CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI

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1 CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI (Provincia di Brindisi) Assessorato ai Servizi Sociali Via De Gasperi - Tel Fax Allegato determina n.101 /SS-2015 CAPITOLATO SPECIALE PER L APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI DALL' AL Oggetto dell appalto ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO Il presente capitolato ha per oggetto il Servizio di Assistenza Domiciliare in favore degli Anziani residenti nel territorio del Comune di San Vito dei Normanni. Le modalità operative del Servizio sono disciplinate dal presente capitolato. ART. 2 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E richiesta la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare costituito dall insieme di prestazioni finalizzate sia alla diretta assistenza all utente ed alla sua famiglia, sia alla collaborazione con il Servizio sociale comunale, secondo la seguente elencazione: Assistenza di base Attività di cura della persona: 1)cambio della biancheria; Attività di assistenza per il governo e l'igiene dell'ambiente domestico: 1)pulizia ordinaria e straordinaria dell alloggio; Aiuto per lo svolgimento di piccole commissioni: 1) accompagnamento dell utente per visite mediche o altre necessità quando questi non sia in grado di recarvisi da solo e non vi siano altre risorse (familiari e di volontariato); Svolgimento delle suddette attività lavorative sotto il coordinamento e la supervisione dell Assistente Sociale Comunale e nel pieno rispetto del piano d intervento previsto per ogni singolo utente; Consegna ai Servizi sociali comunali dell apposita scheda giornaliera, dove risulti registrata la durata delle prestazioni, controfirmata dall utente; Partecipazione a periodici incontri di verifica dell andamento del servizio, organizzati dall Assistente Sociale Comunale. Si precisa che i prodotti per la pulizia dell abitazione dell anziano sono a carico degli utenti mentre gli strumenti e gli attrezzi da lavoro, necessari per l espletamento del servizio, sono a carico dell Ente Comunale. Il coordinamento del Servizio è competenza esclusiva dell Assistente Sociale comunale, che svolgerà le seguenti mansioni: Ammissione e dimissione degli utenti al Servizio; Elaborazione del piano d intervento personalizzato per ogni utente, definendo i carichi di lavoro per ogni unità di personale; instaurazione e mantenimento dei rapporti con le famiglie degli utenti; verifica dell efficacia delle prestazioni assistenziali sulla base del piano di intervento, attraverso periodici incontri con il referente della cooperativa ; per tale verifica gli utenti potranno compilare schede di soddisfacimento del servizio. Il servizio è erogato nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, nelle ore antimeridiane, di norma dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Per lo svolgimento del servizio sono richiesti: 1

2 n 4 operatori per 3 ore giornaliere ciascuno, che dovranno provvedere, con mezzo di trasporto proprio, all'accesso del domicilio degli utenti. La Ditta appaltatrice dovrà assicurare la presenza giornaliera di 4 operatori. In caso di assenza per malattia o altro motivo di tale personale, la ditta dovrà assicurare il servizio con altre unità lavorative in sostituzione del personale assente e in via residuale con un numero di unità inferiore ma nel rispetto del numero complessivo di ore lavorative giornaliere pari a 12. La Ditta si impegna, altresì, a garantire su richiesta del Comune anche una ulteriore unità lavorativa in possesso della qualifica OSS senza alcun ulteriore aggravio a carico del Comune. L appaltatore dovrà garantire il regolare e puntuale adempimento di tutta l attività prestazionale affidatogli. Il Comune demanda alla Ditta appaltatrice la possibilità di utilizzare, per il servizio, il personale già impegnato nel precedente appalto. La Ditta appaltatrice si impegna al primo Bando Regionale utile, a provvedere alla qualificazione del personale impegnato nel servizio in oggetto eventualmente privo del titolo di OSS. ART. 3 - OBBLIGHI DELL APPALTATORE L'Appaltatore ha l'obbligo di segnalare immediatamente tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio. Inoltre, si obbliga a sollevare l'amministrazione da qualunque azione che possa essere intentata da terzi o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi. L'appaltatore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni normative e legislative italiane e comunitarie relative alla realizzazione del servizio, nonché alla tutela infortunistica del personale addetto ai lavori di cui all'appalto. L''appaltatore deve dare inoltre piena attuazione agli obblighi sulle assicurazioni sociali e ad ogni patto di lavoro stabilito per il personale stesso, ivi compreso quello economico nazionale di categoria. ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO AFFIDATO La durata del servizio appaltato è dall' AL L Ente si riserva la facoltà, nel rispetto dei presupposti previsti dalla legge e nelle more dell espletamento di gara d appalto, di procedere alla proroga dell affidamento del servizio, previa valutazione della congruità del contratto e della sussistenza del pubblico interesse. La volontà dell Ente di procedere alla proroga del contratto sarà comunicata all affidatario mediante raccomandata entro 10 giorni dalla scadenza. ART. 5 - AMMONTARE DELL APPALTO Il corrispettivo di appalto è pari ad ,40 oltre iva al 4%, rinveniente dal prezzo unitario per ogni ora di prestazione pari ad 15,20 oltre IVA al 4% per un totale di n. 792 ore oltre 200,00 mensili a titolo di rimborso spese utilizzo automezzi di proprietà operatori, per una spesa per l'ntero periodo d'appalto pari ad 600,00 iva compresa. ART. 6 - COLLABORAZIONE CON IL COMUNE Il Comune svolge le funzioni di valutazione e di coordinamento delle attività. Pertanto le modalità di intervento degli operatori, la programmazione, la vigilanza ed il controllo, sono di competenza dei Servizi Sociali comunali. Il programma personalizzato di intervento comprenderà l indicazione della durata dell intervento stesso, il piano orario ed i contenuti per le prestazioni ordinarie di assistenza domiciliare. Il Referente della cooperativa trasmetterà ai Servizi Sociali comunali la scheda: su cui deve essere indicato l orario svolto da ogni operatore. Le ore svolte presso l assistito devono essere convalidate dallo stesso o da un convivente mediante apposizione di relativa firma. 2

