ); VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante Regolamento concernente l accesso ai documenti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e s.m.i.; VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003 recante Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all articolo 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22 e s.m.i.; VISTA la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante Disciplina dei tempi dei procedimenti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010 n. 208 e s.m.i.; VISTA la Raccomandazione della Commissione del 20 settembre 2010 relativa all accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea del 25 settembre 2010 L 251 (la Raccomandazione NGA ); VISTA la delibera n. 499/10/CONS del 23 settembre 2010, recante "Adeguamento e innovazione della metodologia dei test di prezzo attualmente utilizzati nell'ambito della delibera n. 152/02/CONS (Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 28 ottobre 2010; VISTA la delibera n. 1/12/CONS dell 11 gennaio 2011 recante Individuazione degli obblighi regolamentari relativi ai servizi di accesso alle reti di nuova generazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 gennaio 2012, n. 20; VISTA la delibera n. 9/13/CIR, recante Approvazione dell Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l anno 2012 relativa ai servizi di accesso NGAN (infrastrutture di posa locali, tratte di adduzione, fibre ottiche primarie e secondarie, segmenti di terminazione in fibra ottica mercato 4), pubblicata sul sito web dell Autorità in data 20 marzo 2012; VISTA la delibera n. 10/13/CIR del 28 febbraio 2013 recante Approvazione dell Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l anno 2012 relativa ai servizi Delibera n. 604/13/CONS 2

3 bitstream NGA, servizio VULA e relativi servizi accessori (mercato 5), pubblicata sul sito web dell Autorità in data 20 marzo 2013; VISTA la delibera n. 15/13/CIR del 28 febbraio 2013 recante Approvazione dell Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l anno 2012 relativa al servizio di accesso NGAN end to end (mercato 4), pubblicata sul sito web dell Autorità in data 18 aprile 2013; VISTA la delibera n. 332/13/CIR del 28 febbraio 2013 recante Consultazione pubblica concernente la proposta di provvedimento relativo alle linee guida per la valutazione della replicabilità delle offerte al dettaglio a banda ultralarga su fibra ottica, pubblicata sul sito web dell Autorità in data 31 maggio 2013; VISTI gli atti del procedimento istruttorio; CONSIDERATI gli esiti della consultazione pubblica avviata con la delibera n. 332/13/CONS, di cui all allegato B della presente delibera; RITENUTO opportuno procedere alla definizione delle modalità applicative dei test di replicabilità di cui alla delibera n. 499/10/CONS di cui si confermano criteri e metodologie generali ai servizi di accesso a banda larga su fibra; UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell art. 31 del Regolamento di organizzazione e funzionamento; DELIBERA Articolo 1 (Approvazione delle linee guida per la valutazione della replicabilità delle offerte al dettaglio a banda ultralarga su fibra ottica dell operatore notificato) 1. Ad integrazione dell allegato 1 alla delibera n. 499/10/CONS, l Autorità adotta le linee guida per la valutazione delle offerte al dettaglio a banda ultralarga dell operatore notificato ai fini della verifica della replicabilità dell offerta da parte di un operatore concorrente efficiente. 2. Le linee guida per la valutazione delle offerte al dettaglio a banda ultralarga dell operatore notificato sono riportate nell allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Delibera n. 604/13/CONS 3

4 La presente delibera, comprensiva degli allegati A e B, è pubblicata sul sito web dell Autorità. Roma, 28 ottobre 2013 IL PRESIDENTE Angelo Marcello Cardani IL COMMISSARIO RELATORE Antonio Preto Per attestazione di conformità a quanto deliberato IL SEGRETARIO GENERALE Francesco Sclafani Delibera n. 604/13/CONS 4

5 Allegato A alla delibera n. 604/13/CONS LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLA REPLICABILITÀ DELLE OFFERTE AL DETTAGLIO A BANDA ULTRALARGA SU FIBRA OTTICA DELL OPERATORE NOTIFICATO Premessa L Autorità, ai sensi di quanto previsto all art. 30 della delibera n. 1/12/CONS, verifica che tutte le offerte retail di Telecom Italia di servizi di accesso a banda larga su fibra ottica (c.d. offerte ultrabroadband) commercializzati singolarmente o in bundle con altri incluse le promozioni risultino replicabili da parte di un operatore efficiente che utilizzi i servizi wholesale regolati. In particolare, la summenzionata delibera al già citato art. 30, comma 3 dispone che l Autorità effettui la verifica della replicabilità mediante i test di prezzo definiti dalla delibera n. 499/10/CONS (recante Linee guida per la valutazione della replicabilità delle offerte agli utenti finali dell operatore notificato nei mercati di rete fissa). I criteri e la metodologia generale di svolgimento delle verifiche di prezzo sono pertanto definiti nell ambito della summenzionata delibera n. 499/10/CONS e nei relativi allegati. Tali criteri e metodologie generali, applicabili anche ad offerte di servizi a banda ultralarga su fibra ottica, sono diffusamente illustrate ai paragrafi 2, 3 e 4 dell allegato 1 alla suddetta delibera. Il par dell allegato 1 alla delibera n. 499/10/CONS e il par. 2 della circolare dell 8 luglio 2011 riportano invece le indicazioni inerenti gli aspetti procedimentali delle verifiche di replicabilità. Visto il carattere di novità delle offerte al dettaglio a banda ultralarga, le peculiarità tecnologiche dell infrastruttura di accesso in fibra ottica, e le immediate conseguenze in termini di determinazione di prezzi e costi da considerare ai fini delle verifiche di replicabilità, occorre integrare le succitate disposizioni con la definizione dei criteri applicativi del test di prezzo alle offerte ultrabroadband su fibra di Telecom Italia. Si sottolinea che le linee guida di cui al presente documento rispondono unicamente alla necessità di definire alcuni aspetti applicativi di dettaglio delle verifiche di replicabilità relative ad offerte su infrastruttura di accesso in fibra ottica, necessità che discende direttamente dalle specificità proprie di tali offerte. Come già chiarito precedentemente, le presenti linee guida non modificano il disposto della delibera n. 499/10/CONS, di cui si confermano criteri e metodologie generali, ma lo integrano per rendere tali metodologie e criteri concretamente applicabili alle verifiche relative ad offerte ultrabroadband. Considerata l attuale evoluzione dei mercati di servizi di comunicazione elettronica, l Autorità ritiene ragionevolmente che i servizi di accesso a banda ultralarga su rete in fibra ottica saranno per lo più commercializzati in bundle con altri servizi. Nel rimandare ai par e 3.2. dell'allegato 1 alla delibera n. 499/10/CONS per le modalità di svolgimento del test di prezzo relativo alle offerte in bundle, si indicano di seguito i criteri specifici per la valutazione di replicabilità della componente di accesso a banda ultralarga su rete in fibra ottica in tecnologia FTTCab e FTTH. 1. Realizzazione del benchmarking di mercato Allegato A alla delibera n. 604/13/CONS 1

