CORTE FEDERALE D'APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO PROCEDIMENTO DI APPELLO R.G. C.A.S. 08/16- RG GSN 24/16 CONTRO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "CORTE FEDERALE D'APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO PROCEDIMENTO DI APPELLO R.G. C.A.S. 08/16- RG GSN 24/16 CONTRO"

Transcript

1 CORTE FEDERALE D'APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO ROBERTA LEONI LINA MUSUMARRA RICCARDO AQUILANTI Presidente Componente Relatore Componente PROCEDIMENTO DI APPELLO R.G. C.A.S. 08/16- RG GSN 24/16 CONTRO BALDASSARRE BARROVECCHIO (tessera n /Y) CASSANDRA BIONAZ (tessera n /K) AVVERSO la decisione n. 24/16 del Giudice Sportivo Nazionale dell 11 ottobre 2016, pubblicata il 13 ottobre 2016, che ha irrogato alla tesserata Cassandra Bionaz la sanzione della sospensione dall attività agonistica di mesi uno, ex art. 6, lettera d) del Regolamento di Giustizia vigente e al tesserato Baldassarre Barrovecchio la sanzione della sospensione da ogni carica e incarico federale e sociale, ivi compreso l incarico di istruttore, di mesi tre, ex art. 6, lettera e) del Regolamento di Giustizia vigente. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In seguito alla trasmissione, da parte della Procura Federale, pervenuta per il tramite della Segreteria federale, della segnalazione del Presidente di Giuria, Sig. Marco Binzoni, datata 27 settembre 2016, venivano sottoposti alla competenza del Giudice Sportivo Nazionale i fatti occorsi sul campo prova durante lo svolgimento della categoria B110 del concorso Progetto Giovani + Nazionale B, tenutosi presso l Horsebridge Club di None il settembre

2 In particolare, il Sig. Binzoni accertava, al termine della prova, su segnalazione dello Steward Elisabetta Goffi, che il cavallo Ziranda H, montato dall amazzone Junior Cassandra Bionaz ( ), accompagnata dall istruttore Baldassarre Ferrovecchio [rectius, Barrovecchio, ndr.] ( ), riportava numerose ferite sui fianchi. Il cavallo veniva quindi sottoposto a visita dal veterinario Dott.ssa Antonia E. Zorat, la quale confermava che il cavallo presentava numerosi ed evidenti segni di sperone su entrambi i fianchi con sanguinamento, come da relazione in atti. Il Sig. Binzoni riferiva, altresì, che il cavallo durante lo svolgimento del percorso effettuava una disobbedienza, a seguito della quale la concorrente con foga iniziava a punire con le gambe l animale. Il cavallo riprendeva il percorso e durante lo svolgimento dello stesso la concorrente continuava a speronarlo con forza ed in modo evidente. Precisava, sul punto, che la concorrente utilizzava speroni a rotella in plastica e che durante il controllo all uscita del campo effettuato dallo stesso Sig. Binzoni, uno degli speroni risultava essersi rotto a causa dell eccessivo uso dello stesso. Dichiarava, infine, che l amazzone non sembrava essere conscia della grave scorrettezza del suo comportamento ed era molto dispiaciuta dell accaduto. Al contrario l istruttore tendeva a minimizzare il fatto. Il comportamento dell istruttore è stato polemico, irrispettoso ed assolutamente diseducativo. Cercando di delegittimare il mio intervento e per converso a legittimare le azioni dell allieva, riportandole nell ambito della normalità, ha dimostrato di disattendere qualsivoglia funzione educativa a cui una sana attività sportiva deve tendere. Alla relazione del Sig. Binzoni, datata 27 settembre 2016, venivano allegate due foto del cavallo ferito e la certificazione del veterinario. Il Giudice Sportivo Nazionale, in ordine ai predetti fatti, disponeva l apertura di un procedimento, ex artt. 35 e 40 del Regolamento di Giustizia, nei confronti dei tesserati Baldassarre Barrovecchio e Cassandra Bionaz, fissando la pronuncia del provvedimento per il giorno 11 ottobre 2016 e concedendo i prescritti termini per il deposito di memorie e documenti. Nessuno degli incolpati presentava memorie o documenti. Il Giudice, con decisione resa in pari data, previo accertamento della responsabilità disciplinare, applicava a carico dei predetti tesserati la sanzione indicata in epigrafe. Secondo il Giudice il comportamento tenuto dalla giovane amazzone Bionaz, concretatosi nell uso eccessivo ed ostinato degli speroni appare confermato dalle ferite riportate dal cavallo, configurandosi, 2

