APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

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1 Sede legale: Via Edmondo De Amicis n Marino (RM) tel/fax pec: skype: ADRMEDIAZIONENETWORKSRL Organisno di mediazione iscritto presso il Ministero di Grazia e Giustizia al numero di registro 677 P.IVA e C.F Sede secondarie: Viale Giulio Romano n. 5 cap Roma Via dei Caduti in Guerra n. 26/28 cap Castelnuovo di Porto (RM) Via Benedetto Croce n. 6 cap Gioia dei Marsi (AQ) REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE Ai sensi del DM 180/2010 e DM 145/2011 modificato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.272 del 24 ottobre 2012, depositata il 6 dicembre 2012, ha dichiarato l illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 28/2010 n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione. APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi del DI 180/2010 come modificato dal DI 145/2011) 2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate dall organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento. 3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso. 4. La Mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi dal deposito dell istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell istanza. 5. l organismo comunica l avvenuta ricezione dell istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L istante, in aggiunta all organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte. AVVIO DELLA MEDIAZIONE La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso la sede dell organismo. La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma on line e pubblicata sul sito sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell organismo. La domanda deve contenere : 1) il nome dell Organismo di mediazione; 2) Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni; 3) L oggetto della lite; 4) Le ragioni della pretesa; 5) Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l organismo decide il valore di riferimento, compreso nella fascia tra ,00 ed ,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all esito del procedimento di mediazione il 1

2 valore risulta diverso, l importo dell indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. B. La Mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi dal deposito dell istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell istanza. L organismo comunica l avvenuta ricezione dell istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. Le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche come descritto sul sito dove può essere scaricata tutta la modulistica. LUOGO E MODALITA DELLA MEDIAZIONE 1. La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia. In alternativa, l organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore e del responsabile dell organismo. 2. il mediatore può in ogni caso convocare personalmente le parti; 3. in caso di formulazione della proposta di cui all art.11 del decreto legislativo, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente; 4. l organismo, al fine di una più idoneo ripartizione delle assegnazione degli incarichi ai singoli mediatori iscritti nei propri elenchi ha provveduto a formare separati elenchi suddivisi secondo le seguenti specializzazioni in materie giuridiche nonché secondo queste ulteriori specializzazioni per materie non giuridiche; OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi. 2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell Organismo o comunque nell ambito del procedimento di mediazione è tenuto all obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell art.2 del d.i. 145/ Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. 4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione. 5. L organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all art. 4 comma 3 lettera b del DI 145/2011. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell intero procedimento di mediazione.. 6. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento. NOMINA DEL MEDIATORE 2

3 1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro. -La lista dei mediatori è consultabile sul sito I mediatori inseriti nell elenco dell organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all art.18 del DI 180/2010 modificato con DI 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti. L organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all art. 4 comma 3 lettera b del DI 145/2011. In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all intero procedimento di mediazione. L organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista. Nell assegnazione degli incarichi, l organismo si attiene a quanto previsto nell art.3, comma 1 lett.b) del d.i. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. A tal fine, il responsabile dell organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.). Nell assegnazione dell incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea. In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiute secondo il criterio della turnazione. L organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo icriteri sopra indicati. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell organismo. 3

4 INDIPENDENZA, IMPARZIALITA E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE 1. Il mediatore nominato, prima dell inizio dell incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori. 2. In casi eccezionali, l organismo può sostituire il mediatore prima dell inizio dell incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza. 3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l imparzialità o l indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione. 4. Il tirocinante che assiste alla procedura di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all intero procedimento di mediazione SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE 1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. 2. Il mediatore, a richiesta della parte istante, svolge l incontro anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell organismo rilascia l attestato di conclusione del procedimento all esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell art 11, comma 4 del D.Lvo 28/ Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura. 4. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati. 5. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta: a. se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione; b. nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente; c. in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti; d. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi. 6. Sentite le parti, l organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge. PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA 1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi. 1. il mediatore può in ogni caso convocare le parti personalmente 2 Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia. CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE 4