6 Allegato A alla delibera n. 604/13/CONS La delibera n. 499/10/CONS prevede l impiego del benchmark di mercato a supporto delle valutazioni di replicabilità delle offerte al dettaglio dell operatore notificato, chiarendo che il benchmark rappresenta uno strumento di ausilio - complementare a quello dell analisi dei costi nel processo di valutazione, al fine di tenere in conto la effettiva dinamica dei prezzi sul mercato e di apprezzare anche il rischio di estromissione dal mercato di concorrenti dell operatore notificato. Nei casi di valutazione di offerte retail ultrabroadband, alla luce del carattere di novità di tali offerte e della particolare dinamicità del mercato, dal lato dell offerta, nella fase di avvio della commercializzazione dei servizi al dettaglio su fibra ottica, tale strumento è tenuto in particolare considerazione. Per ciascuna offerta sottoposta al test, congiuntamente all analisi dei costi, è avviata un attività di osservazione dei prezzi praticati dagli operatori già presenti sul mercato al fine di valutarne il posizionamento medio e, conseguentemente, il livello di congruità della soglia di replicabilità fissata mediante i test di prezzo. Il benchmarking di mercato è realizzato applicando ad offerte analoghe disponibili sul mercato i medesimi criteri di determinazione del prezzo effettivo utilizzati per l offerta oggetto di analisi. Questo strumento di valutazione assume rilievo in particolari situazioni, e precisamente in presenza di offerte rispetto alle quali non vi siano sufficienti dati oggettivi ai fini della verifica (ad es. nel caso di offerte che includono prodotti e servizi innovativi), oppure in quei limitati casi in cui sia opportuno sviluppare proxy a supporto dell analisi (ad es. quando l operatore SMP non è market leader e sul mercato vi siano offerte similari). 2. Test di prezzo per le offerte stand alone di servizi di accesso a banda ultralarga alla clientela generalizzata Il presente paragrafo definisce i parametri e le metodologie di valutazione della soglia di replicabilità dei servizi stand alone di accesso a banda ultralarga retail offerti alla clientela generalizzata dall operatore che è notificato sui corrispondenti mercati wholesale. Le offerte stand alone di servizi di accesso a banda ultralarga al dettaglio prevedono la fornitura al cliente finale della funzionalità di accesso a banda ultralarga e del servizio di trasporto dei dati. La verifica di replicabilità delle offerte al dettaglio di Telecom Italia di servizi a banda ultralarga stand alone viene effettuata attraverso il test di replicabilità seguente: P ULB F ULB = W ULB + X ULB + R ULB Dove: P ULB rappresenta il prezzo medio dell offerta commerciale dell operatore notificato, comprensivo di eventuali promozioni e contributi. FULB rappresenta la soglia minima al di sotto della quale l offerta dell operatore notificato non può essere considerata replicabile da un operatore alternativo efficiente. W ULB = costo degli input essenziali necessari all OLO ragionevolmente efficiente per realizzare una offerta al dettaglio stand alone di servizi di accesso a banda ultralarga, acquisibili in base alle Offerte di Riferimento dell operatore notificato in relazione ai mercati n. 4 e 5 della Raccomandazione 2007 sui mercati rilevanti. XULB = costo degli input di rete replicati dall OLO efficiente. RULB = costi operativi non di rete dell OLO efficiente valutati come margine percentuale della somma dei costi di rete essenziali e non (W ULB + X ULB ). Allegato A alla delibera n. 604/13/CONS 2

7 Allegato A alla delibera n. 604/13/CONS I parametri del test sono valutati a partire dalla catena produttiva delle offerte di servizi di accesso a banda ultralarga stand alone, che può essere esemplificata come illustrato nella figura 1. Allegato A alla delibera n. 604/13/CONS 3

8 Allegato A alla delibera n. 604/13/CONS Figura 1: Catena produttiva di riferimento per i servizi di accesso ultrabroadband In particolare, con la figura 1 si rappresenta la catena produttiva generica adattabile, allo stato, a tutte le tipologie di accesso ultrabroadband retail per le quali è prevista la verifica attraverso i test di replicabilità: a) Servizi di accesso a banda ultralarga in tecnologia FTTCab su linea condivisa; b) Servizi di accesso a banda ultralarga in tecnologia FTTCab su linea dedicata; c) Servizi di accesso a banda ultralarga in tecnologia FTTH su linea dedicata. Nei paragrafi successivi, è definito il test di replicabilità dei servizi caratterizzati dall utilizzo di una linea di accesso su infrastruttura in fibra ottica, ossia i servizi a), b), c) Valutazione del costo degli input essenziali W Il parametro W rappresenta il costo dei fattori produttivi essenziali necessari per realizzare il servizio, a cui l operatore alternativo può accedere soltanto ricorrendo ai servizi wholesale offerti dall operatore SMP nei mercati all ingrosso corrispondenti, ossia: i. Servizi wholesale di accesso fisico alle infrastrutture di rete (mercato 4 della Raccomandazione 2007 sui mercati rilevanti) ed accessori (servizi di colocazione al cabinet): a. servizio di accesso end to end dal segmento di terminazione all armadietto ripartilinea; b. servizio di sub-loop unbundling 1 ULB ii. Servizi wholesale di accesso a banda ultralarga (mercato 5 della Raccomandazione 2007 sui mercati rilevanti) 1 Nel caso della catena impiantistica del subloop unbundling l eventuale inclusione tra i costi relativi ad input di rete essenziali - di cui alla componente W ULB del test dei costi propri della fibra spenta in rete primaria sarà valutata sulla base delle evidenze rilevate nella fase di monitoraggio descritta nel seguito. Allegato A alla delibera n. 604/13/CONS 4

