Le attività del Gestore dei Servizi Elettrici Rapporto 2006

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1 Le attività del Gestore dei Servizi Elettrici Rapporto 2006 Le attività del Gestore dei Servizi Elettrici Rapporto 2006 Il Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A. ha un ruolo centrale nella promozione, nell incentivazione e nello sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia. Azionista unico del GSE è il Ministero dell Economia e delle Finanze che esercita i diritti dell azionista d intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico. Il GSE è capogruppo delle società controllate AU (Acquirente Unico) e GME (Gestore del Mercato Elettrico). Il GSE promuove, nel rispetto delle disposizioni nazionali e internazionali di settore, lo sviluppo delle fonti rinnovabili sia attraverso l erogazione di incentivi agli impianti di produzione, sia con campagne di sensibilizzazione per un consumo di energia elettrica responsabile e compatibile con le tematiche dello sviluppo sostenibile. Le principali attività del Gestore si focalizzano sulla gestione dei flussi economici e finanziari di tutte le fonti rinnovabili e assimilate. In particolare il GSE: Ritira dai produttori e Colloca sul mercato l energia prodotta da impianti da fonti rinnovabili e assimilate (Cip6); Gestisce, in qualità di Soggetto Attuatore, il sistema di incentivazione dell energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici; Emette i certificati verdi e verifica i relativi obblighi da parte dei produttori; Qualifica gli Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili (IAFR); Rilascia la Garanzia d Origine (GO) dell energia elettrica prodotta da rinnovabili; Effettua il riconoscimento degli impianti di produzione in cogenerazione. Il GSE partecipa, inoltre, alla piattaforma internazionale di scambio certificati gestita dall AIB (Association of Issuing Bodies). In tale ambito, il GSE emette i certificati RECS (Renewable Energy Certificate System), titoli attestanti la produzione da fonti rinnovabili. Consiglio di amministrazione del GSE Presidente Prof. Carlo Andrea Bollino Vice Presidente Dott. Massimo Masini Amministratore Delegato Dott. Nando Pasquali Consiglieri Avv. Stefano Bertollini Avv. Vittorio Corsini Ing. Luca Di Carlo Dott. Francesco Parlato Collegio Sindacale Presidente Dott. Francesco Massicci Sindaci Dott. Silvano Montaldo Rag. Nicandro Mancini Magistrato Delegato Dott. Giuseppe Grasso Segretario del Consiglio Avv. Marco Bonacina Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.a. Viale Maresciallo Pilsudski, Roma - Italy Centralino: Fax: info@gsel.it Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.a. Viale Maresciallo Pilsudski, Roma - Italy Centralino: Fax: info@gsel.it

2 Le attività del Gestore dei Servizi Elettrici Rapporto 2006

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4 INDICE INTRODUZIONE...pag. 5 CAPITOLO 1 LA PROMOZIONE DELLE FONTI RINNOVABILI NEL SETTORE ELETTRICO 1. La politica europea in materia di energia rinnovabile Gli obiettivi quantitativi e i meccanismi di sostegno Gli strumenti di certificazione volontaria e il ruolo del GSE nel sistema RECS La promozione dell'elettricità rinnovabile in Italia e il ruolo del GSE Lo scenario della produzione di energia elettrica rinnovabile nell'ue e in Italia CAPITOLO 2 L'ENERGIA CEDUTA AL GSE E LE ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE AL MERCATO 1. Il quadro giuridico e regolamentare dell'energia ritirata ex comma 12, art. 3 D.lgs. 79/ Lo scenario economico della produzione Cip6 nel periodo L'energia ritirata nel 2006 e le attività di partecipazione al mercato elettrico Le previsioni sulle quantità e i prezzi dell'energia Cip CAPITOLO 3 IL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE DELL'ENERGIA FOTOVOLTAICA 1. Le disposizioni normative e regolamentari Il funzionamento del meccanismo di sostegno Il ruolo del GSE nella gestione del sistema d'incentivazione La valutazione delle domande e la selezione dei progetti I risultati nel periodo settembre luglio La promozione del sistema fotovoltaico: aspetti economici e prospettive di sviluppo CAPITOLO 4 IL MECCANISMO DELLE QUOTE OBBLIGATORIE DI ENERGIA RINNOVABILE 1. Gli obiettivi del legislatore e le linee fondamentali del meccanismo L'attuazione del sistema delle quote obbligate con certificazione e il ruolo del GSE La quantificazione dell'energia soggetta all'obbligo Le attività di emissione dei CV Il prezzo di riferimento dei CV calcolato dal GSE Il meccanismo di formazione del valore dell'incentivo CAPITOLO 5 LA QUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI 1. Normativa e finalità La qualificazione degli impianti e metodo di calcolo della produzione ammessa al rilascio dei certificati verdi Gli impianti ammessi alla qualificazione Le procedure di qualificazione Le tipologie di impianto e le categorie d'intervento ammesse alla qualifica Il calcolo dell'energia elettrica che ha diritto ai CV I risultati dell'attività di qualificazione ai fini dell'emissione dei CV Il rilascio della garanzia d'origine CAPITOLO 6 LA PROMOZIONE DELLA COGENERAZIONE 1. Le politiche comunitarie a favore della cogenerazione La regolamentazione nazionale della cogenerazione I risultati delle attività di verifica della cogenerazione nel periodo CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

