1 il Club Alpino Italiano. 2 L Accompagnamento. 3 Le Responsabilità dell Accompagnatore. 4 Le assicurazioni del Club Alpino Italiano
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2 1 il Club Alpino Italiano 2 L Accompagnamento 3 Le Responsabilità dell Accompagnatore 4 Le assicurazioni del Club Alpino Italiano
3 Il Club Alpino Italiano 150 di storia Il Club Alpino Italiano nasce il 23 ottobre 1863 "nel Castello del Valentino, in Torino, all'una pomeridiana", come si legge nel "processo verbale della prima adunanza dei soci". La vera fondazione risale a qualche mese prima (il 12 agosto 1863) quando Quintino Sella, scienziato e statista biellese, sale al Monviso con tre amici. Sulla montagna che dà vita al Po, in Quintino Sella nasce l'idea di radunare gli alpinisti italiani in un Club come era avvenuto l'anno prima in Gran Bretagna e in Austria, e pochi mesi avanti in Svizzera. Il CAI ebbe sede dapprima a Torino, e poi la sede legale e centrale fu trasferita a Milano in via Errico Petrella 19, dove si trova tuttora
4 Il Club Alpino Italiano e il Partito Nazionale Fascista Poiché il sistema politico del tempo tendeva alla centralizzazione ed al controllo, da parte dello stato, di ogni fenomeno di rilievo sociale, il Club Alpino Italiano nel 1927 è inserito forzatamente nel C.O.N.I., organo dipendente dal PNF, perdendo lo status di libera associazione. Con decreto del 17/09/1931 il Club Alpino Italiano ai sensi e per gli effetti della legge n del 14/06/1928 (legge sui provvedimenti per gli enti e associazioni e istituti del PNF) ottiene il riconoscimento giuridico con la legge n del 17/05/1938 il Club Alpino Italiano assume la denominazione di Centro Alpinistico Italiano Nel 1942 il Centro Alpinistico esce dal C.O.N.I.
5 Legge n.91 del 26/01/1963 Art. 1 1.Il Centro alpinistico italiano riassume la denominazione di "Club Alpino Italiano". 2.Esso è dotato di personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo. Art. 2 1.Il Club Alpino Italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto, e con le modalità ivi stabilite: c)alla diffusione della frequentazione della montagna ed all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche; d)all'organizzazione ed alla gestione di corsi d'addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche; e)alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività di cui alla lettera d.;
6 Il Club Alpino Italiano diventa ente pubblico Con la legge n. 70 del 20/03/1975 (enti preposti ad attività sportive turistiche e del tempo libero) il Club Alpino Italiano viene riconosciuto ente pubblico nazionale Le sezioni sono soggetti di diritto privato a)associazioni riconosciute: sono quelle che hanno chiesto e ottenuto il riconoscimento dello Stato. Prerogativa principale è l autonomia patrimoniale, in base alla quale il patrimonio dell'associazione si presenta distinto e autonomo rispetto a quello degli associati e degli amministratori. b)associazioni non riconosciute: in cui rispondono oltre al patrimonio dell'ente i soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione
7 Lo Statuto del C.A.I. art. 1 (Costituzione e scopo) Il Club alpino italiano (CAI), fondato in Torino nell anno 1863 per iniziativa di Quintino Sella, libera associazione nazionale, ha per scopo l alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio della montagna, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale. (Approvato con D.P.R. n. 479 del 4/6/79 e seguenti modifiche)
8 Art 4 Ordinamento Personalità giuridica l. Club alpino italiano è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sancita dalla legge 26 gennaio 1963, n.91; tutte le sue strutture territoriali sono soggetti di diritto privato. Art. 9 Diritti e doveri del socio 2. Con l adesione al Club alpino italiano il socio assume l impegno di operare per il conseguimento delle finalità istituzionali; di ottemperare alle norme dello statuto, del regolamento generale, nonché dei regolamenti e delle disposizioni che, in conseguenza dei primi, gli organi del Club alpino italiano e delle strutture territoriali pertinenti sono legittimati ad adottare; di tenere comportamenti conformi ai principi informatori del Club alpino italiano e alle regole di una corretta ed educata convivenza.
