DIRITTO ALIMENTARE EUROPEO Anno Accademico LEZIONI E STRUMENTI PER IL CORSO. Le sanzioni * * * * * DISPOSIZIONI DEL CODICE PENALE
|
|
- Filiberto Ventura
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 DIRITTO ALIMENTARE EUROPEO Anno Accademico LEZIONI E STRUMENTI PER IL CORSO Le sanzioni * * * * * DISPOSIZIONI DEL CODICE PENALE Art. 438 (Epidemia) Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo. Se dal fatto deriva la morte di più persone si applica la pena dell'ergastolo. Art. 439 (Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari) Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di più persone si applica la pena dell'ergastolo. Art. 440 (Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari). Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali. Art. 441 (Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute). Chiunque adultera o contraffà in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a lire
2 Art. 442 (Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate) Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo, acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli. Art. 444 (Commercio di sostanze alimentari nocive) Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione non contraffatte né adulterate ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da 6 mesi a due anni e con la multa non inferiore a lire La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve. Art. 446 (Confisca obbligatoria) In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli artt. 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'art. 240 è obbligatoria. Art. 448 (Pene accessorie) La condanna per taluno dei diritti preveduti da questo capo importa la pubblicazione della sentenza. La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli artt. 439, 440, 441 e 442 comporta l'interdizione da 5 a 10 anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo. La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. Art. 515 (Frode nell'esercizio del commercio) Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire
3 Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a due anni o della multa non inferiore a lire Art. 516 (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire Art. 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a ventimila euro. Art. 517-bis (Circostanza aggravante) Le pene stabilite dagli artt. 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti. Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso. Art. 518 (Pubblicazione della sentenza) La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli arrt. 501,514,515,516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza. * * * * * Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 190 Gazz. Uff. n. 118 del 23 maggio 2006 Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della 3
4 legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare" Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Art. 2. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da settecentocinquanta euro a quattromilacinquecento euro. Art. 3. Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 relativi all'avvio delle procedure per il ritiro dal mercato mangimi, i quali, essendo a conoscenza che un alimento o un mangime o un animale da loro importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito, non più nella loro disponibilità, non e' conforme ai requisiti di sicurezza, non attivano le procedure di ritiro degli stessi, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro. 2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali, avendo attivato la procedura di ritiro di cui al comma 1 non ne informano contestualmente l'autorità competente, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali non forniscono alle autorità competenti le notizie o la collaborazione dalle stesse legittimamente richieste, al fine di evitare o ridurre i rischi legati ad un alimento, ad un mangime o ad un animale da essi fornito, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro. 4
5 Art. 4. Violazione degli obblighi nei confronti dei consumatori e degli utilizzatori di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 mangimi, i quali, avendo importato, prodotto, trasformato o distribuito un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza poi pervenuto al consumatore od all'utilizzatore, non informano questi ultimi circa i motivi dell'attivazione della procedura per il ritiro dal mercato, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro. Art. 5. Violazione degli obblighi nei confronti dell'operatore che non incidono sul confezionamento, sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrità dell'alimento ai sensi degli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 mangimi svolgenti attività di vendita al dettaglio o distribuzione di alimenti o mangimi, che non incidono sulla sicurezza o integrità dell'alimento o del mangime, i quali non avviano procedure, nei limiti della propria attività, per il ritiro dal mercato di prodotti di cui siano a conoscenza che non sono conformi ai requisiti di sicurezza, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro. 