COMMISSIONE FEDERALE D APPELLO * * * - nel procedimento introdotto con ricorso per revisione in data da.
|
|
- Renata Testa
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 COMMISSIONE FEDERALE D APPELLO * * * La Commissione Federale d Appello composta da: Avv. Riccardo Andriani Avv. Luigi Giardino Avv. Emanuela Ferro Traverso - Presidente - Componente - Componente - nel procedimento introdotto con ricorso per revisione in data da. nt. a Roma il. ivi res. in Via, tesserato FISE n., avverso le decisioni della Commissione di Disciplina federale dell (proc.n.103/07) con la quale veniva irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall attività agonistica per il periodo di mesi 6 oltre all ammenda di 1.500,00 e della Commissione Federale d Appello datata e dep.ta il , con la quale si dichiarava l irricevibilità dell appello, -presente parte ricorrente personalmente, assistito dall Avv. Maurizio Scuderi - presente, per delega, il S. Procuratore Federale Avv. Roberta LEONI all udienza tenutasi il giorno 27 febbraio 2009 presso la Sala simultanea del Palazzo delle Federazioni in Roma Viale Tiziano n.70, ha pronunciato la seguente decisione. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Al presente procedimento si è pervenuti a seguito della presentazione in data da parte del sig..di un ricorso per revisione come enunciato in
2 intestazione. Con documento del , il si rendeva disponibile a comparire avanti la Commissione già convocata per la seduta del , espressamente rinunciando ai termini a suo favore previsti dal Regolamento di giustizia. Ad inizio seduta, il difensore del ricorrente chiedeva di poter integrare il ricorso formulando in via preliminare istanza di rimessione in termini per l impugnazione della sentenza di primo grado emessa dalla Commissione di Disciplina con la contestuale conversione del ricorso per revisione in mezzo di impugnazione ordinario della citata sentenza, al fine di ottenere l accoglimento dei motivi di gravame, ai quali faceva esplicito richiamo, e delle conclusioni già rassegnate nell atto di appello dichiarato irricevibile. Il rappresentante della Procura, su tali istanze, dichiarava di opporsi. La Commissione si riuniva in camera di consiglio per l esame e infine deliberava come da ordinanza in atti, della quale, dopo aver richiamato le parti, dava immediata lettura. La Commissione, per i motivi che in prosieguo verranno meglio illustrati, accoglieva l istanza del ricorrente, disponendo per la sua rimessione in termini ai fini della proposizione dell appello avverso la decisione di primo grado della Commissione di Disciplina previa contestuale conversione del ricorso per revisione, come integrato, da qualificarsi come mezzo ordinario di impugnazione.
3 Il S. Procuratore Federale concludeva per il rigetto dell appello e la conferma della sentenza di primo grado. Il difensore dell incolpato concludeva per l accoglimento dei motivi dell appello nelle tre ipotesi gradate. La Commissione assumeva, infine, la decisione, dando immediata lettura del dispositivo con riserva dei motivi nei termini di Regolamento. MOTIVI DELLA DECISIONE L istanza preliminare formulata dal ricorrente, ad integrazione del ricorso per revisione (mezzo formalmente diverso dall appello), di poter essere rimesso in termini e, di conseguenza, ritenere convertito siffatto ricorso come ricorso in appello richiamandosi ai motivi enunciati nell atto proposto il , è apparsa meritevole di accoglimento sotto diversi profili. La decisione della Commissione di Disciplina è sostanzialmente corretta nella forma e nella sostanza, sebbene il procedimento siasi svolto in contumacia, ma la mancata conoscenza della pendenza del procedimento come dell udienza di discussione è fatto addebitabile solo all incolpato (avendo omesso di comunicare il proprio trasferimento di residenza). Non può dirsi lo stesso per il procedimento di appello, introdotto dopo che il.., in data apprendeva della decisione della C.D., chiedeva il rilascio di copia degli atti del procedimento e depositava il ricorso in appello datato tempestivamente.