5 Conclusa la mediazione, il mediatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne autentica le firme. Il mediatore dà inoltre atto dell eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo. Il mediatore, a richiesta della parte istante, svolge l incontro anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell organismo rilascia l attestato di conclusione del procedimento all esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell art 11, comma 4 del D.Lvo 28/2010. Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. MANCATO ACCORDO Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell accordo. Ove sia stato richiesto dalle parti od ove lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell accordo il mediatore, nel redigere il processo verbale, dà, inoltre, atto, della proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. INDENNITA -Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.L. 180/2010, come modificato dal DI 145/2011, art. 16, e dalla tabella liberamente redatta dall organismo. - Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella. - le spese di mediazione sono corrisposte prima dell inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferire alla metà - le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all art.11 del D.Lgs 28/2010. RESPONSABILITA DELLE PARTI 1. E di competenza esclusiva delle parti: - l assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all atto del deposito dell istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell organismo; - le indicazioni circa l oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell istanza di mediazione; - l individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità; - l indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni; - la determinazione del valore della controversia; - la forma e il contenuto dell atto di delega al proprio rappresentante; 5

6 - le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all Organismo o al mediatore dal deposito dell istanza alla conclusione della procedura. CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ 1) Tutte le parti che intendono partecipare al I incontro di mediazione dovranno versare 40,00 + IVA + 5,00 (spese di notifica a carico esclusivamente delle parti istanti per ogni raccomandata inviata alle parti convocate ) per i costi di avvio relativi a liti di valore fino a ,00 o indeterminato ed 80,00 + IVA + 5,00 (spese di notifica a carico esclusivamente delle parti istanti per ogni raccomandata inviata alle parti convocate) per le liti di valore superiore a ,00. 2) Le indennità di mediazione comprendono le spese di amministrazione, gestione del procedimento e agli onorari del mediatore. a) possono essere aumentate in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell affare; b) devono essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; c) devono essere aumentate di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell articolo 11 del decreto legislativo; d) revocato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.272 del 24 ottobre 2012, depositata il 6 dicembre ) Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. 6

7 2) Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. 3) Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l organismo decide il valore di riferimento, compreso nella fascia tra ,01 ed ,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l importo dell indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. 4) Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all articolo 11 del decreto legislativo.( ultimo periodo revocato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.272 del 24 ottobre 2012, depositata il 6 dicembre 2012) 5) Le spese di mediazione comprendono anche l onorario del mediatore per l intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell articolo 11 del decreto legislativo. 6) Le indennità di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. 7) Ai fini della corresponsione dell indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d interessi si considerano come un unica parte. 8) Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3,( parte dell articolo è revocato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.272 del 24 ottobre 2012, depositata il 6 dicembre 2012). 7

8 TABELLA DI INDENNITÀ ADR MEDIAZIONE NETWORK S.R.L. Valore della lite Spese di avvio per ciascuna parte Indennità di mediazione per ciascuna parte (esito negativo) Aumento per formulazione della proposta da parte del mediatore per ciascuna parte (+ 20%) Indennità di mediazione in caso di esito positivo per ciascuna parte (+ 25%) da 0,01 a 1.000,00 40,00 40,00 48,00 50,00 Da 1.001,00 a 5.000,00 40,00 60,00 72,00 75,00 Da 5.001,00 a ,00 40,00 90,00 108,00 112,50 Da ,00 a ,00 40,00 120,00 144,00 150,00 Da ,00 a ,00 40,00 200,00 240,00 250,00 Da ,00 a ,00 40,00 300,00 360,00 375,00 Da ,00 a ,00 80,00 500,00 600,00 625,00 Da ,00 a 2.500,000 80, , , ,00 Da ,00 a 80, , , , ,00 Oltre ,00 80, , , ,00 Tutti gli importi si intendo al netto d'iva In base all'art. 16 co. 2 del D.M. n. 180/2016, tutte le parti che intendono partecipare al I incontro di mediazione dovranno versare 40,00 + IVA + 5,00 (spese di notifica a carico esclusivamente delle parti istanti per ogni raccomandata inviata alle parti convocate ) per i costi di avvio relativi a liti di valore fino a ,00 o indeterminato ed 80,00 + IVA + 5,00 (spese di notifica a carico esclusivamente delle parti istanti per ogni raccomandata inviata alle parti convocate) per le liti di valore superiore a ,00. Tali spese amministrative di avvio rimarranno comunque alla società di mediazione a prescindere dall'esito della stessa e saranno dovute per la semplice partecipazione. Qualore le parti istanti e chiamate decidano di avviare il tentativo di mediazione saranno tenute a versare le spese di indennità previste dal presente tariffario in base al valore della controversia. La presente tabella si applica al momento della presentazione dell'istanza e subisce modifiche con riferimento alle modalità di svolgimento e dei risultati. L'aumento delle indennità di mediazione rispetta le disposizioni di cui ai sensi dell'art. 16, comma 4 del D.M. 180/2010, come modificato dall'art. 5 del D.M. 145/2011. Quando qualcuna delle parti chiamate non partecipa all'incontro e detta mancata partecipazione determina l'automatica conclusione del procedimento di mediazione non verrà versato alcun importo a titolo di indennità. Per le mediazioni il cui valore risulterà indeterminato o indeterminabile, o via sia una una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'adr MEDIAZIONE NETWORK S.R.L. applicherà l'indennità relativa allo scaglione da ,00 ad ,00. Gli importi devono essere corrisposti da ogni parte che parteciperà alla mediazione. 8

