PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

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1 COMUNE DI CANEVA Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Domenico Dal Mas PROGETTO ESECUTIVO PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SARONE CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO (articolo 38 commi 3 e seguenti del Regolamento generale di attuazione approvato con D.P.G.R , n. 0165Pres s.m. e i. D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) a) Importo esecuzione lavorazioni (base d asta) ,00 b) Oneri per l attuazione dei piani di sicurezza ,00 1) Totale appalto ,00 c) Somme a disposizione dell amministrazione ,00 2) Sommano a) + b) + c) ,00 Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Domenico Dal Mas Il progettista incaricato: Dott. Ing. Massimiliano Lazzari

2 Indice PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI... 4 CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL APPALTO... 4 Art. 1 - Oggetto dell appalto... 4 Art. 2 - Ammontare dell appalto... 4 Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto... 4 Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili... 4 Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili... 5 CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE... 5 Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto... 6 Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto... 6 Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l appalto... 6 Art. 9 - Fallimento dell appaltatore... 7 Art Rappresentante dell appaltatore e domicilio... 7 Art Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione... 7 CAPO 3 - TERMINI PER L ESECUZIONE... 8 Art Consegna e inizio dei lavori... 8 Art Verbale di consegna... 8 Art Inizio dei lavori... 8 Art Termini per l'ultimazione dei lavori... 8 Art Sospensioni e proroghe... 8 Art Sospensione illegittima... 9 Art Proroga... 9 Art Penali in caso di ritardo... 9 Art Programma esecutivo dei lavori dell appaltatore e cronoprogramma... 9 Art Inderogabilità dei termini di esecuzione Art Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA Art Anticipazione Art Pagamenti in acconto Art Pagamenti a saldo Art Ritardi nel pagamento delle rate di acconto Art Ritardi nel pagamento della rata di saldo Art Revisione prezzi Art Cessione del contratto e cessione dei crediti CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI Art Lavori a misura Art Lavori a corpo Art Lavori in economia Art Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d opera CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE Art Cauzione provvisoria Art Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva Art Riduzione delle garanzie Art Assicurazione a carico dell impresa CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L ESECUZIONE Art Variazione dei lavori Art Varianti per errori od omissioni progettuali Art Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA Art Norme di sicurezza generali Art Piano di sicurezza e di coordinamento Art Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento Art Piano operativo di sicurezza Art Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO Art Subappalto Art Responsabilità in materia di subappalto Art Pagamento dei subappaltatori CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO Art Controversie Art Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera Art Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L ULTIMAZIONE Art Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione Art Termini per l accertamento della regolare esecuzione Art Presa in consegna dei lavori ultimati CAPO 12 - NORME FINALI

3 Art Oneri e obblighi a carico dell appaltatore Art Obblighi speciali a carico dell appaltatore Art Custodia del cantiere Art Cartello di cantiere Art Spese contrattuali, imposte, tasse PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE TITOLO I - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE, IL CONSOLIDAMENTO ED IL COLLAUDO DEGLI EDIFICI Art. I - Edifici in tutto o in parte a muratura portante Art. II - Edifici in conglomerato cementizio semplice o armato o precompresso Art. III - Edifici realizzati in acciaio Art. IV - Edifici prefabbricati Art. V - Edifici realizzati in zona sismica Art. VI - Collaudo degli edifici TITOLO II - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L ESECUZIONE DI INDAGINI, SCAVI E DEMOLIZIONI Art. VII - Indagini preliminari Art. VIII - Scavi e rinterri Art. IX - Demolizioni e rimozioni TITOLO III - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L ESECUZIONE DI NOLI E TRASPORTI Art. X - Opere provvisionali Art. XI - Noleggi Art. XII -Trasporti TITOLO IV - PRESCRIZIONI SU QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI Art. XIII - Materie prime Art. XIV - Semilavorati TITOLO V - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L ESECUZIONE DI OPERE EDILI Art. XVIII- Partizioni esterne TITOLO VI - PRESCRIZIONI PER IL RIPRISTINO DI STRUTTURE ESISTENTI Art. XIX - Demolizioni Art. XX- Trattamento di pulitura dei materiali Art. XXI - Trattamento di consolidamento dei materiali Art. XXII- Trattamento di protezione dei materiali Art. XXIII - Conservazione del legno Art. XXIV - Consolidamento delle strutture TITOLO VII - PRESCRIZIONI TECNICHE PER ESECUZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI Art. XXVI - Opere in marmo e pietre naturali Art. XXVII- Opere da cementista e stuccatore Art. XXVIII - Opere in legno Art. XXIX - Opere da fabbro e serramentista Art. XXX - Opere da vetraio Art. XXXI - Opere da lattoniere Art. XXXII - Opere da pittore Art. XXXIII - Opere da tappezziere Art. XXXIV - Opere in vetrocemento Art. XXXV - Opere di impermeabilizzazione Art. XXXVI - Opere di pavimentazione e rivestimento Art. XXXVII - Sistemazioni a verde Art. XXXVIII Opere varie PARTE TERZA - IMPIANTI ELETTRICI ABBREVIAZIONI Regolamento di attuazione (D.P.R.G. 05 giugno 2003, n. 0165/Pres Regolamento di attuazione previsto dalla L.R. 14/02 disciplina organica dei lavori pubblici ) Capitolato generale d appalto regionale (D.P.G.R. 05 giugno 2003 n. 0166/Pres) D. Lgs n. 163 (codice dei contratti pubblici) e relativo regolamento Decreto Legislativo n. 81 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro D.P.R. n. 34 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici) 3

