a cura di andrea camerinelli manuale delle accise 2010

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1 a cura di andrea camerinelli manuale delle accise 2010

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3 MANUALE DELLE ACCISE 2010

4 A cura di: eni adfin - Tributario Italia Andrea Camerinelli Manager Accise e Dogane 2

5 PREFAZIONE Con oltre 26 miliardi di euro di gettito nel 2009 ed un prelievo diffuso nel territorio nazionale su tutte le fasce di consumatori e le categorie produttive, il sistema delle accise sui prodotti energetici e l energia elettrica richiede all Agenzia delle Dogane ed agli operatori privati una professionalità crescente. Con questa consapevolezza eni continua la tradizione iniziata nel 1995 mettendo a disposizione del settore questa settima edizione del manuale delle accise commentato ed annotato con la prassi amministrativa e con la giurisprudenza più significativa nazionale e comunitaria. Questa edizione in particolare tiene conto dell adeguamento ai nuovi principi comunitari di cui alla direttiva 2008/118/CE del sistema normativo delle accise complementare al diritto doganale con particolare riferimento al regime generale, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti ed ai relativi controlli. Il maggiore spazio riconosciuto all informatica, in particolare l introduzione del documento di accompagnamento elettronico nel sistema informatizzato dell Agenzia delle Dogane, rappresenta un ulteriore progresso nella celerità e nella semplificazione delle operazioni. Paolo Scaroni Amministratore Delegato 3

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7 INDICE GENERALE Indice (normativa e prassi collegata)... 5 Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE Normativa Comunitaria Normativa Nazionale DOCUMENTAZIONE DI PRASSI Varie Direttiva energetica 2003/96/CE Direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise Modifiche degli impianti e variazione titolarità degli stessi LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE Alcole e bevande alcoliche DAA e DAS (documenti di circolazione) La contabilità fiscale nel settore dei prodotti energetici degli oli lubrificanti e dei bitumi di petrolio Gas naturale ed Energia Elettrica (Dichiarazioni di consumo) LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

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9 INDICE (NORMATIVA E PRASSI COLLEGATA) MANUALE DELLE ACCISE LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE Normativa Comunitaria Regolamento (CEE) N. 2719/92 della Commissione dell 11 settembre 1992: relativo al documento amministrativo d accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo [D.A.A.] Regolamento (CEE) N. 3649/92 della Commissione del 17 dicembre 1992 sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza [D.A.S.] Regolamento (CEE) N. 2225/93 della Commissione del 27 luglio 1993: che modifica il regolamento (CEE) n. 2719/92 relativo al documento amministrativo d accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo [riportato, ad integrazione, nel Reg. CEE n. 2719/92 dell 11 settembre 1992] Direttiva n. 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell elettricità Direttiva 2004/74/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 che modifica la Direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda la possibilità che alcuni Stati membri applichino ai prodotti energetici e all elettricità esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione [riportata, ad integrazione, nella Direttiva 2003/96/CE] Direttiva 2004/75/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 che modifica la Direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda la possibilità che Cipro applichi ai prodotti energetici e all elettricità esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione [riportata, ad integrazione, nella Direttiva 2003/96/CE] Direttiva n. 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa al regime generale delle accise che abroga la direttiva 92/12/CEE Regolamento (CE) N. 684/2009 della commissione del 24 luglio 2009 recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall accisa [e-da] Direttiva 2010/12/UE del Consiglio del 16 febbraio 2010 recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE [riportata, ad integrazione, nella direttiva 2008/118/CE] Normativa Nazionale D.M. 30 luglio 1996: Modalità per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua l accertamento e la liquidazione dell imposta regionale sulla benzina per autotrazione L. 27 dicembre 1997, n. 449: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (SO2-NOx) L. 23 dicembre 1998, n. 448: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (Carbon Tax)

10 INDICE (NORMATIVA E PRASSI COLLEGATA) MANUALE DELLE ACCISE Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361: Regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, da emanare ai sensi dell art. 8, comma 10, lett. c), della L. 23 dicembre 1998, n Decreto 26 ottobre 2001, n. 416: Regolamento recante norme per l applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, ai sensi dell art. 17, comma 29, della legge n. 449/ D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26: Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell elettricità L. 24 dicembre 2007, n. 244: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l anno 2008) D.M. 11 aprile 2008: Modalità di attribuzione in favore delle regioni a statuto ordinario di una quota dell accisa sul gasolio per autotrazione L. 7 luglio 2009, n. 88: Legge comunitaria L. 23 luglio 2009, n. 99: Disposizioni per lo sviluppo e l internalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia D.L. 25 settembre 2009, n. 135: Legge Comunitaria per l anno D.L. 30 dicembre 2009, n. 194: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (convertito nella L. 26 febbraio 2010, n. 25) Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise che abroga la direttiva 92/12/CEE - Relazione illustrativa Decreto 25 gennaio 2010: Modifica della quota minima di immissione in consumo di biocarburanti ed altri carburanti rinnovabili D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48: Attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE Decreto 18 giugno 2010: Disposizioni per i sistemi di misura installati nell ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli all uso e al commercio degli stessi, anche in relazione alla procedura d infrazione n. 2007/ Regolamento A.D. del 1 luglio 2010: Regolamento per l individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell Agenzia delle dogane, ai sensi degli artt. 2 e 4 della L. 7 agosto 1990, n Varie DOCUMENTAZIONE DI PRASSI Circolare Minfinanze n. 335, prot. 1570/I del 30 dicembre 1992: Recepimento direttive comunitarie Circolare Minfinanze n. 299/D, prot. 450/UDC-CM del 16 novembre 1995: D.Lgs. 26 ottobre Testo Unico delle Accise Telex Minfinanze prot. 597/UDC-CM del 16 settembre 1996: D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, relativo alla soppressione dell obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti Nota 12 maggio 2008, n. 2281: D.M. 11 aprile 2008 emanato ai sensi dell art. 1, commi 298 e 299 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Modalità di attribuzione in favore delle regioni a statuto ordinario di una quota di accisa sul gasolio per autotrazione» - Modalità di versamento della quota

11 INDICE (NORMATIVA E PRASSI COLLEGATA) MANUALE DELLE ACCISE Telescritto AD prot del 18 dicembre 2009: Modalità di attribuzione in favore delle regioni a statuto ordinario di una quota dell accisa sul gasolio per autotrazione Direttoriale AD del 18 marzo 2010 Prot. n. 8161/R.I.: Registri a rigoroso rendiconto e di uso comune dichiarati fuori uso Nota AD prot del 19 marzo 2010: Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Chiarimenti relativi ai benefici applicabili rispetto al gasolio consumato nell anno 2009 e disponibilità del software Nota AD prot del 12 aprile 2010: Esatta applicazione dell art. 8, comma 10, lett. c) della L. 23 dicembre 1998, n. 448 modificata dall art. 12, comma 4, della L. 23 dicembre 1999, n Applicazione della normativa in materia di riduzioni di prezzo per il gasolio e il GPL utilizzati nel riscaldamento delle zone montane non metanizzate Telescritto AD prot del 7 maggio 2010: Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Consumi anno Invio telematico delle dichiarazioni Direttiva energetica 2003/96/CE Telescritto AD prot. 960 del 3 maggio 2007: D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 recante «Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell elettricità» Circolare n. 17/D del 28 maggio 2007: Disposizioni di applicazione del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 recante «Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell elettricità» Telescritto A.D. prot del 24 luglio 2007: Disposizioni di applicazione de l D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 recante «Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell elettricità». Circolare 17/D del 28 maggio Precisazioni Telescritto A.D. prot del 13 dicembre 2007: Disposizioni di applicazione del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 recante «Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell elettricità». Circolare 17/D del 28 maggio Precisazioni Circolare n. 37/D del 28 dicembre 2007: Disposizioni di applicazione del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 recante «Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell elettricità». Circolare 17/D del 28 maggio Precisazioni Circolare n. 32/D del 5 agosto 2008: Disposizioni di applicazione del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 recante «Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell elettricità». Circolare 37/D del 28 dicembre Precisazioni Nota A.D. prot dell 8 aprile 2009: Decreto-legge n. 262/2006 (art. 7, comma 27), convertito con modificazioni dalla legge n. 286/2006 (art. 2, comma 73). Estensione anche al settore della distribuzione commerciale dell applicazione dell aliquota relativa al gas metano impiegato per combustione per «usi industriali». Termine iniziale di decorrenza dell ampliamento. Decreto legislativo n. 26/2007, art. 21, comma 13 - Determinazione del momento iniziale per il riconoscimento dell esclusione dalla tassazione del gas naturale avviato ad impieghi cosiddetti «fuori campo»

12 INDICE (NORMATIVA E PRASSI COLLEGATA) MANUALE DELLE ACCISE Direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise Comunicato AD prot del 31 marzo 2010: attuazione della direttiva 2008/118/CE del consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE Comunicato AD prot del 1 aprile 2010: D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48 recante attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE Nota AD del 9 aprile 2010, prot : Applicazione D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48 di attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise - Soggetti obbligati Modifiche degli impianti e variazione titolarità degli stessi Circolare n. 18/D, prot. 126 del 6 maggio 2005: L. 23 agosto 2004, n Stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio oli minerali. Modifiche degli impianti e variazione titolarità degli stessi. Nuove procedure Telescritto AD prot del 15 ottobre 2007: Settore Energia elettrica e Gas naturale: utilizzo e voltura delle autorizzazioni di carattere fiscale a seguito di modifiche societarie - Settore Prodotti Energetici: istanze concernenti l operatività dei Depositari Autorizzati e degli Operatori Registrati LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito nella L. 24 novembre 2006, n. 286): recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria Risposta Camera dei deputati 29 aprile 2009, n : Differimento dell obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alla contabilità degli operatori soggetti all accisa sull alcool e sugli oli minerali Alcole e bevande alcoliche Determinazione Prot. 1495/UD del 26 settembre Tempi e modalità per la presentazione, esclusivamente in forma telematica, dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l attività svolta nel settore dell alcole e delle bevande alcoliche Determinazione n /UD del 26 settembre Integrazione e modifiche della Determinazione 1495/UD del 26 settembre Tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alla contabilità degli operatori qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l attività svolta nel settore dell alcole e delle bevande alcoliche

13 INDICE (NORMATIVA E PRASSI COLLEGATA) MANUALE DELLE ACCISE Determinazione n del 28 gennaio Tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alla contabilità degli operatori qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l attività svolta nel settore dell alcole e delle bevande alcoliche. Integrazione e modifiche della Determinazione 25499/UD del 26 settembre Circolare n. 8/D del 13 marzo 2009: Telematizzazione delle accise Settore prodotti alcolici Istruzioni operative Direttoriale AD Prot del 20 luglio 2009: Telematizzazione delle accise: semplificazioni per gli esercenti i depositi commerciali, gli operatori professionali registrati nel settore del vino e i piccoli produttori di vino Nota AD prot del 12 agosto 2009: Telematizzazione delle accise - Integrazioni alle Circolari 8/D prot. n del 13 marzo 2009 e 10/D prot. n del 25 marzo Determinazione AD prot del 23 dicembre 2009: Decorrenza dei termini per la presentazione dei dati delle contabilità in forma esclusivamente telematica Determinazione AD n del 23 dicembre 2009: Rideterminazione e aggiornamento delle modalità tecniche di accertamento e di contabilizzazione dell accisa sulla birra Circolare AD n. 3/D, prot del 15 febbraio 2010: Determinazione direttoriale 23 dicembre 2009, n , per la rideterminazione e l aggiornamento delle modalità tecniche di accertamento e di contabilizzazione dell accisa sulla birra - Istruzioni operative DAA e DAS (documenti di circolazione) Determinazione n. 1496/UD del 26 settembre Tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei documenti di accompagnamento previsti per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise Determinazione Prot /RU del 1 aprile Decorrenza dei termini per la presentazione del DAA in forma esclusivamente telematica Nota AD prot del 4 novembre 2009: Progetto E.M.C.S. - Attività preliminari all avvio della fase di sperimentazione Nota AD del 25 gennaio 2010, prot. n /RU: Applicazione della Det. 26 settembre 2007, (n. 1496/UD) e della Det. 1 aprile 2009, n Progetto EMCS - Inizio fase di sperimentazione Comunicato stampa AD Prot del 31 marzo 2010: Documento di accompagnamento per la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa Determinazione prot /RU del 1 aprile 2010: Disposizioni relative al documento amministrativo elettronico per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa Telescritto prot /RU del 16 aprile 2010: Progetto EMCS Istruzioni operative per la gestione degli «e-ad» ricevuti anteriormente al termine di trasmissione di cui al comma 3 dell art. 1 della Determinazione Direttoriale prot /RU del 1 aprile Telescritto AD prot /RU del 27 aprile 2010: Progetto EMCS Telematizzazione del documento amministrativo di accompagnamento e-ad disponibili per la sperimentazione Nota AD prot /RU del 4 maggio 2010: Progetto EMCS Istruzioni operative per la gestione degli e-ad ricevuti anteriormente al termine di trasmissione di cui al comma 3 dell art. 1 della Determinazione Direttoriale prot /RU del 1 aprile

14 INDICE (NORMATIVA E PRASSI COLLEGATA) MANUALE DELLE ACCISE La contabilità fiscale nel settore dei prodotti energetici, degli oli lubrificanti e dei bitumi di petrolio Determinazione n. 1494/UD del 26 settembre Tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alla contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l attività svolta nei settori dei prodotti energetici, degli oli lubrificanti e dei bitumi di petrolio Circolare 21/D del 23 maggio Tempi e modalità per la trasmissione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità dei depositari autorizzati esercenti l attività svolta nei settori dei prodotti energetici Determinazione n /UD del 21 novembre Tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alla contabilità degli operatori qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l attività svolta nel settore dei prodotti energetici, degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio. Integrazione e modifiche della Determinazione 1494/UD del 26 settembre Determinazione n del 6 marzo Modifica della frequenza di trasmissione dei dati contabili degli operatori professionali e rappresentanti fiscali nel settore dei prodotti energetici Circolare n. 10 /D del 25 marzo 2009 Telematizzazione delle accise Settori prodotti energetici, oli lubrificanti e bitumi di petrolio. Istruzioni operative Direttoriale AD Prot del 20 luglio 2009: Telematizzazione delle accise: semplificazioni per gli esercenti i depositi commerciali, gli operatori professionali registrati nel settore del vino e i piccoli produttori di vino Nota AD prot del 12 agosto 2009: Telematizzazione delle accise - Integrazioni alle Circolari 8/D prot. n del 13 marzo 2009 e 10/D prot. n del 25 marzo Determinazione AD prot del 23 dicembre 2009: Decorrenza dei termini per la presentazione dei dati delle contabilità in forma esclusivamente telematica Gas naturale ed Energia Elettrica (Dichiarazioni di consumo) Determinazione n del 26 settembre Tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica delle dichiarazioni di consumo per il gas naturale e l energia elettrica LE SANZIONI AMMINISTRATIVE D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471: Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell art. 3, comma 133, lett. q), della L. 23 dicembre 1996, n D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472: Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell art. 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n

15 INDICE (NORMATIVA E PRASSI COLLEGATA) MANUALE DELLE ACCISE D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 473: Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell art. 3, comma 133, lett. q), della L. 23 dicembre 1996, n Cassazione Civile, Sez. Civile Sent. N del 25 giugno 2009: Sanzioni cause di non punibilità obiettiva incertezza sulla portata delle norme Cass.- Sez. trib. del 10 settembre 2009, n : Statuto dei diritti del contribuente Legittimo affidamento Art. 10, L. n. 212 del 2000 Istruzioni dell Amministrazione finanziaria Conformità del contribuente Successivo mutamento dell indirizzo amministrativo Irrogazione delle sanzioni e degli interessi moratori Illegittimità Debenza del tributo Riconoscimento Art. 11, L. n. 212 del 2000 Interpello del contribuente Diversa disciplina Cassazione Civile, SEZ. UNITE - Sent. n del 10 dicembre 2009: Termine per la riscossione delle sanzioni amministrative Violazione di norme tributarie Prescrizione decennale Passato in giudicato Sentenza Cassazione civile, Sez. Tributaria, 30 giugno 2010, n : Potere delle commissioni tributarie di dichiarare la non applicabilità delle sanzioni in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull ambito di applicazione delle norme Sussiste

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17 DECRETO LEGISLATIVO 26 OTTOBRE 1995, N. 504 TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI LE IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI E RELATIVE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli artt. 76 e 87 della Costituzione; Visto l art. 1, comma 4, della L. 29 ottobre 1993, n. 427, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331; Visti i decreti del Ministro delle finanze in data 8 luglio 1924, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, di approvazione, rispettivamente, dei testi unici delle disposizioni legislative per l imposta di fabbricazione sulla birra e sugli spiriti e per l imposta sul consumo dell energia elettrica, e successive modificazioni, il R.D.L. 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazione, e il citato decreto-legge n. 331/1993, con i quali viene conferito al Ministro delle finanze potere regolamentare nelle relative materie; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 ottobre 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell industria, del commercio e dell artigianato e di grazia e giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: Art È approvato l unito testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consunti e relative sanzioni penali e amministrative, composto da 68 articoli e vistato dai proponenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 15

18 DECRETO LEGISLATIVO 26 OTTOBRE 1995, N. 504 SOMMARIO TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI LE IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI E RELATIVE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE SOMMARIO TITOLO I Disciplina delle accise CAPO I - Disposizioni generali Art. 1 - Ambito applicativo e definizioni Art. 2 - Fatto generatore ed esigibilità dell accisa Art. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento Art. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali Art. 5 - Regime del deposito fiscale Art. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa Art. 7 - Irregolarità nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa Art. 8 - Destinatario registrato [già Operatore professionale] Art. 9 - Speditore registrato [già Rappresentante fiscale] Art Circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro Art. 10 bis - Altre disposizioni relative alla circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro [articolo inserito dal 1 aprile 2010] Art. 10 ter - Irregolarità nella circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro [articolo inserito dal 1 aprile 2010] Art Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati Art Deposito e circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa Art Contrassegni fiscali Art Recuperi e rimborsi dell accisa Art Prescrizione del diritto all imposta Art Privilegio Art Esenzioni Art Poteri e controlli Art Accertamento delle violazioni Art [Mutua assistenza per recupero crediti - Articolo abrogato dal 1 aprile 2010] CAPO II - Prodotti energetici [oli minerali] Art Prodotti sottoposti ad accisa Art. 21 bis - Disposizioni particolari per le emulsioni [articolo inserito dal 1 giugno 2007 ex D.Lgs. 26/2007]

19 DECRETO LEGISLATIVO 26 OTTOBRE 1995, N. 504 SOMMARIO Art Impieghi di prodotti energetici negli stabilimenti di produzione [in origine: «Fatto generatore dell accisa e definizione di stabilimento di produzione»] Art. 22 bis - Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivanti dalla biomassa [articolo inserito dal 1 luglio 2007 ed Legge 296/2006] Art Depositi fiscali di prodotti energetici [oli minerali] Art Impieghi agevolati Art. 24 bis - Denaturazione dei prodotti energetici [articolo inserito dal 1 giugno 2007 ex D.Lgs. 26/2007] Art Deposito e circolazione di prodotti energetici [oli minerali] assoggettati ad accisa 621 Art Disposizioni particolari per il gas naturale [gas metano] CAPO III - Alcole e bevande alcoliche Sezione I - Disposizioni di carattere generale Art Ambito applicativo ed esenzioni Art Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche Art Deposito di prodotti alcoolici assoggettati ad accisa Art Circolazione di prodotti alcoolici assoggettati ad accisa Art Disposizioni per il condizionamento e per l etichettatura Sezione II - Alcole etilico Art Oggetto dell imposizione Art Accertamento dell accisa sull alcole Sezione III - Birra Art Oggetto dell imposizione Art Accertamento dell accisa sulla birra Sezione IV - Vino Art Oggetto dell imposizione e modalità di accertamento Art Disposizioni particolari per il vino Sezione V - Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra Art Oggetto dell imposizione e modalità di accertamento Sezione VI - Prodotti alcolici intermedi Art Oggetto dell imposizione e modalità di accertamento

20 DECRETO LEGISLATIVO 26 OTTOBRE 1995, N. 504 SOMMARIO CAPO III-bis - Tabacchi lavorati [Capitolo inserito dal 1 aprile 2010] Art. 39 bis - Definizioni Art. 39 ter - Prodotti assimilati ai tabacchi lavorati Art. 39 quater - Tariffe di vendita Art. 39 quinquies - Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico Art. 39 sexies - Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto Art. 39 septies - Disposizioni in materia di aggio ai rivenditori Art. 39 octies - Aliquote di base e calcolo dell accisa applicabile ai tabacchi lavorati Art. 39 novies - Esenzioni Art. 39 decies - Accertamento, liquidazione e pagamento dell accisa Art. 39 undecies - Viglianza Art.39 duodecies - Contrassegni di legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati CAPO IV - Sanzioni Art Sottrazione all accertamento o al pagamento dell accisa sugli prodotti energetici [oli minerali] Art Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche Art Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche Art Sottrazione all accertamento e al pagamento dell accisa di alcole e di bevande alcoliche Art Confisca Art Circostanze aggravanti Art Alterazione di contrassegni, impronte e contrassegni Art Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa Art Irregolarità nell esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito dei prodotti assoggettati ad accisa Art Irregolarità nella circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa Art Inosservanza di prescrizioni e regolamenti Art Obbligazione civile dell esercente per la sanzione pecuniaria inflitta a persona dipendente TITOLO II Energie elettrica [in origine: «Imposta di consumo sull energia elettrica»] Art Oggetto dell imposizione Art.53 - Soggetti obbligati e adempimenti [in origine: «Denuncia di officina e licenza di esercizio»] Art. 53 bis - Altri adempimenti [articolo inserito dal 1 giugno 2007 ex D.Lgs. 26/2007] Art Definizione di officina Art Accertamento e liquidazione dell accisa [così modificato dal 1 giugno 2007 ex D.Lgs. 26/ in origine: «dell imposta»]

21 DECRETO LEGISLATIVO 26 OTTOBRE 1995, N. 504 SOMMARIO Art Versamento dell imposta Art.57 - Privilegi e prescrizione [così modificato dal 1 giugno 2007 ex D.Lgs. 26/ in origine: «Garanzie, privilegi e prescrizione»] Art Poteri e controlli Art Sanzioni Art Addizionali dell accisa [così modificato dal 1 giugno 2007 ex D.Lgs. 26/ in origine: «dell imposta»] TITOLO III Altre imposizioni indirette Art Disposizioni generali Art Imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti Art. 62 bis - Imposta di fabbricazione sui fiammiferi [articolo inserito dal 1 aprile 2010] 1065 Art. 62 ter - Tariffe di vendita dei fiammiferi [articolo inserito dal 1 aprile 2010] TITOLO IV Disposizioni diverse e finali Art Licenze di esercizio e diritti annuali Art Prestazione della cauzione Art Adeguamenti alla normativa comunitaria Art Regime di vigilanza per gli alcoli metilico, propilico e isopropilico Art Norme di esecuzione e disposizioni transitorie Art Disposizioni finali Allegato I - Elenco dei prodotti assoggettati a imposizione e aliquote vigenti alla data di pubblicazione del Testo unico Tabella A - Impieghi degli prodotti energetici [oli minerali] che comportano l esenzione dall accisa o l applicazione di una aliquota ridotta

22 ART. 1 - Ambito applicativo e definizioni TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI LE IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI E RELATIVE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE TITOLO I Disciplina delle accise Capo I - Disposizioni generali Art. 1 1 Ambito applicativo e definizioni 1. Il presente testo unico disciplina l imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi. 2. Ai fini del presente testo unico si intende per: a) accisa: l imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell energia elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette previste dal Titolo III del presente testo unico; b) Amministrazione finanziaria: gli organi, centrali o periferici, dell Agenzia delle dogane preposti alla gestione dell accisa sui prodotti energetici, sull energia elettrica, sugli alcoli e sulle bevande alcoliche e alla gestione delle altre imposte indirette di cui al Titolo III, esclusa quella di cui agli artt. 62-bis e 62-ter, o gli organi, centrali o periferici, dell Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato preposti alla gestione dell accisa sui tabacchi lavorati e dell imposta di fabbricazione sui fiammiferi; c) prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise; d) prodotto soggetto od assoggettato ad accisa: il prodotto per il quale il debito d imposta non è stato ovvero è stato assolto; e) deposito fiscale: l impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall Amministrazione finanziaria; f) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale; g) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, fino al momento dell esigibilità dell accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d imposta; h) procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo: una delle procedure speciali previste dal regolamento (CEE) n. 2913/1992 relative alla vigilanza doganale di cui sono oggetto le merci non comunitarie al momento dell entrata nel territorio doganale della Comunità, la custodia temporanea, le zone franche o i depositi franchi, nonché uno dei regimi di cui all art. 84, paragrafo 1), lett. a), di detto regolamento; i) importazione di prodotti sottoposti ad accisa: l entrata nel territorio della Comunità di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, nonché lo svincolo di tali prodotti da una procedura doganale sospensiva o un regime doganale sospensivo; 1 Articolo così sostituito con l art. 1, comma 1 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, in vigore dal 1 aprile

23 ART. 1 - Ambito applicativo e definizioni l) destinatario registrato: la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale, autorizzata dall Amministrazione finanziaria a ricevere, nell esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da un altro Stato membro o dal territorio dello Stato; m) speditore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata dall Amministrazione finanziaria unicamente a spedire, nell esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo a seguito dell immissione in libera pratica in conformità dell art. 79 del regolamento (CEE) n. 2913/1992; n) sistema informatizzato: il sistema di informatizzazione di cui alla decisione 16 giugno 2003, n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa. 3. Ai fini dell applicazione del presente testo unico: a) si intende per «Stato» o «territorio dello Stato»: il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d Italia e delle acque italiane del lago di Lugano; b) si intende per Comunità o territorio della Comunità: il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità europea con le seguenti esclusioni, oltre a quelle indicate nella lett. a): 1) per la Repubblica francese: i Dipartimenti d oltremare; 2) per la Repubblica federale di Germania: l isola di Helgoland ed il territorio di Busingen; 3) per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e le isole Canarie; 4) per la Repubblica di Finlandia: le isole Åland; 5) le isole Anglo-normanne; c) le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione: 1) del Principato di Monaco sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica francese; 2) di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica federale di Germania; 3) dell isola di Man sono considerate come provenienti dal, o destinate al, Regno Unito di Gran Bretagna e dell Irlanda del Nord; 4) della Repubblica di San Marino, sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, resa esecutiva con la L. 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni; 5) delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica di Cipro. 21

24 ART. 1 - Ambito applicativo e definizioni [versione in vigore fino al 31 marzo 2010 ] Art. 1 [Art. 1 ed art. 16, commi 1 e 2, del D.L. n. 331/1993 (*)] Ambito applicativo e definizioni 1. L imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, esclusa quella sui tabacchi lavorati e sui fiammiferi, è disciplinata dalle disposizioni del presente testo unico. 2. Ai fini del presente testo unico si intende per: a) amministrazione finanziaria: gli organi, centrali o periferici, del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette che, nell ambito delle rispettive competenze, sono preposti alla gestione delle accise; b) accisa: l imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi prevista con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo; c) prodotto «sottoposto» ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise; d) prodotto «soggetto» od «assoggettato» ad accisa: il prodotto per il quale il debito d imposta non è stato ovvero è stato assolto; e) deposito fiscale: l impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci sottoposte ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall amministrazione finanziaria; f) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale; g) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell esigibilità dell accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d imposta; h) operatore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata a ricevere, nell esercizio dell attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da Paesi comunitari, extra-comunitari o dal territorio dello Stato; tale operatore non può detenere o spedire prodotti in regime sospensivo; i) operatore non registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata, nell esercizio della sua professione, ad effettuare, a titolo occasionale, le medesime operazioni previste per l operatore registrato. 3. Ai fini dell applicazione del presente testo unico: a) si intende per «Stato» o «territorio dello Stato» il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d Italia e delle acque italiane del lago di Lugano; b) si intende per «Unione europea» o «territorio della Unione europea» il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella precedente lett. a): 1) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d oltremare 2 ; [Dipartimenti d oltremare: Guadalupa Guiana francese Martinica e Riunione ex paragrafo 1.9 della Relazione speciale n. 2/1993 concernente il territorio doganale della Comunità (in GUCE n. C/347 del 27 dicembre 1993)] 2) per la Repubblica federale di Germania, l isola di Helgoland ed il territorio di Busingen; 2 In base alla Costituzione della Quarta Repubblica del 1946, le colonie francesi di Guadalupa, Martinica e Guiana Francese nei Caraibi, e di Réuniongs nell Oceano Pacifico, divennero départements d outre-mer. 22

25 ART. 1 - Ambito applicativo e definizioni 3) per il regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie; c) le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione: 1) del Principato di Monaco sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica francese; 2) di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica federale di Germania; 3) dell isola di Man sono considerate come provenienti dal, o destinate al, Regno Unito di Gran Bretagna e dell Irlanda del Nord; 4) della Repubblica di San Marino, sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939 resa esecutiva con la L. 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni. (*) Il riferimento al decreto-legge n. 331 del 1993 riguarda il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n

26 ART. 1 - Ambito applicativo e definizioni Normativa collegata Regolamento (CE) n. 450/2008 del parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) 3 [ ] Art. 3 - Territorio doganale 1. Il territorio doganale della Comunità comprende i seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo: il territorio del Regno del Belgio, il territorio della Repubblica di Bulgaria, il territorio della Repubblica ceca, il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle isole Færøer e della Groenlandia, il territorio della Repubblica federale di Germania, ad eccezione dell isola di Heligoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica), il territorio della Repubblica di Estonia, il territorio dell Irlanda, il territorio della Repubblica ellenica, il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla, il territorio della Repubblica francese, fatta eccezione per la Nuova Caledonia, Mayotte, Saint- Pierre e Miquelon, le isole Wallis e Futuna, la Polinesia francese e i territori australi e antartici francesi, il territorio della Repubblica italiana, ad eccezione dei comuni di Livigno e Campione d Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio, il territorio della Repubblica di Cipro, in conformità alle disposizioni dell atto di adesione del 2003, il territorio della Repubblica di Lettonia, il territorio della Repubblica di Lituania, il territorio del Granducato del Lussemburgo, il territorio della Repubblica di Ungheria, il territorio di Malta, il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa, il territorio della Repubblica d Austria, il territorio della Repubblica di Polonia, il territorio della Repubblica portoghese, il territorio della Romania, il territorio della Repubblica di Slovenia, il territorio della Repubblica slovacca, il territorio della Repubblica di Finlandia, 3 Ai sensi dell art. 186 del Reg. CE n. 450/2008 del 23 aprile 2008 è abrogato [Att.: ex art. 188 del medesimo reg. n. 450/2008, tutte le disposizioni del suddetto reg. n. 450/2008 sono applicabili al momento dell adozione delle disposizioni di applicazione Le disposizioni di applicazione entreranno in vigore non prima del 24 giugno 2009] il Reg. CEE n. 2913/1992. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al suddetto nuovo regolamento, e si leggono secondo le tavole di concordanza di cui all allegato del medesimo regolamento 450/

27 ART. 1 - Ambito applicativo e definizioni il territorio del Regno di Svezia, il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Normanne e l isola di Man. 2. I seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo, non facenti parte del territorio degli Stati membri, sono considerati parte del territorio doganale della Comunità in base alle convenzioni e ai trattati che sono ad essi applicabili: a) FRANCIA Il territorio di Monaco quale definito nella convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 [Journal officiel de la République française (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese) del 27 settembre 1963, pag. 8679]; b) CIPRO Il territorio delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia quali definite nel trattato relativo all istituzione della Repubblica di Cipro, firmato a Nicosia il 16 agosto 1960 (United Kingdom Treaty Series No 4 (1961) Cmnd. 1252). 25

28 ART. 2 - Fatto generatore ed esigibilità dell accisa Art. 2 1 Fatto generatore ed esigibilità dell accisa 1. Per i prodotti sottoposti ad accisa l obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione, compresa l estrazione dal sottosuolo qualora l accisa sia applicabile, ovvero della loro importazione. 2. L accisa è esigibile all atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato. Si considera immissione in consumo anche: a) lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo; b) l ammanco di prodotti sottoposti ad accisa, in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell abbuono di cui all art. 4; c) la fabbricazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa avvenuta al di fuori di un regime sospensivo; d) l importazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa, a meno che gli stessi non siano immediatamente vincolati, all atto dell importazione, ad un regime sospensivo; e) la detenzione, al di fuori di un regime sospensivo, di prodotti sottoposti ad accisa per i quali non sia stata applicata una accisa conformemente alle disposizioni di cui al presente testo unico. 3. L accisa è esigibile anche quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un aliquota ridotta o di una esenzione. 4. È obbligato al pagamento dell accisa: a) il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l esigibilità dell imposta; b) il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all art. 8; c) relativamente all importazione di prodotti sottoposti ad accisa, il debitore dell obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all importazione. 1 Articolo così sostituito con l art. 1, comma 1 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, in vigore dal 1 aprile

29 ART. 2 - Fatto generatore ed esigibilità dell accisa [versione in vigore fino al 31 marzo 2010 ] Art. 2 [Art. 2 ed art. 18, comma 1 e 3, del D.L. n. 331/1993] Fatto generatore ed esigibilità dell accisa 1. Per i prodotti sottoposti ad accisa l obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione o della importazione. 2. L accisa è esigibile all atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato. [Risposta data il 15 gennaio 2004 dal sig. Bolkestein in nome della Commissione alla interrogazione scritta E-3868/03 alla Commissione: «[ ] l accisa dovuta sui beni imponibili diviene esigibile all atto dell immissione in consumo, vale a dire al momento dell uscita degli oli minerali da un deposito fiscale oppure della loro importazione».] Si considera immissione in consumo anche: a) l ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell abbuono di cui all art. 4; b) lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo; c) la fabbricazione o l importazione, anche irregolare, avvenuta al di fuori di un regime sospensivo. 3. L accisa è esigibile anche quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un aliquota ridotta o di una esenzione. 4. È obbligato al pagamento dell accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l immissione in consumo e, in solido, il soggetto che si sia reso garante di tale pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l esigibilità dell imposta. Per i prodotti di importazione il soggetto passivo dell obbligazione tributaria è individuato in base alla normativa doganale. 5. Con provvedimento del Ministro delle finanze può essere stabilito che le variazioni di aliquote siano applicate anche ai prodotti già immessi in consumo. 27

30 ART. 2 - Fatto generatore ed esigibilità dell accisa Normativa collegata Circolare 20 settembre 1986, n. 2461/9516 Importazioni Determinazione dell imposta IVA sull imposta di fabbricazione relativa ai prodotti petroliferi di estera provenienza L AGIP PETROLI S.p.A., prendendo spunto dal modo di operare della Circoscrizione doganale di Torino in relazione alle estrazioni di gasolio nazionalizzato, ma ancora gravato di sovrimposta di fabbricazione, dal deposito di Volpiano, ha indirizzato una istanza alla scrivente perché venga esaminato il problema del pagamento dell IVA su quella che l AGIP PETROLI impropriamente chiama imposta di fabbricazione, nel mentre si tratta, con tutta evidenza, della sovrimposta di fabbricazione non riscossa al momento della nazionalizzazione e che viene in pagamento nel momento in cui il prodotto è estratto dal citato deposito di Volpiano. Nella sua istanza l AGIP PETROLI, partendo dall art. 69 della legge sull IVA dove è detto che l imposta è commisurata al valore dei beni importati, aumentato dell ammontare dei diritti doganali dovuti, giunge alla conclusione che non essendo dovuta la sovrimposta di fabbricazione all atto dell importazione, quest ultima perde la sua caratteristica di imponibile ai sensi dell art. 69/IVA e che l imposta sul valore aggiunto verrà quindi semplicemente pagata sulle cessioni del prodotto il cui prezzo sarà comprensivo di quella che la soc. Agip continua a chiamare imposta di fabbricazione. Secondo le proprie argomentazioni l Agip Petroli, frazionando in due tempi lo sdoganamento del gasolio (sdoganamento vincolato a sovrimposta di confine in un primo momento e poi estrazione dal deposito di Volpiano col pagamento della sovrimposta dovuta) mirerebbe ad escludere la sovrimposta dall imponibile IVA da individuarsi ai sensi dell art. 69/IVA. In merito a quanto sostenuto dalla Società istante si deve osservare che le operazioni di rilavorazione, miscelazione e additivazione, alle quali si fa riferimento nell esposto in argomento vengono effettuate utilizzando gasolio libero da tributi, estratto dal ripetuto deposito di Volpiano previo pagamento di quella sovrimposta di confine che era rimasta in sospeso al momento della nazionalizzazione. Non sembrando quindi esservi alcun dubbio sul fatto che la sovrimposta di cui si parla debba essere ritenuta un diritto doganale il cui pagamento è stato semplicemente «differito», si ritiene che l operato della Dogana di Torino sia conforme alla lett. ed allo spirito dell art. 69 della legge. Telescritto 15 giugno 1987 n. 1468/9516/IX, della Dir. gen. delle dogane e imposte indirette Importazioni Determinazione dell imposta IVA sull imposta di fabbricazione relativa ai prodotti petroliferi di estera provenienza Con ministeriale n. 2461/9516/IX del 20 settembre 1986 diretta al compartimento doganale di Torino, estesa con nota n. 75/7516/IX del 6 marzo 1987 a tutti i compartimenti è stato esaminato, ai fini della corretta ed uniforme applicazione dell art. 69 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni (decreto IVA), il caso particolare di quei prodotti petroliferi di estera provenienza che, in virtù di espressa disposizione legislativa, se destinati a subire specifici trattamenti, vengono nazionalizzati con il pagamento di tutti i diritti doganali esclusa la sovrimposta di confine (c.d. nazionalizzazione SIF). In tale occasione è stato sostanzialmente affermato, con le implicazioni e conseguenze che ne derivano in ordine al momento in cui deve ritenersi sorta l obbligazione tributaria, che nella fattispecie, ci si trova di fronte ad una sovrimposta di confine sugli oli minerali con pagamento «differito», riconducibile nel novero dei «diritti dovuti», ai termini e per gli effetti del rammentato art

31 ART. 2 - Fatto generatore ed esigibilità dell accisa Atteso che siffatto criterio ha suscitato da parte delle aziende interessate e di alcuni uffici doganali una serie di obiezioni ed osservazioni, talune delle quali fondate su elementi nuovi degni di doverosa attenzione, la scrivente è venuta nella determinazione di riesaminare a fondo l intera problematica, ridefinendone i termini sulla base di un approccio ritenuto più aderente alla realtà giuridica ed amministrativa esistente. Le conclusioni scaturite dalla cennata riflessione che trovano concorde anche la consorella delle tasse ed II.II. sugli affari, possono sintetizzarsi come segue: per «diritti dovuti» all atto dell importazione, ai sensi dell art. 69 del D.P.R. n. 633, devono intendersi i diritti doganali accertabili, liquidabili ed esigibili; nei casi in esame, per statuizione normativa all atto della introduzione del prodotto petrolifero nel territorio doganale non sorge alcuna obbligazione tributaria relativamente alla sovrimposta di cui trattasi né, di conseguenza, alcun debito sospensivamente condizionato, come avviene ad esempio in materia di T.I; in tali ipotesi si instaura semplicemente un vincolo di vigilanza doganale che ha lo scopo di impedire al prodotto di essere lasciato alla libera disponibilità dell operatore prima che lo stesso esca dallo stato di incertezza circa la sua definitiva qualificazione e destinazione; non è pertanto la riscossione che viene «differita» ma la stessa nascita dell onere tributario il quale, se e quando sorge, assume la natura di imposta di fabbricazione; per il suo presupposto nonché per i tempi ed i modi del suo accertamento, tale imposta non può essere ritenuta compresa tra i «diritti dovuti» di cui all art. 67 del D.P.R Alla luce di quanto sopra esposto le ministeriali nn. 2461/1986 e 95/1987 vanno intese nel senso che l iva di che trattasi va corrisposta solo se e in quanto sia liquidata et corrisposta la sovrimposta di confine. Non sarà pertanto dato ulteriore corso alle eventuali azioni di recupero del tributo e degli interessi intraprese dalle dogane a corollario delle predette istruzioni. Sono, per converso, fatti salvi gli atti posti in essere e definiti, senza contestazione, anteriormente al presente telex. D.M. 6 marzo 2009, n. 32 Regolamento recante norme per l esenzione dall imposta sul valore aggiunto e dalle accise per le merci importate da viaggiatori provenienti da Paesi terzi IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull esenzione dall imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da Paesi terzi, che, con effetto dal 1 dicembre 2008, abroga e sostituisce la direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969; Visto il regolamento (CEE) n. 918/1983 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali e in particolare l art. 45 del medesimo regolamento, come sostituito dal regolamento (CE) n. 274/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, che prevede che le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da Paesi terzi sono ammesse in franchigia dai dazi all importazione purché le medesime importazioni siano esenti dall imposta sul valore aggiunto; Visto l art. 14, comma 1, del D.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, che attribuisce al Ministro delle finanze la competenza ad adottare regolamenti per stabilire, al fine dell adeguamento alle disposizioni adottate dai competenti organi comunitari, condizioni, modalità e formalità per l ammissione alle franchigie dai diritti doganali previste dall art. 12 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 723 del 1965 e dal predetto regolamento (CEE) n. 918/1983; 29

32 ART. 2 - Fatto generatore ed esigibilità dell accisa Visto l art. 14, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 723 del 1965, che stabilisce che gli ulteriori adeguamenti alle disposizioni comunitarie in materia di franchigie dai diritti doganali siano stabiliti con regolamenti approvati con decreti del Ministro delle finanze; Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1998, n. 500, recante le norme per l esenzione dai diritti doganali per gli oggetti ed i generi di consumo importati a seguito dei viaggiatori; Ritenuta la necessità di adeguare la normativa nazionale alle summenzionate disposizioni comunitarie; Visto il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell organizzazione del Governo, ed in particolare l art. 23 che ha istituito il Ministero dell economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze; Visto l art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 15 dicembre 2008; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400, con note n /UCL, del 4 febbraio 2009, e n /UCL del 17 febbraio 2009; Adotta il presente regolamento: Art. 1 - Definizioni 1. Ai fini dell applicazione delle disposizioni previste nel presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni: a) importazioni di natura non commerciale: le importazioni che, contemporaneamente, presentano carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci, riservate all uso personale o familiare dei viaggiatori o destinate ad essere regalate, che non riflettono, per la loro natura o quantità, alcun intento di carattere commerciale; b) bagagli personali: i bagagli che il viaggiatore è in grado di presentare all Ufficio doganale al momento del suo arrivo nonché quelli che presenta a tale ufficio in un secondo tempo, a condizione che comprovi che sono stati registrati come bagaglio al seguito, al momento della partenza, presso il vettore che ha provveduto al trasporto del viaggiatore; c) zona di frontiera: fatte salve le relative convenzioni, il territorio dei comuni che ricadono, anche parzialmente, nella zona avente una profondità in linea d aria di 15 chilometri dalla frontiera con Paesi non comunitari; d) lavoratore frontaliero: la persona che, per la sua abituale attività, deve varcare la frontiera nei suoi giorni di lavoro; e) viaggiatori aerei e viaggiatori via mare: tutti i passeggeri che effettuano viaggi aerei o marittimi, fatta eccezione per l aviazione privata da diporto o la navigazione privata da diporto; f) aviazione privata da diporto e navigazione privata da diporto: l uso di un aeromobile o di un battello marittimo da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che ha un contratto di locazione o altro titolo, per scopi non commerciali e diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche. 2. Ai fini dell applicazione del presente regolamento: a) il Principato di Monaco non è considerato Paese terzo e, limitatamente alle accise, la Repubblica di San Marino non è considerata Paese terzo; b) l isola di Man è considerata territorio in cui si applicano le norme comunitarie in materia di IVA o di accisa. 30

33 ART. 2 - Fatto generatore ed esigibilità dell accisa Art. 2 - Soglie monetarie 1. Fatto salvo quanto disposto dall art. 3, sono importate in esenzione dall imposta sul valore aggiunto, dall accisa e dai dazi doganali le merci che i viaggiatori, provenienti da Paesi terzi o da un territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di IVA o di accisa, portano con sé nel proprio bagaglio personale, a condizione che si tratti di importazioni di natura non commerciale e che il valore delle stesse merci non superi complessivamente 300,00 euro per viaggiatore. L importo di cui al presente comma è aumentato a 430,00 euro nel caso di viaggiatori aerei e viaggiatori via mare. 2. Per i viaggiatori di età inferiore a quindici anni le soglie monetarie di cui al comma 1 sono ridotte a 150,00 euro per viaggiatore indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato. 3. Ai fini del calcolo delle soglie monetarie di cui al comma 1, il valore delle singole merci non può essere frazionato. 4. Ai fini del calcolo delle soglie monetarie di cui al comma 1 non si tiene conto del valore del bagaglio personale di un viaggiatore che viene importato temporaneamente o reimportato a seguito di esportazione temporanea né del valore dei medicinali corrispondenti alle sue necessità personali. Ai fini del calcolo delle soglie monetarie di cui al comma 1 non si tiene conto, altresì, dei prodotti di cui all art. 3, commi 1 e Non è riscossa l IVA e l accisa per le merci importate da ciascun viaggiatore qualora l importo delle imposte da esigere non superi, complessivamente, 10,00 euro; per quanto concerne i dazi doganali trova applicazione l art. 868 del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio Art. 3 - Prodotti particolari 1. Relativamente ai prodotti del tabacco e ai prodotti alcolici, l esenzione dall IVA, dall accisa e dai dazi doganali è accordata entro i limiti dei quantitativi massimi indicati nella tabella A allegata al presente regolamento. 2. Relativamente ai prodotti carburanti, l esenzione dall IVA, dall accisa e dai dazi doganali è accordata limitatamente ai quantitativi contenuti nel serbatoio normale di qualsiasi mezzo di trasporto oltre al carburante eventualmente contenuto in un recipiente portatile avente capacità massima di 10,0 litri. 3. I viaggiatori di età inferiore a 17 anni sono esclusi dall esenzione applicabile ai prodotti indicati nella tabella A. Art. 4 - Disposizioni particolari per i residenti delle zone di frontiera 1. Per le importazioni di merci effettuate dalle persone che hanno la loro residenza nelle zone di frontiera, dai lavoratori frontalieri e dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico da Paesi terzi o da un territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di IVA o di accisa verso l Unione europea, le soglie monetarie di cui all art. 2, comma 1, sono ridotte a 50,00 euro. 2. Per i soggetti di cui al comma 1, l esenzione dall IVA, dall accisa e dai dazi doganali sui prodotti del tabacco e sui prodotti alcolici, è accordata entro i limiti dei quantitativi massimi ridotti indicati nella tabella B allegata al presente regolamento. Per i medesimi soggetti l esenzione dall IVA, dall accisa e dai dazi doganali sui prodotti carburanti è accordata limitatamente ai soli quantitativi contenuti nel serbatoio normale di qualsiasi mezzo di trasporto. 3. I soggetti di cui al comma 1, di età inferiore a diciassette anni, sono esclusi dall esenzione applicabile ai prodotti indicati nella tabella B. 31

34 ART. 2 - Fatto generatore ed esigibilità dell accisa Art. 5 - Abrogazione 1. Il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1998, n. 500, è abrogato. Art. 6 - Entrata in vigore 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore il primo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. TABELLA A Denominazione delle merci Quantità massima per viaggiatore a) Prodotti del tabacco: 200 sigarette oppure 100 sigaretti 1 oppure 50 sigari oppure 250 grammi di tabacco da fumare 1 Per sigaretti si intendono i sigari di peso massimo pari a 3 grammi al pezzo. Ciascun quantitativo sopra indicato rappresenta il 100% del quantitativo totale dei prodotti del tabacco ammesso in esenzione; per ciascun viaggiatore l esenzione può essere applicata anche ad una qualsiasi combinazione dei suddetti prodotti purché la somma delle rispettive percentuali non superi il 100%. b) Alcol e bevande alcoliche: 1 litro di alcol o bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico superiore a 22% o alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico pari o superiore a 80% oppure 2 litri di alcol e bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico non superiore a 22% Ciascun quantitativo sopra indicato rappresenta il 100% del quantitativo totale dell alcol e dei prodotti alcolici ammesso in esenzione; per ciascun viaggiatore l esenzione può essere applicata anche ad una qualsiasi combinazione dei suddetti prodotti purché la somma delle rispettive percentuali non superi il 100%. c) Altre bevande alcoliche 4 litri di vini tranquilli e 16 litri di birra TABELLA B Denominazione delle merci Quantità massima per viaggiatore a) Prodotti del tabacco: 20 sigarette oppure 10 sigaretti 32

35 ART. 2 - Fatto generatore ed esigibilità dell accisa Segue Tabella B Denominazione delle merci Quantità massima per viaggiatore Oppure 5 sigari oppure 25 grammi di tabacco da fumare 1 Per sigaretti si intendono i sigari di peso massimo pari a 3 grammi al pezzo. Ciascun quantitativo sopra indicato rappresenta il 100% del quantitativo totale dei prodotti del tabacco ammesso in esenzione; per ciascun viaggiatore l esenzione può essere applicata anche ad una qualsiasi combinazione dei suddetti prodotti purché la somma delle rispettive percentuali non superi il 100% b) Alcol e bevande alcoliche: 12,5 centilitri di alcol o bevande alcoliche con titolo alcolo metrico volumico superiore a 22% o alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico pari o superiore a 80% in volume oppure 25,0 centilitri di alcol e bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico non superiore a 22% Ciascun quantitativo sopra indicato rappresenta il 100% del quantitativo totale dell alcol e dei prodotti alcolici ammesso in esenzione; per ciascun viaggiatore l esenzione può essere applicata anche ad una qualsiasi combinazione dei suddetti prodotti purché la somma delle rispettive percentuali non superi il 100%. c) Altre bevande alcoliche: 1 litro di vini tranquilli e 2 litri di birra Circolare AD n. 14/D dell 11 giugno 2009 Regime comunitario delle franchigie doganali. Decreto 6 marzo 2009, n. 32 Regolamento recante norme per l esenzione dall imposta sul valore aggiunto e dalle accise per le merci importate da viaggiatori provenienti da Paesi terzi Modifiche alla Circolare n. 43/D del 2008 La circolare n. 43/D del 28 novembre 2008 ha illustrato le modifiche che il regolamento (CE) n. 274/2008 del Consiglio del 17 marzo 2008 ha apportato al regolamento CEE n. 918/1983, relativo al regime comunitario delle franchigie doganali. Come ivi illustrato, in base alla previsione del novellato art. 45 del regolamento CEE n. 918/1983, anche ai fini della franchigia daziaria, tutta la disciplina relativa alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori viene di fatto rinviata alle disposizioni di diritto nazionale adottate, da ogni Stato membro, in conformità della direttiva 2007/74/CE del Consiglio del 20 dicembre 2007, in materia di esenzione dall imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi. All epoca, nelle more della conclusione del procedimento di adozione delle disposizioni nazionali di recepimento della suddetta direttiva le cui disposizioni sono state ritenute per la maggior parte direttamente applicabili in base alla consolidata giurisprudenza in materia per evitare problemi per i viaggiatori e difficoltà operative per le Dogane, la circolare n. 43/D ha indicato anche quali norme nazionali, in quanto non in contrasto con le disposizioni recate dalla direttiva medesima, potevano essere ritenute ancora vigenti in relazione a quelle previsioni che la direttiva stessa lasciava invece alla discrezionalità degli Stati membri. 33

36 ART. 2 - Fatto generatore ed esigibilità dell accisa In particolare, contemperando le disposizioni direttamente applicabili della direttiva 2007/74/CE con quelle previgenti recate dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1998, n. 500, la circolare n. 43/D ha fornito le istruzioni per l importazione in franchigia dai dazi doganali, dall IVA e dall accisa di oggetti e generi di consumo a seguito dei viaggiatori provenienti dai paesi terzi, con riferimento alle «soglie monetarie», ai «limiti quantitativi» ed ai «residenti nelle zone di frontiera». Ciò premesso, si rende noto che la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 81 del 7 aprile 2009 ha pubblicato il Decreto 6 marzo 2009, n. 32 (allegato in copia), in vigore dall 8 aprile 2009, con il quale È stato approvato il Regolamento recante norme per l esenzione dall IVA e dalle accise per le merci importate da viaggiatori provenienti da Paesi terzi. Detto Regolamento ha recepito la citata direttiva 2007/74/CE, effettuando in sostanza quelle scelte che la direttiva medesima rimetteva alla discrezionalità degli Stati membri ed abrogando il citato decreto n. 500 del Pertanto, ad integrazione e parziale modifica di quanto indicato dalla citata circolare n. 43/D, si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti. Soglie monetarie L art. 2 del decreto n. 32/2009 indica le soglie entro le quali sono importate in esenzione dall IVA, dall accisa e dai dazi doganali le merci che i viaggiatori, provenienti da Paesi terzi o da un territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di IVA o di accisa, portano con sè nel proprio bagaglio personale: possono, al riguardo, essere confermate le istruzioni dettate dalla circolare n. 43/D sia circa l ammontare delle soglie ivi indicate (300,00 euro per viaggiatore, importo aumentato a 430,00 euro nel caso di viaggiatori aerei e viaggiatori via mare e ridotto a 150,00 euro per i viaggiatori di età inferiore a 15 anni), sia con riferimento all impossibilità di frazionare il valore delle singole merci ed all esclusione, da detta somma, del bagaglio personale dei viaggiatori e del valore dei medicinali corrispondenti alle loro necessità personali. Il comma 5 dell art. 2 cit. è, invece, innovativo in quanto prevede che non deve essere riscossa l IVA e l accisa, per le merci importate da ciascun viaggiatore, qualora l importo delle imposte medesime da esigere non superi complessivamente 10,00 euro. Per quanto riguarda la possibilità di non riscossione dei dazi doganali, lo stesso comma rinvia all art. 868 del regolamento (CEE) n. 2454/93 del 2 luglio 1993, il quale prevede, com è noto, la non contabilizzazione di dazi inferiori a 10,00 euro. Limiti quantitativi Per taluni prodotti, l art. 3 del Decreto in commento fissa, nella Tabella A allegata al medesimo, i limiti quantitativi massimi entro i quali si applica l esenzione dall IVA, dall accisa e dai dazi doganali di cui si discute. Relativamente ai prodotti del tabacco, alcol e bevande alcoliche, di cui alle sezioni a)e b), detta Tabella A precisa che ciascuno dei quantitativi ivi indicati rappresenta il 100% del quantitativo totale dei rispettivi prodotti ammessi in esenzione e che per ciascun viaggiatore l esenzione può essere applicata anche ad una qualsiasi combinazione dei suddetti prodotti purché la somma delle rispettive percentuali non superi il 100%. In sostanza, ai sensi di quanto sopra riportato, possono essere importate in franchigia, nell ambito di ogni categoria, anche combinazioni di più prodotti dello stesso tipo (tabacchi, da una parte, alcol e prodotti alcolici, dall altra) fermo restando che, in ogni caso, la somma delle percentuali di ciascuno dei prodotti, calcolate in relazione al quantitativo totale massimo consentito per ognuno di essi, non deve superare il 100%. Al riguardo, si ritiene utile fornire qualche esempio. 34

37 ART. 2 - Fatto generatore ed esigibilità dell accisa Esempio n. 1 Con riferimento ai prodotti del tabacco di cui alla Tabella A, un viaggiatore che porti con sè un quantitativo di 20 sigarette, pari al 10% del quantitativo massimo ammesso in esenzione, potrà decidere di importare in esenzione anche quantità di un solo ulteriore prodotto del tabacco, tra quelli contemplati nella tabella A, che sia pari al 90% di quello massimo ammesso in esenzione per ognuno di essi (e dunque importare 90 sigaretti o 45 sigari o 225 grammi di tabacco da fumare, essendo tali quantitativi, per l appunto, pari, ciascuno, al 90 % di quello massimo ammesso in esenzione per ognuno di essi) ovvero, ancora, preferire di importare combinazioni diverse degli altri prodotti, sempre che la somma delle rispettive percentuali non superi il 90% (ad esempio, 60% di sigaretti e 30% di sigari, oppure 40% di sigari e 50% di tabacco da fumare, ecc.). Esempio n. 2 Con riferimento all alcol ed alle bevande alcoliche di cui alla Tabella A, il viaggiatore che porti con sè un litro di vermuth (bevanda alcolica avente titolo alcolometrico volumico non superiore a 22%) potrà importare, ad esempio, mezzo litro di cognac (alcol o bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico superiore a 22%), oppure mezzo litro di grappa (alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico pari o superiore a 22%). Infatti, tenuto conto che un litro di vermuth rappresenta il 50% del quantitativo di vermuth ammesso, il quantitativo di cognac o di grappa importato non potrà, a sua volta, superare il 50% del quantitativo massimo ammesso per tali prodotti (un litro). Esempio n. 3 Con riferimento alle altre bevande alcoliche di cui alla sezione c) della Tabella A, il viaggiatore che porti con sè 4 litri di vino tranquillo potrà importare anche fino a 16 litri di birra, dal momento che i quantitativi ivi indicati non sono alternativi. È utile precisare, al riguardo, che i vini spumanti non sono compresi tra i prodotti di cui alla sezione c) e sono, quindi, da includere tra quelli di cui alla sezione a) della medesima Tabella A. Disposizioni particolari per i residenti delle zone di frontiera L art. 4, 1 comma, del Decreto n. 32/2009 prevede che per le importazioni di merci effettuate dalle persone che hanno la loro residenza nelle zone di frontiera, dai lavoratori frontalieri e dal personale dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico da Paesi terzi o da un territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di IVA o di accisa verso l Unione europea, le soglie monetarie sono ridotte a 50,00 euro. In tal senso deve ovviamente intendersi modificata la citata Circolare n. 43/D del 2009 che indicava invece la soglia di 20,00 euro. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che per detti soggetti l esenzione sui prodotti del tabacco e su quelli alcolici è accordata entro i limiti dei quantitativi massimi ridotti indicati nella Tabella B allegata al Decreto medesimo e stabilisce altresì che per i medesimi l esenzione sui carburanti è accordata limitatamente ai soli quantitativi contenuti nel serbatoio normale di qualsiasi mezzo di trasporto. Il comma 3, invece, esclude dall esenzione applicabile ai prodotti indicati nella Tabella B i soggetti di cui sopra di età inferiore ai 17 anni. La Tabella B è anch essa innovativa nella parte in cui, relativamente ai prodotti del tabacco, alcol e bevande alcoliche, di cui alle sezioni a) e b), stabilisce che ciascuno dei quantitativi ivi indicati rappresenta il 100% del quantitativo totale dei rispettivi prodotti ammessi in esenzione e che 35

38 ART. 2 - Fatto generatore ed esigibilità dell accisa per ciascun viaggiatore l esenzione può essere applicata anche ad una qualsiasi combinazione dei suddetti prodotti purché la somma delle rispettive percentuali non superi il 100%. Naturalmente, valgono qui le valutazioni e gli esempi esposti sopra in ordine alla medesima disposizione contenuta nella Tabella A. È appena il caso di porre in evidenza che la Tabella B è innovativa rispetto al passato anche perché, alla sezione c), include la birra5 tra le «altre bevande alcoliche» e fissa in 2 litri il quantitativo per il quale ne è prevista la franchigia; il quantitativo di vino tranquillo èƒ stato invece fissato ad 1 litro (dunque, la soglia è stata innalzata rispetto a quella dei 25,00 centilitri previsti dalla Tabella B allegata alla circolare n. 43/D del 2008). Si invitano le Direzioni regionali in indirizzo a vigilare sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni ed a segnalare alla scrivente eventuali difficoltà operative che dovessero essere riscontrate nella loro pratica applicazione. Circolare AD prot n. 22/D del 26 novembre 2009 Sistema AIDA - Avvio delle procedure di sdoganamento telematico per i regimi all importazione in procedura di domiciliazione Istruzioni per la costituzione e la gestione del fascicolo elettronico per le dichiarazioni telematiche di importazione e di esportazione 1) Premessa Nella cornice delle innovazioni e delle semplificazioni prescritte dal Codice della Amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e anticipando l estensione delle iniziative previste a livello comunitario nell ambito di ecustoms, sono state realizzate le nuove procedure informatizzate per la presentazione delle dichiarazioni telematiche all importazione (definitiva, perfezionamento attivo, reimportazione) in procedura di domiciliazione. Con l occasione sono stati introdotti ulteriori elementi di semplificazione, dando la facoltà agli operatori che già utilizzano le procedure per lo sdoganamento telematico all esportazione ed a quelli che aderiranno, su base volontaria allo sdoganamento telematico all importazione, di utilizzare «il fascicolo elettronico» per la conservazione dei documenti a corredo della dichiarazione doganale. Con la presente circolare si impartiscono, pertanto le istruzioni per la presentazione di tali dichiarazioni e per l esecuzione degli adempimenti richiesti all atto del controllo della dichiarazione presentata tramite E.D.I., per lo svincolo delle merci e per la conservazione della relativa documentazione. 2) Definizione Ai fini della presente circolare si definisce «dichiarazione telematica» una dichiarazione doganale presentata mediante l invio di un file al quale sia stato apposto, dal dichiarante, il relativo codice di autenticazione (firma digitale) (art. 61, lett. b del Regolamento CEE n. 2913/1992), secondo le modalità previste nel manuale per l utente del servizio telematico dell Agenzia delle Dogane. 3) Presentazione della dichiarazione telematica La presentazione della dichiarazione telematica, per la procedura di domiciliazione (art. 76, par. 1, lett. c del Regolamento CEE n. 2913/1992), sostituisce l obbligo della comunicazione degli arrivi (art. 266, par. 1 del Regolamento CEE n. 2454/1993; art. 9 del D.M. 548/1992) e l iscri- 36

39 ART. 2 - Fatto generatore ed esigibilità dell accisa zione della dichiarazione nelle scritture (art. 266 par. 1 del Regolamento CEE n. 2454/1993; art. 10, comma 1 del D.M. 548/1992) nonché la presentazione della dichiarazione complementare (art. 76, par. 2 e 3 del Regolamento CEE n. 2913/1992 e art. 267 del Regolamento CEE n. 2454/1993). La presentazione della dichia razione telematica richiede che il dichiarante disponga di tutta la documentazione e delle eventuali autorizzazioni o licenze previste per il vincolo al regime doganale richiesto; l eliminazione della copia cartacea della dichiarazione comporta che tutti i dati, le attestazioni o le eventuali altre annotazioni richieste da norme comunitarie e nazionali, in vigore al momento della presentazione della dichiarazione, devono essere riportati nelle apposite caselle del tracciato del messaggio «IM», utilizzando le codifiche attualmente in uso per la compilazione del DAU, ovvero in forma testuale, nei campi appositamente predisposti, laddove non esista una specifica codifica. 4) Registrazione e controllo delle dichiarazioni La dichiarazione telematica si considera accettata al momento della sua registrazione sul sistema di elaborazione dati dell Agenzia delle Dogane (art. 222, paragrafo 2 del regolamento CEE 2454/93). È inteso che la merci restano disponibili, nel luogo autorizzato indicato nella dichiarazione telematica effettuata col messaggio «IM», sino al momento dello svincolo. Il sistema, entro il termine previsto dal manuale utente per il servizio telematico, invia in risposta un messaggio che fornisce, per ciascuna delle dichiarazioni inviate con uno stesso file: a) gli estremi di registrazione; b) i dati relativi all annotazione a debito di eventuali diritti liquidati nella dichiarazione; c) l indicazione «In attesa di esito» del circuito doganale di controllo. Successivamente l utente provvede a prelevare l aggiornamento del messaggio di cui al precedente punto, completato dal sistema con l esito del circuito doganale di controllo, ovvero: «Svincolata», unitamente al codice alfanumerico di svincolo; «Non svincolabile». 5) Dichiarazione con esito «Svincolata» In tal caso il dichiarante provvede a produrre un immagine elettronica intelligibile del DAU contenente, nelle corrispondenti caselle: i dati della dichiarazione telematica; I dati ricevuti in risposta dal sistema, e cioè gli estremi di registrazione (casella A del DAU); i dati contabili relativi all annotazione a debito di eventuali diritti liquidati (casella B del DAU) l attestazione: «Trasmissione telematica - Autenticazione ai sensi dell art. 199, comma 2, del regolamento CEE n. 2454/1993». (casella J del DAU); la dicitura «Dichiarazione considerata conforme - Codice di svincolo:», seguita dal codice di svincolo ricevuto (casella J del DAU). 6) Dichiarazione con esito «Non svincolabile» Tale esito viene inviato nel caso di dichiarazione selezionata per il controllo documentale o fisico e di conseguenza occorre attendere l intervento da parte de ll ufficio doganale competente, che procederà all effettuazione del controllo secondo le istruzioni impartite con circolare n. 15/D del 23 giugno Il funzionario incaricato di eseguire il controllo presso il luogo autorizzato, procede alla stampa dal sistema AIDA di due copie delle dichiarazione. Se dal controllo effettuato non è necessario procedere ad alcuna rettifica, il funzionario comunica il codice di svincolo al dichiarante. In tal caso il dichiarante produce un immagine elettronica intelligibile del DAU contenente, nelle corrispondenti caselle: 37

40 ART. 2 - Fatto generatore ed esigibilità dell accisa i dati della dichiarazione telematica : I dati ricevuti in risposta dal sistema e cioè gli estremi di registrazione (casella A del DAU); i dati contabili relativi all annotazione a debito di eventuali diritti liquidati (casella B del DAU) l attestazione: «Trasmissione telematica - Autenticazione ai sensi dell art. 199, comma 2, del regolamento CEE n. 2454/1993». (casella J del DAU); la dicitura «Dichiarazione conforme - Codice di svincolo:», seguita dal codice di svincolo (casella J del DAU). Se il controllo effettuato richiede la rettifica della dichiarazione, oltre che all applicazione delle eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti, il funzionario incaricato del controllo: a) esegue le correzioni richieste sulle due copie cartacee della dichiarazione stampate dal sistema AIDA, apponendovi il codice di svincolo ovvero annotando gli estremi del provvedimento in caso di sequestro, fermo della merce o altri provvedimenti cautelari e procede altresì alla verbalizzazione delle irregolarità; b) consegna una di tali copie al dichiarante, convalidata dal timbro e dalla firma; c) esegue sul sistema AIDA le rettifiche richieste ed annota il risultato del controllo. Qualora sia stato concesso lo svincolo, il dichiarante produce un immagine elettronica intelligibile del DAU contenente, nelle corrispondenti caselle: i dati della dichiarazione telematica debitamente rettificati secondo quanto indicato nella copia di cui al precedente punto b); i dati ricevuti in risposta dal sistema e cioè gli estremi di registrazione (casella A del DAU); i dati contabili relativi all annotazione a debito di eventuali diritti liquidati (casella B del DAU) l attestazione: «Trasmissione telematica - Autenticazione ai sensi dell art. 199, comma 2, del regolamento CEE n. 2454/1993». (casella J del DAU); la dicitura «Rettificata conforme - Codice di svincolo:», seguita dal codice di svincolo (casella J del DAU). 7) Rettifica e annullamento delle dichiarazioni su istanza di parte Eventuali richieste di rettifica della dichiarazione, da parte del dichiarante, possono essere inoltrate all ufficio doganale competente solo dopo l accettazione da parte del sistema della dichiarazione telematica. Tuttavia, come stabilito dall art. 65 del Regolamento CEE n. 2913/1992, nessuna rettifica di parte può più essere autorizzata se la richiesta è fatta dopo che il sistema ha già comunicato l esito di «Svincolata» o di «Non svincolabile», oppure se l ufficio ha già constatato l inesattezza delle indicazioni fornite. Parimenti, nei casi previsti dall art. 66, primo comma del Regolamento CEE n. 2913/1992, il dichiarante può inoltrare richieste di annullamento della dichiarazione all ufficio doganale competente dopo l accettazione della dichiarazione da parte del sistema, purché lo stesso non abbia già selezionato l operazione per la visita delle merci o comunque l Ufficio doganale non abbia comunicato al dichiarante di voler procedere alla verifica. In tale caso l annullamento della dichiarazione potrà essere effettuato soltanto dopo la visita delle merci, sempre che non siano state riscontrate irregolarità. 8) Costituzione e gestione del fascicolo elettronico da parte del dichiarante Le disposizioni di cui al presente punto si applicano alle dichiarazioni telematiche di importazione e di esportazione. Si premette che la dichiarazione resa è, ad ogni fine di legge, il 38

41 ART. 2 - Fatto generatore ed esigibilità dell accisa file inviato tramite il servizio telematico doganale, munito dell apposito codice di autenticazione, come registrato sugli archivi del sistema AIDA Il dichiarante è tenuto a conservare per tutto il periodo previsto dalle vigenti norme in materia di contabilità aziendale e fiscale, il fascicolo di ogni dichiarazione. Qualora si utilizzino sistemi di gestione e conservazione elettronica il fascicolo può essere conservato in formato elettronico. Il fascicolo cartaceo, intestato con gli estremi di registrazione della dichiarazione, si compone di: la stampa dell immagine elettronica del DAU di cui ai punti 5 e 6; se del caso, la copia di cui al punto 6 lett. b) i documenti a corredo della dichiarazione. Il fascicolo elettronico, ai fini della ricerca/estrazione dagli archivi dell operatore, deve essere identificabile tramite gli estremi di registrazione della dichiarazione, e si compone di: immagine elettronica del DAU di cui ai punti 5 e 6; i documenti a corredo della dichiarazione e se del caso la copia cui al punto 6 lett. b), formati 1 o prodotti 2 secondo le regole stabilite dal Codice dell Amministrazione Digitale, dalla delibera CNIPA 11/04 e successive modificazioni e dall art bis del codice civile. Si rammenta che, nelle more delle modifiche al Codice Doganale, la conservazione elettronica di documenti analogici non è estensibile ai documenti le cui caratteristiche fisiche (colore, grammature della carta, etc...) ha specifica rilevanza giuridica (ad esempio EUR1). In tal caso può conservarsi l immagine elettronica conservando anche l originale cartaceo. Le disposizioni relative alla costituzione e conservazione del fascicolo di cui al presente punto si applicano anche alle dichiarazioni telematiche per i regimi di esportazione, di transito e di esportazione abbinata a transito, di cui alla circolare n. 18/D del 24 marzo 2004 e successive modifiche ed integrazioni. Fino a successiva comunicazione restano ferme le procedure previste dalla Circolare 15/D del 23 giugno 2009 per l inoltro all ufficio doganale della documentazione a corredo della dichiarazione doganale trasmessa in via telematica. 9) Adempimenti connessi allo scarico di licenze/autorizzazioni Nel caso di operazioni per le quali sia previsto lo scarico di licenze o autorizzazioni, sarà cura dell operatore economico controllare, prima dell invio della relativa dichiarazione telematica, la disponibilità delle quantità residue e di effettuarne l aggiornamento dopo l accettazione della dichiarazione da parte del sistema telematico. Il fascicolo relativo a dichiarazioni della specie, unitamente al dettaglio degli scarichi effettuati va trasmesso, nei tempi attualmente previsti nei disciplinari di autorizzazione alla procedura domiciliata per la presentazione della dichiarazione complementare al competente ufficio doganale. 10) Applicabilità e disponibilità del servizio Le disposizioni di cui ai precedenti punti sono applicabili dal 15 dicembre Presso gli uffici che assicurano un operatività estesa alle 24 ore, il servizio per la presentazione delle dichiarazioni telematiche è disponibile dalle ore 01:00 alle ore 24:00. Presso i rimanenti uffici, il servizio è disponibile dall orario di apertura sino all ora in cui termina l operatività dell ufficio controlli, anticipata di un numero di minuti pari a quelli del tempo di intervento registrato sugli archivi di AIDA relativo al luogo autorizzato indicato nella dichiarazione. 1 Documento originato in formato elettronico. 2 Documento analogico trasformato in digitale attraverso il processo di memorizzazione della relativa immagine. 39

42 ART. 2 - Fatto generatore ed esigibilità dell accisa La fascia oraria di operatività degli uffici di controllo è determinata dalle Direzioni Regionali in base alle istanze degli operatori del proprio bacino di utenza ed alla disponibilità di risorse degli uffici interessati. 11) Tempi di comunicazione dell esito (svincolata/non svincolabile) Il tempo massimo intercorrente tra la ricezione della dichiarazione telematica e quello di invio dell esito è determinato in funzione del tempo di intervento dell ufficio di controllo presso il luogo di arrivo delle merci, come registrato sull archivio delle autorizzazioni del sistema AIDA. Inoltre nel caso in cui il file inviato contenga solo dichiarazioni con esito «svincolata», è garantito, nella maggioranza dei casi, l invio di tale esito definitivo entro il tempo massimo di 5 minuti. Le merci selezionate per il controllo devono restare nel luogo autorizzato sino all intervento del funzionario doganale che effettua il controllo. 12) Avvertenze finali Si richiama l attenzione sul fatto che l ammissione alle procedure di cui alla presente circolare si basa su una maggiore fiducia accordata agli operatori economici, con i quali viene posta in essere una stretta collaborazione tecnica, tesa al raggiungimento di un efficiente utilizzazione degli strumenti telematici. Di conseguenza, saranno esclusi dalle procedure in questione gli operatori nei confronti dei quali siano riscontrate gravi irregolarità e comportamenti fraudolenti nel compimento delle operazioni. Nei casi in cui, per qualsiasi causa, il servizio telematico erogato dall Agenzia venga ad essere interrotto e l interruzione è prevista o si è effettivamente protratta per una durata superiore ai trenta minuti, gli utenti procedono alle formalità previste dalla normale procedura domiciliata, previo l invio all ufficio di controllo della comunicazione dell arrivo delle merci, nei tempi previsti dal relativo disciplinare di attuazione. Nota AD del 15 dicembre 2009 E-customs.it: Principali novità in materia di ICS che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2011 [dichiarazione sommaria di entrata] Dal 1 gennaio 2011 la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza prevede l obbligo per gli operatori economici di adeguarsi a quanto previsto nell ambito del progetto I.C.S. (Import Control System). Nell attesa della emanazione delle istruzioni ufficiali da parte degli Uffici dell Agenzia competenti in materia, si anticipano le principali novità relative alla presentazione delle dichiarazione sommaria di entrata (ENS) che deve essere presentata prima dell ingresso della merce nel territorio doganale della Comunità. L Italia accetterà esclusivamente le ENS, nel quale è indicato come ufficio doganale di 1 ingresso nella comunità un ufficio italiano e in tale circostanza gli operatori economici sono tenuti a inviare tali dichiarazioni al Sistema Telematico Doganale (STD). Nel momento in cui le merci raggiungono l effettivo ufficio di primo ingresso nel territorio della Comunità, l operatore dovrà presentare una notifica d arrivo. L Italia intende utilizzare come notifica di arrivo il Manifesto delle Merci in Arrivo, già in uso, semplificando al massimo gli adempimenti per gli operatori economici del settore. Il tracciato del MMA corredato con i riferimenti delle ENS è in corso di pubblicazione (versione 4.0). 40

43 ART. 2 - Fatto generatore ed esigibilità dell accisa Quanto di seguito riportato costituisce una prima versione delle istruzioni, suscettibile quindi di eventuali variazioni ed integrazioni, ma consente agli operatori di avviare le necessarie attività di adeguamento tecnico-operativo. Nota bene: I tracciati relativi alla dichiarazione sommaria di entrata ENS (ENtry Summary declaration) prevista dal Regolamento (CE) 1875/2006, sono disponibili dal 15 dicembre 2009 e a partire dal 1 luglio 2010 potranno iniziare i test per suddetta dichiarazione. Resta inteso che tutti gli operatori economici sono invitati ad adeguare i loro sistemi per l invio del messaggio «ENS», nel minor tempo possibile. La suddetta pagina sarà tenuta costantemente aggiornata con le ultime novità. a. Premessa Nell ambito delle attività pianificate per l anno 2011 dal Multi Annual Strategic Plan (MASP) per l attuazione della Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane ed il commercio, è previsto dal 1 gennaio 2011 l obbligo di adeguarsi a quanto previsto per il progetto ICS. In particolare il Regolamento (CEE) n. 2454/1993, come modificato dai Regolamenti (CE) n. 1875/2006, n. 273/2009 e n. 312/2009, fissa al 1 gennaio 2011 la data a decorrere dalla quale diviene obbligatoria per gli operatori economici la presentazione elettronica delle dichiarazione sommaria di entrata e della notifica d arrivo. b. Presentazione telematica della ENS 1. Soggetto che invia la ENS Ai sensi del Reg. (CE) 648/2005 (art. 36-ter, par. 3 e 4) deve essere presentata dal: soggetto che introduce le merci; soggetto che assume la responsabilità del trasporto; soggetto per conto del quale agisce uno dei soggetti suddetti; soggetto per presenta le merci alla dogana; rappresentante dei soggetti di cui sopra. 2. Quando inviare la ENS I termini, previsti dal Reg. (CE) 1875/2006 (art. 184-bis), entro i quali deve essere trasmessa la ENS in caso di trasporto marittimo sono: per i carichi trasportati in container almeno 24 ore prima del carico nel porto di partenza; per i carichi alla rinfusa/frazionati: almeno quattro ore prima dell arrivo al primo porto situato sul territorio doganale della Comunità; per i trasporti effettuati tra la Groenlandia, le isole Færøer, Ceuta, Melilla, la Norvegia, l Islanda o i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero o del Mediterraneo, tutti i porti del Marocco e il territorio doganale della Comunità ad eccezione dei dipartimenti francesi d oltremare, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie: almeno due ore prima dell arrivo al primo porto del territorio doganale comunitario; In caso di trasporto aereo: per voli a corto raggio: almeno entro il momento dell effettivo decollo dell aeromobile; 41

44 ART. 2 - Fatto generatore ed esigibilità dell accisa per voli a lungo raggio: almeno quattro ore prima dell arrivo al primo aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità; Nel caso del traffico ferroviario e di navigazione su acque interne, la dichiarazione sommaria di entrata va presentata all ufficio doganale di entrata almeno due ore prima dell arrivo all ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunità Nel caso del traffico su strada, la dichiarazione sommaria di entrata va presentata all ufficio doganale di entrata almeno un ora prima dell arrivo all ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunità. 3. Dati da indicare e invio della dichiarazione L allegato 30-bis del Reg. (CE) 1875/2006, così come modificato dal Reg. (CE) 312/2009 riporta in generale i dati da inserire nella ENS; per alcune categorie di operazioni e per determinati soggetti (corrieri, AEO, spedizioni postali, ecc.) è previsto un set limitato di informazioni da trasmettere. Per ottemperare alle prescrizioni comunitarie è stato predisposto il nuovo messaggio «ENS» il cui tracciato, comprensivo delle relative regole e condizioni per la compilazione, è disponibile dal 15 dicembre 2009 nella sezione «ecustoms.it» alla voce «AIS» (Automated Import System) del sito internet dell Agenzia. 4. La procedura ordinaria La presentazione delle dichiarazione in parola avviene mediante l invio del messaggio ENS, redatto secondo le specifiche pubblicate nell Appendice del manuale utente del servizio telematico. L operatore che invia la ENS deve essere registrato al STD - Servizio telematico doganale. Se l ENS è valida, viene memorizzata in AIDA e viene generato automaticamente il MRN, che è comunicato all operatore che invia la ENS e al vettore (o suo rappresentante), se quest ultimo rispetta le seguenti condizioni: è dichiarato nella ENS ed è ha un codice EORI valido; è un soggetto diverso rispetto a quello che ha inviato l ENS; è registrato al STD. L MRN e il n. dell articolo (singolo) della ENS relativi a merce in sbarco dovranno essere riportati nella successiva notifica d arrivo (MMA). Possono essere effettuate delle richieste di rettifica di una ENS, per ottenere la modifica, la creazione e la cancellazione di dati della ENS. Le richieste di rettifica devono essere inviate allo stesso ufficio di primo ingresso, che provvede ad effettuare dei controlli di validità. Sulla base delle informazioni presenti nella ENS viene effettuata l analisi dei rischi che si basa su profili stabiliti a livello comunitario e pertanto omogenei per tutti i Paesi Membri. I parametri sono basati sia su parametri oggettivi che soggettivi. In relazione al grado di rischio potrebbe essere previsto il «do not load» presso il porto di imbarco, la visita al primo porto comunitario o il controllo al successivo porto di effettivo sbarco della merce. 5. La procedura di soccorso All atto della presentazione della dichiarazione, se il sistema informatico delle autorità doganali e l applicazione informatica dell operatore non funzionano, la ENS dovrà essere presentata osservando la procedura cartacea alternativa. Se è soltanto l applicazione informatica dell operatore economico ad essere non funzionante, la procedura, in tal caso, prevede la presentazione della dichiarazione cartacea accompagnata dai 42

45 ART. 2 - Fatto generatore ed esigibilità dell accisa dati di quest ultima registrati preventivamente su supporto informatico. I dati della dichiarazione devono essere registrati su supporto informatico secondo il tracciato del messaggio ENS (cfr. Appendice del manuale utente del servizio telematico: «Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati») e preceduti dai campi previsti per la presentazione su «floppy disk» (cfr. Assistenza online per i servizi dell Agenzia delle Dogane). c. Presentazione telematica della notifica di arrivo Ai sensi del Reg. (CE) 312/2009 (art. 184-octies) il gestore del mezzo di trasporto attivo in entrata nel territorio doganale della Comunità o il suo rappresentante notifica alle autorità doganali del primo ufficio doganale di entrata l arrivo del mezzo di trasporto. Il MMA, completato con i riferimenti delle dichiarazioni sommarie di entrata, costituirà la notifica di arrivo senza ulteriori adempimenti per gli operatori economici. Per le merci rimaste a bordo sarà il sistema a rilevare eventuali rischi senza dover indicare i riferimenti alle relative ENS. Le merci selezionate per il controllo sicurezza saranno messe a disposizione della dogana per le attività di competenza. Circolare AD n. 2/D prot del 3 febbraio 2010 Regime comunitario delle franchigie doganali. Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio del 16 novembre 2009 Si comunica che, a decorrere dal 1 gennaio 2010, è entrato in vigore il Regolamento CE n. 1186/2009 del Consiglio del 16 novembre G.U. dell U.E. serie L n. 324 del 10 dicembre 2009 (allegato alla presente comunicazione), che riporta la versione codificata del regime comunitario delle franchigie doganali e sostituisce il Regolamento CEE n. 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983 e le sue successive modificazioni. La necessità di novellare la predetta disciplina è nata dall esigenza di razionalizzare e chiarire meglio la materia in argomento, tenuto conto delle modifiche apportate nel tempo al predetto Regolamento CEE n. 918/83. Ai fini dell applicazione del detto Regolamento CE n. 1186/2009 restano comunque valide le disposizioni contenute nella circolare n. 22/D del 5 maggio 2004, come integrata dalle circolari nn. 43/D del 28 novembre 2008 e 14/D dell 11 giugno I riferimenti normativi contenuti nelle predette circolari dovranno naturalmente essere intesi riferiti a quelli previsti nel nuovo Regolamento CE n. 1186/2009. A tal fine, si rimanda alla consultazione della tavola di concordanza allo stesso allegata. [ALLEGATO: Omissis] Telescritto AD prot /RU/DCGT del 21 aprile 2010 Procedura di sdoganamento anticipato delle merci (Pre-clearing) presso gli uffici doganali portuali Nell ambito delle iniziative strategiche intraprese dall Agenzia delle Dogane, questa Direzione Centrale al fine di favorire il rilancio della competitività del sistema portuale nazionale ha autorizzato, a partire dal 2008, presso gli uffici doganali di Genova, La Spezia, Savona, Livorno e più recentemente Napoli l adozione di una procedura sperimentale, con la quale è stata introdotta la 43

46 ART. 2 - Fatto generatore ed esigibilità dell accisa convalida anticipata del manifesto merci arrivate (MMA) unitamente alla presentazione anticipata delle dichiarazioni doganali di esito. Tenuto conto dei risultati positivi conseguiti con la sperimentazione e considerate le richieste pervenute da altre strutture territoriali interessate all utilizzo della richiamata procedura, si dispone che per la sua introduzione presso gli altri uffici doganali portuali nazionali dovranno essere osservate scrupolosamente le seguenti istruzioni. 1. Premessa Per l utilizzo della procedura in esame, il manifesto di arrivo (MMA) deve essere predisposto ed inviato telematicamente al competente ufficio doganale portuale prima dell arrivo della nave e che le dichiarazioni doganali relative alle spedizioni siano presentate in procedura ordinaria. Le istruzioni che seguono potranno essere utilizzate anche dai soggetti operanti in procedura di domiciliazione all importazione negli spazi doganali di cui alla circolare n. 22/D del 26 novembre 2009 emanata dalla Direzione Centrale Tecnologie per l Innovazione. 2. Modalità operative - Adempimenti a carico degli operatori economici L operatore trasmette telematicamente al competente ufficio doganale il manifesto merci arrivate (MMA), secondo il tracciato previsto nell appendice al manuale per l utente del sistema telematico doganale, prima dell arrivo della nave. Ferma restando l effettiva operatività della nave (in particolare l espletamento della visita approdi da parte della Guardia di Finanza) dopo la comunicazione del suo arrivo da parte della Capitaneria di Porto (secondo modalità stabilite mediante accordi stipulati in sede locale), sarà presentata in dogana una copia cartacea del manifesto, ai fini della sua convalida. Dopo la convalida del manifesto, sussistendo le condizioni previste dall art. 6, comma 2, del decreto-legislativo n. 374/1990, gli operatori inviano telematicamente la dichiarazione doganale delle merci. Successivamente, e preliminarmente all inizio delle operazioni di sbarco delle citate merci, nel caso di procedura ordinaria,viene presentata all ufficio doganale, per la convalida, copia cartacea della dichiarazione precedentemente trasmessa. Per i soggetti titolari di autorizzazioni alle procedure di domiciliazione, l invio delle dichiarazioni doganali è effettuato secondo quanto disposto dalla richiamata circolare n. 22/D del 26 novembre È appena il caso di rilevare che gli estremi della partita A/3 generata dal MMA saranno riportati nella casella 40 delle dichiarazioni doganali di esito. Qualora vi sia una interruzione del sistema informatico (doganale e/o dell operatore), si procede all iscrizione delle partite di merci con l analoga procedura prevista per la presentazione del MMA cartaceo. Eventuali rettifiche del manifesto dopo la sua convalida possono essere autorizzate, secondo le modalità di rito, dal competente ufficio doganale che ha a disposizione, ai fini di un loro monitoraggio, le nuove funzionalità presenti in Aida ed illustrate con nota prot del 29 gennaio 2010 della Direzione Centrale Tecnologie per l Innovazione. Restano valide le istruzioni emanate con la circolare n. 182/D del 10 ottobre 2000 per quanto concerne la richiesta di presentazione anticipata dei manifesti per le navi in arrivo nei giorni prefestivi (es. sabato pomeriggio) e festivi nei quali gli uffici doganali sono normalmente chiusi. Nell ambito del pre-clearing, la convalida può avvenire in anticipo soltanto per gli arrivi avvenuti nelle giornate prefestive e resta posticipata al successivo giorno lavorativo per le navi arrivate nei giorni festivi. 44

47 ART. 2 - Fatto generatore ed esigibilità dell accisa 3. Modalità operative - Adempimenti a carico dei terminalisti Nell ambito della funzionalità relativa al colloquio telematico con gli uffici doganali, il terminalista visualizza tramite le apposite funzioni web del Sistema Informatico Doganale, secondo le istruzioni diramate con nota prot del 29 gennaio 2010 della Direzione centrale tecnologie per l innovazione le partite di propria pertinenza. Tali funzioni consentono, tra l altro, di richiedere informazioni sui manifesti, sugli scarichi delle partite, di comunicare le risultanze dello sbarco (contenente per ogni partita A/3 l esito e le eventuali differenze) e di disporre dei dati relativi allo svincolo. 4. Merci in sbarco diretto Per le merci sbarcate da sdoganare in linea, l assegnazione del numero di A/3 avviene sulla base del codice convenzionale 099 che corrisponde ad un magazzino di T.C. virtuale finalizzato soltanto a costituire il precedente allibramento delle dichiarazioni doganali di esito. Pertanto, nei casi di specie la procedura di pre-clearing esclude la figura del terminalista/ gestore del magazzino di temporanea custodia. Dopo la convalida anticipata del MMA, da effettuarsi secondo quanto in precedenza descritto, gli operatori potranno presentare la dichiarazione in dogana e, in caso di concessione dello svincolo, provvedere all uscita delle merci dagli spazi doganali. 5. Merci soggette al controllo di altre autorità o sottoposte a particolari misure In attesa di una riconsiderazione della materia a seguito della pratica attuazione dello sportello unico doganale, sono escluse dalla procedura di pre-clearing le merci per le quali è richiesto il controllo di altri Presidi che intervengono nell attività di sdoganamento (es. Sanità Marittima, Veterinario di Porto, Servizio Fitosanitario, Chimico di Porto, Agecontrol, I.C.E.) in quanto l accettazione delle dichiarazioni doganali prevede, in tali casi, la presenza di specifica documentazione a seguito dei controlli effettuati. Si prescinde dal riportato divieto qualora i richiamati Presidi provvedono al rilascio del N.O. astenendosi dalla verifica fisica della merce. La procedura non si applica altresì alle merci da dichiarare in dogana che siano soggette a dazi agricoli e ad altre imposizioni previste nell ambito della Politica Agricola Comune per le quali esistono regimi specifici che prevedono comè essenziale, per l applicazione del particolare trattamento tariffario, l accettazione della dichiarazione sulla base dell effettivo arrivo della merce. L utilizzo della procedura di pre-clearing per le merci soggette a limitazioni quantitative (contingenti tariffari) è subordinato all osservanza delle disposizioni emanate dalla scrivente con il N. TAR (nota n del 12 febbraio 2010). * * * Si ritiene utile precisare che, tenuto conto dell emanazione delle presenti istruzioni, nessun riscontro verrà dato alle richieste di autorizzazione all utilizzo della procedura di pre-clearing, già pervenute alla scrivente e non ancora esitate. Codeste Direzioni Regionali/ Interregionali sono invitate ad assumere ogni idonea iniziativa per l utilizzo delle sopra richiamate istruzioni presso le dipendenti dogane portuali adottando, se del caso, eventuali misure integrative ritenute utili, tempestivamente comunicate alla scrivente. Le Direzioni in precedenza interessate all adozione sperimentale della procedura di pre-clearing vigileranno affinché i disciplinari di servizio emanati dalle rispettive strutture territoriali siano coerenti con le istruzioni di cui alla presente nota. Si resta in attesa di assicurazione di adempimento e, della indicazione degli uffici presso i quali sarà attivata la procedura di cui trattasi. 45

48 ART. 2 - Fatto generatore ed esigibilità dell accisa Sentenza della Corte Giustizia UE (Terza Sezione) del 29 aprile 2010 «Codice doganale comunitario Artt. 202, 215, nn. 1 e 3, 217, n. 1, e 233, primo comma, lett. d) Nozione di merci «sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate» Regolamento di applicazione del codice doganale Art. 867-bis Direttiva 92/12/CEE Artt. 5, nn. 1 e 2, 6, 7, n. 1, 8 e 9 Sesta direttiva IVA Artt. 7, 10, n. 3, e 16, n. 1 Introduzione irregolare di merci Trasporto di merci accompagnate da un carnet TIR Sequestro e distruzione Determinazione dello Stato membro in cui sorge l obbligazione doganale e diventano esigibili i diritti di accisa, nonché l IVA Estinzione delle obbligazioni doganali e tributarie» Nel procedimento C-230/08, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell art. 234 CE, dallo Østre Landsret (Danimarca) con decisione 20 maggio 2008, pervenuta in cancelleria il 28 maggio 2008, nella causa [ ] contro [ ] LA CORTE (Terza Sezione), [ ] Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: 1) Le situazioni nelle quali le merci trattenute all atto della loro introduzione nel territorio doganale comunitario dalle autorità doganali e tributarie locali nella zona nella quale si trova il primo ufficio doganale situato alla frontiera esterna della Comunità e contemporaneamente o successivamente distrutte dalle dette autorità, dopo essere rimaste sempre in loro possesso, rientrano nella nozione di merci «sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate» di cui all art. 233, primo comma, lett. d), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, nella versione modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 1999, n. 955, con la conseguenza che l obbligazione doganale si estingue in forza di tale disposizione. 2) Gli artt. 5, n. 1, terzo comma, e 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva del Consiglio 30 novembre 1996, 96/99/CE, devono essere interpretati nel senso che merci sequestrate da autorità doganali e tributarie locali all atto della loro introduzione nel territorio della Comunità e contemporaneamente o successivamente distrutte da tali autorità, senza aver mai cessato di essere in loro possesso, debbono considerarsi non importate nella Comunità, con la conseguenza che il fatto generatore dell accisa non sorge nei loro confronti. Le merci sequestrate dopo la loro irregolare introduzione in tale territorio, cioè a partire dal momento in cui hanno lasciato la zona nella quale si trova il primo ufficio doganale ubicato all interno del detto territorio, e contemporaneamente o successivamente distrutte dalle dette autorità senza aver mai cessato di essere in loro possesso non debbono considerarsi «in sospensione dei diritti di accisa», ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5, n. 2, primo comma, e 6, n. 1, lett. c), della detta direttiva nonché degli artt. 84, n. 1, lett. a), e 98 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 955/99, e dell art. 867-bis del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 28 luglio 1999, n. 1662, con la conseguenza che il fatto generatore dell accisa su tali merci si verifica e quindi diventano esigibili le accise sulle medesime. 3) Gli artt. 2, punto 2, 7 e 10, n. 3, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1997, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte 46

49 ART. 2 - Fatto generatore ed esigibilità dell accisa sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 ottobre 1999, 1999/85/CE, devono essere interpretati nel senso che le merci sequestrate dalle autorità doganali e tributarie locali all atto della loro introduzione nel territorio della Comunità e contemporaneamente o successivamente da esse distrutte, senza aver mai cessato di essere in loro possesso, debbono considerarsi non importate nella Comunità, con la conseguenza che nei loro confronti non si è verificato il fatto generatore dell imposta sul valore aggiunto e tale imposta non diventa pertanto esigibile. Tuttavia, il combinato disposto degli artt. 10, n. 3, secondo comma, e 16, n. 1, parte B, lett. c), della detta direttiva nonché dell art. 867-bis del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 1662/1999, debbono essere interpretati nel senso che per le merci sequestrate dalle dette autorità dopo la loro irregolare introduzione nel detto territorio, cioè a partire dal momento in cui hanno lasciato la zona nella quale si trova il primo ufficio doganale ubicato all interno del detto territorio, e contemporaneamente o successivamente distrutte dalle predette autorità senza aver mai cessato di essere in loro possesso, il fatto generatore dell imposta sul valore aggiunto si verifica e tale imposta diventa esigibile anche se le merci di cui trattasi vengono successivamente assoggettate ad un regime doganale. 4) Gli artt. 202, 215, nn. 1 e 3, e 217 del regolamento n. 2913/1992, come modificato dal regolamento n. 955/1999, nonché gli artt. 7, n. 2, e 10, n. 3, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 1999/85, devono essere interpretati nel senso che le autorità dello Stato membro situato alla frontiera esterna della Comunità attraverso la quale sono state irregolarmente introdotte merci nel territorio doganale comunitario sono competenti a riscuotere l obbligazione doganale e l imposta sul valore aggiunto anche se tali merci sono state successivamente instradate in un altro Stato membro dove sono state scoperte e quindi sequestrate. Gli artt. 6, n. 1, e 7, n. 1, della direttiva 92/12, come modificata dalla direttiva 96/99, devono essere interpretati nel senso che le autorità di quest ultimo Stato membro sono competenti a riscuotere i diritti di accisa, sempreché tali merci siano detenute a fini commerciali. Spetta al giudice del rinvio stabilire se tale condizione sia soddisfatta nella causa per la quale è stato adito. Comunicazione AD del 28 giugno 2010 CARGO: Nuovi tracciati MMA e MMP ver. 4.1 Dal 1 luglio (dalle ore 14,30) saranno disponibili, in ambiente di prova, i nuovi tracciati (versione 4.1) per i manifesti di arrivo (MMA) e per i manifesti in partenza (MMP), in ambito portuale e aeroportuale, presentati attraverso il sistema telematico e su floppy disk (o altro supporto di memorizzazione). Le modifiche apportate ai tracciati consentiranno agli operatori economici di adeguarsi agli adempimenti previsti nell ambito dei progetti I.C.S. (Import Control System) ed E.C.S. (Export Control System) dai Reg. (CE) 1875/2006 e 312/2009, che diverranno obbligatori per gli operatori economici dal 1 gennaio 2011 come previsto dal Reg. (CE) n. 273/2009. Tra le principali novità si segnala che nella parte fissa del MMA e del MMP sarà obbligatorio indicare il codice EORI. I soggetti che ne fossero sprovvisti potranno richiederlo seguendo tutte le istruzioni presenti nel seguente link: Nei dati generali (record A) del MMA sarà obbligatorio indicare il codice IMO/ENI della nave o l ID volo (al fine di identificare le ENS - ENtry Summary declaration rimaste a bordo), la data di assegnazione/generazione del codice IMO/IDV e la data/ora di arrivo prevista del mezzo di trasporto. 47

50 ART. 2 - Fatto generatore ed esigibilità dell accisa Nel caso di merce in sbarco (record B) e/o container vuoti (record K), si dovranno indicare i riferimenti (MRN ITEM NUMBER) della ENS, se la merce è soggetta alla presentazione della dichiarazione sommaria di entrata. In caso contrario indicare la deroga alla presentazione della ENS. Sono stati eliminati i record I (merce in transito - da estero per luogo comunitario) e V (merce in transito - da estero per luogo estero). Le funzioni di rettifica dei due record I e V saranno comunque disponibili per i record inviati precedentemente. Ai sensi del Reg. (CE) n. 312/2009 (art. 184-octies), il gestore del mezzo di trasporto attivo in entrata nel territorio doganale della Comunità o il suo rappresentante dovrà notificare alle autorità doganali del primo ufficio doganale di entrata l arrivo del mezzo di trasporto. Il MMA, così strutturato, costituirà la notifica di arrivo oltre che la presentazione delle merci, semplificando gli adempimenti a carico degli operatori economici. Nell ambito del progetto E.C.S. (Export Control System) è prevista la notifica di arrivo delle merci presso l ufficio di uscita. L invio del MMP assolverà a tale adempimento e la relativa risposta costituirà di fatto, in assenza di eventuali controlli, l autorizzazione all imbarco delle merci in partenza. Dal 1 gennaio 2011 inoltre, per la merce in transhipment, nel caso in cui sia trascorsi più di 14 giorni rispetto alla data di registrazione della partita di temporanea custodia sarà necessario presentare la EXS (EXit Summary Declaration). In quest ultimo caso per la merce in transhipment (record E) e/o container vuoti (record K) si dovranno indicare i riferimenti (MRN ITEM NUMBER) della EXS, in caso contrario indicare la deroga alla presentazione della EXS. Gli operatori economici del settore possono, pertanto, effettuare i test necessari per l invio telematico dei manifesti 4.1. Si precisa che in assenza, nell ambiente di prova, dei dati relativi alle ENS o alle EXS, le prove potranno comunque essere effettuate, valorizzando opportunamente il campo deroga. La versione attualmente in esercizio è la 3.2 che sarà utilizzabile in ambiente reale fino al 31 dicembre Eventuali osservazioni sui tracciati o sulle procedure dovranno essere inviate alla seguente casella di posta elettronica dogana.virtuale@agenziadogane.it specificando nell oggetto la dicitura CARGO porti o CARGO aeroporti. 48

51 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento Art. 3 [Artt. 3 e 17 commi 5 e 6, D.L. n. 331/ Art. 6 D.L.C.P.S. 25 novembre 1947, n Art. 2 D.L. 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 1964, n Art. 79 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall art. 3-quinquies D.L. 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 agosto 1974, n. 346] Accertamento, liquidazione e pagamento 1. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantità 1 e qualità. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale della Comunità [in origine: dell Unione] europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC). 2. Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell accisa si applicano le disposizioni previste per le controversie doganali dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, e le stesse sono risolte dalla competente Direzione regionale dell Agenzia delle dogane; le controversie concernenti i tabacchi lavorati sono risolte dalla Direzione generale dell Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 39-bis e 39-ter. [comma così sostituito con l art. 1, comma 1 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, in vigore dal 1 aprile in origine: «Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell accisa si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, per le controversie doganali con la sostituzione dell ufficio tecnico di finanza alla dogana, per gli adempimenti affidati a tale ufficio»]. 3. La liquidazione dell imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l aliquota d imposta vigente alla data di immissione in consumo e, per i tabacchi lavorati, con le modalità di cui all art. 39-decies; per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non può essere determinato, le aliquote vigenti all atto della loro constatazione [comma così sostituito con l art. 1, comma 1 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, in vigore dal 1 aprile in origine: «La liquidazione dell imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l aliquota d imposta vigente alla data di immissione in consumo [Risposta data il 15 gennaio 2004 dal sig. Bolkestein in nome della Commissione alla interrogazione scritta E-3868/03 alla Commissione»: [ ] l accisa dovuta sui beni imponibili diviene esigibile all atto dell immissione in consumo, vale a dire al momento dell uscita degli oli minerali da un deposito fiscale oppure della loro importazione.»]. Per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non può essere determinato, le aliquote vigenti all atto della loro constatazione»] I termini e le modalità di pagamento dell accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, 3 sono fissati con decreto del 1 Circolare AD n. 12/D del 29 aprile 2010: [ ] È appena il caso di precisare che gli strumenti di misura utilizzati per l accertamento fiscale dovranno essere in regola con la vigente normativa metrica ed, in particolare, con le procedure di verificazione periodica previste per la categoria cui ciascuno strumento appartiene. [ ] 2 D.L. 30 settembre 2003, n. 269: Art. 39 (Altre disposizioni in materia di entrata) 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto [2 ottobre 2003], la disposizione di cui all art. 3, comma 4, primo periodo, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, trova applicazione anche relativamente al pagamento delle imposte di consumo di cui all art. 62 del medesimo testo unico nonché, dalla data della relativa istituzione, del contributo [contributo ambientale] di cui agli artt. 6 e 7 del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2002, n Parole inserite (quelle tra le due virgole) dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art

52 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento Ministro dell economia e delle finanze. Fino all adozione del decreto di cui al primo periodo, restano fermi i termini e le modalità di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell accisa è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto 4 ; per le immissioni in consumo avvenute dal 1 al 15 del mese di dicembre 5, il pagamento dell accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo non può prevedere termini di pagamento più ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente. 6 [Tx. MF prot. n. 612/VI del 11 maggio 1993: Si chiarisce pertanto che, qualora il termine ultimo per pagamento accisa oppure imposta consumo coincida con giornata festiva o comunque di chiusura della Tesoreria (e quindi con la giornata di Sabato), l obbligazione può essere considerata assolta tempestivamente anche il primo giorno lavorativo successivo (art. 275 I.G.S.T.)]. In caso di ritardo si applica l indennità di mora [ai sensi del telescritto MF prot del 6 agosto 2001 l indennità di mora ha carattere restitutorio e risarcitorio, non sanzionatorio] del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali 7. Dopo la scadenza del suddetto termine, non è consentita l estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all estinzione del debito d imposta. Per i prodotti d importazione l accisa è riscossa 4 Periodo inserito dal 1 giugno 2007 ex D.Lgs. 26/ Per i pagamenti dell accisa sull alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1 al 15 del mese di dicembre 2007 cfr. il decreto 13 novembre Per quelle effettuate dal 1 al 15 del mese di dicembre 2008 cfr. il decreto 19 novembre Per quelli effettuati dal 1 al 15 dicembre 2009 cfr. il decreto 11 dicembre Periodo così interamente sostituito, dal 1 dicembre 2001, ex art. 1 della L. 30 novembre 2001, n. 418 (di conversione del D.L. 356/01). Nella versione originaria: «[Il pagamento dell accisa, fatte salve le disposizioni previste per i singoli prodotti, deve essere effettuato, per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 16 (in origine «entro il giorno 15» Parole così sostituite, dal 1 gennaio 2001, ex art. 28 della L. 388/00) del mese successivo»] Periodo così interamente sostituito dall art. 4, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n Nella versione originaria:«il pagamento dell accisa, fatte salve le disposizioni previste per i singoli prodotti, deve essere effettuato entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell immissione in consumo». 7 Interessi per ritardato pagamento dell accisa [pagamento differito dei diritti doganali]: Vigenti nella misura del 18% annuo, ex art. 13 D.L. 30 settembre 1982, n. 688 fino al 14 dicembre 1995 dal 15 dicembre 1995 (data di entrata in vigore del T.U. delle accise) nella misura del 9,56% annuo, ex art. 1 Decreto 7 agosto 1995 dal 13 gennaio 1996 nella misura dell 8,73% annuo, ex art. 1 Decreto 22 marzo 1996 dal 13 luglio 1996 nella misura del 7,17% annuo, ex art. 1 del Decreto 23 settembre 1996 dal 13 gennaio 1997 nella misura del 6,27% annuo, ex art. 1 del Decreto 20 aprile 1997 dal 13 luglio 1997 nella misura del 5,44% annuo, ex art. 1 del Decreto 15 luglio 1997 dal 13 gennaio 1998 nella misura del 4,92% annuo, ex art. 1 del Decreto 24 gennaio 1998 dal 13 luglio 1998 nella misura del 4,51% annuo, ex art. 1 del Decreto 2 novembre 1998 dal 13 gennaio 1999 nella misura del 3,58% annuo, ex art. 1 del Decreto 18 febbraio 1999 dal 13 luglio 1999 nella misura del 2,24% annuo, ex art. 1 del Decreto 7 settembre 1999 dal 13 gennaio 2000 nella misura del 2,83% annuo, ex art. 1 del Decreto 12 aprile 2000 dal 13 luglio 2000 nella misura del 3,66% annuo, ex art. 1 del Decreto 3 agosto 2000 dal 13 gennaio 2001 nella misura del 4,04% annuo, ex art. 1 del Decreto 7 giugno 2001 dal 13 luglio 2001 nella misura del 3,76% annuo, ex art. 1 del Decreto 9 agosto 2001 dal 13 gennaio 2002 nella misura del 2,78% annuo, ex art. 1 del Decreto 9 maggio 2002 dal 13 luglio 2002 nella misura del 2,76% annuo, ex art. 1 del Decreto 6 settembre 2002 dal 13 gennaio 2003 nella misura del 2,24% annuo, ex art. 1 del Decreto 19 giugno

53 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. L imposta è dovuta anche per i prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i prodotti nazionali e comunitari. Osservazioni Ai sensi di quanto previsto dall art. n. 28, comma 6, della Legge finanziaria 2001 (L. 23 dicembre 2000, n. 388): «Per i tributi previsti dal citato testo unico approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto di cui all art. 17, comma 29, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, nonché per l imposta di consumo sul carbone, coke di petrolio e sull orimulsion di cui all art. 8, comma 7 [comma abrogato dal 1 giugno 2007 ex D.Lgs. n. 26/2007] della L. 23 dicembre 1998, n. 448, i versamenti per i quali la scadenza è prevista il 31 dicembre dovranno essere effettuati entro il giorno 27 dello stesso mese». Ai sensi del successivo comma 7 dell art. n. 28 della legge 388/2000), inoltre: «A decorrere dal 1º marzo 2001 i pagamenti delle somme di cui alle lett. a), e) e g) del comma 2, nonché di cui al comma 6 possono essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilità speciale ai sensi dell art. 3, comma 12, della L. 28 dicembre 1995, n. 549 [restano, pertanto, esclusi quelli di spettanza degli Enti locali - ex Circolare MF n. 243 del 29 dicembre 2000], anche mediante il versamento unitario previsto dall art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 [modello F 24], con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi». Sono riprodotto nella tabella che segue i termini ordinari di pagamento previsti per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese dicembre 2009, per gli oli lubrificanti e bitumi nonché per la tassa sulle emissioni, in considerazione del fatto che il giorno 27 scade di domenica. dal 13 luglio 2003 nella misura del 1,74% annuo, ex art. 1 del Decreto 14 novembre 2003 dal 13 gennaio 2004 nella misura del 1,71% annuo, ex art. 1 del Decreto 27 febbario 2004 dal 13 luglio 2004 nella misura del 1,75% annuo, ex art. 1 del Decreto 8 ottobre 2004 dal 13 gennaio 2005 nella misura dell 1,76% annuo, ex art. 1 del Decreto 30 marzo 2005 dal 13 luglio 2005 nella misura dell 1,77% annuo, ex art. 1 del Decreto 22 luglio 2005 dal 13 gennaio 2006 nella misura del 2,079% annuo, ex art. 1 del Decreto 7 febbraio 2006 dal 13 luglio 2006 nella misura del 2,469% annuo, ex art. 1 del Decreto 3 agosto 2006 dal 13 gennaio 2007 nella misura del 3,158% annuo, ex art. 1 del Decreto 31 gennaio 2007 dal 13 luglio 2007 nella misura del 3,514% annuo, ex art. 1 del Decreto 31 luglio 2007 dal 13 gennaio 2008 nella misura del 3,476% annuo, ex art. 1 del Decreto 6 febbraio 2008 dal 13 luglio 2008 nella misura del 3,805% annuo, ex art. 1 del Decreto 25 luglio 2008 dal 13 gennaio 2009 nella misura dell 1,452% annuo, ex art. 1 del Decreto 25 febbraio 2009 dal 13 luglio 2009 nella misura dello 0,431% annuo, ex art. 1 del decreto 24 luglio 2009 dal 13 gennaio 2010 nella misura dello 0,323% annuo, ex art. 1 del decreto 26 febbraio

54 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento Tabella riepilogativa dei termini ordinari di pagamento Tassazione Prodotti petrolife - ri (energetici) Normativa di riferimento Art. 3, TUA Termini di pagamento Mese di pagamento 2009 Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, entro il 16 del mese successivo (entro il 20 nel mese di agosto). Per i prodotti immessi in consumo dal 1 al 15 dicembre il pagamento dell accisa (può essere adoperato il modello F24 fino al 18 diciotto dicembre) deve essere effettuato entro il giorno 28 dicembre (cadendo il 27 di domenica). Olio lubrificante e bitume Art. 61, TUA Dichiarazione mensile dalla quale devono risultare i quantitativi immessi in consumo e l ammontare dell imposta dovuta, da presentare entro il mese successivo a quello cui si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il pagamento. Il pagamento dell imposta di consumo (può essere adoperato il modello F24) relativo ai prodotti immessi in consumo nel mese di «novembre» deve essere effettuato entro il giorno 28 dicembre (cadendo il 27 di domenica). SO 2 e NO x Art. 17, Legge 27 dicembre 1997, n. 449 A titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base delle emissioni dell anno precedente. Il versamento a conguaglio si effettua alla fine del primo trimestre dell anno successivo unitamente alla prima rata di acconto. Gas naturale Art. 26, TUA Versamento in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell anno precedente. Versamento a conguaglio entro il mese di marzo dell anno successivo a quello cui si riferisce. Il pagamento della rata trimestrale di acconto da pagare entro il mese di dicembre (può essere adoperato il modello F24) deve essere effettuato entro il giorno 28 (cadendo il 27 di domenica). Il pagamento di accisa - può essere adoperato il modello F24 (*) relativo alla rata di acconto del mese di dicembre deve essere effettuato entro il 28 dicembre (cadendo il 27 di domenica). * Per il versamento delle Addizionali ARISGAM non è possibile utilizzare il suddetto modello F24. 52

55 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento Normativa collegata Circolare MF n. 335 del 30 dicembre 1992 Armonizzazione accise - Recepimento direttive comunitarie. [ ] Parte 5 [ ] b) l accertamento degli oli minerali di importazione introdotti in raffineria, eseguito dall ufficio finanziario di fabbrica, è valido anche ai fini doganali ed i dati relativi vengono comunicati alla competente dogana per i successivi adempimenti; [ ] Telescritto MF prot. n. 151 del 10 marzo 1993 Armonizzazione accise. Applicazione D.L. n. 513/1992, reiterato con D.L. 47/1993. Oli minerali Chiarimenti in merito a impiego di oli minerali in consumi interni a stabilimenti di produzione; non è necessaria cauzione in relazione ad oli lubrificanti; non deve essere corrisposta accisa su benzina e gasolio per taluni autoveicoli; efficacia di talune disposizioni; termini di pagamento di talune accise. Relazione perplessità manifestate da taluni uffici, ravvivasi opportunità fornire seguenti chiarimenti: 1. Per impiego oli minerali in consumi interni stabilimenti di produzione (artt. 18 e 19 D.L. in oggetto), comunicasi che nulla est innovato circa applicazione procedura prevista da circolare prot. n. 2838/XVIII del 6 agosto 1971, per i casi in essa contemplati. In particolare si potrà procedere at invio prodotti in sospensione di accisa con scorta bolletta di cauzione aut documento di accompagnamento comunitario da raffinerie at stabilimenti petrolchimici, provvedendo poi nell ambito di questi ultimi, in caso di usi tassabili, alla riscossione di quanto dovuto, in sede di inventario quadrimestrale. 2. Per soggetti obbligati at pagamenteo imposta consumo su oli lubrificanti aut bitumi non est necessaria prestazione cauzione espressamente prevista da art. 29, lett. D, qualora usufruiscano esonero cauzione per importo illimitato. 3. Non deve essere corrisposta accisa su benzina et gasolio in normale dotazione autoveicoli nuovi provenienza CEE, trattandosi di carburanti già immessi in consumi nel paese membro di provenienza e contenuti in altre merci. 4. Continuano ad avere efficacia disposizioni di cui at art. 10, 3 comma D.L. n. 688/1992 (riconoscimento anticipato cali trasferimento et giacenza per oli minerali estratti con pagamento imposta), e quelle di cui at art. 3, 2 comma D.L. 1071/54 (riduzione quantità assoggettabile at imposta per GPL estratto et destinato at imbombolamento). 5. Est ancora dovuto, con modalità invariate, contributo benzine immesse in consumo di cui at art. 2 legge n. 5/ Qualora termine ultimo per pagamento accisa aut imposta di consumo corrisponda at giorno festivo aut comunque di chiusura della Tesoreria, obbligazione può essere considerata assolta tempestivamente anche il primo giorno lavorativo successivo (art. 275 istruzioni generali servizi tesoro). 53

56 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento Circolare MF n. 261 del 6 ottobre 1995 Applicazione circolare n. 335 del 30 dicembre 1992, La circolare richiama i compiti svolti dagli uffici finanziari di fabbrica delle raffinerie, fornisce chiarimenti in merito alle modalità di accertamento e di estrazione dei prodotti petroliferi e stabilisce le modalità per il recupero dell imposta afferente cali superiori a quelli ammissibili verificatisi durante la movimentazione, in regime sospensivo, dei prodotti sottoposti ad accisa. In relazione a richieste di chiarimenti formulate su taluni punti trattati nelle circolari e nel telescritto in oggetto, si comunica quanto segue: A) nelle raffinerie, la determinazione qualitativa e quantitativa degli oli minerali d importazione è sempre effettuata, ai sensi della lett. b), paragrafo 4, della circolare n. 335 del 30 dicembre 1992, dall ufficio finanziario di fabbrica, che comunica i dati relativi alla competente dogana, per i successivi adempimenti. Analoga procedura è adottata per le esportazioni degli oli minerali dai suddetti impianti; presso i medesimi la vigilanza sulle lavorazioni in regime di temporanea importazione continua ad essere effettuata dall ufficio finanziario di fabbrica; [ ] Telex MF prot del 10 settembre 1996 Adempimenti in merito ai versamenti dell imposta da parte del garante, [ ] [ ] A) Veramento dell accisa da parte del garante È stato segnalato che nei casi in cui il pagamento dell accisa è effettuato, invece che dal depositario autorizzato, da altra persona che si è resa garante di tale pagamento, quest ultima effettua il versamento a proprio nome senza alcun riferimento al deposito ed alla partita di prodotto per la quale si è assolto l obbligo del versamento. In merito, si precisa che in questi casi sulla quietanza di versamento da allegare ai registri del deposito devono figurare, oltre alla causale del versamento anche le generalità del titolare del deposito ed il relativo codice di accisa. [ ] Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 182/E del 13 novembre 2001 Criterio di deducibilità delle imposte di fabbricazione sui prodotti petroliferi La Direzione Regionale della... ha posto un quesito in merito al criterio che le compagnie petrolifere devono utilizzare, nella determinazione del reddito d impresa, per dedurre le imposte di fabbricazione sui prodotti petroliferi, c.d. accise. Il quesito riguarda in particolare il criterio da utilizzare per dedurre le accise dovute sulle cessioni di prodotti petroliferi effettuate nella seconda quindicina del mese di dicembre di ogni anno, per le quali il versamento avviene nell anno successivo, entro il termine del 15 gennaio previsto dalla legge. La Direzione Regionale della... non ritiene applicabile il criterio di deducibilità per cassa previsto, con riferimento agli oneri fiscali, dall art. 64 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n Considera, invece, applicabile alla fattispecie in esame il criterio di deducibilità per competenza, sulla base delle indicazioni fornite nella circolare n. 136 del 5 luglio

57 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento In merito la scrivente fa presente di aver già espresso le medesime considerazioni in relazione ad analogo quesito posto dall XZY. Pertanto, concorda con la tesi della Direzione Regionale della..., peraltro condivisa anche dalla Direzione Centrale per l Accertamento. Nella citata circolare n. 136 del 2000, con riferimento al criterio di deducibilità dell imposta di bollo, della tassa sui contratti di borsa e dell imposta sostitutiva sui finanziamenti, versate dalle banche, è stato affermato che detti tributi costituiscono un vero e proprio onere di competenza dell esercizio nel quale divengono esigibili in quanto parte integrante del valore e del prezzo della prestazione cui si riferiscono. Nelle ipotesi affrontate dalla circolare e nella fattispecie in esame, l elemento caratteristico consiste proprio nella specifica traslazione economica del tributo sui corrispettivi d esercizio, i quali, per ogni singola operazione di cessione di beni o prestazione di servizi, sono automaticamente maggiorati di un importo corrispondente al tributo stesso. Anche nel caso delle accise sui prodotti petroliferi, quindi, la traslazione sul prezzo di cessione del bene fa venir meno la generica natura di onere tributario privo di connessione diretta con l attività d impresa. Il tributo, che diviene esigibile proprio con la cessione del prodotto, costituisce un onere direttamente imputabile ad una specifica operazione di cessione ed associabile al relativo ricavo d esercizio, per cui la sua deducibilità deve avvenire per competenza secondo gli ordinari criteri previsti dall art. 75 del TUIR. Telescritto MF prot. n. 530 del 19 febbraio 2003 Versamento di imposta in scadenza nella giornata di sabato [ ] I suddetti Uffici, nel precisare [ ], hanno confermato che, rientrando le accise nel novero dei tributi elencati dal richiamato art. 6 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330 convertito nella L. 27 luglio 1994, n. 473, per le stesse è possibile operare il differimento dei pagamenti in scadenza nella giornata di sabato o in giorno festivo, al primo giorno lavorativo immediatamente successivo. Circolare MF n. 39/D del 27 giugno 2003 Pagamento con delega bancaria dell accisa gravante sugli oli minerali estratti dai depositi fiscali di terzi L Agenzia delle Dogane, con Circolare n. 39/D del 27 giugno 2003, consente ai proprietari di prodotti detenuti presso depositi fiscali di terzi, che si siano resi garanti del pagamento, di versare l accisa gravante sull immissione in consumo degli oli minerali con delega bancaria, mediante il modello unificato F/24, con il consenso del depositario. La Circolare precisa, inoltre, che l utilizzo del modello F/24 deve essere limitato ai pagamenti dell accisa dovuta, escludendo la possibilità di effettuare compensazioni tra somme dovute a titolo di accisa e crediti derivanti da altri tributi. Il depositario che intende consentire ai soggetti garanti di procedere ai pagamenti, deve presentare un apposita dichiarazione all Ufficio Tecnico di finanza (UTF) o all Ufficio delle Dogane di competenza territoriale. L art. 28, comma 7, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha esteso, a decorrere dal 1 marzo 2001, la possibilità di pagare i tributi relativi alla imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi mediante il versamento unitario di cui all art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello F/24). 55

58 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento Alcuni operatori del settore hanno ora chiesto che tale modalità di pagamento, attualmente utilizzata dai depositari autorizzati per il pagamento dell accisa relativa alle immissioni in consumo di oli minerali estratti da propri depositi fiscali, possa essere estesa ai proprietari dei prodotti, diversi dai depositari autorizzati, per il pagamento dell accisa relativa alle immissioni in consumo di oli minerali estratti da depositi fiscali. Al riguardo occorre preliminarmente rilevare che, ai sensi dell art. 2, comma 4, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 «è obbligato al pagamento dell accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l immissione in consumo e, in solido, il soggetto che si sia reso garante di tale pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l esigibilità dell imposta». In relazione a quanto sopra e tenuto conto che la richiesta riguarda esclusivamente una modalità di pagamento dell accisa che non potrà comunque avere riflessi su problematiche di diverso profilo, si ritiene che la richiesta di consentire ai proprietari dei prodotti detenuti presso depositi fiscali di terzi, che in tale situazione giuridica si siano resi garanti del pagamento dell accisa, di effettuare i versamenti per conto del depositario autorizzato, titolare della gestione fiscale dell impianto, possa essere accolta dal punto di vista amministrativo/contabile, nelle more di una eventuale modifica normativa, con l adozione di alcuni accorgimenti da porre in atto per consentire la effettuazione dei necessari controlli, e previo consenso del depositario autorizzato. Nella cennata ipotesi, dovranno essere osservate le istruzioni fornite con la ministeriale prot. n. 1156/I/PC del 28 febbraio 2001 recante «Nuova modalità di pagamento delle accise mediante il modello unificato F24», fermo restando che l utilizzo del modello F/24 deve essere comunque limitato ai pagamenti dell accisa dovuta. In tali casi, infatti, è esclusa la possibilità di effettuare compensazioni tra somme dovute a titolo di accisa e crediti derivanti da altri tributi indicati nell art. 17 del soprarichiamato decreto legislativo n. 241/1997, in quanto il debito d imposta da assolvere è relativo ad un soggetto diverso da colui che esegue il pagamento. Il depositario che intende consentire ai soggetti garanti di effettuare, in via ordinaria e fino a revoca, tutti i pagamenti, deve presentare apposita dichiarazione contenente gli elementi di identificazione dei versanti, ivi compresi il codice fiscale o la partita IVA, all Ufficio Tecnico di Finanza o all Ufficio delle dogane territorialmente competente. I suddetti elementi saranno acquisiti nel sistema informativo dell Agenzia delle Dogane per gli opportuni riscontri di regolarità. Nelle ipotesi di pagamento dell accisa con l utilizzo del modello F24, nella «sezione contribuente» saranno riportati i dati del soggetto che effettua il versamento, identificato dal sistema informativo mediante il codice fiscale o partita IVA, mentre nella «sezione accise» dovrà essere indicato il codice di accisa del depositario autorizzato, per conto del quale viene eseguito il versamento. Al fine di mantenere una contabilità unitaria presso il deposito fiscale, i soggetti come sopra individuati dovranno utilizzare un modello F24 per ogni deposito fiscale con riferimento al quale effettuano il versamento per conto del depositario. Presso lo stesso deposito fiscale dovrà essere conservata la copia di detto modello F24, rilasciata dall intermediario della riscossione, che ha valore di quietanza liberatoria. Il soggetto che ha eseguito il pagamento dovrà, anche per il tramite dell intermediario: dare notizia al depositario autorizzato, con la modalità ritenuta più idonea, dell eseguito pagamento entro lo stesso giorno del pagamento; far pervenire al depositario autorizzato la copia del modello F/24, rilasciata dall intermediario della riscossione, al più tardi entro il giorno successivo a quello del pagamento. Nel precisare che continueranno a far capo al titolare del deposito fiscale tutte le incombenze amministrative sino ad ora in essere (tenuta dei registri ed emissione dei documenti di accompagnamento ecc.), si ritiene opportuno ribadire che lo stesso, in quanto unico soggetto giuridicamente obbligato: resta responsabile, con gli eventuali soggetti responsabili in solido, del pagamento dell accisa dovuta, in tutte le ipotesi in cui non vengano eseguiti in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti periodici, in acconto ovvero a saldo; 56