4 La C.F.A. dichiarava il gravame irricevibile avendo il. accompagnato l impugnazione con il contestuale deposito di un assegno bancario, in luogo di un assegno circolare, come imposto dall art.18 n.3 del Regolamento. Tale decisione risulta emessa il , fuori udienza, e depositata in Segreteria il Nella specie, questo Collegio Giudicante ha rilevato da un lato che trattasi di atto compiuto in violazione del principio del contraddittorio dall altro che la decisione è stata depositata soltanto il , allorquando erano ormai scaduti i termini di impugnazione della decisione di primo grado. Per tale avvenimento, il diritto del ricorrente. è stato irrimediabilmente pregiudicato, non avendo egli potuto riproporre tempestivamente un nuovo atto di appello, come consentito dall art. 18 n.4 del Reg. che con riferimento al mancato deposito sancisce l irricevibilità dell impugnazione stabilendo altresì che potrà comunque essere ripresentata fino alla scadenza dei termini di impugnazione. Vuoi per queste considerazioni, vuoi per il rispetto dello Statuto che garantisce espressamente (Sez.III - art. 45 n.4) il diritto di difesa, oltre alla previa e specifica contestazione degli addebiti, vuoi infine per il principio generale di conservazione e di conversione degli atti nonché di economia processuale, in presenza di formale richiesta del ricorrente, questa Commissione ha ritenuto
5 opportuno e conforme ai principi informatori della giustizia federale disporre la rimessione in termini e la conversione del ricorso per revisione in mezzo di impugnazione, invitando, dunque, le parti a discutere i motivi di cui all appello , al fine di trattenere la causa e deciderla nel merito. Peraltro, il principio di conversione è condiviso anche dalla giurisprudenza più rigida della cassazione penale che lo ritiene applicabile sulla base del generale principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis. Principi che possono essere fatti propri, in ultima analisi., anche dall Ordinamento sportivo della F.I.S.E.. Va, infine, osservato che per quanto attiene alla ricevibilità dell impugnazione, la ratio della norma di cui all art.18 n.3 del Regolamento, che prescrive il deposito di un assegno circolare, è quella di avere la garanzia della sua effettiva copertura. Nella fattispecie risulta, invece, essere stato tempestivamente depositato un assegno bancario, in contrasto con le disposizioni del Regolamento, assegno tuttavia incassato dalla F.I.S.E., che ha così di fatto realizzato la funzione prevista dalla norma di cui all'articolo 18 n. 3 del Regolamento. ---oo0oo--- Passando, quindi, all esame dei singoli motivi di appello sui quali si è svolta la discussione e sono state precisate le conclusioni dalle parti, l Ufficio
6 osserva quanto in appresso. Con la prima censura, l appellante ha dedotto la nullità del procedimento per carenza di potere della Procura Federale, sostenendo che, a fronte di una durata biennale dell incarico dei componenti dell Ufficio della Procura Federale, con possibilità di rinnovo, nel corso del quadriennio di riferimento non risultava emessa delibera da parte Consiglio Federale di rinnovo delle cariche dei Procuratori. La doglianza non è accoglibile, dovendo ritenersi applicabile anche al caso in esame il noto principio della prorogatio, in forza del quale il titolare di un organo è legittimato all ulteriore svolgimento delle funzioni inerenti l ufficio anche dopo la scadenza (volontaria o naturale) del suo mandato. Pertanto, quand anche non fosse intervenuta delibera di rinnovo cariche per i Procuratori, non vi è dubbio che i componenti avrebbero potuto continuare nella carica in regime di prorogatio. Prorogatio che non può essere esclusa come accade anche per taluni incarichi di appartenenti ad Ordinamenti giuridici non sportivi neppure nelle ipotesi in cui manchi un espressa previsione di decadenza dall incarico. Con il secondo motivo, l appellante deduce la insussistenza della violazione in quanto, a suo dire, la stessa documentazione prodotta dall organo inquirente dimostrerebbe l inesistenza della violazione (sic!), tanto è vero aggiunge il che dalla relazione del veterinario di servizio è attestato che i
