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3 Gaetano Noè - Vincenzo Fusco LA NOTIFICAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI Guida pratica all abilitazione per messi notificatori Cat. III - N Grafiche E. GASPARI

4 TUTTI I DIRITTI RISERVATI RIPRODUZIONE VIETATA PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA A norma delle leggi sul diritto di autore e del codice civile, è vietata la riproduzione di questo volume o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni od altro, senza l autorizzazione scritta dell editore. ISBN a edizione: settembre 2016 Il volume, costantemente aggiornato, è disponibile in versione ebook su Grafiche E. GASPARI Cadriano di Granarolo E. (Bologna) Via M. Minghetti, 18 Tel Fax mail@gaspari.it

5 INDICE Capitolo 1 La notificazione degli atti: nozioni generali Concetto di notificazione Funzione della notificazione L organo della notificazione La figura del messo notificatore e la sua individuazione La figura del messo notificatore comunale e la sua evoluzione storica L individuazione dei messi notificatori comunali Inquadramento giuridico del messo notificatore Le fonti normative La qualità di pubblico ufficiale ai sensi dell art. 357 del codice penale Il procedimento di notificazione La copia conforme all originale Modalità di notificazione (art. 137 c.p.c.) La notificazione in mani proprie (art. 138 c.p.c.) La notificazione nella residenza, dimora o domicilio (art. 139 c.p.c.) Il concetto di residenza, dimora e domicilio La notifica a persone diverse dal destinatario: i familiari, gli addetti alla casa o all ufficio

6 Indice 9.5 La notificazione in caso di irreperibilità temporanea o di rifiuto di ricevere la copia dell atto (art. 140 c.p.c.) Art. 141 c.p.c. Notifica presso il domiciliatario Art. 142 c.p.c. Notifica fuori del territorio italiano La notificazione in caso di irreperibilità permanente (art. 143 c.p.c.) Art. 144 c.p.c. La notificazione alle amministrazioni dello Stato La notificazione alle persone giuridiche società, enti, ecc. (art. 145 c.p.c.) Art. 146 c.p.c. La notificazione a militare in attività di servizio Il tempo delle notificazioni (art. 147 c.p.c.) La relata di notifica (art. 148 c.p.c.) La nullità della notificazione (art. 160 c.p.c.) e la nullità degli atti (artt. 156 e 157 c.p.c.) Il ritiro degli atti presso la Casa comunale (da parte dei terzi e degli intestatari)...43 Capitolo 2 Notificazione degli atti e posta elettronica certificata La notificazione a mezzo servizio postale. L ambito di applicazione della legge 20 novembre 1982, n La notificazione a mezzo posta elettronica certificata. Art. 149 bis c.p.c...49 Capitolo 3 La notificazione degli atti tributari La normativa speciale prevista dal D.P.R. n. 600/ La notifica degli atti tributari a mezzo posta La notificazione della cartella di pagamento La notificazione dei tributi locali

7 Indice 5. I messi notificatori speciali ex legge n. 296/ La notifica delle sanzioni per violazioni alle norme del Codice della Strada...67 Capitolo 4 Profili di responsabilità dei messi notificatori La responsabilità penale La responsabilità civile La responsabilità disciplinare...74 Capitolo 5 L Albo pretorio online e la pubblicazione degli atti Dall Albo pretorio tradizionale all Albo online Contenuti dell Albo online e modalità di effettuazione delle pubblicazioni degli atti Durata della pubblicazione Certificazione della pubblicazione Pubblicazione online e tutela della riservatezza Profili di responsabilità Notifiche e tutela della privacy...82 APPENDICE...85 Tavola sinottica delle notifiche...87 Notifica a mezzo posta...91 Principali modelli di relazione di notifica...93 Le novità giurisprudenziali Linee guida per i siti web della P.A Linee guida elaborate dal Ministero degli Affari Esteri sulla notifica all estero degli atti in materia amministrativa a soggetti non residenti, né dimoranti, né domiciliati nella Repubblica italiana Fac-simile di modulo previsto dagli articoli 3, 8 e 9 della Convenzione

