Una lettura sintetica del meccanismo del risarcimento diretto
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- Fortunato Federici
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1 Prime riflessioni E da tempo che si discute in Italia dell introduzione del modello di indennizzo diretto come modello assicurativo per l RC Auto. L Antitrust, l Isvap e vari governi hanno affrontato la questione giungendo tutti alla medesima conclusione: i vantaggi sarebbero notevoli per gli assicurati (che in questo modo vedrebbero ridursi sensibilmente i tempi del risarcimento) sia per le imprese di assicurazione (che potrebbero così gestire i costi del risarcimento che rappresentano l 80% dei costi di produzione. Uno studio della stessa ANIA risalente all anno 2004/2005 prendeva in considerazione questo particolare modello dicendo che l indennizzo diretto risulta particolarmente funzionale ad una razionalizzazione ed ad un controllo dei costi del sistema risarcitorio. Una lettura sintetica del meccanismo del risarcimento diretto La nuova procedura prevede che i danni a i veicoli e le lesioni di lieve entità al conducente verrano risarciti direttamente dalla propria compagnia di assicurazione e non quella dell altro veicolo coinvolto come avviene oggi. Qualora a bordo dell auto, della moto o del ciclomotore targato ci fossero altre persone che hanno subito lesioni, invece, si adotterà la procedura di risarcimento ordinaria. Tra le novità più rilevanti troviamo la possibilità dell assicurato di inviare al propria richiesta di risarcimento anche per via telematica (se previsto dal contratto di polizza). La compagnia dovrà inoltre obbligatoriamente offrire tutto il supporto tecnico necessario alla compilazione della richiesta di risarcimento compresa la quantificazione del danno subito alle cose ed al veicolo. Tutto ciò dovrebbe rendere superfluo il ricorso ad avvocati ed a consulenti automobilistici considerato che la compagnia (il regolamento è esplicito nel merito) esclude il risarcimento di questi costi con la sola eccezione della perizia medico legale per i danni alla persona. L assicurazione avrà 90 giorni per rispondere al proprio assicurato quando nell incidente si sono verificate lesioni lievi, 60 giorni in caso di danni materiali ridotti a 30 nell ipotesi che la denuncia sia firmata congiuntamente dai due conducenti. Una volta accertati i danni, se il contratto RC auto lo prevede, la Compagnia potrà riparare direttamente l auto o la moto danneggiata invece che versare una somma di denaro. In compenso l assicurato avrà un congruo sconto sul premio assicurativo. 1
2 PROCEDURA DEL MECCANISMO DI RISARCIMENTO DIRETTO. Una lettura semplificata e ragionata del regolamento Indice 1) Quando si applica il sistema del risarcimento diretto 2) Per i sinistri che coinvolgono ciclomotori 3) Quando entra in vigore il sistema del risarcimento diretto 4) A chi il danneggiato presenta la richiesta di risarcimento 5) Come si presenta la richiesta di risarcimento 6) Il meccanismo di coinvolgimento dell altra Compagnia di Assicurazione interessata 7) Il contenuto della richiesta di risarcimento a) Per i soli danni alle cose b) Quando siamo in presenza di lesioni subite dal conducente c) Eventuale necessità di integrazione della richiesta di risarcimento 8) L offerta (determinazioni) della Compagnia di Assicurazione a seguito della richiesta di risarcimento a) I contenuti dell offerta b)i tempi di formulazione dell offerta 9) La Compagnia di assicurazione assiste ed informa i danneggiati a) Principi generali e deontologici dell assistenza b) Principi applicativi dell assistenza 10) L accettazione dell offerta della Compagnia da parte del danneggiato 11) Accesso telematico per le Compagnie di Assicurazione 2
3 12) Per i sinistri esclusi dal sistema del risarcimento diretto 13) Come la Compagnia di Assicurazione quantifica e definisce l offerta al danneggiato. Criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti. 14) Come viene organizzato e gestito il sistema di risarcimento diretto da parte delle Compagnie di Assicurazione. a) La Convenzione fra le Compagnie di Assicurazione b) La stanza di compensazione c) La compensazione per i danni alle cose d) La compensazione per i danni alle persone e) Stanza di compensazione ed autonomia f) Metodologia di calcolo del valore dei costi medi e delle eventuali franchigie g) Calcolo dei valori (costi medi) per il risarcimento nel primo anno di applicazione dell indennizzo diretto h) Un Comitato Tecnico per il calcolo dei costi medi i) Funzionamento e decisioni del Comitato Tecnico l) Costo per il funzionamento della Convenzione tra le Compagnie di Assicurazione m) Facoltà delle imprese di Assicurazione straniere che operano sul territorio dello Stato italiano di aderire al sistema di risarcimento diretto n) La natura giuridica e contabile delle compensazioni tra le Imprese di Assicurazione nell ambito del sistema del risarcimento diretto o) Gestione delle informazioni e sistema del risarcimento diretto 15) Il sistema del risarcimento diretto ed i benefici per gli assicurati. 3