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6 INTRODUZIONE Esattamente un anno fa - il 1 novembre conclusa una prima fase del processo di riassetto del sistema elettrico italiano con la cessione del ramo d azienda relativo a dispacciamento, trasmissione e sviluppo della rete elettrica, nasceva il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE), società controllata al 100% dal Ministero dell Economia e delle Finanze e vigilata dal Ministero dello Sviluppo Economico, con un compito rilevante nel quadro delle politiche di promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il GSE è quindi il risultato di quanto disposto dal DPCM 11/05/2005 che ha permesso la riunificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione in un unica società, attraverso la cessione delle attività e delle funzioni relative alla trasmissione di energia elettrica, da parte della società di gestione della rete (GRTN S.p.A.) alla società Terna S.p.A., lasciando al GSE le competenze nel campo dell energia rinnovabile e le partecipazioni detenute nelle società Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. (GME) e Acquirente Unico S.p.A (AU), attribuendo così alla società un ruolo di primo piano nel mercato elettrico italiano. Per rispondere alle esigenze di tutela ambientale in rapporto al crescente fabbisogno di energia, la promozione delle rinnovabili è oggi più decisiva che mai. Non solo perché la maggiore diffusione dell energia pulita è una condizione essenziale per il raggiungimento dell obiettivo di una progressiva riduzione delle emissioni di gas serra in linea con il protocollo di Kyoto, ma anche perché contribuisce alla riduzione dei rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti derivanti dalla dipendenza dalle fonti energetiche tradizionali, concentrate nelle mani di pochi paesi. Lo sviluppo delle fonti rinnovabili è oggi incentivato anche dal crescente livello di competitività del loro impiego in nuove tecnologie rispetto all uso di fonti tradizionali: migliora la qualità delle prestazioni mentre diminuisce il loro costo al MWh. Nell ambito di un progetto più ampio, quale quello esposto in maniera esaustiva dall ultimo Libro Verde della Commissione europea in materia energetica, le fonti rinnovabili costituiscono un apporto fondamentale agli obiettivi di competitività, sostenibilità e riduzione della dipendenza dall estero. In coerenza con la sua nuova missione, il GSE propone un attenta analisi degli strumenti di incentivazione oggi vigenti in ambito nazionale e della loro efficacia, e ricostruisce il quadro delle conoscenze sulle fonti rinnovabili nel settore elettrico. I molteplici compiti assegnati al GSE consentono di ricostruire, attraverso l analisi dell attività svolte in questo anno di vita, lo scenario delle rinnovabili e di arricchire il patrimonio delle informazioni su un tema di grande sensibilità quale quello dell energia sostenibile. Il presente rapporto vuole essere uno strumento orientato a tale finalità. Il primo capitolo, di inquadramento generale, offre una descrizione sintetica dello scenario europeo e nazionale delle fonti rinnovabili nel settore elettrico. In particolare si ricostruiscono le politiche energetico-ambientali per la promozione delle rinnovabili e si dà riscontro dei risultati raggiunti. Al quadro generale fa seguito un ricco dettaglio di informazioni e dati ricostruiti attraverso il resoconto delle attività svolte dal GSE suddivisi per area tematica. In particolare: il capitolo 2 è dedicato alle attività svolte dal GSE nell esercizio delle fun- 5

7 zioni di cui all art. 3, comma 12, del D.lgs. 79/99 (gestione della produzione c.d. Cip6); il capitolo 3 illustra la gestione del nuovo meccanismo di incentivazione del solare fotovoltaico stabilito con il decreto del luglio 2005; i capitoli 4, 5 e 6 sono, infine, dedicati alle altre funzioni attribuite al GSE dall art. 11 del D.lgs. 79/99 e dal D.lgs. 387/03, cioè all interno del quadro normativo in materia di rinnovabili nel settore elettrico. In particolare, il capitolo 4 contiene una descrizione delle attività di verifica degli obblighi di immissione di energia elettrica rinnovabile ricadenti sui produttori e importatori di energia convenzionale e delle operazioni nell ambito del meccanismo dei certificati verdi (emissione, prezzo di riferimento); il capitolo 5 analizza il processo di qualificazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili dando evidenza dei risultati raggiunti e delle novità introdotte dalle recenti normative tecniche e il capitolo 6, infine, descrive le specificità della cogenerazione nell ambito delle politiche di promozione e ricostruisce le attività svolte dal GSE per il riconoscimento della qualifica di cogenerazione. 6

8 CAP. 1 LA PROMOZIONE DELLE FONTI RINNOVABILI NEL SETTORE ELETTRICO 1. La politica europea in materia di energia rinnovabile Lo sviluppo di energia rinnovabile - già da tempo una finalità centrale della politica europea nel campo energetico e della sostenibilità ambientale - è stato avviato attraverso alcune iniziative comunitarie nella seconda metà degli anni 80, in particolare, con la risoluzione del Consiglio relativa a "Nuovi obiettivi comunitari di politica energetica per il 1995 e alla convergenza della politiche degli stati membri" (Cfr. GU C 241 del 25 settembre 1986). Da allora le proposte dell UE sono state numerose e molti sono stati i passi compiuti per la diffusione dell energia rinnovabile nei mercati europei e lo sviluppo di nuove tecnologie. La spinta propulsiva in materia di rinnovabili si è intensificata, però, a partire dalla seconda metà degli anni 90, in seguito alla maggiore importanza data ai problemi del cambiamento climatico e agli impegni assunti dall Unione Europea alla luce delle decisioni della Conferenza internazionale di Rio sull ambiente e lo sviluppo. Una prima tappa verso l'elaborazione di una strategia a favore dell'energia rinnovabile è stata compiuta dalla Commissione europea con l adozione, alla fine del 1996, del Libro Bianco "Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili" (Cfr. COM(1997) 599 definitivo) e la proposta di un Piano di azione con cui è stata delineata una strategia per la diffusione dell energia rinnovabile. In seguito all adozione del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici e la sua ratifica da parte dell UE, la politica energetica comunitaria si è concentrata ulteriormente a favore dell energia rinnovabile attraverso la definizione di numerose iniziative nel corso della prima metà degli anni La politica europea ha ribadito l importanza di una maggiore incidenza delle fonti primarie di energia rinnovabile rispetto al consumo interno lordo globale di energia. Questo obiettivo è conseguibile attraverso specifici strumenti giuridici e piani di azione volti a favorire l utilizzo di combustibili meno inquinanti nei trasporti, l incremento del rendimento energetico degli edifici, la promozione della cogenerazione, il riconoscimento di certificazioni di qualità ai prodotti energetici, l adozione di misure di efficienza energetica negli usi finali. Quanto alle ulteriori misure legislative di sostegno delle energie rinnovabili, cui si fa riferimento in questo rapporto, è da segnalare la direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 (c.d. direttiva E-FER dove la lettera E identifica il campo di diffusione nell elettricità) che prevede una percentuale di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, così come definite dalla stessa direttiva, entro il 2010, pari al 22% del consumo globale di elettricità nel mercato europeo (UE-15). Nel 2004 si è stimato, però, che questa percentuale avrebbe raggiunto solo il 18-19%. Gli obiettivi di sviluppo delle rinnovabili nel settore elettrico, richiamati dalla direttiva, si fondano sull esigenze di: a) protezione dell ambiente, con particolare riguardo alle emissioni di gas serra e in accordo con il protocollo di Kyoto; 7

