TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE QUARTA PENALE

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1 N. 9148/2011 R.G. Notizie di Reato N. 4981/2015 R.G Tribunale Sent. N. 4760/2016 Del 27/09/2016 Irrevocabile il Al P.M. per esecuz. il Campione Penale n _ Redatta scheda il TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE QUARTA PENALE SENTENZA (artt.544 e segg., 549 c.p.p.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Dott. GRAZIA CAROLLO Sez 4 A Penale alla pubblica Udienza del 27/09/2016 Ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del Dispositivo, la seguente Nei confronti di: n. G LIBERA ASSENTE SENTENZA nata a il / n., con domicilio eletto in in via r, ivi residente in via

2 IMPUTATA del reato previsto e punito dagli articoli 81, cpv, 624 e 625, n. 2, c.p., perché, al fine di trarne profitto e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si impossessava dell'energia elettrica erogata dall'enel per un valore di euro 6.971,08, con mezzo fraudolento consistente nell'allaccio abusivo alla rete elettrica Enel mediante cavo bipolare, che bypassava i contatori e il registratore di consumo. Accertato in Palermo il 10/11/2010 Con l'intervento del Pubblico Ministero Dott. Giulia Bentley V.P.O., dell'avv. Fabio Falcone difensore di fiducia - presente, con l'assistenza del Cancelliere Dott. Salvatore Rinninella. Le parti hanno concluso come segue: IL P.M.: Chiede, esclusa la continuazione, la condanna dell'imputata alla pena di mesi sei di reclusione ed 100,00 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata circostanza aggravante. LA DIFESA: Chiede, esclusa la circostanza aggravante contestata, NDP per difetto di querela; in subordine, chiede il minimo della pena e i benefici di legge. Deposita istanza di liquidazione.

3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A seguito di decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal P.M. in data 27/10/2014 l'imputata P G era chiamata a rispondere davanti a questo Tribunale in composizione monocratica del reato in epigrafe indicato. Dopo dei preliminari rinvìi diversamente motivati, all'udienza del 10/05/2016 il Giudice dichiarava aperto il dibattimento e ammetteva le prove orali richieste dal P.M. nonché e l'esame dell'imputata richiesta dalla difesa. Alla successiva udienza in data 08/07/2016 si procedeva all'escussione dei testi del P.M., dipendente Enel s.p.a., ed, agente di p.g. in servizio presso la stazione dei carabinieri Palermo - Falde; al termine delle deposizioni, su richiesta del P.M. nulla osservando la difesa, il Giudice revocava l'ordinanza ammissiva dei restanti testi dell'accusa, avendo questi ultimi svolto il medesimo accertamento dei testi escussi; infine, si acquisiva al fascicolo del dibattimento produzione documentale del P.M. Il procedimento subiva un rinvio in data 14/09/2016. Infine, all'udienza del 27/09/2016, revocata l'ordinanza ammissiva dell'esame dell'imputata, rimasta assente, acquisita al fascicolo del dibattimento produzione documentale della difesa, dichiarati utilizzabili gli atti del fascicolo del dibattimento, il P.M. e il difensore dell'imputata formulavano le rispettive conclusioni come in epigrafe riportate. ì

4 MOTIVI DELLA DECISIONE La compiuta disamina delle risultanze processuali conduce alla declaratoria di non doversi procedere nei confronti di G in ordine al reato ascrittole per difetto della condizione di procedibilità. In data 10/11/2010, in, personale dipendente dell'ente Enel Distribuzione s.p.a. accertava un prelievo irregolare di energia elettrica con riferimento all'immobile abusivante occupato dall'odierna imputata, sito in in via n., che risultava essere privo di contratto di fornitura di energia elettrica. In particolare, i verificatori Enel appuravano che, attraverso un allacciamento abusivo diretto alla rete elettrica effettuato per mezzo di un cavo bipolare, l'imputata si era impossessata di un quantitativo di energia elettrica per il valore di 6.971,08. Invero, dall'istruttoria dibattimentale non è emerso che l'allacciamento diretto alla linea esterna avesse comportato violenza sulle cose (ed esempio rottura di sigilli del limitatore o di altri componenti) e neppure è rimasto comprovato l'utilizzo di mezzi fraudolenti, considerata l'evidenza della condotta illecita posta in essere dall'imputata in modo ben visibile, così da non risultare in alcun modo eluso il controllo da parte del personale di Enel s.p.a. (vd. trascr. ud. del 08/07/2016, pag. 4, 6) Nel caso de quo, quindi, l'allacciamento diretto ed evidente alla rete esterna, in assenza di alcun accorgimento fraudolento per effettuare l'allacciamento ed ostacolarne la rilevazione, conduce all'esclusione della 2

5 sussistenza della contestata circostanza aggravante del mezzo fraudolento ex art. 625, n. 2, c.p. A tal riguardo la Suprema Corte ha così statuito: "In tema di furto di energia elettrica, deve escludersi la sussistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento nel caso in cui il prelievo avvenga attraverso un allacciamento diretto ed evidente alla rete esterna, senza l'uso d'accorgimenti atti ad occultarne la rilevazione, non occorrendo (per la esclusione dell'aggravante) neanche che esso sia visibile all'esterno, atteso che trattasi di condizione indipendente dalla volontà dell'agente" (Cass. pen., sez. V, sent. n del 11/01/2002). Ciò premesso, esclusa la contestata circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 2, c.p., per le considerazioni sopra indicate, occorre osservare che il reato di cui all'art. 624 c.p., salvo che ricorra una o più circostanze di cui agli articoli 61, n. 7, e 625, c.p., è punibile a querela della persona offesa. Essendo rimasta comprovata dall'istruttoria dibattimentale la mancata proposizione della querela dell'ente Enel Distribuzione s.p.a., soggetto legittimato alla presentazione dell'atto querelatorio in quanto parte offesa, in conformità alle conclusioni della difesa, si giunge alla declaratoria di non doversi procedere nei confronti di G in relazione al reato di cui all'art. 624 c.p., per mancanza della condizione di procedibilità. Ai sensi dell'art. 544, comma terzo, c.p.p. il Giudice indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza. 3

6 P. Q. M. Visto l'art. 529 c.p.p. Dichiara non doversi procedere nei confronti di G in ordine al reato ascrittole, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 2, c.p., per difetto della condizione di procedibilità. Visto l'art. 544, terzo comma, c.p.p. Indica in giorni novanta il termine per il deposito delle motivazioni della sentenza. Palermo, 27 settembre 2016 I II Giudice P

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