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nelle ipotesi in cui gli stessi operatori non attuino, per quanto di competenza, gli interventi predisposti dai responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e dalle autorità competenti, ai fini del ritiro o richiamo degli alimenti o mangimi. Art. 6. Violazione degli obblighi specifici a carico degli operatori del settore dei mangimi di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 178/ Fatte salve le eventuali diverse disposizioni impartite dall'autorità competente, gli operatori del settore dei mangimi i quali, dopo il ritiro dal mercato di mangime non conforme ai requisiti di sicurezza, non provvedono alla distruzione della partita, del lotto o della consegna di tale mangime, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro. Art. 7. Disposizioni finali 1. Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente decreto e' disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa 5
6 all'illecito per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti. 2. Per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili. 3. Fatte salve le disposizioni previste dagli articoli 28, 29 e 30 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, dall'articolo 1, commi 8, 9, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 10-quinquies e 10-sexies del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, dagli articoli 34, 35, 36, 38 e 39 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, e dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, al settore vitivinicolo e al settore relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari si applicano le disposizioni dell'articolo Le regioni e province autonome provvedono nell'ambito delle proprie competenze all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni. 6
Profili Penali della violazione di norme in materia di sicurezza dei giocattoli
Profili Penali della violazione di norme in materia di sicurezza dei giocattoli Avv. Riccardo Castiglioni - Studio Legale Castiglioni Marchetti le Divelec Baratta - Torino, 9 novembre 2015 decreto legislativo
DettagliIndice. Presentazione... pag. III. Introduzione... pag. V
Ruffo.qxd 12-06-2009 11:40 Pagina 7 Presentazione... pag. III Introduzione... pag. V Capitolo I. Controlli ufficiali della legislazione alimentare europea e riflessi sulla sanità pubblica veterinaria italiana...
DettagliCONSEGUENZE e SANZIONI per l IRREGOLARE FORNITURA del PRODOTTO ALIMENTARE
CONSEGUENZE e SANZIONI per l IRREGOLARE FORNITURA del PRODOTTO ALIMENTARE Prof. a c. Avv. Gianclaudio Andreis Studio Avvocato Andreis e Associati Torino Milano gianclaudio.andreis@andreiseassociati.it
Dettagliil regime sanzionatorio
controllo ufficiale ai sensi del regolamento CE 882/2004 strumenti operativi e criticità il regime sanzionatorio VetTerme 2010 Bagno Vigoni Siena 2 dicembre 2010 pietro tomassetti Decreto legislativo 5
DettagliIl Regolamento CE 178/2002 e la rintracciabilita dei prodotti alimentari.
Il Regolamento CE 178/2002 e la rintracciabilita dei prodotti alimentari. Il Regolamento CE 178/2002 norma primaria ed originaria del famoso pacchetto igiene che stabilisce i rinnovati principi di sicurezza
DettagliPANORAMICA SUL QUADRO SANZIONATORIO DEL SETTORE MANGIMISTICO
PANORAMICA SUL QUADRO SANZIONATORIO DEL SETTORE MANGIMISTICO Bologna, 3 maggio 2017 Avv. Giorgia Andreis Studio Avvocato Andreis e Associati Torino Milano Avv. Giorgia Andreis - 1 LEGISLAZIONE Normative
DettagliLegge 23 luglio 2009, n. 99. "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"
Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 Supplemento
DettagliLA FRODE TOSSICA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE
LA FRODE TOSSICA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE Art. 6 l. 283/1962 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e
DettagliVADEMECUM SANZIONI E PROVVEDIMENTI
VADEMECUM SANZIONI E PROVVEDIMENTI TABELLA RIASSUNTIVA APPLICAZIONE ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 193/2007 FATTISPECIE SANZIONE PROVVEDIMENTI ADOTTABILI NOTE 1. macellazione arresto da sei a) sospensione
DettagliQUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309
QUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
DettagliCONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A. PARTE SPECIALE I Contraffazione e Delitti contro l Industria ed il Commercio ai sensi del Decreto Legislativo 8
DettagliI REATI CONTRO L INDUSTRIA ED IL COMMERCIO
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Rev. N 1 Data: [02.08.2016] Parte Speciale 9 I REATI CONTRO L INDUSTRIA ED IL COMMERCIO STORICO DELLE MODIFICHE Natura della modifica Prima stesura APPROVAZIONE
DettagliLA FRODE TOSSICA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE
LA FRODE TOSSICA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE Art. 6 l. 283/1962 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e
DettagliL. 18 agosto 2000, n. 248 (1). Nuove norme di tutela del diritto di autore (2).