9 Allegato A alla delibera n. 604/13/CONS a. servizio di accesso bitstream NGA b. servizio VULA. In particolare, la valutazione di offerte di servizi di accesso a banda ultralarga in tecnologia FTTCab è svolta assumendo a riferimento il servizio di sub-loop unbundling del mercato 4 e i servizi di accesso bitstream NGA e VULA del mercato 5; la valutazione di offerte di servizi di accesso a banda ultralarga in tecnologia FTTH è svolta assumendo a riferimento il servizio di accesso end to end del mercato 4 nel caso di offerte su rete punto-punto e i servizi di accesso bitstream NGA e VULA del mercato 5 nel caso di offerte su rete condivisa G-PON. In linea generale, la valutazione fa riferimento ai due casi di clientela servita mediante i servizi del mercato 4 e del mercato 5. La valutazione del parametro W ULB è ottenuta pertanto come media ponderata su base nazionale del costo degli input essenziali del mercato 4 e del mercato 5, presumibilmente utilizzati dagli operatori alternativi efficienti per realizzare le proprie offerte finali Al fine di monitorare l effettivo sviluppo ed utilizzo, da parte degli operatori alternativi, dei summenzionati servizi all ingrosso del mercato 4 e del mercato 5 (servizio di accesso end to end, servizio di sub-loop unbundling, servizi di accesso bitstream NGA e servizio VULA), l Autorità avvia una specifica attività volta ad acquisire, con cadenza trimestrale, i dati relativi: - ai contratti sottoscritti dagli operatori alternativi per l acquisto dei suddetti servizi wholesale NGAN; - al numero di accessi wholesale ordinati, distinti per servizio e per tecnologia; - al numero di accessi wholesale attivati, distinti per servizio e per tecnologia; - allo stato di avanzamento degli ordinativi relativi al servizio di colocazione e ai kit di interconnessione; - alle modalità di realizzazione dei collegamenti di giunzione tra rete primaria e rete secondaria. L Autorità, nel primo anno di applicazione, sulla base dei dati raccolti valuta il peso da attribuire al costo di ciascuna soluzione impiantistica sulla base dei suddetti dati di monitoraggio, nell ambito di un attività svolta in contraddittorio con gli operatori. Successivamente i pesi sono aggiornati con cadenza annuale. In sede di prima applicazione e fino alla determinazione dei pesi da attribuire a ciascuna soluzione impiantistica sulla base del monitoraggio di cui sopra l analisi è svolta assumendo a riferimento un operatore alternativo efficiente che utilizzi un mix di servizi all ingrosso composto al al 50% dai servizi bitstream NGA con interconnessione al nodo Parent a livello di area di raccolta, al 40% dal servizio VULA e al 10% dal servizio di sub-loop unbundling Valutazione del costo degli input replicati dall OLO X Si fa riferimento, in questo caso, ai costi di rete propria dell OLO, ovvero ai costi delle componenti della catena produttiva di cui alla figura 1 prodotte direttamente dall operatore alternativo efficiente mediante proprie risorse impiantistiche e trasmissive. ULB Allegato A alla delibera n. 604/13/CONS 5

10 Allegato A alla delibera n. 604/13/CONS La linea di demarcazione fra servizi wholesale essenziali offerti dall operatore SMP nei mercati all ingrosso, di cui alla componente W ULB del test, e componenti della catena produttiva prodotte direttamente dall operatore alternativo efficiente dipende evidentemente dallo specifico servizio all ingrosso impiegato e dal conseguente livello di interconnessione tra la rete dell operatore SMP e la rete dell OLO. In linea generale, per la valutazione degli input di rete replicati dall OLO efficiente (costi di rete propria del concorrente), l Autorità fa riferimento ad un operatore egualmente efficiente (EEO), il quale nel replicare la rete dell incumbent - sia in grado di raggiungere economie di scala e di scopo (e quindi costi unitari) almeno pari a quelli della rete dell operatore notificato. Questo in considerazione anche del fatto che un operatore efficiente non avrebbe nel medio lungo termine alcun vantaggio economico di investire nello sviluppo di una propria rete, se non fosse in grado di replicare la rete dell incumbent a costi minori e solo al limite uguali a quelli dello stesso incumbent. Pertanto, l Autorità procede alla valorizzazione degli input di rete replicati dall operatore prendendo a riferimento i prezzi in vigore per i servizi di accesso bitstream NGA pubblicati sull Offerta di Riferimento dell operatore notificato, che potranno costituire un utile e significativo riferimento di ceiling, opportunamente emendati delle componenti di costo non pertinenti (come ad esempio i costi di fatturazione, delivery, vendita a livello wholesale), ovvero potrà considerare i costi unitari dell incumbent calcolati sulla base di un modello a costi incrementali di lungo periodo, laddove disponibile. Nel caso dell operatore alternativo efficiente che utilizza i servizi bitstream NGA con interconnessione al nodo Parent a livello di area di raccolta ipotesi assunta nel 50% dei casi in sede di prima applicazione del test e fino alla determinazione dei pesi da attribuire a ciascuna soluzione impiantistica nella componente X ULB del test rientrano i costi del trasporto Ethernet dal nodo Parent al nodo Distant, i costi propri della componente di trasporto nazionale e della banda internet, mentre i servizi di accesso ultrabroadband e trasporto fino al nodo Parent, acquistati dall operatore notificato attraverso l Offerta di Riferimento, si configurano come input wholesale essenziali e rientrano pertanto nella componente W ULB del test. Nel caso dell operatore alternativo efficiente che utilizza il servizio VULA ipotesi assunta nel 40% dei casi in sede di prima applicazione del test e fino alla determinazione dei pesi da attribuire a ciascuna soluzione impiantistica nella componente XULB del test rientrano i costi del trasporto Ethernet fino al nodo Parent (Backhaul) e dal nodo Parent al nodo Distant, i costi propri della componente di trasporto nazionale e della banda internet, mentre il servizio di accesso ultrabroadband dal cliente finale alla centrale locale di Telecom Italia, acquistato dall operatore notificato attraverso l Offerta di Riferimento, si configura come input wholesale essenziale e rientra pertanto nella componente W ULB del test. Nel caso dell operatore alternativo efficiente che utilizza il servizio di sub-loop unbundling ipotesi assunta nel 10% dei casi in sede di prima applicazione del test e fino alla determinazione dei pesi da attribuire a ciascuna soluzione impiantistica nella componente XULB del test rientrano i costi della rete di distribuzione primaria (almeno fino alla prima rilevazione dei dati di monitoraggio relativi alle modalità di realizzazione dei collegamenti di giunzione fra rete primaria e rete secondaria, a partire dai quali sarà valutata l eventuale inclusione dei costi della fibra spenta in rete primaria tra quelli relativi ad input di rete essenziali - di cui alla componente W ULB del test), i costi del trasporto regionale e nazionale nonché i costi propri della banda internet, mentre il servizio di accesso dal cliente finale all armadio di distribuzione di Telecom Italia, acquistato dall operatore notificato attraverso l Offerta di Riferimento, si Allegato A alla delibera n. 604/13/CONS 6

