REGOLAMENTO PER LO STAZIONAMENTO DEI NATANTI NELLE AREE DELLA MARINA DI TELLARO Il presente regolamento disciplina lo stazionamento dei natanti negli
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- Giorgia Poletti
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1 REGOLAMENTO PER LO STAZIONAMENTO DEI NATANTI NELLE AREE DELLA MARINA DI TELLARO Il presente regolamento disciplina lo stazionamento dei natanti negli spazi pubblici in Piazza IV Novembre, scalo e aree contigue della frazione di Tellaro (di seguito denominate anche solo aree demaniali ) con il fine di contemperare le esigenze di decoro del centro storico e di fruizione pubblica delle aree demaniali interessate con l esigenza dei residenti nella frazione all'utilizzo dei natanti di loro proprietà. ART.1 (definizioni) Con il termine natante si intendono canoe, barche con lunghezza fuori tutto fino a cm. 340 e gommoni con lunghezza fuori tutto fino a cm Il termine utente si riferisce al proprietario utilizzatore del natante per il quale è presentata domanda di stazionamento. Il termine gestore si riferisce al soggetto eventualmente deputato al ricevimento e valutazione delle domande di stazionamento e all'attuazione del presente regolamento. ART.2 (limiti numerici) Il numero di barche, compresi i gommoni, che potranno stazionare nelle aree demaniali è limitato ad una per nucleo familiare di residente e a una per seconda casa, per un numero complessivo stabilito dal presente regolamento. ART.3 (titolo per la presentazione della domanda) Hanno titolo a presentare domanda di stazionamento di barche e gommoni per esclusive finalità hobbistiche: a) i residenti nella frazione; b) i non residenti parenti in linea retta entro il secondo grado di residenti nella frazione; c) i proprietari di seconda casa nella frazione o loro parenti in linea retta entro il 2 grado. La domanda deve essere presentata da chi si dichiari utilizzatore del natante. Il venir meno dei presupposti di cui sopra comporta l'immediata perdita del diritto a mantenere il natante nelle aree demaniali. Ai fini del computo di cui all'art. 2 che precede i non residenti, parenti in linea retta di residenti o di proprietari di 2 casa nella frazione sono considerati, ai fini del presente regolamento, quali facenti parte del nucleo familiare del parente residente o proprietario. Il modello di domanda è allegato al presente regolamento a farne parte integrante e sostanziale (allegato A).
2 ART.4 (graduatoria) A seguito della valutazione delle domande di stazionamento si forma la graduatoria delle domande ammesse secondo l'ordine stabilito in forza dei criteri di seguito fissati. In caso di esaurimento dei posti, le restanti domande ammesse formano la graduatoria di attesa. Ai fini della valutazione delle domande di stazionamento valgono i seguenti punteggi: 1) residente nella frazione di Tellaro (punti 5) 2) parente entro il secondo grado di un residente nella frazione di Tellaro (punti 3) 3) proprietario seconda casa a Tellaro o parente ai sensi dell'art. 3 (punti 3) 4) iscritto nella graduatoria non autorizzato per esaurimento posti (punti 3) Il punteggio di cui al punto 4) si somma ai punteggi di cui ai punti 1), 2) e 3) In caso di parità di punteggio sarà preferita la domanda di chi ha maggiore anzianità di residenza nella frazione di Tellaro o di chi ha acquistato la seconda casa in epoca precedente. Ultimo criterio di preferenza è l'anzianità del richiedente. ART.5 (periodo di stazionamento) Nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 30 settembre il numero di barche autorizzato allo stazionamento non dovrà superare il numero di trenta. Nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 14 maggio il numero di barche autorizzato allo stazionamento non dovrà superare il numero di quindici. E' fatta salva la facoltà di autorizzare mediante delibera di giunta comunale lo stazionamento di ulteriori tre imbarcazioni su motivata richiesta degli utenti in graduatoria d'attesa, sentiti gli utenti che eventualmente li precedono. Sono autorizzate allo stazionamento le prime 30 imbarcazioni rientranti nella graduatoria di cui all'art. 4 che precede. In caso di rinuncia sarà autorizzato il primo degli utenti che seguono in graduatoria fino ad esaurimento. Sono autorizzate a proseguire nello stazionamento per il periodo primo ottobre 14 maggio le prime 15 imbarcazioni della graduatoria di cui al punto che precede. In caso di rinuncia a proseguire lo stazionamento, sarà autorizzato il primo degli utenti che seguono in graduatoria fino ad esaurimento. Le domande incluse in graduatoria, che rientrino tra quelle autorizzabili a proseguire lo stazionamento per il periodo primo ottobre - 14 maggio, hanno facoltà di dichiarare il solo interesse per detto periodo. In tal caso per il periodo rinunciato subentrerà il primo degli utenti in graduatoria di attesa fino ad esaurimento.