3 ART. 7 - TEMPI DELLE PRESTAZIONI L appaltatore deve impegnarsi ad effettuare interventi assistenziali per ciascun utente, secondo le indicazioni qualitative e quantitative decise dalla programmazione del lavoro effettuata dai Servizi Sociali comunali, concordando le relative fasce orarie. ART. 8 - GARANZIE DI QUALITÀ DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE L'appaltatore s impegna a fornire prima dell inizio del servizio l elenco nominativo degli operatori che impiegherà nel servizio stesso con i titoli professionali richiesti e dovrà provvedere a comunicare per iscritto ogni variazione a detto elenco, prima che detta variazione abbia luogo. L appaltatore dovrà garantire la sostanziale continuità del rapporto tra i singoli operatori e gli utenti, curando la polivalenza degli interventi. La cooperativa deve altresì limitare i fenomeni di turn-over, tali da compromettere la peculiarità del Servizio ed il rapporto operatore-utente. L affidatario è tenuto, inoltre, a dare immediata comunicazione al Servizio comunale competente di qualsivoglia evento di carattere straordinario riguardante l andamento del Servizio, nonché delle eventuali difficoltà di rapporti con l utente. Qualora i Servizi Sociali comunali dovessero accertare che l addetto all assistenza non svolge adeguatamente il suo compito e richiedessero, pertanto, la sua sostituzione, l affidatario si impegna a provvedervi con altro operatore avente i requisiti professionali richiesti. L'appaltatore s impegna, inoltre, ad assicurare la continuità nell aggiornamento e nella formazione e supervisione degli addetti all assistenza. ART. 9 - RAPPORTI CON IL PERSONALE Gli Operatori impiegati avranno rapporti di lavoro solamente con l appaltatore che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione del contratto di lavoro. E fatto obbligo all affidatario di curare l osservanza delle norme civili, previdenziali e contrattuali disposte a favore del personale, secondo i livelli previsti dal CCNL applicato per la qualifica prevista. L'appaltatore è tenuta altresì a fornire agli operatori tutti i materiali e presidi di autotutela da rischi professionali in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008. In caso di inosservanza di quanto sopra la cooperativa verrà dichiarata decaduta senza che possa pretendere alcun risarcimento. L appaltatore s impegna a contrarre, prima dell inizio del servizio affidato in appalto e per tutta la durata contrattuale, un adeguata copertura assicurativa contro i rischi di infortuni, compresa la responsabilità civile verso terzi, con un massimale non inferiore a Euro ,00 per sinistro, per danni che possano derivare agli operatori o che questi possano causare agli utenti e alle loro cose, esonerando il Comune di San Vito dei Normanni da ogni responsabilità al riguardo. Copia di detta polizza deve essere depositata presso gli uffici amministrativi dei Servizi Sociali comunali. ART TESSERINO DI RICONOSCIMENTO Il personale che presta servizio dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento. Tale tesserino, portato in modo visibile durante l orario di lavoro, dovrà contenere: nome cognome n. matricola qualifica nome dell affidatario del servizio. ART. 11 CORRISPETTIVI Il corrispettivo complessivo da liquidare è pari a quello indicato al precedente articolo 5. Il pagamento del corrispettivo avverrà in ratei mensili posticipati sulla base delle fatture emesse dalla Ditta appaltatrice che verranno liquidate dal Responsabile del Settore Servizi Sociali ad avvenuta verifica del regolare espletamento del servizio. Dal pagamento del corrispettivo sarà eventualmente detratto l importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico della cooperativa. 3