9 Le presenti indennità di mediazione si riferiscono alle spese di amministrazione e gestione del procedimento e agli onorari del mediatore. Modalità di pagamento: bonifico bancario intestato a: ADR MEDIAZIONE NETWORK S.R.L. - Banca Credito Cooperativo San Barnaba di Marino - IBAN IT46T Le presente tabella è valida sia per le ipotesi di mediazione obbligatoria sia per le ipotesi di mediazione volontaria sia per le ipotesi di mediazione delegata dal giudice. In caso di successo della mediazione tutte le parti beneficiano di un credito d'imposta sulle indennità fino a concorrenza di 500,00. In caso d'insuccesso della mediaizione, invece, il credito d'imposta è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro fino alla concorrenza di ,00. 9

10 Gli importi indicati nella suddetta tabella potranno essere ridotti,previo accordo con tutte le parti In base all'art. 16 co. 2 del D.M. n. 180/2016, dovranno essere corrisposte : Tutte le parti che intendono partecipare al I incontro di mediazione dovranno versare 40,00 + IVA + 5,00 (spese di notifica a carico esclusivamente delle parti istanti per ogni raccomandata inviata alle parti convocate ) per i costi di avvio relativi a liti di valore fino a ,00 o indeterminato ed 80,00 + IVA + 5,00 (spese di notifica a carico esclusivamente delle parti istanti per ogni raccomandata inviata alle parti convocate) per le liti di valore superiore a ,00. la mediazione obbligatoria :revocata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.272 del 24 ottobre 2012, depositata il 6 dicembre 2012 Per mediazione facoltativa, sollecitata dal giudice, prevista dalle parti (nel contratto) 1. in caso di particolare importanza e complessità dell affare: può essere aumentata in misura non superiore a 1/5 2. in caso di formulazione della proposta: deve essere aumentata di 1/5 3. in caso di successo : aumento non superiore a ¼ dell importo previsto in tabella 4. in caso di mancata comparizione dell altra parte : la parte istante, se si presenta - paga 40,00 per il 1 scaglione e 50,00 per i successivi. Tutte le spese non previste dal DI 180/2010 come modificato dal DI 145/2011 sono da ritenersi aggiuntive. la Corte Costituzionale, con sentenza n.272 del 24 ottobre 2012, depositata il 6 dicembre 2012, ha dichiarato l illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 28/2010 n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione. In particolare, la Corte ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art.5, comma 1 del decreto legislativo n.28/2010, nonché in via consequenziale, ai sensi dell art. 27 della legge 11 marzo 1953, a) dell art. 4, comma 3, del decreto legislativo n.28 del 2010, limitatamente al secondo periodo (l avvocato informa altresì l assistito dei casi in cui l esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale») e al sesto periodo, limitatamente alla frase «se non provvede ai sensi dell articolo 5, comma 1»; b) dell art. 5, comma 2, primo periodo, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e», c) dell art. 5, comma 4, del detto decreto legislativo limitatamente alle parole «I commi 1 e»; d) dell art. 5, comma 5 del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole fermo quanto previsto dal comma 1 e»; e) dell art. 6, comma 2, del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell articolo cinque,»; f) dell art. 7 del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell art. 5, comma 1»; g) dello stesso articolo 7 nella parte in cui usa il verbo «computano» anziché «computa»; h) dell art. 8, comma 5, del detto decreto legislativo; i) dell art. 11, comma 1, del detto decreto legislativo, limitatamente al periodo «Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili 9

