DPR 412/93 e DPR 551/99 PROTOCOLLO D'INTESA

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1 DPR 412/93 e DPR 551/99 PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA PROVINCIA DI COSENZA, LE ASSOCIAZIONI DEI MANUTENTORI E LE ASSOCIAZIONI A DIFESA DEI CONSUMATORI PER L ATTUAZIONE DELLE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI TERMICI INFERIORI A 35 kw PROTOCOLLO D INTESA

2 LA PROVINCIA DI COSENZA, in persona del Presidente pro tempore, prof. Antonio ACRI, e del Vice Presidente pro tempore, nonché Assessore al Territorio e Sviluppo, prof. ing. Mario MAIOLO; LA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA IMPRESA ANIM/CNA, in persona del Presidente Provinciale Anim CNA, p.i. Giuseppe AMODEO; LA CONFARTIGIANATO, in persona del Vice Presidente, sig. Pietro MAZZEI; L'ASSIMPRESA CLAAI, in persona della Dirigente, sig.ra Elena FILIPPELLI; LA C.A.S.A., in persona del Presidente, sig. Eugenio Blasi, Convengono di stipulare il presente protocollo di intesa riguardante gli aspetti tecnici, sociali ed economici derivanti dagli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia di uso razionale dell energia e di contenimento dei consumi energetici, con particolare riferimento alla manutenzione degli impianti termici, per l attuazione del DPR 412/93, così come modificato dal DPR 551/99, con specifico riguardo agli impianti con potenza nominale inferiore a 35 kw. PREMESSA LE PARTI INDICATE NEL PROTOCOLLO D INTESA: Vista la legge n. 10 del 9 gennaio 1991 recante Norme per l attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell energia, di risparmio energetico e di sviluppo di fonti rinnovabili di energia ; Visto il DPR n. 412 del 26 agosto 1993 contenente il Regolamento recante norme per la progettazione, installazione, l esercizio e la manutenzione degli impianti termici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell art. 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 ; Visto il DPR n. 551 del 21 dicembre 1999 Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia ; Vista la deliberazione della Giunta Provinciale del 4 luglio 2001, n. 15, con la quale la Provincia di Cosenza ha fissato le Linee-guida relative alla modalità di effettuazione dei controlli sugli impianti termici, stabilendo di adottare, limitatamente per gli impianti termici aventi potenza nominale inferiore a 35 kw, la metodologia dei controlli a campione; Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale del 14 marzo 2002, con la quale sono stati determinati gli importi degli oneri a carico degli utenti ed è stato, altresì, approvato il

3 Regolamento per l esecuzione dei controlli sugli impianti termici ed il pagamento dei relativi oneri ; Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 4/06/02 n. 174, con la quale è stato approvato ed emanato il provvedimento, portato a conoscenza della popolazione, del Ministero dell Industria e dell Enea, con il quale, di fatto, si è dato inizio alle attività di controllo sugli impianti termici. PRESO ATTO CHE l art. 31 della legge 10/91 stabilisce che i Comuni con più di abitanti e le Province, per la restante parte del territorio, effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con oneri a carico degli utenti. CHE il comma 18 dell art. 11 del DPR 412/93, così come modificato dall art. 13 del DPR 551/99, precisa che gli Enti Locali competenti effettuano con cadenza biennale e con oneri a carico degli utenti ed anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, i controlli necessari ad accertare l effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell impianto termico. CHE la figura del responsabile dell esercizio e la manutenzione degli impianti termici si identifica con l occupante a qualsiasi titolo dell unità immobiliare, giusto quanto stabilito dall art. 11, comma 2 del DPR 412/93. CHE l occupante, in qualità di responsabile dell esercizio e della manutenzione, ove non possieda i requisiti necessari o non intenda provvedere direttamente, può affidare con continuità e con semplice accordo scritto le operazioni di controllo e manutenzione a soggetti abilitati alla manutenzione, in conformità al disposto della lettera c) dell art. 1, comma 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46 e, nel caso di impianti termici a gas, al disposto delle lettere c) ed e) dello stesso articolo; CHE in base a quanto stabilito dal comma 8 dell art. 18 del DPR 412/93 (per come modificato dall art. 10 del DPR 551/99), i soggetti abilitati incaricati per iscritto (mediante stipula di contratto di manutenzione) assumono, pertanto, il ruolo di terzo responsabile, fermo restando che l occupante mantiene in maniera esclusiva le responsabilità di cui all art. 11, comma 7, del DPR 412/93 (rispetto del periodo di esercizio, dell orario giornaliero di accensione e del mantenimento della temperatura ambiente); CHE l art. 11, commi 9 e 12 del DPR 412/93 precisa che gli impianti termici di potenza nominale inferiore a 35 kw devono essere muniti di Libretto di Impianto e le verifiche previste in tale libretto devono essere effettuate almeno con cadenza biennale, fatta eccezione della

