DAL FATTO QUOTIDIANO, SI RIPORTA: IL PATTO MAFIA-DELL UTRI NELLA SENTENZA CHE NESSUNO LEGGE

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1 DAL FATTO QUOTIDIANO, SI RIPORTA: IL PATTO MAFIA-DELL UTRI NELLA SENTENZA CHE NESSUNO LEGGE È bastata una mattina per ascoltare a Palermo i fratelli Graviano. Tra i due solo Filippo ha accettato di rispondere alle domande del procuratore generale Nino Gatto. Giuseppe, il più importante tra i due, si è invece avvalso della facoltà di non rispondere. Filippo, che non è un collaboratore di giustizia, ha ovviamente negato di conoscere Marcello Dell'Utri e ha sostenuto di non aver mai detto, nel 2003, al pentito Gaspare Spatuzza, "se non arriva qualcosa da dove deve arrivare, anche noi dovremo metterci a parlare con i magistrati". Dal punto di vista processuale le sue parole, così come quelle di Cosimo Lo Nigro (uno dei condannati non pentiti per le stragi del '93 pure interrogato in video-conferenza), valgono zero. Filippo infatti è ancora a pieno titolo inserito in Cosa Nostra. E quindi si limita a inviare precisi messaggi: Spatuzza lo rispetto; ha ragione: a Tolmezzo gli ho parlato davvero, non però di promesse della politica. L'imputato Marcello Dell'Utri è rimasto favorevolmente impressionato dal capomafia, un uomo che, dopo le condanne all'ergastolo, dice di essere "oggi impegnato in un percorso di legalità". Il senatore azzurro, dopo essersela presa con la trasmissione Annozero, ha avuto frasi di stima per lui: "Sentendo la deposizione di Filippo Graviano mi è sembrato sinceramente una persona ravveduta. Mi ha colpito la dignità di questo signore, il suo mi sembra un pentimento vero, sono parole che mi hanno meravigliato". Parole che ricordano molto l'elogio all'eroismo di Vittorio Mangano. Silvio Berlusconi, invece, non parla dei Graviano con i giornalisti: "Qui siamo alle comiche, ma come si fa?". Di seguito pubblichiamo dunque la seconda parte della riduzione della sentenza che in primo grado ha condannato Dell'Utri a 9 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Per il tribunale i rapporti tra i Graviano e il senatore erano "accertati". E per sicuro veniva dato pure l'accordo politico-mafioso tra l'ideatore di Forza Italia e Cosa Nostra. Leggi e scarica l'articolo di Marco Travaglio e Peter Gomez da il Fatto Quotidiano del 10 dicembre (PDF 1,40 MB) 1 / 11

2 Da magistratura democratica.it riportiamo La motivazione integrale della sentenza di condanna del senatore Dell'Utri Inserito da admin il Lun, 07/18/ :00 Penale (il testo completo della sentenza, in formato PDF compresso, è scaricabile dal link in fondo a questa pagina) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO II SEZIONE PENALE Riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri: 1) Dott. Leonardo Guarnotta, presidente 2 / 11

3 2) Dott.ssa Gabriella Di Marco, Giudice est. 3) Dott. Giuseppe Sgadari, Giudice est. alla pubblica udienza dell'11 dicembre 2004 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA nei confronti di: 1) DELL'UTRI MARCELLO, nato a Palermo l'11 settembre 1941, residente in Milano, Segrate MI/2, Via fratelli Cervi, Residenza xxx LIBERO-ASSENTE 2) CINA' GAETANO, nato a Palermo il 26 settembre 1930, ivi residente in Via Gaetano xxx LIBERO-CONTUMACE 3 / 11