4 PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL APPALTO Art. 1 - Oggetto dell appalto 1. L oggetto dell appalto consiste nell esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per i lavori di miglioramento sismico della scuola primaria di Sarone. Sono compresi nell appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali l appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 2. Sono compresi nell appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali l appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza nonché dalle disposizione del bando di gara. 3. L esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell arte e l appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell adempimento dei propri obblighi. Art. 2 - Ammontare dell appalto 1. L importo dei lavori posti a base di gara è definito come segue: Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna a + b) Importo esecuzione lavori Oneri per l attuazione dei piani TOTALE di sicurezza 1 A corpo 5.500,00 0, ,00 2 A misura , , ,00 3 IMPORTO TOTALE , , ,00 2. L importo contrattuale corrisponde all importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), riga 3, al quale deve essere applicato il ribasso d asta percentuale sul medesimo importo offerto dall aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definiti al comma 1, colonna b), riga 3, e non soggetti al ribasso d asta ai sensi del combinato disposto dell articolo 2, della legge regionale n. 14 del 2002 e dell allegato XV punto 4 del D.Lgs 81/2008 s.m. e i.. 3. L importo contrattuale, aumentato dell importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, per la parte a corpo resta fisso ed invariabile; per le parti a misura ed in economia i prezzi ribassati costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 1. L importo contrattuale, come determinato in sede di gara resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. 2. La stipulazione del contratto di appalto deve avvenire nei modi e nei tempi previsti dagli artt. 10 e 11 del Capitolato Generale. 3. I lavori di cui al presente Capitolato Speciale d Appalto s intendono appaltati a corpo e a misura, ai sensi dell articolo 16, della Legge Regionale n.14 del 31 maggio 2002 con il criterio del ribasso percentuale sull Elenco Prezzi ai sensi dell art.17, comma 1 lettera a, della Legge Regionale n. 14 del 31 maggio L importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, come determinato in seguito all offerta dell aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. Vanno indicati per ogni gruppo di lavorazioni complessive dell intervento ritenute omogenee, i relativi importi e le correlate aliquote percentuali riferite all ammontare complessivo dell intervento, come previsto nella tabella B. 5. L importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori previsti rispettivamente a misura e in economia, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all articolo 27 della L.R. 14/2002 e le condizioni previste dal presente capitolato. Vanno indicati per ogni gruppo di lavorazioni complessive dell intervento ritenute omogenee i relativi importi, come previsto nella tabella B. Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 1. Ai sensi degli articoli 3 e 30 regolamento approvato con del D.P.R. n. 34 del 2000 s.m. e.i. e in conformità all allegato A al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OG1 (EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI). 2. I lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell importo totale dei lavori o inferiore a ,00, possono essere realizzati dall appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da un impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta, nel limite del 30% dell importo della categoria prevalente. 3. I lavori appartenenti a categorie diverse dalla prevalente, di importo superiore al 10% dell importo totale dei lavori ovvero a ,00, indicati nel bando di gara o nella lettera d invito, essendo scorporabili, possono essere subappaltati ovvero essere realizzati direttamente dall appaltatore se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria. 4. Le opere a notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica che superino in valore il 15% dell importo totale dei lavori, indicati nel bando di gara o nella lettera d invito, devono essere realizzati dall appaltatore. Per tali strutture, impianti e opere speciali è vietato il subappalto. 4

