CIRCOLARE. Ai Responsabili del trattamento dei dati personali LORO SEDI. BS/ad

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1 Direzione Amministrativa CIRCOLARE Affari Generali e Legali Ai Responsabili del trattamento dei dati personali BS/ad LORO SEDI OGGETTO: Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice della Privacy, approvato con il Decr. Pres. Reg. 12 maggio 2006, n.0146/pres. Con il Decr. Pres. Reg. 12 maggio 2006, n.0146/pres., la Regione FVG ha ottemperato a quanto previsto dagli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del D.L.vo 196/2003, adottando il regolamento in forza del quale anche i soggetti pubblici non dotati di potestà regolamentare a rilevanza esterna, ma soggetti ai poteri di indirizzo e controllo della Regione stessa, possono trattare dati sensibili già autorizzati da espressa disposizione di legge che non specifica i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili. Il Decr. Pres. Reg. 12 maggio 2006, n. 0146/Pres. provvede quindi ad individuare tutti i tipi di dati sensibili e giudiziari che possono essere utilizzati e le operazioni che possono essere necessariamente svolte anche da parte di questo IRCCS per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico di competenza, già individuate per legge (v. art. 85 e ss. codice privacy), tra le quali le attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. I trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati con finalità di tutela della salute o dell incolumità fisica dell interessato non rientrano nell ambito di applicazione dell art. 20 e non sono quindi contemplati dal regolamento, in quanto sono soggetti alle norme sulla prestazione del consenso (v. art. 76 codice privacy). Non è possibile effettuare alcuna operazione relativa ai dati sensibili (diversi da quelli idonei a rivelare lo stato di salute indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell incolumità fisica dell interessato ) e giudiziari, al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate nelle schede che compongono il regolamento. Per agevolare la consultazione del regolamento in questione, si allega alla presente un indice riassuntivo delle schede relative ai singoli trattamenti (allegato A e allegato B ) riportate nel Decr. Pres. Reg. 12 maggio 2006, n.0146/pres., consultabile integralmente sul sito del Burlo alla voce Ospedale Privacy Regolamento F.V.G. Ciascun responsabile in indirizzo deve quindi verificare che i trattamenti di dati sensibili effettuati dagli incaricati della propria struttura riguardino unicamente le operazioni di trattamento individuate dal regolamento nelle schede riguardanti il segmento di attività istituzionale di competenza. Appare quindi il caso di riassumere i principi dettati dal codice della privacy in materia di trattamento dei dati da parte dei soggetti pubblici, che tutti i responsabili ed incaricati sono tenuti ad osservare:

2 1) qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; 2) salvo quanto previsto per il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute, effettuato per finalità di tutela della salute o dell incolumità fisica dell interessato, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell interessato; 3) il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari da parte dei soggetti pubblici (ossia i dati personali comuni : nome, cognome, indirizzo ecc.) è sempre consentito anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente, sempre che rientrino nello svolgimento di funzioni istituzionali; 4) il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte dei soggetti pubblici (diversi dal trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati con finalità di tutela della salute o dell incolumità fisica dell interessato per i quali occorre il consenso) è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e le operazioni eseguibili; 5) se il trattamento di cui al punto 4) è autorizzato da espressa disposizione di legge che non specifica però i tipi di dati che possono essere trattati e le operazioni eseguibili, il trattamento è ora consentito in base al nuovo regolamento regionale che identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili dall Istituto nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali; 6) se il trattamento dei dati sensibili non è previsto espressamente da una disposizione di legge, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l individuazione delle attività che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico per le quali è conseguentemente autorizzato il trattamento. In tal caso, i soggetti pubblici debbono altresì provvedere ad identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni con atto di natura regolamentare. Si ricorda, inoltre, che: 1) per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l organizzazione, la conservazione, la consultazione, l elaborazione, la modificazione, la selezione, l estrazione, il raffronto, l utilizzo, l interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati; 2) si intendono per dati sensibili, i dati personali idonei a rivelare l origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; 3) si intendono per dati giudiziari, i dati personali idonei a rivelare i provvedimenti giudiziari in materia di iscrizione al casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o indagato ai sensi del codice di procedura penale. Si coglie, infine, l occasione per ribadire la necessità della puntuale osservanza delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali e delle istruzioni fornite ai Responsabili formalmente individuati. A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono cordiali saluti. La Responsabile Affari generali e Legali Avv. Benedetta Smedile Si allegano:

3 Linea Guida per l applicazione del Regolamento Allegato A Elenco delle schede relative ai trattamenti di dati personali, sensibili e giudiziari della Regione autonoma F.V.G., enti e agenzie regionali, gli enti controllati e vigilati dalla Regione. Allegato B Elenco delle schede relative ai trattamenti di dati personali, sensibili e giudiziari delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico, Aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell'ambito del S.S.N. Infine, considerata la difficoltà di lettura ed interpretazione delle schede, si riporta in calce, a titolo di esempio, una scheda tipo (scheda n. 5 Attività fisica e sportiva pag. 143), con i relativi riquadri di commento e spiegazione. Anche se non specificatamente attinente all attività svolta presso questo Istituto, tale scheda, trasmessa da altre Aziende Ospedaliere Regionali, può costituire un esempio per un più facile utilizzo delle schede di pertinenza.

4 LINEA GUIDA PER L APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SUI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI (ai sensi dell art. 20, comma 2, del D.Lgs. 196/03) 1. PERCHÉ UN REGOLAMENTO SUI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI? Il Regolamento sui dati sensibili e giudiziari è previsto dall art.20 del Codice privacy (D.Lgs. 196/03) ed ha lo scopo di autorizzare i trattamenti di tali dati in tutti i casi in cui non sussista già una legge che disciplini dettagliatamente i tipi di dati che possono essere trattati e le operazioni eseguibili sugli stessi. Le leggi infatti, per la maggioranza, disciplinano le attività, sanitarie o meno, senza occuparsi di come i dati relativi a tali attività debbano essere utilizzati. Il Regolamento ha dunque la funzione di supplire a tale carenza legislativa. In sostanza, il Regolamento autorizza quei trattamenti di dati che altrimenti sarebbero vietati. Il Regolamento si occupa: A. solo ed esclusivamente dei dati sensibili e giudiziari,* in quanto il trattamento dei dati puramente personali da parte di un ente pubblico per finalità istituzionali è sempre ammesso (non occorrono nè una legge nè un regolamento); B. solo ed esclusivamente dei trattamenti di dati in ambito amministrativo, cioè di tutte le operazioni che vengono effettuate utilizzando dei dati per le finalità amministrative strettamente connesse all attività di cura. In altre parole il Regolamento non autorizza i trattamenti di dati che occorrono per la diretta tutela della salute, cioè per la cura (per far questo è indispensabile il consenso del cittadino al trattamento dei propri dati), ma i trattamenti che precedono, seguono o accompagnano l attività assistenziale in senso stretto. Un esempio: il Regolamento non entra nel merito dei programmi di diagnosi precoce intesi come attività prettamente sanitaria (il cittadino che intende partecipare ad uno screening darà il proprio consenso al trattamento dei propri dati). Il Regolamento si occupa di tutti i flussi amministrativi correlati all attività di screening, quali ad esempio l invio dei dati alla Regione, la tenuta dei relativi registri, ecc. * Per dati sensibili si intendono i dati personali idonei a rivelare l origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l adesione a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4, lett. d, Codice). Per dati giudiziari si intendono i dati personali idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato (art. 4, lett. e, Codice). 2. COME E STRUTTURATO IL REGOLAMENTO? Il Regolamento si compone di schede riguardanti ciascuna una specifica attività e di conseguenza una specifica tipologia di trattamento di dati sensibili o giudiziari: a) n. 35 schede relative ai trattamenti di dati personali, sensibili e giudiziari della Regione autonoma F.V.G., enti e agenzie regionali, gli enti controllati e vigilati dalla Regione; b) n. 41 schede relative ai trattamenti di dati personali, sensibili e giudiziari delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell'ambito del S.S.N.