9 b) riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia elettrica e il conseguente aumento della sicurezza degli approvvigionamenti; c) creazione di posti di lavoro e di una maggiore coesione sociale ed economica in accordo con quanto fissato dall agenda di Lisbona. Inoltre, da un punto di vista più generale, la diffusione delle rinnovabili contribuisce ad una maggiore sostenibilità ambientale dello sviluppo. A tutt oggi si può dire che gli interventi delineati non si sono rivelati esaustivi e non si ritengono sufficienti ad assicurare un maggior consumo di elettricità verde e questo a motivo dei maggiori costi di realizzazione degli impianti e delle infrastrutture di trasporto dell energia rinnovabile rispetto alle tecnologie di produzione da fonti fossili. Gli investitori, tra l altro, non considerano nelle proprie strategie di investimento i benefici ambientali arrecati dalle tecnologie rinnovabili. Oltre ai vincoli economici concorrono ad ostacolare la diffusione di queste tecnologie, difficoltà di accesso alla rete e problemi di gestione del bilanciamento anche attraverso il loro concorso al mercato dell elettricità. A motivo di tali vincoli, la stessa Commissione ha riconosciuto la necessità di una politica attiva di promozione delle rinnovabili nella produzione di elettricità, attraverso iniziative di sostegno da parte degli organismi pubblici tanto che l attività di sostegno alle fonti rinnovabili è riconosciuta anche in deroga alle norme sugli aiuti di Stato. Questo in quanto gli incentivi alla produzione di energia rinnovabile consentono di renderla competitiva rispetto alle produzioni convenzionali che nel loro prezzo non tengono conto delle esternalità negative causate. Si deve, però, sottolineare che negli ultimi anni la maturità dei prodotti dell industria dell energia rinnovabile, unitamente alla tendenza al rialzo del costo del kwh della produzione da impianti alimentati con fonti fossili, ha cominciato a rendere più concorrenziali alcune tecnologie rinnovabili. Questo fattore potrà contribuire ad aumentare la penetrazione delle rinnovabili e a ridurre in tal modo i costi fissi unitari degli impianti attraverso la realizzazione di economie di scala. I vantaggi, tuttavia, sono ancora deboli rispetto a una diffusione delle energie rinnovabili in grado di soddisfare gli obiettivi di Kyoto e, pertanto, la politica europea continua a sottolineare l esigenza di strumenti specifici a sostegno dell elettricità rinnovabile e finalizzati all eliminazione delle numerose barriere amministrative e tecniche. A questo sono chiamati gli Stati membri che devono dare attenzione particolare: alle procedure e ai criteri di autorizzazione alla realizzazione degli impianti sul territorio; all accesso non discriminatorio, equo e possibilmente anche incentivante alla rete di trasporto; all adozione di procedure e di meccanismi di bilanciamento chiari e non discriminatori; alla trasparenza degli scambi commerciali di energia verde tra i diversi paesi dell Unione e la definizione di regole comuni per il riconoscimento delle quote scambiate, anche al fine della realizzazione del mercato unico. 8

10 2. Gli obiettivi quantitativi e i meccanismi di sostegno Come già indicato, l Unione Europea fissa, nella direttiva 2001/77/CE, un obiettivo indicativo europeo di produzione di energia elettrica pari al 22% del consumo lordo globale di elettricità dell UE-15 entro il La stessa direttiva delinea in allegato degli obiettivi indicativi per i singoli Stati membri. Gli obiettivi nazionali sono prerogativa dei singoli Stati che fissano gli interventi opportuni tenendo conto non solo dei valori di riferimento riportati nell allegato alla direttiva, ma anche degli impegni nazionali in materia di riduzione delle emissioni di gas serra assunti con la direttiva 2003/87/CE che definisce i contributi dei paesi UE per il raggiungimento degli obiettivi del protocollo di Kyoto. Gli Stati membri hanno, pertanto, illustrato alla Commissione le misure di incentivazione previste in totale indipendenza l uno dall altro. Sarà eventualmente rimandata ad una fase successiva, laddove ritenuto necessario, l adozione di una disciplina unica dei meccanismi di sostegno in ambito comunitario. Gli obiettivi da raggiungere sono stabiliti sulla base del rapporto tra la produzione di energia da fonti rinnovabili, così come definite dalla direttiva, e il consumo interno lordo di elettricità (pari alla somma della produzione nazionale e del saldo estero di elettricità). Tenendo conto di quanto stabilito dalla direttiva, gli Stati membri hanno comunicato, in prima istanza entro il 2003 e successivamente ogni due anni, una relazione contenente l analisi del raggiungimento degli obiettivi nazionali entro il Di seguito si riportano gli obiettivi indicativi definiti nell allegato alla direttiva e i valori dichiarati da alcuni Stati membri (Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito) nella comunicazione trasmessa alla Commissione ad ottobre 2003, sulla base di quanto previsto all art. 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/77/CE. Tab Obiettivi indicativi nazionali di alcuni paesi dell UE Relazione ex art. 3, par. 3, Allegato direttiva direttiva (anno base) (anno base) Italia 16,0% 25%* 16,0% 22,1% Francia 15,0% 21,0% 15,6% 21,1% Germania 4,5% 12,5% 4,0% 12,5% Spagna 19,9% 29,4% 20,1% 31,0% Regno Unito 1,7% 10,0% 1,9% 10,4% * L Italia dichiara che il 22% potrebbe essere una cifra realistica, nell ipotesi che nel 2010 il consumo interno di elettricità sia pari a 340 TWh Per illustrare i risultati conseguiti dall Unione Europea, nel maggio del 2004, la Commissione ha adottato la comunicazione sullo stato di attuazione della direttiva 2001/77/CE nei 15 paesi membri (COM(2004) 366 definitivo), giungendo alla conclusione che, sebbene alcuni paesi fossero in linea con i programmi delineati, l obiettivo globale del 22% non sarà raggiunto senza l adozione di ulteriori politiche di promozione e di sostegno. A dicembre 2005 è stata, inoltre, pubblicata la relazione "Il sostegno a favore dell elettricità pro- 9