5 5. Qualora siano previsti lavori per i quali la legge prevede obbligatoriamente abilitazioni speciali l appaltatore li potrà eseguire direttamente se in possesso degli specifici requisiti. 6. Nella tabella «A» sono individuati i lavori di cui al presente articolo con i relativi importi. TABELLA A ELENCO DELLE LAVORAZIONI, CATEGORIE n. Lavori di Categoria 1 PREVALENTE OG1 I lavori appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili nella misura massima del 30% Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all articolo 38, commi 6, 7 e 8, della L.R. n. 14 del 2002, all articolo 29, comma 6, del capitolato generale d appalto e all articolo 39 del presente capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella, quale parte integrante e sostanziale del Capitolato Speciale di appalto. PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità e delle varianti in corso d opera n. Designazione delle categorie omogenee dei lavori In uro In % 1 Formazione di impianto di cantiere e ripristino condizioni preesistenti all'inizio dei lavori 3.500, % 2 Opere di rinforzo della parete Y1 e della parete Y , % 3 Realizzazione piano rigido a livello del solaio di soffittatura , % 4 Realizzazione nel sottotetto di rinforzi in carpenteria metallica 6.760, % 5 Sistemazione pensilina lato palestra 3.000, % 6 Realizzazione diatoni artificiali di collegamento in c.a , % 7 Demolizione dei tavelloni inferiori dei solai 1.125, % 8 Rimozione e ricollocamento di controsoffitti 7.256, % 9 Rimozione del sistema antisfondellamento esistente 675, % 10 Armature per c.a. e c.a.p. acciaio tondino di acciaio tipo B450C (ex Feb 44k) barre ad aderenza migliorata 5.308, % 11 Idropittura lavabile antimuffa 6.757, % 12 Rifacimento delle canalizzazioni e dell'impianto elettrico presenti in soffittatura 2.522, % TOTALE LAVORI A CORPO ED A MISURA ,00 13 ONERI DELLA SICUREZZA ,00 TOTALE IMPORTO ESECUZIONE LAVORI (parti 1 + 2) ,00 Ai sensi dell art.4, comma 5, del capitolato speciale d appalto, gli impianti devono essere realizzati da installatori aventi i requisiti di cui al DM 37/08. CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE 5

6 Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per la quale il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto 1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d appalto, ancorché non materialmente allegati: a) il capitolato generale d appalto approvato con DPGR n s.m. e i. D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; b) il presente capitolato speciale d appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi comprese le sezioni stradali tipo; d) l elenco dei prezzi unitari; e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 31 della L.R. 14/02 e successive modifiche ed integrazioni, D.Lgs 81/2008 s.m. e i. f) il piano operativo di sicurezza D.Lgs 81/2008 s.m. e i. g) il cronoprogramma di cui all articolo 35 del regolamento d attuazione. 2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: - la L.R. 14/02 e successive modifiche ed integrazioni; - il Regolamento di attuazione cui al D.P.G.R. 05 giugno 2003, n. 0165/Pres. s.m. e i. D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; - il Capitolato generale d appalto (D.P.G.R. 05 giugno 2003 n. 0166/Pres) s.m. e i. D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; - il D.lgs n. 163 per quanto applicabile; - il D.Lgs 81/2008 s.m. e i. 3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: - il computo metrico e il computo metrico estimativo; - le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all articolo 27 della L.R. 14/02 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l appalto 1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutta la normativa applicabile alla materia di Lavori Pubblici che è parte integrante del contratto anche ove non espressamente richiamata, nonché di completa accettazione di tutte le norme che regolano l appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 2. L Appaltatore dichiara di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l influenza e gli oneri conseguenti sull andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di: aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull esecuzione dell opera; di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto cantiere, dell esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovrà eseguite i lavori; aver accertato l esistenza di eventuali infrastrutture come cavidotti e condutture sia aeree che interrate, relative a linee elettriche, telefoniche e di altri Enti civili e militari, acquedotti, gasdotti,irrigazioni, fognature e simili, per le quali sia necessario richiedere all ente proprietario il permesso per l attraversamento o lo spostamento dell infrastruttura stessa, anche in merito al disposto dell articolo 4 L. 1/1978; avere individuato eventuali possibili interferenze con le proprietà confinanti, per le quali sia necessario procedere in contraddittorio, prima dell inizio dei lavori, alla redazione di un verbale di constatazione delle condizioni del luogo, per evitare che i proprietari ricorrano al fermo dei lavori, in base agli artt e 1172 c.c.; assumere, sin dalla presentazione dell offerta, tutte le più attendibili informazioni ed ad assumere tutti gli accertamenti e tutti gli assaggi necessari per poter rendersi conto direttamente e in dettaglio della natura dei terreni interessati dai lavori, delle caratteristiche delle falde acquifere e della loro consistenza e di tutti gli altri elementi e circostanze generali e particolari che potessero influenzare il costo degli scavi e della posa in opera delle tubazioni, dei manufatti prefabbricati e dei getti di calcestruzzo ed in genere di tutte le opere dell appalto. L Appaltatore dichiara, inoltre: di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole d arte, anche in merito al terreno di fondazione ed ai particolari costruttivi, riconoscendolo a norma di Legge ed a regola d arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori; di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Capitolato Speciale, e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative all appalto stesso che possano influire sull esecuzione dell opera; di aver giudicato, nell effettuare l offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali, sia sul costo della mano d opera, dei noli e dei trasporti; L Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di 6

