Etichettatura materie prime

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1 Fidenza 12 ottobre 2010 Etichettatura materie prime Area Tecnica - Assalzoo

2 Articolo 11 Articolo 11 ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE L etichettatura e la presentazione non devono trarre in errore il consumatore: riguardo all uso previsto o alle caratteristiche dei mangimi; attribuendo ai mangimi effetti o proprietà che non possiedono oppure lasciando intendere che i mangimi possiedono caratteristiche particolari benché tutti i mangimi comparabili posseggano queste stesse caratteristiche; riguardo alla conformità dell etichettatura al catalogo comunitario.

3 ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE Articolo 11 Materie prime e mangimi alla rinfusa Devono essere accompagnati da un documento recante tutte le indicazioni obbligatorie di etichettatura

4 ALIMENTO vs MANGIME Il termine alimento può essere utilizzato solo per gli animali da compagnia Materia prima per mangimi = mangime semplice

5 DEFINIZIONE Materia prima per mangimi: prodotti di origine vegetale o animale, il cui obiettivo principale è soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale come pure le sostanze organiche e inorganiche, contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all alimentazione degli animali per via orale, in quanto tali o previa trasformazione, oppure alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto di premiscele

6 PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE GENERALI Articolo15 Tipo di mangime: materia prima per mangimi Nome o ragione sociale e indirizzo del responsabile dell etichettatura Numero di riconoscimento (Reg. CE nn. 183/2005, 1774/2002)

7 PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE GENERALI Numero della partita/lotto Quantitativo netto (kg/t), (kg o L) Additivi (allegato VI e VII) Tenore di umidità: - Dichiarata se superiore al 14% (allegato I, 6) - Se diversamente richiesto nel Catalogo Tenore di ceneri insolubili in HCL (allegato I, 5): - Dichiarato se superiore a 2,2%

8 MATERIE PRIME Articolo 16 Denominazione materia prima (Reg.242/2010/Registro delle materie prime) Dichiarazione obbligatoria (Reg. 242/2010 o allegato V) Materie prime con additivi Specie o categoria di animali (se gli additivi interessati non sono autorizzati per tutte le specie animali oppure hanno limiti massimi)

9 MATERIE PRIME Istruzioni per un uso corretto (ove per l additivo interessato sia stato fissato un tenore max) Durata minima conservazione per additivi tecnologici

10 Dichiarazioni obbligatorie Catalogo delle materie prime Allegato V (Reg. CE n. 242/2010) Allegato I (Reg. CE n. 242/2010)

11 ALLEGATO II Materie prime che contengono una quantità di additivi che supera i limiti stabiliti per i mangimi completi Istruzioni per un uso corretto, indicando quantità massima: giornaliera di materia prima per animale; o in percentuale di razione giornaliera; o per kg di mangime completo o in percentuale di mangime completo

12 ALLEGATO VI ADDITIVI Animali destinati alla produzione di alimenti dichiarazioni obbligatorie Nome specifico (come riportato nel Reg. di autorizzazione), quantità aggiunta, numero di identificazione, gruppo funzionale o categoria per Additivi con tenore massimo per la specie di destinazione Additivi zootecnici Coccidiostatici ed istomonostatici Urea e suoi derivati

13 ALLEGATO VI ADDITIVI Se dichiaro Additivi organolettici (coloranti, aromatizzanti) e nutrizionali (vitamine, oligoelementi, aminoacidi e urea): - dichiarare la quantità aggiunta Se un additivo appartiene a più gruppi funzionali indicare quello con funzione principale espletata nel mangime

14 ALLEGATO VI ADDITIVI Se un additivo viene messo in evidenza con nome, immagini o grafici: dichiarare nome e quantità (allegato VI, 2) Su richiesta, comunicare all acquirente: nome, numero identificazione e gruppo funzionale (allegato VI, 3)

15 ALLEGATO VII ADDITIVI Animali NON destinati alla produzione di alimenti dichiarazioni obbligatorie Nome specifico e/o numero di identificazione, quantità aggiunta, nome del gruppo funzionale per Additivi con tenore massimo per la specie di destinazione; Additivi zootecnici Coccidiostatici ed istomonostatici Urea e suoi derivati

16 ALLEGATO VII ADDITIVI Animali NON destinati alla produzione di alimenti dichiarazione volontaria Possibilità di informazioni parziali Su richiesta, comunicare all acquirente: nome, numero identificazione e gruppo funzionale Scelta del gruppo funzionale Additivi organolettici o nutrizionali: - dichiarare la quantità

