R.G. TRIB. FED. 14/16 (Proc. P.A. 123/15 bis)
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1 R.G. TRIB. FED. 14/16 (Proc. P.A. 123/15 bis) IL TRIBUNALE FEDERALE A scioglimento della riserva assunta il giorno 20 febbraio 2017, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri, così composto: Avv. Prof. Giuseppe Sigillò Massara - Presidente Avv. Prof. Fabio Iudica - Relatore Avv. Prof. Daniele Piva - Componente per decidere in ordine al deferimento nei confronti del signor Giuseppe Felici (Tessera FISE /G). Premesso che - con comunicazione trasmessa alla Procura Federale in data 21 dicembre 2015, il signor Amos Cisi ha segnalato che dal sito del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali risultava che il cavallo Van Gogh di Vallerano - il cui proprietario è un tesserato FISE, signor Domenico Merlani - in occasione dei Campionati Giovani Cavalli di Arezzo dell' , sottoposto a prelievo antidoping, è stato trovato positivo alla sostanza "BENZOILECGONINA" ed ha, per questo, ottenuto un periodo di sospensione fino a 13 dicembre 2015; - il citato cavallo, in occasione del predetto evento era stato montato dal cavaliere signor Giuseppe Felici, tesserato FISE (tessera FISE n /g); - la Procura Federale ha accertato che sul sito del Ministero delle Politiche Agricole (da ora "Ministero") veniva fatta menzione della sospensione de qua, ricevendo altresì copia della documentazione dal suindicato Ministero; - in data 28 gennaio 2016 la Procura Federale ha chiesto la proroga del termine per le attività di indagine, accolta nella stessa data dalla Procura Generale dello Sport; - successivamente la Procura Federale ha richiesto copia delle controanalisi al Ministero delle Politiche Agricole, ma con comunicazione dell'1 marzo 2016 il Ministero ha dichiarato che le controanalisi non erano ancora state eseguite; - in data 2 marzo 2016 è stata pertanto richiesta dalla Procura Federale un'ulteriore, nonché ultima, proroga del termine per lo svolgimento delle attività di indagine, proroga anch'essa concessa dalla Procura Generale dello Sport nella medesima data; 1
2 - in data 30 marzo 2016 la Procura Federale ha sentito i signori Merlini e Felici; - in data 5 aprile 2016, l'avv. Flaminia Longobardi, in qualità di legale dei predetti indagati, ha depositato memoria difensiva nell interesse dei medesimi; - sempre in data 5 aprile 2016, la Procura Federale ha chiesto un parere tecnico alla Commissione Veterinaria della FISE, in ordine alle osservazioni contenute nella memoria depositata dall'avv. Longobardi, dal cui contenuto è emerso che: a) la benzoilecgonina è il metabolita principale della cocaina; b) in ogni caso la presenza dei metaboliti citati può variare anche in funzione della concentrazione dell'analita rilevato e del tempo trascorso dalla somministrazione; c) la rilevabilità della cocaina anche a distanza di quattro/cinque giorni produce, immediatamente o a distanza di tempo, i suoi effetti a seconda della presenza di numerosi fattori, quali la via della somministrazione utilizzata, il dosaggio somministrato, il numero delle somministrazioni effettuate, le capacità di escrezione individuali del cavallo (...); - ad oggi, il Ministero non ha ancora ricevuto riscontro sulle controanalisi eseguite dal laboratorio di Hong Kong; rilevato che - il signor Merlani, in sede di interrogatorio, ha dichiarato di essere proprietario del cavallo Van Gogh di Vallerano ma di non aver mai avuto la gestione diretta dei cavalli di sua proprietà; - il signor Felici, in sede di interrogatorio, ha dichiarato di aver montato il cavallo Van Gogh di Vallerano in occasione del Campionato Giovani Cavalli di Arezzo del 11 ottobre 2015, che il cavallo gli era stato consegnato dal proprietario, signor Merlani, in data 5 ottobre 2015 e che era sempre stato gestito dal medesimo cavaliere, signor Felici; - a fronte di tale dichiarazione, il Sostituto Procuratore Federale, Avvocato Angelo Martucci, in data 22 aprile 2016 ha comunicato atto di conclusione indagini e contestuale intenzione di procedere a deferimento esclusivamente nei confronti del signor Felici; - con atto di incolpazione del 22 aprile 2016, la Procura Federale ha proceduto al deferimento del signor Giuseppe Felici, chiedendo, ex art. 63, comma 4, del Regolamento di Giustizia FISE, al Tribunale Federale di fissare l udienza per la trattazione del procedimento disciplinare de quo; - con comunicazione del 13 giugno 2016 il Tribunale Federale ha fissato la prima udienza di trattazione e discussione in data 12 luglio 2016; - in data 8 luglio 2016 il signor Felici, a mezzo del proprio avvocato, Flaminia Longobardi, ha depositato memoria difensiva, nella quale ha contestato ogni addebito rivolto al medesimo ed ha 2