11 conseguenze di cui all art. 13»; l) dell intero art. 13 del detto decreto legislativo, escluso il periodo «resta ferma l applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile»; m) dell art. 17, 1 0

12 comma 4, lettera d), del detto decreto; n) dell art. 17, comma 5, del detto decreto legislativo, o), dell art. 24 del detto decreto legislativo. Di conseguenza, non può non porsi in evidenza come la suddetta pronuncia produca i suoi effetti anche relativamente alle previsioni della normativa secondaria che trovava fondamento su quella primaria dichiarata incostituzionale. Sotto tale profilo, si invita a rivedere quanto previsto nel regolamento tenuto conto del venire meno, dal 13/12/2012, giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella gazzetta ufficiale, delle suddette previsioni normative primarie nonché degli effetti delle seguenti previsioni di cui al d.m. 180/2010: - art.7, comma 5 lett.d), relativo all incontro del mediatore con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione; - art.16, comma 4, lett.d), relativo alla riduzione dell importo dovuto a titolo di indennità di mediazione nel caso in cui la controversia rientrava fra quelle di cui all art.5 comma primo del d.lgs. 28/2010; -art.16, comma 9, ultima parte, relativo all obbligo per l organismo ed il mediatore di svolgere la mediazione anche nel caso di mancata corresponsione delle indennità dovute. 10

13 Allegato II Codice europeo di condotta per mediatori COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI Competenza I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione. Nomina Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito. Onorari Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate. Promozione dei servizi del mediatore I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso. ART. 2 INDIPENDENZA E IMPARZIALITA 2.1. Indipendenza Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera. Le suddette circostanze includono: qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti; qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all esito della mediazione; il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti. In tali casi il mediatore può accettare l incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento Imparzialità Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione. ART. 3 L ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA 3.1. Procedura Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell ambito dello stesso. Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente Correttezza del procedimento Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui: sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia Fine del procedimento Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione. Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l accordo e delle possibilità di rendere l accordo esecutivo. 11

14 ART. 4 RISERVATEZZA Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge. 12

15 Il sottoscritto residente in Indirizzo CAP ha partecipato in data alla procedura di mediazione amministrata da (nome e cognome del mediatore) in proprio in rappresentanza A norma del Regolamento per la mediazione consegna al Responsabile della ADR Mediazione Network s.r.l. Via Edmondo di Amicis, 11 S. Maria delle Mole, la seguente SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO Organismo (accesso alla procedura, personale, locali, servizi) Mediatore (competenza, professionalità, imparzialità) Grado di soddisfazione alla procedura di mediazione insufficiente sufficiente buono ottimo insufficiente sufficiente buono ottimo insufficiente sufficiente buono ottimo Suggerimenti per avere un servizio migliore: Reclami: Luogo Data Firma Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni la informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con l ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente gli adempimenti disposti dal D.M. n. 180 del 18/10/2010 Ministero della Giustizia. Luogo Data Firma La compilazione della presente scheda di valutazione al termine del procedimento di mediazione è richiesta a norma dell art. 7 D.M. n. 180 del 18/10/2010 e dal Regolamento di procedura della ADR MEDIAZIONE NETWORK s.r.l.. Essa deve essere compilata, sottoscritta e trasmessa dalla parte al responsabile della Divisione Mediazione di Mediazioni e Arbitrati, anche per via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell avvenuto ricevimento. 13

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