9 REGOLAMENTO DISCIPLINARE approvato dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo con Atto n. 31 del 16 giugno 2007 Capo II: Del potere disciplinare. 13. Provvedimenti disciplinari nei confronti di soci per responsabilità individuali 1-I provvedimenti disciplinari devono essere proporzionati alla gravità dei fatti contestati, alla effettiva responsabilità degli autori e alle conseguenze dannose che ne sono derivate o che avrebbero potuto derivare al sodalizio o a sue strutture, centrali o territoriali. 2-I provvedimenti applicabili sono: a) l ammonizione, che consiste nella comunicazione di una nota di biasimo con diffida ad astenersi dal reiterare le violazioni; b) la sospensione dall esercizio dei diritti spettanti al socio per un periodo non superiore a un anno, durante il quale il socio deve adempiere a tutti i suoi obblighi e ha diritto solo alle coperture assicurative e a ricevere la stampa sociale; c) la radiazione, che comporta con effetto immediato la perdita dei diritti del socio e la decadenza da ogni incarico ricoperto nel Club alpino italiano. 3-Qualora il socio si sia reso responsabile di attestazioni infedeli e non veritiere relative alle condizioni personali e/o ai requisiti per la sua eleggibilità a cariche sociali, nei suoi confronti vengono irrogate le sanzioni di cui al comma precedente ed inoltre la sanzione disciplinare dell interdizione a ricoprire cariche sociali per un periodo massimo di tre anni.
10 REGOLAMENTO GENERALE I Pilastri delle sezioni del Club Alpino Italiano Art. 40 Assemblea dei soci della sezione 1. L assemblea dei soci è l organo sovrano della sezione; è costituita da tutti i soci maggiorenni ad essa iscritti. Art. 41 Consiglio direttivo della sezione 1. Il consiglio direttivo è l organo di gestione della sezione; è composto da almeno quattro componenti, più il presidente. Art. 42 Presidente della sezione 1. Il presidente della sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare; ha la firma sociale;
11 Legge 2 gennaio 1989, n. 6 ordinamento della professione di guida alpina Art. 2 Oggetto della professione di guida alpina 1. E guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività: a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna; b) accompagnamento di persone in ascensioni sci alpinistiche o in escursioni sciistiche; c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo. 3. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all esercizio professionale e scritte nell albo professionale delle guide alpine istituito dall articolo 4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e Le regioni provvederanno a individuare e a delimitare le aree sciistiche ove è consentita l attività dei maestri di sci.
12 egge delle guide Legge 2 gennaio 1989, n. 6 ordinamento della professione di guida alpina Art. 20 Scuole e istruttori del C.A.I. 1. Il Club Alpino Italiano, ai sensi delle lettere d) e e) dell articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come sostituito dall articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori. 2. Gli istruttori del C.A.I. svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni. 3. Le attività degli istruttori e delle scuole del C.A.I. sono disciplinate dai regolamenti del Club alpino italiano. 4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge, le altre attività didattiche per le finalità di cui al comma 1 non possono essere denominate scuole di alpinismo o di scialpinismo e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.
13 Legge 8 Marzo 1991, n. 81 Legge quadro nazionale per la professione di maestro di sci Art Corsi ed istruttori del Club Alpino Italiano 1. Il Club Alpino Italiano (CAI), ai sensi delle lettere d. ed e. dell'articolo 2 della Legge 26 Gennaio 1963, n. 91 e successive modificazioni, conserva la facoltà di organizzare corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività sci-alpinistiche e per la formazione dei relativi istruttori. 2. Gli istruttori del CAI svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni. 3. Le attività degli istruttori del CAI sono disciplinate dai regolamenti del CAI medesimo. 4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente Legge le altre attività didattiche per le finalità di cui al comma 1 non possono essere denominate scuole e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.