17 ALLEGATO VII ADDITIVI Dei gruppi funzionali conservanti, antiossidanti e coloranti : dichiarare solo gruppo funzionale. Su richiesta del cliente è necessario fornire anche nome specifico e quantità; se un additivo viene messo in evidenza con nome, immagini o grafici: dichiarare nome e quantità

18 DEROGA Articolo 21, comma 1 Su rinuncia per iscritto dell acquirente, è possibile omettere: numero di riconoscimento numero di lotto Quantitativo netto tenore umidità dichiarazioni obbligatorie (Allegato V/Catalogo)

19 DEROGA Articolo 21, comma 6 Per quantitativi di materie prime inferiori a 20 kg sfuse destinati all utilizzatore finale le le informazioni (artt.15 a),16 par.1,17 par.1 a) b) possono essere affisse sul luogo di vendita. Se del caso devono essere fornite al cliente anche sulla fattura o su un documento

20 CONFEZIONAMENTO Articolo 23 Le materie prime devono essere commercializzate in imballaggi sigillati In deroga, possibilità di commercializzare alla rinfusa/sfusi o in recipienti non sigillati tutte le materie prime

21 CATALOGO DELLE MATERIE PRIME

22 Regolamento CE n. 767/2009 Art. 24, comma 1: il catalogo e il registro facilitano: Transazioni commerciali (etichettatura, dichiarazioni obbligatorie, informazioni processi produttivi) Trasparenza commerciale

23 Regolamento CE n. 767/2009 Articolo 24 - Catalogo comunitario delle materie prime per mangimi Si istituisce il catalogo comunitario delle materie prime per mangimi. Elenca le materie prime per mangimi in modo non esaustivo. a) denominazione; b) Numero di identificazione; c) descrizione della materia prima per mangimi, informazioni riguardanti il processo di fabbricazione; d) indicazioni obbligatorie del Catalogo sostituiscono le dichiarazioni obbligatorie dell Allegato V; e) glossario con la definizione dei diversi processi e delle espressioni tecniche utilizzate.

24 Regolamento CE n. 767/2009 Articolo 24 - Catalogo comunitario delle materie prime per mangimi La prima versione del catalogo comunitario del 21 marzo 2010, riprende la parte B dell allegato della direttiva 96/25/CE (D. Lgs. 360/1999) e le colonne da 2 a 4 dell allegato della direttiva 82/471/CEE. Il glossario è costituito dal punto IV della parte A dell allegato della direttiva 96/25/CE. Il catalogo è facoltativo. Utilizzare le dichiarazioni obbligatorie. La persona che immette per la prima volta sul mercato una materia prima comunica immediatamente il suo utilizzo (REGISTRO). I rappresentanti dei settori europei dei mangimi hanno pubblicato il Registro di tali notifiche su Internet e provvederanno al suo regolare aggiornamento.

25 Regolamento CE n. 767/2009 Articolo 26 - modifiche del catalogo comunitario 1. Le proposte di modifica del catalogo comunitario sono elaborate dai rappresentanti competenti dei settori europei dei mangimi: a) in consultazione con altre parti interessate, ad esempio gli utilizzatori del prodotto; b) in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri e, se del caso, l Autorità; c) sulla base della pertinente esperienza ricavata dai pareri emessi dall Autorità e dall evoluzione scientifica o tecnologica.

26 Regolamento CE n. 767/2009 Articolo 26 - modifiche del catalogo comunitario Potrà essere stabilito il tenore massimo di impurità chimiche, i livelli di purezza botanica e le modifiche alle indicazioni obbligatorie. Il catalogo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea, serie L. (prima versione - Reg. CE n. 242/2010).

27 Regolamento CE n. 767/2009 Articolo 28 - Procedura di comitato Redazione del Catalogo delle materie prime soggetta a valutazione del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

28 Quale catalogo? Reg. CE n. 242/2010: prima versione del catalogo (Direttiva 96/25/CEE), del 21 marzo Nuovo Catalogo materie prime organizzazioni di settore (FEFAC), ca 600 MP, redatto da 39 associazioni europee (maggio-giugno 2011), sostituirà la prima versione

29 Fase di redazione nuovo Catalogo Costituzione dello Chef de file (39 Associazioni europee) Valutazione delle materie prime e redazione del Catalogo Presentazione del Catalogo al Comitato Permanente (inizio marzo 2010)