11 Allegato A alla delibera n. 604/13/CONS configura come input wholesale essenziale e rientra pertanto nella componente W ULB del test Valutazione dei costi non di rete R ULB I costi operativi non di rete rappresentano tutti i costi di commercializzazione del servizio e di gestione del cliente direttamente afferenti all offerta assoggettata al test. Tali costi includono, tra le altre cose: i. Costi di marketing ii. Costi promozionali e pubblicitari iii. Costi di acquisizione del cliente (reti di vendita dirette ed indirette) iv. Costi di customer care e di assurance tecnica v. Costi di fatturazione vi. Costi di gestione del credito In continuità con la metodologia di valutazione impiegata nel caso di verifiche relative ad offerte di servizi su rete tradizionale in rame, l Autorità ritiene opportuno utilizzare una misura presuntiva di tali costi, espressa in percentuale rispetto ai costi di rete totali (W+X), consentendo in ogni caso all operatore assoggettato al test di richiedere l utilizzo dei costi operativi effettivamente sostenuti e valutati sulla base di criteri di costo incrementale di fornitura. Laddove l operatore effettui tale richiesta, dovrà fornire la necessaria evidenza dell insieme dei costi sostenuti nel corso della permanenza media del cliente nell offerta. Con riferimento al valore percentuale del parametro R ULB, l Autorità, nel rilevare che l attuale proposizione commerciale dei servizi in fibra non comporta una struttura sostanzialmente differente della categoria dei costi operativi e commerciali, ritiene opportuno confermare, in fase di prima attuazione, le previsioni di cui al par dell allegato 1 alla delibera n. 499/10/CONS e al punto 21 della circolare dell 8 luglio 2011, relative, rispettivamente, ai valori del parametro R da impiegare per lo svolgimento dell analisi DCF e period by period. L impiego delle medesime percentuali, considerando l incremento della base dei costi W e X propria dei servizi in fibra, comporta l imputazione ai fini del test di un valore assoluto dei costi commerciali maggiore. Allegato A alla delibera n. 604/13/CONS 7

12 Allegato A alla delibera n. 604/13/CONS 3. Modalità attuative delle analisi DCF e period by period 3.1. Modalità attuative dell analisi DCF Considerando il carattere di novità delle offerte ultrabroadband, l analisi DCF viene svolta applicando un relevant time period (RTP) pari a trentasei mesi. Nel caso in cui oggetto della verifica di replicabilità sia una nuova offerta tariffaria, il periodo di osservazione dell analisi DCF decorre a partire dal mese di avvio della commercializzazione dell offerta stessa. Nel caso in cui oggetto della verifica di replicabilità sia un offerta già presente sul mercato 2 o una nuova promozione su un offerta già presente sul mercato, il periodo di osservazione dell analisi DCF decorre a partire dal mese di gennaio di ciascun anno di commercializzazione dell offerta base oggetto di verifica. I ricavi e i costi di natura non ricorrente vengono imputati in quota media mensile, calcolata sulla base del periodo di permanenza media del cliente nell'offerta (36 mesi). In linea generale, l analisi di tipo DCF si applica cumulativamente a ciascuna offerta retail a banda ultralarga dell operatore notificato su infrastruttura di accesso in fibra ottica e all insieme di promozioni programmato nell anno di riferimento sull offerta stessa. Essa è volta a verificare il recupero dei costi complessivi (fissi e variabili) dell offerta nell arco del relevant time period. Il piano di acquisizione complessivo, relativo ad ogni singola offerta, è di ventiquattro mesi ed è aggiornato all inizio di ogni anno solare. Laddove dall osservazione del mercato e delle strategie adottate dagli operatori dovessero emergere condizioni di complementarietà fra i servizi a banda larga su rete tradizionale in rame e i servizi ultrabroadband su fibra ottica, l Autorità potrà procedere ad adeguare lo strumento di verifica all effettiva realtà di mercato, prevedendo, in particolare, l applicazione dell analisi DCF in forma congiunta ai servizi tradizionali e ai servizi ultrabroadband, secondo i rispettivi piani di acquisizione della clientela. L attualizzazione dei flussi di cassa è effettuata utilizzando il medesimo tasso di remunerazione del capitale impiegato ai fini della determinazione dei prezzi dei servizi wholesale NGAN all ingrosso contenuti nell ultima Offerta di Riferimento approvata dall Autorità. Ai sensi di quanto previsto dall art. 68, comma 5 della delibera n. 731/09/CONS e dall allegato 1, par. 4.1, della delibera n. 499/10/CONS, Telecom Italia comunica periodicamente i dati di consuntivo relativi al numero di clienti e ai ricavi associati alle offerte approvate. In ottica prospettica, tali informazioni costituiscono altresì un riferimento di confronto dei dati relativi al numero presuntivo di acquisizioni comunicato dall operatore notificato per ciascuna delle offerte sottoposte alle verifiche di prezzo, limitando in tal modo l asimmetria informativa. La suddetta attività di monitoraggio dei dati di consuntivo relativi alle offerte approvate permetterà di aggiornare periodicamente i modelli di valutazione di ogni offerta, così da 2 La necessità di ripetere la verifica di replicabilità di offerte già in commercio può porsi, ad esempio, nel caso in cui intervengano modifiche delle condizioni economiche vigenti per l acquisto di servizi wholesale regolamentati. Allegato A alla delibera n. 604/13/CONS 8