7 segni di frusta erano solo tre e soprattutto che erano di lieve entità. Siffatta ricostruzione di comodo è del tutto smentita dal referto della Giuria ( atto a fede privilegiata ai sensi dell art.15 n.5 del Regolamento di Giustizia ) laddove, al contrario, si attesta che il sig. dopo aver terminato il percorso frustava ripetutamente il proprio cavallo <Arcadia Oscura> galoppando ad andatura sostenuta sino all uscita dal campo gara e frustando ancora. Il referto si chiude come segue : Rientrava poi in campo prova continuando nell atteggiamento punitivo. Siffatto comportamento è indubbiamente riprovevole e assolutamente censurabile. Il veterinario, poi, riscontra e riferisce di lesioni cutanee con rigonfiamento ascrivibili all uso della frusta, due sul fianco dx. ed una su quello sin., mentre le altre frustate verosimilmente è da supporre che non fossero state tali da provocare lesioni e, ciò nonostante, sono da considerare ugualmente non lecite. La violazione accertata è, dunque, provata in modo incontrovertibile. Con il terzo motivo, l appellante lamenta la eccessività della sanzione irrogata sostenendo che il suo comportamento aveva finalità correttive e non espressive di mera violenza, valutando inoltre la sanzione non proporzionata e, in ogni caso, ingiusta perché nella determinazione non si era tenuto conto della sua
8 incensuratezza. Quest ultimo motivo può trovare accoglimento. Operando una più attenta e commisurata correlazione tra fatto e sanzione, adottando un criterio di proporzionalità e formulando, allo stato, un giudizio prognostico favorevole, la Commissione ritiene opportuno contenere la sanzione in mesi 4 di sospensione dall attività agonistica ed 500,00 di ammenda, il tutto come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Federale d Appello, in parziale accoglimento dell appello proposto con atto del ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna tesserato F.I.S.E. n. per i fatti a lui ascritti alla sanzione di mesi 4 di sospensione dall attività agonistica e al pagamento dell ammenda di 500,00. Ordina la restituzione del deposito all appellante. Manda alla Segreteria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito. Cosi deciso in Roma il Avv. Riccardo Andriani Avv. Luigi Giardino Avv. Emanuela Ferro Traverso
9 Depositato in Segreteria della Commissione Federale d Appello in Roma il giorno La Segreteria della Commissione
CORTE FEDERALE D'APPELLO SENTENZA NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO C.A. 13/16 TRIB. FED. 26/16; PROC. P.A. 24/16 CONTRO
CORTE FEDERALE D'APPELLO ROBERTA LEONI LINA MUSUMARRA RICCARDO AQUILANTI Presidente Relatore Componente Componente SENTENZA NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO C.A. 13/16 TRIB. FED. 26/16; PROC. P.A. 24/16 CONTRO
DettagliCORTE FEDERALE DI APPELLO
CORTE FEDERALE DI APPELLO ROBERTA LEONI LINA MUSUMARRA RICCARDO AQUILANTI Presidente Componente Relatore Componente PROCEDIMENTO DI APPELLO C.A. 11/16 TRIB. FED. 16/16; PROC. P.A. 08/16 CONTRO GARCIA JUAN
DettagliIL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE Della Federazione Italiana Sport Equestri Avvocato Bianca Magarò
IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE Della Federazione Italiana Sport Equestri Avvocato Bianca Magarò Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento n.19/2016 confronti di: VACARASU IOANA CRISTINA
DettagliIl giorno 25 settembre 2017 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70, LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO. Avv. Tiberio Gulluni - Presidente
Organi di Giustizia CORTE SPORTIVA DI APPELLO FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA Viale Tiziano, 70-00196 Roma Tel. 06.32488.514 Fax. 06.32488.451 Mail: giustizia@federmoto.it giustizia@pec.federmoto.it
DettagliLA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
STRUTTURA TERRITORIALE DEL DISTRETTO DI ANCONA LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE LE MODIFICHE introdotte dalla L. 103/2017 con particolare
DettagliCORTE FEDERALE D'APPELLO
CORTE FEDERALE D'APPELLO ROBERTA LEONI LINA MUSUMARRA RICCARDO AQUILANTI Presidente Componente Componente Relatore SENTENZA NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO C.A. 06/2016 CONTRO ANNA POLLACCI (tessera F.I.S.E.
DettagliCORTE FEDERALE D'APPELLO SENTENZA NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO C.A. 03/16 TRIB. FED. 45/15; PROC. P.A. 92/15 CONTRO
CORTE FEDERALE D'APPELLO ROBERTA LEONI Presidente Relatore LINA MUSUMARRA Componente RICCARDO AQUILANTI Componente SENTENZA NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO C.A. 03/16 TRIB. FED. 45/15; PROC. P.A. 92/15 CONTRO
DettagliGiudice di Pace del Mandamento di Cosenza Sentenza n del 05 ottobre 2005 Estensore Panzera
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA nella persona della dottoressa Lucia Panzera, assistita dal sottoscritto Cancelliere, ha pronunciato la seguente
DettagliIL TRIBUNALE NAZIONALE D APPELLO DECISIONE
Sentenza n 29/08 IL TRIBUNALE NAZIONALE D APPELLO Composto da : Renato Teresi Vincenzo Pirruccio Giovanni Castagna Presidente - Re ha pronunciato la seguente DECISIONE Nel procedimento in grado di appello
DettagliCOMUNICATO UFFICIALE N. 152 Anno Sportivo Roma, 1 aprile 2016 TRIBUNALE FEDERALE PROCEDIMENTI RIUNITI NN. 1 e 7/FIH/2014 Prot. n.