14 Legge 266/91 legge quadro sul volontariato Art. 2. Attività di volontariato 1.Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. 1.L attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
15 REGOLAMENTO GENERALE TITOLO II - CAPO IV DIRITTI DEI SOCI Art. 14 Diritti dei soci. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della struttura centrale del Club alpino italiano e del patrimonio di ciascuna delle sue strutture territoriali. 2
16 Gli ISTRUTTORI e ACCOMPAGNATORI del Club Alpino Italiano, nonché tutti coloro che operano nel C.A.I. svolgono una Attività Lecita, riconosciuta dallo Stato, purché svolta in modo gratuito ai soli fini associazionistici senza retribuzione altrimenti è un Abuso di Professione.
17 Pericolo e Rischio Pericolo: fattore oggettivo, è legato all ambiente della montagna. Rischio: fattore soggettivo, è graduabile in funzione alla preparazione con cui affronto i pericoli della montagna. L andare in montagna presenta dei pericoli. Chi va in montagna, sa e non può non sapere che si espone a dei rischi. È un concetto da ricordare agli accompagnati La montagna sicura non c è
18 Acco mpag mpag name nto Accompagnamento Chi è poco avvezzo al rischio si fa accompagnare Attività umana, con la quale un soggetto (accompagnatore), si unisce ad una o più persone (accompagnati), offrendo collaborazione e protezione, al fine di consentire o favorire lo svolgimento dell escursionismo o dell alpinismo; limitando così l assunzione, da parte degli accompagnati, del rischio
19 L Accompagnatore E quella persona che rende possibile qualcosa che altrimenti i soggetti che escono con lui non faranno. È chi si assume l onere dell affidamento, poiché l accompagnato cerca qualcuno che sopperisca a quella parte di rischio che da solo non intende assumersi sulle proprie spalle AFFIDABILE - PROGETTUALE - COMUNICATIVO Il Capo Gita o Direttore della Gita è un incarico che il Presidente affida ad un accompagnatore. Il Coordinatore organizzativo è semplicemente chi organizza la gita, raccoglie le quote e organizza il pullman, non è un accompagnatore.
20 Accompagnatori Volontari prestazioni a fini associazionistici, di amicizia e di cortesia Professionisti Guide Alpine chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo l accompagnamento in montagna Titolati CAI Istruttori e Accompagnatori Qualificati Istruttori e Accompagnatori Sezionali Non Qualificati Capo Gita è un incarico Per i quali è richiesta: la capacità di condurre un gruppo la conoscenza delle tecniche di sicurezza e soccorso
21 Affidamento fare affidamento equivale a fare conto sull attenzione, sulla capacità, sulla garanzia fornita da altri, rimettersi all altrui protezione l impegno di fornire la propria diligente assistenza sia in fase di organizzazione e di esecuzione L accompagnato, si affida, fa conto sulla capacità dell accompagnatore, per affrontare le difficoltà connesse all escursione o all alpinismo Al crescere del livello di affidabilità dell accompagnatore, decresce il livello di rischio accettato ed aumenta quello del dovere di protezione
22 Andare Andare insiem insiem L andare insieme in montagna non instaura, neppure fra i componenti della stessa cordata, nessun rapporto di affidamento, custodia o cura, ai sensi dell art. 591 c. 1 c.p.; salvo il caso della guida rispetto al cliente o dell alpinista esperto che conduca uno meno esperto che voglia da lui imparare, secondo un rapporto anche gratuito, purché esplicito Sezione istruttoria della Corte di Appello di Torino Perché sorga una ipotesi di affidamento è necessario che l accompagnato non disponga di capacità o esperienza sufficienti a consentirgli di compiere in assoluta autonomia l uscita cui partecipa. E necessario inoltre che l accompagnatore esprima un consenso in merito all assunzione del dovere di protezione. Quindi se non c è consenso non c è accompagnamento di giuridica rilevanza