4 manutenzione ordinaria che ha cadenza annuale (art. 8 DPR 551/99); CHE il comma 4 dell art. 11 del DPR 412/93 (così come modificato dall art. 8 del DPR 551/99) prevede, per gli impianti con potenza termica inferiori a 35 kw, che le operazioni di controllo e manutenzione devono essere eseguite secondo le istruzioni rilasciate dal costruttore dell impianto (secondo quanto riportato nel libretto di manutenzione) o, se queste ultime non disponibili, si eseguono secondo le prescrizioni delle norme UNI e CEI. In mancanza di tali specifiche indicazioni i controlli (manutenzione ordinaria) devono essere effettuate almeno una volta l anno secondo il Rapporto Tecnico di Controllo di cui all allegato H al DPR 551/99, fermo restando quanto stabilito dall art. 11, comma 12 del DPR 412/93; CHE il comma 14 dell art. 11 del DPR 412/93 (così come modificato dall art. 12 del DPR 551/99) specifica che il rendimento di combustione non deve essere minore a quanto stabilito dallo stesso articolo e deve essere misurato secondo le vigenti norme UNI, nello specifico dalla norma UNI emanata con Decreto del Ministero dell Industria del 6/08/94 ; CHE il comma 20 dell art. 11 del DPR 412/93 (così come modificato dall art. 15 del DPR 551/99) precisa che, "limitatamente agli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kw, gli Enti preposti ai controlli, nell ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, al Ministero dell Industria, del Commercio e Artigianato e all Enea, possono stabilire che i controlli si intendano effettuati nei casi in cui i manutentori degli impianti termici o i terzi responsabili dell esercizio o i proprietari degli stessi trasmettano, con le modalità e nei termini stabiliti dal provvedimento medesimo, apposita dichiarazione, attestante il rispetto delle norme del presente regolamento, con particolare riferimento ai risultati dell ultima verifica. Tale dichiarazione deve essere redatta secondo il modello H, allegato alla presente". L Ente può richiedere ai manutentori ed ai Terzi Responsabili, l obbligo dell invio delle dichiarazioni (modello H) su un supporto informatico standardizzato. CHE lo stesso comma 20 dell art. 11 del DPR 412/93 (così come modificato dall art. 15 del DPR 551/99) stabilisce, inoltre, che gli Enti qualora ricorrano alla forma di verifica di cui sopra devono comunque effettuare annualmente controlli tecnici a campione su almeno il 5% degli impianti termici di potenza termica al focolare inferiore a 35 kw esistenti sul territorio, scegliendoli tra quelli per i quali sia pervenuta nell ultimo biennio la dichiarazione stessa, provvedendo altresì ad effettuare, nei termini previsti dall art. 31, comma 3 della legge 10/91, i controlli su tutti gli impianti termici per i quali la dichiarazione di cui sopra risulti omessa o si evidenziano comunque situazioni di non conformità alle norme vigenti. Fermo restando i principi di concorrenza leale tra le imprese, trasparenza e correttezza commerciale e contrattuale nei rapporti con il consumatore/utente, economicità, semplificazione delle procedure, professionalità e serietà; STABILITO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente protocollo;