4 I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi dal Tesoriere Comunale, banco di Napoli filiale di San Vito dei Normanni ed accreditati tramite bonifico bancario recante il codice identificativo del progetto CIG _sul c.c. dedicato accesso dell'appaltatore presso filiale di IBAN appositamente dedicato alle commesse pubbliche.qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto, il contratto d'appalto si risolve di diritto ai sensi dei commi 8 e 9 bis del medesimo art. 3. Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie, ecc., necessarie per la perfetta esecuzione del servizio e qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente al servizio di cui si tratta. ART VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO Competono al Comune la vigilanza ed il controllo delle attività, in particolare, la verifica della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del servizio ed alla normativa vigente. L appaltatore potrà essere dichiarato decaduto dall appalto nei seguenti casi: 1. per mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge, in materia di liquidazione stipendi o trattamento previdenziale ed assicurativo a favore del personale della Ditta; 2. per manifesta inadempienza degli impegni assunti con il contratto; 3. per inosservanza delle linee progettuali e delle eventuali indicazioni integrative in ordine alla qualità del Servizio. ART.13 RESPONSABILITÀ L'appaltatore si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortunio o danni arrecati a terzi o cose di terzi, dipendenti da manchevolezze o trascuratezze commesse dal proprio personale durante l esecuzione della prestazione contrattuale. L'appaltatore è sempre responsabile sia verso il Comune sia verso i terzi della qualità del Servizio fornito. Qualora l impresa non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l Ente resta autorizzato a provvedere direttamente, a spese dell affidatario, trattenendo l importo sulla competenza di prima scadenza. ART RISPETTO NORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLA SICUREZZA L appaltatore s impegna a garantire lo svolgimento del servizio: 1. nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/ nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge 196/2003 (tutela della privacy) e successive modifiche ed integrazioni, garantendo la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del servizio. ART DIVIETO DI SUBAPPALTO E vietato all'appaltatore cedere, anche parzialmente, e/o subappaltare il servizio assunto, pena la risoluzione del contratto e il risarcimento di eventuali danni e delle spese causate al Comune per la risoluzione anticipata dello stesso. ART PENALITA L'appaltatore nell esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, ha l obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e/o di regolamenti ed alle disposizioni presenti e future emanate dall Amministrazione Comunale. Ove non attenda a tutti gli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi comunque le disposizioni del presente Capitolato, l Amministrazione Comunale si riserva di applicare le seguenti penalità: Euro 500,00 per il mancato rispetto del programma d intervento assegnato dal Servizio sociale; 4

5 Euro 1.000,00 per la mancata osservanza delle norme di legge relative al personale impiegato nell espletamento dei servizi affidati e/o mancata applicazione del C.C.N.L. di cui all art. 4 del presente Capitolato. L applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell inadempienza, alla quale la cooperativa avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione. Ove gli elementi addotti a propria discolpa non siano ritenuti fondati l accertamento delle violazioni è confermato e si procederà all applicazione della penalità, previa comunicazione scritta all affidatario inadempiente. Si procederà al recupero delle penalità da parte del Comune mediante ritenuta diretta sul corrispettivo prossimo in scadenza nel quale è assunto il provvedimento. L applicazione della penalità di cui sopra, è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi. Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune sono notificate all appaltatore in via amministrativa. Fermo restando quanto già previsto in altri articoli del presente Capitolato, nel caso di inadempienze tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di non ottemperanza, da parte dell affidatario, del complesso o di parte di impegni assunti, fermi i richiami degli artt e 1457 C.C., l Ente ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso scritto di almeno trenta giorni e con il solo onere relativo alle ore di lavoro prestate fino al momento della cessazione definitiva del rapporto contrattuale. Ciò non pregiudica il ricorso alla risoluzione del contratto ex art del C.C. con conseguente richiesta di risarcimento del danno. ART. 17 SCIOPERO Sulla base di quanto stabilito dalla legge n. 146 del recante: Norme sull esercizio del diritto di sciopero nei Servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, in caso di proclamazione di sciopero, l affidatario s impegna a garantire, concordandolo con il Servizio sociale comunale il quantitativo di personale necessario per il mantenimento dei Servizi essenziali. ART RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Il Comune si riserva la facoltà di risoluzione del contratto, a solo giudizio insindacabile dell Ente e con semplice comunicazione scritta, ai sensi dell art del C.C., nei seguenti casi: a) - quando la cooperativa di fatto abbandona il servizio senza giustificato motivo; b) - inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente Capitolato o delle disposizioni emanate dall Amministrazione Comunale inerenti il Servizio appaltato; c) - quando la cooperativa subappalti tutto o in parte il Servizio; d) - qualora l affidatario non mantenesse per tutta la durata del contratto, il possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente Capitolato; e) - qualora le prestazioni non fossero rispondenti per qualità o quantità a quanto richiesto dal presente Capitolato, l affidatario sarà diffidato e, nel caso del ripetersi del mancato rispetto delle condizioni, si procederà alla risoluzione. Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l affidatario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il diverso risarcimento dei danni per l eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possano verificarsi. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, sarà dato preavviso alla parte interessata almeno trenta giorni prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. ART. 19 CONTROVERSIE 5

6 Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente contratto e che non dovesse essere risolta tra le parti, sarà deferita alla magistratura ordinaria con esclusione del sistema arbitrale. Il foro competente è quello di Brindisi. ART.20 - Per quanto non qui espressamente indicato si rinvia alla relazione tecnica del progetto nonché alle vigenti disposizioni di legge in appalto. 6

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