3 pertanto, la violazione dell art. 1, co. 2, lett. a) del Regolamento di Giustizia, il quale include, tra gli illeciti disciplinari, ogni comportamento, anche omissivo, compiuto sul cavallo, che esplichi mero sfogo, violenza o brutalità e che possa causare al cavallo dolore o anche solo disagio non necessario all animale, nonché dell art. 1 del Codice di condotta FEI per il benessere del cavallo, che vieta il ricorso ad allenamenti non compatibili con le capacità ed il livello di crescita e di maturità del cavallo e l uso di metodi umilianti e che causino paura. Sul concetto di abuso il Giudice richiama, in particolare, l art. 2 del Regolamento Veterinario FISE, Sezione Tutela del Benessere del Cavallo, che ricomprende qualsiasi azione od omissione (dolosa o colposa) che causa o possa causare dolore o disagio non necessario a un cavallo, tra le quali, a titolo esemplificativo, viene indicata, al punto 3, utilizzare gli speroni in modo eccessivo o ostinato. Per quanto riguarda la posizione del tesserato Barrovecchio, il Giudice, attesa la responsabilità del medesimo per il comportamento della propria allieva in forza dell art. 4, co. 2 del Regolamento di Giustizia che attribuisce agli istruttori la responsabilità degli illeciti commessi dai tesserati minorenni loro affidati evidenzia nella motivazione che il predetto, nella qualità rivestita, ha l onere di conoscere e l obbligo di attenersi alle norme federali sopra richiamate, nonché ai Principi di Tutela degli Equidi, in virtù del richiamato art. 1 del Regolamento di Giustizia. In particolare, il primo principio di addestramento individua l obiettivo del cavaliere nell adozione di misure sempre più leggere per ottenere risposte dal cavallo e non nel progressivo aumento di esse in una escalation di aiuti (ad esempio speroni ed imboccature sempre più forti) perché non si è compreso e coerentemente impiegato il rinforzo negativo ed il condizionamento classico (pag. 40 Principi di Tutela degli Equidi). Il Sig. Barrovecchio aveva, dunque, il dovere di istruire adeguatamente la propria allieva al rispetto delle norme e dei principi per la tutela del benessere dei cavalli. Il medesimo viene, invece, ritenuto non colpevole dal Giudice Sportivo sotto il profilo del comportamento che avrebbe tenuto nei confronti dell Ufficiale di Gara, come sopra descritto, rilevando nella motivazione che seppure non sono state presentate memorie da parte dell incolpato, l Ufficiale di Gara, nella sua relazione, non indica specificatamente i fatti oggettivi avvenuti in sua presenza, ritenuti di interesse disciplinare e sui quali il Giudice è chiamato a decidere, ma si limita ad esprimere una valutazione soggettiva sul comportamento dell istruttore ( ). In ordine alla determinazione delle sanzioni irrogate, il Giudice richiama casi analoghi decisi dal Tribunale Federale (in particolare, RGN n. 18/15 e n. 42/15), considerando, con riferimento alla tesserata Bionaz, la 3

4 giovane età della medesima, il comportamento tenuto dalla medesima all atto della contestazione da parte dell Ufficiale di Gara, nonché l assenza di precedenti a suo carico; mentre per il tesserato Barrovecchio, la sua qualifica di istruttore, rilevante ex art. 7, lett. c) del Regolamento di Giustizia, l assenza di comportamenti collaborativi, nonché l assenza anche in questo caso di precedenti a suo carico. Avverso la suddetta decisione i Signori Baldassarre Barrovecchio e Cassandra Bionaz, quest ultima rappresentata dal padre Remy Bionaz, con reclamo del 14 ottobre 2016 a firma dell Avv. M. Chevallard, giusta procura in calce, lamentano, con il primo motivo di impugnazione, la Nullità dell atto, rilevando che nel caso in esame è stato comunicato via alla Siv Aosta l esistenza di un procedimento a carico di Ferrovecchio Baldassarre che non esiste. L errore, che parrebbe essere stato già in origine nella segnalazione del signor Binzoni non è solo materiale, ma è sostanziale in quanto errore sul nome che si ripercuote sull errore di persona, invalida la convocazione e la seguente procedura, nonché influisce sulle valutazioni. Svolge invece la funzione di presidente della SIV l istruttore federale BARROVECCHIO, persona integerrima di lunga e intensa esperienza, così come poteva essere accertato dal giudice sportivo consultando gli archivi federali. Con il secondo motivo di appello, nel merito, lamenta l Insussistenza dei presupposti, poiché l amazzone era in sella ed il percorso era stato completato dal binomio Cassandra/Ziranda, è dunque fantasioso che l amazzone abbia potuto colpire con foga le gambe dell animale. Sarebbe, quindi, errato l assunto della decisione: non si è trattato di violazione dell articolo 1 del codice di condotta FEI citato al punto 2 della decisione del giudice sportivo ( ). Sempre nel merito, la difesa degli appellanti eccepisce l Incongruenza della sanzione irrogata all istruttore, rilevando che al termine della prova la ragazza è stata ripresa dall istruttore stesso per primo per l eccessiva severità con cui si era comportata, e ne era dispiaciuta, ciò che è riportato pure dalla decisione del giudice. Lo stesso istruttore si è scusato di ciò anche con la giuria, e non è vero che sia stato polemico o irrispettoso, tanto che non è stato possibile nel referto di gara riportare precise accuse e su queste è stato assolto dallo stesso giudice. Alla luce della giusta assoluzione su tale punto non si comprende pertanto la decisione di applicare la grave sanzione disciplinare irrogata di sospensione addirittura per tre mesi ( ). Conclude, pertanto, chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, la dichiarazione di nullità dell atto per errore sostanziale su Ferrovecchio inesistente, la riforma della decisione del giudice sportivo: in via principale con piena assoluzione, in subordine con mitigazione delle sanzioni. 4

