COMMISSIONE FEDERALE D APPELLO * * * - nel procedimento introdotto con ricorso per revisione in data da.

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1 COMMISSIONE FEDERALE D APPELLO * * * La Commissione Federale d Appello composta da: Avv. Riccardo Andriani Avv. Luigi Giardino Avv. Emanuela Ferro Traverso - Presidente - Componente - Componente - nel procedimento introdotto con ricorso per revisione in data da. nt. a Roma il. ivi res. in Via, tesserato FISE n., avverso le decisioni della Commissione di Disciplina federale dell (proc.n.103/07) con la quale veniva irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall attività agonistica per il periodo di mesi 6 oltre all ammenda di 1.500,00 e della Commissione Federale d Appello datata e dep.ta il , con la quale si dichiarava l irricevibilità dell appello, -presente parte ricorrente personalmente, assistito dall Avv. Maurizio Scuderi - presente, per delega, il S. Procuratore Federale Avv. Roberta LEONI all udienza tenutasi il giorno 27 febbraio 2009 presso la Sala simultanea del Palazzo delle Federazioni in Roma Viale Tiziano n.70, ha pronunciato la seguente decisione. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Al presente procedimento si è pervenuti a seguito della presentazione in data da parte del sig..di un ricorso per revisione come enunciato in

2 intestazione. Con documento del , il si rendeva disponibile a comparire avanti la Commissione già convocata per la seduta del , espressamente rinunciando ai termini a suo favore previsti dal Regolamento di giustizia. Ad inizio seduta, il difensore del ricorrente chiedeva di poter integrare il ricorso formulando in via preliminare istanza di rimessione in termini per l impugnazione della sentenza di primo grado emessa dalla Commissione di Disciplina con la contestuale conversione del ricorso per revisione in mezzo di impugnazione ordinario della citata sentenza, al fine di ottenere l accoglimento dei motivi di gravame, ai quali faceva esplicito richiamo, e delle conclusioni già rassegnate nell atto di appello dichiarato irricevibile. Il rappresentante della Procura, su tali istanze, dichiarava di opporsi. La Commissione si riuniva in camera di consiglio per l esame e infine deliberava come da ordinanza in atti, della quale, dopo aver richiamato le parti, dava immediata lettura. La Commissione, per i motivi che in prosieguo verranno meglio illustrati, accoglieva l istanza del ricorrente, disponendo per la sua rimessione in termini ai fini della proposizione dell appello avverso la decisione di primo grado della Commissione di Disciplina previa contestuale conversione del ricorso per revisione, come integrato, da qualificarsi come mezzo ordinario di impugnazione.

3 Il S. Procuratore Federale concludeva per il rigetto dell appello e la conferma della sentenza di primo grado. Il difensore dell incolpato concludeva per l accoglimento dei motivi dell appello nelle tre ipotesi gradate. La Commissione assumeva, infine, la decisione, dando immediata lettura del dispositivo con riserva dei motivi nei termini di Regolamento. MOTIVI DELLA DECISIONE L istanza preliminare formulata dal ricorrente, ad integrazione del ricorso per revisione (mezzo formalmente diverso dall appello), di poter essere rimesso in termini e, di conseguenza, ritenere convertito siffatto ricorso come ricorso in appello richiamandosi ai motivi enunciati nell atto proposto il , è apparsa meritevole di accoglimento sotto diversi profili. La decisione della Commissione di Disciplina è sostanzialmente corretta nella forma e nella sostanza, sebbene il procedimento siasi svolto in contumacia, ma la mancata conoscenza della pendenza del procedimento come dell udienza di discussione è fatto addebitabile solo all incolpato (avendo omesso di comunicare il proprio trasferimento di residenza). Non può dirsi lo stesso per il procedimento di appello, introdotto dopo che il.., in data apprendeva della decisione della C.D., chiedeva il rilascio di copia degli atti del procedimento e depositava il ricorso in appello datato tempestivamente.

4 La C.F.A. dichiarava il gravame irricevibile avendo il. accompagnato l impugnazione con il contestuale deposito di un assegno bancario, in luogo di un assegno circolare, come imposto dall art.18 n.3 del Regolamento. Tale decisione risulta emessa il , fuori udienza, e depositata in Segreteria il Nella specie, questo Collegio Giudicante ha rilevato da un lato che trattasi di atto compiuto in violazione del principio del contraddittorio dall altro che la decisione è stata depositata soltanto il , allorquando erano ormai scaduti i termini di impugnazione della decisione di primo grado. Per tale avvenimento, il diritto del ricorrente. è stato irrimediabilmente pregiudicato, non avendo egli potuto riproporre tempestivamente un nuovo atto di appello, come consentito dall art. 18 n.4 del Reg. che con riferimento al mancato deposito sancisce l irricevibilità dell impugnazione stabilendo altresì che potrà comunque essere ripresentata fino alla scadenza dei termini di impugnazione. Vuoi per queste considerazioni, vuoi per il rispetto dello Statuto che garantisce espressamente (Sez.III - art. 45 n.4) il diritto di difesa, oltre alla previa e specifica contestazione degli addebiti, vuoi infine per il principio generale di conservazione e di conversione degli atti nonché di economia processuale, in presenza di formale richiesta del ricorrente, questa Commissione ha ritenuto