11 dotta da fonti energetiche rinnovabili" (COM(2005) 627 definitivo) che descrive i meccanismi di incentivazione utilizzati e la loro efficacia. Questo documento rappresenta un analisi degli effetti della coesistenza di più regimi di incentivazione e ne valuta il rapporto costo-efficacia rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicativi senza, però, spingersi nell individuazione di un unico sistema di sostegno. In proposito, la Commissione ha sottolineato la difficoltà di effettuare una tale valutazione data la diversità degli incentivi e la mancanza di dati omogenei per la comparazione, vista l insufficiente disponibilità delle informazioni osservate per alcuni meccanismi di più recente introduzione (quali per esempio i Certificati Verdi, da ora in poi anche CV) rispetto ad altri. È da notare, infine, che la promozione delle fonti rinnovabili rientra in un discorso ben più ampio di quello esclusivamente ambientale tanto da aver acquistato maggiore importanza nelle scelte complessive e generali di politica energetica. Il Libro Verde Una strategia europea per un energia sostenibile, competitiva e sicura, della Commissione Europea, pubblicato l 8 marzo 2006, prevede esplicitamente, tra le priorità di azione, l incremento dell utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili. A tal proposto, il documento ha anticipato la presentazione di una Road Map dell energia rinnovabile con cui saranno affrontate le principali questioni che consentiranno di determinare scelte efficaci di politica energetica rinnovabile. Il Libro Verde è stato accolto positivamente dal Consiglio europeo di marzo 2006 che ha ribadito l esigenza di una nuova politica energetica improntata alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla competitività dei mercati e alla sostenibilità ambientale. I meccanismi di sostegno pubblico alle rinnovabili in campo elettrico utilizzati negli Stati membri sono riconducibili a tre grandi categorie: - il meccanismo delle c.d. tariffe di alimentazione (feed-in tariffs), in cui l incentivo è definito preventivamente dal legislatore o viene determinato in una seconda fase a seguito di una procedura di gara per l assegnazione. La tariffa incentivante, meglio nota come incentivo in conto energia, è garantita al produttore per la cessione dell energia prodotta al gestore della rete cui è connesso l impianto. Generalmente il Transmission System Operator o il Distribution System Operator ha l obbligo di ritirare l energia prodotta da tali impianti e di remunerare il kwh di energia ritirata al prezzo incentivante prefissato. Gli incentivi possono essere determinati con una procedura concorsuale anziché essere definiti ex ante. In questo caso il legislatore indice un bando in cui sono imposti i criteri che regolano la quantità di energia elettrica rinnovabile da produrre o la capacità dell impianto di generazione cui i partecipanti devono fare riferimento nella presentazione dell offerta. Il miglior offerente si aggiudica la gara esercitando una pressione concorrenziale sul premio atteso. Il costo dato dall incentivo è coperto nella maggior parte dei casi da finanziamenti pubblici o attraverso una componente aggiuntiva e generalizzata sulla tariffa finale di elettricità a carico di tutti i consumatori; - la definizione di quote obbligatorie e il meccanismo dei certificati verdi. Il sistema di quote obbligatorie consiste, invece, nell obbligo per il cliente finale o per il distributore o per il produttore di provare periodicamente che una certa quantità di elettricità consumata, fornita o prodotta proviene da fonte 10

12 rinnovabile. I certificati verdi sono lo strumento per verificare che l obbligo sia stato ottemperato e al tempo stesso per far sì che, nel caso l obbligo di produzione verde ricada solo sui produttori, questi possano raggiungerlo attraverso l acquisto dei CV anziché attraverso la produzione diretta. Lo scambio dei certificati nel mercato dovrebbe avere quale effetto positivo una maggiore efficienza del sistema. Questo meccanismo prevede un regime sanzionatorio in caso di mancato adempimento dell obbligo. Generalmente il valore della sanzione, nel caso di obbligo sul produttore, dovrebbe essere superiore alla differenza tra il costo marginale della produzione (rinnovabile) e il prezzo di mercato dell elettricità; - i sistemi basati su incentivi fiscali o contributi diretti. Gli incentivi fiscali possono riguardare i prodotti (es. IVA agevolata sui consumi di elettricità verde) o i processi (es. tassi di interesse agevolati sugli investimenti). I contributi sono, in genere, finanziamenti parziali e a fondo perduto all investimento, spesso utilizzati dalle amministrazioni locali per il finanziamento di piccoli impianti. Un sistema ibrido tra i meccanismi di sostegno pubblico e quelli di iniziativa volontaria del mercato è il c.d. green pricing. Consiste nella determinazione, da parte del regolatore, di un premio fisso o bonus ambientale, versato ai produttori di elettricità da fonti rinnovabili in aggiunta al prezzo normale di scambio o al prezzo spot sul mercato dell elettricità. Questo meccanismo, pertanto, poggia essenzialmente sulla trasparenza del valore ambientale per il consumatore e sulla sua disponibilità a sostenere un prezzo maggiore per consumare energie rinnovabili e sulla capacità del produttore di vendere energia verde. Di seguito si indicano i meccanismi utilizzati in alcuni paesi campione. Tab Meccanismi di sostegno in alcuni paesi dell UE Italia Francia Germania Spagna Regno Unito - feed-in tariffs - obblighi su produttori e CV - contributi diretti - feed-in tariffs - contributi diretti - feed-in tariffs - incentivi fiscali - feed-in tariffs - quota obbligatoria e CV - incentivi fiscali Come si può osservare, il meccanismo più diffuso è quello delle tariffe di aggiudicazione o incentivo in conto esercizio. La ragione è legata, come osservato dalla stessa Commissione UE, alla semplicità e all efficacia dello strumento di incentivazione, facilmente estendibile a tutte le tecnologie e al tempo stesso in grado di tener conto delle diverse specificità tecniche e di rendimento. Il rischio per il beneficiario è inoltre molto basso. Il 11