5 In via istruttoria, la difesa chiede di: 1) visionare la relazione del Sig. Binzoni ( ) ; 2) assumere la constatazione della dottoressa Zorat all esito della prova ; 3) assumere in contraddittorio la constatazione del veterinario Bionaz, proprietario del cavallo della figlia minore Cassandra ; 4) prendere in considerazione i curricula dell istruttore Barrovecchio Baldassarre e della minore Cassandra Bionaz ; 5) visionare il film della gara di Cassandra Bionaz. Con provvedimento del 19 ottobre 2016, il Presidente della Corte Federale d Appello, in funzione di Corte Sportiva d Appello, respingeva l istanza di sospensione dell esecutorietà della decisione impugnata, fissando l udienza di discussione del procedimento per il giorno 16 novembre 2016, nel corso della quale la difesa dei sanzionati depositava memoria difensiva, unitamente a documentazione relativa all attività della SIV, nonché copie a colori di fotografie del cavallo scattate il 26 settembre La Procura federale eccepiva la tardività della documentazione prodotta e in ogni caso l irrilevanza della stessa, contestando, altresì, l assenza di data certa delle fotografie prodotte. L Avv. Chevallard si riportava all atto di appello, insistendo per l accoglimento, evidenziando come il Sig. Barrovecchio non sia stato messo in condizione di potersi difendere in primo grado, attesa l erronea indicazione del suo nominativo che lo ha indotto in errore al ricevimento della mail, tanto da aver aperto la mail dopo l udienza. Il Sig. Bionaz, padre dell amazzone, presente in udienza, dichiarava che sebbene il cavallo al termine della gara presentasse macchie di sangue come da fotografie che vengono mostrate, in realtà evidenzia che il veterinario, oltre a dichiarare quanto riportato nella dichiarazione, non ha indicato alcuna terapia, ritenendo implicitamente il fatto non grave. Il Sig. Barrovecchio, presente in udienza, dichiarava di essere assolutamente non responsabile delle violazioni contestate. La Procura insisteva per il rigetto dell atto di appello e la conferma della decisione impugnata. La Corte tratteneva la causa in decisione. DECISIONE Questa Corte ritiene di non poter accogliere l appello presentato dai Signori Baldassarre Barrovecchio e Cassandra Bionaz per i motivi e nei termini di seguito esplicitati. Per quanto concerne l eccezione preliminare di nullità della decisione impugnata, la stessa è priva di fondamento, poiché - seppur il Giudice Sportivo Nazionale è incorso in un evidente errore materiale ( lapsus calami ) nell erronea indicazione del cognome del tesserato sanzionato, nessun errore (materiale) è stato commesso nella redazione dell trasmessa in data 4 ottobre 2016 all Associazione Sportiva Sport Ippici Valdostani alla quale sono tesserati i Signori Barrovecchio e Bionaz. Nella predetta , infatti, è 5

6 espressamente riportato nell oggetto Provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale - n. 24/2016 e l allegato viene indicato come Fise fissazione data Barrovecchio pdf.. Del tutto infondato, pertanto, l assunto difensivo sul punto, avendo rilevato il difensore nel corso dell udienza davanti a questa Corte che il Sig. Barrovecchio ha ricevuto la predetta - con la quale veniva comunicata la fissazione della data di decisione del Giudice di primo grado e i termini per la difesa ma l ha aperta solo dopo l udienza attesa l erronea indicazione del suo nominativo. Ma come rilevato e documentalmente provato, l errore materiale nell indicazione del cognome è contenuto esclusivamente nel provvedimento del giudice sportivo allegato all che pertanto per essere rilevato doveva comportare l apertura della stessa e quindi la conoscenza anche dei termini per esercitare il diritto di difesa. Ciò rilevato, procedendo nel merito della controversia, dall esame della documentazione in atti - e più specificatamente: a) la relazione del Sig. Marco Binzoni, quale Presidente di Giuria del concorso; b) il rapporto del medico veterinario delegato Fise, Dott.ssa Antonia E. Zorat; c) le fotografie a colori del cavallo Ziranda H allegate alla relazione emerge senza dubbio alcuno la responsabilità della giovane amazzone Cassandra Bionaz nel comportamento assunto verso il cavallo concretatosi nell uso eccessivo ed ostinato degli speroni, causando i numerosi ed evidenti segni di sperone su entrambi i fianchi con sanguinamento. Comportamento che viola, come correttamente evidenziato dal Giudice Sportivo Nazionale, l art. 1, comma 2, lett. a) del Regolamento di Giustizia, nonché l art. 1 del Codice di condotta FEI per il benessere del cavallo. Parimenti responsabile è l istruttore della medesima, il Sig. Baldassarre Barrovecchio, per violazione dell art. 4, comma 2 del Regolamento di Giustizia, a titolo di responsabilità oggettiva per essere stata la tesserata minorenne Bionaz sottoposta alla sua vigilanza durante il concorso. Nessuna rilevanza, sotto il profilo probatorio, assumono i documenti depositati dalla difesa all udienza del 16 novembre, così come le istanze istruttorie. In ordine poi alla sanzione applicata dal Giudice Sportivo Nazionale, si ritiene che la stessa sia congrua e proporzionata ai profili di responsabilità come accertati. PQM La Corte Federale d Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello avverso la decisione n. 24/2016 resa dal Giudice Sportivo Nazionale in data 11 6

7 ottobre 2016 e pubblicata in data 13 ottobre 2016, disattesa ogni istanza, deduzione ed eccezione, rigetta l appello presentato dai Signori Baldassarre Barrovecchio e Cassandra Bionaz per i motivi sopra esposti, confermando la decisione di primo grado. Manda alla Segreteria per ogni ulteriore incombente e per le comunicazioni di rito. Roma, 16 novembre 2016 LA CORTE FEDERALE D APPELLO in funzione di Corte Sportiva di Appello Presidente Consigliere Consigliere Relatore F.to Avv. Roberta Leoni F.to Avv. Riccardo Aquilanti F.to Avv. Lina Musumarra 7

CORTE FEDERALE DI APPELLO

CORTE FEDERALE DI APPELLO CORTE FEDERALE DI APPELLO ROBERTA LEONI LINA MUSUMARRA RICCARDO AQUILANTI Presidente Componente Relatore Componente PROCEDIMENTO DI APPELLO C.A. 11/16 TRIB. FED. 16/16; PROC. P.A. 08/16 CONTRO GARCIA JUAN

Dettagli

CORTE FEDERALE D'APPELLO

CORTE FEDERALE D'APPELLO CORTE FEDERALE D'APPELLO ROBERTA LEONI LINA MUSUMARRA RICCARDO AQUILANTI Presidente Componente Componente Relatore SENTENZA NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO C.A. 06/2016 CONTRO ANNA POLLACCI (tessera F.I.S.E.