13 Allegato A alla delibera n. 604/13/CONS svolgere le verifiche relative ad ogni nuova promozione sulla base del risultato economico effettivo e consolidato (poiché derivante dai dati di consuntivo e non di presuntivo, almeno per il periodo dell anno solare di riferimento già trascorso al momento delle verifiche) Modalità attuative dell analisi period by period Il test period by period, volto a verificare la copertura dei costi variabili connessi all offerta in ciascun periodo di osservazione, è applicato separatamente ad ogni singola nuova offerta oppure ad ogni singola nuova promozione relativa ad un offerta già approvata. L analisi period by period viene svolta attraverso un modello di tipo statico che considera l ammortamento di costi e ricavi variabili su un arco temporale di dodici mesi, coerentemente con la durata di ciascun period fissata dalla delibera. Tali costi e ricavi sono imputati al primo o al secondo period di osservazione a seconda del momento in cui si verificano (es. ricavi da contributi di attivazione retail di competenza del primo period; costi di attivazione dei servizi wholesale di competenza del primo period). Ai fini del test si considerano variabili i soli costi connessi all acquisizione del cliente, mentre sono esclusi dall analisi period by period - in quanto ragionevolmente assimilabili a costi fissi - i costi relativi alla realizzazione dell infrastruttura di rete, replicata dall operatore alternativo, utilizzata per erogare il servizio a più clienti sottoscrittori di offerte diverse. A tal proposito si precisa che: i. La delibera n. 499/10/CONS chiarisce esplicitamente che tutti i costi della componente W (canoni e contributi per l acquisto di servizi wholesale) sono da considerarsi variabili. Tali costi sono, pertanto, imputati integralmente ai fini del test period by period. ii. Con riferimento alla componente X del test, vengono considerati i costi relativi ad input di rete specifici determinati dall acquisizione del cliente, mentre sono esclusi dall analisi period by period i costi relativi ad investimenti generali dell operatore alternativo sostenuti per la realizzazione delle proprie infrastrutture di rete, sostanzialmente indipendenti dalla specifica offerta base o promozione. iii. Sono considerati variabili i soli costi operativi e commerciali (componente R del test) direttamente riconducibili alla sottoscrizione, da parte del cliente finale, della specifica offerta 3. Al fine di determinare tale quota parte dei costi operativi e commerciali totali - in assenza di una specifica previsione nella delibera n. 499/10/CONS - si utilizza in fase di prima applicazione, per quanto già chiarito al par. 1.3., un valore pari al 10% dei costi variabili di rete connessi alla singola offerta (specificati ai punti precedenti). Tale valore del parametro R potrà essere oggetto di 3 Come osservato all allegato 1, paragrafo 1.8 della delibera n. 499/10/CONS, la categoria dei costi operativi e commerciali di un offerta si caratterizza per essere principalmente costituita da costi congiunti e comuni. Essi pertanto hanno una limitata variabilità sulla base delle quantità effettivamente vendute. Allegato A alla delibera n. 604/13/CONS 9

14 Allegato A alla delibera n. 604/13/CONS eventuali revisioni sulla base di adeguate evidenze documentali prodotte dall operatore assoggettato al test e/o dagli operatori alternativi. L analisi period by period si applica a ciascuna offerta base e, in maniera distinta, a ciascuna offerta promozionale. Sono esonerate dall analisi di tipo period by period le proposte commerciali finalizzate allo sviluppo e all allargamento del mercato (c.d. offerte entry level). Tali offerte sono soggette alla sola verifica DCF. Sono assimilate ad offerte entry level le offerte promozionali che presentano un impatto limitato sulle dinamiche competitive nei mercati al dettaglio. In tale categoria rientrano, a titolo di esempio: - le promozioni commercializzate in modalità c.d. rush, ossia per intervalli di tempo particolarmente ridotti e/o attraverso alcuni specifici e limitati canali di acquisizione (ad esempio mediante il solo canale web); - le promozioni c.d. limited edition, per le quali l operatore sottoposto al test comunica preventivamente un numero massimo di acquisizioni nel periodo di commercializzazione, laddove tale numero risulti di ridotto impatto percentuale rispetto al totale delle attivazioni dell offerta nel medesimo periodo. Coerentemente con quanto previsto dalla delibera n. 499/10/CONS in materia di offerte innovative, l Autorità valuterà, a seconda dei casi, l opportunità di applicare la verifica period by period a tali offerte (tra cui potrebbero rientrare, a titolo di esempio, le offerte ultrabroadband c.d. triple play, comprendenti anche servizi audiovisivi). Per la valutazione delle offerte innovative, difatti, potrebbe risultare più opportuno l approccio prospettico del DCF rispetto ad un modello basato su dati contabili storici, in quanto quest ultimo potrebbe portare ad una errata valutazione dei ricavi attesi e dei costi. Allegato A alla delibera n. 604/13/CONS 10