59 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento è sottoposto alle prescrizioni dell art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 504/1995; è sottoposto alla disciplina sanzionatoria prevista dall art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e dagli artt. 40 e seguenti del decreto legislativo n. 504/1995; non potrà effettuare ulteriori estrazioni dal deposito fiscale fintantoché non sarà stato interamente soddisfatto il debito d imposta, indipendentemente dal fatto che uno dei proprietari abbia provveduto al regolare pagamento dell accisa relativa alle immissioni in consumo dei prodotti di sua proprietà. A tal fine lo stesso depositario confermerà i suddetti obblighi nella dichiarazione di cui si è fatta menzione in precedenza. Telescritto MF prot dell 11 dicembre 2003 Termini per i versamenti delle imposte di fabbricazione [scadenti di sabato] [ ] Per effetto del disposto dell art. 275 delle vigenti Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro recante «termini per i versamenti delle imposte di fabbricazione» i pagamenti relativi alla scadenza del 27 dicembre 2003, cadente nella giornata di sabato, possono essere effettuati il giorno 29 dicembre, primo giorno feriale successivo; [ ] Circolare AD n. 21/D, Prot. 659 del 24 maggio 2005 Modalità di pagamento delle accise Il documento riepiloga le disposizioni vigenti in materia fornendo un chiaro quadro di riferimento per gli stessi Uffici periferici dell Agenzia delle Dogane, allo scopo di assicurare uniformità di comportamento da parte degli uffici dipendenti circa l utilizzazione delle diverse modalità di pagamento delle accise. La scrivente ha avuto modo di riscontrare che presso i dipendenti uffici non sempre c è uniformità di comportamento per quanto riguarda la utilizzazione delle diverse modalità di pagamento delle accise. Pertanto, anche allo scopo di eliminare le inevitabili conseguenze sulle contabilità degli uffici dipendenti interessati, si ritiene opportuno riepilogare le disposizioni vigenti nella particolare materia. Permesso che ai sensi dell art. 7, comma 2 della L. 17 aprile 2003, n. 80 per accisa si intende «l accisa armonizzata relativa agli oli minerali, all alcole e alle bevande alcoliche, ai tabacchi lavorati; l imposta erariale di consumo sull energia elettrica; l imposta di consumo sui bitumi di petrolio; l imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato orimulsion (NC 2714), impiegati negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988; la tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi i azoto (NOx) applicata ai grandi impianti di combustione», si precisa che le modalità di pagamento delle accise, escluse quelle relative ai prodotti di importazione, sono quelle di cui all art. 6 delle vigenti istruzioni di contabilità per l amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione di cui al D.M. 19 maggio Relativamente ai prodotti di importazione occorre fare riferimento al disposto del quarto comma dell art. 3 del T.U.A. secondo il quale per tali prodotti «l imposta è riscossa con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine» per cui la riscossione avviene con le modalità di cui all art. 77 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con D.P.R. del 23 gennaio 1973, n. 43. Relativamente agli altri prodotti «sottoposti ad accisa» per i quali le modalità di pagamento sono quelle di cui al richiamato art. 6 delle istruzioni di contabilità per l amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione e rilevato che: 57

60 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento ai sensi dell art. 28, comma 7, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 a partire dal 1 marzo 2001 il pagamento delle accise può essere effettuato anche mediante il versamento unitario di cui all art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello F/24) utilizzando i codici tributo di cui alla circolare n. 1156/I/PC del 28 febbraio 2001 e successive modifiche e/o integrazioni; il decreto del Ministro del tesoro 4 aprile 1995, n. 344 attribuisce alle ricevute di conto corrente postale potere liberatorio ai fini dell assolvimento delle obbligazioni tributarie nei confronti dell amministrazione finanziaria; si precisa che il pagamento delle accise può essere effettuato con una delle seguenti modalità: a) presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; b) presso gli uffici delle poste italiane mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; c) presso gli sportelli bancari o presso gli uffici delle poste italiane mediante il versamento unitario (modello F/24) utilizzando la apposita «Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione» del modello F/24 accise. Rimane quindi esclusa la possibilità di eseguire il pagamento delle accise presso il contabile doganale fatta eccezione per quegli importi che, non pagati a seguito di un avviso di pagamento, gli vengono trasferiti per la riscossione coattiva ovvero per quegli importi che risultano da recuperare nell ambito di un contenzioso del quale lo stesso ha la gestione contabile. La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente dell Agenzia delle Dogane che ha espresso parere favorevole nella seduta del 27 aprile I Sigg. Direttori regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle disposizioni della stessa non mancando di dare eventuali ulteriori istruzione operative ritenute opportune. Circolare A.D. n. 21D prot del 25 luglio 2007 Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di «Attuazione della direttiva 2004/22/CE» relativa agli strumenti di misura. Istruzioni operative Con comunicazione prot. n del 30 maggio 2007, questa Area centrale ha dato informazione dell avvenuta pubblicazione, sul Supplemento Ordinario n. 73/L della Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2007, del D.Lgs. n. 22 del 2 febbraio 2007, concernente l attuazione della Direttiva 2004/22/CE, così detta MID, relativa agli strumenti di misura, della cui adozione si era data notizia con nota 3473 del 17 novembre 2004 della medesima Area. Si rammenta che le predette informative nonché le altre principali note ed istruzioni operative emanate in materia a decorrere dal 2004 sono raccolte, per la pratica consultazione da parte di tutti gli uffici dell Agenzia, nell apposita sezione intranet di quest Area centrale, denominata «Tecnologie e Studi sulle misure fiscali». Con la presente circolare vengono ora fornite le istruzioni operative connesse alla nuova normativa citata in premessa, per quanto di competenza di questa Agenzia. Il decreto legislativo in parola, entrato in vigore il 18 marzo 2007 si applica agli strumenti da utilizzare per la misura di alcuni prodotti (allegati da MI-001 a MI-010) e definisce i requisiti cui gli stessi debbono conformarsi per la loro commercializzazione e messa in servizio, anche per assolvere le funzioni di imposizione fiscale. Lo stesso decreto legislativo prevede l emanazione, con successivi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico, di norme regolamentari che riconoscono gli organismi nazionali notificati che eseguiranno le valutazioni di conformità degli strumenti, nonché i criteri per l esecuzione dei controlli metrologici. Al riguardo, per quanto di interesse di questa Agenzia, assumono rilevanza: i contatori del gas (all. MI-002); i contatori di energia elettrica attiva e i trasformatori di misura (all. MI-003); 58

61 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento i contatori di calore (all. MI-004); i sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall acqua (all. MI-005); gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (all. MI-006). Il provvedimento normativo in commento fornisce, altresì, importanti definizioni, i requisiti essenziali e le valutazioni di conformità degli strumenti, nonché stabilisce gli obblighi di marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare di cui il fabbricante è responsabile. A tale proposito, preme evidenziare che: l utilizzo di apparecchi di misura che consentono di accertare i prodotti come, ad esempio, gli alcoli, i prodotti petroliferi, il gas naturale, l energia elettrica, permette l accertamento fiscale, di prodotti sottoposti ad accisa, in maniera veloce e funzionale (e contestualmente sicura) nell ambito di fabbriche, depositi ed impianti di produzione; il continuo sviluppo di nuove tecnologie nel settore delle misurazioni, nonché la contemporanea esigenza di garantire la tutela dell erario impongono il coordinamento e l attuazione di coerenti procedure operative, soprattutto nei settori a rischio già segnalati anche con le Linee guida per le attività di verifica e controllo fin dall anno Deve rammentarsi, altresì, che ai fini metrologici gli strumenti di misura comunitari sono esentati dalla «verifica prima» nel nostro Paese sulla base del principio del mutuo riconoscimento previsto dall art. 5 del decreto 28 marzo 2000 n. 179, a condizione che i risultati delle prove eseguite da altri enti metrici dell Unione Europea (es. PTB in Germania) siano messi a disposizione degli Organi italiani competenti e garantiscano livelli di tutela equivalenti alla legislazione nazionale. Inoltre, il comma 3 dell art. 22 del Decreto in parola, stabilendo le disposizioni transitorie per l applicazione delle disposizioni introdotte, prevede, relativamente ai sistemi di misura «. per i quali la normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non prevede i controlli metrologici legali, qualora già messi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto» che gli stessi possano «. continuare ad essere utilizzati anche senza essere sottoposti a detti controlli, purché non rimossi dal luogo di utilizzazione». Ciò comporta che, relativamente alle installazioni pregresse su impianti in esercizio, trovando applicazione il citato comma 3 dell art. 22 del decreto legislativo n. 22/2007, non si rendono allo stato dovuti, alle condizioni ivi previste, ulteriori adempimenti. Per le nuove installazioni effettuate nei depositi, negli impianti soggetti a vigilanza fiscale, nonché in tutte le altre applicazioni nelle quali la misura assume valenza fiscale, possono essere installati esclusivamente misuratori ammessi alla verifica metrica ed alla legalizzazione con apposito provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per l armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori Ufficio D3 Strumenti di Misura ovvero ai quali sia applicabile il principio di mutuo riconoscimento. In particolare, ai fini della fiscalizzazione dei suddetti apparecchi, i competenti Uffici delle dogane ovvero, laddove non ancora istituiti, gli Uffici tecnici di finanza, per il seguito UD considereranno idoneo lo strumento di misura che possiederà, oltre agli specifici requisiti tecnici di cui al relativo allegato MI, anche i requisiti essenziali di cui all Allegato 1 del decreto (affidabilità, idoneità, protezione dall alterazione e durabilità). Nel caso di installazione di contatori, l esercente dovrà darne preventiva comunicazione al competente UD, corredandola con lo schema d inserzione e con la descrizione degli strumenti stessi, che, comunque, dovranno sempre essere dotati di un totalizzatore non azzerabile della quantità misurata; inoltre, l esercente dovrà curare gli adempimenti connessi alla preventiva verificazione metrica in loco, senza la quale i complessi stessi non potranno essere utilizzati ai fini fiscali. Nel corso della verifica di prima installazione i funzionari dell Agenzia devono verificare prioritariamente l esistenza dei seguenti dati permanentemente riportati sul corpo dello strumento: marca, modello e tipo; numero di matricola; classe di precisione; intervallo di misura; 59

62 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento condizioni d impiego; esistenza di «marcatura CE» e della «marcatura metrologica supplementare» conformemente all art. 5 del decreto ( o attestato di esame CE del progetto). L UD, eseguito il sopralluogo, appone i sigilli fiscali per impedirne la manomissione, redige apposito verbale, un esemplare del quale deve essere consegnato alla parte, e detta le prescrizioni tecnico-fiscali per la tutela degli interessi erariali. All atto dell entrata in esercizio i suddetti sistemi di misura devono essere tenuti in prova per un periodo tale da consentire un numero di rilevazioni sufficiente a verificarne la corretta funzionalità in condizioni operative. Terminato positivamente il periodo di prova la cui attestazione è rilasciata dall UD, i predetti sistemi sono utilizzabili ai fini fiscali. Richiamando, nuovamente, l attenzione sulla sensibilità della materia, connessa al corretto accertamento del regolare assoggettamento e versamento dell accisa, la cui rilevanza è già stata segnalata anche nelle Linee guida per le attività di verifica e controllo fin dall anno 2004, codeste Direzioni appronteranno idonei piani di controllo affinché gli UD territorialmente competenti sottopongano a verifica, almeno ogni sei mesi, gli interi complessi di misura operanti negli impianti, per verificare la corrispondenza dello stato di fatto alle condizioni tecnico-fiscali prescritte nel verbale di sopralluogo, convalidate a seguito del positivo esperimento del periodo di prova. Analoghi controlli vanno, ovviamente, disposti sugli impianti in esercizio, soprattutto nel caso gli stessi non siano ammessi alla verifica metrica. Degli esiti di tali controlli codeste Direzioni regionali vorranno riferire a questa Area centrale. Comunicato stampa A.D. del 2 agosto 2007 Precisazione sul pagamento delle accise relative ai prodotti energetici L Agenzia delle Dogane informa che il termine per il pagamento delle accise relative ai prodotti energetici immessi in consumo nel mese di luglio è fissato per il 20 agosto 2007, contrariamente a qua nto pubblicato da alcuni organi di stampa. Ciò in quanto l art. 1, comma 1, lett a), del D.Lgs. del 2 febbraio 2007, relativo al versamento di accisa per le immissioni in consumo di prodotti energetici effettuate nel mese di luglio, ha modificato, con effetto dal 1 giugno 2007, l art. 3 comma 4 del D.Lgs. del 26 ottobre 1995, n. 504 (il quale prevedeva che, anche per i prodotti immessi in consumo nel mese di luglio, il pagamento dell accisa dovesse avvenire il giorno 16 del mese successivo). Direttoriale Agenzia delle Entrate prot. n. 2007/ del 23 ottobre Approvazione dei nuovi modelli di versamento «F24» ed «F24 accise» per l esecuzione dei versamenti unitari di cui all art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone: Art. 1 - Approvazione del nuovo modello F24 per l esecuzione dei versamenti unitari 1. È approvato il modello F24 di cui all allegato 1, contenente l indicazione di due codici fiscali. Tale modello consente di gestire i versamenti unitari, di cui all art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche, che necessitano di tali informazioni, quali, a mero titolo esemplificativo, quelli dovuti da eredi, genitori/tutori e curatori fallimentari. 60

63 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento 2. A partire dal 29 ottobre 2007, il predetto modello deve essere utilizzato da tutti i soggetti titolari di partita IVA, tenuti ai versamenti di cui all art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente con modalità telematiche e dai soggetti non titolari di partita IVA che intendano avvalersi delle modalità di versamento on-line. 3. I soggetti titolari di partita IVA esentati dall obbligo di esecuzione dei versamenti unitari con modalità telematiche, individuati nella circolare 30 del 29 settembre 2006, qualora intendano utilizzare il nuovo modello F24 cartaceo contenente l indicazione del doppio codice fiscale, possono prelevarlo esclusivamente dal sito Internet 4. A partire dal 1 gennaio 2008, il modello F24 cartaceo, contenente il doppio codice fiscale, sostituirà la modulistica preesistente e sarà disponibile anche presso tutti gli sportelli degli intermediari della riscossione. Art. 2 - Approvazione del nuovo modello F24 accise 1. È approvato il modello F24 accise di cui all allegato 2, contenente l indicazione di due codici fiscali. Tale modello consente di gestire i versamenti unitari, di cui all art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche, che necessitano di tali informazioni, quali, a mero titolo esemplificativo, quelli dovuti dai curatori fallimentari. 2. A partire dal 29 ottobre 2007, il predetto modello deve essere utilizzato da tutti i soggetti titolari di partita IVA, tenuti al versamento esclusivamente con modalità telematiche, delle imposte, dei contributi e dei premi, di cui all art. 17, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in sostituzione della modulistica preesistente. 3. I soggetti titolari di partita IVA esentati dall obbligo di esecuzione dei versamenti unitari con modalità telematiche, individuati nella circolare 30 del 29 settembre 2006, utilizzeranno il nuovo modello F24 cartaceo prelevabile esclusivamente dal sito internet dell Agenzia delle entrate Art. 3 - Approvazione specifiche tecniche 1. Sono approvate le specifiche tecniche di cui all allegato 3, per la trasmissione telematica, utilizzando i servizi on line dell Agenzia delle entrate, dei modelli F24 ed F24 accise contenenti il doppio codice fiscale. Motivazioni Il nuovo modello di versamento F24 consentirà una più efficiente gestione dei versamenti eseguiti da tutti i contribuenti. In particolare, dei versamenti effettuati dai soggetti responsabili in solido al pagamento ovvero dai soggetti che effettuano il versamento in sostituzione del soggetto debitore, in modo che i relativi dati siano immediatamente disponibili all amministrazione finanziaria. Il provvedimento rende obbligatorio, a tutti i contribuenti che si avvalgono di modalità di versamento telematiche, l utilizzo dei nuovi modelli F24 ed F24 accise, a partire dal 29 ottobre L obbligo di utilizzo del nuovo modello F24 cartaceo è stato differito alla data del 1 gennaio 2008, per consentire agli intermediari della riscossione di smaltire le scorte dei modelli disponibili. Dal 29 ottobre 2007 al 31 dicembre 2007, i soggetti che intendano utilizzare il nuovo modello cartaceo contenente il doppio codice fiscale, possono prelevarlo esclusivamente dal sito Internet I modelli sono stati variati rispetto al modello di pagamento approvato con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 3 gennaio 2003, sia nel frontespizio che nel testo delle avvertenze. In particolare è stato inserito nella sezione «Contribuente», un campo dove è possibile indicare il codice fiscale del coobligato, erede genitore/tutore o curatore fallimentare ed il relativo codice identificativo. [ ] Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 23 ottobre

64 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento ALLEGATI 62

65 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento 63

66 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento 64

67 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento 65

68 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento 66

69 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento 67

70 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento Risoluzione A.E. n. 40/E dell 11 febbraio 2008 Ridenominazione dei codici tributo 2804, 2806, 2809, 2814 ed istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24-Accise, dell accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile, dell accisa sugli oli e grassi animali e vegetali, dell accisa sull alcole metilico utilizzati per carburazione o combustione, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, in attuazione della direttiva 2003/96/CE, ha introdotto, tra l altro, delle modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accise di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n In particolare, la nuova normativa ha previsto, tra l altro, la sostituzione della categoria degli «oli minerali» con la più ampia categoria dei «prodotti energetici» a cui viene aggiunta anche l elettricità e nella quale vengono inclusi gli «oli e grassi animali e vegetali», l «alcole metilico» e il «carbone, la lignite e il coke». In considerazione di quanto sopra esposto, il Ministero dell Economia e delle Finanze, con D.M. 28 dicembre 2007, ha modificato la descrizione dei capitoli 1409, 1411, 1412, 1421, sui quali confluiscono le somme versate tramite modello F24, rispettivamente, con i codici tributo 2804, 2806, 2809, 2814, istituiti con risoluzione n. 22/E del 14 febbraio Lo stesso decreto ha, inoltre, introdotto tre nuovi capitoli nel bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2008: capitolo 1413 denominato «accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione», 1414 denominato «accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione», capitolo 1417 denominato «accisa sull alcole metilico utilizzato per carburazione o combustione». Ciò premesso, al fine di uniformare la descrizione dei predetti codici tributo alla normativa vigente in materia, viene variata la denominazione come di seguito specificato, ferme restando le modalità di compilazione del modello F24-Accise: «2804» - «Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi»; «2806» - «Accisa sull energia elettrica»; «2809» - «Accisa sul gas naturale per autotrazione»; «2814» - «Accisa sul gas naturale per combustione». Inoltre, al fine di consentire il versamento delle accise previste nei nuovi capitoli 1413, 1414 e 1417 del bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2008, con le modalità previste dall art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, si istituiscono i seguenti codici tributo da utilizzare esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a debito versati» della specifica sezione «Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione» del modello di versamento «F24-Accise», reperibile in formato elettronico sul sito Internet «2845» - «Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione. Art. 21, c. 2, lett. h), decreto legislativo n. 504 del 1995»; «2846» - «Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione. Art. 21, c. 1, lett. a), decreto legislativo n. 504 del 1995»; «2847» - «Accisa sull alcole metilico utilizzato per carburazione o combustione. Art. 21, c. 1, lett. d), decreto legislativo n. 504 del 1995». I soggetti tenuti al versamento, in sede di compilazione del predetto modello di versamento, dovranno indicare nel campo «ente» il carattere «D», nel campo «prov.» la sigla della provincia degli uffici doganali competenti per l imposta, nel campo «codice identificativo» il codice della ditta che esegue il versamento. Si precisa che i suddetti codici tributo saranno operativamente efficaci a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione. 68

71 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento Nota AD del 26 febbraio 2008, prot. n. 777 Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n Aggiornamento del quadro di classificazione delle Entrate Il Decreto Legislativo in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2007, recante «Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell elettricità», entrato in vigore il 1 giugno 2007, ha introdotto delle modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accisa, in relazione alle quali questa Agenzia ha chiesto al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di provvedere all adeguamento del quadro di classificazione delle entrate, per taluni prodotti ai quali il Decreto Legislativo sopramenzionato fa riferimento. Le modifiche, inserite nel D.M. 28 dicembre 2007 del Ministero dell Economia e delle Finanze «Ripartizione in capitoli delle unità revisionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2008» sono le seguenti: al capitolo 1409 la precedente descrizione «Accisa oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi» è stata sostituita con la nuova descrizione: «Accisa prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi»; al capitolo 1411 la precedente descrizione «Imposta erariale di consumo sull energia elettrica» è stata sostituita con la nuova descrizione: «Accisa sull energia elettrica»; al capitolo 1412 la precedente descrizione «Accisa sul gas metano per autotrazione» è stata sostituita con la nuova descrizione: «Accisa sul gas naturale per autotrazione»; al capitolo 1421 la precedente descrizione «Accisa sul gas metano per combustione» è stata sostituita con la nuova descrizione: «Accisa sul gas naturale per combustione». Inoltre, sono stati istituiti i seguenti nuovi capitoli del bilancio dello Stato: capitolo 1413 «Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione» (art. 21, comma 2, lett. h, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); capitolo 1414 «Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione» (art. 21, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); capitolo 1417 «Accisa sull alcole metilico utilizzato per carburazione o combustione» (art. 21, comma 1, lett. d, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504). In adeguamento a quanto sopra esposto, l Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 40/E del 11 febbraio 2008, ha modificato la denominazione dei codici tributo già esistenti, da utilizzare per i versamenti con modello F/24 Accise, nel modo seguente: «2804» - «Accisa prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi»; «2806» - «Accisa sull energia elettrica»; «2809» - «Accisa sul gas naturale per autotrazione»; «2814» - «Accisa sul gas naturale per combustione». Con la medesima risoluzione, in relazione ai nuovi capitoli del bilancio dello Stato, l Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo da utilizzare per i versamenti con modello F/24 Accise: «2845» - «Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione» (art. 21, comma 2, lett. h, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); «2846» - «Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione» (art. 21, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504); «2847» - «Accisa sull alcole metilico utilizzato per carburazione o combustione» (art. 21, comma 1, lett. d, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504). 69

72 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento A tale riguardo, si ritiene opportuno precisare che l art. 21, comma 1, lett. d, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, fa riferimento all alcole metilico non di origine sintetica. Per quanto sopra, i versamenti che saranno effettuati a partire dalla prossima scadenza del 16 marzo p.v. dovranno tener conto delle modifiche intervenute. Si fa riserva di ulteriori comunicazioni agli Uffici in merito agli adempimenti connessi a tali adeguamenti. Risoluzione AE n. 121/E del 2 aprile Istituzione di un codice tributo per consentire il versamento, tramite modello F24-Accise, dell accisa sull energia elettrica, di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, consumata nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, prevede, tra l altro, che l energia elettrica sia sottoposta ad accisa. Al riguardo, con Risoluzione n. 22/E del 14 febbraio 2001, per consentire il versamento della suddetta accisa, mediante modello F24-Accise, è stato istituito, tra gli altri, il codice tributo 2806, denominato «Accisa sull energia elettrica». Inoltre, l art. 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, prevede che una quota del gettito dell accisa sull energia elettrica, consumata nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sia attribuita alla Regione stessa. In proposito, il D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 137, all art. 1, prevede che le quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Friuli Venezia Giulia, riscosse attraverso i modelli F24, sono riversate, direttamente alla Regione stessa, dalla struttura di gestione individuata dall art. 22 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n L art. 2 dello stesso D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 137, rinvia ad un decreto del Ministro dell economia e delle finanze, l individuazione, tra l altro, dei criteri contabili di imputazione delle quote dei proventi erariali di competenza della Regione Autonoma in parola. Tutto ciò premesso, nelle more dell emanazione del predetto decreto attuativo, per consentire l individuazione della quota dell accisa, di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia, è istituito il seguente codice tributo, da utilizzare esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a debito versati» nella specifica sezione «Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione» del modello di versamento «F24-Accise», reperibile in formato elettronico sul sito «2836» denominato «Accisa sull energia elettrica consumata nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia». I soggetti tenuti al versamento, in sede di compilazione di detto modello di versamento indicano nel campo «ente» il carattere «D», nel campo «provincia» la sigla della provincia in cui avviene l immissione in consumo del prodotto soggetto ad accisa, nel campo «codice identificativo» il codice ditta. Le somme da indicare nella colonna «importi a debito versati» in corrispondenza del codice tributo 2836 sono riferite al totale dell accisa relativa all energia elettrica consumata nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in quanto le somme complessivamente riscosse sono ripartite tra Regione e bilancio dello Stato dalla suddetta struttura di gestione. Si precisa che tale codice tributo è operativamente efficace a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione. 70

73 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento Risoluzione AE n. 191/E del 9 maggio 2008 Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24-Accise, della quota di competenza delle regioni a statuto ordinario dell accisa sul gasolio usato come carburante per autotrazione ai sensi dell art. 1, commi 298 e 299, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 La L. 23 dicembre 2000, n. 388, all art. 28, comma 7, prevede che, a decorrere dal 1 marzo 2001, i pagamenti delle accise possono essere effettuati, tra gli altri, anche attraverso il sistema dei versamenti unitari di cui all art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n L art. 1, comma 298, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che a partire dall anno 2008 è attribuita alle regioni a statuto ordinario una quota dell accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione. Con D.M. 11 aprile 2008 del Ministero dell Economia e delle Finanze, sono state definite le relative modalità di attribuzione in favore delle regioni a statuto ordinario. L art. 1 del suddetto decreto prevede, tra l altro, che a decorrere dal 1 maggio 2008, il versamento della quota dell accisa in parola è effettuato mensilmente, dai soggetti obbligati, contestualmente e con le stesse modalità di pagamento dell accisa. Tutto ciò premesso, per consentire il versamento della parte della predetta accisa, con le modalità previste dall art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, è istituito il seguente codice tributo, da utilizzare esclusivamente in corrispondenza delle somme riportate nella colonna «importi a debito versati» nella specifica sezione «Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione» del modello di versamento «F24-Accise», reperibile in formato elettronico sul sito Internet «2837» denominato «Accisa sul gasolio per uso autotrazione, immesso in consumo nel territorio nazionale, spettante alle regioni a statuto ordinario - legge n. 244 del 2007, art. 1, c. 298». I soggetti tenuti al versamento, in sede di compilazione di detto modello di versamento dovranno indicare nel campo «ente» il carattere D, nel campo «provincia» la sigla della provincia competente per l imposta, nel campo «codice identificativo» il codice ditta. Cassazione Civile (Sez. V, Sent. n del 12 settembre 2008) Omesso pagamento dell imposta di consumo sul gas - sanzioni Nel caso di omesso pagamento dell imposta di consumo sul gas trovano applicazione sia l art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, che prevede il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, sia l art. 3, n. 4, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 che prevede un indennità di mora dovuta per il ritardato pagamento: dette norme sono, infatti, pienamente compatibili e non realizzano un cumulo di sanzioni, in ragione della loro diversità funzionale, afflittiva (con riferimento alla sanzione amministrativa) e reintegrativa del patrimonio leso (con riguardo all indennità di mora). Svolgimento del processo 1.1. Il 15 giugno 2006 è notificato alle intimate amministrazioni finanziarie un ricorso della Società per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha rigettato l appello della Società contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Benevento n. 105/02/2004, che aveva respinto il suo ricorso contro l atto di contestazione n. 8902/2003 per omesso pagamento dell accisa sul consumo di gas Il 24 luglio 2006 è notificato alla Società il controricorso delle amministrazioni finanziarie. 71

74 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento 2.1 fatti di causa sono i seguenti: a) il 2 agosto 2003 è notificato alla Società l atto di contestazione n. 8902, adottato il 28 luglio 2003 dall UTF (Ufficio tecnico di finanza) di Benevento dell Agenzia delle dogane, con cui s irroga, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ex art. 13, comma 1, la sanzione di Euro ,75, pari al 30% di Euro ,50, non pagati alla scadenza del 28 febbraio 2002, a titolo di accisa sul gas metano su dichiarazione di consumo 2001 e, quindi, per violazione del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 26, comma 8, oltre all indennità di mora del 6% sull importo non versato ai sensi del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 13, comma 4; b) il ricorso della Società è rigettato dalla CTP; c) l appello della Società è, poi, respinto dalla CTR con la sentenza ora impugnata per Cassazione. 3. La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per Cassazione, è così motivata: L indennità di mora del 6%, prevista dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 3, comma 4, ha natura risarcitoria; sicché la sanzione del 30% prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, non costituisce cumulo di sanzioni«. 4. Il ricorso per Cassazione della Società è sostenuto con tre motivi d impugnazione e si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese processuali. 5. Le intimate amministrazioni finanziarie resistono con controricorso e concludono per il rigetto del ricorso e per l adozione di ogni statuizione consequenziale, anche in ordine alle spese di giudizio. Motivi della decisione 6.1. Con il primo motivo d impugnazione si denunciano la violazione e/o l errata interpretazione e, quindi, falsa applicazione del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 26, commi 3 e 4, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1 e art. 16, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, art. 10, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 12 e 15 DLG (Disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice civile), dell art. 3 Cost., della L. 27 luglio 2007, n. 212, artt. 1, 6 e 10, degli artt. 132, 112 e 118 c.p.c. oltre all omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia La Società contesta l illegittimità dell accumulo sanzionatorio discendente dalla contestuale applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1 e del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 3, stante l autonomia del secondo atto normativo rispetto al primo, il quale sarebbe dettato solo per l IVA e le altre imposte indirette Il motivo è infondato per le ragioni qui di seguito esposte. La questione che viene sottoposta all esame della Corte, in relazione all omesso pagamento, da parte della Società, dell accisa sul gas nel 2001, consiste nel chiedere se la pretesa di pagamento sia solo quella D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, ex artt. 3, 4 e 5 nel testo secondo il quale «In caso di ritardo si applica l indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali», o debba essere anche quella prevista dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1, per il quale «Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato...». La risposta da dare è la seconda, perché il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, è un atto normativo che lo si desume dal suo titolo oltre a regolare le sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, disciplina le sanzioni amministrative in materia di «riscossione dei tributi» in generale, cioè per la riscossione di tutti i tributi, tant è vero che 72

75 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento nel sistema sanzionatorio costruito mediante i tre decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, non esiste alcun altra disposizione normativa che preveda la reazione dell ordinamento per gli illeciti commessi in occasione della riscossione. Il sistema sanzionatorio generale è, poi, integrato con le disposizioni normative speciali d imposta, che, per quel che riguarda l accisa sul gas, sono contenute nel D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, dedicato alle imposte sulla produzione e sui consumi e anche alle relative sanzioni amministrative. In particolare, il pagamento delle accise è regolato dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 3, comma 4, il quale, nel suo secondo periodo del testo originario e nel suo quinto periodo nel testo vigente nel 2001 a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 1 ottobre 2001, n. 356, art. 8-bis, conv. in L. 30 novembre 2001, n. 418, stabilisce che «In caso di ritardo si applica l indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali». Le due disposizioni normative si applicano cumulativamente, perché in relazione al medesimo oggetto esse assumono un contenuto diverso: la sanzione amministrativa è quella del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1 e la misura risarcitoria dell indennità di mora è quella del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 3, 4 e 5. Al loro diverso contenuto corrisponde una diversa funzione dell imposizione del vincolo di pagare: afflittiva quella della sanzione e reintegrativa del patrimonio leso quella dell indennità di mora; e la diversità della funzione giustifica la loro contemporanea applicazione, che, contrariamente alla tesi della Società ricorrente, non realizza, perciò, alcun cumulo di sanzioni, ma soltanto due diverse pretese di pagamento in base a titoli diversi, tra loro pienamente compatibili per la loro diversità di struttura e di funzione Con il secondo motivo d impugnazione si denunciano la violazione e/o l errata interpretazione e, quindi, la falsa applicazione del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 26, commi 3 e 4, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1 e art. 16, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, art. 10, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, della L. 27 luglio 2007, n. 212, artt. 1, 6 e 10, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, degli artt. 132, 112 e 118 c.p.c., oltre all omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia La Società contesta che la CTR non abbia applicato il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, e dei principi fondamentali dello Statuto del contribuente, non avendo rilevato l inapplicabilità della sanzione amministrativa derivante dalle obiettive condizioni di incertezza normativa sull ambito e sulla portata delle fattispecie in disamina Il motivo è inammissibile per novità della questione proposta e per mancanza di autosufficienza della censura per le ragioni qui di seguito esposte. In tema di incertezza normativa oggettiva come causa di esclusione della responsabilità tributaria amministrativa del contribuente, questa Corte ha avuto modo, recentemente (sentenze 28 novembre 2007, n , e 21 marzo 2008, n. 7765), di precisare che «L incertezza normativa oggettiva tributaria si è sostenuto nella sentenza di questa Corte 28 novembre 2007, n è la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall impossibilità, esistente in sè ed accertata dal giudice, anche di legittimità, che paradossalmente è tenuto anche all impossibile in forza del principio del divieto del non liquet, di individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo pur metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie ultima o, se si tratta del giudice di legittimità, del fatto di genere già categorizzato dal giudice di merito» e che «Essa è... rapportabile solo allo stesso ordinamento giuridico cui appartiene la normazione da interpretare: l incertezza normativa è oggettiva, perché essa è rilevante in sè, in quanto impossibilità di stipulare una convenzione interpretativa delle norme, con la conseguente necessità dell intervento autoritativo del giudice» (Corte di Cassazione 21 marzo 2008, n. 7765). 73

76 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento Tutto ciò ricordato e premesso in via generale, la sottoposizione all esame del giudice di legittimità della questione di diritto relativa al rispetto della norma giuridica sull incertezza normativa oggettiva tributaria (D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2), presuppone, al fine dell ammissibilità del motivo d impugnazione, che essa sia già stata proposta in sede di merito e che l eventuale omessa pronuncia da parte del giudice d appello sia denunciata dal ricorrente adempiendo l onere di autosufficienza del ricorso per cassazione (v., ancora, Corte di Cassazione 21 marzo 2008, n. 7765). Quanto al primo presupposto, la sentenza impugnata non contiene alcun riferimento al fatto che la questione sia stata sollevata in sede di merito, cosicché essa si presenta come nuova in questa sede ed è, quindi, inammissibile. In ogni caso, ove essa fosse stata proposta nei precedenti gradi di giudizio, sarebbe stato onere della ricorrente, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, riprodurre testualmente quelle parti degli atti processuali nei quali si sia chiesto al giudice di merito di verificare la sussistenza della situazione giuridica di incertezza normativa oggettiva, con la necessaria specificazione delle norme che sarebbero oggettivamente immerse nelle nebbie dell incertezza e delle ragioni per le quali, nonostante l adozione di metodi interpretativi corretti, s individuerebbero norme giuridiche tra di loro incompatibili. Opera, dunque, come autonoma causa d inammissibilità del motivo anche la sua palese mancanza di autosufficienza Con il terzo motivo d impugnazione si denunziano la violazione e/o l errata interpretazione e, quindi, la falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13, dell art. 12 DLG (Disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice civile), dell art. 3 Cost., della L. 27 luglio 2007, n. 212, artt. 1, 6 e 10, degli art. 132, 112 e 118 c.p.c. oltre all omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia La Società contesta che la CTR non abbia statuito sulla configurabilità del ravvedimento operoso in relazione alla fattispecie in disamina. Nella sentenza impugnata si darebbe atto che la Società avrebbe addotto una censura in relazione all istituto del ravvedimento operoso D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ex art. 13 ma non avrebbe poi adottato alcuna pronuncia su di essa Il motivo è inammissibile, perché, se è vero che la sentenza impugnata nel riferire della struttura dell appello della Società, da atto che essa «eccepisce... la circostanza della possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso con l applicazione degli interessi moratori nella misura legale», e se è vero che la CTR non si pronuncia poi sulla questione, sarebbe stato o-nere della Società ricorrente, di fronte alla pronuncia negativa implicita del giudice di secondo grado, riferire testualmente, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, i termini nei quali la questione era stata sollevata con l atto d appello, onde consentire a questa Corte, che non può accedere agli atti di causa, di valutare la decisività della questione implicitamente assorbita. Vale, infatti, il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale nel caso in cui il motivo denunci una omissione od una omessa pronuncia, o il mancato esame di atti, deposizioni, documenti rilevanti, nella esposizione del motivo occorre riprodurre in esteso l atto o il documento che si denuncia come omesso, sia esso un atto istruttorio raccolto dal Giudice sia esso un atto di parte depositato o acquisito nel contraddittorio delle parti, per il principio della autosufficienza» (Corte di Cassazione 9 maggio 2008, n ). 9. Le precedenti considerazioni comportano il rigetto del ricorso. 10. La natura delle questioni giuridiche sottoposte all esame della Corte inducono a compensare tra le parti le spese processuali relative al giudizio di cassazione. P.Q.M. LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese processuali relative al giudizio di cassazione. 74

77 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento Nota prot del 2 aprile 2009 D.Lgs. 2 febbraio 2007, n Ulteriori istruzioni operative (in materia di strumenti di misura) Con la circ. 21/D del 25 luglio 2007 sono state fornite le indicazioni necessarie a garantire, nel rispetto degli interessi dell Amministrazione, l operatività corrente degli Uffici periferici nelle more dell emanazione, da parte del competente Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), dei provvedimenti attuativi ed esplicativi del D.Lgs. n. 22 del 2 febbraio 2007, concernente l attuazione della Direttiva 2004/22/CE (MID) in materia di strumenti di misura. Il MiSE, con Circolare n del 22 ottobre 2008 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2008) ha intanto fornito taluni chiarimenti concernenti l applicazione delle nuove disposizioni, anche per quanto riguarda il regime transitorio previsto dall art. 22 del citato decreto legislativo n. 22/2007. Nel diramare la circolare del MiSE, per opportuna conoscenza e con le precisazioni relative agli eventuali impatti sulle attività di questa Agenzia, si ritiene altresì opportuno formulare, per quanto di competenza, le seguenti direttive ed istruzioni. Innanzi tutto, preme confermare che, in virtù del nuovo quadro normativo delineatosi a seguito dei provvedimenti in argomento, nessuna competenza è demandata agli Uffici delle Dogane in materia di controlli metrologici sugli strumenti di misura. In tal senso, la disposizione relativa alla verifica semestrale dei complessi di misura operanti negli impianti, di cui alla citata circ. 21/D del 2007, era già chiaramente inquadrata in quest ottica posto che la finalità era quella di «verificare la corrispondenza dello stato di fatto alle condizioni tecnico-fiscali prescritte nel verbale di sopralluogo». In altri termini, all atto della verifica in loco dell attività presso la quale è stato necessario installare uno strumento di misura avente rilevanza per i controlli fiscali, condotta a qualsiasi titolo, con la frequenza prevista dalle norme o in loro assenza dalla programmazione dell Ufficio (pertanto, con periodicità non più stabilita a priori), dovrà essere verificato anche il perfetto stato di conservazione dell intero suggellamento quale risulta dal verbale di verifica di primo impianto (o successivi, se significativi) redatto dal personale del competente Ufficio delle Dogane. Di tale riscontro dovrà essere fatta esplicita menzione nel relativo processo verbale firmato in contraddittorio con la parte. Quanto sopra al fine di garantire nel tempo, l inalterabilità dei dati registrati e, con essa, l idoneità e la sicurezza fiscale dell intera installazione (tale aspetto è attualmente oggetto di stretti contatti con il MiSE per ricercare possibili soluzioni che contemperino le esigenze metrologiche con quelle fiscali). Nel caso in cui dovessero essere riscontrate mancanze o irregolarità sostanziali che incidano sull accertamento ai fini fiscali, fermi restando i provvedimenti in linea amministrativa e, se prevista, penale, si dovrà provvedere ad inoltrare le dovute segnalazioni alle competenti Camere di Commercio che si attiveranno ai fini metrologici. Altro aspetto operativo che merita un chiarimento, è quello legato all applicazione della circolare n. 131/D del 27 giugno 2000, dell allora Dipartimento delle Dogane e II.II. in materia di riconoscimento dell idoneità di taluni laboratori ad effettuare le tarature di contatori elettrici. Da tutto quanto sopra discende direttamente il superamento della suddetta circolare, intendendo con ciò che la medesima non è più applicabile. Premesso quanto sopra, si richiamano i principali chiarimenti forniti dal competente Ministero dello Sviluppo Economico con la citata circolare n. 3620/2008. In linea generale, il paragrafo A tratta argomentazioni concernenti l applicazione delle nuove disposizioni mentre, al paragrafo B, vengono chiariti aspetti operativi relativi al periodo transitorio ed alle varianti di modelli di strumenti approvati. 75

78 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento Di particolare rilevanza quanto precisato circa i requisiti previsti per la commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura MID. In particolare, viene evidenziato che uno strumento di misura marcato conformemente alla normativa MID, è installato e messo in servizio senza che debbano intervenire contestualmente organi di controllo e che l apposizione sugli strumenti di misura della marcatura CE e di quella metrologica supplementare «M» rappresentano l unica condizione richiesta ai fini della commercializzazione e messa in servizio degli strumenti. A tal fine, viene esplicitato che per gli strumenti di misura MID fissi come le bilance automatiche ed i misuratori di carburanti, non risultando estranei al quadro normativo delineato, il collaudo di posa in opera previsto dalla normativa previgente non è più una condizione essenziale per la loro messa in servizio, essenso a tal fine necessaria e sufficiente la conformità al D.Lgs. 22/2007, attestata dalla presenza della marcatura CE e della marcatura supplementare «M»: ciò, analogamente agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico per i quali, però, è necessaria e sufficiente la conformità al decreto legislativo 517/1992. La circolare richiama, poi, l intervenuta abrogazione delle disposizioni previgenti contrastanti o incompatibili con il citato decreto legislativo 22/2007. Vengono di seguito illustrate le modalità per l esercizio della vigilanza sul mercato degli strumenti di misura (protezione da alterazioni - marchi e sigilli di protezione) che è demandata alle Camere di Commercio. In caso di riscontro, da parte di tali organi, di strumenti indebitamente marcati o che non soddisfino i requisiti previsti dal decreto legislativo 22/2007, le Camere di Commercio debbono informare la competente Direzione Generale del Ministero dello Sviluppo Economico affinché vengano applicate le relative sanzioni (limitazione della commercializzazione e dell utilizzazione dello strumento, assegnazione di un termine per la regolarizzazione). Viene precisato che, nelle more dell emanazione dei decreti ministeriali di cui all art. 19, comma 2, del D.Lgs. 22/2007, finalizzati alla determinazione dei criteri per l esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura MID appartenenti alle categorie definite all art. 1 del decreto ministeriale n. 182/2000 ed utilizzati negli impieghi specificati nel medesimo articolo, restano vigenti le disposizioni in quanto applicabili, del decreto ministeriale n. 182/2000, nonché quelle delle circolari e delle direttive ministeriali correlate. In tale ambito, viene chiarito che la verificazione periodica è effettuata dalle Camere di Commercio e dai laboratori accreditati dalle stesse, come previsto dagli artt. 3, 4 e seguenti del citato decreto. Si fa presente che, per gli strumenti difettosi, si applica l art. 6 del decreto ministeriale 182/2000 che ne prevede la conservazione, a cura dell utente, nel luogo dell attività, purché non utilizzati. È previsto, poi, che le informazioni a corredo degli strumenti di misura immessi in commercio o in servizio debbano essere conservate obbligatoriamente dagli utenti metrici e messe a disposizione degli incaricati sia della sorveglianza che dei controlli metrologici. Si precisa, infine, che eventuali ulteriori istruzioni operative potranno essere fornite in funzione dell esito dei contatti con il MiSE dei quali si è detto, nonché successivamente all emanazione, da parte del medesimo Ministero, dei previsti decreti ministeriali. Codeste Direzioni regionali avranno cura di monitorare ed accertare l esatta applicazione di quanto disposto e di segnalare alla scrivente eventuali difficoltà operative. Corte di Cassazione Civile - Sentenza n del 3 aprile 2009 Nel caso di omesso pagamento dell imposta di consumo sul gas trovano applicazione sia l art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, che prevede il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, sia l art. 3, n. 4, del D.Lgs. n. 504 del 1995 che prevede un indennità di mora dovuta per il ritardato pagamento: dette norme sono, infatti, pienamente compatibili e non realizzano un cumulo di 76

79 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento sanzioni, in ragione della loro diversità funzionale, afflittiva (con riferimento alla sanzione amministrativa) e reintegrativa del patrimonio leso (con riguardo all indennità di mora). Svolgimento del processo 1.1. Il febbraio 2007 è notificato alla Società e al signor A.C., in proprio e nella qualità di amministratore unico della Società, un ricorso dell Agenzia per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha rigettato l appello della Direzione regionale di Napoli dell Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Napoli n. 92/19/2005, che aveva accolto il ricorso della Società e del signor A.C. contro l atto di contestazione n. 749/2000 in tema di accise sul gas metano per gli anni Il 16 marzo 2007 è notificato all Agenzia il controricorso della Società e del signor A.C fatti di causa sono i seguenti: a) il 28 giugno 2004 è notificato alla Società l atto di contestazione n. 740/00 del 28 luglio 2003, con il quale l Ufficio tecnico di finanza di Benevento irroga la sanzione prevista dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, per l omesso versamento nel termine previsto dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 26, comma 8, dell accisa sul gas metano relativa agli anni , insieme all indennità di mora e agli interessi D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, ex art. 3, comma 4; b) il ricorso della Società e, in proprio, del suo amministratore unico, signor A.C., è accolto dalla CTP di Napoli con sentenza 7 marzo 2005, n. 92/19/2005; c) l appello della Direzione regionale di Napoli dell Agenzia, è, poi, respinto dalla CTR con la sentenza ora impugnata per cassazione. 3. La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è così motivata: a) «non è contestato... che nel corso degli anni la [...]... non eseguì, nei termini stabiliti dal D.L. n. 540 del 1995, i pagamenti di imposta-accisa,... di talché, a seguito di avviso di pagamento, ebbe a pagare il dovuto, maggiorato degli interessi e della indennità dimora nella misura fissa del 6%»; b) per interessi moratori s intendono «quelli dovuti pel risarcimento danni conseguenti al ritardo nel pagamento (mora debendi) per cui appare condivisibile l affermazione della Commissione di primo grado che la coesistenza degli interessi, funzione risarcitoria, e della mora in misura fissa, porta a ritenere questa ultima, come una vera e propria sanzione che si aggiunge al comune risarcimento danni»; c) il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13 «sembra attagliarsi ad ogni tributo ivi comprese le accise», ma il principio del favor rei ex D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, induce a ritenere che «nella fattispecie, una volta sancita che la mora fissa al 6% è sostanzialmente una sanzione che si aggiunge al risarcimento rappresentato dagli interessi, ne deve conseguire che l Agenzia delle Dogane deve attenersi alla norma più favorevole alla [...] srl»; d) in ogni caso, si applica la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10: poiché «nella fattispecie, non è contestato che l appellata ebbe ad ottemperare all avviso di pagamento n. 749/00, relativo a processo verbale della Utif di Napoli, effettuando i versamenti richiesti, maggiorati degli interessi e indennità di mora e quindi la Dogana non poteva attivare una ulteriore e successiva richiesta, con ulteriore rilevante sanzione in applicazione del D.Lgs. n. 471, art. 13, per il principio dell affidamento in forza del quale la [...] ha pagato, senza ricorsi, tutto quanto richiesto, senza poter ipotizzare la volontà dell Amministrazione di applicare una norma successiva e più gravosa, senza tener conto che il contribuente si era conformato alla richiesta dell avviso di pagamento anteriore». 4. Il ricorso per cassazione dell Agenzia, integrato con memoria, è sostenuto con tre motivi d impugnazione e si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese processuali. 77

80 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento 5. L intimata Società e, sia pure non intimato, il signor A. C. resistono con controricorso, integrato con memoria, e concludono per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di giudizio e con la loro attribuzione al difensore anticipatario. Motivi della decisione 6. Il primo motivo d impugnazione La censura dell Agenzia ricorrente La rubrica del primo motivo d impugnazione. Con il primo motivo d impugnazione si denunciano, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione: del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, artt. 3 e 26; del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, artt. 13 e 16; del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art La motivazione addotta a sostegno del primo motivo d impugnazione Secondo l Agenzia, la sentenza impugnata sarebbe basata sul presupposto che la sanzione amministrativa e gli interessi di mora svolgano la stessa funzione e siano, quindi, tra loro alternativi. La tesi sarebbe infondata, perché l indennità di mora del 6%, così come gli interessi per il ritardato pagamento, prevista dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 3, comma 4, avrebbe natura risarcitoria, con la conseguenza che l applicazione della sanzione del 30%, prevista con disposizione generale dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, non comporterebbe cumulo di sanzioni Il quesito di diritto formulato dall Agenzia a conclusione del primo motivo d impugnazione. A conclusione del primo motivo d impugnazione si formula il seguente quesito di diritto: «è legittima l irrogazione della sanzione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, in aggiunta all indennità di mora ed agli interessi per ritardato pagamento, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1965, art. 3, comma 4, per il caso di ritardo nel pagamento delle accise?» La valutazione della Corte del primo motivo d impugnazione La fondatezza del motivo. La questione che viene sottoposta all esame della Corte, in relazione all omesso pagamento, da parte della Società, dell accisa sul gas negli anni , consiste nel chiedere se la pretesa di pagamento sia solo quella D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, ex art. 3, comma 4, n. 5, nel testo secondo il quale «In caso di ritardo si applica l indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali», o debba essere anche quella prevista dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1, per il quale «Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato...». La questione è identica a quella già affrontata e risolta con la sentenza 12 settembre 2008, n , la cui motivazione può esser qui pienamente accolta. Si disse allora, e si conferma ora, che la risposta da dare al quesito è la seconda tra quelle ipotizzate, perché il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, è un atto normativo che lo si desume dal suo titolo oltre a regolare le sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, disciplina le sanzioni amministrative in materia di «riscossione dei tributi» in generale, cioè per la riscossione di tutti i tributi, tant è vero che nel sistema sanzionatorio costruito mediante i tre Decreti D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, non esiste alcun altra disposizione normativa che preveda la reazione dell ordinamento per gli illeciti commessi in occasione della riscossione. Il sistema sanzionatorio generale è, poi, integrato con le disposizioni normative speciali d imposta, che, per quel che riguarda l accisa sul gas, sono contenute nel D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, dedicato alle imposte sulla produzione e sui consumi e anche alle 78

81 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento relative sanzioni amministrative. In particolare, il pagamento delle accise è regolato dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 3, comma 4, il quale, nel suo secondo periodo del testo originario e nel suo quinto periodo nel testo vigente nel 2001 a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 1 ottobre 2001, n. 356, art. 8-bis, conv. in L. 30 novembre 2001, n. 418, stabilisce che «In caso di ritardo si applica l indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali». Le due disposizioni normative si applicano cumulativamente, perché in relazione al medesimo oggetto esse assumono un contenuto diverso: la sanzione amministrativa è quella del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1, e la misura risarcitoria dell indennità di mora è quella del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 3, comma 4, n. 5. Al loro diverso contenuto corrisponde una diversa funzione dell imposizione del vincolo di pagare: afflittiva quella della sanzione e reintegrativa del patrimonio leso quella dell indennità di mora; e la diversità della funzione giustifica la loro contemporanea applicazione, che, contrariamente alla tesi della Società resistente, non realizza, perciò, alcun cumulo di sanzioni, ma soltanto due diverse pretese di pagamento in base a titoli diversi, tra loro pienamente compatibili per la loro diversità di struttura e di funzione Valutazione conclusiva sul primo motivo d impugnazione e formulazione del principio di diritto. In conclusione, il primo motivo d impugnazione deve riconoscersi come fondato, perché esso invoca l applicazione di un principio di diritto diverso da quello cui s è ispirata la sentenza impugnata e che può esser così formulato, traendo il materiale letterario dalle disposizioni normative contenute nel D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 3, comma 4, n. 5, e nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, a 471, art. 13, comma 1, e combinandolo adeguatamente: «In caso di ritardo nel pagamento dell accisa sul gas si applica l indennità di mora del 6 per cento, sono dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali e si irroga la sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato». 7. Il secondo motivo d impugnazione La censura dell Agenzia ricorrente La rubrica del secondo motivo d impugnazione. Il secondo motivo d impugnazione è introdotto dalla seguente rubrica rubricato: «Falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, comma 3, e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art statuto del contribuente (in relazione all art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)» La motivazione addotta a sostegno del secondo motivo d impugnazione Secondo la ricorrente Agenzia, sarebbe erroneo il richiamo, operato dalla CTR, al principio dei favor rei, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, comma 3, perché esso presupporrebbe identità di natura fra le disposizioni sanzionatorie che si succedono nel tempo, mentre quelle relative alle accise sul gas metano avrebbero natura giuridica diversa Non sarebbe nemmeno applicabile, secondo la ricorrente Agenzia, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 2. Infatti, l Ufficio tributario non avrebbe dato alcuna istruzione al contribuente sull applicabilità del tributo e non avrebbe adottato alcun comportamento modificativo di un suo precedente comportamento creativo di affidamento. L Ufficio si sarebbe, infatti, limitato a pretendere in tempi diversi l applicazione di due norme diverse aventi ad oggetto la medesima fattispecie Il quesito di diritto relativo al primo submotivo del secondo motivo di ricorso A conclusione del primo submotivo del secondo motivo di ricorso si formula il seguente quesito di diritto: «il principio del favor rei di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3, può impedire la irrogazione della sanzione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, in aggiunta all indennità di mora, e correlativi interessi, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1965, art. 3, comma 4, per il caso di ritardo nel pagamento delle accise, intervenuto dopo l entrata in vigore di tutte le norme citata?» Il quesito di diritto relativo al secondo submotivo del secondo motivo di ricorso. 79

82 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento A conclusione del secondo submotivo del secondo motivo di ricorso si formula il seguente quesito di diritto: «il principio dell»affidamento» di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2, può impedire la irrogazione, con successivo separato atto, della sanzione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, in aggiunta all indennità di mora, e correlativi interessi, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1965, art. 3, comma 4, già applicati per il caso di ritardo nel pagamento delle accise?» La valutazione della Corte del secondo motivo d impugnazione La fondatezza del primo submotivo del secondo motivo. Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 3, comma 3, prevede che «Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole...». Se ne desume che il presupposto per l applicazione del principio del favor rei è che il medesimo comportamento illecito sia stato considerato da due norme tributarie succedutesi nel tempo in modo diverso e ne abbiano fatto seguire una diversa entità della medesima sanzione. Il principio del favor rei non è applicabile al caso in esame, per il quale il medesimo oggetto il ritardo nel pagamento di un tributo, che è l accisa sul gas D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, ex art. 3, comma 4, n. 5 e il ritardo dei pagamenti di tributi in generale D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ex art. 13 è assunto nella struttura di due norme diverse, la prima delle quali assume come contenuto la volontà di sottoporre l autore del ritardo alla misura risarcitoria dell indennità di mora e del pagamento d interessi e la seconda delle quali, successivamente e a parte, assume come contenuto la volontà di collegare al ritardo nel pagamento la misura afflittiva del 30%, che è l unica sanzione prevista per quello specifico illecito tributario. Il primo submotivo del secondo motivo di ricorso è, pertanto, fondato. La norma giuridica vigente è, dunque, la seguente: «Se la norma tributaria anteriore e quella posteriore assumono, rispetto al medesimo comportamento illecito tributario, contenuti reattivi diversi, di cui solo uno abbia natura sanzionatoria, manca il presupposto per l applicazione del principio del favor rei D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ex art. 3, comma 3» La fondatezza del secondo submotivo del secondo motivo Con il secondo submotivo del secondo motivo d impugnazione si contesta l affermazione della CTR, qui riprodotta nel p. ), secondo la quale sarebbe illegittima l adozione, da parte dell ufficio tributario, di una pretesa tributaria della sanzione D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ex art. 13, successiva all adozione della pretesa tributaria dell indennità di mora e degli interessi D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, ex art. 3, comma 4, n. 5. L illegittimità deriverebbe, secondo il giudice d appello, dal contrasto con la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, enunciativo del principio di affidamento del contribuente, il quale, avendo confidato nel primo provvedimento, non avrebbe potuto esser reso destinatario di un ulteriore pretesa. La posizione assunta dalla sentenza impugnata è illegittima per le ragioni qui di seguito esposte. Il riferimento del giudice d appello non può esser stato fatto che alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 2, dal momento che il primo comma introduce il principio di collaborazione tra autorità tributaria e contribuente e il principio di buona fede del contribuente e il terzo comma prevede l esenzione da responsabilità amministrativa tributaria del contribuente per incertezza normativa oggettiva, cosicché essi non sono rilevanti per la presente controversia. La L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 2, è, per la parte che interessa questa causa, così formulato: «Non sono irrogate sanzioni... al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall amministrazione medesima...». Si desume da questa disposizione che l esercizio del potere sanzionatorio è precluso all amministrazione finanziaria quando il contribuente abbia adottato un comportamento conforme alle «indicazioni» da essa fornitegli. Che cosa siano le indicazioni di un atto dell amministrazione la legge tributaria statutaria non dice, anche se, avvalendosi dei contributi della dottrina e della giurisprudenza, si può ben pensare 80

83 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento che, a parte le ipotesi di affidamento ad opera dello stesso legislatore (Consiglio di Stato 11 luglio 2003, n. 4139), esso possa esser creato da un atto amministrativo generale di programmazione (Consiglio di Stato: 14 dicembre 2004, n. 8032; 1 dicembre 2004, n. 6402; 8 luglio 2003, n. 4074; 29 aprile 2003, n. 2184; 8 giugno 2000, n. 3280), o da singoli provvedimenti amministrativi caratterizzati dalla non precarietà (Consiglio di Stato: 29 aprile 2002, n. 2270; 2 aprile 2002, n. 1824; 11 dicembre 2001, n. 6197), o dal contesto dell adozione dell atto (Consiglio di Stato 23 ottobre 2001, n. 217/2001 (parere), o dall adozione di atti strumentali del procedimento amministrativo (Consiglio di Stato 20 gennaio 2003, n. 204), o dall esecuzione di un provvedimento amministrativo (Consiglio di Stato 21 febbraio 2005, n. 610), o da atti dichiarativi d informazione amministrativa (Consiglio di Stato 21 settembre 2006, n. 525). Tuttavia, ai più limitati fini che qui interessano, è certamente da escludere che tra le «indicazioni» di cui parla la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 2, rientrino le affabulazioni caratterizzanti un atto autoritativo provvedimentale specifico, qua è quello con cui si esige il pagamento di un indennità di mora e di interessi D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, ex art. 3, comma 4, n. 5; esso è, infatti, un atto amministrativo d imposizione tributaria, con il quale si fa valere una pretesa al pagamento di somme ai titoli determinati dalla legge attributiva del relativo potere. «Indicazioni», a voler usare il lessico della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 2, sono, invece, tutte quelle dichiarazioni di conoscenza, della specie della scienza (conoscenza oggettiva) o del giudizio (conoscenza soggettiva), che siano autonomamente formulate in un atto giuridico specificamente destinato alla trasmissione della conoscenza, come la circolare amministrativa in generale (Corte di cassazione 14 febbraio 2002, n. 2133) o che siano accessorie ad un atto autoritativo (per esempio, quelle che compongono la clausola d impugnazione L. 27 luglio 2000, n. 212, ex art. 7, comma 2) e che non abbiano efficacia di certezza. Le cosiddette «indicazioni» L. 27 luglio 2000, n. 212, ex art. 7, comma 2, quindi, non vincolano il contribuente destinatario, ma si limitano a trasmettergli la conoscenza che l ufficio possiede intorno ad un determinato oggetto (una situazione di fatto o uno stato di normazione), con la conseguenza che il contribuente, che su quella conoscenza faccia affidamento e su di essa basi l adozione di un comportamento conforme alla conoscenza trasmessagli, ma non conforme alla legge, non è sottoposto a sanzioni, fermo restando il suo vincolo al rispetto della legge tributaria, sostanziale o processuale. Nel caso di specie non si sono affatto realizzati i presupposti per la verificazione dell affidamento del contribuente, così confesso è configurato dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, ex art. 7, comma 2. Infatti, risulta accertato in fatto dal giudice di merito ed è incontestato tra le parti, che l atto primo dell ufficio tributario è un atto comminativo di un indennità di mora e dei relativi interessi, adottato nell esercizio del potere attribuito dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, ex art. 3, comma 4, n. 5; è parimenti accertato e incontestato che l atto secondo è un atto sanzionatorio D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 ex art. 13. La CTR ha, tuttavia, erroneamente valutato la natura giuridica del primo atto, perché esso non è affatto un atto dichiarativo di conoscenza non vincolante per la Società, alla quale, anzi, è destinato il comando di pagare delle somme a titolo risarcitorio. Se, poi, come s è mostrato nel p. 6.2, l atto della pretesa risarcitoria ha natura giuridica diversa dall atto sanzionatorio successivo e se essi, pur assumendo lo stesso oggetto, svolgono due funzioni diverse e fanno valere pretese dell ufficio tributario fondate su titoli diversi, in ragione della diversità della natura dei poteri esercitati, non solo nessun effetto preclusivo all esercizio del potere sanzionatorio può derivare dal preliminare esercizio del potere di pretesa risarcitoria, che è il risultato già raggiunto nel p. 6.2, ma, e a maggior ragione, nessun effetto preclusivo può derivare dal principio di affidamento, per il quale mancano, nel caso in esame, i presupposti previsti dalla legge. Poiché, invece, la CTR, mal interpretando la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 2, ha illegittimamente applicato il principio di affidamento del contribuente, il secondo submotivo del secondo motivo d impugnazione è fondato e dev essere accolto. In conclusione, le norme giuridiche da applicare in alternativa al caso di specie ultima, oggetto della presente controversia, sono le seguenti; 81

84 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento 1) «L adozione di un atto di applicazione dell indennità di mora e d interessi per il ritardato pagamento di accise sul gas metano L. 26 ottobre 1995, n. 504, ex art. 3, comma 4, n. 5, non preclude l adozione dell atto sanzionatorio D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 ex art. 13»; 2) «L adozione di un atto di applicazione dell indennità di mora e d interessi per il ritardato pagamento di accise sul gas metano L. 26 ottobre 1995, n. 504, ex art. 3, comma 4, n. 5, non è presupposto per l applicazione del principio di affidamento del contribuente L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 2» Valutazione conclusiva sul secondo motivo d impugnazione In conclusione, il secondo motivo d impugnazione dev essere accolto. 8. La riconosciuta infondatezza dei primi due motivi di ricorso rende inutile esaminare il terzo motivo, con il quale s ipotizza la «Contraddittoria e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (in relazione all art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)» e che resta, pertanto, assorbito. 9. Le precedenti considerazioni comportano l accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo della Società. 10. Poiché la questione principale sollevata con il presente ricorso è stata risolta dalla giurisprudenza di legittimità successivamente alla sua proposizione, si ritiene equo disporre che le spese processuali relative all intero giudizio siano compensate tra le parti. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della Società. Sono compensate tra le parti le spese processuali dell intero giudizio. Sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, 19 giugno 2009, n Svolgimento del processo 1.1. Il febbraio 2007 è notificato alla Società e al signor A.C., in proprio e nella qualità di amministratore unico della Società, un ricorso dell Agenzia per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha rigettato l appello della Direzione regionale di Napoli dell Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Napoli n. 91/19/2005, che aveva accolto il ricorso della Società e del signor A.C. contro l atto di contestazione n. 750/00 in tema di accise sul gas metano per gli anni Il 16 marzo 2007 è notificato all Agenzia il controricorso della Società e del signor A.C. 2. I fatti di causa sono i seguenti: a) il 28 giugno 2004 è notificato alla Società l atto di contestazione n. 750/00 del 28 luglio 2003, con il quale l Ufficio tecnico di finanza di Benevento irroga la sanzione prevista dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, per l omesso versamento nel termine previsto dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 26, comma 8, dell accisa sul gas metano relativa agli anni , insieme all indennità di mora e agli interessi D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, ex art. 3, comma 4; b) il ricorso della Società e, in proprio, del suo amministratore unico, signor A.C., è accolto dalla CTP di Napoli con sentenza 7 marzo 2005, n. 91/19/2005; c) l appello della Direzione regionale di Napoli dell Agenzia, è, poi, respinto dalla CTR con la sentenza ora impugnata per cassazione. 3. La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è così motivata: 82

85 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento a) «non è contestato... che nel corso degli anni la [...]... non eseguì, nei termini stabiliti dal D.L. n. 540 del 1995, i pagamenti di imposta, accisa,... di talché, a seguito di avviso di pagamento, ebbe a pagare il dovuto, maggiorato degli interessi e della indennità dimora nella misura fissa del 6%...»; b) per interessi monitori s intendono «quelli dovuti pel risarcimento danni conseguenti al ritardo nel pagamento (mora debendi) per cui appare condivisibile l affermazione della Commissione di primo grado che la coesistenza degli interessi, funzione risarcitoria, e della mora in misura fissa, porta a ritenere questa ultima, come una vera e propria sanzione che si aggiunge al comune risarcimento danni»; c) il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, «sembra attagliarsi ad ogni tributo ivi comprese le accise», ma il principio del favor rei ex D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, induce a ritenere che «nella fattispecie, una volta sancita che la mora fissa al 6% è sostanzialmente una sanzione che si aggiunge al risarcimento rappresentato dagli interessi, ne deve conseguire che l Agenzia delle Dogane deve attenersi alla norma più favorevole alla [...] srl»; d) in ogni caso, si applica la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10: poiché «nella fattispecie, non è contestato che l appellata ebbe ad ottemperare all avviso di pagamento n. (OMISSIS) del 12/1/2001, relativo a processo verbale dell Utif di Napoli del 24 novembre 2000, effettuando i versamenti richiesti, maggiorati degli interessi e indennità di mora e quindi la Dogana non poteva attivare una ulteriore e successiva richiesta, con ulteriore rilevante sanzione in applicazione del D.Lgs. n. 471, art. 13, per il principio dell affidamento in forza del quale la [...] ha pagato, senza ricorsi, tutto quanto richiesto, senza poter ipotizzare la volontà dell Amministrazione di applicare una norma successiva e più gravosa, senza tener conto che il contribuente si era conformato alla richiesta dell avviso di pagamento anteriore». 4. Il ricorso per cassazione dell Agenzia, integrato con memoria, è sostenuto con tre motivi d impugnazione e si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese processuali. 5. L intimata Società e, sia pure non intimato, il signor A. C. resistono con controricorso, integrato con memoria, e concludono per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di giudizio e con la loro attribuzione al difensore anticipatario. Motivi della decisione 6. Il primo motivo d impugnazione La censura dell Agenzia ricorrente La rubrica del primo motivo d impugnazione. Con il primo motivo d impugnazione si denunciano, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione: del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, artt. 3 e 26; del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, artt. 13 e 16; del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art La motivazione addotta a sostegno del primo motivo d impugnazione. Secondo l Agenzia, la sentenza impugnata sarebbe basata sul presupposto che la sanzione amministrativa e gli interessi di mora svolgano la stessa funzione e siano, quindi, tra loro alternativi. La tesi sarebbe infondata, perché l indennità di mora del 6%, così come gli interessi per il ritardato pagamento, prevista dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 3, comma 4, avrebbe natura risarcitoria, con la conseguenza che l applicazione della sanzione del 30%, prevista con disposizione generale dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, non comporterebbe cumulo di sanzioni Il quesito di diritto formulato dall Agenzia a conclusione del primo motivo d impugnazione. A conclusione del primo motivo d impugnazione si formula il seguente quesito di diritto: «è legittima l irrogazione della sanzione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, in aggiunta all indennità di mora ed agli interessi per ritardato pagamento, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1965, art. 3, comma 4, per il caso di ritardo nel pagamento delle accise?». 83

86 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento 6.2. La valutazione della Corte del primo motivo d impugnazione La fondatezza del motivo. La questione che viene sottoposta all esame della Corte, in relazione all omesso pagamento, da parte della Società, dell accisa sul gas negli anni , consiste nel chiedere se la pretesa di pagamento sia solo quella D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, ex art. 3, comma 4, n. 5, nel testo secondo il quale «In caso di ritardo si applica l indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il mento differito di diritti doganali», o debba essere anche quella prevista dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1, per il quale «Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato...». La questione è identica a quella già affrontata e risolta con la sentenza 12 settembre 2008, n , la cui motivazione può esser qui pienamente accolta. Si disse allora, e si conferma ora, che la risposta da dare al quesito è la seconda tra quelle ipotizzate, perché il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, è un atto normativo che lo si desume dal suo titolo oltre a regolare le sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, disciplina le sanzioni amministrative in materia di «riscossione dei tributi» in generale, cioè per la riscossione di tutti i tributi, tant è vero che nel sistema sanzionatorio costruito mediante i tre decreti D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, non esiste alcun altra disposizione normativa che preveda la reazione dell ordinamento per gli illeciti commessi in occasione della riscossione. Il sistema sanzionatorio generale è, poi, integrato con le disposizioni normative speciali d imposta, che, per quel che riguarda l accisa sul gas, sono contenute nel D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, dedicato alle imposte sulla produzione e sui consumi e anche alle relative sanzioni amministrative. In particolare, il pagamento delle accise è regolato dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 3, comma 4, il quale, nel suo secondo periodo del testo originario e nel suo quinto periodo nel testo vigente nel 2001 a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 1 ottobre 2001, n. 356, art. 8-bis, conv. in L. 30 novembre 2001, n. 418, stabilisce che «In caso di ritardo si applica l indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali». Le due disposizioni normative si applicano cumulativamente, perché in relazione al medesimo oggetto esse assumono un contenuto diverso: la sanzione amministrativa è quella del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1 e la misura risarcitoria dell indennità di mora è quella del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 3, comma 4, n. 5. Al loro diverso contenuto corrisponde una diversa funzione dell imposizione del vincolo di pagare: afflittiva quella della sanzione e reintegrativa del patrimonio leso quella dell indennità di mora; e la diversità della funzione giustifica la loro contemporanea applicazione, che, contrariamente alla tesi della Società resistente, non realizza, perciò, alcun cumulo di sanzioni, ma soltanto due diverse pretese di pagamento in base a titoli diversi, tra loro pienamente compatibili per la loro diversità di struttura e di funzione Valutazione conclusiva sul primo motivo d impugnazione e formulazione del principio di diritto. In conclusione, il primo motivo d impugnazione deve riconoscersi come fondato, perché esso invoca l applicazione di un principio di diritto diverso da quello cui s è ispirata la sentenza impugnata e che può esser così formulato, traendo il materiale letterario dalle disposizioni normative contenute nel D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 3, comma 4, n. 5 e nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1, e combinandolo adeguatamente: «In caso di ritardo nel pagamento dell accisa sul gas si applica l indennità di mora del 6 per cento, sono dovuti gli interessi 84

87 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali e si irroga la sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato». 7. Il secondo motivo d impugnazione La censura dell Agenzia ricorrente La rubrica del secondo motivo d impugnazione. Il secondo motivo d impugnazione è introdotto dalla seguente rubrica rubricato: «Falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, comma 3, e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art statuto del contribuente (in relazione all art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)» La motivazione addotta a sostegno del secondo motivo d impugnazione Secondo la ricorrente Agenzia, sarebbe erroneo il richiamo, operato dalla CTR, al principio del favor rei, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, comma 3, perché esso presupporrebbe identità di natura fra le disposizioni sanzionatorie che si succedono nel tempo, mentre quelle relative alle accise sul gas metano avrebbero natura giuridica diversa Non sarebbe nemmeno applicabile, secondo la ricorrente Agenzia, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 2. Infatti, l Ufficio tributario non avrebbe dato alcuna istruzione al contribuente sull applicabilità del tributo e non avrebbe adottato alcun comportamento modificativo di un suo precedente comportamento creativo di affidamento. L Ufficio si sarebbe, infatti, limitato a pretendere in tempi diversi l applicazione di due norme diverse aventi ad oggetto la medesima fattispecie Il quesito di diritto relativo al primo submotivo del secondo motivo di ricorso A conclusione del primo submotivo del secondo motivo di ricorso si formula il seguente quesito di diritto: «il principio del favor rei di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3, può impedire la irrogazione della sanzione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, in aggiunta all indennità di mora, e correlativi interessi, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1965, art. 3, comma 4, per il caso di ritardo nel pagamento delle accise, intervenuto dopo l entrata in vigore di tutte le norme citata?» Il quesito di diritto relativo al secondo submotivo del secondo motivo di ricorso. A conclusione del secondo submotivo del secondo motivo di ricorso si formula il seguente quesito di diritto: «il principio dell «affidamento» di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2, può impedire la irrogazione, con successivo separato atto, della sanzione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, in aggiunta all indennità di mora, e correlativi interessi, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1965, art. 3, comma 4, già applicati per il caso di ritardo nel pagamento delle accise?» La valutazione della Corte del secondo motivo d impugnazione La fondatezza del primo submotivo del secondo motivo. Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 3, comma 3, prevede che «Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole...». Se ne desume che il presupposto per l applicazione del principio del favor rei è che il medesimo comportamento illecito sia stato considerato da due norme tributarie succedutesi nel tempo in modo diverso e ne abbiano fatto seguire una diversa entità della medesima sanzione. Il principio del favor rei non è applicabile al caso in esame, per il quale il medesimo oggetto il ritardo nel pagamento di un tributo, che è l accisa sul gas D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, ex art. 3,comma 4, n. 5, e il ritardo dei pagamenti di tributi in generale D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ex art. 13 è assunto nella struttura di due norme diverse, la prima delle quali assume come contenuto la volontà di sottoporre l autore del ritardo alla misura risarcitoria dell indennità di mora e del pagamento d interessi e la seconda delle quali, successivamente e a parte, assume come contenuto la volontà di collegare al ritardo nel pagamento la misura afflittiva del 30%, che è l unica sanzione prevista per quello specifico illecito tributario. Il primo submotivo del secondo motivo di ricorso è, pertanto, fondato. La norma giuridica vigente è, dunque, la seguente: «Se la norma tributaria anteriore e quella posteriore assumono, rispetto al medesimo comportamento illecito tributario, conte- 85

88 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento nuti reattivi diversi, di cui solo uno abbia natura sanzionatoria, manca il presupposto per l applicazione del principio del favor rei D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ex art. 3, comma 3» La fondatezza del secondo submotivo del secondo motivo. Con il secondo submotivo del secondo motivo d impugnazione si contesta l affermazione della CTR, qui riprodotta nel p. 3 d), secondo la quale sarebbe illegittima l adozione, da parte dell ufficio tributario, di una pretesa tributaria della sanzione D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ex art. 13, successiva all adozione della pretesa tributaria dell indennità di mora e degli interessi D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, ex art. 3, comma 4, n. 5. L illegittimità deriverebbe, secondo il giudice d appello, dal contrasto con la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, enunciativo del principio di affidamento del contribuente, il quale, avendo confidato nel primo provvedimento, non avrebbe potuto esser reso destinatario di un ulteriore pretesa. La posizione assunta dalla sentenza impugnata è illegittima per le ragioni qui di seguito esposte. Il riferimento del giudice d appello non può esser stato fatto che alla L. 27 luglio 2000, a 212, art. 10, comma 2, dal momento che il primo comma introduce il principio di collaborazione tra autorità tributaria e contribuente e il principio di buona fede del contribuente e il comma 3 prevede l esenzione da responsabilità amministrativa tributaria del contribuente per incertezza normativa oggettiva, cosicché essi non sono rilevanti per la presente controversia. La L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 2, è, per la parte che interessa questa causa, così formulato: «Non sono irrogate sanzioni... al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall amministrazione medesima...». Si desume da questa disposizione che l esercizio del potere sanzionatorie è precluso all amministrazione finanziaria quando il contribuente abbia adottato un comportamento conforme alle «indicazioni» da essa fornitegli. Che cosa siano le indicazioni di un atto dell amministrazione la legge tributaria statutaria non dice, anche se, avvalendosi dei contributi della dottrina e della giurisprudenza, si può ben pensare che, a parte le ipotesi di affidamento ad opera dello stesso legislatore (Consiglio di Stato 11 luglio 2003, n. 4139), esso possa esser creato da un atto amministrativo generale di programmazione (Consiglio di Stato: 14 dicembre 2004, n. 8032; 1 dicembre 2004, n. 6402; 8 luglio 2003, n. 4074; 29 aprile 2003, n. 2184; 8 giugno 2000, n. 3280), o da singoli provvedimenti amministrativi caratterizzati dalla non precarietà (Consiglio di Stato: 29 aprile 2002, n. 2270; 2 aprile 2002, n. 1824; 11 dicembre 2001, n. 6197), o dal contesto dell adozione dell atto (Consiglio di Stato 23 ottobre 2001, n. 217/2001 (parere), o dall adozione di atti strumentali del procedimento amministrativo (Consiglio di Stato 20 gennaio 2003, n, 204), o dall esecuzione di un provvedimento amministrativo (Consiglio di Stato 21 febbraio 2005, n. 610), o da atti dichiarativi d informazione amministrativa (Consiglio di Stato 21 settembre 2006, n. 525). Tuttavia, ai più limitati fini che qui interessano, è certamente da escludere che tra le «indicazioni» di cui parla l art L. 27 luglio 2000, n. 212, rientrino le affabulazioni caratterizzanti un atto autoritativo provvedimentale specifico, qual è quello con cui si esige il pagamento di un indennità di mora e di interessi D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, ex art. 3, comma 4, n. 5; esso è, infatti, un atto amministrativo d imposizione tributaria, con il quale si fa valere una pretesa al pagamento di somme ai titoli determinati dalla legge attributiva del relativo potere. «Indicazioni», a voler usare il lessico della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 2, sono, invece, tutte quelle dichiarazioni di conoscenza, della specie della scienza (conoscenza oggettiva) o del giudizio (conoscenza soggettiva), che siano autonomamente formulate in un atto giuridico specificamente destinato alla trasmissione della conoscenza, come la circolare amministrativa in generale (Corte di cassazione 14 febbraio 2002, n. 2133) o che siano accessorie ad un atto autoritativo (per esempio, quelle che compongono la clausola d impugnazione L. 27 luglio 2000, n. 212, ex art. 7, comma 2) e che non abbiano efficacia di certezza. Le cosiddette «indicazioni» L. 27 luglio 2000, n. 212, ex art. 7, comma 2, quindi, non vincolano il contribuente destinatario, ma si limitano 86

89 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento a trasmettergli la conoscenza che l ufficio possiede intorno ad un determinato oggetto (una situazione di fatto o uno stato di normazione), con la conseguenza che il contribuente, che su quella conoscenza faccia affidamento e su di essa basi l adozione di un comportamento conforme alla conoscenza trasmessagli, ma non conforme alla legge, non è sottoposto a sanzioni, fermo restando il suo vincolo al rispetto della legge tributaria, sostanziale o processuale. Nel caso di specie non si sono affatto realizzati i presupposti per la verificazione dell affidamento del contribuente, così com esso è configurato dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, ex art. 7, comma 2. Infatti, risulta accertato in fatto dal giudice di merito ed è incontestato tra le parti, che l atto primo dell ufficio tributario è un atto comminativo di un indennità di mora e dei relativi interessi, adottato nell esercizio del potere attribuito dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 3, comma 4, n. 5; è parimenti accertato e incontestato che l atto secondo è un atto sanzionatorio D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ex art. 13. La CTR ha, tuttavia, erroneamente valutato la natura giuridica del primo atto, perché esso non è affatto un atto dichiarativo di conoscenza non vincolante per la Società, alla quale, anzi, è destinato il comando di pagare delle somme a titolo risarcitorio. Se, poi, come s è mostrato nel p. p. 6.2, l atto della pretesa risarcitoria ha natura giuridica diversa dall atto sanzionatorio successivo e se essi, pur assumendo lo stesso oggetto, svolgono due funzioni diverse e fanno valere pretese dell ufficio tributario fondate su titoli diversi, in ragione della diversità della natura dei poteri esercitati, non solo nessun effetto preclusivo all esercizio del potere sanzionatorio può derivare dal preliminare esercizio del potere di pretesa risarcitoria, che è il risultato già raggiunto nel 6.2, ma, e a maggior ragione, nessun effetto preclusivo può derivare dal principio di affidamento, per il quale mancano, nel caso in esame, i presupposti previsti dalla legge. Poiché, invece, la CTR, mal interpretando la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 2, ha illegittimamente applicato il principio di affidamento del contribuente, il secondo submotivo del secondo motivo d impugnazione è fondato e dev essere accolto. In conclusione, le norme giuridiche da applicare in alternativa al caso di specie ultima, oggetto della presente controversia, sono le seguenti: 1) «L adozione di un atto di applicazione dell indennità di mora e d interessi per il ritardato pagamento di accise sul gas metano L. 26 ottobre 1995, n. 504, ex art. 3, comma 4, n. 5, non preclude l adozione dell atto sanzionatorio D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ex art. 13»; 2) «L adozione di un atto di applicazione dell indennità di mora e d interessi per il ritardato pagamento di accise sul gas metano L. 26 ottobre 1995, n. 504, ex art. 3, comma 4, n. 5, non è presupposto per l applicazione del principio di affidamento del contribuente L. 27 luglio 2000, n. 212, ex art. 10, comma 2» Valutazione conclusiva sul secondo motivo d impugnazione In conclusione, il secondo motivo d impugnazione dev essere accolto. 8. La riconosciuta infondatezza dei primi due motivi di ricorso rende inutile esaminare il terzo motivo, con il quale s ipotizza la «Contraddittoria e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (in relazione all art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)» e che resta, pertanto, assorbito. 9. Le precedenti considerazioni comportano l accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo della Società. 10. Poiché la questione principale sollevata con il presente ricorso è stata risolta dalla giurisprudenza di legittimità successivamente alla sua proposizione, si ritiene equo disporre che le spese processuali relative all intero giudizio siano compensate tra le parti. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della Società. Sono compensate tra le parti le spese processuali dell intero giudizio. 87

90 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, Sent. n del 7 ottobre 2009 Processo tributario - Omesso pagamento - Imposta di consumo gas - Cumulo della sanzione - Indennità di mora - D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1. FATTO E DIRITTO - Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall art. 380-bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono: «L Agenzia delle Dogane propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso della società contro un avviso di irrogazione sanzioni per ritardato pagamento di accise di consumo di gas metano, ritenendo non cumulabili la sanzione speciale di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 3, comma 4, con quella generale di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1. La società resiste con controricorso, proponendo un motivo di ricorso incidentale. I ricorsi, previa riunione, possono essere trattati in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5) e decisi, con accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale, alla stregua delle considerazioni che seguono: Decidendo analoga questione tra le stesse parti, questa Corte ha affermato che, posto che il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, disciplina le sanzioni amministrative in materici di riscossione destinate a valere, in generale, per tutti i tributi, e che il sistema sanzionatorio è integrato con le disposizioni normative speciali di imposta (con riferimento alle accise, il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), nel caso di omesso pagamento dell imposta di consumo sul gas trovano applicazione sia il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, che prevede il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, sia il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 3, n. 4, nel testo vigente ratione temporis, che prevede un indennità di mora dovuta per il ritardato pagamento: dette norme sono, infatti, pienamente compatibili e non realizzano un cumulo di sanzioni, in ragione della loro diversità funzionale, afflittiva (con riferimento alla sanzione amministrativa) e reintegrativa del patrimonio leso (con riguardo all indennità di mora) (Cass. n /08)»; che le parti non hanno presentato memorie; che il collegio condivide sostanzialmente la proposta del relatore, salvo il rilievo che il controricorso, prima che infondato, è inammissibile per difetto di interesse della società, totalmente vittoriosa in appello; che la rilevata diversità funzionale della sanzione e dell indennità di mora rende manifestamente infondata l eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla controricorrente; che pertanto, riuniti i giudizi, accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata; che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della società; che appare equo disporre la compensazione delle spese dell intero giudizio, iniziato prima che questo giudice di legittimità si pronunziasse sul punto. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società; compensa le spese dell intero giudizio. Ordinanza Cassazione civile, sez. Tributaria, 11 novembre 2009, n Indennità di mora - Accisa gas metano - Tardivo pagamento - Cumulo della sanzione e dell indennità di mora - Sussiste FATTO E DIRITTO - Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall art. 380-bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono: 88

91 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento L Agenzia delle Dogane propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso della società contro un avviso di irrogazione sanzioni per ritardato pagamento di accise di consumo di gas metano, ritenendo non cumulabili la sanzione speciale di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 3, comma 4, con quella generale di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1. La società resiste con controricorso, proponendo un motivo di ricorso incidentale. I ricorsi, previa riunione, possono essere trattati in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5) e decisi, con accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale, alla stregua delle considerazioni che seguono: Decidendo analoga questione tra le stesse parti, questa Corte ha affermato che, posto che il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, disciplina le sanzioni amministrative in materici di riscossione destinate a valere, in generale, per tutti i tributi, e che il sistema sanzionatorio è integrato con le disposizioni normative speciali di imposta (con riferimento alle accise, il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), nel caso di omesso pagamento dell imposta di consumo sul gas trovano applicazione sia il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, che prevede il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, sia il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 3, n. 4, nel testo vigente ratione temporis, che prevede un indennità di mora dovuta per il ritardato pagamento: dette norme sono, infatti, pienamente compatibili e non realizzano un cumulo di sanzioni, in ragione della loro diversità funzionale, afflittiva (con riferimento alla sanzione amministrativa) e reintegrativa del patrimonio leso (con riguardo all indennità di mora) (Cass /08); che le parti non hanno presentato memorie; che il collegio condivide sostanzialmente la proposta del relatore, salvo il rilievo che il controricorso, prima che infondato, è inammissibile per difetto di interesse della società, totalmente vittoriosa in appello; che la rilevata diversità funzionale della sanzione e dell indennità di mora rende manifestamente infondata l eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla controricorrente; che pertanto, riuniti i giudizi, accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata; che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della società; che appare equo disporre la compensazione delle spese dell intero giudizio, iniziato prima che questo giudice di legittimità si pronunziasse sul punto. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società; compensa le spese dell intero giudizio. Determinazione Direttorale AD prot del 16 dicembre 2009 Il direttore centrale per l analisi merceologica e per lo sviluppo dei laboratori chimici Visto il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stata istituita l Agenzia delle Dogane; Visto il Regolamento di Amministrazione dell Agenzia delle Dogane e, in particolare, l art. 1 in materia di organizzazione e funzionamento dell Agenzia che si ispira, tra l altro, all affermazione del senso etico dei fini pubblici primari perseguiti e al rispetto dei principi di legalità, trasparenza e imparzialità; 89

92 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento Viste le Determinazioni del Direttore dell Agenzia delle Dogane del 16 marzo 2001, nn. 494/UD, 495/UD e 496/UD e successive modificazioni ed integrazioni, con le quali è stata definita l organizzazione delle Strutture centrali di vertice e delle Direzioni interregionali e regionali dell Agenzia delle Dogane; Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, gli artt. 4, 5 e 16 in materia di poteri e funzioni dei dirigenti degli Uffici dirigenziali generali in tema di gestione del personale e del relativo rapporto di lavoro; Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241, in conformità alla quale l Agenzia delle Dogane adotta propri regolamenti in materia di termini e di responsabile dei procedimenti e di disciplina dell accesso ai documenti amministrativi; Visto il Regolamento per l individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell Agenzia delle Dogane, ai sensi degli artt. 2 e 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, emanato il 18 dicembre 2008; Considerato che il sopra citato D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi dell art. 63, consente all Agenzia delle Dogane di gestire con criteri imprenditoriali i laboratori doganali di analisi, nonché di offrire sul mercato le relative prestazioni; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 2002, n. 18, recante norme in tema di indipendenza e autonomia tecnica del personale delle Agenzie fiscali, e, in particolare, l art. 3, a mente del quale il personale dell Agenzia delle Dogane, nell adempimento del servizio, impronta la sua condotta all osservanza dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento e dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, e delle regole contenute nei contratti, nel rispetto della autonomia tecnica che gli è propria; Tenuto conto che l attività dell Agenzia delle Dogane si conforma al quadro normativo e regolamentare sopra richiamato, anche in rapporto al Sistema di Qualità nel quale operano i laboratori chimici doganali; Determina Art. 1 Nell ambito delle attività dei laboratori chimici dell Agenzia delle Dogane, sia per le attività istituzionali di controllo che per i servizi offerti sul mercato, sono garantite imparzialità di giudizio, trasparenza, riservatezza e integrità professionale. Art. 2 Il personale dei laboratori chimici non utilizza a fini privati le informazioni ed i risultati di prova di cui dispone per ragioni di ufficio. Art. 3 Le analisi eseguite a titolo istituzionale, riferite a campioni inviati dagli Uffici delle Dogane o da altre Amministrazioni che si avvalgono a tal fine dei laboratori chimici delle Dogane, vengono effettuate su campioni prelevati nell esercizio dell attività di controllo da personale non appartenente al laboratorio e codificati con la dicitura «ASI istituzionali». Art. 4 Le analisi eseguite nell ambito dei servizi offerti sul mercato vengono effettuate su campioni, codificati con la dicitura «ASI altri», consegnati in laboratorio direttamente dai clienti; il relativo rapporto di prova emesso riguarda il solo campione presentato all analisi e non è in nessun caso 90

93 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento da riferirsi all intera partita di merce da cui proviene; tanto meno l esito di analisi può essere utilizzato ai fini istituzionali. Art. 5 Per quanto riportato agli artt. 3 e 4, lo stesso campione non potrà mai essere sottoposto contemporaneamente ad analisi di tipo istituzionale e ad analisi su richiesta del cliente privato. Art. 6 I laboratori chimici, come tutti gli uffici dell Agenzia delle Dogane, sono soggetti ad audit interno in merito alla: 1. regolarità amministrativa e contabile; 2. trasparenza, correttezza, efficienza ed efficacia dell azione amministrativa; 3. deontologia professionale. Art. 7 Il personale dell Agenzia è soggetto a verifiche ispettive, finalizzate all accertamento del mancato svolgimento di attività incompatibili, ai sensi dell art. 1, comma 62, della L. 23 dicembre 1996, n Art. 8 Il personale dell Agenzia delle Dogane, all atto dell assunzione in servizio, si impegna ad osservare i principi del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che impongono obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità. Art. 9 Il personale dell Agenzia con il profilo professionale di Chimico è abilitato e iscritto all Albo professionale e, come tale, assicura l osservanza del Codice Deontologico per l esercizio della professione di Chimico. Art. 10 La presente Determinazione viene pubblicata sul sito Internet dell Agenzia delle Dogane ai sensi dell art. 1, comma 361, della L. 24 dicembre 2007, n Telescritto AD prot del 16 dicembre 2009 D.M. del 11 dicembre 2009 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) - Pagamento delle accise (nel mese di dicembre 2009) L art. 3, comma 4, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 rimanda ad un decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze la fissazione dei termini e delle modalità di pagamento dell accisa anche relativamente ad eventuali acconti. Lo stesso comma 4 stabilisce, tra l altro, che il pagamento dell accisa, relativa ai prodotti immessi in consumo nel periodo dal 1 al 15 dicembre di ogni anno, deve essere effettuato entro il 91

94 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento giorno 27 dicembre e che per tale pagamento non è consentito l uso del versamento unitario di cui all art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 (modello F/24). Allo scopo di consentire alle imprese operanti nel settore della produzione e commercializzazione degli oli minerali, ad eccezione del gas naturale, e nel settore dell alcole e delle bevande alcoliche di utilizzare, anche per il pagamento dell accisa relativa alle immissioni in consumo avvenute nella prima quindicina del mese di dicembre 2009, il suddetto modello F/24, è stato emanato il D.M. del 11 dicembre 2009, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. L art. 1 del citato decreto prevede che i pagamenti dell accisa sull alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1 al 15 dicembre 2009, devono essere effettuati entro: a) il 18 dicembre 2009 se eseguiti tramite il versamento unitario di cui all art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, con esclusione della compensazione di eventuali crediti; b) il 28 dicembre 2009 se eseguiti direttamente in tesoreria o tramite conto corrente postale intestato alla stessa tesoreria. È possibile utilizzare il modello F/24 per effettuare i pagamenti, in scadenza al 27 dicembre 2009 ai sensi del sesto comma dell art. 28 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, dell accisa sul gas naturale, dell accisa sui consumi di carbone, lignite e coke, dell imposta di consumo sugli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto. Si evidenzia infine che restano fermi i termini e le modalità di pagamento fissati per l accisa sull energia elettrica. Nota AD prot del 22 dicembre 2009 D.M. del 11 dicembre 2009 pubblicato sulla G.U. n. 294 del 18 dicembre Precisazioni Sono pervenute alcune richieste di chiarimenti in relazione ai pagamenti, in scadenza al 27 dicembre 2009, relativi ai prodotti menzionati nel penultimo paragrafo della nota prot. n /R.U. del 16 dicembre 2009, relativa all oggetto. Al riguardo, si precisa che poiché le accise rientrano nel novero dei tributi elencati dall art. 6 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330 convertito nella L. 27 luglio 1994, n. 473, per le stesse è possibile operare il differimento dei pagamenti in scadenza nella giornata di sabato o in giorno festivo, al primo giorno lavorativo immediatamente successivo. Tale differimento, per quanto riguarda esplicitamente i versamenti con modello F/24, è peraltro confermato dalla previsione normativa contenuta nell art. 18 del D. Lgs. 09 luglio 1997, n F24 Accise - Codici Tributo (al 27 maggio 2010) Modello di pagamento F24 Accise Codici tributo accise/monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione (Aggiornamento del 27 maggio 2010) Ente Codice Ente Tributo Provincia Codice identificativo Mese (1) (2) (3) Anno di riferimento Descrizione Agenzia delle Dogane D 2801 Si Codice Ditta Quota accise benzine riservata alle regioni a statuto ordinario 92

95 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento Segue MODELLO DI PAGAMENTO F24 Ente Codice Ente Tributo Provincia Codice identificativo Mese Anno di riferimento Descrizione (1) (2) (3) Agenzia delle Dogane D 2802 Si Codice Ditta Accisa spiriti Agenzia delle Dogane D 2803 Si Codice Ditta Accisa birra Agenzia delle Dogane D 2804 Si Codice Ditta Accisa sui prodotti e - nergetici, loro derivati e prodotti analoghi Agenzia delle Dogane D 2805 Si Codice Ditta Accisa gas petroliferi liquefatti Agenzia delle Dogane D 2806 Si Codice Ditta Accisa sull energia elettrica Agenzia delle Dogane D 2807 Si Codice Ditta Addizionale energia e - lettrica D.L. 28 novembre 1988, n. 511 Agenzia delle Dogane D 2808 Si Codice Ditta Addizionale energia elettrica D.L. 30 settembre 1989, n. 332 Agenzia delle Dogane D 2809 Si Codice Ditta Accisa sul gas naturale per autotrazione Agenzia delle Dogane D 2810 Si Codice Ditta Maggiori proventi addizionali energia elettrica D.L. 30 settembre 1989, n. 332 Agenzia delle Dogane D 2811 Si Codice Ditta Maggiori proventi addizionali energia elettrica D.L. 28 novembre 1988, n. 511 Agenzia delle Dogane D 2812 Si Codice Ditta Denaturanti e prodotti soggetti a I.F. contrassegni di stato Agenzia delle Dogane D 2813 Si Codice Ditta Diritti di licenza sulle accise e imposte di consumo Agenzia delle Dogane D 2814 Si Codice Ditta Accisa sul gas naturale per combustione Agenzia delle Dogane D 2815 Si Codice Ditta Imposta di fabbricazio - ne sui sacchetti di plastica Agenzia delle Dogane D 2816 Si Codice Ditta Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitume Agenzia delle Dogane D 2817 Si Codice Ditta tassa emissione di anidride solforosa e ossido di azoto Agenzia delle Dogane D 2818 Si Codice Ditta Entrate accise eventuali diverse Agenzia delle Dogane D 2819 Si Codice Ditta Imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato «orimulsion» impiegato negli impianti di combustione 93

96 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento Segue MODELLO DI PAGAMENTO F24 Ente Codice Ente Tributo Provincia Codice identificativo Mese Anno di riferimento Descrizione (1) (2) (3) Agenzia delle Dogane D 2820 Si Codice Ditta Indennità ed interessi di mora Agenzia delle Dogane D 2821 Si Codice Ditta Sanzioni amministrative dovute dai trasgressori in materia di accise ed imposte di consumo Agenzia delle Dogane D 2822 Si Codice Ditta Recupero spese di notifica di atti dell agenzia delle dogane Agenzia delle Dogane D 2836 Si Codice Ditta Accisa sull energia elettrica, di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, consumata nella regio - ne autonoma Friuli Venezia Giulia - Risol. n. 121/E del 2 aprile 2008 Agenzia delle Dogane D 2837 Si Codice Ditta Accisa sul gasolio per uso autotrazione, immesso in consumo nel territorio nazionale, spet tante alle regioni a statuto ordinario. Legge n. 244/2007, art. 1, c Risol. n. 191/E del 9 maggio 2008 Agenzia delle Dogane D 2845 Si Codice Ditta Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustio - ne. Art. 21, c. 2, lett. h), D.Lgs. 504/1995. Ris. 40/ E del 11 febbraio 2008 Agenzia delle Dogane D 2846 Si Codice Ditta Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione. Art. 21, c. 1, lett. a), D.Lgs. 504/ Ris. 40/E del 11 febbraio 2008 Agenzia delle Dogane D 2847 Si Codice Ditta Accisa sull alcole metilico utilizzato per carburazione o combustio - ne. Art. 21, c. 1, lett. d), D.Lgs. 504/1995. Ris. 40/ E del 11 febbraio 2008 [...omissis] (1) L indicazione del termine Si nella colonna provincia sta a significare che per il tributo deve essere indicata la sigla della provincia. (2) Nella colonna Codice Identificativo deve essere indicato il codice identificativo richiesto dall ente. (3) Nella colonna mese, MM richiede l indicazione del mese cui si riferisce il versamento, 00 non richiede l indicazione del mese. (4) Nella colonna anno di riferimento, AAAA richiede l indicazione dell anno cui si riferisce il versamento, 0000 non richiede l indicazione dell anno. 94

97 ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento Comunicazione AD del 13 luglio 2010 ICS fase 1: ENtry Summary declaration ENS Dal 7 luglio è disponibile, in ambiente di prova, il tracciato della dichiarazione sommaria di entrata (ENS) che consente agli operatori economici di adeguarsi agli adempimenti previsti nell ambito dei progetti I.C.S. (Import Control System) dai Reg. (CE) 1875/2006 e 312/2009, che diverranno obbligatori dal 1 gennaio 2011 come previsto dal Reg. (CE) n. 273/2009. Ai sensi del Reg. (CE) 648/2005 (art. 36 bis) la merce che deve essere introdotta nel territorio doganale della Comunità deve essere preceduta/accompagnata da una ENS, che deve essere presentata dal (art. 36 ter, par. 3 e 4): Soggetto che introduce le merci: Soggetto che assume la responsabilità del trasporto; Soggetto per conto del quale agisce uno dei soggetti suddetti; Soggetto per presenta le merci alla dogana; Rappresentante dei soggetti di cui sopra; Il Reg. (CE) 1875/2006 (art. 184 bis) stabilisce i termini entro il quale deve essere trasmessa la ENS. In caso di trasporto marittimo sono: per i carichi trasportati in container almeno 24 ore prima del carico nel porto di partenza; per i carichi alla rinfusa/frazionati: almeno quattro ore prima dell arrivo al primo porto situato sul territorio doganale della Comunità; per il Mar Mediterraneo, Mare del Nord, Mar Baltico, ecc. e quando la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore: almeno due ore prima dell arrivo al primo porto del territorio doganale comunitario. Nel caso di traffico aereo, la ENS deve essere presentata presso l ufficio doganale di entrata entro i seguenti termini: a) per voli a corto raggio: almeno entro il momento dell effettivo decollo dell aeromobile; b) per voli a lungo raggio: almeno quattro ore prima dell arrivo al primo aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità; Si intende per volo a corto raggio, un volo la cui durata è inferiore a quattro ore tra l ultimo aeroporto di partenza in un paese terzo e l arrivo al primo aeroporto nella Comunità. Tutti gli altri voli sono considerati voli a lungo raggio. Tutte le informazioni sul progetto ICS sono presenti nel seguente link: Gli operatori economici del settore possono, pertanto, effettuare i test necessari per l invio della ENS, tenuto conto che, come sopra indicato, diverrà obbligatorio dal 1 gennaio Eventuali osservazioni sul tracciato o sulle procedure dovranno essere inviate alla seguente casella di posta elettronica dogana.virtuale@agenziadogane.it specificando nell oggetto la dicitura «Progetto ICS». 95

98 ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali Art. 4 1 Abbuoni per perdite, distruzione e cali 1. In caso di perdita irrimediabile o distruzione totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti imputabili a titolo di colpa non grave, a terzi o allo stesso soggetto passivo, sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. 2. Per le perdite inerenti la natura stessa dei prodotti, in regime sospensivo, avvenute durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui è già sorta l obbligazione tributaria, l abbuono è concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati dal Ministro dell economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare ai sensi dell art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n Per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale. 4. La disciplina dei cali di trasporto si applica anche ai trasporti di prodotti in regime sospensivo provenienti dagli Stati membri della Comunità. 5. Ai fini del presente testo unico si considera che un prodotto abbia subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando risulta inutilizzabile come prodotto sottoposto ad accisa. 6. Ai tabacchi lavorati non si applicano i commi 2, 3 e 4. 1 Articolo così sostituito con l art. 1, comma 1 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, in vigore dal 1 aprile

99 ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali [versione in vigore fino al 31 marzo 2010 ] Art. 4 [Art. 37 D.P.R. 23 gennaio 1973, n Art. 5 D.L. n. 331/1993] Abbuoni per perdite e cali 1. In caso di perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l abbuono dell imposta quando il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. [I fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave e quelli imputabili allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. Qualora, a seguito del verificarsi di reati ad opera di terzi, si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile ai sensi dell art. 648 del codice di procedura penale. [In tal caso resta altresì sospesa la procedura di riscossione dell imposta sul valore aggiunto gravante sulle accise stesse] 2. Ove non risulti il coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo e siano individuati gli effettivi responsabili, o i medesimi siano ignoti, è concesso l abbuono dell imposta a favore del soggetto passivo e si procede all eventuale recupero nei confronti dell effettivo responsabile] 3 2. Per le perdite dei prodotti, in regime sospensivo, avvenute durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui è già sorta l obbligazione tributaria, l abbuono è concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati dal Ministro delle finanze con proprio decreto [decreto 18 settembre 1997, n. 383], da emanare ai sensi dell art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n Per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale [decreto 13 gennaio 2000, n. 55]. [Art. 37 del T.U.L.D. - Merci perdute o distrutte - Cali naturali e tecnici: Si considera non avverato il presupposto dell obbligazione tributaria quando il soggetto passivo dimostri che l inosservanza dei vincoli doganali ovvero la mancanza in tutto o in parte delle merci all atto della presentazione, della verifica o dei controlli doganali, anche successivi all accettazione della dichiarazione di destinazione al consumo, dipenda dalla perdita (1) o distruzione della merce per caso fortuito o forza maggiore o per fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi o allo stesso soggetto passivo. In tali casi la perdita (1) o distruzione deve essere denunciata agli organi doganali entro dieci giorni da quello in cui si è verificata ovvero da quello in cui il soggetto passivo ne è venuto a conoscenza e deve essere comprovata, quando possibile, mediante attestazione di un pubblico ufficiale. Si considera del pari non avverato il presupposto dell obbligazione tributaria relativamente ai cali naturali ed ai cali tecnici delle merci soggette a vincoli doganali. I cali ammissibili sono determinati con norme regolamentari emanate dal Ministro per le finanze con proprio decreto]. (1) Interpretazione autentica della parola «perdita» prevista dall art. 37 del TULD, ai sensi dell art. 22-ter del D.L. 31 ottobre 1980, n. 693: la parola «perdita» va intesa nel significato di dispersione e non di sottrazione della disponibilità del prodotto». 4. La disciplina dei cali di trasporto si applica anche per i trasporti di prodotti in regime di sospensione di accisa provenienti dagli Stati membri dell Unione europea. 2 Quarto periodo così inserito dal 1 gennaio 2005 ai sensi dell art. 1, comma 472 della L. 30 dicembre 2004, n Periodo così sostituito dall art. 59 della L. 21 novembre 2000, n. 342 Nella versione originaria: «I fatti imputabili a terzi o allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore». 97

100 ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali Normativa collegata Telescritto MF prot. n. 151 del 10 marzo 1993 Armonizzazione accise. Applicazione D.L. n. 513/1992, reiterato con D.L. 47/1993. Oli minerali Chiarimenti in merito a impiego di oli minerali in consumi interni a stabilimenti di produzione; non è necessaria cauzione in relazione ad oli lubrificanti; non deve essere corrisposta accisa su benzina e gasolio per taluni autoveicoli; efficacia di talune disposizioni; termini di pagamento di talune accise. Relazione perplessità manifestate da taluni uffici, ravvivasi opportunità fornire seguenti chiarimenti: 1. Per impiego oli minerali in consumi interni stabilimenti di produzione (artt. 18 e 19 D.L. in oggetto), comunicasi che nulla est innovato circa applicazione procedura prevista da circolare prot. n. 2838/XVIII del 6 agosto 1971, per i casi in essa contemplati. In particolare si potrà procedere at invio prodotti in sospensione di accisa con scorta bolletta di cauzione aut documento di accompagnamento comunitario da raffinerie at stabilimenti petrolchimici, provvedendo poi nell ambito di questi ultimi, in caso di usi tassabili, alla riscossione di quanto dovuto, in sede di inventario quadrimestrale. 2. Per soggetti obbligati at pagamenteo imposta consumo su oli lubrificanti aut bitumi non est necessaria prestazione cauzione espressamente prevista da art. 29, lett. D), qualora usufruiscano esonero cauzione per importo illimitato. 3. Non deve essere corrisposta accisa su benzina et gasolio in normale dotazione autoveicoli nuovi provenienza CEE, trattandosi di carburanti già immessi in consumi nel paese membro di provenienza e contenuti in altre merci. 4. Continuano ad avere efficacia disposizioni di cui at art. 10, 3 comma D.L. n. 688/1992 (riconoscimento anticipato cali trasferimento et giacenza per oli minerali estratti con pagamento imposta), e quelle di cui at art. 3, 2 comma D.L. 1071/54 (riduzione quantità assoggettabile at imposta per GPL estratto et destinato at imbombolamento). 5. Est ancora dovuto, con modalità invariate, contributo benzine immesse in consumo di cui at art. 2 legge n. 5/ Qualora termine ultimo per pagamento accisa aut imposta di consumo corrisponda at giorno festivo aut comunque di chiusura della Tesoreria, obbligazione può essere considerata assolta tempestivamente anche il primo giorno lavorativo successivo (art. 275 istruzioni generali servizi tesoro). Regolamento CEE n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993: regolamento di applicazione del Codice Doganale Comunitario Art Perdita di merci non imputabile a negligenza o manovra fraudolenta 1. Ai fini dell applicazione dell art. 206 del codice, l autorità doganale tiene conto, a richiesta dell interessato, delle quantità mancanti quando dalle prove da questi fornite risulti che le perdite accertate sono imputabili a cause inerenti unicamente alla natura della merce in oggetto e che egli non ha commesso alcuna negligenza o manovra fraudolenta. 98

101 ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali 2. Per negligenza o manovra fraudolenta s intende, in particolare, l inosservanza delle norme relative al trasporto, all immagazzinamento, alla manipolazione o alla lavorazione e alla trasformazione, stabilite dall autorità doganale o derivanti dall uso normale delle merci in causa. Telescritto n. 76/UDC - CM del 12 febbraio 1996 Oggetto - Calo ammissibile nei depositi commerciali di gasolio agevolato per l agricoltura In esito a perplessità qui segnalate relativamente alla determinazione del calo ammissibile nei depositi commerciali di gasolio agevolato per l agricoltura, si fa presente che, ai sensi dell art. 25, comma 6, del testo unico sulle accise, per tale determinazione occorre far riferimento al precedente art. 4, comma 2, e cioè alle disposizioni previste dalla normativa doganale. Poiché le suddette disposizioni (D.M. 13 maggio 1971 e D.M. 21 novembre 1974, come modificati, per quanto riguarda i cali degli oli minerali, dall art. 4 del D.P.R. 29 aprile 1975, n. 232) non contemplano specificamente i cali dei prodotti petroliferi denaturati per uso agricolo, che hanno una distribuzione più frazionata, in attesa che le medesime vengano aggiornate la determinazione dei cali ammissibili continuerà, nella fattispecie, ad essere effettuata secondo le previsioni del primo e del secondo comma dell art. 16 del D.L. 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 luglio 1957, n Ferma restando, anche per gli esercenti dei depositi commerciali del prodotto in questione, la facoltà di darsi scarico dei cali ogni qualvolta li rilevino, di cui è cenno alla pagina 18 della circolare n. 299/D, prot.n. 450/UDC - CNI del 16/11/95 C), la corresponsione dell accisa sui cali eccedenti quelli ammissibili verrà effettuata solo a seguito di notifica da parte dell UTF, conseguente alle risultanze dei previsti inventari. I criteri sopraesposti si applicano anche ai cali dei prodotti petroliferi denaturati destinati a provviste di bordo nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie, custoditi negli impianti di distribuzione di cui al D.M.. 16 novembre 1995, n Decreto 18 settembre 1997, n. 383 Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti dei cali tecnicamente ammissibili nella lavorazione dei prodotti soggetti ad accisa, ai fini della concessione dell abbuono IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504; Visti l art. 67, comma 1, del predetto testo unico, che conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di stabilire, con proprio decreto, le norme regolamentari per l applicazione del testo unico medesimo, nonché l art. 4, comma 2, del testo unico, che prevede, in particolare, che il Ministro delle finanze determini, con proprio decreto, relativamente alle perdite dei prodotti, in regime sospensivo, avvenute durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui è già sorta l obbligazione tributaria, i cali tecnicamente ammissibili nei limiti dei quali può essere concesso l abbuono d accisa; Visto l art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell adunanza del 23 giugno 1997; 99

102 ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali Vista la comunicazione al Presidente dei Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, con nota n /UCL del 1 settembre 1997; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 - Cali di lavorazione degli oli minerali 1. In caso di rilavorazione in regime sospensivo, ai sensi dell art. 4, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, d ora in avanti denominato «testo unico», di oli minerali soggetti ad accisa, ai fini della loro rimessa a norma, il calo massimo tecnicamente ammissibile entro il quale viene concesso l abbuono sulle perdite effettivamente verificatesi è fissato nella misura dell 1 per cento del quantitativo rilavorato, riferita al peso od al volume a seconda del parametro preso a base per la tassazione. 2. A richiesta dell operatore può essere riconosciuto dall ufficio tecnico di finanza (UTF) o dalla dogana, per le rilavorazioni successive alla richiesta medesima, una misura dei calo superiore a quella di qui al comma 1, sulla base di esperimenti effettuati dall UTF. Analoga procedura viene seguita in caso di lavorazioni in regime sospensivo diverse da quelle previste al comma Qualora le lavorazioni di cui ai commi 1 e 2 avvengano, su autorizzazione dell amministrazione finanziaria, promiscuamente con materie prime, con semilavorati o con altri prodotti, l effettuazione di tali operazioni comporta l annullamento del carico d imposta sui prodotti sottoposti alle medesime. Art. 2 - Cali di lavorazione dell alcole etilico e dei prodotti alcolici 1. In caso di ridistillazione o di rettifica, in regime sospensivo, di alcole etilico o di acquaviti soggetti ad accisa, l abbuono di cui all art. 4, comma 2, del testo unico si applica sulle perdite riscontrate fino alla misura dell 1,5 per cento dei quantitativo sottoposto alla rilavorazione. 2. In caso di rilavorazione della birra promiscuamente con semilavorati o con prodotto non ancora accertato si applicano le disposizioni di cui all art. 1, comma Per l impiego, in regime sospensivo, di alcole etilico, compreso quello contenuto negli aromi, nella preparazione di liquori, di acquaviti e di frutta allo spirito l abbuono di cui all art. 4, comma 2, del testo unico si applica sulle deficienze riscontrate in sede di inventario, purché non superino le seguenti misure, riferite al periodo preso a base per l inventario: a) 2,5 per cento dell alcole impiegato, per le perdite connesse alle operazioni di trasformazione e preparazione; b) le percentuali previste dalla normativa doganale, per i cali naturali relativi al periodo di trasformazione, preparazione e giacenza e per i cali tecnici relativi alle operazioni semplici di condizionamento. 4. Quando la deficienza riscontrata è inferiore al calo complessivamente ammissibile, la differenza, fino al limite determinato applicando la percentuale stabilita nel comma 3, lett. a), eventualmente aumentata ai sensi del comma 5, all alcole contenuto nei prodotti in corso di lavorazione al momento dell effettuazione dell inventario, va ad incrementare il calo ammissibile relativo all inventario successivo. 5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche all alcole impiegato in regime sospensivo nella preparazione di prodotti destinati ad usi esenti o all esportazione. 6. A richiesta dell operatore può essere riconosciuta dall UTF o dalla dogana, per le lavorazioni successive alla richiesta medesima, un calo superiore a quello previsto dal comma 3, lett. a), sulla base di esperimenti eseguiti dall UTF. La medesima procedura di determinazione del calo mediante esperimenti si applica anche nel caso di impiego in regime sospensivo di prodotti alcolici diversi 100

103 ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali dall alcole etilico e dagli aromi, di fabbricazione di prodotti diversi da quelli dei commi 3 e 7, o quando nell opificio venga introdotto, per il completamente della lavorazione, alcole contenuto in prodotti provenienti da altri opifici. Resta ferma la facoltà dell UTF di eseguire riscontri, mediante esperimenti, per verificare la congruità delle perdite, anche se contenute nei limiti previsti dai commi 3 e 7; per i depositi sotto il controllo della dogana tali esperimenti vengono effettuati su richiesta della dogana medesima. 7. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5 e 6 si applicano anche per la preparazione degli aromi, in regime sospensivo, sostituendo alla percentuale indicata nel comma 3, lett. a), quella del 7 per cento. 8. I fabbricanti dei prodotti di cui ai commi 3, 6 e 7 tengono, secondo modalità stabilite dall amministrazione finanziaria, registrazioni contabili, relativamente: a) al magazzino dell alcole da impiegare; b) all opificio di trasformazione; c) al magazzino del prodotto condizionato. 9. Per la scritturazione e la conservazione dei registri utilizzati per le contabilizzazioni di cui al comma 8 si seguono le disposizioni di cui all art. 12 del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n Negli opifici di cui al comma 8, le operazioni d inventario riguardano distintamente il magazzino dell alcole, l opificio di trasformazione considerato nel suo complesso ed il magazzino dei prodotti condizionati. Gli inventari ordinari hanno periodicità annuale; resta ferma la facoltà di effettuare inventari straordinari, quando ritenuto opportuno. 11. Nei depositi fiscali di vino sono ammessi cali di lavorazione nelle misure derivanti dall applicazione dell art. 10 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 19 dicembre 1994, n Art. 3 - Disposizioni comuni 1. Qualora vengano sottoposti a lavorazione promiscuamente prodotti allo stato estero e prodotti in regime sospensivo, i cali ammissibili sono quelli stabiliti dalla normativa doganale. 2. In caso di variazione d aliquota nel periodo cui si riferisce l inventario, la liquidazione dell imposta è effettuata ripartendo le deficienze eccedenti i cali ammissibili all abbuono proporzionalmente ai periodi di vigenza delle diverse aliquote. Art. 4 - Disposizioni transitorie 1. Il precedente regime di abbuono dei cali di lavorazione dell alcole etilico si applica fino al primo inventario successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. I fabbricanti che intendano beneficiare immediatamente della nuova normativa comunicano all UTF o alla dogana competenti la consistenza delle giacenze, rilevata sotto la propria responsabilità, perché sia presa a base per l elaborazione del primo inventario, riferito alla data del rilevamento della consistenza delle giacenze. 2. All alcole contenuto nei prodotti in corso di lavorazione al momento dell effettuazione del primo inventario, si applica, in occasione dell inventario successivo, la percentuale di cui all art. 2, comma 3, lett. a). Art. 5 - Abrogazione di norme 1. Il decreto del Ministro delle finanze 21 settembre 1988, n, 437, si intende abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativa della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 101

104 ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali Circolare Minfinanze n. 318/D, prot. n. 401/UDC-CM del 16 dicembre 1997 D.M. 18 settembre 1997, n. 383, recante la determinazione dei limiti dei cali tecnicamente ammissibili nella lavorazione dei prodotti soggetti ad accisa, ai fini della concessione dell abbuono d imposta È stato pubblicato nella G.U. n. 258 del 5 novembre 1997 il regolamento in oggetto, emanato ai sensi dell art. 4, comma 2, del testo unico sulle accise, approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, con il quale vengono determinati i limiti dei cali tecnicamente ammissibili, afferenti alle lavorazioni cui sono sottoposti i prodotti soggetti ad accisa, nei quali può essere concesso l abbuono d imposta per le perdite effettivamente verificatesi nelle suddette lavorazioni. Il regolamento di che trattasi si riferisce, all art. 1, alle perdite di lavorazione degli oli minerali, all art. 2 a quelle dell alcole e delle bevande alcoliche, all art. 3 detta disposizioni comuni a tutti i suddetti prodotti mentre all art. 4 disciplina il periodo transitorio; con l art. 5, infine, viene espressamente abrogato il preesistente decreto ministeriale relativo ai controlli sui cali abbuonabili nella preparazione delle bevande alcoliche. In particolare, per quanto attiene all art. 1: il comma 1 stabilisce nella misura dell 1%, riferita al peso o al volume, a seconda del sistema di tassazione, il limite massimo delle perdite abbuonabili in caso di rilavorazione, ai fini della rimessa a norma, di oli minerali soggetti ad accisa, effettuata, quindi, nei depositi fiscali. Tale misura è stata fissata tenendo presente che le suddette rilavorazioni consistono generalmente in ridistillazioni, per cui si è fatto riferimento alle perdite che normalmente si verificano in tale genere di operazioni. Vi è da osservare che la norma in questione risolve anche il problema della rilavorazione di prodotti che hanno già assolto l imposta. Infatti tali prodotti possono essere prima reintrodotti in deposito fiscale (e, quindi, reimmessi in regime sospensivo) ai sensi dell art. 6, comma 6, del testo unico, e, successivamente, sottoposti a rilavorazione;. il comma 2 prevede la possibilità di riconoscere, previ esperimenti effettuati dall UTF, una misura del calo ammissibile superiore a quella prevista al comma 1, equiparando, sotto questo aspetto, la normativa delle accise a quella doganale. La medesima procedura per la determinazione dei cali ammissibili viene adottata anche in caso di trattamenti diversi dalle rilavorazioni per fini di rimessa a norma, previste dal precedente comma 1; il comma 3 si riferisce al caso in cui, su autorizzazione dell Amministrazione finanziaria, le lavorazioni o rilavorazioni siano effettuate promiscuamente con materie prime o altri prodotti (come normalmente avviene in raffineria). In tale evenienza, specie se il processo è continuo, è tecnicamente impossibile la determinazione delle perdite effettive da confrontare con il calo ammissibile, anche perché, non essendo univocamente definita la costituzione dei vari tipi di prodotti petroliferi, potrebbe accadere che frazioni di un tipo vadano a confluire in prodotti di altro tipo. Da ciò deriva l annullamento del carico d imposta al momento del passaggio alla rilavorazione (assimilandosi, di fatto, i prodotti da rilavorare alle materie prime), ferma restando l applicazione dell accisa sui prodotti ottenuti dalla rilavorazione medesima. Poiché tali operazioni vengono effettuate nei depositi fiscali, saranno adottate dagli uffici tutte le cautele necessarie ad impedire eventuali abusi. Potrà, in particolare, prescriversi che la miscelazione con le materie prime o con gli altri prodotti da rilavorare venga effettuata sotto vigilanza finanziaria. Per quanto concerne l art. 2: il comma 1 conferma le misure delle perdite di ridistillazione e di rettifica di cui all art. 3 della L. 11 maggio 1981, n. 213; 102