Dettagli

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE Della Federazione Italiana Sport Equestri Avvocato Marianna Garrone Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE Della Federazione Italiana Sport Equestri Avvocato Marianna Garrone Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE Della Federazione Italiana Sport Equestri Avvocato Marianna Garrone Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento n. 03/2016 nei confronti di: GIULIANA FABRIS

Dettagli

CORTE FEDERALE D'APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO SENTENZA NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO R.G. C.A.S. 1/16- RG GSN 1/16 CONTRO

CORTE FEDERALE D'APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO SENTENZA NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO R.G. C.A.S. 1/16- RG GSN 1/16 CONTRO CORTE FEDERALE D'APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO ROBERTA LEONI RICCARDO AQUILANTI LINA MUSUMARRA Presidente Componente Componente Relatore SENTENZA NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO R.G. C.A.S.

Dettagli

CORTE FEDERALE D'APPELLO SENTENZA NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO C.A. 03/16 TRIB. FED. 45/15; PROC. P.A. 92/15 CONTRO

CORTE FEDERALE D'APPELLO SENTENZA NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO C.A. 03/16 TRIB. FED. 45/15; PROC. P.A. 92/15 CONTRO CORTE FEDERALE D'APPELLO ROBERTA LEONI Presidente Relatore LINA MUSUMARRA Componente RICCARDO AQUILANTI Componente SENTENZA NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO C.A. 03/16 TRIB. FED. 45/15; PROC. P.A. 92/15 CONTRO

Dettagli

CORTE FEDERALE D'APPELLO PROCEDIMENTO D APPELLO R.G. C.A. 12/16 CONTRO GIUSEPPE BRUNETTI (TESS. F.I.S.E. N /G) PREMESSA IN FATTO

CORTE FEDERALE D'APPELLO PROCEDIMENTO D APPELLO R.G. C.A. 12/16 CONTRO GIUSEPPE BRUNETTI (TESS. F.I.S.E. N /G) PREMESSA IN FATTO CORTE FEDERALE D'APPELLO ROBERTA LEONI LINA MUSUMARRA RICCARDO AQUILANTI Presidente Componente Componente Relatore PROCEDIMENTO D APPELLO R.G. C.A. 12/16 CONTRO GIUSEPPE BRUNETTI (TESS. F.I.S.E. N. 002580/G)

Dettagli

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE Della Federazione Italiana Sport Equestri Avvocato Bianca Magarò

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE Della Federazione Italiana Sport Equestri Avvocato Bianca Magarò IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE Della Federazione Italiana Sport Equestri Avvocato Bianca Magarò Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento n.19/2016 confronti di: VACARASU IOANA CRISTINA

Dettagli

CORTE FEDERALE D'APPELLO SENTENZA NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO C.A. 04/16 TRIB. FED. 34/15; PROC. P.A. 42/15 CONTRO

CORTE FEDERALE D'APPELLO SENTENZA NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO C.A. 04/16 TRIB. FED. 34/15; PROC. P.A. 42/15 CONTRO CORTE FEDERALE D'APPELLO ROBERTA LEONI Presidente Relatore LINA MUSUMARRA Componente RICCARDO AQUILANTI Componente SENTENZA NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO C.A. 04/16 TRIB. FED. 34/15; PROC. P.A. 42/15 CONTRO

Dettagli

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO PROC. P.A. 118/14. Riunitasi il giorno 23 del mese di luglio 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO PROC. P.A. 118/14. Riunitasi il giorno 23 del mese di luglio 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport LA CORTE FEDERALE D'APPELLO PROC. P.A. 118/14 Riunitasi il giorno 23 del mese di luglio 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), così composta: ROBERTA LEONI FILIPPO

Dettagli

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE Della Federazione Italiana Sport Equestri Avvocato Bianca Magarò Ha emesso la seguente decisione nel procedimento

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE Della Federazione Italiana Sport Equestri Avvocato Bianca Magarò Ha emesso la seguente decisione nel procedimento IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE Della Federazione Italiana Sport Equestri Avvocato Bianca Magarò Ha emesso la seguente decisione nel procedimento disciplinare n. 27/2016 nei confronti di POMPONI PAOLO ***

Dettagli

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite Prot. n. 00153/2016 Decisione n. 18 Anno 2016 composta da Franco Frattini Presidente Mario Sanino Gabriella Palmieri Roberto Carleo Dante D Alessio - Relatore

Dettagli

N. 01002/2013REG.PROV.COLL. N. 09835/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA ha pronunciato

Dettagli

IL TRIBUNALE FEDERALE. Riunitosi il giorno 28 del mese di settembre 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport

IL TRIBUNALE FEDERALE. Riunitosi il giorno 28 del mese di settembre 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport R.G. TRIB. FED n. 26/15 (Proc. Disc. P.A. 136/14) IL TRIBUNALE FEDERALE Riunitosi il giorno 28 del mese di settembre 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), così composto:

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dal Sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe David dott. Davide Morgante dott.ssa Piera

Dettagli

CORTE FEDERALE D'APPELLO

CORTE FEDERALE D'APPELLO ROBERTA LEONI LINA MUSUMARRA RICCARDO AQUILANTI CORTE FEDERALE D'APPELLO Presidente Relatore Componente Componente PROCEDIMENTO DI APPELLO TRIB. FED. 27/15 PROC. P.A. 141/14 CONTRO BERNARDI DANIELE o anche