4 IMPUTATI DELL'UTRI MARCELLO A)del delitto di cui agli artt. 110 e 416 commi 1, 4 e 5 c.p., per avere concorso nelle attività della associazione di tipo mafioso denominata "Cosa Nostra" nonchè nel perseguimento degli scopi della stessa, mettendo a disposizione della medesima associazione l'influenza ed il potere derivanti dalla sua posizione di esponente del mondo finanziario ed imprenditoriale, nonch dalle relazioni intessute nel corso della sua attività, partecipando in questo modo al mantenimento, al rafforzamento ed alla espansione della associazione medesima. E così ad esempio: 1. partecipando personalmente ad incontri con esponenti anche di vertice di Cosa Nostra, nel corso dei quali venivano discusse condotte funzionali agli interessi della organizzazione; 2. intrattenendo, inoltre, rapporti continuativi con l'associazione per delinquere tramite numerosi esponenti di rilievo di detto sodalizio criminale, tra i quali Bontate Stefano, Teresi Girolamo, Pullarà Ignazio, Pullarà Giovanbattista, Mangano Vittorio, Cinà Gaetano, Di Napoli Giuseppe, Di Napoli Pietro, Ganci Raffaele, Riina Salvatore; 3. provvedendo a ricoverare latitanti appartenenti alla detta organizzazione; 4. ponendo a disposizione dei suddetti esponenti di Cosa Nostra le conoscenze acquisite presso il sistema economico italiano e siciliano. Così rafforzando la potenzialità criminale dell'organizzazione in quanto, tra l'altro, determinava nei capi di Cosa Nostra ed in altri suoi aderenti la consapevolezza della responsabilità di esso DELL'UTRI a porre in essere (in varie forme e modi, anche mediati) condotte volte ad influenzare - a vantaggio della associazione per delinquere - individui operanti nel mondo 4 / 11

5 istituzionale, imprenditoriale e finanziario. Con l'aggravante di cui all'articolo 416 comma quarto c.p., trattandosi di associazione armata. Con l'aggravante di cui all'articolo 416 comma quinto c.p., essendo il numero degli associati superiore a 10. Reato commesso in Palermo (luogo di costituzione e centro operativo della associazione per delinquere denominata Cosa Nostra), Milano ed altre località, da epoca imprecisata sino al B)del delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis commi 1, 4 e 6 c.p., per avere concorso nelle attività della associazione di tipo mafioso denominata "Cosa Nostra", nonch nel perseguimento degli scopi della stessa, mettendo a disposizione della medesima associazione l'influenza ed il potere derivanti dalla sua posizione di esponente del mondo finanziario ed imprenditoriale, nonch dalle relazioni intessute nel corso della sua attività, partecipando in questo modo al mantenimento, al rafforzamento ed alla espansione della associazione medesima. E così ad esempio: 1. partecipando personalmente ad incontri con esponenti anche di vertice di Cosa Nostra, nel corso dei quali venivano discusse condotte funzionali agli interessi della organizzazione; 2. intrattenendo, inoltre, rapporti continuativi con l'associazione per delinquere tramite numerosi esponenti di rilievo di detto sodalizio criminale, tra i quali, Pullarà Ignazio, Pullarà Giovanbattista, Di Napoli Giuseppe, Di Napoli Pietro, Ganci Raffaele, Riina Salvatore, Graviano Giuseppe; 3. provvedendo a ricoverare latitanti appartenenti alla detta organizzazione; 5 / 11

6 4. ponendo a disposizione dei suddetti esponenti di Cosa Nostra le conoscenze acquisite presso il sistema economico italiano e siciliano. Così rafforzando la potenzialità criminale dell'organizzazione in quanto, tra l'altro, determinava nei capi di Cosa Nostra ed in altri suoi aderenti la consapevolezza della responsabilità di esso DELL'UTRI a porre in essere (in varie forme e modi, anche mediati) condotte volte ad influenzare - a vantaggio della associazione per delinquere - individui operanti nel mondo istituzionale, imprenditoriale e finanziario. Con le aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416 bis c.p., trattandosi di associazione armata e finalizzata ad assumere il controllo di attività economiche finanziate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti. Reato commesso in Palermo (luogo di costituzione e centro operativo dell'associazione per delinquere denominata Cosa Nostra), Milano ed altre località, dal ad oggi. CINA' GAETANO: del delitto di cui all'art. 416 c.p. per avere - in concorso con numerose altre persone ed, in particolare, Bontate Stefano, Teresi Girolamo, Citarda Benedetto, Mangano Vittorio - fatto parte dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" o per 6 / 11