23 Elementi essenziali del rapporto tra accompagnatore e accompagnato Potere di direzione (accompagnatore) e la conseguente subordinazione (accompagnato) perché ad un soggetto possa farsi carico di responsabilità connesse al compimento di una determinata attività è indispensabile che gli sia riconosciuto il potere direttivo e la corrispondente subordinazione di chi viene accompagnato
24 L'accompagnamento in montagna rappresenta una regola di prudenza ed un valido strumento di limitazione del rischio. Significa però anche possibile fonte di responsabilità. Responsabili: rendere conto del proprio operato in senso positivo o negativo
25 LA RESPONSABILITA In senso giuridico quando si parla di responsabilità ci si riferisce all obbligo posto a carico di un soggetto di sottostare alla sanzione prevista dall ordinamento quale conseguenza di un comportamento contrario al diritto (antigiuridico) PENALE la sanzione è l obbligo di sottostare ad una pena - detentiva o pecuniaria - CIVILE la sanzione è l obbligo di ripristinare la situazione preesistente - risarcimento del danno- AMMINISTRATIVA -ammenda- DISCIPLINARE -Richiamo; Sospensione; Radiazione-
26 LA RESPONSABILITA CIVILE Contrattuale trae origini da un rapporto contrattuale; dalla violazione (inadempimento) degli obblighi connessi al contratto (il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale. ) Es.: Accompagnatore Professionista/Accompagnato o Scuola/Allievo Extracontrattuale o Aquiliana (da Lex Aquilia che disciplinava nel diritto romano tale responsabilità III sec d.c.) responsabilità da fatto illecito, che interviene in caso di violazione del generale divieto di arrecare ad altri un danno ingiusto Es.: Accompagnatore Volontario/Accompagnato
27 Responsabilità civile extracontrattuale art c.c. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno Elementi essenziali e necessari perché si configuri la responsabilità ex art c.c. 1) colpa 2) l imputabilità della condotta al soggetto 3) l ingiustizia del danno - 4) il nesso di causalità tra condotta e danno E personale ma la conseguenza è trasmissibile a terzi (Assicuratore)
28 Colpa Generica Negligenza: si richiede un comportamento diligente (accompagnatore medio) così da evitare di provocare ad altri un danno ingiusto es.: partire per una escursione senza aver verificato le condizioni dell attrezzatura; procedere in testa ad un gruppo senza curarsi della situazione degli accompagnati e dell andamento della salita Imprudenza: comportarsi in contrasto con le norme di sicurezza es.: iniziare un escursione in caso di forte o previsto maltempo; non avere un adeguata attrezzatura; sostare sotto un seraccata; poco allenamento. Imperizia: inosservanza di particolari tecniche es.: posizionamento errato di un ancoraggio, nodo fatto male o non conoscere le tecniche di autosoccorso (manuali CAI)
29 Colpa Specifica La colpa è caratterizzata dall inosservanza di, leggi, ordini,regolamenti e discipline. Es.: Non considerare un divieto di transito su un sentiero messo dal Sindaco Nella colpa generica è da dimostrare che il danneggiante è stato negligente, imprudente o imperito. Nella colpa generica è automatico poiché c è una norma scritta.
30 Concorso di colpa art c.c. Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l entità delle conseguenze che ne sono derivate. Quando l accompagnato concorre all evento dannoso la responsabilità è suddivisa sull accompagnatore e sull accompagnato.