15 LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLA REPLICABILITÀ DELLE OFFERTE AL DETTAGLIO A BANDA ULTRALARGA SU FIBRA OTTICA DELL OPERATORE NOTIFICATO ESITI DELLA CONSULTAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA N. 332/13/CONS E VALUTAZIONI DELL AUTORITÀ Si illustrano di seguito i contributi degli operatori presentati nel corso della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 332/13/CONS e le conseguenti valutazioni dell Autorità. In particolare, il testo è articolato in base alle principali tematiche emerse in fase di consultazione, di seguito elencate: Considerazioni carattere generale; Utilizzo dello strumento di benchmarking per la valutazione delle offerte retail; Analisi di replicabilità nel periodo transitorio e mix produttivo ; Valutazione del costo della componente X ULB ; Valutazione dei costi non di rete; Analisi DCF e durata del Relevant Time Period; Test period by period; Ulteriori considerazioni. 1. Considerazioni di carattere generale Osservazioni degli operatori Un operatore sottolinea che la delibera n. 332/13/CONS introduce per un periodo transitorio, all art. 2, regole ad hoc per la valutazione della replicabilità, in contrasto con i principi della delibera n. 499/10/CONS; a parere dello stesso operatore, anche Allegato B alla delibera n. 604/13/CONS 1

16 l allegato recante le norme in consultazione si pone in contrasto con il quadro regolamentare vigente. Uno dei soggetti partecipanti alla consultazione chiede che l analisi di replicabilità oggetto del presente provvedimento venga applicata a tutte le offerte su fibra indipendentemente dal piano di investimento NGAN di Telecom Italia. A tal fine, chiede che venga sostituito il riferimento alle offerte a banda ultralarga con la dicitura offerte in fibra di Telecom Italia. Inoltre, propone un integrazione dei riferimenti normativi ritenendo utile richiamare anche gli artt. 4 e 64 della delibera n. 731/09/CONS. Un operatore chiede la revisione della delibera n. 499/10/CONS e della relativa circolare attuativa del giorno 8 luglio 2011 al fine di superare le attuali problematiche concorrenziali che interessano i servizi su rete in rame e di evitare eventuali trasposizioni sui servizi in fibra delle medesime criticità proprie dell analisi di replicabilità dei servizi su rete in rame. Inoltre, lo stesso operatore evidenzia il rischio che Telecom Italia, nel caso di offerte di bundle di servizi, possa proporre congiuntamente servizi regolamentati e non regolamentati operando sussidi incrociati tra le due tipologie di servizi, non rilevabili con un test di replicabilità svolto in forma aggregata. In tal senso l operatore chiede che vengano definite all interno del presente provvedimento opportune misure tese ad evitare la possibilità di realizzare sussidi incrociati e di porre in atto pratiche nocive per la concorrenza. A tal riguardo, alcuni partecipanti alla consultazione non ritengono corretto il riferimento al prezzo medio e chiedono che il test venga effettuato su ciascun servizio al fine di evitare sussidi incrociati fra le offerte commercializzate. Un operatore rileva che all interno del documento posto in consultazione non risulta presente alcun riferimento alle modalità di valutazione delle offerte retail personalizzate in fibra presentate da Telecom Italia nell ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore. Alcuni operatori sottolineano che l analisi di replicabilità delle offerte deve essere sempre vincolata all effettiva disponibilità tecnica dei servizi wholesale in fibra e delle procedure necessarie per l attivazione di tali servizi da parte degli OLO. Allegato B alla delibera n. 604/13/CONS 2

17 Valutazioni dell Autorità Con riferimento alle tipologie di offerte oggetto del presente provvedimento si conferma che le attività di verifica riguarderanno tutte le offerte retail di servizi di accesso a banda larga su fibra ottica di Telecom Italia. Per quanto concerne il riferimento normativo alla delibera n. 731/09/CONS, si precisa che tale riferimento è implicito nel richiamo alla delibera n. 499/10/CONS, che è diretta conseguenza della delibera citata 1, e alla delibera n. 1/12/CONS, che in materia di replicabilità dei servizi di accesso a banda larga su fibra conferma le disposizioni contenute nell art. 64 della delibera n. 731/09/CONS. Relativamente alla revisione della delibera n. 499/10/CONS e della circolare attuativa del giorno 8 luglio 2011, l Autorità osserva che tale aspetto non rientra nelle finalità del presente provvedimento. Tuttavia, si riserva di effettuare la revisione dell impianto generale dei test di prezzo nell ambito di un procedimento separato. In relazione al rischio di sussidi incrociati nel caso di offerte bundle segnalato da alcuni soggetti partecipanti alla consultazione, si precisa che la delibera n. 499/10/CONS prevede che l analisi di replicabilità sia svolta con riferimento al bundle nella sua interezza e non in forma separata per ciascun servizio incluso nell offerta. Si ritiene pertanto di confermare tale impostazione, non rientrando nelle finalità del presente provvedimento l innovazione della delibera n. 499/10/CONS. Difatti, come riportato nella premessa del documento di linee guida posto in consultazione dette finalità riguardano esclusivamente la definizione dei criteri applicativi del test di prezzo alle offerte ultrabroadband su fibra di Telecom Italia (e non una revisione della metodologia generale in materia di verifiche di replicabilità). In relazione alle offerte in ambito gara si fa osservare che il testo delle linee guida rimanda, per quanto concerne i criteri e le metodologie generali di svolgimento delle verifiche di prezzo, ai paragrafi 2, 3 e 4 dell allegato 1 alla delibera n. 499/10/CONS. In particolare, il paragrafo 2.4 di tale allegato già contiene le indicazioni supplementari applicabili ai test da svolgere nei casi di offerte in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore ( gare ). L Autorità conferma quanto contenuto in tale paragrafo, evidenziando che lo stesso non necessita di integrazioni dovute alla tipologia di offerte (in fibra ottica) oggetto del presente provvedimento. 1 Cfr. art. 64, comma 2, della delibera n. 731/09/CONS. Allegato B alla delibera n. 604/13/CONS 3