105 ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali il comma 2 si riferisce alla rilavorazione della birra, che viene normalmente effettuata promiscuamente al mosto, rendendo applicabile a tale fattispecie le medesime disposizioni previste, dal comma 3 dell art. 1, per la rilavorazione promiscua degli oli minerali. Pertanto,anche nel caso di rilavorazione di una partita di birra già immessa in consumo e, successivamente, reintrodotta in deposito fiscale per motivi diversi dall inidoneità al consumo umano, la restituzione dell imposta viene effettuata nella misura del 100% dell accisa corrisposta sulla suddetta partita e non più del 97%, come finora avveniva in applicazione dell art. 5, comma 2, del D.Lgs. 27 novembre 1992, n. 464; il comma 3 apporta modifiche al regime stabilito, per gli opifici di trasformazione di alcole, dal sopracitato art. 3 della legge n. 213/1981 (come modificato dall art. 8, comma 28, della L. 11 marzo 1988, n. 67) nonché dal D.M. 21 settembre 1988, n Per quanto concerne le misure dei cali, le stesse, per la preparazione dei liquori, delle acquaviti e della frutta sotto spirito, non si discostano sostanzialmente da quelle previste dalla precitata normativa, ove si tenga conto che ad esse vanno aggiunti i cali naturali e tecnici previsti dalla normativa doganale (tabelle A e B del D.M. 13 maggio 1971, pubblicato nella G.U. n. 135 del 29 maggio 1971, modificate dal D.M. 21 novembre 1974, pubblicato nella G.U. n. 4 del 4 gennaio 1975). Tali modifiche sono conseguenti alle difficoltà riscontrate nell applicazione della precedente disciplina che, in particolare, costringeva all effettuazione di esperimenti ed inventari ed all attribuzione dei cali per ciascun tipo di prodotto; il comma 4 prevede che, quando la deficienza riscontrata nel corso di un inventario è inferiore al calo complessivamente ammissibile, la differenza venga sommata al calo ammissibile nell inventario successivo, nel limite, tuttavia, del calo afferente all alcole contenuto nei semilavorati giacenti al momento dell effettuazione dell inventario, calcolato secondo la misura di cui al comma 3, lett. a), eventualmente aumentata ai sensi del successivo comma 6 (e non già comma 5, come riportato, per mero errore materiale, nel testo del decreto); ciò per tener conto delle perdite conseguenti al completamento della lavorazione dei predetti semilavorati; il comma 5 riguarda l estensione della misura dei cali ammissibili all alcole impiegato in regime sospensivo per la fabbricazione di prodotti destinati all esportazione (dove, in precedenza, tutto l alcole impiegato fruiva dell abbuono, e, quindi, non vi era un limite ai cali ammissibili) o ad usi esenti (quali, ad esempio, gli aromi destinati alla preparazione di bevande analcoliche), unificando quindi le diverse discipline e semplificando, di conseguenza, nei casi di promiscuità, il controllo di tali impieghi. Rimangono,invece, sottoposti alla disciplina del D.M. 9 luglio 1996, n. 524, gli alcoli e le bevande alcoliche per i quali il suddetto decreto prevede che l impiego in usi esenti sia effettuato presso operatori registrati; il comma 6 prevede la possibilità di usufruire di cali in misura superiore a quella stabilita, previa effettuazione, da parte del competente UTF, di esperimenti di lavorazione, in analogia a quanto previsto, per gli oli minerali, dall art. 1, comma 2. In proposito si osserva che, stante l intento semplificativo delle nuove disposizioni, il calo previsto dal comma 3 si riferisce complessivamente a tutti i prodotti ottenuti nell opificio di trasformazione, realizzandosi, quindi, una compensazione fra i cali dei singoli tipi di prodotti. Nel caso venga richiesta una misura più elevata del calo, questa dovrà, necessariamente, essere riferita ad un particolare tipo di prodotto. Pertanto, nel caso in cui nell opificio vengano ottenuti più tipi di prodotto, i prodotti per i quali viene riconosciuta una misura dei cali superiore dovranno essere contabilizzati separatamente dagli altri e non potrà, conseguentemente, trarsi pieno beneficio delle semplificazioni apportate dal decreto. La determinazione sperimentale dei cali è estesa anche al caso d impiego di prodotti alcolici diversi dall alcole etilico, di ottenimento di prodotti diversi da quelli di cui ai commi 3 e 7 o di impiego di prodotti semilavorati provenienti da altri opifici. Resta, comunque, salva la facoltà dell UTF di effettuare esperimenti anche nei casi in cui le deficienze rientrino nelle misure dei cali ammissibili, per evitare eventuali utilizzazioni in frode delle differenze fra i suddetti cali ammissibili e le deficienze effettivamente verificatesi; 103

106 ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali il comma 7 estende espressamente la disciplina prevista dai precedenti commi da 3 a 6 alla produzione degli aromi, con la sola differenza che la misura prevista per il calo di trasformazione (derivata da una indagine statistica) è del 7% anziché del 3%, il comma 8 stabilisce che siano tenute, da parte del fabbricante, separate registrazioni contabili per il magazzino dell alcole, per l opificio di trasformazione vero e proprio e per il magazzino del prodotto condizionato. Tali contabilità saranno, per il momento, tenute secondo le modalità in vigore, con la sostituzione, ai sensi del comma 9, dei registri a rigoroso rendiconto con registri vidimati dall UTF, secondo la procedura prevista dall art. 12 del D.M. 9 luglio 1996, n. 524, relativo all impiego dell alcole in usi esenti; il comma 10 stabilisce, coerentemente con le disposizioni relative alla tenuta delle contabilità di cui al comma 8, che gli inventari devono essere effettuati distintamente per il magazzino dell alcole, per l opificio di trasformazione vero e proprio e per il magazzino del prodotto condizionato. Gli inventari hanno periodicità annuale, ferma restando la facoltà di effettuare inventari straordinari, quando ritenuto opportuno; il comma 11 rende valide per il vino, ai fini fiscali, le misure dei cali riconosciute dal decreto 19 dicembre 1994, n. 768, emanato dal Ministro delle Risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto col Ministro delle Finanze. Per quanto concerne l art. 3: il comma 1, riprendendo il disposto dell art. 14 della L. 11 maggio 1981, n. 213, stabilisce che, qualora vengano effettuate lavorazioni con l impiego promiscuo di prodotti allo stato estero e di prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo, i cali ammissibili sono quelli previsti dalla normativa doganale (e cioè quelli, determinati sperimentalmente, previsti dal regime di perfezionamento attivo di cui al Titolo IV, Capitolo 2, Sezione 3-D del Codice doganale comunitario, approvato con Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992). Ciò per evitare che, per una medesima lavorazione, vengano stabiliti valori dei cali ammissibili diversi a seconda del regime fiscale del prodotto impiegato; dovendo, quindi, applicare un unica disciplina, si è fatto riferimento alla normativa doganale, in quanto, essendo stabilita da regolamenti comunitari, prevale su quella nazionale; il comma 2 stabilisce che, in caso di variazioni di aliquote che dovessero verificarsi nel periodo cui si riferisce l inventario, le deficienze eccedenti i cali ammissibili all abbuono sono ripartite proporzionalmente al periodo di vigenza delle varie aliquote. Per quanto concerne l art. 4: il comma 1 proroga il previgente regime dei cali di lavorazione dell alcole etilico fino al momento dell effettuazione del primo inventario successivo alla data di entrata in vigore del regolamento. Ciò in quanto non sarebbe stata possibile la coesistenza, in un medesimo periodo, delle due diverse normative, derivate da differenti criteri. Per consentire ai fabbricanti di beneficiare immediatamente della nuova normativa, è stata prevista la possibilità che i medesimi rilevino, in una data da loro scelta, le giacenze effettive e le comunichino all UTF o alla Dogana competenti, perché siano prese a base per l effettuazione del primo inventario, che, ovviamente, dovrà riferirsi a tale data; il comma 2 stabilisce che, nel secondo inventario successivo alla data di entrata in vigore del regolamento, anche all alcole contenuto nei prodotti in corso di lavorazione al momento dell effettuazione del primo inventario vengano attribuiti per intero i cali di lavorazione stabiliti dalla lett. a) del comma 3 dell art. 2. Ciò per rendere possibile l applicazione delle disposizioni di cui al successivo comma 4 del suddetto art. 2, con riferimento alle nuove misure dei cali. Per quanto concerne l art. 5: il comma 1 abroga il D.M. 21 settembre 1988, n. 437, che regolamentava in precedenza la materia concernente le perdite di lavorazione dell alcole nella produzione dei liquori. 104

107 ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali Eventuali problematiche connesse alla pratica applicazione del regolamentoin questione dovranno essere qui tempestivamente segnalate. Decreto 13 gennaio 2000, n. 55 Regolamento recante norme in materìa di cali naturali e tecnici delle merci soggette a vìncolo doganale e ad accise IL MINISTRO DELLE FINANZE Viste le disposizioni contenute nel regolamento CEE del Consiglio n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, concernenti la nascita dell obbligazione doganale ed in particolare l art. 206; Visti gli artt. 862 e 864 del regolamento CEE della Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993; Visto l art. 37, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; Visti gli artt. 4, comma 3 e 35, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504; Ritenuta la necessità di procedere all aggiornamento delle disposizioni contenute nei decreti dei Ministro delle finanze 13 maggio 1971 e 21 novembre 1974, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 29 maggio 1971 e n. 4 del 4 gennaio 1975, concernenti i cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincoli doganali; Visto l art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere dei Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell adunanza del 20 settembre 1999; Vista la comunicazione al Presidente dei Consiglio del Ministri, a norma dell art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. n del 22 dicembre 1999; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 - Cali per cause inerenti alla natura delle merci 1. I cali delle merci per cause inerenti alla loro stessa natura, di cui all art. 864 del regolamento CEE della Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993, si suddividono in cali naturali ed in cali tecnici. 2. Sono cali naturali le perdite di peso o di volume delle merci che si verificano nel tempo per effetto di fenomeni chimici, fisici o biologici. Nei cali naturali sono comprese anche le perdite connesse all introduzione od all estrazione delle merci. 3. Sono cali tecnici le perdite di peso o di volume dipendenti da manipolazioni a cui le merci siano state sottoposte durante la permanenza in depositi o in altri luoghi, ovvero in dipendenza del loro trasporto. 4. I cali naturali sono cumulabili con i cali tecnici. Art. 2 - Misure dei cali naturali e tecnici 1. Sono riconosciuti, su richiesta dell interessato ed a condizione che non ricorrano le ipotesi di cui al paragrafo 2 dell art. 862 del regolamento CEE della Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993, i cali contenuti entro le misure indicate nelle tabelle A e B allegate al presente regolamento. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i cali naturali e tecnici, nella misura forfettaria di cui al comma 1 del presente articolo, non possono essere riconosciuti per il periodo in cui le merci 105

108 ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali siano ininterrottamente racchiuse in contenitori, recipienti e involucri di materiale inerte ed impermeabile, ermeticamente chiusi. 3. Per la birra le perdite in magazzino, comprensive anche di quelle connesse all introduzione ed all estrazione, derivanti da rotture di imballaggi e contenitori sono riconosciute in misura inferiore o pari allo 0,2 per cento del quantitativo estratto nel mese. 4. Le frazioni di calo superiore alle misure forfettarie sono riconosciute secondo i principi contenuti nell art. 862 del regolamento CEE della Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993, su richiesta dell interessato, dal direttore della circoscrizione doganale territorialmente competente, che può avvalersi dell opera del laboratorio chimico delle dogane e delle imposte indirette nonché di quella dell ufficio tecnico di finanza. 5. Il riconoscimento dei cali delle merci non contemplate dalle allegate tabelle A e B è effettuato secondo i criteri di cui al comma 4. Art. 3 - Disciplina dei cali delle merci assoggettate a vincolo doganale 1. 1 cali naturali e tecnici sono determinati rispetto alla quantità di merce risultante al momento dell assoggettamento al vincolo doganale ovvero, se sono stati eseguiti controlli o verifiche, al momento dell ultimo controllo o verifica cali riconosciuti sono annotati nei documenti emessi in occasione della liberazione dal vincolo doganale, ovvero, perdurando detto vincolo, nei verbali redatti in occasione di controlli o verifiche e nei prescritti registri, scritture od inventari. Art. 4 - Cali di prodotti soggetti ad accisa 1. Le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 si applicano, ai sensi dell art. 4, comma 3, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, anche ai prodotti soggetti ad accisa. Per gli impianti sottoposti al controllo dell ufficio tecnico di finanza, il riconoscimento di cui all art. 2, comma 4, è effettuato dal direttore del suddetto ufficio. Art. 5 - Abrogazione dei decreti precedenti 1. Sono abrogati i decreti del Ministro delle finanze 13 maggio 1971 e 21 novembre 1974, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 29 maggio 1971 e n. 4 del 4 gennaio Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. ALLEGATI 106

109 ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali 107

110 ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali 108

111 ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali 109

112 ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali 110

113 ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali 111

114 ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali 112

115 ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali TX MF prot. 157 del 4 aprile 2000 D.M. 13 gennaio 2000 Regolamento recante norme in materia di cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincolo doganale e ad accise Nella G.U. n. 61 del 14 marzo 2000 è stato pubblicato il decreto in oggetto, che sostituisce, aggiornandolo, il D.M. 13 maggio 1971, modificato dal D.M. 21 novembre I punti più rilevanti del suddetto regolamento, entrato in vigore alle ore zero del 29 marzo ed a cui sono allegate una tabella A, recante le misure dei cali naturali, ed una tabella B, recante le misure dei cali tecnici sono i seguenti: a) l art. 1, comma 2, dove viene chiarito che tra i cali naturali rientrano anche quelli afferenti all introduzione ed all estrazione dal magazzino. b) l art. 2, comma 1, dove è stabilito che il riconoscimento dell abbuono sui cali contenuti entro le misure indicate nelle tabelle A e B è effettuato su richiesta dell interessato. La presentazione di tale richiesta, per la maggior parte dei casi, rappresenta un adempimento di natura esclusivamente formale, non ravvisandosi motivi per i quali l interessato dovrebbe rinunciare all abbuono sui cali: ha, invece, anche natura sostanziale qualora si riferisca ad operazioni semplici, in quanto, in tale evenienza, la concessione dei cali è subordinata a specifici adempimenti da parte sia dell Amministrazione sia dell interessato, per cui quest ultimo potrebbe decidere di non avvalersi di tale beneficio, per eliminare vincoli alla propria operatività. Ciò premesso, si precisa che, per quanto concerne i cali naturali, la richiesta di riconoscimento può essere presentata «una tantum» e richiamata nei verbali d inventario o di verifica redatti in contraddittorio con l interessato mentre, per quanto concerne i cali tecnici, per quelli derivanti da operazioni semplici la richiesta di riconoscimento è già insita nella procedura prevista dal telescritto prot. n. 278/8 del 2 giugno 1993 e n. 724/8 dell 8 giugno 1993, riportati nella circolare n. 188, prot. n del 19 giugno Per quanto concerne, invece, i cali di trasporto, per i trasferimenti a mezzo oleodotto la richiesta è presentata «una tantum» dal mittente; per i trasferimenti con altri mezzi, gli UTIF avranno cura di invitare immediatamente tutti i depositi fiscali che effettuano tali tipi di movimentazioni a presentare una richiesta di riconoscimento «una tantum» e comunicheranno a questa Direzione entro 30 giorni dalla data della presente, per la successiva divulgazione, gli estremi di quei depositi che, per mera ipotesi, non avessero presentato la domanda, rinunciando in tal modo al beneficio. Nelle more di tale divulgazione, rimarrà invariata la procedura relativa all apposizione dei visti sugli esemplari 3 e 4 dei DAA ed alla restituzione dell esempiare n. 3 ferma restando l effettuazione di eventuali recuperi d imposta, in mancanza della presentazione della richiesta in esame. Per quanto concerne le partite pervenute da depositi fiscali comunitari, la richiesta, anche «una tantum», può essere prodotta, in alternativa al mittente, anche dal destinatario, al momento della presentazione all UTF degli esemplari n. 3 e n. 4 dei DAA relativi alle partite per le quali tali cali si siano verificati. In ogni caso, prima di attivare eventuali procedure di recupero, i mittenti comunitari dovranno essere informati della facoltà di richiedere l abbuono. c) l art. 2, comma 3, birra (omissis); d) l art. 2, comma 4, che prevede la possibilità, per il direttore della circoscrizione doganale, di riconoscere, a richiesta dell interessato e sentito, se del caso, il laboratorio chimico e FUTF, cali in misure superiori a quelle riportate nelle tabelle allegate al decreto; tale riconoscimento, per gli impianti sottoposti al controllo dell UTF, è effettuato, a norma dell art. 4. comma 1, dal direttore del predetto ufficio. In entrambi i casi occorrerà valutare, ai sensi dell art. 862 del regolamento CEE della Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993 (regolamento d applicazione dei codice doganale comunitario), le prove fornite dall interessato, dalle quali risulti che le perdite sono imputabili a cause inerenti unicamente alla natura delle merci e che egli non ha commesso alcuna negligenza o manovra fraudolenta, come definite dalla sopracitata norma comunitaria. 113

116 ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali Al riguardo si dispone che, nei primi due anni di applicazione dei regolamento, i casi in cui, per i prodotti sottoposti ad accisa o ad imposta di consumo, sia stato riconosciuto un calo maggiore siano segnalati alla divisioni tecniche di questa Direzione Centrale competenti per materia, corredando l informativa con una dettagliata relazione. Per quanto concerne la tabella A, si rileva che: A) nel punto 1) delle note è previsto che in taluni casi il calo, invece che al periodo di giacenza sia commisurato al carico di magazzino. In tale evenienza la sua misura nella colonna 3 della tabella, è contrassegnata da un asterisco; B) birra (omissis); C) alcoli (omissis); D) alcole etilico denaturato (omissis); E) vino, vermouth ed i sidri (omissis); F) alcole etilico denaturato (omissis); G) per le benzine e per gli altri oli leggeri, esclusa l ac qua ragia minerale, il calo è commisurato al parametro preso a base per la tassazione e cioè al volume a 15 C, e la sua misura è stata confermata nel valore del 3%, per i depositi di capacità minore o eguale a 500 metri cubi, e ridotta al 2%, per i depositi di capacità superiore. Ciò, in relazione ai risultati di un indagine statistica. È stata, quindi, eliminata la differenziazione, operata dall art. 4 del DPR 29 aprile 1975, n. 232, fra magazzini di fabbrica e depositi doganali o assimilati. Per l acqua ragia e gli oli medi e oli da gas la percentuale del calo resta confermata all 1%, con riferimento non più al peso ma al volume a 15 C. Per gli oli com bustibili, infine, il calo viene determinato con riferimento al carico di magazzino con un criterio pressoché analogo a quello adottato dall art. 6 della L. 15 dicembre 1971, n. 1161, per lo scarico della deficienze presso i depositi commerciali di tale prodotto: H) per gli oli minerali denaturati detenuti da impianti che riforniscono esclusivamente i diretti utilizzatori (quali i depositi al dettaglio di prodotti agevolati per l agricoltura), il calo è commisurato al carico di magazzino come, in precedenza, previsto dall art. 16 dei D.L. 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 luglio 1957, n. 474; I) la misura del calo per i GPL, sempre a seguito di rilevazione statistica, è stata portata dal 4% in peso previsto dall art. 4 del DPR 29 aprile 1975, n. 232 al 3% in peso. Per quanto concerne la tabella B, non necessita di particolari delucidazioni, atteso quanto esposto a commento della tabella A. Merita solo richiamare l attenzione: sul punto 3 delle note, dove viene stabilito che il calo afferente ad un trasferimento effettuato con l impiego di più mezzi di trasporto è quello relativo al sistema per l impiego dei quale è prevista la misura più elevata, maggiorato dei cali attinenti ai travasi fra i vari mezzi di trasporto nonché, dell eventuale calo naturale in relazione, alla durata del viaggio; sulla previsione, per le operazioni di imbottigliamento dei GPL, di un calo del 2%, misura eguale alla percentuale di abbattimento del quantitativo tassabile dei GPL destinati all imbombolamento prevista dall art. 3 del DI 24 novembre 1954, n. 1071, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 dicembre 1954, n Ciò premesso, si osserva che fra le innovazioni più rilevanti, relativamente agli oli minerali sottoposti a tassazione a volume, vi è quella della commiserazione dei calo al volume a 15 C anziché al peso. Tale innovazione, per fini di semplicità e razionalità di applicazione e di snellimento dei controlli, postulerebbe che le contabilità relative ai suddetti prodotti fossero tenute con riferimento al volume a 15 *C, dovendosi effettuare, in sede di verifica, la differenza fra le giacenze contabili e le giacenze effettive e confrontare tale differenza con l ammontare dei cali ammissibili, esprimendo tutte la suddette quantità in volume a 15 C. Nelle more dell emanazione di una norma regolamentare che modifichi nel senso sopraindicato, le disposizioni relative alla tenuta delle contabilità, nei casi in cui sia stato previsto il riferimento 114

117 ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali al peso, si esamina, qui di seguito la situazione relativa alle varie tipologie di impianti e depositi petroliferi: A) per quanto riguarda i depositi fiscali, essendo già attualmente le contabilità tenute, oltre che a peso, anche a volume a 15 C il nuovo parametro di riferimento per i cali ammissibili non comporta particolari problemi, se non quello, in occasione di inventari effettuati in data successiva al 28 marzo, di rideterminare, a volume, il calo maturato nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore del nuovo regime, precedentemente espresso solo a peso. Al riguardo si chiarisce che la suddetta rideterminazione può essere effettuata secondo i criteri di cui all ultimo capoverso del punto 3 della circolare n. 13, prot. n. 3334/XI del 28 aprile 1980, utilizzando cioè, per la conversione da peso a volume, il peso specifico a 15 C corretto, ottenuto dal rapporto fra la somma dei pesi dei prodotto assunto in carico nel periodo preso a base dell inventario, aumentato delle giacenze all inizio del suddetto periodo, ed i corrispondenti volumi. Per facilitare i conteggi dei cali ammissibili in volume nel periodo successivo a quello di entrata in vigore dei decreto in oggetto, gli esercenti dei suddetti depositi provvederanno ad aggiornare, entro i tempi tecnici occorrenti, le loro scritturazioni contabili, riportando, in luogo delle rimanenze giornaliere espresse in peso, quelle espresse in volume; B) per quanto riguarda i depositi di cui all art. 25 dei testo unico delle accise (la cui contabilità come si è detto, dovrà continuare ad essere tenuta a peso fino all emanazione della specifica norma regolamentare, sopra menzionata), la conversione del calo maturato alla data dei 28 marzo, espresso in peso, nel corrispondente valore espresso in volume a 15 C verrà effettuata sulla base del peso specifico medio a 15 C, corretto per tener conto della spinta dell aria, calcolato secondo il criterio esposto alla lett. A), come rapporto fra i pesi ed i volumi del carico di magazzino, attribuendo, per la determinazione di quest ultimo, alle giacenze al 1 gennaio 2000 i valori dei pesi specifici convenzionali utilizzati in occasione dei cambiamenti di aliquote a meno che, non sia diversamente documentato dall esercente. Per la determinazione del calo a volume maturato dopo il 28 marzo e della giacenza contabile alla data dell inventario, essendo, come si è detto, la contabilità tenuta a peso ed essendo solo per i DAS (ma non anche per gli altri documenti utilizzati per la scorta della partite estratte nei casi in cui non è prescritto l uso del DAS) espressamente previsto l obbligo di riportare anche i dati relativi al volume a 15 C, potrebbe non essere possibile, oltre che laborioso effettuare la suddetta determinazione a partire dalla predetta documentazione. Pertanto, anche in questo caso, occorrerà ricorrere alla formula sopramenzionata, per effettuare la conversione peso-volume. Per quanto concerne i depositi di prodotti denaturati per la vendita al dettaglio la loro situazione al 28 marzo, è analoga a quella degli altri depositi liberi. Infatti il calo ammissibile pur se rapportato all 11 % del carico di magazzino, fino al 28 marzo è riferito al peso e non al volume: occorre quindi riconvertirlo, con le stesse modalità utilizzate per i depositi liberi. Dopo il 28 marzo, per la determinazione delle giacenze contabili a volume valgono le stesse considerazioni fatte per i depositi liberi, mentre il calo a volume maturato dopo la suddetta data può essere determinato a partire dai documenti di carico e dalla giacenza contabile al 28 marzo. C) nulla è innovato per quanto concerne la procedura per la determinazione dei cali ammissibili presso i distributori stradali di carburante e presso i depositi commerciali di gasolio, che resta quella prevista dall art. 50, comma 2, del testo unico delle accise. In particolare, per il gasolio detenuto presso depositi commerciali, facendo la norma riferimento al quantitativo assunto in carico nel periodo preso a base della verifica ed essendo le contabilità, attualmente, tenute a peso, anche il calo è riferito a tale parametro. Per quanto riguarda gli oli combustibili, per i quali la determinazione del calo ammissibile è effettuata, secondo le nuove disposizioni, con riferimento al carico di magazzino, il totale del calo ammissibile da considerare in caso di inventari successivi al 28 marzo è dato dalla somma del calo ma- 115

118 ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali turato fino a tale data, calcolato secondo la previgente normativa, e di quello maturato dopo tale data, calcolato secondo le nuove disposizioni. Si rammenta, infine, che il nuovo valore del coefficiente per la determinazione del calo giornaliero, di cui alla circolare n 368, prot. N. 5291/XI del 28 giugno 1975, è pari a 0, per la benzina custodita in depositi di capacità superiore a 500 metri cubi e a 0, per la benzina custodita in depositi di capacità eguale o inferiori ai 500 metri cubi e per il GPL. Eventuali problematiche connesse all applicazione dei regolamento in oggetto e delle presenti istruzioni saranno qui tempestivamente rappresentate per le conseguenti determinazioni. Circolare MF n. 205, prot del 15 novembre 2000 Collegato alla manovra finanziaria per il 2000 concernente: «Misure in materia fiscale» È in corso di pubblicazione il collegato alla manovra finanziaria per il 2000, che contiene agli artt. 58, 59 e 60 disposizioni riguardanti tra l altro la competenza di questo Dipartimento. L art. 58 introduce una misura agevolativa per il settore dei servizi pubblici di trasporto. Viene prevista, in particolare, al comma 1, l applicazione di un aliquota ridotta di accisa, in misura pari al 10 per cento dell aliquota normale, per i gas di petrolio liquefatti impiegati dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti a servizio pubblico. La nuova agevolazione, iniziativa che mira a favorire e stimolare l impiego da parte dei suddetti automezzi di un prodotto a basso impatto ambientale e che assume, per le sue finalità ecologiche, particolare rilevanza per le grandi aree urbane, è resa efficace a far data dal 1 gennaio 2001, come dispone il comma 2 del medesimo articolo. L art. 59 è costituito da tre commi la cui finalità, in generale, è quella di disciplinare le fattispecie relative ai fatti verificatisi o che possono verificarsi a danno di prodotti sottoposti ad accisa, detenuti in depositi fiscali o durante la circolazione, tali da coinvolgere la responsabilità del soggetto passivo per il pagamento dell accisa. Il comma 1 contempla alcune modifiche al decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504: la lett. a) prevede la sostituzione del secondo periodo dell art. 4, comma 1, e la lett. b) la modifica dell art. 7, comma 1. In particolare con la lett. a) è disposta l equiparazione al caso fortuito ed alla forza maggiore dei fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave nonché dei fatti imputabili allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave. Inoltre attraverso il combinato della disciplina contenuta nelle due lettere, a) e b), si dispone che, nel caso in cui, a seguito del verificarsi di reati ad opera di terzi, si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa è sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile, nell ipotesi di irregolarità avvenute sia a carico di prodotti, sottoposti ad accisa, detenuti in deposito fiscale, sia durante la circolazione degli stessi tra soggetti autorizzati. In entrambi i casi, se alla fine del procedimento, il giudice non dovesse accertare il coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo, a prescindere dall individuazione degli effettivi responsabili, è concesso l abbuono dell imposta a favore di tale soggetto, procedendo, se possibile, al recupero dell accisa nei confronti dell autore del fatto. È appena il caso di sottolineare che non potrà procedersi allo svincolo delle relative cauzioni sino a che non venga formalizzato dall ufficio competente l avvenuto abbuono dei tributi. Il comma 2 dello stesso articolo prevede, inoltre, che debba essere disposto lo sgravio dell accisa relativa, tra l altro, all alcole a favore dell azienda italiana soggetto passivo dell imposta dovuta nei casi di furto o irregolarità nella circolazione di tale prodotto verificatisi sino alla data di entrata in vigore della legge in esame. Tale possibilità è concessa alle aziende garanti risultate estranee ai fatti a seguito di procedimenti di accertamento già conclusi o al momento della conclusione di quelli ancora in corso all entrata in vigore della suddetta disposizione. 116

119 ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali Con il comma 3 si provvede ad estendere ai procedimenti in corso, relativi al settore degli oli minerali nonché al settore dell alcole con esclusione delle fattispecie connesse con la circolazione dei prodotti previsti nel precedente comma 2, la disciplina contenuta nel comma 1. Non essendo previsto un termine diverso le disposizioni contenute nell art. 59 entrano in vigore il quindicesimo giorno sucessivo a quello di pubblicazione della legge in oggetto nella Gazzetta Ufficiale. Con l art. 60, comma 1, infine, si estende il beneficio del credito di imposta, previsto dall art. 8, comma 10, lett. f), della legge 448/1998 in favore della gestione delle reti di teleriscaldamento alimentato con biomasse nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F di cui al D.P.R. 412/1993, anche agli impianti ed alle reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica siti su tutto il territorio nazionale. La disposizione ha lo scopo di favorire l utilizzo di tutte le possibili forme energetiche di indubbio valore ambientale. Il comma 2 dell art. 60 esclude dal campo di applicazione dell imposta di consumo l energia elettrica prodotta nei territori montani da gruppi elettrogeni comunque azionati di potenza elettrica non superiore a 30 kw. Attualmente tali consumi sono esenti dall imposta di consumo ma assolvono l addizionale erariale e l addizionale provinciale. L esclusione dal campo impositivo prevista dalla nuova disposizione comporta che per i predetti consumi non solo non sarà dovuta l imposta erariale ma anche l addizionale erariale e l addizionale provinciale. Inoltre i soggetti produttori non saranno più tenuti alla denuncia degli impianti in questione né dovranno munirsi di licenza d esercizio, con la conseguenza che non dovrà più essere versato il relativo diritto. Le disposizioni dell art. 60, commi 1 e 2, entrano in vigore a decorrere dal 1^ gennaio Si fa riserva di impartire le eventuali ulteriori istruzioni. Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 dicembre 2007 (*) Causa C-314/06 Société Pipeline Méditerranée et Rhône (SPMR) contro Ad.m.inistration des douanes et droits indirects e Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)] «Direttiva 92/12/CEE Accise Oli minerali Perdite Esenzione dall imposta Forza maggiore» Conclusioni dell avvocato generale J. Kokott, presentate il 18 luglio 2007 Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 dicembre 2007 Massime della sentenza 1. Disposizioni tributarie Armonizzazione delle legislazioni Accise Direttiva 92/12 Forza maggiore ai sensi dell art. 14, n. 1 Nozione (Direttiva del Consiglio 92/12, art. 14, n. 1) 2. Disposizioni tributarie Armonizzazione delle legislazioni Accise Direttiva 92/12 «Perdite inerenti alla natura dei prodotti» ai sensi dell art. 14, n. 1 Nozione (Direttiva del Consiglio 92/12, art. 14, n. 1) 1. La nozione di «forza maggiore» ai sensi dell art. 14, n. 1, prima frase, della direttiva 92/12, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva 94/74, riguarda circostanze estranee al depositario autorizzato, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l adozione di tutte le precauzioni del caso da parte sua. Il presupposto secondo cui le circostanze 117

120 ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali devono essere estranee al depositario autorizzato non si limita a circostanze a lui estranee in senso materiale o fisico, ma concerne anche circostanze che risultano oggettivamente sfuggire al controllo del depositario autorizzato o situarsi al di fuori del suo ambito di responsabilità. (v. punti 31, 33, 40, dispositivo 1) 2. Le perdite relative ad una parte dei prodotti fuoriusciti da un oleodotto dovute al carattere fluido di questi e alle caratteristiche del suolo su cui essi si sono riversati, che hanno ostacolato il loro recupero, non possono essere considerate come «perdite inerenti alla natura dei prodotti» ai sensi dell art. 14, n. 1, seconda frase, della direttiva 92/12, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva 94/74. Infatti, secondo il testo stesso di tale disposizione, questa si applica soltanto a perdite inerenti alla natura dei prodotti sopravvenute nell ambito di talune operazioni indicate in maniera tassativa, tra cui il trasporto. Mentre la nozione di perdite inerenti alla natura dei prodotti può includere perdite cosiddette «tecniche», essa non può essere estesa a perdite accidentali. Inoltre, dato che l esenzione prevista per perdite naturali di tal genere è diversa da quella prevista dalla prima frase dell art. 14, n. 1, della direttiva 92/12 per perdite dovute a casi fortuiti e a cause di forza maggiore, la prima esenzione non può essere interpretata in modo estensivo per ricomprendere situazioni in cui non siano soddisfatti i requisiti che permettono di pretendere la seconda. (v. punti 42-44, dispositivo 2) Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 dicembre 2007 (*) «Direttiva 92/12/CEE Accise Oli minerali Perdite Esenzione dall imposta Forza maggiore» Nel procedimento C-314/06, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Francia), con decisione 11 luglio 2006, pervenuta in cancelleria il 20 luglio 2006, nella causa tra Société Pipeline Méditerranée et Rhône (SPMR) e Administration des douanes et droits indirects Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), LA CORTE (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, dai sigg. L. Bay Larsen, K. Schiemann, P. K ris e dalla sig.ra C. Toader, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott cancelliere: sig. M.-A. Gaudissart, capo unità vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 21 giugno 2007, considerate le osservazioni presentate: per la société Pipeline Méditerranée e Rhône (SPMR), dal sig. H. Hazan, avocat; per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e J.-Ch. Gracia, in qualità di agenti; per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Albenzio, avvocato dello Stato; per il governo polacco, dalla sig.ra E. O niecka-tamecka, in qualità di agente; per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. J.-P. Keppenne e W. Mölls, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell avvocato generale, presentate all udienza del 18 luglio 2007, 118

121 ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali ha pronunciato la seguente Sentenza 1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dell art. 14, n. 1, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/74/CE (GU L 365, pag. 46; in prosieguo: la «direttiva 92/12»). 2. Tale domanda è stata presentata nell ambito di una controversia tra, da un lato, la società Pipeline Méditerranée et Rhône (SPMR) (in prosieguo: la «SPMR») e, dall altro, l administration des douanes et droits indirects (Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, in prosieguo: l «amministrazione») nonché la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED, Direzione nazionale delle informazioni e inchieste doganali) (riguardo a talune accise richieste dall amministrazione alla SPMR su idrocarburi fuoriusciti da un oleodotto in cui tali prodotti circolavano in regime di sospensione dei diritti di accisa in seguito a perdite e, poi, all esplosione di tale oleodotto. Contesto normativo Il diritto comunitario 3. Ai termini del primo considerando della direttiva 92/12 «l instaurazione e il funzionamento del mercato interno implicano la libera circolazione delle merci, comprese quelle soggette ad accisa». Il quarto considerando di tale direttiva aggiunge che «per assicurare l instaurazione e il funzionamento del mercato interno, occorre che l esigibilità delle accise sia identica in tutti gli Stati membri». 4. Come precisato dal suo art. 1, n. 1, la direttiva 92/12 «stabilisce il regime dei prodotti sottoposti alle accise e ad altre imposte indirette gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo di questi prodotti, ad esclusione dell imposta sul valore aggiunto e delle imposte stabilite dalla Comunità». 5. L art. 3, n. 1, di tale direttiva dispone: «La presente direttiva è applicabile, a livello comunitario, ai prodotti seguenti, come definiti nelle direttive ad essi relative: gli oli minerali, (...)». 6. L art. 4 di tale direttiva stabilisce che, ai fini di questa, si intende per: «a) depositario autorizzato: la persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti di uno Stato membro, nell esercizio della sua professione, a fabbricare, trasformare, detenere, ricevere e spedire prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dei diritti di accisa in un deposito fiscale; b) deposito fiscale: il luogo in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite dal depositario autorizzato, nell esercizio della sua professione, in regime di sospensione dei diritti di accisa, merci soggette ad accisa, a determinate condizioni fissate dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale in questione; c) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione e alla circolazione dei prodotti in regime di sospensione dei diritti d accisa; (...)». 7. L art. 5 della direttiva 92/12 prevede: «1. I prodotti di cui all art. 3, paragrafo 1 sono sottoposti ad accisa al momento della loro fabbricazione nel territorio della Comunità, quale definito nell art. 2, o al momento della loro importazione in tale territorio. 119

122 ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali Si considera «importazione di un prodotto soggetto ad accisa»: l ingresso del prodotto nella Comunità (...). Tuttavia, quando tale prodotto al momento dell ingresso nella Comunità viene sottoposto ad un regime doganale comunitario, si considera che la sua importazione avvenga nel momento in cui esso viene svincolato dal regime doganale comunitario. 2. Fatte salve le disposizioni nazionali e comunitarie in materia di regimi doganali, quando i prodotti soggetti ad accisa: sono in provenienza o destinati a paesi terzi (...) e sono sottoposti ad uno dei regimi sospensivi doganali elencati nell art. 84, paragrafo 1, lett. a) del regolamento (CEE) ( ) o sono introdotti in una zona franca o in un deposito franco, (...) essi sono considerati in regime di sospensione dei diritti di accisa ( )». 8. L art. 6, n. 1, di tale direttiva stabilisce: «L accisa diviene esigibile all atto dell immissione in consumo o della constatazione degli ammanchi che dovranno essere soggetti ad accisa ai sensi dell art. 14, paragrafo 3. Si considera immissione in consumo di prodotti soggetti ad accisa: a) lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo; (...)». 9. L art. 12 di tale direttiva dispone: «L apertura e il funzionamento di depositi fiscali sono subordinati all autorizzazione delle competenti autorità degli Stati membri». 10. Ai sensi dell art. 13 della direttiva 92/12: «Il depositario autorizzato è tenuto: a) a prestare una garanzia eventuale in materia di fabbricazione, di trasformazione e di detenzione, nonché una garanzia obbligatoria in materia di circolazione, fatto salvo il disposto dell art. 15, paragrafo 3, (...) b) a conformarsi agli obblighi prescritti dallo Stato membro nel cui territorio è situato il deposito fiscale; ( ) e) a sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento. ( )». 11. L art. 14 di tale direttiva dispone: «1. Il depositario autorizzato beneficia di un abbuono d imposta per le perdite verificatesi durante il regime sospensivo, imputabili a casi fortuiti o di forza maggiore e accertate dalle autorità di ciascuno Stato membro. Egli beneficia, inoltre, in regime sospensivo, di un abbuono d imposta per le perdite inerenti alla natura dei prodotti avvenute durante il processo di fabbricazione e di lavorazione, il magazzinaggio e il trasporto. Ogni Stato membro fissa le condizioni alle quali tali abbuoni sono concessi. Gli abbuoni d imposta si applicano anche agli operatori di cui all art. 16 relativamente al trasporto in regime di sospensione dei diritti di accisa. 2. (...) 3. Fatto salvo l art. 20, in caso di ammanchi diversi dalle perdite previste al paragrafo 1, nonché in caso di perdite per le quali gli abbuoni d imposta di cui al paragrafo 1 non sono concessi, le accise sono riscosse in base alle aliquote vigenti nello Stato membro in questione al momento in cui le perdite, debitamente accertate dalle autorità competenti, si sono verificate o, se del caso, al momento della constatazione degli ammanchi ( )». 12. L art. 15. n. 3, di tale direttiva stabilisce: «I rischi inerenti alla circolazione intracomunitaria sono coperti dalla garanzia prestata, ai sensi dell art. 13, dal depositario autorizzato speditore (...) 120

123 ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali Qualora gli oli minerali soggetti ad accisa circolino all interno della Comunità per via marittima o in condotte, gli Stati membri possono esonerare i depositari autorizzati speditori dall obbligo della garanzia di cui al primo comma. ( )». Il diritto nazionale 13. L art. 158 C del codice delle dogane francese, che recepisce nel diritto francese l art. 14, n. 1, della direttiva 92/12, dispone: «Le perdite di prodotti situati nel deposito fiscale di stoccaggio di prodotti petroliferi non sono assoggettate ad imposta, se l amministrazione riceve la prova: 1 che esse risultano da caso fortuito o da cause di forza maggiore; 2 o che esse sono inerenti alla natura dei prodotti. A tal fine, con regolamento del Ministro delle Finanze possono essere stabiliti per ogni tipo di prodotto e modalità di trasporto limiti forfettari all ammissibilità di esenzione delle perdite». La causa principale e le questioni pregiudiziali 14. La SPMR, depositario autorizzato, gestisce un oleodotto in cui circolano idrocarburi in regime di sospensione delle accise con destinazione la Svizzera. Dopo aver constatato fuoriuscite, e poi, il 1 gennaio 1997, un esplosione di tale oleodotto, la SPMR ha domandato di beneficiare di un esenzione dalle accise pretese dall amministrazione sui litri di prodotti petroliferi che sarebbero stati persi, fondandosi sull art. 158 C del codice delle dogane. Ritenendo che non sussistessero i presupposti per poter invocare la forza maggiore, l amministrazione confermava la pretesa delle accise sulle quantità perdute, con la sola deduzione delle quantità corrispondenti ai materiali inquinanti recuperati sul suolo. 15. L amministrazione citava in giudizio la SPMR per il pagamento dinanzi al Tribunal d instance di Neuilly-sur-Seine. Tuttavia, questo dichiarava tale azione prescritta. 16. Adita in appello, la Cour d appel de Versailles, con sentenze 17 dicembre 2002 e 23 marzo 2004, annullava la sentenza di primo grado, considerando che la domanda dell amministrazione fosse ammissibile e che la SPMR non potesse avvalersi della forza maggiore, nozione che si caratterizza per l esistenza di circostanze imprevedibili, irresistibili e provenienti da una causa estranea al depositario autorizzato. 17. La SPMR ha proposto un ricorso dinanzi alla Cour de cassation avverso tali sentenze. Essa censurava in particolare al giudice d appello d aver deciso che essa non poteva avvalersi di un «caso fortuito» o di una «causa di forza maggiore» ai sensi dell art. 158 C del codice delle dogane e, di conseguenza, di averla dichiarata tenuta al pagamento delle imposte e delle tasse sui prodotti petroliferi perduti, deducendo, a tale riguardo, due motivi a sostegno del suo ricorso. 18. Da un lato, la SPMR sosteneva che, esigendo che le perdite di prodotti petroliferi risultassero da circostanze imprevedibili e ad essa estranee e rifiutando di indagare se le fuoriuscite e l esplosione dell oleodotto che avevano comportato tali perdite avessero potuto essere stati irresistibili per essa, la Cour d appel aveva violato l art. 158 C del codice delle dogane. La SPMR affermava, al contrario, che solo la irresistibilità caratterizza il «caso fortuito» o la «causa di forza maggiore» ai sensi di tale disposizione. 19. D altra parte, la SPMR sosteneva di poter beneficiare dell esenzione prevista da tale art. 158 C anche per la ragione che le perdite di prodotti petroliferi trasportati dall oleodotto difettoso erano inerenti alla natura, fluida, di questi. Il fatto che l amministrazione abbia accettato di non tassare i materiali inquinanti recuperati nel suolo implicherebbe, considerata tale natura dei prodotti petroliferi, che quelli che non hanno potuto essere recuperati a causa della natura del suolo, non siano neanch essi oggetto di imposizione. 121

124 ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali 20. Dopo aver rilevato che il codice delle dogane recepisce nel diritto francese la direttiva 92/12, ed essersi riferito alla giurisprudenza della Corte secondo cui la nozione di forza maggiore non ha un contenuto identico nei diversi ambiti di applicazione del diritto comunitario e il suo significato deve essere determinato in funzione dell ambito legale in cui essa è destinata a produrre i suoi effetti, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se la nozione di causa di forza maggiore all origine delle perdite intervenute in regime sospensivo, ai sensi dell art. 14, n. 1, della direttiva 92/12, (...), debba essere intesa nel senso di circostanze imprevedibili, irresistibili e provenienti da una causa estranea al depositario autorizzato che si avvale di tali circostanze a sostegno della sua domanda di esenzione o se sia sufficiente che tali circostanze siano state irresistibili nei confronti del depositario autorizzato. 2) Se le perdite di una parte dei prodotti fuoriusciti da un oleodotto dovute al loro carattere fluido e alle caratteristiche del suolo su cui essi si sono riversati, che hanno ostacolato il loro recupero e provocato la loro imposizione, possano essere considerate inerenti alla natura dei prodotti, ai sensi dell art. 14, n. 1 della direttiva 92/12 (...)». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione, relativa alla nozione di «forza maggiore» ai sensi dell art. 14, n. 1, prima frase, della direttiva 92/ Occorre ricordare che l ordinamento giuridico comunitario non intende, in via di principio, definire le sue nozioni ispirandosi ad uno o più ordinamenti giuridici nazionali senza un espressa precisazione in tal senso (v. sentenze 14 gennaio 1982, causa 64/81, Corman, Racc. pag. 13, punto 8; 2 aprile 1998, causa C-296/95, EMU Tabac e a., Racc. pag. I-1605, punto 30 nonché 22 maggio 2003, causa C-103/01, Commissione/Germania, Racc. pag. I-5369, punto 33). Per quanto l art. 14, n. 1, della direttiva 92/12 preveda nella sua terza frase che ciascuno Stato membro determina le condizioni a cui le esenzioni previste nella prima frase di tale disposizione sono concesse, tale riferimento al diritto nazionale non riguarda il contenuto o la portata della nozione di «forza maggiore» contenuta nella citata prima frase. 22. Infatti, secondo il quarto considerando della direttiva 92/12, l esigibilità delle accise deve essere identica in tutti gli Stati membri per assicurare l instaurazione e il funzionamento del mercato interno. Essendo il contenuto della nozione di forza maggiore un fattore suscettibile di contribuire, se del caso, a determinare l esigibilità della accisa, tale nozione riveste necessariamente un carattere autonomo e deve esserne pertanto assicurata l uniformità d interpretazione in tutti gli Stati membri. 23. Secondo una giurisprudenza costante, creatasi in contesti diversi, come quello della regolamentazione agricola o delle regole relative ai termini per l impugnazione di cui all art. 45 dello Statuto della Corte di giustizia, la nozione di forza maggiore non si limita all impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, indipendenti dall operatore, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l adozione di tutte le precauzioni del caso (v., in tal senso, sentenze 15 dicembre 1994, causa C-195/91 P, Bayer/Commissione, Racc. pag. I-5619, punto 31, nonché 17 ottobre 2002, causa C-208/01, Parras Medina, Racc. pag. I-8955, punto 19 e giurisprudenza ivi citata). 24. Ne risulta che, come già precisato dalla Corte, la nozione di forza maggiore comporta un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all operatore, e un elemento soggettivo, costituito dall obbligo dell interessato di premunirsi contro le conseguenze dell evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi (v., in tal senso, sentenza Bayer/Commissione, cit., punto 32, e ordinanza 18 gennaio 2005, causa C-325/03 P, Zuazaga Meabe/UAMI, Racc. pag. I-403, punto 25). 122

125 ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali 25. Tuttavia risulta anche da giurisprudenza costante che non avendo la nozione di forza maggiore il medesimo contenuto nei diversi settori d applicazione del diritto comunitario, il suo significato deve essere determinato in funzione del contesto giuridico nel quale è destinata a produrre i suoi effetti (v. sentenze 13 ottobre 1993, causa C-124/92, An Bord Bainne Co-operative e Compagnie Inter-Agra, Racc. pag. I-5061, punto 10, nonché 29 settembre 1998, causa C-263/97, First City Trading e a., Racc. pag. I-5537, punto 41). 26. Di conseguenza occorre esaminare se, per quanto riguarda la nozione di «forza maggiore» ai sensi dell art. 14, n. 1, prima frase, della direttiva 92/12, l economia e la finalità di tale direttiva impongono di interpretare e di applicare in modo particolare gli elementi costitutivi della forza maggiore come risultano dalla giurisprudenza della Corte citata al punto 23 della presente sentenza. 27. A tale riguardo, risulta dal primo e dal quarto considerando della direttiva 92/12 che questa è diretta ad assicurare l instaurazione e il funzionamento del mercato interno per le merci soggette ad accisa e, a tal fine, instaura un regime generale in cui l esigibilità delle accise deve essere identica in tutti gli Stati membri. 28. In virtù dell art. 5, n. 1, della direttiva 92/12, sono sottoposti ad accisa i prodotti di cui all art. 3, n. 1, di tale direttiva, tra cui figurano gli oli minerali, al momento della produzione o importazione nel territorio della Comunità. Pur essendo il fatto generatore dell accisa la produzione o l importazione su tale territorio dei prodotti interessati, tale imposta diventa esigibile, ai sensi dell art. 6, n. 1, della citata direttiva, solo all atto dell immissione in consumo o della constatazione degli ammanchi che dovranno essere soggetti ad accisa ai sensi dell art. 14, n. 3, della stessa direttiva. È considerato come immissione al consumo ai sensi dell art. 6, n. 1, altresì qualunque svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo. 29. L art. 14, n. 3, della direttiva 92/12 prevede che, fatto salvo il suo art. 20, in caso di ammanchi diversi dalle perdite previste al n. 1 di tale art. 14, nonché in caso di perdite per le quali le esenzioni d imposta di cui al n. 1 non sono concesse, le accise sono riscosse in base alle aliquote vigenti nello Stato membro in questione al momento in cui le perdite, debitamente accertate dalle autorità competenti, si sono verificate o, se del caso, al momento della constatazione degli ammanchi. 30. Risulta dalla lettura combinata di tutte le disposizioni menzionate ai due punti precedenti della presente sentenza che gli oli minerali sono sottoposti all accisa per il solo fatto della loro produzione o della loro importazione sul territorio della Comunità e che i diritti d accisa sono, in principio, esigibili anche in caso di ammanchi e di perdite per i quali non è stata concessa un esenzione dalle autorità competenti. L esenzione prevista all art. 14, n. 1, prima frase, della direttiva 92/12 per le perdite dovute a casi di forza maggiore costituisce una deroga a tale regola generale che deve quindi, come rilevato dall avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, essere oggetto di un interpretazione restrittiva. 31. L interpretazione della nozione di forza maggiore adottata dalla Corte in altri settori del diritto comunitario, ricordata al punto 23 della presente sentenza, deve quindi trovare applicazione anche nell ambito dell art. 14, n. 1, prima frase, della direttiva 92/12. Un depositario autorizzato può quindi pretendere di beneficiare dell esenzione prevista da tale disposizione solo se dimostra l esistenza di circostanze che sono a lui estranee, anormali e imprevedibili, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l adozione di tutte le precauzioni del caso. 32. A tale riguardo, occorre tuttavia considerare che, come sostenuto dalla Commissione delle Comunità europee, l applicazione di tali requisiti nell ambito dell art. 14, n. 1, prima frase, della direttiva 92/12, non deve condurre a imporre una responsabilità assoluta al depositario autorizzato per le perdite dei prodotti che si trovano in un regime di sospensione. 33. In particolare, il presupposto secondo cui le circostanze che caratterizzano tali perdite devono essere estranee al depositario autorizzato, non si limita a circostanze a lui estranee in senso materiale o fisico. Si deve piuttosto interpretare tale presupposto nel senso che esso concerne circostanze che sembrano sfuggire al controllo del depositario autorizzato o situarsi al di fuori del- 123

126 ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali l ambito di sua responsabilità (v., riguardo a quest ultimo aspetto, per analogia, sentenza 5 febbraio 1987, causa 145/85, Denkavit, Racc. pag. 565, punto 16). 34. Quanto alle circostanze della causa principale, risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte che la SPMR ha affermato dinanzi alle giurisdizioni nazionali che le fughe che hanno interessato l oleodotto in questione e, successivamente, l esplosione di questo, che hanno provocato le perdite per le quali tale società pretende di ottenere un esenzione, sono imputabili ad un fenomeno di corrosione screpolante che era sconosciuto all epoca dei fatti e che non poteva, quindi, essere scoperto con un dispositivo tecnico allora disponibile. 35. Anche se i difetti tecnici di un installazione rientrano, in linea di principio, nella responsabilità di colui che lo gestisce, non può essere escluso che un fenomeno di corrosione come quello descritto al punto precedente della presente sentenza possa essere considerato come se costituisse una «causa di forza maggiore» ai sensi dell art. 14, n. 1, prima frase, della direttiva 92/12, se la sua sopravvenienza non abbia potuto essere prevista in alcun modo, tenuto conto dello stato delle conoscenze tecnologiche disponibili a tale epoca e, pertanto, sia sfuggita ad ogni possibilità di controllo da parte del depositario autorizzato. Incombe ai giudici nazionali verificare se tali condizioni sono soddisfatte nella fattispecie principale. 36. Quanto al presupposto secondo cui il depositario autorizzato deve aver fatto prova della diligenza necessaria, la SPMR e la Commissione hanno sostenuto che tale presupposto è soddisfatto quando è provato che l operatore in questione si sia conformato alla normativa tecnica applicabile. 37. Benché il rispetto delle norme tecniche relative alla qualità, alla costruzione, alla manutenzione e alla gestione di un oleodotto possa essere considerata come una condizione necessaria affinché sia constatata l esistenza di un comportamento diligente, tale rispetto non è, di per sé, decisivo. Infatti, una diligenza sufficiente presuppone anche un comportamento attivo continuo, orientato verso l identificazione e la valutazione dei rischi potenziali, nonché la capacità di adottare misure adeguate ed efficaci per prevenire la realizzazione di tali rischi. 38. Peraltro, né il fatto che, in virtù dell art. 12 della direttiva 92/12, l apertura e il funzionamento di depositi fiscali, come un oleodotto nelle circostanze come quelle della causa principale, siano subordinati all autorizzazione delle autorità competenti degli Stati membri, né il fatto che un depositario autorizzato sia vincolato agli obblighi elencati nell art. 13 di tale direttiva, in particolare a quello di prestarsi a qualsiasi controllo, né il fatto che dall art. 15, n. 3, secondo comma, di tale direttiva, riguardante la possibilità di esonero, per il trasporto di oli minerali in condotte, dall obbligo di fornire una garanzia per coprire i rischi inerenti alla circolazione intracomunitaria, si possa desumere che il legislatore comunitario considera il trasporto mediante oleodotto come sicuro, costituiscono fattori rilevanti per determinare se i presupposti relativi all esistenza di una causa di forza maggiore sono soddisfatti. Infatti, come sottolineato dall avvocato generale ai paragrafi 46 e 47 delle sue conclusioni, da un lato l autorizzazione del depositario autorizzato, nonché i controlli cui è sottoposto, come previsto dal citato art. 13, sono diretti solamente a garantire che detto depositario presenti il grado di affidabilità richiesto dal regime sospensivo e, dall altro lato, la concessione di un autorizzazione per l apertura e il funzionamento di un deposito fiscale da parte delle autorità competenti di uno Stato membro non rende questo corresponsabile dell accisa sui prodotti che sono stati oggetto di perdita a seguito di una mancanza tecnica del mezzo di trasporto autorizzato. 39. Infine, non può sostenersi che l accisa non sarebbe dovuta per i prodotti perduti per il motivo che questi non sono mai stati immessi in consumo come previsto dall art. 6, n. 1, della direttiva 92/12 come condizione di esigibilità dell imposta. Infatti, come è stato spiegato al punto 30 della presente sentenza, gli oli minerali sono sottoposti ad accisa per il solo fatto della loro produzione o della loro importazione sul territorio della Comunità e i diritti d accisa sono, in principio, esigibili anche in caso di ammanchi e di perdite per i quali non è stata concessa un esenzione dalle autorità competenti. Ne consegue che l immissione in consumo non è determinante per il venire in essere del debito fiscale. 124

127 ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali 40. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione sottoposta dichiarando che la nozione di «forza maggiore» ai sensi dell art. 14, n. 1, prima frase, della direttiva 92/12 riguarda circostanze estranee al depositario autorizzato, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l adozione di tutte le precauzioni del caso da parte sua. Il presupposto secondo cui le circostanze devono essere estranee al depositario autorizzato non si limita a circostanze a lui estranee in senso materiale o fisico, ma concerne anche circostanze che risultano oggettivamente sfuggire al controllo del depositario autorizzato o situarsi al di fuori del suo ambito di responsabilità. Sulla seconda questione, relativa alla nozione di «perdite inerenti alla natura dei prodotti» ai sensi dell art. 14, n. 1, seconda frase, della direttiva 92/ Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio vuole sapere se le perdite relative ad una parte dei prodotti petroliferi fuoriusciti da un oleodotto dovute al carattere fluido di questi e alle caratteristiche del suolo su cui essi si sono riversati, che hanno ostacolato il loro recupero, possono essere considerate come «perdite inerenti alla natura dei prodotti» ai sensi dell art. 14, n. 1, seconda frase, della direttiva 92/ Secondo il testo stesso di tale disposizione, questa si applica soltanto a perdite inerenti alla natura dei prodotti sopravvenute nell ambito di talune operazioni indicate in maniera tassativa, tra cui il trasporto. Mentre la nozione di perdite inerenti alla natura dei prodotti può, come l ha fatto notare il governo italiano, includere perdite dette «tecniche», essa non può essere estesa a perdite accidentali. 43. Inoltre, dato che l esenzione prevista per perdite naturali di tal genere è diversa da quella prevista dalla prima frase dell art. 14, n. 1, della direttiva 92/12 per perdite dovute a casi fortuiti e a cause di forza maggiore, la prima esenzione non può essere interpretata in modo estensivo per ricomprendere situazioni in cui non siano soddisfatti i requisiti che permettono di pretendere la seconda. 44. Occorre pertanto rispondere alla seconda questione dichiarando che le perdite relative ad una parte dei prodotti fuoriusciti da un oleodotto dovute al carattere fluido di questi e alle caratteristiche del suolo su cui essi si sono riversati, che hanno ostacolato il loro recupero, non possono essere considerate come «perdite inerenti alla natura dei prodotti» ai sensi dell art. 14, n. 1, seconda frase, della direttiva 92/12. Sulle spese 45. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: 1) La nozione di «forza maggiore» ai sensi dell art. 14, n. 1, prima frase, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/74/CE riguarda circostanze estranee al depositario autorizzato, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l adozione di tutte le precauzioni del caso da parte sua. Il presupposto secondo cui le circostanze devono essere estranee al depositario autorizzato non si limita a circostanze a lui estranee in senso materiale o fisico, ma concerne anche circostanze che risultano oggettivamente sfuggire al controllo del depositario autorizzato o situarsi al di fuori del suo ambito di responsabilità. 2) Le perdite relative ad una parte dei prodotti fuoriusciti da un oleodotto dovute al carattere fluido di questi e alle caratteristiche del suolo su cui essi si sono riversati, che hanno osta- 125

128 ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali colato il loro recupero, non possono essere considerate come «perdite inerenti alla natura dei prodotti» ai sensi dell art. 14, n. 1, seconda frase, della direttiva 92/12, come modificata dalla direttiva 94/74. AD Istanza di interpello (dal sito internet del 17 ottobre 2007) Istanza di interpello prodotta ai sensi dell art. 11, L. 27 luglio 2000 n. 212, dal gestore di un impianto di distribuzione carburante stradale e relativo alle modalità di calcolo per determinare il calo/eccedenza dei carburanti Quesito Con l istanza in esame il sig. XY ha chiesto alla Direzione Regionale per l Emilia Romagna se, in conseguenza della diversificazione dei prodotti commercializzati, sia con riferimento alle benzine che ai gasoli, (come, ad esempio, il prodotto «diesel blu», commercialmente distinto dal comune «diesel»), anche il calcolo dei cali/ eccedenze debba attualmente essere effettuato distinguendo i singoli prodotti, anziché le categorie degli stessi, come risultanti dall art. 21 del citato T.U.A. Esaminata l istanza l Ufficio: considerato che, ai sensi dell art. 11, comma 1 della L. 27 luglio 2000 n. 212 e dell art. 3, comma 1, lett. b) del relativo Regolamento n. 209 del 26 aprile 2001, l istanza di interpello, per essere ammissibile deve riguardare casi concreti e personali per i quali sussistono obiettive condizioni di incertezza nella interpretazione di una disposizione normativa; ha ritenuto che la richiesta in questione non presenta i requisiti previsti per la proposizione di una valida istanza di interpello, e pertanto l ha dichiarata inammissibile. L istanza in esame non riguarda, infatti, l interpretazione di norme giuridiche, è semplicemente finalizzata a conoscere le eventuali modifiche intervenute nel metodo di calcolo dei cali/eccedenze a seguito della diversificazione commerciale di prodotti appartenenti alla medesima categoria fiscale. Al di fuori dall istituto dell interpello, considerando l istanza come quesito, l Ufficio ha rilevato quanto segue. Nel caso di specie, permane l applicazione dell art. 21 del T.U.A. che individua la suddivisione fiscalmente rilevante dei prodotti sulla base della loro classificazione tariffaria e non della mera denominazione commerciale del prodotto. In particolare i prodotti denominati diesel blu e diesel, cui si riferisce l istanza, rientrano nella medesima «categoria fiscale», individuata dall art. 21 comma 2 lett. d) (1) oli da gas o gasolio di cui ai codici NC da a , aventi uguale aliquota fiscale (2) e uguale percentuale di calo naturale consentito (1% in volume a 15 ), secondo la misura indicata nella Tabella A allegata al D.M. 55/2000 Regolamento recante norme in materia di cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincolo doganale e accise. Inoltre, come precisato con circolare n. 86/2000 (che illustra le innovazioni apportate dal citato D.M. 55/2000) «nulla è innovato per quanto concerne la procedura per la determinazione dei cali ammissibili presso i distributori stradali di carburante e presso i depositi commerciali di gasolio, che resta quella prevista dall art. 50, comma 2, del testo unico delle accise». Detto articolo, oltre a definire l irregolare tenuta della contabilità e dei registri anche per gli impianti stradali di distribuzione di carburante (3), individua le modalità di calcolo delle deficienze, 126

129 ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali riconoscendo i cali di cui all art. 50, comma 2 del TUA ammessi entro 1/12 del calo annuo riferito all erogato nel periodo, secondo la misura consentita dal summenzionato D.M. 55/2000 sui citati prodotti commerciali (1%). Infine, per quanto concerne le eccedenze, si applica l art. 48 comma 2 del TUA che ammette, su tutti i prodotti, un eventuale eccedenza entro lo 0,5 % del quantitativo erogato. Cassazione Civile - Sez. Unite, Sent. n del 2 dicembre 2008 Termini per l istanza di rimborso Svolgimento del processo La Società [...] a.r.l. ha impugnato due provvedimenti di rigetto (uno esplicito ed un altro implicito), relativi alle richieste di rimborso delle somme versate alla Agenzia delle Dogane, per la escussione di polizze fideiussorie prestate a garanzia del pagamento delle accise dovute, in conseguenza dei furti di alcool verificatisi nei depositi fiscali della [ ] s.p.a. e della [ ] s.p.a., nei quali l alcool era detenuto in regime di sospensione di imposta, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 5. La Commissione tributaria provinciale, adita in primo grado, ha accolto i ricorsi, previa riunione, riconoscendo il diritto ai rimborsi richiesti. Nel giudizio di appello, promosso su impugnazione della Dogana, è intervenuta la [ ] s.p.a. chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e la Commissione tributaria regionale ha deciso in tal senso. Avverso quest ultima decisione ricorre per cassazione, con otto motivi, l Agenzia delle Dogane contro La Società [...] a.r.l. e la [ ] s.p.a. Queste resistono con controricorso. La [ ] s.p.a. ha anche depositato memoria ai sensi dell art. 378 c.p.c.. Motivi della decisione Il ricorso non può trovare accoglimento. Con il primo motivo, viene denunciato il difetto di giurisdizione del Giudice adito, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 3. L eccezione è inammissibile perché proposta per la prima volta in questa sede. La CTP ha pronunciato un giudizio di merito che implica la verifica della potestas iudicandi da parte del Giudice adito e nulla hanno eccepito le parti, che vi hanno fatto implicita acquiescenza. Dunque, sul punto si è formato il giudicato implicito e, in ossequio al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, non è più consentito sollevare la questione di giurisdizione, così come già affermato da questa Corte: «L interpretazione dell art. 37 c.p.c., secondo cui il difetto di giurisdizione «è rilevato, anche d ufficio, in qualunque stato e grado del processo», deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo («asse portante della nuova lettura della norma»), della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell affievolirsi dell idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. All esito della nuova interpretazione della predetta disposizione, volta a delinearne l ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, ne consegue che: 1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall art. 38 c.p.c., (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado; 2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione; 3) le sentenze di appello sono 127

130 ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il Giudice di legittimità; 4) il Giudice può rilevare anche d ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. In particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l unico tema dibattuto sia stato quello relativo all ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito «per saltum», non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito» (SS.UU. sent /2008). Sono inammissibili anche il secondo motivo e i motivi dal quarto al settimo, in relazione ai quali non sono formulati i richiesti quesiti di diritto, ai sensi dell art. 366-bis c.p.c.. Si tratta di censure che attengono alla motivazione della sentenza impugnata, per le quali, comunque, occorre che «l illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità» (Cass. SS.UU /2007; conf., ex multis, 4303/2008, 8897/2008). A parte la considerazione che si tratta di motivi con i quali viene censurata l omessa motivazione su fatti controversi e decisivi, in relazione ai quali però manca la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali i motivi stessi si fondano. Risulta quindi anche violato il disposto dell art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, ed il principio di autosufficienza del ricorso di cui la norma è espressione. Restano da esaminare il terzo e l ottavo motivo. Con il terzo motivo, la parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 4, comma 1, e art. 14, comma 2, e L. n. 342 del 2000, art. 59, comma 1, lett. a), e formula il seguente quesito: dica la Corte se la L. n. 342 del 2000, art. 59, abbia introdotto una modifica dei termini di decadenza previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, comma 2, e se tale novella legislativa che ha solo introdotto nuove ipotesi di sgravio, abbia disposto una nuova decorrenza dei termini di presentazione delle istanze di rimborso a far data dalla novella medesima». Sostanzialmente, l Agenzia ricorrente sostiene che la domanda di rimborso, presentata il 24 luglio 2002, sarebbe tardiva rispetto al termine biennale stabilito dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, comma 2, posto che i relativi pagamenti sono stati effettuati il 9 giugno 1999 e l 11 novembre In realtà, il 10 dicembre 2000, quando ancora non era scaduto il termine biennale, è entrato in vigore la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 59, (pubblicata in G.U. del 25 novembre 2000), che ha ampliato i casi di abbuono dell imposta, e quindi del diritto al rimborso, previsti dal citato D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 4, facendovi rientrare anche le ipotesi in cui il prodotto in regime di sospensione sia stato perduto a seguito di commissione di reati commessi da terzi, «ove non risulti il coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo» o, comunque, siano rimasto ignoti gli autori. Ne deriva che il termine per esercitare il diritto al rimborso in relazione alle ipotesi che rientrano nell ampliamento dovuto alla novella, va computato a partire dalla data dell entrata in vigore della legge innovativa, posto che a quella data il termine previsto per le altre fattispecie non era ancora scaduto. Infatti, quando il diritto al rimborso sia sorto successivamente al pagamento il termine di decadenza per la presentazione della relativa istanza non può che decorrere dalla data del riconoscimento (Cass. 7116/2003). Nella specie, poi, si tratta di un ampliamento rispetto ad ipotesi contigue, per le quali il termine previsto per la presentazione della domanda di rimborso, in rela- 128

131 ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali zione alle ipotesi di base, non era ancora scaduto alla data della innovazione. A parte la considerazione che la L. n. 342 del 2000, art. 59, comma 3, prevedeva espressamente che le innovazioni in tema di abbuono e rimborso dovessero trovare applicazione nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge. In definitiva, il quesito è mal posto, perché non rileva se la L. n. 342 del 2000, art. 59, abbia modificato o meno il termine biennale previsto dal D.Lgs. 27 marzo 2001, n. 153, art. 14, (T.U.) sulle accise (rimasto immutato), quello che interessa è che tale termine, nella specie va calcolato non dalla data del pagamento, ma dalla data di entrata in vigore della legge. Pertanto, la censura va respinta. Infine, con l ultimo motivo, la parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell art. 344 c.p.c., proponendo il seguente quesito di diritto: «dica la Corte se nel giudizio di appello promosso dal garante, ai fini del rimborso di quanto versato all amministrazione in esecuzione di fideiussione a garanzia di pagamento del tributo, fuori delle ipotesi previste dall art. 344 c.p.c., sia ammissibile l intervento del soggetto garantito». Il quesito non appare congruamente formulato perché esclude a priori l applicabilità dell art. 344 c.p.c., sicché l interrogativo si risolve in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta, ovvero la risposta non consente di risolvere il caso sub iudice. Il quesito parte dall assunto che nella specie non ricorrano i presupposti richiesti dall art. 344 c.p.c., e chiede di sapere se sia ammissibile l intervento del soggetto garantito, benché non ricorrano tali presupposti. È evidente che non di un quesito si tratta ma di una affermazione di principio in relazione alla quale la conclusione è scontata, ma anche irrilevante ai fini della decisione (la risposta positiva, resa in astratto, non comporta che in concreto sia stato accertato che mancassero i presupposti per avvalersi dell istituto dell intervento). Anche perché il «quesito» è formulato in maniera generica, senza una contestualizzazione rispetto alla fattispecie concreta, peraltro calata nell ambito della peculiare disciplina del processo tributario che è sempre di impugnazione di un atto ritenuto pregiudizievole per il contribuente e per i suoi coobbligati. Conseguentemente, il ricorso va rigettato e le spese liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 8.200,00, (ottomiladuecento/00), di cui Euro 8.000,00, (ottomila/00) per onorari, a favore di ciascuna parte resistente, oltre alle spese generali e agli accessori di legge. Cass. civ. Sez. V, 23 luglio 2009, n Svolgimento del processo Ai sensi delll art. 4 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (come modificato dall art. 59 della L. 21 novembre 2000, n. 342) è indispensabile la prova dell avvenuta instaurazione di un procedimento penale ed una descrizione dei fatti denunziati idonea per far emergere la totale estraneità anche sotto il profilo della vigilanza in capo al soggetto obbligato. Pertanto, la copia della denuncia di furto è di per sé insufficiente allo scopo, in mancanza della dimostrazione che la stessa abbia determinato l inizio del procedimento penale e dell allegazione delle conclusioni raggiunte in ordine ai fatti accertati ed alle correlate responsabilità. Il Tribunale di Bari rigettava l opposizione proposta dalla snc Distilleria avverso l avviso di pagamento a titolo di imposta di fabbricazione sugli spiriti su quantitativi non rinvenuti nel de- 129

132 ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali posito fiscale gestito dalla società che aveva giustificato l ammanco a seguito di furto perpetrato da ignoti ladri. I primi giudici ritenevano infatti che tale circostanza alla luce del disposto del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 37 come interpretato autenticamente dalla L. n. 891 del 1980, art. 22 fosse irrilevante, il depositario essendo tenuto a pagare i diritti doganali sulle merci anche in caso di sottrazione. La sentenza veniva confermata dalla Corte di appello la quale rispondendo alle doglianze del contribuente rilevava che l eccepita estinzione dell obbligazione doganale gravante sul concessionario prevista dalla sopravvenuta L. n. 342 del 2000 a seguito del verificarsi di reati ad opera di terzi era condizionata all instaurazione di procedimento penale,all emanazione di decreto di archiviazione o di sentenza irrevocabile ex art. 648 c.p.p., al mancato coinvolgimento del soggetto passivo, all individuazione degli effettivi responsabili o al fatto che i medesimi fossero risultati ignoti circostanze rimaste indimostrate da chi ne aveva l onere che si era limitato solo a produrre copia della denunzia di furto. Ricorre per la cassazione della sentenza la società contribuente denunziando con unico mezzo violazione della L. n. 342 del 2000, art. 59, commi 1 e 2 oltre a vizi di motivazione posto che gli elementi indicati dalla Corte territoriale (instaurazione procedimento penale,decreto di archiviazione o sentenza ex art. 648 c.p.p.) non erano dal legislatore considerati presupposti per la concessione dell abbuono servendo solo ad autorizzare la sospensione della procedura di riscossione dei diritti di accisa. Inoltre,essendo la L. n. 342 del 2000 entrata in vigore quando ormai il giudizio davanti al Tribunale era definito, nessuna rituale produzione documentale poteva essere effettuata avanti al giudice dell impugnazione né era adempimento riferibile a chi aveva subito il furto prima dell entrata in vigore di quella legge bastando in tal caso la prova dell estraneità ai fatti come accertato dalle indagini espletate dagli Ufficiali di PG, dalla ricostruzione operata dal dipartimento delle dogane, dai rilievi peritali della Compagnia di assicurazione, fermo restando che l accadimento dell illecito era circostanza incontestata in entrambi i gradi di giudizio. Motivi della decisione Va premesso che in tema di accise, D.Lgs n. 504 del 1995, art. 4, comma 1, nel prevedere che «in caso di perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l abbuono dell imposta quando il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore», si riferisce, con l espressione «perdita» come si evince dal D.L. 31 ottobre 1989, n. 693, art. 22-ter, comma 1, convertito nella L. 22 dicembre 1990, n. 891, norma interpretativa delle previgenti disposizioni raccolte nel testo unico, alla «dispersione» e non alla «sottrazione», nella quale ultima vanno compresi tanto il furto che la rapina. Nella successiva previsione dell art. 22-ter, comma 1, del testo unico, secondo la quale «I fatti imputabili a terzi o allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa grave sono equiparati al caso fortuito o alla forza maggiore», la «forza maggiore» normativamente rilevante ai fini della concessione dell abbuono d imposta è, pertanto, solo quella che ha determinato «dispersione» e non «sottrazione» del prodotto assoggettato ad imposta in regime sospensivo, ancorché la rapina delitto attuato con violenza o minaccia irresistibili potrebbe, in astratto, atteggiarsi come un ipotesi di forza maggiore. E ciò in quanto solo con la dispersione o distruzione viene impedita l immissione del prodotto nel consumo, laddove la sottrazione determina soltanto il venir meno della disponibilità del prodotto da parte del soggetto per effetto dello spossessamento, ma non impedisce che il prodotto sottratto entri ugualmente nel circuito commerciale (Cass /07). Quindi, in vigenza di tale disciplina,il furto di cui è causa interessante il deposito fiscale di alcole gestito dalla società ricorrente non avrebbe mai potuto costituire esimente dal pagamento dell accisa sui quantitativi di prodotto sottratto. 130

133 ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali Né tali profili oggettivi ai quali è ispirata la ratio legis anzidetta sono mutati con la disciplina sopravvenuta della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 59 che ha solo ampliato i profili soggettivi degli abbuoni di imposta, facendovi rientrare anche le ipotesi in cui il prodotto in regime di sospensione sia andato perduto a seguito di reati commessi da terzi, ove non risulti il coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo: disposizione agevolativa questa applicabile anche ai procedimenti in corso, giusto il disposto della citata L. n. 341, art. 59, comma 3 (Cass /08). Alla luce di questi precedenti, l unica censura pertinente che si evince dal generico e disarticolato mezzo di doglianza della società ricorrente sembra riguardare la negazione dei presupposti cui la Corte territoriale avrebbe condizionato l esenzione e cioè la prova della pendenza di un procedimento penale, l emanazione di decreto di archiviazione o di sentenza irrevocabile ex art 648 c.p.c., il non coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo di imposta. Sostiene in proposito la società contribuente che tali condizioni non sarebbero previste dal dettato legislativo pena il rischio di ridurne eccessivamente la portata operativa, che la legge era intervenuta dopo la definizione del giudizio di prime cure per cui non sarebbe stato possibile produrre in 2 grado nuove prove documentali che certificassero l avveramento di tali circostanze che scontato era l accadimento del furto perpetrato ai suoi danni quale fatto pacifico ed incontestato in lite. Tutte le proposizioni sono prive di pregio. La norma novellata stabilisce che, qualora per il verificarsi di reati ad opera di terzi, si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile a seguito di giudizio e che l abbuono è concesso ove non risulti il coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo e siano individuati gli effettivi responsabili od i medesimi siano ignoti. Ora a prescindere dall operatività temporale della norma che l Amministrazione finanziaria vorrebbe esclusa in relazione a fattispecie quale quella in esame ormai esaurita nella sequenza procedimentale che aveva portato alla redazione del verbale di verificazione dell ammanco ed all emanazione dell avviso di pagamento (l espressione procedimento utilizzato dal legislatore non potendo tecnicamente equipararsi ad un vero e proprio giudizio) osserva la Corte che le modalità di applicazione di tale disposizione vanno comunque viste in funzione della sua eccezionalità rispetto alla disciplina precedente così come interpretata sia dal legislatore sia dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria (secondo la quale la obbligazione doganale è destinata a permanere in capo al debitore anche qualora la sottrazione della merce avvenga ad opera di terzi e senza concorso di colpa dei soggetto passivo). Si spiega così la ragione della indispensabilità della prova in ordine alla sussistenza del contesto liberatorio delineato nella novella (prova che imposta dallo ius snperveniens non avrebbe nel caso incontrato preclusioni processuali di sorta stante il disposto del dell art. 345 c.p.c., comma 3), in particolare della avvenuta instaurazione di un procedimento penale (destinato non solo a sospendere la riscossione ma a sfociare in una statuizione definitiva sulla quale commisurare la spettanza o meno dell esonero) e da una descrizione dei fatti denunziali idonea a far emergere la totale estraneità anche sotto il profilo della vigilanza del soggetto obbligato. La Corte territoriale ha fatto perciò buon governo di tali criteri ritenendo con insindacabile giudizio di merito basato sulle acquisite risultanze istruttorie che la copia della denuncia di furto fosse di per sè insufficiente allo scopo senza la dimostrazione che a seguito di tale denunzia fosse iniziato il procedimento penale e senza la allegazione delle conclusioni colà raggiunte in ordine ai fatti accertati ed alle correlare responsabilità. La sentenza merita pertanto integrale conferma sul punto in quanto esente da vizi logici e giuridici per cui il ricorso contro di essa proposto andrà rigettato e la società ricorrente condannata a rifondere le spese del presente giudizio che si liquidano come da dispositivo. 131

134 ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali P.Q.M. LA SUPREMA CORTE Rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente a rifondere le spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro ,00 (di cui ,00 per onorario) oltre accessori di legge. Sentenza - Cassazione Civile, Sent. n del 23 aprile 2010 [Alcoli - Furto Causa di forza maggiore] 1. Dati del processo Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1.1. [ ] S.p.A. ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe che accogliendo l appello proposto dall agenzia delle dogane, ufficio di Reggio Emilia (e dichiarando assorbito quello incidentale della contribuente, relativo alla compensazione delle spese di lite disposta in primo grado) riforma la sentenza n. 107/1/2005 della commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, che aveva accolto, previa riunione, i ricorsi di essa contribuente avverso gli avvisi di pagamento emessi il 20 ed il 28 aprile 2005, del rispettivo importo di Euro ,59 e di Euro ,74, somme pretese dall ufficio a titolo di accise e interessi in conseguenza dell avvenuta sottrazione, per furto ad opera d ignoti, di merce (alcool etilico industriale) giacente nel deposito fiscale della ditta, in sospensione d imposta L agenzia delle dogane resiste mediante controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memorie illustrative. 2. Motivi del ricorso 2.1. Col primo motivo di censura la ditta ricorrente deduce, ai sensi dell art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 4, comma 1, (T.U. delle disposizioni in materia d imposte sulla produzione e sui consumi), per avere la commissione regionale ritenuto necessaria per la sussistenza del diritto all abbuono dell imposta, e nonostante l avvenuta archiviazione della notizia di reato per esserne rimasti ignoti gli autori la verifica dell assenza di elementi di dolo o di colpa grave da parte di essa ricorrente. Il motivo si conclude col seguente quesito: se la norma citata, come modificata dalla L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 59, «distingua i casi di abbuono dell accisa per effetto della perdita o della distruzione dei prodotti gravati dall imposta, determinata da fatti non penalmente rilevanti compiuti da terzi e non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave o da fatti imputabili allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave, con onere della prova in capo al soggetto passivo, dai casi di perdita derivanti dal verificarsi di reati ad opera di terzi, nei quali ultimi l abbuono è concesso alla sola condizione che, dai provvedimenti che hanno concluso il procedimento penale, non risulti il coinvolgimento nel reato del soggetto passivo, indipendentemente da qualsiasi indagine sull eventuale colpa del soggetto passivo stesso» Col secondo motivo, subordinato, la ricorrente censura la sentenza impugnata, in relazione all art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per insufficiente e contraddittoria motivazione, «nella parte in cui ha proceduto all accertamento della condotta dei responsabili di [...] al fine di valutare se vi fossero i presupposti per l abbuono o se essi versassero in situazioni di dolo o colpa grave», concludendo, senza adeguata e logica motivazione e senza tener conto degli elementi di prova contraria offerti, per la sussistenza di tale colpa grave. 132

135 ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali 3. Decisione 3.1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 4. Motivi della decisione 4.1. La notte sul 29 marzo 2001, dal deposito fiscale di pertinenza della ditta ricorrente furono sottratti litri di alcool etilico anidro stoccato in sospensione d accisa; il 24 aprile 2002 la denunzia di furto fu archiviata dal giudice per le indagini penali competente, per essere rimasti ignoti gli autori del reato; l ufficio delle dogane di Reggio Emilia, revocata la sospensione d imposta protrattasi durante la pendenza delle indagini penali, emise gli avvisi di pagamento di cui si discute, rilevando che la contribuente non aveva dimostrato l assenza di colpa grave nella determinazione del fatto. Queste circostanze sono pacifiche in causa In materia di perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime di sospensione dell accisa, e nell ipotesi, ricorrente nel caso di specie, di «fatti compiuti da terzi», contemplata nel D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 4, comma 1, secondo periodo, quale si legge dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 342 del 2000, art. 59, comma 1, lett. a), è concesso l abbuono dell imposta esattamente come nel caso, cui questa ipotesi è espressamente equiparata, di perdita o di distruzione del prodotto per caso fortuito o forza maggiore, quando il fatto non sia imputabile al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave; se il fatto è imputabile allo stesso soggetto passivo (non a terzi), l equiparazione al caso fortuito o alla forza maggiore, e quindi l abbuono, conseguono qualora egli abbia agito con colpa non grave La norma d interpretazione autentica (D.L. 3 ottobre 1980, art. 22 ter, convertito con modificazioni nella L. 22 dicembre 1980, n. 891) che distingue il caso di «sottrazione» da quello di «Sperdita» (intesa soltanto come «dispersione») del prodotto, con riferimento alla L. 15 dicembre 1971, n. 1161, art. 20, (Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione) ed al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 37, (T.U. delle leggi doganali) non si applica alla norma qui in esame (D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 4, posteriore a quella d interpretazione autentica) che, fin dall origine, contemplava il fatto umano (del terzo o dello stesso soggetto passivo, quest ultimo solo se avesse agito con colpa non grave), per equipararlo al caso fortuito e alla forza maggiore La formulazione originaria del citato art. 4, comma 1, precedente alla novella (L. n. 342 del 2000, art. 59), era infatti la seguente: «In caso di perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l abbuono dell imposta quando il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. I fatti imputabili a terzi o allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore» Annota condivisibilmente Cass. n /2009 (in motivazione) che, nella vigenza della norma originaria (prima della modifica introdotta dalla L. n. 342 del 2000, citato art. 59), un furto di prodotto in deposito fiscale «non avrebbe mai potuto costituire esimente dal pagamento dell accisa», giacché il relativo obbligo diviene attuale per il mero fatto obbiettivo dell immissione in consumo della merce, immissione che si verifica anche in caso di furto, sia pure per opera di terzi e per altra via. Quindi la modifica introdotta dal citato art. 59 che ha reso possibile l abbuono a determinate condizioni, riflettenti l atteggiamento del soggetto obbligato «ha solo ampliato i profili soggettivi degli abbuoni di imposta, facendovi rientrare anche le ipotesi in cui il prodotto in regime di sospensione sia andato perduto a seguito di reati commessi da terzi, ove non risulti il coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo» (ibid), a titolo di dolo o colpa grave. Nello stesso senso, Cass. n /2007 e S.U. n /

136 ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali 4.3. Tanto premesso, si deve rispondere negativamente al quesito (par ), per le seguenti ragioni La norma vigente, costituita dal testo novellato, non pone affatto la distinzione, esposta dalla ricorrente nella prima parte del quesito, tra «fatti non penalmente rilevanti» e fatti penalmente rilevanti («casi di perdita derivanti dal verificarsi di reati»: ibid.) compiuti da terzi. In realtà, la distinzione fondamentale posta dalla legge, al fine dell abbuono, concerne la tipologia della causa determinante la perdita o la distruzione del prodotto: se simili eventi dipendono da «caso fortuito o forza maggiore» (art. 4, comma 1, primo periodo), è sufficiente che il soggetto obbligato provi le relative circostanze; se, invece, gli stessi eventi di perdita o distruzione dipendono da fatto umano (stessa norma, secondo periodo), sia esso penalmente rilevante oppure no, è introdotta una ulteriore distinzione, a seconda che il fatto umano sia opera di terzi o dello stesso obbligato. Nel primo caso, l obbligato ha diritto all abbuono, se il fatto del terzo non è imputabile (anche) a lui a titolo di dolo o di colpa grave; nel secondo caso, il beneficio gli spetta (per equiparazione al caso fortuito o forza maggiore) se abbia agito con colpa lievissima o lieve («non grave») Lo stesso art. 4, comma 1, al terzo periodo, contiene poi una precisazione, concernente la specifica ipotesi corrispondente alle circostanze del caso in esame che la perdita o la distruzione del prodotto sia dipesa da fatto del terzo e che tale fatto costituisca reato (senza distinguere fra diversi tipi di reato; nella specie, furto): in tal caso, la norma prevede innanzitutto che, se è instaurato procedimento penale, «la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa» fino alla conclusione del processo penale con decreto di archiviazione o con sentenza irrevocabile; in secondo luogo (quarto periodo), disciplina l aspetto soggettivo della responsabilità fiscale (sempre che la perdita o la distruzione del prodotto siano dipese da fatto-reato del terzo) nel modo seguente: «Ove non risulti il coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo e siano individuati gli effettivi responsabili, o i medesimi siano ignoti, è concesso l abbuono dell imposta a favore del soggetto passivo e si procede all eventuale recupero nei confronti dell effettivo responsabile» La premessa maggiore di quest ultima disposizione è che il soggetto passivo non sia «coinvolto» nel fatto-reato del terzo; la premessa minore, sottintesa, è che l obbligato dimostri di non essere «coinvolto»; la conclusione è che, in tal caso, gli spetta l abbuono (prima della novella, ciò non era consentito: v. sopra, par ). La norma, sopra citata per esteso, contiene una regola ulteriore, priva d interesse in questa causa, per cui una volta escluso il coinvolgimento dell originario soggetto obbligato e concessogli l abbuono l ufficio recupera l imposta nei confronti degli effettivi responsabili, ovviamente, se sono noti; ma anche se siano rimasti ignoti, «fermo il non coinvolgimento del soggetto passivo» (memoria ricorrente, pag. 4), l abbuono è ugualmente possibile Anche alla seconda parte del quesito riportato al par se, in ipotesi di perdita della merce per fatto-reato del terzo, l abbuono spetti al soggetto obbligato «alla sola condizione che, dai provvedimenti che hanno concluso il procedimento penale, non risulti il (suo) coinvolgimento nel reato..., indipendentemente da qualsiasi indagine sull eventuale colpa» si deve quindi rispondere negativamente. In effetti, le norme di legge citate non dispongono, in alcun punto, che il decreto penale di archiviazione della procedura, per essere rimasti ignoti gli autori del reato, valga di per sè ad esentare il soggetto obbligato dall onere di provare il «non coinvolgimento», ossia l assenza di colpa grave. D altra parte, il decreto penale di archiviazione non può avere, per sua natura, alcuna rilevanza nel giudizio sull (in)esistenza di un comportamento gravemente colposo da parte del soggetto obbligato, denunziante e parte lesa del furto (nè è stato dimostrato che, nel caso specifico, i responsabili della ditta contribuente fossero stati denunziati, a loro volta, per reato e che il provvedimento penale di archiviazione riguardasse anche loro). 134

137 ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali Per ottenere l abbuono, il soggetto deve dunque provare di non aver concorso con dolo e di non aver cooperato con colpa grave al verificarsi dell evento, che deve restare ascrivibile («imputabile») interamente al terzo, od anche indirettamente e parzialmente allo stesso soggetto passivo, purché i suoi comportamenti non raggiungano il livello di colpa grave, e tanto meno di dolo. Partecipare con dolo alla determinazione dell evento di perdita o distruzione del prodotto significa, ovviamente, concorrere nel reato di sottrazione di esso al pagamento dell accisa; partecipare alla determinazione dell evento a titolo di colpa grave vuoi dire, d altra parte, che questo, senza il comportamento gravemente colposo del soggetto obbligato, non si sarebbe potuto verificare o si sarebbe verificato in modo diverso Sul piano penale, allorché il fatto commesso da terzi costituisca reato doloso, la condotta colposa del soggetto passivo potrebbe configurare, in teoria, l ipotesi di cooperazione colposa, sia in quanto concorra con quella dolosa del terzo alla causazione dell evento, secondo lo schema del concorso di cause indipendenti, sia come cooperazione colposa vera e propria, purché in entrambi i casi il reato del partecipe sia previsto dalla legge anche nella forma colposa e nella sua condotta siano effettivamente presenti tutti gli elementi che caratterizzano la colpa (Cass. pen. nn /2008, 39680/2002). Ma per la norma fiscale e cioè ai fini propri di questa controversia non è necessaria l indagine sulla concorrenza di tali condizioni; anche perché, come già notato (par ), il fatto del terzo, determinante la perdita o la distruzione del prodotto in sospensione d accisa, potrebbe non costituire reato; è invece indispensabile e sufficiente provare che alla produzione dell evento di perdita o distruzione del prodotto, determinato da fatto (anche non costituente reato) del terzo, il soggetto obbligato non abbia causalmente contribuito con dolo o con colpa grave L accertamento di questa circostanza, nei termini in cui è stato compiuto dalla commissione regionale, è oggetto del secondo motivo di ricorso (par. 2.2); da ritenere infondato e, in parte, inammissibile, per le seguenti ragioni La commissione regionale motiva, con argomenti adeguati e logici, il convincimento circa la legittimità degli atti impositivi, conseguenti al diniego dell abbuono d imposta, adducendo che la contribuente non aveva provato di aver diritto a beneficio e che, anzi, «possa considerarsi acclarato che il fatto sia accaduto effettivamente per colpa grave della (ditta)... sulla base delle risultanze probatorie acquisite al procedimento» Quanto alla distribuzione dell onere probatorio, nessun dubbio può sussistere sul fatto che esso faccia carico al contribuente (cfr., in materie analoghe, Cass. nn. 1451/2008, 15297/2008, 12198/2008, ecc), nell atto in cui chiede di essere ammesso al beneficio di non pagare l accisa benché il prodotto, di cui aveva la responsabilità fiscale, sia uscito dal deposito e sia stato immesso al consumo, sia pure per vie improprie (v par ) Al fine probatorio suddetto, non ha alcuna rilevanza addurre che l autorità giudiziaria penale ritiene inutile proseguire le indagini per la ricerca degli autori del furto (tale è il significato del decreto di archiviazione); quindi è esatta l affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per cui «la circostanza che la Procura abbia archiviato le (recte, chiesto l archiviazione delle) indagini per non aver identificato i responsabili non ha rilievo ai fini della questione in esame». Avrebbe avuto rilievo, invece, la dimostrazione, da parte della contribuente, di avere attuato tutte le misure necessarie per evitare simili eventi Il giudicante a quo annota, al contrario, «una sequenza di gravi negligenze nell esercizio degli obblighi di vigilanza», ricavabili dagli atti del procedimento, come mancati controlli, inadeguata reazione alle segnalazioni provenienti da impianti d allarme, omessa verifica delle registrazioni acquisite dagli apparecchi di video-sorveglianza, mancata adozione di conseguenti e adeguate misure di sorveglianza straordinaria, esistenza o facile praticabilità di varchi nella recinzione dello stabilimento: elementi che inducono il giudice tributario di merito con valutazione 135

138 ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali correttamente motivata, e con risultati, pertanto, sottratti al controllo di legittimità a ritenerli «indici univoci di colpa grave, quantomeno per il mancato esercizio delle più elementari e doverose azioni di vigilanza e sorveglianza, imposte anche dalla natura dei beni custoditi e dai conseguenti obblighi di custodia» A fronte di questo giudizio, congruamente motivato, è inammissibile la censura di completa preterizione degli elementi di prova contraria asseritamente addotti dalla contribuente, giacché il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. nn. 42/2009, 14972/2006, 12362/2006) D altra parte, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (Cass. n. 9368/2006). Tale non è il caso di specie, in cui la protesta che lo stabilimento sarebbe «di moderna concezione e recente costruzione... completamente recintato e chiuso per l intero perimetro... illuminato durante le ore notturne», assistito da «un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso con impianto di allarme collegato al Pronto Intervento», oltre che «periodicamente ispezionato dai funzionari doganali», non è idonea ad inficiare la motivazione della sentenza impugnata, fondata sul diverso presupposto dell incuria grave dei responsabili, che non si erano tempestivamente e correttamente avvalsi dei segnali provenienti dai sistemi di sicurezza esistenti, durante il tempo, valutato in circa tre ore, necessario ai presunti ladri per svuotare i depositi e trasbordare il prodotto sulle autocisterne È infondata, inoltre, l osservazione che la decisione impugnata finirebbe «per imporre alla ricorrente una diligenza qualificata che non trova riscontro in alcuna disposizione normativa e che, comunque, si palesa carente ed illogica», persino alla luce della stessa pretesa dell ufficio appellante, secondo il quale il depositario dovrebbe essere «diligente quanto il buon padre di famiglia». In realtà il soggetto passivo, secondo il giudizio della commissione regionale, non solo è venuto meno ai doveri di diligenza del buon padre di famiglia (diligenza richiesta al comune depositario dall art c.c.), ma si è comportato con colpa grave, avendo violato anche quelli specifici, richiesti dalla legge a chi esercita professionalmente un deposito fiscale di sostanze alcoliche in sospensione d imposta Infine, debbono essere rigettate le istanze, formulate in udienza dalla difesa della contribuente, di giudicare non manifestamente infondata l eccezione d incostituzionalità della L. n. 342 del 2000, art. 59 in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.; ovvero di richiedere il giudizio delle sezioni unite di questa suprema corte sui problemi interpretativi asseritamente indotti dalla normativa citata, come questione di particolare importanza. L eccezione d incostituzionalità è, infatti, manifestamente infondata, giacché le norme in questione tendono, se correttamente interpretate, ad evitare possibili abusi, pur garantendo al contribuente un ampia considerazione delle sue ragioni; l art. 59 cit., in particolare, è norma favorevole al contribuente, avendo eliminato la responsabilità oggettiva del soggetto obbligato per la perdita o la distruzione del prodotto dovute a fatto del terzo (v. par ); quindi non contravviene, manifestamente, ad alcuno dei parametri costituzionali indicati. D altra parte, non si ravvisano, nella fattispecie in esame, questioni di massima di particolare importanza, meritevoli di decisione da parte delle sezioni unite Segue la decisione, nei termini indicati al par Dispositivo. 136

139 ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali P.Q.M. LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro ,00 (diecimiladuecento), di cui Euro ,00 (diecimila) per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge. 137

140 ART. 5 - Regime del deposito fiscale Art. 5 1 Regime del deposito fiscale 1. La fabbricazione, la lavorazione, la trasformazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale. Sono escluse dal predetto regime le fabbriche di prodotti tassati su base forfettaria. 2. Il regime del deposito fiscale è autorizzato dall Amministrazione finanziaria. Per i prodotti diversi dai tabacchi lavorati, l esercizio del deposito fiscale è subordinato al rilascio di una licenza, secondo le disposizioni di cui all art. 63. Per i tabacchi lavorati, l esercizio del deposito fiscale è subordinato all adozione di un provvedimento di autorizzazione da parte dell Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. A ciascun deposito fiscale è attribuito un codice di accisa. 3. Il depositario è obbligato: a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili e, in ogni caso, l importo della cauzione non può essere inferiore all ammontare dell imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Sono esonerate dall obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. L Amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca; b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l esercizio della vigilanza sul deposito fiscale; c) a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale; d) ad introdurre nel deposito fiscale e a iscrivere nella contabilità di cui alla lett. c), al momento della presa in consegna di cui all art. 6, comma 6, tutti i prodotti ricevuti sottoposti ad accisa; e) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti. 4. I depositi fiscali sono assoggettati a vigilanza finanziaria e, salvo quelli che movimentano tabacchi lavorati, si intendono compresi nel circuito doganale; la vigilanza finanziaria deve assicurare, tenendo conto dell operatività dell impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l attività di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell orario ordinario d ufficio. 5. Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali dei singoli prodotti, l inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente articolo nonché del divieto di estrazione di cui all art. 3, comma 4, indipendentemente dall esercizio dell azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza fiscale di esercizio. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo. 1 Articolo così sostituito con l art. 1, comma 1 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, in vigore dal 1 aprile

141 ART. 5 - Regime del deposito fiscale [versione in vigore fino al 31 marzo 2010 ] Art. 5 [Art. 4 D.L. n. 331/1993] Regime del deposito fiscale 1. La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale 2. Sono escluse dal predetto regime le fabbriche di prodotti tassati su base forfettaria. 2. Il regime del deposito fiscale è autorizzato dall amministrazione finanziaria. L esercizio del deposito fiscale è subordinato al rilascio di una licenza, secondo le disposizioni di cui all art. 63. A ciascun deposito fiscale è attribuito un codice di accisa Il depositario è obbligato: a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili. In ogni caso, l importo della cauzione non può essere inferiore all ammontare dell imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Sono esonerate dall obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici [e le aziende municipalizzate] 4. L amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione [parole così sostituite dal 1 luglio 2007 ex D.Lgs. 26/2007 in origine: L esonero può essere revocato in qualsiasi momento] ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro 15 giorni dalla notifica della revoca; [Tx. MF prot. n. 148 del 29 febbraio 1996 La cauzione per l esercizio di deposito fiscale prevista dall art. 5, comma 3, lett. A), del Testo Unico, che richiama analoga disposizione riportata dal DL n. 331/1993, è unica, ed è pari, fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, al 10% dell imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti in deposito od all ammontare, se superiore, dell imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. Eventuali situazioni in cui fosse stata richiesta una doppia cauzione, e cioè una cauzione commisurata alla giacenza ed altra commisurata all imposta afferente al prodotto immesso in consumo, vanno, pertanto, immediatamente regolarizzate. Resto inteso che, come già chiarito dal telescritto prot. n. 16/8 del 9 gennaio 1993, riportato nella circolare n. 87 prot. n. 425/8 del 1 aprile 1993, la suddetta cauzione garantisce l amministrazione sia per eventuali ammanchi del prodotto in giacenza, sia per l omessa corresponsione dell imposta sui prodotti immessi in consumo]. b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l esercizio della vigilanza sul deposito fiscale; 2 Dal 1 dicembre 2007 ai sensi del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 (convertito nella L. 29 novembre 2007 n. 222, art. 26, comma 4-sexies) «Gli imprenditori agricoli che producono oli vegetali non modificati chimicamente e li impiegano per autoconsumo, quale carburante, nel parco macchine aziendale, fino ad un quantitativo annuo di 5 tonnellate non sono soggetti al regime di deposito fiscale relativo alla produzione, trasformazione e cessione dei prodotti soggetti ad accisa». 3 Telescritto AD prot del 4 novembre Nuovi codici di accisa e codici ditta: [ ] Di conseguenza, si fa presente che, a partire dal 1 gennaio 2005, il sistema informatico che presiede al rilascio dei numeri di licenza fiscale, genererà un codice che, in capo all attuale stringa alfanumerica, conterrà un identificativo IT seguito da due zeri [IT00]. 4 Parole soppresse dal 1 giugno 2007 ex D.Lgs. 26/

142 ART. 5 - Regime del deposito fiscale c) a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale; d) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti. 4. I depositi fiscali si intendono compresi nel circuito doganale e sono assoggettati a vigilanza finanziaria 5 ; la vigilanza finanziaria deve assicurare, tenendo conto dell operatività dell impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l attività di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell orario ordinario d ufficio. 5. Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali dei singoli prodotti, l inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente articolo nonché del divieto di estrazione di cui all art. 3, comma 4, indipendentemente dall esercizio dell azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza fiscale di esercizio. 5 Conseguentemente i controlli sul conferimento delle destinazioni doganali definitive (importazione o esportazione) o provvisoria (assoggettamento al regime di deposito, temporanea importazione ed esportazione o spedizione in sospensione di diritti doganali), effettuati durante il normale orario di apertura degli uffici doganali, non sono soggetti alla disciplina del rimborso del corrispettivo dei servizi resi. 140

143 ART. 5 - Regime del deposito fiscale Normativa collegata Circolare MF n. 46/D dell 11 maggio 1994 Applicazione art. 4, comma 3, lett. a), del D.L. n. 331/1993. Determinazione delle cauzioni dovute per l esercizio dei depositi fiscali È stato segnalato dall Associazione Nazionale Industriali Distillatori Alcoli a Acquaviti che non sussisterebbe uniformità di applicazione nella determinazione dell ammontare della cauzione dovuta per l esercizio dei depositi fiscali, ai sensi della normativa in oggetto. Non verrebbe infatti attribuito un significato univoco alla dizione «quantità massima di prodotti» che è possibile detenere, che sarebbe riferita talvolta alla capacità geometrica dei serbatoi e talvolta al quantitativo massimo che il depositario autorizzato dichiara di voler custodire. Al riguardo si chiarisce che, mentre nel settore degli oli minerali la quantità massima coincide con la capacità massima di stoccaggio dei prodotti soggetti ad accisa prevista dai decreti di concessione, nel settore degli spiriti occorre far riferimento alla capacità massima di stoccaggio dei serbatoi che si intendono effettivamente utilizzare e che deve essere dichiarata nella denuncia di attivazione o nelle sue successive integrazioni. In relazione a quanto sopra detto, nel richiamare per il settore degli spiriti le percentuali dell ammontare dell imposta su cui commisurare la garanzia (2% per le distillerie e per gli opifici di rettificazione, 5% per i magazzini di invecchiamento di acquavite di vino e acquavite di vinaccia, 10% per i magazzini sussidiari di fabbrica e per gli altri magazzini fiduciari e 100% per il deposito di prodotti contrassegnati, come precisato, per quest ultimo caso, dal telescritto n. 634/8 del 3 giugno 1993) e fermo restando che l importo della cauzione non può comunque essere inferiore all ammontare dell imposta dovuta mediamente in un mese (con riferimento all anno solare di attività), le ditte che intendano aggiornare le cauzioni da esse prestate devono presentare motivata istanza ai competenti UTF, che provvederanno nei modi consueti alla notifica dell importo dovuto ed all acquisizione della garanzia, effettuando altresì il suggellamento dei serbatoi inutilizzati. Qualora il depositario chiedesse di commisurare la cauzione ad una capacità nulla o comunque palesemente inadeguata alle esigenze di esercizio, si provvederà invece alla sospensione della relativa licenza, non sussistendo le condizioni per lo svolgimento dell attività dell impianto. Circolare MF n. 150/D, prot. 3018/XIII del 6 giugno 1996 Procedura informatica per la gestione dell archivio ditte e la stampa delle licenze 1. Premessa Ai fini dello svolgimento di un azione di controllo sugli operatori economici che effettuano scambi intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa, è stata realizzata una procedura informatica per la costituzione e la gestione di un archivio (banca dati SEED), già in uso presso le direzioni compartimentali, con l obiettivo di censire i soggetti operanti nel settore delle accise armonizzate (depositari autorizzati, operatori professionali registrati, rappresentanti fiscali) e i luoghi autorizzati quali depositi fiscali, mediante l attribuzione di un codice identificativo alfanumerico di nove caratteri, denominato «codice di accisa», come previsto dall art. 4 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 e dagli artt. 5, 8 e 9 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n

144 ART. 5 - Regime del deposito fiscale Tuttavia, poiché l attività di controllo espletata dagli uffici Tecnici di finanza riguarda anche gli operatori economici interessati alla detenzione, alla movimentazione e all impiego di prodotti assoggettati ad accisa o soggetti ad accisa non armonizzata, risulta necessario disporre di un archivio elettronico nel quale registrare le principali informazioni riguardanti tutti gli operatori economici e i relativi depositi/impianti sottoposti a vigilanza e controllo da parte degli UTF. È stata realizzata, pertanto, una procedura informatica per la costituzione e la gestione del predetto archivio, denominato «archivio ditte», nonché per la stampa delle licenze di esercizio. Questa procedura integra e sostituisce l attuale procedura per la gestione dell archivio SEED, dianzi citata. 2. Archivio Ditte Fatte salve le eccezioni appresso indicate, nell archivio ditte devono essere registrati i dati relativi: a) ai depositi fiscali di cui all art. 5 del testo unico delle accise; b) ai depositi/impianti degli operatori professionali che hanno chiesto o chiedono di essere registrati, ai sensi dell art. 8 del testo unico delle accise; c) ai depositi/impianti di tutti gli altri operatori economici obbligati alla presentazione della denuncia di attività all UTF competente per territorio, a prescindere dal fatto che le norme vigenti prevedano o meno il rilascio della licenza fiscale di esercizio da parte dell UTF; d) ai rappresentanti fiscali di cui all art. 9 del testo unico delle accise; e) ai depositi fiscali del settore d imposta «tabacchi lavorati». L archivio è costituito presso il Centro Elettronico Nazionale del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette (C.E.N.D.) e la sua gestione, per quanto concerne i dati di cui alle lett. a), b) ec), e affidata agli uffici tecnici di finanza mentre, per quanto concerne dati di cui alle lett. d) ed e), resta affidata alle direzioni compartimentali. Non debbono essere registrati nell archivio ditte i dati relativi ai depositi/impianti di prodotti soggetti soltanto al contributo di riciclaggio sul polietilene e, per il momento, quelli relativi agli esercizi di vendita di prodotti alcolici. All atto della registrazione (inserimento) dei dati relativi ad un deposito fiscale, ad un deposito/impianto o ad un rappresentante fiscale non già presente nell archivio SEED, il sistema informatico assegna automaticamente al medesimo un codice identificativo alfanumerico di nove caratteri, denominato «codice ditta». Nei casi di cui alle lett. a), b), d) ede) di cui sopra, il codice ditta assume anche la denominazione di codice di accisa. Come descritto nell allegato A, la struttura del codice ditta e del codice di accisa è identica. Alla data stabilita per l attivazione della procedura, i dati relativi ai depositi fiscali, ai depositi/impianti degli operatori professionali ed ai rappresentanti fiscali, già registrati nell archivio SEED, saranno automaticamente trasferiti nell archivio ditte, mediante l esecuzione da parte del CEND di un apposito programma. Questi depositi fiscali, depositi/impianti e rappresentanti fiscali restano identificati dal codice di accisa già ad essi attribuito, che resta quindi pienamente valido e che funge anche come codice ditta. Peraltro, considerato che i dati richiesti dall archivio ditte per ciascun deposito fiscale (esclusi quelli del settore «tabacchi lavorati») o deposito/impianto sono più numerosi di quelli attualmente presenti nell archivio SEED, gli uffici tecnici di finanza debbono procedere, per questi depositi fiscali e depositi/impianti, al completamento dei dati mancanti. Per i depositi fiscali e depositi/impianti già in attività, i competenti uffici avranno cura di effettuare l inserimento o il completamento dei dati nell archivio ditte al più presto possibile, sulla base della documentazione già in possesso degli stessi. Per i nuovi depositi fiscali, depositi/impianti e rappresentanti fiscali, il caricamento dei dati va eseguito sulla base della denuncia di attività presentata dagli operatori interessati, nonché dei verbali di verifica di tali depositi fiscali e depositi/impianti, redatti dai funzionari incaricati. 142

145 ART. 5 - Regime del deposito fiscale 3. Uso della procedura La procedura per la gestione dell archivio ditte e per la stampa delle licenze di esercizio viene attivata dal menù generale del sistema informatico UTF, proposto all utente al momento dell accesso al sistema. Dal menù principale della procedura e possibile, poi, selezionare le varie funzioni previste che, in sintesi, riguardano: l inserimento di un deposito fiscale, deposito/impianto o rappresentante fiscale, per l acquisizione dei relativi dati; il completamento, la correzione e la variazione dei dati acquisiti; la consultazione degli stessi; la stampa della licenza di esercizio, nei casi previsti, valevole anche quale certificato di attribuzione del codice di accisa o codice ditta; la stampa del certificato di attribuzione del codice di accisa o codice ditta, nei casi in cui non e previsto il rilascio della licenza; la registrazione della cessata o sospesa attività. Le modalità da seguire per l uso della procedura sono in dettaglio descritte nella relativa guida operativa. La stampa delle licenze e la stampa dei certificati di attribuzione del codice di accisa o codice ditta va effettuata, in duplice esemplare, sui fogli di carta intestata mod. 1/15, già inviati in congruo numero di copie alle direzioni compartimentali, anche per la successiva distribuzione ai dipendenti UTF. La stampa della licenza di esercizio effettuata dal sistema informatico sostituisce la compilazione manuale della stessa sugli attuali registri a matrice e figlia. Entrambi gli esemplari stampati dal sistema, debitamente completati, ove ricorra il caso, con gli estremi della quietanza di tesoreria relativa al versamento del diritto di licenza, sono sottoscritti dal direttore dell UTF o dal funzionario all uopo delegato, dopo averne riscontrato la regolarità e dopo aver eseguito i controlli ritenuti opportuni. Un esemplare della licenza o del certificato di attribuzione del codice di accisa o codice ditta e consegnato al soggetto interessato; l altro esemplare e conservato agli atti dell ufficio. Al verificarsi di cambiamenti della situazione tecnico-amministrativa dell impianto, che comportano variazioni ai dati della licenza, gli uffici tecnici di finanza debbono procedere alla ristampa e al rilascio, quindi, di una nuova licenza, in sostituzione della precedente. La messa in esercizio della procedura sarà effettuata in modo graduale, anche allo scopo di permettere un adeguata assistenza agli uffici durante le fasi iniziali della sua utilizzazione. Pertanto, con successivi provvedimenti saranno comunicate le date di attivazione della procedura presso ciascun ufficio tecnico di finanza e ciascuna direzione compartimentale e sarà provveduto alla consegna della guida operativa. Eventuali inconvenienti che dovessero insorgere nell uso della procedura saranno tempestivamente segnalati alla scrivente. ALLEGATO SISTEMA DI CODIFICAZIONE DEI DEPOSITI FISCALI, DEPOSITI/IMPIANTI E RAPPRESENTANTI FISCALI DA ISCRIVERE NELL ARCHIVIO DITTE 1. I depositi fiscali, i depositi/impianti e i rappresentanti fiscali sono registrati nell archivio ditte mediante l attribuzione agli stessi di un codice identificativo denominato «codice ditta»; nei casi previsti, detto codice assume anche la denominazione di «codice di accisa». 143

146 ART. 5 - Regime del deposito fiscale 2. Il codice ditta e il codice di accisa sono costituiti da un espressione alfanumerica di nove caratteri, dove: i primi due caratteri, alfabetici, indicano la provincia in cui è situato il deposito fiscale o il deposito/impianto, ovvero, nel caso di un rappresentante fiscale, la provincia in cui è situata la sua sede contabile; il terzo carattere, alfabetico, indica il settore d imposta ovvero, nel caso di un rappresentante fiscale, questa particolare funzione; i successivi cinque caratteri, numerici, costituiscono il numero progressivo assegnato al deposito fiscale, al deposito/impianto o al rappresentante fiscale, nell ambito di ciascuna provincia e di ciascun settore d imposta; il nono carattere, alfabetico, ha funzione di controllo. 3. Le province sono identificate mediante le loro sigle automobilistiche (Roma = «RM»). 4. Il settore d imposta e identificato mediante le lettere figuranti nella seguente tabella: Codice ditta Codice ditta non Settore d imposta valido anche come valido come codice codice di accisa di accisa Alcole e bevande alcoliche (escluso vino) A X Oli minerali O Y Tabacchi lavorati T Vino V Oli lubrificanti e bitumi B Energia elettrica E 5. Nel caso di un rappresentante fiscale, il terzo carattere assume il valore «R». 6. Il nono carattere ha funzione di controllo dell esatta trascrizione dei primi otto caratteri del codice. Esso viene determinato in base all apposita formula di calcolo utilizzata dal sistema informatico del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette. Telescritto Minfinanze prot del 10 settembre 1996 Adempimenti in merito ai versamenti dell imposta da parte del garante, all acquisto dei contrassegni di Stato ed alla gestione dei depositi doganali in regime di deposito fiscale In relazione a perplessità, concernenti l oggetto, manifestate a questa Direzione Centrale da vari uffici periferici, si ritengono opportuni i seguenti chiarimenti: A) versamento dell accisa da parte del garante È stato segnalato che nei casi in cui il pagamento dell accisa è effettuato, invece che dal depositario autorizzati, da altra persona che si è resa garante di tale pagamento, quest ultima effettua il versamento a proprio nome senza alcun riferimento al deposito ed alla partita di prodotto per la quale si è assolto l obbligo del versamento. In merito, si precisa che in questi casi sulla quietanza di versamento da allargare ai registri del deposito devono figurare indicate, oltre alla causale del versamento anche le generalità del titolare del deposito ed il relativo codice di accisa. 144

147 ART. 5 - Regime del deposito fiscale B) Acquisto di contrassegni per il condizionamento dell alcool etilico e delle bevande alcoliche Si precisa che il «soggetto» o «la ditta» citati nel primo trattino del primo capoverso del punto 2 della circolare n. 86/D del 13 settembre 1994, deve rivestire la qualifica di depositario autorizzato, operatore registrato o rappresentante fiscale. C) Depositi doganali gestiti in regime di deposito fiscale Per la gestione di depositi fiscali istituiti presso depositi doganali risultano in atto procedure non conformi alle disposizioni del TU sulle accise. In particolare, per i depositi doganali di tipo «A», nella cui tipologia rientrano i Magazzini Generali autorizzati alla movimentazione di merci soggetto a regime doganali, si verifica che operatori diversi dal depositario responsabile, generalmente i proprietari delle merci, operano in modo autonomo emettendo documenti di accompagnamento con il codice di accise rilasciato al deposito interessato alla movimentazione delle loro merci. In proposito si precisa che il depositario autorizzato di cui all art. 5 del T.U. sulle accise è, nei confronti dell Amministrazione Finanziaria, l unico responsabile della gestione del deposito fiscale e risponde della movimentazione delle merci anche se di proprietà di terzi. Nei casi, quindi, di deposito fiscali costituiti nell ambito di quelli doganali, il depositario responsabile di cui all art. 99 del regolamento 2913/93/CEE assume anche la qualifica di depositario autorizzato di cui all art. 5 del T.U. sulle accise e pertanto, diventa l intestatario della licenza fiscale di esercizio, dei registri di carico e scarico nonché della documentazione di accompagnamento delle merci. Da quanto sopra consegue che non è consentito rilasciare altre licenze fiscali, proprie del regime delle accise, ai soggetti diversi dal depositario che movimentano merci negli stessi depositi ed ai quali non deve essere consentito di operare «in sostituzione» del depositario. Qualora a tali soggetti siano trasferiti gli obblighi del depositario (depositi di tipo «B»), ciascuno di essi dovrà assumere la figura del depositario autorizzato di cui all art. 5 del T.U. sulle accise e, in analogia con quanto già disposto con il telescritto del 13 febbraio 1993 prot. n. 264/I per i depositi fiscali di vino, si dovrà, all interno di uno stesso deposito, procedere all identificazione degli spazi e delle aree riservate ad ogni operatore, subordinatamente, beninteso, alla sussistenza delle necessarie condizioni di sicurezza fiscale. Telegramma MF dell 8 gennaio 1997 Applicazione art. 4 D.L. 31 dicembre 1996, n Chiarimenti Con il presente telescritto vengono forniti chiarimenti sulla trasmissione dei prospetti riepilogativi relativi alla movimentazione dei prodotti sottoposti al regime fiscale delle accise, da parte degli esercenti depositi fiscali presso cui non siano istituiti uffici finanziari di fabbrica. Nel medesimo telescritto vengono inoltre forniti chiarimenti in materia di cauzione. In applicazione ed a chiarimento della norma in oggetto, si fà presente quanto appresso: A) attese le nuove disposizioni in materia di corresponsione dell accisa, la trasmissione, da parte degli esercenti depositi fiscali presso cui non siano istituiti uffici finanziari di fabbrica, dei prospetti riepilogativi giornalieri, relativi alla movimentazione dei prodotti ed al debito d imposta, di cui al paragrafo 5 della circolare n. 335 del 30 dicembre 1992, prevista con cadenza decadale dal punto 8 del telescritto prot. n. 1285/I del 30 aprile 1993, verrà effettuata con cadenza quindicinale, considerando la seconda quindicina conclusa con la fine del mese. Unitamente ai prospetti giornalieri, dovrà essere trasmesso un prospetto riepilogativo relativo all intera quindicina; tale ultima in- 145

148 ART. 5 - Regime del deposito fiscale combenza dovrà essere espletata anche dagli esercenti depositi fiscali presso cui è istituito un ufficio finanziario; B) i prospetti relativi all intera quindicina, di cui alla precedente lett. A), dovranno essere trasmessi anche dagli esercenti depositi fiscali di birra, essi pure tenuti al versamento dell accisa secondo le modalità previste dall articolo in oggetto; il versamento dell imposta afferente alle perdite eccedenti lo 0,30% del quantitativo estratto nel mese verrà effettuato contestualmente al versamento dell imposta afferente alle immissioni in consumo della seconda quindicina. I prospetti quindicinali verranno poi riepilogati nella dichiarazione mensile di cui all art. 2, comma 3, del D.Lgs. 27 novembre 1992, n. 464, da presentare, come disposto al paragrafo A, punto 4, della circolare n. 4, prot. n. 93/1544/8 del 10 gennaio 1994, entro il giorno 15 del mese successivo a quello della immissione in consumo; C) essendo ora quindicinale e non più mensile la scadenza per la corresponsione dell imposta, l ammontare della cauzione di cui al secondo periodo della lett. a) del comma 3 dell art. 5 del testo unico sulle accise va commisurato all imposta mediamente pagata in una quindicina. Circolare Minfinanze n. 85, prot. n. 4230/VI del 19 marzo 1997 Prestazione delle cauzioni per le imposte sulla produzione e sui consumi - Esoneri Il testo unico in oggetto ha raccolto e riordinato le disposizioni legislative vigenti in materia di imposta di fabbricazione e di consumo e relative sanzioni penali ed amministrative, apportando ad esse le modifiche e le integrazioni necessarie ai fini del loro coordinamento ed aggiornamento anche in relazione alle esigenze derivanti dal processo di integrazione europea. Conseguentemente, per la disciplina delle cauzioni e degli esoneri cauzionali nei settori fiscali degli oli minerali, dell alcole e delle bevande alcoliche e dell energia elettrica, occorre ora fare riferimento alle norme contenute nel richiamato T.U.. Con la presente circolare vengono illustrate le disposizioni che disciplinano tale materia e vengono fornite, per la necessaria uniformità di indirizzo, istruzioni per la concessione e per il mantenimento degli esoneri cauzionali. 1. Disciplina generale delle cauzioni e degli esoneri cauzionali (Presupposti normativi. Soggetti obbligati. Misura delle cauzioni) A) Cauzione per il deposito L art. 5 comma 3, lett. a) del T.U. prevede, in generale, tra gli obblighi imposti al titolare del deposito fiscale, quello di prestare la cauzione che, fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli tributi, è pari al 10% dell imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili. Qualora detta misura sia inferiore all ammontare dell imposta che mediamente viene pagata alle prescritte scadenze, l importo della cauzione deve essere ragguagliato al suddetto ammontare. Nel caso in cui, per il numero e l entità delle movimentazioni effettuate o per altri fattori (ad es.: variazioni aliquote), si determinasse un aumento superiore al 10% della cauzione prestata, occorrerà procedere all integrazione della stessa, ai sensi dell art. 64 del T.U.. Analogamente, nell ipotesi in cui si verificasse un decremento superiore alla suddetta percentuale, si può chiedere l adeguamento in diminuzione dell importo della cauzione. Va, inoltre, evidenziato che, in presenza di cauzione prestata da altri soggetti (ad es. dal proprietario della merce, dal titolare di un conto deposito), la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. 146

149 ART. 5 - Regime del deposito fiscale Come già precisato con il telescritto prot. n. 148/UDC.CM del 29 febbraio 1996, la cauzione per l esercizio di depositi fiscali è unica e deve garantire l Amministrazione sia per eventuali ammanchi dei prodotti in giacenza (superiori ai cali legali) sia per la mancata corresponsione dell imposta sui prodotti immessi in consumo. La norma sopracitata prevede, poi, l esonero ex lege dal prestare la cauzione per le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici e per le aziende municipalizzate che non sono, quindi, tenute ad inoltrare istanze per ottenere il relativo provvedimento autorizzativo, mentre dà facoltà all Amministrazione finanziaria di esonerare da tale obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. B) Cauzione per il trasporto L art. 6 del T.U. (v. anche art. 23 del D.M. 25 marzo 1996, n. 210) concernente il regime generale della circolazione nazionale ed intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa, prevede, al comma 2, che il titolare del deposito fiscale mittente è tenuto a fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, del pagamento dell accisa gravante sui prodotti trasportati. Tale garanzia, che per i trasferimenti fra impianti ubicati nel territorio nazionale ha validità solo nei confronti dell Amministrazione finanziaria italiana, è distinta da quella prevista per l esercizio del deposito fiscale ed è sempre dovuta (salva l eccezione riguardante gli oli minerali e di cui è cenno nel successivo paragrafo 2) e può essere prestata, in luogo del depositario autorizzato, dal trasportatore o dal proprietario della merce. Si rammenta che, ai sensi del decreto 13 gennaio 1994, pubblicato nella G.U. n. 13 del 18 gennaio 1994, la garanzia per il pagamento dell accisa gravante sui prodotti destinati al trasferimento in regime sospensivo in altri Stati membri dell Unione europea, deve essere prestata, come per la merce che circola nello Stato, nella misura del 10% dell imposta nazionale gravante ovvero, se l aliquota interna è zero, dell imposta vigente nel Paese comunitario di destinazione. C) Cauzione per gli operatori professionali ed i rappresentanti fiscali Alla prestazione della garanzia (senza possibilità di esonero), nella misura del 100% dell imposta gravante sui prodotti ricevuti in regime sospensivo, sono tenuti gli operatori professionali registrati o meno, non titolari di depositi fiscali, che nell esercizio della loro attività ricevono tali prodotti (art. 8 T.U.), nonché i rappresentati fiscali (art. 9 T.U.). D) Prestazione e svincolo della cauzione La cauzione va prestata con l osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato (in numerario, titoli di Stato o garantiti dallo Stato, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa). Se è prestata mediante fideiussioni bancarie o polizze assicurative, l accettazione della cauzione spetta alla Direzione Compartimentale che provvede altresì al successivo svincolo, sentiti gli uffici competenti sugli impianti. 2. Cauzioni ed esoneri cauzionali per il settore degli oli minerali Per l esercizio dei depositi fiscali di oli minerali e per la circolazione degli stessi prodotti in sospensione da accisa vale la disciplina generale in materia di cauzioni in precedenza illustrata, con le particolarità di seguito indicate. Si premette che sono soggetti a cauzione, relativamente all esercizio dei depositi fiscali, gli oli minerali in regime sospensivo per i quali è previsto, ai sensi dell art. 21, comma 1, del T.U., un li- 147