COMUNICATO UFFICIALE N. 152 Anno Sportivo 2015-2016 Roma, 1 aprile 2016 TRIBUNALE FEDERALE PROCEDIMENTI RIUNITI NN. 1 e 7/FIH/2014 Prot. n. 1631 Il Tribunale Federale presso la FIH - Federazione Italiana
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. U Num. 24739 Anno 2016 Presidente: AMOROSO GIOVANNI Relatore: NAPPI ANIELLO Data pubblicazione: 05/12/2016 sul ricorso proposto da SENTENZA Marco Mazzi, domiciliato in Roma, via Ugo de
DettagliCORTE FEDERALE D APPELLO SENTENZA SUL RECLAMO EX ART. 70 R.G. PROPOSTO DA PAOLO GIANI MARGI FATTO
CORTE FEDERALE D APPELLO AVV. GIUSEPPE VINCENZO MARINO AVV. ANNA MARIA PITZOLU AVV. GIORGIO D'ALESSIO Presidente- relatore SENTENZA SUL RECLAMO EX ART. 70 R.G. PROPOSTO DA PAOLO GIANI MARGI FATTO Con ricorso
DettagliIL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE
Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite Prot. n. 00153/2016 Decisione n. 18 Anno 2016 composta da Franco Frattini Presidente Mario Sanino Gabriella Palmieri Roberto Carleo Dante D Alessio - Relatore
DettagliLe variazioni ai giudizi di impugnazione
Le variazioni ai giudizi di impugnazione In nero sono evidenziate le modifiche apportate dal Dl 83/2012 convertito dalla legge 134/2012 Articolo 342 Forma dell appello L appello si propone con citazione
DettagliDiritto del contenzioso d impresa
Diritto del contenzioso d impresa Lezione del 16 novembre 2015 «la sospensione, l interruzione e la estinzione del processo Le impugnazioni in generale» La sospensione del processo Art. 295 del c.p.c.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 2951/2009 Reg.Dec. N. 441 Reg.Ric. ANNO 2004 DECISIONE sul ricorso
DettagliSOMMARIO. Parte I Profili generali
SOMMARIO Presentazione... V Parte I Profili generali di Sergio Aprile e Luca Iero Capitolo 1 - La Corte dei conti giudice delle pensioni: origine ed evoluzione 1. L istituzione della Corte dei conti...
DettagliIL GIUDIZIO PENSIONISTICO DI APPELLO INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI
DOMENICO CROCCO IL GIUDIZIO PENSIONISTICO DI APPELLO INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI Lineamenti essenziali di diritto processuale contabile JOVENE EDITORE 2013 INDICE Prefazione di Mauro Orefice... p. IX
DettagliCass. 20222/2011- Violazioni plurime: inapplicabilità dell'art. 8 L.689/81 e dell'istituto della continuazione
La norma di cui all art. 8 della legge n. 689 del 1981 non è legittimamente invocabile con riferimento alla ipotesi di concorso materiale, di concorso, cioè, tra violazioni commesse con più azioni od omissioni,
DettagliSent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA
1 Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO - GIUDICI - Ivan De Musso Enrico Torri Luigi Impeciati Presidente Consigliere
DettagliSentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02867/2012 REG.PROV.COLL. N. 03024/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliCORTE FEDERALE D'APPELLO SENTENZA NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO C.A. 04/16 TRIB. FED. 34/15; PROC. P.A. 42/15 CONTRO
CORTE FEDERALE D'APPELLO ROBERTA LEONI Presidente Relatore LINA MUSUMARRA Componente RICCARDO AQUILANTI Componente SENTENZA NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO C.A. 04/16 TRIB. FED. 34/15; PROC. P.A. 42/15 CONTRO
DettagliCorrezione errore materiale: decreto n del del Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, giudice dott. Angelo Antonio Genise
Correzione errore materiale: decreto n. 10078 del 20.01.2015 del Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, giudice dott. Angelo Antonio Genise Autore: Redazione In: Giurisprudenza civile IL TRIBUNALE
DettagliINDICE SOMMARIO. Prefazione... Nota del curatore...