7 elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore. Ai sensi dell articolo 55, comma 3, del regolamento generale, l appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l immediata esecuzione dei lavori. Art. 9 - Fallimento dell appaltatore 1. In caso di fallimento dell appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 340 e 341 della legge n del Qualora l esecutore sia un associazione temporanea, in caso di fallimento dell impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 1 e 2 dell articolo 94 del regolamento generale 554/99. Art Rappresentante dell appaltatore e domicilio 1. L appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede l ufficio di direzione dei lavori o secondo quanto altro previsto dall art. 2 del Capitolato generale regionale; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto, come previsto dall art. 2 del Capitolato generale. 2. L appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, nei modi e per i fini dell art. 3 del Capitolato generale. 3. Qualora l appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve attenersi a quanto disposto dall art. 4 del Capitolato generale. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio o delle persone, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato. Art Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 2. Per quanto riguarda l accettazione, la qualità e l impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l eventuale sostituzione di quest ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 25, 26 e 27 del capitolato generale regionale d appalto. 7

8 CAPO 3 - TERMINI PER L ESECUZIONE Art Consegna e inizio dei lavori 1. Il responsabile unico del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo la stipula del contratto, nei tempi e nei modi previsti dall art. 78 del Regolamento. La consegna deve risultare da apposito verbale in contraddittorio con l appaltatore o da un suo legale rappresentante, dalla data dello stesso decorre il termine utile per il compimento dell opera o dei lavori. E facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell art comma e 79, 3 comma del Regolamento di attuazione; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 2. Il direttore dei lavori fissa una nuova data qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei lavori; i termini per l esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. 3. In caso di ritardo nella consegna dei lavori per fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. 4. Se l istanza viene accolta l appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali così come stabilito dall art 21, commi 1 e 4, del capitolato generale. 5. Se l istanza non viene accolta e si procede tardivamente alla consegna, l appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, nella misura e nei modi stabiliti dall art. 21, commi 2 e 4, del Capitolato generale regionale. 6. Ai sensi dell art 79, commi 6 e 7, del Regolamento, la consegna dei lavori può essere eseguita in più fasi con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili. In tale caso l appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. La data dell'ultimo verbale di consegna parziale è a tutti gli effetti di legge la data di consegna fatte salve diverse pattuizioni. 7. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni, decorsi i quali l appaltatore può richiedere di recedere dal contratto. 8. Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell esecuzione dell appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale di consegna alla nuova impresa in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d opera e di quant altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Si applica in tal caso l art.81 del Regolamento. 9. Nelle ipotesi previste dai commi 3, 4 e 5 il responsabile unico del procedimento ha l obbligo di informare l Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici. L esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell esecutore. Art Verbale di consegna 1. Il verbale di consegna contiene dichiarazioni inerenti all area su cui devono eseguirsi i lavori, secondo le previsioni dell art. 79 del Regolamento di attuazione; è redatto in doppio esemplare ed è firmato dal direttore dei lavori e dall appaltatore. Un esemplare è inviato al responsabile unico del procedimento che ne rilascia copia conforme all appaltatore, ove questi lo richieda. 2. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna all effettivo stato dei luoghi; qualora quest ultimo sia difforme dal progetto esecutivo si applica quanto stabilito dall art. 80, comma 2, del Regolamento di attuazione. 3. Sul verbale di consegna vanno formulate le eventuali riserve che l appaltatore intende far valere qualora abbia riscontrato all atto della consegna differenze rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo. Art Inizio dei lavori 1. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile Art Termini per l'ultimazione dei lavori 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell appalto è fissato in giorni 120 (CENTOVENTI) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come previsto all art. 35, comma 1 del Capitolato generale. 2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e dell incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. 3. L appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all amministrazione committente, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Art Sospensioni e proroghe 1. Qualora si verifichino le situazioni previste dall art. 22, comma 1, del Capitolato generale, le quali impediscano in via temporanea l esecuzione o la realizzazione a regola d arte dei lavori, il direttore lavori ne ordina la sospensione redigendo apposito verbale di sospensione, secondo le modalità indicate all art. 82, commi 3 e 4 del Regolamento di attuazione. 2. Per ragioni di pubblico interesse o necessità, fuori dai casi previsti dal comma 1, il responsabile unico del procedimento può far sospendere il procedimento a norma dell art. 22, comma 4, del Capitolato generale. 3. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. 4. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori, secondo quanto disposto dall art. 82, comma 6, del Regolamento; qualora la stazione appaltante non disponga la ripresa dei lavori l appaltatore, che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione, può diffidare per iscritto il responsabile unico del procedimento a dare le necessarie disposizioni per la ripresa, come indicato dall art. 22, comma 3, del Capitolato generale. 8