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9 Capitolo 1 La notificazione degli atti: nozioni generali 1. Concetto di notificazione La notificazione (notum facere = rendere noto) è l attività diretta a comunicare, su richiesta di un determinato soggetto, l esistenza e il contenuto di un certo documento o di un certo atto, ad uno o più soggetti determinati o determinabili, al fine di generare in essi la conoscenza legale di tale documento o atto e permettere la produzione degli effetti giuridici dello stesso. La notificazione, pur potendo anche coincidere con altre modalità di comunicazione degli atti, quali ad es. la pubblicazione o l affissione, se ne differenzia proprio per la determinatezza o determinabilità dei soggetti destinatari. La notificazione si differenzia, poi, ancor più nettamente dalla comunicazione ex art. 136 c.p.c. in quanto quest ultima, oltre a essere di competenza esclusiva del cancelliere e a prescindere, pertanto, dall intermediazione del notificatore, è diretta esclusivamente a portare a conoscenza di un soggetto il compimento di un atto. La notificazione costituisce la forma di comunicazione fondamentale nell ambito del processo civile, penale, tributario, in materia di lavoro e, in generale, nell ambito dell attività della pubblica amministrazione. Essa, generalmente, avviene consegnando una copia dell atto (conforme all originale) nelle mani del destinatario o di altri soggetti espressamente abilitati dalla legge a ricevere l atto in luogo del destinatario, il tutto secondo ben precise modalità e formalismi da riportare nella relata di notifica (che assume, oltre alla funzione di atto conclusivo della procedura, anche quella di atto riassuntivo del rispetto di tali modalità e formalismi). L iter della notifica rappresenta un attività procedurale tipica (in quanto la comunicazione di un atto e la produzione dei suoi effetti giuridici può avvenire solo attraverso la notifica che, a sua volta, trova fondamento e disciplina nella legge) e formale (in quanto rigidamente legata al rispetto dei formalismi 9

10 Capitolo 1 - La notificazione degli atti: nozioni generali stabiliti dalla legge stessa). Essa è rappresentata da una sequenza di atti preordinati ad un risultato concreto costituito, appunto, dal portare a conoscenza di uno o più destinatari un certo documento o un certo atto 1. Il suo inquadramento tra le attività procedurali deriva dal fatto che essa si concretizza in una serie di attività e regole ripetitive e sequenziali preordinate ad un determinato risultato finale (che cosa fare per ), differenziandosi, pertanto, dall attività procedimentale che è invece costituita da una serie di atti tra loro autonomi preordinati all adozione di un provvedimento amministrativo finale e conclusivo (come fare per produrre ). Quando la notifica non viene effettuata secondo le modalità di legge è irregolare o, nei casi più gravi, nulla. In sintesi, la notificazione si sostanzia nell esecuzione delle seguenti formalità: 1. il richiedente consegna l atto da notificare al messo (i messi notificano solo per conto di pubbliche amministrazioni, mentre l ufficiale giudiziario anche per conto di privati); 2. il messo appone la relazione di notifica tanto sull originale che sulla copia da consegnare; 3. il messo consegna la copia all interessato con le modalità di legge; 4. il messo restituisce l originale notificato al richiedente (nel caso di notifica a più soggetti, le singole relazioni debbono avere autonomia propria); 5. il messo dà atto delle operazioni compiute mediante la compilazione della relazione di notificazione. 2. Funzione della notificazione La funzione della notificazione è quella di trasmettere al destinatario la conoscenza legale dell atto che si consegna, nel senso che dal momento della notifica l atto entra nella sfera di conoscibilità del destinatario e diventa idoneo a produrre i suoi effetti. In sostanza, nel momento in cui tale consegna avviene, per la legge, il destinatario è da considerarsi a conoscenza dell esistenza e del contenuto dell atto o del documento che gli è stato notificato. 1 La notificazione di un atto, per dottrina e giurisprudenza, concretizza una procedura c.d. sequenziale, ossia costituita da una sequenza di atti concatenati tra loro da un nesso inscindibile. 10

11 Capitolo 1 - La notificazione degli atti: nozioni generali Caratteristica comune degli atti oggetto di notifica è quella di essere atti c.d. ricettizi, nel senso che si perfezionano con la conoscenza degli stessi da parte del destinatario. 3. L organo della notificazione L organo della notificazione è delineato compiutamente dall art. 148 del codice di procedura penale, secondo cui: 1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni. La formula chi ne esercita le funzioni ha un campo di applicazione esteso a un novero di soggetti posti alle dipendenze di varie amministrazioni e da queste titolati alla funzione di notifica degli atti, unitamente ad altre funzioni proprie ovvero quale competenza esclusiva, e ricomprende: gli aiutanti ufficiali giudiziari, gli agenti delle forze di Polizia, i messi comunali e del Giudice di Pace, i vigili urbani, i messi speciali dell amministrazione finanziaria, il responsabile del procedimento ex art. 6 legge n. 241/1990 e s.m.i., i messi notificatori ex artt. 158, 159 e 160 della legge 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) e i funzionari dell amministrazione che accertano e notificano le violazioni amministrative ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge n. 689/1981 e s.m.i. 4. La figura del messo notificatore e la sua individuazione 4.1 La figura del messo notificatore comunale e la sua evoluzione storica Il Regio Decreto 12 febbraio 1911, n. 297 Regolamento per l esecuzione della legge comunale e provinciale prima e il TULCP 3 marzo 1934, n. 383 dopo, hanno introdotto e disciplinato la figura del messo comunale (e provinciale), prevedendone la nomina prefettizia, la competenza a notificare atti anche di altre amministrazioni per cui non fossero previste speciali formalità e delineandone la qualità di pubblico ufficiale per effetto dell attribuzione della fede privilegiata nell attestare il compimento dei propri atti. Con l abrogazione di tali disposizioni da parte della legge 8 giugno 1990 n. 142, risulta superata la competenza prefettizia in merito alla nomina dei messi. L art. 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265 disciplina organicamente la figura del messo notificatore: infatti, l art. 10 comma 1 espressamente prevede il ricorso ai messi da parte delle pubbliche amministrazioni, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale 11