5 CONVENGONO ART. 1 - FINALITA Con il presente Protocollo d Intesa, le parti, al fine del perseguimento di quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di uso razionale dell energia e risparmio energetico, miglioramento delle condizioni ambientali e garanzia della sicurezza degli impianti, intendono instaurare una proficua collaborazione intesa ad attuare iniziative per:? Favorire e snellire l esecuzione dei controlli di avvenuta manutenzione sugli impianti termici;? Sensibilizzare la popolazione sulle tematiche relative;? Portare gli utilizzatori degli impianti termici a conoscenza delle norme attraverso pubblicità informativa;? Sgravare gli utilizzatori degli impianti termici da compiti aggiuntivi derivanti dall applicazione della normativa vigente, i cui aspetti tecnici e la periodicità degli adempimenti risultano essere di difficile applicazione.? Favorire l affidamento delle operazioni di manutenzione degli impianti termici ad imprese abilitate, professionalmente preparate e che dimostrino interesse per la ricerca di una costante azione di riqualificazione ed aggiornamento professionale;? Effettuare corsi informativi e formativi per i manutentori che aderiranno al presente protocollo d intesa;? Concordare modalità operative e tariffe per la manutenzione ordinaria, uniformi su tutto il territorio provinciale a cui saranno vincolati i manutentori iscritti alle Associazioni firmatarie, allo scopo di calmierare i prezzi. A tal fine si allega schema del contratto tipo, che forma parte integrante e sostanziale del presente protocollo d intesa. ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente accordo ha validità per tutti gli impianti termici aventi potenza nominale inferiore a 35 kw situati sul territorio provinciale, con specifico riferimento ai servizi annuali di manutenzione ordinaria e al controllo biennale del rendimento di combustione. Eventuali interventi di manutenzione straordinaria saranno oggetto di accordi separati tra i manutentori e il responsabile dell impianto termico. ART. 3 - OBBLIGHI DEL MANUTENTORE Il manutentore abilitato al controllo degli impianti termici deve essere iscritto alla Camera di Commercio ed operare ai sensi della legge 46/90, lettere c) ed e). Deve assumersi la responsabilità delle manutenzioni svolte sugli impianti termici controllati. Deve rispettare il tariffario stabilito nel presente protocollo, sottoscrivendo, unitamente ai propri clienti, il contratto allegato. Deve inviare alla Provincia di Cosenza i rapporti tecnici di controllo (modelli H), sollevando da tale compito i propri clienti, e provvedendo, altresì, ad effettuare il versamento degli oneri ridotti

6 in nome e per conto dei propri assistiti. Deve trasmettere alla Provincia di Cosenza i modelli H, con allegata la relativa ricevuta del versamento, su base cartacea, su supporto informatico o, su espressa richiesta della stessa Provincia, per via telematica, non appena sarà predisposto l apposito programma informatico in corso di elaborazione. Deve trasmettere alla Provincia, con immediatezza, le schede identificative dei nuovi impianti installati o di quelli di cui sia stato sostituito il generatore di calore, con le stesse modalità prima indicate. Deve dare adeguata assistenza di carattere normativo ai propri assistiti. Deve garantire la pronta reperibilità, conformemente agli impegni in atto, per gli impianti che gli sono affidati, nei termini stabiliti nel contratto allegato al presente protocollo. Deve partecipare a corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale. ART. 4 - OBBLIGHI DELLA PROVINCIA La Provincia di Cosenza, ai sensi della normativa in premessa riportata, ha l obbligo di provvedere al controlli degli impianti termici situati sul proprio territorio di competenza, con la sola esclusione degli impianti termici ricadenti nel comune di Cosenza. Per gli impianti termici aventi potenza nominale al focolare inferiore a 35 kw i controlli si intendono effettuati qualora i manutentori trasmettano alla Provincia, secondo le modalità stabilite dalla stessa Provincia, la dichiarazione dello stato di efficienza dell impianto termico, redatto secondo il modello H. Su tali invii saranno effettuati controlli a campione pari al 5% annui, mentre saranno controllati tutti gli altri impianti per i quali è stata omesso l invio del rapporto H. La Provincia si impegna a distribuire gratuitamente ai manutentori il programma informatico standardizzato per l acquisizione dei dati relativi all invio delle schede identificative degli impianti e degli invii dei Rapporti H. La Provincia si impegna, altresì, ad illustrare a tutti i manutentori il programma informatico predisposto e a dare eventuale assistenza, se richiesta, nei limiti delle proprie disponibilità economiche, temporali e delle risorse umane. La Provincia si impegna a collaborare alla formazione dei manutentori mediante appositi corsi di aggiornamento predisposti dalla stessa Provincia ed affidati all Enea o ad altri Enti o Organizzazioni. La Provincia si impegna a continuare la costituzione del Catasto degli Impianti termici e a curarne l aggiornamento in stretta collaborazione con tutti i manutentori. La Provincia si impegna a redigere delle liste di eccellenza, da segnalare e mettere a disposizione degli utenti, dove verranno inseriti quei manutentori che sottoscriveranno il presente accordo e parteciperanno ai corsi eventualmente organizzati dalla Provincia. La Provincia si impegna, in caso di inadempienze sostanziali dei manutentori ad escludere quest ultimi dalle liste di eccellenza, dandone immediata informativa all Associazione di appartenenza. ART. 5 - DECORRENZA DELL ACCORDO