Dettagli

riforma della Giustizia Federale Sportiva schemi riassuntivi

riforma della Giustizia Federale Sportiva schemi riassuntivi Segreteria Federale Roma, 17 febbraio 2015 Circolare n. 32/2015 A tutte le Società affiliate Organi Centrali e Territoriali Ufficiali di Gara LORO INDIRIZZI OGGETTO: riforma della Giustizia Federale Sportiva

Dettagli

IL TRIBUNALE FEDERALE. Riunitosi il giorno 13 del mese di settembre 2016 presso i locali della Federazione Italiana

IL TRIBUNALE FEDERALE. Riunitosi il giorno 13 del mese di settembre 2016 presso i locali della Federazione Italiana IL TRIBUNALE FEDERALE R.G. TRIB. FED. 36/16 (Proc. P.A. 70/15) Riunitosi il giorno 13 del mese di settembre 2016 presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) così composto: Prof. Avv.

Dettagli

LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE STRUTTURA TERRITORIALE DEL DISTRETTO DI ANCONA LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE LE MODIFICHE introdotte dalla L. 103/2017 con particolare

Dettagli

CORTE FEDERALE D'APPELLO SENTENZA NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO C.A. 07/16 TRIB. FED. 13/16; PROC. P.A. 30/16 CONTRO

CORTE FEDERALE D'APPELLO SENTENZA NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO C.A. 07/16 TRIB. FED. 13/16; PROC. P.A. 30/16 CONTRO CORTE FEDERALE D'APPELLO ROBERTA LEONI LINA MUSUMARRA RICCARDO AQUILANTI Presidente Relatore Componente Componente SENTENZA NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO C.A. 07/16 TRIB. FED. 13/16; PROC. P.A. 30/16 CONTRO

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA. N. 02359/2011REG.PROV.COLL. N. 01746/2006REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA. N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00901/2014 REG.PROV.COLL. N. 00975/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

CORTE FEDERALE D APPELLO SENTENZA SUL RECLAMO EX ART. 70 R.G. PROPOSTO DA PAOLO GIANI MARGI FATTO

CORTE FEDERALE D APPELLO SENTENZA SUL RECLAMO EX ART. 70 R.G. PROPOSTO DA PAOLO GIANI MARGI FATTO CORTE FEDERALE D APPELLO AVV. GIUSEPPE VINCENZO MARINO AVV. ANNA MARIA PITZOLU AVV. GIORGIO D'ALESSIO Presidente- relatore SENTENZA SUL RECLAMO EX ART. 70 R.G. PROPOSTO DA PAOLO GIANI MARGI FATTO Con ricorso

Dettagli

CORTE FEDERALE DI APPELLO

CORTE FEDERALE DI APPELLO C.A. 2/2016 CORTE FEDERALE DI APPELLO ROBERTA LEONI LINA MUSUMARRA RICCARDO AQUILANTI Presidente Componente Componente Relatore SENTENZA NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO P.A. n.71/15 - R.G. 50/15 A SEGUITO

Dettagli

Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione VI Decisione 10 ottobre 2006, n. 6017 N. 6017/06 Reg.Dec. N. 11892 Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19337 Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Albino Dal Poz ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 LA COMMISSIONE

Dettagli

SCHEMA DI MEMORIA DI COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 414 CPC. Cont../. TRIBUNALE DI.. - SEZIONE LAVORO MEMORIA DI COSTITUZIONE PER

SCHEMA DI MEMORIA DI COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 414 CPC. Cont../. TRIBUNALE DI.. - SEZIONE LAVORO MEMORIA DI COSTITUZIONE PER SCHEMA DI MEMORIA DI COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 414 CPC Cont../. TRIBUNALE DI.. - SEZIONE LAVORO MEMORIA DI COSTITUZIONE PER Il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca,

Dettagli

RICORSO PER LO SCIOGLIMENTO COATTIVO DEL VINCOLO DALLA A.S.D. Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta A.S.D. ROTA VOLLEY 2001 e

RICORSO PER LO SCIOGLIMENTO COATTIVO DEL VINCOLO DALLA A.S.D. Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta A.S.D. ROTA VOLLEY 2001 e Atleta Pascucci Giulia RICORSO PER LO SCIOGLIMENTO COATTIVO DEL VINCOLO DALLA A.S.D. ROTA VOLLEY 2001 La Commissione Tesseramento Atleti composta da: Avv. Patrizia Soldini (Presidente) Avv. Ilaria Pietroletti

Dettagli

Decisione 11 febbraio 2016, n. 1 Procedimento disciplinare - Conferma decisione di 1a Istanza (rif. decisione n. 56/14, 22 luglio 2014)

Decisione 11 febbraio 2016, n. 1 Procedimento disciplinare - Conferma decisione di 1a Istanza (rif. decisione n. 56/14, 22 luglio 2014) Decisione 11 febbraio 2016, n. 1 Procedimento disciplinare - Conferma decisione di 1a Istanza (rif. decisione n. 56/14, 22 luglio 2014) Deve essere confermato il provvedimento disciplinare emesso dalla

Dettagli

COMUNICATO UFFICIALE N. 152 Anno Sportivo Roma, 1 aprile 2016 TRIBUNALE FEDERALE PROCEDIMENTI RIUNITI NN. 1 e 7/FIH/2014 Prot. n.