INDICE SOMMARIO Prefazione... Nota del curatore... pag. VII XV CAPITOLO I NOZIONI GENERALI ED EFFICACIA DEL DECRETO D INGIUNZIONE 1. Precedenti legislativi, interventi di riforma e nozioni introduttive...
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, seconda sezione civile, composta dai seguenti Magistrati: dott. Bruno Castagnoli PRESIDENTE rel. dott. Stefano Formiconi CONSIGLIERE
DettagliLe parti nel processo tributario
IL PROCESSO TRIBUTARIO Le parti nel processo tributario Dott. Antonio Giovanni Tangorra 21 ottobre 2014 Le parti: art. 10 d.lgs. 546 2 Hanno la capacità di essere parte nel processo tributario: - il ricorrente
DettagliIL SISTEMA DISCIPLINARE DEI GIUDICI DI PACE NELL'ORDINAMENTO ATTUALE
IL SISTEMA DISCIPLINARE DEI GIUDICI DI PACE NELL'ORDINAMENTO ATTUALE Art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace (in vigore fino all esercizio della delega di cui all art.
DettagliINDICE SOMMARIO. REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi Termine a difesa...
SOMMARIO CAPITOLO 1 REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni... 1 2. I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi... 6 3. Termine a difesa... 16 CAPITOLO 2 LA DURATA DELLE INDAGINI PRELIMINARI:
DettagliCass /2014. Iscrizione della causa a ruolo con la velina: mera irregolarità.
La costituzione in giudizio dell'appellante mediante deposito in cancelleria della nota d'iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente, tuttavia, la copia, anzichè l'originale, dell'atto d'impugnazione
DettagliCassazione Penale, Sez. 4, 28 marzo 2011, n Disturbo ansioso-depressivo misto: Mobbing
Cassazione Penale, Sez. 4, 28 marzo 2011, n. 12462 - Disturbo ansioso-depressivo misto: Mobbing - Mobbing REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE
DettagliINDICE I. LE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE
INDICE I. LE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE LEGGE 2 MARZO 1963, N. 320 Disciplina delle controversie innanzi alle sezioni specializzate agrarie pag. Articolo 1. (Sezioni specializzate - Competenza)... 3
DettagliIL TRIBUNALE FEDERALE. Riunitosi il giorno 28 del mese di settembre 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport
R.G. TRIB. FED n. 26/15 (Proc. Disc. P.A. 136/14) IL TRIBUNALE FEDERALE Riunitosi il giorno 28 del mese di settembre 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), così composto:
DettagliCIRCOLARE N. 52/E. Roma, 2 dicembre 2011
CIRCOLARE N. 52/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 2 dicembre 2011 OGGETTO: IVA Violazioni in materia di fatturazione Omessa regolarizzazione da parte del cessionario o committente
Dettagliriforma della Giustizia Federale Sportiva schemi riassuntivi
Segreteria Federale Roma, 17 febbraio 2015 Circolare n. 32/2015 A tutte le Società affiliate Organi Centrali e Territoriali Ufficiali di Gara LORO INDIRIZZI OGGETTO: riforma della Giustizia Federale Sportiva
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
Pubblicata il 16/12/2016 N. 03003/2016 REG.PROV.COLL. N. 03536/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO SENTENZA
N. 704/01 Reg. Sent. N. 223/2000 Reg. Ric. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO ha pronunciato la
DettagliOmessa notifica della cartella esattoriale: forma della opposizione (A. Ventimiglia)
In tema di sanzioni amministrative è esperibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per contestare l'illegittimità dell'iscrizione al ruolo per omessa notifica della cartella e, quindi, per
DettagliCodice Procedura Penale aggiornato con la legge 20 febbraio 2006, n. 46
Testo vigente del CODICE DI PROCEDURA PENALE coordinato, modificato, aggiornato ed impostato graficamente a cura dell avv. Giorgio Rossi in base alla legge 20 febbraio 2006, n. 46, pubblicata nella Gazzetta
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) SENTENZA