13 sistema presenta, tuttavia, l inconveniente di non tener conto dell innovazione tecnologica e dell efficienza economica delle diverse tecnologie, essendo poco correlato alle dinamiche del mercato delle fonti rinnovabili e ai suoi meccanismi concorrenziali. Per tale ragione richiede una continua valutazione e continui aggiornamenti. Il meccanismo dell obbligo di immissione di energia rinnovabile nel sistema attraverso la negoziazione di certificati verdi ha il vantaggio, di converso, non solo di rispondere agli obiettivi quantitativi del legislatore (legati anche a finalità ambientali), ma anche di essere maggiormente compatibile con le regole del mercato e di evidenziare, attraverso i meccanismi di scambio, il valore dell energia verde in modo trasparente ed efficiente. Questo sistema, però, presenta lo svantaggio, almeno attualmente, di essere indifferenziato rispetto alle diverse tecnologie e di presentare un maggiore grado di rischio per il produttore, fattore che può ripercuotersi sui prezzi al consumatore. La partecipazione al mercato dei CV dovrebbe tenere maggiormente conto delle differenze di costo e di rendimento delle tecnologie e degli impianti. E, inoltre, auspicabile un ampliamento della base d offerta attraverso l estensione del mercato dei CV oltre i confini nazionali. Le esenzioni fiscali e i contributi diretti sono, in genere, misure di accompagnamento a strumenti più specifici di incentivazione. I contributi diretti sono spesso utilizzati a livello regionale. 3. Gli strumenti di certificazione volontaria e il ruolo del GSE nel sistema RECS Accanto alle forme tradizionali di incentivazione e sostegno alla realizzazione di nuova generazione da fonte rinnovabile, negli ultimi anni sono nate misure diverse di promozione delle stesse che hanno visto da un lato l aumento di una clientela sempre più consapevole e sensibile alle questioni ambientali - per questo disposta ad esplicitare le sue preferenze nella domanda di fornitura di energia - e dall altro di un offerta che, per rispondere alle richieste del mercato e diversificare il proprio portafoglio rispetto a quello dei concorrenti, ha presentato prodotti nuovi. Tra questi rientrano i cosiddetti quality labels con cui i fornitori garantiscono la qualità dell energia da loro fornita, ad esempio la fonte energetica. A tale fine sono nate molteplici organizzazioni con lo scopo di garantire i soggetti terzi del rispetto dei parametri indicati nella fornitura, spesso ben più stringenti di quelli previsti dalla direttiva 2003/54/CE con la disclosure. In linea generale, le caratteristiche del label possono essere ricondotte alle seguenti: - collegamento con il consumo; - beneficio ambientale; - addizionalità; - integrazione con altri servizi. Il primo aspetto riguarda essenzialmente la duplice modalità con cui questi prodotti possono essere offerti: se separatamente o unitamente all energia elettrica fornita. Il beneficio ambientale, invece, può essere definito in più modi; per esempio tenendo conto dell impatto ambientale evitato in termini di riduzione di emissioni di gas inquinanti oppure attraverso l introduzione di 12

14 parametri di efficienza che gli impianti devono rispettare per poter ricevere il marchio in questione. Il criterio dell addizionalità può essere descritto in presenza di requisiti ulteriori che il consumatore richiede per la propria fornitura. Si presenta questo caso quando un cliente si dichiara disposto a corrispondere un prezzo maggiorato rispetto a quello dell elettricità prodotta da fonte convenzionale, a condizione che l elettricità sia prodotta da impianti nuovi. In altri casi ancora i labels possono risultare ben più restrittivi quando, ad esempio, sono rilasciati solo per produzioni non diversamente incentivate. Tra gli strumenti volontari di promozione delle energie rinnovabili con diffusione comunitaria è da menzionare il RECS (Renewable Energy Certificate System), sistema europeo armonizzato di certificazione volontaria delle fonti rinnovabili che nasce nel Il certificato RECS si qualifica come uno strumento con validità transfrontaliera in grado di superare le barriere rappresentate dai sistemi elettrici nazionali e di sensibilizzare i consumatori verso scelte più consapevoli della propria fornitura di energia elettrica. L iniziativa RECS - seppur di carattere privato - ha trovato il supporto, in ambito comunitario, di alcune Autorità di Regolazione nella prospettiva di facilitare un mercato dei certificati verdi scambiabili in grado di soddisfare una domanda volontaria di energia rinnovabile via via crescente. Pertanto, dopo un periodo di circa due anni in cui sono state analizzate le modalità operative del sistema ed in cui si è proceduto alla definizione delle regole per l emissione, lo scambio e l annullamento dei certificati, nel 2002 ha avuto luogo la test phase. Con questa è stata effettuata la verifica delle procedure relative allo scambio dei certificati, delle specifiche tecniche dello strumento informatico di gestione del mercato e, infine, della regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra i soggetti partecipanti al sistema. Così, a partire da gennaio 2003, il sistema è diventato operativo a tutti gli effetti. RECS si fonda oggi sui seguenti elementi: - due associazioni internazionali cui aderiscono gli operatori di mercato e i soggetti deputati all emissione dei certificati, disciplinate dalla normativa belga relativa agli organismi senza scopo di lucro; - modalità standardizzate per il rilascio degli stessi certificati agli impianti di generazione da fonte rinnovabile come definiti dalla direttiva 2001/77 (le specifiche previsioni sono contenute nel Basic Commitment ovvero la regolamentazione basilare del sistema); - regolamentazioni nazionali attinenti la qualifica degli impianti di produzione (secondo il principio di sussidiarietà, vigente in ambito comunitario, ciascun paese è chiamato ad identificare le procedure in esso applicate in un apposito Domain Protocol); - specifiche tecniche armonizzate per lo scambio delle informazioni tra i registri utilizzati a livello nazionale. Geograficamente RECS è presente in 16 paesi europei ovvero negli stati dell Unione Europea a 15 membri, esclusa la Grecia e il Regno Unito, cui si devono aggiungere Norvegia, Svizzera e Slovenia. Le due organizzazioni su cui poggia RECS sono: 13