150 ART. 5 - Regime del deposito fiscale vello di accisa. Sono esclusi, invece, dall obbligo della cauzione gli oli minerali che, ai sensi del successivo comma 2, si trovano fuori dal campo di applicazione dell accisa e che sono tassati solamente allorché destinati agli usi di combustione e carburazione. Per la circolazione, sia nazionale che intracomunitaria, degli oli minerali in regime sospensivo, la cauzione è sempre dovuta, salva la facoltà per l Amministrazione finanziaria di accordare l esonero cauzionale limitatamente ai trasferimenti effettuati via mare o mediante oleodotti (art. 6, comma 2, del T.U.). Ai sensi, poi, dell art. 21, comma 3, del T.U., che estende ai prodotti petroliferi ivi indicati (cosiddetti «sensibili») le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste per i prodotti soggetti ad accisa, si precisa che tali prodotti sono sottoposti al regime della garanzia, limitatamente ai trasferimenti ad altri Stati membri dell Unione europea (v. anche telex n. 148/UDC-CM del 29 febbraio 1996); la cauzione, in tal caso, va ragguagliata all imposta prevista per il combustibile o il carburante equivalente. Per l esercizio dei depositi commerciali di oli minerali (escluso il G.P.L. per uso combustione), denaturati o condizionati ai sensi dell art. 17 comma 4, ultimo periodo del T.U., deve essere prestata cauzione (salva la concessione dell esonero), ai sensi del successivo art. 25, comma 6, nella misura prevista, in generale, per i depositi fiscali, tenendo conto che il calcolo deve essere effettuato, per i prodotti soggetti ad imposta ridotta (come la benzina ed il gasolio destinati ad usi agricoli), prendendo a base per il computo la differenza tra l aliquota normale e quella ridotta di accisa. Per quanto riguarda il prodotto denominato «biodiesel», sottoposto alla disciplina di cui all art. 21, comma 6, del T.U., va precisato che tale prodotto in regime sospensivo è soggetto a cauzione sia per lo stoccaggio che per i trasferimenti tra depositi fiscali nazionali e la garanzia va prestata nella misura prevista per il gasolio. Per i trasferimenti intracomunitari con D.A.A. del «biodiesel» destinato all autotrazione (art. 21 D.M. 25 marzo 1996, n. 210), va prestata la cauzione nella misura del 10% dell imposta prevista per il gasolio. Per l esercizio dei depositi fiscali di gas metano, la misura della cauzione, ai sensi dell art. 26, comma 7, del T.U., è pari al 5% dell accisa dovuta per il quantitativo massimo di prodotto presumibilmente immesso in consumo per usi soggetti a tassazione in un mese e deve essere prestata dagli obbligati al pagamento dell accisa (esercenti impianti di estrazione, di produzione o di reti di metanodotti, che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori); per la concessione dell esonero cauzionale si applica il regime generale di cui agli artt. 5 e 6 del T.U.. Per gli oli minerali soggetti ad accisa non armonizzata (oli lubrificanti e bitumi), la cui fase antecedente all immissione in consumo è assimilata al regime sospensivo (art. 61, commi 2 e 5, del T.U.), la misura della cauzione, dovuta per lo stoccaggio dai soggetti obbligati al pagamento dell imposta di consumo, è pari a quella prevista in via generale (10% dell imposta gravante su tutto il prodotto giacente e comunque, non inferiore all imposta dovuta mediamente in un mese). Per effetto del richiamo al comma 3 dell art. 5 del T.U. contenuto nel comma 2 del successivo art. 61 (v. rettifica pubblicata nella G.U. n. 68 del 21 marzo 1996), ai citati soggetti, qualora in possesso dei requisiti prescritti, può essere accordato l esonero cauzionale. Per i trasferimenti dei lubrificanti e dei bitumi non è dovuta la cauzione, in quanto l art. 61, comma 2, del T.U. estende a tali prodotti le disposizioni contenute nei commi 3 e 6 del precedente art. 6, con esclusione, quindi, del comma 2 del medesimo articolo che prevede l obbligo della cauzione. 3. Cauzioni ed esoneri cauzionali per il settore dell alcole e delle bevande alcoliche Ai sensi dell art. 28, comma 2, del T.U., per l esercizio dei depositi fiscali di alcole e di bevande alcoliche (ivi compresi la birra ed i prodotti alcolici intermedi), vale la disciplina generale (art. 5, comma 3, del T.U.). La cauzione è dovuta nelle seguenti misure riferite all ammontare dell accisa gravante sui prodotti custoditi: 148

151 ART. 5 - Regime del deposito fiscale 2% per gli stabilimenti ed opifici di cui ai nn. 1), 2) della lett. a) e 1) della lett. b) del comma 1 dell art. 28 T.U.; 5% per i magazzini di invecchiamento di cui al n. 7) della lett. a) del comma 1 dell art. 28 T.U.; 10% per tutti gli altri impianti e magazzini. Ai sensi del comma 3 dell art. 28 T.U., la cauzione dovuta dal depositario, per i prodotti alcolici condizionati e contrassegnati, è pari al 100% dell accisa su di essi gravante. Per la circolazione sia nazionale che intracomunitaria dei suindicati prodotti alcolici in sospensione d imposta vale il regime generale della cauzione. La misura di detta cauzione, quindi, è pari al 10% dell accisa gravante sui prodotti trasportati, ad eccezione dei prodotti alcolici condizionati e muniti di contrassegno fiscale, la cui cauzione è commisurata al 100% dell accisa (v. art. 13 T.U. e seguente paragrafo 4). Per il vino, la cauzione, in base alle attuali disposizioni, è prevista per i soli trasferimenti intracomunitari, ed è pari al 10% dell imposta vigente nel Paese di destinazione. Per quanto concerne la disciplina generale delle cauzioni dovute per l esercizio dei depositi fiscali dei prodotti alcolici, si rinvia a quanto esposto nel punto Cauzioni per l acquisto dei contrassegni L art. 13, ai commi 5 e 7, prevede, per il ritiro dei contrassegni destinati ad essere applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo ovvero prodotti di importazione, l obbligo di prestare cauzione, senza possibilità di esonero, in misura pari all ammontare dell accisa gravante sui cennati prodotti; la cauzione viene incamerata nell ipotesi prevista dal citato art. 13, comma 5. La cauzione viene svincolata, per i prodotti nazionali, con l applicazione dei contrassegni, in quanto subentra la cauzione prestata per il deposito dei prodotti contrassegnati; in concreto, se la ditta non ha ottenuto l esonero per la cauzione relativa al deposito dei prodotti confezionati, la cauzione deve essere prestata per un importo di accisa che copra sia l ammontare dell imposta sui prodotti custoditi già confezionati sia quello per contrassegni non ancora applicati. Per i prodotti comunitari, la cauzione viene svincolata quando la partita viene introdotta ed assunta in carico nel deposito fiscale di arrivo, dove subentra la cauzione prestata per il deposito, ovvero quando la partita viene ricevuta da un operatore professionale o da un rappresentante fiscale del depositario mittente, tenuti a prestare garanzia a norma degli artt. 8 e 9 del T.U.. Per i prodotti extracomunitari, la cauzione viene svincolata con la presentazione della merce in dogana per l importazione. 5. Cauzioni ed esoneri cauzionali per il settore dell energia elettrica Secondo quanto dispone l art. 57, comma 1, del T.U., come modificato dall art. 4 comma 1, lett. f) del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, i fabbricanti di energia elettrica, diversi da quelli che versano anticipatamente il canone annuo in unica soluzione, sono tenuti a prestare la cauzione per un importo pari all imposta dovuta per un mese, secondo i criteri fissati dal predetto art. 57, comma 1. Per l esonero dall obbligo di prestazione della cauzione si applicano le disposizioni di cui all art. 5, comma 3, del T.U.. 6. Competenza per il rilascio degli esoneri cauzionali La competenza per il rilascio del provvedimento di esonero dall obbligo di prestare le cauzioni spetta ai Direttori compartimentali delle dogane e delle imposte indirette, per le cauzioni relative 149

152 ART. 5 - Regime del deposito fiscale ad impianti ubicati nell ambito del proprio territorio, ed al Direttore centrale dell imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, per le cauzioni relative ad impianti situati nell ambito territoriale di più Direzioni compartimentali. Resta salva la competenza del capo della Circoscrizione doganale per i depositi doganali di oli minerali di proprietà privata che, oltre a detenere merce estera, custodiscono anche merce in regime sospensivo secondo quanto disposto dall art. 220 del regolamento doganale approvato con R.D. 13 febbraio 1896, n. 65 e dalla circolare n. 660/DOG/117 del 31 ottobre 1977, prot. n. 9643/XI. 7. Procedura per la concessione dell esonero cauzionale A) Adempimenti degli operatori La ditta interessata ad ottenere l esonero cauzionale deve presentare apposita istanza, in carta da bollo, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente la denominazione della ditta, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, le generalità di chi la rappresenta legalmente. Nell istanza devono altresì essere indicati gli impianti di cui è titolare la ditta e gli impianti di terzi presso i quali opera, con i relativi codici di accisa, l ubicazione degli stessi, nonché l ammontare globale dell esonero richiesto sulla base della normativa specifica di ogni singolo tributo e gli importi parziali di detto esonero ripartiti per ciascun ufficio finanziario. Nel caso in cui non sia possibile indicare l ammontare della cauzione, né specificare la sua ripartizione per ufficio, la ditta deve motivare tale impossibilità. All istanza deve essere allegata la seguente documentazione: 1) certificato del competente Tribunale dal quale risultino il nominativo del legale rappresentante della ditta ed i poteri conferiti, nonché la insussistenza di procedure esecutive singolari o concorsuali a carico della ditta stessa; 2) copia dell ultimo bilancio, comprendente lo stato patrimoniale, il conto economico (conto profitti e perdite) e la nota integrativa, completo delle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale, del verbale di approvazione dell assemblea dei soci, nonché della relazione di certificazione da parte della società di revisione, nel caso in cui il bilancio della ditta sia soggetto per legge a tale certificazione. Qualora si tratti di ditte individuali o di società di persone (società in nome collettivo e in accomandita semplice), non tenute al deposito del bilancio, deve essere presentata copia del bilancio riportato nel libro degli inventari, nonché copia dell ultima dichiarazione dei redditi; 3) certificato della Camera di Commercio competente per territorio contenente le rituali attestazioni sul conto della ditta. Si fa presente che, per effetto della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, concernente il regolamento di attuazione dell art. 8 di detta legge in materia di istituzione del registro delle imprese previsto dall art c.c., la documentazione di cui al punto 2 deve essere depositata presso il competente ufficio del registro delle imprese, istituito presso le Camere di commercio. L istanza, con la prescritta documentazione, va presentata all ufficio competente al rilascio del provvedimento in base al criterio esposto al paragrafo 6. B) Adempimenti degli uffici Per stabilire se la ditta è affidabile e di notoria solvibilità, dovranno essere assunti utili elementi di valutazione attraverso i competenti uffici finanziari, acquisendone i relativi pareri, avendo riguardo alla correttezza nella gestione dell impresa, al volume degli affari ed alla eventuale presenza di precedenti in linea finanziaria a carico della ditta e dei suoi rappresentanti legali. 150

153 ART. 5 - Regime del deposito fiscale Particolare attenzione, ai fini di cui sopra, va riservata all esame del bilancio (comprensivo, come indicato in precedenza, dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché delle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale, del verbale di approvazione dell assemblea dei soci e della relazione di certificazione della società di revisione), da cui dovranno essere ricavati anche gli indici economico-finanziari necessari per una valutazione più completa della gestione aziendale. Le Direzioni compartimentali, per gli esoneri di loro competenza, ricevuta l istanza con la relativa documentazione e riconosciutane la regolarità, procedono al rilascio del provvedimento di concessione o, di diniego dell esonero cauzionale, sulla base dei criteri in precedenza esposti, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell istanza. Secondo quanto prescritto dal D.M. 19 ottobre 1994, n. 678 relativo al «Regolamento di attuazione degli artt. 2 e 4 della L. 7 agosto 1990, n » (area 1, punto 101), il termine per la concessione dell esonero dal prestare cauzione da parte della Direzione centrale è stabilito in 90 giorni (per gli esoneri di competenza delle Direzioni compartimentali è stato proposto l adeguamento a detto termine). 8. Provvedimento di esonero (contenuto, durata ed obblighi) Il provvedimento di concessione dell esonero viene rilasciato con validità a tempo illimitato e, per casi particolari debitamente motivati, può essere emesso in via provvisoria e per tempo limitato. L esonero può essere concesso, su richiesta della ditta e nel caso in cui sia motivata la impossibilità di indicare l ammontare della cauzione, anche per importo non determinato. Il provvedimento deve contenere, oltre alla ragione sociale, codice fiscale e sede legale della ditta beneficiaria, i seguenti ulteriori elementi: i riferimenti normativi ed i presupposti soggettivi ed oggettivi in base ai quali viene accordato l esonero; il tipo e, se concesso per importo determinato, l ammontare complessivo dell esonero accordato, la sua ripartizione per singoli uffici, con l indicazione della possibilità che i competenti uffici finanziari consentano direttamente, a richiesta della ditta beneficiaria, il trasferimento di tutto o parte dell importo agli stessi assegnato ad altri uffici finanziari, anche non assegnatari; l indicazione che il provvedimento di esonero può essere revocato in qualsiasi momento, allorché la ditta non ottemperi all obbligo di presentazione della copia del bilancio, depositato a norma di legge, entro il termine stabilito nel successivo paragrafo 9 (sei mesi dalla chiusura dell esercizio) senza aver comprovato l impossibilità di detta presentazione, ovvero quando intervengano dubbi sulla affidabilità e solvibilità della ditta ammessa al beneficio. Si fa presente che sia nell ipotesi di mancato accoglimento dell istanza di ammissione sia nell ipotesi di revoca dell esonero già concesso, il provvedimento deve essere adeguatamente motivato con riferimento ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l adozione. Nel caso di revoca, inoltre deve essere indicato il termine (15 giorni dalla notifica della revoca, ai sensi dell art. 5 comma 3, lett. a) del T.U.), entro il quale va prestata la cauzione, pena la revoca della licenza in caso di omissione di tale adempimento. 9. Mantenimento dell esonero Le ditte titolari di concessione di esonero cauzionale sono tenute, ai fini del mantenimento dello stesso, a presentare, entro sei mesi dalla chiusura dell esercizio finanziario, copia del bilancio, regolarmente depositato a norma di legge, comprensivo della nota integrativa, delle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale, del verbale di approvazione dell assemblea dei soci e della relazione di certificazione della società di revisione, se richiesta dalla legge. Si ricorda che gli Uffici finanziari che vengano a conoscenza di elementi che possono far dubitare della sussistenza dei requisiti di solvibilità e di affidabilità della ditta ammessa all esonero devono subito segnalarli alle Direzioni compartimentali e, queste ultime, alla Direzione centrale per 151

154 ART. 5 - Regime del deposito fiscale gli esoneri di sua competenza, onde consentire l adozione dei conseguenti provvedimenti con la necessaria tempestività. 10. Sanzioni e revoca del provvedimento di esonero Qualora l Amministrazione accerti il venir meno dei requisiti di solvibilità e di affidabilità nei confronti della ditta titolare di esonero o che la stessa non abbia ottemperato, entro il termine stabilito, all obbligo della presentazione annuale di copia del bilancio, l ufficio che ha concesso l esonero procede alla sua revoca, fissando, ai sensi dell art. 5 comma 3, lett. a) del T.U., il termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento per la prestazione della cauzione nella misura dovuta. Nel caso in cui la ditta non ottemperi a tale adempimento entro il termine stabilito, si rende applicabile il disposto di cui all art. 5, comma 5, del T.U. che prevede la revoca della licenza fiscale di esercizio. Si ricorda, altresì, che, qualora occorra integrare la cauzione, il soggetto obbligato, ai sensi dell art. 64 del T.U., deve provvedervi entro 30 giorni dalla data di notifica da parte dell ufficio. Il mancato adempimento entro il suddetto termine comporta la revoca della licenza fiscale, secondo quanto previsto dal richiamato art. 64. Restano validi gli esoneri già concessi in base alle precedenti norme che si intendono accordati ai sensi delle corrispondenti disposizioni del vigente T.U.. Le procedure sopraindicate non si applicano alle ditte che, essendo a partecipazione statale maggioritaria (con oltre il 50% delle quote azionarie), possono considerarsi di notoria solvibilità. Per tali ditte la competenza a concedere l esonero spetta alla Direzione centrale sulla base delle informazioni fornite dagli organi statali detentori delle predette quote azionarie, alla quale, pertanto, devono essere direttamente inoltrate le relative istanze. Resta inteso che, qualora venga meno la quota maggioritaria, le ditte interessate sono tenute a comunicarlo prontamente alla Direzione centrale. In tal caso potranno richiedere l ammissione all esonero secondo la procedura prevista al paragrafo 7, valevole per le ditte affidabili e di notoria solvibilità. Si richiama l attenzione degli uffici sulla scrupolosa osservanza delle suindicate istruzioni. Circolare MF n. 160 dell 11 agosto 2000 Rimessa a norma di miscele accidentali di prodotti petroliferi verificatesi presso impianti stradali di distribuzione carburanti Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimenti in merito alla procedura da adottare per la rimessa a norma di miscele accidentali di prodotti petroliferi in conformità al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n Esaminata la questione, al fine di assicurare uniformità di comportamento e maggiore speditezza nelle operazioni in parola, tenuto conto della responsabilizzazione degli operatori nel vigente sistema delle accise e dell esigenza di salvaguardare, nel contempo, gli interessi dell erario, si dispone l adozione delle procedure di seguito descritte. Rimessa a norma nell ambito di un deposito fiscale 1.1. Adempimenti degli uffici e degli operatori. All atto della loro formazione, le miscele dovranno essere immediatamente denunciate da parte del gestore dell impianto e/o dalla società concessionaria, anche a mezzo fax, all ufficio tecnico di 152

155 ART. 5 - Regime del deposito fiscale finanza territorialmente competente sull impianto dove si è verificata la miscela. In detta denuncia devono essere indicati, tra l altro, le notizie utili all identificazione dell impianto ed i prodotti (quantità e qualità) che compongono la miscela accidentale. Almeno 24 ore prima dell avvio della miscela al deposito fiscale per l esecuzione delle operazioni di rimessa a norma, viene data comunicazione di tale movimentazione agli uffici tecnici di finanza competenti sull impianto di formazione della miscela e sul deposito fiscale di destinazione. Anteriormente all introduzione nel citato deposito e contestualmente a detta comunicazione, recante l indicazione dell impianto in cui si è verificata la miscela accidentale e del deposito fiscale prescelto per la rimessa a norma, il cui titolare dovrà pertanto controfirmare la comunicazione stessa, dovrà essere presentata anche l eventuale richiesta di rimborso ai sensi dell art. 6, comma 6, del citato testo unico e dell art. 5, comma 1, lett. c) del D.M. 12 dicembre 1996, n Ai fini della reintroduzione della miscela nel deposito fiscale, all atto del caricamento sull autobotte della miscela giacente presso l impianto stradale, viene compilata apposita dichiarazione, in più esemplari, conforme allo schema allegato, sottoscritta dai soggetti che intervengono all operazione (gestore, rappresentante della società e autista dell autobotte). Un esemplare di detta dichiarazione viene utilizzato dal gestore del distributore stradale a corredo dei propri registri per giustificare lo scarico dei prodotti. Il titolare del deposito fiscale di destinazione procede all esecuzione dei seguenti adempimenti: a) emette il documento amministrativo di accompagnamento ai sensi dell art. 17, comma 2, del D.M. 25 marzo 1995, n. 210 e successive modificazioni; b) introduce la miscela accidentale nel deposito alla stregua di un semilavorato stoccandola in distinto serbatoio e assumendola in carico su apposito registro o colonna del registro di carico/scarico alla voce «miscele accidentali» con riferimento alla documentazione giustificativa (costituita anche da un esemplare della dichiarazione compilata all atto del caricamento sull autobotte); c) preleva, in numero di cinque, i campioni della miscela, opportunamente riciclata per garantirne l omogeneità e cura l invio di uno dei campioni al Laboratorio Chimico Compartimentale delle Dogane ed II.II. competente per territorio, secondo la procedura vigente, al quale verrà richiesto, secondo le finalità dell analisi, oltre al rapporto di diluizione della miscela per la sua rimessa a norma e i conseguenti adempimenti di natura tributaria, anche l eventuale presenza nella massa di quantità più o meno rimarchevoli di prodotti petroliferi fiscalmente agevolati, aggiunti abusivamente. Le miscele costituite da benzina e benzina senza piombo, essendo necessaria per la loro rimessa a norma la determinazione del numero di ottano, devono essere inviate alla Direzione centrale per l Analisi merceologica e il Laboratorio chimico Div. V. L ufficio tecnico di finanza competente sull impianto presso il quale si è formata la miscela ha facoltà di procedere al prelievo dei campioni, alle condizioni sopra specificate, presso il suddetto impianto prima della reintroduzione della miscela nel deposito fiscale. In tal caso il predetto ufficio invia presso l impianto un proprio funzionario il quale, oltre a prelevare i campioni, provvede ad effettuare l inventario dei prodotti giacenti presso l impianto medesimo, redige in contraddittorio con la controparte il relativo verbale di verifica che verrà trasmesso anche all ufficio finanziario competente sul deposito presso il quale verrà effettuata la rimessa a norma, qualora ubicato nell ambito di competenza di altro UTF Criteri per l esecuzione delle operazioni di rimessa a norma. Di regola, la rimessa a norma deve essere effettuata mediante diluizione nel componente contenuto nella percentuale più elevata (maggiore del 50%) mentre rimesse a norma diverse possono essere autorizzate dall UTF, sentito il competente Laboratorio Chimico, per motivate ragioni tecniche debitamente esposte. Per l esecuzione delle operazioni di rimessa a norma, il depositario autorizzato può attendere l esito delle analisi da parte del Laboratorio Chimico della Dogane e delle II.II. ovvero procedere, in base ad analisi effettuate nel proprio laboratorio, alla diluizione della miscela secondo i criteri di seguito specificati, che tengano conto sia delle norme fiscali in materia di colorazione di carburanti sia delle specifiche di carattere commerciale. 153

156 ART. 5 - Regime del deposito fiscale Criteri di diluizione I) Miscela benzina-gasolio. La miscela in questione può essere rimessa a norma in: a) benzina: il prodotto finale deve contenere al massimo lo 0,3% in volume di gasolio; b) gasolio: il prodotto finale deve contenere al massimo lo 0,2% in volume di benzina. II) Miscela benzina senza piombo-gasolio. La miscela in questione può essere rimessa a norma in: a) benzina: il prodotto finale deve contenere al massimo lo 0,3% in volume di gasolio e comunque non più dell 1,0% in volume di benzina senza piombo; b) benzina senza piombo: il prodotto finale deve contenere al massimo lo 0,3% in volume di gasolio; c) gasolio: il prodotto finale deve contenere al massimo lo 0,2% in volume di benzina. III) Miscela benzina-benzina senza piombo. La miscela in questione può essere rimessa a norma in: a) benzina: il prodotto finale deve contenere al massimo l 1,0% in volume di benzina senza piombo; b) benzina senza piombo: il prodotto finale deve contenere al massimo l 1,0% in volume di benzina. Per la diluizione di miscele in cui sono presenti coloranti e/o adulteranti adottati per prodotti petroliferi che godono di trattamenti tributari agevolativi e per miscele diverse da quelle sopra elencate, invece, la rimessa a norma deve essere obbligatoriamente preceduta dalla comunicazione del risultato dell analisi chimica effettuata dai Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, con la prescrizione dei relativi rapporti di diluizione. Nella generalità dei casi, tanto i controlli da parte degli UTF quanto il rimborso spettante ai sensi dell art. 6, comma 6, del testo unico accise e dell art. 5, comma 1, lett. c) del D.M. 12 dicembre 1996, n. 689, ovvero eventuali conguagli a seguito di accertamento d ufficio, devono essere effettuati, successivamente all esecuzione delle operazioni di rimessa a norma, in base ai risultati ufficiali di analisi ed alle risultanze del verbale di diluizione. 2. Rimessa a norma in stabilimenti non gestiti in regime di deposito fiscale Ferma restando l osservanza degli adempimenti indicati al precedente paragrafo 1.1., fatta eccezione per quelli che presuppongono la qualifica di depositario autorizzato, nonché dei criteri specificati al paragrafo 1.2, è consentita l esecuzione delle operazioni in questione, alla presenza di funzionari dell Amministrazione finanziaria, anche presso impianti non gestiti in regime di deposito fiscale, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell ufficio tecnico di finanza competente in base all ubicazione dell impianto, a condizione che sui prodotti ottenuti a seguito della rimessa a norma non sia dovuta l accisa di ammontare superiore a quella già pagata sui singoli componenti, ostandovi il disposto dell art. 22, comma 5, lett. c), del testo unico. È esclusa la possibilità di eseguire le cennate operazioni presso i depositi liberi qualora la miscela contenga prodotti petroliferi che godono di trattamenti tributari agevolativi. * * * Resta inteso infine che i prodotti ottenuti dopo la rimessa a norma tanto nei depositi fiscali quanto nei depositi liberi devono possedere le caratteristiche previste dalle vigenti specifiche commerciali e risultare conformi alla vigente normativa ecologico-ambientale. 154

157 ART. 5 - Regime del deposito fiscale Si prega di attenersi scrupolosamente alle istruzioni della presente circolare, segnalando tempestivamente a questa Direzione Centrale eventuali difficoltà che dovessero insorgere dall applicazione delle procedure indicate, per l adozione delle conseguenti determinazioni. ALLEGATO DICHIARAZIONE RESA AI FINI DELLA RIMESSA A NORMA DI MISCELA ACCIDENTALE (circolare prot. n /VI-D.C.P.C. del...) A seguito della miscelazione accidentale di prodotti già assoggettati ad accisa presso l impianto di distribuzione carburanti sito in... via..., avvenuta in data... con l immissione di litri... di... in un serbatoio contenente litri... di..., come da comunicazione inviata all ufficio tecnico di finanza di... a mezzo... del..., si dichiara che in data..., si sono svolte le seguenti operazioni relative al trasferimento al deposito fiscale di... (codice di accisa...) per la rimessa a norma, tramite diluizione, dei prodotti miscelati: rilevazione della misura del serbatoio pari a cm.... corrispondenti, secondo la tabella di taratura in dotazione, a litri...; rilevazione della densità pari a... alla temperatura di... pari a densità a 15 C corretta di... corrispondente a Kg.... Dalle rilevazioni eseguite, la miscela risulta così costituita: litri... di... (prodotto immesso); litri... di... (prodotto giacente nel serbatoio). L intero quantitativo estratto dal serbatoio viene caricato sull autobotte targata... e, ad operazione ultimata, il serbatoio risulta essere completamente vuoto. Si allega copia dei documenti emessi a scorta del prodotto immesso (DAS n.... del...). La presente dichiarazione, redatta in quadruplice esemplare, letta e confermata in ogni sua parte, viene sottoscritta dalle parti intervenute. Un esemplare si allega a cura del gestore a corredo dei propri registri, un esemplare si allega al DAA... emesso a scorta della miscela per la reintroduzione in deposito fiscale, il terzo ed il quarto vengono trattenuti dal rappresentante della Società e dall incaricato del trasporto. Luogo e data... Firma del gestore Firma del rappresentante della Società Firma dell autista Circolare MF prot. n. 1395, n. 30/D del 28 giugno 2001 Disposizioni di applicazione del Codice Doganale Comunitario [ ] Ai sensi dell art. 106, punto primo, lett. a) del Codice doganale comunitario, le merci comunitarie non vincolate ad un regime possono essere stoccate in locali di deposito nei quali si trovano anche merci vincolate al regime. In questo caso, tali merci devono essere identificabili in qualsiasi momento. È tuttavia possibile derogare a questo principio qualora sia autorizzato «l immagazzinamento comune». Con l occasione è stato anche meglio chiarito che, salve le disposizioni speciali stabilite 155

158 ART. 5 - Regime del deposito fiscale in altri settori in materia di immagazzinamento o le disposizioni relative alla domanda di trattamento preferenziale, le autorità doganali possono autorizzare «l immagazzinamento comune» quando risulti impossibile accertare in qualsiasi momento la posizione doganale di ciascuna merce. Tale facoltà non si estende alle merci con prefinanziamento. Pertanto l immagazzinamento comune è autorizzato esclusivamente se le merci in deposito appartengono allo stesso codice NC a otto cifre, presentano la stessa qualità commerciale e possiedono le stesse caratteristiche tecniche. [ ] Commissione europea (In GUCE serie C del 24 settembre 2001) LINEE GUIDA relative al titolo III «regimi doganali economici» del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2001/C 269/01) [ ] I riferimenti che figurano nelle presenti note esplicative si riferiscono al summenzionato titolo. Magazzinaggio comune (Articolo 534) Ai sensi dell art. 106, paragrafo 1, lett. a), del codice, merci comunitarie non vincolate ad un regime possono essere conservate in magazzini nei quali si trovano anche merci vincolate al regime del deposito. In questo caso, tali merci devono essere identificabili in qualsiasi momento. È tuttavia possibile derogare a questo principio qualora sia autorizzato il «magazzinaggio comune». Fatte salve le disposizioni speciali stabilite in altri settori in materia di magazzinaggio o le disposizioni relative alla domanda di trattamento preferenziale, l art. 534, paragrafo 2, delle disposizioni d applicazione del codice definisce magazzinaggio comune come il magazzinaggio, negli stessi luoghi, di merci comunitarie non vincolate al regime e di merci non comunitarie vincolate al regime del deposito doganale, quando è impossibile identificare la posizione doganale delle merci in qualsiasi momento. Il «magazzinaggio comune» è autorizzato esclusivamente se le merci in magazzinaggio comune dipendono dallo stesso codice NC a otto cifre, presentano la stessa qualità commerciale e possiedono le stesse caratteristiche tecniche. Se merci in magazzinaggio comune ricevono una nuova destinazione doganale, possono essere considerate, a discrezione dell operatore, sia come comunitarie, sia non comunitarie a condizione che le quantità corrispondenti a ciascun tipo di merce siano rispettate. Esempio l d olio minerale (merci non comunitarie vincolate al regime del deposito doganale) e l d olio minerale (merci comunitarie non vincolate al regime) potrebbero essere conservati nella stessa cisterna quando i due tipi di merci sono classificati allo stesso codice NC a otto cifre, presentano la stessa qualità commerciale e possiedono le stesse caratteristiche tecniche. Quando l d olio minerale vengono dichiarati alla riesportazione, il regime potrebbe essere considerato appurato. [ ] 156

159 ART. 5 - Regime del deposito fiscale Fax MF prot. n del 17 ottobre 2001 Modalità di funzionamento ed efficacia dell accertamento sui depositi doganali e fiscali [ ] Verificare, inoltre, che le partite giacenti in deposito siano adeguatamente identificate per permettere la immediata individuazione della relativa posizione doganale e/o fiscale tenuto anche conto che l art. 106, paragrafo primo, lett. a), del C.D.C. consente, per motivate esigenze economiche dell operatore, che le merci comunitarie non vincolate ad un regime possono essere stoccate in locali di deposito nei quali si trovino anche merci vincolate al regime. Si richiamano sull argomento le precisazioni fornite dalla menzionata circolare n. 30/D del 28 giugno 2001 in merito ai casi di deroga all obbligo dell identificazione in parola. [ ] Telescritto AD prot. n. 820 del 29 marzo 2005 Progetto di armonizzazione e aggiornamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni all esenzione dal prestare garanzia ai sensi dell art. 90 del T.U.L.D. e dell art. 5 del T.U.A. Fornitura di un sistema di analisi di bilancio delle aziende richiedenti l esonero Si fa seguito alla nota n del 30 ottobre 2003, con la quale era stato comunicato a codesti Uffici l avvio di un progetto di armonizzazione e aggiornamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni relative agli articoli di legge in oggetto. Tale progetto prevedeva, tra l altro, la ricerca di soluzioni tecniche appropriate, in grado di garantire lo snellimento del servizio e l omogeneità di indirizzo da parte di tutti gli Uffici interessati. È stato pertanto acquisito un sistema di analisi di bilancio per indici, che si trasmette in allegato su Compact disk, destinato all utilizzo da parte di tutti gli Uffici competenti alla gestione dei suddetti esoneri, al fine di conseguire uniformità di valutazione, nel settore, su tutto il territorio nazionale. Le modalità di applicazione del suddetto sistema saranno illustrate in un corso di formazione, che si svolgerà presso questa Agenzia nei primi giorni del prossimo mese di aprile, al quale saranno invitati a partecipare due funzionari per ogni Direzione regionale. Si presume, quindi, che il sistema potrà entrare a regime a partire dal prossimo mese di maggio. Il disco in questione contiene, oltre al programma di analisi, il format che dovrà essere compilato e presentato su supporto elettronico (floppy o CD) dagli operatori, completo dei seguenti dati: Stato patrimoniale Conto economico Nota informativa, da compilare con ele menti tratti dalla Nota integrativa del bilancio. Una volta acquisite a sistema, le informazioni saranno elaborate automaticamente dal programma, che fornirà un indice di rating, senza necessità di inserimento manuale. I modelli in questione sono disponibili sul sito di questa Agenzia per l utilizzo da parte degli operatori interessati, i quali non dovranno più produrre i propri bilanci in formato cartaceo, ma soltanto riportare sui modelli suddetti i dati relativi ai bilanci degli ultimi tre anni, ove disponibili, compilando, a tal fine, tre delle sei colonne presenti. I dati di bilancio dovranno essere accompagnati da un autocertificazione attestante la conformità dei contenuti a quelli dell originale depositato presso la competente Camera di Commercio; tale dichiarazione sarà sottoscritta dal rappresentante legale della società e corredata dalla fotocopia di un documento d identità. Le Ditte interessate alla concessione o al mantenimento degli esoneri in oggetto sono invitate a conformarsi, con effetto immediato, alle presenti disposizioni. Le Direzioni regionali segnaleranno alla scrivente ogni eventuale difficoltà applicativa riscontrata. 157

160 ART. 5 - Regime del deposito fiscale Circolare AD n. 16/D, prot. n. 709 del 28 aprile 2006 Regime del deposito doganale, fiscale ai fini accise e ai fini IVA. Modalità operative per il rilascio di autorizzazioni e per la gestione dei depositi Premessa L esigenza, per gli operatori economici, di disporre di strutture dove custodire le merci senza che le stesse siano sottoposte alla relativa imposizione tributaria, in attesa di procedere all attribuzione della destinazione finale, è assicurata dalle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie attraverso gli istituti del: a) deposito doganale, per le merci non comunitarie in sospensione di diritti doganali e per le merci comunitarie previste dall art. 98, lett. b), del Codice doganale comunitario; b) deposito fiscale, per i prodotti nazionali e comunitari in sospensione da accisa; c) deposito I.V.A., per i beni nazionali e comunitari in sospensione dall imposta sul valore aggiunto. Tenuto conto dell assetto organizzativo dell Agenzia, dell esperienza operativa maturata sulla particolare materia ed al fine di assicurare l uniformità di comportamento delle proprie strutture, con la presente circolare si intende riepilogare e chiarire: a) la disciplina del regime del deposito doganale quale discende dalle disposizioni contenute nel Codice doganale comunitario istituito con Regolamento (CEE) n. 2913/92, in appresso CDC, e successive modificazioni, e nelle relative disposizioni di applicazione al predetto Codice, emanate con Regolamento (CEE) n. 2454/93, in appresso DAC, e successive modificazioni, nonché le modalità procedurali da seguire per la concessione delle autorizzazioni e per la gestione del deposito; b) la disciplina del regime del deposito fiscale ai fini accise, di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, in appresso TUA, e le relative modalità del procedimento autorizzativo; c) la particolare situazione nella quale gli impianti, autorizzati ad operare come depositi doganali e fiscali, operano anche come depositi IVA ai sensi dell art. 50-bis del DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e sono gestiti in conformità con quanto dispone il D.M. 20 ottobre 1997 n. 419, in relazione alle specifiche competenze attribuite agli uffici di questa Agenzia e ferme restando le competenze in materia dell Agenzia delle Entrate. Per quanto attiene a tale tipologia di deposito, si richiamano le direttive già impartite con le note di «Indirizzo operativo ai fini della prevenzione e del contrasto all evasione» relative agli anni 2003, 2004, 2005 e Relativamente a quanto di competenza, l Agenzia delle Entrate, ha condiviso i contenuti della presente circolare. Si evidenzia che tutti gli adempimenti relativi alle procedure autorizzative sono concentrati e si concludono presso le Direzioni regionali, strutture di vertice in ambito territoriale e, conseguentemente, non trovano più applicazione le precedenti direttive al riguardo. 1. La disciplina del deposito doganale [ ] 3. La disciplina del deposito fiscale La disciplina del deposito fiscale è contenuta nel Testo Unico approvato con D.L.vo 26 ottobre 1995, n. 504, adottato in coerenza con le disposizioni comunitarie in materia di accisa. Il deposito fiscale è «l impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci sottoposte ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall amministrazione finanziaria» art. 1, comma 2 lett. e), del TUA. 158

161 ART. 5 - Regime del deposito fiscale Il depositario autorizzato è «il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale» art. 1, comma 2 lett. f), del TUA. L art. 5 del TUA, che disciplina l istituto del regime del deposito fiscale, stabilisce che: il regime del deposito fiscale è autorizzato dall Amministrazione finanziaria e il relativo esercizio è subordinato al rilascio di una licenza ( secondo le disposizioni di cui all art. 63); a ciascun deposito è inoltre attribuito un codice di accisa (comma 2); il depositario è obbligato, fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10% dell imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili. In ogni caso, l importo della cauzione non può essere inferiore all ammontare dell imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Sono esonerate dall obbligo di prestazione della cauzione le Amministrazione dello Stato e degli Enti Pubblici e le Aziende Municipalizzate. L Amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le Ditte affidabili e di notoria solvibilità. L esonero può essere revocato in qualsiasi momento ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro 15 giorni dalla notifica della revoca lett. a) del comma 3; il depositario è altresì obbligato a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l esercizio della vigilanza sul deposito fiscale lett. b) del comma 3, a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale lett. c) del comma 3 e a presentare i prodotti ad ogni richiesta sottoponendosi a controlli o accertamenti lett. d) del comma 3 ; i depositi fiscali si intendono compresi nel circuito doganale e sono assoggettati a vigilanza finanziaria; la vigilanza finanziaria deve assicurare, tenendo conto dell operatività dell impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi (comma 4); fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali dei singoli prodotti, l inosservanza degli obblighi stabiliti dall articolo in parola, nonché del divieto di estrazione di cui all art. 3 comma 4 del T.U., indipendentemente dall esercizio dell azione penale per le violazione che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza fiscale di esercizio (comma 5). In materia di oli minerali e g.p.l., l art. 23 del TUA stabilisce che: 1) le raffinerie e gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono oli minerali ed altri prodotti, sottoposti ad accisa ai sensi dell art. 21, commi 1,2,5 e 6, operano in regime di deposito fiscale; 2) la gestione in regime fiscale può essere autorizzata per i depositi, per uso commerciale, di oli minerali di capacità superiore a 3000 metri cubi e per i depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità superiore a 50 metri cubi e per i depositi di prodotti petroliferi di capacità inferiore, quando risponde ad effettive necessità operative e di approvvigionamento dell impianto. 2.1 Depositi fiscali di oli minerali e GPL - Presupposti per il rilascio dell autorizzazione Con Raccomandazione del 29 novembre 2000, pubblicata nella GUCE serie L n. 314/29 del 14 dicembre 2000, recante orientamenti sulle autorizzazioni ai depositari a norma della direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992 del Consiglio riguardo ai prodotti soggetti ad accisa, la Commissione Europea ha invitato gli Stati membri ad applicare criteri rigorosi per la concessione dell autorizzazione alla gestione in regime di deposito fiscale. Ciò premesso, al fine di instaurare un corretto rapporto fiduciario tra l Amministrazione finanziaria e gli operatori economici, insito nel riconoscimento della figura del depositario autorizzato, così come del resto definita dalle norme comunitarie in materia, sono stati individuati, quale presupposto fondamentale, i seguenti criteri soggettivi ed oggettivi. Con riferimento ai criteri soggettivi, il richiedente deve: a) possedere una solida posizione economica, desunta dalle scritture contabili e commerciali e da ogni altra utile documentazione; 159

162 ART. 5 - Regime del deposito fiscale b) non essere sottoposto a procedure concorsuali; c) non avere precedenti in linea finanziaria a suo carico o procedimenti in corso, di particolare gravità, con specifico riguardo al settore delle accise e delle dogane, nonché dell IVA in considerazione che tali depositi possono operare anche come depositi IVA; d) essere in regola con la normativa sulle concessioni nonché essere in possesso di ogni altra autorizzazione non fiscale richiesta per l esercizio del deposito. Relativamente ai criteri oggettivi, la gestione dell impianto in regime di deposito fiscale deve essere giustificata: 1) dall esigenza di estrarre in regime sospensivo prodotti per un ammontare pari almeno al 30% del totale delle estrazioni. Le operazioni che potranno concorrere al raggiungimento di tale limite sono: a) movimentazioni di prodotti petroliferi soggetti ad accisa verso Paesi membri dell U.E.; b) operazioni di esportazione di prodotti petroliferi verso Paesi terzi, ivi compresi i buncheraggi sottoposti alle procedure doganali; c) forniture di prodotti petroliferi in esenzione o ad accisa agevolata per determinate destinazioni (ad esempio, rifornimenti a Forze Armate o per produzione di energia elettrica); 2) dalla particolare natura rivestita da un impianto, costituente propaggine di un esistente deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze, facenti capo allo stesso gruppo societario oppure, in caso di titolari diversi, se questi siano legati operativamente da consolidati rapporti commerciali; 3) dalle difficoltà di tipo logistico dell impianto che, per la sua posizione geografica, sia costretto, ad esempio, a rifornirsi da depositi ubicati a notevole distanza o raggiungibili attraverso una rete viaria di non agevole percorribilità (per l alta densità di traffico, strade impervie, permanentemente dissestate) o raggiungibili tramite navigazione resa difficoltosa da tipiche condizione climatiche che per lunghi periodi stagionali renderebbero impossibile o precario l approvvigionamento con conseguente inevitabile aggravio economico. 2.2 Depositi fiscali di oli minerali e GPL - Procedura per il rilascio dell autorizzazione Ogni società interessata ad ottenere l autorizzazione deve presentare alla Direzione regionale territorialmente competente specifica istanza. Ai sensi del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 642, art. 3, punto 1, art. 1, dell Allegato A Tariffa - Parte I, la predetta istanza deve essere presentata in bollo, equivalente ad euro14,62 (D.M. 24 maggio 2005). Detta istanza deve essere corredata dei seguenti documenti: 1. decreto di concessione rilasciato dal Ministero delle Attività Produttive o dal Prefetto e, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle L. 23 agosto 2004 n. 239, pubblicata nella G.U. n. 215 del 13 settembre 2004, rilasciato dalla Regione; 2. verbale di collaudo; 3. planimetria aggiornata; 4. certificato camerale; 5. certificato del casellario giudiziale relativo al rappresentante legale; 6. certificato dei carichi pendenti rilasciato dai competenti organi dell Autorità giudiziaria relativo al rappresentante legale; 7. documentazione attestante la movimentazione dei prodotti petroliferi in esenzione o ad aliquota agevolata (contratti, lettere di intenti od altra idonea documentazione). I certificati di cui ai nn. 5 e 6 possono essere sostituiti con una dichiarazione sostitutiva da parte del richiedente secondo le prescrizioni della normativa vigente in materia di autocertificazione. Si richiama l attenzione sui controlli previsti ai fini della verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n Il procedimento amministrativo in esame è regolamentato D.M. 19 ottobre 1994, n L art. 3 di tale decreto stabilisce che il termine iniziale del procedimento sia la data di ricevimento 160

163 ART. 5 - Regime del deposito fiscale della domanda e il punto 33, della allegata Tabella, determina il termine entro il quale deve concludersi (180 gg.). Pertanto l ufficio preposto al rilascio dell autorizzazione verifica preliminarmente la regolarità dell istanza e: a) nel caso in cui l istanza è regolare e completa procede a comunicare all interessato l avvio del procedimento; b) se l istanza è irregolare o incompleta provvede, ai sensi dell art. 3 comma 3 del citato decreto n. 678/94, a darne tempestiva comunicazione all interessato (comunque entro il previsto termine di 60 giorni dal ricevimento dell istanza) informandolo che il termine iniziale per la conclusione del procedimento decorrerà dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata. L autorizzazione all esercizio in regime di deposito fiscale di un deposito commerciale di oli minerali o di g.p.l. potrà essere revocata qualora venga meno anche uno soltanto dei requisiti soggettivi, nonché nel caso in cui, dall azione di controllo esercitata sul territorio dai competenti Uffici, emerga che la condizione tassativamente prevista dall art. 23 del TUA riguardante le «effettive necessità operative e di approvvigionamento dell impianto» non sia soddisfatta. 2.3 Depositi fiscali di oli minerali e GPL -Procedura per il rilascio dell autorizzazione alla variazione della titolarità dell impianto già operante in regime fiscale La variazione della titolarità di un deposito di oli minerali e/o g.p.l., già operante in regime di deposito fiscale, derivante ad esempio da una modifica della ragione sociale o da trasformazione, fusione o scissione societaria, può avere per oggetto uno o più depositi fiscali. Pertanto: a) nel caso in cui la variazione di titolarità interessi un solo deposito fiscale il soggetto subentrante trasmette la richiesta di voltura dell autorizzazione al regime fiscale, completa della regolare documentazione comprovante l intervenuta variazione, alla Direzione regionale territorialmente competente e all UTF o all Ufficio delle Dogane competenti sul territorio. L ufficio territoriale (UTF o Ufficio delle Dogane) provvederà immediatamente a riferire alla propria Direzione regionale in merito alla sussistenza a carico del soggetto subentrante nella titolarità dei requisiti soggettivi specificati al precedente punto 2.1. La Direzione regionale, conclusa con esito positivo la fase di accertamento del possesso di tali requisiti, provvederà ad emettere formale atto di variazione della titolarità della autorizzazione. b) qualora, invece, la variazione di titolarità interessi più depositi fiscali, per i quali la competenza territoriale debba ascriversi a diverse Direzioni regionali, la Società subentrante presenterà l istanza, regolarmente documentata, completa dell elenco di tutti gli impianti interessati alla variazione, alla Direzione regionale nella cui competenza territoriale è ubicata la propria sede legale, indirizzandola contestualmente a tutte le Direzioni regionali interessate sul territorio in relazione ai diversi impianti. La Direzione regionale competente in relazione alla sede legale dell istante procede all accertamento dei requisiti soggettivi, previa acquisizione delle informazioni in possesso degli altri uffici interessati. In attesa dell adozione del provvedimento di autorizzazione alla variazione della titolarità, gli UTF o Uffici delle Dogane competenti territorialmente sui depositi rilasceranno al soggetto subentrante licenze fiscali di esercizio provvisorio. La mancanza anche di uno solo dei requisiti soggettivi comporterà la revoca dell autorizzazione alla gestione in regime fiscale. 2.4 Depositi fiscali di alcole etilico e bevande alcoliche Procedura autorizzativa Il regime del deposito fiscale nel settore dell alcole e delle bevande alcoliche è disciplinato dall art. 28 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, che individua gli impianti per i quali è consentito il regime sospensivo. 161

164 ART. 5 - Regime del deposito fiscale Con D.M. n. 153 del 27 marzo 2001 «Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell alcool etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene» è stata riepilogata e semplificata la normativa del settore adeguandola ai nuovi criteri conseguenti all avvento del regime delle accise e con successiva circolare n. 34 del 12 luglio 2001, sono state impartite istruzioni sulle principali novità operative. Appare comunque opportuno sottolineare che la procedura per il rilascio dell autorizzazione alla gestione in regime fiscale di un impianto di alcole etilico o di bevande alcoliche si instaura e si conclude presso gli Uffici doganali, competenti sul territorio dove è ubicato l impianto, preposti al rilascio della relativa licenza fiscale. 3. Gestione dei depositi doganali e fiscali in regime di deposito IVA [ ] * * * La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di indirizzo permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 24 aprile I Direttori regiona li daranno la massima diffusione della presente circolare informando le associazioni di categoria interessate, vigileranno scrupolosamente sulla corretta osservanza del suddetto indirizzo da parte delle competenti strutture dell Agenzia, verificando che l attività pregressa sia stata svolta in conformità a quanto sopra precisato, adottando, eventualmente, idonee iniziative per adeguare l attività svolta alle disposizioni sopra richiamate. Telescritto AD prot del 28 dicembre 2006 Circolare 16/D del 28 aprile Regime del deposito doganale, fiscale ai fini accise e ai fini IVA. Art. 1, comma 2 del D.L. 3 Ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2006, n Chiarimenti A seguito dell emanazione della circolare 16/D del 28 aprile 2006 e in relazione ad alcune problematiche rappresentate dalle strutture territoriali di questa Agenzia, sono state fornite ulteriori direttive con la nota prot del 17 luglio In proposito, tenuto conto dell impatto procedurale delle predette istruzioni anche sull operatività delle imprese, si forniscono i seguenti chiarimenti che tengono conto delle modifiche normative introdotte dall art. 1, comma 2, D.L. 3 ottobre n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006 n. 286, con il quale è stato introdotto l obbligo per i soggetti di cui al comma 1 dell art. 50-bis D.L. 331/1993, convertito dalla legge n. 427/1993, della preventiva comunicazione, agli uffici delle Dogane e delle Entrate territorialmente competenti, dell avvio dell operatività anche quali depositi IVA, anche al fine della valutazione, in determinate circostanze, della congruità della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci. A) Garanzie in materia di depositi doganali. Magazzini generali operanti come depositi di tipo A In relazione a tale punto, si precisa che la disposizione nazionale che prevede l obbligo di prestare garanzia in materia di depositi doganali (art. 150, terzo comma, del T.U.L.D.) è del tutto compatibile con le disposizioni comunitarie in materia doganale che contemplano per l autorità doganale tale facoltà (art. 104 del Codice doganale comunitario). 162

165 ART. 5 - Regime del deposito fiscale Resta salva, comunque, la possibilità di esonero da tale obbligo ai sensi dell art. 90 del citato T.U.L.D.. Nella considerazione, poi, che la garanzia è strettamente e dinamicamente correlata all attività svolta dal depositario e che tale soggetto può avvalersi di diverse autorizzazioni per la gestione di regimi o benefici diversi (ad es. coesistenza nello stesso sito di merce vincolata al regime di deposito doganale e di deposito di temporanea custodia di approvvigionamento di deposito fiscale ai fini accise), opportunamente la circolare n. 16/D richiama l attenzione sulle modalità procedurali da seguire per la prestazione e la gestione della garanzia, stabilendo la necessità del suo eventuale, tempestivo adeguamento. Gli adempimenti richiamati in proposito nella citata circolare sono applicabili per tutti i tipi di deposito doganale e, quindi, anche per i depositi di tipo A. Ciò in quanto l operatività dell impianto come deposito doganale di tipo A, previamente autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico come magazzino generale, è comunque subordinata ad autorizzazione doganale, ben distinta da quella rilasciata per la gestione del magazzino generale. Resta fermo quanto previsto dall art. 97 del TULD in merito alla riconosciuta solvibilità, tra gli altri, dei magazzini generali che operano come magazzini di temporanea custodia mentre va da sé che, come già chiarito nella circolare 16/D, qualora un medesimo impianto sia gestito ricorrendone i presupposti, i requisiti e le condizioni oltre che come deposito doganale, anche come magazzino di temporanea custodia o come deposito di approvvigionamento, avverandosi la coesistenza di diverse autorizzazioni per il medesimo impianto, deve trovare applicazione la disciplina relativa ai singoli istituti, ivi comprese le disposizioni concernenti la garanzia. B) Gestione degli impianti, dei depositi doganali e fiscali ai fini accise anche quali depositi IVA B1) Comunicazione preventiva In proposito, si ribadisce che per i soggetti che esercitano le attività di cui al comma 1 dell art. 50-bis D.L. 331/1993 e che operano «ex lege» anche quali depositi ai fini IVA, in assenza dei presupposti indicati dalla norma medesima al comma 2, 4 periodo, occorre che le Direzioni regionali procedano ad un attenta valutazione della congruità della garanzia prestata dal soggetto autorizzato a gestire l impianto, che tenga altresì conto del tempo trascorso dalla presentazione del relativo titolo, ai fini dell eventuale adeguamento; ciò in considerazione della già evidenziata natura dinamica della garanzia e della conseguente necessità di rideterminarne, nel tempo, l ammontare in funzione del volume e della natura delle merci movimentate. Tale adempimento, come previsto dall art. 50-bis, comma 2-bis, D.L. 331/1993, va effettuato al momento della ricezione della comunicazione preventiva da parte dell operatore interessato, prevista dalla disposizione da ultimo citata. Detta comunicazione, da presentare agli Uffici delle Dogane e delle Entrate territorialmente competenti (all Ufficio doganale che esercita la vigilanza sull impianto che si vuole esercitare anche come deposito ai fini IVA ed all ufficio delle Entrate, territorialmente competente in relazione al luogo di dislocazione del deposito), consente agli uffici doganali, come già precisato, di effettuare anche una valutazione circa la congruità della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci, ivi comprese quelle gestite ai sensi del più volte citato art. 50-bis D.L. 331/1993, qualora non ricorrano i requisiti riferibili alla natura giuridica del depositario (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative o enti), il cui capitale sociale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore a euro (art. 50-bis, comma 2, 4 periodo, D.L. 331/1993). I requisiti da ultimo richiamati costituiscono, infatti, idonea garanzia per la gestione dell impianto anche quale deposito IVA. È opportuno ricordare che la comunicazione, da parte del soggetto interessato, deve contenere le indicazioni riguardanti tutti gli elementi necessari a verificare, i suddetti presupposti, le moda- 163

166 ART. 5 - Regime del deposito fiscale lità adottate ai fini dell individuazione delle merci soggette ai diversi regimi, nonché l importo della cauzione fornita. A tal fine, per uniformare le modalità di rilevazione delle informazioni e l attività degli uffici è stato predisposto uno schema di comunicazione ( All. 1), utilizzabile all utenza. B2) Operatività degli impianti, dei depositi gestiti anche come depositi IVA Da ultimo, si ritiene utile fornire alcune precisazioni in merito alle modalità di introduzione fisica delle merci nei luoghi indicati al comma 1 del citato art. 50-bis D.L. 331/1993 che, ex lege, operano anche come deposit i IVA. Su tale argomento, oltre a confermare l orientamento di questa Agenzia espresso, da ultimo, nella circolare 16/D, più volte citata giova richiamare quanto precisato dall Agenzia delle Entrate, con nota prot. 2006/ del 30 agosto Detta Agenzia, nella considerazione che il deposito fiscale ai fini IVA consta in un vero e proprio luogo fisico in cui le merci entrano, stazionano e da cui escono, ha ribadito che le stesse devono essere materialmente introdotte nel deposito in quanto devono, comunque, essere assolte le funzioni di stoccaggio e custodia dei beni, sia pure senza un tempo minimo di giacenza e senza che tali merci siano necessariamente scaricate dai mezzi di trasporto. È sufficiente, infatti, che tale introduzione soddisfi le condizioni di custodia previste dalla norma e giustifichi economicamente e giuridicamente il contratto di deposito che è sottostante all introduzione della merce, con la conseguenza che l inesistenza giuridica o la simulazione del contratto di deposito non consentono l applicazione delle disposizioni dell art. 50-bis più volte citato. Il rispetto sostanziale delle predette condizioni va verificato caso per caso in relazione alla concreta fattispecie che si realizza. Con riferimento agli spazi nei quali avviene detta introduzione, si coglie l occasione per ribadire che essi devono coincidere con i locali od altri spazi ben delimitati autorizzati dall autorità competente (ad esempio, riconosciuti come depositi doganali dall autorità doganale, secondo le previsioni de ll art. 526 del Reg. CEE 2454/93). Da quanto sopra esposto discende che non è ammessa alcuna forma di deposito «virtuale». * * * Codeste Direzioni regionali daranno la massima diffusione alle presente direttive, informando le associazioni di categoria interessate in ambito locale e vigileranno scrupolosamente sulla corretta osservanza del suddetto indirizzo da parte dei dipendenti uffici. Segue ALLEGATO 164

167 ART. 5 - Regime del deposito fiscale 165

168 ART. 5 - Regime del deposito fiscale 166

169 ART. 5 - Regime del deposito fiscale 167

170 ART. 5 - Regime del deposito fiscale Telescritto AD prot del 14 febbraio 2007 Modalità operative per il rilascio degli esoneri cauzionali a norma dell art. 90 del T.U.L.D. e art. 5 del T.U.A. Trasferimento di competenze Con Circolari n. 21 del 28 gennaio 1993 e n. 85 del 19 marzo 1997, sono state fornite istruzioni in merito all istituto dell esonero cauzionale previsto in materia doganale e accise, rispettivamente, dall art. 90 del D.P.R. 43/1973 e dall art. 5 del D.Lgs. 504/1995, disciplinando, in particolare, che l organo competente al rilascio degli anzidetti provvedimenti fosse individuato: nel Direttore regionale, per i contesti che interessano esclusivamente l ambito territoriale della singola struttura; nel Direttore dell Area Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti di questa struttura centrale, nel caso in cui il beneficiario operi presso Uffici dislocati su più Direzioni regionali. Inoltre, allo scopo di fornire uno strumento uniforme di valutazione, attuale e prospettica, sullo stato di solvibilità delle imprese interessate al beneficio, la scrivente ha diffuso con la nota n. 820 del 29 marzo 2005 un sistema di analisi del bilancio per indici attualmente utilizzato da tutti gli Uffici. Tenuto conto della esigenza di procedere ad ulteriori approfondimenti in merito all utilizzo delle procedure in parola, quest Area ha organizzato, nei giorni 22 e 23 novembre 2006, un incontro con i referenti designati da codeste Direzioni nel corso del quale sono stati chiariti gli aspetti ed i problemi evidenziatisi nel frattempo. In coerenza con quanto previsto dall ordinamento e in linea con la attuale struttura dell Agenzia si dispone che, d ora in avanti, il provvedimento autorizzativo in ordine alla concessione degli esoneri cauzionali in parola sia adottato dal Direttore dell Ufficio delle Dogane (ovvero dal Direttore della Circoscrizione o dell U.T.F.) territorialmente competente in relazione alla sede legale del soggetto istante. Si precisa al riguardo che, qualora le ditte interessate esercitino la loro attività in diversi ambiti territoriali, la competenza a ricevere e trattare l istanza di esonero sarà sempre incardinata presso la Circoscrizione o l Ufficio delle Dogane o l Ufficio Tecnico di Finanza cui fa capo la sede legale della ditta, che avrà cura di acquisire, nella fase istruttoria, gli elementi rilevanti di pertinenza delle altre strutture territoriali interessate. Va da sé che, nelle ipotesi di revoca delle predette autorizzazioni, su istanza di parte o su iniziativa dell ufficio, le strutture competenti formuleranno la propria determinazione da cui dovranno risultare le motivazioni a base del provvedimento, gli estremi dell avvenuta comunicazione preventiva ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e le modalità e termini per proporre eventuale ricorso. I contesti riguardanti le ditte beneficiarie dell esonero trattati da questa Area Centrale saranno trasmessi agli uffici interessati con gli atti relativi all ultima autorizzazione concessa, alle risultanze delle verifiche successive effettuate e delle eventuali modifiche societarie intervenute. Comunque, per ogni eventuale esigenza, il carteggio complessivo potrà essere richiesto in ogni momento a questa Area Centrale Ufficio Applicazione Tributi, che rimarrà comunque a disposizione per ogni chiarimento dovesse rendersi necessario. I Sigg. Direttori regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti disposizioni, non mancando di impartire le ulteriori istruzioni operative relative ai contesti finora trattati nell ambito delle rispettive competenze fornendo altresì il sistema di analisi diffuso con la predetta nota prot. 820 del 29 marzo Codeste Direzioni assicureranno la più ampia diffusione della presente presso i dipendenti uffici e, in ambito locale, presso le categorie interessate. Le stesse non mancheranno, inoltre, di assicurare il periodico monitoraggio delle autorizzazioni rilasciate dagli Uffici delle dogane ovvero dalle Circoscrizioni doganali o dagli UTF. 168

171 ART. 5 - Regime del deposito fiscale La presente direttiva è stata sottoposta all esame del Comitato Strategico e di Indirizzo Permanente, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 6 febbraio Nota AD prot. n del 24 febbraio 2009 Art. 16, comma 5-bis della L. 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione, con modificazioni, del D.L. 29 novembre 2008, n (Supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009). Regime del deposito doganale, fiscale ai fini accise e ai fini IVA Di seguito alla circolare n. 16/D del 28 aprile 2006 ed alla nota n del 28 dicembre 2006, concernenti il regime del deposito doganale, fiscale ai fini accise e ai fini IVA, si richiama l attenzione sull art. 16, comma 5-bis della L. 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione, con modificazioni, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale. La suddetta disposizione stabilisce che la lett. h) del comma 4 dell art. 50-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 si interpreta nel senso che: «le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA». Sulla base di quanto esplicitato nella relativa relazione illustrativa, le suddette prestazioni di servizi, comprese le manipolazioni usuali di cui all allegato 72 al Regolamento (CEE) n. 2454/93, costituiscono, ad ogni effetto, introduzione nel deposito IVA anche se effettuate negli spazi limitrofi o adiacenti il deposito stesso. Resta fermo quanto in precedenza precisato da questa Agenzia in merito all inapplicabilità dell art. 50-bis in esame in caso di inesistenza giuridica o simulazione del contratto di deposito, presupposto imprescindibile per l applicazione dell istituto. 169

172 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa Art. 6 1 Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa 1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, nello Stato e nel territorio della Comunità, compreso il caso in cui tali prodotti transitino per un paese o un territorio terzo, può avvenire: a) per i prodotti provenienti da un deposito fiscale, verso un altro deposito fiscale, verso un destinatario registrato, verso un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio della Comunità secondo le modalità di cui al comma 7 ovvero verso i soggetti di cui all art. 17, comma 1; b) per i prodotti spediti da uno speditore registrato, dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lett. a). 2. Ai fini del presente articolo, per luogo di importazione si intende il luogo in cui si trovano i prodotti quando sono immessi in libera pratica conformemente all art. 79 del regolamento (CEE) n. 2913/ La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, inizia, nelle ipotesi di cui al comma 1, lett. a), nel momento in cui essi lasciano il deposito fiscale di spedizione e, nel caso di cui al comma 1, lett. b), all atto della loro immissione in libera pratica. 4. Il depositario autorizzato mittente o lo speditore registrato è tenuto a fornire garanzia del pagamento dell accisa gravante sui prodotti spediti; in luogo dei predetti soggetti la garanzia può essere prestata dal proprietario, dal trasportatore o dal vettore della merce ovvero, in solido, da più soggetti tra quelli menzionati nel presente periodo. In alternativa la garanzia può essere prestata dal destinatario dei prodotti, in solido con il depositario autorizzato mittente o con lo speditore registrato. La garanzia deve essere prestata in conformità alle disposizioni comunitarie e, per i trasferimenti comunitari, deve avere validità in tutti gli Stati membri della Comunità europea. È disposto lo svincolo della cauzione quando è data la prova della presa in carico dei prodotti da parte del destinatario ovvero, per i prodotti destinati ad essere esportati, dell uscita degli stessi dal territorio della Comunità, con le modalità rispettivamente previste dai commi 6 e 11 e dai commi 7 e 12. L Amministrazione finanziaria ha facoltà di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria solvibilità l esonero dall obbligo di prestare la garanzia sia per i trasferimenti nazionali sia, previo accordo con gli Stati membri interessati, per i trasferimenti intracomunitari, di prodotti energetici effettuati per via marittima o a mezzo di condutture fisse. 5. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti sottoposti ad accisa deve aver luogo con un documento amministrativo elettronico di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte del soggetto speditore. I medesimi prodotti circolano con la scorta di una copia stampata del documento amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo. Tale documento è esibito su richiesta alle autorità competenti durante la circolazione in regime sospensivo; in caso di divergenza tra i dati in esso riportati e quelli inseriti nel sistema informatizzato, fanno fede gli elementi risultanti da quest ultimo. 1 Articolo così sostituito dall art. 1, comma 1 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, in vigore dal 1 aprile

173 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa 6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 7 e 12, la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo si conclude nel momento in cui i medesimi sono presi in consegna dal destinatario. Tale circostanza è attestata, fatta eccezione per quanto previsto al comma 11, dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario nazionale all Amministrazione finanziaria mediante il sistema informatizzato e da quest ultimo validata. 7. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, si conclude, per i prodotti destinati ad essere esportati, nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio della Comunità. Tale circostanza è attestata dalla nota di esportazione che l Ufficio doganale di esportazione compila sulla base del visto dell Ufficio doganale di uscita di cui all art. 793, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/ Qualora, al momento della spedizione, il sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione, le merci circolano con la scorta di un documento cartaceo contenente gli stessi elementi previsti dal documento amministrativo elettronico e conforme al regolamento (CE) n. 684/2009. Gli stessi dati sono inseriti dallo speditore nel sistema informatizzato non appena quest ultimo sia nuovamente disponibile. Il documento amministrativo elettronico sostituisce il documento cartaceo di cui al primo periodo, copia del quale è conservata dallo speditore e dal destinatario nazionale, che devono riportarne gli estremi nella propria contabilità. 9. Qualora il sistema informatizzato risulti indisponibile nello Stato al momento del ricevimento dei prodotti da parte del soggetto destinatario nazionale, quest ultimo presenta all Ufficio competente dell Amministrazione finanziaria un documento cartaceo contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui al comma 6, attestante l avvenuta conclusione della circolazione. Non appena il sistema informatizzato sia nuovamente disponibile nello Stato, il destinatario trasmette la nota di ricevimento che sostituisce il documento cartaceo di cui al primo periodo. 10. Il documento cartaceo di cui al comma 9 è presentato dal destinatario nazionale all Ufficio competente dell Amministrazione finanziaria anche nel caso in cui, al momento del ricevimento dei prodotti, il sistema informatizzato, che era indisponibile nello Stato membro di spedizione all inizio della circolazione, non ha ancora attribuito il codice unico di riferimento amministrativo al documento relativo alla spedizione stessa; non appena quest ultimo risulti attribuito dal sistema informatizzato, il destinatario trasmette la nota di ricevimento di cui al comma 6, che sostituisce il documento cartaceo di cui al comma In assenza della nota di ricevimento non causata dall indisponibilità del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci spedite dal territorio nazionale può essere effettuata, in casi eccezionali, dall Ufficio dell Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base dell attestazione delle Autorità competenti dello Stato membro di destinazione; per le merci ricevute nel territorio nazionale, ai fini della conclusione della circolazione da parte dell Autorità competente dello Stato membro di spedizione, in casi eccezionali, l Ufficio dell Amministrazione finanziaria competente attesta la ricezione delle merci sulla base di idonea documentazione comprovante la ricezione stessa. 12. In assenza della nota di esportazione non causata dall indisponibilità del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci può essere effettuata, in casi eccezionali, dall Ufficio dell Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base del visto dell Autorità competente dello Stato membro in cui è situato l Ufficio doganale di uscita. 171

174 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa 13. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, le disposizioni del comma 5 si applicano anche ai prodotti sottoposti ad accisa e già immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell esercizio della propria attività economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della loro spedizione; per il rimborso si osservano le disposizioni dell art Con determinazione del Direttore generale dell Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Comando generale della Guardia di finanza, sono stabilite, per la circolazione dei tabacchi lavorati in regime sospensivo che abbia luogo interamente nel territorio dello Stato, le informazioni aggiuntive da indicare nel documento amministrativo elettronico di cui al comma 5 per la corretta identificazione della tipologia di prodotto trasferito anche al fine della esatta determinazione dell accisa gravante. Fino all adozione della suddetta determinazione trovano applicazione, per la fattispecie di cui al presente comma, le disposizioni di cui al regolamento 22 marzo 1999, n Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo. 172

175 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa [versione in vigore fino al 31 marzo 2010 ] Art. 6 [Art. 6 D.L. n. 331/1993] Circolazione di prodotti soggetti ad accisa 1. La circolazione nello Stato e nel territorio della Unione europea dei prodotti soggetti ad accisa, in regime sospensivo, deve avvenire solo tra depositi fiscali, fatto salvo quanto stabilito dall art. 8. [Tx MF prot. n. 148 del 29 febbraio Per i trasferimenti intracomunitari dei prodotti di cui all art. 21, comma 3, del Testo Unico (cosiddetti «sensibili») deve essere utilizzato il DAA. Per i trasferimenti dei suddetti prodotti fra impianti nazionali deve essere impiegata la bolla di accompagnamento dei beni viaggianti, a norma dell art. 11, comma 1, del D.M. 17 maggio 1995, n. 322, anche se tale trasferimento viene effettuato fra depositi fiscali] 2. Il titolare del deposito fiscale mittente è tenuto a fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, del pagamento dell accisa gravante sui prodotti trasportati. [Circolare MF n. 85/D del 19 marzo 1997: Ai sensi dell art. 21, comma 3, del testo unico, che estende ai prodotti petroliferi ivi indicati (c.d. «sensibili») le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste per i prodotti soggetti ad accisa, si precisa che tali prodotti sono sottoposti al regime della garanzia, limitatamente ai trasferimenti ad altri Stati membri dell Unione Europea; la cauzione, in tal caso, va ragguagliata all imposta prevista per il combustibile o il carburante equivalente] In luogo del depositario autorizzato mittente la garanzia può essere prestata dal trasportatore o dal proprietario della merce. La garanzia deve essere prestata in conformità delle disposizioni comunitarie e, per i trasferimenti intracomunitari, deve avere validità in tutti gli Stati membri dell Unione europea e ne è disposto lo svincolo quando è data la prova della presa in carico del prodotto da parte del destinatario. L amministrazione finanziaria ha facoltà di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria solvibilità l esonero dall obbligo di prestare la garanzia per i trasferimenti, sia nazionali sia intracomunitari, di prodotti energetici [oli minerali] effettuati per via marittima o a mezzo di tubazioni. 3. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa deve avvenire con il documento di accompagnamento previsto dalla normativa comunitaria. [DAA - Reg. CEE n. 2719/1992] 4. Il documento di accompagnamento di cui al comma 3 non è prescritto per la circolazione di prodotti soggetti ad accisa, provenienti da Paesi terzi o ivi destinati, quando sono immessi in una zona franca o in un deposito franco o quando sono sottoposti ad uno dei regimi sospensivi doganali elencati nell art. 84 2, paragrafo 1, lett. a), del regolamento CEE n. 2913/ del Consiglio del 2 Reg. CEE n. 2913/92 Art. 84, comma 1, lett. a) quando viene utilizzata la formulazione «regime sospensivo» si intende che essa si applica, nel caso di merci non comunitarie, ai seguenti regimi: transito esterno, deposito doganale, perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione, trasformazione sotto controllo doganale, e ammissione temporanea. 3 Ai sensi dell art. 186 del Reg. CE n. 450/08 del 23 aprile 2008 è abrogato [Att.: ex art. 188 del medesimo reg. n. 450/2008, tutte le disposizioni del suddetto reg. n. 450/08 sono applicabili al momento dell adozione delle disposizioni di applica- 173

176 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa 12 ottobre 1992, istitutivo di un codice doganale comunitario, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L. 302 del 19 ottobre I prodotti soggetti ad accisa, spediti da un depositario autorizzato insediato in un determinato Stato membro, per essere esportati attraverso uno o più Stati membri, circolano in regime sospensivo con la scorta del documento di cui al comma 3, da appurare mediante certificazione da parte della dogana di uscita dalla Comunità che i prodotti hanno effettivamente lasciato il territorio comunitario Nel caso di spedizioni di prodotti soggetti ad accisa effettuate da Stati membri verso un altro Stato membro o un Paese EFTA [Svizzera, Liechtenstein, Islanda, Norvegia], attraverso uno o più Paesi terzi non EFTA, utilizzando un carnet TIR o ATA, questo documento sostituisce quello previsto dal comma 3. Nel caso di spedizioni di prodotti soggetti ad accisa, effettuate fra gli Stati membri, con attraversamento di Paesi EFTA, o da uno Stato membro verso un Paese EFTA, vincolati al regime di transito comunitario interno per mezzo del documento amministrativo unico [DAU/T2], questo documento sostituisce quello previsto dal comma 3; in tale ipotesi, dal documento amministrativo unico deve risultare che trattasi di prodotto soggetto ad accisa ed un esemplare dello stesso deve essere rispedito dal destinatario, per l appuramento 6. Negli altri casi, i documenti saranno integrati con l osservanza delle modalità di applicazione stabilite dai competenti organi comunitari. 6. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche ai prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell esercizio della propria attività economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della loro spedizione. Per il rimborso si osservano le disposizioni dell art. 14. zione Le disposizioni di applicazione entreranno in vigore non prima del 24 giugno 2009] il Reg. CEE n. 2913/1992. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al suddetto nuovo regolamento, e si leggono secondo le tavole di concordanza di cui all allegato del medesimo regolamento 450/2008. In particolare, all art. 84 del Reg. 2913/92 corrisponde ora l art. 135 [cfr. qui di seguito in «Normativa collegata»] del Reg. 450/08. 4 Reg. CEE 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 Art. 793-quater (Merci in regime di sospensione di accisa)- Testo in vigore dal 26 dicembre 2006 inserito dal R.CE del 18 diecembre 2006 n «1. Quando merci in regime di sospensione dei diritti d accisa sono inviate fuori dal territorio doganale della Comunità con il documento amministrativo di accompagnamento previsto dal regolamento (CEE) n. 2719/1992, l ufficio doganale d esportazione vista l esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione a norma dell art. 793-bis, paragrafo 2, e lo restituisce al dichiarante dopo aver apposto la dicitura «Export» e il timbro di cui al citato articolo su tutti gli esemplari di detto documento amministrativo di accompagnamento. Nell esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione si fa riferimento al documento amministrativo di accompagnamento e viceversa. 2. L ufficio doganale di uscita constata l uscita materiale delle merci e rispedisce l esemplare del documento d accompagnamento a norma dell articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio. Nei casi contemplati dall art. 793-bis, paragrafo 5, l ufficio doganale di uscita appone la corrispondente annotazione al documento amministrativo di accompagnamento». 5 Nota AD prot del 3 maggio 2007: Regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione del 18 dicembre 2006 che modifica il regolamento (CEE) 2454/93 - [ ] Si chiarisce che non sono incluse nell E.C.S.-Fase 1 le esportazioni abbinate a transito o le esportazioni dei prodotti soggetti [vale a dire, in sospensione/d.a.a.] ad accisa. Cfr. anche il Reg. CE n. 1875/2006 (E.C.S. Fase-2) che modifica l art. 787 del Reg. CEE n. 2454/1993: Art. 787 (esportazione definitiva): «[dal 1 luglio 2009] Le dichiarazioni di esportazione devono essere presentate presso il competente ufficio doganale mediante un procedimento informatico». 6 Ai sensi della circolare MF n. 335, prot. 1570/I del 30 dicembre 1992, la garanzia del Transito Comunitario si intende estesa anche all ammontare delle accise in circolazione intracomunitaria in regime di sospensione. 174

177 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa SETTORE PER SETTORE COME OPERA LA CAUZIONE ( NELLA CIRCOLAZIONE) Nella versione del TUA vigente fino al 31 maggio 2007 Prodotti Obbligo della cauzione (in circolazione) Misura della cauzione Note Prodotti dell art SI 10% dell imposta che gra - va sui prodotti trasportati. 100% solo rappresentanti fiscali e operatori professionali. Esonero solo per via ma - re o via oleodotti. Prodotti dell art NO In quanto fuori campo di applicazione dell accisa e tassati solo se destina - ti ad usi di combustione o carburazione. Prodotti dell art (c.d. sensibili) SI (solo per i trasferimenti intraue). NO (nei trasferimen - ti nazionali). 10% dell imposta gravan - te sul prodotto trasporta - to calcolato per il combustibile o carburante equivalente. Esonero solo per via ma - re o via oleodotti. 175

178 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa Normativa collegata Telescritto MF prot. n. 151 del 10 marzo 1993 Armonizzazione accise. Applicazione D.L. n. 513/1992, reiterato con D.L. 47/1993. Oli minerali Chiarimenti in merito a impiego di oli minerali in consumi interni a stabilimenti di produzione; non è necessaria cauzione in relazione ad oli lubrificanti; non deve essere corrisposta accisa su benzina e gasolio per taluni autoveicoli; efficacia di talune disposizioni; termini di pagamento di talune accise. Relazione perplessità manifestate da taluni uffici, ravvivasi opportunità fornire seguenti chiarimenti: 1. Per impiego oli minerali in consumi interni stabilimenti di produzione (artt. 18 e 19 D.L. in oggetto), comunicasi che nulla est innovato circa applicazione procedura prevista da circolare prot. n. 2838/XVIII del 6 agosto 1971, per i casi in essa contemplati. In particolare si potrà procedere at invio prodotti in sospensione di accisa con scorta bolletta di cauzione aut documento di accompagnamento comunitario da raffinerie at stabilimenti petrolchimici, provvedendo poi nell ambito di questi ultimi, in caso di usi tassabili, alla riscossione di quanto dovuto, in sede di inventario quadrimestrale. 2. Per soggetti obbligati at pagamenteo imposta consumo su oli lubrificanti aut bitumi non est necessaria prestazione cauzione espressamente prevista da art. 29, lett. D, qualora usufruiscano esonero cauzione per importo illimitato. 3. Non deve essere corrisposta accisa su benzina et gasolio in normale dotazione autoveicoli nuovi provenienza CEE, trattandosi di carburanti già immessi in consumi nel paese membro di provenienza e contenuti in altre merci. 4. Continuano ad avere efficacia disposizioni di cui at art. 10, 3 comma D.L. n. 688/1992 (riconoscimento anticipato cali trasferimento et giacenza per oli minerali estratti con pagamento imposta), e quelle di cui at art. 3, 2 comma D.L. 1071/1954 (riduzione quantità assoggettabile at imposta per GPL estratto et destinato at imbombolamento). 5. Est ancora dovuto, con modalità invariate, contributo benzine immesse in consumo di cui at art. 2 legge n. 5/ Qualora termine ultimo per pagamento accisa aut imposta di consumo corrisponda at giorno festivo aut comunque di chiusura della Tesoreria, obbligazione può essere considerata assolta tempestivamente anche il primo giorno lavorativo successivo (art. 275 istruzioni generali servizi tesoro). Telex Minfinanze prot. n. 961/1/P.C. del 10 maggio 1993 Trasferimenti via mare di oli minerali in regime sospensivo con destinazione all «ordine» [INF 3] È prassi commerciale diffusa, nel settore degli oli minerali, effettuare spedizioni via mare «all ordine», ossia con destinazione o destinatario non ancora conosciuto al momento dell imbarco, con conseguente difficoltà da indicare il Paese Terzo di destinazione sul documento di esportazione o ad emettere il documento di accompagnamento per merci in sospensione di accise. Tale questione, dibattuta nelle competenti sedi comunitarie, ha trovato soluzione nel ricorrere alle modalità della dichiarazione incompleta di cui all art. 12, paragrafo 2, del Regolamento 176

179 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa CEE n. 3269/1992 del 10 novembre 1992 (circolare n. 316 del 4 dicembre 1992, punto 10) che consente di esonerare il dichiarante, tra l altro, dalla compilazione della casella n. 17 relativa al destinatario. Pertanto, per adeguarsi alla prassi seguita dagli altri Stati membri, le operazioni della specie saranno consentite con l osservanza delle seguenti modalità: all atto della spedizione delle merci in regime sospensivo con destinazione «all ordine» l operatore presenterà una dichiarazione di esportazione incompleta, ai sensi delle disposizioni predette, senza compilare la casella n. 17; per le merci avviate verso Paesi Terzi, l operatore, nei termini prescrittigli dall Ufficio doganale ai sensi delle disposizioni sopracitate, completerà dei dati mancanti la dichiarazione presentata ovvero ne compilerà una appositamente; ove invece dette merci siano destinate ad essere reintrodotte nel territorio della Comunità, verrà rilasciato, su richiesta dell operatore, un documento INF3 per consentire la reintroduzione delle merci già dichiarate per l esportazione (art. 6 Regolamento CEE 2945/76). Dovrà altresì essere restituito l esemplare del documento di esportazione a suo tempo rilasciato all operatore. Ove invece si tratti di una reintroduzione nel territorio nazionale di merci quivi dichiarate per l esportazione, l operatore deve fornire l esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione. Comunicazione dell avvenuta reintroduzione sarà fornita dalla Dogana di arrivo a quella presso la quale sono state svolte le formalità di esportazione; analogamente, per le merci che giungono da altro Stato membro accompagnate da un formulario INF3 le dogane consentiranno, osservate ovviamente le disposizioni vigenti, la loro reintroduzione nel territorio comunitario. Resta inteso che l introduzione nel territorio nazionale avverrà sotto scorta dei documenti di accompagnamento previsti. Si chiarisce infine che i prodotti petroliferi già in regime di perfezionamento attivo, da inviare in un altro Stato membro, verranno assoggettati al regime di transito comunitario esterno, con scorta di un documento TI sul quale va apposta la dicitura «merci in P.A.» (art. 73 Reg. 2228/91 sul perfezionamento attivo). Circolare Minfinanze n. 258, prot. 765/VIII del 30 settembre 1993 Procedure per l esportazione od il trasferimento in paesi comunitari di prodotti soggetti ad accisa Per la necessaria uniformità di indirizzo in merito alle procedure da osservare per l esportazione verso i paesi terzi o per il trasferimento verso i paesi comunitari di prodotti soggetti ad accisa, si riepilogano qui di seguito le varie situazioni che si possono verificare: A) Esportazione in regime di restituzione Il diritto al rimborso dell imposta assolta è previsto dall art. 14 del D.L. 31 dicembre 1992, n. 513, successivamente più volte reiterato, sia nel caso di accisa armonizzata sia, in virtù del comma 4 dell art. 29, nel caso di accisa non armonizzata. Per i controlli da effettuare sulla merce da esportare, dovranno essere seguiti i criteri di cui alla circolare prot. n. 2126/X del 14 aprile 1978, che si richiama anche per quanto stabilito per le esportazioni in regime di abbuono. Si possono presentare i seguenti casi: 1) la dogana nazionale di uscita coincide con quella presso la quale sono state espletate le formalità relative all esportazione. 177

180 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa In questo caso le merci perverranno munite del documento di accompagnamento nazionale per le accise emesso direttamente dall interessato; su tale documento dovrà essere apposto il visto dell UTF, se si segue la procedura di cui all art. 99 del Regolamento spiriti, secondo la quale, a richiesta dell esportatore, la verifica può essere effettuata presso il proprio stabilimento dal suddetto ufficio; tale procedura è applicabile anche nell ipotesi di cui al successivo punto 2, quando la dogana nazionale presso la quale sono espletate le formalità di esportazione non coincide con quella di uscita. 2) la dogana di uscita non coincide con quella nazionale, presso cui sono state espletate le formalità relative all esportazione. Le merci perverranno ad una dogana nazionale presso cui saranno espletate le formalità ed emessa la bolletta d esportazione, poi proseguiranno verso la dogana di uscita. Possono verificarsi le seguenti ipotesi: a) se la dogana di uscita è una dogana nazionale, le merci saranno scortate fino alla stessa dal documento di accompagnamento nazionale per le accise nonché dall esemplare n. 3 della bolletta di esportazione od, eventualmente, dagli esemplari del documento di transito comunitario T1, nelle ipotesi di cui all art. 2 del regolamento CEE n. 1214/92, se del caso muniti dell annotazione «export» in rosso; b) se la dogana di uscita è una dogana comunitaria e la merce vi perviene senza attraversare paesi EFTA, sarà scortata, oltre che dall esemplare 3 della bolletta di esportazione, anche dal documento di accompagnamento comunitario, se trattasi di prodotto soggetto ad accisa armonizzata. In proposito si segnala, con riferimento alle istruzioni fornite al paragrafo 12 della circolare n. 335 del 30 dicembre 1992, che non è stata ancora definita, a livello comunitario, la procedura per la reimmissione del prodotto in regime sospensivo e per l emissione del relativo documento di accompagnamento, per cui si fa riserva di far seguito, appena possibile, alle istruzioni già impartite al riguardo. Nelle more ed in alternativa, potrà utilizzarsi il documento d accompagnamento semplificato previsto per la circolazione intracomunitaria dei prodotti già immessi in consumo, di cui al Regolamento (CE) n. 3649/92 del 17 dicembre 1992, pubblicato nella G.U. CEE n. L 369 del 18 dicembre Anche in tal caso, tuttavia, si renderà necessaria la presentazione della garanzia prevista dalla lett. a) del comma 5 dell art. 7 della direttiva 92/12 del 25 febbraio 1992, nella stessa misura prevista per il regime sospensivo. Nel caso si tratti di prodotto non soggetto ad accisa armonizzata, l ulteriore documentazione di scorta sarà quella commerciale. Tutto quanto sopra, a meno che non ricorrano le ipotesi di utilizzazione dei documenti di transito comunitario T1 di cui all art. 2 del predetto Regolamento CEE, in tal caso muniti dell annotazione «export» in rosso; c) se la dogana di uscita è una dogana comunitaria e per raggiungerla occorre attraversare un paese EFTA, il prodotto dovrà viaggiare scortato: o dal documento T2 (o eventualmente T1 nelle ipotesi di cui all art. 2 del Reg. 1214/92), con l annotazione in rosso «export», se questo è ammesso a destinazione della dogana comunitaria dalla quale le merci escono dalla Comunità. In tal caso l esportazione si considera perfezionata presso la dogana nazionale; o dal documento T2 oltre che dall esemplare n. 3 del documento di esportazione e dal documento di accompagnamento semplificato, se il documento T2 non accompagna la merce fino alla dogana di uscita. Per i prodotti soggetti ad accisa non armonizzata, il documento di accompagnamento semplificato non verrà emesso. In relazione ai vari tipi di documenti utilizzati, dovranno essere prestate le corrispondenti cauzioni. 178

181 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa La restituzione dell accisa resta in ogni caso subordinata alla presentazione, all UTF, da parte dell interessato, della bolletta di esportazione munita delle attestazioni prescritte apposte dalla dogana, nazionale o comunitaria. Se il prodotto è soggetto ad accisa armonizzata, e la dogana di uscita è una dogana comunitaria, dovrà essere pure prodotto l esemplare n. 3 del documento di accompagnamento comunitario, munito delle previste attestazioni, a meno che non sia stato emesso il documento T2 (od eventualmente T1), fino alla dogana medesima. B) Esportazione in regime di abbuono In tal caso, non verificandosi l immissione in consumo in territorio nazionale o comunitario, viene meno il presupposto per l esigibilità dell imposta. Anche per tale operazione si presentano i medesimi casi che per l esportazione in regime di restituzione. 1) La dogana nazionale di uscita coincide con quella presso la quale sono state espletale le formalità relative all esportazione. Le merci perverranno munite di bolletta di cauzione ovvero del documento di accompagnamento in regime sospensivo, coperti dalla garanzia per i trasferimenti interni. Poiché i prodotti da esportare non sono più sotto il controllo diretto degli UTF (tranne il caso dell alcole AIMA fino al 31 dicembre p.v. e di quello in invecchiamento, per i quali continua a valere la persistente procedura, con l unica differenza che i documenti di scorta saranno emessi dagli interessati e vistati dall UTF), i suddetti uffici non potranno più effettuare la visita né apporre i suggelli alle partite, restando la verifica del prodotto affidata alla dogana. Tuttavia, qualora l operatore lo richieda e ne sopporti le spese, per snellire le incombenze presso la dogana, l UTF può procedere alla visita delle merci presso l opificio di partenza, adottando una procedura analoga a quella prevista, per i prodotti ad imposta assolta, dal citato art. 99 del Regolamento spiriti; tale procedura si rende applicabile per tutti i prodotti soggetti ad accisa ed in tutti i casi in cui le formalità per l esportazione in regime di abbuono sono effettuate presso una dogana nazionale; 2) la dogana di uscita non coincide con quella presso cui sono state espletate le formalità relative all esportazione. Le merci perverranno alla dogana nazionale presso cui saranno espletate le formalità ed emessa la bolletta d esportazione, scortate dalla bolletta di cauzione o del documento di accompagnamento in regime sospensivo, poi proseguiranno verso la dogana di uscita. Possono verificarsi le seguenti ipotesi: a) se la dogana di uscita è una dogana nazionale le merci saranno scortate fino alla stessa dai documenti di accompagnamento di cui sopra, coperti da garanzia per la circolazione interna, nonché dall esemplare n. 3 della bolletta di esportazione o, nelle ipotesi di cui all art. 2 del Reg.to (CEE) n. 1214/92, del documento T1; b) se la dogana di uscita è una dogana comunitaria valgono le istruzioni di cui all analoga ipotesi di esportazione in regime di restituzione, anche per ciò che riguarda l obbligo di prestare garanzia. Effettuata l esportazione, sarà cura dell operatore allegare alla propria contabilità, a giustificazione dell estrazione senza corresponsione d accisa, la documentazione comprovante la suddetta operazione. In attesa dell emanazione del decreto relativo alla concessione d ufficio dell abbuono, gli UTF, nel corso delle periodiche verifiche, provvederanno al controllo della documentazione probatoria dell esportazione, chiedendone, a scandaglio, conferma della regolarità alla competente dogana. 179

182 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa C) Trasferimenti in territorio comunitario di prodotti soggetti ad accisa armonizzata Per tali trasferimenti si seguiranno le regole della circolazione intracomunitaria, illustrate in particolare al paragrafo 8 della circolare n. 335 del 30 dicembre 1992 ed alla lett. c) del telescritto prot. n. 16/8 del 9 gennaio 1993, se i trasferimenti sono effettuati in regime sospensivo, ed al successivo paragrafo 12 della medesima circolare, se riferiti a prodotti già immessi in consumo nel territorio nazionale. Per quest ultimo caso valgono, per quanto concerne l emissione del documento di accompagnamento e la prestazione della relativa garanzia. le medesime considerazioni relative all esportazione in regime di restituzione (lett. b, punto 2 del paragrafo A). Per ottenere il rimborso dell accisa l operatore dovrà seguire la procedura di cui al comma 2, lett. c), dell art. 22 della Direttiva 92/12/CEE, presentando cioè all UTF la copia n. 3 del citato documento, con le annotazioni del destinatario relative al trattamento fiscale successivo applicato alla merce, accompagnato da un documento che attesti la presa in carico del diritti di accisa nello Stato membro d immissione in consumo o che sia munito delle seguenti indicazioni: indirizzo del competente ufficio delle autorità fiscali dello Stato membro di destinazione; data di accettazione della dichiarazione da parte di tale ufficio, nonché numero di riferimento o di registrazione della medesima. Nelle more della definizione di una procedura accettata da tutti gli Stati membri, nel caso che i destinatari siano depositari autorizzati od operatori registrati potrà ritenersi sufficiente la sola convalida apposta dalle competenti autorità doganali sull esemplare n. 3 del documento semplificato. Ricevuta la richiesta di rimborso, l UTF avvierà la procedura per la restituzione, anche mediante riaccredito, dell imposta, attivando, se ritenuto opportuno, riscontri a scandaglio presso le autorità fiscali dello Stato destinatario, secondo le procedure già indicate per la cooperazione amministrativa (progetto SEED). Analoghi riscontri potranno essere eventualmente attuati anche relativamente al prodotti trasferiti in regime sospensivo. Nel caso in cui il trasferimento venisse effettuato attraverso un paese EFTA, oltre al documento di accompagnamento comunitario dovrà essere emesso anche il modello T2. D) Trasferimento in territorio comunitario di prodotti soggetti ad accisa non armonizzata Come chiarito al paragrafo 17 della sopracitata circolare n. 335 per il caso specifico degli oli lubrificanti, i prodotti dovranno essere scortati da documento commerciale. In caso di attraversamento di paesi EFTA vale quanto riportato al precedente paragrafo C. Se trattasi di prodotti già immessi in consumo in territorio nazionale, per ottenere la restituzione dell imposta sarà seguita una procedura simile a quella illustrata al sopra richiamato paragrafo 12 della circolare n. 335 per i prodotti soggetti ad accisa armonizzata. Anteriormente quindi alla spedizione, l operatore dovrà presentare una dichiarazione in duplice copia all UTF indicando la qualità e quantità della partita e la sua destinazione, fornendo inoltre la prova dell avvenuto pagamento del tributo. Un esemplare della dichiarazione, vistata dall UTF, sarà restituita all operatore. Effettuata la spedizione, l operatore, a completamento della domanda di rimborso, dovrà dimostrare di aver incluso la partita negli appositi elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, di cui al D.M. 21 ottobre 1992, pubblicato nella G.U. n. 251 del 24 ottobre [modelli INTRA ] Copie dei suddetti elenchi dovranno essere allegate ai registri tenuti dagli operatori che siano soggetti d imposta, per giustificare, nei casi in cui sia richiesto, la mancata corresponsione dell imposta sulle partite trasferite in altri Stati membri. I predetti elenchi saranno utilizzati dagli UTF per i controlli ritenuti opportuni. 180

183 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa Decreto 13 gennaio 1994 (in Gazzetta Ufficiale serie generale del 18 gen naio 1994, n. 13), recante: Prestazione della garanzia per la circolazione intracomunitaria di prodotti soggetti ad accisa Articolo unico 1. La garanzia per il pagamento dell accisa gra vante sui prodotti destinati al trasferimento in regime so spensivo in altri Stati membri della Comunità economica europea, prevista dall art. 6, comma 2, del D.L. 3O agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 otto bre 1993, n. 427, deve essere prestata nella misura del 10% dell imposta nazionale gravante, o, se l aliquota è zero, dell imposta vigente nel Paese comunitario di destinazione. 2. La garanzia deve avere validità in tutti gli Stati mem bri della Comunità economica europea e deve essere fornita, prima dell inizio del trasporto, dal titolare del deposito fi scale mittente, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, nei modi previsti dall art. 1 della legge l0 giugno 1982, n. 348; qualora venga prestata a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa, deve essere depositata pres so la Direzione compartimentale delle dogane e delle impo ste indirette, competente anche per il successivo svincolo, quando sia stata data la prova dell avvenuta presa in carico del prodotto da parte del destinatario. Nel caso in cui la cauzione sia stata prestata in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, lo svincolo è disposto dal direttore dell ufficio tecnico di finanza o della dogana competente sul deposito fiscale mittente. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Circolare Minfinanze n. 71/D, prot. 53/VIII del 24 maggio 1994 Applicazione circolare n. 258 del 30 settembre Chiarimenti ed integrazioni I) Transito comunitario interno. Attraversamento Paesi EFTA È stato recentemente chiarito in ambienti comunitari che, in caso di movimentazione in regime sospensivo fra due Stati membri di prodotti soggetti ad accisa che comporti l attraversamento di Paesi Efta, non deve essere emesso il documento di accompagnamento previsto per la circolazione in regime sospensivo, ma nelle tratte non coperte dal documento di transito comunitario interno T2 il trasferimento deve avvenire secondo le disposizioni adottate a livello nazionale. In applicazione del principio di cui sopra e nelle more di una eventuale armonizzazione anche nella particolare materia, a parziale modifica della circolare in oggetto si stabilisce che, a decorrere dalla data della presente, i depositari autorizzati, atteso che possono inviare i prodotti in sospensione di accisa emettendo direttamente l apposito documento di accompagnamento e che i loro impianti sono stati inclusi nel circuito doganale dall art. 4 del D.L. n. 331/1993, sono da ritenersi automaticamente abilitati al beneficio delle «modalità semplificate di assoggettamento alla procedura di transito comunitario interno» di cui alla circolare n. 310, prot. 3680/VIII/SD del 30 novembre Pertanto, qualora intendessero effettuare i suddetti trasferimenti, avranno cura di darne comunicazione alla Circoscrizione competente territorialmente (e, per conoscenza, alla Direzione Compartimentale e all U.T.F.), perché questa possa determinare le condizioni di attuazione delle predette modalità semplificate di assoggettamento e dei relativi controlli sul regolare esito della procedura di transito comunitario interno. 181

184 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa I suddetti soggetti dovranno poi, per ciascuna spedizione, compilare gli esemplari n. 1, 4 e 5 del documento amministrativo unico di cui al regolamento (CEE) del Consiglio n. 717/91 del 21 marzo 1991, ora ripreso nel codice doganale comunitario e nelle relative norme di applicazione, per assoggettare le merci al transito comunitario interno. Poiché la composizione tipografica di tale documento non prevede attualmente esemplari supplementari, tra cui quello che occorre restituire al mittente per consentirgli lo scarico dell accisa aderente al prodotto trasferito, questi provvederà anche ad approntare copie degli esemplari n. 1 e 5 (in appresso indicate come esemplari n. 1-bis e n. 5-bis). Il suddetto documento sarà appoggiato al destinatario estero nel caso sia anch esso beneficiarlo della procedura semplificata nel proprio paese, oppure alla dogana dello Stato membro di destinazione, dalla quale la merce proseguirà verso il destinatario con le modalità previste da tale Stato. L esemplare n. 1-bis sarà trattenuto dallo speditore, quello n. 1 verrà inviato alla dogana nazionale competente per il controllo della particolare movimentazione, mentre gli esemplari n. 4, 5 e 5-bis seguiranno la merce. A conferma del buon esito della spedizione, l operatore nazionale apporrà a corredo della propria contabilità l esemplare n. 5-bis, restituitogli con le prescritte attestazioni. Parimenti i depositari autorizzati sono automaticamente abilitati, per la ricezione delle merci comunitarie sottoposte ad accise che giungono scortate da un documento T2, a beneficiare delle «modalità semplificate di svincolo dalle procedure di transito comunitario interno» di cui alla circolare 310 sopracitata. Essi trasmetteranno quindi, secondo i criteri e le modalità fissati dalla Circoscrizione doganale competente territorialmente, gli esemplari 4 e 5, che hanno accompagnato il trasporto, alla dogana competente per il controllo della procedura ed invieranno allo speditore copia dell esemplare n. 5 con le annotazioni previste. Analoghi criteri verranno applicati agli altri operatori, che ricevono prodotti soggetti ad accise, purché previamente ed espressamente abilitati alle modalità semplificate di svincolo sopraindicate dalla Circoscrizione doganale, che ne darà notizia alla Direzione Compartimentale ed al competente U.T.F. Quanto sopra è applicabile altresì per il trasferimento di prodotti ad imposta assolta, sempre che l operatore sia stato espressamente abilitato. Infine, nell ipotesi in cui i prodotti che giungono da altri Stati membri accompagnati dal documento T2 non risultino destinati ad un operatore nazionale abilitato alle modalità di svincolo agevolato sopra accennato, l appuramento del documento T2 verrà effettuato in dogana ed il proseguimento del viaggio verso il destinatario nazionale sarà effettuato con le stesse modalità previste, per la merce proveniente da Paesi terzi, dal telescritto prot. n. 242/8 del 22 febbraio 1993, riportato nelle circolare n. 87, prot. n. 425/8 del 1 aprile II) Restituzioni In merito a talune perplessità in materia di restituzione delle accise afferenti a prodotti trasferiti in altri Stati membri o esportati, ed in attesa dell emanazione di apposito decreto ministeriale, si forniscono i seguenti chiarimenti. a) Competenza Si conferma che, se la restituzione è richiesta mediante riaccredito, continua a valere la procedura prevista, nel caso delle profumerie alcoliche, dall art. 10-bis del D.L. 15 settembre 1990, n. 261, introdotto dalla L. 12 novembre 1990, n. 331, illustrata nella circolare n. 37, prot. n. 433/X del 5 febbraio

185 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa Se invece la restituzione viene richiesta mediante rimborso, la competenza alla sua concessione, a norma del comma 2 dell art. 5 del D.M. 26 novembre 1991, è della Circoscrizione doganale, cui le domande degli interessati dovranno pervenire per il tramite degli U.T.F. competenti per i controlli sui suddetti operatori, che esprimeranno il proprio avviso sulle medesime, effettuati i riscontri ritenuti necessari. b) Prestazione della cauzione Fino all eventuale emanazione di diversa disposizione comunitaria al riguardo, si conferma l obbligo della prestazione della cauzione, da parte del mittente (ancorché si tratti di prodotto su cui è stata corrisposta l accisa nazionale), a norma dell art. 7, paragrafo 5, lett. a), della Direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 ed a garanzia dello Stato membro di destinazione Circolare MF n. 67 del 14 marzo 1996 Circolazione di prodotti sottoposti ad accisa - Direttiva 94/74 CEE del 22 dicembre 1994 La direttiva 94/74 CEE del 22 dicembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 365 del 31 dicembre 1994, recante modificazioni alle direttive 92/12/CEE, 92/81/CEE e 92/82/CEE, ha introdotto alcune innovazioni di carattere operativo che possono essere recepite in via amministrativa. Tali innovazioni riguardano le seguenti procedure: A) Perdite di prodotto verificatesi durante il trasferimento di merci soggette ad accisa Se si verifica, durante il trasferimento di merci soggette ad accisa, una perdita di prodotto, l UTF competente sul luogo dove è stata constatata la perdita annota sulla casella A dell esemplare n. 3 del DAA il quantitativo mancante. Per i trasferimenti aventi termine nel territorio dello Stato, nel caso siano riscontrate dal destinatario differenze, in misura superiore alle tolleranze ammesse dalla normativa doganale, tra la quantità di prodotto indicata nel DAA e quella effettivamente pervenuta, l ufficio finanziario competente sull impianto di destinazione riporta, sul DAA, l ammontare dell accisa abbuonata ed il conteggio di quella che deve invece essere corrisposta. Tale annotazione avviene in sede di apposizione del visto amministrativo sull attestazione sottoscritta, nella casella C dello stesso DAA, dal destinatario, ed eventualmente anche dall incaricato del trasporto, immediatamente dopo la constatazione degli ammanchi. Se le perdite si sono verificate in tutto o in parte in un altro Paese comunitario e sono state ivi constatate, copia dell esemplare n. 3 è trasmessa dall ufficio finanziario all autorità fiscale competente sull impianto mittente, indicata nella casella 8 del DAA, nonché all autorità dello Stato membro in cui tali perdite sono state accertate, identificata in base alle attestazioni apposte dalla stessa nella casella A del DAA. B) Cambio di destinazione di prodotti trasferiti in regime sospensivo Nel caso di trasferimenti di prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, è consentito al mittente o ad un suo rappresentante di modificare il contenuto delle caselle 4, 7, 7a, 13, 14 e 17 del DAA per indicare, oltre ad un nuovo luogo di consegna, anche un nuovo destinatario, che deve essere un depositario autorizzato o un operatore registrato. Conformemente a guanto già disposto per la casella 7a, anche per le altre variazioni lo speditore dà immediata comunicazione, a mezzo fax o analoghi mezzi di teletrasmissione, delle modifiche all ufficio finanziario competente ai controlli sul proprio deposito e sul nuovo luogo di arrivo delle merci. Le modifiche devono essere im- 183

186 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa mediatamente riportate sul retro del DAA, utilizzando, per il momento, lo spazio riservato al cambio di località di consegna. C) Circolazione di oli minerali per via marittima o fluviale In caso di circolazione intracomunitaria per via marittima o fluviale di oli minerali in regime sospensivo, il depositario autorizzato mittente è autorizzato a non compilare le caselle n. 4, 7, 7a, 13 e 17 del DAA relative al destinatario se, al momento della spedizione del prodotto, questi non sia ancora definitivamente noto, purché ne informi preventivamente l ufficio finanziario competente sul proprio impianto ed effettui la comunicazione del nome e dell indirizzo del destinatario, del suo codice di accisa e del Paese di destinazione non appena noti o al più tardi quando i prodotti raggiungono la destinazione finale. D) Svincolo cauzione Lo speditore può svincolare la quota di cauzione impegnata mediante la copia dell esemplare n. 3 del DAA trasmessagli immediatamente dal destinatario via fax e munita, se previsto, delle attestazioni delle autorità fiscali del Paese di destinazione. Resta in tal caso fermo l obbligo per il mittente di comprovare, successivamente, l avvenuto buon esito della spedizione con l originale dell esemplare n. 3 del DAA. Si coglie l occasione per segnalare, in merito ad alcune perplessità sorte sulla procedura da seguire in caso di trasporti di prodotti in regime sospensivo, qualora il viaggio sia stato di durata superiore a quella indicata nella casella 17 del DAA, che la suddetta indicazione si riferisce non alla durata effettiva del trasporto, ma al tempo «normalmente» occorrente per la sua effettuazione, tenendo conto del mezzo di trasporto e della distanza, secondo la valutazione del mittente. Nell ipotesi di cui sopra, non è previsto l obbligo di alcuna annotazione sul DAA, come si evince anche dalla mancanza di un apposita casella, stabilita, invece, per il caso di cambio del luogo di consegna. Si ritiene, inoltre, che tale annotazione non possa essere apposta nella casella 11, destinata a riportare altri dati relativi al trasporto, né risulta che tale obbligo venga previsto dai principali Paesi comunitari. L unico caso in cui occorre effettuare la predetta annotazione è quello indicato dall art. 1, paragrafo 5, lett. c), della direttiva 94/74/CE, quando si verifica il cambio del destinatario o del luogo di consegna; in tale evenienza, infatti, variano anche i parametri in base ai quali è valutata la durata del viaggio. In attesa della modifica del modello del documento di accompagnamento, tale annotazione potrà essere apposta nella casella B del DAA. Per quanto riguarda la rilevanza da attribuire all indicazione della durata del viaggio, considerato che non è prevista nel documento di accompagnamento semplificato DAS, deve ritenersi che, nel DAA, tale dato sia soltanto indicativo, e che un suo superamento possa soltanto costituire (esattamente come nel caso di trasferimenti di merci scortate dal DAS che risultino di durata superiore alla norma) indizio, ma non prova di irregolarità. Per agevolare il compito di riscontro, anche a beneficio dell operatore, l incaricato del trasporto potrà rilasciare al destinatario una propria dichiarazione in merito alle cause che hanno determinato ritardi nei tempi previsti di trasporto. Nel caso in cui, invece, nell indicazione della durata del viaggio sia stato previsto un tempo palesemente eccessivo, al mittente può contestarsi l irregolare compilazione del documento, sanzionabile ai sensi dell art. 50, comma 1, del T.U. delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre Ad ogni buon fine, si precisa che per la corretta compilazione della casella 17 del DAA, la durata del viaggio deve essere espressa in ore, per i viaggi che terminano entro la giornata di emis- 184

187 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa sione del documento, ed in giorni, negli altri casi, intendendosi per termine del viaggio il momento in cui la merce viene consegnata al destinatario. Decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210 relativo all approvazione del regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise [coordinato con le modifiche introdotte con il decreto 16 maggio 1997, n. 148] Capo I - Circolazione degli oli minerali, dell alcole e delle bevande alcoliche in regime sospensivo Art. 1 - Documento di accompagnamento accise 1. La circolazione in regime sospensivo degli oli minerali, dell alcole e delle bevande alcoliche, di cui all art. 6 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, d ora in avanti denominato «testo unico», avviene con scorta del «Documento di Accompagnamento Accise», d ora in avanti indicato con la sigla «DAA», di cui al Regolamento (CEE) n. 2719/92, della Commissione, dell 11 settembre 1992 e successive modificazioni. Esso può consistere: a) in un documento amministrativo di accompagnamento, qualora sia conforme al modello allegato al citato regolamento (CEE) n. 2719/92; b) ovvero in un documento commmerciale, redatto su un modello di tipo diverso dal precedente, a condizione che contenga le stesse informazioni, contraddistinte dal corrispondente numero di casella, previste per il documento amministrativo. Art. 2 - Composizione e modalità di emissione del DAA 1. Il DAA si compone di quattro esemplari, recanti lo stesso numero identificativo, cosi destinati: a) l esemplare n. 1 viene conservato dallo speditore; b) l esemplare n. 2 scorta la merce e viene conservato dal destinatario; c) l esemplare n. 3 scorta la merce ai fini dell appuramento di cui all art. 3; d) l esemplare n. 4 scorta la merce e viene trasmesso dal destinatario all autorità fiscale competente per i controlli sul luogo di destinazione. 2. Prima della loro compilazione i DAA di tipo amministrativo sono soggetti a bollatura, mediante apposizione del timbro a secco, da parte dell ufficio tecnico di finanza competente per territorio, d ora in avanti indicato con la sigla «UTF». 3. I modelli da sottoporre a bollatura riportano, su ciascun esemplare, le seguenti indicazioni precompilate: a) denominazione del depositario autorizzato; b) codice di accisa del deposito fiscale; c) numero identificativo del documento, il quale è attribuito dal depositario autorizzato secondo una numerazione progressiva, anche sotto forma di codice alfanumerico, in maniera che non vi siano ripetizioni per ciascun deposito fiscale. Per la circolazione di merce nel solo ambito del territorio nazionale il documento riporta, inoltre, la dicitura: «circolazione interna». [tale dicitura non rientra nelle indicazioni precompilate; è un errore di stampa - V. Circolare Minfinanze prot. n. 373 del 21 maggio 1996, lett. b)]. 185

188 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa 4. Le indicazioni di cui al comma 3 sono precompilate o direttamente nelle rispettive caselle n. 1, 2 e 3 del DAA oppure sul margine laterale del documento stesso. 5. È consentito l impiego di fogli in bianco o parzialmente precompilati, singoli o a striscia continua per la stampa e la compilazione informatizzata del documento; in tal caso, le indicazioni di cui al comma 3 vengono prestampate lungo il margine laterale sinistro di ciascun foglio ed il timbro a secco è apposto in maniera da ricoprire almeno parte della stampigliatura. [È del pari, consentito che il DAA sia approntato in un numero di esemplari superiore ai quattro previsti purché siano contraddistinti dal numero indicativo dell esemplare e rechino, in maniera indelebile, la scritta «Non valido ai fini del regime delle accise.». I suddetti esemplari aggiuntivi possono essere anch essi sottoposti a bollatura unitamente agli altri esemplari] (1). 6. Per ottenere la bollatura, gli interessati presentano all UTF i DAA precompilati unitamente a domanda, in duplice copia, specificando il numero iniziale e finale dei modelli da bollare. I DAA vengono restituiti all interessato entro il decimo giorno lavorativo successivo a quello di presentazione unitamente ad una delle copie, con l attestazione dell avvenuta bollatura, che costituisce documento di carico di apposito registro, da tenersi secondo modalità stabilite dall amministrazione finanziaria. L altra copia della domanda resta a corredo del registro di cui al comma L UTF annota su apposito registro: a) la data di bollatura; b) gli estremi di identificazione del depositario autorizzato; c) l ubicazione del deposito fiscale; d) il numero degli stampati bollati, con l indicazione dei numeri identificativi iniziali e finali. 8. (2) I DAA di tipo commerciale sono emessi utilizzando appositi stampati predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministro delle finanze ai sensi dell art. 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n Per la predisposizione, la fornitura e la contabilizzazione degli stampati si applicano le modalità di cui agli artt. 10, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, e 11 del decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 335 del 30 novembre Gli operatori che ritirano, per la prima volta, i DAA di tipo commerciale presso una tipografia od un rivenditore autorizzato consegnano ai suddetti venditori copia, vistata dell UTF, della licenza fiscale di esercizio, in mancanza, di una apposita autorizzazione dell UTF o della Dogana, che i venditori medesimi conservano a corredo delle proprie contabilità. I successivi ritiri sono effettuati previa dichiarazione scritta dell operatore attestante, sotto la propria responsabilità, la permanenza della validità del proprio titolo all emissione dei suddetti documenti. Le tipografie ed i rivenditori autorizzati effettuano all UTF competente sul territorio dove sono ubicati gli utilizzatori oppure i rivenditori autorizzati la comunicazione dei DAA forniti a tali soggetti entro il giorno 10 di ciascun mese, per gli stampati forniti nel mese precedente. Sul modello fornito possono non essere prestampate le indicazioni di cui al comma 3, lett. a), b) e c), ferma restando l apposizione, da parte della tipografia autorizzata, della propria numerazione. È consentito che il DAA sia approntato con un numero di esemplari superiore ai quattro previsti, secondo la procedura di cui al comma 5. Prima della distribuzione, i DAA di tipo commerciale sono presentati dalle tipografie autorizzate agli UTF, secondo un programma da concordare con i suddetti uffici, per la bollatura, da effettuarsi secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6. La copia della domanda di pertinenza della tipografia, con l attestazione dell avvenuta bollatura, viene posta a corredo delle registrazioni tenute dalla tipografia medesima, mentre la contabilizzazione dei DAA bollati viene effettuata dall UTF su un registro analogo a quello tenuto ai sensi dell art. 7, per i DAA di tipo amministrativo. 9. I depositari autorizzati che impiegano DAA di tipo commerciale in luogo di quello di tipo amministrativo ne danno preventiva notizia all UTF e depositario presso tale ufficio un «facsimile» del documento medesimo. 10. In caso di cambio di ragione sociale, la nuova denominazione viene stampigliata sugli esemplari di DAA, già in possesso del depositario autorizzato, per consentirne l utilizzazione; in caso di 186

189 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa cessazione, i modelli di DAA non utilizzati sono distrutti o annullati alla presenza di un funzionario dell UTF. Delle operazioni effettuate viene redatto verbale in duplice copia, una delle quali è consegnata all interessato per essere posta a corredo delle proprie contabilità e l altra acquisita agli atti dell UTF e, se trattasi di DAA di tipo amministrativo, posta a corredo del registro di cui al comma 7, per le conseguenti annotazioni. 11. I DAA sono posti in uso in ordine progressivo; nel caso in cui vengano utilizzate contemporaneamente più macchine stampanti, i DAA sono posti in uso in gruppi consecutivi di 100. I DAA sono compilati (3) secondo le indicazioni riportate nelle singole caselle 7, con le seguenti modifiche od eccezioni, che, relativamente alla lett. a), riguardano solo la circolazione interna: a) è omessa la compilazione delle caselle 12, 13, 14, 15 e 21; può essere omessa la compilazione delle caselle 5 e 6; nella casella 18 è omessa l indicazione della densità a 15 C relativamente agli oli combustibili, ai gas di petrolio liquefatti e al gas metano, mentre per gli altri oli minerali in luogo della densità a 15 C è indicato il peso specifico a 15 gradi centigradi corretto per tener conto della spinta dell aria; nella casella 19, in caso di trasferimento di gas di petrolio liquefatti, il codice NC è limitato alle prime quattro cifre; in caso di trasferimento di metano a mezzo carri bombolai, non viene compilata la casella 22 e il quantitativo trasportato è espresso nella casella 20 in metri cubi alla temperatura di 15 C ed alla pressione normale; b) nella casella 9 viene indicato, oltre al nome del vettore, anche il nome della persona che, per conto del vettore, esegue il trasporto, d ora in avanti denominata «incaricato del trasporto». Per i trasferimenti via mare vengono indicati gli elementi identificativi della nave; per i trasferimenti a mezzo tubazione viene apposta la dicitura «via oleodotto»; c) nella casella 16 sono riportate la data e l ora d inizio della spedizione, facendo precedere dallo zero i numeri relativi al giorno, al mese ed all ora, se costituiti da unità; d) nella casella 17 la durata del viaggio, comprensiva anche delle soste programmate, è espressa in ore, per i viaggi che terminano entro la giornata in cui sono iniziati, ed in giorni, negli altri casi; e) nella casella B vengono indicati, oltre al cambio del luogo di consegna, anche l eventuale cambio del destinatario, gli scarichi parziali o l eventuale rientro in deposito. 12. In alternativa alla bollatura presso l UTF, possono essere utilizzati, con le modalità stabilite dall amministrazione finanziaria, altri idonei sistemi di validazione, anche su richiesta degli operatori interessati. Art. 3 - Appuramento del DAA 1. Il buon fine di ogni spedizione di prodotti in regime sospensivo è appurato dallo speditore con la ricezione del terzo esemplare del DAA contenente, nell apposita casella C, l attestazione di ricezione della merce redatta e firmata dal destinatario o da un suo rappresentante. 2. l attestazione di cui al comma 1 è soggetta al visto dell ufficio finanziario competente sull impianto destinatario, e cioè, a seconda dei casi, dell UTF, dell ufficio finanziario di fabbrica o 7 Circolare Minfinanze n. 182 del 13 luglio Sono stati sollevati dei dubbi in ordine alla corretta compilazione della casella n. 7 del D.A.A. quando l estrazione del prodotto venga effettuata per conto di un committente, diverso dal destinatario della spedizione. Al riguardo, si osserva che il documento di accompagnamento deve consentire l esatta individuazione dei soggetti interessati all operazione di trasporto, e più precisamente dello speditore, del trasportatore e del destinatario, ai quali il D.M. 25 marzo 1996, n. 210 impone determinati obblighi. Ferma restando, pertanto, la necessità di indicare nella suddetta casella n. 7 il destinatario della spedizione, si comunica che il nominativo del committente può eventualmente essere inserito di seguito a quello del destinatario, preceduto dalle parole «per conto», analogamente a quanto previsto per la compilazione del D.A.S. dall art. 10, comma 3, lett. b) del citato D.M. 210/1996, come modificato dal successivo D.M. 16 maggio 1997, n

190 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa della dogana, per i trasferimenti di merce aventi termine nel territorio dello Stato, e, se previsto, dell autorità fiscale del Paese comunitario di destinazione. Il visto apposto dall ufficio finanziario sull esemplare n. 3 del DAA ha valore di presa d atto e di attestazione di conformità del suddetto esemplare con l esemplare n. 4 (4). Art. 4 - Obblighi dello speditore 1. Per ogni trasferimento di merce in regime sospensivo lo speditore è tenuto: a) ad annotare giornalmente sul registro di carico e scarico tenuto ai sensi dell art. 5, comma 3, lett. c), del testo unico, il numero del documento di accompagnamento, il giorno di partenza, i dati relativi al soggetto ed all impianto destinatari, la qualità e la quantità di merce spedita; b) a porre a corredo di tale registro l esemplare n. 1 del DAA emesso; c) a contabilizzare l ammontare della cauzione relativa alla singola spedizione e a tenere in evidenza la quota di cauzione complessivamente impegnata per le spedizioni non ancora appurate; d) ad appurare il buon esito della spedizione. In caso di mancato appuramento lo speditore, nel termine di tre mesi dalla data di spedizione, comunica all ufficio finanziario competente sul proprio impianto il mancato arrivo dell esemplare n. 3 del DAA. 2. Ai soli fini dello svincolo della quota di cauzione impegnata, lo speditore può appurare il buon esito della spedizione in base ad una copia dell esemplare n. 3 del DAA trasmessogli immediatamente dal destinatario via fax. Restano in tal caso fermi, ai fini probatori, gli obblighi di cui all art. 3, comma (5) Lo speditore che disponga di un sistema elettronico o automatico di elaborazione può essere dispensato dall UTF dall obbligo di firmare il DAA ed autorizzato ad apporre in sua vece, il timbro speciale di cui all art. 1, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (CEE) n. 2225/93 della Commissione del 27 luglio 1993, previa presentazione della dichiarazione prevista dal suddetto regolamento. Art. 5 - Obblighi dell incaricato del trasporto 1. Fermi restando gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, l incaricato del trasporto ha l obbligo di custodire gli esemplari n. 2, 3 e 4 del DAA e di esibirli, assieme alla merce trasportata, ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo. L incaricato del trasporto, inoltre, riporta sui predetti esemplari del DAA, utilizzando la casella 11 o, se insufficiente, un foglio contenente gli estremi del DAA, da allegare al DAA medesimo, qualsiasi informazione supplementare relativa al trasporto, compresa ogni variazione riguardante il mezzo o il vettore. 2. In caso di furto, smarrimento o distruzione del DAA, l incaricato del trasporto, prima della prosecuzione del viaggio, effettua immediata denuncia al più vicino comando territoriale della guardia di finanza o, in mancanza, al più vicino organo di polizia, indicando, perché siano riportati a verbale, tutti gli elementi necessari ad identificare la partita trasportata, il mittente ed il destinatario. Se il luogo di consegna è in territorio nazionale, copia della denuncia scorta la merce fino all arrivo; prima della discarica viene richiesto l intervento dell ufficio finanziario competente sull impianto destinatario, che, esperiti i riscontri ritenuti opportuni, consente la consegna della merce. Effettuato poi il confronto fra i dati riportati nella denuncia di cui sopra e quelli risultanti dall esemplare n. 1 del DAA richiesto in copia allo speditore, il predetto ufficio provvede a trarre da quest ultima tre copie, recanti l annotazione «duplicato», che sostituiscono gli esemplari n. 2, 3 e 4 andati perduti. Nel caso si tratti di trasferimento verso un Paese comunitario, copia della denuncia scorta la merce fino all UTF più facilmente raggiungibile, che provvede, con la procedura sopra descritta, a rilasciare all incaricato del trasporto i duplicati degli esemplari n. 2, 3 e 4 del DAA per consentirgli la prosecuzione del viaggio e ne dà comunicazione all ufficio competente per l impianto speditore. Se la perdita del DAA relativo ad un trasferimento iniziato in territorio na- 188