5 Ogni scheda, a sua volta, è suddivisa in varie parti. Nessuna di esse può essere modificata e/o integrata in quanto il contenuto è stato approvato dall Autorità Garante nella veste in cui si presenta. In particolar modo le parti della scheda denominate : Tipologia dei dati trattati Modalità di trattamento dei dati Tipologia delle operazioni eseguite presentano caselle barrate e caselle vuote: ciò sta ad indicare che sono autorizzati dal Regolamento soltanto i trattamenti di dati contrassegnati con X. Le tipologie di dati e di operazioni non barrate con X non sono ammesse e pertanto illegittime. Se, ad esempio, non è stata barrata con X la casella relativa alla vita sessuale ciò significa che tali dati non possono essere trattati e quindi registrati, utilizzati, conservati ecc. Occorre prestare particolare attenzione alla comunicazione (inserita nella tipologia delle operazioni eseguite): sono infatti previsti nelle singole schede i soli soggetti, pubblici o privati, destinatari dei dati sensibili o giudiziari; in altre parole, l Azienda sanitaria non può porre in essere flussi informativi nei confronti di soggetti diversi da quelli specificatamente indicati. 3. COSA FARE? Le schede devono essere lette e consultate. La lettura e la consultazione del Regolamento sono indispensabili per conoscere quali siano i trattamenti di dati ammessi e le modalità con cui porli in essere. Ogni Responsabile del trattamento dovrà pertanto consultare l indice delle schede in relazione all attività svolta e rinvenire all interno della scheda stessa i trattamenti di dati autorizzati. Ogni Responsabile del trattamento potrà essere interessato ad una o più schede. Ciò che non è contemplato nella scheda non è stato ritenuto indispensabile (ai sensi dell art. 3 del Codice) dall Autorità Garante e pertanto il relativo trattamento di dati non può essere legittimamente posto in essere. Tale ricognizione deve essere svolta da ogni Responsabile del trattamento per i trattamenti di dati effettuati nell ambito della propria U.O./ Struttura/Servizio. 4. AVVERTENZE L Autorità Garante ha ormai avviato una verifica sistematica sugli adempimenti in materia di tutela della riservatezza da parte delle Aziende Sanitarie attraverso controlli e ispezioni. Per lo svolgimento della propria funzione di controllo il Garante ha già stipulato un protocollo d intesa con la Guardia di Finanza, che attiva a sua volta uno specifico nucleo sulla protezione dei dati personali. Anche l adeguamento ai contenuti del Regolamento potrà essere oggetto di controlli e verifiche.

6 ALLEGATO A N Elenco delle schede relative ai trattamenti di dati personali, sensibili e giudiziari della Regione autonoma F.V.G., enti e agenzie regionali, gli enti controllati e vigilati dalla Regione. Nomine e designazioni, da parte della Regione, delle Aziende sanitarie, degli Enti e Agenzie regionali, degli altri Enti vigilati e controllati dalla Regione. pag. 7 Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale inserito a vario titolo presso l Ente regionale, le Aziende sanitarie, gli Enti e le Agenzie regionali e gli altri Enti vigilati e controllati dalla Regione, compreso collocamento obbligatorio, assicurazioni integrative. pag. 13 Attività sanzionatoria e di tutela amministrativa e giudiziaria riguardante l Ente regionale, le Aziende sanitarie, gli Enti e le Agenzie regionali e gli altri Enti vigilati e controllati dalla Regione. pag. 21 A) Anagrafe patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive; B) Gestione economica, fiscale e previdenziale delle indennità, degli assegni vitalizi e delle reversibilità dei consiglieri, ex consiglieri e assessori regionali. pag Assicurazione rischi di morte, invalidità permanente e temporanea, dipendenti da infortunio o infermità e assicurazione invalidità dei consiglieri e assessori regionali e dei consiglieri degli Enti strumentali in carica. pag Attività ispettiva. pag Attività in materia di tributi regionali. pag Concessioni, autorizzazioni, iscrizioni, agevolazioni, finanziamenti ed altri benefici a persone fisiche e giuridiche e organizzazioni sociali, da parte della Regione, degli enti e Agenzie regionali, degli altri Enti vigilati e controllati dalla Regione. pag Attuazione norme per il diritto al lavoro dei disabili (collocamento obbligatorio): incontro domanda-offerta di lavoro; Banca dati regionale agevolazioni per le assunzioni. pag Gestione dati relativi ai partecipanti a corsi ed attività formative. pag Attività socio-assistenziali a favore di fasce deboli di popolazione (persone bisognose o non autosufficienti o incapaci o appartenenti a particolari gruppi di popolazione). pag Attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell assistenza sanitaria. pag Tutela dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di vita e di lavoro. pag Profilassi generale delle malattie infettive e diffusive. pag Vaccinazioni (compreso indennizzo per danni da vaccinazioni obbligatorie). pag Assistenza sanitaria di base: cure all estero. pag Assistenza integrativa (fornitura di prodotti dietetici e di presidi sanitari a categorie particolari). pag. 82 Prestazioni sanitarie ad alta specializzazione a stranieri 18 extracomunitari per ragioni umanitarie. pag Assistenza residenziale e semiresidenziale ad anziani non autosufficienti, disabili psichici e sensoriali e malati terminali. pag Assistenza termale. pag Assistenza ospedaliera in regime di ricovero e domiciliare. pag. 91