18 Quanto alla replicabilità tecnica delle offerte, l Autorità condivide quanto evidenziato da alcuni partecipanti alla consultazione, ritenendo che l effettiva disponibilità dei servizi all ingrosso sia vincolante per l approvazione delle offerte. Nell evidenziare che il presente provvedimento attiene alla definizione delle modalità attuative dei test volti a verificare la replicabilità economica delle offerte, l Autorità sottolinea che il tema della replicabilità tecnica è stato già oggetto di un apposita istruttoria, svolta in contradditorio con gli operatori. 2. Utilizzo dello strumento di benchmarking per la valutazione delle offerte retail Osservazioni degli operatori Nell ambito del proprio contributo alla consultazione, un operatore ha fornito una descrizione approfondita dello scenario di mercato delle offerte retail ultrabroadband tesa ad evidenziare il buon livello di competitività di tale mercato (nelle aree aperte ai servizi NGA, ovviamente), l apprezzabile market share già detenuta da altri operatori e la conseguente possibilità, per tali operatori, di ingenerare con le proprie offerte retail impatti sulla competizione di portata pari a quelli derivanti dalle azioni commerciali della stessa TI. Ad avviso della società, l Autorità dovrebbe tener conto di tale realtà nell adozione del provvedimento in esame, prevedendo meccanismi di verifica della replicabilità delle proprie offerte al dettaglio fortemente ancorati all osservazione del livello e della dinamica dei prezzi retail praticati dagli altri operatori. Nello specifico, l operatore ha osservato che le offerte su tecnologia di accesso in fibra ottica attualmente presenti sul mercato evidenziano caratteristiche di up-selling rispetto alle offerte su rete in rame, con un mark up di prezzo (riferito al canone mensile), mediamente quantificabile in circa 5. Tale valore potrebbe costituire, ad avviso della stessa società, un indicatore di riferimento nello svolgimento delle verifiche volte ad accertare la replicabilità delle offerte ultrabroadband da parte di un operatore alternativo efficiente. Allegato B alla delibera n. 604/13/CONS 4

19 Valutazioni dell Autorità In linea generale, l Autorità ritiene condivisibile il richiamo all osservazione dei prezzi praticati da tutti gli operatori, in linea generale ed in particolare alla luce delle caratteristiche del mercato dei servizi NGA, ancora in fase di sviluppo e consolidamento. L Autorità sottolinea che l utilizzo dello strumento del benchmarking è previsto già al par dell allegato 1 alla delibera n. 499/10/CONS, in particolare quale strumento di ausilio complementare a quello dell analisi dei costi nel processo di valutazione, al fine di tenere in conto la effettiva dinamica dei prezzi sul mercato e di apprezzare anche il rischio di estromissione dal mercato di concorrenti dell operatore notificato. Coerentemente con l impostazione della delibera n. 499/10/CONS, l Autorità ritiene opportuno avvalersi concretamente di tale strumento nello svolgimento dei test applicati alle offerte in fibra di Telecom Italia, onde verificare, attraverso un assidua attività di monitoraggio dei prezzi praticati dagli operatori concorrenti di Telecom Italia, il grado di attendibilità e di accuratezza della soglia di replicabilità fissata mediante i test di prezzo. Tale attività consentirà di evitare che il floor di replicabilità costringa artificiosamente Telecom Italia a praticare prezzi significativamente più alti rispetto a quello degli OLO e, nello stesso tempo, di valutare il rischio di esclusione dal mercato degli operatori concorrenti della stessa Telecom Italia laddove tale floor sia invece fissato ad un livello troppo basso. D altra parte, l Autorità non ritiene di poter utilizzare il benchmarking di mercato quale unico strumento per la valutazione della replicabilità delle offerte retail ultrabroadband dell operatore notificato. Si osserva che la valutazione di replicabilità risponde all obiettivo di verificare il rispetto, da parte di Telecom Italia, dell obbligo di non discriminazione nella fornitura dei servizi all ingrosso, e non può pertanto prescindere dal riferimento ai prezzi wholesale dei servizi sottostanti l offerta al dettaglio. L utilizzo del benchmarking quale unico strumento di valutazione equivarrebbe ad una verifica dei soli prezzi retail, mentre l obiettivo dei test di replicabilità previsti dalla regolamentazione vigente non è il controllo dei prezzi retail quanto piuttosto l accertamento che tali prezzi risultino sostenibili (e quindi replicabili) da parte di un operatore alternativo efficiente che acquisti dall incumbent nei mercati a monte i servizi wholesale regolati. Allegato B alla delibera n. 604/13/CONS 5

20 Una siffatta metodologia di verifica risulterebbe pertanto contraddire gli schemi regolamentari vigenti e la stessa delibera n. 499/10/CONS, con particolare riferimento al par dell allegato 1, che sottolinea il carattere di complementarietà (e non di sostituibilità) del benchmarking rispetto all analisi dei costi sottostanti l offerta al dettaglio. L Autorità ritiene pertanto corretto confermare la metodologia di verifica basata sull analisi dei costi, sottolineando che comunque lo strumento del benchmarking sarà tenuto in particolare considerazione nei casi di valutazione di offerte retail ultrabroadband, alla luce del carattere di novità di tali offerte e della particolare dinamicità del mercato, dal lato dell offerta, nella fase di avvio della commercializzazione dei servizi al dettaglio su fibra ottica. E integrato quindi in tal senso il documento recante le Linee guida. 3. Analisi di replicabilità nel periodo transitorio e mix produttivo Osservazioni degli operatori Un operatore non concorda con la scelta di effettuare l analisi di replicabilità considerando esclusivamente i costi dei servizi bitstream con interconnessione a livello di macro-area di raccolta, senza considerare un mix delle diverse soluzioni impiantistiche disponibili a livello wholesale, coerentemente con le disposizioni di cui alla delibera n. 499/10/CONS. Difatti, ad avviso dell operatore, tale scelta risulterebbe non coerente, da un lato, con l attuale contesto di mercato in cui alcuni operatori stanno acquistando infrastrutture da soggetti terzi o procedendo all acquisto di servizi wholesale diversi dal bistream e che necessitano di un livello di infrastrutturazione maggiore rispetto a quello richiesto per l utilizzo di tale servizio wholesale, e dall altro, con la posizione assunta nell ambito della delibera n. 499/10/CONS, di svolgere l analisi di replicabilità assumendo a riferimento le scelte impiantistiche di un concorrente efficiente. Inoltre, l operatore ritiene che tale scelta sia in contrasto con il principio della Ladder of Investiment, non incentivando lo sviluppo delle reti da parte dei concorrenti. Allegato B alla delibera n. 604/13/CONS 6