15 - AIB (Association of Issuing Bodies) i cui membri sono soggetti indipendenti dagli operatori di mercato e titolati alla qualifica degli impianti di generazione e al rilascio dei certificati, rappresentata da 8 TSO e regolatori. Gli altri partecipanti sono società attive in campo ambientale e in materia di energie rinnovabili. Il GSE, in qualità di organismo di emissione dei certificati per il nostro paese, partecipa all AIB che ha presieduto per due anni e di cui, da settembre 2005, è membro del Board; - RECS International, l Associazione cui aderiscono produttori e traders che vede oggi iscritti oltre 150 membri di cui 16 operatori italiani. Tra le diverse attività di competenza dall AIB c è la diffusione dei dati trimestrali relativi al mercato dei certificati RECS in termini di volumi emessi, trasferiti ed annullati, ripartiti sia per paese che per tipologia di fonte. Non sono, però, disponibili informazioni circa il prezzo di scambio di questi certificati in quanto, ad oggi, non è ancora attiva una piattaforma per la contrattazione degli stessi che, pertanto, sono venduti ed acquistati tramite transazioni bilaterali. I certificati RECS sono titoli commercializzabili separatamente dall energia sottostante, della taglia minima di 1 MWh e validi fino alla richiesta di annullamento che avviene nel momento in cui il detentore dei titoli li utilizza sul mercato. In Italia possono accedere al circuito RECS tutti gli impianti che producono energia rinnovabile, secondo le disposizioni della direttiva comunitaria 2001/77/CE, e che non siano ammessi a beneficiare del regime dei certificati verdi istituito con il decreto legislativo 79/99. Le iniziative di carattere volontario stanno oggi trovando un consenso sempre più ampio in tutti i paesi comunitari, anche con sensibilità diverse all interno degli Stati. Ad ogni modo sembra opportuno sottolineare che per il momento queste forme non possono essere equiparate alle più convenzionali modalità di incentivazione. Il valore economico di questo tipo di iniziative può essere visto, infatti, più come una forma alternativa di comunicazione esterna delle aziende che un vero e proprio impulso alla realizzazione di nuova generazione. In un contesto in cui gli obblighi sulle emissioni imposti ai produttori di elettricità acquistano rilievo nell implementazione della direttiva 2003/87/CE (c.d. emission trading) sembra ipotizzabile immaginare che i benefici derivanti da queste forme di promozione possano essere via via crescenti. Anche in Italia il sistema RECS è una della modalità di certificazione delle energie rinnovabili di maggior successo. Nel 2006, oltre al GSE in qualità di organismo di emissione, hanno partecipato al sistema RECS tutti i maggiori operatori italiani del settore elettrico iscrivendo impianti di generazione, in prevalenza idroelettrici e in minima parte geotermoelettrici, titolati a richiedere il rilascio dei certificati. Nel nostro paese, così come del resto in tutti gli altri aderenti al sistema RECS, i titoli rilasciati sono utilizzati dagli operatori quali strumenti idonei per ottenere l attribuzione di labels che consentono al cliente finale di dare prova dell avvenuto consumo di energia rinnovabile e, quindi, della sua sensibilità alle tematiche ambientali. I marchi energetici, infatti, si fondano sull acquisizione di prove circa l origine rinnovabile della produzione e, quindi, sull utilizzo di sistemi di certificazione della produzione. Il sistema RECS, in quest ottica, rappresenta uno strumento efficace e internazionalmente riconosciuto. 14

16 Il GSE ha definito la procedura - pubblicata sul proprio sito web - cui devono attenersi gli operatori italiani che, membri di RECS International, desiderino essere operativi in Italia. L emissione dei certificati RECS che insieme al loro trasferimento ed annullamento è effettuata tramite un sistema informatico di gestione - è subordinata al superamento di una fase istruttoria documentale arricchita, se opportuno, con verifiche in loco degli impianti di generazione. 4. La promozione dell elettricità rinnovabile in Italia e il ruolo del GSE In Italia la promozione dell energia elettrica rinnovabile viene esplicitata con l adozione dei piani energetici del 1981 e del 1988, in cui per la prima volta viene messo a punto un programma per il sostegno pubblico alle rinnovabili. In attuazione del piano energetico del 1988 vengono adottate due leggi, la legge n. 9/91 e la legge n. 10/91. La prima introduce una parziale liberalizzazione della produzione di energia elettrica (attraverso il diritto di scambio e vettoriamento con la rete Enel dell energia prodotta e delle eccedenze rispetto agli autoconsumi) e riordina le competenze e le procedure di autorizzazione alla realizzazione degli impianti. La legge n. 10/91, invece, è esplicitamente dedicata, tra l altro, alle fonti rinnovabili ( legge n. 10 del 9 gennaio 1991, recante Norme per l attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia ), in quanto finalizzata a promuovere una maggiore sostenibilità ambientale nella produzione e nei consumi di energia. La legge, oltre a definire le fonti rinnovabili e le c.d. assimilate alle rinnovabili oggetto di promozione, individua specifiche competenze delle regioni e degli enti locali e soprattutto stabilisce che l utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia è di pubblico interesse e di pubblica utilità e dichiara le opere a tal fine indifferibili e urgenti. In attuazione delle leggi 9/91 e 10/91, viene emanato il provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, che contiene le condizioni tecniche generali per l ammissibilità a fonte rinnovabile e i prezzi di cessione dell energia elettrica prodotta da tali impianti e da quelli assimilati a condizioni incentivate attraverso un meccanismo di tariffa di alimentazione sull energia elettrica. In particolare, nel prezzo di cessione (a Enel prima e dal 2001 al GSE, Cfr. Capitolo 2) viene riconosciuta al produttore una componente di prezzo addizionale oltre quelle a copertura dei costi totali evitati di produzione. Gli effetti dello strumento di incentivazione c.d. Cip6 sono stati piuttosto soddisfacenti avendo determinato una capacità installata di circa MW. E da segnalare, tuttavia, che gran parte di tale capacità (circa MW) è relativa ad impianti alimentati con fonti c.d. assimilate alle rinnovabili secondo la definizione del 1992 e cioè impianti di cogenerazione, impianti che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi e in impianti, nonché quelli che utilizzano gli scarti di lavorazione o di processo. Questo meccanismo terminerà con l esaurirsi delle domande in giacenza, cioè delle richieste di cessione formulate all Enel entro il 30 giugno Nella seconda metà degli anni 90, per effetto della spinta delle politiche energetiche europee, il tema della promozione delle fonti energetiche rinnovabili è ritornato centrale in Italia. Due sono gli elementi che hanno giocato e giocano un ruolo propulsivo: 15