L. 18 agosto 2000, n. 248 (1). Nuove norme di tutela del diritto di autore (2). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 settembre 2000, n. 206. (2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate
DettagliIl nuovo delitto di Autoriciclaggio e l impatto sul Modello Organizzativo. Milano, 16 aprile 2015
Il nuovo delitto di Autoriciclaggio e l impatto sul Modello Organizzativo Milano, 16 aprile 2015 Art. 3 - Legge 15 dicembre 2014, n. 186 «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti
Dettagli** NORMATTIVA - Stampa ***
** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export LEGGE 4 novembre 2010, n. 201 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo
DettagliNORME COMUNITARIE E NORME NAZIONALI PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI. E L ORIGINE?
NORME COMUNITARIE E NORME NAZIONALI PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI. E L ORIGINE? Torino, 22 novembre 2010 Avv. Neva Monari Avvocati per l impresa Qualità vuol dire soddisfare le aspettative
DettagliART. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento
ART. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
DettagliEMANA Il seguente decreto legislativo: TITOLO I (CAMPO DI APPLICAZIONE E REQUISITI GENERALI)
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 RIGUARDANTE I MATERIALI E GLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO
DettagliSERVIZIO STUDI TEL Dossier n. 403
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi (A.G. n. 353)
DettagliDecreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205" pubblicato nella Gazzetta
DettagliNel caso di rischio di tossicità acuta del prodotto (cioè nel caso in cui gli effetti nocivi per la salute si manifestino immediatamente dopo l'assunz
OGGETTO: 153/FS = Procedure per il richiamo da parte degli Operatori del Settore Alimentare (OSA), di prodotti non conformi, ai sensi del Reg. 178/2002 Il 14 luglio u.s. la Direzione Generale per l'igiene
DettagliPacchetto igiene NUOVA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE. ERUCON - ERUditio et CONsultum
Pacchetto igiene NUOVA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE Pacchetto igiene REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari Pacchetto igiene REGOLAMENTO
DettagliIl disegno di legge sui reati agroalimentari. I nuovi strumenti per la tutela della salute pubblica e della lealtà commerciale
Il disegno di legge sui reati agroalimentari. I nuovi strumenti per la tutela della salute pubblica e della lealtà commerciale CERTIQUALITY Bologna 18 novembre 2016 1 2 www.avvocatogaetanoforte.it Disegno
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2015, n. 204
DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2015, n. 204 Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. (15G00220) (GU n.297 del 22-12-2015) Vigente al: 6-1-2016
DettagliREATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ALLEGATO 2 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 1) CORRUZIONE La corruzione consiste in un accordo tra un privato ed un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio mediante il quale il
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 767/2009 DEL 13 LUGLIO 2009 SULL IMMISSIONE SUL MERCATO E SULL USO DEI
DettagliLa violazione dei diritti di proprietà industriale: contraffazione e concorrenza sleale. Torino, 24 novembre 2014
La violazione dei diritti di proprietà industriale: contraffazione e concorrenza sleale Torino, 24 novembre 2014 1 AGENDA 1. Norme di riferimento a) Tutela civile b) Tutela penale c) Concorrenza sleale
DettagliDELITTI CONTRO LA SALUTE PUBBLICA ART. 439 SS. C.P.
DELITTI CONTRO LA SALUTE PUBBLICA ART. 439 SS. C.P. Art. 439 c.p. (Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari) Chiunque avvelena acque o sostanze destinate alla alimentazione, prima che siano attinte
DettagliArticoli del Codice Penale
Articoli del Codice Penale Per rendere più incisiva la repressione della pirateria audiovisiva, accanto ai reati previsti dalla L. 633/41, il codice penale annovera al suo interno ulteriori fattispecie,
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3337 DISEGNO DI LEGGE approvato dalla Camera dei deputati il 9 marzo 2005, in un testo risultante dall unificazione dei disegni di legge d iniziativa dei deputati
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE FANTINATI, SARTI, GALLINELLA, CARIELLO, CRIPPA, CANCELLERI, DA VILLA, VALLASCAS, DELLA VALLE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 4093 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI FANTINATI, SARTI, GALLINELLA, CARIELLO,
DettagliI nuovi reati che possono determinare la responsabilità dell ente collettivo ai sensi del d.lg. 231/2001. (a cura dell Avv.