4 PROCEDURA DEL MECCANISMO DI RISARCIMENTO DIRETTO. Una lettura semplificata e ragionata del regolamento 1) Quando si applica il sistema del risarcimento diretto Si applica in tutti i casi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente. Se, invece, vi sono lesioni al terzo trasportato si ritorna alla procedura ordinaria definità dall art. 141 del Codice delle Assicurazioni. 2) Per i sinistri che coinvolgono ciclomotori Per i sinistri che coinvolgono i ciclomotori, il sistema del risarcimento diretto si applica quando gli stessi ciclomotori coinvolti siano muniti di targa (vedi decreto del Presidente della Repubblica del 6 Marzo 2006 n ) Quando entra in vigore il sistema del risarcimento diretto Il Regolamento entra in vigore il 1 Gennaio 2007 e viene applicato ai sinistri verificatesi a partire dal 1 Febbraio ) A chi il danneggiato presenta la richiesta di risarcimento Ci rivolgiamo alla propria impresa di assicurazione. In caso di sinistro in cui il danneggiato che si ritienga non responsabile (in parte o in tutto) rivolge la richiesta di risarcimento alla impresa che ha assicurato il veicolo (la propria impresa di assicurazione). 5) Come si presenta la richiesta di risarcimento La richiesta si presenta con raccomandata AR, a mano, telegramma, fax e ove previsto dal contratto, anche in via telematica. 6) Il meccanismo di coinvolgimento dell altra Compagnia di Assicurazione interessata A norma di regolamento l Assicurazione che ha ricevuto la richiesta di risarcimento dà immediata comunicazione all assicurazione dell altro veicolo coinvolto (quindi ritenuto in tutto o in parte responsabile del sinistro) fornendo le sole informazioni necessarie (verifica della copertura assicurativa e per l accertamento delle modalità di svolgimento del sinistro) 7) Il contenuto della richiesta di risarcimento 4
5 a) Per i soli danni alle cose La richiesta deve contenere: i nomi degli assicurati, le targhe dei veicoli, la denominazione rispettive Compagnie di Assicurazione, la descrizione delle circostanza e delle modalità del sinistro, le generalità degli eventuali testimoni, l indicazione di un eventuale intervento degli organi di polizia. Oltre a queste informazioni, per poter effettuare la stima del danno (perizia) è nececssario aggiungere indicazioni concernenti il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta all individuazione dell entità del danno. b) Quando siamo in presenza di lesioni subite dal conducente Oltre i dati e le informazioni citate per i danni a cose occorre inserire l età, l attività ed il reddito del conducente, l entità delle lesioni subite, la spettanza o meno delle prestazioni istituti sociali obbligatorie, l avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, e nel caso la consulenza medico legale di parte e relativo compenso. c) Eventuale necessità di integrazione della richiesta di risarcimento L impresa di assicurazione, in caso richiesta di risarcimento incompleta, entro 30 giorni dalla ricezione, invita il danneggiato a fornire chiarimenti ed integrazioni necessari alla regolarizzazione della stessa. La compagnia di asssicurazione, a norma dell art. 9, deve offrire assistenza tecnica e informativa. Quando si verifica la necessità di integrazione della richiesta di risarcimento i termini di formulazione dell offerta, da parte della compagnia di assicurazione, si sospendono fino alla data di ricezione delle integrazioni richieste. 8) L offerta (determinazioni) della Compagnia di Assicurazione a seguito della richiesta di risarcimento a) I contenuti dell offerta La compagnia di assicurazione, con comunicazione inviata al danneggiato, deve indicare o una congrua offerta di risarcimento (in forma specifica solo se previsto espressamente dal contratto di polizza) oppure specificare i motivi che impediscono di formulare l offerta. b) I tempi di formulazione dell offerta L offerta (sotto forma di comunicazione) viene inviata nei seguenti termini: 90 giorni (caso di lesioni al conducente) 5