31 Prevedibilità del danno L accompagnatore deve sempre avvisare gli accompagnati del pericolo quando questo è prevedibile. Indicazione generica: al bivio prendete il sentiero a destra Prevedibilità del danno: al bivio non prendete il sentiero di sinistra perché ci sono passaggi esposti (pericolo di morte) Sentenza accompagnatore
32 Clausole di esonero da responsabilità art c.c. E nullo qualsiasi patto che escluda o limita preventivamente la responsabilità per dolo o per colpa Consenso informato
33 Onere della prova Nella responsabilità ex art. 2043, il principio generico di non recare danno ad altri, l onere della prova è a carico del danneggiato. E il danneggiato che deve dimostrare la colpa del danneggiante. Ci sono casi dove si inverte l onere della prova ovvero dov è il danneggiante che deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
34 Responsabilità del Presidente Il Presidente è responsabile nei confronti di terzi per le obbligazioni della società. Nella RC extracontrattuale a carico del Presidente non c è responsabilità indiretta, è responsabile per le sue colpe non per fatto altrui. Es.: se il capo gita decide di non osservare un divieto di transito per caduta massi e una frana provoca dei danni. La colpa è ascrivibile al capo gita perché è lui che ha tenuto una condotta sbagliata. Esempio di colpa: (culpa in eligendo colpa nella scelta ) incarico di capo gita a persona non idonea a fare l accompagnatore. Es.: di non provata esperienza. Si esaurisce fornendo la prova di avere scelto la persona giusta Es.: curriculum o qualifica
35 Responsabilità indiretta o per fatto altrui Culpa in vigilando, connessa al concetto di custodia/sorveglianza art Danno cagionato dall'incapace In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità. Culpa in educando, connessa all aspetto didattico-educativo. art Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.
36 La Responsabilità Penale Omicidio colposo art. 589 c.p. chiunque cagiona, per colpa, la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni Lesioni colpose art. 590 c.p. chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa Nella Responsabilità Penale la sanzione detentiva o pecuniaria non trasferibile a terzi (assicuratore)
37 Omissione di Soccorso art. 593 c.p. Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente e di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità.
38 Ove non sussistano le condizioni oggettive o soggettive per prestare assistenza, si è tenuti a dare avviso all Autorità La guida, ma anche l accompagnatore volontario, è tenuta ad intervenire solo dopo avere accertato di non mettere in tal modo a repentaglio la sicurezza dei propri accompagnati.
39 Un buon comportamento dell accompagnatore dimostra di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno 1. Massima organizzazione della gita: scelta dell itinerario e del numero delle persone 2. Utilizzare un attrezzatura adeguata, affidabile e verificata periodicamente. 3. Portare il materiale di primo soccorso 4. Tenersi informato sulle condizioni della montagna 5. Valutazione delle condizioni della montagna e delle capacità umane 6. Osservare doveri generali di prudenza e di diligenza, vigilare e prestare assistenza 7. Buona conoscenza tecnica e buona preparazione fisica
40 L Assicurazione perché ci si assicura Stipulando un contratto di R.C.T. si trasferisce l onere del risarcimento del danno conseguente ad un fatto illecito (art. 2043) ad una terza persona: la compagnia di assicurazione. Non si trasferisce la responsabilità, ma la conseguenza che ne deriva. Oppure si stipula una polizza Infortuni per ottenere un indennizzo qualora si verifica un determinato evento.. Ci si assicura quando abbiamo una scarsa propensione al rischio (risarcimento del danno). E come per chi ha una scarsa propensione per il rischio alpinistico e sceglie una guida o un accompagnatore esperto.