I nuovi reati che possono determinare la responsabilità dell ente collettivo ai sensi del d.lg. 231/2001 (a cura dell Avv. Maurizio Arena) art 25 bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in
DettagliExcursus sulla nuova depenalizzazione licenziata dal Governo Girolamo Simonato
Excursus sulla nuova depenalizzazione licenziata dal Governo Girolamo Simonato Con l avvio del nuovo anno, il Governo ha licenziato il pacchetto depenalizzazioni, approvato con il decreto legislativo 15
Dettagli(Modifica dell articolo 600 del codice penale)
Legge recante Misure contro la tratta di persone approvata il 30 luglio 2003 Art. 1. (Modifica dell articolo 600 del codice penale) 1. L articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art.
DettagliSicurezza Alimentare e mozzarella di bufala
ALIMENTARE Sicurezza Alimentare e mozzarella di bufala Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 219 del 20-9-2014 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 9 settembre 2014 DECRETO-LEGGE
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA
BOZZE DI STAMPA 20 settembre 2016 N. 1 - ANNESSO III SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e
DettagliArt. 8 Violazioni riguardanti la configurazione, la costruzione e l'attrezzatura dei macelli
D.Lgs. 6-11-2013 n. 131 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento
DettagliBozza Disegno di legge Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime
Bozza Disegno di legge Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime ART. 1 (Omicidio sul lavoro) 1. Dopo l'articolo 589-ter del codice penale,
Dettagli1. Dopo il titolo XII del libro II del codice penale è inserito il seguente: Capo I DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L INCOLUMITÀ DEGLI ANIMALI
DISEGNO DI LEGGE A S 1930 Art. 1. (Modifiche al codice penale) 1. Dopo il titolo XII del libro II del codice penale è inserito il seguente: «Titolo XII-Bis DEI DELITTI CONTRO GLI ANIMALI Capo I DEI DELITTI
DettagliIl PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, ed in particolare l articolo 33;
Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
DettagliIntroduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche
DISEGNO DI LEGGE Testo proposto dalla Commissione Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche Art. 1. (Introduzione del delitto di omicidio
DettagliE il primo provvedimento di tutela nel campo della SSL
L 17 marzo 1898 n. 80 Si cita per la prima volta il concetto di Rischio professionale Si stabilisce un obbligo assicurativo limitatamente a particolari settori produttivi ritenuti più a rischio E il primo
DettagliEditrice. Depenalizzazione: ecco il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 22.1.2016 La Nuova Procedura Civile, 1, 2016 Editrice Depenalizzazione: ecco il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2633
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2633 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori GIOVANARDI, AUGELLO, COMPAGNA e QUAGLIARIELLO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 2016 Modifiche alle disposizioni
DettagliPARTE SPECIALE. Delitti contro la personalità individuale. art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001
PARTE SPECIALE Delitti contro la personalità individuale art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001 1. LA TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PERSONALITA INDIVIDUALE L art. 5 della legge n. 228/2003, in tema di misure
DettagliOmicidio stradale: il testo definitivamente approvato
Omicidio stradale: il testo definitivamente approvato DISEGNO DI LEGGE RECANTE Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento
DettagliGLI ASPETTI SANZIONATORI NEL SETTORE DEI MOCA TIZIANO VECILE SIAN ASL CN 1
GLI ASPETTI SANZIONATORI NEL SETTORE DEI MOCA TIZIANO VECILE SIAN ASL CN 1 L ASPETTO SANZIONATORIO RELATIVO ALLE VIOLAZIONI IN TEMA DI MOCA REGOLAMENTI COMUNITARI NON PREVEDONO SANZIONI PREVEDONO PERO
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2017, n. 29
DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2017, n. 29 Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n.