191 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa zionale avviene in un Paese comunitario, fatta salva la procedura prevista, per tale evenienza, dal suddetto Paese, il depositario autorizzato mittente richiede all ufficio finanziario competente sul proprio impianto il rilascio di tre duplicati dell esemplare di DAA in suo possesso, previa presentazione di una dichiarazione di chi ha subito la perdita del documento, corredata, se del caso, della traduzione in lingua italiana. Del rilascio di tale duplicato viene data comunicazione all autorità incaricata della cooperazione amministrativa. In caso di perdita, in un Paese comunitario, del DAA relativo ad una partita destinata ad un operatore italiano, la suddetta partita potrà attraversare il territorio nazionale solo se scortata da duplicato del suddetto documento. 3. Nel caso si verifichi una perdita di prodotto soggetto ad accisa durante il trasferimento, l incaricato del trasporto ne dà immediata notizia all UTF competente sul luogo dove è stata constatata la perdita, che appone un attestazione sull esemplare n. 3 del DAA. Art. 6 - Obblighi del destinatario 1. Per i trasferimenti di merci in regime sospensivo aventi termine nel territorio dello Stato il destinatario è tenuto: a) ad assumere in carico la merce lo stesso giorno dell introduzione in deposito, annotando nel registro tenuto ai sensi dell art. 5, comma 3, lett. c), ovvero dell art. 8, comma 2, del testo unico, i dati relativi al depositario autorizzato e al deposito fiscale mittente; il numero di riferimento del DAA e la data di emissione; la qualità e la quantità della merce pervenuta; b) a porre a corredo del suddetto registro l esemplare n. 2 del DAA; c) a compilare l attestato di ricevimento della merce, nella apposita casella c) degli esemplari n. 2, 3 e 4 del documento di accompagnamento, con l indicazione della qualità e quantità di merce pervenuta. L attestato deve essere completo di data, timbro personale e firma del destinatario o di chi lo rappresenta; d) a dare immediata comunicazione all ufficio finanziario competente sul proprio impianto delle differenze riscontrate, in misura superiore alle tolleranze ammesse dalla normativa doganale, tra la quantità di prodotto indicata nel DAA e quella effettivamente pervenuta; la constatazione di tale differenza è attestata sul DAA sia dal destinatario sia dall incaricato del trasporto. Nella certificazione di ricezione va in ogni caso indicata la differenza riscontrata, sia in valore assoluto che come percentuale del carico, anche se rientrante nelle suddette tolleranze; e) a presentare gli esemplari n. 3 e n. 4 del DAA, completi degli elementi di cui alle lett. c) e d), all ufficio finanziario competente sul proprio impianto, che trattiene per sé l esemplare n. 4, apponendovi un attestazione di conformità con l esemplare n. 3, e restituisce quest ultimo con l apposizione del visto amministrativo di cui all art. 3, comma 2. Tale adempimento è effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento della merce, quando nell ambito del deposito fiscale destinatario sia presente l ufficio finanziario di fabbrica o la dogana, entro dieci giorni, e, comunque, non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello dell arrivo, negli altri casi. Nel caso in cui si siano verificate perdite superiori alle tolleranze ammesse dalla normativa doganale, l ufficio finanziario riporta sull esemplare n. 3 del DAA l ammontare dell accisa abbuonata ed il conteggio di quella che deve invece essere corrisposta. Se le perdite sono state constatate in un altro Paese comunitario, copia dell esemplare n. 3 è trasmesso dall ufficio finanziario all autorità fiscale competente sull impianto mittente; f) a rinviare allo speditore, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della merce, l esemplare n. 3 del DAA completo di attestato di ricevimento e di visto amministrativo. 2. Dagli adempimenti di cui alle lett. a)e b) del comma 1 è esonerato l operatore non registrato, salvo che egli sia già obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico. Resta in ogni caso fermo l obbligo di conservazione dell esemplare n. 2 del DAA per i cinque anni successivi, unitamente alla documentazione relativa all operazione effettuata. 189

192 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa Art. 7 - Annullamento della spedizione, cambio di destinazione e trasporto alla rinfusa 1. Qualora il trasporto di una partita per la quale è stato emesso il DAA non venga più effettuato, lo speditore provvede ad annullare i quattro esemplari del DAA, apportando sugli stessi le necessarie annotazioni, ed a porli a corredo del registro di cui all art. 4, comma 1, lett. a), procedendo alle conseguenti rettifiche. 2. È consentito al mittente o ad un suo rappresentante cambiare il luogo di consegna della merce od il destinatario. In tal caso lo speditore dà immediata comunicazione, a mezzo fax o analoghi mezzi di teletrasmissione, della modifica all ufficio finanziario competente per il proprio deposito, ed il nuovo luogo di consegna od il nuovo destinatario sono subito riportati sul DAA. 3. Se una partita scortata da DAA viene rifiutata dal destinatario o deve, per qualsiasi motivo, essere reintrodotta nel deposito mittente, ne viene dato immediato avviso all ufficio finanziario competente sull impianto speditore e sono effettuate le dovute annotazioni sul suddetto documento, che sarà utilizzato dal mittente per la ripresa in carico della partita. [Se solo una frazione della partita trasferita è scaricata, viene avvertito l UTF competente per l impianto del destinatario e vengono effettuate le opportune annotazioni sul DAA; La frazione non scaricata viene rinviata al deposito mittente o trasferita ad altro impianto abilitato a riceverla, con la scorta dello stesso DAA mentre la parte scaricata viene assunta provvisoriamente in carico in base a dichiarazione firmata dall incaricato del trasporto e dal destinatario. La presa in carico definitiva è effettuata in base ad un DAA «non scorta merce», emesso dal mittente entro il quinto giorno successivo a quello dello scarico parziale del prodotto] (6). 4. Nel caso di trasporto alla rinfusa, via mare, di partite di prodotti in regime sospensivo destinate a depositi diversi, ciascuna scortata dal proprio DAA, il riscontro dell eventuale superamento delle tolleranze stabilite dalla normativa doganale è effettuato rapportando i cali complessivamente verificatisi presso i singoli destinatari all ammontare complessivo delle partite trasferite alla rinfusa. Qualora i trasferimenti siano effettuati fra impianti nazionali, possono essere emessi un DAA «cumulativo», a scorta del quantitativo complessivamente trasportato, e tanti DAA «non scorta merce» quanti sono i destinatari, sui quali è omessa l indicazione della quantità da scaricare; gli estremi del DAA «cumulativo» e dei DAA «non scorta merce» sono riportati su una distinta allegata al DAA «cumulativo». [Effettuato lo scarico di ciascuna partita il relativo DAA «non scorta merce» viene completato dal destinatario con l indicazione del quantitativo scaricato] (7). Gli esemplari n. 2, 3 e 4 del DAA «cumulativo» sono consegnati all ultimo destinatario, che provvede ad allegare l esemplare n. 2 all esemplare n. 2 del proprio DAA «non scorta merce» e a presentare gli esemplari n. 3 e 4 all ufficio finanziario competente sul proprio impianto, per le incombenze previste dall art. 6, comma 1, lett. e). L appuramento è effettuato dallo speditore sulla base dell esemplare n. 3 del DAA «cumulativo» e degli esemplari n. 3 dei DAA «non scorta merce» da allegare al medesimo. Copie degli esemplari n. 4 del DAA «cumulativo» e di quelli «non scorta merce» sono trasmessi dagli uffici finanziari competenti sugli impianti destinatari a quello competente sull impianto speditore, per gli opportuni riscontri. Art. 8 - Trasferimenti ad operatori non registrati e a destinatari che operano tramite il rappresentante fiscale 1. Nel caso di trasferimenti di merce in sospensione di accisa ad un operatore non registrato, la merce è scortata, oltre che dal DAA, anche dalla dichiarazione prevista dall art. 8, comma 3, del testo unico attestante la prestazione di una garanzia per i diritti di accisa nel territorio nazionale oppure il pagamento dell importo equivalente. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 viene redatta su modello conforme all allegato al presente decreto, vistata dall UTF su richiesta dell interessato e dietro presentazione della documentazione relativa alla prestazione della cauzione od al pagamento dell imposta. 190

193 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa 3. La procedura di cui al presente articolo è applicata anche ai trasferimenti di merce in sospensione d accisa destinata a soggetti che operano attraverso il rappresentante fiscale. Capo II - Circolazione degli oli minerali, dell alcole e delle bevande alcoliche ad accisa assolta Art. 9 - Documento di accompagnamento semplificato 1. La circolazione degli oli minerali, dell alcole e delle bevande alcoliche ad accisa assolta, di cui all art. 12 del testo unico, e dell alcole denaturato con denaturante generale, fatto salvo quanto disposto al comma 2, avviene con scorta del «Documento di Accompagnamento Semplificato», d ora in avanti indicato con la sigla «DAS», di cui al Regolamento (CEE) n. 3649/92, della Commissione, del 17 dicembre Esso può consistere: a) in un documento amministrativo di accompagnamento, qualora sia conforme al modello allegato al citato regolamento (CEE) n. 3649/92; b) ovvero in un documento commerciale, redatto su un modello di tipo diverso dal precedente, a condizione che contenga le stesse informazioni, contraddistinte dal corrispondente numero di riquadro, previste per il documento amministrativo. 2. Per i trasferimenti ad altri Paesi comunitari di prodotti ad accisa assolta l emissione del DAS è prescritta per qualsiasi quantitativo, a meno che non si tratti di prodotti acquistati e trasportati dai privati, nei limiti previsti dall art. 11 del testo unico. Non è del pari prescritta, entro i suddetti limiti, la scorta del DAS per i prodotti acquistati in altri paesi membri da privati e da essi trasportati. Nelle movimentazioni fra operatori nazionali il DAS sostituisce le bollette di legittimazione mod. C 39 e C 62, il documento di cui all art. 2 della L. 15 dicembre 1971, n. 1161, ed i certificati di provenienza mod. H-ter 7, H-ter 16 e H-ter 16-bis in tutti i casi in cui tali documenti sono previsti. Per gli altri casi di trasferimenti di prodotti ad accisa assolta, ivi compresi i prodotti di cui all art. 62, commi 1, 2 e 6, nonché dei prodotti di cui all art. 21, comma 2, del testo unico e delle profumerie alcoliche, fatte salve le disposizioni in materia di tutela agricola, può essere utilizzato il DAS in sostituzione della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al D.P.R. 6 ottobre 1978, n , quando tale documento sia previsto. [Ai fini della circolazione, le merci contenenti alcole o prodotti di cui ai codici NC 2207 e 2208, esenti, denaturati o non denaturati, non sono considerate sottoposte al regime delle accise] (8). Art Composizione e modalità di emissione del DAS 1. Il DAS si compone di tre esemplari, recanti lo stesso numero identificativo, così destinati: a) l esemplare n. 1 viene conservato dallo speditore; b) l esemplare n. 2 scorta la merce e viene conservato dal destinatario; c) l esemplare n. 3 scorta la merce nei casi in cui debba procedersi all appuramento di cui all art. 11, comma 2 ed all art. 13, comma Prima della loro compilazione i DAS di tipo amministrativo sono soggetti a bollatura, mediante apposizione del timbro a secco, da parte dell UTF competente per territorio; i modelli da sottoporre a bollatura devono riportare, su ciascun esemplare, precompilati nei riquadri n. 1 e n. 2 oppure sul margine laterale del documento, la denominazione dello speditore, il numero di licenza o 8 TX MF prot. 94 del 22 maggio 1998: in esito poi ad una richiesta qui presentata da un associazione di categoria, si conferma che la possibilità di utilizzare i DAS al posto delle bolle di accompagnamento dei beni viaggianti, prevista dall art. 9 [ ] del D.M. 25 marzo 1996, n. 210, sussiste anche per la movimentazione degli oli lubrificanti e dei bitumi. 191

194 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa l eventuale codice di accisa ed il numero identificativo del documento. Per l attribuzione del numero identificativo del documento, per l approntamento con un numero di esemplari superiori ai tre previsti per la bollatura e la contabilizzazione presso l UTF, per la circolazione nel solo territorio nazionale, per l impiego di fogli in bianco o parzialmente prestampati per la compilazione o la stampa informatizzata, per la messa in uso dei modelli, per il cambio della ragione sociale e per l eventuale utilizzazione di altri sistemi di validazione si seguono le medesime procedure previste per i DAA di tipo amministrativo, dall art. 2, commi da 3 a 7 e da 10 a 12 (9). 3. (10) I DAS sono compilati secondo le indicazioni riportate singoli riquadri; nel riquadro 5 sono indicati, oltre al nome del vettore, anche il nome dell incaricato del trasporto, come definito dall art. 2, comma 11, lett. b), nonché la data e l ora d inizio del trasporto, facendo precedere dallo zero i numeri relativi al giorno, al mese ed all ora, se costituiti da unità. Per i trasferimenti fra soggetti operanti nel territorio nazionale: a) viene omessa la compilazione dei riquadri 3, 11, 13 e B, tranne il caso, per il riquadro 13, di trasferimenti di carburante destinato a distributori automatici ovvero di oli minerali commercializzati a volume ambiente; in tale evenienza nel suddetto riquadro è riportato, in luogo del prezzo di fattura, il volume alla temperatura ambiente. Viene pure omessa, nel riquadro 15, l annotazione relativa al rinvio dell esemplare n. 3. Il riquadro n. 6 è riservato alle annotazioni; b) l indicazione del numero della partita IVA viene omessa nel riquadro 1. In caso di estrazione effettuata per conto di un committente, il numero della partita IVA da riportare nel riquadro 4 è quello del committente, di cui deve essere indicato anche il nome, preceduto dalle parole, «per conto»; nei DAS di tipo commerciale il nome del committente ed il suo numero di partita IVA possono essere riportati in un apposito riquadro; c) nel riquadro 8 viene omessa l indicazione della densità a 15 C, relativamente agli oli combustibili ed ai gas petroliferi liquefatti; per gli altri oli minerali invece della densità a 15 C va indicato il peso specifico a 15 C, corretto per tener conto della spinta dell aria; d) può omettersi l indicazione, nel riquadro 9, del codice NC, quando la denominazione commerciale del prodotto, riportata nel riquadro 8, sia sufficiente anche alla determinazione del suo regime fiscale; e) per gli oli minerali può omettersi la compilazione del riquadro I DAS di tipo commerciale sono emessi utilizzando appositi stampati predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze ai sensi dell art. 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n Si applicano le disposizioni previste, per i DAA di tipo commerciale, dall art. 2, commi da 8 a bis. (11) Nei casi di trasferimenti particolari, per i quali il DAS non possa essere emesso dall operatore, tale documento è emesso dall UTF, su stampato fornito dall operatore medesimo, previa esibizione della documentazione giustificativa della detenzione del prodotto. Art Obblighi dello speditore 1. [Per i trasferimenti di merci ad imposta assolta lo speditore è tenuto: a) annotare giornalmente, nel registro di carico e scarico di cui all art. 5, comma 3, lett. c) od all artt. 12, comma 1, del testo unico, il giorno di partenza, i quantitativi complessivamente spediti nella giornata con la scorta del DAS, distintamente per qualità della merce, ed i numeri d identificazione dei DAS emessi. Analoghe annotazioni vengono effettuate per le partite estratte con la scorta di documenti commerciali; b) a porre a corredo del suddetto registro gli esemplari n. 1 dei DAS e le matrici dei documenti commerciali emessi;] (12) c) nel caso di trasferimenti di prodotti ad accisa assolta da una località all altra del territorio nazionale, con attraversamento del territorio di un altro Paese comunitario, a presentare, prima della spedizione, apposita dichiarazione all UTF. 192

195 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa 2. Nel caso in cui i trasferimenti di cui al comma 1 siano effettuati verso un Paese comunitario, lo speditore è tenuto a prestare, anche in solido con il destinatario, la cauzione prevista dall art. 7, paragrafo 5, lett. a), della Direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992, a garanzia del pagamento dell accisa nel Paese comunitario di destinazione. Qualora intenda chiedere il rimborso dell accisa nazionale assolta, è pure tenuto: a) a presentare, anteriormente alla spedizione, una dichiarazione ai fini del rimborso, dimostrando l avvenuto pagamento dell accisa; b) ad appurare il buon esito della spedizione mediante la ricezione dell esemplare n. 3 del DAS contenente, nell apposito riquadro B, l attestazione di ricezione della merce redatta e firmata dal destinatario o da un suo rappresentante. Tale esemplare deve essere corredato da un documento comprovante, da parte dell autorità fiscale del Paese comunitario di destinazione, l avvenuta presa in carico delle merci e dei relativi diritti d accisa, che può anche consistere in un attestazione apposta dalla suddetta autorità sull esemplare n. 3 del DAS, o che riporti l indirizzo del competente ufficio fiscale del Paese comunitario di destinazione, la data di accettazione della dichiarazione da parte di tale ufficio nonché il numero di riferimento o di registrazione della medesima. In caso di mancato appuramento lo speditore, nel termine di due mesi dalla data di spedizione, comunica al competente UTF il mancato arrivo dell esemplare n. 3 del DAS. 3. (13) Lo speditore che disponga di un sistema elettronico o automatico di elaborazione può essere dispensato dall UTF, limitatamente ai trasferimenti aventi termine in territorio nazionale, dall obbligo di firmare il DAS ed autorizzato ad apporre, in sua vece, anche prestampato, il timbro speciale di cui all art. 4, comma 3, a condizione che abbia preventivamente presentato una dichiarazione con la quale si assume la responsabilità di tutti i rischi connessi ai trasferimenti effettuati con i DAS recanti il suo timbro speciale. In tal caso, nel riquadro 15, in luogo della firma deve essere apposta l annotazione «Dispensa dalla firma». Art Obblighi dell incaricato del trasporto Fermi restando gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, l incaricato del trasporto ha l obbligo di custodire l esemplare n. 2 e, se compilato, quello n. 3 del DAS, unitamente agli allegati previsti dagli artt. 14, comma 2, 18, comma 3 e 20, comma 4, e di esibirli, assieme alla merce trasportata, ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo. L incaricato del trasporto è, inoltre, tenuto a riportare sui predetti esemplari del DAS, utilizzando il riquadro 5 o, se insufficiente, un foglio contenente gli estremi del DAS, da allegare al DAS medesimo, qualsiasi informazione supplementare relativa al trasporto, compresa ogni variazione riguardante il mezzo ed il vettore. 2. In caso di furto, smarrimento o distruzione del DAS, l incaricato del trasporto, prima della prosecuzione del viaggio, effettua immediata denuncia al più vicino comando territoriale della Guardia di finanza o, in mancanza, al più vicino organo di polizia, indicando, perché siano riportati a verbale, tutti gli elementi necessari ad identificare la partita trasportata, il mittente ed il destinatario. Se trattasi di circolazione interna, copia della denuncia scorta la merce fino all arrivo e tiene luogo del DAS ai fini dell assunzione in carico; il destinatario segnala comunque il fatto al competente UTF, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Nel caso si tratti di merce proveniente da un Paese comunitario, prima della discarica viene richiesto l intervento dell UTF competente che, esperiti i riscontri ritenuti opportuni, consente la consegna della merce. Effettuato poi il confronto fra i dati riportati nella denuncia di cui sopra e quelli risultanti dall esemplare n. 1 del DAS richiesto in copia allo speditore, il predetto ufficio provvede a trarre da quest ultima due copie, recanti l indicazione «duplicato», che, previa vidimazione, sostituiscono gli esemplari n. 2 e n. 3 andati perduti. Nel caso si tratti di trasferimento verso un Paese comunitario, copia della denuncia scorta la merce fino all UTF più facilmente raggiungibile, che provvede, con la procedura sopra descritta, a rilasciare all incaricato del trasporto i duplicati degli esemplari n. 2 e n. 3 per consentirgli la prosecuzione del viaggio e ne dà comunicazione all ufficio competente 193

196 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa per l impianto speditore. Se la perdita del DAS relativo ad un trasferimento iniziato in territorio nazionale avviene in un Paese comunitario, fatta salva la procedura prevista, per tale evenienza, dal suddetto Paese, l esercente del deposito mittente richiede all UTF competente per il proprio impianto il rilascio di due duplicati dell esemplare di DAS in suo possesso, previa presentazione di una dichiarazione di chi ha subito la perdita del documento, corredata, se del caso, della traduzione in lingua italiana. In caso di perdita, in un Paese comunitario, del DAS relativo ad un partita destinata ad un operatore italiano, la suddetta partita potrà attraversare il territorio nazionale solo se scortata da duplicato del suddetto documento. Art Obblighi del destinatario 1. Per i trasferimenti di merci ad imposta assolta aventi termine nel territorio dello Stato il destinatario è tenuto: a) ad assumere in carico la merce annotando nel registro tenuto ai sensi dell art. 12, comma 1, del testo unico, nello stesso giorno della ricezione, i dati relativi all impianto speditore, il numero di riferimento del DAS e la data di emissione, la qualità e la quantità della merce pervenuta; b) a porre a corredo dello stesso registro l esemplare n. 2 del DAS; c) nel caso di ricezione di prodotti, provenienti dal territorio nazionale, che abbiano attraversato il territorio di un altro Paese comunitario, a comunicare all UTF l avvenuta ricezione, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione medesima. 2. Dagli adempimenti di cui alle lett. a) e b) del comma 1 sono esonerati gli operatori non obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico. Resta in ogni caso fermo l obbligo di conservazione dell esemplare n. 2 del DAS per i cinque anni successivi, unitamente alla documentazione relativa all operazione effettuata. 3. Nel caso in cui il destinatario, diverso dal depositario autorizzato, in applicazione dell art. 10 del testo unico, intenda ricevere merce già immessa in consumo in un altro Paese comunitario, presenta all UTF competente per territorio nel luogo di ricevimento dei prodotti, prima della spedizione della merce, apposita dichiarazione, utilizzando il modello di cui all art. 8, e garantisce il pagamento dell accisa, che è effettuato il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del prodotto. Se all arrivo della merce riscontra differenze superiori alle tolleranze ammesse dalla normativa doganale, ne dà immediata comunicazione all UTF. Il destinatario appone, altresì, nell esemplare n. 3 del DAS, l attestazione di ricezione della merce e di corresponsione della relativa accisa, sottoponendola, entro cinque giorni dal ricevimento della merce, al visto dell UTF; l attestato deve essere completo di data, timbro personale e firma del destinatario o di chi lo rappresenta. Il destinatario provvede pure alla restituzione allo speditore del suddetto esemplare, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della merce. Art Trasporti collettivi a mezzo di normali imprenditori e ad opera di pubblico servizio 1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 6 del presente articolo, nel caso di trasporto collettivo, sia in proprio che da parte di normali imprenditori, di più partite di prodotti ad accisa assolta, per ognuna delle quali non si fa luogo, in relazione alla sua entità, all emissione del DAS e destinate a consumatori vari, il carico deve essere scortato da un DAS «collettivo» quando la somma delle partite di uno stesso tipo di prodotto supera il limite per il quale è prevista l emissione del DAS. 2. Sul DAS «collettivo», in luogo dell unico destinatario, è apposta l indicazione: «destinatari vari, come da distinta allegata». In tale distinta sono riportati gli estremi del DAS «collettivo» e, a fianco del nome di ciascun destinatario, la corrispondente quantità di prodotto trasportato. 3. L incaricato del trasporto collettivo depenna dalla distinta di cui al comma 2 le singole partite di prodotto man mano che viene provveduto alla consegna ed attesta, con l apposizione, sul- 194

197 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa l esemplare del DAS in suo possesso, del proprio timbro personale, della propria firma e della data, che il trasporto è stato effettuato. 4. L esemplare n. 2 del DAS «collettivo» è riconsegnato dal trasportatore al mittente per essere contrapposto all esemplare n Nel caso di trasporto promiscuo di partite per le quali si fa luogo all emissione del DAS con altre per le quali, singolarmente, in relazione alla loro entità, la suddetta emissione non è richiesta, queste ultime sono scortate dal DAS «collettivo» di cui al comma 1, qualsiasi sia il loro quantitativo complessivo. 6. Nei trasporti collettivi per conto di speditori vari, ciascuna partita di prodotto è scortata da DAS, indipendentemente dalla quantità. 7. Non si rende necessario il rilascio del DAS allorché il trasporto di più partite di prodotti ad accisa assolta, dirette a consumatori diversi, per ciascuna delle quali, in relazione alla sua entità, non si fa luogo all emissione del DAS, viene eseguito ad opera di servizio pubblico ferroviario, postale, tranviario o di linea. 8. Le procedure di cui al presente articolo non si applicano nei casi in cui vengono emessi DAS singoli, anche se non obbligatori in relazione all entità di ciascuna partita. Art Reintroduzione di prodotti ad accisa assolta nel deposito mittente 1. Qualora il trasporto di una partita di prodotti ad accisa assolta per cui è stato emesso il DAS non venga più effettuato, il mittente provvede ad annullare i vari esemplari del DAS, apportando sugli stessi le opportune annotazioni ed a porli a corredo del registro di cui all art. 11, comma 1, lett. a), procedendo alle conseguenti rettifiche. 2. Qualora si renda necessario il rientro della merce presso il mittente, l incaricato del trasporto annota sul DAS, prima dell inizio del viaggio di ritorno, le cause e l orario d inizio del viaggio di ritorno. In tale evenienza il mittente riassume in carico sul registro di magazzino la merce evidenziando le partite reintrodotte e facendo riferimento agli estremi del DAS. 3. Nel caso in cui una partita di prodotti ad accisa assolta per la quale è stato emesso il DAS venga rifiutata dal destinatario e il mittente intenda reintrodurla in magazzino, si applica la procedura di cui al comma 2 e la relativa annotazione sull esemplare n. 2 del DAS viene controfirmata dal destinatario. 4. Qualora il quantitativo da reintrodurre in deposito non abbia richiesto, per la sua entità, l emissione del DAS, la riassunzione in carico è giustificata con il documento commerciale che scorta la merce su cui viene apposta un annotazione, controfirmata, se trattasi di merce rifiutata, dal destinatario, relativa alla causale della restituzione nonché alla qualità e alla quantità del prodotto restituito. Tale documento è posto a corredo del registro di carico e scarico. 5. [La reintroduzione nel deposito speditore di una frazione di partita di prodotto ad imposta assolta, non potuta scaricare, per la quale, in relazione all entità, non si è resa necessaria l emissione del DAS, è consentita con la scorta di una apposita dichiarazione scritta rilasciata dal destinatario, a richiesta del trasportatore, da cui sia possibile rilevare:] (14) a) il nome ed il cognome del destinatario dal quale il prodotto viene rifiutato; b) il nome ed il cognome dello speditore e l esatta ubicazione del deposito mittente; c) la quantità e la qualità della quota parte di prodotto scaricata; d) la data del rilascio della dichiarazione; e) il motivo per cui non si è potuto completare lo scarico. Detta dichiarazione è, a cura del trasportatore, completata con l ora d inizio del viaggio di ritorno ed è consegnata al mittente, il quale la utilizza, in luogo del DAS, come documento giustificativo della presa in carico del quantitativo di prodotto restituito dal destinatario. 6. Nel caso in cui la partita commissionata sia scortata da DAS e ne debba essere reintrodotta in deposito una parte, l incaricato del trasporto indica sull esemplare n. 2 qualità e quantità del 195

198 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa prodotto effettivamente scaricato, rilasciando, nel contempo, al destinatario apposita dichiarazione da utilizzare, in luogo del DAS, per la presa in carico provvisoria del prodotto, nella quale, in aggiunta agli elementi di cui alle lett. a), b), d) ed e) della analoga dichiarazione di cui al comma 5, sono inseriti gli estremi del DAS ed alla lett. c) sono indicate qualità e quantità della merce scaricata. La quota parte di prodotto respinta viene scortata dall esemplare n. 2 del DAS fino al rientro nel deposito del mittente; quest ultimo la riassume in carico contrapponendo gli esemplari n. 1 e 2 del DAS e provvede a trasmettere a mezzo raccomandata, entro il primo giorno non festivo successivo al rientro del prodotto, un nuovo DAS «non scorta merce» per la regolarizzazione della presa in carico da parte del destinatario della merce effettivamente scaricata. La dichiarazione utilizzata per la presa in carico provvisoria è posta a corredo delle contabilità del destinatario. 7. (15) Qualora una partita di prodotto ad accisa assolta, per la cui movimentazione si renda dovuta l emissione del DAS, giacente presso un impianto di utilizzazione, debba essere reintrodotta in un deposito commerciale, nel caso in cui l utilizzatore non sia abilitato all emissione del suddetto documento lo stesso è emesso dal destinatario, che vi appone le annotazioni relative al motivo della reintroduzione. L esemplare n. 1 è posto, dal destinatario, a corredo delle proprie contabilità; l esemplare n. 2 ed una copia dell esemplare n. 1 vengono sottoscritti, prima dell inizio del trasporto, anche dall esercente dell impianto utilizzatore, che trattiene la copia dell esemplare n. 1, da custodire a termini di legge e, comunque, per un periodo non inferiore ad un anno, mentre l esemplare n. 2, a trasporto effettuato, viene custodito unitamente all esemplare n. 1. Art Cambio di destinazione 1. Nei casi di cui all art. 15, commi da 2 a 6, qualora il mittente non intenda riprendere in carico la merce e preferisca avviarla ad un altro destinatario, fermi restando i divieti previsti dalla normativa vigente, si applicano le procedure di cui ai predetti commi con le stesse condizioni e modalità di cui ai commi 2, 3 e 6 del medesimo art. 15. In tale evenienza è il nuovo destinatario a doversi assumere gli obblighi relativi alla presa in carico del prodotto; il cambio del destinatario deve essere annotato, a cura dell incaricato del trasporto, sull esemplare del DAS o, in mancanza di questo, del documento commerciale che accompagna il prodotto nonché, a cura del mittente, sull esemplare in suo possesso. Questi, nel caso in cui venga avviato ad un altro destinatario solo una quota parte del carico, annota anche la qualità e la quantità sia della merce regolarmente giunta a destinazione sia di quella trasferita al nuovo destinatario, le cui generalità e l ubicazione del relativo impianto devono essere indicate, a cura dell incaricato del trasporto, oltreché sull esemplare n. 2 del DAS, anche nelle dichiarazioni di cui all art. 15. La procedura di cui all art. 15, commi 4 e 5, può essere adottata solo se il nuovo destinatario può assumere in carico partite non scortate dal DAS. Art Reintroduzione nel deposito mittente o cambio di destinazione di prodotti ad accisa assolta nel caso in cui lo speditore sia un esercente deposito fiscale 1. (16) Nei casi di cui agli artt. 15 e 16, qualora lo speditore sia un esercente di deposito fiscale, si applicano le medesime procedure con l obbligo aggiuntivo, da parte del mittente, in caso di rientro della merce, di comunicare, prima della reintroduzione in deposito, il cambio di destinazione a mezzo fax o altro sistema di teletrasmissione all ufficio finanziario competente sull impianto o deposito mittente. 2. Qualora un prodotto già immesso in consumo, su richiesta di un operatore nell esercizio della sua attività economica, debba essere reimmesso in regime sospensivo per essere avviato ad un deposito fiscale, ai sensi dell art. 6, comma 6, del testo unico, prima della spedizione ne è data comunicazione all UTF ed è presentata domanda di rimborso dell accisa assolta; il trasferimento 196

199 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa al deposito fiscale viene effettuato con la scorta di un DAA emesso dal depositario autorizzato ricevente. Nel predetto documento deve risultare che trattasi di reimmissione in deposito fiscale di prodotto già immesso in consumo, per la cui movimentazione non si rende dovuta la prestazione della garanzia. L esemplare n. 1 del DAA viene posto, unitamente all esemplare n. 2, a corredo delle contabilità del depositario autorizzato ricevente, mentre l esemplare n. 3 viene restituito al mittente per essere custodito a termini di legge, e comunque per un periodo non inferiore ad un anno. Il rimborso dell accisa è effettuato solo dopo la conclusione del trasferimento, con l applicazione, salvo prova contraria, della aliquota d accisa più bassa fra quelle in vigore nei 12 mesi precedenti il giorno di conclusione del trasferimento. Art Trasporto alla rinfusa di oli minerali con autobotti munite di misuratore volumetrico, per carichi predeterminati 1. (17) Nel caso di trasporto alla rinfusa, effettuato con autobotti fornite di idoneo misuratore volumetrico, di più partite di oli minerali, per ognuna delle quali si rende dovuta l emissione del DAS, destinate a consumatori diversi, l incaricato del trasporto viene munito dal mittente, di tanti DAS quanti sono i destinatari del prodotto costituente il carico dell autobotte, da accertarsi in partenza mediante pesatura o con altri sistemi idonei di misura. Se le partite sono destinate ad impianti di distribuzione automatica di carburanti, il misuratore volumetrico è dotato anche di dispositivo impressore dei volumi erogati. 2. (18) Per consentire all incaricato del trasporto di effettuare le singole consegne mediante misurazione volumetrica con il misuratore applicato all autobotte, il quantitativo da consegnare a ciascun destinatario è espresso nel relativo DAS, oltre che in peso, anche nel corrispondente volume ambiente. 3. (19) L incaricato del trasporto deve essere altresì fornito di una distinta dei DAS affidatigli, nella quale sono riportati gli elementi d identificazione dei singoli DAS, nonché le letture, iniziali e finali del contatore totalizzatore del misuratore applicato all autobotte, corrispondenti ai quantitativi di prodotto da erogare ai singoli destinatari, i quali appongono la loro firma leggibile, seguita dalla data in margine alla distinta in parola, in segno di ricevuta della merce e del documento di accompagnamento. In alternativa all indicazione delle letture iniziali e finali del contatore totalizzatore, se l autobotte è munita di dispositivo impressore dei volumi erogati, alla distinta può essere allegata, per ciascuna partita scaricata, il relativo scontrino, recante le indicazioni di cui al comma 4, firmato dall incaricato del trasporto. 4. (20) Se la quantità scaricata non dovesse corrispondere a quella indicata nel relativo DAS l esercente dell ultimo impianto destinatario, dopo l assunzione in carico della quantità risultante dal predetto DAS, scarica, per calo di trasporto, o assume in carico, rispettivamente, le eventuali deficienze od eccedenze rilevate all atto della discarica, secondo le indicazioni del misuratore volumetrico o risultanti dallo scontrino emesso dall apposito dispositivo impressore dei volumi, se installato. Lo scontrino viene emesso in due esemplari sui quali sono riportati il numero d identificazione del misuratore o la targa dell autobotte, la numerazione progressiva dell impressore e la lettura del contatore, all inizio e alla fine dell erogazione; un esemplare dello scontrino, firmato dall incaricato del trasporto e completato con l indicazione del quantitativo complessivamente trasportato, resta a corredo del registro di carico e scarico dell impianto destinatario mentre l altro esemplare, con la firma del destinatario, è allegato alla distinta. In mancanza del dispositivo impressore, lo scontrino è sostituito da una dichiarazione rilasciata dall incaricato del trasporto. La suddetta procedura per l assunzione in carico delle eccedenze e per lo scarico delle deficienze è valida per le sole differenze attribuibili alle variazioni termiche che possono verificarsi fra il momento del carico e quello dello scarico ed alle tolleranze degli strumenti di misura. Se le differenze non rientrano nei suddetti limiti l esercente dell ultimo impianto destinatario ne dà immediata comunicazione all UTF. 197

200 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa 5. A trasporto ultimato, la distinta è riconsegnata al mittente, che la allega ai relativi esemplari n. 1 dei DAS. 6. Qualora una o più partite vengano rifiutate o scaricate solo in parte e pertanto risulti la necessità di reintrodurre in deposito la rimanenza di prodotto, viene seguita la procedura di cui all art. 15, commi 3 e 6. Art Forniture di calore in appalto 1. I titolari di licenza fiscale per l esercizio di depositi di oli minerali ad accisa assolta, di cui all art. 25, comma 1, del testo unico, che intendono destinare, quali conduttori in appalto di impianti di riscaldamento a sistema centrale, oli da gas all alimentazione degli impianti medesimi, muniscono il personale incaricato del trasporto di tanti DAS quanti sono gli impianti da rifornire, indipendentemente dal quantitativo trasportato. Sui DAS viene indicato come destinatario il conduttore in appalto e come località di consegna il luogo di effettiva destinazione. A trasporto effettuato, gli esemplari n. 2 dei DAS sono custoditi presso il conduttore in appalto, in allegato alle proprie contabilità od al registro di carico e scarico dell impianto destinatario, se previsto dall art. 25, comma 3, del testo unico, tenuto presso il conduttore medesimo. 2. Se il conduttore in appalto non è munito della licenza fiscale di cui al comma 1, viene considerato come assuntore della funzione di intermediario, vale a dire di commissionario ovvero di mandatario senza rappresentanza. In tal caso sul DAS viene indicato come destinatario il suddetto conduttore in appalto, specificandone anche la sede, mentre come località di destinazione viene riportata quella dell impianto ricevente. Se l impianto destinatario non è obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico, l esemplare n. 2 del DAS viene custodito, per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente, presso la sede del conduttore in appalto. 2-bis. (21) La procedura per la fornitura di calore in appalto, di cui ai commi 1 e 2, si applica anche al caso di impiego di olio combustibile. Qualora. per cessazione dell appalto o per altro motivo, si debbano trasportare giacenze di prodotto da un utilizzatore ad un altro e si renda necessaria l emissione di un DAS, tale documento è emesso dall UTF, con la procedura di cui all art. 10 comma 4-bis. Art Trasporto alla rinfusa di oli minerali con autobotti munite di misuratore volumetrico, per carichi non predeterminati 1. Nel caso di trasporto alla rinfusa, effettuato con autobotti munite di idoneo misuratore volumetrico, di più partite di oli minerali non predeterminate, il mittente munisce l incaricato del trasporto di un DAS «collettivo», rilasciato per l intera quantità trasportata, e di tanti altri DAS quanti sono gli impianti da rifornire, qualunque sia la quantità da consegnare. 2. Sul DAS «collettivo», in luogo del nome dell unico destinatario, va apposta l annotazione «Destinatari diversi, come da distinta allegata». 3. I singoli DAS che traggono origine da quello collettivo sono compilati integralmente tranne per quanto concerne il quantitativo del prodotto da consegnare. Su ciascuno di tali documenti viene, inoltre, apposta la dicitura: «non scorta merce». 4. Sulla distinta da allegare al DAS «collettivo», sulla quale sono indicati gli estremi del medesimo, sono elencati i vari DAS «non scorta merce», riportandone, in apposite «finche», tutte le indicazioni relative, lasciando in bianco soltanto la quantità da erogare e le letture, iniziali e finali, del contatore totalizzatore applicato all autobotte, relative alle singole erogazioni. La lettura iniziale del contatore al momento in cui l autobotte esce dal deposito, viene, però, trascritta dal mittente si «collettivo», sia sulla distinta. 5. L incaricato del trasporto, al momento dell effettuazione dei singoli rifornimenti, completa i relativi DAS «non scorta merce» dell elemento mancante, rilevandolo dal contatore, azzerabile, 198

201 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa delle erogazioni parziali, inserito nella testata contometrica del misuratore, e li consegna ai rispettivi destinatari. L incaricato medesimo riporta, poi, nelle relative «finche» di cui al comma 4, i litri di prodotto consegnato, con riferimento alle letture iniziali e finali del contatore totalizzatore riferibili alle singole erogazioni, convalidando le scritturazioni con la propria firma. 6. Il DAS «collettivo» e l annessa distinta, su cui l incaricato del trasporto deve attestare, apponendovi la propria firma, che il trasporto è avvenuto, vengono consegnati, dall incaricato medesimo, al mittente per gli adempimenti di cui ai commi 7, 8 e 9 del presente articolo. 7. A trasporto effettuato, il mittente riporta sul DAS «collettivo» nonché sull allegata distinta, in corrispondenza delle indicazioni del numero segnato dal contatore totalizzatore, all uscita dell autocisterna dal deposito, il numero segnato dallo stesso contatore a consegne ultimate ed esegue la differenza, ponendola a confronto con il volume di prodotto caricato. Qualora il volume complessivo di prodotto erogato dal misuratore corrisponda, tenuto conto delle tolleranze dovute a variazioni di temperatura o a tolleranze degli strumenti di misura, a quello del carico indicato nel DAS «collettivo», contrappone l esemplare n. 2 di tale documento al corrispondente esemplare n. 1. Se la differenza dei volumi supera dette tolleranze, ne è data immediata comunicazione all UTF. 8. Qualora risulti una differenza di prodotto, non consegnato, la reintroduzione in deposito è effettuata con riferimento al DAS «collettivo» emesso per l intero carico originario. A tal fine l incaricato del trasporto attesta sulla distinta allegata al DAS «collettivo» che il trasporto si è concluso con una rimanenza di prodotto, nell autocisterna, da reintrodurre nel deposito mittente, facendo seguire la dichiarazione dalla propria firma, previa indicazione della data e dell ora d inizio del viaggio di ritorno. Il mittente, a sua volta, deve allegare il DAS collettivo al registro di carico e scarico a giustificazione della quantità di prodotto reintrodotta in deposito, dopo aver provveduto a completare il DAS medesimo con le seguenti attestazioni: a) data e ora del rientro dell autocisterna in deposito; b) rimanenza del carico reintrodotto in deposito; c) numero d ordine della registrazione a carico di tale rimanenza nel predetto registro di carico e scarico. 9. In ogni caso, il mittente completa l esemplare n. 1 dei DAS «non scorta merce» con l indicazione delle quantità di prodotto rilevate dalla distinta di cui al comma La procedura prevista nel presente articolo si applica anche ai casi di trasporto alla rinfusa di gas petroliferi liquefatti destinati ad impianti di distribuzione stradale, effettuati con autobotti non munite di misuratore volumetrico, a condizione che sia possibile accertare mediante pesatura, prima e dopo ciascuna discarica, i quantitativi scaricati in ciascun impianto di distribuzione Capo III - Disposizioni comuni e finali Art Circolazione «biodiesel» 1. La circolazione del prodotto denominato «biodiesel» soggetto alla disciplina di cui all art. 21, comma 6, del testo unico, avviene, nel territorio nazionale, con la scorta del DAA, se con destinazione ad un deposito fiscale, o del DAS, contenente anche l indicazione del trattamento fiscale cui è stato assoggettato, se destinato a depositi diversi da quelli fiscali. [Se trattasi di miscela di «biodiesel» con oli minerali, nei suddetti documenti è riportata anche l indicazione della percentuale di miscelazione, come previsto, per le miscele con gasolio, dal decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1994] (22). 2. Il «biodiesel» proveniente da altro Paese comunitario perviene al soggetto autorizzato ad effettuarne la prima immissione in consumo nel territorio nazionale con la scorta della documentazione prevista nel Paese di provenienza. 3. Il «biodiesel» trasferito ad altri Paesi comunitari, se destinato all autotrazione, è scortato dal DAA o dal DAS a seconda che circoli in regime sospensivo o ad accisa assolta; se è, invece, desti- 199

202 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa nato alla combustione, è scortato da documentazione commerciale da cui risulti il destinatario, oppure, se richiesto da tali Paesi, dal DAA o dal DAS, a seconda che abbia o meno corrisposto l imposta in Italia. Art Trasferimento di oli minerali via mare o a mezzo tubazione 1. Il trasferimento di partite di oli minerali soggetti ad accisa fra depositi fiscali, a mezzo tubazione, deve essere preventivamente comunicato agli uffici finanziari competenti sugli impianti speditore e destinatario, e il DAA viene compilato al termine del trasferimento, dopo l accertamento, presso l impianto speditore, del quantitativo trasferito. La trasmissione del suddetto documento al destinatario è effettuata entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della conclusione del trasferimento. È consentito l accertamento, presso il destinatario, con le modalità stabilite dall amministrazione finanziaria, di quota parte della partita in trasferimento, ai fini della presa in carico e del successivo utilizzo; resta fermo che l appuramento del DAA è effettuato al momento della ricezione dell intera partita. L amministrazione finanziaria può consentire che le informazioni sul tipo e la quantità delle partite trasferite a mezzo tubazione siano scambiate fra gli esercenti gli impianti e gli uffici finanziari interessati tramite procedure informatizzate sostitutive del DAA; le suddette procedure possono essere applicate anche ai trasferimenti intracomunitari, previo accordo con i Paesi comunitari interessati, da stipularsi ai sensi dell art. 3 del regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell 11 settembre Le disposizioni di cui al comma 1, relative alla preventiva comunicazione dei trasferimenti ed alla compilazione e trasmissione del documento di accompagnamento si applicano anche per i trasferimenti di oli minerali soggetti ad accisa effettuati via mare nonché per quelli di oli minerali ad accisa assolta, fermi restando i divieti previsti dalla normativa vigente, effettuati via mare od a mezzo tubazione. In tale ultima evenienza, nel caso di trasferimento fra impianti nazionali, a mezzo tubazione, di partite di oli minerali ad accisa assolta, per un quantitativo tale da essere stoccato in più di un serbatoio dell impianto destinatario oppure superiore ai metri cubi, è consentita l emissione di DAS «parziali» «non scorta merce» durante il trasferimento e senza la sua interruzione, per l assunzione in carico dei quantitativi man mano pervenuti presso l impianto destinatario. Al termine del trasferimento viene emesso un DAS per il quantitativo complessivamente trasferito. Sui DAS «parziali» è riportata la dicitura «Quantitativo parziale di un trasferimento in corso», mentre sul DAS emesso al termine del trasferimento viene fatto riferimento ai suddetti DAS «parziali». La predetta procedura è attuata per trasferimenti che si completano nel corso di uno stesso mese. 3. In caso di circolazione intracomunitaria per via marittima o fluviale di oli minerali in regime sospensivo, il depositario autorizzato può non compilare le caselle n. 4, 7, 7a, 13 e 17 del DAA relative al destinatario se, al momento della spedizione del prodotto, questi non sia ancora definitivamente noto, purché effettui all ufficio finanziario competente sul proprio impianto la comunicazione del nome e dell indirizzo del destinatario, del suo codice d accisa e del Paese di destinazione non appena noti o al più tardi quando i prodotti raggiungono la destinazione finale. 4. Se, per eccezionali condizioni meteomarine, dopo la caricazione, anche parziale, di partite di oli minerali destinate ad impianti nazionali, non è possibile consegnare all incaricato del trasporto gli esemplari di sua spettanza dei DAA o dei DAS, è consentito il trasporto senza la scorta dei suddetti documenti, previa comunicazione da parte dello speditore, a mezzo fax od altro mezzo di teletrasmissione, agli uffici finanziari competenti sul proprio impianto e su quello destinatario, facente riferimento anche alla corrispondenza intercorsa con le autorità portuali. Resta fermo l obbligo, da parte dello speditore, dell inoltro al destinatario, con il mezzo più rapido, degli esemplari dei documenti di pertinenza di quest ultimo. 5. Le disposizioni di cui all art. 795 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, si applicano anche alle merci soggette ad accisa quando, mentre si trovano in circolazione intracomunitaria in regime sospensivo, ne viene decisa l esportazione. 200

203 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa Art Cauzioni 1. Le cauzioni previste dal presente regolamento vengono prestate nella misura e con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 1994, con le seguenti modifiche ed integrazioni: a) nel caso di garanzia per il pagamento dell accisa nazionale dovuta da operatori professionali o da soggetti che operano tramite rappresentante fiscale, nonché di quella dovuta per i trasferimenti, in regime sospensivo, di prodotti alcolici contrassegnati, la misura della cauzione è pari al 100 per cento dell accisa gravante su ogni partita trasferita; b) per i trasferimenti fra impianti ubicati nel territorio nazionale, la garanzia ha validità solo nei confronti dell amministrazione finanziaria italiana; c) in luogo del depositario autorizzato mittente, la garanzia può essere prestata dal trasportatore o dal proprietario della merce; d) l amministrazione finanziaria ha la facoltà di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili o di notoria solvibilità l esonero dall obbligo di prestare la garanzia per i trasferimenti, sia nazionali che intracomunitari, di oli minerali, effettuati per via marittima o a mezzo tubazioni. Art Importazioni ed esportazioni 1. In caso di trasferimento di merce d importazione in regime di sospensione della sola accisa dalla dogana a depositi fiscali o ad operatori professionali, il DAA è emesso dalla dogana su stampati presentati dagli interessati e viene allibrato dalla medesima in un registro simile a quello di cui all art. 2, comma 7. Gli estremi del DAA emesso sono annotati sulla bolletta d importazione, alla quale viene contrapposto l esemplare n. 3, dopo l appuramento da parte del destinatario. Analoga procedura viene seguita nel caso d inoltro a destino di prodotti per i quali, all atto dell importazione, viene assolta l accisa, con la sostituzione al DAA del DAS, quando sia prevista l emissione di tale documento. Nel caso in cui l intero carico sia inviato al destinatario con la scorta della bolletta di pagamento dei diritti di confine, tale bolletta sostituisce il DAS, purché integrata dalla dogana con tutte le indicazioni previste per il suddetto documento. 2. La dogana di uscita alla quale pervengono merci in esportazione in regime di abbuono scortate dal DAA trattiene gli esemplari n. 2 e 4 e restituisce subito al mittente l esemplare n. 3, munito della certificazione che le merci hanno effettivamente lasciato il territorio comunitario. [Se le merci sono esportate in regime di restituzione, la dogana di uscita trattiene l esemplare n. 2 del DAS e lo allega alle contabilità relative all operazione di esportazione] (23). 3. Non è prescritta l emissione del DAA per la circolazione di prodotti soggetti ad accisa, provenienti da Paesi terzi o ivi destinati, quando sono immessi in una zona franca o in un deposito franco o quando sono sottoposti ad uno dei regimi sospensivi doganali elencati nell art. 84, paragrafo 1, lett. a), del regolamento CEE n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario. 4. I prodotti soggetti ad accisa, spediti da un depositario autorizzato insediato in un determinato Paese comunitario, per essere esportati attraverso uno o più altri Paesi comunitari, possono circolare in regime sospensivo, con la scorta del DAA, da appurare mediante certificazione, da parte della dogana di uscita dalla Comunità, che i prodotti hanno effettivamente lasciato il territorio comunitario. Art Rinvio da altre normative 1. La disciplina, di carattere generale, stabilita dal presente regolamento si applica in tutti i casi in cui altri provvedimenti legislativi o regolamentari prevedano l utilizzazione di DAA o di DAS, fatte salve le specifiche prescrizioni eventualmente stabilite dai citati provvedimenti. 201

204 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa Art Vigilanza e penalità 1. Il personale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ed i militari della Guardia di finanza, ai fini della vigilanza sull osservanza della normativa vigente, procedono a verifiche e riscontri, compreso il prelievo di campioni, sia presso gli impianti interessati ai trasferimenti sia, su strada e nelle acque interne e territoriali, nei riguardi dei mezzi di trasporto o delle imbarcazioni utilizzati per i trasferimenti medesimi. 2. I controlli di cui al comma 1 sono estesi anche alla circolazione dei prodotti destinati ad usi esenti o non tassati ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa non armonizzata, anche se scortati dalla sola documentazione commerciale. 3. Qualora ricorrano gravi e predeterminati motivi di cautela fiscale, da formalizzare agli atti, gli organi di cui al comma 1 possono apporre sigilli al carico, annotando sui documenti di accompagnamento le operazioni compiute. In tale circostanza le verifiche sono completate presso il destinatario, al momento della conclusione del trasporto, previo riscontro dell integrità dei suggelli. 4. Indipendentemente dall esercizio dell azione penale per le violazioni costituenti reato, qualora non siano applicabili sanzioni previste da altra specifica normativa, l inosservanza delle disposizioni del presente regolamento è punita con la pena pecuniaria prevista dall art. 50, comma 1, del testo unico. 5. Per eseguire controlli e riscontri sulla movimentazione delle merci, gli uffici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ed i comandi della Guardia di finanza possono avvalersi delle strutture informatiche in dotazione dei soggetti che commerciano i prodotti di cui al capo II del presente regolamento e collegarsi direttamente con le stesse; tali soggetti sono obbligati a presentare, secondo le modalità stabilite dall amministrazione finanziaria, elenchi, elaborati eventualmente con sistemi informatizzati, concernenti le movimentazioni, nonché a produrre a richiesta, eventualmente su supporti informatici, gli elementi tecnici necessari alla misurazione dei prodotti medesimi. Fatte salve le particolari disposizioni relative agli impianti di fabbricazione di prodotti sottoposti ad accisa, i soggetti che spediscono partite di prodotto ad accisa assolta, individuati sulla base di criteri selettivi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, che devono, in ogni caso, prevedere una rotazione dei soggetti in questione, sono, altresì, tenuti a far pervenire all UTF competente per territorio, per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a tre mesi per anno, comunicazione preventiva di ciascuna partita estratta dagli impianti medesimi. Art Periodo transitorio Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i trasferimenti fra operatori nazionali ricadenti nelle previsioni di cui all art. 1, comma 1, ed all art. 9, comma 1, il DAA sostituisce le bollette di cauzione mod. C 21 e mod. H-ter 18 ed il DAS i certificati di provenienza mod. H-ter 7, H-ter 16 e H-ter 16-bis, il documento di cui all art. 2 della L. 15 dicembre 1971, n e le bollette di legittimazione mod. C 39 e C 62, le cui rispettive discipline, per quanto attiene ai citati trasferimenti, vengono pertanto a decadere dalla suddetta data. È tuttavia consentito, fino ad esaurimento delle scorte e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamentoe nel rispetto della disciplina stabilita dal medesimo, l utilizzazione degli stampati delle bollette di cauzione mod. C 21 e mod. H-ter 18 in luogo del DAA, e degli stampati dei certificati di provenienza mod. H-ter 7, H-ter 16 e H-ter 16-bis, del documento di cui all art. 2 della L. 15 dicembre 1971, n e delle bollette di legittimazione mod. C 39 e mod. C 62 in luogo del DAS, purché siano muniti rispettivamente della stampigliatura «Vale come DAA» o «Vale come DAS». 2. Nel caso, di cui al comma 1, di utilizzazione degli stampati dei modelli C 21 ed H-ter 18, il certificato di scarico ed il riscontrino sono utilizzati al posto rispettivamente degli esemplari n. 3 e 4 del DAA e sul modello devono essere riportati anche i codici di accisa dello speditore e del de- 202

205 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa stinatario; nel caso di utilizzazione degli stampati dei modelli H-ter 16 e H-ter 16-bis vengono annullati i riscontrini n. 1 e 2 e vengono omesse le indicazioni della validità e dell itinerario di massima; nel caso di utilizzazione degli stampati del modello H-ter 7 viene annullato il secondo esemplare dell originale destinato all UTF; nel caso di utilizzazione degli stampati dei modelli C 39 e C 62 vengono annullati il riscontrino e, relativamente al mod. C 62, la figlia III, e viene omessa l indicazione della validità. In tutti i casi previsti dal presente comma, le matrici restano a corredo del registro di carico e scarico dello speditore. Art Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Note (1) Periodo aggiunto con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 2. (2) Comma così interamente sostituito con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 2. (3) Periodo così interamente sostituito dal decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 2. (4) Periodo così aggiunto con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 3. (5) Comma così interamente sostituito con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 4. (6) Periodi così aggiunti con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 5. (7) Periodo così sostituito con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 5. (8) Periodo così aggiunto con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 6. (9) Ultimo periodo così sostituito con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 7. (10) Comma così interamente sostituito con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 7. (11) Comma così aggiunto con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 7. (12) L alinea e le lett. a) e b) del comma 1 sono così sostituite con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 8. (13) Comma così interamente sostituito con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 8. (14) Alinea così sostituita con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 9. (15) Comma così interamente sostituito con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 9. (16) Comma così interamente sostituito con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 10. (17) Comma così interamente sostituito con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 11. (18) Comma così interamente sostituito con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 11. (19) Comma così interamente sostituito con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 11. (20) Comma così interamente sostituito con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 11. (21) Comma così interamente aggiunto con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 12. (22) Periodo così interamente sostituito con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 13. (23) Periodo così interamente sostituito con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 14. Circolare Minfinanze n. 106/D, prot. 315/UDC-CM del 30 aprile 1996 D.M. 25 marzo 96 - Circolare esplicativa Nel Supplemento ordinario n. 70 della Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 1996 è stato pubblicato il regolamento in oggetto, che prevede, per la circolazione nazionale dei prodotti sottoposti ad accisa, l utilizzazione dei documenti di accompagnamento adottati per i trasferimenti intracomunitari. Trattasi, come è noto, del documento di accompagnamento in regime sospensivo (DAA) di cui al Regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell 11 settembre 1992, modificato dal Regolamento (CEE) n. 2225/93 della Commissione del 27 luglio 1993, e del documento di accompagnamento semplificato (DAS), di cui al Regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione del 17 dicembre 1992, utilizzato per i trasferimenti di prodotti ad accisa assolta nonché dell alcole denaturato con denaturante generale. 203

206 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa L utilizzazione del DAA per i trasferimenti nazionali era già stata autorizzata, in via generale, a mezzo circolari, e, per il caso particolare dei prodotti petroliferi destinati a taluni usi agevolati, dal D.M. 17 maggio 1995, n. 322 e dal D.M. 16 novembre 1995, n. 577; con il primo di tali decreti è stato anche previsto l impiego del DAS per la scorta dei prodotti petroliferi denaturati destinati ad usi diversi dalla carburazione o dalla combustione. Il decreto in esame disciplina la materia, integrando la normativa comunitaria nei settori lasciati alla competenza degli Stati membri e recependo le norme, di carattere regolamentare, delle Direttive 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 e 94/74/CEE del Consiglio del 22 dicembre L integrazione più notevole alle norme comunitarie consiste nell obbligo di sottoporre gli stampati alla preventiva bollatura da parte dall UTF; ciò per evitare la possibilità di utilizzazione di duplicati, che consentirebbero movimentazioni illegittime. È, tuttavia, prevista la possibilità di adozione, anche su proposta degli interessati, di altri sistemi di validazione, meno onerosi della bollatura. Dal punto di vista formale, il provvedimento è suddiviso nel Capo I (artt. da 1 a 8), relativo alla circolazione in regime sospensivo, e nel Capo II (artt. da 9 a 20), relativo alla circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, mentre il Capo III (artt. da 21 a 28) riguarda disposizioni comuni e finali. Allegato al decreto vi è il modello dell attestazione della prestazione della garanzia che accompagna le partite destinate ad operatori non registrati od a soggetti che ricevano prodotti che hanno assolto l accisa in altri Stati membri. Ciò premesso, si passa ad illustrare il testo del regolamento, soffermandosi principalmente sugli aspetti innovativi del decreto e fornendo le istruzioni necessarie alla sua corretta applicazione. Capo I - Circolazione in regime sospensivo L art. 1 richiama, in pratica, le disposizioni dell art. 6, comma 3, del testo unico sulle accise, che prevedono che la circolazione, anche nazionale, in regime sospensivo, deve avvenire con il documento di accompagnamento comunitario. Tale documento, come è noto, può essere di tipo amministrativo o di tipo commerciale, purché contenente le medesime caselle di quello di tipo amministrativo. L art. 2 illustra, al comma 1, la composizione del DAA, mentre il successivo comma 2 prevede che i DAA di tipo amministrativo, prima della compilazione, vengano sottoposti a bollatura da parte del Competente UTF, da attuare mediante opposizione di timbro a secco. I commi successivi non necessitano di particolari chiarimenti; si segnala, comunque, la possibilità, di cui è cenno al comma 5, di sottoporre alla bollatura DAA costituiti da fogli in bianco o parzialmente prestampati, recanti, tuttavia, le indicazioni di cui al comma 2, in modo da rendere possibile la compilazione informatizzata del modello. Il registro di cui al comma 6 dovrà essere vidimato dall UTF e sullo stesso l operatore dovrà prendere in carico i DAA bollati, con riferimento agli estremi della copia della richiesta con l attestazione di avvenuta bollatura, e darsi scarico di quelli scritturati, con frequenza decadale, considerando l ultima decade conclusa con la fine del mese. Il registro, al suo esaurimento, come tutte le altre scritture contabili, dovrà essere custodito per un periodo di 5 anni dalla data dell ultima scritturazione. Sempre per quanto concerne il comma 6, si richiama l attenzione degli UTF sul termine di 10 giorni dalla data della presentazione degli stampati previsto per la restituzione degli stessi, dopo la bollatura. Il comma 8 stabilisce che i DAA di tipo commerciale sono emessi utilizzando appositi stampati predisposti dalle tipografie autorizzate alla predisposizione dello bolle di accompagnamento dei 204

207 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa beni viaggianti, alla cui disciplina, anche per quanto riguarda la fornitura e la contabilizzazione, viene fatto riferimento. Anche tali stampati devono essere sottoposti, a cura delle tipografie autorizzate, alla bollatura da parte degli UTF, secondo un programma da concordare con tali uffici. I commi 9 e 10 riguardano, rispettivamente, l obbligo, da parte degli operatori, di depositare un fac-simile del DAA di tipo commerciale presso il competente UTF e la procedura da seguire in caso di cambio di ragione sociale, mentre il comma 11 si riferisce alle modalità di compilazione del documento. In particolare, in applicazione della facoltà prevista, per i singoli Stati membri, dal citato Regolamento 2719/92 viene previsto che, nelle casella 16, venga riportata, oltre alla data di spedizione, anche l ora d inizio del viaggio. Il comma 12 prevede che, in alternativa alla bollatura presso l UTF, possano essere utilizzati, con le modalità stabilite dall Amministrazione finanziaria, altri idonei strumenti di validazione. Le proposte avanzate al riguardo dagli operatori dovranno essere oggetto di accurata analisi da parte degli UTF, che riferiranno dettagliatamente in proposito alle competenti Direzioni compartimentali e saranno da queste sottoposte alle determinazioni di questo Dipartimento. L art. 3 richiama le modalità di appuramento del DAA e ribadisce, in applicazione della facoltà prevista dall art. 19, paragrafo 1, secondo comma, della Direttiva 92/12 l obbligo del visto da parte dei competenti organi dell Amministrazione sull attestazione di ricevimento apposta dal destinatario, senza alcuna eccezione. Di conseguenza, vengono meno le deroghe da tale obbligo in precedenza previste, relativamente alle partite di aromi non superiori ai 500 litri idrati, dal punto 4 del telescritto n. 167/8 del 12 febbraio 1993, riportato nella circolare n. 87, prot. n. 425/8 dell 1 aprile 1993, deroghe che, in considerazione delle semplificazioni apportate in materia di circolazione di aromi, non avevano più motivo di essere mantenute. L art. 4, al comma 1, riepiloga gli obblighi dello speditore, senza apportare novità a quanto già applicato in materia; viene, comunque, recepita, alla lett. d), la disposizione di cui all art. 19 paragrafo 5, della Direttiva 92/12, relativamente all obbligo di informare le autorità fiscali qualora entro tre mesi dalla data di spedizione la partita non sia stata appurata. Il comma 2, invece, recependo quanto disposto dall art. 1, paragrafo 1, punto 8, lett. b), della Direttiva 94/74, consente lo svincolo della cauzione in base ad una copia dell esemplare n. 3 del DAA trasmesso via fax, fermo restando che, ai fini dello sgravio del tributo, è sempre necessaria la ricezione dell originale del suddetto esemplare. Al riguardo si conferma quanto previsto al punto D della circolare n. 67/D, prot. n. 5449/I del 14 marzo 1996, in merito alla necessità che l esemplare n. 3 di cui si trasmette la copia deve essere munito, se previsto, delle attestazioni delle autorità fiscali del Paese di destinazione. Il comma 3 infine, richiama la possibilità dall impiego della firma elettronica, secondo le previsioni del Regolamento 2225/93. L art. 5 riepiloga gli obblighi dell incaricato del trasporto, prevedendo, in particolare, al comma 1 l obbligo della custodia del documento e della sua esibizione agli organi di controllo, nonché dell annotazione delle variazioni intervenute nel corso del trasporto. In proposito si richiama, per quanto riguarda le variazioni della durata del viaggio, quanto previsto dalla citata circolare n. 67/D del 14 marzo 1996, Il comma 2 detta la procedura da seguire in caso di furto, smarrimento o distruzione del DAA che avvenga durante il trasporto. Di tali avvenimenti dovrà essere effettuata immediata denuncia, in primo luogo, al più vicino comando territoriale della Guardia di Finanza o, in mancanza, a qualsiasi altro organo di polizia. Se il luogo di consegna è in territorio nazionale, la merce prosegue il viaggio con la scorta del verbale di denuncia ma non può essere consegnata se non dopo l intervento dell UTF; se, invece, il luogo di destinazione è ubicato in un altro Stato membro, il viaggio prosegue con la scorta del verbale di denuncia fino all UTF più facilmente raggiungibile, che provvede 205

208 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa all emissione di un duplicato del DAA, dandone comunicazione all autorità incaricata della cooperazione amministrativa. Il comma 3, infine, fa obbligo al trasportatore di dare immediata comunicazione all UTF di qualsiasi perdita di prodotto che si verifichi durante il trasferimento, per ottenere un attestazione sull esemplare n. 3 del DAA. L art. 6 riguarda le incombenze dei destinatario; di particolare rilevanza, nel comma 1, alla lett. d), quelle connesse all immediata comunicazione all ufficio finanziario competente dei cali di trasporto in misura superiore alle tolleranze ammissibili dalla normativa doganale (attualmente, tabella B allegata al D.M. 13 maggio 1971, sostituita dal D.M. 21 novembre 1974). Nella successiva lett. e) viene, invece, recepito il disposto dell art. 1, paragrafo 1, punto 4, della Direttiva 94/74 per quanto concerne le comunicazioni che gli organi dell Amministrazione devono effettuare alle autorità fiscali degli altri Paesi comunitari nel caso di constatazioni di perdite, mentre la lett. f) fa obbligo al destinatario, recependo l art. 19, paragrafo 2, comma 1, della Direttiva 92/12, di rinviare al mittente l esemplare n. 3 del DAA munito delle attestazioni di riscontro, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della merce. Per consentire il rispetto di tale termine l apposizione del visto amministrativo dovrà essere effettuato con la massima tempestività. Il comma 2 riguarda le incombenze del destinatario, quando rivesta la qualifica di operatore non registrato.. L art. 7 regolamento i casi di annullamento della spedizione, di cambio di destinazione e di trasporto alla rinfusa. In particolare, il comma 2 recepisce l art. 1, paragrafo 1, punto 5, lett. c) della Direttiva 94/74 per quanto concerne la possibilità di cambiare, oltreché il luogo di consegna anche il destinatario, mentre il comma 4 disciplina il caso dei trasporti alla rinfusa via mare. L art. 8 disciplina, infine, i trasferimenti ad operatori non registrati e a destinatari che operano tramite il rappresentante fiscale, prevedendo il modello della dichiarazione che deve accompagnare la merce, in applicazione dell art. 18, paragrafo 3, della Direttiva 92/12. Capo II - Circolazione di prodotti ad imposta assolta L art. 9 richiama le disposizioni di cui all art. 12, comma 1, del testo unico, stabilendo, sostanzialmente, che anche la circolazione nazionale dei prodotti su cui è stata corrisposta l accisa deve avvenire con la scorta del DAS, di tipo amministrativo o commerciale. Il comma 2 chiarisce che, in caso di trasferimenti intracomunitari, il DAS viene emesso per qualsiasi quantitativo, a meno che non si tratti di prodotti acquistati o trasportati dai privati nei limiti della franchigia di cui all art. 11 del testo unico. Per quanto concerne la circolazione nazionale, il DAS è utilizzato in tutti i casi in cui la previgente normativa prevedeva l emissione di bollette di accompagnamento o certificati di provenienza, nonché del documento commerciale per gli oli combustibili di cui all art. 2 della L. 15 dicembre 1971, n Per tutti i prodotti (vino, birra, bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra) per i quali la preesistente normativa non prevedeva un documento specifico per le accise, continua ad usarsi la documentazione prevista dalle norme vigenti in materia. In particolare, per la circolazione nazionale del vino e dei vini liquorosi continueranno ad utilizzarsi i documenti di accompagnamento previsti in materia di tutela agricola. Per evitare ad un medesimo operatore l emissione di documenti di diverso tipo, è però consentito, a chi lo ritenga, di utilizzare il DAS al posto delle bolle di accompagnamento dei beni viaggianti, quando sia prevista l emissione di tali documenti e fatte comunque salve le disposizioni in 206

209 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa materia di tutela agricola. In tal caso, ovviamente, si applica al DAS la disciplina vigente per le bolle di accompagnamento e non quella specifica per le accise. L art. 10 descrive la composizione del DAS e prevede, anche per tale documento, la preventiva bollatura da parte dell UTF, con le medesime modalità previste per il DAA. Per quanto riguarda la compilazione, viene anche per tale documento prevista l indicazione, oltre che della data, anche dell ora d inizio del viaggio; per i trasferimenti in territorio nazionale non dovranno, ovviamente, compilarsi i riquadri n. 3, 6 e 13, relativi, rispettivamente, all autorità competente del Paese di destinazione, al numero di riferimento ed alla data della dichiarazione ed al prezzo di fattura. Tale ultimo riquadro sarà utilizzato, in casa di trasferimento di carburanti ad impianti di distribuzione stradale di carburanti, per l indicazione del volume ambiente. Per la predisposizione, fornitura e contabilizzazione dei DAS di tipo commercialo valgono le medesime disposizioni dettate per i DAA. Si evidenze, infine, che la compilazione dell esemplare n. 3 va effettuata solo quando la merce è destinata al trasferimento in altro Stato membro e lo speditore intende chiedere la restituzione dell accisa; non và, pertanto, compilato in caso di trasferimento fra impianti nazionali. L art. 11 riguarda gli obblighi dello speditore; in particolare, il comma 1, alla lett. c), recepisce, per quanto riguarda i trasferimenti fra una località e l altra del territorio nazionale, con attraversamento del territorio di un altro Stato membro, il disposto dell art. 1, paragrafo 1, punto 2 della Direttiva 94/74, mentre il comma 2 riguarda i trasferimenti in altro Paese comunitario, recependo l obbligo della prestazione della cauzione, a garanzia del pagamento dell accisa nel Paese di destinazione, di cui all art. 7, paragrafo 5, lett. a) della Direttiva 92/12. Il comma 3, infine, estende anche alla compilazione dei DAS, limitatamente ai trasferimenti aventi termine in territorio nazionale (in quanto non esiste, al momento, a differenza che per il DAA, alcuna normativa comunitaria al riguardo), la possibilità dell impiego della firma elettronica. L art. 12 riguarda gli obblighi del trasportatore e stabilisce la procedura da seguire in caso di furto, smarrimento o distruzione del documento. L art. 13 riguarda gli obblighi del destinatario; viene, come nel caso degli obblighi dello speditore, espressamente recepita la disposizione di cui alla Direttiva 94/74 in merito alla comunicazione da effettuare in caso di ricezione di prodotti nazionali che abbiano attraversato il territorio di un altro Paese comunitario. Il comma 3 prevede il caso di ricezione di prodotto da un altro Paese comunitario; anche in tale occasione deve essere presentata la dichiarazione secondo il modello di cui all art. 8, allegato al regolamento. In tal caso il destinatario deve dare immediata comunicazione all UTF di eventuali deficienze riscontrate all arrivo in misura superiore ai cali consentiti dalla normativa doganale, trattandosi di prodotto su cui deve essere riscossa l imposta nazionale. Il comma prevede anche l apposizione del visto da parte dell UTF e fissa (in analogia a quanto stabilito per, il DAA) nel quindicesimo giorno successivo a quello di ricezione il termine per la restituzione allo speditore dell esemplare n. 3 del documento. Gli artt. seguenti ( 14, 15 e 16) riprendono aggiornandola, snellendola e rendendola valida per tutti i prodotti assoggettati ad accisa, la normativa in precedenza prevista dal D.M. 20 giugno 1970 per i certificati di provenienza mod H-ter 16 in caso di trasporti collettivi, reintroduzioni nel deposito mittente e cambio di destinazione; per quanto riguarda i divieti di trasferimento di prodotti ad imposta assolta, trattasi di riferimento (analogo a quello di cui all art. 22, comma 2) inserito nella fase dì elaborazione del provvedimento e che ora non è più attuale in relazione al disposto dell art. 25, comma 9, del testo unico. L art. 17 tratta, invece, il caso particolare della reintroduzione in deposito fiscale o di reimmissione in regime sospensivo. In proposito si forniscono le seguenti Istruzioni. 207

210 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa La richiesta di reimmissione in regime sospensivo può essere avanzata sia dal detentore del prodotto da trasferire sia dal depositario autorizzato destinatario, ed è presentata, unicamente alla documentazione comprovante l avvenuto pagamento dell imposta ed alla domanda di rimborso, all UTF competente per il luogo di detenzione del prodotto. Tale UTF, effettuati i riscontri ritenuti opportuni, dà il proprio benestare al trasferimento, informandone, contestualmente, l ufficio competente sul deposito fiscale destinatario. A trasferimento effettuato, il suddetto ufficio provvederà a trasmettere all UTF competente sull impianto mittente copia dell esemplare n. 4 del DAA, corredato delle attestazioni di ricevuta e del proprio visto, perché quest ultimo possa procedere alla restituzione dell accisa che, ai sensi dell art. 14 del testo unico, può essere effettuata anche mediante accredito. Gli artt. 18, 19 e 20 aggiornano la precedente normativa per quanto riguarda il trasporto di oli minerali con autobotti munite di misuratori volumetrici per carichi predeterminati o non predeterminati e per le forniture di calore in appalto. In proposito, per quanto concerne la tentata vendita del gpl, si conferma la validità della particolare procedura prevista dalla lett. E) della circolare n. 33/D, prot. n. 80/UDC-CM del 9 febbraio 1996 che va riferita, ora, al sopracitato art. 20. Capo III - Disposizioni comuni e finali L art. 21 tratta della circolazione del «biodiesel», riprendendo le disposizioni in materia del D.M. 31 dicembre 1993, mentre l art. 22 tratta il caso particolare dei trasferimenti di oli minerali, sia in regime sospensivo sia ad imposta assolta, via mare od a mezzo tubazione. Per quanto riguarda, in particolare, i trasferimenti in regime sospensivo a mezzo oleodotto, gli UTF stabiliranno direttamente le procedure per l accertamento delle quote parti delle partite in trasferimento, informandone contestualmente questo Dipartimento o le Direzioni compartimentali; le proposte, avanzate dagli interessati, di procedure informatizzate sostitutive del DAA saranno trasmesse dagli UTF alle Direzioni compartimentali che riferiranno in proposito al Dipartimento, per le conseguenti determinazioni. Infine, la facoltà, per il depositario autorizzato che effettui spedizioni per via marittima o fluviale di oli minerali in regime sospensivo, di cui al comma 3, prevista in recepimento dell art. 1, paragrafo 1, punto 5, lett. d) della Direttiva 94/74, di omettere la compilazione di talune caselle del DAA è esercitata, come anticipato dalla lett. C) della sopracitata circolare n. 67/D del 14 marzo 1996, previa comunicazione preventiva all UTF della spedizione di ogni singola partita. L art. 23 riepiloga le norme sulla prestazione delle cauzioni connesse alla circolazione, mentre l art. 24 detta norme specifiche relativamente alle operazioni d importazione e di esportazione. In particolare, viene modificata la procedura di cui al paragrafo 13 della circolare n. 335, prot. n. 1570/I del 30 dicembre 1992, prevedendo che, per i trasferimenti di prodotti in regime sospensivo dalla dogana a depositi fiscali od operatori professionali, il DAA sia emesso dalla Dogana su stampati forniti dagli interessati; analoga procedura viene seguita per i trasferimenti, fra Dogana e destinatari, di prodotti ad imposta assolta, con la sostituzione del DAS al DAA. Non è, invece, prescritta l emissione di DAA o DAS se la merce perviene a destino ancora allo stato estero scortata dal prescritto documento doganale. Di particolare rilievo il disposto del comma 4 che, in applicazione dell art. 1, paragrafo 1, punto 8, lett. c) della Direttiva 94/74, prevede la possibilità che prodotti esportati attraverso altri Paesi comunitari possono pervenire alla dogana di uscita da tali paesi con la scorta del DAA (e, quindi, garantiti dalla relativa cauzione) da appurare mediante certificazione, da parte della suddetta dogana, che i prodotti hanno effettivamente lasciato il territorio della Comunità. Ovviamente, qualora fossero i prodotti comunitari ad essere esportati, con la suddetta procedura, attraverso Dogane italiane, sarà compito di queste ultime l appuramento del DAA. 208

211 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa L art. 25 specifica che la disciplina, di carattere generale, prevista dal regolamento si applica anche in tutti i casi in cui provvedimenti legislativi o regolamentari prevedono l utilizzazione del DAA o del DAS. Fra i suddetti provvedimenti sono senz altro inclusi il D.M. 17 maggio 1995, n. 322 e il D.M. 16 novembre 1995, n L art. 26 riguarda il tema della vigilanza sulla circolazione, affidata, ai sensi dell art. 18 del testo unico, al personale del Dipartimento ed ai militari della Guardia di Finanza; in particolare, il comma 3 prevede la possibilità, qualora ricorrano gravi e predeterminati motivi, di apporre sigilli al carico, annotando sui documenti di accompagnamento le operazioni compiute e prevedendo il completamento della verifica presso il destinatario. Tale norma, inserita durante la fase di elaborazione del provvedimento, va ora letta alla luce del disposto di cui all art. 49 del testo unico; in particolare, con riserva di una eventuale più puntuale identificazione, per gravi e predeterminati motivi devono intendersi quelli attinenti alle ipotesi di presunzione di illecita provenienza di cui al comma 1 del citato art. 49. Il comma 4 richiama, per l inosservanza delle disposizioni del decreto che non costituiscono reato, la sanzione del versamento di una somma da lire a lire 3 milioni di cui all art. 50, comma 1, del testo unico. Infine, il comma 5 prevede la possibilità, per gli uffici del Dipartimento e per i comandi della Guardia di Finanza, di avvalersi delle strutture informatiche in dotazione dei soggetti che commercializzano prodotti assoggettati ad accisa nonché la possibilità, per l amministrazione finanziaria, di richiedere a tali soggetti elenchi ed elaborati concernenti le movimentazioni. È pure prevista, per l Amministrazione, la facoltà di richiedere a talune categorie di operatori, individuati con criteri selettivi stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze, di far pervenire all UTF competente per territorio, per periodi predeterminati ed in ogni caso non superiori ai tre mesi per anno, comunicazioni preventive di ciascuna partita da estrarre dai rispettivi impianti. L art. 27 detta, infine, le disposizioni relative al periodo transitorio. In particolare, viene stabilito che la precedente documentazione di accompagnamento venga sostituita con la nuova dalla data di entrata in vigore del regolamento, consentendo, però, lo smaltimento delle scorte, purché recanti, a seconda dei casi, la stampigliatura: «Vale come DAA» oppure «Vale come DAS». Per la compilazione dei suddetti stampati vengono dettate le opportune istruzioni, già anticipate, per quanto riguarda i certificati di provenienza mod. H-ter 16 e le bollette di cauzione mod. H-ter 18, dalla circolare n. 219/D, prot. n. 300/UDC-CM del 718/95, esplicativa del D.M. 17 maggio 1995, n Per quanto concerne le bollette mod. C 39, le stesse dovranno essere concentrate presso gli UTF, che chiederanno agli uffici postali ed agli altri organi abilitati all emissione la restituzione di tali documenti, che potranno essere messi a disposizione degli utilizzatori, qualora ne facciano richiesta in attesa di dotarsi di DAS. Nella compilazione delle suddetto bollette dovrà annullarsi il «riscontrino», mentre in quella delle bollette di cauzione mod. C 21 il certificato di scarico ed il rincontrino saranno utilizzati al posto, rispettivamente, degli esemplari n. 3 o n. 4 del DAA e nel modello saranno riportati anche i codici di accisa dello speditore e del destinatario. L utilizzazione dei vecchi stampati sarà, tuttavia, consentita per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento, che, a norma del successivo art. 28 decorre dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e cioè dal 10 giugno p.v. In ogni caso vale la disciplina prevista dal regolamento medesimo e non quella propria degli stampati utilizzati ad esaurimento. Per quanto riguarda, invece, l utilizzazione dei DAA e dal DAS, si evidenze che i documenti emessi a partire dalla suddetta data di entrata in vigore del regolamento dovranno essere preventivamente bollati dagli UTF, a cui, pertanto, gli operatori interessati dovranno tempestivamente ri- 209

212 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa volgersi, anche per quanto concerne eventuali documenti di tipo commerciale di cui fossero in possesso in tale data. Si rammenta, infine, che, per i GPL per uso combustibile, l obbligo della scorta con il documento di accompagnamento, nei casi in cui è previsto, decorre, trattandosi di nuovo adempimento, dopo il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico, a norma dell art. 67 comma 8, del testo unico medesimo. Tutto ciò premesso, considerato che il DAS viene ormai a sostituire tutti i precedenti modelli attestanti la provenienza o la legittimità dei prodotti, che i prodotti denaturati per usi agevolati hanno comunque assolto l imposta dovuta e tenuta presente la previsione di cui all art. 2, comma 4, del D.M. 17 maggio 1995, n. 322, per quanto concerne la circolazione dei prodotti petroliferi denaturati destinati ad usi diversi dalla carburazione o dalla combustione, si conferma che il DAS sostituisce anche i certificati di provenienza mod. H-ter 16 color rosa, in tutti i casi previsti dalla precedente normativa. Si conferma, infine, che il regolamento in esame non riguarda la circolazione dei lubrificanti e dei bitumi (che sarà disciplinata da altro decreto) se non per quanto concerne la possibilità di sostituire la bolla di accompagnamento con il DAS, prevista dall art. 9, comma 2, e per l applicazione dell art. 25, quando siano utilizzati DAA o DAS, e neanche quella degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, che resta soggetta all attuale disciplina. Telescritto Minfinanze prot. 373/UDC-CM del 24 maggio 1996 Circolazione interna prodotti soggetti ad accisa - Chiarimenti al D.M. 25 marzo 1996, n. 210 Con riferimento al regolamento in oggetto, al fine di rispondere a richieste di chiarimenti e di ovviare a difficoltà operative qui segnalate, anche nelle vie brevi, dagli UTF nonché dalle Associazioni di categoria e dagli operatori interessati, si comunica quanto segue: A) la bollatura dei DAA e dei DAS può essere effettuata anche presso gli uffici finanziari di fabbrica o gli uffici doganali; in ogni caso i documenti bollati vanno contabilizzati anche presso la sede dell UTF; B) l apposizione della dicitura «circolazione interna» può essere apposta anche successivamente alla bollatura. Tale dicitura, infatti, non rientra nelle indicazioni precompilate di cui alla lett. c) dell art. 2, comma 3, del regolamento, contrariamente a quanto risulta dalla versione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, difforme dal testo originale e di cui è stata già richiesta la correzione; C) per la registrazione dei documenti di accompagnamento prevista dall art. 2, comma 6, del regolamento, richiamato anche dal successivo art. 10, comma 2, potrà essere utilizzato, in alternativa al registro vidimato dall UTF, il registro per la contabilizzazione delle bolle di accompagnamento dei beni viaggianti, di cui all art. 10, quinto comma, del D.M. 29 novembre 1978, pubblicato nella G.U. n. 335 del 30 novembre 1978, se già tenuto dall operatore, sempreché su tale registro sia possibile effettuare lo scarico dei documenti scritturati, come previsto dalla circolare n. 106/D, prot. n. 315/UDC-CM del 30 aprile 1996; D) le caselle o i riquadri che non interessano la spedizione possono essere lasciati in bianco o sbarrati. Essi devono comunque essere sempre riportati, anche nei documenti di tipo commerciale; E) l obbligo, di cui all art. 11, comma 1, lett. a), del regolamento, dell effettuazione dell annotazione di ogni singola partita di prodotto ad imposta assolta sull apposito registro di carico e scarico può ritenersi soddisfatto anche nel caso in cui nel predetto registro siano riportati, giornalmente, il quantitativo complessivamente estratto ed i dati dei relativi documenti (secondo la procedura prevista ai commi 3 e 4 dell art. 3 del D.M. 13 agosto 1957) ed al suddetto registro sia allegata una distinta (non bollata) contenente tutte le informazioni previste, per ogni singola partita, dall art. 11, comma 1, lett. a) del decreto in oggetto. Per quanto concerne il soggetto e l impianto destinatari, potranno essere indicati codici, da riportare in apposita legenda. Nel caso di 210

213 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa trasporto alla rinfusa, occorre riportare solo i dati relativi al DAS «collettivo» e non dei singoli DAS «non scorta merce». Procedura analoga potrà essere seguita per quanto concerne la registrazione giornaliera dei DAA, prevista dall art. 4, comma 1, lett. a), del regolamento; F) le disposizioni relative alla circolazione per il prodotto denominato «biodiesel», di cui all art. 21 del regolamento, costituendo nuovi adempimenti, entrano in vigore dopo il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico sulle accise, a norma dell art. 67, comma 8, del testo unico medesimo. Anche per tale fattispecie si applica il regime transitorio di cui all art. 27 del regolamento, che offre la possibilità di utilizzare gli stampati mod. H-ter 18 ed H-ter 16, rispettivamente al posto dei DAA e dei DAS; G) nel caso di utilizzazione, nel regime transitorio, dei certificati di provenienza mod. H-ter 16 al posto dei DAS, non occorre apportare alcuna modifica a tale stampato, ma occorrerà tener presente, nella sua compilazione, delle disposizioni di cui all art. 27, comma 2, del regolamento; uniche modifiche da apportare, per quanto concerne la compilazione di tali certificati, sono quelle espressamente riportate al comma 2 dell art. 27 del regolamento; H) qualora per la designazione delle merci nel DAA si rendesse necessario un foglio separato od una distinta di spedizione, come previsto nelle note esplicative alla casella l8 a) riportate dal regolamento (CEE) n. 2719/92, i suddetta fogli, recanti le indicazioni di cui all art. 2, comma 3, del decreto in oggetto dovranno essere sottoposti a preventiva bollatura. Nei casi in cui non può prevedersi a quale DAA saranno allegati, può prescindersi dalla preventiva apposizione del numero identificativo del documento. Nessuna bollatura è, invece, necessaria per i fogli aggiuntivi previsti dall art. 5 del decreto per l apposizione, da parte dell incaricato del trasporto, delle informazioni supplementari relative al trasporto medesimo; I) procedura analoga a quella illustrata alla precedente lett. «H» può utilizzarsi anche per i DAS, in forza delle note esplicate al riquadro 8 riportate nel regolamento (CEE) n. 3649/92. Per i trasferimenti fra impianti nazionali può, tuttavia, consentirsi che le informazioni relative a più tipi di prodotti (ad esempio i vari carburanti destinati ad un impianto di distribuzione stradale), siano inserite in un unico riquadro; L) nei DAA e nei DAS possono essere riportati solo i prodotti previsti dal regolamento e non anche altre merci eventualmente facenti parte del medesimo trasporto, per le quali suddetti documenti non hanno titolo per sostituirsi alle bolle di accompagnamento dei beni viaggianti; M) la firma dei DAA e dei DAS rientra nell esclusiva responsabilità dello speditore, che può delegarla ad un suo incaricato, senza alcun obbligo di preventiva comunicazione all Utf; N) essendo i vari prodotti classificabili come GPL sottoposti al medesimo regime fiscale, in caso di circolazione nazionale è sufficiente l indicazione delle prime 4 cifre (2711) del codice NC, specificando la natura del prodotto (propano, butano, miscela etc.) nella casella o riquadro destinato al la descrizione della merce; O) a norma dell art. 9, comma 2, del decreto, il trasferimento nazionale, in carri bombolai, del metano ad imposta assolta viene effettuato con la scorta della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti, o, in sostituzione del DAS; P) nel caso in cui sussistano motivi (ad esempio la necessità di una preventiva decantazione) per cui l accertamento della merce non possa essere effettuato nello stesso giorno in cui avviene l introduzione in deposito, entro tale giorno andranno comunque trascritti, sui registri contabili, i dati relativi al quantitativo ricevuto, che andranno inseriti ad accertamento effettuato; Q) per consentire che lo svincolo della cauzione di trasporto rispecchi i requisiti dell immediatezza previsti dall art. 4, comma 2, del decreto (che recepisce il disposto dall art. 1, paragrafo 1, punto 8, lett. b) della Direttiva 94/74) la trasmissione via fax del terzo esemplare del DAA potrà essere effettuata anche prima dell apposizione del visto da parte dell Autorità fiscale, quando prevista; R) l obbligo della prestazione della cauzione prevista dall art. 6, comma 2, del testo unico, per le movimentazioni in regime sospensivo decorre, per i soggetti in precedenza beneficianti di 211

214 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa esonero, dalla scadenza del termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico e non riguarda, ovviamente, le partite estratte antecedentemente a tale termine, ancorché non ancora appurate. Circolare Minfinanze n. 85, prot. n. 4230/VI del 19 marzo 1997 Prestazione delle cauzioni per le imposte sulla produzione e sui consumi - Esoneri Il testo unico in oggetto ha raccolto e riordinato le disposizioni legislative vigenti in materia di imposta di fabbricazione e di consumo e relative sanzioni penali ed amministrative, apportando ad esse le modifiche e le integrazioni necessarie ai fini del loro coordinamento ed aggiornamento anche in relazione alle esigenze derivanti dal processo di integrazione europea. Conseguentemente, per la disciplina delle cauzioni e degli esoneri cauzionali nei settori fiscali degli oli minerali, dell alcole e delle bevande alcoliche e dell energia elettrica, occorre ora fare riferimento alle norme contenute nel richiamato T.U.. Con la presente circolare vengono illustrate le disposizioni che disciplinano tale materia e vengono fornite, per la necessaria uniformità di indirizzo, istruzioni per la concessione e per il mantenimento degli esoneri cauzionali. 1. Disciplina generale delle cauzioni e degli esoneri cauzionali (Presupposti normativi. Soggetti obbligati. Misura delle cauzioni) A) Cauzione per il deposito L art. 5 comma 3, lett. a del T.U. prevede, in generale, tra gli obblighi imposti al titolare del deposito fiscale, quello di prestare la cauzione che, fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli tributi, è pari al 10% dell imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili. Qualora detta misura sia inferiore all ammontare dell imposta che mediamente viene pagata alle prescritte scadenze, l importo della cauzione deve essere ragguagliato al suddetto ammontare. Nel caso in cui, per il numero e l entità delle movimentazioni effettuate o per altri fattori (ad es.: variazioni aliquote), si determinasse un aumento superiore al 10% della cauzione prestata, occorrerà procedere all integrazione della stessa, ai sensi dell art. 64 del T.U.. Analogamente, nell ipotesi in cui si verificasse un decremento superiore alla suddetta percentuale, si può chiedere l adeguamento in diminuzione dell importo della cauzione. Va, inoltre, evidenziato che, in presenza di cauzione prestata da altri soggetti (ad es. dal proprietario della merce, dal titolare di un conto deposito), la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Come già precisato con il telescritto prot. n. 148/UDC.CM del 29 febbraio 1996, la cauzione per l esercizio di depositi fiscali è unica e deve garantire l Amministrazione sia per eventuali ammanchi dei prodotti in giacenza (superiori ai cali legali) sia per la mancata corresponsione dell imposta sui prodotti immessi in consumo. La norma sopracitata prevede, poi, l esonero ex lege dal prestare la cauzione per le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici e per le aziende municipalizzate che non sono, quindi, tenute ad inoltrare istanze per ottenere il relativo provvedimento autorizzativo, mentre dà facoltà all Amministrazione finanziaria di esonerare da tale obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. B) Cauzione per il trasporto L art. 6 del T.U. (v. anche art. 23 del D.M. 25 marzo 1996, n. 210) concernente il regime generale della circolazione nazionale ed intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa, prevede, al 212

215 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa comma 2, che il titolare del deposito fiscale mittente è tenuto a fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, del pagamento dell accisa gravante sui prodotti trasportati. Tale garanzia, che per i trasferimenti fra impianti ubicati nel territorio nazionale ha validità solo nei confronti dell Amministrazione finanziaria italiana, è distinta da quella prevista per l esercizio del deposito fiscale ed è sempre dovuta (salva l eccezione riguardante gli oli minerali e di cui è cenno nel successivo paragrafo 2) e può essere prestata, in luogo del depositario autorizzato, dal trasportatore o dal proprietario della merce. Si rammenta che, ai sensi del decreto 13 gennaio 1994, pubblicato nella G.U. n. 13 del , la garanzia per il pagamento dell accisa gravante sui prodotti destinati al trasferimento in regime sospensivo in altri Stati membri dell Unione europea, deve essere prestata, come per la merce che circola nello Stato, nella misura del 10% dell imposta nazionale gravante ovvero, se l aliquota interna è zero, dell imposta vigente nel Paese comunitario di destinazione. C) Cauzione per gli operatori professionali ed i rappresentanti fiscali Alla prestazione della garanzia (senza possibilità di esonero), nella misura del 100% dell imposta gravante sui prodotti ricevuti in regime sospensivo, sono tenuti gli operatori professionali registrati o meno, non titolari di depositi fiscali, che nell esercizio della loro attività ricevono tali prodotti (art. 8 T.U.), nonché i rappresentati fiscali (art. 9 T.U.). D) Prestazione e svincolo della cauzione La cauzione va prestata con l osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato (in numerario, titoli di Stato o garantiti dallo Stato, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa). Se è prestata mediante fideiussioni bancarie o polizze assicurative, l accettazione della cauzione spetta alla Direzione Compartimentale che provvede altresì al successivo svincolo, sentiti gli uffici competenti sugli impianti. 2. Cauzioni ed esoneri cauzionali per il settore degli oli minerali Per l esercizio dei depositi fiscali di oli minerali e per la circolazione degli stessi prodotti in sospensione da accisa vale la disciplina generale in materia di cauzioni in precedenza illustrata, con le particolarità di seguito indicate. Si premette che sono soggetti a cauzione, relativamente all esercizio dei depositi fiscali, gli oli minerali in regime sospensivo per i quali è previsto, ai sensi dell art. 21, comma 1, del T.U., un livello di accisa. Sono esclusi, invece, dall obbligo della cauzione gli oli minerali che, ai sensi del successivo comma 2, si trovano fuori dal campo di applicazione dell accisa e che sono tassati solamente allorché destinati agli usi di combustione e carburazione. Per la circolazione, sia nazionale che intracomunitaria, degli oli minerali in regime sospensivo, la cauzione è sempre dovuta, salva la facoltà per l Amministrazione finanziaria di accordare l esonero cauzionale limitatamente ai trasferimenti effettuati via mare o mediante oleodotti (art. 6, comma 2, del T.U.). Ai sensi, poi, dell art. 21, comma 3, del T.U., che estende ai prodotti petroliferi ivi indicati (cosiddetti «sensibili») le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste per i prodotti soggetti ad accisa, si precisa che tali prodotti sono sottoposti al regime della garanzia, limitatamente ai trasferimenti ad altri Stati membri dell Unione europea (v. anche telex n. 148/UDC-CM del 29 febbraio 1996); la cauzione, in tal caso, va ragguagliata all imposta prevista per il combustibile o il carburante equivalente. Per l esercizio dei depositi commerciali di oli minerali (escluso il G.P.L. per uso combustione), denaturati o condizionati ai sensi dell art comma 4, ultimo periodo - del T.U., deve essere pre- 213

216 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa stata cauzione (salva la concessione dell esonero), ai sensi del successivo art. 25, comma 6, nella misura prevista, in generale, per i depositi fiscali, tenendo conto che il calcolo deve essere effettuato, per i prodotti soggetti ad imposta ridotta (come la benzina ed il gasolio destinati ad usi agricoli), prendendo a base per il computo la differenza tra l aliquota normale e quella ridotta di accisa. Per quanto riguarda il prodotto denominato «biodiesel», sottoposto alla disciplina di cui all art. 21, comma 6, del T.U., va precisato che tale prodotto in regime sospensivo è soggetto a cauzione sia per lo stoccaggio che per i trasferimenti tra depositi fiscali nazionali e la garanzia va prestata nella misura prevista per il gasolio. Per i trasferimenti intracomunitari con D.A.A. del «biodiesel» destinato all autotrazione (art. 21 D.M. 25 marzo 1996, n. 210), va prestata la cauzione nella misura del 10% dell imposta prevista per il gasolio. Per l esercizio dei depositi fiscali di gas metano, la misura della cauzione, ai sensi dell art. 26, comma 7, del T.U., è pari al 5% dell accisa dovuta per il quantitativo massimo di prodotto presumibilmente immesso in consumo per usi soggetti a tassazione in un mese e deve essere prestata dagli obbligati al pagamento dell accisa (esercenti impianti di estrazione, di produzione o di reti di metanodotti, che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori); per la concessione dell esonero cauzionale si applica il regime generale di cui agli artt. 5 e 6 del T.U.. Per gli oli minerali soggetti ad accisa non armonizzata (oli lubrificanti e bitumi), la cui fase antecedente all immissione in consumo è assimilata al regime sospensivo (art. 61, commi 2 e 5, del T.U.), la misura della cauzione, dovuta per lo stoccaggio dai soggetti obbligati al pagamento dell imposta di consumo, è pari a quella prevista in via generale (10% dell imposta gravante su tutto il prodotto giacente e comunque, non inferiore all imposta dovuta mediamente in un mese). Per effetto del richiamo al comma 3 dell art. 5 del T.U. contenuto nel comma 2 del successivo art. 61 (v. rettifica pubblicata nella G.U. n. 68 del 21 marzo 1996), ai citati soggetti, qualora in possesso dei requisiti prescritti, può essere accordato l esonero cauzionale. Per i trasferimenti dei lubrificanti e dei bitumi non è dovuta la cauzione, in quanto l art. 61, comma 2, del T.U. estende a tali prodotti le disposizioni contenute nei commi 3 e 6 del precedente art. 6, con esclusione, quindi, del comma 2 del medesimo articolo che prevede l obbligo della cauzione. 3. Cauzioni ed esoneri cauzionali per il settore dell alcole e delle bevande alcoliche Ai sensi dell art. 28, comma 2, del T.U., per l esercizio dei depositi fiscali di alcole e di bevande alcoliche (ivi compresi la birra ed i prodotti alcolici intermedi), vale la disciplina generale (art. 5, comma 3, del T.U.). La cauzione è dovuta nelle seguenti misure riferite all ammontare dell accisa gravante sui prodotti custoditi: 2% per gli stabilimenti ed opifici di cui ai nn. 1), 2) della lett. a) e 1) della lett. b) del comma 1 dell art. 28 T.U.; 5% per i magazzini di invecchiamento di cui al n. 7) della lett. a) del comma 1 dell art. 28 T.U.; 10% per tutti gli altri impianti e magazzini. Ai sensi del comma 3 dell art. 28 T.U., la cauzione dovuta dal depositario, per i prodotti alcolici condizionati e contrassegnati, è pari al 100% dell accisa su di essi gravante. Per la circolazione sia nazionale che intracomunitaria dei suindicati prodotti alcolici in sospensione d imposta vale il regime generale della cauzione. La misura di detta cauzione, quindi, è pari al 10% dell accisa gravante sui prodotti trasportati, ad eccezione dei prodotti alcolici condizionati e muniti di contrassegno fiscale, la cui cauzione è commisurata al 100% dell accisa (v. art. 13 T.U. e seguente paragrafo 4). Per il vino, la cauzione, in base alle attuali disposizioni, è prevista per i soli trasferimenti intracomunitari, ed è pari al 10% dell imposta vigente nel Paese di destinazione. 214

217 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa Per quanto concerne la disciplina generale delle cauzioni dovute per l esercizio dei depositi fiscali dei prodotti alcolici, si rinvia a quanto esposto nel punto Cauzioni per l acquisto dei contrassegni L art. 13, ai commi 5 e 7, prevede, per il ritiro dei contrassegni destinati ad essere applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo ovvero prodotti di importazione, l obbligo di prestare cauzione, senza possibilità di esonero, in misura pari all ammontare dell accisa gravante sui cennati prodotti; la cauzione viene incamerata nell ipotesi prevista dal citato art. 13, comma 5. La cauzione viene svincolata, per i prodotti nazionali, con l applicazione dei contrassegni, in quanto subentra la cauzione prestata per il deposito dei prodotti contrassegnati; in concreto, se la ditta non ha ottenuto l esonero per la cauzione relativa al deposito dei prodotti confezionati, la cauzione deve essere prestata per un importo di accisa che copra sia l ammontare dell imposta sui prodotti custoditi già confezionati sia quello per contrassegni non ancora applicati. Per i prodotti comunitari, la cauzione viene svincolata quando la partita viene introdotta ed assunta in carico nel deposito fiscale di arrivo, dove subentra la cauzione prestata per il deposito, ovvero quando la partita viene ricevuta da un operatore professionale o da un rappresentante fiscale del depositario mittente, tenuti a prestare garanzia a norma degli artt. 8 e 9 del T.U.. Per i prodotti extracomunitari, la cauzione viene svincolata con la presentazione della merce in dogana per l importazione. 5. Cauzioni ed esoneri cauzionali per il settore dell energia elettrica Secondo quanto dispone l art. 57, comma 1, del T.U., come modificato dall art. 4 comma 1, lett. f del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, i fabbricanti di energia elettrica, diversi da quelli che versano anticipatamente il canone annuo in unica soluzione, sono tenuti a prestare la cauzione per un importo pari all imposta dovuta per un mese, secondo i criteri fissati dal predetto art. 57, comma 1. Per l esonero dall obbligo di prestazione della cauzione si applicano le disposizioni di cui all art. 5, comma 3, del T.U.. 6. Competenza per il rilascio degli esoneri cauzionali La competenza per il rilascio del provvedimento di esonero dall obbligo di prestare le cauzioni spetta ai Direttori compartimentali delle dogane e delle imposte indirette, per le cauzioni relative ad impianti ubicati nell ambito del proprio territorio, ed al Direttore centrale dell imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, per le cauzioni relative ad impianti situati nell ambito territoriale di più Direzioni compartimentali. Resta salva la competenza del capo della Circoscrizione doganale per i depositi doganali di oli minerali di proprietà privata che, oltre a detenere merce estera, custodiscono anche merce in regime sospensivo secondo quanto disposto dall art. 220 del regolamento doganale approvato con R.D. 13 febbraio 1896, n. 65 e dalla circolare n. 660/DOG/117 del 31 ottobre1977, prot. n. 9643/XI. 7. Procedura per la concessione dell esonero cauzionale A) Adempimenti degli operatori La ditta interessata ad ottenere l esonero cauzionale deve presentare apposita istanza, in carta da bollo, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente la denominazione della ditta, la sede le- 215

218 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa gale, il codice fiscale, la partita IVA, le generalità di chi la rappresenta legalmente. Nell istanza devono altresì essere indicati gli impianti di cui è titolare la ditta e gli impianti di terzi presso i quali opera, con i relativi codici di accisa, l ubicazione degli stessi, nonché l ammontare globale dell esonero richiesto sulla base della normativa specifica di ogni singolo tributo e gli importi parziali di detto esonero ripartiti per ciascun ufficio finanziario. Nel caso in cui non sia possibile indicare l ammontare della cauzione, né specificare la sua ripartizione per ufficio, la ditta deve motivare tale impossibilità. All istanza deve essere allegata la seguente documentazione: 1) certificato del competente Tribunale dal quale risultino il nominativo del legale rappresentante della ditta ed i poteri conferiti, nonché la insussistenza di procedure esecutive singolari o concorsuali a carico della ditta stessa; 2) copia dell ultimo bilancio, comprendente lo stato patrimoniale, il conto economico (conto profitti e perdite) e la nota integrativa, completo delle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale, del verbale di approvazione dell assemblea dei soci, nonché della relazione di certificazione da parte della società di revisione, nel caso in cui il bilancio della ditta sia soggetto per legge a tale certificazione. Qualora si tratti di ditte individuali o di società di persone (società in nome collettivo e in accomandita semplice), non tenute al deposito del bilancio, deve essere presentata copia del bilancio riportato nel libro degli inventari, nonché copia dell ultima dichiarazione dei redditi; 3) certificato della Camera di Commercio competente per territorio contenente le rituali attestazioni sul conto della ditta. Si fa presente che, per effetto della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, concernente il regolamento di attuazione dell art. 8 di detta legge in materia di istituzione del registro delle imprese previsto dall art c.c., la documentazione di cui al punto 2 deve essere depositata presso il competente ufficio del registro delle imprese, istituito presso le Camere di commercio. L istanza, con la prescritta documentazione, va presentata all ufficio competente al rilascio del provvedimento in base al criterio esposto al paragrafo 6. B) Adempimenti degli uffici Per stabilire se la ditta è affidabile e di notoria solvibilità, dovranno essere assunti utili elementi di valutazione attraverso i competenti uffici finanziari, acquisendone i relativi pareri, avendo riguardo alla correttezza nella gestione dell impresa, al volume degli affari ed alla eventuale presenza di precedenti in linea finanziaria a carico della ditta e dei suoi rappresentanti legali. Particolare attenzione, ai fini di cui sopra, va riservata all esame del bilancio (comprensivo, come indicato in precedenza, dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché delle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale, del verbale di approvazione dell assemblea dei soci e della relazione di certificazione della società di revisione), da cui dovranno essere ricavati anche gli indici economico-finanziari necessari per una valutazione più completa della gestione aziendale. Le Direzioni compartimentali, per gli esoneri di loro competenza, ricevuta l istanza con la relativa documentazione e riconosciutane la regolarità, procedono al rilascio del provvedimento di concessione o, di diniego dell esonero cauzionale, sulla base dei criteri in precedenza esposti, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell istanza. Secondo quanto prescritto dal D.M. 19 ottobre 1994, n. 678 relativo al «Regolamento di attuazione degli artt. 2 e 4 della L. 7 agosto 1990, n » (area 1, punto 101), il termine per la concessione dell esonero dal prestare cauzione da parte della Direzione centrale è stabilito in 90 giorni (per gli esoneri di competenza delle Direzioni compartimentali è stato proposto l adeguamento a detto termine). 216

219 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa 8. Provvedimento di esonero (contenuto, durata ed obblighi) Il provvedimento di concessione dell esonero viene rilasciato con validità a tempo illimitato e, per casi particolari debitamente motivati, può essere emesso in via provvisoria e per tempo limitato. L esonero può essere concesso, su richiesta della ditta e nel caso in cui sia motivata la impossibilità di indicare l ammontare della cauzione, anche per importo non determinato. Il provvedimento deve contenere, oltre alla ragione sociale, codice fiscale e sede legale della ditta beneficiaria, i seguenti ulteriori elementi: i riferimenti normativi ed i presupposti soggettivi ed oggettivi in base ai quali viene accordato l esonero; il tipo e, se concesso per importo determinato, l ammontare complessivo dell esonero accordato, la sua ripartizione per singoli uffici, con l indicazione della possibilità che i competenti uffici finanziari consentano direttamente, a richiesta della ditta beneficiaria, il trasferimento di tutto o parte dell importo agli stessi assegnato ad altri uffici finanziari, anche non assegnatari; l indicazione che il provvedimento di esonero può essere revocato in qualsiasi momento, allorché la ditta non ottemperi all obbligo di presentazione della copia del bilancio, depositato a norma di legge, entro il termine stabilito nel successivo paragrafo 9 (sei mesi dalla chiusura dell esercizio) senza aver comprovato l impossibilità di detta presentazione, ovvero quando intervengano dubbi sulla affidabilità e solvibilità della ditta ammessa al beneficio. Si fa presente che sia nell ipotesi di mancato accoglimento dell istanza di ammissione sia nell ipotesi di revoca dell esonero già concesso, il provvedimento deve essere adeguatamente motivato con riferimento ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l adozione. Nel caso di revoca, inoltre deve essere indicato il termine (15 giorni dalla notifica della revoca, ai sensi dell art. 5 comma 3, lett. a - del T.U.), entro il quale va prestata la cauzione, pena la revoca della licenza in caso di omissione di tale adempimento. 9. Mantenimento dell esonero Le ditte titolari di concessione di esonero cauzionale sono tenute, ai fini del mantenimento dello stesso, a presentare, entro sei mesi dalla chiusura dell esercizio finanziario, copia del bilancio, regolarmente depositato a norma di legge, comprensivo della nota integrativa, delle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale, del verbale di approvazione dell assemblea dei soci e della relazione di certificazione della società di revisione, se richiesta dalla legge. Si ricorda che gli Uffici finanziari che vengano a conoscenza di elementi che possono far dubitare della sussistenza dei requisiti di solvibilità e di affidabilità della ditta ammessa all esonero devono subito segnalarli alle Direzioni compartimentali e, queste ultime, alla Direzione centrale per gli esoneri di sua competenza, onde consentire l adozione dei conseguenti provvedimenti con la necessaria tempestività. 10. Sanzioni e revoca del provvedimento di esonero Qualora l Amministrazione accerti il venir meno dei requisiti di solvibilità e di affidabilità nei confronti della ditta titolare di esonero o che la stessa non abbia ottemperato, entro il termine stabilito, all obbligo della presentazione annuale di copia del bilancio, l ufficio che ha concesso l esonero procede alla sua revoca, fissando, ai sensi dell art. 5 comma 3, lett. a del T.U., il termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento per la prestazione della cauzione nella misura dovuta. Nel caso in cui la ditta non ottemperi a tale adempimento entro il termine stabilito, si rende applicabile il disposto di cui all art. 5, comma 5, del T.U. che prevede la revoca della licenza fiscale di esercizio. 217

220 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa Si ricorda, altresì, che, qualora occorra integrare la cauzione, il soggetto obbligato, ai sensi dell art. 64 del T.U., deve provvedervi entro 30 giorni dalla data di notifica da parte dell ufficio. Il mancato adempimento entro il suddetto termine comporta la revoca della licenza fiscale, secondo quanto previsto dal richiamato art. 64. Restano validi gli esoneri già concessi in base alle precedenti norme che si intendono accordati ai sensi delle corrispondenti disposizioni del vigente T.U.. Le procedure sopraindicate non si applicano alle ditte che, essendo a partecipazione statale maggioritaria (con oltre il 50% delle quote azionarie), possono considerarsi di notoria solvibilità. Per tali ditte la competenza a concedere l esonero spetta alla Direzione centrale sulla base delle informazioni fornite dagli organi statali detentori delle predette quote azionarie, alla quale, pertanto, devono essere direttamente inoltrate le relative istanze. Resta inteso che, qualora venga meno la quota maggioritaria, le ditte interessate sono tenute a comunicarlo prontamente alla Direzione centrale. In tal caso potranno richiedere l ammissione all esonero secondo la procedura prevista al paragrafo 7, valevole per le ditte affidabili e di notoria solvibilità. Si richiama l attenzione degli uffici sulla scrupolosa osservanza delle suindicate istruzioni. Decreto 16 maggio 1997, n. 148 Regolamento recante modificazioni al D.M. 25 marzo 1996, n. 210, concernente norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise [riportato, ad integrazione, nel decreto 25 marzo 1996, n. 210] Circolare MF n. 165/D, prot. 2036/XIII, dell 11 giugno 1997 Consultazione archivio SEED comunitario Allo scopo di permettere agli uffici periferici di ottenere prontamente informazioni sui depositari autorizzati e sugli operatori professionali registrati, aventi sede nel territorio dell Unione Europea, nonché sui luoghi autorizzati quali depositi fiscali, è stata realizzata una procedura informatica per la consultazione diretta dell archivio SEED comunitario, istituito in applicazione dell art. 15-bis della direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 (articolo inserito con Direttiva 92/108/CEE del 14 dicembre 1992) ed ora installato presso il Centro Elettronico Nazionale del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette (C.E.N.D.). L aggiornamento di tale archivio è effettuato con cadenza mensile, sulla base delle comunicazioni trasmesse periodicamente dagli altri Stati membri nonché, per quanto concerne i soggetti e i depositi fiscali nazionali, sulla base dei dati prelevati dall archivio ditte, di cui alla circolare n. 150/D del 6 giugno La procedura in oggetto viene attivata dal menù generale del sistema informatico UTF, proposto all utente al momento dell accesso al sistema. Sono previste due modalità alternative di consultazione: per soggetto; per deposito fiscale. Le modalità da seguire per l uso della procedura sono in dettaglio descritte nella relativa guida operativa, che viene spedita con plico a parte. Gli operatori economici che effettuano trasferimenti di prodotti soggetti ad accisa all interno dell Unione Europea possono ottenere, presso gli uffici tecnici di finanza, conferma della validità 218

221 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa del codice di accisa del destinatario, nonché della corrispondenza dei dati del medesimo (cognome e nome, ditta, denominazione o ragione sociale, ubicazione del deposito/impianto e settore merceologico) con quelli presenti nell archivio SEED. Su richiesta degli interessati, redatta secondo lo schema allegato, gli uffici rilasciano apposita attestazione firmata dal funzionario responsabile e munita del timbro dell ufficio. Circolare Minfinanze n. 186, prot. n. 283/UCD-D.M. del 27 giugno 1997 Decreto 16 maggio 1997, n. 148, integrativo del decreto del Ministro delle Finanze 25 marzo 1996, n. 210, recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti sottoposti al regime delle accise Facendo seguito al telescritto prot. n. 249/UDC-CM del 19 maggio 1997, si comunica che il regolamento in oggetto è stato pubblicato nella G.U. n. 133 del 10 giugno 1947 (che riporta anche il testo, aggiornato, del precedente decreto n. 210/1996) e se ne illustrano, qui di seguito, le più significative innovazioni, apportate allo scopo di ovviare a difficoltà operative, non risolvibili in via amministrativa, emerse in sede di applicazione del D.M. n. 210/1996, d ora in avanti denominato «regolamento». L art. 2 modifica l art. 2 del regolamento, integrando le disposizioni relative all approntamento, alla distribuzione ed alla compilazione dei DAA. In particolare, il comma 1 dell articolo: alla lett. a) consente che anche ai DAA di tipo amministrativo possano essere aggiunti, oltre ai quattro regolamentari, anche altri esemplari per gli usi propri dell operatore, analogamente a quanto previsto, per i DAA di tipo commerciale, dall art. 2, comma 8, del regolamento; alla lett. b), modificando, parzialmente, il citato comma 8 dell art. 2 del regolamento, stabilisce una procedura per evitare il ritiro di documenti, presso le tipografie od i rivenditori autorizzati, da parte di persone non abilitate alla loro utilizzazione e che potrebbero, quindi, farne un uso illecito. Per il medesimo fine è pure previsto che la comunicazione della fornitura dei suddetti stampati deve essere effettuata entro il giorno 10 di ciascun mese, anziché, come in precedenza, una sola volta all anno. In tal modo vengono confermate, in forma regolamentare, le disposizioni impartite, in via amministrativa, con il telescritto prot. n. 746/UDC-CM del 2 dicembre 1996, riportato nella circolare n. 295, prot. n. 763/UDC-CM del 18 dicembre 1996; alla lett. c) integra le istruzioni relative alla compilazione delle varie caselle del DAA, specificando che, per quanto concerne la circolazione interna, non vanno scritturate le caselle 12 e 13 (in quanto relative al Paese di spedizione ed a quello di destinazione), 14 (relativa al rappresentante fiscale, figura prevista solo nella circolazione intracomunitaria), 15 (luogo di spedizione, coincidente con l indirizzo dello speditore, riportato nella casella 1), 21 (peso lordo, non sempre noto o ricavabile, che può anche variare nel corso del trasferimento e, comunque, non previsto dalla precedente normativa) mentre può essere omessa la compilazione delle caselle 5 e 6 (numero e data della fattura, informazioni, anche queste, non previste in precedenza). Nella casella 18 è prevista l omissione dell indicazione della densità a 15 C, per gli oli minerali tassati a peso (oli combustibili e gas petroliferi liquefatti) nonché per il metano, in quanto tale dato non riveste alcuna rilevanza fiscale o commerciale, mentre per gli altri oli minerali, in luogo della densità a 15 C, deve essere indicato, come in precedenza, il peso specifico a 15 C, corretto per tener conto della spinta dell aria. Nella casella 19 l indicazione del codice NC della nomenclatura combinata relativo ai gas di petrolio liquefatti (GPL) è limitato alle prime 4 cifre (2711) in quanto non è necessario distinguere fra loro i vari GPL, soggetti tutti alla medesima disciplina fiscale. Viene pure previsto che, in caso di trasferimento di metano con carri bombolai, non venga indicato il peso bensì i metri cubi a 15 C ed alla pressione normale, in base ai quali è effettuata la tassazione di tale prodotto. Nella casella 9, oltre al vettore, deve essere indicato anche l incaricato del trasporto (definito come la persona che, per conto del vettore, esegue il trasporto), in quanto a tale soggetto fanno carico gli obblighi 219

222 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa previsti da altri articoli del regolamento, e vengono specificate le indicazioni da apporre in caso di trasferimenti via mare o a mezzo oleodotto. Nella casella 17 è specificato che la durata del viaggio, comprensiva anche delle soste programmate, deve essere espressa in ore, per i viaggi che terminano nella giornata in cui sono iniziati, e in giorni, negli altri casi. Infine, viene previsto che l eventuale cambio di destinatario (ora consentito dalle norme comunitarie) venga riportato nella casella B, destinata all indicazione del cambio del luogo di consegna. L art. 3 chiarisce che il visto dell UTF sull esemplare n. 3 del DAA ha valore di presa d atto e di attestazione di conformità del suddetto esemplare con l esemplare n. 4 (e non già di riscontro materiale dell avvenuto arrivo a destinazione della merce o della sua presa in carico nei registri contabili), eliminando precedenti perplessità al riguardo. L art. 4 riformula in maniera più conforme al disposto dell art. 1, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (CEE) n. 2225/93 della Commissione del 27 luglio 1993 il comma 3 dell art. 4 del precedente regolamento, relativo all esonero dall obbligo della firma da parte dello speditore. L art. 5 disciplina il caso in cui una partita, scortata da DAA, sia scaricata soltanto parzialmente presso il destinatario e dispone che, in caso di trasferimento via mare di partite dirette a diversi destinatari, le annotazioni dei singoli scarichi sui relativi DAA «non scorta merce» siano effettuate dal destinatario, anche dopo la partenza della nave. Ciò in quanto, essendo l accertamento in serbatoio, a terra, effettuato anche molte ore dopo la discarica della nave al fine di consentire la decantazione dell acqua emulsionata al prodotto, si vuole evitare un inutile prolungamento della sosta della medesima. L art. 6 disciplina la circolazione dei prodotti, diversi dalle bevande alcoliche, contenenti alcole esente da accisa, denaturato o no, quali, ad esempio, prodotti per la casa, lucidi da scarpe, profumerie, medicinali. Poiché l alcole etilico in essi contenuto è considerato fiscalmente ancora tale ai sensi dell art. 32, comma 2, del testo unico sulle accise, poteva sorgere il dubbio che tali prodotti fossero ancora sottoposti al regime delle accise e, di conseguenza, ai sensi dell art. 1, comma 1, del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, dovessero essere scortati dalla bolla di accompagnamento dei beni viaggianti. La disposizione in parola, oltre a dissipare i suddetti dubbi, sancendo l esclusione, ai fini della circolazione, di tali prodotti dal regime delle accise e conformandosi, in tal modo, a quanto avviene negli altri Paesi comunitari, elimina anche l obbligo dell emissione della bolletta per gli aromi del codice NC 3302, quando non sono destinati a depositi fiscali o quando sono dichiarati per usi esenti, nonché per le profumerie prodotte con alcole denaturato. Per questi ultimi prodotti resta valido il regime di deposito previsto (solo per essi e non già per gli altri prodotti sopracitati) dall art. 2, comma 8, del D.M. 9 luglio 1996, n L art. 7 estende ai DAS le nuove disposizioni relative all approntamento, alla distribuzione ed alla compilazione dei DAA ed integra le disposizioni relative alla compilazione dei DAS. Relativamente a queste ultime, per quanto riguarda la circolazione interna, viene stabilito che non devono essere compilati i riquadri 3 (autorità competente sul luogo di destinazione) e 11 (peso lordo, per le stesse motivazioni esposte relativamente al DAA), mentre il riquadro 6 (numero di riferimento e data della dichiarazione, previsti solo per i trasferimenti intracomunitari) può essere riservato alla annotazioni; per il riquadro 13 (prezzo di fattura, valore commerciale) viene confermato quanto già disposto dal regolamento, estendendo, tuttavia, l indicazione del volume ambiente anche al caso di commercializzazione dei prodotti petroliferi a volume, in linea con quanto in precedenza previsto dall art. 5, terzo comma, del decreto del Ministro delle finanze 9 ottobre 1979, pubblicato nella G.U. n. 282 del 16 ottobre Non deve essere compilata la casella B, relativa al rinvio dell esemplare 3 del documento, non previsto per la circolazione nazionale, né deve essere effettuata l annotazione relativa al predetto rinvio, nel riquadro 15. Per quanto riguarda lo speditore, non è prevista l indicazione del numero della partita IVA, essendo già tale soggetto identificato dal codice d accisa o dal numero della licenza fiscale o dagli estremi dell autorizzazione dell UTF; analogamente, non deve essere indicato il numero di partita IVA del destinatario ma quello del committente, se il destinatario non è un cliente diretto del mittente. Per quanto concerne il riquadro 8, non è prevista, ana- 220