12 Capitolo 1 - La notificazione degli atti: nozioni generali (secondo le modalità di cui alla legge n. 890 del 1982) o alle altre forme di notificazione previste dalla legge. In proposito la giurisprudenza (vd. T.A.R. Toscana, sez. I, sent. n. 2213/2013 n Reg. Sent.) ha osservato che non si rileva la violazione della riserva di esclusiva del fornitore in Italia del servizio universale, (Soc. Poste Italiane); invero, l art. 10 della legge n. 165/99 prevede che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale. A queste disposizioni si aggiungono le modalità speciali indicate dalla legge finanziaria 296/2006 che ha espressamente riconosciuto la possibilità di conferimento della qualifica di messo notificatore anche a soggetti privati, previo corso di formazione con esame finale e decreto di nomina da parte del comune nel cui interesse vengono notificati gli atti di ingiunzione di pagamento, senza distinzione, tra l altro, tra tipologie di entrate. Per quanto attiene in modo specifico il codice della strada, la modalità di notificazione degli atti è disciplinata dall art. 201, comma 3 C.d.S., che recita testualmente: alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. I commi 2 e seguenti del citato art. 10 legge n. 265/1999 prevedono, poi, che al comune che provvede alla notifica di atti di altre amministrazioni spetti, a carico dell amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell interno e delle finanze e che tali entrate siano interamente acquisite al bilancio del comune, concorrendo al finanziamento delle spese correnti (fatte salve le spese per la notifica concernenti operazioni di tenuta e revisione delle liste elettorali, che sono poste a carico dei comuni stessi). Il messo comunale ha una competenza generale alla notifica degli atti delle P.A. individuate dall art. 1 del D.Lgs. 165/2001, ossia tutte le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche ammi- 12

13 Capitolo 1 - La notificazione degli atti: nozioni generali nistrazioni (Aran) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n In particolare, il messo comunale notifica: atti emessi dall ente locale di appartenenza e dalle altre amministrazioni pubbliche individuate dall art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, come previsto dall art. 10 della legge n. 265/1999; atti tributari e del contenzioso tributario dello Stato e degli enti pubblici a destinatari (persone, ditte ed enti) che abbiano la loro residenza, domicilio o azienda, nel comune di riferimento; atti aventi come destinatari soggetti iscritti all Aire (albo degli italiani residenti all estero), ma solo qualora trattasi di atti finanziari (qualora pervenissero, invece, atti concernenti il procedimento ordinario, il messo dovrà restituirli all ufficio emittente che procederà alla notifica a mezzo del Ministero degli Affari esteri). Il messo comunale non può, invece, consegnare cartelle esattoriali o atti del procedimento penale ovvero atti per soggetti privati, la cui competenza è dell ufficiale giudiziario. La competenza territoriale del messo comunale coincide con l ambito del comune di appartenenza, a prescindere dalla tipologia di procedimento notificatorio adottato, e l inosservanza di tale limite di competenza rende nulla l eventuale notificazione effettuata. 4.2 L individuazione dei messi notificatori comunali La nomina a messo notificatore comunale (e provinciale) fino agli anni novanta era di competenza prefettizia. Con l emanazione della legge 8 giugno 1990 n. 142, che ha abrogato il Regio Decreto 12 febbraio 1911 n. 297 e il TULCP 3 marzo 1934 n. 383, la nomina a messo notificatore è stata attratta all interno delle competenze degli enti locali e specificamente in capo al sindaco (o presidente della Provincia) o al dirigente cui il sindaco (o presidente della Provincia) ha conferito la delega alle sue funzioni per un determinato settore dell amministrazione, ai sensi dell articolo 50 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.), nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti dell ente. In tal senso, infatti, l art. 50 comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, espressamente prevede che Il sindaco e il presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali. 13

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