DettagliArticoli Codice della Strada modificati dal Decreto Legge 92/2008
Articoli Codice della Strada modificati dal Decreto Legge 92/2008 Articolo 186 - Guida sotto l influenza dell alcool Articolo 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti Articolo
DettagliTema Articolo Commento Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione conseguente alla condanna penale
Www.carelladarcangelo.com L. n. 190/12 - Le modifiche al codice penale. Tema Articolo Commento Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione conseguente alla condanna penale Estinzione del
DettagliNUOVO TESTO in vigore dal 27 maggio 2008 Codice penale, articolo 61 Circostanze aggravanti comuni. altro reato; reato;
WORLD S VEHICLE DOCUMENTS MODIFICA AL C.P. Dl 92/ CODICE PENALE Gli articoli modificati dal Dl 92/: Articolo 61 - Circostanze aggravanti comuni Articolo 235 - Espulsione od allontanamento dello straniero
DettagliAvv. Renato Mantovani
Avv. Renato Mantovani Le prime norme T.U.L.S del 1934 Art. 189 Art. 201 Produzione e commercio Pubblicità Regolamento di attuazione: DPR 128/86 Presidi Medico Chirurgici DISPOSITIVI MEDICI DIAGNOSTICI
DettagliTUTTI I SAPORI DELLA RESPONSABILITA.
TUTTI I SAPORI DELLA RESPONSABILITA. L ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI, LA PUBBLICITA E LA COMPOSIZIONE: IL COINVOLGIMENTO DELL IMPRESA E DEGLI OPERATORI DEL SETTORE. Cremona, 22 gennaio 2014 Avv.
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Entrata in vigore del provvedimento: 1/4/2005 DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2005, n. 36 Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni, relativo
DettagliArt Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente
Articolo 224 - CdS Art. 224 della sospensione e della revoca della patente 1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato o di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente
DettagliLegge 27 marzo 2001, n. 97
Legge 27 marzo 2001, n. 97 Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche 1 Legge 27
DettagliLa Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
Legge 11 agosto 2003, n. 228. Misure contro la tratta di persone La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge: Articolo
DettagliDecreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201
Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201 Attuazione l'articolo 11 Regolamento (UE) n. 260/2012 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici
DettagliLA RESPONSABILITA DELL OSA
LA RESPONSABILITA DELL OSA Genova, 15 giugno 2016 Avv. Giorgia Andreis Studio Avvocati Andreis e Associati Torino Milano 1 RESPONSABILITA SOTTO IL PROFILO DELLA SICUREZZA DEI PRODOTTI E SOTTO IL PROFILO
DettagliQuadro sinottico degli articoli del c.p., del c.p.p., delle disp. att. c.p.p. e del c.c. modificati dalla legge anticorruzione
Quadro sinottico degli articoli del c.p., del c.p.p., delle disp. att. c.p.p. e del c.c. modificati dalla legge anticorruzione (In carattere corsivo le modifiche approvate) C O D I C E P E N A L E Art.
DettagliLEGGE 23 marzo 2016, n. 41 Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni
LEGGE 23 marzo 2016, n. 41 Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonche' disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
DettagliMALTRATTAMENTO ANIMALI, COMBATTIMENTI E SCOMESSE CLANDESTINI E PELLICCE DI CANI E GATTI TRAFFICO ED INTRODUZIONE ILLECITA DI ANIMALI DA COMPAGNIA
MALTRATTAMENTO ANIMALI, COMBATTIMENTI E SCOMESSE CLANDESTINI E PELLICCE DI CANI E GATTI TRAFFICO ED INTRODUZIONE ILLECITA DI ANIMALI DA COMPAGNIA PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO L. 20 luglio 2004, n. 189
DettagliLAVORI PREPARATORI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE. d'iniziativa del deputato NASTRI
LAVORI PREPARATORI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 1643 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato NASTRI Modifiche al codice penale e all'articolo 380 del codice di procedura penale, in materia
DettagliCONSUMATORE ED AL REGOLAMENTO (UE) N.