3 ART.6 (modalità dello stazionamento) L'autorizzazione allo stazionamento non comporta assegnazione di uno stallo ma unicamente la facoltà di mantenere l'imbarcazione all'interno delle aree di stazionamento. In piazza IV Novembre le barche dovranno essere depositate all'interno dello spazio segnato e ai lati interni della piazza mantenendo il transito pedonale. Nella zona scalo le imbarcazioni dovranno essere mantenute in aderenza al muro di contenimento della piazza a lisca di pesce o affiancate verso il lato nord lasciando libero lo spazio di transito. Le imbarcazioni dovranno essere sistemate su tacchi saranno sovrapposte quando esauriti gli spazi a terra. che le mantengano alzate da terra e L'imbarcazione dovrà riportare il contrassegno fornito al rilascio dell'autorizzazione ben visibile nello specchio di poppa. ART.7 (canone) Con delibera di Giunta comunale sono stabiliti i canoni di stazionamento per il periodo 15 maggio 30 settembre e per il periodo 1 ottobre - 14 maggio. Lo stazionamento dell'imbarcazione è subordinato al ritiro dell'apposito contrassegno previo pagamento del canone per il periodo 15 maggio 30 settembre. La prosecuzione dello stazionamento per il periodo 1 ottobre 14 maggio è subordinato al ritiro dell'apposito contrassegno previo pagamento del canone residuo. Le modalità di pagamento sono stabilite con delibera di Giunta comunale. ART.8 (rimozione) Gli utenti sono tenuti a rimuovere il natante a loro cura e spesa e senza che sia necessario alcun preavviso alla data di scadenza del periodo per il quale è data l'autorizzazione allo stazionamento. Decorsi dieci giorni dalla scadenza del periodo autorizzato, il natante sarà rimosso e custodito a cura dell'amministrazione comunale o dal gestore con spese a carico dell'utente. Resta impregiudicata, se del caso, la comminazione di sanzione amministrativa. Nel caso in cui la barca o il gommone non siano posizionati entro otto giorni dalla data di consegna del contrassegno l'utente perde il diritto allo spazio che verrà assegnato al richiedente primo nella graduatoria di attesa. ART.9 (decadenza) Nel caso di decadenza il proprietario dovrà rimuovere l'imbarcazione su richiesta scritta dell'amministrazione comunale o del gestore nei tempi ivi indicati.
4 In difetto si procederà alla rimozione forzata e alla custodia a spese dell'utente. Resta impregiudicata, se del caso, la comminazione di sanzione amministrativa. ART.10 (perdita del diritto alla presentazione della domanda) Gli utenti che si rendono soggetti a procedura di rimozione forzata perdono il diritto a ripresentare domanda di stazionamento. ART.11 (modalità di presentazione delle domande) Le domande di stazionamento devono essere presentate utilizzando il modulo predisposto dall'amministrazione e reperibile sul sito istituzionale del Comune. La presentazione dovrà avvenire mediante protocollo all'urp del Comune nel periodo compreso tra il primo e il 30 novembre. ART.12 (esame delle domande) La valutazione della domanda sarà operata dall'amministrazione comunale o dal gestore appositamente individuato. Tutte le domande presentate saranno conservate dal destinatario unitamente all'elenco degli utenti ammessi allo stazionamento e alla graduatoria di attesa. ART.13 (obbligo di rimozione) L'utente è obbligato a rimuovere il natante, e alla sua successiva ricollocazione, a proprie cure e spese. ogni qualvolta lo richieda l'amministrazione comunale o il gestore nell'occasione di eventi culturali, turistici o religiosi che richiedano di liberare le aree demaniali o in occasione di pulizie o di interventi manutentivi. ART.14 (canoe) Hanno titolo a presentare domanda di stazionamento di canoe per esclusive finalità hobbistiche: a) i residenti nella frazione; b) i non residenti parenti in linea retta entro il secondo grado di residenti nella frazione; c) i proprietari di seconda casa nella frazione o loro parenti in linea retta entro il 2 grado.. I richiedenti dovranno dichiarare di non avere disponibilità di spazi privati dove depositare il natante, diversamente la domanda non sarà accoglibile. La domanda deve essere presentata da chi si dichiari utilizzatore della canoa. Il venir meno dei presupposti di cui sopra comporta l'immediata perdita del diritto a mantenere il natante nelle aree demaniali.
5 Alle domande per stazionamento di canoa non si applicano limiti numerici per nucleo familiare previsti dall'art. 2 e dall'art. 3. L'accoglimento della domanda di autorizzazione allo stazionamento non comporta assegnazione di un posto ma la sola autorizzazione al deposito della stessa nelle sedi a ciò destinate. Nel caso di esaurimento degli spazi la canoa dovrà essere depositata in area privata. La canoa lasciata incustodita al di fuori delle aree di stazionamento sarà rimossa a cura dell'amministrazione; in ogni caso al titolare sarà revocata l'autorizzazione. Le canoe potranno essere depositate dal primo maggio al 30 ottobre. Alla scadenza di tale periodo dovranno essere rimosse a cura dei proprietari. In difetto, decorsi dieci giorni l'amministrazione comunale avrà facoltà di procedere alla rimozione e al deposito del natante a spese del proprietario. Fatta salva l'applicazione di sanzione amministrativa se prevista. Il modello di domanda si allega al presente regolamento a farne parte integrante (allegato B). Il titolare dovrà esporre sulla coperta della canoa il distintivo consegnato all'atto del rilascio dell'autorizzazione. ART.15 (custodia) L'amministrazione comunale o il gestore non assumono alcun obbligo di custodia dei natanti e relative attrezzature o dotazioni stazionanti nelle aree demaniali, sia per atti vandalici o furti, sia per danneggiamenti causati da eventi naturali. Pertanto la custodia è a carico esclusivo dell'utente. ART.16 (norma transitoria) Il presente regolamento entra in vigore a far data dal 30 ottobre Per il periodo 1 ottobre maggio 2017 resta comunque efficace la graduatoria allegata all'ordinanza sindacale n. 37 del 24/08/2016 ai soli fini della individuazione degli aventi diritto allo stazionamento per il periodo 1 ottobre maggio 2017, con applicabilità della facoltà data alla Giunta comunale dal comma 3 dell'art. 5 che precede.
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