COMUNICATO UFFICIALE N. 152 Anno Sportivo Roma, 1 aprile 2016 TRIBUNALE FEDERALE PROCEDIMENTI RIUNITI NN. 1 e 7/FIH/2014 Prot. n. COMUNICATO UFFICIALE N. 152 Anno Sportivo 2015-2016 Roma, 1 aprile 2016 TRIBUNALE FEDERALE PROCEDIMENTI RIUNITI NN. 1 e 7/FIH/2014 Prot. n. 1631 Il Tribunale Federale presso la FIH - Federazione Italiana

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Bis ha pronunciato la seguente Reg. Sent. Anno N. 10225 Reg. Gen. Anno

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente N. 01575/2015 REG.PROV.COLL. N. 01011/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

CORTE FEDERALE D APPELLO SENTENZA NEL PROCEDIMENTO D APPELLO C.A. 04/17. Trib. Fed. RG 27/15 Proc. Fed. P.A. 141/14 CONTRO

CORTE FEDERALE D APPELLO SENTENZA NEL PROCEDIMENTO D APPELLO C.A. 04/17. Trib. Fed. RG 27/15 Proc. Fed. P.A. 141/14 CONTRO CORTE FEDERALE D APPELLO ALESSANDRA BRUNI Presidente ANNA MARIA PITZOLU Componente GIUSEPPE V. MARINO Componente - relatore SENTENZA NEL PROCEDIMENTO D APPELLO C.A. 04/17 Trib. Fed. RG 27/15 Proc. Fed.

Dettagli

CORTE FEDERALE D'APPELLO SENTENZA NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO TRIB. FED. 42/15; PROC. P.A. 83/15 CONTRO. CONSALVO ANNALISA (tessera F.I.S.E.

CORTE FEDERALE D'APPELLO SENTENZA NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO TRIB. FED. 42/15; PROC. P.A. 83/15 CONTRO. CONSALVO ANNALISA (tessera F.I.S.E. CORTE FEDERALE D'APPELLO ROBERTA LEONI LINA MUSUMARRA RICCARDO AQUILANTI Presidente Relatore Componente Componente SENTENZA NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO TRIB. FED. 42/15; PROC. P.A. 83/15 CONTRO CONSALVO

Dettagli

Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA

Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA 1 Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO - GIUDICI - Ivan De Musso Enrico Torri Luigi Impeciati Presidente Consigliere

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) Pubblicato il 14/11/2016 N. 01485/2016 REG.PROV.COLL. N. 00790/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia

Dettagli

S E N T E N Z A. contro

S E N T E N Z A. contro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. RS Anno 2006 N. 6706 RG Anno 2006 -SEZIONE II BIS- ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso

Dettagli

nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2021/2014 promossa da: TAVERAS FLORIS ANDRI DE JESUS (avv. F. Loscerbo) APPELLANTE contro

nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2021/2014 promossa da: TAVERAS FLORIS ANDRI DE JESUS (avv. F. Loscerbo) APPELLANTE contro N. R.G. 2021/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D APPELLO DI BOLOGNA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Collegio, riunito in Camera di consiglio e formato dai magistrati: Dr. Angela DE MEO

Dettagli

IL COLLEGIO ARBITRALE. Composto da. Prof. Avv. Massimo Zaccheo Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

IL COLLEGIO ARBITRALE. Composto da. Prof. Avv. Massimo Zaccheo Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini IL COLLEGIO ARBITRALE Composto da Prof. Avv. Guido Calvi Prof. Avv. Massimo Zaccheo Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini Presidente riunito in conferenza personale in data 3 ottobre 2013 presso la sede dell

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA N. 00753/2012 REG.PROV.COLL. N. 00776/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

In data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano

In data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza del 15 aprile 2010 [Inesistenza giuridica della notif In data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA Pagina 1 di 7 N. 01453/2009 REG.SEN. N. 00023/2008 REG.RIC. N. 00313/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00788/2013REG.PROV.COLL. N. 00837/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

Dettagli

Comune di Livorno. Procedimento disciplinare norme procedurali

Comune di Livorno. Procedimento disciplinare norme procedurali Comune di Livorno Procedimento disciplinare norme procedurali Approvate con disposizione del Segretario Generale n. 1029 del 16/3/2010 1 INDICE GENERALE Art. 1 principi generali. 3 Art. 2 sanzioni di minore

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 2951/2009 Reg.Dec. N. 441 Reg.Ric. ANNO 2004 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DI TERNI. - Attuazione della legge 07 agosto 1990, n. 241

REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DI TERNI. - Attuazione della legge 07 agosto 1990, n. 241 REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DI TERNI - Attuazione della legge 07 agosto 1990, n. 241 (Approvato dalla Assemblea degli Avvocati e Procuratori di Terni del 15.12.1993).

Dettagli

I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione

I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione Con la Sentenza 9 settembre 2014 n. 37312, la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte ha affermato che i datori di lavoro

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente Pubblicata il 15/12/2016 N. 00719/2016 REG.PROV.COLL. N. 00594/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) N. 00357/2016 REG.PROV.COLL. N. 00163/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Dettagli

contro nei confronti di per la riforma

contro nei confronti di per la riforma N. 06478/2012REG.PROV.COLL. N. 03404/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

Trasmessa a mezzo posta elettronica

Trasmessa a mezzo posta elettronica Trasmessa a mezzo posta elettronica Roma, 13 settembre 2016 - Ai Presidenti - Ai Rappresentanti dei Cavalieri - Ai Rappresentanti dei Cavalieri proprietari di cavalli - Ai Rappresentanti dei Tecnici delle

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 01542/2012 REG.PROV.COLL. N. 00963/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) SENTENZA TAR Lazio, Sez. I bis, 16.03.2015, n. 4226; Materia: Canone alloggio occupato sine titulo R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA N. 05624/2014 REG.PROV.COLL. N. 05186/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio N. 00809/2013 REG.PROV.COLL. N. 00963/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione

Dettagli

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI ***** TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEDE DI ROMA. Sez. I bis r.g.