9 5. Qualunque sia la causa della sospensione, o delle sospensioni se più di una, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo, salvo che queste non durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi; in tal caso l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. Se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, a norma dell art. 22, comma 4, del Capitolato generale, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. 6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori. 7. Qualora, successivamente alla consegna, insorgano per cause imprevedibili o di forza maggiore circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, è consentita la sospensione parziale degli stessi, purché l appaltatore ne dia atto in apposito verbale e prosegua le parti di lavoro eseguibili. La sospensione parziale determina il differimento dei termini contrattuali, con le modalità indicate all art. 22, comma 7, del Capitolato generale. 8. Quando la sospensione dei lavori supera i novanta giorni la stazione appaltante dispone il pagamento in acconto degli importi maturati sino alla data della sospensione (art. 110, comma 3, DPGR n.0165/2002). 9. Le contestazioni dell appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l appaltatore o il suo legale rappresentante non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di firmarli, verrà invitato a farlo nel termine perentorio di quindici giorni, e se persisterà nell astensione o nel rifiuto se ne farà espressa menzione nel registro di contabilità e nel verbale non firmato. 10. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il responsabile unico del procedimento dà avviso all Autorità. Art Sospensione illegittima 1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 16 sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti. 2. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i criteri definiti all art. 23, comma 2, del Capitolato generale. 3. Al di fuori delle voci contemplate dal comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori. Art Proroga 1. L appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini contrattuali, con domanda motivata può richiederne la proroga, nei termini e con le modalità previste dall art. 24, commi 1 e 2, del Capitolato generale. 2. Il direttore dei lavori verifica le circostanze che giustificano la richiesta e trasmette proprio parere al responsabile unico del procedimento che deve dare risposta entro trenta giorni dal suo ricevimento. 3. In caso di accoglimento della domanda o di sua reiezione la stazione appaltante dà sollecita comunicazione all impresa con lettera raccomandata. Art Penali in caso di ritardo 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l ultimazione dei lavori, il responsabile unico del procedimento, sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore Lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo applica una penale pari allo 1 per mille dell importo contrattuale con le modalità stabilite dall art. 15 comma 4, del Capitolato generale. Qualora il ritardo nell adempimento determina l applicazione di una penale di importo superiore, il responsabile unico del procedimento promuove l avvio delle procedure previste dall art. 17 del Capitolato generale. 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all articolo 13, comma 2; b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori; 3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l appaltatore, in seguito all andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all articolo La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 6. L importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l articolo 17 del Capitolato generale, in materia di risoluzione del contratto. 6. L applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 8. Qualora il ritardo non sia imputabile all Impresa o la penale sia manifestamente sproporzionata rispetto all interesse della stazione appaltante, l appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la sua disapplicazione totale o parziale, con le modalità di cui all art. 16, commi 6 e 7 del Capitolato generale. Art Programma esecutivo dei lavori dell appaltatore e cronoprogramma 1. Entro sette (7) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore, come prescritto dall art. 38, comma 10, del Regolamento, predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la 9

10 direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma I lavori, in caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all impresa, sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma integrante il progetto esecutivo, nei tempi e nei modi di cui all art. 35., commi 3 e 4 del Regolamento di attuazione. Art Inderogabilità dei termini di esecuzione 1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b) l adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d appalto o dal capitolato generale d appalto; f) le eventuali controversie tra l appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l appaltatore e il proprio personale dipendente. Art Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 1. Al di fuori dei vasi previsti dall art. 17, commi 1, 2, e 3 del Capitolato generale, qualora l esecuzione dei lavori ritardi di gg. 180 naturali e consecutivi per negligenza dell appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il Direttore Lavori assegna all appaltatore un termine, con le modalità di cui all art. 17, comma 4, del Capitolato generale per portare a compimento i lavori. 2. Dopo tale termine il direttore dei lavori verifica in contraddittorio con il medesimo appaltatore, o in sua mancanza con l assistenza di due testimoni, gli effetti dell ultimazione impartita e compila un processo verbale da trasmettere al responsabile unico del procedimento, il quale, qualora l inadempienza permanga e si configuri, pertanto, un grave ritardo, propone la risoluzione del contratto alla stazione appaltante competente a deliberarla. 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all art. 19, comma 1, è computata sulla base di quanto disposto dall art. 35, comma 4, del Capitolato Generale. 4. Sono a carico dell appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto (art c.c.) 10