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DIRETTIVA 94/11/CE CONCERNENTE L'ETICHETTATURA DEI MATERIALI USATI NELLE PRINCIPALI COMPONENTI
DettagliCodice Penale Militare di Pace Titolo I DEI REATI CONTRO LA FEDELTÀ E LA DIFESA MILITARE.
Codice Penale Militare di Pace Titolo I DEI REATI CONTRO LA FEDELTÀ E LA DIFESA MILITARE. Capo I DEL TRADIMENTO. Art. 77. Alto tradimento. (1) Il militare, che commette alcuno dei delitti contro la personalità
DettagliCodice penale. Libro II Dei delitti in particolare. Titolo XII Dei delitti contro la persona. Capo III Dei delitti contro la libertà individuale
Codice penale Libro II Dei delitti in particolare Titolo XII Dei delitti contro la persona Capo III Dei delitti contro la libertà individuale Sezione II Dei delitti contro la libertà personale Art. 609-bis.
DettagliSistema di controllo e sanzionatorio nel settore agroalimentare. Maria Severina Liberati
Corso di Legislazione alimentare Modulo di Qualità, igiene e controlli nel settore alimentare Sistema di controllo e sanzionatorio nel settore agroalimentare Maria Severina Liberati Cesena, 11 maggio 2009
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121 Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonche' della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento
DettagliPiano sanzionatorio del Regolamento 1169/2011
Piano sanzionatorio del Regolamento 1169/2011 Napoli, 29 Maggio 2015 Avv. Chiara Marinuzzi 1 Nuovo regolamento quali sanzioni? I regolamenti comunitari non sono dotati di un proprio apparato sanzionatorio
DettagliLa violazione del marchio
+39.06.97602592 La violazione del marchio Le Sanzioni previste in tema di marchi d impresa Le sanzioni comminate a seguito delle violazioni previste in tema di marchi sono disciplinate dal codice civile,
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 12 giugno 2007 (v. stampato Senato n. 1201)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2784 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 12 giugno 2007 (v. stampato Senato n. 1201) PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DettagliI reati presupposto SISTEMI DI COMPLIANCE E DECRETO LEGISLATIVO 231 DEL Avv. Massimiliano Lissi S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO SISTEMI DI COMPLIANCE E DECRETO LEGISLATIVO 231 DEL 2001 I reati presupposto Avv. Massimiliano Lissi 1 8 novembre 2013 Artt. 24 e 25 d.lgs 231/2001: Reati
Dettagli5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n.
D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193. Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore. (Suppl. ord.
Dettagli1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;
Modifiche normative Il decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 (convertito nella l. 24 luglio 2008, n.125), nell introdurre misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, ha recato alcune modifiche al codice
DettagliCodice penale. Libro II Dei delitti in particolare. Titolo XII Dei delitti contro la persona. Capo III Dei delitti contro la libertà individuale
Codice penale Libro II Dei delitti in particolare Titolo XII Dei delitti contro la persona Capo III Dei delitti contro la libertà individuale Sezione I Dei delitti contro la personalità individuale Art.
DettagliIl PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento 1924/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni
DettagliDICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE D ESCLUSIONE EX ART. 38 D.Lgs n. 163/2006 E DI ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE
ALLEGATO 10 DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE D ESCLUSIONE EX ART. 38 D.Lgs n. 163/2006 E DI ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE Il sottoscritto. nato il.. a.. in qualità di.. dell impresa/società......
Dettagli3. La tutela del marchio e l articolo 517 bis
3. La tutela del marchio e l articolo 517 bis del Codice Penale Il regolamento n. 2081/92 CEE si occupa della protezione comunitaria delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti
DettagliSERVIZIO STUDI TEL Dossier n. 405
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA Attesto che il Senato della Repubblica, il 7 marzo 2007, ha approvato il seguente disegno di legge, d iniziativa del Governo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
DettagliDEI DELITTI CONTRO LA PERSONA CODICE PENALE, LIBRO II, TITOLO XII, AGG. AL bis. Violenza sessuale.