223 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa logamente a quanto stabilito per i DAA, l indicazione della densità a 15 C per gli oli combustibili e per i GPL, mentre, per gli altri oli minerali, deve essere indicato, come nella precedente normativa, il peso specifico a 15 C, corretto per tener conto della spinta dell aria. È pure consentito che nel riquadro 9 possa omettersi l indicazione del codice NC, se la merce può essere individuata, dal punto di vista fiscale, in base alla denominazione commerciale, riportata nel riquadro 8. Infine, viene data la possibilità, per la circolazione interna degli oli minerali, di omettere la compilazione del riquadro 10, destinato all indicazione del volume del prodotto a 15 C (diverso, quindi, dal volume ambiente preso a base della transazione commerciale), nella considerazione che tale dato può, comunque, essere sempre ricavato in base al peso netto (riportato nel riquadro 12) e del peso specifico a 15 C, al netto della spinta dell aria, riportato al riquadro 8. In tal modo si sono riprodotte le modalità di compilazione del documento previsto dalla previgente normativa, e cioè del certificato di provenienza mod. H-ter 16. Viene pure previsto che, in casi particolari, il DAS possa essere emesso dall UTF. L art. 8 apporta semplificazioni alla tenuta del registro di carico e scarico dell impianto speditore, analoghe a quelle in precedenza previste dall art. 3 del D.M. 13 agosto 1957 (pubblicato nel Supplemento n. 2 della G.U. n. 212 del 27 agosto 1957) e chiarisce, conformemente alla preesistente normativa, che nel registro devono essere riportati anche i quantitativi estratti con la scorta della documentazione commerciale. Riformula, poi, analogamente a quanto effettuato, per i DAA, dall art. 4, il comma 3 dell art. 11 del regolamento, relativo all esonero dalla firma dei DAS. L art. 9 specifica che la procedura di cui all art. 15, comma 5, del regolamento, si applica solo in caso di reintroduzione nell impianto mittente di una frazione di partita non scortata da DAS e non già dell intera partita, in quanto tale caso è già disciplinato dal precedente comma 4 del medesimo art. 15. Riformula, inoltre, il comma 7 del predetto art. 15, in maniera da eliminare un caso, del tutto sporadico, di utilizzazione dell esemplare n. 3 del DAS nella circolazione nazionale. L art. 10, per ovviare a difficoltà operative segnalate soprattutto nel caso di trasferimenti di merce a mezzo corriere, fa carico al deposito fiscale mittente di comunicare il rientro della merce prima della reintroduzione in deposito e non già, come previsto in precedenza, nel primo giorno lavorativo successivo all inizio del viaggio di ritorno. L art. 11 limita l obbligo, per le autobotti che effettuano il trasporto alla rinfusa di prodotti petroliferi, per carichi predeterminati, di essere munite di dispositivo impressore dei volumi erogati solo al caso di rifornimenti a distributori automatici di carburante, conformente a quanto in precedenza stabilito, per tale evenienza, dall art. 1 del D.M. 10 agosto 1980, pubblicato nella G.U. n. 283 del 13 ottobre Per i rifornimenti ad altri tipi di utenti, per i quali tale obbligo non è previsto, viene, quindi, confermata la disciplina dell art. 35 del D.M. 20 giugno 1970, pubblicato nel Supplemento ordinario della G.U. n. 257 del 10 ottobre 19 ottobre Ciò per tener conto che il parco autobotti è strutturato secondo la citata preesistente normativa. È stato, inoltre, previsto che in luogo dell indicazione, nella distinta a corredo del DAS cumulativo, dei numeri iniziali e finali del contatore, possa essere allegato alla medesima lo scontrino emesso dal dispositivo impressore dei volumi, se installato. Ciò per evitare che, in caso di predisposizione anticipata del documento, debba attendersi l arrivo nel deposito mittente dell autocisterna, per rilevare il numero iniziale del contatore. L art. 12 estende all utilizzazione dell olio combustibile le disposizioni relative alla conduzione in appalto di impianti di riscaldamento, riprendendo il disposto dell art. 37 del sopracitato D.M. 20 giugno 1970, e detta le norme per i trasferimenti delle giacenze presso gli impianti di utilizzazione, nel caso in cui non ne sia più previsto l impiego presso i medesimi. L art. 13 estende anche alle miscele di «biodiesel» con altri oli minerali la medesima disciplina delle miscele di «biodiesel» con gasolio. L art. 14 elimina il riferimento all esemplare n. 3 del DAS nel caso di trasferimento di prodotti d importazione dalla dogana al destinatario; in tal modo, tenuto anche conto di quanto disposto dall art. 9, comma 1, lett. b), la compilazione del suddetto esemplare n. 3 è riservata esclusivamente ai casi di trasferimenti intracomunitari. L art. 15, riporta disposizioni relative al periodo di prima applicazione della nuova normativa. In particolare: 221

224 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa il comma 1 proroga ad un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame (e cioè dal 25 giugno 1997) il limite, posto dal precedente regolamento, al periodo in cui possono continuare ad utilizzarsi i preesistenti modelli di stampati; ciò per consentirne il totale esaurimento; il comma 2 concede alle tipografie ed ai rivenditori autorizzati nonché agli operatori 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto per adeguarsi alle nuove disposizioni. Tale norma intende, in particolare, riferirsi alle nuove incombenze di cui all art. 2, comma 1, lett. c), del decreto, relative alle modalità di fornitura dei DAA e dei DAS ed alle comunicazioni da effettuare dai venditori dei medesimi agli UTF, comunicazioni che, sebbene consigliate dal telescritto prot. n. 746/UDC-CM del 2 dicembre 1996, riportato dalla circolare n. 295/D, prot. n. 763/UDC/CM del 18 dicembre 1996, sono, al momento, solo facoltative. Telescritto prot del 15 maggio 1998 Procedure per l applicazione del visto sui DAA Allo scopo di uniformare le procedure di applicazione del visto sul terzo esemplare del DAA, si ritiene opportuno che gli uffici competenti si attengano alle seguenti istruzioni. Di regola l operazione di applicazione del suddetto visto si effettua nell ambito delle sedi degli uffici finanziari (sedi UTF, sedi ex-ripartizioni, uffici finanziari di fabbrica, dogane). Essa ha valore di semplice presa d atto e di attestazione della conformità tra gli esemplari 3 e 4. Non è, quindi, necessario che si proceda al riscontro della presa in carico sui registri di deposito ma, in prima analisi, è sufficiente accertare che l operatore abbia indicato nell apposita riga, contrassegnata con la dicitura «numero di riferimento», del quadro C il n. di allibramento sul registro, sezione carico, di cui agli artt. 5 e 8 del D.Lgs. n. 504/95. Effettuato il controllo della regolarità della certificazione della ricezione (riquadro C), la verifica ed i controlli sulla legittimità ed idoneità del documento e degli altri elementi (codice d accisa del mittente, prodotto autorizzato per la movimentazione, compilazione corretta ecc.) possono essere anche successivi. In nessun caso l eventuale verifica «al momento» deve costituire motivo di intralcio all attività dell operatore. Per le operazioni di vidimazione si potrà utilizzare il timbro personalizzato. Il dirigente dell ufficio provvederà ad emanare un opportuno ordine di servizio diretto alla responsabilizzazione dei funzionari addetti al particolare servizio. Dopo aver restituito all operatore gli esemplari n. 3 dei DAA vidimati, i funzionari incaricati faranno pervenire al reparto protocollo gli esemplari n. 4, unitamente ad una distinta in duplice copia, eventualmente predisposta dagli operatori richiedenti, dalla quale risultino, oltre alla denominazione ed al codice di accisa del soggetto interessato, anche: 1) numero identificativo del DAA, se di provenienza nazionale; 2) data di emissione; 3) numero di riferimento (casella 3); 4) denominazione e codice di accisa dell operatore mittente; 5) prodotto trasferito; 6) quantitativo trasferito. Successivamente, una copia della distinta con i documenti allegati è posta a corredo della contabilità e la seconda copia è conservata a disposizione dei funzionari addetti alla programmazione dei controlli. Resta inteso che il visto amministrativo sul 3 esemplare del DAA può essere apposto anche presso la sede dell operatore in occasione di verifiche ordinarie e straordinarie. In tal caso nel verbale di verifica si farà menzione dell operazione ed allo stesso saranno allegati le distinte e gli esemplari n. 4 per i successivi adempimenti di cui si è detto. 222

225 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa In proposito è opportuno rammentare che i supporti cartacei sui quali si redigono i verbali di verifica devono essere «ufficializzati» con timbro personalizzato e devono riportare, con esplicita menzione, l indicazione dei nomi dei funzionari verbalizzanti. Tx MF prot. 4009/I del 30 giugno 1998 Circolazione intracomunitaria in regime sospensivo. Visto amministrativo sulla terza copia del DAA [ ] si trasmette in allegato il prospetto contenente l elenco di Paesi che prevedono l obbligatorietà del visto amministrativo sulla certificazione di scarico da apporre sulla terza copia del documento di accompagnamento per merci in regime sospensivo. [ ] Negli Stati membri che non prevedono tale obbligo, la certificazione di scarico viene apposta dal solo destinatario [ ]. Stato membro Visto amministrativo obbligatorio sulla terza copia del DAA da parte dell Autorità fiscale competente Austria Si Belgio Si Danimarca No Finlandia No Francia Si (1) (2) Germania Si Grecia Si Irlanda Si Italia Si Lussemburgo Si Paesi Bassi Si (3) Portogallo Si Regno Unito No Spagna Si Svezia No (1) Francia: oppure timbro conforme alle disposizioni dell autorità doganale apposto dall operatore (2) Francia: per gli oli minerali nel caso in cui il destinatario non è un depositario autorizzato (3) Paesi Bassi: solo per i destinatari diversi da depositari autorizzati Circolare MF n. 182 del 13 luglio 1998 Compilazione casella 7 del D.A.A. Sono stati sollevati dei dubbi in ordine alla corretta compilazione della casella n. 7 del D.A.A. quando l estrazione del prodotto venga effettuata per conto di un committente, diverso dal destinatario della spedizione. Al riguardo, si osserva che il documento di accompagnamento deve consentire l esatta individuazione dei soggetti interessati all operazione di trasporto, e più precisamente dello speditore, del trasportatore e del destinatario, ai quali il D.M. 25 marzo 1996, n. 210 impone determinati obblighi. Ferma restando, pertanto, la necessità di indicare nella suddetta casella n. 7 il destinatario della spedizione, si comunica che il nominativo del committente può eventualmente essere inserito di seguito a quello del destinatario, preceduto dalle parole «per conto», analogamente a quanto pre- 223

226 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa visto per la compilazione del D.A.S. dall art. 10, comma 3, lett. b) del citato D.M. 210/1996, come modificato dal successivo D.M. 16 maggio 1997, n Cooperazione amministrativa: rilascio duplicato documento accompagnamento accise Telex min.le prot. n. 7286/1/PC del 7 gennaio 1999 In tutti i casi di smarrimento, furto o distruzione di DAA, relativi a partite spedite dal territorio nazionale, la comunicazione del rilascio del duplicato dello stesso documento, all autorità incaricata della cooperazione amministrativa dello Stato membro del destinatario, deve essere effettuata, tramite l ufficio BLA/Divisione 1 di questa Direzione Centrale, dall UTF che provvede a tale rilascio. Allo scopo di evitare gli equivoci che siffatta procedura, non prevista dalle direttive comunitarie, genera presso le autorità degli Stati membri, si dispone che la trasmissione del duplicato avvenga con le stesse modalità dell attivazione della cooperazione amministrativa, compilando il documento comunitario di richiesta verifica movimento per l appuramento a destinazione della partita scortata dal DAA di cui si invia il duplicato. Nella casella 13 sarà riportata la dicitura: «Emesso duplicato del DAA dichiarato smarrito durante il trasporto. Possibilità di utilizzo del DAA originale per scopi illeciti». Telex MF n. 1361/PC del 10 marzo 1999 Cooperazione amministrativa nel settore delle accise. Direttiva 92/12/CEE. Consultazione dell archivio Seed comunitario È stato constatato che operatori economici, che effettuano trasferi menti di prodotti soggetti ad accisa, non indicano, com è d obbligo, nell apposita casella 4 del D.A.A. che accompagna detti prodotti, il codice d accisa del destinatario oppure è indicato un codice d accisa che non esiste nella banca dati Seed ovvero non corrisponde al destinatario indicato nella casella 7. La nuova situazione venutasi a creare con le vigenti disposizioni legislative, che hanno recepito le direttive comunitarie in materia d accisa, demanda all operatore la responsabilità, tra l altro, della movimentazione delle merci. Tra gli obblighi dello speditore, in qualità di garante del trasporto, vi è anche quello di accertare, prima della spedizione, che il destinatario sia autorizzato a ricevere la merce in sospensione d accisa. Ciò dovreb be indurre gli operatori, di loro ini ziativa, agli opportuni accertamenti preventivi che possono essere fatti mediante la consultazione della banca Seed, alla quale possono accedere attraverso la collaborazione degli uffici tecnici di finanza. In relazione a quanto sopra, si pregano le direzioni Compartimentali e gli uffici dipendenti, di dare ampia divulgazione alla circolare n. 165/d dell 11 giugno 1997, prot. 2036/XIII della Direzione Centrale degli Affari Generali e del Personale e dei Servizi Informatici e Tecnici. Circolare MF n. 68, prot. n. 770/I del 5 aprile 2000 Procedura per l utilizzo del DAA allo scopo di scortare spedizioni di prodotti comunitari destinati ad essere esportati fuori dalla U.E. Procedura per la riscossione dei crediti ai sensi della direttiva n. 76/308 In relazione alle incertezze emerse in fase di applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per le procedure di cui all oggetto, considerato che il regime fiscale delle accise 224

227 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa si applica esclusivamente per la movimentazione ed il deposito di merci comunitarie e che occorre tener ben distinto tale regime fiscale da quelli doganali, applicabili, invece, alle merci non comunitarie, si precisa quanto segue. La direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992, così come modificata dalla direttiva 94/74/CE del 22 dicembre 1994, prevede che i prodotti soggetti ad accisa provenienti da Paesi terzi, o da località non rientranti nel territorio fiscale dell Unione, o ivi destinati, possono essere considerati in sospensione dei diritti di accisa quando siano vincolati ad uno dei regimi sospensivi doganali elencati nell art. 84, paragrafo 1, lett. a), del regolamento CEE n. 2913/92, oppure vengano introdotti in una zona franca o in un deposito franco (art. 6, comma 4, del Testo unico sulle accise, approvato con decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995). Di conseguenza, poiché l esportazione non rientra fra i regimi previsti dal suddetto art. 84, non possono essere considerati in sospensione di accisa quei prodotti che sono spediti alla dogana di uscita dalla Comunità utilizzando la procedura prevista dal regime di esportazione. Pertanto, in riferimento a quanto già chiarito dalla circolare n. 173/D del 2 luglio 1998, prot. n. 3040/VII/SD, per il combinato disposto della direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992 e del regolamento 3254/94/CE del 19 febbraio 1994, i documenti DAU utilizzati per il regime di esportazione non possono scortare, sia in ambito intracomunitario che nazionale, i prodotti soggetti ad accisa. La procedura relativa all esportazione attivata presso la dogana ove si svolgono le formalità previste nel primo capoverso del paragrafo 6-bis dell art. 793 delle disposizioni d applicazione del Codice doganale comunitario è consentita, nel caso di spedizioni di tali prodotti, al solo scopo di semplificare le incombenze doganali presso la dogana di uscita dalla U.E. e non, invece, al fine di costituire un valido documento di trasporto. Quest ultimo sarà, infatti, rappresentato dal documento considerato dalle norme idoneo a scortare la merce fino alla dogana di uscita dalla Comunità: il DAA, il DAS o il documento previsto dal Reg. n. 2238/CEE per i piccoli produttori di vino, nel caso di prodotti destinati ad essere esportati attraverso una dogana situata fuori dal territorio dello Stato, oppure il documento previsto dalle norme per la circolazione nazionale dei beni trasportati (DAA, DAS, Documento agricolo, XAB o Documento commerciale valido ai fini IVA), nel caso di trasferimenti interni di merci dirette a dogane italiane. La dogana di uscita attesta sul documento utilizzato l uscita materiale delle merci dal territorio comunitario trattenendo l esemplare del documento impiegato per scortare i prodotti a destinazione; in modo particolare, se si tratta di un DAA o di DAS, lo stesso ufficio, ai sensi dell art. 19 della citata direttiva 92/12, trattiene l esemplare n. 2 e 4 del DAA, o solo il n. 2 nel caso del DAS, e restituisce subito al mittente l esemplare n. 3 munito della certificazione che i prodotti hanno effettivamente lasciato il territorio comunitario (art. 24, comma 2, del D.M. n. 210 del 25 marzo 1996). Poiché da quanto sopra si evince l importanza assunta dalla corretta compilazione del DAA, a tale scopo si reputa opportuno ribadire quanto previsto nelle note esplicative contenute nel regolamento n. 2225/93 del 27 luglio 1993: nella casella 7 deve essere indicata la persona che agisce in nome e per conto dello speditore presso la dogana di uscita e non, quindi, alcuna informazione relativa a destinatari ubicati in Paesi extra U.E.; nella casella 7a la dicitura «ESPORTAZIONE FUORI DELLA COMUNITÀ» con l indicazione della dogana di uscita dal territorio comunitario; nella casella 13 lo Stato membro in cui si trova tale ultima dogana. Per quanto riguarda, infine, il recupero dei crediti relativi ad imposte gravanti su merci soggette ad accisa spedite verso Paesi comunitari e relativamente alle quali sono stati riscontrati una irregolarità o un ammanco nel Paese di transito o di destinazione, si chiarisce che esso avviene, sia per le accise che per i diritti doganali, secondo la procedura stabilita dalla direttiva n. 76/308 del 15 marzo Pertanto, ogni attività di riscossione deve essere posta in essere solo a seguito di apposita richiesta formulata dalla Direzione compartimentale delle contabilità centralizzate la quale, ricevuta la necessaria documentazione dall autorità del Paese membro creditore, provvederà ad interessare l Ufficio competente per gli atti esecutivi per la riscossione dell accisa dovuta. 225

228 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa Ad ogni buon conto, in presenza di segnalazioni di ammanchi a destinazione, lo speditore provvederà a detrarre dall importo garantito ai fini della circolazione l ammontare corrispondente all accisa dovuta risultante dall annotazione apposta sul terzo esemplare del DAA o del DAS dall autorità del Paese membro in cui è stata rilevato l ammanco, fino a quando, dopo l avvenuto pagamento, l intero corrispettivo della garanzia sarà nuovamente disponibile, e a trasmettere copia di tale esemplare all UTF competente entro il giorno successivo a quello di ricevimento. Circolare MF n. 4/D, prot /I del 11 gennaio 2001 Procedure per l applicazione del visto sui DAA Applicazione telescritto protocollo n. 2650/I PC del 15 maggio 1998 Si è avuto modo di rilevare che non sempre viene dato il giusto risalto alle procedure di controllo dei documenti amministrativi di accompagnamento (DAA) riportate nel telescritto prot. n. 2650/I PC del 15 maggio 1998, a sua volta inserito nella circolare n. 250/D del 28 ottobre1998. Tale circostanza può facilitare abusi. In considerazione che dette procedure costituiscono, tra l altro, uno strumento atto a migliorare l efficacia delle azioni di contrasto delle frodi, si raccomanda, nuovamente, la puntuale ottemperanza delle suddette istruzioni. In particolare si reputa indispensabile che i dirigenti degli UTF vigilino sulla regolarità delle operazioni di registrazione dei visti apposti e dell allegazione agli atti contabili del 4 esemplare dei documenti in parola. Dette procedure, tempestivamente e puntualmente eseguite, consentiranno, tra l altro, di rilevare elementi utili ad analizzare i flussi delle movimentazioni e, quindi, a programmare interventi mirati sia a prevenire azioni fraudolente sia a verificare l efficacia, l efficienza e la correttezza dei servizi. Si coglie l occasione per chiarire ai fini della consuntivazione PPC che, relativamente al processo D24100 (certificazione dei flussi di beni sottoposti ad accise), il parametro dei prodotti da tenere in considerazione è costituito dal numero dei DAA vistati e non dal numero delle distinte cui i DAA vistati vengono allegati. Si prega di fornire cenno di assicurazione. Telescritto MF prot. n del 17 aprile 2003 Oli minerali Regime delle accise nei casi di trasferimenti di prodotti petroliferi, in regime sospensivo, per conto di committenti non titolari di impianto di deposito Codesta Direzione Regionale, con la nota in riferimento sopra riportata, ha sottoposto all attenzione di questa Area talune problematiche relative a forniture di prodotti petroliferi, effettuate per conto di committenti, sia esteri che comunitari, non titolari di impianto di deposito ai sensi della legge petrolifera di cui al R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla L. 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, nell ipotesi di buncheraggio di navi con esportazione definitiva ai sensi dell art. 256 e seguenti del TULD 43/73. La questione, di per sé fortemente articolata, è meritevole di uno speciale approfondimento avuto riguardo alle notevoli modifiche intervenute nell ordinamento tributario a seguito della armonizzazione delle accise a far data 1 gennaio In particolare, nel settore dei prodotti soggetti ad accisa, alla luce delle disposizioni di cui alla direttiva n. 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 e del Testo Unico delle accise (TUA), approvato con D.Lgs. 26 ottobre1995, n. 504, il concetto di commercializzazione, per il suo partico- 226

229 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa lare ruolo è significato civilistico, deve essere completamente distinto dal presupposto impositivo costituito normalmente dalla immissione in consumo (art. 2 del TUA). Sostanzialmente, il regime delle accise di cui alla citata direttiva 92/12, nel ricomprendere e caratterizzare ogni momento significativo connesso con la produzione, stoccaggio, trasferimento ed immissione in consumo dei prodotti, individua, senza soluzione di continuità, il soggetto su cui ricade il gravame d imposta, nonché le responsabilità in ogni fase del procedimento tributario. Per tale motivo, i passaggi di proprietà dei prodotti durante le fasi di commercializzazione, negozi nei quali l Amministrazione doganale non entra, a nulla rilevano sotto il profilo tributario delle accise, che attiene invece alla detenzione, alla movimentazione dei prodotti ed al relativo flusso delle imposte. Alla luce delle premesse, nella ipotesi di consegne per buncheraggi marini, beninteso accompagnate dalla clausola FOB (free on board), i prodotti petroliferi vengono trasferiti direttamente dai depositi fiscali a bordo delle navi, previa prestazione di idonea garanzia e con emissione rispettivamente: del documento di accompagnamento di cui al Reg. CEE n. 2719/92 della Commissione dell 11 settembre 1992 (DAA), emesso dal depositario, ove, ai sensi di quanto stabilito con circolare n. 182/D, prot. n. 1011/V/PC del 13 luglio 1998 dell ex Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette, può essere richiamato nella casella 7 il nominativo del soggetto (residente o non nella Comunità) per conto del quale il prodotto viene estratto. L esemplare 3 del suddetto certificato DAA viene poi restituito dalla dogana al deposito mittente al termine delle operazioni di buncheraggio, a certificazione dell avvenuta uscita della merce dallo Stato; bolletta doganale in applicazione dell art. 254 del TULD 43/73, presentata per l esportazione definitiva dal committente quale ultimo venditore del prodotto ceduto FOB, con presentazione in dogana della relativa fattura emessa da quest ultimo nei confronti dell armatore. Come si rileva immediatamente, il suddetto committente pur soggetto centrale ai fini del rapporto commerciale è del tutto estraneo alle operazioni fisiche di trasferimento dei prodotti e alle responsabilità di valenza tributaria che ne discendono ai fini delle accise. La non imponibilità sotto il profilo di quest ultimo regime discende direttamente dalla circostanza che i prodotti, a cura e responsabilità diretta del depositario, sono avviati, via tubo o a mezzo di autobotti, direttamente per l imbarco e quindi all esportazione definitiva -, con termine del regime sospensivo, non verificandosi quindi i presupposti per l immissione in consumo di cui all art. 2 del TUA 504/95. Sotto il profilo del regime delle accise, tale condizioni fa sì che la movimentazione degli oli minerali riguardi unicamente due soggetti ben identificati, il depositario mittente e l utilizzatore finale, avente titolo a godere del beneficio fiscale (esenzione dall accisa). Di conseguenza, non può parlarsi di svincolo irregolare (art. 2, comma 2. lett. b) del TUA), e quindi di sottrazione del prodotto all accertamento previsto dall art. 40 del TUA, considerato che i prodotti petroliferi, consegnati come detto con contratto FOB non sono mai stati nella disponibilità del committente. La triangolazione commerciale posta in essere tra il deposito fiscale ed il committente e tra quest ultimo e l armatore acquirente finale, pertanto, non fanno mai venire meno il regime sospensivo, non alterando il relativo rapporto fiscale nel settore delle accise. Nei casi di specie di cui si è trattato, pertanto, quanto ai rapporti tra il settore tributario dell IVA e quello delle accise, la disciplina normativa nel settore dell IVA non costituisce presupposto né delimita in alcun modo il campo di applicazione del regime impositivo delle accise, trattandosi di distinte imposizioni che si applicano sulle medesime operazioni commerciali, che beninteso mantengono ben individuate e separate le proprie peculiari autonome valenze di carattere giuridico e operativo. Nelle ipotesi sopra richiamate, ove nel rapporto esista la figura del committente, e pre cisamente: trasferimenti da deposito fiscale a nave per buncheraggi di cui all art. 354 del TULD 43/73, con termine del regime sospensivo a seguito dell esportazione definitiva ad avvenuto rifornimento della nave; 227

230 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa non si ravvisano violazioni alla disciplina sulla circolazione, così come anche previsto dal D.M. 25 marzo 1996, n. 210, modificato dal D.M. 16 maggio 1997, n. 148, che possano sostanziare le ipotesi previste dall art. 2, comma 2, lett. b), del TUA 504/95, concernenti lo svincolo, anche irregolare, dal regime sospensivo delle accise. Si prega pertanto codesta Direzione Regionale di impartire le conseguenti istruzioni agli Uffici dipendenti, non mancando di segnalare immediatamente alla scrivente ogni inconveniente che si manifesti. Circolare MF n. 10/D, prot del 1 marzo 2004 Regime dell esportazione. Circolare n. 75/D dell 11 dicembre 2002 Chiarimenti applicativi [ ] Capitolo 2 Movimentazione di merce soggetta ad accise Smarrimento dell esemplare n. 3 del D.A.A. 2.1 A seguito della emanazione della più volte citata circolare 75/D è stato sottoposto alla scrivente un quesito in merito alla movimentazione dei prodotti soggetti ad accise destinati all esportazione, avviati agli uffici doganali di uscita con scorta del Documento Accompagnamento Accise (D.A.A.) di cui al Regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell 11 settembre In particolare, è stato chiesto quale sia la procedura da adottare per le ipotesi di smarrimento dell esemplare n. 3 del D.A.A., appurato ai fini dell attestazione di uscita di cui all art. 793, paragrafo 6-bis, del Regolamento CEE) n. 2454/93. Al riguardo, si richiamano le disposizioni impartite nella nota esplicativa del Documento D.A.A., casella C, annessa al citato Regolamento (CEE) n. 2719/92 come integrato dal Regolamento (CEE) n. 2225/93 della Commissione del 27 luglio 1993, con la quale, in caso di smarrimento dell esemplare n. 3 del D.A.A., viene disposto che lo speditore/depositario fiscale potrà procedere all appuramento mediante una copia del certificato di avvenuto ricevimento delle merci che compare sul retro dell esemplare 2 del D.A.A da richiedere al soggetto destinatario indicato nella casella 7 del documento stesso, il quale potrà autenticare il suddetto esemplare 2 in suo possesso presso l Ufficio doganale, ovvero, ad esempio, presso il Consolato o altri soggetti autorizzati. 2.2 Per completezza di informazione si ricorda che in caso di furto, smarrimento o distruzione del DAA per operazioni non ancora appurate, il rilascio dei duplicati n. 2, 3, e 4 del citato DAA è disciplinato dall art. 5, comma 2, del Regolamento del 25 marzo 1996, n Si pregano codeste Direzioni di dare la massima divulgazione della presente circolare presso i dipendenti uffici. Telescritto MF prot del 7 maggio 2004 Timbratura terze copie DAA e DAS e piccoli produttori di vino: pubblicazione su internet lista Paesi UE Si comunica che dalla data della presente comunicazione sarà disponibile sul sito internet dell Agenzia delle dogane sotto la voce «Accise» del Menu principale, la versione aggiornata della lista dei 25 Paesi dell Unione europea che prevedono la timbratura delle terze copie dei DAA e dei DAS, nonché dell elenco degli Stati membri che riconoscono ai piccoli produttori di vino l esonero dai vincoli di circolazione e di deposito previsti dall art. 29, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE. 228

231 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa 229

232 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa 230

233 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa Nota A.D. prot del 6 agosto 2004 Archivio S.E.E.D. dei Codici di Accisa Comunitari Italiani sul sito Internet dell Agenzia delle Dogane Nell ambito dello sviluppo del sistema AIDA e nell ottica di una sempre crescente integrazione degli ambienti procedurali dell Agenzia delle Dogane, è consultabile l archivio SEED (System of Exchange of Excise Data) dei codici di Accisa Comunitari Italiani sul sito internet menu SERVIZI, al cui interno è specificata la voce «SEED - Codici di Accisa». Tramite la consultazione di tale archivio è possibile verificare la validità e l esistenza dei codici da utilizzare nei modelli DAA e DAS per la movimentazione intracomunitaria di merci sia in sospensione d accisa che ad accisa assolta. Circolare AD n. 66/D, prot del 15 novembre 2004 Trasferimenti di oli minerali in regime sospensivo, ad accisa assolta e denaturati. Criteri generali Sono pervenuti quesiti con i quali si è chiesto di conoscere, relativamente ai soggetti che commercializzano oli minerali senza essere titolari di impianti di deposito, se gli stessi siano tenuti all osservanza delle disposizioni che disciplinano l accisa e, tra l altro, al rispetto di obblighi documentali. Al riguardo, si rileva come questa Agenzia abbia già avuto modo di pronunciarsi sulla questione (nota n. 2643/AGT del 17 aprile 2003 e circolare n. 7/D del 18 febbraio 2004 dell Ufficio Regimi doganali e fiscali dell Area Gestione tributi e Rapporti con gli utenti) in occasione dell esame di fattispecie relative a trasferimenti di prodotti petroliferi destinati a buncheraggi marini. In proposito, confermando la posizione costantemente adottata, si osserva che, in armonia con la struttura dell ex imposta di fabbricazione, in materia di accisa il soggetto obbligato è identificato di norma nel responsabile (depositario autorizzato) della gestione del deposito, a prescindere quindi dal titolo in virtù del quale il prodotto sottoposto a tassazione è detenuto nel medesimo deposito. Non costituisce, infatti, oggetto di cognizione delle disposizioni normative concernenti l accisa l esercizio della facoltà di disporre dei prodotti ad essa sottoposti, potere rientrante nel contenuto normale del diritto di proprietà, che trova in altri settori dell ordinamento la propria disciplina. Così, con riferimento ai prodotti in regime sospensivo, l irrilevanza delle vicende afferenti la sfera proprietaria comporta che le stesse non incidano sull osservanza, da parte del depositario autorizzato, dei prescritti obblighi tributari in materia di regime del deposito fiscale e di movimentazione di prodotti soggetti ad accisa, rispondente all esigenza di un controllo pieno ed incisivo su chi detiene le merci. Il soggetto che commercializza oli minerali pur non essendo titolare di impianto di deposito, quindi, non è obbligato a tenere la contabilità dei prodotti movimentati prevista dalla normativa delle accise, né alla compilazione di documenti di circolazione, pur serbando la possibilità di far inserire nella casella n. 7 del DAA il proprio nominativo, di seguito a quello del destinatario della spedizione, preceduto dalle parole «per conto» (circolare n. 182 del 13 luglio 1998). Resta salva la facoltà, accordata dall art. 6, comma 2, del testo unico approvato con D.Lgs. n. 504/95, per il proprietario della merce di prestare la garanzia per il trasporto in luogo del depo- 231

234 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa sitario autorizzato mittente, nel qual caso obbligandosi a conformarsi alle prescrizioni stabilite in materia. Analogamente è a dirsi, quanto alla previsione di obblighi documentali, in ordine alla circolazione di oli minerali già assoggettati ad accisa, non mancando di rilevare che, ai sensi dell art. 10, comma 3, lett. b) del D.M. 25 marzo 1996, n. 210, in caso di estrazione effettuata per conto di un committente, ne va indicato nel DAS il nome, preceduto dalle parole «per conto», e il numero di partita IVA da riportare nel riquadro 4. Ciò rilevato in via generale, va da sé che qualora, nel concreto svolgimento delle operazioni di movimentazione dei prodotti, i soggetti di che trattasi vengano ad espletare compiti propri delle figure tipizzate dalla normativa sulle accise, quale ad esempio l incaricato del trasporto, ne assumono anche i relativi obblighi, indipendentemente dalla loro qualificazione. Ulteriori chiarimenti, della medesima natura, sono stati richiesti riguardo alle vendite di oli minerali oggetto di agevolazioni, quali quelli denaturati destinati agli impieghi di cui ai punti 3 e 5 della Tabella A allegata al testo unico approvato con D.Lgs. n. 504/95, nelle quali intervengono soggetti non titolari di impianto di deposito. Anche per le suddette fattispecie valgono le argomentazioni di cui sopra, non rilevando la presenza di tali soggetti nelle vicende negoziali sottese ai trasferimenti di prodotti agevolati. Per quanto qui interessa, infatti, da un lato, il D.M. n. 577/95 (artt. 3 e 4) fissa le modalità di movimentazione dei prodotti petroliferi agevolati nonché gli adempimenti amministrativi e contabili da osservare da parte dell esercente l impianto di distribuzione prodotti petroliferi agevolati o del depositario autorizzato, dall altro, il D.M. n. 454/2001 (art. 5) pone apposite prescrizioni in ordine al trasferimento ed alla circolazione dei prodotti denaturati sia per i depositari autorizzati che per gli esercenti depositi commerciali. La stretta osservanza di questi specifici obblighi tributari è posta, quindi, a carico di soggetti ben individuati e qualificati dalle rispettive discipline regolamentari. Tanto a prescindere dall eventuale interposizione nelle transazioni commerciali di altri operatori, da quelli differenti, non titolari di impianto di deposito in capo ai quali, in ogni caso, i suddetti oneri non potrebbero essere trasferiti. Con l occasione, sempre con riferimento alla circolazione di prodotti petroliferi denaturati oggetto di agevolazioni fiscali, si aggiunge che la responsabilità del depositario autorizzato speditore si arresta al momento del ricevimento della merce da parte del destinatario, sia questo un esercente deposito commerciale o impianto di distribuzione che l effettivo utilizzatore avente titolo ad usufruire del beneficio fiscale. La denaturazione, del resto, impone la destinazione irreversibile del prodotto a quel determinato impiego agevolato che presuppone, per l appunto, l aggiunta al medesimo di particolari e ben determinate sostanze per rilevare l eventuale uso in frode del prodotto petrolifero. Quindi, effettuata regolarmente la fornitura, certificata dalla ricezione dell esemplare n. 3 del documento di accompagnamento, il depositario autorizzato speditore non risponde di un eventuale distrazione di prodotti esenti o ad aliquota ridotta ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta, perpetrata da altri soggetti (quali, ad es. l esercente deposito commerciale, il gestore dell impianto di distribuzione, l utilizzatore finale). Nei casi accertati di illecita distrazione di prodotto, non essendosi realizzati i presupposti previsti per poter beneficiare dell agevolazione, l accisa diviene esigibile ai sensi dell art. 2, comma 3, del Testo unico approvato con D.Lgs. 26 ottobre1995, n I Signori Direttori regionali vigileranno sull applicazione della presente circolare non mancando di segnalare eventuali difficoltà riscontrate nella sua pratica attuazione. Gli Uffici locali informeranno la loro attività ai criteri sopresposti. La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 5 novembre

235 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa Risoluzione n. 1/D, prot. 612 del 14 marzo 2005 Mancata restituzione degli esemplari n. 3 del DAA. Interessi sulle somme recuperate a titolo di accisa Sono sorte presso alcune strutture territoriali, talune perplessità in merito alla procedura da seguire nel caso in cui, a seguito di operazioni di spedizione di prodotti soggetti ad accisa dal nostro Paese verso gli altri Stati dell Unione Europea, l esemplare n. 3 del D.A.A non risulti restituito allo speditore nazionale. Nel caso di specie, si procede all emissione di avvisi di pagamento ai sensi dell art. 7, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (testo unico accise) e, su specifica richiesta della ditta, all attivazione della procedura della cooperazione amministrativa. È stato segnalato che, in taluni casi, nelle more della risposta, ogni azione di recupero del credito è stata sospesa e, ad indagini concluse, si è proceduto al solo recupero dei diritti di accisa, ma non delle somme dovute a titolo di interessi. Per la necessaria uniformità di comportamento ed esaminata attentamente la questione alla luce delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali si forniscono di seguito taluni chiarimenti. In relazione alle conseguenze dell attivazione della procedura di cooperazione amministrativa, si fa presente che la richiesta di attivazione della procedura di cooperazione amministrativa da parte dell operatore non è vincolante per l amministrazione doganale e, pertanto, non può produrre effetti sospensivi dell attività di recupero. Inoltre, si evidenzia che, ai fini dell instaurazione della procedura in parola, l art. 20, paragrafo 3, della Direttiva del Consiglio 92/12/CEE, recepito dall art. 7, comma 1, lett. d) del testo unico accise, prevede che: «allorché i prodotti soggetti ad accisa non giungono a destinazione e non è possibile stabilire il luogo in cui l irregolarità o l infrazione si è verificata, tale irregolarità o infrazione si considera commessa nello Stato membro di partenza, che procede alla riscossione dei diritti di accisa all aliquota in vigore alla data di spedizione, salvo prova, fornita entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data di spedizione dei prodotti stessi e ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti, della regolarità dell operazione ovvero del luogo in cui l irregolarità o l infrazione è stata effettivamente commessa». Pertanto, entro il termine di quattro mesi (tre mesi perché lo speditore informi il competente ufficio della mancata ricezione della terza copia del D.A.A ed un ulteriore mese perché possa fornire la prova della regolarità dell operazione ovvero del luogo in cui l irregolarità o l infrazione è stata effettivamente commessa) dalla data di spedizione, l ufficio deve procedere alla riscossione dei diritti di accisa ai sensi del menzionato art. 7 del testo unico accise. Da quanto sopra consegue che, una volta che venga emesso l avviso di pagamento, nel caso in cui l obbligato non provveda all assolvimento dell obbligazione tributaria entro i termini previsti all art. 14, comma 1, testo unico accise dall emissione dell avviso di pagamento, vanno applicate anche le disposizioni riportate all art. 3, comma 4, del medesimo testo unico relativamente agli interessi. I suddetti interessi si rendono infatti dovuti a decorrere dal momento dell esigibilità dell accisa (art. 2, comma 2, del testo unico accise) e sono quindi computati dal giorno 16 del mese successivo alla immissione in consumo dei prodotti, desumibile dalla data dell esemplare n. 1 del D.A.A. in possesso dello stesso speditore. I Direttori regionali vigileranno scrupolosamente sulla corretta osservanza del suddetto orientamento da parte delle competenti strutture dell Agenzia, verificando che l attività pregressa sia stata svolta in conformità a quanto sopra precisato; in caso contrario, infatti, dovranno essere assunte idonee iniziative, ivi comprese quelle tese al recupero degli interessi, per adeguare l attività svolta alle disposizioni normative sopra richiamate. La presente risoluzione è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 31 dicembre

236 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa Nota AD prot. n del 13 giugno 2005 Regime dell esportazione. Attestazione di uscita della merce dal territorio della comunità nel caso di presentazione delle dichiarazioni telematiche per il regime di esportazione abbinata a transito A seguito della procedura di trasmissione telematica della dichiarazione di esportazione e di esportazione abbinata a transito introdotta con la Circolare 18/D del 24 marzo 2004, sono giunte alla scrivente da parte di alcuni Uffici doganali e da parte di alcuni operatori economici, richieste di chiarimenti circa l adempimento relativo all attestazione di uscita sull esemplare 3 del DAU da effettuarsi ai sensi dell art. 793 del Reg. (CEE) n. 2454/93. Come è noto, l art. 4, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 2787/2000, ha previsto che entro il 31 marzo 2004 tutte le autorizzazioni attestanti lo status di speditore autorizzato, concesse nell ambito delle semplificazioni del regime del transito di cui all art 76, p. 4 del Reg. (CEE) n. 2913/92, dovessero essere conformi all art. 404 del citato Reg. (CEE) n. 2454/93 e, quindi, essere obbligatoriamente inviate per via elettronica. Per contro si chiarisce che, allo stato attuale, non è intervenuta alcuna modifica alle norme comunitarie che disciplinano la procedura di esportazione e, pertanto, gli artt. da 788 a 796 del Reg. (CEE) 2454/93 continuano ad essere vigenti ed applicabili. In particolare l apposizione del «visto uscire» di cui all art. 793, p. 3 (richiamato dalla circolare 173/D del 2 luglio 1998) resta, attesa la rilevante funzione che esso riveste, adempimento espressamente attribuito all autorità doganale competente a nulla rilevando il tipo o la modalità (domiciliata o ordinaria, cartacea o telematica) di operazione svolta. Ciò comporta che, nel caso di esportazione abbinata a transito, l appuramento del regime del transito comunitario ( il quale ora avviene con l utilizzo del sistema comunitario NCTS) e l appuramento del regime dell esportazione, allo stato attuale, continuano ad essere due distinti adempimenti riferiti a due differenti regimi, esattamente come accadeva prima del Reg. (CEE) 2787/2000 e della emanazione della circolare 18/D. Peraltro, il soggetto esportatore (definito ai sensi dell art. 788 del citato Reg. (CEE) 2454/93) in base alla normativa attualmente vigente è ancora tenuto a conservare nella propria contabilità l esemplare 3 della dichiarazione doganale debitamente vistata dall autorità doganale anche ai fini di una eventuale verifica fiscale. Pertanto, si ritiene che fino a quando l esemplare 3 del DAU continua a mantenere le funzioni attua lmente previste, l appuramento del regime dell esportazione avviene con l apposizione del «visto uscire» sul retro dell esemplare 3 del DAU da parte della dogana competente ai sensi di quanto dispone l art. 793, paragrafo 3 o paragrafo 6 (nel caso esportazione abbinata a transito) del Reg. (CEE) 2454/93. Si aggiunge, inoltre, che il timbro ufficiale apposto dall Amministrazione doganale si rende opportuno anche in considerazione della stampa su foglio di carta bianca del predetto esemplare 3. La medesima dogana provvederà ad apporre il riferimento del documento telematico relativo all operazione dichiarata sul citato esemplare 3. Resta comunque fermo per l Autorità doganale competente per il vincolo delle merci al regime dell esportazione abbinata a transito, l adempimento richiamato al paragrafo 15, lett. b) della circolare 173/D del 2 luglio 1998 in base al quale, in caso di mancato appuramento dell operazione di transito, se la merce non risulta essere uscita dal territorio comunitario, dovrà effettuare le debite comunicazioni al competente Ufficio IVA inviandole, per conoscenza, anche al soggetto esportatore. Per completezza di informazione si segnala che, nell ottica della semplificazione e dell armonizzazione doganale, è in fase di predisposizione, presso le competenti sedi comunitarie ed in analogia a quanto già avvenuto per il regime di transito, un sistema di esportazione informatizzata. In ambito nazionale sono, invece, in corso approfondimenti per la semplificazione degli adempimenti sopra richiamati. 234

237 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa La presente comunicazione è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente dell Agenzia delle Dogane che ha espresso parere favorevole nella seduta del 30 maggio 2005 I Sigg. Direttori regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle disposizioni della stessa non mancando di impartire eventuali ulteriori istruzioni operative ritenute opportune. Fax prot. n. 3228/3429 del 21 giugno 2005 Reg. (CE) n. 837/2005 del 23 maggio 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione europea L 139 del 2 giugno2005. Obbligatorietà al transito comunitario informatizzato (NCTS) dal 1 luglio 2005 Nell ambito della progressiva estensione dell informatizzazione del regime del transito comunitario/comune (NCTS), con Reg. (CE) n. 837/2005 del Consiglio del 23 maggio 2005 (1) 9, recante modifica al Reg. (CEE) n. 2454/93 della Commissione, è stato disposta l obbligatorietà dell utilizzo delle procedure informatizzate per le operazioni in regime di transito comunitario a decorrere dal 1 luglio 2005 (2) 10. Un analoga modifica alla Convenzione CE-EFTA sul Transito Comune è in corso di adozione e sarà anch essa operativa a decorrere dal 1 luglio 2005, al fine di mantenere allineata la normativa sul transito comunitario con quella che disciplina il transito comune. La decisione sull obbligatorietà di cui trattasi è stata determinata dalla constatazione che l NCTS si è dimostrato affidabile e soddisfacente sia per le Amministrazioni doganali che per gli operatori economici e che non risulta più economicamente giustificato continuare l espletamento delle formalità di transito con documenti cartacei. In conseguenza di quanto sopra, il regolamento in esame ha disposto che, dal 1 luglio prossimo, gli Uffici doganali comunitari potranno accettare dichiarazioni scritte, compilate su formulari conformi all allegato 31 del Reg. (CEE) n. 2454/93, unicamente in caso di mancato funzionamento del sistema informatizzato delle Amministrazioni doganali, degli operatori autorizzati, nonché da parte dei viaggiatori che non dispongono di un accesso diretto al sistema informatico doganale. Tuttavia, al fine di agevolare l attività sia delle Amministrazioni doganali che degli operatori, evitando problematiche derivanti da un introduzione immediata dell obbligatorietà in questione, il legislatore comunitario ha previsto all art. 2 del Reg. 837/2005 la possibilità di un periodo transitorio durante il quale gli Stati membri potranno consentire da parte degli operatori in procedura ordinaria la presentazione di dichiarazioni di transito rese per iscritto agli uffici doganali, i quali provvedono ad inserirli nel sistema NCTS. In relazione a quanto sopra si comunica che al fine di agevolare il graduale adeguamento alla nuova normativa degli operatori, questa Agenzia ha ritenuto di continuare a consentire la presentazione delle dichiarazioni di transito per iscritto in procedura ordinaria fino al 30 settembre e, in tal senso, è stata data comunicazione alla Commissione Europea. L art. 4 del citato Reg. 837/2005 consente inoltre la presentazione di dichiarazioni scritte, sulla base del formulario di cui allegato 31, da parte di viaggiatori che non dispongono di un accesso diretto al sistema informatico doganale. In tal caso, l ufficio procederà all inserimento di tali dichiarazioni in AIDA e STRADA. 9 (1) G.U.C.E. n L. 139 del 2 giugno (2) La data del 1 luglio 2006, indicata nel citato Reg. (CE) deriva da mero errore materiale e, come ufficialmente comunicato dalla Commissione Europea, è in corso di rettifica formale 11 Termine poi prorogato «fino al 31 dicembre 2005» ai sensi del Telescritto AD prot del 27 settembre

238 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa Sarà così possibile agevolare gli adempimenti di soggetti i quali, non essendo operatori abituali, non hanno la convenienza o la possibilità di accedere ai sistemi informatici dell Agenzia. I Sigg. Direttori regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti disposizioni non mancando di impartire eventuali ulteriori istruzioni operative ritenute opportune ed assicurandone la più ampia diffusione presso i dipendenti uffici e, in ambito locale, delle categorie professionali interessate. Nota prot del 13 luglio 2005 Risoluzione n. 1/D del 14 marzo 2005 concernente: «Mancata restituzione degli esemplari n. 3 del D.A.A. Interessi sulle somme recuperate a titolo di accisa». Precisazione In relazione alla risoluzione in oggetto, si fa presente che all ultimo capoverso è stata erroneamente indicata la data 31 dicembre 2004, invece di quella del 31 gennaio 2005, quale data della seduta nel corso della quale il provvedimento è stato esaminato dal Comitato di indirizzo permanente. Si coglie l occasione per precisare che, in linea con l orientamento espresso dal suddetto Comitato, in caso di mancata restituzione, da parte del destinatario, della copia 3 del D.A.A. e una volta decorso il termine di mesi quattro dalla data di spedizione, i beni si presumono immessi in consumo il giorno stesso della spedizione, con la conseguenza che la relativa accisa diventa esigibile a decorrere dalla normale scadenza prevista dall art. 3, comma 4, del Testo Unico Accise, ossia dal giorno 16 del mese successivo alla data di spedizione. Come già indicato nella risoluzione in esame, dalla suddetta data sono quindi dovuti in ogni caso anche gli interessi, da richiedere con l avviso di pagamento che dovrà essere emesso al più tardi decorsi quattro mesi dalla data di spedizione. Circolare AD n. 46/D, prot del 29 novembre 2005 Attuazione di accordi in sede comunitaria nel settore delle accise: utilizzo di prove alternative per l appuramento delle spedizioni e restituzione dell esemplare n. 3 del DAA dalle autorità doganali Sulla base delle decisioni assunte dai Direttori Generali delle Dogane e della Fiscalità Indiretta durante la riunione del 29 novembre 2003 a conclusione dei lavori svolti nell ambito del Gruppo di lavoro ad hoc sulla coerenza fiscalità/dogane, la Commissione UE ha, nel corso del 2004, perfezionato alcuni orientamenti che sono stati fatti oggetto di discussione presso il Comitato delle accise e, quindi, approvati all unanimità come linee guida di indirizzo comune. Tali orientamenti riguardano, in particolare, l impiego di prove alternative al terzo esemplare del DAA allo scopo di poter dimostrare il buon esito della spedizione da parte del mittente, e la possibilità, per gli Uffici doganali di uscita delle merci dal territorio dell Unione europea, di restituire il terzo esemplare certificato del DAA ad un soggetto diverso dallo speditore, nel caso in cui quest ultimo abbia indicato espressamente tale possibilità nel documento stesso. Al fine, pertanto, di dare attuazione agli orientamenti approvati dal Comitato delle accise, si dispone quanto segue: a) Prove alternative in assenza del regolare ritorno dell esemplare n. 3 del DAA Nel caso di mancato rientro dell esemplare n. 3 del DAA, possono essere presentate, dallo speditore, prove alternative per la dimostrazione del buon esito della movimentazione come, ad esempio, altri esemplari del DAA, documenti doganali, documenti di trasporto, documenti commerciali, ecc. 236

239 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa L accettazione di tali prove è, comunque, soggetta, in caso di dubbio: 1) per i movimenti intracomunitari, alla validazione da parte dello Stato membro di destinazione, con la dichiarazione che i prodotti sottoposti ad accisa spediti hanno effettivamente raggiunto la destinazione prevista; 2) per l esportazione, ad una validazione, da parte del Paese membro in cui è collocato l ufficio doganale di uscita dall Unione europea o da parte dello Stato non comunitario di importazione dei prodotti, che certifichi che le merci hanno effettivamente lasciato il territorio comunitario. b) Restituzione dell esemplare n. 3 del DAA dalle autorità doganali In attesa del completamento dell esame delle modifiche da apportare alle disposizioni de ll art. 19, paragrafo 4 della direttiva 92/12/CEE e dell art. 793, paragrafo 6 del regolamento (CEE) 2454/93, l esemplare n. 3 certificato del DAA può essere consegnato dall ufficio doganale d uscita dal territorio comunitario, in luogo dello speditore, alla persona fisica o giuridica citata dal mittente nella casella 7 del documento d accompagnamento. Ciò può avvenire solo se il mittente ha espressamente indicato tale possibilità, apponendo la seguente dicitura sotto la sua firma nella casella 24: «esemplare 3 da consegnare alla persona specificata nella casella 7». Codeste Direzioni Regionali vigileranno sull applicazione di quanto sopra. La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di indirizzo strategico, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 23 novembre Telescritto AD prot del 7 dicembre 2005 Introduzione in deposito fiscale di oli minerali già denaturati 12 Sono pervenute alla scrivente richieste da parte di alcune Società del settore, di poter ricevere, nei propri depositi fiscali, oli minerali che siano stati già denaturati, in relazione alla specifica destinazione, in altro deposito fiscale. [ ] Pertanto si fa presente che non è consentita la movimentazione di oli minerali denaturati tra depositi fiscali, bensì unicamente la detenzione degli stessi una volta denaturati da parte del deposito fiscale nel quale sono avvenute le operazioni di denaturazione. [ ] Circolare AD n. 19/D, prot del 17 maggio 2006 Cooperazione amministrativa in materia di accise Scambio di informazioni - Nuovi formulari MVS e EWSE Premessa Come è noto, il 1 luglio 2005 è entrato in vigore il Regolamento CE n. 2073/2004 del 16 novembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea L 359 del 4 dicembre 2004, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise, che disciplina, tra l altro, le norme 12 Vedi sull argomento la nota AD prot dell 8 settembre

240 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa e le procedure per lo scambio di informazioni in via elettronica relative alle transazioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa. Tra le finalità del Regolamento in parola, vi è quella di rafforzare gli scambi di informazioni tra gli Stati Membri e tra questi e la Commissione europea, allo scopo di assicurare un adeguato contrasto ai fenomeni fraudolenti. Tale Regolamento, inoltre, riunisce le disposizioni sulla cooperazione amministrativa nello specifico settore, precedentemente disciplinate dalla: Direttiva del Consiglio 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi; Direttiva del Consiglio 92/12/CEE del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa. Pertanto, in conformità a quanto stabilito dai Servizi della Commissione europea nell ambito del progetto EMCS (Excise Movements Control System) EWSE-MVS Step 2.2, sono stati adottati dagli Stati Membri nuovi formulari da utilizzare nello scambio elettronico standardizzato di informazioni in materia di movimenti di merci soggette ad accisa. I nuovi modelli, così come i precedenti, devono essere utilizzati: 1. per formulare richieste di cooperazione amministrativa ad uno Stato membro tramite l Area Centrale verifiche e controlli tributi doganali (MVS); 2. per rispondere a richieste di cooperazione amministrativa formulare da uno Stato membro tramite l Area Centrale verifiche e controlli tributi doganali accise (MVS); 3. per inviare e ricevere informazioni con i Paesi membri tramite l Area Centrale verifiche e controlli tributi doganali (EWSE). Disposizioni operative In relazione a quanto sopra, gli Uffici periferici dell Agenzia delle Dogane, nell ambito della loro attività istituzionale di controllo in materia di accise, dovranno utilizzare a far data dal 1 giugno 2006 i nuovi formulari, che saranno disponibili sul sito INTRANET dell Agenzia, Sezione Accise modelli. Detti formulari dovranno essere trasmessi, debitamente compilati, alle seguenti caselle di posta elettronica all Area Centrale Verifiche e controlli tributi doganali accise: dogane.cooperazione.mvs@agenziadogane.it per le richieste/risposte di verifica movimento merci (modello MVS); dogane.cooperazione.ewse@agenziadogane.it per gli scambi di informazioni (modello EWSE). Con l occasione si richiama l attenzione sul puntuale rispetto dei termini previsti dall art. 8 e seguenti del citato Regolamento. Le Strutture in indirizzo assicureranno la massima diffusione e la tempestiva attuazione della presente circolare, avendo cura di segnalare alla scrivente Area Centrale eventuali difficoltà che si dovessero verificare nella concreta applicazione della stessa. Telescritto AD prot dell 8 settembre 2006 Introduzione in deposito di oli minerali già denaturati Esiti del monitoraggio Conclusioni Con riferimento alla direttiva prot. n del 7 dicembre 2005, con la quale era stata richiamata l attenzione sul divieto di trasferimento di oli minerali denaturati tra depositi fiscali, è stato 238

241 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa condotto, con la nota cui si fa seguito, un monitoraggio al fine di conoscere lo stato di adempimento della suddetta direttiva con particolare riguardo alle criticità eventualmente riscontrate. [ ] Ciò premesso, si rileva che devono essere tenute in considerazione le peculiarità che contraddistinguono gli stabilimenti di produzione dai depositi commerciali autorizzati alla gestione in regime di deposito fiscale ai sensi dell art. 23 del Testo Unico n. 504/95. Infatti, dagli impianti di produzione il prodotto denaturato può anche non essere immediatamente destinato all uso finale proprio nella considerazione che tali impianti, operanti ope legis in regime di deposito fiscale, hanno tra le loro attività anche quella tipica di rifornimento di prodotti petroliferi ai depositi commerciali ivi compresi quelli autorizzati dall Agenzia alla gestione in regime di deposito fiscale. Nel monitoraggio è stata infatti evidenziata la difficoltà di rispetto del divieto da parte degli impianti di produzione che, commercialmente attivi soprattutto per la produzione in vista del rifornimento di altri depositi fiscali, possono venire a trovarsi nella condizione di non avere sufficiente capacità di stoccaggio da riservare al prodotto in questione. Per quanto sopra esposto, considerato che i presupposti, fondamento del divieto in parola, non ricorrono nei confronti delle raffinerie e degli altri impianti di produzione, ed in attesa che si concluda l approfondimento della questione sotto il profilo giuridico, da condurre con l ausilio dell Avvocatura Generale dello Stato, si dispone che tale divieto non trovi applicazione per le spedizioni delle raffinerie e degli altri stabilimenti di produzione. Telescritto AD prot del 3 maggio 2007 Regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione del 18 dicembre 2006 che modifica il regolamento (CEE) 2454/93 che fissa talune disposizioni d applicazione del regolamento (CEE) 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario Nella Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea L 360 del 19 dicembre 2006 è stato pubblicato il regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione del 18 dicembre 2006 che modifica il regolamento (CEE) 2454/93 recante disposizioni d applicazione del Codice Doganale Comunitario (adottato con regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio). Il regolamento in questione detta le disposizioni di applicazione del reg. (CE) n. 648/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha modificato il Codice Doganale Comunitario (CDC), introducendo nuove norme in materia di sicurezza. In occasione dell adozione del citato regolamento n. 648/2005, quest Area Centrale ha emanato la nota prot. n. 1501/ dell 11 maggio 2005 chiarendo che le nuove misure sarebbero state attuate solo con l entrata in vigore delle relative norme di applicazione, integrative di quelle esistenti nel regolamento n. 2454/1993. Il regolamento n. 1875/2006 interviene sulle disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario, contenute nel predetto regolamento n. 2454/93 (DAC), introducendo, con l art. 1, nuovi articoli o modifiche a quelli esistenti nell ottica di salvaguardia della sicurezza delle merci in entrata ed in uscita dal territorio comunitario e fissando, rispettivamente, con l art. 2 talune disposizioni transitorie e, con l art. 3, l entrata in vigore delle diverse disposizioni(si evidenzia l errore,già segnalato ai competenti servizi comunitari, costituito dalla presenza della parola «tranne» all art. 3, paragrafo 3). Nel premettere quindi che gli istituti regolamentati diventano operativi in corrispondenza delle date indicate nel menzionato art. 3, si specifica che talune disposizioni del regolamento hanno ri- 239

242 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa caduta sull organizzazione del lavoro delle amministrazioni doganali comunitarie (misure relative alla gestione comune del rischio o connesse allo scambio di dati). Altre disposizioni, invece, assumono una importante valenza anche per l attività degli operatori economici e, pertanto, si ritiene opportuno richiamare l attenzione degli uffici doganali e degli operatori interessati sulle disposizioni di maggior impatto previste dall art. 1 del citato Reg. (CE) 1875/2006, efficaci dal 26 dicembre 2006, specif icando in corrispondenza dei diversi istituti la portata e la ricaduta delle disposizioni. [ ] I. Esportazione In materia di esportazione, si evidenzia che il Reg. (CE) 1875/2006, oltre a modificare alcuni articoli di riferimento, fornisce la base giuridica per l applicazione del progetto comunitario ECS (Export Control System) da parte degli Stati Membri. Il progetto ECS si articola in due fasi la cui pianificazione, comunicata agli Stati Membri dalla Commissione Europea, prevede quanto segue: a) la prima fase (ECS Fase 1), ha l intento di fornire alle amministrazioni doganali il pieno controllo delle operazioni di esportazione tramite un sistema elettronico di scambio dei dati tra l ufficio doganale di esportazione e l ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità, specialmente quando sono coinvolti differenti Stati Membri. La base giuridica è fornita dall art. 182-ter, p. 2 del Reg. (CEE) 648/2005 e dagli artt. 792 e da 796-bis a 796-quinquies del Reg. (CEE) 1875/2006. Entro il 30 giugno 2007, gli Stati Membri dovranno iniziare ad operare in ambito ECS Fase 1 onde consentire la piena operatività del sistema dal 1 luglio 2007; b) la seconda fase (ECS Fase 2) ha l obiettivo di consentire la gestione della dichiarazione di esportazione anticipata di uscita e la dichiarazione sommaria di uscita previste dalle norme sicurezza contenute nei predetti Regolamenti comunitari. Tali disposizioni prevedono l inserimento di informazioni aggiuntive relative alla sicurezza nelle dichiarazioni di esportazione. La base giuridica è fornita dagli artt. da 182-bis a 182-quinquies del Reg. (CEE) 648/2005 e dagli artt. da 842-bis a 842-sexies e dall allegato 30-bis del Reg. (CEE) 1875/2006. Tutti gli Stati Membri dovranno iniziare ad operare in ambito ECS-Fase 2 entro il 30 giugno 2009, onde consentire l applicabilità delle citate norme alla data prevista del 1 luglio È opportuno evidenziare che la stessa programmazione della Commissione Europea offre agli Stati Membri la facoltà di scegliere e pianificare autonomamente la data di avvio della Fase 2, che potrebbe quindi essere anticipata, qualora ne sussistano le condizioni, già a partire dal 1 luglio 2008 (fermo restando il termine ultimo fissato al 30 giugno 2009). Ciò al fine di consentire agli operatori economici una graduale migrazione alle nuove modalità di invio telematico della dichiarazione doganale di esportazione anticipata con i dati relativi alla sicurezza. Premesso quanto precisato alla lett. a), le operazioni interessate all ECS-Fase 1 sono, quindi, le esportazioni per le quali la normativa prevede che l esemplare 3 del DAU (Documento Amministrativo Unico) scorti la merce dall ufficio di esportazione all ufficio di uscita presso il quale verranno espletate le relative formalità. Si chiarisce che non sono incluse nell ECS- Fase 1 le esportazioni abbinate a transito o le esportazioni dei prodotti soggetti ad accisa in quanto, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 793-ter e 793-quater del Reg. (CEE) 2454/93, l appuramento del documento di esportazione DAU e la sua riconsegna al soggetto che lo ha presentato sono effettuati direttamente dall ufficio di esportazione e non dall ufficio di effettiva uscita. In tal caso, infatti, la merce è scortata sino all uscita dal territorio comunitario non dall esemplare 3 del DAU, ma rispettivamente, dal documento di transito nel primo caso e dal Documento di accompagnamento accise (DAA) nel secondo caso. 240

243 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa Le modifiche introdotte agli artt. da 791 a 795, disciplinano in parte la fase transitoria (coesistenza tra sistema cartaceo e sistema ECS) ed in parte il regime in questione, indipendentemente dal fatto che si tratti di operazioni svolte con sistema cartaceo ovvero con sistema informatizzato. Preliminarmente all avvio del sistema ECS in ambito nazionale verranno impartite le necessarie direttive nonché le opportune istruzioni operative. Nel frattempo, si richiama l attenzione sulle principali disposizioni in materia di esportazione già in vigore dal 26 dicembre 2006: a) Art. 201, p.1, lett. b). Viene ribadito quanto già disposto all art. 161, p. 5 del Reg. (CEE) 2913/92, circa la definizione di ufficio di esportazione. Infatti, l ufficio ove la dichiarazione doganale di esportazione deve essere presentata non è determinato dall operatore a sua discrezione ma è quello espressamente individuato come «ufficio doganale competente per la sorveglianza del luogo in cui l esportatore è stabilito o di quello in cui le merci sono caricate o imballate per l esportazione salvo nei casi contemplati dagli artt. 789 (subappalto), 790 (motivi debitamente giustificati indicati dalla Commissione europea cfr. all. 1 e 2 della Circ. 173/D del 2 luglio 1998), 791 (organizzazione amministrativa), e 794 (merce di valore inferiore a 3000 euro non soggetta a divieti o restrizioni). b) Art. 792, p. 2. Viene consentito, in alternativa all uso dell esemplare 3 del DAU, l uso di un documento specifico nel caso in cui la dichiarazione di esportazione sia trattata per mezzo di un procedimento informatico (Sistema ECS). Viene inoltre anticipata la nozione di «Documento di Accompagnamento di Esportazione» (DAE) di cui agli allegati 45-quater e quinquies, esplicitata dall art. 796-bis. Il DAE scorta la merce sino alla dogana di uscita in sostituzione dell esemplare 3 del DAU e ad esso si applicano, per analogia, le attuali disposizioni relative alla formalità di uscita previste dall art. 793-bis, p. 2. Si precisa che il Documento di Accompagnamento delle Esportazioni di cui all allegato 45- quater menzionato in corrispondenza dell illustrazione dell art. 792, p. 2, sarà utilizzato dal momento in cui l Amministrazione doganale italiana inizierà ad operare nell ambito del sistema ECS fase 1. Tale documento sarà emesso dalla dogana di esportazione per le operazioni in procedura ordinaria, mentre per quelle in procedura di domiciliazione di cui all art. 76, p1, lett. c) sarà stampato direttamente dall operatore economico sulla base dei messaggi scambiati con il servizio telematico doganale e secondo le specifiche tecniche stabilite in sede comunitaria. Nel periodo transitorio è, quindi, possibile che ricorrano le seguenti situazioni: la dogana di esportazione non opera in ambito ECS. In tale caso continuerà a valere la procedura attuale e ad essere utilizzato l esemplare 3 del DAU che sarà vistato sul retro dalla dogana di uscita. la dogana di esportazione opera in ambito ECS e la dogana di uscita non opera in ambito ECS: in tale caso, la dogana di esportazione acquisisce a sistema la dichiarazione doganale presentata dall operatore, emette a seguito dell accettazione della dichiarazione stessa il «Documento di Accompagnamento Esportazione» (DAE) e lo consegna all interessato affinché scorti la merce sino all uscita dal territorio comunitario. La dogana di uscita, espletate le prescritte formalità, apporrà il «visto uscire» costituito dal timbro tondo doganale sul retro del DAE ai sensi dell art. 793-bis, p 2 quale prova dell uscita dalla Comunità; la dogana di esportazione e la dogana di uscita operano entrambe in ambito ECS. In tal caso tutta l operazione si svolge tramite lo scambio di elettronico dei dati e sono applicate le disposizioni previste dagli artt. da 796 a 796-sexies, comprese quelle relative ai messaggi elettronici di uscita della merce dal territorio comunitario. La procedura appena descritta è quella che sarà attuata, in piena operatività del sistema ECS, a partire dal 1 luglio 2007 (o prima di tale data se i due uffici doganali operano già in ambito ECS). In tal caso l esemplare 3 del DAU non è più utilizzato ed al documento DAE, gestito completamente in ambito ECS, vengono applicate le formalità, previste in materia di «visto uscire», dagli artt. 796-quinquies e 796-sexies; 241

244 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa c) Art 792 ter, p. 2. Viene previsto l annullamento della dichiarazione doganale da parte dell ufficio di esportazione se, decorso un periodo di 90 giorni dalla data di svincolo della merce, tale merce non lascia il territorio doganale della Comunità. Il suddetto termine, che diventerà di fatto operativo dal 1 luglio 2007 comporterà, per gli operatori che non hanno presentato entro 90 giorni le merci all ufficio di uscita dichiarato, la necessità di ripresentare una nuova dichiarazione doganale all ufficio di esportazione competente, il quale effettuerà nuovamente gli adempimenti di competenza. d) Art 793. Tale norma richiede particolare attenzione in quanto modifica la precedente definizione di «ufficio di uscita» con l introduzione di nuovi principi regolatori. Viene, infatti, introdotto un principio di carattere generale che individua quale dogana di uscita l ultimo ufficio doganale prima dell uscita fisica delle merci dal territorio doganale della Comunità. Costituiscono una deroga rispetto al principio di carattere generale le seguenti ipotesi: per le merci trasportate mediante conduttura e per l energia elettrica, è considerato ufficio di uscita l ufficio designato dallo Stato membro in cui l esportatore è stabilito; per le merci prese in carico a fronte di un contratto di trasporto unico a destinazione di paese terzo da una società ferroviaria, dall autorità postale, da una società marittima o aerea, è considerato ufficio di uscita l ufficio doganale competente per il luogo ove tale contratto è concluso. In relazione a tale seconda ipotesi di deroga, si richiama l attenzione sul fatto che la stessa, che in precedenza costituiva la regola di carattere generale, è ora prevista come deroga in presenza delle seguenti condizioni: 1. le merci devono lasciare il territorio comunitario per ferrovia, a mezzo posta, per via aerea o via marittima. Ciò significa che la deroga non trova applicazione, ad esempio, nei trasporti combinati quando il territorio doganale è oltrepassato con un mezzo diverso da quello oggetto del contratto (ad es. via camion); 2. il dichiarante o il suo rappresentante deve richiedere espressamente di voler ricorrere alla deroga. Si fa presente che l art. 793, p. 1 chiaramente ribadisce che l esemplare 3 del DAU o il DAE devono essere sempre presentati congiuntamente alle merci in dogana presso l ufficio doganale di uscita. Ne consegue che gli operatori autorizzati alla procedura di domiciliazione che intendano ricorrere alla citata deroga devono obbligatoriamente presentare l esemplare 3 del DAU o il DAE insieme alle merci alla dogana di uscita anche se essa, per effetto delle regole sulla competenza territoriale, è una dogana interna e non quella di effettiva uscita fisica delle merci. Pertanto, nel caso in cui si chieda l applicazione della deroga in esame, non sono ammesse soluzioni che comportino uno sfasamento temporale tra i momenti della presentazione dell esemplare 3 del DAU, per l apposizione del visto uscire, e quello della presentazione della merce svincolata per l esportazione in ottemperanza a quanto dispone l art. 793-bis, p. 6. Peraltro, le procedure domiciliate consentono al beneficiario, nel rispetto di determinate condizioni, di non presentare le merci alla dogana di esportazione ma non lo esonerano dall obbligo generale di presentare le stesse alla dogana di uscita per espletare le relative formalità come espressamente disposto dall art. 279 del Reg. (CE) 2454/93. Va inoltre chiarito che, mentre il ricorso alla regola generale consente il trattamento delle dichiarazioni di esportazione con il sistema informatico ECS, il ricorso alla deroga di cui sopra non consente tale trattamento informatico, in quanto nel caso in cui l ufficio di uscita sia una dogana interna, le merci sarebbero accompagnate sino alla dogana di effettiva uscita solo dal contratto di trasporto unico a destinazione Paese terzo e non anche dall esemplare 3 del DAU. Appare opportuno richiamare l attenzione degli operatori economici sul fatto che il Sistema ECS-Fase 1 reca importanti semplificazioni sotto il profilo operativo in materia di dimostrazione dell uscita della merce dal territorio doganale e quindi di apposizione del c.d. «visto uscire»sui documenti di accompagnamento: la prova dell uscita delle merci non sarà più fornita dal timbro ap- 242

245 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa posto sul documento cartaceo da parte della dogana di uscita, bensì costituita dal messaggio elettronico di «uscita» che la dogana di competente invierà alla dogana di esportazione tramite il sistema ECS (art. 796-quinquies) e di cui l operatore riceverà certificazione tramite il messaggio «notifica di esportazione» da parte della dogana di esportazione (art. 796-sexies). Per tale motivo, si invitano gli operatori economici che concludono contratti di trasporto unico a destinazione di paese terzo ad avvalersi quanto più possibile delle modalità operative connesse all applicazione del criterio di carattere generale per l individuazione della dogana di uscita, usufruendo quindi delle facilitazioni offerte dal Sistema comunitario ECS limitando il ricorso alla deroga prevista dal citato art. 793, p. 2, lett. b). Gli uffici doganali, da parte loro, dovranno prestare massima attenzione ai fini dell applicazione corretta della deroga in questione accertandosi che: 1) vi sia esplicita richiesta da parte dell operatore che ne giustifichi l applicazione; 2) l esemplare 3 del DAU sia presentato congiuntamente alle merci al fine di effettuare correttamente gli adempimenti previsti dall art. 796-bis, p. 6; 3) le merci lascino fisicamente il territorio comunitario con il mezzo o la modalità di trasporto per il quale il contratto è stato concluso (aereo, nave, ferrovia, posta). e) Art 793 ter. Concerne l esportazione abbinata a transito e riprende sostanzialmente, senza innovare la materia, l ex art. 793, p. 6. Si coglie, tuttavia, l occasione per ricordare agli uffici ed agli operatori che le operazioni di esportazione abbinate a transito, come disciplinate da tale articolo, possono avvenire solo qualora l ufficio di destinazione del transito è un ufficio doganale di uscita oppure un ufficio situato fuori dal territorio comunitario. Pertanto, al di fuori delle ipotesi di cui all art. 793-ter e, cioè, qualora l ufficio di destinazione del transito (casella 53 del DAU) e l ufficio di uscita dell esportazione (casella 29 del DAU) non coincidono, ovvero nella casella 53 non è indicato un ufficio doganale di Paese non comunitario, non è possibile fare ricorso alla procedura indicata in tale disposizione, ma è necessario effettuare distinte procedure di esportazione e di transito, seguendo le rispettive discipline. II. Procedura di domiciliazione per l esportazione Si richiama l attenzione sulle modifiche apportate dal Reg. (CE) 1875/2006 alle pertinenti disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario in materia di procedure domiciliate all esportazione. L art 285 delle DAC infatti, prevede una profonda innovazione nell ambito delle procedure domiciliate disponendo che il soggetto autorizzato alla procedura di domiciliazione è tenuto, prima della partenza delle merci, ad inviare una dichiarazione semplificata in sostituzione dell attuale «preavviso», contenente almeno i dati elencati nell allegato 30-bis al Regolamento in esame. Al paragrafo 2 è, invece, prevista la possibilità, per tale operatore, di presentare la dichiarazione di esportazione completa in luogo della dichiarazione semplificata essendo così esonerato dalla successiva presentazione della dichiarazione complementare. Occorre specificare che le disposizioni del paragrafo 1 dell articolo in questione, pur essendo entrate in vigore il 26 dicembre 2006, diverranno obbligatorie a decorrere dal 1 luglio 2009, con l entrata in vigore del menzionato allegato 30-bis, che reca il set di dati da dichiarare obbligatoriamente sia per le dichiarazioni sommarie che per le procedure semplificate (dichiarazione incompleta, dichiarazione semplificata e procedura domiciliata). Prima del 1 luglio 2009, quindi, l applicazione del paragrafo 1 dell art. 285 delle DAC è facoltativa da parte degli Stati Membri. La norma costituisce per gli Stati Membri la base giuridica per concedere ai propri operatori, beneficiari della procedura di domiciliazione, la possibilità di avvalersi della semplificazione procedurale per il regime dell esportazione fornita dal Sistema comunitario ECS come precedentemente esposto. 243

246 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa Si evidenzia, comunque, che a decorrere dal 1 luglio 2009 gli operatori beneficiari della procedura di domiciliazione per il regime dell esportazione dovranno obbligatoriamente inviare una dichiarazione semplificata o completa in luogo dell attuale preavviso. Le medesime norme si applicano in caso di riesportazione di merce, qualora questa sia subordinata alla presentazione di una dichiarazione in dogana. Al fine di consentire una visione complessiva e sintetica delle disposizioni innovative recate dal menzionato Reg. (CE) 1875/2006, si riporta, in allegato, un prospetto riepilogativo contenente le informazioni utili al riguardo, ordinate in relazione ai singoli istituti riportati in ordine alfabetico di cui sono indicati le disposizioni di riferimento e le relative date di entrata in vigore. Telescritto AD prot del 27 giugno 2007 Regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione del 18 dicembre 2006 che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93. Sistema Comunitario di Esportazione Automatizzata AES (Automated Export System). Attivazione della Fase 1 del Sistema di Controllo all Esportazione ECS (Export Control System) Con nota n del 3 maggio 2007 (allegato 1) sono state date indicazioni di natura giuridica e procedurale relativamente alle modifiche e novità introdotte dal Regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione del 18 dicembre 2006, che ha modificato il Reg. (CEE) 2454/93 che fissa talune disposizioni d applicazione (d ora in avanti DAC) del regolamento (CEE) 2913/92 del Consiglio che istituisce il Codice doganale comunitario. In tale occasione, si è avuto modo di precisare che con gli artt. da 796-bis a 796-sexies delle DAC viene data agli Stati membri dell Unione Europea la base giuridica per l applicazione del Sistema Comunitario di Controllo Automatizzato all Esportazione ECS (Export Control System) a decorrere dal 1 luglio Il Sistema ECS, articolato in due fasi (Fase 1 e Fase 2), appartiene al più ampio sistema comunitario di automazione dell intera procedura di esportazione AES (Automated Export System) che include quindi anche quelle procedure di esportazione escluse dall ECS. Si ricorda che la Fase 1 ha informatizzato le operazioni di esportazioni che vedono coinvolti i due uffici doganali di esportazione e di uscita e per le quali, prima delle attuali disposizioni, l esemplare 3 del DAU scortava la merce. La Fase 2 dell ECS, la cui applicazione a regime è prevista per il 1 luglio 2009, introduce le nuove disposizioni e quindi le nuove procedure in materia di sicurezza relative alla dichiarazione doganale all esportazione anticipata di cui agli artt. da 592-bis a 592-octies delle DAC e alla dichiarazione sommaria di uscita di cui agli artt. da 842-bis a 842-sexies delle DAC. Al riguardo, come già anticipato nella citata precedente nota n del 3 maggio 2007, attesa la prossima completa attivazione del citato sistema comunitario ECS Fase1, si forniscono di seguito le ulteriori istruzioni ed informazioni in merito alle questioni di maggiore rilevanza. 1. Adempimenti degli uffici doganali e degli operatori interessati 1.1 L operatore è tenuto a presentare la dichiarazione doganale, completa in ogni sua parte, all ufficio doganale di esportazione che, ai sensi dell art. 796-bis delle DAC, una volta ricevuta detta dichiarazione ed autorizzato lo svincolo delle merci, consegna al dichiarante il Documento di Accompagnamento Esportazione (DAE) di cui all allegato 45-quater delle DAC. Tale documento, che riporta gli estremi dell MRN cioè del numero elettronico di riferimento della dichiarazione doganale, sostituisce, quindi, la copia n. 3 del DAU, ed ha la funzione di «accompagnare la merce» dalla dogana di esportazione (o dal magazzino autorizzato per la par- 244

247 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa tenza delle merci nel caso di svolgimento dell operazione in procedura di domiciliazione) alla dogana di uscita. Ai sensi dell art. 796-ter delle DAC, l ufficio di esportazione una volta svincolata la merce trasmette elettronicamente gli elementi della dichiarazione doganale all ufficio di uscita indicato nella dichiarazione doganale alla casella 29. Si ricorda che il sistema comunitario ECS consiste nello scambio elettronico di messaggi dall ufficio di esportazione all ufficio di uscita; è quindi necessario che l operatore economico presti la massima attenzione ne lla compilazione della dichiarazione doganale che formerà oggetto dell operazione di esportazione in ambito ECS con particolare attenzione alla corretta indicazione del codice tariffario della merce e dell ufficio doganale presso il quale si realizzeranno le formalità per l uscita della merce dal territorio comunitario. 1.2 L operatore economico deve altresì assicurarsi che il vettore della merce presenti all ufficio doganale di uscita, come primo adempimento, il documento DAE al fine di consentire al funzionario doganale l immediato riconoscimento a sistema dell operazione doganale e l effettuazione degli ulteriori usuali adempimenti connessi all uscita della merce. Il DAE è utilizzato dall ufficio doganale di uscita e dagli altri enti ed Autorità per espletare le medesime formalità a cui era assoggettato l esemplare 3 del DAU, con la differenza che, a conclusione delle predette formalità di uscita, non viene apposto alcun timbro di «visto uscire» sul retro del DAE. In assenza di specifiche disposizioni comunitarie si dispone che, se l ufficio di uscita è una dogana nazionale, il DAE non venga riconsegnato all operatore e sia quindi trattenuto agli atti della dogana di uscita. Ai sensi dell art. 796-quinquies, l ufficio doganale di uscita si assicura che le merci presentate corrispondono a quelle dichiarate. Al riguardo, nei casi di difformità, si richiama quanto disposto dall art. 793-bis, par. 5 delle DAC in materia di deficienza, eccedenza e differenza tra merce dichiarata e merce presentata per l uscita. Effettuate le dovute formalità di uscita, l ufficio doganale di uscita invia alla dogana di esportazione il messaggio «risultati di uscita» al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci lasciano il territorio doganale della Comunità, conformemente all art. 796-quinquies delle DAC. È necessario sottolineare che l effettiva efficacia del sistema comunitario ECS dipende anche dal rispetto di tale termine e, pertanto, gli uffici doganali di uscita nazionali attiveranno le misure idonee a che lo stesso venga rispettato. La data di uscita che deve essere indicata nel messaggio «risultati di uscita» è quella relativa al giorno in cui la merce è effettivamente uscita dal territorio comunitario. 2. Prova di uscita della merce dal territorio comunitario 2.1 Per le operazioni svolte in ambito ECS, la prova dell uscita delle merci è costituita dal messaggio «risultati di uscita» che l ufficio doganale di uscita invia all ufficio doganale di esportazione e che viene registrato nella base dati del sistema informativo doganale nazionale (AIDA). Il messaggio «risultati di uscita» contiene l informazione relativa all uscita effettiva della merce con o senza eventuali difformità o di uscita respinta per non conformità con la normativa doganale. Il dato di cui è in possesso l Amministrazione doganale equivale alla prova di uscita fornita con il sistema cartaceo dal timbro apposto dalla dogana di uscita sul retro dell esemplare 3 della dichiarazione doganale. 2.2 È opportuno chiarire che il messaggio «notifica di esportazione» previsto dall art. 796-sexies delle DAC è da intendere, in ambito nazionale, come informazione sull esito dell operazione doganale che viene trasmessa per via telematica agli utenti del Servizio telematico doganale o resa consultabile sul web per la restante platea di utenti, secondo le modalità tecniche definite dalla competente Area Centrale Tecnologie per l Innovazione di questa Agenzia. 245

248 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa La stampa di tale comunicazione non è, quindi, rilevante al fine di dimostrare la prova dell avvenuta esportazione a tal fine rilevando, invece, come esposto in precedenza il dato contenuto nel sistema informativo dell Agenzia delle Dogane consultabile dagli operatori economici tramite la digitazione dell MRN (Mouvement Reference Number) assegnato dal sistema informatico AIDA al momento dell accettazione della dichiarazione doganale. 2.3 Si segnala, tuttavia, che, al verificarsi delle sotto elencate ipotesi, la dogana di uscita non può concludere una operazione di esportazione iniziata in ambito ECS e deve quindi, necessariamente, concluderla manualmente apponendo il timbro di uscita sul retro del DAE: a) la dogana di uscita comunitaria ha, per motivi tecnici dovuto posticipare la propria operatività in ambito ECS ad una data successiva al 1 luglio 2007 (non è il caso degli uffici doganali nazionali); b) si sono verificati eventi eccezionali ed imprevedibili (disastri o eventi naturali) che hanno coinvolto il sistema inf ormativo della dogana di uscita comunitaria; c) l operatore economico accende un regime TIR o di transito presso una dogana interna successivamente al vincolo della merce al regime dell esportazione presso una dogana di esportazione. In tale ipotesi, si precisa che per le esportazioni iniziate in ambito ECS presso una dogana di esportazione di altro Stato membro, l apposizione del timbro di uscita sul retro del DAE avverrà da parte della dogana nazionale abilitata ad accendere un regime TIR. Le operazioni iniziate in ambito ECS da una dogana di esportazione nazionale potranno, invece, essere appurate in ambito ECS (visto uscire elettronico) qualora la dogana abilitata ad accendere un regime TIR, sia anch essa nazionale. Restano, ovviamente ferme le disposizioni in materia di prova dell uscita della merce fornita dall esemplare 3 del DAU vistato sul retro, nel caso delle operazioni escluse dall applicazione ECS, richiamate nella citata nota 1434 del 3 maggio Annullamento della dichiarazione doganale L art. 792-ter, par. 2 delle DAC prevede che, se al termine di 90 giorni dalla data di svincolo per l esportazione, le merci non hanno lasciato il territorio comunitario o non sia possibile dimostrarne l uscita, l ufficio di esportazione annulla la dichiarazione di esportazione e ne informa l esportatore o il dichiarante. Ciò in coerenza con la funzione di controllo del sistema ECS che applica su base informatica le misure introdotte in materia di sicurezza sia fiscale che extratributaria rafforzando la tracciabilità delle operazioni di esportazione. Le funzionalità dell ECS Fase 1, tuttavia, non consentono all ufficio di esportazione di conoscere se, allo scadere del 90 giorno in assenza di ricezione messaggio «risultati di uscita» dalla dogana di uscita, si sia verificata la mancata presentazione della merce per l uscita, siano in corso controlli sulla merce presentata per l uscita da parte della dogana di uscita, ovvero si sia verificato solo un mancato invio del messaggio «risultati di uscita» per merce invece già uscita dal territorio comunitario. Pertanto, in attesa degli sviluppi dell ECS Fase 2, la dogana di esportazione allo scadere del 90 giorno non può procedere all annullamento automatico della dichiarazione doganale, ma procede ad attivarsi presso il dichiarante o l esportatore per avere notizie in merito all operazione di esportazione in corso o, se del caso, presso la dogana di uscita dichiarata. È auspicabile che lo stesso dichiarante o esportatore si attivino per informare l autorità doganale di esportazione dello stato dell operazione. Una volta esperiti tutti gli accertamenti del caso, qualora risultasse che la merce non è stata presentata per l uscita e, conseguentemente, non ha lasciato il territorio doganale della Comunità, l ufficio doganale di esportazione provvederà all annullamento della dichiarazione doganale comunicandolo al dichiarante/esportatore il quale, provvederà eventualmente a ripresentare una nuova dichiarazione doganale. 246

249 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa In proposito, è necessario che gli uffici doganali di uscita rispettino il termine (entro il giorno lavorativo successivo a quello dell uscita della merce), previsto dalla normativa comunitaria e illustrato al paragrafo 1.2 per l invio del messaggio «risultati di uscita». 4. Documentazione a corredo del DAE Il Sistema comunitario ECS,costituito da una serie di messaggi elettronici scambiati tra le due dogane coinvolte nell operazione di esportazione, supera l uso dell esemplare 3 del DAU prevedendo il Documento di Accompagnamento Esportazione (DAE). Nessun cambiamento, invece, interviene per gli ulteriori documenti sia comunitari che nazionali (ad es. gli esemplari 3a e 3b), eventualmente previsti dalla specifica normativa in relazione al tipo di merce esportata o alla funzione esercitata, che dovranno continuare a scortare la merce sino alla dogana di uscita per gli adempimenti del caso. Come pure nessun cambiamento interviene sull ulteriore eventuale documentazione richiesta per motivi fiscali (ad es. l apposizione del visto doganale sulle fatture commerciali in caso di triangolazioni), la cui funzione e relativa applicazione risultano al momento invariate. 5. Le uscite frazionate Le uscite frazionate sono regolate dall art. 796-quinquies, par. 3, delle DAC e riguardano le merci oggetto del messaggio di esportazione, destinate a uscire dal territorio comunitario dal medesimo ufficio doganale di uscita ma a più riprese. In tal caso, l ufficio doganale di uscita invia il messaggio «risultati di uscita» all ufficio di esportazione solo quando tutte le merci hanno lasciato il territorio della Comunità. Si richiama l attenzione sul fatto che non risulta più possibile l uscita frazionata di merci dichiarate in un unica dichiarazione doganale ma destinata a uscire da diversi uffici doganali di uscita, in quanto il Sistema comunitario AES/ECS obbliga all indicazione, nella casella 29 del DAU, di un solo ufficio doganale di uscita. Pertanto gli operatori che intendono far uscire le merci presso più punti di uscita sono obbligati a predisporre dichiarazioni doganali distinte per ciascuna dogana di uscita. In presenza di circostanze eccezionali che si presentano in fase di trasporto e quindi dopo la partenza delle merci dall ufficio doganale di esportazione, l ufficio doganale di uscita seguirà la procedura descritta ai par. 3, 4 e 5 del citato art. 795-quinquies delle DAC. Gli uffici doganali di uscita vigileranno a che la procedura possa essere accordata e a che essa si svolga correttamente al fine dell invio finale del messaggio «risultati di uscita» alla dogana di esportazione. 6. Operazioni escluse dall ambito ECS. Esportazioni abbinate a transito Sulle le operazioni escluse dall ambito dell ECS-fase 1, si fa rinvio a quanto comunicato con nota n del 3 maggio In merito alle esportazioni abbinate a transito, è opportuno segnalare che per tali operazioni, qualora svolte in procedura di domiciliazione, pur non essendo gestite in ambito ECS come chiarito, ne sarà comunque data evidenza sul sistema informativo dell Agenzia. Ciò comporta che gli operatori economici, autorizzati ad operare in procedura di domicilia zione e che utilizzano il Sistema telematico doganale, potranno ricevere nel proprio sistema il messaggio elettronico di «visto uscire» dal competente ufficio di esportazione; esso indicherà quale data di uscita la data di accettazione della dichiarazione di esportazione. Per gli altri operatori economici continua a trovare applicazione quanto disposto con la nota n del 13 giugno 2005 di questa Agenzia.(allegato2). 247

250 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa Per gli adempimenti di ordine tecnico-informatico relativi alla materia in questione, si fa riferimento alla nota n del 27 giugno 2007 in pari data dell Area Centrale Tecnologie per l Innovazione. Si invitano tutte le strutture dell Agenzia all osservanza di quanto previsto nelle nuove disposizioni normative e nel presente comunicato e a prestare la massima assistenza all utenza interessata. Le Direzioni regionali sono pregate di dare la massima diffusione ai contenuti della presente, anche presso gli enti, amministrazioni ed associazioni di categoria interessate in ambito locale, vigilando sulla corretta osservanza della stessa e segnalando tempestivamente eventuali problematiche operative. Telescritto AD prot del 27 giugno 2007 Progetto comunitario A.E.S. (Automated Export System). Avvio dal 1 luglio 2007 delle funzionalità dell ufficio di esportazione A) Premessa Il progetto comunitario A.E.S. (Automated Export System) si sviluppa nell ambito dell iniziativa e-customs che prevede a livello comunitario la costituzione di un ambiente semplificato e «senza carta» per le dogane ed il commercio. Tale progetto è suddiviso in due fasi funzionali: la prima («prima fase E.C.S.») prevede la comunicazione elettronica del «visto uscire», la seconda («seconda fase E.C.S.») introduce l obbligatorietà della trasmissione telematica della dichiarazione doganale di esportazione in procedura ordinaria e di domiciliazione e dei dati «sicurezza». Il Reg. (CE) n. 1875/2006 fissa rispettivamente al 1 luglio 2007 e al 1 luglio 2009 le date a decorrere dalle quali gli Stati Membri devono obbligatoriamente procedere all attivazione funzionale della prima e della seconda fase del progetto. Con nota prot. n del 25 maggio u.s. di quest Area centrale, che ad ogni buon fine si allega, sono state estese le funzionalità della «prima fase E.C.S.» concernenti l ufficio di uscita ed impartite le istruzioni agli uffici territoriali. A decorrere dal 1 luglio p.v. saranno operative le restanti funzionalità previste per la «prima fase E.C.S.», vale a dire le funzionalità di esportazione in procedura ordinaria e di domiciliazione. Le nuove regole/condizioni di compilazione dei messaggi relativi alle dichiarazioni di esportazione (in procedura ordinaria e di domiciliazione) sono state anticipate in data 14 maggio u.s con una apposita comunicazione sui siti intranet ed internet dell Agenzia delle Dogane e sul sito di addestramento del servizio telematico doganale. B) Operazioni incluse nell A.E.S. Sono trattate in ambito A.E.S. le dichiarazioni di esportazione: 1) in procedura ordinaria di accertamento presentate secondo le seguenti modalità: a) dichiarazione cartacea, acquisita sul sistema A.I.D.A. a cura dell Ufficio di esportazione; b) dichiarazione cartacea accompagnata dai dati della dichiarazione su supporto magnetico/ottico, acquisita sul sistema A.I.D.A. a cura dell Ufficio di esportazione. I dati della dichiarazione sono registrati su supporto magnetico/ottico secondo il tracciato del messaggio B3 (cfr. Appendice del manuale utente del servizio telematico: «Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati») preceduti dai campi previsti per la presentazione su floppy disk (cfr. Assistenza online per i servizi dell Agenzia delle Dogane); c) invio della dichiarazione telematica, firmata digitalmente, redatta secondo le specifiche pubblicate nell Appendice del manuale utente del servizio telematico: «Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati» relative al messaggio B3. 248

251 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa Nei casi di cui ai precedenti punti a)e b) il dichiarante presenta la dichiarazione redatta sul formulario D.A.U. compilando il solo esemplare 1 (se ricorre il caso vanno compilati anche gli esemplari 3a e 3b). Nel caso di cui al precedente punto c) devono essere presentati, se ricorre il caso, i soli esemplari 3a e 3b. In tutti e tre i casi citati (a, b, c), la copia 3 del D.A.U. è sostituita dal D.A.E. (Documento di Accompagnamento all Esportazione) e se ricorre il caso, dall Elenco degli articoli (previsti negli allegati IV e V del Reg. (CE) n. 1875/2006) stampati a cura dell Ufficio di esportazione. 2) in procedura di domiciliazione presentate mediante: l invio della dichiarazione telematica secondo quanto stabilito con la Circolare n. 18/D del 24 marzo 2004 e redatta secondo le specifiche pubblicate nell Appendice del manuale utente del servizio telematico: «Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati» relativo al messaggio UX. Per le esportazioni incluse nell A.E.S. l apposizione del visto uscire sulla copia 3 del D.A.U. viene sostituita dal messaggio «risultati di uscita» di cui all art. 796-quinquies del Reg. (CEE) n. 2454/93. C) Operazioni escluse dall A.E.S. Le operazioni di esportazione in procedura di domiciliazione effettuate mediante l invio del preavviso e della successiva dichiarazione complementare (quest ultima acquisita nel sistema informatico mediante la registrazione di un messaggio B9) non sono gestite in ambito A.E.S.. Non rientrano, inoltre, nell ambito A.E.S.: le esportazioni abbinate a transito; le esportazioni di prodotti in sospensione di accisa; le esportazioni per le quali gli operatori economici si avvalgono della deroga di cui al comma 2. dell art. 793 del Reg. (CEE) n. 2454/93 relativa all utilizzo del «contratto unico di trasporto». D) Trattamento delle operazioni di esportazione incluse nell A.E.S. 1) Operazioni di sola esportazione in procedura ordinaria a) Registrazione della dichiarazione in A.I.D.A.. Per ciascuna dichiarazione di esportazione, indipendentemente dalla modalità di presentazione, il sistema fornisce gli estremi di registrazione nel pertinente registro meccanografico e l identificativo comunitario M.R.N. (Movement Reference Number). La struttura degli M.R.N. a decorrere dal 1 luglio 2007 è la seguente: i caratteri 1 e 2 indicano le ultime due cifre dell anno di registrazione della dichiarazione (es.: «07», «08», ); i caratteri 3 e 4 corrispondono al codice iso-alpha2 del paese di registrazione della dichiarazione (es.: «IT», «DE», «ES», ); i caratteri da 5 a 7 indicano l ufficio di registrazione della dichiarazione; i caratteri 8 e 9 corrispondono al registro meccanografico di allibramento della dichiarazione (i valori possibili sono: «01», «02», «03»e «08» per la procedura ordinaria mentre «1T», «2T», «3T»e «8T» per la procedura di domiciliazione); i caratteri da 10 a 16 indicano il progressivo numerico di registrazione della dichiarazione; il carattere 17 è valorizzato con: «T» per le operazioni di esportazione abbinata a transito e di transito; «E» per le operazioni di esportazione; 249

252 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa il carattere 18 è un «check digit» determinato dal sistema informatico in base alle regole di calcolo stabilite dai servizi centrali della Commissione Europea. Si precisa che dalla medesima data tale struttura è adottata anche per gli M.R.N. in ambito N.C.T.S.. b) Comunicazione del canale di controllo. Per le dichiarazioni inviate tramite il messaggio B3, l Ufficio di esportazione procede, per visualizzare il controllo da effettuare, alla attivazione della funzione «Richiesta esito C.D.C.» in corrispondenza dell M.R.N. che identifica l operazione (linea di lavoro A.I.D.A.: Dogane > AES > Esportazione ed associata allo stato funzionale «Richiesta esito C.D.C.» dell M.R.N.) in luogo dell attuale «convalida». Nulla è mutato, invece, per le dichiarazioni presentate su carta o su carta e supporto magnetico/ottico, per le quali il canale di controllo è comunicato al termine dell acquisizione della dichiarazione. c) Svincolo dell operazione. Eseguito il controllo selezionato dal sistema, l ufficio di esportazione, ai fini dello svincolo di una operazione A.E.S., procede: alla attivazione della funzione «Rilascio movimento» (linea di lavoro A.I.D.A.: Dogane > AES > Esportazione ed associata allo stato funzionale «Rilasciabile» dell M.R.N.); alla stampa del D.A.E. e, se ricorre il caso, dell Elenco degli articoli attivando la funzione «Stampa D.A.E.» (linea di lavoro A.I.D.A.: Dogane > AES > Esportazione ed associata allo stato funzionale «Rilasciato» dell M.R.N.), che consegna all operatore economico, dopo averli convalidati con la firma del funzionario ed il timbro dell ufficio. 2) Operazioni di sola esportazione in procedura di domiciliazione Il trattamento delle operazioni della specie è indicato nella circolare n. 18/D del 24 marzo 2004 con l avvertenza che gli adempimenti connessi all esemplare 3 del D.A.U. devono, ora, riferirsi al D.A.E.. La produzione e la stampa del D.A.E. e, se ricorre il caso, dell Elenco degli articoli si effettuano secondo le indicazioni contenute rispettivamente negli allegati IV e V del Reg. (CE) n. 1875/2006, tenendo conto dei dati della dichiarazione di esportazione e dei dati ricevuti in risposta dal sistema. E) Trattamento delle operazioni di esportazione escluse dall A.E.S. 1) Operazioni di esportazione abbinata a transito in procedura ordinaria e di domiciliazione Tali operazioni non sono gestite in ambito A.E.S. in quanto, in base alle richiamate norme comunitarie, gli adempimenti dell ufficio di uscita sono espletati dall ufficio di esportazione e l esito dell operazione di esportazione è dato dall appuramento del transito comunitario / comune. Le operazioni in parola sono gestite in ambito N.C.T.S. e pertanto le merci sono scortate dall Ufficio di esportazione all Ufficio di destinazione del transito dal Documento di Accompagnamento Transito (D.A.T.). L ufficio di esportazione per le operazioni in parola deve apporre l attestazione del «visto uscire» sulla copia 3 del D.A.U. in accordo con quanto indicato nell art. 793-ter del Reg. (CEE) n. 2454/93. Nell applicazione A.E.S. è data evidenza dell operazione riportando l M.R.N. a cui si riferisce ed indicando come data del «visto uscire» quella di accettazione della dichiarazione relativa. 250

253 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa 2) Operazioni di esportazione di prodotti in sospensione di accisa Tali operazioni non sono gestite in ambito A.E.S. in quanto, in base alle richiamate norme comunitarie, gli adempimenti dell ufficio di uscita sono espletati dall ufficio di esportazione e l esito dell operazione è dato dall appuramento del Documento Amministrativo di Accompagnamento (D.A.A.). Le dichiarazioni in questione devono riportare nel primo articolo (campo «Tipo Documento»della casella 44del D.A.U.) gli estremi del D.A.A.. Si precisa che il codice da utilizzare per tale documento è «DA001» e che il sistema non attribuisce a tali operazioni l identificativo M.R.N.. L ufficio di esportazione per le operazioni in parola deve apporre l attestazione del «visto uscire» sulla copia 3 del D.A.U. in accordo con quanto indicato nell art. 793-quater del Reg. (CEE) n. 2454/93. 3) Operazioni di esportazione che si avvalgono di un contratto unico di trasporto Gli operatori autorizzati alla procedura di domiciliazione, che richiedono di avvalersi della deroga concessa dall ufficio di esportazione (Reg. (CEE) n. 2454/93, art. 793, p. 2), in linea con quanto argomentato con la nota prot. n del 3 maggio 2007 dell Area Centrale Gestione tributi e rapporto con gli utenti, devono procedere con l invio del preavviso e della successiva dichiarazione complementare (quest ultima acquisita nel sistema informatico mediante la registrazione di un messaggio B9). La presentazione delle dichiarazioni in questione in procedura ordinaria deve essere effettuata su carta, carta e supporto magnetico/ottico ed invio telematico del messaggio «B3». Gli adempimenti che l ufficio di esportazione deve eseguire per il rilascio delle dichiarazioni concernenti le operazioni con contratto unico di trasporto, sono i seguenti: Procedura ordinaria: Attivazione, sulla base dell M.R.N. relativo all operazione, della funzione «Rich. Contr. Trasp.» (linea di lavoro A.I.D.A.: Dogane > AES > Esportazione ed associata allo stato funzionale «Rilasciabile» dell M.R.N.) per acquisire a sistema le informazioni relative al «contratto unico di trasporto»; apposizione sull esemplare 3 del D.A.U. del timbro del «visto uscire», del timbro dell ufficio e della firma del funzionario; Procedura di domiciliazione apposizione sull esemplare 3 del D.A.U. del timbro del «visto uscire», del timbro dell ufficio e della firma del funzionario. F) Adempimenti dell ufficio di esportazione a seguito della ricezione del messaggio «risultati di uscita» L Ufficio di uscita, per ciascuna operazione di esportazione, comunica al corrispondente Ufficio di esportazione, mediante l invio del messaggio «risultati di uscita», uno dei seguenti esiti: 1. considerato conforme o conforme; 2. conforme ma con difformità; 3. non conforme. Gli adempimenti dell Ufficio di esportazione in relazione ai citati esiti, sono, rispettivamente, i seguenti: 1. nessun adempimento per la conclusione dell operazione; 2. rettifica della dichiarazione di esportazione in A.I.D.A in base alle difformità riscontrate dall ufficio di uscita; 3. annullamento della corrispondente dichiarazione di esportazione in A.I.D.A. con causale «esportazione respinta» in quanto le merci non hanno lasciato il territorio della Comunità. 251

254 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa G) Comunicazione al dichiarante dell esito dell operazione A.E.S. Tale comunicazione è prevista dall art. 796-sexies del Reg. (CEE) n. 2454/93 ed è attuata mediante: Invio del messaggio «IVISTO» per ogni dichiarazione telematica. Il tracciato del messaggio «IVISTO» è pubblicato nell Appendice del manuale utente del servizio telematico: «Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati». Il messaggio in parola è inviato anche per le operazioni telematiche di esportazione abbinata a transito sebbene non trattate in ambito A.E.S.; Interrogazione dell MRN relativo, tramite il link «Notifica di esportazione (AES)» presente nel sito Internet dell Agenzia delle Dogane e disponibile per tutte le dichiarazioni indipendentemente dalla modalità di presentazione. La comunicazione contiene, per ciascuna operazione di esportazione, uno dei seguenti esiti: 1. uscita conclusa; 2. uscita conclusa con difformità; 3. uscita respinta; le merci comunitarie non hanno lasciato il territorio comunitario. H) Monitoraggio delle dichiarazioni di esportazione L Ufficio di esportazione tramite la funzione «Lista MRN in scadenza/scaduti» (linea di lavoro A.I.D.A.: Dogane > AES > Operazioni di servizio) visualizza la lista delle operazioni di esportazione per le quali non è stato ancora ricevuto il messaggio «risultati di uscita»: entro il termine di quindici giorni precedenti alla data limite di uscita delle merci dal territorio della Comunità; dopo il superamento della data limite. Si precisa che, se la data limite di uscita non è desumibile dalla dichiarazione di esportazione, il sistema valorizza la data in questione aggiungendo novanta giorni alla data di accettazione della dichiarazione. I) Casi particolari riguardanti gli Uffici di uscita Ad integrazione di quanto indicato nella allegata nota prot. n del 25 maggio u.s. della scrivente Area centrale, si precisa che: nel caso di «esportazione frazionata», ovvero quando le merci oggetto di una dichiarazione di esportazione lasciano il territorio doganale della Comunità mediante più spedizioni, attraverso un unico Ufficio di uscita o attraverso più Uffici di uscita (anche dislocati in più Stati membri) il messaggio «risultati di uscita» è inviato dall unico o dal primo Ufficio di uscita, solo alla conclusione delle operazioni di uscita.; le funzionalità dell Ufficio di uscita sono attivabili anche dagli Uffici di esportazione, per consentire l invio del messaggio «risultati di uscita» nel caso in cui le merci oggetto di una dichiarazione di esportazione sono successivamente assoggettate ad un regime di transito (e viaggiano quindi scortate da un D.A.T., da un manifesto aereo, da un manifesto marittimo, da un carnet TIR, etc.).. Si evidenzia, inoltre, che l invio del messaggio «risultati di uscita» è consentito solo nel caso in cui l Ufficio di esportazione e l Ufficio di uscita sono entrambi italiani. In caso contrario, in attesa delle modifiche alle specifiche funzionali comunitarie, occorrerà apporre l attestazione del «visto uscire» sul D.A.E.; in caso di interruzione del sistema informativo doganale che impedisce l invio del messaggio «risultati di uscita» occorre: 252

255 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa annotare il risultato dell uscita sul D.A.E.; al riavvio del sistema, attivare la funzione «uscita conclusa» o «uscita respinta» registrando le informazioni precedentemente riportate sul D.A.E.. L) Attivazione e accesso da parte degli Uffici territoriali alle funzionalità della prima fase ECS A tali funzionalità si accede attivando l applicazione «AES» dalla «Scrivania Applicazioni» della home page di AIDA selezionando la voce «Dogane» e, quindi, «AES». Il profilo utente che consente l accesso alle suddette funzioni è: 02_Aes_Utente_Dogana La relativa abilitazione è concessa dall amministratore locale della sicurezza. Si precisa che l utente abilitato al succitato profilo ha accesso a tutte le funzionalità del ruolo esportazione e del ruolo uscita previste nell applicazione AES. Le istruzioni operative sono disponibili per tutti gli utenti selezionando «Assistenza on line» presente nella home page di AIDA e successivamente la voce «AES» in «Dogane Servizi Applicativi» e per gli utenti abilitati direttamente all interno dell applicazione selezionando il simbolo «?» presente nella parte superiore destra del menù dell applicazione. Per quanto riguarda la formazione e-learning rivolta agli Uffici territoriali dell Agenzia, con nota prot. n del 22 maggio 2007 è stato comunicato l avvio, a decorrere dal 29 maggio u.s., del corso riguardante le funzionalità dell ufficio di uscita mentre con nota prot. n del 18 giugno 2007 è stato comunicato l avvio, a decorrere dal 20 giugno u.s., del corso inerente alle funzionalità dell ufficio di esportazione. [...] Per quanto concerne gli aspetti tecnico normativi si fa riferimento a quanto indicato nella nota prot. n di pari data dell Area Centrale Gestione tributi e rapporto con gli utenti. [...] I Signori Direttori Regionali, avvalendosi delle strutture di coordinamento regionale AIDA, vorranno vigilare sull esatta applicazione delle presenti disposizioni, non mancando di impartire eventuali ulteriori istruzioni ritenute opportune, dandone notizia alla scrivente. Si raccomanda di prestare la massima attenzione, nei primi giorni di utilizzo della nuova procedura, al fine di riscontrare qualsiasi anomalia di funzionamento che, nell eventualità, dovrà essere tempestivamente segnalata. Le richieste di assistenza e le segnalazioni di eventuali anomalie e malfunzionamenti da parte degli operatori economici e degli Uffici territoriali dovranno essere inviate con al seguente indirizzo: dogane.helpdesk.ncts@agenziadogane.it. Telescritto AD prot del 14 novembre 2007 Sistema Comunitario di Esportazione Automatizzata AES (Automated Export System). Fase 1 del Sistema di Controllo all Esportazione ECS (Export Control System). Chiarimenti applicativi Premessa A decorrere dal 1 luglio 2007 è iniziata a livello europeo l applicazione del sistema AES/ECS Fase1. 253

256 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa Con le note n. n e n del 27 giugno 2007, sono stati precisati i profili di ordine procedurale e tecnico-informatico connessi all utilizzo della procedura in parola. Fermo restando quanto disposto con le citate note, dalle risultanze di un monitoraggio effettuato presso gli uffici doganali operativi e dall esame delle problematiche e dei quesiti posti, è emersa la necessità di emanare ulteriori chiarimenti ed istruzioni operative di cui potranno avvalersi sia gli uffici doganali sia gli operatori economici interessati alle operazioni di esportazione effettuate in ambito ECS Fase1. 1. Art. 792-ter, p. 2 del Reg. (CE) 2454/93 (d ora in poi DAC) come modificato dal reg. (CE) 1875/2006. Annullamento della dichiarazione doganale Una delle criticità rilevata a livello comunitario del sistema ECS Fase 1, è il ritardo con il quale alcune dogane di uscita nazionali e comunitarie adempiono all obbligo di cui all art. 796-quinquies, p. 2., del citato DAC il quale dispone che entro il giorno lavorativo successivo all uscita delle merci la dogana di uscita deve inviare alla dogana di esportazione il messaggio «risultati di uscita». Tale ritardo risulta essere talora di alcuni mesi e comporta incertezze da parte delle dogane di esportazione nazionali sull applicazione dell art. 792ter, p. 2 il quale dispone che qualora le merci non siano state presentate per l uscita entro 90 giorni, la dogana di esportazione annulla la dichiarazione doganale. In base alla norma richiamata, la condizione essenziale per l annullamento della dichiarazione doganale è la certezza che la merce non sia stata presentata all ufficio doganale di uscita. Nell attuale situazione, il ritardo sopra ricordato sarebbe da riferire anche a merci che, non solo sono state presentate alla dogana di uscita, ma hanno già lasciato il territorio doganale della Comunità. Si può quindi affermare che in tali casi non si verifica la condizione prevista dal citato art. 792-ter, p. 2. e non si può procedere all annullamento della dichiarazione doganale. In considerazione del verificarsi di possibili situazioni di dubbio sul reale esito di una operazione doganale, già questa Area Centrale al punto 3 della nota prot del 27 giugno u.s. aveva impartito istruzioni alle dogane di esportazione nel senso di non procedere all annullamento delle dichiarazioni doganali e di attivarsi presso il dichiarante o l esportatore o, se dal caso, presso la dogana diuscita dichiarata per avere notizie in merito all operazione di esportazione in corso. Era stato altresì ritenuto auspicabile che l operatore stesso si attivasse presso l ufficio di esportazione per fornire informazioni sullo stato dell operazione. Si ritiene, quindi, necessario ribadire quanto sopra ricordato nonché fornire i seguenti ulteriori chiarimenti anche a seguito di numerose segnalazioni pervenute a questa Area Centrale: 1) una volta spirato il termine di cui al citato art. 792ter, p. 2, l ufficio di esportazione potrà richiedere all operatore economico una mera informazione sullo stato dell operazione (identificata dal relativo MRN) che potrà anche consistere in una dichiarazione del soggetto interessato contenente i dati relativi alla dogana ove sono state espletate le formalità di uscita e la data di effettiva uscita della merce (qualora non si conosca il giorno esatto sarà sufficiente il periodo del mese di riferimento). Si evidenzia che tale dichiarazione è richiesta solo al fine di non procedere all annullamento della dichiarazione doganale e nella fase contingente. Attualmente, quindi, l annullamento potrà avvenire solo qualora l operatore abbia comunicato la mancata presentazione della merce per l uscita, comunicazione cui è tenuto ai sensi dell art. 792bis, p. 1 delle DAC. Resta quindi fermo che la prova giuridicamente rilevante ai fini dell effettiva uscita della merce dal territorio comunitario resta sempre e comunque il dato contenuto nel sistema informativo dell Agenzia delle Dogane AIDA. 2) l art. 792ter, p. 2 prevede l annullamento della dichiarazione doganale se «le merci non hanno lasciato il territorio comunitario o non può essere fornita prova sufficiente dell esportazione..». 254

257 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa È stato segnalato che alcuni uffici doganali, non avendo ricevuto il messaggio «risultato di uscita», applicano tale articolo richiedendo «la prova sufficiente dell esportazione» (prove alternative) al fine di non procedere all annullamento della dichiarazione doganale. È opportuno evidenziare, al riguardo, che l articolo in questione non può che riferirsi a situazioni in cui la dogana di esportazione non avendo ricevuto il messaggio «risultati di uscita» possa ragionevolmente dedurre che ciò sia effettivamente dovuto alla mancata presentazione della merce per l uscita. Lo stesso articolo, in tale ipotesi, prevede che l operatore venga informato in via preventiva dell annullamento della dichiarazione doganale al fine di poter eventualmente dimostrare l avvenuta uscita della merce ed evitare così l annullamento della predetta dichiarazione. È del tutto evidente quindi che la richiesta di documenti alternativi e l adozione di misure di regolarizzazione postume non operano per situazioni di ritardo nell appuramento di operazioni relative a merce già esportata, bensì di mancato appuramento dell operazione da parte dell ufficio di uscita per merce che non è uscita dal territorio comunitario per motivi di varia natura. In questa fase di applicazione della nuova procedura, deve ragionevolmente ritenersi che il mancato ricevimento del messaggio «risultati di uscita» sia per la maggior parte dei casi, da ricondurre ad un ritardo da parte degli uffici doganali e, pertanto, i documenti alternativi di cui all articolo citato andranno richiesti solo qualora a seguito della verifica fatta presso l operatore o presso la dogana di uscita vi sia il ragionevole dubbio che la merce non sia stata presentata alla dogana dichiarata per l uscita e, a seguito dell invio all operatore della notizia di avvio del procedimento di annullamento della dichiarazione doganale, questi affermi il contrario. 3) risulta che alcuni uffici doganali richiedano prove alternative dell uscita della merce al fine di applicare la Circolare 75/D dell 11 dicembre 2002 la quale forniva istruzioni per rilascio del duplicato dell esemplare 3 del DAU in caso di smarrimento o mancato recapito all esportatore dell esemplare medesimo. Nel richiamare quanto sopra detto in relazione al punto 2, è appena il caso di evidenziare che tale circolare era stata emanata al fine di sanare situazioni di criticità dovute al precedente sistema cartaceo. Con l applicazione ECS Fase 1, il sistema cartaceo (es. 3 del DAU) è venuto meno e pertanto la circolare in questione non è più applicabile per le operazioni svolte in ambito AES/ECS. Si richiama l attenzione sul fatto che qualsiasi intervento della dogana di esportazione per la chiusura dell operazione di esportazione regolarmente conclusa in ambito ECS impedirebbe alla dogana di uscita effettiva di poter appurare (anche se con ritardo) l operazione medesima. Si segnala, per opportuna informazione, che sono state poste all attenzione della Commissione Europea le problematiche connesse ai ritardi sopra ricordati, comuni a tutti gli Stati membri, perché venga individuata a livello comunitario una soluzione efficace. In proposito la Commissione si impegnata a presentare una proposta di soluzione agli Stati membri per il mese di dicembre p.v. 2. Controlli sulle operazioni di esportazioni svolte in ambito AES/ECS In merito ai controlli sulle operazioni doganali di esportazione svolte in ambito ECS, si segnala che sono stati intrapresi contatti con l Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza al fine di pervenire ad istruzioni uniformi e concordate anche con riguardo alle ricadute che hanno su tali attività i ritardi nell invio dei messaggi «risultati di uscita». In relazione a tale ultimo aspetto, questa Agenzia ha allo studio soluzioni da adottare a breve che non comportino aggravi di adempimenti a carico degli stessi o disagi di altra natura, che verranno rese al più presto. 255

258 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa 3. Esportazione con successiva presentazione del manifesto elettronico ai sensi dell art. 445 delle DAC (Procedura semplificata di livello 2) È giunta segnalazione da parte di alcuni operatori economici che alcune dogane aeroportuali nazionali a fronte di un precedente vincolo della merce al regime dell esportazione in ambito ECS Fase1, e di una successiva presentazione presso la stessa del Manifesto Merci in Partenza ai sensi dell art. 445 delle DAC da parte delle compagnie aeree, non appurerebbero l operazione di esportazione ritenendo che sia compito della dogana comunitaria indicata in origine nel box 29 della dichiarazione doganale. Al riguardo, come specificato dal medesimo art. 445 delle DAC, la semplificazione in questione consiste nel considerare il manifesto elettronico una dichiarazione di transito. In forza di tale equiparazione, quindi, si applicano le stesse regole previste nel caso in cui si accenda un regime di transito contemporaneamente o successivamente al vincolo della merce ad un regime di esportazione in ambito ECS. Nel caso in questione, va comunque considerato che la dogana che deve chiudere l esportazione è una dogana aeroportuale avente quindi il ruolo di dogana di uscita abilitata, quindi, ai messaggi ECS. Pertanto, nelle ipotesi in questione, la dogana aeroportuale presso cui è presentato il Manifesto Merci in Partenza elettronico ai sensi del citato art. 445, provvederà ad appurare l operazione di esportazione tramite il sistema AES/ECS. Tali disposizioni si applicano anche qualora il tragitto dall aeroporto ove è presentato il Manifesto e quello comunitario di effettiva uscita della merce avvenga con aviocamionato purché siano rispettate le condizioni dettate dal Manuale sul Transito al punto relativo alle spedizioni aeree trasportate su strada. Gli Uffici doganali aeroportuali interessati alla procedura in questione sono invitati ad appurare le operazioni di esportazione in ambito ECS qualora non avessero ancora adempiuto. 4. Esemplari 3a e 3b del DAU A rettifica di quanto comunicato al punto 4 (Documentazione a corredo del DAE), della nota prot 3945 del 27 giugno 2007, al fine di semplificare gli adempimenti connessi all esemplare 3a e 3b del DAU è consentito adottare le procedure di seguito indicate: esemplare 3a.: viene trattenuto dalla dogana di esportazione la quale dopo aver ricevuto il messaggio «risultati di uscita» appone sul retro la data dell effettiva uscita delle merci, timbro e firma. La stessa dogana invierà al SAISA, entro dieci giorni dalla data di uscita, il predetto esemplare 3a; esemplare 3b: viene trattenuto dall operatore che lo presenta alla dogana di esportazione una volta presente l esito positivo dell operazione nel sistema informativo dell Agenzia delle Dogane. La dogana di esportazione, sulla base del messaggio «risultati di uscita», appone sul retro del predetto esemplare la data dell uscita delle merci, debitamente timbrato e firmato. 5. Documento di accompagnamento Esportazione (DAE) e sua funzione Giungono alla scrivente numerosi quesiti da parte degli operatori circa la mancanza nel DAE di alcuni elementi ritenuti necessari per la loro attività. Al riguardo, si chiarisce che il DAE è conforme al modello comunitario di cui all allegato IV del Reg. (CE) 1875/2006 e non costituisce dichiarazione doganale ma ha la semplice funzione di accompagnare la merce dalla dogana di esportazione alla dogana di uscita. Per quanto concerne le modalità di compilazione della dichiarazione doganale (mod. DAU1) che l operatore deve presentare all ufficio di esportazione per vincolare la merce al regime dell esportazione si fa rinvio a quanto comunicato con la nota prot del 27 giugno

259 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa È necessario altresì ribadire che non deve essere apposta alcuna attestazione di uscita sul DAE o sul retro del DAE. Il DAE non è una dichiarazione doganale e, pertanto, non può essere utilizzato per appurare in forma cartacea una operazione gestita in via informatica. Ciò significa che una operazione iniziata in ambito AES/ECS deve anche essere sempre conclusa utilizzando la specifica funzione del medesimo Sistema. 6. Modalità di compilazione e di stampa del DAE da parte dell operatore economico domiciliato Onde evitare difficoltà e rallentamenti per l espletamento delle funzioni dell ufficio doganale di uscita, si richiama l attenzione degli operatori economici, titolari di procedura domiciliata che inviano la dichiarazione doganale con l utilizzo del sistema telematico doganale, nella compilare senza errori di tutti i campi del DAE facendo particolare attenzione ai seguenti elementi: numero e codice a barre dell MRN; la data di rilascio del DAE che coincide con la data di svincolo dell operazione di esportazione; indicazione dell ufficio doganale di esportazione. Gli operatori sono altresì invitati ad accertarsi che la modalità di stampa adottata rispetti le condizioni stabilite dalle note esplicative del DAE riportate al Capitolo II dell allegato IV del Reg. (CE) 1875/2006 ove è riportato che «L MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando «il codice 128» standard, set di caratteri «B» Si richiama, infine l attenzione sulla necessità di compilare la casella 18 del DAU1 e del DAE relativa alla «identità e nazionalità del mezzo di trasporto». 7. Uso del DAE da parte della dogana di uscita Come evidenziato nella nota n del 27 giugno 2007, il DAE all interno degli spazi doganali può essere usato in originale per le stesse finalità dell ex copia 3 del DAU (es. autorizzazione all imbarco). Una volta appurata l operazione di esportazione tale documento non deve essere restituito al soggetto che l ha presentata o al suo rappresentante ma viene trattenuto dall ufficio doganale di uscita. 8. Dogana di esportazione competente ai sensi dell art. 161, p. 5 del Reg. (CEE) 2913/92 Ai fini dell applicazione del Sistema AES/ECS, e delle direttive impartite ai fini della prova dell uscita delle merci con la citata nota prot del 27 luglio 2007, si richiama nuovamente l attenzione degli operatori economici nazionali sulla corretta applicazione dell art. 161, p. 5 che individua l ufficio doganale di esportazione competente per vincolare le merci al regime dell esportazione quale quello presso cui è residente l operatore o come criterio sussidiario quello presso cui la merce è caricata ed imballata. Il mancato rispetto della disposizione potrebbe comportare disagi per l operatore ai fini dell ottenimento della prova dell uscita della merce dal territorio comunitario. Sono in corso di valutazione le possibilità di implementare nel sistema informatico doganale alcune funzionalità segnalate dalle Direzioni Regionali atte a velocizzare l effettuazione dell adempimento relativo all attestazione informatizzata dell uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità. Si invitano codeste Direzioni Regionali a dare la massima diffusione ai contenuti della presente direttiva, anche presso le Associazioni di Categoria interessate in ambito locale, vigilando sulla corretta osservanza della stessa e segnalando tempestivamente eventuali ulteriori problematiche operative. 257

260 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa Regolamento (CE) n. 450/2008 del 23 aprile 2008 che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) [...] Titolo VII - Regimi speciali Capo 1 - Disposizioni generali Articolo Campo di applicazione [...] Le merci possono essere vincolate a una delle seguenti categorie di regimi speciali: a) transito, che comprende il transito esterno e interno; b) deposito, che comprende la custodia temporanea, il deposito doganale e le zone franche; c) uso particolare, che comprende l ammissione temporanea e l uso finale; d) perfezionamento, che comprende il perfezionamento attivo e passivo. Circolare n. 7/D dell 11 marzo 2009 Circolazione dei prodotti energetici in regime sospensivo. Trasporto ad opera di soggetti esercenti depositi commerciali di prodotti assoggettati ad accisa Con le note n del 6 luglio 2007 e n del 27 maggio 2008 questa Area centrale ha fornito chiarimenti in merito ai casi di spedizione di prodotti energetici in sospensione di accisa, scortati da DAA, tra depositari autorizzati o verso operatori registrati effettuati da vettori titolari, contemporaneamente, di licenza fiscale di deposito commerciale libero di cui all art. 25, comma 4, del TUA. A tale proposito, sono stati evidenziati i rischi che spedizioni siffatte comportano dal punto di vista fiscale laddove siano effettuate da soggetti esercenti anche depositi commerciali di prodotti assoggettati ad accisa che entrano nella disponibilità di merci in sospensione di imposta nella fase di trasporto. Ciò posto, in considerazione delle comunicazioni sinora pervenute dalle Direzioni regionali, si ritiene utile fornire ulteriori precisazioni onde meglio definire la portata delle suddette note. La fattispecie in esame, come peraltro richiamata nelle linee guida per le attività di verifica per gli anni 2007 e 2008, si realizza nella circolazione di prodotti energetici in regime sospensivo, con emissione da parte dello speditore di DAA, ad opera di un incaricato del trasporto che sia contestualmente esercente deposito commerciale. La compresenza nello stesso soggetto di tali qualificazioni, infatti, potrebbe pregiudicare l osservanza della prescrizione di cui all art. 5, comma 1, del D.Lgs. 504/1995, della inibizione posta dall art. 23, comma 3, nonché delle previsioni contenute nell art. 25 del medesimo decreto legislativo circa il divieto di custodia nei depositi commerciali di prodotti a diverso regime fiscale. Tanto precisato per i prodotti in regime sospensivo, si chiarisce poi che con riferimento ai prodotti energetici che beneficiano di aliquota ridotta di accisa o di esenzione la ricorrenza della fattispecie in esame va, invece, riscontrata alla luce delle rispettive discipline che prevedono peculiari obblighi gravanti su ben individuati soggetti. Va da sé, infatti, che resta fuori dall ambito di applicazione delle note n del 6 luglio 2007 e n del 27 maggio 2008 la circolazione di prodotti energetici agevolati il cui regime giuridico contempla la figura dell esercente deposito commerciale riservandogliene peraltro la commercializzazione quali, ad es., di GPL utilizzati in impianti centralizzati per usi industriali 258