7 risultare, comunque, stabilmente inserito nella detta associazione, in numero superiore a 10 persone, e per essersi avvalso della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere reati contro la vita, l'incolumità individuale, contro la libertà personale, contro il patrimonio, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti Con l'aggravante di cui all'art. 416 comma quinto c.p., trattandosi di associazione armata. Con l'aggravante di cui all'art. 416 comma quinto c.p., essendo il numero degli associati superiore a 10. In Palermo, Milano ed altrove, sino all'entrata in vigore della L.13/09/1982 n646. D) associazione per delinquere di tipo mafioso (artt. 112 nr.1 e 416 bis c.p.) 7 / 11

8 per avere, in concorso con numerose altre persone - tra cui Mangano Vittorio, Di Napoli Giuseppe, Di Napoli Pietro, Cancemi Salvatore, Ganci Raffaele, Riina Salvatore, Pullarà Ignazio, Pullarà Giovan Battista, Madonia Francesco - fatto parte dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" o per risultare, comunque, stabilmente inserito nella detta associazione, in numero superiore a 5 persone e per essersi avvalso della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere reati contro la vita, l'incolumità individuale, contro la libertà personale, contro il patrimonio e, comunque, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti nonch per intervenire sulle istituzioni e sulla pubblica amministrazione. Con l'aggravante di cui all'art. 416 bis comma quarto c.p., trattandosi di associazione armata. Con l'aggravante di cui all'art. 416 bis comma sesto c.p., trattandosi di attività economiche finanziate in parte con il prezzo, il prodotto ed il profitto di delitti. In Palermo, Milano ed altre località in territorio italiano, dall'entrata in vigore della L. 13/9/1982 nr. 646 ad oggi....omissis... P.Q.M. Visti gli artt. 110, 416, 416 bis C.P., 533, 535 C.P.P.; DICHIARA DELL'UTRI MARCELLO e CINA' GAETANO colpevoli dei reati loro rispettivamente contestati e, ritenuta la continuazione tra gli stessi, 8 / 11

9 CONDANNA DELL'UTRI MARCELLO alla pena di anni nove di reclusione e CINA' GAETANO alla pena di anni sette di reclusione ed entrambi, in solido, al pagamento delle spese processuali, nonch il CINA' anche a quelle del proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare. Visti gli artt. 28, 29,32 e 417 c.p., DICHIARA Entrambi gli imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, nonch in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena. APPLICA A ciascuno degli imputati la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due, da eseguirsi a pena espiata. Visti gli artt. 539 e 541 c.p.p., CONDANNA Entrambi gli imputati in solido al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, Provincia Regionale di Palermo e Comune di Palermo, da liquidarsi in separato giudizio, rigettando le richieste di pagamento di provvisionali immediatamente esecutive. 9 / 11

10 Condanna, infine, gli imputati in solido al pagamento delle spese sostenute dalle medesime parti civili che liquida in complessivi euro ventimila per il Comune di Palermo ed euro cinquantamila per la Provincia Regionale di Palermo, somme comprensive di onorari e spese. Visto l'art. 544, comma 3, C.P.P.,indica in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza. Palermo, 11 dicembre I GIUDICI ESTENSORI Gabriella Di Marco Giuseppe Sgadari Il PRESIDENTE L. Guarnotta (il testo completo della sentenza, in formato PDF compresso, è scaricabile dal link qui sotto:attenzione è un file di circa 4 mega!) Allegati: 10 / 11

11 Sentenza_Dell_Utri_11_dic_2004_trib_Palermo.zip Clicca QUI NOSTRO COMMENTO: prima di fare commenti consiglio i lettori al fine di avere un quadro completo della vicenda - di leggersi attentamente la sentenza del Tribunale di Palermo dell 11 dicembre / 11

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