41 Andare in montagna assicurati Il Club Alpino Italiano ha stipulato polizze d assicurazione per i Soci, le Sezioni e gli Organi Tecnici, alcune con copertura automatica altre ad adesione volontaria, volte a tutelare le persone che praticano e le Istituzioni che organizzano le varie Attività Istituzionali. Quali sono: La RESPONSABILITA CIVILE (RC) verso terzi Il SOCCORSO ALPINO (Europeo ed Extraeuropeo) Gli INFORTUNI La TUTELA LEGALE (civile e penale)
42 Le figure nel contratto di assicurazione ASSICURATORE L impresa di assicurazione CONTRAENTE Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non coincidere con l assicurato. ASSICURATO è il soggetto esposto al rischio TERZO danneggiato
43 Le Assicurazioni del C.A.I. Coperture attive automaticamente (con l iscrizione al CAI) Infortuni Soci (durante l attività sezionale) Soccorso alpino Soci Responsabilità Civile (durante l attività sezionale) Tutela legale Coperture a richiesta Infortuni e RC Istruttori Sezionali (durante l attività propria) Infortuni Non Soci Soccorso alpino Non Soci Soccorso Spedizioni extraeuropee
44 La polizza Responsabilità Civile interviene quando si verifica un danno a terzi per colpa (risarcimento) ASSICURA PER ATTIVATA Il Club Alpino Italiano Le Sezioni e i partecipanti ad attività sezionali Raggruppamenti Territoriali O.T.C. e O.T.P. Tenerli indenni da quanto siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, per danni involontariamente cagionati a terzi (soci o non soci), per morte, lesioni personali, e per danneggiamenti a cose e/o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi insiti in tutte le attività svolte dall assicurato Direttamente dalla Sede Centrale Massimale per sinistro ,00
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46 Attività Sociale o Istituzionale Cosa si intende per attività sociale? Le attività sociali comprese nella garanzia assicurativa sono tutte quelle organizzate sia dalle strutture centrali che da quelle territoriali del CAI, quali ad esempio e non solo: Gite di alpinismo ed escursionismo Altre attività di alpinismo ed escursionismo Corsi Gestione e manutenzione dei sentieri e rifugi Riunioni e consigli direttivi Altre attività organizzate dalle Sezioni Cai o altri organi istituzionali Tutte le attività devono essere preventivamente deliberate dagli organi Competenti (Presidente di Sezione) e rispettare i principi e le finalità del CAI (come da definizione contenuta nello Statuto e Regolamento Generale del CAI)
47 REGOLAMENTO GENERALE Art. 1 Finalità 1. Il Club alpino italiano per conseguire ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 776 le finalità istituzionali, a favore sia dei propri soci, sia di altri, utenti tutti di un comune patrimonio culturale e sociale, in collaborazione con organismi dello stato e degli enti autonomi, con enti pubblici e privati e con fondazioni che si occupano di problemi connessi con le aree montane, con istituti scientifici e universitari e con associazioni e organismi anche esteri aventi scopi analoghi o utili al conseguimento delle proprie finalità: a) tutela gli interessi generali dell alpinismo; promuove la pratica delle attività istituzionali nelle aree montane nazionali, europee ed extraeuropee; b) promuove la formazione etico-culturale e l'educazione alla solidarietà, alla sicurezza, alla conoscenza e al rispetto dell'ambiente, specialmente dei giovani, mediante: 1) la realizzazione e la gestione di strutture operative, destinate alla ricerca e alla didattica; 2) lo svolgimento di corsi tecnici di introduzione, di formazione e di perfezionamento; 3) la presenza di propri operatori nelle scuole di ogni ordine e grado; 4) ogni altro tipo di iniziativa utile; c) provvede a formare, perfezionare, aggiornare, organizzare e tutelare i propri operatori accompagnatori, esperti, istruttori ed altri necessari allo svolgimento delle iniziative di cui alla lettera b); d) facilita la diffusione della frequentazione della montagna e delle escursioni, anche in forma collettiva, costruendo e mantenendo in efficienza strutture ricettive e sentieri; e) assume iniziative tecniche per la prevenzione degli infortuni e per il soccorso dei pericolanti, nonché per la ricerca dei dispersi e per il recupero degli infortunati; a tale scopo organizza specifiche strutture operative per il soccorso alpino e speleologico e per il servizio valanghe; f) promuove la redazione, la pubblicazione e la diffusione di opere, quali guide e monografie, relazioni, memorie, carte tematiche, su qualsiasi tipo di supporto; favorisce gli studi scientifici, storici, economici, artistici e letterari, per la diffusione della conoscenza dell'ambiente montano nei suoi molteplici aspetti e del patrimonio culturale delle sue genti; pubblica un bollettino, una rivista ed altri eventuali periodici; g) cura l ordinamento della propria biblioteca nazionale e la sua interconnessione in rete con le biblioteche sezionali; provvede a sostenere il centro italiano studio documentazione alpinismo extraeuropeo e il museo nazionale della montagna; h) promuove la fotografia e la cinematografia di montagna e cura la organizzazione della cineteca con particolare riguardo alla sezione storica; i) opera per la conservazione della cultura alpina e per la pratica di ogni attività connessa con la frequentazione e la conoscenza della montagna; assume e promuove iniziative atte a perseguire la difesa dell'ambiente montano e in genere delle terre alte, anche al fine di salvaguardare dalla antropizzazione le zone di particolare interesse alpinistico o naturalistico; l) favorisce la nascita e il funzionamento di organismi deputati a perseguire le proprie finalità istituzionali; m) assume ogni altro tipo di iniziativa atta al conseguimento delle finalità e al libero svolgimento delle attività istituzionali.
