Profili Penali della violazione di norme in materia di sicurezza dei giocattoli

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1 Profili Penali della violazione di norme in materia di sicurezza dei giocattoli Avv. Riccardo Castiglioni - Studio Legale Castiglioni Marchetti le Divelec Baratta - Torino, 9 novembre 2015

2 decreto legislativo 27 settembre 1991 n. 313 In vigore: dal al decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 54 In vigore: dal a tutt oggi

3 d.lgs. 27 settembre 1991, n. 313 d.lgs. 11 aprile 2011, n. 54 Art. 31 Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato prodotti in violazione degli articoli 3, comma 1, e 5, comma 2, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da a euro. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 30, comma 2, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da a euro. 3. (amministrativa, salvo che non costituisca reato); 4. IDEM; 5. IDEM; 6. IDEM; 8. IDEM; 9. IDEM;

4 (segue) (segue) Art. 11. S a n z i o n i Art. 31 Sanzioni 1. Chiunque immette in commercio, vende o distribuisce gratuitamente al pubblico giocattoli privi del marchio CE e' punito con l'ammenda da lire un milione a lire quaranta milioni. 2. Il fabbricante o il mandatario stabilito nella Comunità che appone indebitamente il marchio CE è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni. 3. (amministrativa, salvo che costituisca reato). 4. (amministrativa) 5. (amministrativa) 7. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato un giocattolo privo di marcatura CE o delle avvertenze di cui all'articolo 10 e' soggetto alla sanzione amministrativa da a euro.

5 d.lgs. 313/1991 Art. 11 d.lgs 54/2011 Art. 517 c.p. Art. 470 c.p. Art. 515 c.p.

6 Art Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati preveduti dagli articoli precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati.

7 Art Frode nell'esercizio del commercio. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

8 Art Vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e ( 1 ) con la multa fino a ventimila euro. ( 2 ) (1) Parole introdotte dall art. 15, comma 1, lett. d), della L. 23 luglio 2009, n. 99 (2) Parole così sostituite dall art. 1, comma 10, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80

9 Art Frode nell'esercizio del commercio. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103. Art Vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e ( 1 ) con la multa fino a ventimila euro. ( 2 ) (1) Parole introdotte dall art. 15, comma 1, lett. d), della L. 23 luglio 2009, n. 99 (2) Parole così sostituite dall art. 1, comma 10, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80

10 CASSAZIONE PENALE 15 novembre gennaio 2013, n Presidente Squassoni Relatore Amoresano L'art.515 c.p. tutela, invece, il leale esercizio del commercio e, perciò, sia l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta che quello del produttore a non consentire che i suoi prodotti vengano scambiati con altri; l'oggetto della tutela dell'art.517 c.p. è l'ordine economico che deve essere garantito contro gli inganni tesi ai consumatori. Le norme in questione tutelano quindi sia la correttezza e lealtà commerciale che il consumatore. Non trova, conseguentemente, applicazione l'art.9 L.689/81, secondo cui quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa si applica la disposizione speciale.

11 Reato tentato e consumato nella fattispecie prevista dall art. 515 c.p.: Cassazione penale, sezione III, sentenza 14 febbraio 2013, n. 9310, Pres. Squassoni, Est. Ramacci, Imp. Battaglia. Limite minimo per configurare il reato tentato (art. 56 codice penale): - effettivo contatto tra esercente attività commerciale e potenziale acquirente (contrattazione idonea e diretta in modo non equivoco alla vendita di merce diversa da quella dichiarata e pattuita); - Esposizione sui banchi di vendita e/o detenzione presso l attività commerciale;

12 Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2000 (dep. 21 dicembre 2000), n. 28, Pres. Vessia, Est. Sirena, Imp. Morici per la configurabilità del reato previsto dall'art. 515 c.p., nella forma del tentativo, non è necessario l'istaurarsi di un rapporto contrattuale, finalizzato all'effettiva consegna di una cosa diversa da quella pattuita, e non è nemmeno sufficiente la sola detenzione, presso l'esercizio commerciale, di merce diversa da quella dichiarata. Le Sezioni Unite hanno rilevato, in particolare, che nella condotta di chi espone sul bancone di un esercizio commerciale, ovvero detiene, prodotti alimentari scaduti, ma con data di scadenza alterata, non è messo tanto in discussione il requisito della idoneità degli atti, quanto quello della univocità degli stessi. Si è allora precisato che gli atti sono univoci - cioè diretti in modo non equivoco alla commissione di un delitto - quando la condotta, considerata per le sue caratteristiche oggettive, rivela l'intenzione dell'agente, cioè quando, secondo l'id plerumque accidit, non è posta in essere se non per commettere quel dato fatto criminoso.

13 In conclusione: a) Vendita di prodotti senza la marcatura CE; b) Vendita di prodotti muniti di marcatura CE indebitamente apposta: apposta in assenza delle condizioni previste dalla normativa di riferimento (marcatura CE ideologicamente falsa ); c) Vendita di prodotti muniti di una marcatura analoga a quella disciplinata a livello comunitario e tuttavia graficamente difforme (marcatura CE materialmente falsa ) Caso a) sanzione ammnistrativa; *.* Caso b) rilevanza penale della condotta ex art. 515 c.p.; Caso c) rilevanza penale della condotta ex art. 470 c.p.

14 Avv. Riccardo Castiglioni Studio Legale Castiglioni Marchetti le Divelec Baratta Viale Bianca Maria, Milano Tel Fax Mobile

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