7 22 Trapianti. pag Assistenza sanitaria di emergenza. pag. 97 continua ALLEGATO A 24 Assistenza specialistica ambulatoriale, diagnostica, riabilitativa extra-ospedaliera e domiciliare. pag Promozione e tutela della salute mentale. pag Tutela della salute materno-infantile. pag Assistenza farmaceutica territoriale e ospedaliera. pag Farmacovigilanza e rilevazione reazioni avverse a vaccino. pag Attività trasfusionale e indennizzo per danni da trasfusioni e somministrazione di emoderivati. pag Assistenza a favore delle categorie protette (morbo di Hansen). pag Trattamenti per scopi scientifici diversi da quelli medici, biomedici ed epidemiologici. pag Trattamenti per scopi statistici effettuati da soggetti SISTAN (ufficio di Statistica della Regione). pag Attività di pianificazione e gestione delle situazioni di emergenza di protezione civile. pag Documentazione dell'attività istituzionale del Consiglio e degli organi consiliari della Regione/Provincia autonoma, della giunta regionale/provinciale e degli organi di altri Enti pubblici regionali o vigilati dalla Regione. pag Pubblicità immobiliare- Impianto e tenuta dei libri fondiari. pag. 126

8 ALLEGATO B Elenco delle schede relative ai trattamenti di dati personali, sensibili e giudiziari delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico, Aziende universitarie di N. qualsiasi tipo e natura operanti nell'ambito del S.S.N. 1 Tutela dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di vita e di lavoro. pag Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive e delle tossinfezioni alimentari. pag Vaccinazioni e verifica assolvimento obbligo vaccinale. pag Programmi di diagnosi precoce. pag Attività fisica e sportiva. pag Gestione attività sociosanitaria a favore di fasce deboli di popolazione. pag Medicina di base - Pediatria di libera scelta - continuità assistenziale (Guardia medica notturna e festiva, Guardia turistica). pag Assistenza sanitaria di base: riconoscimento del diritto all'esenzione per patologia/invalidità/reddito e gestione archivio esenti. pag Assistenza sanitaria di base: assistenza sanitaria in forma indiretta. pag Assistenza sanitaria di base: cure all'estero. pag Assistenza sanitaria di base: assistenza agli stranieri in Italia (particolari categorie). pag Assistenza integrativa (fornitura di prodotti dietetici a categorie particolari e di presidi sanitari a soggetti affetti da diabete mellito). pag Assistenza protesica. pag Assistenza domiciliare programmata e integrata. pag Attività di assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale ad anziani non autosufficienti, disabili psichici e sensoriali e malati terminali. pag Assistenza termale. pag Attività amministrativa, programmatoria, gestionale e di valutazione relativa alla assistenza in regime di ricovero ospedaliero e domiciliare. pag Attività amministrativa, programmatoria, gestionale e di valutazione, concernente l'attività immuno-trasfusionale. pag Attività amministrativa, programmatoria, gestionale e di valutazione, concernente il trapianto d'organi. pag Soccorso sanitario di emergenza/urgenza Sistema "118". Assistenza sanitaria di emergenza. pag Assistenza specialistica ambulatoriale e riabilitazione. pag Promozione e tutela della salute mentale. pag Dipendenze (Tossicodipendenze e alcooldipendenze). pag Assistenza socio-sanitaria per la tutela della salute materno-infantile ed esiti della gravidanza. pag Assistenza farmaceutica territoriale e ospedaliera. pag Sperimentazione clinica dei medicinali. pag Farmacovigilanza e rilevazioni reazioni avverse a vaccino. pag Erogazione a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, qualora non vi sia alternativa terapeutica valida, di medicinali inseriti in apposito elenco predisposto dalla Commissione unica del farmaco. pag Assistenza a favore delle categorie protette (Morbo di Hansen). pag. 231