17 a) gli impegni dell Europa, e di conseguenza degli Stati membri, per la risoluzione del problema legato al cambiamento climatico (ratifica del protocollo Kyoto); b) le politiche europee in materia di realizzazione del mercato interno e di promozione delle rinnovabili nel mercato dell elettricità. In relazione al primo aspetto, la delibera CIPE n. 137 del 19 novembre 1998 ha definito le linee guida per stabilire le misure nazionali per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Inoltre, in seguito alla pubblicazione del Libro Bianco della Commissione sulle fonti energetiche rinnovabili (Cfr. paragrafo 1 del presente capitolo), che ha riconosciuto il ruolo centrale delle politiche nazionali di promozione nell attuazione del piano d azione per lo sviluppo dell energia rinnovabile, l Italia ha predisposto un proprio Libro Bianco per la valorizzazione delle rinnovabili (adottato con la delibera CIPE n. 126 del 6 agosto 1999). Il piano di sviluppo delle rinnovabili contenuto nel Libro Bianco è costruito alla luce degli obiettivi ambientali in termini di riduzione delle emissioni di gas serra previsto dalla delibera CIPE 137/98 e individua, per ciascuna fonte rinnovabile, gli obiettivi compatibili con la riduzione delle emissioni. Complessivamente il Libro Bianco prevedeva una crescita della capacità installata di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili fino al conseguimento di una produzione elettrica stimata di 76 TWh al (gli stessi obiettivi vengono ribaditi nella relazione inviata alla Commissione, ex art. 3 della direttiva 2001/77/CE). Le misure proposte sono state successivamente integrate alla luce della ratifica da parte dell Italia (legge n. 120 del 1 giugno 2002) del protocollo di Kyoto. L Italia, quando nel 1997 fu disegnato il protocollo, si assunse l impegno di ridurre del 6,5% il proprio livello di emissioni rispetto ai livelli del Da allora le emissioni sono aumentate e non diminuite. Gli obiettivi di Kyoto sono stati tradotti per la prima volta in disposizioni regolamentari con la direttiva 2003/87/CE dell ottobre 2003 che ha introdotto nei paesi membri, quindi anche in Italia, a partire dal 2005, un mercato dei permessi di emissione. La determinazione delle quantità dei permessi da assegnare agli impianti esistenti dipende dall efficacia delle politiche volte alla riduzione delle emissioni e fra queste un ruolo decisivo è svolto dalle misure a sostegno delle rinnovabili. Gli interventi concreti di promozione delle energie rinnovabili devono tener conto, di conseguenza, della struttura del Piano nazionale di allocazione delle emissioni definito nel 2005, coerentemente con il Piano nazionale di riduzione dei gas serra approvato dal CIPE nel dicembre del Con riferimento alla politiche specifiche per le rinnovabili, si deve evidenziare che, con il D.lgs. 79/99, l Italia ha adottato la direttiva 96/92/CE di liberalizzazione del settore elettrico per la realizzazione di un mercato unico. Lo scenario di riforma delineato ha introdotto un nuovo quadro di regole per l incremento della quota di produzione rinnovabile basato su un sistema maggiormente concorrenziale. È stato, quindi, introdotto l obbligo, in capo ai produttori e agli importatori, di immettere in rete una quota annuale di energia prodotta da impianti rinnovabili. I soggetti obbligati possono adempiere a tale richiesta direttamente, attraverso l immissione di energia rinnovabile, o acquistando - in tutto o in parte - certificati verdi, diritti rilasciati ad altri produttori di energia rinnovabile (per approfondimenti Cfr. Capitolo 4). Il D.lgs. 79/99, al comma 6 dell art. 11, inoltre, inserisce i contributi diretti tra gli strumenti di incentivazione a livello locale. Esso prevede, infat- 16