261 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa (D.M. 6 agosto 2008, n. 165) o di prodotti energetici impiegati nei lavori agricoli (D.M. 14 dicembre 2001, n. 454). Analoghe considerazioni valgono per il trasferimento di prodotti energetici denaturati i quali ricevono, proprio in virtù della denaturazione, una destinazione fiscale irreversibile ad un determinato impiego tanto che, in attesa di essere immessi in consumo, non possono più essere trasferiti in regime sospensivo (vedi nota n del 7 dicembre 2005 dell Area centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti). Ciò chiarito, va tenuto conto che il ricorso a tale prassi commerciale ha tratto origine dalle difficoltà che riscontrano gli utilizzatori ad instaurare rapporti negoziali con i depositari autorizzati, non disponibili ad effettuare direttamente la consegna del prodotto a tali soggetti, sprovvisti di idonei automezzi, a causa dei modesti quantitativi richiesti per singolo ordine. Allo scopo di evitare difficoltà di approvvigionamento, pur perseguendo le medesime finalità di prevenzione sopramenzionate, si ritiene possa richiamarsi l art. 6, comma 2, del D.Lgs. 504/1995. Tale disposizione attribuisce al trasportatore ed al proprietario la possibilità di prestare garanzia, così sostanzialmente impegnandosi sul buon fine della spedizione ed assumendo diretta responsabilità nella circolazione di prodotti in regime sospensivo. La concreta interpretazione di tale previsione giuridica, sintomatica di uno stretto legame tra le suddette figure ed i prodotti trasportati, induce a ritenere che qualora un soggetto, il quale sia anche esercente deposito commerciale, presti garanzia in qualità di trasportatore o proprietario delle merci, allo stesso possa essere consentito di trasportare prodotti energetici in regime sospensivo, sempre che le stesse merci siano le medesime autorizzate nel proprio deposito commerciale di prodotti assoggettati ad accisa. In tale specifica circostanza, fermi restando gli obblighi dello speditore per ogni trasferimento di merce in regime sospensivo previsti dal Regolamento (CEE) 2719/92 dell 11 settembre 1992, oltre all evidenziazione nella contabilità della cauzione prestata dal trasportatore o dal proprietario, senza possibilità di esone ro e nella misura del 10% dell aliquota normale di accisa gravante sui prodotti trasportati, vanno anche indicate nel DAA le seguenti informazioni: numero e data della fattura afferente le operazioni negoziali sottostanti la circolazione dei prodotti (caselle 5 e 6) nominativo del committente diverso dal destinatario della spedizione (casella 7) luogo effettivo di consegna (casella 7a) soggetto che ha prestato la garanzia ed estremi identificativi della stessa (casella 10) dati ricognitivi del mezzo di trasporto (casella 11) ora in cui le merci lasciano il deposito dello speditore (casella 16). Conclusivamente, il riconoscimento della possibilità di trasportare materialmente prodotti energetici in regime sospensivo previa prestazione di idonea garanzia presuppone, ovviamente, che tale attività di trasporto per conto terzi sia prevista nell oggetto sociale del titolare del deposito libero e che sia tenuta nettamente separata fisicamente e contabilmente da quella parallela esercitata dal medesimo soggetto quale titolare di licenza di esercizio di deposito commerciale libero. L impianto gestito ai sensi dell art. 25 del D.Lgs. 504/1995 non deve essere interessato dalla movimentazione di merci in regime sospensivo le quali non possono sostare nei mezzi di trasporto all interno del deposito stesso né essere scaricate nello stesso e, di conseguenza, non danno diritto ad alcun abbuono per calo naturale di giacenza. Le direttive sopra impartite, afferendo alla stretta gestione dell impianto speditore ed in particolare alla movimentazione in regime sospensivo di prodotti detenuti nel medesimo, rivestono la natura di prescrizioni stabilite per l esercizio della vigilanza sul deposito fiscale da notificare a cura degli uffici operativi ai depositi fiscali di competenza ai sensi dell art. 5, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 504/1995. Ne consegue che l inosservanza delle medesime da parte del depositario autorizzato può comportare, ai sensi dell art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1995, la revoca della licenza fiscale di esercizio. 259

262 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa A tal proposito, in vista della concreta individuazione delle fattispecie che possono dar luogo all adozione di siffatta misura nonché al fine di mettere in atto idonee garanzie procedimentali, si invita ad attenersi a quanto disposto con la nota n dell 8 gennaio 2008 di questa Area centrale e, in particolare, con la lett. B. Le presenti direttive sono state sottoposte al Comitato strategico e di indirizzo permanente nella seduta del 2 marzo 2009, che ha espresso parere favorevole. Codeste Direzioni regionali vorranno assicurare la massima diffusione delle presenti disposizioni, vigilando sul corretto adempimento da parte dei dipendenti Uffici, che provvederanno altresì a comunicarne il contenuto agli operatori economici interessati. Vorranno altresì segnalare tempestivamente alla scrivente Area centrale ogni eventuale problematica riscontrata nell applicazione della presente circolare. Nota AD prot del 9 aprile 2009 Circolare 7/D dell 11 marzo 2009 Applicazione Chiarimenti interpretativi Da parte delle Associazioni di categoria in indirizzo sono pervenute richieste di chiarimenti in ordine ad alcuni punti trattati dalla circolare in oggetto. Al riguardo si precisa quanto appresso: 1. Compilazione caselle n. 5 e 6 del D.A.A.: con riferimento all obbligo prescritto di annotare nelle suddette caselle del D.A.A. il numero e la data della fattura, si conferma che lo stesso si rende operativo ove la fattura medesima sia emessa al momento di effettuazione dell operazione e possano, pertanto, essere riportati i relativi estremi sul D.A.A. In caso di fatturazione differita, ai sensi dell art. 21 c. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dovrà essere allegata al documento di accompagnamento in esame copia del documento commerciale relativo al singolo trasporto (bolla di accompagnamento, nota peso, ecc.); 2. Soggetti che contestualmente rivestono la qualifica di depositari autorizzati, esercenti di depositi commerciali di prodotti assoggettati ad accise e trasportatori: la fattispecie in esame esula dal campo d applicazione della circolare in oggetto. Infatti, la figura di depositario autorizzato ricoperta dal soggetto legittima lo stesso a movimentare prodotto in regime sospensivo. Resta invece immutata l osservanza di quanto disposto dalla circolare in ordine all impianto gestito ai sensi dell art. 25 del D.Lgs. n. 504/1995, il quale: «non deve essere interessato dalla movimentazione di merci in regime sospensivo le quali non possono sostare nei mezzi di trasporto all interno del deposito stesso né essere scaricate nello stesso e, di conseguenza, non danno diritto ad alcun abbuono per calo naturale di giacenza»; 3. Bunkeraggi: la circolare non attiene alla movimentazione di prodotti destinati al bunkeraggio, considerato che in tale fattispecie trova applicazione la disciplina doganale con l appuramento del prodotto trasportato presso la dogana di esportazione, con conseguenti adeguate garanzie di tutela fiscale; 4. Garanzia prestata dal trasportatore o dal proprietario: nelle more del completamento in atto della procedura di gestione automatizzata della garanzia, ai fini di un più efficace controllo, tenuto anche conto della relativa complessità conseguente alla pluralità di soggetti che possono prestare cauzione previsti dalla norma, resta salva la facoltà di prestare cauzione da parte dello speditore nei casi di specie. Tanto chiarito in ordine all applicazione della circolare di cui in oggetto, si fa presente che il trasportatore, per poter effettuare trasferimenti di prodotti in regime sospensivo dovrà consegnare, prima di intraprendere la prima operazione di trasporto, al depositario autorizzato speditore che la allegherà alla propria contabilità, una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà di cui all art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con cui attesti una delle seguenti condizioni: 260

263 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa di non essere titolare di licenza per l esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici di cui all art. 25 del D.Lgs. n. 504/1995 indicando la ragione sociale della propria ditta, la sede legale e la partita IVA; di essere anche titolare di licenza per l esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici di cui all art. 25 del D.Lgs. n. 504/1995 indicando, oltre ai dati di cui sopra anche il codice ditta dell impianto. Anche da quanto sopra discende che le gravi e reiterate inosservanze che, sempre nel rispetto dei procedimenti previsti, potrebbero dare luogo all emissione di un atto di revoca della licenza, non possono che fare riferimento esclusivamente agli obblighi propri dello speditore relativamente alla movimentazione dei prodotti (art. 5, c. 3, T.U.A. e art. 4, D.M. n. 210/1996). Comunicato AD prot del 20 maggio 2009 Comunicato ECS Fase 1 - procedura di chiusura dei movimenti scaduti e non ancora appurati L Agenzia delle Dogane comunica quanto segue: «Con nota prot del 21 luglio 2008, al punto 4, ultimo periodo, è stato comunicato che era all esame una procedura comune di chiusura dei movimenti gestiti in ambito ECS e risultanti ancora aperti. Al riguardo, si informa che presso le competenti sedi comunitarie è stata adottata la predetta procedura che dovrà concludersi entro il 30 giugno È attualmente in corso la prima fase che vede coinvolti gli uffici di uscita comunitari e nazionali per l appuramento dei movimenti scaduti, cioè quelli per i quali sono già decorsi 90 giorni dalla data di svincolo da parte dell ufficio di esportazione. Solo per gli MRN nazionali per i quali gli uffici comunitari o nazionali di uscita non dispongano delle necessarie informazioni per la regolare chiusura delle operazioni a sistema, saranno interessati in una seconda fase gli uffici di esportazione nazionali che hanno emesso a suo tempo gli MRN. Tali uffici potranno procedere a dare esito sul sistema agli MRN di competenza, sulla base della prova dell uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità che gli operatori economici forniranno a tale scopo. In vista di tale evenienza, si rende noto l elenco delle prove alternative da esibire ai fini della prova dell uscita delle merci: a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 445/2000, dall interessato (esportatore/rappresentante legale della società esportatrice) ove si dichiari: i) la regolare uscita della merce di cui all MRN, dal territorio comunitario; ii) che la merce uscita dal territorio comunitario corrisponde a quella dichiarata nella dichiarazione doganale di cui all MRN ; iii) la data dell uscita (certa o presunta); iv) qualora nota, la dogana di effettiva uscita; v) la conformità agli originali delle copie fotostatiche dei documenti di cui alle successive lett. b) e c), eventualmente d) oppure, se del caso, e) prodotti in allegato. Tale dichiarazione deve essere firmata in presenza del funzionario doganale o, in alternativa, qualora presentata già firmata, corredata da copia del documento di identità del firmatario. Gli Uffici doganali procederanno ad effettuare idonei controlli ai sensi dell art. 71 del citato D.P.R. 445/2000. Alla dichiarazione di cui alla precedente lett. a), devono essere allegati i seguenti documenti: 261

264 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa b) copia o fotocopia del documento di trasporto oppure copia o fotocopia della bolla di consegna debitamente sottoscritta dall operatore economico che ha portato la merce fuori dal territorio comunitario oppure copia o fotocopia della bolla di consegna sottoscritta dal destinatario della merce fuori dal territorio comunitario; c) copia o fotocopia del documento bancario attestante l avvenuto pagamento della merce dal cliente estero oppure copia o fotocopia della fattura commerciale di vendita al cliente estero e menzionata nella dichiarazione doganale; d) per le merci agricole soggette a restituzione all esportazione FEAGA, oltre ai documenti di cui alle precedenti lett. a), b) e c), deve essere prodotta anche la copia del documento di importazione nel Paese terzo di cui all art. 16 del Reg. CE 800/1999 dalla cui data di rilascio sia possibile evincere che la merce è uscita entro il termine di 60 giorni fissato dalla predetta normativa quale condizione per erogare la restituzione. Resta inteso che il termine di 12 mesi previsto dall art. 15 del Reg. CE 800/1999, si applica per l utilizzo de i documenti d importazione in quanto tali; e) per le merci fornite alle piattaforme di perforazione e di produzione del petrolio e del gas, gli operatori economici dovranno fornire la dichiarazione di cui alla predetta lett. a) con l indicazione della piattaforma di destinazione, nonché copia delle relative scritture contabili. Non devono essere prodotti i documenti di cui alle lett. b) e c). La dichiarazione di cui alla lett. a), nonché i documenti a corredo, devono consentire all ufficio doganale di esportazione di desumere che la merce oggetto della dichiarazione doganale corrisponde a quella effettivamente uscita dalla Comunità. Dell inizio della seconda fase della procedura verrà fornita apposita comunicazione». Telescritto AD prot del 19 giugno 2009 Avvio dal 1 luglio 2009 della seconda fase dell E.C.S. (Export Control System) e della quarta fase dell N.C.T.S. (New Computerized Transit System) A) Premessa Nell ambito delle attività pianificate per l anno 2009 dal Multi Annual Strategic Plan (MASP) per l attuazione della Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane ed il commercio, sono previste per il 1 luglio 2009 l avvio della seconda fase funzionale del progetto ECS e l avvio della quarta fase funzionale del progetto NCTS. In particolare il Regolamento (CEE) n. 2454/1993, come modificato dal Regolamento (CE) n. 1875/2006, fissa al 1 luglio 2009 la data a decorrere dalla quale diviene obbligatoria per gli operatori economici la presentazione elettronica delle dichiarazioni di esportazione e di esportazione abbinata al transito, in procedura ordinaria e di domiciliazione, nonché l inserimento nelle dichiarazioni in parola dei «dati sicurezza», dettagliati nell allegato 30-bis del già citato Regolamento e modificati dal Regolamento (CE) n. 312/2009. È inoltre prevista l indicazione dei «dati sicurezza» anche per le dichiarazioni di solo transito in procedura ordinaria e semplificata. Per ottemperare alle prescrizioni comunitarie è stato predisposto il nuovo messaggio «ET» il cui tracciato, comprensivo delle relative regole e condizioni per la compilazione, è stato pubblicato in data 16 marzo u.s con apposita comunicazione di questa Area Centrale nella sezione «ecustoms.it» del sito internet dell Agenzia ed inserito in data 28 aprile nell appendice del manuale per l utente pubblicata nell ambiente di addestramento del servizio telematico doganale, al termine della fase di consultazione avviata al riguardo con gli operatori economici. 262

265 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa In considerazione delle difficoltà rappresentate dagli operatori per adeguarsi al nuovo messaggio «ET», accogliendo favorevolmente le richieste formulate dalle associazioni di categoria, sarà consentito, fino al 30 agosto p.v. l utilizzo degli attuali messaggi B3 e UX. Poiché l indicazione dei «dati sicurezza», pur essendo obbligatoria per i dichiaranti, qualora ne siano in possesso, è facoltativa nei messaggi elettronici scambiati sul dominio comunitario, l Agenzia si è fatta carico di rendere compatibile il formato dei messaggi «B3» e «UX» con quello richiesto dalle fasi ECS-2 ed NCTS-4. Resta inteso che gli operatori economici tutti sono invitati ad adeguare i loro sistemi per l invio del messaggio «ET», nel minor tempo possibile. Si rappresenta che dal 1 luglio p.v., nei msg. B3, UX ed ET sarà sempre obbligatoria la compilazione del campo corrispondente alla casella 8 del D.A.U, con nome o cognome, ditta o ragione sociale e l indirizzo del destinatario; resta facoltativa l indicazione dell eventuale codice di identificazione di tale soggetto. A seguito dell introduzione nelle dichiarazioni doganali di esportazione e transito dei «dati sicurezza», il Regolamento (CE) n. 414/2009, (cfr. allegato 1), ha approvato i layout dei formulari dei documenti di accompagnamento delle merci che viaggiano vincolate ad un regime di esportazione o di transito (rispettivamente «D.A.E. sicurezza» e «D.A.T. sicurezza»), che consentono l indicazione di tali nuove informazioni. Le linee guida per la stampa da parte degli operatori economici di tali formulari sono contenute nei documenti Taxud 1671/2008 e 1669/2008 (cfr. allegati 2 e 3). B) Attestazione dell uscita da parte dell Ufficio di esportazione Per le seguenti operazioni,: esportazioni abbinate a transito; esportazioni di prodotti in sospensione di accisa; l attestazione dell uscita continua ad essere apposta dall Ufficio di esportazione conformemente alle norme vigenti. Il sistema informatico dell Agenzia provvede anche in tali casi alla notifica elettronica della conclusione delle suddette operazioni. C) Presentazione telematica della dichiarazione di esportazione, di esportazione abbinata a transito, di transito e del carnet TIR 1. Procedura ordinaria di accertamento La presentazione delle dichiarazioni in parola avviene mediante l invio di un messaggio ET, firmato digitalmente, redatto secondo le specifiche pubblicate nell Appendice del manuale utente del servizio telematico: «Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati». L accettazione della dichiarazione in A.I.D.A. è notificata all operatore economico mediante l invio di un unico messaggio contenente il progressivo numerico di registrazione della dichiarazione ed il relativo M.R.N. (Movement Reference Number). L M.R.N. e i dati della dichiarazione dovranno essere riportati: a) per le operazioni di esportazione nel «D.A.U. esportazione/sicurezza» e se ricorre il caso nell «Elenco degli articoli D.A.U. esportazione/sicurezza» (i cui layout sono indicati, rispettivamente, negli allegati VII e VIII del Regolamento (CE) n. 414/2009 (in particolare, l M.R.N. dovrà essere riportato nella casella «A» in alto a destra di tali documenti); b) per le operazioni di transito senza i dati della «sicurezza» nel «D.A.U.» (in particolare, l M.R.N. dovrà essere riportato nella casella «A» in alto a destra di tali documenti); c) per le operazioni di transito con i dati della «sicurezza» nel «D.A.U.», nel «documento sicurezza» e se ricorre il caso nell «Elenco degli articoli sicurezza» (i layout di questi ultimi due documenti sono indicati, rispettivamente, negli allegati V e VI del Re- 263

266 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa golamento (CE) n. 414/2009); in tal caso, l M.R.N. dovrà essere indicato sia nella casella «A» in alto a destra del «D.A.U.» che nell apposito campo (sempre in alto a destra) degli altri due documenti. Sarà cura dell operatore economico presentare all ufficio di esportazione/partenza i predetti formulari, debitamente compilati, unitamente alla documentazione a sostegno. 2. Procedura di domiciliazione/semplificata La presentazione delle dichiarazioni in parola avviene mediante l invio di un messaggio ET, firmato digitalmente, redatto secondo le specifiche pubblicate nell Appendice del manuale utente del servizio telematico: «Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati». L accettazione della dichiarazione in A.I.D.A. viene notificata all operatore economico, secondo quanto stabilito con la Circolare n. 18/D del 24 marzo 2004, mediante l invio di due distinti esiti: il primo contenente il numero di registrazione della dichiarazione ed il relativo MRN e nel secondo l indicazione dell esito determinato dal circuito doganale di controllo. Nulla è innovato, per entrambe le procedure di accertamento, circa la stampa delle copie 3a e 3b del D.A.U. nei casi in cui queste sono richieste. D) Trattamento delle operazioni di esportazione e di transito rispettivamente in ambito E.C.S. e in ambito N.C.T.S. 1. Operazioni in procedura ordinaria a) Registrazione della dichiarazione in A.I.D.A.. Per ciascuna dichiarazione il sistema fornisce gli estremi di registrazione nel pertinente registro meccanografico di allibramento e l identificativo comunitario M.R.N. (Movement Reference Number). b) Comunicazione del canale di controllo. L Ufficio di esportazione o di partenza procede, per visualizzare il controllo da effettuare, alla attivazione della funzione «Richiesta esito C.D.C.» in corrispondenza dell M.R.N. che identifica l operazione (linea di lavoro A.I.D.A. per le operazioni di esportazione: Dogane > AES > Esportazione ed associata allo stato funzionale «Richiesta esito C.D.C.» dell M.R.N.; per le operazioni di transito, invece: Dogane > STRADA > Partenza ed associata allo stato funzionale «Richiesta esito C.D.C.» dell M.R.N.). c) Svincolo dell operazione. Immediatamente, nel caso di operazioni di esportazione selezionate «CA» Controllo Automatizzato o dopo avere eseguito l eventuale controllo, nel caso di operazioni selezionate dal sistema, l ufficio di esportazione procede, ai fini dello svincolo: alla attivazione della funzione «Rilascio movimento» (linea di lavoro A.I.D.A.: Dogane > AES > Esportazione ed associata allo stato funzionale «Rilasciabile» dell M.R.N.); alla stampa del D.A.E. «sicurezza» e, se ricorre il caso, dell Elenco degli articoli sicurezza attivando la funzione «Stampa D.A.E.» (linea di lavoro A.I.D.A.: Dogane > AES > Esportazione ed associata allo stato funzionale «Rilasciato» dell M.R.N.), che consegna all operatore economico, dopo averli convalidati con la firma del funzionario ed il timbro dell ufficio. Analogamente, l ufficio di partenza, ai fini dello svincolo di una operazione di transito, procede: alla attivazione della funzione «Rilascio movimento» (linea di lavoro A.I.D.A.: Dogane > STRADA > Partenza ed associata allo stato funzionale «Rilasciabile» dell M.R.N.); alla stampa del D.A.T. «sicurezza» e, se ricorre il caso, dell Elenco degli articoli sicurezza attivando la funzione «Stampa D.A.T.» (linea di lavoro A.I.D.A.: Dogane > STRADA > Partenza ed associata allo stato funzionale «Rilasciato» dell M.R.N.), che consegna all operatore economico, dopo averli convalidati con la firma del funzionario ed il timbro dell ufficio. 264

267 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa 2. Operazioni in procedura di domiciliazione/semplificata Il trattamento delle operazioni della specie è indicato nella Circolare n. 18/D del 24 marzo 2004 e successive modificazioni, con l avvertenza che gli adempimenti connessi all esemplare 3 del D.A.U. devono, ora, riferirsi al D.A.E. sicurezza La stampa del D.A.E. con l Elenco degli articoli sicurezza (se ricorre il caso) e del D.A.T. con l Elenco degli articoli sicurezza (se ricorre il caso) viene effettuata a cura dell operatore economico domiciliato o dallo speditore autorizzato secondo quanto indicato nei documenti Taxud citati in premessa e tenendo conto dei dati della dichiarazione e dei dati ricevuti in risposta dal sistema, unicamente per le operazioni che hanno ricevuto l esito «Svincolabile» dal sistema di analisi dei rischi. Per le operazioni con esito «Non svincolabile» il sistema invia all operatore economico, in formato pdf, i documenti di accompagnamento previsti, soltanto dopo l esecuzione da parte del funzionario doganale dei seguenti adempimenti: registrazione dell esito del controllo; rettifica della dichiarazione; rilascio dell operazione in «STRADA.» o in «AES». E) Trattamento delle operazioni di esportazione di cui al punto B) Per il trattamento delle operazioni di esportazione abbinata a transito in procedura ordinaria e di domiciliazione e delle operazioni di esportazione di prodotti in sospensione di accisa si rimanda a quanto indicato nella nota prot. n. 4538/ACTI del 27 giugno 2007 con l avvertenza che gli adempimenti connessi all esemplare 3 del D.A.U. devono, ora, riferirsi all esemplare 3 del «D.A.U. esportazione/sicurezza». F) Trattamento delle operazioni per le quali le quantità possono essere determinate solo dopo la conclusione delle operazioni di carico Relativamente alle operazioni di esportazione per le quali le quantità possono essere determinate solo al termine delle operazioni di carico, si richiamano le istruzioni già impartite con nota prot. n del 25 luglio 2005 (cfr. allegato 4), con la quale si fornivano istruzioni integrative alla circolare n. 18/D del 24 marzo 2004, relativamente alle operazioni della specie per le quali si richiede il pagamento di una restituzione dei diritti per i prodotti agricoli. Ferme restando le istruzioni già impartite con tale nota per i prodotti per i quali si richiede il pagamento di una restituzione, dal 1 luglio 2009 le predette istruzioni si intendono estese a tutte le operazioni di esportazione riguardanti prodotti esportati alla rinfusa o in unità non standardizzate, per le quali la massa netta può essere determinata con precisione solo dopo il carico del mezzo di trasporto. Per tali operazioni è quindi richiesta la presentazione all ufficio di controllo, secondo modalità (fax, ) con esso concordate ed almeno due ore prima dell inizio delle operazioni di carico, di una dichiarazione provvisoria, nella quale sia riportata la massa netta stimata, alla quale far seguire, al termine delle operazioni di carico, la dichiarazione telematica, nella quale è riportata la massa netta effettiva. G) Procedura di soccorso All atto della presentazione della dichiarazione: se il sistema informatico dell Agenzia e l applicazione informatica dell operatore non sono funzionanti, la dichiarazione di esportazione o di transito dovrà essere presentata osservando la procedura cartacea alternativa. Tale procedura consiste nel presentare all ufficio di esportazione o 265

268 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa di partenza, a seconda del tipo di operazione da effettuare, uno dei documenti indicati nei punti «a», «b» e «c» del paragrafo «Procedura ordinaria di accertamento» relativo alla «Presentazione telematica della dichiarazione di esportazione, di esportazione abbinata a transito, di transito e del carnet TIR» omettendo l indicazione dell MRN; se invece è soltanto l applicazione informatica dell operatore economico a non essere funzionante, in tal caso, va presentata la dichiarazione cartacea o la dichiarazione cartacea accompagnata dai dati di quest ultima registrati preventivamente su supporto informatico, secondo il tracciato del messaggio ET (cfr. Appendice del manuale utente del servizio telematico: «Tracciati record Dichiarazioni Doganali - tracciati unificati») e preceduti dai campi previsti per la presentazione su floppy disk (cfr. Assistenza online per i servizi dell Agenzia delle Dogane). All atto della conclusione dell operazione. In caso di interruzione dell applicazione STRADA e/o dell applicazione AES che impedisce, rispettivamente, l invio dei messaggi «notifica di arrivo» ed «esito del controllo» per le operazioni di transito o del messaggio «risultati di uscita» per le operazioni di esportazione, l ufficio di destinazione o di uscita devono: annotare il risultato del controllo sul D.A.T. o il risultato dell uscita sul D.A.E.; attivare, al riavvio del sistema, le specifiche funzionalità di STRADA o dell AES al fine di registrare nel sistema le informazioni precedentemente riportate sul D.A.T. o sul D.A.E.. H) «Assistenza on line» relativa alle funzionalità della seconda fase E.C.S. e della quarta fase N.C.T.S. Le istruzioni operative sono disponibili per tutti gli utenti selezionando «Assistenza on line» presente nella home page di AIDA e successivamente la voce «AES» o «STRADA» in «Dogane Servizi Applicativi» e per gli utenti abilitati direttamente all interno dell applicazione selezionando il simbolo «?» presente nella parte superiore destra del menù dell applicazione. * * * I Signori Direttori Regionali, avvalendosi delle strutture di coordinamento regionale AIDA, vorranno vigilare sull esatta applicazione delle presenti disposizioni, non mancando di impartire eventuali ulteriori istruzioni ritenute opportune, dandone notizia alla scrivente. Si raccomanda di prestare la massima attenzione, nei primi giorni di utilizzo delle nuove procedure, al fine di riscontrare qualsiasi anomalia di funzionamento che, nell eventualità, dovrà essere tempestivamente segnalata. Le richieste di assistenza e le segnalazioni di eventuali anomalie e malfunzionamenti da parte degli operatori economici e degli Uffici territoriali dovranno essere inviate con al seguente indirizzo: dogane.helpdesk@agenziadogane.it. Circolare AD n. 15/D, prot del 23 giugno 2009 Reg. (CE) n. 1875/2006 della Commissione del 18 dicembre Presentazione delle dichiarazioni di esportazione e di esportazione abbinata al transito in modalità telematica. Istruzioni per l esecuzione dei controlli a decorrere dal 1 luglio 2009 Dal 1 luglio 2009, sulla base della normativa recata dal Regolamento in oggetto, che modifica le disposizioni di attuazione del Codice doganale comunitario (Reg. (CEE) n. 2454/93), e delle relative ulteriori modificazioni intervenute ad opera del Reg. (CE) n. 273/2009 del 2 aprile 2009 e del Reg. (CE) n. 414/2009 del 20 aprile 2009 della Commissione, è resa obbligatoria la presentazione 266

269 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa in via telematica delle dichiarazioni di esportazione e di esportazione abbinata al transito, a prescindere dalla procedura ordinaria o semplificata utilizzata per l assolvimento delle connesse formalità doganali. Da tale data, pertanto, con riferimento alle dichiarazioni di esportazione in procedura domiciliata attualmente trattate con modalità non telematiche, viene meno l obbligo di presentazione del preavviso seguito dalla produzione della dichiarazione complementare. Dalla medesima data, sono altresì operative le disposizioni recate dal predetto Reg. (CE) n. 1875/2006 che prevedono l inserimento, nelle dichiarazioni in questione, dei dati relativi alla sicurezza - indicati nell all. 30-bis al ripetuto Reg. (CEE) n. 2454/93. Tali dati devono essere anche indicati nelle dichiarazioni di solo transito in procedura ordinaria e semplificata che riguardano l uscita delle merci. Si completano, con tali funzionalità, la seconda fase dell Export Control System (E.C.S.) e la quarta ed ultima fase del New Computerized Control System (N.C.T.S.). Assume invece natura facoltativa la presentazione delle dichiarazioni sommarie in entrata e in uscita dal territorio doganale della Comunità che, originariamente prevista con carattere di obbligatorietà a decorrere dal 1 luglio 2009, è stata, ad opera del Reg. (CE) n. 273/2009 del 2 aprile 2009, resa opzionale nel periodo dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre Con nota n /R.U. del 19 giugno 2009 dell Area centrale Tecnologie per l Innovazione sono state fornite istruzioni per la corretta esecuzione, da parte degli operatori, delle procedure informatizzate relative alla presentazione telematica delle dichiarazioni di esportazione, esportazione abbinata al transito, transito e carnet TIR. Con la presente direttiva si forniscono istruzioni per l esecuzione dei controlli che, tenuto conto della modalità esclusivamente telematica di trasmissione delle dichiarazioni fatta eccezione per i casi di malfunzionamento dei sistemi della dogana o dell operatore (cfr, ad es.: art. 787, par. 2 Reg. (CE) n. 2454/93) -, saranno trattate nell ambito del circuito doganale di controllo e selezionate sulla base dell analisi dei rischi centrale. Resta sempre salva la facoltà di integrare, innalzandone il livello, l esito della selezione operata dal circuito doganale di controllo con elementi ed informazioni di rischio valutati localmente e da ricondurre poi, in caso di esito positivo, nell ambito della gestione centralizzata dei rischi mediante il consueto sistema di produzione della scheda di analisi dei rischi locale all Ufficio antifrode centrale ed inserimento del caso, se ne ricorrono i presupposti, nella banca dati antifrode. In via generale si confermano le istruzioni procedurali fornite con la circolare n. 18/D del 24 marzo 2004, in base alle quali è stato anche gestito, dal 1 luglio 2007, il flusso di dichiarazioni di esportazione in procedura ordinaria che, da tale data e sulla base del più volte ripetuto Reg. (CE) n. 1875/2006, è stato attratto nell alveo della telematizzazione. Si confermano pure, per quanto applicabili, le direttive fornite con la Circ. n. 74/D del 18 dicembre 2003, che in questa sede si intendono aggiornate come segue. All atto della presentazione della dichiarazione e dopo il controllo generale automatizzato di ammissibilità si richiamano sul punto le direttive fornite con Circ. n. 22/D del 29 maggio 2008 il sistema attribuisce alla stessa, in caso di esito positivo del primo screening, il numero di registrazione e di MRN. La dichiarazione viene quindi processata nell ambito del circuito doganale di controllo che determina il canale di selezione: CA: le merci oggetto della dichiarazione non subiscono ulteriori controlli e sono svincolate secondo le procedure rispettivamente indicate, nella predetta nota n /R.U. del 19 giugno 2009 dell Area centrale Tecnologie per l Innovazione, per le modalità di presentazione in procedura ordinaria o domiciliata; CS: come noto, tale selezione opera solo qualora la dichiarazione sia presentata in procedura ordinaria presso un Ufficio delle dogane dotato di scanner. In questo caso, le merci non sono svincolabili fino all avvenuto espletamento del controllo ed inserimento del relativo esito a sistema. In 267

270 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa caso di ricorso alla procedura domiciliata, tale tipologia di controllo, largamente utile ai fini della tutela della sicurezza, potrà essere eseguita, in presenza di apposita segnalazione locale da parte dell Ufficio doganale di esportazione, dall Ufficio doganale nazionale di uscita dal territorio doganale comunitario munito di tale strumento. In questo caso, l intervento di quest ultimo Ufficio si configura alla stregua di un «controllo autonomo»; CD, oppure VM: le merci oggetto della dichiarazione non sono svincolabili e l Ufficio doganale di esportazione procede al controllo richiesto. In caso di utilizzo della procedura ordinaria, il controllo documentale o il controllo fisico saranno eseguiti con merce presente in dogana e, quindi, con tutti gli elementi conoscitivi, documentali e fisici, a disposizione nell ambito degli spazi doganali. In caso di utilizzo della procedura domiciliata, tali controlli, il cui specifico esito non è noto all operatore che riceve unicamente l informazione sulla «non svincolabilità» dell operazione e deve pertanto attendere l intervento dell Ufficio, saranno eseguiti tenendo conto delle seguenti peculiarità. L art. 77, comma 2, del Reg. (CE) n. 2913/92, ancora vigente, prevede che quando la dichiarazione doganale avvenga con procedimento informatico, le dogane possono consentire che i documenti di cui all art. 62 del medesimo regolamento non siano presentati con la dichiarazione. Tale disposizione, ancorché non ripresa pedissequamente nel nuovo codice doganale di cui al Reg. (CE) n. 450/2008, prevedendosi l obbligo in via generalizzata di colloquio telematico con la dogana, è comunque confermata dall art. 9 di quest ultimo regolamento 13. L art. 285, par. 1, del Reg. (CEE) n. 2454/93, così come modificato dall art. 1, punto 34, Reg. (CE) n. 1875/2006, prevede, alla lett. b), che l esportatore autorizzato (e tale è l operatore beneficiario di autorizzazione alla procedura domiciliata) ottemperi, tra l altro, all obbligo di «mettere a disposizione delle autorità doganali tutti i documenti richiesti per l esportazione delle merci». Premesso il principale contesto normativo di riferimento, in caso di «non svincolabilità» della spedizione, l operatore (intendendosi per tale anche il rappresentante in dogana) è tenuto a trasmettere immediatamente all ufficio delle dogane di esportazione tutta la documentazione afferente la dichiarazione da controllare la cui presentazione è necessaria per consentire l applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate. Si applicano le disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di documentazione amministrativa, con particolare riferimento alle norme recate dal Capo II, titolo IV (copie autentiche, autenticazione di sottoscrizioni) e del Capo VI (sanzioni). Nelle more della definizione, a livello nazionale, delle procedure informatizzate per la tenuta dell apposito fascicolo per la redazione e conservazione telematica della documentazione afferente 13 Art. 9, Reg. n. 450/2008: «1. Chiunque intervenga direttamente o indirettamente nell espletamento delle formalità doganali o nei controlli doganali fornisce alle autorità doganali, su loro richiesta e entro i termini specificati, tutta la documentazione e le informazioni prescritte, nella forma appropriata, nonché tutta l assistenza necessaria ai fini dell espletamento di tali formalità o controlli. 2. La presentazione di una dichiarazione sommaria o di una dichiarazione in dogana, di una notifica o di una domanda per ottenere un autorizzazione o qualsiasi altra decisione impegna la persona interessata per quanto riguarda: a) l esattezza e completezza delle informazioni riportate nella dichiarazione, notifica o domanda; b) l autenticità dei documenti presentati o resi disponibili; c) se del caso, l osservanza di tutti gli obblighi relativi al vincolo delle merci in questione al regime doganale interessato o allo svolgimento delle operazioni autorizzate. Il primo comma si applica anche alla fornitura di qualsiasi informazione richiesta dalle autorità doganali o ad esse comunicata, in qualsiasi altra forma. Qualora a presentare la dichiarazione, notifica o domanda oppure a fornire le informazioni sia un rappresentante doganale della persona interessata, anche il rappresentante doganale è tenuto ad osservare gli obblighi di cui al primo comma.» 268

271 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa alla dichiarazione doganale, consentito anche a norma dell art. 224 del Reg. (CEE) n. 2454/93, la documentazione in parola sarà trasmessa, all ufficio doganale competente, via fax o via mail. Una volta ricevuta e analizzata la documentazione, l ufficio procederà ad effettuare il controllo selezionato dal sistema con le seguenti modalità: recandosi presso l operatore in via necessaria, in caso di selezione VM, e in via facoltativa, a seconda della esaustività o meno degli atti in possesso o sulla base di ulteriori necessità di approfondimento, in caso di selezione CD; effettuando il controllo CD in ufficio, sulla base della documentazione inoltrata dall operatore, se ritenuta esaustiva. In tal caso e fino alla messa in esercizio del c.d. «fascicolo informatico», l operatore è tenuto a presentare quindicinalmente, all ufficio doganale che ha proceduto al controllo in ufficio, i documenti originali afferenti alle dichiarazioni esitate CD. A seguito dei controlli esperiti con le modalità sopra indicate sarà quindi possibile chiudere il controllo e registrare a sistema il relativo esito. Si attira l attenzione sulla necessità di curare con particolare attenzione e tempestività la fase di riconduzione della documentazione prodotta periodicamente in originale alle rispettive dichiarazioni doganali onde accertarne ogni eventuale anomalia o differenza con le copie inviate via fax o via mail, procedendo, in tale evenienza, alla immediata revisione della dichiarazione con conseguente applicazione delle misure sanzionatorie previste a fronte degli illeciti riscontrati. Resta inteso che, per le dichiarazioni esitate CA, gli operatori non sono tenuti a trasmettere/consegnare all Ufficio delle dogane la documentazione afferente che resta conservata presso la sede dell operatore medesimo e va esibita, a richiesta dell Ufficio, in caso di revisione a posteriori della dichiarazione doganale. In merito alla sigillatura del carico - ferme restando le specifiche disposizioni riguardanti il regime di transito e consentendo le eventuali deroghe caso per caso dopo attenta valutazione, così come previsto dall art. 357 del Reg. (CEE) n. 2454/93, si evidenzia la necessità di assicurare la corretta e sistematica piombatura anche per tutte le esportazioni sottoposte a controllo, sia in procedura ordinaria che nelle operazioni in procedura domiciliata con intervento presso l operatore. Si richiama, inoltre, l esigenza di effettuare, in base alla normativa vigente o in presenza di elementi di fondato dubbio, i controlli di sostituzione e di verifica dell integrità dei suggelli presso l ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità. Si evidenzia, infine, la necessità di procedere celermente alla revisione dei disciplinari esecutivi delle autorizzazioni alle procedure domiciliate, adeguandone il contenuto anche per quanto riguarda i tempi di intervento, provvedendo ai conseguenti aggiornamenti nel sistema informativo alla nuova disciplina comunitaria e orientandone le previsioni nel senso della ottimizzazione e massimizzazione della efficienza dei servizi di controllo. Codeste Direzioni continueranno, pertanto, a porre particolare attenzione all organizzazione ed al coordinamento dei servizi deputati a tale segmento dei controlli, in linea e a posteriori, assicurando che l allocazione delle risorse risulti congrua e funzionale alla tipologia di operazioni ed ai rischi connessi. Vorranno, altresì, accertare che vengano correttamente imputati, nel sistema informativo dell Agenzia, i dati relativi alla fascia oraria di operatività degli Uffici controllo che, come noto, determina anche la fascia oraria a disposizione degli operatori per l invio delle dichiarazioni per lo sdoganamento telematico. Si invita, infine, a richiamare i dipendenti uffici al puntuale adempimento delle presenti istruzioni e di quelle già emanate nella particolare materia, vigilando sul corretto espletamento delle procedure in parola ed intervenendo, ove necessario, con la dovuta tempestività ed incisività. La presente circolare è stata sottoposta al Comitato strategico e di indirizzo permanente, nella seduta del 22 giugno 2009, che ha espresso parere positivo. La medesima è altresì pubblicata sul sito internet e sulla intranet dell Agenzia per la sua massima diffusione presso gli operatori interessati. 269

272 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa Telescritto prot del 30 giugno 2009 Nuove regole sulla presentazione della dichiarazione di esportazione ed avvio della seconda fase dell ECS (Export Control System) In attuazione del Regolamento CE 648/05, con i Regolamenti CE n. 1875/06, n. 273/09, n. 312/09 e n. 414/09 sono state apportate modifiche alle Disposizioni di Applicazione del Codice doganale approvate con reg. CEE 2454/93 (d ora in avanti DAC) tra l altro in riferimento al regime dell esportazione, disciplinando le modalità di presentazione della dichiarazione doganale nonché le nuove funzionalità del sistema ECS Fase2 che trovano applicazione a decorrere dal 1 luglio p.v. (vedasi al riguardo anche la nota n del 19 giugno 2009 dell Area centrale tecnologie per l innovazione e la circolare 15D del 23 giugno 2009). In particolare, con l art. 592-septies delle DAC sono stati introdotti per il regime dell esportazione due tipi di dichiarazione contenenti i dati ritenuti necessari al fine di effettuare l analisi dei rischi ai fini «sicurezza»: a) la dichiarazione doganale di esportazione con i dati sicurezza, disciplinata dagli artt. 787 e segg. delle DAC e contenente gli elementi attualmente previsti per la dichiarazione doganale e individuati dall allegato 37 a cui devono essere aggiunti i dati sicurezza previsti dall allegato 30-bis. Tale dichiarazione deve essere inviata entro il tempo limite stabilito, a seconda del mezzo di trasporto, dall art. 592ter con riferimento al momento di uscita della merce dal territorio comunitario come specificato nel successivo paragrafo 3. In sintesi l attuale dichiarazione doganale, deve essere presentata in formato elettronico,contenere anche i dati sicurezza ed essere presentata con una tempistica tale da garantire l esecuzione dell analisi dei rischi ai fini sicurezza ed i relativi controlli, prima che la merce esca dalla Comunità. b) la dichiarazione sommaria di uscita. Disciplinata dall art. 842-bis e segg. delle medesime DAC, è presentata all ufficio di uscita dalla Comunità per merce per la quale non è previsto l obbligo della presentazione di una dichiarazione doganale. Peraltro, l art. 2 del reg. CEE n. 273/09 ha disposto che dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2010 la presentazione della dichiarazione sommaria di uscita di cui agli artt. 842-bis e segg. del reg. CEE 2454/93 non è obbligatoria per gli operatori economici. Nella presente nota, quindi, si fa esclusivo riferimento alla dichiarazione di esportazione di cui alla lett. a), per la quale resta fermo l obbligo di presentazione elettronica con i dati sicurezza dal 1 luglio La dichiarazione doganale di esportazione Già a decorrere dal 1 luglio 2007, le modifiche apportate alle Disposizioni di Applicazione del Codice Doganale sul regime dell esportazione hanno consentito l avvio dell applicazione della Fase 1 del sistema comunitario ECS. I medesimi regolamenti comunitari hanno inoltre previsto ulteriori modifiche al regime dell esportazione che riguardano soprattutto l applicazione di misure di «sicurezza» e che trovano, invece, applicazione dal 1 luglio Le principali novità riguardano: 1) l obbligo di invio della dichiarazione doganale di esportazione in formato elettronico; 2) la compilazione della dichiarazione doganale con i dati sicurezza di cui all allegato 30-bis delle DAC; 3) l invio preventivo della dichiarazione doganale entro un tempo limite previsto, a seconda delle modalità di trasporto della merce, dall art. 592-ter delle DAC. Le novità riguardano le dichiarazioni di esportazione definitiva, esportazione temporanea e riesportazione (per queste ultime ad eccezione dei casi in cui non sia obbligatoria una dichia- 270

273 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa razione in dogana) anche se alla dogana di uscita le merci sono accompagnate da un documento diverso dal DAE (procedure disciplinate dall art. 793, p. 2 lett b-contratto di trasporto unico a destinazione di paesi terzi, dall art. 796-ter-esportazione abbinata a transito e dall art. 796-quater- esportazione di merci in regime di sospensione di accisa) Invio della dichiarazione in formato elettronico L art. 787 delle DAC dispone che a decorrere dal 1 luglio 2009, le dichiarazioni doganali per operazioni di esportazione svolte in procedura ordinaria o in procedura domiciliata sono inviate in formato elettronico. Come già illustrato nella nota prot del 3 maggio 2007 da questa Agenzia, ai sensi dell art. 285, par. 1, lett. a), delle DAC per le procedure di domiciliazione dal 1 luglio 2009 non è più possibile l utilizzo della procedura basata sull invio del preavviso e della dichiarazione complementare. Pertanto, anche per tali operazioni, a decorrere dalla predetta data, si applicano le modalità indicate nella citata nota n del 19 giugno 2009 dell Area centrale tecnologie per l innovazione. Si rammenta che il sistema comunitario ECS non supporta da un punto di vista tecnico le dichiarazioni doganali contenenti i dati ridotti relativi alla dichiarazione semplificata/domiciliata/incompleta di cui alla tabella 7 dell allegato 30-bis. Pertanto anche nelle procedure domiciliate, decorre dal 1 luglio 2009 l obbligo di presentazione della dichiarazione di esportazione completa, comprensiva dei dati sicurezza, in coerenza con quanto esplicitato nella Parte D degli «Orientamenti sull esportazione e uscita nel contesto del Reg. CE n. 648/2005» in fase di pubblicazione a cura della Commissione Europea. Per le operazioni di esportazione svolte fino al 30 giugno 2009 con modalità cartacee (preavviso e DAU esemplare 3), per le quali le dichiarazioni complementari sono presentate nei giorni successivi al 1 luglio, resta ferma l osservanza delle precedenti regole. 1.2 ECS Fase 2. Procedura di «fall-back» o procedura di soccorso Ai sensi dell art. 787, p. 2, lett. a)e b) del reg. CEE 2454/93, come modificato dal reg. CE 414/09, l utilizzo del sistema cartaceo è ammesso solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui non funzioni il sistema informatico dell autorità doganale o dell operatore. La dichiarazione di esportazione in tale procedura deve essere riconoscibile da ogni parte coinvolta nell operazione e per questo deve essere utilizzato solo ed esclusivamente il formulario relativo al documento amministrativo unico esportazione/sicurezza conforme al modello figurante nell allegato 45-duodecies e di una distinta degli articoli esportazione/sicurezza conforme al modello figurante nell allegato 45-terdecies delle DAC. In tali casi, la procedura che sarà compiutamente illustrata all Allegato IV dei citati «Orientamenti sull esportazione e uscita nel contesto del Reg. CE n. 648/2005» prevede, fatto salvo quanto precisato nella citata nota dell Area centrale tecnologie per l innovazione al paragrafo G), quanto di seguito specificato Procedura di fall-back in caso di malfunzionamento del sistema informatico dell Agenzia A) Procedura ordinaria La dichiarazione doganale deve essere compilata e presentata all ufficio di esportazione in tre copie conformemente agli allegati 37, 38 e 45-duodecies/terdecies delle DAC. La dichiarazione deve essere registrata nei corrispondenti registri manuali dall ufficio di esportazione ed il numero così attribuito sarà riportato nella Casella A del DAU esportazione/sicurezza (DES). 271

274 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa Nelle tre copie della dichiarazione cartacea deve essere fatto esplicito riferimento all utilizzo della procedura di «fall-back» apponendo un timbro di cui si riporta lo specimen, avente dimensioni 26 x 59 mm, ad inchiostro rosso. ECS FALLBACK PROCEDURE NO DATA AVAILABLE IN THE SYSTEM INITIATED ON (Date/hour) Nella medesime copie deve essere apposto anche il timbro doganale dell ufficio di esportazione. L Ufficio di uscita che riceve la copia 3 della dichiarazione cartacea provvede, dopo aver effettuato gli adempimenti di uscita ad apporre il timbro doganale, comprensivo di data e firma del funzionario, sul retro dello stesso e a restituirlo alla persona che lo ha consegnato. B) Procedura domiciliata Nel caso di procedura domiciliata, l operatore attiva la procedura che prevede l emissione del preavviso e della successiva dichiarazione complementare, con gli adattamenti determinati dalla procedura sopra descritta in ordine ai formulari e al timbro relativo alla procedura di fall-back Procedura di fall-back in caso di malfunzionamento del sistema elettronico dell operatore Si applicano, a seconda della procedura utilizzata, le modalità indicate al precedente paragrafo , lett. a) e b). In aggiunta, l operatore produce, all atto di presentazione della dichiarazione doganale o del preavviso, una richiesta in cui motiva le ragioni per le quali chiede l utilizzo della procedura di fallback e ne comunica l orario di inizio Procedura di fall-back all ufficio di uscita Nel caso in cui una operazione sia iniziata in ECS ed il malfunzionamento del sistema si verifichi all ufficio di uscita, quest ultimo riporta i risultati del controllo nella casella K del medesimo esemplare. Non appena il sistema riprende la propria funzionalità l ufficio di uscita registra i dati riportati sul DAE a sistema e conclude l operazione inviando il messaggio «risultati di uscita». 1.3 Documenti da presentare all ufficio doganale di uscita per operazioni gestite in ECS fase2 Ai sensi dell art. 793, p. 1, delle DAC le merci, oggetto di dichiarazione doganale inviata e svincolata per l esportazione a far data del 1 luglio 2009, devono essere presentate all ufficio doganale di uscita insieme al DAE (Documento Accompagnamento Esportazione) di cui all allegato 45-octies e 45-nonies delle DAC. L esemplare 3 cartaceo è, quindi, accettato solo nel caso di procedura di fall-back di cui al precedente paragrafo Compilazione della dichiarazione doganale con indicazione dei dati sicurezza 2.1. Dati richiesti I dati da inserire sono quelli attualmente richiesti ai sensi dell allegato 37 delle DAC integrati con i dati sicurezza di cui all allegato 30-bis delle medesime DAC. Si ricorda che dal 1 luglio 2009 entrano in vigore le norme sul codice di identificazione degli operatori economici EORI di cui agli artt. da 4-duodecies a 4-univicies delle DAC. Per le dichiarazioni di esportazione, il codice EORI deve obbligatoriamente essere indicato da parte del dichiarante/rappresentante (casella 14). 272

275 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa Il codice va altresì obbligatoriamente indicato per lo speditore/esportatore (casella 2); per quanto concerne invece il destinatario (casella 8), il codice EORI va indicato qualora noto al dichiarante. Al riguardo di richiama la nota prot del 17 giugno 2009 dell Area Centrale Tecnologie per l Innovazione reperibile nel sito web dell Agenzia Presentazione di una dichiarazione doganale senza i dati sicurezza Come precedentemente esposto, tutte le dichiarazioni di esportazione devono contenere oltre ai dati abituali di cui agli allegati 37 e 38 delle DAC anche i dati sulla sicurezza di cui alla Tabella 1 dell Allegato 30-bis delle medesime DAC. Ai sensi dell art. 592-bis, per le seguenti merci è previsto l esonero dalla presentazione della dichiarazione doganale con i dati sicurezza e, conseguentemente, anche dal rispetto dei limiti di tempo di cui al successivo paragrafo 3: a) energia elettrica; b) merci esportate mediante conduttura; c) lettere, cartoline e stampe anche su supporto elettronico; d) merci trasportate in conformità alla convenzione dell Unione postale universale; e) merci trasportate con qualsiasi altro atto ai sensi degli artt. 231 e 233 delle DAC, fatta eccezione per palette, contenitori e mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e in acque interne trasportati in applicazione di un contratto di trasporto; f) merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori; g) merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale orale ai sensi degli art. 226, 227 e dell art. 229, p. 2, fatta eccezione per palette, contenitori e mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e in acque interne trasportati in applicazione di un contratto di trasporto; h) merci corredate da carnet ATA e CDP; i) merci trasportate in base al formulario 302 previsto nel quadro delle Convenzioni tra gli Stati che hanno aderito al trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951; j) merci trasportate a bordo di navi che effettuano servizio di linea regolare debitamente autorizzate ai sensi dell art. 313ter, e merci trasportate su navi o aeromobili che circolano tra porti o aeroporti comunitari senza effettuare uno scalo intermedio in alcun porto o aeroporto situato al di fuori del territorio doganale comunitario; k) armi e attrezzature militari portate fuori dal territorio doganale della Comunità dalle autorità responsabili della difesa militare di uno Stato membro su mezzi di trasporto militari o usati esclusivamente dalle autorità militari; l) merci portate fuori dal territorio della Comunità direttamente su piattaforme di perforazione o di produzione gestite da persone stabilite nel territorio comunitario; m) merci in una spedizione che abbia valore intrinseco non superiore a 22 euro sempre che sia possibile con l accordo dell operatore effettuare l analisi dei rischi utilizzando le informazioni contenute o fornite dal sistema usato dall operatore economico; È previsto altresì il suddetto esonero per le merci esportate verso la Norvegia e la Svizzera in forza di accordi adottati in data 25 giugno 2009 tra la Comunità ed i suddetti Paesi. In base a tali accordi, in corso di formalizzazione ma in applicazione a titolo transitorio fin dal 1 luglio 2009, le Parti contraenti hanno infatti rinunciato all applicazione delle misure doganali di sicurezza ai trasporti di merci tra i rispettivi territori doganali. 2.3 Riduzione dei dati sicurezza per gli AEOS e AEOF Possono beneficiare della riduzione dei dati sicurezza di cui alla Tabella 5 dell Allegato 30-bis, i titolari di Certificato AEOS o AEOF tenuti, come dichiaranti, (casella 2) alla presentazione di una dichiarazione doganale. 273

276 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa Usufruiscono di tale beneficio anche coloro che presentano la dichiarazione doganale in qualità di rappresentanti (casella 14) dei soggetti di cui al precedente paragrafo, a condizione che anche il dichiarante (casella 2) sia titolare della certificazione AEO sopra riportata. e che per entrambi sia indicato il relativo codice EORI. 3. Tempo limite previsto per la presentazione delle dichiarazioni Ai sensi degli artt. da 592-ter a 592-septies delle DAC, è fatto obbligo di presentare la dichiarazione doganale con i dati sicurezza entro un tempo limite, determinato con riferimento al momento dell uscita dalla Comunità, differenziato in relazione alla modalità di trasporto della merce. Come già specificato, la tempistica prevista dall art. 592-ter è finalizzata a consentire all Ufficio di esportazione che ha ricevuto la dichiarazione doganale di effettuare l analisi dei rischi ed i relativi controlli prima dell uscita della merce dal territorio della Comunità. L art. 592-bis delle DAC stabilisce i casi in cui il tempo limite per la presentazione anticipata della dichiarazione doganale non è applicato. In tale caso la dichiarazione doganale continua ad essere presentata nei tempi abituali. 4. Disposizioni particolari per le provviste di bordo per navi ed aeromobili In caso di rifornimento di: pezzi e parti di ricambio di navi e aeromobili utilizzati per la riparazione e la manutenzione degli stessi; carburanti, lubrificanti e gas necessari per l utilizzazione di macchinari e apparati a bordi di navi o aerei; prodotti alimentari da utilizzare a bordo di navi e aeromobili, la dichiarazione elettronica con i dati sicurezza dovrebbe essere presentata almeno 15 minuti prima che tali mezzi lascino il territorio doganale della Comunità. Tuttavia, poiché nel corso delle discussioni in sede comunitaria è risultato che tale procedura è di difficile applicazione, la Commissione Europea ha preannunciato la predisposizione di modifiche normative sull argomento. Si fa riserva pertanto di successive comunicazioni, sulla base degli sviluppi della questione in sede comunitaria e dell adozione degli Orientamenti menzionati al paragrafo 1.1. Nel frattempo, dal 1 luglio, continuano ad essere applicate le attuali procedure. 5. Informazioni disponibili all ufficio di uscita. Consegna del manifesto MMP Ai sensi dell art. 793-bis, par. 1, e 796-quinquies, l ufficio doganale di uscita sorveglia l uscita fisica delle merci dal territorio della Comunità ed effettua gli opportuni controlli fondati sull analisi dei rischi. Al fine di consentire a tale ufficio di espletare i suddetti adempimenti, è necessario che i soggetti che sono direttamente o indirettamente coinvolti nelle operazioni di uscita (operatori portuali o aeroportuali coinvolti nel carico della merce sul mezzo di trasporto, persone che accedono ai sistemi portuali o aeroportuali, agenti o trasportatori, gestori di depositi di temporanea custodia o infine rappresentati delle predette categorie) forniscano, con immediatezza, le informazioni sull uscita della merce. Ciò, come stabilito negli Orientamenti comunitari sull esportazione, anche per evitare il ripetersi delle problematiche insorte presso gli uffici di uscita che hanno determinato la mancata chiusura di un notevole numero di operazioni nel corso dell ECS fase1. 6. ECS Fase2. Procedura di richiesta di informazioni o «follow-up» da parte degli uffici di esportazione. Prova dell uscita della merce dal territorio doganale della Comunità L art. 796-quinquies, p. 2, delle DAC prevede che l ufficio di uscita, sulla base delle informazioni disponibili, certifichi l uscita della merce dal territorio doganale della Comunità, inviando al com- 274

277 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa petente ufficio di esportazione. il messaggio «risultati d uscita» al massimo il giorno lavorativo successivo all uscita effettiva della merce. L art. 796-quinquies-bis delle DAC detta le regole di avvio, da parte dell ufficio di esportazione, della procedura di ricerca «follow-up» dei movimenti ECS per i quali detto ufficio non abbia ricevuto il «messaggio di uscita» dalla competente dogana di uscita dopo 90 giorni dalla data di svincolo della merce. I casi in cui è attivata la procedura di ricerca da parte dell ufficio di esportazione sono i seguenti: a) d iniziativa dell ufficio di esportazione se, decorsi 90 giorni dallo svincolo delle merci, tale ufficio non ha ricevuto il messaggio «risultati di uscita» da parte dell ufficio di uscita; b) d iniziativa del soggetto che ha presentato la dichiarazione di esportazione, anche prima dei 90 giorni previsti per l uscita della merce, qualora tale soggetto sia a conoscenza del fatto che la merce ha lasciato il territorio comunitario. L Ufficio di esportazione può attivare la procedura di ricerca solo previa comunicazione da parte dell operatore economico della data di uscita e della dogana presso cui la merce è uscita. Sulla base di tali informazioni, invia il messaggio di richiesta chiusura movimento all ufficio di uscita. Se l ufficio di uscita non conferma l uscita delle merci, entro 10 giorni l ufficio di esportazione informa l esportatore o il dichiarante e richiede le prove alternative dell avvenuta uscita delle merci. Sulla base delle disposizioni contenute all art. 796-quinquies-bis delle DAC, si dispone che in tale evenienza l operatore economico presenti i seguenti documenti: a) la prova del pagamento oppure la fattura di vendita, unitamente a b) copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori dal territorio doganale della Comunità oppure un documento di trasporto con attestazione di arrivo a destino del rappresentante del vettore. Una volta avuta evidenza dell uscita della merce dal territorio comunitario, l ufficio di esportazione chiude il movimento a sistema e ne dà comunicazione all ufficio di uscita. L Ufficio di esportazione notifica l uscita all interessato secondo le regole stabilite per l ECS fase1. Nel caso in cui l ufficio di esportazione, entro 150 giorni dalla data di svincolo delle merci, non abbia ricevuto il messaggio di uscita o non abbia avuto dall esportatore la prova dell uscita della merce, può invalidare la dichiarazione informando la persona che ha presentato la stessa. Si fa presente che tale procedura si applica per le operazioni che hanno inizio alla data del 1 luglio 2009 e gestite con l ECS Fase2. Si raccomanda, quindi, agli operatori economici di tenere a mente le presenti disposizioni ai fini di una eventuale richiesta di prove alternative per comprovare l uscita fisica delle merci dal territorio comunitario. Si coglie l occasione per comunicare agli uffici doganali e agli operatori economici interessati al procedimento di chiusura delle operazioni scadute dell ECS Fase1 che tale procedimento si protrarrà oltre la data precedentemente stabilita (30 giugno 2009) essendo tuttora in corso la fase del procedimento concordato a livello comunitario che prevede il coinvolgimento degli uffici di uscita e di esportazione. Si fa riserva di pubblicizzare l avvio della fase che vedrà eventualmente coinvolti gli operatori nazionali. Nota AD del 4 agosto 2009, n Circolare 11 marzo 2009, n. 7/D Precisazioni Successivamente alla nota n /R.U. del 9 aprile 2009, con la quale venivano forniti chiarimenti in ordine all applicazione della circolare in oggetto, sono pervenute alcune richieste di puntualizzazione in ordine ad alcuni aspetti operativi. Al riguardo si precisa quanto segue. 275

278 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa 1. Campo di applicazione Le disposizioni della Circolare 11 marzo 2009, n. 7/D si applicano alla circolazione di tutti i prodotti energetici in regime sospensivo, non denaturati, effettuata da vettori titolari, contemporaneamente, anche di licenza fiscale di deposito commerciale di cui all art. 25, comma 4, del TUA. Fatte salve specifiche previsioni normative, tali disposizioni si applicano anche al trasporto degli oli lubrificanti sottoposti all imposta di consumo di cui all art. 62 del TUA effettuato dalla medesima tipologia di vettori, ad esclusione di quelle riguardanti la prestazione della garanzia, che in tale fattispecie non è prevista. 2. Compilazione del DAA Come già chiarito con la nota n /R.U. del 9 aprile 2009, nel caso in cui al momento iniziale del trasporto non fosse disponibile la relativa fattura, al DAA o al corrispondente documento commerciale di cui all art. 1, comma 1, lett. b) del D.M. n. 210/1996, dovrà essere allegata copia del documento commerciale relativo al singolo trasporto (bolla di accompagnamento, nota peso, ecc.). In alternativa, allo scopo di facilitare gli adempimenti amministrativi, potranno essere indicati nelle caselle 5 e 6 del DAA o del corrispondente documento commerciale di trasporto, la data ed il numero d ordine della relativa comunicazione di caricazione o di altro idoneo documento, come, ad esempio, la nota peso. Tali documenti dovranno essere conservati presso il deposito speditore. 3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio Lo speditore, a tutela del buon andamento del trasferimento, acquisisce, prima dell inizio della prima operazione di trasferimento, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del vettore, con la quale lo stesso dichiara di essere o non essere contemporaneamente titolare di deposito commerciale di cui all art. 25, comma 4, del TUA. L acquisizione della dichiarazione in argomento ha finalità antifrode e rientra tra i comportamenti diligenti dello speditore, che è sempre tenuto ad assumere ogni cautela per evitare possibili rischi alla spedizione. 4. Utilizzatori finali per usi esenti Si precisa che le disposizioni della Circolare 11 marzo 2009, n. 7/D si applicano anche nel caso in cui la circolazione dei prodotti di cui al punto 1 preveda la consegna diretta ad utilizzatori finali che sono abilitati a ricevere il prodotto per usi esenti da imposta. In questa tipologia di consegna il destinatario non è sempre e necessariamente un operatore professionale di cui all art. 8 del TUA, ma può anche essere un beneficiario non professionale (come, per esempio, i soggetti di cui all art. 17 del TUA, ovvero soggetti non professionali aventi titolo per utilizzare prodotti in esenzione, come da tabella A del TUA) che per poter prelevare dai depositi fiscali prodotti in esenzione fiscale, deve presentare al depositario idonea documentazione dalla quale risulti la spettanza del beneficio e la legittimazione del soggetto richiedente. Nota AD del 6 agosto 2009, n ECS fase 2. Dichiarazioni telematiche di esportazione, via mare, di prodotti petroliferi a mezzo navi cisterna. Selezione della visita merce (VM) e relative modalità di esecuzione dei controlli 1) Premessa Con la circolare n. 15/D del 23 giugno 2009 della scrivente sono state impartite le istruzioni per l esecuzione dei controlli in relazione all entrata in vigore generalizzata dell obbligo, a decorrere dal 276

279 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa 1 luglio 2009, di presentazione delle dichiarazioni di esportazione e di esportazione abbinata al transito in modalità esclusivamente telematica. In proposito, è stata ora rappresentata la particolare situazione delle raffinerie autorizzate alla procedura domiciliata, che esportano oli minerali via mare, a mezzo navi cisterna e che, anche a motivo delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza marittima, operano con modalità tali da rendere opportuno un chiarimento sulle procedure da adottare in caso di selezione, da parte del circuito doganale centralizzato, del controllo (CD o VM) sulla merce oggetto della dichiarazione doganale telematica. Come noto, fino al 30 giugno 2009, anche tali operatori autorizzati allo svolgimento delle operazioni doganali in procedura domiciliata presentavano il «preavviso» che veniva analizzato dal competente ufficio delle dogane sulla base dell analisi dei rischi locale e, successivamente, la dichiarazione complementare, che veniva assoggettata al circuito doganale di controllo, sulla quale erano riportati i dati relativi ai prodotti trasferiti dai serbatoi della raffineria alla nave cisterna, con ciò concludendo sotto il profilo procedurale l operazione di esportazione. Data la particolare procedura di accertamento degli oli minerali, l abolizione del preavviso e la contestuale previsione della presentazione della dichiarazione doganale «completa» nei termini previsti dall art. 592-ter del Reg. (CEE) n. 2454/93 anticipati rispetto all avvio delle operazioni di effettivo trasferimento potrebbero determinarsi, in assenza di opportune cautele, degli scostamenti fiscalmente rilevanti, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo tra il prodotto dichiarato e quello effettivamente trasferito dai serbatoi della raffineria alle navi cisterna. Detti scostamenti potrebbero derivare dalla mancata conoscenza, al momento della presentazione della dichiarazione, di tutti gli elementi che si verranno a determinare solo a conclusione delle operazioni di carico della nave e che potrebbero subire variazioni rispetto al programmato in dipendenza di sopravvenuti eventi [1]. 2) Adempimenti procedurali In linea generale, è bene rammentare che gli impianti di lavorazione in parola sono assoggettati a vigilanza finanziaria [2] e che, per tale motivo, le operazioni fiscalmente rilevanti sono tracciate attraverso il sistema di rilevazione automatica INFOIL laddove autorizzato ed adottato oppure attraverso la verifica fisica o documentale delle registrazioni degli accertamenti quantitativi e qualitativi svolti attraverso le misurazioni dei serbatoi del deposito fiscale e dei contatori volumetrici asserviti alle linee di trasferimento degli oli minerali. Già con la circolare n. 335 del 30 dicembre 1992 e con la circolare n. 261 del 6 ottobre 1995, è stata precisata, tra l altro, la rilevanza degli accertamenti sugli oli minerali compiuti ai fini accise anche ai fini doganali, per quanto concerne, rispettivamente, le operazioni di importazione ed esportazione [3]. Come precisato in premessa, tenuto conto delle particolari modalità di movimentazione dei prodotti petroliferi deve tenersi in considerazione che i dati relativi alla esatta quantità ed alla qualità del/i prodotto/i da esportare sono disponibili esclusivamente alla fine della loro estrazione dal Deposito Fiscale e vengono debitamente dichiarati nel DAA [4] emesso a garanzia e scorta dello stesso trasporto, laddove i prodotti circolino in sospensione di accisa da un deposito all altro. [1] Come ad es. nei casi di interruzione del trasferimento dei prodotti per decisione del comandante della nave o per cause di forza maggiore malfunzionamenti degli impianti a terra o meteo o sicurezza che richiedono il distacco della nave cisterna dal pontile di caricazione della raffineria. [2] TUA, D.Lgs. n. 504/1995, art. 5 ed in particolare il c. 4. [3] Cfr, in particolare, par. 4, punto b, Circ. n. 335 del 30 dicembre 1992 e par. A) Circ. n. 261 del 6 ottobre [4] Casella 19 codice N.C. delle merci; Casella a 15 C oppure Casella 22 - peso netto in Kg. 277

280 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa Ne deriva che gli elementi per la compilazione della dichiarazione doganale sono noti, quindi, solo dopo l avvenuto trasferimento dei prodotti petroliferi dai serbatoi della raffineria alla nave cisterna, ed è solo in tale momento che l operatore economico è in grado di redigere e presentare la dichiarazione doganale di esportazione completa di tutti i suoi elementi ed esatta per quanto attiene la quantità e la qualità del prodotto da esportare. Ciò premesso ed in linea con le procedure indicate nella nota n /R.U. del 19 giugno 2009 dell Area centrale tecnologie per l innovazione, si precisa che, ricorrendo le condizioni sopra menzionate, è data facoltà agli operatori di presentare al competente ufficio doganale di esportazione, 2 ore prima dell inizio delle operazioni di carico, una dichiarazione provvisoria nella quale sia riportata la massa netta stimata del prodotto in esportazione, alla quale far seguire, al termine delle operazioni stesse, la dichiarazione telematica nella quale siano riportati tutti gli elementi richiesti, nonché la massa netta e la qualità effettiva del prodotto. 3) Esecuzione dei controlli In caso di selezione del controllo documentale o fisico da parte del circuito doganale, l Ufficio competente procederà alle conseguenti operazioni di verifica acquisendo ed utilizzando gli elementi di cui è già in possesso per aver operato l accertamento fiscale sulle attrezzature della ditta e con gli strumenti da quest ultima messi a disposizione in funzione della configurazione impiantistica a cui la medesima è stata autorizzata (serbatoi tarati, misuratori volumetrici e sistema IN- FOIL nel suo complesso). In particolare, nei casi di selezione (CD o VM) per il controllo delle dichiarazioni telematiche di esportazione via mare di oli minerali dalle raffinerie presentate da operatori economici autorizzati alle procedure di domiciliazione e fatta salva in ogni caso la possibilità di procedere comunque al controllo fisico del prodotto imbarcato in caso di specifiche informative o di fondati sospetti emergenti da un analisi dei rischi locale non ancora immessa nel circuito informativo centrale, l Ufficio doganale di controllo effettuerà l accertamento documentale e/o fisico richiesto sulla base della seguente documentazione preventivamente presentata dai responsabili dell impianto di lavorazione: 1. piani di lavoro, 2. dichiarazione provvisoria e connessi documenti commerciali, 3. accertamenti fiscali realizzati per mezzo della: a. misurazione dei livelli dei serbatoi di estrazione movimentati, b. misurazione delle relative temperature e densità dei prodotti, c. accertamenti di laboratorio per la qualità dei prodotti accertati ed estratti dai medesimi serbatoi, d. lettura/registrazione delle testate dei contatori volumetrici asserviti alle movimentazioni verso mare, ed in forza del complesso della documentazione fiscale relativa allo svolgimento dell attività di vigilanza, controllo e monitoraggio gestita e storicizzata a mezzo del sistema INFOIL. Nei casi di esportazione dall impianto di lavorazione di oli minerali a differente tassazione e classifica, ai fini dei controlli (CD o VM), dovranno essere prese in considerazione le eventuali attività tecniche di spiazzamento dei diversi prodotti trasferiti o la loro presenza nelle tubazioni tra il serbatoio di estrazione a terra e quello di ricezione a mare (nave cisterna). La documentazione dovrà essere allegata alla dichiarazione di esportazione, inserendo l esito del controllo nel sistema informativo doganale e registrando, qualora ne sia prevista l emissione, gli estremi del DAA appurato. Restano invariate l esecuzione delle altre modalità di accertamento sulle bollette esitate CA dal circuito in linea ed a posteriori raccomandando, per l esecuzione della citata-ultima modalità di controllo, l incrocio dei dati tra le bollette doganali, le fatture emesse e i connessi DAA, i 278

281 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa collegati accertamenti eseguiti in loco con l intervento dei funzionari o rilevabili dal sistema di tracciatura INFOIL, nonché con le scritture aziendali per una precisa corrispondenza degli elementi da verificare. Codeste Direzioni sono invitate ad assicurare la corretta applicazione della presente direttiva da parte dei dipendenti Uffici, integrando ove necessario con specifiche istruzioni operative e raccomandando la massima attenzione nell esecuzione dei controlli su tali prodotti fiscalmente sensibili. Sono altresì pregate di promuovere presso gli operatori interessati l informativa sulle procedure da adottare nella particolare situazione rappresentata. Si prega, infine, di far conoscere con immediatezza eventuali criticità e di relazionare sull andamento delle specifiche attività di controllo entro il 15 settembre p.v. Circolare AD prot n. 22/D del 26 novembre 2009 Sistema AIDA Avvio delle procedure di sdoganamento telematico per i regimi all importazione in procedura di domiciliazione Istruzioni per la costituzione e la gestione del fascicolo elettronico per le dichiarazioni telematiche di importazione e di esportazione 1) Premessa Nella cornice delle innovazioni e delle semplificazioni prescritte dal Codice della Amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e anticipando l estensione delle iniziative previste a livello comunitario nell ambito di ecustoms, sono state realizzate le nuove procedure informatizzate per la presentazione delle dichiarazioni telematiche all importazione (definitiva, perfezionamento attivo, reimportazione) in procedura di domiciliazione. Con l occasione sono stati introdotti ulteriori elementi di semplificazione, dando la facoltà agli operatori che già utilizzano le procedure per lo sdoganamento telematico all esportazione ed a quelli che aderiranno, su base volontaria allo sdoganamento telematico all importazione, di utilizzare «il fascicolo elettronico» per la conservazione dei documenti a corredo della dichiarazione doganale. Con la presente circolare si impartiscono, pertanto le istruzioni per la presentazione di tali dichiarazioni e per l esecuzione degli adempimenti richiesti all atto del controllo della dichiarazione presentata tramite E.D.I., per lo svincolo delle merci e per la conservazione della relativa documentazione. 2) Definizione Ai fini della presente circolare si definisce «dichiarazione telematica» una dichiarazione doganale presentata mediante l invio di un file al quale sia stato apposto, dal dichiarante, il relativo codice di autenticazione (firma digitale) (art. 61, lett. b del Regolamento CEE n. 2913/1992), secondo le modalità previste nel manuale per l utente del servizio telematico dell Agenzia delle Dogane. 3) Presentazione della dichiarazione telematica La presentazione della dichiarazione telematica, per la procedura di domiciliazione (art. 76, par. 1, lett. c del Regolamento CEE n. 2913/1992), sostituisce l obbligo della comunicazione degli arrivi (art. 266, par. 1 del Regolamento CEE n. 2454/1993; art. 9 del D.M. 548/92) e l iscrizione della dichiarazione nelle scritture (art. 266 par. 1 del Regolamento CEE n. 2454/1993; art. 10, comma 1 del D.M. 548/92) nonché la presentazione della dichiarazione complementare (art. 76, par. 2 e 3 del Regolamento CEE n. 2913/1992 e art. 267 del Regolamento CEE n. 2454/1993). 279

282 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa La presentazione della dichia razione telematica richiede che il dichiarante disponga di tutta la documentazione e delle eventuali autorizzazioni o licenze previste per il vincolo al regime doganale richiesto; l eliminazione della copia cartacea della dichiarazione comporta che tutti i dati, le attestazioni o le eventuali altre annotazioni richieste da norme comunitarie e nazionali, in vigore al momento della presentazione della dichiarazione, devono essere riportati nelle apposite caselle del tracciato del messaggio «IM», utilizzando le codifiche attualmente in uso per la compilazione del DAU, ovvero in forma testuale, nei campi appositamente predisposti, laddove non esista una specifica codifica. 4) Registrazione e controllo delle dichiarazioni La dichiarazione telematica si considera accettata al momento della sua registrazione sul sistema di elaborazione dati dell Agenzia delle Dogane (art. 222, paragrafo 2 del regolamento CEE 2454/93). È inteso che la merci restano disponibili, nel luogo autorizzato indicato nella dichiarazione telematica effettuata col messaggio «IM», sino al momento dello svincolo. Il sistema, entro il termine previsto dal manuale utente per il servizio telematico, invia in risposta un messaggio che fornisce, per ciascuna delle dichiarazioni inviate con uno stesso file: a) gli estremi di registrazione; b) i dati relativi all annotazione a debito di eventuali diritti liquidati nella dichiarazione; c) l indicazione «In attesa di esito» del circuito doganale di controllo. Successivamente l utente provvede a prelevare l aggiornamento del messaggio di cui al precedente punto, completato dal sistema con l esito del circuito doganale di controllo, ovvero: «Svincolata», unitamente al codice alfanumerico di svincolo; «Non svincolabile». 5) Dichiarazione con esito «Svincolata» In tal caso il dichiarante provvede a produrre un immagine elettronica intelligibile del DAU contenente, nelle corrispondenti caselle: i dati della dichiarazione telematica; I dati ricevuti in risposta dal sistema, e cioè gli estremi di registrazione (casella A del DAU); i dati contabili relativi all annotazione a debito di eventuali diritti liquidati (casella B del DAU) l attestazione: «Trasmissione telematica - Autenticazione ai sensi dell art. 199, comma 2, del regolamento CEE n. 2454/93.» (casella J del DAU); la dicitura «Dichiarazione considerata conforme - Codice di svincolo: «, seguita dal codice di svincolo ricevuto (casella J del DAU). 6) Dichiarazione con esito «Non svincolabile» Tale esito viene inviato nel caso di dichiarazione selezionata per il controllo documentale o fisico e di conseguenza occorre attendere l intervento da parte dell ufficio doganale competente, che procederà all effettuazione del controllo secondo le istruzioni impartite con circolare n. 15/D del 23 giugno Il funzionario incaricato di eseguire il controllo presso il luogo autorizzato, procede alla stampa dal sistema AIDA di due copie delle dichiarazione. Se dal controllo effettuato non è necessario procedere ad alcuna rettifica, il funzionario comunica il codice di svincolo al dichiarante. In tal caso il dichiarante produce un immagine elettronica intelligibile del DAU contenente, nelle corrispondenti caselle: 280

283 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa i dati della dichiarazione telematica: I dati ricevuti in risposta dal sistema e cioè gli estremi di registrazione (casella A del DAU); i dati contabili relativi all annotazione a debito di eventuali diritti liquidati (casella B del DAU) l attestazione: «Trasmissione telematica - Autenticazione ai sensi dell art. 199, comma 2, del regolamento CEE n. 2454/93.» (casella J del DAU); la dicitura «Dichiarazione conforme - Codice di svincolo: «, seguita dal codice di svincolo (casella J del DAU). Se il controllo effettuato richiede la rettifica della dichiarazione, oltre che all applicazione delle eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti, il funzionario incaricato del controllo: a) esegue le correzioni richieste sulle due copie cartacee della dichiarazione stampate dal sistema AIDA, apponendovi il codice di svincolo ovvero annotando gli estremi del provvedimento in caso di sequestro, fermo della merce o altri provvedimenti cautelari e procede altresì alla verbalizzazione delle irregolarità; b) consegna una di tali copie al dichiarante, convalidata dal timbro e dalla firma; c) esegue sul sistema AIDA le rettifiche richieste ed annota il risultato del controllo. Qualora sia stato concesso lo svincolo, il dichiarante produce un immagine elettronica intelligibile del DAU contenente, nelle corrispondenti caselle: i dati della dichiarazione telematica debitamente rettificati secondo quanto indicato nella copia di cui al precedente punto b); i dati ricevuti in risposta dal sistema e cioè gli estremi di registrazione (casella A del DAU); i dati contabili relativi all annotazione a debito di eventuali diritti liquidati (casella B del DAU) l attestazione: «Trasmissione telematica - Autenticazione ai sensi dell art. 199, comma 2, del regolamento CEE n. 2454/93.» (casella J del DAU); la dicitura «Rettificata conforme - Codice di svincolo: «, seguita dal codice di svincolo (casella J del DAU). 7) Rettifica e annullamento delle dichiarazioni su istanza di parte Eventuali richieste di rettifica della dichiarazione, da parte del dichiarante, possono essere inoltrate all ufficio doganale competente solo dopo l accettazione da parte del sistema della dichiarazione telematica. Tuttavia, come stabilito dall art. 65 del Regolamento CEE n. 2913/92, nessuna rettifica di parte può più essere autorizzata se la richiesta è fatta dopo che il sistema ha già comunicato l esito di «Svincolata» o di «Non svincolabile», oppure se l ufficio ha già constatato l inesattezza delle indicazioni fornite. Parimenti, nei casi previsti dall art. 66, primo comma del Regolamento CEE n. 2913/92, il dichiarante può inoltrare richieste di annullamento della dichiarazione all ufficio doganale competente dopo l accettazione della dichiarazione da parte del sistema, purché lo stesso non abbia già selezionato l operazione per la visita delle merci o comunque l Ufficio doganale non abbia comunicato al dichiarante di voler procedere alla verifica. In tale caso l annullamento della dichiarazione potrà essere effettuato soltanto dopo la visita delle merci, sempre che non siano state riscontrate irregolarità. 8) Costituzione e gestione del fascicolo elettronico da parte del dichiarante Le disposizioni di cui al presente punto si applicano alle dichiarazioni telematiche di importazione e di esportazione. 281

284 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa Si premette che la dichiarazione resa è, ad ogni fine di legge, il file inviato tramite il servizio telematico doganale, munito dell apposito codice di autenticazione, come registrato sugli archivi del sistema AIDA. Il dichiarante è tenuto a conservare per tutto il periodo previsto dalle vigenti norme in materia di contabilità aziendale e fiscale, il fascicolo di ogni dichiarazione. Qualora si utilizzino sistemi di gestione e conservazione elettronica il fascicolo può essere conservato in formato elettronico. Il fascicolo cartaceo, intestato con gli estremi di registrazione della dichiarazione, si compone di: la stampa dell immagine elettronica del DAU di cui ai punti 5 e 6; se del caso, la copia di cui al punto 6 lett. b) i documenti a corredo della dichiarazione. Il fascicolo elettronico, ai fini della ricerca/estrazione dagli archivi dell operatore, deve essere identificabile tramite gli estremi di registrazione della dichiarazione, e si compone di: immagine elettronica del DAU di cui ai punti 5 e 6; i documenti a corredo della dichiarazione e se del caso la copia cui al punto 6 lett. b), formati (1) o prodotti (2) secondo le regole stabilite dal Codice dell Amministrazione Digitale, dalla delibera CNIPA 11/04 e successive modificazioni e dall art bis del codice civile. Si rammenta che, nelle more delle modifiche al Codice Doganale, la conservazione elettronica di documenti analogici non è estensibile ai documenti le cui caratteristiche fisiche (colore, grammature della carta, etc...) ha specifica rilevanza giuridica (ad esempio EUR1). In tal caso può conservarsi l immagine elettronica conservando anche l originale cartaceo. Le disposizioni relative alla costituzione e conservazione del fascicolo di cui al presente punto si applicano anche alle dichiarazioni telematiche per i regimi di esportazione, di transito e di esportazione abbinata a transito, di cui alla circolare n. 18/D del 24 marzo 2004 e successive modifiche ed integrazioni. Fino a successiva comunicazione restano ferme le procedure previste dalla Circolare 15/D del 23 giugno 2009 per l inoltro all ufficio doganale della documentazione a corredo della dichiarazione doganale trasmessa in via telematica. 9) Adempimenti connessi allo scarico di licenze/autorizzazioni Nel caso di operazioni per le quali sia previsto lo scarico di licenze o autorizzazioni, sarà cura dell operatore economico controllare, prima dell invio della relativa dichiarazione telematica, la disponibilità delle quantità residue e di effettuarne l aggiornamento dopo l accettazione della dichiarazione da parte del sistema telematico. Il fascicolo relativo a dichiarazioni della specie, unitamente al dettaglio degli scarichi effettuati va trasmesso, nei tempi attualmente previsti nei disciplinari di autorizzazione alla procedura domiciliata per la presentazione della dichiarazione complementare al competente ufficio doganale. 10) Applicabilità e disponibilità del servizio Le disposizioni di cui ai precedenti punti sono applicabili dal 15 dicembre Presso gli uffici che assicurano un operatività estesa alle 24 ore, il servizio per la presentazione delle dichiarazioni telematiche è disponibile dalle ore 01:00 alle ore 24:00. Presso i rimanenti uffici, il servizio è disponibile dall orario di apertura sino all ora in cui termina l operatività dell ufficio controlli, anticipata di un numero di minuti pari a quelli del tempo (1) Documento originato in formato elettronico (2) Documento analogico trasformato in digitale attraverso il processo di memorizzazione della relativa immagine 282

285 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa di intervento registrato sugli archivi di AIDA relativo al luogo autorizzato indicato nella dichiarazione. La fascia oraria di operatività degli uffici di controllo è determinata dalle Direzioni Regionali in base alle istanze degli operatori del proprio bacino di utenza ed alla disponibilità di risorse degli uffici interessati. 11) Tempi di comunicazione dell esito (svincolata/non svincolabile) Il tempo massimo intercorrente tra la ricezione della dichiarazione telematica e quello di invio dell esito è determinato in funzione del tempo di intervento dell ufficio di controllo presso il luogo di arrivo delle merci, come registrato sull archivio delle autorizzazioni del sistema AIDA. Inoltre nel caso in cui il file inviato contenga solo dichiarazioni con esito «svincolata», è garantito, nella maggioranza dei casi, l invio di tale esito definitivo entro il tempo massimo di 5 minuti. Le merci selezionate per il controllo devono restare nel luogo autorizzato sino all intervento del funzionario doganale che effettua il controllo. 12) Avvertenze finali Si richiama l attenzione sul fatto che l ammissione alle procedure di cui alla presente circolare si basa su una maggiore fiducia accordata agli operatori economici, con i quali viene posta in essere una stretta collaborazione tecnica, tesa al raggiungimento di un efficiente utilizzazione degli strumenti telematici. Di conseguenza, saranno esclusi dalle procedure in questione gli operatori nei confronti dei quali siano riscontrate gravi irregolarità e comportamenti fraudolenti nel compimento delle operazioni. Nei casi in cui, per qualsiasi causa, il servizio telematico erogato dall Agenzia venga ad essere interrotto e l interruzione è prevista o si è effettivamente protratta per una durata superiore ai trenta minuti, gli utenti procedono alle formalità previste dalla normale procedura domiciliata, previo l invio all ufficio di controllo della comunicazione dell arrivo delle merci, nei tempi previsti dal relativo disciplinare di attuazione. Circolare Ministeriale del 3 dicembre Prot. n MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale per il Trasporto Stradale e l Intermodalità OGGETTO: Articolo 7-bis del D.Lgs. 21 novembre 2005, b Istituzione della scheda di trasporto. Ulteriori disposizioni operative per la corretta compilazione del documento e per il suo controllo Si fa seguito alle circolari del 17 luglio e del 6 agosto 2009, con le quali sono state impartite indicazioni operative relative alla corretta compilazione ed alle procedure di controllo della scheda di trasporto di cui all art. 7-bis del decreto legislativo 286/2005. In relazione agli ulteriori quesiti pervenuti ed al fine di omogeneizzare sul territorio l attività di controllo della filiera di trasporto in base al nuovo documento, si forniscono le seguenti precisazioni. 283

286 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa 1. Compilazione della scheda di trasporto e relativa delega Fermo restando l obbligo di compilazione della scheda di trasporto in capo al committente - con le relative responsabilità derivanti dall alterazione, incompletezza dei dati e veridicità degli stessi in essa contenuti - occorre precisare che il luogo di redazione della scheda medesima può essere «qualunque» luogo in cui il committente si trovi. L individuazione del luogo di compilazione prescinde, pertanto, sia dal sito in cui ha sede legale l impresa committente, sia da quello ove la stessa ha la sede operativa, sia infine dal luogo di carico della merce, non sempre coincidente con i precedenti. Al fine di osservare il dettato normativo sulla «privacy» e di agevolare le procedure di predisposizione della scheda e tenuto conto che il soggetto che la compila materialmente è dipendente, o ha un rapporto di collaborazione con l impresa-committente, si specifica che può essere apposto un timbro dell azienda nello spazio riservato all indicazione delle generalità del compilatore e ne! riquadro dedicato alla firma dello stesso soggetto. Inoltre, la scheda può essere compilata dagli altri soggetti della filiera (caricatore, proprietario della merce), naturalmente diversi dal vettore, che il committente ha incaricato alla predisposizione e ferma restando la libera forma nella delega alla compilazione. 2. Proprietario della merce Tenuto conto dei numerosi quesiti pervenuti relativamente all individuazione del soggetto «proprietario della merce», si chiarisce che tale figura deve essere identificata in base al disposto dell art. 2, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 286/2005. Tale norma definisce il proprietario della merce come «l impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore»; pertanto si prescinde -nell individuazione del proprietario della merce - sia dal contratto di vendita sottostante, sia dagli «incoterms» che trasferiscono i rischi del trasporto, che dalla nozione di trasferimento della proprietà secondo il codice civile. Si tratta, quindi, di un indicazione puntuale e momentanea, rilevante ai fini dell accertamento dell eventuale responsabilità del proprietario. Resta ferma la possibilità, come da D.M. 554/2009, dì non indicare il proprietario, fornendone idonea motivazione, qualora il committente o chi è delegato alla compilazione della scheda non sia in grado di individuarlo. 3. Tipologia e quantità/peso della merce trasportata L indicazione della quantità/peso della merce nella scheda di trasporto - fermi restando i limiti di carico del veicolo - può essere espressa secondo le modalità previste dalla circolare del 17 luglio 2009 (peso standardizzato di ciascun pezzo, se trattasi di merce confezionata o in colli o in altri imballaggi, ovvero, in alternativa, peso complessivo della merce trasportata espresso in kg) ovvero con altre unità di misura come, per esempio, litri, metrocubi, ecc. Inoltre, per l espressione della quantità/peso può essere fatto riferimento a quanto annotato sui documenti commerciali che accompagnano la merce, ove presenti. Tuttavia, tenuto conto che la quantificazione del peso non è sempre agevole per alcune tipologie di merci (tra le quali si enunciano a titolo esemplificativo, i beni alla rinfusa provenienti dal luogo di produzione agricola, ovvero da cave e miniere nonché i materiali inerti o i materiali sfusi destinati ad essere utilizzati nell attività imprenditoriale), il peso della merce, al verificarsi di tali circostanze che non ne consentono l esatta quantificazione, può essere indicato sulla scheda di trasporto in via approssimativa. 284

287 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa La possibilità di definire la quantità in via approssimativa è estesa anche a quelle attività che per motivi igienici per esempio ritiro di materiale sporco nelle attività di lavaggio industriale e noleggio di dispositivi tessili per conto di committenti pubblici (strutture sanitarie, parassitarie) e privati (hotel, ristoranti, case di cura e di riposo, etc.) non consentono di effettuare una pesatura esatta della merce. 4. Documenti equipollenti Ferma restando la piena equipollenza della lettera di vettura internazionale CMR alla scheda di trasporto come evidenziato nelle precedenti circolari occorre chiarire che tra i documenti enunciati dall art. 3 del D.M. 554/2009, il documento di trasporto di cui al D.P.R. 472/1996, date le sue finalità strettamente fiscali, può essere sostituibile alla scheda di trasporto qualora presenti tutti gli elementi previsti dalla scheda medesima. In mancanza di tale integrazione, si dovrà compilare la scheda di trasporto. Gli altri documenti specificati nell articolo suddetto o quelli che obbligatoriamente accompagnano la merce, sono da ritenere equipollenti a tutti gli effetti alla scheda di trasporto. Pertanto, non è necessaria la loro integrazione, ovvero la predisposizione di un apposita scheda. Si elencano, a titolo esemplificativo, i documenti obbligatori che accompagnano la merce da considerare equipollenti ai sensi dell art. 3 del D.M. 554/2009: Documento Amministrativo di Accompagnamento (D.A.A.) - circolazione merce soggetta ad accisa in regime di sospensione di cui al Regolamento CEE 2719/92, Decreto Ministero Finanze 25 marzo 1996, n. 210 ss.mm, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 Documento di Accompagnamento Semplificato (D.A.S.) - circolazione merce soggetta a regime di accisa assolta, di cui al Regolamento CEE 2719/92, D.M. Finanze 25 marzo 1996, n. 210 ss.mm, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 Documento Amministrativo Unico (D.A.U.), di cui al Regolamento CEE 2913/92 (codice doganale comunitario) e Regolamento CEE 2454/93 e ss.mm. Documento accompagnamento per prodotti vitivinicoli sfusi (DOCO), di cui al Regolamento CE/2001/84, D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, D.M. Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 19 dicembre 1994, n. 768 Bolla di accompagnamento beni viaggianti (XAB) per vinacce e fecce, di cui al D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 Documento di cabotaggio di cui al Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 3 aprile 2009 Formulario Identificazione Rifiuti, di cui al Decreto Ministero Ambiente 1 aprile 1998, n. 145, attuativo del D.Lgs. 22/1997 abrogato dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Documento di trasporto, di cui alla sez dell ADR 2009 (Direttiva 2008/68/CE) Multimodal dangerous good form, di cui alla sez dell ADR 2009 (Direttiva 2008/68/CE) Documento di accompagnamento al macello di cui al D.M. Salute 11 febbraio 2003 Dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali vivi di cui al D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317ess.mm. Distinta latte, di cui D.M. Politiche Agricole e Forestali 31 luglio 2003, attuativo della L. 30 maggio 2003, n. 119 Certificato di trasferimento risone, utilizzato per tutti gli acquisti di risone dalle aziende agricole italiane, di cui al R.D.L. 11 agosto 1933, n Documento commerciale per sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati di categoria 1, 2, 3 conforme al Regolamento CE/1774/ Impiego di sub-vettori Al fine di semplificare le procedure di compilazione della scheda di trasporto, si precisa che il vettore a cui è stato affidato l incarico dal committente, se si avvale di altri soggetti (sub-vet- 285

288 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa tori) per l esecuzione del trasporto, è tenuto a riportarne le generalità (denominazione sociale, ragione sociale, ditta, sede dell azienda, iscrizione all Albo degli autotrasportatori) sulla scheda medesima tra le «eventuali dichiarazioni». Resta ferma comunque la responsabilità del vettore per l operato del sub-vettore. Nota AD prot del 16 dicembre 2009 Sistema Comunitario di Esportazione Automatizzata AES (Automated Export System). Fase 2 del Sistema di Controllo all Esportazione ECS (Export Control System). Operazioni iniziate dal 1 luglio 2009 Procedura di «Follow-up» di cui agli artt. 796-quinquies-bis e 796-sexies del Reg. CEE 2454/93 Con nota prot del 30 giugno 2009, sono state fornite istruzioni in merito alle nuove regole sulla presentazione della dichiarazione di esportazione ed sull avvio della seconda fase dell ECS (Export Control System), a partire dal 1 luglio In particolare, il par. 6, della predetta nota, indica la procedura di «follow-up» cioè di richiesta del dato relativo all uscita della merce dal territorio comunitario prevista dagli art. 796-quinquies-bis e art. 796-sexies del reg. CEE 2454/93. A seguito di alcuni quesiti posti sia dagli uffici doganali che dagli operatori economici, si ritiene opportuno effettuare alcune precisazioni sulla procedura in questione. Con il decorso del termine di 90 giorni dalla data di svincolo delle merci per l uscita della merce dal territorio comunitario, previsto dall art. 792-ter del citato regolamento CEE, l operazione acquisisce a sistema, per i soli uffici di esportazione, lo stato di «esportazione scaduta». Tale stato è visibile nel sistema per i soli uffici doganali e non per gli operatori economici ed ha il mero scopo di segnalare agli uffici stessi che da tale momento deve essere attivata la procedura di ricerca del dato sull uscita delle merci che qui di seguito viene illustrata. L ufficio di esportazione prima ancora di attivare la procedura di «follow-up» interpella l esportatore e il dichiarante per richiedere notizie sull operazione. In tale fase le uniche informazioni da richiedere sono quelle relative alla data di uscita ed all ufficio di uscita (ciò in quanto l operazione si potrebbe essere perfezionata presso un ufficio doganale di uscita diverso da quello dichiarato). Qualora, in tale occasione, l esportatore o il dichiarante comunichino la mancata uscita della merce dal territorio doganale della Comunità l ufficio doganale di esportazione provvede ad annullare la dichiarazione senza attivare quindi la procedura di «follow-up». Nel caso in cui, invece, l esportatore o il dichiarante comunichino i dati di cui sopra, l ufficio di esportazione procede ad attivare la prescritta procedura inviando all ufficio di uscita comunicato dall operatore stesso il messaggio con cui si richiede la chiusura del movimento. L ufficio di uscita entro 10 giorni deve dare esito alla richiesta dell ufficio di esportazione chiudendo regolarmente l operazione oppure comunicandone l impossibilità con l apposita funzionalità del sistema ECS. Allo scadere dei 10 giorni se tale ufficio non conferma l uscita della merce, l ufficio di esportazione richiede per iscritto all esportatore e al dichiarante, immediatamente le prove alternative, stabilendo un periodo di tempo entro cui tali prove devono essere fornite (max. 30 giorni). Si ricorda che ai sensi del punto 6 della nota prot del 30 giugno 2006 le prove alternative da esibire sono le seguenti: a) la prova del pagamento oppure la fattura di vendita, unitamente a b) copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori dal territorio doganale della Comunità oppure un documento di trasporto con attestazione di arrivo a destino del rappresentante del vettore. 286

289 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa A seguito dell esibizione delle prove alternative che diano evidenza dell uscita della merce, la dogana di esportazione procede alla chiusura amministrativa dell operazione. Qualora, invece, l esportatore o dichiarante comunichino che la merce non è uscita o le prove non diano evidenza dell uscita della merce, l ufficio di esportazione procede all annullamento della dichiarazione. L annullamento della dichiarazione di esportazione deve essere sempre comunicato sia all esportatore che al dichiarante nonché all ufficio di uscita dichiarato. Nel caso in cui l esportatore o il dichiarante non rispondano nel termine prescritto dalla dogana e non forniscano, quindi, le prove alternative, questa provvederà a inviare all esportatore e al dichiarante un sollecito scritto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indicando un termine entro cui esibire le prove alternative ridotto rispetto al precedente, specificando che la mancata risposta verrà considerata come indicativa del fatto che le merci non hanno lasciato il territorio doganale della comunità e la dichiarazione sarà conseguentemente annullata. Il regolamento comunitario prevede che l intero procedimento duri 150 giorni dalla data di svincolo della merce per l esportazione; tuttavia, in corso di procedimento, potrebbe essere necessario prevedere una proroga dovuta ad esigenze istruttorie dell ufficio o dell operatore stesso. A tale fine è quindi importante che gli stessi uffici di esportazione attivino la procedura di «follow-up» non appena l operazione assume lo stato di «esportazione scaduta» e seguano le tempistiche del procedimento indicato al fine di pervenire ad una conclusione del procedimento in tempi ragionevoli. L ufficio di esportazione, infatti, deve comunque curare che una operazione non si prolunghi nello stato di «esportazione scaduta» per un tempo eccessivo, soprattutto nel caso in cui l operatore non ha esibito, neanche dietro sollecito, alcuna prova dell uscita delle merci. Si sottolinea che la finalità perseguita dalla procedura in esame è quella di chiudere le operazioni relative a merce effettivamente uscita dal territorio comunitario ma non regolarmente appurata dall ufficio di uscita o di annullare quelle dichiarazioni per cui non è dimostrata l uscita della merce. Il procedimento si concluderà quindi con la chiusura amministrativa o con l annullamento della dichiarazione doganale, a meno che non intervenga, nel corso del procedimento stesso, la regolare chiusura dell operazione da parte dell ufficio di uscita. È importante ricordare, infine, che la procedura di «follow-up» può essere attivata dall ufficio di esportazione anche su iniziativa dell esportatore o del dichiarante. In tal caso, l operatore nel richiedere l attivazione della procedura all ufficio di esportazione, comunicherà i dati relativi alla data dell uscita e alla dogana di effettiva uscita della merce. Si rammenta che l ufficio di esportazione che può attivare la procedura di «follow-up», sia d iniziativa che su richiesta dell operatore, deve essere solo ed esclusivamente quello presso cui la dichiarazione è stata presentata e che quindi ha generato l MRN relativo all operazione. Con l occasione si invitano gli uffici doganali di esportazione ad attivare immediatamente la procedura sopra descritta per quelle operazioni di competenza che risultano già nello stato di «esportazione scaduta», segnalando l importanza della corretta applicazione delle varie fasi che mirano in via prioritaria alla regolare chiusura delle operazioni da parte degli uffici di uscita competenti. Le Direzioni regionali ed interregionali provvederanno alla massima diffusione della presente nota vigilando sulla corretta e puntuale applicazione della stessa da parte degli Uffici doganali non mancando di rappresentare eventuali difficoltà applicative. Comunicato AD Prot del 18 dicembre 2009 Comunicato ECS fase 2 - procedura di «follow-up» o richiesta del dato in uscita di cui agli artt. 796-quinquies-bis e 796-sexies del Reg. CEE 2454/93 Si comunica che è stata pubblicata sul sito Internet delle Dogane la nota prot concernente l argomento in oggetto. In particolare la nota in questione fornisce 287

290 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa ulteriori chiarimenti agli uffici doganali ed agli operatori economici in merito a quanto già illustrato al punto 6 della nota prot del 30 giugno 2009 in materia «follow-up» o ricerca del dato di uscita della merce dal territorio comunitario per il regime dell esportazione. Si tratta della procedura che gli uffici di esportazione devono attivare dal momento in cui una operazione risulti «scaduta» cioè siano decorsi 90 giorni dallo svincolo della merce per l esportazione e non sia ancora stata regolarmente chiusa dall ufficio di uscita effettivo. È opportuno segnalare che la procedura di follow-up mira preliminarmente a richiedere il dato di uscita all ufficio di uscita effettivo al fine di pervenire alla regolare chiusura dell operazione e solo successivamente, nel caso di mancata chiusura da parte dell ufficio di uscita, viene prevista la chiusura amministrativa della dichiarazione o al suo eventuale annullamento da parte dell ufficio di esportazione. La corretta applicazione della procedura in questione da parte degli uffici di esportazione e degli operatori è quindi necessaria condizione per l applicazione della procedura di follow-up. È opportuno chiarire che gli esportatori interessati alla chiusura amministrativa dei propri MRN scaduti, possono recarsi direttamente presso l ufficio di esportazione per esibire le prove alternative richieste. La chiusura amministrativa da parte degli uffici doganali non è soggetta ad alcun costo. Nota AD prot del 23 dicembre 2009 Sistema Comunitario di Esportazione Automatizzata AES (Automated Export System). Fase 1 del Sistema di Controllo all Esportazione ECS (Export Control System). - Disposizioni sulla chiusura dei movimenti scaduti e ancora inappurati Attivazione della chiusura amministrativa da parte degli uffici di esportazione 1. Premessa Con la nota prot del 2009, indirizzata alle sole Direzioni Regionali ed Uffici delle Dogane era stato dato avvio alla procedura di chiusura dei movimenti aperti dell ECS Fase1 che ha inizialmente interessato i soli uffici di uscita. Di tale avvio erano stati informati gli operatori economici tramite comunicato stampa del 20 maggio In tale contesto, era stato altresì comunicato che si sarebbe successivamente proceduto all avvio della seconda fase del medesimo procedimento che prevede la chiusura amministrativa da parte degli uffici di esportazione per quegli MRN che gli uffici di uscita interessati nella prima fase non hanno potuto chiudere per mancanza delle necessarie informazioni. Tutto ciò premesso, si dettano gli adempimenti degli uffici di esportazione per l attivazione della chiusura amministrativa degli MRN scaduti o dell eventuale procedura di cancellazione della dichiarazione doganale, relativamente ai movimenti scaduti dell ECS Fase1, cioè quelli iniziati tra il 1 luglio 2007 e il 30 giugno Per le operazioni iniziate a partire dal 1 luglio 2009 e quindi rientranti nell ECS Fase2 e che risultano a tutt oggi già scadute (90 giorni dallo svincolo della merce), deve essere attivata la procedura di «follow-up» di cui al punto 6 della nota del 30 giugno 2009 e della nota prot del 16 dicembre Adempimenti degli uffici di esportazione Gli Uffici di esportazione hanno a disposizione nell applicazione AES, nel menu «operazioni di servizio», la funzionalità «lista MRN in scadenza/scaduti» che consente di ottenere le liste, suddivise per anno (dal 2007, data di inizio dell ECS Fase1), dei «movimenti scaduti» di propria competenza. È evidente che in caso di assenza di «movimenti scaduti» in un determinato anno la suddetta funzionalità non produrrà la relativa lista. 288

291 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa È quindi opportuno evidenziare che diversamente da quanto espresso ai punti e della citata nota prot del 2009, le liste degli MRN scaduti non saranno inviate da questa Direzione Centrale ma sono già presenti nell applicazione AES. In ciascuna lista per ogni MRN scaduto sono indicate anche le informazioni relative alla casella 2 (esportatore) e alla casella 14 (dichiarante) del DAU. Tali informazioni consentono all ufficio di esportazione di contattare l esportatore e il dichiarante e richiedere le prove alternative indicate al punto della citata nota prot del 14 maggio 2009, nonché nel comunicato stampa del 14 maggio Si rammenta che tali documenti sono: a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 445/2000, dall interessato (esportatore/rappresentante legale della società esportatrice) ove si dichiari: i) la regolare uscita della merce di cui all MRN, dal territorio comunitario; ii) che la merce uscita dal territorio comunitario corrisponde s quella dichiarata nella dichiarazione doganale di cui all MRN ; iii) la data dell uscita (certa o presunta); iv) qualora nota la dogana di effettiva uscita; v) la conformità agli originali delle copie fotostatiche dei documenti di cui alle successive lett. b) e c), eventualmente d) oppure, se del caso, e) prodotti in allegato. Tale dichiarazione deve essere firmata in presenza del funzionario doganale o, in alternativa, qualora presentata già firmata, corredata da copia del documento di identità del firmatario. Gli Uffici doganali procederanno ad effettuare idonei controlli ai sensi dell art. 71 del citato D.P.R. 445/2000. Alla dichiarazione di cui alla precedente lett. a), devono essere allegati i seguenti documenti: b) copia o fotocopia del documento di trasporto oppure copia o fotocopia della bolla di consegna debitamente sottoscritta dall operatore economico che ha portato la merce fuori dal territorio comunitario oppure la copia o fotocopia della bolla di consegna sottoscritta dal destinatario della merce fuori dal territorio comunitario; c) copia o fotocopia del documento bancario attestante l avvenuto pagamento della merce dal cliente estero oppure copia o fotocopia della fattura commerciale di vendita al cliente estero e menzionata nella dichiarazione doganale; d) per le merci agricole soggette a restituzione all esportazione FEAGA oltre ai documenti di cui alle precedenti lett. a), b), e c), deve essere prodotta anche la copia del documento di importazione nel Paese terzo di cui all art. 16, del reg. CE 800/99 dalla cui data di rilascio sia possibile evincere che la merce è uscita entro il termine di 60 giorni fissato dalla predetta normativa quale condizione per erogare la restituzione. Resta inteso che il termine di 12 mesi previsto dall art. 15 del Reg. CE 800/1999, si applica per l utilizzo del documenti d importazione in quanto tali; e) per le merci fornite alle piattaforme di perforazione e di produzione del petrolio e del gas, gli operatori economici dovranno fornire la dichiarazione di cui alla predetta lett. a) con l indicazione della piattaforma di destinazione nonché copia delle relative scritture contabili. Non devono essere prodotti i documenti di cui alle lett. b) e c). Si fa presente che gli operatori possono anche, in alternativa, presentare le prove alternative definite per la procedura di «follow-up» di cui alla nota del 16 dicembre 2009 e quindi i seguenti documenti in originale: a) la prova del pagamento oppure la fattura di vendita, unitamente a b) copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori dal territorio doganale della Comunità oppure un documento di trasporto con attestazione di arrivo a destino del rappresentante del vettore. 289

292 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa Agli esportatori e ai dichiaranti devono, quindi, essere inviate le comunicazioni scritte relative alla richiesta delle prove alternative, indicando altresì un termine (massimo 30 giorni) entro cui tali prove devono essere consegnate all ufficio. Qualora gli esportatori o i dichiaranti non presentino le prove alternative entro il predetto termine, l ufficio provvederà ed effettuare un sollecito indicando una proroga del termine (anch essa non superiore a 30 giorni). In tale seconda comunicazione, dovrà altresì essere espressamente indicato che, qualora allo scadere di tale ulteriore termine l esportatore e/o il dichiarante non abbiamo proceduto alla presentazione delle prove alternative, l evenienza sarà considerata, dall ufficio di esportazione, come indicativa del fatto che le merci non hanno lasciato il territorio della Comunità e la dichiarazione sarà, conseguentemente annullata (cfr. art 792ter par. 2 del reg. CEE 2454/93). Nel caso in cui l esportatore o il dichiarante abbiano consegnato le prove alternative e queste abbiamo comprovato l uscita della merce dal territorio doganale della Comunità, l ufficio di esportazione procederà all appuramento amministrativo della dichiarazione doganale attivando la funzionalità «esito exp. amm.» nell applicazione AES. L appuramento amministrativo avverrà con esito del controllo «considerato conforme» a meno che, dall esame delle prove alternative o a seguito di comunicazione da parte dell operatore, vengano evidenziate delle difformità minori tra quanto dichiarato e la merce effettivamente uscita; in tal caso l esito del controllo sarà «nessuna azione su irregolarità minori». Inoltre, sempre in tale ultimo caso, si dovrà comunque procedere alla rettifica della dichiarazione doganale utilizzando la specifica funzionalità presente nel menu «operazioni doganali» in AIDA. Nel caso in cui, invece, ricorrano alternativamente le seguenti circostanze: a) l esportatore o il dichiarante comunichino che la merce non è uscita dal territorio doganale della Comunità; b) l esportatore o il dichiarante allo scadere del termine di proroga non abbiamo presentato le prove alternative; c) le prove alternative non dimostrino l uscita della merce dal territorio comunitario; d) le prove alternative presentate si riferiscono a merci differenti per natura da quelle indicate in dichiarazione, l ufficio di esportazione procede ad annullare la dichiarazione doganale attivando la specifica funzionalità di «annullamento» presente nel menu «operazioni doganali» in AIDA. L annullamento della dichiarazione doganale deve essere notificata all esportatore e al dichiarante ai sensi del citato art. 792ter par. 2 del reg. CEE 2454/93. Al fine di velocizzare e semplificare la procedura, gli esportatori o i dichiaranti interessati all appuramento amministrativo dei propri MRN scaduti possono recarsi direttamente presso l ufficio doganale di esportazione e presentare le relative prove alternative, senza attendere la comunicazione di richiesta della documentazione da parte dell ufficio di esportazione pertinente. Si fa presente che l appuramento amministrativo dei movimenti scaduti dell ECS Fase1, oggetto della presente nota, al pari di quello dei movimenti scaduti dell ECS Fase2 a seguito di procedura di «follow-up» (cfr. nota del 16 dicembre 2009), rientra tra gli adempimenti d istituto degli uffici doganali e, pertanto, non è soggetto ad alcun costo a carico degli operatori economici. Si rammenta, infine, che l ufficio di esportazione che può procedere all appuramento amministrativo è solo ed esclusivamente quello presso cui la dichiarazione è stata presentata e che quindi ha generato l MRN relativo all operazione. Le Direzioni regionali ed interregionali provvederanno alla massima diffusione della presente nota, vigilando sulla corretta e puntuale applicazione della stessa da parte degli Uffici doganali, non mancando di rappresentare eventuali difficoltà applicative. 290

293 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa Comunicato AD prot. n del 24 dicembre 2009 Comunicato ECS fase 1 - Disposizioni sulla chiusura amministrativa dei movimenti scaduti e ancora inappurati da parte degli uffici di esportazione Si comunica che è stata pubblicata sul sito Internet delle Dogane la nota prot concernente l argomento in oggetto. Gli esportatori e i dichiaranti delle dichiarazioni di esportazione gestite in ambito ECS Fase1, e quindi presentate tra il 1 luglio 2007 e il 30 giugno 2009, per le quali non vi è stato il regolare appuramento da parte degli uffici di uscita, saranno contattati dagli uffici di esportazione per la presentazione delle prove alternative e conseguente appuramento amministrativo delle stesse. Si evidenzia che al fine di velocizzare e semplificare la procedura, gli esportatori o i dichiaranti interessati possono recarsi direttamente presso l ufficio doganale di esportazione e presentare le relative prove alternative, senza attendere la comunicazione di richiesta della menzionata documentazione. La chiusura amministrativa da parte degli uffici doganali non è soggetta ad alcun costo. Comunicazione AD del 13 aprile 2010 Informatizzazione presso gli uffici aeroportuali Ai sensi dei Regg. (CE) 648/2005, 1875/2006, 243/2009 e 312/2009, dal 1 gennaio 2011, con l avvio dell ICS fase 1 e il completamento dell ECS fase 2, sarà obbligatorio indicare i dati relativi alla sicurezza nelle dichiarazioni sommarie di ingresso e di uscita. In tale ottica costituisce prerequisito indispensabile l invio telematico dei manifesti in arrivo e in partenza (MMA e MMP). Al fine di perseguire la semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori economici del settore aeroportuale, costituisce prerequisito imprescindibile l utilizzo di procedure automatizzate per il reperimento delle informazioni ai fini della predisposizione dei manifesti merci in arrivo e in partenza (come l Airline Freight Manifest - FFM). Una procedura, in fase di sperimentazione presso l Aeroporto Marco Polo di Venezia, consiste nel desumere i dati contenuti nei manifesti aerei di arrivo da quanto trasmesso in formato elettronico, dall aeroporto di partenza a quello di destinazione, utilizzando un file di tipo «telex» secondo le specifiche dell organizzazione IATA (FFM). Utilizzando quanto previsto dal manuale IATA è possibile realizzare l integrazione tra quanto contenuto nel messaggio FFM e quanto necessario per la presentazione del MMA. L implementazione di tale soluzione di interazione tra FFM e MMA risponde anche a quanto più volte chiesto dall organizzazione IATA nell ambito del progetto e-freight al fine di aumentare l efficienza del settore aereo. Si ribadisce che ai fini della predisposizione dei manifesti è necessario il rispetto delle regole e condizioni dei manifesti (e in genere delle dichiarazioni doganali) e delle modalità di trasmissione dei file nell ambito collegamento al Servizio Telematico Doganale. Telescritto AD SAISA prot del 13 aprile 2010 Restituzione all esportazione su prodotti agricoli contenuti in merci in sospensione d accisa Sono pervenute a questo Servizio talune richieste di chiarimenti circa la procedura da applicare in materia di esportazione con diritto alla restituzione di prodotti agricoli contenuti in merci in sospensione di accisa, facendo nel contempo espresso riferimento alla circolare SAISA prot. n del 10 agosto Preliminarmente si ritiene opportuno ribadire che 291

294 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa attualmente, ai sensi dell art. 793-quater del Reg. CE 2454/93, il sistema AES esclude la gestione di operazioni di esportazione di prodotti in sospensione di accisa. la nota SAISA prot.n del 10 agosto 2009 ha definito la procedura da attuare per le sole operazioni di esportazione con restituzione diritti gestite dal sistema AES, al fine di ottenere l informazione certa della data di effettiva uscita delle merci dalla Comunità ed il rispetto delle norme comunitarie in materia di controlli, dati fondamentali per il riconoscimento della restituzione all esportazione di prodotti agricoli. Nella predetta circolare nulla è stato disposto in materia di esportazione con restituzione diritti su prodotti agricoli contenuti in merci in sospensione d accise, in quanto queste ultime non rientranti nel sistema AES. Con la presente nota si conferma che la corretta procedura da applicare per le operazioni di esportazione della specie, resta quella cartacea, con il perfezionamento dell esemplare 3A a cura della dogana di uscita. Si invitano le Direzioni Regionali, Interregionali e le Associazioni di categoria a dare la massima diffusione del contenuto della presente nota. Nota AD prot del 29 aprile 2010 ECS Fase1 e ECS Fase2. Chiarimenti ed integrazioni alle note prot del 23 dicembre 2009 e prot del 16 dicembre 2009 Con le note indicate in oggetto sono state definite rispettivamente la procedura di appuramento amministrativo delle operazioni di esportazione scadute e relative all ECS Fase1 attuata dal 1 luglio 2007 al 30 giugno 2009, e la procedura di «follow-up» relativa alla procedura di chiusura dei movimenti scaduti rientranti nell ECS fase2 cioè relative alle operazioni di esportazione effettuate a decorrere dal 1 luglio In tali note, oltre a indicare le procedure di chiusura che gli uffici di esportazione sono tenuti ad osservare, sono state individuate anche le prove alternative da richiedere agli operatori economici ai fini della chiusura dei movimenti ECS Fase1 e Fase2 scaduti. Al riguardo, il Servizio Autonomo Interventi Agricoli di questa Agenzia (SAISA), in qualità di organismo pagatore della Comunità Europea per le restituzioni all esportazione di prodotti agroalimentari, dopo un ulteriore approfondimento ha segnalato l opportunità di integrare le predette note, nella parte concernente le prove alternative come d appresso indicato. Nota prot del 23 dicembre 2009 «ECS FASE1 Attivazione della chiusura amministrativa da parte degli uffici di esportazione»: 1) a pag. 5, sono effettuate le seguenti modifiche: la lett. d) è eliminata. Dopo la lett. «e)» sono aggiunti i seguenti paragrafi: «Si rammenta che nulla è innovato circa gli adempimenti previsti dal Reg. (CE) 800/1999. Pertanto per gli operatori economici, che intendono richiedere il pagamento della restituzione FEAGA, è fatto obbligo di presentare al SAISA: copia del documento di trasporto, originale o copia conforme della prova del pagamento della fornitura e del documento di importazione. La predetta documentazione sarà allegata al fascicolo dell istanza di restituzione per la liquidazione di quanto dovuto.» 2) a pag. 6, dopo la lett. b), è aggiunto il seguente paragrafo: «Restano, comunque, fermi gli adempimenti sopra citati previsti dal reg. (CE) 800/1999 ai fini della restituzione FEAGA.». 292

295 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa Nota prot del 16 dicembre ECS Fase2. Procedura di «Follow-up» di cui agli artt. 796-quinquies-bis e 796-sexies del Reg. CEE 2454/93: a pag 4, sono apportate le seguenti modifiche: dopo la lett. b) sono inseriti i seguenti paragrafi: «Si rammenta che nulla è innovato circa gli adempimenti previsti dal reg. (CE) 612/2009. Pertanto per gli operatori economici, che intendono richiedere il pagamento della restituzione FEAGA è fatto obbligo di presentare al SAISA: copia del documento di trasporto; originale o copia conforme della prova del pagamento della fornitura e del documento di importazione. La predetta documentazione sarà allegata al fascicolo dell istanza di restituzione per la liquidazione di quanto dovuto.». * * * Con l occasione si rende noto agli Enti ed Associazioni in indirizzo per conoscenza che questa Direzione Centrale ha avuto modo di chiarire agli uffici doganali di esportazione impegnati nelle chiusure amministrative dei movimenti scaduti ECS Fase1 e Fase 2 oggetto delle note in esame che, qualora a seguito della richiesta delle prove alternative gli operatori economici segnalino l esigenza di disporre di un termine superiore a 30 giorni per reperire la documentazione richiesta (ad es. quando le prove richieste si riferiscono ad un elevato numero di MRN scaduti o per la difficoltà di reperire le stesse per motivi organizzativi), l Ufficio di esportazione accorderà una proroga del termine, nella misura richiesta dall operatore, in quanto risulta evidente il comportamento attivo dell operatore stesso e l interesse alla chiusura del o dei movimenti scaduti. L ipotesi di annullamento della dichiarazione doganale di cui alla lett. b) della citata nota prot del 23 dicembre 2009 allo scadere dei 60 giorni previsti (30 giorni + 30 giorni a seguito di sollecito), è riferita ad una situazione di totale assenza di informazioni o di interesse da parte dell operatore alla chiusura del movimento scaduto. Restano, ovviamente ferme le ulteriori ipotesi di annullamento della dichiarazione di cui ai punti a), c) e d) di pag. 6 (ora pag. 7) della citata nota prot che, ovviamente si appli - cano anche ai movimenti scaduti dell ECS fase2 di cui alla citata nota prot del 16 dicembre * * * Le Direzioni regionali ed interregionali provvederanno alla massima diffusione della presente nota vigilando sulla corretta e puntuale applicazione della stessa da parte degli Uffici doganali non mancando di rappresentare eventuali difficoltà applicative. Risoluzione AE n. 35/E del 13 maggio 2010 Consulenza giuridica Associazioni e ordini professionali (triangolazioni comunitarie) Con nota n. del 2010, codesta Direzione Regionale ha riproposto una richiesta di parere inerente l applicabilità del regime di non imponibilità IVA di cui all art. 58 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge n. 427 del La fattispecie in esame, sulla quale l Ordine dei Dottori Commercialisti di ha chiesto un chiarimento, è costituita da un operazione di triangolazione intracomunitaria nella quale una società italiana (A) cede ad un altra società residente (B) beni destinati alla successiva rivendita ad una terza società (C) residente in altro Paese dell Unione europea. 293