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA CODICE PENALE, LIBRO II, TITOLO XII, AGG. AL 16.09.2010 609-bis. Violenza sessuale. Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere
DettagliIl Codice del Consumo Le sanzioni per la Sicurezza. A cura di Simone Maino
Il Codice del Consumo Le sanzioni per la Sicurezza A cura di Verona 15 marzo 2011 Uno dei limiti più evidenti del Codice è quello della frammentarietà. Diversi ambiti del Codice sono stati tenuti separati.
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121 - G.U. n.177 del 1/8/2011 Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonche' della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva
DettagliArt. 315 Abrogato dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Codice Penale Libro II Titolo II: Dei Delitti Contro La Pubblica Amministrazione Capo I: Dei Delitti Dei Pubblici Ufficiali Contro La Pubblica Amministrazione Art. 314 Peculato Il pubblico ufficiale o
DettagliTesto aggiornato degli artt.186 e 186 bis C.d.S. 1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
Testo aggiornato degli artt.186 e 186 bis C.d.S. Art.186. Guida sotto l'influenza dell'alcool. 1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. 2. Chiunque guida
DettagliAtti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE
Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N.334 ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione di
DettagliI delitti di corruzione e concussione dopo la riforma del 2012
I delitti di corruzione e concussione dopo la riforma del 2012 La corruzione pre-riforma Art. 318, Corruzione per un atto d ufficio. Co. 1, cd. corruzione impropria antecedente Il pubblico ufficiale, che,
DettagliDepenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della L. 25 giugno 1999, n. 205 (2).
D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 (1). (giurisprudenza di legittimità) Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della L. 25 giugno 1999, n. 205 (2).
DettagliREPUBBLICA DI SAN MARINO
REPUBBLICA DI SAN MARINO Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo
DettagliPescara, 13 aprile Capitano di Corvetta Giuseppe BARRETTA Capo di 2 cl. Filomena BATTISTA
DIREZIONE MARITTIMA DI PESCARA Le violazioni più diffuse nella commercializzazione di prodotti ittici Pescara, 13 aprile 2015 Capitano di Corvetta Giuseppe BARRETTA Capo di 2 cl. Filomena BATTISTA 1 Il
DettagliLEGGE 15 febbraio 1996 n. 66 ( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1996 n. 42 ) NORME CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE.
LEGGE 15 febbraio 1996 n. 66 ( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1996 n. 42 ) NORME CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE. Art. 1. 1. Il capo I del Titolo IX del libro secondo e gli articoli 530,
DettagliSchema di decreto legislativo recante Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell art. 2, comma 2, della l. 28 aprile 2014, n. 67.
Schema di decreto legislativo recante Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell art. 2, comma 2, della l. 28 aprile 2014, n. 67. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87
DettagliNORMATIVA PER TIPOLOGIA DI VIOLENZA
NORMATIVA PER TIPOLOGIA DI VIOLENZA Tipologia e/o psicologica Varie condotte: fisica, psicologica, economica Articolo 571 - Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. Articolo 572 - Maltrattamenti
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRECO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2263 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato GRECO Modifiche al codice penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1475 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI CARRESCIA, GANDOLFI, BIONDELLI, CARRA, CASATI, CA- SELLATO, COCCIA, MARCO DI MAIO, D INCECCO,
DettagliMINISTERO DELLA GIUSTIZIA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Commissione per l elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare (DD.MM. 20.4.2015, 30.4.2015 e 31.7.2015) Presidente dott. Gian Carlo
DettagliAspetti sanzionatori dell etichettatura Dei prodotti alimentari
Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agro-alimentari Aspetti sanzionatori dell etichettatura Dei prodotti alimentari Giuseppe PUGLIA Teramo, 12 dicembre 2014
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto il regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione
DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2017, n. 29. Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n.
Dettagli