6 60 giorni (caso di danni alle cose) 30 giorni (in presenza di modulo di denuncia del sinistro sottoscritto da entrambi i conducenti) 9) La Compagnia di assicurazione assiste ed informa i danneggiati Il Regolamento dedica l articolo 9) per definire il compito di assistenza tecnica ed informativa delle Compagnie di Assicurazione in favore dei danneggiati sulla base di principi generali e deontologici e operativi. Vediamoli nello specifico. a) Principi generali e deontologici dell assistenza La Compagnia di Assicurazione (nel rispetto degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede) si impegna (è obbligata) a fornire al danneggiato assistenza informativa e tecnica per consentire la miglior prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. b) Principi applicativi dell assistenza Questi obblighi comprendono (oltre a quello previsto espressamente nel contratto di polizza) il supporto tecnico per la compilazione della richiesta di risarcimento (anche ai fini della quantificazione del danno), il suo controllo ed la eventuale integrazione e l illustrazione dei criteri di responsbilità (vedi allegato a) all Art. 9) 10) L accettazione dell offerta della Compagnia da parte del danneggiato Quando la somma offerta dalla Compagnia di Assicurazione venga accettata dal danneggiato negli importi corrisposti non sono conteggiati (e quindi dovuti compensi) per la consulenza o assistenza professionale (di cui si sia eventualemente avvalso il danneggiato). Resta esclusa la consulenza medico legale per i danni alla presona che viene ammessa al conteggio. 11) Accesso telematico per le Compagnie di Assicurazione La Compagnia di Assicurazione ha diritto di accedere, in via telematica, agli archivi previsti dall art. 132, 3 comma del Codice delle Assicurazioni per la verifica dei dati tecnici del proprietario dell altro veicolo. Questa operazione deve essere connessa con la liquidazione dei danni derivanti dal sinistro. Per quanto riguarda il citato art. del Codice ci si riferisce alla possibilità di consultare, in via telematica, il Pubblico Registro 6
7 automobilistico e l Archivio Nazionale dei Veicoli previsto dal Codice della Strada. 12) Per i sinistri esclusi dal sistema del risarcimento diretto Quando il sinistro non rientra nell ambito di applicazione della procedura di indennizzo diretto (art. 3 del presente regolamento) l Impresa di Assicurazione ne informa il danneggiato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Il regolamento definisce in 30 giorni il tempo limite per l informazione al danneggiato decorrenti dalla ricezione della richiesta di risarcimento. Sempre entro gli stessi 30 giorni l impresa di assicurazione è tenuta a trasmettere la richiesta di risarcimento (corredata dalla documentazione acquisita ed ai fini di ogni ulteriore valutazione) alla Compagnia di Assicurazione del responsabile del sinistro, qualora, ovviamente, sia nota in base agli elementi in suo possesso. I termini previsti dalla procedura ordinaria di risarcimento (dettati dagli artt. 145 e 146 del codice) iniziano a decorrere dal momento in cui l impresa del responsabile del sinistri riceve la comunicazione di cui sopra. 13) Come la Compagnia di Assicurazione quantifica e definisce l offerta al danneggiato. Criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti. L impresa di Assicurazione adotta le proprie determinazioni in relazione alla richiesta del danneggiato utilizzando la tabella di cui all allegato a). Procede dunque applicando i criteri di accertamento delle responsabilità del sinistro ricavabili dalla casistica delle metodologie più comuni dell accadimento dei sinistri contenute nel citato allegato. L operazione di accertamento viene effettuata in conformità con la disciplina legislativa e regolamentare in materia di circolazione stradale. Nel caso che il sinistro verificatosi non rientri in alcuna delle ipotesi contenute nel citato allegato, il processo di accertamento sarà compiuto con riferimento alla fattispecie concreta, nel rispetto sottolinea il Regolamento dei principi generali in tema di resposabilità derivante dalla circolazione dei veicoli. 14) Come viene organizzato e gestito il sistema di risarcimento diretto da parte delle Compagnie di Assicurazione. a) La Convenzione fra le Compagnie di Assicurazione Il regolamento ci dice che le compagnie di assicurazione stipulano una convenzione che la finalità di regolare i rapporti organizzativi e economici 7