18 ti, che le regioni e le province autonome, anche con proprie risorse, possano favorire il coinvolgimento delle comunità locali nello sviluppo dell utilizzazione delle fonti rinnovabili e possano provvedere, attraverso procedure di gara, alla loro incentivazione. Rispetto alla normativa precedente, il decreto si pone due obiettivi principali: quello di conciliare la promozione delle rinnovabili e la creazione di un mercato liberalizzato e quello di delimitare gli incentivi alle sole fonti rinnovabili, non includendo le c.d. assimilate. Vengono, pertanto, riconosciuti alle fonti rinnovabili i costi pieni sostenuti, comprensivi di una quota ad incentivo, esautorandole dal rischio del sistema delle offerte nel mercato organizzato (borsa dell elettricità), riconoscendogli almeno il prezzo di mercato e prevedendo il rilascio di certificati verdi. Le fonti rinnovabili godono, infatti, per effetto del decreto, della precedenza nelle funzioni di dispacciamento effettuate dal gestore della rete di trasmissione nazionale e non partecipano, pertanto, al meccanismo di formazione dei prezzi in borsa. A tale riguardo, il decreto riconosce lo stesso beneficio alla cogenerazione a cui è riconosciuta un ulteriore agevolazione, quella di essere esonerata dal computo della quota obbligatoria di acquisto dei certificati verdi a carico di produttori e importatori (Cfr. Capitoli 4 e 6). Nel dicembre 2003, con il D.lgs. 387/03 è stata, invece, adottata la direttiva 2001/77/CE sulla promozione delle fonti rinnovabili nel settore elettrico. Il decreto, oltre a recepire i principi e gli orientamenti dell UE verso un approccio maggiormente coordinato delle regole in materia di rinnovabili, ha apportato alcune modifiche ai meccanismi di incentivazione nazionale. Le principali novità riguardano: - l aumento della quota annuale obbligatoria di elettricità rinnovabile a carico di produttori e importatori da immettere nel mercato elettrico per gli anni (dal 2% al 2,35; 2,70 e 3,05 rispettivamente) (art. 4); - l introduzione di specifiche misure e strumenti di incentivazione per alcune fonti rinnovabili come il solare fotovoltaico (art. 7) e le biomasse (art. 8). Le ragioni sottostanti alla decisione di attivare specifici meccanismi di incentivazione è riconducibile prevalentemente agli elevati costi medi unitari delle tecnologie impiegate. In attuazione di quanto previsto all art. 7, sono stati emanati i decreti attuativi che hanno riavviato (un precedente piano di incentivazione, c.d. programma Tetti fotovoltaici era stato già attivato dal Ministero dell ambiente alla fine degli anni 90) i meccanismi di promozione della fonte solare per usi elettrici (Cfr. Capitolo 3); - la previsione di specifiche agevolazioni e incentivazioni per gli impianti di piccola taglia quali l obbligo di ritiro a condizioni agevolate (art. 13) e la disciplina del servizio di scambio sul posto (art. 6). L AEEG ha determinato le condizioni tecniche ed economiche di agevolazione degli impienti di potenza inferiore ai 10 MVA (delibera 34/05 come successivamente modificata dalle delibere 49/05, 64/05, 165/05 e 256/05 relativamente ai ritiri obbligati e del. 28/06 per il servizio di scambio sul posto); - la semplificazione delle procedure autorizzative attraverso l introduzione dell autorizzazione unica (art. 12); - l introduzione della garanzia di origine quale strumento comune di riconoscimento dell energia rinnovabile prodotta nell UE (art. 11). Il GSE è il soggetto designato al rilascio della garanzia di origine (Cfr. Capitolo 5); 17

19 - la semplificazione delle modalità di accesso alle reti nonché condizioni economiche agevolate dei servizi di connessione in capo ai produttori (art. 14). Nel caso italiano, tali aspetti sono contenuti negli artt. 12 e 13 della delibera 281/05, così come modificata dalle delibere 28/06, 86/06 e 100/06 dell AEEG. 5. Lo scenario della produzione di energia elettrica rinnovabile nell UE e in Italia Nell UE-15, sulla base dei dati da noi elaborati da fonte Eurostat, la produzione d energia elettrica rinnovabile per fonte ha presentato nel 2004 la ripartizione illustrata nella figura 1.1. Fig Produzione lorda di energia elettrica rinnovabile nell UE-15, anno 2004 Fonte GWh Idrica Geotermica ,2% 2,7% 4,7% 0,2% Eolica ,9% Biogas Biomasse Rifiuti urbani Solare 736 Totale ,3% 68,9% È da notare che dei complessivi 418,2 TWh quasi il 70% è idroelettrico. Estremamente positivo, però, il dato sulla produzione eolica che copre circa il 14% della produzione lorda rinnovabile, a testimonianza dei forti sviluppi di questa fonte negli ultimi anni. Da notare anche la crescita degli impianti alimentati con gli scarti dell agricoltura e dei rifiuti biodegradabili (vedi Tab. 1.3). L andamento della percentuale delle fonti rinnovabili sul consumo interno lordo di elettricità dell UE-15 negli ultimi anni è stato positivo. Tale quota, infatti, è cresciuta tra il 1997 e il 2004 di circa un punto percentuale. Il risultato, apparentemente modesto, è significativo se si tiene conto che il consumo è cresciuto, nello stesso periodo, a un tasso medio annuo del 2,8%. In ogni caso gli interventi per arrivare al target atteso del 22% entro il 2010, previsto dalla direttiva 2001/77/CE, sembrano estremamente impegnativi, specialmente se da realizzare in un arco di tempo così breve. La tabella seguente indica i principali dati del bilancio di energia elettrica dell UE a 15 Stati nel periodo

20 Tab Bilancio energia elettrica UE-15 (dati in GWh) Produzione lorda Importazioni Esportazioni Consumo interno lordo Produzione F.E.R Idraulica Geotermica Eolica Biomasse e rifiuti Solare F.E.R. su Produzione lorda 13,9% 14,3% 14,1% 14,8% 15,4% 13,7% 13,7% 14,8% F.E.R. su Consumo interno lordo 13,9% 14,2% 13,9% 14,6% 15,2% 13,5% 13,5% 14,7% Confrontando il comportamento dei paesi campione si evince come gli sforzi fatti finora per il raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali siano ancora poco soddisfacenti, con la sola eccezione della Germania e del Regno Unito che hanno più che raddoppiato la percentuale di rinnovabili a copertura del consumo di elettricità rispetto al 1997, anno base dello scenario di promozione intrapreso con la direttiva 2001/77/CE. Fig Produzione F.E.R. del bilancio elettrico nei paesi campione EU-15, anni 1997 e % 20% 16% 12% 8% 4% 0% 1997 Italia Francia Germania Spagna Regno Unito 2004 F.E.R. su Produz. Lorda F.E.R. su Consumo Interno lordo La differenza tra la percentuale a copertura della produzione nazionale di energia elettrica e la percentuale a copertura del fabbisogno interno, maggiormente marcata nel caso di Italia e Francia, dipende dalla mag- 19

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