3 eccepito altresì il mancato rispetto dei termini di chiusura delle indagini e contestuale avviamento del presente procedimento ex art. 65, comma 3, Reg. di Giustizia FISE; la violazione dell'art. 47, comma 1, Reg. di Giustizia FISE secondo cui "Entro dieci giorni dalla ricezione dell atto di deferimento, il Presidente del Collegio fissa l udienza di discussione e comunica all incolpato e al Procuratore Federale la data dell udienza"; la carenza di giurisdizione di questo Tribunale non essendo stati svolti i controlli antidoping dalla Procura antidoping bensì dal MIPAAF; ed infine ha assunto che l'illecito de quo è stato imputato al signor Felici soltanto sulla base di semplici presunzioni, non essendo sussistenti, allo stato, prove tendenti ad accertare la positività o meno del cavallo; - all udienza del 12 luglio 2016, presenti per la Procura Federale, l avvocato Angelo Martucci e l incolpato, assistito dal proprio avvocato Flaminia Longobardi, quest ultimo ha chiesto la sospensione del procedimento ai sensi dell articolo 56, comma 5, lettere b) e c) del Reg. di Giustizia FISE, per consentire il deposito delle controanalisi; la Procura Federale non si è opposta; - il Tribunale ha aderito a tale richiesta, riservandosi sulle altre istanze formulate all udienza dalle parti; - successivamente, il Tribunale, a scioglimento della propria riserva, ha fissato l udienza al 20 febbraio 2017, stante il mancato arrivo delle controanalisi; - a tale udienza, presenti tutte le parti, l incolpato ha nuovamente insistito sulle proprie eccezioni, ed ha chiesto l acquisizione agli atti del provvedimento con il quale il MIPAAF ha disposto l archiviazione del procedimento 106/16, relativo all incolpato, per decorrenza dei termini di prescrizione, e la conseguente conferma dell ordine di arrivo della gara della seconda prova 6 anni Criterium Arezzo dell 11 ottobre Il Tribunale ha acquisito tale documento; - le parti hanno quindi precisato le rispettive conclusioni, e, in particolare, quanto alla Procura Federale, ha richiesto la condanna dell incolpato, rimettendosi per la sanzione disciplinare al Tribunale, e per quanto riguarda l incolpato, questi, dopo aver preliminarmente rinunciato all eccezione di carenza di giurisdizione, stante la riconosciuta diretta inapplicabilità da parte della Procura Federale del Regolamento EAD ECM, ha concluso in via principale per l assoluzione e in via subordinata per l applicazione di una misura alternativa alla sospensione; - il Tribunale si è riservato, - ai sensi dell'art. 63, comma 1, Reg. di Giust. FISE "Titolare in via esclusiva dell azione disciplinare è il Procuratore Federale, il quale procede a seguito di segnalazione, pervenuta da 3
4 Organi Federali, Ufficiali di Gara, Tesserati, rappresentanti degli Affiliati e/o degli Aggregati, soggetti terzi, ovvero d ufficio, quando non sussistono i presupposti per l archiviazione"; - l'art. 65 c. 3 Reg. di Giust. FISE prevede che "La durata delle indagini non può superare il termine di quaranta giorni dall iscrizione nel registro del fatto o dell atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la medesima durata, fino ad un massimo di due volte, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati"; - il disposto di cui all'art. 2 del Reg. di Giust. FISE prevede che "Costituisce illecito sportivo e, come tale, è sanzionabile: a) la somministrazione di sostanze o l'utilizzo di metodi e/o di strumenti vietati o che incidano in modo antisportivo sulle prestazioni dei cavalli; b) ogni violazione della normativa F.E.I. e F.I.S.E. che vieta la somministrazione di sostanze proibite, siano esse elencate nelle liste EAD o ECM; c) ogni comportamento, anche omissivo, diretto ad alterare lo svolgimento di una competizione oppure ad assicurare un vantaggio a chicchessia"; - la documentazione utilizzata dalla Procura Federale nel presente procedimento veniva acquisita prima della scadenza del termine ultimo per la conclusione delle indagini; - ad oggi non sono pervenute le controanalisi ritenuto che - occorre, innanzi tutto, precisare che il presente procedimento è disciplinato dalle norme contenute nel Regolamento