21 L operatore ritiene, inoltre, che non sia corretto tenere conto del servizio di accesso end to end ai fini del test di replicabilità in quanto l architettura prescelta da Telecom Italia nei propri piani di sviluppo è basata su un modello GPON in cui una singola fibra ottica è condivisa da più clienti. Un servizio di accesso end to end, invece, necessita di una configurazione FTTH, che Telecom Italia allo stato attuale possiede soltanto nella città di Milano, ma non fornisce agli operatori all ingrosso in quanto acquista il tratto di fibra nella rete di distribuzione secondaria da Metroweb. Alcuni operatori condividono l orientamento dell Autorità nella parte in cui individua il servizio bitstream NGA con interconnessione al nodo Distant quale riferimento per la valutazione delle offerte dei servizi di accesso a banda ultralarga, ma non concordano con la previsione di un mix produttivo. In particolare, due operatori osservano che l adozione di un mix produttivo potrebbe orientare le strategie competitive degli OLO verso soluzioni architetturali maggiormente tutelate attraverso lo strumento dei test di prezzo, limitando lo scenario competitivo dei servizi in fibra. A parere di un soggetto partecipante alla consultazione, la definizione del mix produttivo non può avvenire prima di mesi dal lancio effettivo dei servizi in fibra, mentre secondo un altro operatore non prima di 36 mesi. Alcuni operatori chiedono quindi che il test previsto esclusivamente nel periodo transitorio ai sensi dell art. 2 della delibera di consultazione n. 332/13/CONS sia applicato anche successivamente all approvazione del presente provvedimento. Un operatore chiede che nelle more dell approvazione delle presenti linee guida l Autorità adotti una logica di controllo dei prezzi retail delle offerte a banda ultralarga su rete NGAN basata su un approccio retail minus con un minus fissato nella misura del 50%. In alternativa, propone che il test di prezzo venga effettuato singolarmente su tutte le catene impiantistiche dei servizi wholesale in fibra, inclusa la catena del servizio end to end. Nello specifico, alcuni operatori ritengono che qualora si applicasse il test esclusivamente sulla base del servizio bitstream NGA si finirebbe per impedire a qualsiasi operatore di avvalersi profittevolmente del servizio di accesso end to end il cui prezzo risulta significativamente maggiore rispetto a quello del servizio di accesso bistream NGA con interconnessione al nodo Distant. Un operatore ritiene che il servizio end to end debba essere espunto dal mix dei servizi che costituiscono la base di riferimento per l analisi di replicabilità delle offerte retail. Allegato B alla delibera n. 604/13/CONS 7

22 Infatti, l operatore ritiene tale servizio non sostenibile dal mercato a causa della scarsa trasparenza delle relative caratteristiche tecniche e condizioni economiche. Secondo il medesimo operatore, laddove si prevedesse la valutazione di un mix produttivo sarebbe necessario includere fra i fattori produttivi essenziali per la realizzazione dei servizi a banda ultralarga anche il servizio del segmento di terminazione. Un altro operatore invece ritiene che si debba includere anche il servizio di fibra spenta tra la centrale locale e l armadio di strada e il servizio di colocazione all armadio ripartilinea. Valutazioni dell Autorità L Autorità evidenzia che l orientamento proposto nell ambito del documento di consultazione deriva dall osservazione delle caratteristiche del mercato dei servizi di accesso ultrabroadband, ancora in fase embrionale. In tale fase appare corretto, in linea puramente teorica, consentire agli operatori, che non hanno ancora acquisito la massa critica di clienti in grado di giustificare forti investimenti infrastrutturali, di concorrere attraverso il ricorso a servizi all ingrosso che non richiedono un elevato livello di infrastrutturazione e consentono di essere immediatamente presenti sul mercato. D altra parte, l Autorità ritiene opportuno considerare anche che alcune risorse di rete necessarie alla fornitura di servizi al dettaglio su rete di accesso in fibra ottica sono condivise con la rete legacy in rame e pertanto i relativi investimenti infrastrutturali sono già stati effettuati dagli operatori. Inoltre, nel corso del periodo di consultazione, è emerso che gli operatori stanno concretamente impiegando differenti catene impiantistiche per raggiungere i propri clienti finali, avvalendosi di diversi servizi wholesale regolati, tra cui il servizio VULA e il servizio di sub-loop unbundling. Da ultimo, l Autorità ravvisa l esigenza di evitare la fissazione di una soglia minima di replicabilità tale da tenere artificialmente alto il livello medio dei prezzi, con conseguente freno alla più ampia diffusione presso i clienti finali dei servizi di accesso a banda ultralarga su fibra ottica. Al fine di tener conto di tutte le evidenze emerse nel corso del procedimento di consultazione pubblica, l Autorità ritiene corretto assumere a riferimento, in sede di prima applicazione del test e fino alla determinazione dei pesi del mix produttivo sulla base dell attività di monitoraggio dell effettivo utilizzo dei servizi all ingrosso, un operatore alternativo efficiente che utilizzi un mix di servizi wholesale composto al 50% Allegato B alla delibera n. 604/13/CONS 8

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