9 30 Attività amministrativa, programmatoria, gestionale e di valutazione concernente l'assistenza ai nefropatici cronici in trattamento dialitico. pag. 234 continua ALLEGATO B Attività medico-legale inerente l'istruttoria delle richieste di indennizzo per danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. pag. 237 Attività medico-legale inerente gli accertamenti finalizzati al sostegno delle fasce deboli (riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, della condizioni di handicap, accertamenti per il collocamento mirato al lavoro delle persone disabili). pag. 240 Attività medico-legale inerente l'accertamento dell'idoneità in ambito di diritto al lavoro (assunzione nel pubblico impiego; idoneità allo svolgimento di mansioni lavorative; controllo dello stato di malattia di dipendenti pubblici e privati). pag. 243 Attività medico-legale inerente l'accertamento dell'idoneità al porto d'armi, ai fini della sicurezza sociale. pag. 247 Attività medico-legale inerente l'accertamento dell'idoneità alla guida, ai fini della sicurezza sociale. pag. 250 Consulenze e pareri medico-legali in tema di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. pag Consulenze e pareri medico-legali in tema di ipotesi di responsabilità professionale sanitaria, di supporto all'attività di gestione del rischio clinico, informazione e consenso ai trattamenti sanitari. pag Attività medico-legale in ambito necroscopico. pag Attività di programmazione, gestione e controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria. pag Gestione e verifica sull'attività specialistica e di ricovero delegata alle strutture accreditate. pag Videosorveglianza con finalità di sicurezza e protezione di beni e persone. pag. 270

10 REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI DELLE AZIENDE ALLEGATO B (Art D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali) Scheda n. 5 DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO: ATTIVITÀ FISICA E SPORTIVA Denominazione del trattamento: Si intende l attività, o l insieme di attività omogenee, cui è correlato il trattamento di dati. In questo casi ci si riferisce ai trattamenti di dati effettuati dal Servizio di Medicina Sportiva. FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE: L. 833 del Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale D.Lgs 502/92 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) Leggi Regionali L.R. n. 41/1993; L.R. n. 12/1994; L.R. n. 41/1996; L.R. n. 10/1998. Fonte normativa legislativa: si intende la specifica disposizione di legge che origina o regola l attività istituzionale in relazione alla quale l Azienda Sanitaria effettua i trattamenti di dati. Altre fonti: Si fa riferimento a quei provvedimenti amministrativi (delibere, decreti ministeriali) che istituiscono o regolano l attività ALTRE FONTI: cui il trattamento si riferisce, ma non hanno la forma della legge. DGR n. 671/2000 D.M Tutela Sanitaria Attività Sportiva Agonistica D.M Tutela Sanitaria Attività Sportiva non Agonistica D.M Determinazione dei protocolli per la concessione dell idoneità alla pratica sportiva agonistica alla persona handicappata D.M Norme per la tutela sanitaria degli sportivi professionisti Circolare Ministero Salute del n 500.4: "Linee guida per un organizzazione omogenea della certificazione di idoneità alla attività sportiva agonistica". Finalità del trattamento: si intende la finalità di rilevante FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: interesse pubblico per il cui perseguimento è possibile effettuare il trattamento di dati. In questo caso il Servizio di Medicina Sportiva tratterà i dati per le sole finalità a fianco specificate. Attività certificatoria (art. 85, comma 1, lettera d) Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, (art. 85, comma 1, lettera a) D. Lgs. 196/2003); Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b). D. Lgs. 196/2003); TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI: Tipologia dei dati trattati: dati sensibili e "dati giudiziari : vedi definizione nella linea guida. In questo caso il servizio di Medicina Sportiva potrà trattare esclusivamente i dati sensibili relativi allo stato di salute. Non sono ammessi trattamenti di dati relativi ad es. alla vita sessuale o alle convinzioni religiose (non barrati). Dati idonei a rivelare: Origine razziale ed etnica _ Convinzioni religiose _ filosofiche _ d altro genere _ Opinioni politiche _ Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale _ Stato di salute: attuale X pregresso X Anche relativi a familiari dell interessato X Vita sessuale _