5 opportuno e conforme ai principi informatori della giustizia federale disporre la rimessione in termini e la conversione del ricorso per revisione in mezzo di impugnazione, invitando, dunque, le parti a discutere i motivi di cui all appello , al fine di trattenere la causa e deciderla nel merito. Peraltro, il principio di conversione è condiviso anche dalla giurisprudenza più rigida della cassazione penale che lo ritiene applicabile sulla base del generale principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis. Principi che possono essere fatti propri, in ultima analisi., anche dall Ordinamento sportivo della F.I.S.E.. Va, infine, osservato che per quanto attiene alla ricevibilità dell impugnazione, la ratio della norma di cui all art.18 n.3 del Regolamento, che prescrive il deposito di un assegno circolare, è quella di avere la garanzia della sua effettiva copertura. Nella fattispecie risulta, invece, essere stato tempestivamente depositato un assegno bancario, in contrasto con le disposizioni del Regolamento, assegno tuttavia incassato dalla F.I.S.E., che ha così di fatto realizzato la funzione prevista dalla norma di cui all'articolo 18 n. 3 del Regolamento. ---oo0oo--- Passando, quindi, all esame dei singoli motivi di appello sui quali si è svolta la discussione e sono state precisate le conclusioni dalle parti, l Ufficio

6 osserva quanto in appresso. Con la prima censura, l appellante ha dedotto la nullità del procedimento per carenza di potere della Procura Federale, sostenendo che, a fronte di una durata biennale dell incarico dei componenti dell Ufficio della Procura Federale, con possibilità di rinnovo, nel corso del quadriennio di riferimento non risultava emessa delibera da parte Consiglio Federale di rinnovo delle cariche dei Procuratori. La doglianza non è accoglibile, dovendo ritenersi applicabile anche al caso in esame il noto principio della prorogatio, in forza del quale il titolare di un organo è legittimato all ulteriore svolgimento delle funzioni inerenti l ufficio anche dopo la scadenza (volontaria o naturale) del suo mandato. Pertanto, quand anche non fosse intervenuta delibera di rinnovo cariche per i Procuratori, non vi è dubbio che i componenti avrebbero potuto continuare nella carica in regime di prorogatio. Prorogatio che non può essere esclusa come accade anche per taluni incarichi di appartenenti ad Ordinamenti giuridici non sportivi neppure nelle ipotesi in cui manchi un espressa previsione di decadenza dall incarico. Con il secondo motivo, l appellante deduce la insussistenza della violazione in quanto, a suo dire, la stessa documentazione prodotta dall organo inquirente dimostrerebbe l inesistenza della violazione (sic!), tanto è vero aggiunge il che dalla relazione del veterinario di servizio è attestato che i

7 segni di frusta erano solo tre e soprattutto che erano di lieve entità. Siffatta ricostruzione di comodo è del tutto smentita dal referto della Giuria ( atto a fede privilegiata ai sensi dell art.15 n.5 del Regolamento di Giustizia ) laddove, al contrario, si attesta che il sig. dopo aver terminato il percorso frustava ripetutamente il proprio cavallo <Arcadia Oscura> galoppando ad andatura sostenuta sino all uscita dal campo gara e frustando ancora. Il referto si chiude come segue : Rientrava poi in campo prova continuando nell atteggiamento punitivo. Siffatto comportamento è indubbiamente riprovevole e assolutamente censurabile. Il veterinario, poi, riscontra e riferisce di lesioni cutanee con rigonfiamento ascrivibili all uso della frusta, due sul fianco dx. ed una su quello sin., mentre le altre frustate verosimilmente è da supporre che non fossero state tali da provocare lesioni e, ciò nonostante, sono da considerare ugualmente non lecite. La violazione accertata è, dunque, provata in modo incontrovertibile. Con il terzo motivo, l appellante lamenta la eccessività della sanzione irrogata sostenendo che il suo comportamento aveva finalità correttive e non espressive di mera violenza, valutando inoltre la sanzione non proporzionata e, in ogni caso, ingiusta perché nella determinazione non si era tenuto conto della sua

8 incensuratezza. Quest ultimo motivo può trovare accoglimento. Operando una più attenta e commisurata correlazione tra fatto e sanzione, adottando un criterio di proporzionalità e formulando, allo stato, un giudizio prognostico favorevole, la Commissione ritiene opportuno contenere la sanzione in mesi 4 di sospensione dall attività agonistica ed 500,00 di ammenda, il tutto come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Federale d Appello, in parziale accoglimento dell appello proposto con atto del ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna tesserato F.I.S.E. n. per i fatti a lui ascritti alla sanzione di mesi 4 di sospensione dall attività agonistica e al pagamento dell ammenda di 500,00. Ordina la restituzione del deposito all appellante. Manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito. Cosi deciso in Roma il Avv. Riccardo Andriani Avv. Luigi Giardino Avv. Emanuela Ferro Traverso

9 Depositato in Segreteria della Commissione Federale d Appello in Roma il giorno La Segreteria della Commissione

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