TAR Lazio, Sez. I bis, 16.03.2015, n. 4226; Materia: Canone alloggio occupato sine titulo R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
DettagliDECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni
DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168 - (GU n. 203 del 31-8-2016) convertito con modificazioni in Legge TAVOLE DI RAFFRONTO DELLE MODIFICHE IN TEMA DI PROCEDURA CIVILE Codice di procedura civile Testo attuale
DettagliINDICE. Schemi. Prefazione... XIII
INDICE Prefazione... XIII Schemi 1A Regole generali (art. 568): principio di tassatività e interesse ad impugnare... 3 1B Regole generali (art. 568): favor per le impugnazioni... 4 2A Soggetti legittimati
DettagliCIRCOLARE N. 52/E INDICE
CIRCOLARE N. 52/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 2 dicembre 2011 OGGETTO: IVA Violazioni in materia di fatturazione Omessa regolarizzazione da parte del cessionario o committente
DettagliSCHEMA. Elementi di diritto processuale civile (normativa principale di riferimento post
SCHEMA Fonti normative: Elementi di diritto processuale civile (normativa principale di riferimento post riforma del 2012). a) Art. 339 c.p.c.: appellabilità delle sentenze; b) Art. 341 c.p.c.: Giudice
DettagliINDICE-SOMMARIO. Capitolo Primo GENERALITÀ. Capitolo Secondo IL PROCEDIMENTO DELINEATO DALL ART. 127 C.P.P.
V INDICE-SOMMARIO Prefazione... pag. XI Elenco delle principali abbreviazioni...» XIII Capitolo Primo GENERALITÀ 1. La nozione di camera di consiglio.... pag. 1 2. Il procedimento in camera di consiglio
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00688/2015 REG.PROV.COLL. N. 00735/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliPROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c.
PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c. Legge 18 giugno 2009 n. 69 introduce un rito alternativo a quello ordinario di cognizione a scelta dell attore da utilizzare nelle cause
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliLA FASE CONTENZIOSA: IL GIUDIZIO DI APPELLO
LA FASE CONTENZIOSA: IL GIUDIZIO DI APPELLO A cura di Rosanna Acierno LA PROPOSIZIONE DELL APPELLO (1) L impugnazione della sentenza del giudice di prime cure è ammissibile in presenza dei seguenti requisiti:
DettagliFEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO ROMA VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450
1 FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 00198 ROMA VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450 TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE COMUNICATO UFFICIALE N. 37/TFN Sezione Disciplinare (2016/2017)
DettagliAdesione ai verbali di constatazione di cui all'art. 5 bis D.LGS. 218/97
Adesione ai verbali di constatazione di cui all'art. 5 bis D.LGS. 218/97 Autore: sentenza In: Magistratura tributaria Fatto e diritto. La società *** s.r.l., in sede in Ragusa, in persona del suo legale
DettagliDisposizioni organizzative relative ai procedimenti disciplinari a carico del personale regionale.
Disposizioni organizzative relative ai procedimenti disciplinari a carico del personale regionale. Articolo 1 (Ambito di applicazione) 1. Le presenti disposizioni si applicano al personale dipendente,
DettagliComune di Ronchis Provincia di Udine
Comune di Ronchis Provincia di Udine VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ANNO 2010 N 00055 del Reg. Delibere Originale OGGETTO: Ricorsi in opposizione alle sanzioni pecuniarie per violazioni
DettagliSentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00566/2012 REG.PROV.COLL. N. 00399/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato
DettagliIntroduzione... Indice per Autore DEFINIZIONI 1. La legge delega I nuovi modelli processuali Le materie escluse...
Indice generale Introduzione... Indice per Autore... XIII XV Parte Prima DISPOSIZIONI GENERALI 1. DEFINIZIONI 1. La legge delega... 3 2. I nuovi modelli processuali... 5 3. Le materie escluse... 10 2.
DettagliAssociazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Messina. L attività professionale dei praticanti abilitati
Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Messina L attività professionale dei praticanti abilitati 17.04.2014 Ricorso al Giudice del Lavoro Avv. Antonio Tesoro La Corte di Cassazione, con sentenza
DettagliINDICE CAPITOLO PRIMO: UNA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE (ANNA MARIA SOLDI)
CAPITOLO PRIMO: UNA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE 1. Premessa... pag. 3 2. L impianto complessivo della riforma.... pag. 8 3. Le modifiche al codice di procedura civile: 3.1. Le modifiche agli articoli
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Sezione Civile - Giudice del Lavoro S E N T E N Z A TRA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Sezione Civile - Giudice del Lavoro Il Tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Gabriella Piantadosi,
DettagliIl Giudice Sportivo della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali
Il Giudice Sportivo della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali Avv. Alessandro Avagliano ha emesso la seguente decisione disciplinare di primo grado nei confronti di: Luigi TRICARICO S.S.
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 24/01/2013 8.20 N. 00086/2013REG.PROV.COLL. N. 02095/2008 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
N. 00164/2016 REG.PROV.COLL. N. 00231/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha
DettagliSvolgimento del processo
Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 28 gennaio 2003, l Amministrazione Provinciale di C. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Rossano, giudice del lavoro, pronunciata
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 02359/2011REG.PROV.COLL. N. 01746/2006REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliIn data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano
Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza del 15 aprile 2010 [Inesistenza giuridica della notif In data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale
DettagliUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)
Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: l'opposizione ai sensi della legge n. 689
DettagliIL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO ASSOCIAZIONE FRA COMMERCIALISTI L U C A P A C I O L I
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO ASSOCIAZIONE FRA COMMERCIALISTI L U C A P A C I O L I Relatore: dott. Giuseppe Paladino Frattamaggiore 20/11/2010 Al fine di garantire la posizione del
DettagliIL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione Decisione n. 47 Anno 2016 Prot. n. 00555/2016 IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE composta da Mario Sanino Presidente Paola Balducci Vanda Giampaoli Pier
DettagliParte prima Origini ed evoluzione del procedimento camerale in Cassazione
SOMMARIO capitolo primo NOTE INTRODUTTIVE 1. Il procedimento in camera di consiglio come procedimento speciale 11 2. I modelli di procedimento camerale nel codice di procedura civile 18 3. La centralità
DettagliACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO 3 MODULO - IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO 3 MODULO - IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO SEDE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA 3, VIA SILVIO D'AMICO 77, 00145 ROMA, Venerdì: 14.00-19.00 Sabato: 9.00 14.00 1 1
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 01862/2016 REG.PROV.COLL. N. 00863/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 11001 Anno 2016 Presidente: GRECO ANTONIO Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 27/05/2016 SENTENZA sul ricorso 2018-2012 proposto da: PAST SRL IN LIQUIDAZIONE in persona
Dettagliper l'annullamento, previa sospensiva,
N. 00841/2012 REG.PROV.COLL. N. 00104/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione
DettagliINDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza...» 13
INDICE SOMMARIO Presentazione..................................................... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza........................................................» 13 Atti processuali 1. Ricorso
DettagliIL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE
Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione Decisione n. 24 Anno 2016 Prot. n. 00254/2016 IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE composta da Dante D Alessio - Presidente Alfredo Storto Giovanni Iannini
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 12895 Anno 2014 Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA Relatore: SESTINI DANILO Data pubblicazione: 09/06/2014 SENTENZA sul ricorso 23438-2008 proposto da: CONSIGLIO GIUSEPPE CNSGPP44R19F299H,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dal Sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe David dott. Davide Morgante dott.ssa Piera
DettagliLa decadenza dall azione per rovina e difetti di cose immobili è materia di eccezione in senso stretto
La decadenza dall azione per rovina e difetti di cose immobili è materia di eccezione in senso stretto Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto processuale civile Come tale, deve essere sollevata con la costituzione
Dettagli! (C.F.: ) presso il cui studio in,
TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C. F. :, r e s i d e n t
Dettaglinella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2021/2014 promossa da: TAVERAS FLORIS ANDRI DE JESUS (avv. F. Loscerbo) APPELLANTE contro
N. R.G. 2021/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D APPELLO DI BOLOGNA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Collegio, riunito in Camera di consiglio e formato dai magistrati: Dr. Angela DE MEO
DettagliMinistero dell Economia e delle Finanze Roma, 13 aprile 2006 Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Ministero dell Economia e delle Finanze Roma, 13 aprile 2006 Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato DIREZIONE GENERALE Direzione per i giochi CIRCOLARE N. 2006/12680/GIOCHI/ADI Agli Uffici regionali
DettagliTit Del 20/7/2016. La Responsabile del Servizio
Determinazione n. 16/2016 DEFC.2016.16 Tit. 2013.1.10.21.1847 Del 20/7/2016 OGGETTO: Definizione controversia XXX/Okcom X La Responsabile del Servizio Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme
DettagliSchemi 14A 14B 14C 17A 17B
INDICE Schemi 1 Le impugnazioni delle sentenze (artt. 323 e ss.)... 3 2 Cosa giudicata formale (art. 324)... 4 3 I termini delle impugnazioni (artt. 325 e ss.)... 5 4 Il termine breve (artt. 325 e ss.)...