30 Chef de File 39 Associazioni europee AAF- Association of the European Starch Industries of the EC AICV-European Cider and Fruit Wines Organization AIJN-European Fruit Juice Association AIPCE-European Fish Processors Association APAG-European Oleochemicals and Allied Products Group BREWERS OF EUROPE CEEREAL-European Breakfast Cereals Association CEEV-European wine industry CEFI-EU Inulin Producers from Chicory Roots CEFS-European Committee of Sugar Manufacturers CEPS-European Spirits Organization CIAA-Confederation of the food and drink industries of the EU COCERAL-European Committee of the Cereal and Animal feeds Trade COFALEC-Confédération des Fabricants de Levure de l'u.e COPA-COGECA-Committee of Agricultural Organisations in the European Union/General Confederation of Agricultural Cooperatives in the European Union EABA-European Algae Biomasa Association EAPA-European Animal Protein Association EBB-European Biodiesel Board EBIO-European Bioethanol Fuel Association EDA-European Dairy Association EFPRA-European Fat Processors & Renderers Association EMFEMA EMIDAS-European Molasses Importers and Distributors Association EUCOLAIT EUROMAISIERS-European dry maize milling sector EUROMALT-European malting industry EUROPATAT/EUPPA-European Potato Industry European Flour Millers EUVEPRO FEDIAF-European Pet Food Industry FEDIOL-European Oil and Protein meal Industry FEFAC-European Feed Manufacturers Federation FEFANA-European Feed Additives and Premixtures Association FERM-The Federation of European Rice Millers FRESHFEL-Europe Fresh Fruits and Vegetables Chain IFFO-International Fishmeal and Fish Oil Organisation IMA Europe-Industrial Minerals Association PROFEL-European Association of Fruit and Vegetable Processors UEPA-European Association of Alcohol Producers

31 Categorie materie prime (ca. 600) 1. CEREALI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI 2. SEMI OLEOSI, FRUTTI OLEOSI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI 3. SEMI DI LEGUMINOSE, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI 4. TUBERI, RADICI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI 5. ALTRI SEMI E FRUTTI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI 6. FORAGGI E FORAGGI GROSSOLANI 7. ALTRI VEGETALI, LORO PRODOTTI SOTTOPRODOTTI 8. PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 9. PRODOTTI DI ANIMALI TERRESTRI 10. PESCI, ALTRI ANIMALI MARINI, LORO PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI 11. MINERALI 12. VARI 13. SOTTOPRODOTTI DELLA FERMENTAZIONE (Direttiva 82/471/CEE)

32 Processi tecnologici

33 Regolamento CE n. 767/2009 ALLEGATO I 1. Materie prime per mangimi sono ESENTI da impurità chimiche derivanti dal processo di fabbricazione e dai coadiuvanti tecnologici, a meno che nel catalogo di cui all articolo 24 sia fissato un tenore massimo specifico. 2. Qualora non siano stati fissati altri valori nel catalogo di cui all articolo 24, la purezza botanica delle materie prime per mangimi non è inferiore al 95 % (es: mais 95%)

34 Esempio pratico dichiarazioni obbligatorie

35 CATALOGO - 1.cereali, loro prodotti e sottoprodotti

36 Dichiarazioni obbligatorie MATERIE PRIME NON PRESENTI NEL CATALOGO Le dichiarazioni obbligatorie devono essere date ai sensi dell Allegato V e dell allegato I, (5 e 6)

37 Registro materie prime

38 Regolamento CE n. 767/2009 Articolo 24(6):La persona che immette per la prima volta sul mercato una materia prima per mangimi che non è elencata nel catalogo comunica immediatamente il suo utilizzo ai rappresentanti dei settori europei dei mangimi I rappresentanti dei settori europei dei mangimi hanno pubblicato il registro di tali notifiche su Internet e provvederanno al suo regolare aggiornamento.

39 Registro - sito internet Il 1 settembre 2010 è stato istituito il sito del Registro delle materie prime: - Colui che immette per la prima volta notifica le materie prime non figuranti nel Catalogo delle materie prime, Reg. 242/2010 (l utilizzatore delle materie prime non è tenuto a notificare) - non costituisce una procedura di autorizzazione o di valutazione del rischio delle materie prime (nessun valore sanitario)

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41 Registro Sistema automatico di notifica (attualmente 260 notifiche): - 1) colonna: denominazione prodotto (se del caso, inclusione nome commerciale); - 2) colonna: descrizione prodotto; - 3) colonna: nome e recapito persona responsabile dell etichettatura e dell azienda notificante (ad utilizzo esclusivo membri Task Force FFC);

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43 Registro Con la pubblicazione della nuova versione del Catalogo (maggio-giugno 2011), le materie prime contenute nel Registro saranno rimosse

44 Tel fax:

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