7 Il presente accordo ha decorrenza immediata a sottoscrizione avvenuta e ad approvazione da parte della Giunta Provinciale. E differita all anno 2005 (biennio 2005/2006) l adozione del programma informatico per la trasmissione dei dati per via telematica. ART. 6 - VALIDITA DELL ACCORDO Le parti firmatarie del presente protocollo si impegnano, su espressa richiesta di una delle parti, alla revisione dello stesso protocollo ogni due anni ed in base a valutazioni scaturenti dall emanazione di nuove normative ed in base all andamento del mercato. ART. 7 - IMPEGNO AGGIUNTIVO Le Associazioni dei Manutentori, si impegnano a mettere in atto tutte le azioni previste nei loro Statuti, anche quelle più estreme e severe, affinché i propri associati, sottoscrittori del presente accordo, rispettino quanto stabilito nel Protocollo d'intesa e nel contratto tipo allegato. ART. 8 - PRIVACY E fatto salvo quanto previsto dalla legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni. ART. 9 - ESTENSIONE DEL PROTOCOLLO La Provincia si riserva la prerogativa di sottoscrivere analoghi protocolli anche con altri soggetti, pur se non aderenti ad alcuna Associazione di categoria, ma comunque in possesso degli idonei requisiti di legge. ART ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI Le Associazioni dei Consumatori, che sottoscriveranno il presente protocollo d intesa, si impegnano a vigilare sulla corretta applicazione delle clausole che il contratto tipo allegato prevede, segnalando qualsiasi eventuale forma di distorsione all Ente preposto al controllo, a tutela dei diritti dei consumatori. Possono tenere aggiornato e a dare adeguata informazione ai propri associati l elenco nominativo dei manutentori inseriti nelle liste di eccellenza predisposte dalla Provincia, a cui verranno richieste, senza in alcun modo consigliare, esplicitamente o implicitamente, ovvero pubblicizzare una ditta a discapito di altre che aderiscono al presente protocollo. Si impegnano, in tal caso, a divulgare esclusivamente il presente Protocollo d Intesa, il contratto tipo allegato e l elenco dei manutentori aderenti al presente accordo e di quelli che vi aderiranno, in base ad elenchi forniti dalla Provincia e a cui verranno richiesti. ART VIGILANZA

8 Allo scopo di controllare nel tempo la correttezza nell'applicazione dei contratti di manutenzione, la coerenza degli stessi al presente Protocollo d'intesa, la trasparenza nei rapporti tra manutentori ed utenti e verificare l'assenza di eventuali clausole vessatorie, viene costituita un'apposita Commissione di Vigilanza. La stessa si compone di tre membri, e precisamente: uno nominato dalla Provincia di Cosenza; uno nominato dall'associazione dei Consumatori ed uno nominato dalle Associazioni dei Manutentori degli impianti termici. La Commissione, presieduta dal membro nominato dalla Provincia di Cosenza che ne curerà la convocazione, si riunirà una volta ogni sei mesi per verificare l'applicazione del presente Protocollo d'intesa. I verbali redatti dalla Commissione di Vigilanza saranno sottoposti immediatamente alle parti firmatarie. ART. 12 VALIDITA DELL ACCORDO Le parti firmatarie del presente protocollo si impegnano alla revisione dello stesso almeno ogni 2 anni, in base all andamento del mercato e all emanazione di nuove normative. ART FORO COMPETENTE Per le controversie legali eventualmente insorte tra le parti sarà competente il Foro di Cosenza. Letto, approvato e sottoscritto Cosenza, 27 gennaio 2004

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