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI ***** TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEDE DI ROMA. Sez. I bis r.g. AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEDE DI ROMA Sez. I bis r.g. 359/2017 Prossima udienza fissata per la data del 29 novembre 2017 In esecuzione

Dettagli

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite Decisione n. 51 Anno 2016 Prot. n. 00560/2016 IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE composta da Franco Frattini Presidente Mario Sanino Attilio Zimatore Massimo

Dettagli

Comitato Regionale Veneto

Comitato Regionale Veneto La Presidente A mezzo posta elettronica Padova, 19 Ottobre 2016 Prot. N. 220/2016 - Ai Sigg.ri Presidenti degli Enti Affiliati del Comitato FISE Veneto - Ai Sigg.ri Rappresentanti dei Cavalieri, dei Cavalieri

Dettagli

IL TRIBUNALE NAZIONALE D APPELLO DECISIONE

IL TRIBUNALE NAZIONALE D APPELLO DECISIONE Sentenza n 29/08 IL TRIBUNALE NAZIONALE D APPELLO Composto da : Renato Teresi Vincenzo Pirruccio Giovanni Castagna Presidente - Re ha pronunciato la seguente DECISIONE Nel procedimento in grado di appello

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO terminata la discussione orale, pronunzia, mediante lettura in udienza pubblica, la presente S E

Dettagli

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE. ha pronunciato, ai sensi dell art. 80 del R.d.G., la seguente D E C I S I O N E

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE. ha pronunciato, ai sensi dell art. 80 del R.d.G., la seguente D E C I S I O N E Organi di Giustizia GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE Avv. Lucia Ambrosino FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA Viale Tiziano, 70-00196 Roma Tel. 06.32488.514 Fax. 06.32488.451 Mail: giustizia@federmoto.it Proc.

Dettagli

per l'annullamento, previa sospensiva,

per l'annullamento, previa sospensiva, N. 00841/2012 REG.PROV.COLL. N. 00104/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione

Dettagli

SCHEMA. Elementi di diritto processuale civile (normativa principale di riferimento post

SCHEMA. Elementi di diritto processuale civile (normativa principale di riferimento post SCHEMA Fonti normative: Elementi di diritto processuale civile (normativa principale di riferimento post riforma del 2012). a) Art. 339 c.p.c.: appellabilità delle sentenze; b) Art. 341 c.p.c.: Giudice

Dettagli

SOMMARIO. Introduzione 1 LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

SOMMARIO. Introduzione 1 LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI SOMMARIO Introduzione 1 LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA 1. Regolamento preventivo di giurisdizione - art. 10 cod. proc. amm. 19 2. Ricorso per regolamento preventivo

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha. SENTENZA, in forma semplificata,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha. SENTENZA, in forma semplificata, REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha pronunciato la seguente Sent. n. 1272 Anno 2004 R.g. n. 1706 Anno 2003 SENTENZA, in forma

Dettagli

contro per la riforma

contro per la riforma N. 05987/2009 REG.DEC. N. 07273/2009 REG.RIR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE

Dettagli

Comunicato Ufficiale n. 82 del 19/04/2017 GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE HOCKEY PISTA Stagione sportiva 2016/2017

Comunicato Ufficiale n. 82 del 19/04/2017 GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE HOCKEY PISTA Stagione sportiva 2016/2017 VI ALE TIZI ANO, 74-00196 - ROMA T. +39 06 91684005 F. +39 0691684028 gs@fisr.it gs@pec.fisr.it www.fisr.it Comunicato Ufficiale n. 82 del 19/04/2017 GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE HOCKEY PISTA Stagione sportiva

Dettagli

R.G. TRIB. FED. 14/16 (Proc. P.A. 123/15 bis)

R.G. TRIB. FED. 14/16 (Proc. P.A. 123/15 bis) R.G. TRIB. FED. 14/16 (Proc. P.A. 123/15 bis) IL TRIBUNALE FEDERALE A scioglimento della riserva assunta il giorno 20 febbraio 2017, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri,

Dettagli

Civile Sent. Sez. L Num Anno 2016 Presidente: NOBILE VITTORIO Relatore: VENUTI PIETRO Data pubblicazione: 30/12/2016

Civile Sent. Sez. L Num Anno 2016 Presidente: NOBILE VITTORIO Relatore: VENUTI PIETRO Data pubblicazione: 30/12/2016 Civile Sent. Sez. L Num. 27585 Anno 2016 Presidente: NOBILE VITTORIO Relatore: VENUTI PIETRO Data pubblicazione: 30/12/2016 Ud. 13 ott. 2016 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte d'appello di Milano, con sentenza

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 08032/2010 REG.SEN. N. 00874/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 21152 Anno 2017 Presidente: ARMANO ULIANA Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 12/09/2017 ORDINANZA sul ricorso 18589-2016 proposto da: MARRAS ANDREA GIOVANNI, elettivamente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 5 24/01/2013 8.20 N. 00086/2013REG.PROV.COLL. N. 02095/2008 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione

Dettagli

contro per l'annullamento

contro per l'annullamento N. 00582/2013 REG.PROV.COLL. N. 00308/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato

Dettagli

Il Giudice Sportivo della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali

Il Giudice Sportivo della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali Il Giudice Sportivo della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali Avv. Alessandro Avagliano ha emesso la seguente decisione disciplinare di primo grado nei confronti di: Giovanni PAPARELLA

Dettagli

IL TRIBUNALE FEDERALE

IL TRIBUNALE FEDERALE R.G. N. 52/15 (Proc. P.A. 114/15) IL TRIBUNALE FEDERALE Riunitosi il giorno 5 maggio 2016 presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri così composto: Avv. Prof. Giuseppe Sigillò Massara -

Dettagli

Cass. 20222/2011- Violazioni plurime: inapplicabilità dell'art. 8 L.689/81 e dell'istituto della continuazione

Cass. 20222/2011- Violazioni plurime: inapplicabilità dell'art. 8 L.689/81 e dell'istituto della continuazione La norma di cui all art. 8 della legge n. 689 del 1981 non è legittimamente invocabile con riferimento alla ipotesi di concorso materiale, di concorso, cioè, tra violazioni commesse con più azioni od omissioni,

Dettagli

PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c.

PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c. Legge 18 giugno 2009 n. 69 introduce un rito alternativo a quello ordinario di cognizione a scelta dell attore da utilizzare nelle cause

Dettagli

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 02867/2012 REG.PROV.COLL. N. 03024/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

FIPAV TRIBUNALE FEDERALE COMUNICATO UFFICIALE N.7

FIPAV TRIBUNALE FEDERALE COMUNICATO UFFICIALE N.7 FIPAV TRIBUNALE FEDERALE COMUNICATO UFFICIALE N.7 Riunione del 13 settembre 2017 Sono presenti: - Avv. Massimo Rosi - Presidente - Avv. Antonio Amato Componente - Avv. Antonio Mennuni Componente 07.17.18

Dettagli

SENTENZA N DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA N DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA N. 1414 DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

contro nei confronti di e con l'intervento di

contro nei confronti di e con l'intervento di N. 00963/2011 REG.PROV.COLL. N. 00810/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Il Collegio Regionale di Garanzia dell Italia dei Valori Sicilia composto da:

Il Collegio Regionale di Garanzia dell Italia dei Valori Sicilia composto da: IL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA IDV SICILIA Il Collegio Regionale di Garanzia dell Italia dei Valori Sicilia composto da: Avv. Prof. Leonardo Di Franco: Presidente - Relatore Avv. Federico Bizzini: Componente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 01840/2015 REG.PROV.COLL. N. 13040/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 01862/2016 REG.PROV.COLL. N. 00863/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione

Dettagli

COMMISSIONE FEDERALE D APPELLO * * * - nel procedimento introdotto con ricorso per revisione in data da.

COMMISSIONE FEDERALE D APPELLO * * * - nel procedimento introdotto con ricorso per revisione in data da. COMMISSIONE FEDERALE D APPELLO * * * La Commissione Federale d Appello composta da: Avv. Riccardo Andriani Avv. Luigi Giardino Avv. Emanuela Ferro Traverso - Presidente - Componente - Componente - nel

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

LA COMMISSIONE Dl DISCIPLINA, riunita, previa rituale convocazione nella sua sede in Roma, composta dai sigg. DECISIONE

LA COMMISSIONE Dl DISCIPLINA, riunita, previa rituale convocazione nella sua sede in Roma, composta dai sigg. DECISIONE LA COMMISSIONE Dl DISCIPLINA, riunita, previa rituale convocazione nella sua sede in Roma, composta dai sigg. avv. Antonio BANDIERA Presidente rel. e red. avv. Nikolaus CHIZZALI V. Presidente avv. Roberto

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente Pubblicato il 08/11/2016 N. 01245/2016 REG.PROV.COLL. N. 00769/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

IL TRIBUNALE FEDERALE. Riunitosi il giorno 25 del mese di maggio 2015 presso i locali della Federazione Italiana PREMESSO CHE

IL TRIBUNALE FEDERALE. Riunitosi il giorno 25 del mese di maggio 2015 presso i locali della Federazione Italiana PREMESSO CHE R.G. TRIB. FED. 3/15 (Proc. P.A. 16/15) IL TRIBUNALE FEDERALE Riunitosi il giorno 25 del mese di maggio 2015 presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) così composto: Prof. Avv. Giuseppe

Dettagli

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione Decisione n. 6 Anno 2017 Prot. n. 00038/2017 IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE composto da Mario Sanino - Presidente Guido Cecinelli - Relatore Giuseppe

Dettagli

L Alta Corte di Giustizia Sportiva, DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA

L Alta Corte di Giustizia Sportiva, DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Decisione n. 24 Anno 2011 Prot.n. 00391 L Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente e Relatore, dott. Giovanni Francesco Lo Turco

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00566/2012 REG.PROV.COLL. N. 00399/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato

Dettagli

MASSIME CNDCEC 2009 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

MASSIME CNDCEC 2009 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI MASSIME CNDCEC 2009 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 14 maggio 2009, n. 20 Commercialisti di Milano;. Misura di custodia cautelare in carcere Procedimento disciplinare Sanzione della sospensione dall esercizio

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA Pubblicato il 26/09/2016 N. 00329/2016REG.PROV.COLL. N. 00290/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Dettagli

COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI

COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI Provincia di Cuneo Allegato alla deliberazione della Giunta Municipale n. 57 in data 16/03/1999 1 ART. 1 DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE 1. I dieci rappresentanti

Dettagli

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO 3 MODULO - IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO 3 MODULO - IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO 3 MODULO - IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO SEDE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA 3, VIA SILVIO D'AMICO 77, 00145 ROMA, Venerdì: 14.00-19.00 Sabato: 9.00 14.00 1 1

Dettagli

Decisione N del 08 ottobre 2015

Decisione N del 08 ottobre 2015 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MASSERA (RM) DE CAROLIS (RM) SIRENA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) OLIVIERI Membro designato da

Dettagli