di Giustizia FISE 2015, atteso che lo stesso è stato incardinato con atto di deferimento depositato il 22 aprile 2016, e cioè prima dell entrata in vigore del Nuovo Regolamento di Giustizia FISE; - con riferimento alla prima delle eccezioni formulate dalla difesa del sig. Felici, e cioè il mancato rispetto dei termini di chiusura delle indagini e contestuale avviamento del presente procedimento ex art. 65, comma 3, Reg. di Giustizia FISE, come già rilevato la conseguenza prevista dal Regolamento per la chiusura delle indagini e l avviamento del procedimento oltre il termine è l inutilizzabilità degli atti di indagini compiuti dopo la scadenza del termine stesso. Nella fattispecie in esame la documentazione utilizzata dalla Procura è stata acquisita prima della scadenza del termine fissato per la conclusione delle indagini. L eccezione, pertanto, è infondata e non può essere accolta; 4
5 - con riferimento alla seconda delle eccezioni formulate dalla difesa del signor Felici, e cioè la violazione dell'art. 47, comma 1, Reg. di Giustizia FISE, nella parte in cui prevede che "Entro dieci giorni dalla ricezione dell atto di deferimento, il Presidente del Collegio fissa l udienza di discussione e comunica all incolpato e al Procuratore Federale la data dell udienza", è principio di diritto comune che un termine ha carattere perentorio quando la legge prevede una decadenza per il mancato rispetto dello stesso; in tutti gli altri casi siamo di fronte a termini con carattere ordinatorio. L eccezione, pertanto, è infondata e deve essere rigettata; - nel merito, alla luce di tutto quanto sopra, anche in considerazione della dichiarazione confessoria dell incolpato, il quale, avanti alla Procura Federale, ha dichiarato di avere in completa gestione il cavallo di cui alla presente procedura e quindi, di fatto di averlo in custodia, appare evidente come, anche ai sensi di cui all articolo 1768 del codice civile, è onere del depositario dimostrare di aver usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia. Nel caso in esame l incolpato non è stato in grado di dimostrare di aver posto in essere tutte quelle misure necessarie affinché al cavallo affidatogli in gestione/custodia non venisse somministrata alcuna sostanza vietata; - di conseguenza sussiste una responsabilità per colpa in capo al deferito, il quale era tenuto a predisporre tutto quanto necessario per prevenire la somministrazione al cavallo di sostanze vietate, e ciò indipendentemente dalla natura, onerosa o gratuita, di tale custodia; - atteso che la somministrazione di sostanze vietate altera altresì lo svolgimento di una competizione, questo Tribunale ritiene provata la violazione di cui all articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) del Reg. di Giustizia FISE, in quanto l incolpato prescindendo dalla circostanza che abbia posto in essere lui la somministrazione - non ha impedito che al cavallo venissero somministrate sostanze vietate; - con riferimento, infine, alla richiesta, formulata dalla difesa del signor Felici, dell applicazione di una misura alternativa, si rileva che, a norma dell art. 12, 3 comma, del Regolamento di Giustizia FISE applicabile ratione temporis, l incolpato, nel formulare l istanza, deve indicare dettagliatamente le modalità ed il luogo dove intende ottemperare alla misura alternativa. Mancando nella richiesta della difesa ogni indicazione a riguardo, l istanza non può essere accolta; - pertanto si ritiene equa, in considerazione della gravità del comportamento, la sanzione della sospensione dall autorizzazione a montare per un periodo di sei mesi; 5
6 P. Q. M. II Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli articoli 65, 47, 2, 12 e 6 del Reg. Giustizia FISE 2015, rigetta le eccezioni preliminari formulate dalla difesa del signor Giuseppe Felici applica al signor Giuseppe Felici, in epigrafe generalizzato, la sanzione della sospensione dell autorizzazione a montare per la durata di 6 mesi. Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all Ufficio del Procuratore Federale ed al signor Giuseppe Felici, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi dell articolo 13 del Regolamento di Giustizia FISE. Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 23 marzo PRESIDENTE: f.to Avv. Prof. Giuseppe Sigillò Massara RELATORE: f.to Avv. Prof. Fabio Iudica CONSIGLIERE: f.to Avv. Prof. Daniele Piva 6
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