11 CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA Art Anticipazione 1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione. Art Pagamenti in acconto 1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 30 e seguenti, al netto del ribasso d asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore a ,00 (euro cinquantamila). 2. A garanzia dell osservanza di quanto disposto dall art. 7, comma 1, del Capitolato generale, è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi in sede di conto finale. 3. Entro i 30 giorni successivi all avvenuto raggiungimento dell importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi 15 giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: lavori a tutto il con l indicazione della data. 4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, secondo quanto disposto dal proprio ordinamento, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità. La qualità e l importo dei lavori eseguiti. 5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni si applica l art. 110, comma 3, del Regolamento di attuazione. 6. Fino all attivazione del programma informatico previsto dall art. 156 del Regolamento di attuazione, il responsabile unico del procedimento provvede a dare comunicazione scritta dell emissione di ogni certificato di pagamento, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, a norma dell art. 7, comma 2, del Capitolato generale. 7. La Stazione appaltante provvede al pagamento dell ultima rata di acconto anche qualora non si raggiunga l importo stabilito al comma 1; tale disposizione opera anche nel caso di varianti in diminuzione contenute nel limita di un quinto dell importo del contratto come previsto dall art. 29, comma 4 del Capitolato generale. Art Pagamenti a saldo 1. Il conto finale dei lavori, redatto con le modalità di cui all art. 114 del Regolamento di attuazione, entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile unico del procedimento. 2. Il conto finale dei lavori va presentato per la valutazione e la sottoscrizione all appaltatore, su richiesta del responsabile unico del procedimento, entro un termine non superiore a gg. 30; se l appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile unico del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale, a norma dell art. 116 del Regolamento di attuazione. 3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all articolo 7, comma 2, del Capitolato generale, è pagata entro 90 giorni dopo l avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione salvo il caso previsto dal comma 7 dell art. 29 della L.R. 14/ Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell opera, ai sensi dell articolo 1666, comma 2 del c.c. 5. Salvo quanto disposto dall articolo 1669 del c.c., l appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 6. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla dimostrazione dell eseguito versamento delle maggiori imposte, a norma dell art. 10, comma 2. Art Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 1. A norma dell art. 14, comma 4 del Capitolato generale nel caso di ritardato pagamento delle rato di acconto rispetto ai termini indicati dall art. 24 comma 4, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione del certificato di pagamento: Qualora il ritardo superi i 60 giorni spettano all appaltatore gli interessi di mora nella misura accertata annualmente con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell Economia e delle Finanze, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell importo netto contrattuale di agire ai sensi dell art del c.c.. 2. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. Art Ritardi nel pagamento della rata di saldo 1. I medesimi interessi, così come disciplinati all art. 26, sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo, con decorrenza dalla scadenza dei termini di cui all art. 25. Art Revisione prezzi 1. E esclusa qualsiasi forma di revisione dei prezzi e non trova applicazione l art. 1664, primo comma del c.c. 2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso di inflazione programmato nell anno precedente sia superiore al 2%, all importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l ultimazione dei lavori stessi. 3. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, si procederà alla promozione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dall art. 85 del Regolamento di attuazione. Art Cessione del contratto e cessione dei crediti 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell articolo 13 del Capitolato Generale; il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del concessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. 11

12 CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI Art Lavori a misura 1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 2. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente capitolato e nell enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. 3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori. 4. Nel corrispettivo per l esecuzione dei lavori a misura s intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. 5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell elenco dei prezzi unitari di cui all articolo 6, comma Gli oneri per la sicurezza, evidenziati nella tabella «B», per la parte a misura sono valutati sulla base dei prezzi in elenco con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. Art Lavori a corpo 1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 2. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 3. Nel corrispettivo per l esecuzione dei lavori a corpo s intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 4. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, indicate nella tabella «B», di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 5. Gli oneri per la sicurezza, evidenziati nella tabella «B» per la parte a corpo sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella «B», intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. Art Lavori in economia 1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall articolo 94 del Regolamento. 2. Gli oneri per la sicurezza, evidenziati nella tabella «B», per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri. Art Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d opera 1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all articolo 24, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima, come stabilito dall art 28, comma 2 del Capitolato Generale. 2. I materiali e i manufatti portati in contabilità, a norma dall art 28, comma 3 del Capitolato Generale rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori. 12