48 La polizza Infortuni interviene al verificarsi di un evento prestabilito (indennità) ASSICURA PER ATTIVATA ASSICURA PER ATTIVATA Soci in attività sociale Non Soci in attività sociale Infortuni (morte, invalidità permanente), rimborso spese di cura. Direttamente con l iscrizione per i Soci A richiesta per i Non Soci Istruttori e Accompagnatori Titolati Infortuni (morte, invalidità permanente), rimborso spese di cura e diaria giornaliera da ricovero. Direttamente e gratuitamente dalla Sede Centrale (eventuale integrazione a parte per massimali aumentati)
49 La polizza Infortuni
50 La polizza Infortuni Modulo 8 Denuncia Sinistro Infortuni.
51 La polizza Infortuni
52 La polizza Infortuni Massimale per sinistro ,00
53 La polizza Soccorso Alpino ASSICURA PER ATTIVATA Soci C.A.I. e non soci Il rimborso delle spese tutte, incontrate nell opera di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentata che compiuta Direttamente dalla Sede Centrale. Per i non soci, su richiesta specifica della Sezione
54 La polizza Soccorso Alpino
55 La polizza Soccorso Alpino
56 La polizza Soccorso Alpino
57 La polizza Soccorso Spedizioni Extraeuropee ASSICURA PER ATTIVATA I soci di spedizioni organizzate e patrocinate dal Club Alpino Italiano e dalle sue Sezioni in paesi extraeuropei Rimborso delle spese per la ricerca, il trasporto sanitario dal luogo dell evento fino al centro ospedaliero più idoneo, e trasferimento salme fino al luogo di sepoltura. Rimborso spese farmaceutiche prescritte dal medico, spese mediche chirurgiche, spese di ricovero, prolungamento soggiorno in albergo, dopo la degenza se prescritta dal medico (spese sostenute all estero) Su richiesta specifica della Sezione organizzatrice o Patrocinante
58 La polizza Soccorso Spedizioni Extraeuropee
59 La polizza Soccorso Spedizioni Extraeuropee
60 La polizza Soccorso Spedizioni Extraeuropee
61 La polizza Soccorso Spedizioni Extraeuropee
62 La polizza Tutela Legale ASSICURA PER ATTIVATA Le Sezioni e i loro Presidenti, componenti dei Consigli Direttivi e soci iscritti Difesa degli interessi degli assicurati in sede giudiziale, in relazione ai procedimenti penali derivanti dall attività sezionale, per atti compiuti involontariamente. Per i Presidenti e Consiglieri vale anche per delitti dolosi se, esaurito il giudizio, sarà stata accertata l assenza di dolo e quindi l involontarietà del fatto. Direttamente e gratuitamente dalla Sede Centrale Massimale per caso assicurativo ,00
63 Per garantire la copertura assicurativa ricordatevi di rinnovare il tesseramento entro il 31 MARZO Chiedete conferma alla sezione dell invio del tesseramento.
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