11 Dati giudiziari _ MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: - cartaceo X - informatizzato X -supporto di altro tipo: - audio _ - video _ - per immagini _ - reperti biologici o di altro tipo _ Modalità di trattamento dei dati: viene specificato se le operazioni eseguite sul tipo di dato vengono effettuate con procedure informatizzate e quindi contenute su supporti informatici oppure con attività manuale e quindi contenute solo su supporti cartacei. In questo caso il Servizio di Medicina Sportiva si avvarrà per il trattamento dei dati di modalità sia cartacee che informatizzate Non è stato ritenuto indispensabile nel testo approvato dall Autorità Garante l utilizzo di altri supporti. Operazioni standard: in questa categoria rientrano la raccolta del dato (avvenuta sia in maniera diretta presso l interessato sia acquisita da altri soggetti esterni), la registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE: utilizzo, blocco, accesso, distruzione del dato. Operazioni standard In questo caso sono ammesse tutte le tipologia di trattamento Raccolta: come si evince dal fatto che tutte le caselle sono barrate - dati forniti dall interessato X - dati forniti da soggetto privato diverso dall interessato X - dati forniti da soggetto pubblico X Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione. X Operazioni particolari: vi rientrano l interconnessione e il raffronto con altri trattamenti o archivi, sia dello stesso Ente sia di altri soggetti, nonché la comunicazione e la diffusione del dato. Interconnessione: l'operazione, il processo per cui due o più banche di dati sensibili e/o giudiziari vengono connesse tra loro con la capacità di ciascun titolare di modificare, interrogare, estrarre informazioni complesse. Raffronto: confrontare due o più banche dati, per stabilirne eventuali concordanze o differenze. Comunicazione: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall interessato, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. Diffusione: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma. In questo caso il Servizio di Medicina Sportiva non potrà fare interconnessioni o raffronti con altri archivi o banche dati. Potrà invece comunicare dati alla Regione o ai soggetti privati specificati. Operazioni particolari: Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi - dello stesso titolare (Azienda sanitaria) _ - di altro titolare _ Comunicazione (da parte dell azienda sanitaria) - verso soggetti pubblici X Regione - verso soggetti privati X FISD regionale (Federazione italiana sport disabili); Società sportive di appartenenza Diffusione _

12 Descrizione del trattamento e del flusso informativo. descrive in forma sintetica tutte le varie fasi relative ad un determinato trattamento. Questa voce è, per così dire, riepilogativa di tutta la scheda e ha lo scopo di dare al cittadino una informazione più immediata sul percorso che il suo dato segue una volta venuto in possesso dell Azienda Sanitaria. DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO: Il trattamento dei dati è finalizzato all attività certificatoria dell idoneità alla pratica sportiva non professionistica. I dati sono inoltre utilizzati per identificare: 1) lo stato di salute dei praticanti (sani, affetti da patologie che comunque non controindicano attività sportiva, affetti da patologie che controindicano attività sportiva, compreso eventuale diagnosi precoce delle malattie cardiache); 2) il tipo di accertamenti e di indagini strumentali supplementare a quelle richieste obbligatoriamente dai decreti ministeriali e e necessarie per dirimere eventuali dubbi diagnostici; 3) il monitoraggio delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva rilasciate in ogni regione (numero progressivo regionale delle certificazioni, sedi di certificazioni, medici certificatori); 4) gestione amministrativa dei ricorsi avverso il giudizio di non idoneità presentati in commissione regionale d appello. Il flusso informativo segue il seguente percorso: L accesso dell atleta al Servizio avviene direttamente o attraverso le Società sportive che comunicano, anche ai fini dell eventuale esenzione ticket, l elenco nominativo degli atleti. Dopo l effettuazione delle visite e prestazioni necessarie, il servizio rilascia: a) certificato di idoneità b) certificato di non idoneità c) richiesta di ulteriori accertamenti. Il certificato di idoneità o di non idoneità riporta esclusivamente l identificativo dell atleta e la dicitura idoneo o non idoneo, senza altre specificazioni. In caso di idoneità il certificato viene consegnato all atleta o all avente la patria potestà dell atleta minorenne e alla società sportiva inviante. E prevista la comunicazione alle società sportive di appartenenza, limitatamente alla non idoneità dell atleta, loro affiliato, senza l indicazione della diagnosi clinica. In caso di non idoneità il solo certificato viene consegnato alla Società sportiva inviante. Il certificato, accompagnato dalla documentazione sanitaria, viene consegnato all atleta, o all avente la patria potestà, e inviato in caso di ricorso alla Regione, che cura la Commissione regionale d appello, per la gestione dell eventuale ricorso. Tutta la documentazione viene conservata presso il servizio con modalità equiparate a quelle delle cartelle cliniche.

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