8 (compensazioni) fra le stesse ai fini della gestione del risarcimento diretto. b) La stanza di compensazione Per quanto concerne la regolazione contabile dei rapporti economici nella convenzione deve essere prevista una stanza di compensazione dei risarcimenti effettuali. c) La compensazione per i danni alle cose Per i danni alle cose le compensazioni tra le Compagnie di Assicurazione avvengono sulla base di costi medi. Tali costi medi possono essere differenziati per macroaree, terriorialmente omogenee, in numero non superiore a tre. d) La compensazione per i danni alle persone Per i danni alle persone le compensazioni possono avvenire con l ausilio di meccanismi che prevedano franchige per la compagnia di assicurazione che ha risarcito il danno. Tali regole saranno dettate dalla Convenzione stessa. e) Stanza di compensazione ed autonomia L attività della stanza di compensazione deve svolgersi in regime di completa autonomia rispetto alle Compagnie di Assicurazione ed ai loro organismi associativi. f) Metodologia di calcolo del valore dei costi medi e delle eventuali franchigie I valori dei costi medi e delle eventuali franchigie vengono calcolati ogni anno, sulla base dei risarcimenti effettivamente corrisposti nell ambito del sistema del risarcimento diretto. g) Calcolo dei valori (costi medi) per il risarcimento nel primo anno di applicazione dell indennizzo diretto Per il primo anno di applicazione del sistema di risarcimento diretto il Comitato Tecnico calcola i valori (costi medi ed eventuali franchigie ) sulla base delle statistiche di mercato. h) Un Comitato Tecnico per il calcolo dei costi medi 8
9 Ai fini del calcolo annuale dei valori da assumere (necessari per le compensazioni) e sulla base dei dati forniti dalla stanza di compensazione viene istituito un comitato tecnico composto da : a) un rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico che avrà funzioni di Presidente; b) un rappresentante dell ISVAP; c) un rappresentante di ANIA; d) un esperto in scienze statistiche ed attuariali; e) due rappresentanti del Consiglio Nazionale Consumatori ed Utenti (Associazioni dei Consumatori). Il regolamento precisa che l esperto in scienze statistiche ed attuariali non deve aver svolto, nei due anni precedenti la nomina nel Comitato Tecnico, incarichi presso le Compagnie di Assicurazione. i) Funzionamento e decisioni del Comitato Tecnico I membri del Comitato Tecnico sono nominati, con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, per la durata di un triennio. La nomina può essere riconfermata una sola volta. Il Comitato Tecnico delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. l) Costo per il funzionamento della Convenzione tra le Compagnie di Assicurazione Il costo relativo al funzionamento della convenzione è a carico delle imprese di assicurazione che aderiscono al sistema del risarcimento diretto. m) Facoltà delle imprese di Assicurazione straniere che operano sul territorio dello Stato italiano di aderire al sistema di risarcimento diretto Le imprese con sede legale negli stati membri dell Unione Europea che operano sul territorio dello Stato Italiano hanno facoltà di aderire al sistema del risarcimento diretto mediante la sottoscrizione della convenzione sopra citata. n) La natura giuridica e contabile delle compensazioni tra le Imprese di Assicurazione nell ambito del sistema del risarcimento diretto Il regolamento chiarisce che non costituiscono prestazioni di servizio, ai fini dell imposta sul valore aggiunto, la regolazione dei rapporti tra le imprese di assicurazione nell ambito della procedura dell indennizzo diretto. o) Gestione delle informazioni e sistema del risarcimento diretto 9
10 Le informazioni che vengono acquisite nell ambito dei rapporti economici ed organizzativi per la gestione del risarcimento diretto possono venir utilizzate esclusivamente per le finalità previste dalla stessa stanza di compensazione. 15) Il sistema del risarcimento diretto ed i benefici per gli assicurati. Il regolamento sottolinea che il sistema del risarcimento diretto dovrà consentire effettivi benefici per gli assicurati attraverso tre modalità: ottimizzazione della gestione, controllo dei costi ed innovazione dei contratti di polizza. Per quanto riguarda l innovazione contratti di polizza si stabilisce che potranno contenere l impiego di clausole che prevedano il risarcimento del danno in forma specifica con contestuale riduzione del premio per l assicurato. Si sottolinea anche che, nel caso di clausole che prevedano il risarcimento in forma specifica, nel contratto di polizza deve essere espressamente indicata la percentuale di sconto applicata. 10
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