13 CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE Art Cauzione provvisoria 1. Ai sensi dell articolo 30, comma 1, della L.R. 14/02 è richiesta una cauzione provvisoria di 2.944,00, pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara da prestare mediante fidejussione bancaria o assicurativa. 2. La fidejussione, per la quale deve essere preventivamente accertato il corretto esercizio dei poteri da parte del sottoscrittore, deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e l operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell Amministrazione committente, nonché rinuncia all eccezione di cui all articolo 1957 comma 2 del Codice Civile, come previsto dal D.Lgs 163/2006. Art Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 1. Ai sensi dell articolo 30, comma 2, della L.R. 14/02 è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell importo contrattuale; qualora l aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all importo a base d asta in misura superiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale. 2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. 3. La fidejussione, per la quale deve essere preventivamente accertato il corretto esercizio dei poteri da parte del sottoscrittore, deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e l operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell Amministrazione committente, nonché rinuncia all eccezione di cui all articolo 1957 comma 2 del Codice Civile, come previsto dal D.Lgs 163/ Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione la cauzione definitiva si intende estinta di diritto, come previsto dall art 43 del Capitolato generale. 5. La cauzione definitiva, a norma dell art. 150 del Regolamento, è progressivamente svincolata, in ragione della metà, una volta che siano stati contabilizzati lavori eseguiti pari al 50% dell importo contrattuale; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% cento dell iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% per cento di importo dei lavori eseguiti; lo svincolo e l estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione. 6. Il deposito cauzionale copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento: l Amministrazione committente se ne avvale, parzialmente o totalmente e può richiedere all appaltatore la sua reintegrazione qualora sia venuta meno in tutto o in parte. Art Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi dell articolo 40, comma 7 del D.Lgs 163/2006, le imprese alle quali è stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiranno del beneficio che la cauzione provvisoria e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall'articolo 34 e dall'articolo 35 del presente Capitola Speciale di appalto, vengano ridotte del 50 per cento. 2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all articolo 35 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell impresa singola. Art Assicurazione a carico dell impresa 1. Ai sensi dell art. 30 comma 4 della L.R. 14/02 nonché dell art. 158 del Regolamento di attuazione trattandosi di lavori di importo inferiore a ,00 l Impresa non ha l obbligo della stipula dell assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi. 13

14 CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L ESECUZIONE Art Variazione dei lavori 1. Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell appaltatore. La violazione di tale divieto, salva diversa valutazione del responsabile unico del procedimento, comporta l obbligo per l appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità e la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori; in tal caso l appaltatore non può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori non autorizzati, Il divieto non opera qualora ricorra una delle cause previste dall art. 27, comma 1, della L.R. 14/02 così come disciplinato dall art. 83, commi 7, 8 e 9, del Regolamento di attuazione. 2. L Amministrazione committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l impresa appaltatrice possa pretendere compensi all infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli artt. 29 e 30 del Capitolato generale, dagli artt. 38, comma 8, 83 e 84 del Regolamento di attuazione e dall art. 27 della L.R. 14/ Qualunque reclamo o riserva che l appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell esecuzione dell opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell inizio dell opera oggetto di tali richieste. 4. Sono ammesse, nell esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L importo in aumento relativo a tali varianti non può superare per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro il 20% e per tutti gli altri lavori il 10% dell importo del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l esecuzione dell opera. 1. Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal direttore lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino un aumento dell importo del contratto stipulato per la realizzazione dell opera. 2. Salvo i casi di cui ai commi 3 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. Art Varianti per errori od omissioni progettuali 1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo cui all art. 27 comma 1 lett. e) della L.R. 14/02, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l appaltatore originario; in tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell importo del contratto originario così come previsto dal 3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. Art Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell articolo Qualora tra i prezzi di cui all elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell articolo 2, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all articolo 85 del regolamento di attuazione. 14