Dettagliche nel presente processo la Pubblica Accusa era sostenuta in giudizio dal VPO Dr. Guido Piazzano
La difesa dell imputato, rilevato: che nel presente processo la Pubblica Accusa era sostenuta in giudizio dal VPO Dr. Guido Piazzano alle udienze del, come risulta dai relativi verbali che, come risulta
DettagliCassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n
Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n. 46636 Fatto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 07/12/010, confermava la sentenza
DettagliE' illegittimo il verbale elevato per mezzo del tutor non consentendo tale apparecchio l' applicazione della tolleranza del 5% prevista dal CdS
E' illegittimo il verbale elevato per mezzo del tutor non consentendo tale apparecchio l' applicazione della tolleranza del 5% prevista dal CdS Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura ordinaria E questo
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente
DettagliI datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione
I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione Con la Sentenza 9 settembre 2014 n. 37312, la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte ha affermato che i datori di lavoro
DettagliLA CORTE FEDERALE D'APPELLO PROC. P.A. 118/14. Riunitasi il giorno 23 del mese di luglio 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport
LA CORTE FEDERALE D'APPELLO PROC. P.A. 118/14 Riunitasi il giorno 23 del mese di luglio 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), così composta: ROBERTA LEONI FILIPPO
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud
Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbali sottostanti. Il Giudice di Pace
DettagliINDICE GENERALE. Parte Prima PRINCIPI GENERALI. Capitolo I PRINCIPI GENERALI APPLICABILI AL PROCESSO AMMINISTRATIVO
INDICE GENERALE Premessa.... xv Parte Prima PRINCIPI GENERALI Capitolo I PRINCIPI GENERALI APPLICABILI AL PROCESSO AMMINISTRATIVO 1. I concetti fondamentali di processo e di giurisdizione amministrativa.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE. - Presidente - - Relatore - SENTENZA
9 8 7 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Giovanni Conti Maurizio Gianesini Angelo Costanzo Anna Criscuolo Gaetano De
DettagliSEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE MARCHE SENTENZA/ORDINANZA PENSIONI 26/04/2016
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE MARCHE SENTENZA/ORDINANZA 17 2016 PENSIONI 26/04/2016 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LE MARCHE nella
DettagliAppello tributario. Decorrenza termine lungo
Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 77 28.11.2013 Appello tributario. Decorrenza termine lungo Non può essere rimessa in termini la parte che, pur non avendo avuto notizia della
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A N.2183/2009 Reg. Dec. N. 7147 Reg. Ric. Anno 2000 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DettagliSpese e diritti rifusi. MOTIVI DELLA DECISIONE. L opposizione non è fondata. L opponente ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatogli l
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA III Sezione Civile Nella persona del Giudice Unico dott. ssa Silvia Giani, ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2060 del Ruolo Generale
DettagliIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ORDINANZA
N. 00208/2010 REG.ORD.SOSP. N. 00491/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente ORDINANZA Sul ricorso
DettagliIL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE
Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite Decisione n. 34 Anno 2016 Prot. n. 00389/2016 IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE composta da Franco Frattini Presidente Mario Sanino Attilio Zimatore Massimo
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL TRIBUNALE DI ROMA I Sezione Lavoro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA I Sezione Lavoro In persona del giudice dott. Flavio Baraschi, all udienza dell 29.3.2016 ha pronunciato la seguente
DettagliORDINANZA N. 134 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Ugo DE SIERVO Presidente -
ORDINANZA N. 134 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Ugo DE SIERVO Presidente - Paolo MADDALENA Giudice - Alfio FINOCCHIARO " - Alfonso
DettagliSVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SENT. 78/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI dott. Luigi IMPECIATI nella pubblica udienza
Dettagli