15 CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA Art Norme di sicurezza generali 1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 2. L appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 3. L appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 4. L appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. Art Piano di sicurezza e di coordinamento 1. Il piano di sicurezza e di coordinamento è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede l ipotesi di organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, come previsto dall art. 34, comma 1, 2 e 3 del Regolamento. 2. Per cantieri di entità e tipologia previsti dall'art. 90, comma 3, D.lg. n. 81/2008 s.m.e i.l appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante; lo stesso può presentare al coordinatore per l esecuzione dei lavori, prima dell inizio dei lavori ovvero in corso d opera, eventuali proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. 3. L eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 4. Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 s.m.e i è fatto obbligo all appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall aggiudicazione e comunque prima dell inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. Art Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento nei seguenti casi: a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. L appaltatore ha il diritto che il coordinatore per al sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l appaltatore. 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a. nei casi di cui al comma 1, lettera a, le proposte si intendono accolte; b. nei casi di cui al comma1, lettera b, le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a, l eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b, qualora l eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Art Piano operativo di sicurezza 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. 2. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 del D.Lgs 81/2008 s.m.e i, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 3. Per i cantieri di entità e tipologia previsti dall'art. 90, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 s.m.e i il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. 4. Per cantieri non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, decreto legislativo n. 81/2008 s.m.e i il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 s.m.e i. Comunque l appaltatore potrà presentare un unico Piano avente le caratteristiche del piano operativo, del piano sostitutivo. Art Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 1. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità al D.Lgs 81/2008 s.m.e i. 2. L appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del , con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti nel titolo IV del D.Lgs 81/2008 s.m.e i. 3. I piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 15

16 CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO Art Subappalto 1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti a seguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs 163/ La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, si definisce la quota parte subappaltabile, in misura non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo; che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs 163/2006; che l appaltatore accerti la regolarità contributiva del subappaltatore e trasmetta la relativa documentazione al Responsabile del procedimento per l autorizzazione al subappalto ai sensi dell articolo 156 del D.P.R. FVG n. 0165/Pres del ; che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge , n. 575, e successive modificazioni. 3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ogni pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. 5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al secondo comma, n. 3). 6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al settimo comma. L'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 7. I piani di sicurezza di cui al capo 8 del presente C.S.A. sono messi a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti ai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; questo termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. 9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata. 11. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al secondo comma, numero 4). É fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i 16

17 sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Art Responsabilità in materia di subappalto 1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all esecuzione di lavori subappaltati. 2. Il direttore dei lavori e il responsabile unico del procedimento, nonché il coordinatore per l esecuzione in materia di sicurezza di cui all articolo 92 del decreto legislativo n. 81/2008 s.m.e i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto. 3. Il subappalto non autorizzato tra appaltatore e subappaltatore è nullo (art cc.) e comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell appaltatore. Restano ferme le sanzioni penali previste dall articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n Art Pagamento dei subappaltatori 1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 17

18 CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO Art Controversie 1. Qualora, a seguito dell iscrizione di riserve sui documenti contabili, l importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 90 giorni dall apposizione dell ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall appaltatore. 2. Ai sensi dell art. 36 della L.R. 14/02 tutte le controversie derivanti dall esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell accordo bonario cui al precedente comma, sono decise dall autorità giudiziaria competente. 3. La procedura di cui ai commi precedenti è esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa l interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 1 sono dimezzati. 4. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 5. Nelle more della risoluzione delle controversie l appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 6. E esclusa la competenza arbitrale. Art Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 1. L appaltatore è tenuto all esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; b) i suddetti obblighi vincolano l appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all appaltatore l inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 3. L appaltatore è tenuto ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell esecuzione dell appalto, anche se assunti fuori dalla regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavori della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili delle province anche ai fini dell accertamento contributivo. Art Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a) frode nell'esecuzione dei lavori; b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell esecuzione dei lavori; d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell appaltatore senza giustificato motivo; f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell opera; i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 14, 42 e 43 del capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza. 2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 18

19 4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d ufficio, all accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: a) ponendo a base d asta del nuovo appalto l importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d asta nell appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l ammontare lordo dei lavori eseguiti dall appaltatore inadempiente medesimo; b) ponendo a carico dell appaltatore inadempiente: 1) l eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l importo netto degli stessi risultante dall aggiudicazione effettuata in origine all appaltatore inadempiente; 2) l eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d asta opportunamente maggiorato; 3) l eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. 6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall articolo 27 della L.R. 14/02, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell importo del contratto. 19

20 CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L ULTIMAZIONE Art Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 3. L ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale. Art Termini per l accertamento della regolare esecuzione 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall ultimazione dei lavori. 2. Durante l esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto. Art Presa in consegna dei lavori ultimati 1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l ultimazione dei lavori. 2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l ultimazione dei lavori, l appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale. 20

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