296 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa Il quesito riguarda la corretta interpretazione della disposizione citata nella parte, in particolare, nella quale fa dipendere la non imponibilità delle due fatturazioni (dalla società «A» alla società «B» e da quest ultima alla società «C») dalla circostanza che i beni siano trasportati o spediti in altro stato membro «a cura o a nome del cedente». Il motivo della richiesta risiede nel fatto che il cessionario B, stipulando spesso convenzioni con imprese operanti nel settore dei trasporti intracomunitari che gli consentono di ottenere tariffe ridotte, potrebbe occuparsi direttamente del trasporto a condizioni più vantaggiose. In sostanza, si chiede se sia ammissibile il trattamento di non imponibilità, anche nel caso in cui sia il promotore dell operazione (società «B») a concludere il contratto di trasporto, dando incarico al vettore di ritirare la merce presso il fornitore A e di consegnarla al destinatario finale C. Il suddetto trattamento di non imponibilità sarebbe comunque subordinato alla circostanza che fin dall origine l operazione e la relativa documentazione dimostrino la volontà del fornitore italiano («A») e dell acquirente italiano («B») di trasportare la merce direttamente in un altro Stato membro. Peraltro, in tale senso conforme si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, Sez. V, con sentenza del 4 aprile 2000 n In proposito si osserva che la ratio della norma sulle triangolazioni è quella di evitare che una cessione interna fra due operatori nazionali (nel caso in esame «A» e «B») possa beneficiare della non imponibilità. Tale evenienza si realizzerebbe qualora i beni transitassero materialmente dal cedente («A») al cessionario («B») in quanto quest ultimo ne acquisirebbe la disponibilità. Per quanto sopra esposto, la scrivente precisa, a parziale rettifica della prassi precedente (ris. n. 115 del 2001 e ris. n. 51 del 1995) che l operazione potrà godere del regime di non imponibilità anche nel caso in cui il cessionario («B») stipuli il contratto su mandato ed in nome del cedente. In questo caso, infatti, il predetto cessionario agirebbe quale mero intermediario del cedente («A») senza mai avere la disponibilità del bene, nel pieno rispetto della ratio delle disposizioni in materia. Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità. Regolamento (UE) n. 430/2010 della Commissione del 20 maggio 2010 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario. LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, in particolare l articolo 247, considerando quanto segue: [ ] (8) In conformità agli artt. 278, 279 e 280 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d imposta sul valore aggiunto e all art. 3 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, le formalità relative all importazione e all esportazione devono essere espletate per le merci comunitarie trasportate verso e a partire da territori all interno del territorio doganale comunitario in cui tali direttive non si applicano. Con riferimento a dette disposizioni, è opportuno esentare tali movimenti dall obbligo concernente la trasmissione di dati relativi alla sicurezza e dal rispetto dei termini specifici in materia di controlli di sicurezza, poiché le 294

297 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa disposizioni in esame si applicano soltanto alle merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o che ne escono. Inoltre i termini specifici previsti per i controlli di sicurezza e per la trasmissione dei dati relativi alla sicurezza non si applicano quando le merci sono trasportate verso l isola di Helgoland, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano, in considerazione della loro situazione geografica. [ ] (11) A norma della direttiva 2008/118/CE, l uso del sistema d informatizzazione dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS) è obbligatorio a decorrere dal 1 gennaio 2011 per la circolazione di tali prodotti in sospensione dell accisa. Secondo tale direttiva, la circolazione in sospensione dell accisa di prodotti comunitari aventi una destinazione esterna al territorio doganale della Comunità deve avvenire nel quadro della procedura di esportazione che prevede l uso di un sistema informatizzato. Le norme specifiche concernenti l utilizzazione del documento amministrativo d accompagnamento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione, dell 11 settembre 1992, relativo al documento amministrativo d accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo, dovrebbero pertanto essere abrogate con effetto a decorrere dal 1 gennaio Le procedure di esportazione che sono state avviate sulla scorta di un documento amministrativo d accompagnamento prima di tale data devono essere concluse in conformità all articolo 793-quater del regolamento (CEE) n. 2454/93, quale applicabile al 31 dicembre [ ] Ha adottato il presente regolamento: Art. 1 Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato: [ ] 22) l articolo 793-quater è soppresso; [ ] Art. 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. I punti da 1 a 13 e da 15 a 29 dell art. 1 si applicano a decorrere dal 1 gennaio Tuttavia, se un operazione di esportazione è avviata prima del 1 gennaio 2011 con un documento amministrativo di accompagnamento in conformità all articolo 793-quater, paragrafo 1, l ufficio doganale di uscita applica in tale data o successivamente le misure previste all articolo 793-quater. Comunicato AD del 21 maggio 2010 Progetto CARGO: Disponibili i nuovi tracciati dei Manifesti. Ai sensi del Regolamento (CE) n. 312/2009, dal 1 gennaio 2011 il MMA costituirà la notifica di arrivo delle merci nel territorio doganale della Comunità Nuovi tracciati MMA e MMP Nel corso del prossimo mese di luglio saranno rilasciati, in ambiente di prova, i nuovi tracciati (versione 4.1) per i manifesti di arrivo (MMA) e per i manifesti in partenza (MMP), in ambito por- 295

298 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa tuale e aeroportuale, presentati attraverso il sistema telematico e su floppy disk (o altra memoria di massa). Le modifiche apportate ai tracciati consentiranno agli operatori economici di adeguarsi agli adempimenti previsti nell ambito del progetto I.C.S. (Import Control System), che entrerà in vigore dal 1 gennaio Infatti ai sensi del Reg. (CE) n. 312/2009 (art. 184-octies) il gestore del mezzo di trasporto attivo in entrata nel territorio doganale della Comunità o il suo rappresentante dovrà notificare alle autorità doganali del primo ufficio doganale di entrata l arrivo del mezzo di trasporto. Nei dati generali del MMA sarà obbligatorio indicare il codice IMO/ENI o l ID volo del mezzo di trasporto, al fine di identificare le ENS (Entry Summary declaration) rimaste a bordo; per la merce in sbarco, invece, sarà sufficiente indicare i riferimenti delle dichiarazioni sommarie di entrata (MRN ITEM NUMBER). Il MMA, così strutturato, costituirà la notifica di arrivo, semplificando gli adempimenti a carico degli operatori economici. Nell ambito del progetto E.C.S. (Export Control System) è prevista la notifica di arrivo delle merci presso l ufficio di uscita. L invio del MMP assolverà a tale adempimento e la relativa risposta costituirà di fatto, in assenza di eventuali controlli, l autorizzazione all imbarco delle merci in partenza. Gli operatori economici del settore potranno predisporre i propri sistemi ed effettuare i test necessari per l invio telematico dei manifesti secondo il nuovo tracciati a partire dalla data che sarà pubblicata sul sito dell Agenzia delle Dogane entro la fine del mese di giugno. Eventuali osservazioni sui tracciati o sulle procedure dovranno essere inviate alla seguente casella di posta elettronica dogana.virtuale@agenziadogane.it specificando nell oggetto la dicitura CARGO porti o CARGO aeroporti. Nota AD prot 68183/RU del 31 maggio 2010 Progetto EMCS Istruzioni operative per la chiusura dei movimenti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa che circolano sotto la scorta di un Documento Amministrativo elettronico (e-ad) Si fa riferimento e seguito alle note prot del 16 aprile 2010 e prot del 4 maggio 2010, per impartire le istruzioni per la chiusura dei movimenti intracomunitari che circolano sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico (e-ad) tramite la «Nota di ricevimento elettronica». Le presenti istruzioni sono applicabili a partire dal 1 giugno 2010 per ogni movimento (scortato da e-ad) ricevuto anche anteriormente al 1 giugno, fatta eccezione per i movimenti ricevuti dall Ungheria fino al 31 maggio 2010 per i quali siano state adottate le procedure di chiusura disposte con la citata nota prot del 16 aprile Presentazione della «Nota di ricevimento» Al momento della presa in consegna dei prodotti il destinatario trasmette, senza indugio, al sistema informatico dell Agenzia il messaggio «Nota di Ricevimento» conforme ai requisiti figuranti nell allegato I, tabella 6, del Reg. CE n. 684/09. Il sistema informatico effettua una verifica dei dati contenuti nel messaggio trasmesso, se i dati inseriti sono validi conferma l avvenuta registrazione della nota di ricevimento, in caso contrario, comunica l esito negativo dei controlli. Il destinatario compila la «Nota di ricevimento», valorizzando gli opportuni campi (nota 1), sulla base dell esito delle verifiche effettuate confrontando la merce effettivamente ricevuta e i dati contenuti nell e-ad (vedi paragrafo 1.1) nonché sulla base della merce effettivamente assunta in carico. * * * 296

299 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa (nota 1) Si riportano per comodità i possibili valori che possono assumere i seguenti campi della Nota di ricevimento (cfr.. Allegato I, tabella 6 del Reg. CE n. 684/09): 6b (Conclusione globale del ricevimento) «1» Merce ricevuta accettata e soddisfacente; «2» Merce ricevuta accettata anche se insoddisfacente; «3» Merce ricevuta rifiutata; «4» Merce ricevuta parzialmente rifiutata; 7b (Indicatore di eccesso o difetto ) «S» Difetto; «E» Eccesso; 7c (Difetto o eccesso osservati) indicare la quantità (espressa nell unità di misura associata al codice del prodotto cfr allegato II, tabelle 11 e 12 del Reg. CE n. 684/09) 7.1 a (Motivo di insoddisfazione) «0» Altro; «1» Eccesso; «2» Difetto; «3» Prodotti danneggiati; «4» Sigillo manomesso; «6» Uno o più corpi di dati (dell e-ad relativo al movimento ricevuto) con valori inesatti 1.1 Monitoraggio degli e-ad La funzione «Notifiche EMCS - Consultazione - Ricerca Generalizzata e-ad», consente di consultare/effettuare il download/stampare gli e-ad collegati al codice di accisa del destinatario. Le istruzioni operative di dettaglio per l utilizzo della funzione in parola sono state diramate con nota Prot /RU del 25 gennaio 2010 e sono tenute costantemente aggiornate nella sezione «Normativa» sul sito dell Agenzia seguendo il percorso «Accise - Telematizzazione delle accise - DAA telematico». Al riguardo, si raccomanda di provvedere alla periodica consultazione degli e-ad anche per avere contezza dei movimenti da ricevere, onde, tra l altro, poter procedere, se del caso, all eventuale «Rigetto dell e-ad». Al riguardo si precisa che il destinatario indicato nell e-ad può rigettare l e-ad solo prima dell arrivo dei prodotti utilizzando l opportuno messaggio «Rigetto dell e-ad». 2. Procedure di riserva Qualora il sistema informatico dell Agenzia o dell operatore risulti indisponibile al momento della presa in consegna dei prodotti da parte del destinatario, quest ultimo presenta all Ufficio delle dogane competente il documento cartaceo «Nota di ricevimento di riserva», fornita in allegato, attestante l avvenuta conclusione della circolazione, riportando le informazioni prescritte dalla «Nota di ricevimento». Tali informazioni sono identificate per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell allegato I, tabella 6, del reg. CE 684/2009. Non appena il sistema informatico dell Agenzia o dell operatore sia nuovamente disponibile, il destinatario presenta la «Nota di ricevimento» in sostituzione del documento cartaceo di cui al primo periodo. Le procedure di riserva si applicano anche nel caso in cui all inizio della circolazione è indisponibile il sistema informatizzato dello Stato membro di spedizione e la spedizione giunge scortata dal «Documento di accompagnamento di riserva» identificato dal «Numero di riferimento locale». Non appena il sistema informatizzato dello stato membro di spedizione emette l e-ad corrispondente al citato «Documento di accompagnamento di riserva», il destinatario invia al sistema informatico dell Agenzia il messaggio «Nota di Ricevimento». 297

300 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa 3. Modalità tecnico operative La struttura ed il contenuto dei messaggi citati nella presente nota sono pubblicati sul sito nella sezione «Clik rapidi» seguendo il percorso: Accise Telematizzazione delle accise DAA telematico, dove sono altresì consultabili: la normativa di riferimento; le tabelle di riferimento; le caratteristiche generali dei tracciati record; i tracciati record le condizioni e regole per la loro compilazione; il dettaglio dei processi; le FAQ. Nel caso di problemi o malfunzionamenti nell utilizzo della procedura, gli operatori sono invitati a cercare la soluzione consultando preliminarmente i servizi informativi citati. Ulteriori informazioni di dettaglio per gli operatori, oltre a quanto indicato nel manuale per l utente del STD, sono riportate nelle sezioni relative all «Assistenza on line» presenti nel sito dell Agenzia delle Dogane. Per le eventuali richieste di assistenza consultare la voce «contattaci» nella sezione «Assistenza on line». All atto della richiesta di assistenza si prega di annotare la data e il relativo numero della richiesta e qualora, entro un periodo ragionevole di tempo, in relazione alla gravità del malfunzionamento, non si riceva risposta e ci si sia accertati che la soluzione del problema non sia stata pubblicata sul sito internet dell Agenzia, potrà essere inviata una agli indirizzi di posta elettronica: dogane.tecnologie.daa@agenziadogane.it dogane.tecnologie.daa.alcoli@agenziadogane.it Restano invariate le regole per la segnalazione di malfunzionamenti e per le richieste di assistenza da parte degli uffici: «Nel caso di problemi o malfunzionamenti applicativi nell utilizzo del sistema, cercare la soluzione consultando la sezione «Assistenza on line» e sulla Home Page di AIDA; se ciò dovesse risultare infruttuoso, contattare il servizio di Assistenza via Web o il numero verde annotando la data e il relativo numero della richiesta. Qualora, entro un periodo di tempo ragionevole in relazione alla gravità del malfunzionamento, non si riceva risposta e ci si sia accertati che la soluzione del problema non sia stata pubblicata sull Home Page di AIDA, informare il Coordinatore Regionale AIDA o l Ufficio processi automatizzati, il quale avrà cura di comunicare il malfunzionamento indicando data e numero della richiesta di assistenza all indirizzo di posta elettronica: dogana.virtuale.accise@agenziadogane.it. Si raccomanda, altresì, al fine di migliorare la sezione «Assistenza on line», di far pervenire eventuali suggerimenti compilando l apposita sezione «Esprimi la tua opinione sull informazione». Si precisa infine che sono state realizzate e rese disponibili le funzionalità che consentono alla Guardia di Finanza la consultazione delle informazioni per l espletamento delle attività di controllo di competenza. * * * I Signori Direttori Regionali ed Interregionali vigileranno sulla corretta e integrale applicazione della presente adottando le misure necessarie affinché sia garantita la massima assistenza agli operatori interessati soprattutto nella fase di prima applicazione della nuova procedura, avendo cura di informare la scrivente di eventuali criticità che dovessero emergere al riguardo e di eventuali istruzioni integrative diramate. 298

301 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa 299

302 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa 300

303 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa Nota AD prot del 31 maggio 2010 Comunicazione urgente - Ricezione del documento amministrativo elettronico e trasmissione della relativa nota di ricevimento per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad accisa Ai sensi dell art. 1, comma 3, della determinazione direttoriale 1 aprile 2010, prot /RU, a decorrere dal prossimo 1 giugno la ricezione del documento amministrativo elettronico (e-ad) e la trasmissione della relativa nota di ricevimento devono essere effettuate in forma esclusivamente elettronica. Pertanto, in applicazione del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, che ha modificato il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico accise), e analogamente a quanto accade attualmente per la circolazione con la scorta del DAA cartaceo, per ciascun trasferimento di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, il destinatario prenderà in carico i prodotti ricevuti, annotando nel relativo registro di carico e scarico, nello stesso giorno dell introduzione in deposito, i dati relativi alla qualità ed alla quantità degli stessi, al soggetto ed all impianto speditore ed al codice di riferimento amministrativo (ARC) attribuito dal sistema informatizzato all e-ad a seguito della convalida della relativa bozza. Conseguentemente e senza indugio, il destinatario presenterà la nota di ricevimento al sistema informatizzato che, dopo averne verificato elettronicamente i dati, procederà a convalidarla. Se i dati inseriti dal destinatario non saranno validi, il sistema informatizzato ne darà immediata comunicazione. Resta fermo che al destinatario registrato di cui all art. 8, comma 2, del testo unico accise (destinatario occasionale) non si applicano le norme relative alla tenuta del registro di carico e scarico. Qualora il destinatario riscontri una differenza, in eccesso o in difetto, sulla quantità di prodotto effettivamente pervenuta rispetto a quella indicata nell e-ad, ne dovrà dare attestazione nella nota di ricevimento, inserendo i dati richiesti negli appositi campi (Indicatore di eccesso o difetto, Difetto o eccesso osservati, ecc.). Nel caso in cui le deficienze di prodotto riscontrate siano superiori ai cali ammessi dalla normativa vigente, il destinatario dovrà conseguentemente valorizzare il campo «Codice del motivo di insoddisfazione» della nota di ricevimento, nonché darne immediata comunicazione all Ufficio delle dogane territorialmente competente sul luogo di consegna, indicando la differenza riscontrata sia in valore assoluto che come percentuale del carico. In tale ultima evenienza, l Ufficio delle dogane definirà l ammontare dell accisa che deve essere corrisposta, sulla base dell intero quantitativo mancante, e la convalida della nota di ricevimento non comporterà lo svincolo della cauzione fino alla corresponsione dell imposta. I destinatari che intendano rigettare l e-ad, prima dell arrivo dei prodotti spediti in regime sospensivo, dovranno inviare l apposito messaggio elettronico ai fini della convalida da parte del sistema informatizzato. Alla circolazione dei prodotti in sospensione da accisa che avviene con la scorta dell e-ad, sulla base di quanto stabilito dall articolo 6 dell attuale testo unico accise, non risulteranno applicabili le disposizioni del D.M. 23 marzo 1996, n. 210, incompatibili con le modalità operative sopra descritte. Le descrizioni dei tracciati record corrispondenti ai messaggi elettronici sopra ricordati, con le relative condizioni e regole di compilazione, sono pubblicati sul sito internet dell Agenzia delle dogane. Comunicazione AD del 28 giugno 2010 CARGO: Nuovi tracciati MMA e MMP ver. 4.1 Dal 1 luglio (dalle ore 14,30) saranno disponibili, in ambiente di prova, i nuovi tracciati (versione 4.1) per i manifesti di arrivo (MMA) e per i manifesti in partenza (MMP), in ambito portuale 301

304 ART. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa e aeroportuale, presentati attraverso il sistema telematico e su floppy disk (o altro supporto di memorizzazione). Le modifiche apportate ai tracciati consentiranno agli operatori economici di adeguarsi agli adempimenti previsti nell ambito dei progetti I.C.S. (Import Control System) ed E.C.S. (Export Control System) dai Reg. (CE) 1875/2006 e 312/2009, che diverranno obbligatori per gli operatori economici dal 1 gennaio 2011 come previsto dal Reg. (CE) n. 273/2009. Tra le principali novità si segnala che nella parte fissa del MMA e del MMP sarà obbligatorio indicare il codice EORI. I soggetti che ne fossero sprovvisti potranno richiederlo seguendo tutte le istruzioni presenti nel seguente link: Nei dati generali (record A) del MMA sarà obbligatorio indicare il codice IMO/ENI della nave o l ID volo (al fine di identificare le ENS - ENtry Summary declaration rimaste a bordo), la data di assegnazione/generazione del codice IMO/IDV e la data/ora di arrivo prevista del mezzo di trasporto. Nel caso di merce in sbarco (record B) e/o container vuoti (record K), si dovranno indicare i riferimenti (MRN ITEM NUMBER) della ENS, se la merce è soggetta alla presentazione della dichiarazione sommaria di entrata. In caso contrario indicare la deroga alla presentazione della ENS. Sono stati eliminati i record I (merce in transito - da estero per luogo comunitario) e V (merce in transito - da estero per luogo estero). Le funzioni di rettifica dei due record I e V saranno comunque disponibili per i record inviati precedentemente. Ai sensi del Reg. (CE) n. 312/2009 (art. 184-octies), il gestore del mezzo di trasporto attivo in entrata nel territorio doganale della Comunità o il suo rappresentante dovrà notificare alle autorità doganali del primo ufficio doganale di entrata l arrivo del mezzo di trasporto. Il MMA, così strutturato, costituirà la notifica di arrivo oltre che la presentazione delle merci, semplificando gli adempimenti a carico degli operatori economici. Nell ambito del progetto E.C.S. (Export Control System) è prevista la notifica di arrivo delle merci presso l ufficio di uscita. L invio del MMP assolverà a tale adempimento e la relativa risposta costituirà di fatto, in assenza di eventuali controlli, l autorizzazione all imbarco delle merci in partenza. Dal 1 gennaio 2011 inoltre, per la merce in transhipment, nel caso in cui sia trascorsi più di 14 giorni rispetto alla data di registrazione della partita di temporanea custodia sarà necessario presentare la EXS (EXit Summary Declaration). In quest ultimo caso per la merce in transhipment (record E) e/o container vuoti (record K) si dovranno indicare i riferimenti (MRN ITEM NUMBER) della EXS, in caso contrario indicare la deroga alla presentazione della EXS. Gli operatori economici del settore possono, pertanto, effettuare i test necessari per l invio telematico dei manifesti 4.1. Si precisa che in assenza, nell ambiente di prova, dei dati relativi alle ENS o alle EXS, le prove potranno comunque essere effettuate, valorizzando opportunamente il campo deroga. La versione attualmente in esercizio è la 3.2 che sarà utilizzabile in ambiente reale fino al 31 dicembre Eventuali osservazioni sui tracciati o sulle procedure dovranno essere inviate alla seguente casella di posta elettronica dogana.virtuale@agenziadogane.it specificando nell oggetto la dicitura CARGO porti o CARGO aeroporti. 302

305 ART. 7 - Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa Art. 7 1 Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa 1. In caso di irregolarità o di infrazione, per la quale non sia previsto un abbuono d imposta ai sensi dell art. 4, verificatasi nel corso della circolazione di prodotti in regime sospensivo, si applicano, salvo quanto previsto per l esercizio dell azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni: a) l accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento conformemente all art. 6, comma 4, e, in solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza, della natura irregolare dello svincolo; b) l accisa è riscossa in Italia se l irregolarità o l infrazione si è verificata nel territorio dello Stato; c) se l irregolarità o l infrazione è accertata nel territorio dello Stato e non è possibile determinare il luogo in cui si è effettivamente verificata, si presume che l irregolarità o l infrazione si sia verificata nel territorio dello Stato e nel momento in cui è stata accertata; d) se i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in cui sono stati immessi in consumo, si presume che l irregolarità o l infrazione si sia verificata nel territorio dello Stato e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che, entro quattro mesi dalla data in cui ha avuto inizio la circolazione conformemente all art. 6, comma 3, venga fornita la prova, ritenuta soddisfacente dall Amministrazione finanziaria, della regolarità dell operazione ovvero che l irregolarità o l infrazione si siano effettivamente verificate fuori dal territorio dello Stato; e) se entro tre anni dalla data in cui ha avuto inizio la circolazione conformemente all art. 6, comma 3, viene individuato il luogo in cui l irregolarità o l infrazione si è effettivamente verificata, e la riscossione compete ad un altro Stato membro, l accisa eventualmente riscossa nel territorio dello Stato viene rimborsata con gli interessi calcolati, nella misura prevista dall art. 3, comma 4, dal giorno della riscossione fino a quello dell effettivo rimborso. A tale fine, il soggetto che ha pagato l accisa fornisce all Amministrazione finanziaria, entro il termine di decadenza di due anni dalla data in cui è comunicato al medesimo l avvenuto accertamento del luogo in cui l irregolarità o l infrazione si è effettivamente verificata, la prova che l accisa è stata pagata nell altro Stato membro. 2. Nei casi di cui al comma 1, lett. d), prima di procedere alla riscossione dei diritti di accisa, l Amministrazione finanziaria comunica il mancato arrivo a destinazione dei prodotti soggetti ad accisa ai soggetti che si sono resi garanti per il trasporto e che potrebbero non esserne a conoscenza. Ai medesimi soggetti è concesso un termine di un mese a decorrere dalla predetta comunicazione per fornire la prova di cui al medesimo comma 1, lett. d). 3. Nei casi di riscossione di accisa, conseguente ad irregolarità o infrazione relativa a prodotti provenienti da un altro Stato membro, l Amministrazione finanziaria informa le competenti autorità del Paese di provenienza. 1 Articolo così sostituito dall art. 1, comma 1 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, in vigore dal 1 aprile

306 ART. 7 - Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa 4. Lo scambio e l utilizzazione di informazioni necessarie per l attuazione della cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri, nonché le azioni di mutua assistenza amministrativa con i medesimi Stati e con i competenti servizi della Comunità europea, avvengono in conformità delle disposizioni comunitarie e con l osservanza delle modalità previste dai competenti organi comunitari. 304

307 ART. 7 - Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa [Versione in vigore fino al 31 marzo 2010 ] Art. 7 [Art. 7 D.L. n. 331/1993] Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa 1. In caso di irregolarità o di infrazione, [per la quale non sia previsto un abbuono d imposta ai sensi dell art. 4] 2, commessa nel corso della circolazione di prodotti in regime sospensivo, si applicano, salvo quanto previsto per l esercizio dell azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni: a) l accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che si è resa garante per il trasporto; b) l accisa è riscossa in Italia se l irregolarità o l infrazione è stata commessa nel territorio dello Stato; c) se l irregolarità o l infrazione è accertata nel territorio dello Stato e non è possibile stabilire il luogo in cui è stata effettivamente commessa, essa si presume commessa nel territorio dello Stato; d) 3 se i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in cui sono stati messi in consumo, l irregolarità o l infrazione si considera commessa nel territorio dello Stato e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che la prova della regolarità dell operazione ovvero la prova che l irregolarità o l infrazione è stata effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato non venga fornita nel termine di quattro mesi decorrenti dalla data di spedizione o da quella in cui il mittente è venuto a conoscenza che è stata commessa una irregolarità o un infrazione; e) se entro tre anni dalla data di rilascio del documento di accompagnamento viene individuato il luogo in cui l irregolarità o l infrazione è stata commessa, e la riscossione compete ad altro Stato membro, l accisa eventualmente riscossa viene rimborsata con gli interessi nella misura prevista dall art. 3, dal giorno della riscossione fino a quello dell effettivo rimborso. 2. Nei casi di riscossione di accisa, conseguente ad irregolarità o infrazione relativa a prodotti provenienti da altro Stato membro, l amministrazione finanziaria informa le competenti autorità del Paese di provenienza. 3. Lo scambio e l utilizzazione di informazioni necessarie per l attuazione della cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri, nonché le azioni di mutua assistenza amministrativa con i medesimi Stati e con i servizi antifrode dell Unione europea, avvengono in conformità delle disposizioni comunitarie e con l osservanza delle modalità previste dai competenti organi comunitari. 2 Parole così inserite dall art. 59 della L. 21 novembre 2000, n Nella versione originaria: «che comporti l esigibilità dell imposta». 3 Lettera così sostituita ex art. 19, comma 1 della L. 25 febbraio 2008, n. 34 (c.d. Legge Comunitaria 2007). Nella versione originale: «d) se i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in cui sono stati immessi in consumo, l irregolarità o l infrazione si considera commessa nel territorio dello Stato e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che, nel termine di quattro mesi dalla data di spedizione, non venga fornita la prova della regolarità dell operazione ovvero la prova che l irregolarità o l infrazione è stata effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato» 305

308 ART. 7 - Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa Normativa collegata D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413 [ ] Art Litisconsorzio ed intervento 1. Se l oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi. 2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza. 3. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso. 4. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili. 5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente. 6. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza. [ ] L. 21 novembre 2000, n. 342 Misure in materia fiscale [ ] Art Modifiche al testo unico approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di imposte sulla produzione e sui consumi 1. Al testo unico approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a)... [sostituisce, con tre periodi, l originario secondo periodo del comma 1 dell art. 4 del TUA] b) all art. 7, comma 1, all alinea, le parole: «che comporti l esigibilità dell imposta», sono sostituite dalle seguenti: «per la quale non sia previsto un abbuono d imposta ai sensi dell art. 4,». 4 Cass. civ. Sez. V Sent., 27 febbraio 2009, n. 4771: In tema di accise, l art. 59, comma 2, della legge n. 342 del a norma della quale «per i furti e le irregolarità nella circolazione dell alcole nonché dei tabacchi lavorati compiuti sino alla data di entrata in vigore della presente legge, ove l azienda italiana garante risulti estranea al fatto criminoso, viene disposto lo sgravio dell accisa» - dev essere interpretato nel senso che trova applicazione solo a favore del garante e non dell obbligato principale che ha predisposto e curato l operazione di spedizione e/o di trasporto comunitario. 306

309 ART. 7 - Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa 2. Per i furti e le irregolarità nella circolazione dell alcole nonché dei tabacchi lavorati compiuti sino alla data di entrata in vigore della presente legge, ove l azienda italiana garante risulti estranea al fatto criminoso, viene disposto lo sgravio dell accisa Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso. [ ] Sentenza n. C-395/00 del 12 dicembre 2002 «Direttiva 92/12/CEE Art. 20 Esportazione verso paesi terzi di prodotti soggetti a regime sospensivo Prodotti che devono essere considerati come non giunti a destinazione in ragione della falsificazione del documento di accompagnamento Luogo dell infrazione o dell irregolarità sconosciuto Determinazione dello Stato membro competente ad esigere il diritto d accisa» Procedimento C-395/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell art. 234 CE, dal Tribunale di Trento nella causa dinanzi ad esso pendente tra [ ] e Ministero delle Finanze, domanda vertente sull interpretazione dell art. 20, nn. 2 e 3, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1). LA CORTE pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunale di Trento con ordinanza 20 ottobre 2002, dichiara: L art. 20, n. 3, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, è invalido nella misura in cui il termine di quattro mesi previsto da tale disposizione per fornire la prova della regolarità dell operazione, ovvero del luogo in cui l irregolarità o l infrazione è stata effettivamente commessa, è eccepito ad un operatore che ha garantito il pagamento dei diritti di accisa, ma che non sia potuto venire a conoscenza, in tempo utile, del fatto che non era avvenuto l appuramento del regime sospensivo. Sentenza Cassazione civile, sez. Unite, 18 gennaio 2007, n [Litisconsorzio necessario] Ricorso proposto da uno o più degli obbligati. Oggetto del ricorso. Inscindibilità della causa tra più soggetti. Litisconsorzio necessario. Sussiste. Svolgimento del processo La controversia concerne un atto di divisione, con il quale i condividenti [..] procedevano alla formazione di 13 lotti del complesso industriale da loro acquistato ad un asta fallimentare per il prezzo complessivo di lire , attribuendo ai lotti formati identico valore complessivo, ripartito proporzionalmente tra i condividenti. L Ufficio del Registro di Avezzano elevava a lire il valore complessivo attribuito al complesso immobiliare, ripartendo anch esso proporzionalmente tra i singoli lotti il valore complessivo accertato. I ricorsi proposti da ciascuno dei contribuenti erano parzialmente accolti dalla Commissione tributaria provinciale de L Aquila, la quale aumentava del 5 per cento il valore dichiarato dal condividenti in ragione del breve lasso di tempo intercorso tra l acquieto del bene e la relativa divisione. I separati appelli proposti dall amministrazione finanziaria alla Commissione tributaria regionale dell Abruzzo, cui resistevano i contribuenti proponendo anche appello incidentale, avevano esiti differenziati con sentenze classificabili in tre gruppi: in un primo gruppo le sentenze con le quali venivano rigettati tanto l appello principale dell amministrazione, quanto l appello incidentale del 307

310 ART. 7 - Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa contribuente (sentenze nn. 152, 153, 154, 155 e 156, della Sezione VIII, depositate il 27 gennaio 1999); in un secondo gruppo le sentenze con le quali veniva parzialmente accolto l appello dell amministrazione attribuendo a ciascun lotto una maggiorazione del 30 per cento del valore dichiarato (sentenze nn. 9, 10, 11 e 12, Sezione IX, depositate il 23 marzo 1999, e la sentenza n. 66, stessa sezione, depositata il 17 settembre 1999); in un terzo gruppo le sentenze con le quali veniva pienamente accolto l appello dell amministrazione con la conferma dell atto impositivo impugnato dai contribuenti (sentenza nn. 13, 14 e 15, Sezione IX, depositate il 4 maggio 1999, e le sentenze nn. 42, 43, 44 e 45, stessa sezione, depositate il 28 luglio 1999). Avverso la sentenza indicata in epigrafe che reca il n. 9/9/1999 e che si colloca nel secondo gruppo di sentenze sopradescritto l amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, con il primo dei quali è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell art. 14, D.Lgs. n. 546/1992, affermando la parte ricorrente che nella fattispecie considerata dovesse essere ritenuta la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra tutti i condividenti. La contribuente non ha prodotto controricorso, ma ha depositato un «atto di costituzione» «al fine di partecipare alla discussione orale», con il patrocinio degli avvocati A.R. e P.D.C., domiciliandosi presso lo studio del primo di essi in..., corso... Chiamato il ricorso, unitamente agli altri relativi alla controversia de qua, all udienza del 18 novembre 2005, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione, considerata l esistenza di un sia pur limitato contrasto nella giurisprudenza dalle Corte in ordine all applicazione dell istituto del litisconsorzio necessario nel processo tributario e soprattutto la particolare importanza della questione, con separate ordinanze ha rimesso ogni ricorso al Primo Presidente per l assegnazione alle Sezioni Unite. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso l Amministrazione ricorrente denuncia violazione degli artt. 14, D.Lgs. n. 546/1992 e 102 del codice di procedura civile, lamentando che il giudice di merito non avrebbe rilevato ex officio, come avrebbe dovuto, la sussistenza nella specie di una ipotesi di litisconsorzio necessario, dato che non poteva «sussistere dubbio che i contribuenti non avevano legittimazione ad agire innanzi al giudice fiscale individualmente, tenuto conto che l oggetto del contenzioso li riguardava inscindibilmente tutti, sicché tutti dovevano essere parte dello stesso processo». Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati. 1. Una corretta soluzione del problema sollevato con il motivo di ricorso in esame, non può prescindere dalla consapevolezza che la strumentalità del processo alla tutela delle posizioni sostanziali che ne costituiscono l oggetto, impone una flessibilità delle regole processuali per valorizzarne la predetta funzione in relazione alla specificità dei diritti e degli interessi coinvolti nel giudizio. Ne costituisce ineludibile conseguenza una pluralità di modelli processuali disomogenei, tanto che il legislatore ha avvertito l esigenza di affiancare al «modello del processo ordinario», i differenziati modelli del «processo del lavoro», del «processo tributario» e del «processo societario», la cui esegesi non può essere condotta adottando una identica «chiave di lettura» (tale prospettiva è stata già delineata da queste Sezioni Unite con la sentenza n del 2005 ). Può dirsi parafrasando una autorevole dottrina che anche per il «processo» si sia aperta una speciale «età della decodificazione» che comporta il passaggio «dal sistema» «ai sistemi», attraverso lo sviluppo di «microcosmi normativi» o, se si vuole, ad «ordinamenti di settore» (questa è, ad esempio, la locuzione utilizzata dalle Sezioni Unite nella richiamata sentenza n del 2005) che, pur restando aperti sui confini e, quindi, contaminabili (anzi, spesso essi stessi sono il risultato di una contaminazione), rispondono, tuttavia, a principi ordinatori propri, più adatti di altri ad esprimere la specificità delle realtà regolamentate. Alla luce di siffatta evidenza, deve affermarsi che la disciplina litisconsortile nel processo tributario risponde a regole non omogenee a quelle che presidiano la disciplina avente lo stesso oggetto nel processo ordinario. 308

311 ART. 7 - Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa 2. A conforto della delineata posizione interpretativa, può richiamarsi, in prima approssimazione, il fatto che il legislatore pur avendo utilizzato in modo «generoso» lo strumento del rinvio alle regole del processo ordinario nel forgiare le strutture del processo tributario ha stabilito una specifica disciplina del litisconsorzio da applicare nel rito processualtributario. Una disciplina questa dettata dall art. 14 del D.Lgs. n. 546 del 1992 che ha movenze diverse dalla regola emergente dall art. 102 del codice di procedura civile adottata per il processo ordinario. L art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992, infatti, per quanto specificamente concerne la regola relativa al litisconsorzio necessario, dispone al comma 1: «Se l oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi». L art. 102 del codice di procedura civile, invece, al primo comma dispone: «Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo». Nonostante l apparente somiglianza del dettato normativo, non può sfuggire ad una più attenta lettura una radicale differenza tra le due disposizioni, che consiste, in modo particolare, che la prima la norma processualtributaria non può definirsi, come la seconda - la norma processualcivilista -, una «norma in bianco». Ed invero, l art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992, collega positivamente l ipotesi di litisconsorzio necessario nel processo tributario a specifici presupposti: l inscindibilità della causa tra più soggetti determinata dall oggetto del ricorso. 3. In una siffatta prospettiva nella quale si riduce sensibilmente, rispetto a quella aperta dalla corrispondente norma processualcivilista, la «libertà dell interprete» appare chiara una dimensione esclusivamente processuale del litisconsorzio, perché la realizzazione dell ipotesi litisconsortile è connessa, strutturalmente e strettamente, alla domanda agita nel giudizio. È la domanda, infatti, a determinare l oggetto del processo e, quindi, a costituire, in ultima analisi, il parametro per valutare l inscindibilità della causa tra più soggetti. Non si può in realtà prescindere dal fatto che il processo tributario a differenza del processo civile nel quale ha ampio spazio la libera ed autonoma deliberazione delle parti in conflitto è strutturato secondo le regole proprie del processo impugnatorio di provvedimenti autoritativi (ex plurimis, Cass. nn e 3532 del 2006; del 2005). La stretta relazione che ciò determina tra provvedimento impugnato e contestazione del contribuente e che irriducibilmente circoscrive l oggetto del giudizio al concreto atteggiarsi nel processo del rapporto tra atto autoritativo e relativa impugnazione, aiuta a comprendere perché il legislatore, nel delineare la fattispecie del litisconsorzio necessario nel processo tributario, abbia fatto ricorso ad una norma che, se raffrontata alle regole del processo civile, palesa una contaminazione tra le disposizioni di cui all art. 102 e all art. 331 del codice di procedura civile Se ne deve concludere che il litisconsorzio necessario nel processo tributario è, nella stessa struttura normativa, fattispecie autonoma rispetto alla (apparentemente) analoga fattispecie processualcivilistica. L opera dell interprete è così chiamata a concentrarsi sulla identificazione delle condizioni oggetto del ricorso e inscindibilità della causa tra più soggetti che la norma processualtributaria richiede perché sussista una ipotesi di litisconsorzio necessario, lette in relazione l una con l altro. 4. Nonostante manchi una definizione normativa di cosa debba intendersi per oggetto del ricorso, la relativa attività di identificazione deve necessariamente essere condotta alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 18, comma 2, lett. d) ed e), 19 e 24, D.Lgs. n. 546 del 1992, tenendo conto, come si è detto, del fatto che il giudizio tributario «è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso atto indicati, ed ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo» (Cass., n del 2003). In ragione, quindi, del carattere funzionale del ricorso ad introdurre una valutazione giudiziale (della legittimità) dell atto impugnato - intesa a realizzare, in armonia con i principi costituzionali enunciati dagli artt. 3 e 53 della Costituzione, una giusta imposizione, che rappresenta un interesse dell ordinamento, 309

312 ART. 7 - Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa ancor prima che un interesse personale del contribuente -, l oggetto del ricorso, cui fa riferimento l art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, si risolve nello specifico nesso tra atto autoritativo di imposizione e contestazione del contribuente, che consente di identificare concretamente nel processo causa petendi e petitum della domanda agita. È in relazione a tale domanda che va valutata l inscindibilità (eventuale) dell azione tra più soggetti: ciò è verificabile tutte le volte che la fattispecie costitutiva dell obbligazione nel caso rappresentata dall atto autoritativo impugnato eterodeterminante la domanda a) presenti elementi comuni ad una pluralità di soggetti e b) siano proprio tali elementi ad esser posti a fondamento della impugnazione proposta da uno dei soggetti obbligati. L inscindibilità alla quale fa riferimento il comma 1 dell art. 14, D.Lgs. n. 546 del 1992 e che costituisce caratteristica propria e tutta interna al processo tributario emerge, quindi, a seguito del peculiare rapporto, che concretamente si realizza nello specifico processo, tra atto impugnato e contestazione del contribuente, allorché la fattispecie costitutiva dell obbligazione risultante dai contenuti concreti dell atto autoritativo impugnato sia connotata da elementi comuni ad una pluralità di soggetti e l impugnazione proposta da uno o più degli obbligati investa direttamente siffatti elementi: in tal caso, il fatto che l impugnazione concerna la posizione comune ai diversi soggetti obbligati impone in ragione della ricordata inscindibilità un accertamento giudiziale unitario (con il conseguente litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti obbligati cui sia comune la posizione dedotta in contestazione) sulla fattispecie costitutiva dell obbligazione, il solo che possa effettivamente realizzare nella predetta situazione una giusta imposizione. Qualora, invece, colui che abbia proposto l impugnazione abbia dedotto un profilo che sia proprio esclusivamente della sua posizione debitoria, è da escludere che ai determini quella situazione di inscindibilità cui, ai sensi dell art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, consegue il litisconsorzio necessario tra i soggetti obbligati, e potrà darsi solo una ipotesi di intervento volontario nel processo degli (eventuali) altri destinatari dell atto impositivo, giusta il comma 3 della stessa norma processualtributaria. Ciò rende palese che la disposizione di cui all art. 14, comma 1, D.Lgs. 546 del 1992 si muove in una prospettiva diversa da quella nella quale si collocano le regole relative all obbligazione solidale, obbligazione la cui (eventuale) sussistenza non realizza un presupposto per l applicazione della norma in questione. La fattispecie in esame ne costituisce prova evidente, in quanto l inscindibilità che determina il litisconsorzio necessario tra i diversi soggetti coinvolti dall accertamento tributario non nasce dall essere tali soggetti coobligati solidali nel quadro di un rapporto obbligatorio, ma dal loro essere titolari di un diritto reale su (porzioni) di un bene il cui valore è stato determinato dall ufficio unitariamente (senza tener conto dell avvenuta divisione), attribuendo alle quote dei condividenti un valore proporzionale mediante una mera operazione matematica, noncurante delle differenti realtà qualitative delle singole porzioni. La questione della solidarietà dell obbligazione è, pertanto, estranea al giudizio de qua; la solidarietà, peraltro, più che determinare l inscindibilità della causa tra più soggetti nel senso inteso dal comma 1, dell art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992, sembra porre problemi relativi al rapporto tra giudicati (ed eventualmente legittimare un intervento nel processo ai sensi del comma 3 del citato art. 14). 5. Tornando al ragionamento sin qui sviluppato, va osservato che l obiettivo della giusta imposizione è un obiettivo di sistema al raggiungimento del quale è funzionale tanto il dovere di trasparenza dell azione impositiva nel quadro di un rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria ispirato al principio di collaborazione e di buona fede, quanto la dinamica processualtributaria tesa a verificare (e, nel caso, a ripristinare) la coerenza dell esperienza concreta alle regole fondamentali espresse, al livello più alto, dalla Costituzione, da un lato, e dallo Statuto del contribuente, dall altro. In linea con tale obiettivo, l aver «geneticamente» connesso la necessarietà del litisconsorzio ad un concreto rapporto tra oggetto del ricorso ed inscindibilità della causa tra più soggetti appare una sapiente formula utilizzata dal legislatore per esprimere il carattere ostativo della «parcellizzazione delle controversie tributarie» al perseguimento di una giusta imposizione: que- 310

313 ART. 7 - Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa sto risultato, invero, potrebbe seriamente essere impedito dal formarsi di giudicati tra loro contrastanti in separati giudizi nei quali pur si dibatta una posizione comune ad una pluralità di soggetti obbligati. Di quest esito patologico il litisconsorzio necessario è la profilassi. Vero è che molti, specialmente nella dimensione processualcivilistica, non guardano con favore al litisconsorzio necessario, considerato un ostacolo alla «ragionevole durata del processo». Ma la «ragionevole durata» è un valore solo nella misura in cui sia funzionale all effettività della tutela giurisdizionale, la quale non può risolversi esclusivamente nella celerità del giudizio, ma richiede l operatività di strumenti processuali capaci di garantire la realizzazione di una omogenea disciplina sostanziale dei rapporti giuridici. 6. Se ciò è vero con riferimento all ordinamento complessivamente considerato, tanto più lo è con riferimento al «microcosmo normativo tributario» nel quale ogni ingiustificata disparità di trattamento contrasta in modo forte con i principi espressi dagli artt. 3 e 53 della Costituzione, che impongono, ad ogni livello, una coerenza del sistema nel rispetto della capacità contributiva. È soprattutto quest ultimo il rispetto della capacità contributiva il valore primario che lo strumento processuale del litisconsorzio necessario riesce ad assicurare, con l indispensabile efficacia della prevenzione, tutte le volte che l atto impositivo contenga elementi comuni ad una pluralità di soggetti obbligati e sia proprio la posizione ad essi comune a costituire l oggetto del ricorso. Infatti, la valutazione attraverso il prisma della capacità contributiva della legittimità di un atto impositivo che unitariamente investa una pluralità di soggetti e sia impugnato in riferimento alle sue «ragioni unitarie», esige l unicità dell accertamento giudiziale: in ipotesi siffatte, invero, separate e discordi pronunce sulla fattispecie costitutiva dell obbligazione altererebbero significativamente il rapporto tra imposizione e capacità contributiva dell obbligato, in modo che la seconda non potrebbe più valere come parametro di legittimità e quindi, di giustizia dell atto autoritativo. 7. La fattispecie in discussione nel presente giudizio potrebbe, sotto questo aspetto, costituire un «caso di scuola»: nonostante l intervenuta divisione del cespite immobiliare, l ufficio del registro ha proceduto ad una valutazione unitaria del bene complessivamente considerato, ricavandone poi i valori attribuiti ai singoli condividenti solo sulla base di una operazione matematica, risolta in una proporzione della quota rispetto al totale, indifferente alle caratteristiche specifiche della porzione del bene assegnata ad ogni condividente. Il modus agendi dell ufficio è stata una conseguenza dell analogo modus agendi dei condividenti, i quali, dato al bene unitario acquistato in comproprietà ad un asta fallimentare il valore corrispondente al prezzo di acquisto, avevano poi determinato il valore dei singoli lotti, a ciascuno di loro assegnati, sulla base di una mera operazione matematica di proporzione quantitativa. L impugnazione dei singoli contribuenti ha avuto (e non poteva non avere nella situazione data) ad oggetto la posizione a loro comune, costituita dal maggior valore attribuito dall ufficio al bene unitariamente considerato alla stregua di un bene indiviso. Le separate e discordi pronunce (in secondo grado, perché in prime cure casualmente si è verificata una omogeneità di decisioni) del giudice tributario alcune delle quali hanno confermato il valore accertato dall ufficio, altre lo hanno ridotto aumentando di una percentuale del 5 per cento o del 30 per cento il valore dichiarato dai contribuenti (sempre riferito al bene unitariamente considerato) hanno modificato la posizione comune dei condividenti e la loro sostanziale posizione di uguaglianza di diritti nella divisione (in ragione del diverso valore della quota rispetto all intero, proporzionalmente determinato), alterandone di conseguenza la loro (individuale) capacità contributiva rispetto all obbligazione tributaria. L utilizzo dello strumento processuale del litisconsorzio necessario del quale sussistevano nella specie i presupposti richiesti dal primo comma dell art. 14 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (il fatto, cioè, che l oggetto del ricorso riguardasse inscindibilmente più soggetti) nei termini dapprima indicati avrebbe, invece, consentito di mantenere comunque inalterata la situazione dei condividenti, realizzando così una «giusta imposizione» secondo i valori, costituzionalmente 311

314 ART. 7 - Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa presidiati, dell uguaglianza e della capacità contributiva e rendendo effettiva la tutela giurisdizionale dei contribuenti. Va comunque precisato che l ipotesi litisconsortile non è dipendente dalle scelte dell Amministrazione finanziaria, nel senso che quest ultima non può escluderla ricorrendo ad una serie di separati atti impositivi nei confronti dei singoli soggetti obbligati, laddove normativamente unica sia la fattispecie costitutiva dell obbligazione e l impugnazione proposta da parte di uno degli obbligati avverso l atto separato a lui diretto investa la ragione comune a tutti gli altri con riferimento alla fattispecie rappresentata nell atto impugnato. 8. Sicché può essere conclusivamente affermato il seguente principio di diritto: «Ogni volta che per effetto della norma tributaria o per l azione esercitata dall amministrazione finanziaria (oggi l Agenzia delle Entrate) l atto impositivo debba essere o sia unitario, coinvolgendo nella unicità della fattispecie costitutiva dell obbligazione una pluralità di soggetti, e il ricorso proposto da uno o più degli obbligati abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del ricorrente, ma la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all obbligazione dedotta nell atto autoritativo impugnato, ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario nel processo tributario ai sensi dell art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992». Alla luce delle considerazioni svolte e del principio di diritto affermato, deve, pertanto, essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Poiché, nel caso di specie, si è verificata una violazione della norma processualtributaria sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto la integrazione del contraddittorio, né da quello di appello che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell art. 59, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 546/1992 e dell art. 354, comma 1, del codice di procedura civile, ne resta viziato l intero procedimento. Si impone, quindi, in questa sede di legittimità, l annullamento (anche ex officio) delle sentenze emesse in primo e in secondo grado ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell art. 383, ultimo comma, del codice di procedura civile Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata, nonché quella di primo grado e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria provinciale de L Aquila. 312

315 ART. 8 - Destinatario registrato Art. 8 1 Destinatario registrato 1. Il soggetto che intende operare come destinatario registrato è preventivamente autorizzato dall Amministrazione finanziaria competente; l autorizzazione, valida fino a revoca, è rilasciata in considerazione dell attività svolta dal soggetto. Al destinatario registrato è attribuito un codice di accisa. 2. Per il destinatario registrato che intende ricevere soltanto occasionalmente prodotti soggetti ad accisa, l autorizzazione di cui al medesimo comma 1 è valida per un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti, provenienti da un unico soggetto speditore. In tale ipotesi copia della predetta autorizzazione, riportante gli estremi della garanzia prestata, deve scortare i prodotti unitamente alla copia stampata del documento di accompagnamento elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi il codice unico di riferimento amministrativo di cui all art. 6, comma Il destinatario registrato non può detenere né spedire prodotti soggetti ad accisa. Egli ha l obbligo di: a) fornire, prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo da parte del mittente, garanzia per il pagamento dell imposta gravante sui medesimi; b) provvedere, fatta eccezione per il destinatario registrato di cui al comma 2, ad iscrivere nella propria contabilità i prodotti di cui alla lett. a) non appena ricevuti; c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare l effettivo ricevimento dei prodotti di cui alla lett. a) ed il pagamento dell accisa. 4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo l accisa è esigibile all atto del ricevimento dei prodotti e deve essere pagata, secondo le modalità vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo. 5. I tabacchi lavorati acquistati dal soggetto di cui al comma 1 rispettano le disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco stabilite dal D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 184, nonché le disposizioni di cui all art. 39-duodecies in materia di apposizione del contrassegno di legittimazione; l autorizzazione di cui al comma 1 per i tabacchi lavorati è subordinata al possesso dei requisiti di cui all art. 3, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n I tabacchi lavorati di cui al comma 5 devono essere iscritti nella tariffa di vendita e venduti tramite le rivendite di cui alla L. 22 dicembre 1957, n Con provvedimento del Direttore dell Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono stabiliti la procedura per il rilascio dell autorizzazione di cui al comma 1, le istruzioni per la tenuta della contabilità indicata nel comma 3, lett. b), nonché gli obblighi che il destinatario registrato è tenuto ad osservare, a tutela della salute pubblica, in relazione alle specifiche disposizioni nazionali e comunitarie del settore dei tabacchi lavorati. 8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo. 1 Articolo così sostituito dall art. 1, comma 1 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, in vigore dal 1 aprile

316 ART. 8 - Destinatario registrato [versione in vigore fino al 31 marzo 2010 ] Art. 8 [Art. 8 D.L. n. 331/1993] Operatore professionale 1. Destinatario di prodotti spediti in regime sospensivo può essere un operatore che non sia titolare di deposito fiscale e che, nell esercizio della sua attività professionale, abbia chiesto, prima del ricevimento dei prodotti, di essere registrato come tale presso l ufficio tecnico di finanza, competente per territorio. All operatore registrato è attribuito un codice d accisa. 2. L operatore di cui al comma 1 deve garantire il pagamento dell accisa relativa ai prodotti che riceve in regime sospensivo, tenere la contabilità delle forniture dei prodotti, presentare i prodotti ad ogni richiesta e sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento. 3. Se l operatore di cui al comma 1 non chiede di essere registrato, può ricevere nell esercizio della sua attività professionale e a titolo occasionale, prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo se, prima della spedizione della merce, presenta una apposita dichiarazione all ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, e garantisce il pagamento dell accisa; egli deve sottoporsi a qualsiasi controllo inteso ad accertare l effettiva ricezione della merce ed il pagamento dell accisa. Copia della predetta dichiarazione con gli estremi della garanzia prestata, vistata dall ufficio tecnico di finanza che l ha ricevuta, deve essere allegata al documento di accompagnamento previsto dall art. 6, comma 3, per la circolazione del prodotto. 4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo l accisa è esigibile all atto del ricevimento della merce e deve essere pagata, secondo le modalità vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo. 314

317 ART. 9 - Speditore registrato Art. 9 1 Speditore registrato 1. Il soggetto che intende operare come speditore registrato è preventivamente autorizzato, per ogni tipologia di prodotti sottoposti ad accisa oggetto della propria attività, dal competente Ufficio dell Amministrazione finanziaria, individuato in relazione alla sede legale del medesimo soggetto. Si prescinde da tale autorizzazione per gli spedizionieri abilitati a svolgere i compiti previsti dall art. 7, comma 1-sexies, del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 febbraio 1992, n. 66. Allo speditore registrato è attribuito, prima dell inizio della sua attività, un codice di accisa. 2. Lo speditore registrato non può detenere prodotti in regime sospensivo. Fermo restando quanto previsto dall art. 6, comma 4, in materia di garanzia, il medesimo speditore ha l obbligo di: a) iscrivere nella propria contabilità i prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo al momento della spedizione, con l indicazione degli estremi del documento di accompagnamento e del luogo in cui i medesimi prodotti sono consegnati; b) fornire al trasportatore una copia stampata del documento di accompagnamento elettronico emesso dal sistema informatizzato o qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo di cui all art. 6, comma 5; c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare la regolarità delle spedizioni effettuate 1 Articolo così sostituito dall art. 1, comma 1 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, in vigore dal 1 aprile

318 ART. 9 - Speditore registrato [Versione in vigore fino al 31 marzo 2010 ] Art. 9 [Art. 9 D.L. n. 331/1993] Rappresentante fiscale 1. Per i prodotti soggetti ad accisa provenienti da altro Stato della Unione europea, il depositario autorizzato mittente può designare un rappresentante fiscale con sede nello Stato per provvedere, in nome e per conto del destinatario che non sia depositario autorizzato od operatore professionale di cui all art. 8, agli adempimenti previsti dal regime di circolazione intracomunitaria. 2. Il rappresentante fiscale deve in particolare: a) garantire il pagamento della accisa secondo le modalità vigenti, ferma restando la responsabilità dell esercente l impianto che effettua la spedizione o del trasportatore; b) pagare l accisa entro il termine e con le modalità previste dall art. 8, comma 4; c) tenere una contabilità delle forniture ricevute e comunicare all ufficio finanziario competente gli estremi dei documenti di accompagnamento della merce ed il luogo in cui la merce viene consegnata. 3. I soggetti che intendono svolgere le funzioni di rappresentante fiscale devono chiedere la preventiva autorizzazione alla direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio in relazione al luogo di destinazione delle merci. Si prescinde da tale autorizzazione per gli spedizionieri abilitati a svolgere i compiti previsti dall art. 7, comma 1-sexies, del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 febbraio 1992, n. 66. [D.L. 417/91 - Art. 7, comma 1-sexies: Gli spedizionieri doganali iscritti all albo professionale istituito con L. 22 dicembre 1960, n. 1612, da almeno tre anni,...] Ai rappresentanti fiscali è attribuito un codice di accisa. 316

319 ART Circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro Art Circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro 1. Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro che vengono detenuti a scopo commerciale nel territorio dello Stato. 2. Ai fini del presente articolo si intende per detenzione per scopi commerciali: a) la detenzione di prodotti sottoposti ad accisa da parte di un soggetto diverso da un privato; b) la detenzione da parte di un privato di prodotti sottoposti ad accisa, dal medesimo acquistati, non per uso proprio, in quantitativi superiori a quelli indicati dall art. 11, dallo stesso trasportati e non destinati ad essere forniti a titolo oneroso. 3. Per la fattispecie di cui al comma 2, lett. a), l accisa è dovuta dal soggetto ivi indicato, il quale in tutti i casi in cui non abbia la qualità di esercente di deposito fiscale, deve avere la qualifica di destinatario registrato e garantire il pagamento dell accisa. Il medesimo soggetto, prima della spedizione delle merci o dell acquisto delle medesime, qualora dallo stesso trasportate, presenta una apposita dichiarazione al competente Ufficio dell Amministrazione finanziaria. 4. Per la fattispecie di cui al comma 2, lett. b), l accisa è dovuta da un rappresentante del soggetto comunitario che effettua la fornitura. Tale rappresentante deve avere sede nello Stato, essere preventivamente autorizzato dal competente Ufficio dell Amministrazione finanziaria e garantire il pagamento dell accisa dovuta. 5. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1, acquistati dai soggetti di cui al comma 2, deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, con l osservanza delle modalità stabilite dai competenti organi comunitari. 6. Il pagamento dell accisa, fatta eccezione per il caso in cui il soggetto di cui al comma 2, lett. a), abbia la qualifica di depositario autorizzato, deve avvenire secondo le modalità vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell arrivo delle merci; il soggetto che riceve le merci deve sottoporsi ad ogni controllo che permetta di accertare l arrivo delle merci stesse e l avvenuto pagamento dell accisa. 7. I tabacchi lavorati detenuti ai sensi del comma 2, lett. a), sono commercializzati per il tramite delle rivendite di cui alla L. 22 dicembre 1957, n I tabacchi lavorati detenuti ai sensi del comma 2, devono risultare iscritti nella tariffa di vendita, rispettare le disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco, stabilite dal D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 184, ed essere muniti del contrassegno di legittimazione di cui all art. 39-duodecies. 8. Le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo, relativamente alla fattispecie di cui al comma 2, lett. b), ed alle rispettive competenze, sono stabilite, sentito il Comandante generale della Guardia di finanza, con decreto del Direttore dell Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e con determinazione del Direttore dell Agenzia delle Dogane. Con il predetto decreto del Direttore generale dell Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono altresì stabiliti i quantitativi al di sopra dei quali i tabacchi lavorati detenuti da un soggetto di cui al comma 1 Articolo così sostituito dall art. 1, comma 1 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, in vigore dal 1 aprile

320 ART Circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro 2, lett. b), si presumono detenuti ai sensi del comma 2, lett. a); i predetti quantitativi non possono comunque essere inferiori al doppio di quelli previsti dall art. 11, comma Non sono considerati come detenuti per scopi commerciali i prodotti già assoggettati ad accisa in un altro Stato membro, detenuti a bordo di una nave o di un aeromobile che effettua traversate o voli tra il territorio nazionale ed un altro Stato membro e che non siano disponibili per la vendita quando la nave o l aeromobile si trova nel territorio nazionale. 318

321 ART Circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro [Versione in vigore fino al 31 marzo 2010 ] Art. 10 [Art. 10 D.L. n. 331/1993] Circolazione di prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in consumo in altro Stato membro 1. Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo in altri Stati membri che vengono detenuti a scopo commerciale nel territorio dello Stato. 2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria [DAS - Reg. CEE n. 3649/92], con l osservanza delle modalità stabilite dai competenti organi comunitari. 3. L accisa è dovuta dal soggetto che effettua la fornitura o dal soggetto che la riceve. Prima della spedizione delle merci, deve essere presentata una apposita dichiarazione all ufficio tecnico di finanza, competente per territorio in relazione al luogo di ricevimento dei prodotti, e deve essere garantito il pagamento dell accisa. Il pagamento deve avvenire secondo le modalità vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell arrivo e il soggetto che riceve la merce deve sottoporsi ad ogni controllo che permetta di accertare l arrivo della merce e l avvenuto pagamento dell accisa. 4. Quando l accisa è a carico del venditore comunitario e in tutti i casi in cui l acquirente nazionale non ha la qualità di esercente un deposito fiscale, né quella di operatore professionale registrato o non registrato, l accisa deve essere pagata dal rappresentante fiscale del venditore, avente sede nello Stato, preventivamente autorizzato secondo le norme di cui all art

322 ART Circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro Normativa collegata Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot del 4 novembre 2009 Trasporto merci su strada per conto terzi - Scheda di trasporto Si fa riferimento alla nota di codesta Associazione avente pari oggetto, i cui estremi si citano a margine, relativa alle modalità di applicazione della normativa che introduce l obbligo della tenuta a bordo dei veicoli adibiti al trasporto di cose della c.d. «scheda di trasporto» con particolare riguardo alla documentazione equipollente. Al riguardo, sentito anche il Servizio di Polizia Stradale del Ministero dell Interno, si precisa quanto segue. Ai sensi del D.M. 554/2009, il Documento Anministrativo Semplificato (cosiddetto DAS), in quanto documento obbligatoriamente accompagnatorio di alcuni prodotti assoggettati ad accisa, è equipollente alla scheda di trasporto. Come peraltro chiarito con la circolare prot del 17 luglio 2009, i documenti equipollenti debbono comunque contenere le indicazioni riportate sul modello di scheda allegato al citato D.M. 554/2009. Pertanto, laddove il DAS - direttamente o facendo riferimento «per relationem» ad altra documentazione presente a bordo che ne integri il contenuto - contenga tutti gli elementi previsti dalla scheda di trasporto, potrà essere senz altro considerato sostitutivo della scheda stessa. 320

323 ART. 10-BIS - Altre disposizioni relative alla circolazione di prodotti già immessi in consumo... Art. 10-bis 1 Altre disposizioni relative alla circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro 1. I prodotti già assoggettati ad accisa in un altro Stato membro, che siano stati acquistati da un soggetto stabilito nel territorio dello Stato, che sia privato ovvero che, pur esercitando una attività economica, agisca in qualità di privato, e siano stati spediti o trasportati nel territorio dello Stato direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto, sono soggetti ad accisa nel territorio dello Stato. 2. Per i prodotti di cui al comma 1, il debitore dell accisa è il rappresentante fiscale designato dal venditore, avente sede nel territorio dello Stato e preventivamente autorizzato dall Amministrazione finanziaria. 3. Prima della spedizione dei prodotti di cui al comma 1, il rappresentante fiscale di cui al comma 2 fornisce una garanzia per il pagamento dell accisa sui medesimi prodotti presso l Ufficio competente dell Amministrazione finanziaria. Il medesimo rappresentante fiscale è tenuto altresì a pagare l accisa dovuta secondo le modalità vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo dei prodotti al destinatario e tenere una contabilità delle forniture effettuate. Il rappresentante fiscale deve sottoporsi a qualsiasi controllo inteso ad accertare il corretto pagamento dell accisa. 4. Per gli acquisti di tabacchi lavorati effettuati ai sensi del presente articolo, il rappresentante fiscale, fermi restando gli adempimenti di cui al comma 3, è tenuto a dare comunicazione delle spedizioni, prima dell arrivo della merce, all Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Il contenuto e le modalità di tali comunicazioni sono stabilite con determinazione del Direttore dell Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. 5. Le procedure per l autorizzazione di cui al comma 2 e le modalità per la prestazione della garanzia e per la tenuta della contabilità di cui al comma 3 sono stabilite, in relazione alle rispettive competenze, con decreto del Direttore dell Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e con determinazione del Direttore dell Agenzia delle Dogane. 6. I tabacchi lavorati acquistati ai sensi del comma 1 devono essere iscritti nelle tariffe di vendita di cui all art. 39-quater, rispettare le disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco stabilite dal D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 184, ed essere muniti del contrassegno di legittimazione di cui all art. 39-duodecies. Con provvedimento del Direttore dell Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono stabiliti, relativamente agli acquisiti di tabacchi lavorati effettuati ai sensi del presente articolo, i requisiti soggettivi richiesti ai fini del rilascio dell autorizzazione di cui al comma 2 nonché le modalità per l acquisto e le modalità per la consegna in conformità a quanto previsto dalla L. 22 dicembre 1957, n. 1293, al fine di garantire l osservanza della specifica normativa nazionale di distribuzione. 7. Per i prodotti già assoggettati ad accisa nel territorio dello Stato, acquistati da un soggetto stabilito in un altro Stato membro, che sia privato ovvero che, pur esercitando una attività econo- 1 Articolo inserito con l art. 1, comma 1 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, in vigore dal 1 aprile

324 ART. 10-BIS - Altre disposizioni relative alla circolazione di prodotti già immessi in consumo... mica, agisca in qualità di privato, spediti o trasportati, direttamente o indirettamente dal venditore nazionale o per suo conto nel medesimo Stato membro, l accisa pagata nel territorio dello Stato è rimborsata ai sensi dell art. 14, comma 3, su richiesta del venditore, a condizione che quest ultimo fornisca la prova del suo avvenuto pagamento e dimostri di avere ottemperato, anche tramite il proprio rappresentante fiscale, nello Stato membro di destinazione dei prodotti, alle procedure di cui al comma

325 ART. 10-TER - Irregolarità nella circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro Art. 10-ter 1 Irregolarità nella circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro 1. In caso di irregolarità o di infrazione verificatasi nel corso della circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro, si applicano, salvo quanto previsto per l esercizio dell azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni: a) l accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento conformemente agli artt. 10, commi 3 e 4, ovvero 10-bis, comma 3, e, in solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato alla irregolarità o all infrazione e che era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della irregolarità o dell infrazione; b) l accisa è riscossa in Italia se l irregolarità o l infrazione si è verificata nel territorio dello Stato; c) se l irregolarità o l infrazione è accertata nel territorio dello Stato e non è possibile determinare il luogo in cui essa si è effettivamente verificata, si presume che l irregolarità o l infrazione si sia verificata nel territorio dello Stato e nel momento in cui è stata accertata; d) se entro tre anni dalla data di acquisto dei prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro viene individuato il luogo in cui l irregolarità o l infrazione si è effettivamente verificata, e la riscossione compete ad altro Stato membro, l accisa eventualmente riscossa nel territorio dello Stato viene rimborsata con gli interessi calcolati, nella misura prevista dall art. 3, comma 4, dal giorno della riscossione fino a quello dell effettivo rimborso. A tale fine, il soggetto che ha pagato l accisa fornisce all Amministrazione finanziaria, entro il termine di decadenza di due anni dalla data in cui è comunicato al medesimo l avvenuto accertamento del luogo in cui l irregolarità o l infrazione si è effettivamente verificata, la prova che l accisa è stata pagata nell altro Stato membro. 2. Nei casi in cui l accisa sia stata riscossa in Italia ai sensi del comma 1, lett. a) e b), l Amministrazione finanziaria informa le competenti autorità dello Stato membro in cui i prodotti sono stati inizialmente immessi in consumo. 3. In caso di perdita irrimediabile o distruzione totale, come definite all art. 4, comma 5, dei prodotti di cui al comma 1, avvenute nel corso del trasporto nel territorio nazionale, è concesso l abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti imputabili a titolo di colpa non grave, a terzi o allo stesso soggetto passivo, sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore; per le perdite inerenti la natura stessa dei prodotti di cui al comma 1, avvenute nel corso del trasporto nel territorio nazionale, l abbuono è concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati dal decreto di cui all art. 4, comma Qualora il soggetto di cui al comma 1, lett. a), dimostri di avere pagato l accisa, o abbia diritto all abbuono d imposta ai sensi del comma 3, l Amministrazione finanziaria procede allo svincolo della garanzia dal medesimo prestata. 1 Articolo inserito con l art. 1, comma 1 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, in vigore dal 1 aprile

326 ART Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati Art Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati 1. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l accisa è dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati. 2. Possono considerarsi acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati da privati entro i seguenti quantitativi: a) bevande spiritose, 10 litri; b) prodotti alcolici intermedi, 20 litri; c) vino, 90 litri, di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante; d) birra, 110 litri; e) sigarette, 800 pezzi; f) sigaretti, 400 pezzi; g) sigari, 200 pezzi; h) tabacco da fumo, 1 chilogrammo. 3. Al fine della determinazione dell uso proprio di cui al comma 2 sono tenuti in considerazione anche le modalità di trasporto dei prodotti acquistati o il luogo in cui gli stessi si trovano, la loro natura, l oggetto dell eventuale attività commerciale svolta dal detentore e ogni documento commerciale relativo agli stessi prodotti. 4. I prodotti acquistati, non per uso proprio, e trasportati in quantità superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all art. 10. Le medesime disposizioni si applicano ai prodotti energetici trasportati dai privati o per loro conto con modalità di trasporto atipico. È considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dai serbatoi normali, dai contenitori per usi speciali o dall eventuale bidone di scorta, di capacità non superiore a 10 litri, nonché il trasporto di prodotti energetici liquidi destinati al riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate per conto di operatori professionali. 5. Ai fini del comma 4 sono considerati «serbatoi normali» di un autoveicolo quelli permanentemente installati dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo e la cui sistemazione permanente consente l utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli che, all occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono, parimenti, considerati «serbatoi normali» i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l utilizzazione diretta del gas come carburante, nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli e quelli installati permanentemente dal costruttore su tutti i contenitori per usi speciali, dello stesso tipo del contenitore considerato, la cui sistemazione permanente consente l utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali. Ai fini del comma 4 è considerato «contenitore per usi speciali» qualsiasi contenitore munito di dispositivi particolari, adattati ai sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico o altro. 1 Articolo così sostituito dall art. 1, comma 1 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, in vigore dal 1 aprile

327 ART Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati [Versione in vigore fino al 31 marzo 2010 ] Art. 11 [Art. 11 D.L. n. 331/1993] Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati 1. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l accisa è dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati. 2. Si considerano acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati da privati entro i seguenti quantitativi: a) bevande spiritose, 10 litri; b) prodotti alcolici intermedi, 20 litri; c) vino, 90 litri, di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante; d) birra, 110 litri. 3. I prodotti acquistati e trasportati in quantità superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all art. 10. Questa disposizione si applica nel caso di prodotti energetici [oli minerali] trasportati dai privati o per loro conto con modalità di trasporto atipico. È considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dai serbatoi normali (1), dai contenitori per usi speciali (2) o dall eventuale bidone di scorta, di capacità non superiore a 10 litri, nonché il trasporto di prodotti energetici [oli minerali] destinati al riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate da operatori professionali. (1) Sono considerati serbatoi normali di un autoveicolo quelli permanentemente installati dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo e la cui sistemazione permanente consente l utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli che, all occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono, parimenti, considerati serbatoi normali i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l utilizzazione diretta del gas come carburante, nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli e quelli installati permanentemente dal costruttore su tutti i contenitori per usi speciali, dello stesso tipo del contenitore considerato, la cui sistemazione permanente consente l utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali. [Nota così sostituita dal 1 giugno 2007 ex D.Lgs. 26/2007 Nella versione originale: «Sono considerati «serbatoi normali» i serbatoi installati dal costruttore e la cui sistemazione permanente consente l utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli sia, all occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono parimenti considerati «serbatoi normali» i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l utilizzazione diretta del gas come carburante, nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli». (2) È considerato «contenitore per usi speciali» qualsiasi contenitore munito di dispositivi particolari, adattati ai sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico o altro. 325

328 ART Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati Normativa collegata Cass. pen. Sez. III, 29 gennaio 2004, n Svolgimento del processo - Motivi della decisione Con sentenza del 19 gennaio 2001 del Tribunale di Bolzano - sez. dist. di Brunico, K.F., imputato «del reato p. e p. dall art. 40 D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, per avere sottratto all accertamento e al pagamento dell accisa 155 litri di gasolio da riscaldamento», precedentemente acquistato in Austria e trasportato in alcune taniche a bordo di un autovettura, venne assolto da tale addebito, con la formula «perché il fatto non costituisce reato». Tale decisione, appellata dal p.m., veniva confermata dalla Corte d Appello di Trento, Sez. dist. di Bolzano, con sentenza in epigrafe. I giudici di merito motivavano l assoluzione sul rilievo che l art. 40 del D.Lgs. n. 504 del 1995 citato sarebbe in contrasto con la Direttiva 92/12/CEE, prevedente all art. 8 la riscossione delle accise nello Stato membro in cui avviene l acquisto della merce, ove i prodotti siano, come nella specie, acquistati da privati per uso proprio; ed, al riguardo i criteri fissati dal legislatore italiano per la definizione dell uso proprio sarebbero «non realistici» ed opinabili, e quindi da disapplicare, perché vanificanti con «limiti formali» il principio comunitario, finalizzato ad evitare la doppia imposizione. Contro la sentenza di secondo grado il P.G. di Bolzano ha proposto ricorso per Cassazione, deducente erronea applicazione della normativa penale in questione e di quella comunitaria connessa. Richiamando anche giurisprudenza di questa Corte l ufficio ricorrente evidenzia come, le «modalità atipiche» del trasporto de quo, da parte di operatore non professionale, fossero tali da legittimare la pretesa tributaria, ai sensi sia dell art. 11 del citato decreto legislativo, sia dell art. 9, comma 3, della direttiva comunitaria espressamente prevedente, in tali casi, la facoltà degli Stati membri di esigere l accisa con riferimento al luogo di consumo. La difesa dell imputato, con breve memoria del 26/10 c.a. ha segnalato una decisione della Corte di Giustizia Europea (in proc. C 437/01, in materia di accisa sugli oli lubrificanti) riportatala da fonti atecniche e, comunque, palesemente inconferente. Tanto premesso, rileva questa Corte che il ricorso del P.G. altoatesino è fondato. A norma dell art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 504 del 1995, «sono sottoposti ad accisa i prodotti immessi in consumo in altri Stati membri che vengono detenuti a scopo commerciale nel territorio dello Stato», ed a termini del comma terzo del successivo art. 11 (il cui primo comma richiama il principio di cui all art. 8 della Direttiva CEE 92/12, in tema di acquisto da parte di privati consumatori) «si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all art. 10», tra gli altri, «gli oli minerali trasportati da privati e per loro conto con modalità di trasporto atipiche», precisandosi ancora, che «è considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dai serbatoi normali, dai contenitori per usi speciali, o dall eventuale bidone di scorta di capacità non superiore a dieci litri, nonché il trasporto di oli minerali con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate dagli operatori professionali». Come questa Corte già ha avuto modo di precisare (v., in particolare, Cass. 3A, 16 ottobre 2001 n. 2944), le suesposte disposizioni, conformemente all art. 9 della citata direttiva comunitaria (di pressocché identico contenuto) prevedono eccezioni alla regola di cui all art. 8 (riprodotta dall art. 11, comma 1, cit. D.Lgs) e danno luogo, nell ambito dei margini consentiti dalla normativa comunitaria, ad una presunzione assoluta di destinazione ad uso commerciale o comunque una parificazione, agli effetti fiscali, de relativo trattamento, del tutto conformemente alla normativa comunitaria. Non sussistendo, dunque, il ravvisato contrasto tra le citate norme nazionali e quelle sovranazionali di settore, la decisione impugnata (che peraltro neppure ha accertato se l accisa sia stata corrisposta in Austria) va annullata, con rinvio ad altra sezione della corte territoriale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d Appello di Trento. 326

329 ART Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 novembre 2007 Causa C-330/05 Procedimento penale a carico di Fredrik Granberg (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hovrätten för Övre Norrland) «Accise Oli minerali Modo di trasporto atipico» Conclusioni dell avvocato generale V. Trstenjak, presentate il 27 febbraio 2007 Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 novembre 2007 Massime della sentenza 1. Disposizioni tributarie Armonizzazione delle legislazioni Accise Direttiva 92/12 Prodotti soggetti ad accisa Determinazione dello Stato membro in cui è esigibile l accisa (Direttiva del Consiglio 92/12, art. 9, n. 3) 2. Disposizioni tributarie Armonizzazione delle legislazioni Accise Direttiva 92/12 Prodotti soggetti ad accisa Determinazione dello Stato membro in cui è esigibile l accisa (Direttiva del Consiglio 92/12, art. 9, n. 3) 3. Disposizioni tributarie Armonizzazione delle legislazioni Accise Direttiva 92/12 Prodotti soggetti ad accisa Determinazione dello Stato membro in cui è esigibile l accisa (Direttiva del Consiglio 92/12, artt. 7, n. 4, e 9, n. 3) 1. L art. 9, n. 3, della direttiva 92/12, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, non consente di assoggettare, in generale, al pagamento di diritti d accisa nello Stato membro di consumo il gasolio da riscaldamento acquistato in un altro Stato membro da parte di un privato per i propri bisogni e trasportato dal medesimo verso tale Stato membro di consumo a prescindere dalla modalità utilizzata dal privato per effettuare il trasporto. Infatti, uno Stato membro può esercitare la facoltà prevista in tale disposizione solo qualora il trasporto della merce sia effettuato dal privato mediante una modalità di trasporto rientrante nella nozione di «modi di trasporto atipici», come definita in tale disposizione. (v. punti 31-32, dispositivo 1) 2. Il trasporto da parte di un privato di l di gasolio da riscaldamento in tre recipienti comunemente chiamati «grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa» caricati a bordo di un furgone costituisce un «modo di trasporto atipico» ai sensi dell art. 9, n. 3, della direttiva 92/12, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa. (v. punto 41, dispositivo 2) 3. L art. 7, n. 4, della direttiva 92/12, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, non osta a che la legislazione di uno Stato membro di destinazione in cui l accisa è esigibile, come è consentito dall art. 9, n. 3, di questa direttiva, imponga al privato che acquisti personalmente e per i propri bisogni gasolio da riscaldamento in un altro Stato membro in cui tale merce è stata commercializzata e che trasporti egli stesso tale merce verso il suddetto Stato di destinazione avvalendosi di un «modo di trasporto atipico», ai sensi del summenzionato art. 9, n. 3, di aver costituito una garanzia per assicurare il pagamento dei diritti di accisa e di essere munito di un documento di accompagnamento nonché di un documento che attesta la costituzione di tale garanzia. Infatti, come risulta dal tredicesimo considerando e dall art. 18 della direttiva, la finalità del documento di accompagnamento è in particolare quella di permettere di identificare le merci trasportate e di accertare la loro situazione rispetto al debito fiscale che esse determinano; a tal fine, 327

330 ART Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati non si può quindi escludere che uno Stato membro di destinazione possa imporre che, in caso di trasporto di gasolio da riscaldamento da parte di un privato che si avvalga di un modo di trasporto atipico, tale privato sia munito di siffatti documenti. (v. punti 54-56, dispositivo 3) Sentenza della Corte (Prima Sezione) - 15 novembre 2007 (*) - «Accise Oli minerali Modo di trasporto atipico» Nel procedimento C-330/05, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell art. 234 CE, dallo Hovrätten för Övre Norrland (Svezia), con decisione 22 agosto 2005, pervenuta in cancelleria il 6 settembre 2005, nel procedimento penale a carico di Fredrik Granberg, LA CORTE (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano (relatore), R. Schintgen, M. Ileši e E. Levits, giudici, avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 23 novembre 2006, considerate le osservazioni presentate: per il sig. Granberg, dal sig. L. Lindström, advokat; per il governo svedese, dalla sig.ra K. Norman e dal sig. A. Kruse, in qualità di agenti; per il governo greco, dal sig. S. Spyropoulos, dalle sig.re N. Dafniou, Z. Chatzipavlou e S. Trekli, in qualità di agenti; per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Albenzio, avvocato dello Stato; per il governo polacco, dal sig. J. Pietras, in qualità di agente; per il Consiglio dell Unione europea, dalle sig.re E. Karlsson e M.-M. Josephides, in qualità di agenti; per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. W. Mölls e dalla sig.ra L. Ström van Lier, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell avvocato generale, presentate all udienza del 27 febbraio 2007, ha pronunciato la seguente Sentenza 1. La domanda di decisione pregiudiziale riguarda l interpretazione degli artt. 7, n. 4, e 9, n. 3, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1992, 92/108/CEE (GU L 390, pag. 124; in prosieguo: la «direttiva»), nonché la validità di questa seconda disposizione. 2. Tale domanda è stata presentata nell ambito del procedimento penale avviato contro il sig. Granberg, per aver introdotto illegalmente in Svezia gasolio da riscaldamento, cioè un olio minerale ai sensi dell art. 9, n. 3, della direttiva. Contesto normativo - Normativa comunitaria 3. I considerando quinto-settimo, dodicesimo e tredicesimo della direttiva enunciano quanto segue: 328

331 ART Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati «considerando che qualsiasi fornitura, detenzione in previsione della fornitura o destinazione all uso di un operatore che svolga un attività economica a titolo indipendente o all uso di un organismo di diritto pubblico, avente luogo in uno Stato membro diverso da quello di immissione in consumo, rende l accisa esigibile in quest ultimo Stato membro; considerando che i prodotti soggetti ad accisa che sono acquistati dai privati per proprio uso, trasportati dai medesimi, devono essere tassati nello Stato membro in cui tali prodotti sono stati acquistati; considerando che, per stabilire che i prodott[i] soggetti ad accisa non sono detenuti a fini personali bensì a fini commerciali, gli Stati membri devono tener conto di un certo numero di criteri; ( ) considerando che, per assicurare la riscossione dell imposta alle aliquote stabilite dagli Stati membri, si deve instaurare una procedura relativa alla circolazione di tali prodotti in regime di sospensione; considerando che a tale titolo è anzitutto necessario che ogni spedizione possa essere facilmente identificata; che la situazione di questa deve essere immediatamente conoscibile con riguardo all obbligazione tributaria da cui è gravata; che è quindi necessario prevedere un documento d accompagnamento conforme a dette esigenze, che può essere amministrativo o commerciale; che il documento commerciale utilizzato deve contenere gli elementi essenziali presenti nel documento amministrativo». 4. Ai sensi dell art. 3, n. 1, della direttiva, essa è applicabile, a livello comunitario, agli oli minerali, all alcol e alle bevande alcoliche, nonché ai tabacchi lavorati. 5. L art. 6, n. 1, della direttiva dispone: «L accisa diviene esigibile all atto dell immissione in consumo ( ). Si considera immissione in consumo di prodotti soggetti ad accisa: a) lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo; b) la fabbricazione, anche irregolare, dei prodotti in questione al di fuori di un regime sospensivo; c) l importazione, anche irregolare, dei prodotti in questione, quando essi non sono vincolati a un regime sospensivo». 6. L art. 7 della direttiva stabilisce quanto segue: «1. 1. Nel caso in cui prodotti soggetti ad accisa, che siano già stati immessi in consumo in uno Stato membro, sono detenuti a scopo commerciale in un altro Stato membro, le accise vengono riscosse nello Stato membro in cui i prodotti sono detenuti. ( ) 4. I prodotti di cui al paragrafo 1 circolano tra i territori dei diversi Stati membri sotto scorta di un documento di accompagnamento in cui sono menzionati i principali elementi del documento di cui all art. 18, paragrafo 1. La forma e il contenuto di questo documento sono stabiliti secondo la procedura prevista dall art. 24 della presente direttiva. ( )». 7. Secondo la formulazione dell art. 8 della direttiva: «Per i prodotti acquistati dai privati per proprio uso e trasportati dai medesimi, il principio che disciplina il mercato interno stabilisce che i diritti di accisa siano riscossi dallo Stato membro in cui i prodotti sono acquistati». 8. L art. 9, n. 3, della direttiva stabilisce: «Gli Stati membri possono altresì prevedere che l accisa diventi esigibile nello Stato membro di consumo al momento dell acquisto di oli minerali già immessi in consumo in un altro Stato membro qualora questi prodotti siano trasportati con modi di trasporto atipici, da privati o per conto di questi ultimi. Va considerato come modo di trasporto atipico il trasporto di carburante in contenitori diversi dal serbatoio degli autoveicoli o dall apposito bidone di scorta, nonché il trasporto di prodotti liquidi per riscaldamento diversamente che in autocisterne utilizzate per conto di operatori professionali». 329

332 ART Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati 9. L art. 18 della direttiva dispone quanto segue: «1. Nonostante l eventuale uso di procedure informatizzate, ogni prodotto che è soggetto ad accisa e che circola in regime di sospensione tra i territori dei diversi Stati membri, compresi quelli che circolano per via marittima o aerea direttamente da un porto o aeroporto della Comunità verso l altro, è accompagnato da un documento rilasciato dallo speditore. Esso può essere un documento amministrativo o commerciale. La forma e il contenuto di tale documento nonché la procedura da seguire qualora esso sia oggettivamente inadeguato sono definiti secondo la procedura di cui all art Al fine di identificare le merci e procedere al loro controllo, è opportuno procedere al conteggio dei colli e alla descrizione dei prodotti sul documento di cui al paragrafo 1, ed eventualmente al suggellamento per volume effettuato dallo speditore allorché il mezzo di trasporto è riconosciuto idoneo al suggellamento da parte dello Stato membro di partenza, o al suggellamento dei colli effettuato dallo speditore. 3. Nel caso in cui il destinatario non sia un depositario autorizzato o un operatore registrato e nonostante l art. 17, il documento di cui al paragrafo 1 deve essere accompagnato da un documento che attesti il pagamento dei diritti d accisa nello Stato membro di destinazione o l osservanza di qualsiasi altra modalità che garantisca la riscossione delle accise, in base alle condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione. Tale documento deve indicare: l indirizzo dell ufficio interessato delle autorità fiscali dello Stato membro di destinazione; la data ed il riferimento del pagamento o dell accettazione della garanzia del pagamento da parte di tale ufficio. ( )». Normativa nazionale 10. L art. 4 del capo 1 della legge relativa al controllo, nell ambito della percezione dei diritti d accisa, del trasporto, tra l altro, dei prodotti alcolici, del tabacco lavorato e degli oli minerali [lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter; in prosieguo: la «LPK»] dispone quanto segue: «Per soggetto passivo, si intende il soggetto passivo dell accisa conformemente: ( ) 3. al capo 4, art. 1, primo comma, punti 1-5 o 7, o art. 2, della legge (1994:1776) relativa all imposta sull energia [lag (1994:1776) om skatt på energi; in prosieguo: la «LSE»]». 11. L art. 1 del capo 4 della LSE prevede quanto segue: «È soggetta alla tassa sull energia ( ): (...) 5. qualsiasi persona ( ) che introduca o riceva combustibile in Svezia, proveniente da un altro Stato membro della Comunità europea; (...)». 12. L art. 1-bis del capo 4 della LSE dispone: «La tassa non è dovuta ai sensi dell art. 1, punto 5, ( ) 3. per i carburanti introdotti in Svezia per uso privato nel serbatoio di veicoli, navi o aerei o in bidoni di scorta che contengano al massimo 10 l». 13. Ai sensi dell art. 6 del capo 1 della LPK: «Un prodotto soggetto ad accisa può essere trasportato solo se sono soddisfatte tutte le condizioni in materia di documento di accompagnamento, di costituzione di una garanzia [per assicurare il pagamento della tassa], di prova di tale costituzione e di obbligo di dichiarazione previste dalle leggi indicate all art. 2 o dalle disposizioni di cui all art. 5-bis». 330

333 ART Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati 14. In forza dell art. 1 del capo 5 della LPK, chi introduce intenzionalmente in Svezia prodotti soggetti ad accise da uno Stato rientrante nell area in cui si applica la normativa comunitaria sulle accise in violazione dell art. 6 del capo 1 della medesima legge e, di conseguenza, rischia di complicare seriamente l attività di controllo fiscale delle autorità sul trasporto delle merci, è condannato per trasporto illegale di prodotti soggetti ad accise alla reclusione non superiore a due anni. Se l infrazione deve considerarsi lieve l autore è punito con un ammenda. Causa principale e questioni pregiudiziali 15. Il 7 dicembre 2003 il sig. Granberg, che si trovava a bordo di un furgone proveniente dalla Finlandia, è stato fermato al posto doganale svedese di Övertorneå. Le autorità doganali hanno accertato che nel veicolo si trovavano l di gasolio commercializzato in Finlandia come prodotto per il riscaldamento. Il detto gasolio era trasportato in un vano di carico coperto ed era contenuto in tre recipienti comunemente denominati «grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa» (in prosieguo: i «GRV»). Detti GRV erano di un tipo utilizzato da professionisti, in particolare per il trasporto di oli idraulici. Il gasolio di cui trattasi doveva servire a riscaldare l abitazione del sig. Granberg ed era quindi destinato al suo uso privato. In applicazione dell art. 1 del capo 4 della LSE, letto in combinato disposto con l art. 4 del capo 1 della LPK, detta merce è stata considerata come soggetta al versamento di diritti di accise. 16. Il sig. Granberg è stato perseguito dal pubblico ministero per aver seriamente complicato lo svolgimento dei controlli fiscali, poiché non aveva presentato alcuna dichiarazione alle autorità fiscali competenti prima di procedere al trasporto del detto gasolio, non aveva costituito una garanzia per il pagamento delle tasse dovute e non aveva presentato né la prova della costituzione di una garanzia né un documento di accompagnamento semplificato. Con decisione 4 maggio 2004, lo Haparanda Tingsrätt [Tribunale di primo grado di Haparanda] lo ha condannato ad un ammenda per trasporto illegale di prodotti soggetti ad accise. 17. Il sig. Granberg interponeva appello contro tale sentenza dinanzi allo Hovrätten för Övre Norrland (Corte d appello per la Svezia settentrionale superiore). Egli ammette i fatti materiali che gli erano addebitati, ma contesta che essi costituiscano una violazione. Egli sostiene infatti che, imponendo il versamento delle accise per qualsiasi importazione di gasolio da riscaldamento e in mancanza di eccezioni per le importazioni effettuate con sistemi diversi dai «modi di trasporto atipici» ai sensi dell art. 9, n. 3, della direttiva, il legislatore svedese non ha trasposto o per lo meno ha trasposto in modo scorretto le norme di tale direttiva. 18. In tali circostanze lo Hovrätten för Övre Norrland ha deciso di sospendere la pronuncia e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l art. 9, n. 3, della direttiva ( ) dia la possibilità agli Stati membri di escludere, in generale, il gasolio da riscaldamento dall ambito di applicazione dell art. 8 della direttiva stessa, per cui [la normativa di] uno Stato membro può prevedere che un privato che ha acquistato, direttamente e per proprio uso, gasolio da riscaldamento in un altro Stato membro, in cui tale prodotto è stato messo in commercio, e che lo ha trasportato egli stesso verso lo Stato membro di destinazione, sia tenuto a pagare i diritti di accisa in quest ultimo Stato, a prescindere dal modo in cui il gasolio è stato trasportato. 2) Qualora la risposta alla questione n. 1 sia affermativa, se l art. 9, n. 3, [della direttiva] sia compatibile con il principio della libera circolazione delle merci, sancito dal Trattato CE, nonché con il principio di proporzionalità, alla luce del fatto che lo scopo dell art. 9, n. 3, della direttiva sembra essere quello di indurre i privati ad astenersi dal trasportare oli minerali, prevedendo un eccezione al principio secondo cui, quando un privato acquista dei prodotti per proprio uso e li trasporta egli stesso, i diritti di accisa devono essere riscossi nello Stato membro in cui prodotti sono acquistati, e se tale scopo sia compatibile con il fondamento giuridico della direttiva stessa, invocato dal Consiglio [dell Unione europea], oppure se l art. 9, n. 3, della direttiva sia illegittimo. 331

334 ART Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati 3) Qualora la risposta alla questione n. 1 sia negativa, se il trasporto da parte di un privato di 3000 l di gasolio da riscaldamento in tre recipienti comunemente denominati [GRV], che possono essere, di per sé, riconosciuti idonei al trasporto professionale di merci pericolose, in particolare in forma liquida, nel vano di un furgone, costituisca un modo di trasporto atipico ai sensi dell art. 9, n. 3, [della direttiva]. 4) Se sia conforme all art. 7, n. 4, [della direttiva] che uno Stato membro adotti una disposizione per cui un privato che ha acquistato, direttamente e per uso proprio, gasolio da riscaldamento in un altro Stato membro, in cui tale prodotto è stato messo in commercio, e che lo ha trasportato egli stesso nello Stato membro di destinazione avvalendosi di un modo di trasporto atipico ai sensi dell art. 9, n. 3, della direttiva, sia tenuto a costituire una garanzia per il pagamento dei diritti di accisa e ad avere, al momento del trasporto, un documento di accompagnamento semplificato e la prova della costituzione di una garanzia per il pagamento dei diritti di accisa». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 19. Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l art. 9, n. 3, della direttiva dia la possibilità di assoggettare, in generale, al pagamento dell accisa nello Stato membro di consumo il gasolio da riscaldamento acquistato in un altro Stato membro da un privato per bisogni propri e da lui trasportato verso tale Stato membro di consumo, a prescindere dalla modalità utilizzata per effettuare tale trasporto. Osservazioni sottoposte alla Corte 20. Il governo polacco, il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee propongono di risolvere tale questione in senso negativo. 21. Essi sostengono che l art. 9, n. 3, della direttiva dà la possibilità agli Stati membri di escludere dalla sfera di applicazione dell art. 8 della medesima il gasolio da riscaldamento importato sul loro territorio da un privato per bisogni propri esclusivamente a condizione che quest ultimo utilizzi, a tal fine, un «modo di trasporto atipico» ai sensi del summenzionato art. 9, n Secondo il governo polacco e il Consiglio, poiché quest ultima disposizione costituisce una deroga alla regola generale prevista all art. 8 della direttiva, essa deve essere interpretata restrittivamente. A tale proposito il Consiglio precisa che se il legislatore comunitario avesse voluto consentire agli Stati membri di escludere dall ambito di applicazione del detto art. 8 qualsiasi trasporto di gasolio da riscaldamento effettuato da un privato lo avrebbe espressamente previsto. 23. I governi svedese, ellenico e italiano, di parere opposto, ritengono che gli Stati membri possano escludere dall ambito di applicazione dell art. 8 della direttiva i prodotti da riscaldamento allo stato liquido trasportati da privati e, di conseguenza, rendere l accisa su tali prodotti esigibile nello Stato membro di consumo, indipendentemente dalla modalità di trasporto prescelta. 24 Il governo svedese afferma principalmente che dalla lettera stessa dell art. 9, n. 3, della direttiva risulta che, per quanto riguarda il gasolio da riscaldamento, non esiste alcuna possibilità per un privato di trasportare questo tipo di prodotto con un modo di trasporto «tipico», e quindi di essere esentato dal pagamento dell accisa nello Stato membro di consumo. Infatti, tale disposizione sarebbe diretta a permettere agli Stati membri di impedire, in generale, il trasporto di gasolio da riscaldamento da parte di privati. 25. I governi ellenico e italiano osservano, dal canto loro, che, in considerazione della loro natura particolare, i prodotti da riscaldamento allo stato liquido sono stati esclusi dal legislatore comunitario dal campo di applicazione dell art. 8 della direttiva. Infatti, a differenza di altri prodotti soggetti ad accise, come il tabacco e le bevande alcoliche, i prodotti da riscaldamento 332

335 ART Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati allo stato liquido non sarebbero normalmente trasportati dai privati per loro uso personale. Sarebbe quindi possibile presumere che tale tipo di prodotto sia esclusivamente trasportato a fini commerciali. Risposta della Corte 26. Come la Corte ha già rilevato, la direttiva intende fissare un certo numero di regole quanto alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accise, segnatamente al fine di assicurare che l esigibilità delle accise sia identica in tutti gli Stati membri (sentenze 2 aprile 1998, causa C-296/95, EMU Tabac e a., Racc. pag. I-1605, punto 22; 5 aprile 2001, C-325/99, van de Water, Racc. pag. I-2729, punto 39; 12 dicembre 2002, C-395/00, Cipriani, Racc. pag. I-11877, punto 41, e 23 novembre 2006, C-5/05, Joustra, Racc. pag. I-11075, punto 27). 27. A tale riguardo, l art. 8 della direttiva fissa il principio generale secondo cui i diritti di accisa sui prodotti acquistati dai privati per i loro bisogni personali e trasportati dai medesimi sono dovuti nello Stato membro in cui sono stati acquistati (v., in tal senso, sentenza Joustra, cit., punti 31 e 33). 28. Tuttavia, per quanto riguarda l acquisto di oli minerali già commercializzati in uno Stato membro, l art. 9, n. 3, della direttiva permette di derogare alla regola generale enunciata all art. 8 di tale direttiva, e così di prevedere che l accisa sia parimenti esigibile in un altro Stato membro in cui tali oli sono stati trasportati per esservi consumati. 29. Gli Stati membri possono tuttavia avvalersi di tale facoltà solo se sono soddisfatte talune condizioni. Così, gli oli minerali soggetti a diritti di accisa in base al suddetto art. 9, n. 3, devono essere trasportati da privati o per loro conto «seguendo modi di trasporto atipici», definiti da tale disposizione come «il trasporto di carburante in contenitori diversi dal serbatoio degli autoveicoli o dall apposito bidone di scorta, nonché il trasporto di prodotti liquidi per riscaldamento diversamente che in autocisterne utilizzate per conto di operatori professionali». 30. Occorre altresì rilevare che, in quanto deroga ad una regola generale, la disposizione in esame deve essere interpretata restrittivamente (v. in tal senso, in particolare, sentenze 18 gennaio 2001, causa C-83/99, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-445, punto 19; 12 dicembre 2002, causa C-5/01, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-11991, punto 56, e 26 maggio 2005, causa C-43/04, Stadt Sundern, Racc. pag. I-4491, punto 27). 31. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il governo svedese, l art. 9, n. 3, della direttiva non può essere interpretato nel senso che esso consente di assoggettare all accisa anche nello Stato membro di consumo qualsiasi importazione di gasolio da riscaldamento da parte di un privato a fini personali, indipendentemente dalla modalità di trasporto utilizzata. Infatti, uno Stato membro non può esercitare la facoltà prevista in tale disposizione qualora il trasporto della merce sia effettuato da tale privato mediante una modalità di trasporto che non rientra nella nozione di «modi di trasporto atipici», come definita in tale disposizione, richiamata al punto 29 della presente sentenza. 32. Occorre quindi risolvere la prima questione pregiudiziale proposta nel senso che l art. 9, n. 3, della direttiva non consente di assoggettare, in generale, al pagamento di diritti d accisa nello Stato membro di consumo il gasolio da riscaldamento acquistato in un altro Stato membro da parte di un privato per bisogni propri e trasportato dal medesimo verso tale Stato membro di consumo a prescindere dalla modalità utilizzata dal privato in questione per effettuare il trasporto. Sulla seconda questione 33. In considerazione della risposta data alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione proposta. 333

336 ART Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati Sulla terza questione 34. Con la terza questione il giudice del rinvio chiede se il trasporto da parte di un privato di l di gasolio da riscaldamento in tre GRV caricati a bordo di un furgone costituisca «un modo di trasporto atipico» ai sensi dell art. 9, n. 3, della direttiva. Osservazioni presentate alla Corte 35. La Commissione osserva che le diverse versioni linguistiche dell art. 9, n. 3, della direttiva non coincidono esattamente su questo punto. Essa sostiene quindi che tale disposizione deve essere interpretata alla luce del suo contenuto, del contesto della sua adozione e del principio dell interpretazione restrittiva delle eccezioni. Di conseguenza, solamente il trasporto di gasolio da riscaldamento effettuato da un vettore professionista per conto di un privato e per mezzo di un autocisterna sarebbe escluso dalla nozione di modo di trasporto atipico. Per contro, il trasporto di tale prodotto da parte di un privato con GRV rientrerebbe in tutta evidenza in tale nozione. 36 I governi italiano e polacco, pur giungendo alla stessa conclusione della Commissione, sottolineano la chiarezza e la precisione del detto art. 9, n. 3, la cui interpretazione non farebbe sorgere alcun dubbio. Risposta della Corte 37. Come è stato ricordato al punto 29 della presente sentenza, conformemente alla definizione di cui all art. 9, n. 3, della direttiva, per modo di trasporto atipico si deve intendere «il trasporto di carburante in contenitori diversi dal serbatoio degli autoveicoli o dall apposito bidone di scorta, nonché il trasporto di prodotti liquidi per riscaldamento diversamente che in autocisterne utilizzate per conto di operatori professionali». 38. Dal testo stesso di tale disposizione risulta che qualsiasi trasporto di prodotti da riscaldamento allo stato liquido che non sia effettuato in autocisterne deve essere considerato come un modo di trasporto atipico. 39. Tale interpretazione è d altronde confermata dalle diverse versioni linguistiche della detta disposizione. Questo è il caso, in particolare, per le espressioni «tankers», di cui alla versione inglese, «autocisterne», nella versione italiana, e «cystern», in quella polacca. 40. Pertanto, occorre constatare che il trasporto di gasolio da riscaldamento effettuato da un privato utilizzando non un autocisterna, ma un semplice furgone, come nella causa principale, costituisce un «modo di trasporto atipico» ai sensi dell art. 9, n. 3, della direttiva. La circostanza che, nella causa in esame, il detto gasolio fosse contenuto in tre GRV non può mettere in discussione tale conclusione. 41. Di conseguenza, occorre risolvere la terza questione pregiudiziale proposta nel senso che il trasporto da parte di un privato di l di gasolio da riscaldamento in tre GRV caricati a bordo di un furgone costituisce un «modo di trasporto atipico» ai sensi dell art. 9, n. 3, della direttiva. Sulla quarta questione 42. Con la quarta questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l art. 7, n. 4, della direttiva permetta ad uno Stato membro di esigere che un privato che trasporta per bisogni propri gasolio da riscaldamento impiegando una modalità di trasporto atipico costituisca una garanzia per il pagamento dei diritti d accisa e sia munito, al momento del trasporto, di una prova della costituzione di tale garanzia e di un documento di accompagnamento. Osservazioni presentate alla Corte 43. La Commissione rileva che l art. 7, n. 1, della direttiva, che descrive i prodotti a cui si riferisce il n. 4 dello stesso articolo, riguarda esclusivamente i prodotti «detenuti a scopo commer- 334

337 ART Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati ciale». Essa ritiene quindi che quest ultima disposizione non riguardi i prodotti acquisiti da privati per loro propri bisogni e, di conseguenza, non si applichi nella causa principale. A tale riguardo, essa sottolinea che dai considerando terzo, quinto, sesto e undicesimo della direttiva risulta che essa opera una distinzione netta tra, da un lato, le merci che sono detenute a fini commerciali e il cui trasporto deve essere accompagnato da documenti e, dall altro lato, le merci detenute a fini personali, per il cui trasporto verso un altro Stato membro non è richiesto alcun documento. 44. La Commissione aggiunge che non vi è alcuna disposizione nella direttiva che preveda che i prodotti considerati all art. 9, n. 3, di essa, debbano circolare accompagnati da un qualsiasi documento o essere oggetto della costituzione di una garanzia. 45. I governi svedese e polacco sostengono, al contrario, che dall art. 9 della direttiva risulta che qualsiasi trasporto effettuato con una modalità di trasporto atipico è effettuato a scopi commerciali. Il primo di tali governi aggiunge che la detta disposizione è fondata sul principio secondo cui ai privati non dovrebbe essere consentito trasportare oli minerali. Pertanto, qualsiasi trasporto di tali prodotti, anche effettuato da un privato per suoi bisogni particolari, deve essere considerato come di natura commerciale, e quindi essere assoggettato agli obblighi previsti dall art. 7, n. 4, della direttiva. Risposta della Corte 46. In via preliminare, occorre rilevare che l art. 7, n. 4, della direttiva, relativo alla circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa in base ad un documento di accompagnamento, rinvia all art. 18, n. 1, della medesima direttiva, che prevede che qualsiasi prodotto assoggettato ad accisa che circola in regime di sospensione tra i territori dei diversi Stati membri deve essere accompagnato da un documento amministrativo o commerciale emesso dallo speditore. 47. L art. 18, n. 3, della direttiva prevede la possibilità che il detto documento sia accompagnato da un altro documento che attesti il pagamento dei diritti d accisa nello Stato membro di destinazione o l osservanza di qualsiasi altra modalità che garantisca la riscossione delle accise, in base alle condizioni stabilite dalle autorità competenti di tale Stato membro. In conformità della medesima disposizione, quest ultimo documento deve menzionare in particolare la data e il riferimento del pagamento dei diritti o dell accettazione della garanzia del pagamento da parte delle autorità fiscali dello Stato membro di destinazione. 48. Dopo aver precisato questo fatto, occorre constatare che l art. 7, n. 1, della direttiva, che menziona i prodotti che devono circolare corredati da un documento di accompagnamento come quello prescritto al n. 4 del medesimo articolo, riguarda esclusivamente i prodotti «detenuti a fini commerciali». 49. Come la Corte ha già giudicato, la direttiva stabilisce una distinzione tra, da un lato, tali merci e, dall altro, le merci detenute a fini personali, il cui trasporto non richiede alcun documento (v., in tal senso, citate sentenze EMU Tabac e a., punto 23, e Joustra, punto 28). 50. Infatti, poiché l art. 8 della direttiva prevede che, per i prodotti detenuti a fini personali, i diritti di accisa sono dovuti nello Stato membro in cui sono stati acquistati, tale disposizione non richiede alcun documento in vista del loro trasporto verso un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenza EMU Tabac e a., cit., punto 24). 51. Orbene, occorre rilevare che il gasolio da riscaldamento acquistato da un privato per i propri bisogni e da lui trasportato con modalità di trasporto atipico è un prodotto detenuto a fini personali. Quindi, alla luce di quanto precede, l art. 7, n. 4, della direttiva non richiede che, in tali circostanze, il prodotto circoli corredato da un documento di accompagnamento. 52. Da tale conclusione non può tuttavia dedursi che uno Stato membro non possa imporre che il trasporto di gasolio da riscaldamento detenuto a fini personali avvenga in base ad un documento di tale natura. 53. Tale obbligo potrebbe essere necessario in caso di trasporto di oli minerali con modalità di trasporto atipico, qualora lo Stato membro di consumo, esercitando la facoltà prevista all art. 9, n. 335

338 ART Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati 3, della direttiva, esiga il pagamento dei diritti di accisa, per cui deve poter controllare la situazione fiscale di tali prodotti. 54. Infatti, come risulta dal tredicesimo considerando e dall art. 18 della direttiva, la finalità del documento di accompagnamento è in particolare quella di permettere di identificare le merci trasportate e di accertare la loro situazione rispetto al debito fiscale che esse determinano. 55. Non si può quindi escludere che uno Stato membro di destinazione possa imporre a tal fine che, in caso di trasporto di gasolio da riscaldamento da parte di un privato che si avvalga di un modo di trasporto atipico, tale privato sia munito di un documento di accompagnamento e di un documento che attesta la costituzione di una garanzia per assicurare il pagamento dei diritti di accisa. 56. Alla luce delle considerazioni che precedono occorre risolvere la quarta questione pregiudiziale proposta nel senso che l art. 7, n. 4, della direttiva non osta a che la legislazione di uno Stato membro di destinazione in cui l accisa è esigibile, come è consentito dall art. 9, n. 3, di questa direttiva, imponga al privato che acquisti personalmente e per i propri bisogni gasolio da riscaldamento in un altro Stato membro in cui tale merce è stata commercializzata e che trasporti egli stesso tale merce verso il suddetto Stato di destinazione avvalendosi di un «modo di trasporto atipico», ai sensi del summenzionato art. 9, n. 3, di aver costituito una garanzia per assicurare il pagamento dei diritti di accisa e di essere munito di un documento di accompagnamento nonché di un documento che attesta la costituzione di tale garanzia. Sulle spese 57. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: 1) L art. 9, n. 3, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1992, 92/108/CEE, non consente di assoggettare, in generale, al pagamento di diritti d accisa nello Stato membro di consumo il gasolio da riscaldamento acquistato in un altro Stato membro da parte di un privato per bisogni propri e trasportato dal medesimo verso tale Stato membro di consumo a prescindere dalla modalità utilizzata dal privato per effettuare il trasporto. 2) Il trasporto da parte di un privato di l di gasolio da riscaldamento in tre recipienti comunemente chiamati «grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa» caricati a bordo di un furgone costituisce un «modo di trasporto atipico» ai sensi dell art. 9, n. 3, della direttiva 92/12, come modificata dalla direttiva 92/108. 3) L art. 7, n. 4, della direttiva 92/12, come modificata dalla direttiva 92/108, non osta a che la legislazione di uno Stato membro di destinazione in cui l accisa è esigibile, come è consentito dall art. 9, n. 3, di questa direttiva, imponga al privato che acquisti personalmente e per i propri bisogni gasolio da riscaldamento in un altro Stato membro in cui tale merce è stata commercializzata e che trasporti egli stesso tale merce verso il suddetto Stato di destinazione avvalendosi di un «modo di trasporto atipico», ai sensi del summenzionato art. 9, n. 3, di aver costituito una garanzia per assicurare il pagamento dei diritti di accisa e di essere munito di un documento di accompagnamento nonché di un documento che attesta la costituzione di tale garanzia. 336

339 ART Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa Art. 12 [Art. 23 D.L. n. 271/1957 (*) - Art. 12 D.L. n. 331/1993] Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa Fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, i prodotti assoggettati ad accisa sono custoditi e contabilizzati secondo le modalità stabilite e circolano con un apposito documento di accompagnamento, analogo a quello previsto dall art. 10, comma 5. Nel caso di spedizioni fra località nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro, è utilizzato il documento di cui all art. 10, comma 5, ed è presentata, da parte del mittente e prima della spedizione dei prodotti, apposita dichiarazione all Ufficio dell Amministrazione finanziaria competente per territorio in relazione al luogo di spedizione. 2. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 non si applicano per i prodotti custoditi e movimentati dalle amministrazioni dello Stato. (*) Il riferimento al D.L. n. 271/1957 riguarda il D.L. 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 luglio 1957, n Si tratta di prodotti per i quali è stata assolta l accisa ad aliquota piena. 2 Primo comma così sostituito dall art. 1, comma 1 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, in vigore dal 1 aprile Nella versione originale: «Fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, i prodotti assoggettati ad accisa sono custoditi e contabilizzati secondo le modalità stabilite e circolano con un apposito documento di accompagnamento, analogo a quello previsto per la circolazione intracomunitaria [D.A.S. - reg. CEE n. 3649/92]. Nel caso di spedizioni fra località nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro, è utilizzato il documento di cui all art. 10, comma 2, ed è presentata, da parte del mittente e prima della spedizione delle merci, apposita dichiarazione all ufficio tecnico di finanza, competente per il luogo di provenienza». 337

340 ART Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa Normativa collegata Decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210 Relativo all approvazione del regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise [coordinato con le modifiche introdotte con il decreto 16 maggio 1997, n. 148] Capo I - Circolazione degli oli minerali, dell alcole e delle bevande alcoliche in regime sospensivo Art. 1 - Documento di accompagnamento accise 1. La circolazione in regime sospensivo degli oli minerali, dell alcole e delle bevande alcoliche, di cui all art. 6 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, d ora in avanti denominato «testo unico», avviene con scorta del «Documento di Accompagnamento Accise», d ora in avanti indicato con la sigla «DAA», di cui al Regolamento (CEE) n. 2719/92, della Commissione, dell 11 settembre 1992 e successive modificazioni. Esso può consistere: a) in un documento amministrativo di accompagnamento, qualora sia conforme al modello allegato al citato regolamento (CEE) n. 2719/92; b) ovvero in un documento commmerciale, redatto su un modello di tipo diverso dal precedente, a condizione che contenga le stesse informazioni, contraddistinte dal corrispondente numero di casella, previste per il documento amministrativo. Art. 2 - Composizione e modalità di emissione del DAA 1. Il DAA si compone di quattro esemplari, recanti lo stesso numero identificativo, cosi destinati: a) l esemplare n. 1 viene conservato dallo speditore; b) l esemplare n. 2 scorta la merce e viene conservato dal destinatario; c) l esemplare n. 3 scorta la merce ai fini dell appuramento di cui all art. 3; d) l esemplare n. 4 scorta la merce e viene trasmesso dal destinatario all autorità fiscale competente per i controlli sul luogo di destinazione. 2. Prima della loro compilazione i DAA di tipo amministrativo sono soggetti a bollatura, mediante apposizione del timbro a secco, da parte dell ufficio tecnico di finanza competente per territorio, d ora in avanti indicato con la sigla «UTF». 3. I modelli da sottoporre a bollatura riportano, su ciascun esemplare, le seguenti indicazioni precompilate: a) denominazione del depositario autorizzato; b) codice di accisa del deposito fiscale; c) numero identificativo del documento, il quale è attribuito dal depositario autorizzato secondo una numerazione progressiva, anche sotto forma di codice alfanumerico, in maniera che non vi siano ripetizioni per ciascun deposito fiscale. Per la circolazione di merce nel solo ambito del territorio nazionale il documento riporta, inoltre, la dicitura: «circolazione interna». [tale dicitura non rientra nelle indicazioni precompilate; è un errore di stampa - V. Circolare Minfinanze prot. n. 373 del 21 maggio 1996, lett. b)]. 338

341 ART Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa 4. Le indicazioni di cui al comma 3 sono precompilate o direttamente nelle rispettive caselle n. 1, 2 e 3 del DAA oppure sul margine laterale del documento stesso. 5. È consentito l impiego di fogli in bianco o parzialmente precompilati, singoli o a striscia continua per la stampa e la compilazione informatizzata del documento; in tal caso, le indicazioni di cui al comma 3 vengono prestampate lungo il margine laterale sinistro di ciascun foglio ed il timbro a secco è apposto in maniera da ricoprire almeno parte della stampigliatura. [È del pari, consentito che il DAA sia approntato in un numero di esemplari superiore ai quattro previsti purché siano contraddistinti dal numero indicativo dell esemplare e rechino, in maniera indelebile, la scritta «Non valido ai fini del regime delle accise.». I suddetti esemplari aggiuntivi possono essere anch essi sottoposti a bollatura unitamente agli altri esemplari] (1). 6. Per ottenere la bollatura, gli interessati presentano all UTF i DAA precompilati unitamente a domanda, in duplice copia, specificando il numero iniziale e finale dei modelli da bollare. I DAA vengono restituiti all interessato entro il decimo giorno lavorativo successivo a quello di presentazione unitamente ad una delle copie, con l attestazione dell avvenuta bollatura, che costituisce documento di carico di apposito registro, da tenersi secondo modalità stabilite dall amministrazione finanziaria. L altra copia della domanda resta a corredo del registro di cui al comma L UTF annota su apposito registro: a) la data di bollatura; b) gli estremi di identificazione del depositario autorizzato; c) l ubicazione del deposito fiscale; d) il numero degli stampati bollati, con l indicazione dei numeri identificativi iniziali e finali. 8. (2) I DAA di tipo commerciale sono emessi utilizzando appositi stampati predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministro delle finanze ai sensi dell art. 5, secondo comma, del D.P.R. 6 ottobre 1978, n Per la predisposizione, la fornitura e la contabilizzazione degli stampati si applicano le modalità di cui agli artt. 10, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, e 11 del decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 335 del 30 novembre Gli operatori che ritirano, per la prima volta, i DAA di tipo commerciale presso una tipografia od un rivenditore autorizzato consegnano ai suddetti venditori copia, vistata dell UTF, della licenza fiscale di esercizio, in mancanza, di una apposita autorizzazione dell UTF o della Dogana, che i venditori medesimi conservano a corredo delle proprie contabilità. I successivi ritiri sono effettuati previa dichiarazione scritta dell operatore attestante, sotto la propria responsabilità, la permanenza della validità del proprio titolo all emissione dei suddetti documenti. Le tipografie ed i rivenditori autorizzati effettuano all UTF competente sul territorio dove sono ubicati gli utilizzatori oppure i rivenditori autorizzati la comunicazione dei DAA forniti a tali soggetti entro il giorno 10 di ciascun mese, per gli stampati forniti nel mese precedente. Sul modello fornito possono non essere prestampate le indicazioni di cui al comma 3, lett. a), b) e c), ferma restando l apposizione, da parte della tipografia autorizzata, della propria numerazione. È consentito che il DAA sia approntato con un numero di esemplari superiore ai quattro previsti, secondo la procedura di cui al comma 5. Prima della distribuzione, i DAA di tipo commerciale sono presentati dalle tipografie autorizzate agli UTF, secondo un programma da concordare con i suddetti uffici, per la bollatura, da effettuarsi secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6. La copia della domanda di pertinenza della tipografia, con l attestazione dell avvenuta bollatura, viene posta a corredo delle registrazioni tenute dalla tipografia medesima, mentre la contabilizzazione dei DAA bollati viene effettuata dall UTF su un registro analogo a quello tenuto ai sensi dell art. 7, per i DAA di tipo amministrativo. 9. I depositari autorizzati che impiegano DAA di tipo commerciale in luogo di quello di tipo amministrativo ne danno preventiva notizia all UTF e depositario presso tale ufficio un «facsimile» del documento medesimo. 10. In caso di cambio di ragione sociale, la nuova denominazione viene stampigliata sugli esemplari di DAA, già in possesso del depositario autorizzato, per consentirne l utilizzazione; in caso di 339

342 ART Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa cessazione, i modelli di DAA non utilizzati sono distrutti o annullati alla presenza di un funzionario dell UTF. Delle operazioni effettuate viene redatto verbale in duplice copia, una delle quali è consegnata all interessato per essere posta a corredo delle proprie contabilità e l altra acquisita agli atti dell UTF e, se trattasi di DAA di tipo amministrativo, posta a corredo del registro di cui al comma 7, per le conseguenti annotazioni. 11. I DAA sono posti in uso in ordine progressivo; nel caso in cui vengano utilizzate contemporaneamente più macchine stampanti, i DAA sono posti in uso in gruppi consecutivi di 100. I DAA sono compilati (3) secondo le indicazioni riportate nelle singole caselle 3, con le seguenti modifiche od eccezioni, che, relativamente alla lett. a), riguardano solo la circolazione interna: a) è omessa la compilazione delle caselle 12, 13, 14, 15 e 21; può essere omessa la compilazione delle caselle 5 e 6; nella casella 18 è omessa l indicazione della densità a 15 C relativamente agli oli combustibili, ai gas di petrolio liquefatti e al gas metano, mentre per gli altri oli minerali in luogo della densità a 15 C è indicato il peso specifico a 15 gradi centigradi corretto per tener conto della spinta dell aria; nella casella 19, in caso di trasferimento di gas di petrolio liquefatti, il codice NC è limitato alle prime quattro cifre; in caso di trasferimento di metano a mezzo carri bombolai, non viene compilata la casella 22 e il quantitativo trasportato è espresso nella casella 20 in metri cubi alla temperatura di 15 C ed alla pressione normale; b) nella casella 9 viene indicato, oltre al nome del vettore, anche il nome della persona che, per conto del vettore, esegue il trasporto, d ora in avanti denominata «incaricato del trasporto». Per i trasferimenti via mare vengono indicati gli elementi identificativi della nave; per i trasferimenti a mezzo tubazione viene apposta la dicitura «via oleodotto»; c) nella casella 16 sono riportate la data e l ora d inizio della spedizione, facendo precedere dallo zero i numeri relativi al giorno, al mese ed all ora, se costituiti da unità; d) nella casella 17 la durata del viaggio, comprensiva anche delle soste programmate, è espressa in ore, per i viaggi che terminano entro la giornata in cui sono iniziati, ed in giorni, negli altri casi; e) nella casella B vengono indicati, oltre al cambio del luogo di consegna, anche l eventuale cambio del destinatario, gli scarichi parziali o l eventuale rientro in deposito. 12. In alternativa alla bollatura presso l UTF, possono essere utilizzati, con le modalità stabilite dall amministrazione finanziaria, altri idonei sistemi di validazione, anche su richiesta degli operatori interessati. Art. 3 - Appuramento del DAA 1. Il buon fine di ogni spedizione di prodotti in regime sospensivo è appurato dallo speditore con la ricezione del terzo esemplare del DAA contenente, nell apposita casella C, l attestazione di ricezione della merce redatta e firmata dal destinatario o da un suo rappresentante. 2. l attestazione di cui al comma 1 è soggetta al visto dell ufficio finanziario competente sull impianto destinatario, e cioè, a seconda dei casi, dell UTF, dell ufficio finanziario di fabbrica o 3 Circolare Minfinanze n. 182 del 13 luglio Sono stati sollevati dei dubbi in ordine alla corretta compilazione della casella n. 7 del D.A.A. quando l estrazione del prodotto venga effettuata per conto di un committente, diverso dal destinatario della spedizione. Al riguardo, si osserva che il documento di accompagnamento deve consentire l esatta individuazione dei soggetti interessati all operazione di trasporto, e più precisamente dello speditore, del trasportatore e del destinatario, ai quali il D.M. 25 marzo 1996, n. 210 impone determinati obblighi. Ferma restando, pertanto, la necessità di indicare nella suddetta casella n. 7 il destinatario della spedizione, si comunica che il nominativo del committente può eventualmente essere inserito di seguito a quello del destinatario, preceduto dalle parole «per conto», analogamente a quanto previsto per la compilazione del D.A.S. dall art. 10, comma 3, lett. b) del citato D.M. 210/1996, come modificato dal successivo D.M. 16 maggio 1997, n

343 ART Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa della dogana, per i trasferimenti di merce aventi termine nel territorio dello Stato, e, se previsto, dell autorità fiscale del Paese comunitario di destinazione. Il visto apposto dall ufficio finanziario sull esemplare n. 3 del DAA ha valore di presa d atto e di attestazione di conformità del suddetto esemplare con l esemplare n. 4 (4). Art. 4 - Obblighi dello speditore 1. Per ogni trasferimento di merce in regime sospensivo lo speditore è tenuto: a) ad annotare giornalmente sul registro di carico e scarico tenuto ai sensi dell art. 5, comma 3, lett. c), del testo unico, il numero del documento di accompagnamento, il giorno di partenza, i dati relativi al soggetto ed all impianto destinatari, la qualità e la quantità di merce spedita; b) a porre a corredo di tale registro l esemplare n. 1 del DAA emesso; c) a contabilizzare l ammontare della cauzione relativa alla singola spedizione e a tenere in evidenza la quota di cauzione complessivamente impegnata per le spedizioni non ancora appurate; d) ad appurare il buon esito della spedizione. In caso di mancato appuramento lo speditore, nel termine di tre mesi dalla data di spedizione, comunica all ufficio finanziario competente sul proprio impianto il mancato arrivo dell esemplare n. 3 del DAA. 2. Ai soli fini dello svincolo della quota di cauzione impegnata, lo speditore può appurare il buon esito della spedizione in base ad una copia dell esemplare n. 3 del DAA trasmessogli immediatamente dal destinatario via fax. Restano in tal caso fermi, ai fini probatori, gli obblighi di cui all art. 3, comma (5) Lo speditore che disponga di un sistema elettronico o automatico di elaborazione può essere dispensato dall UTF dall obbligo di firmare il DAA ed autorizzato ad apporre in sua vece, il timbro speciale di cui all art. 1, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (CEE) n. 2225/93 della Commissione del 27 luglio 1993, previa presentazione della dichiarazione prevista dal suddetto regolamento. Art. 5 - Obblighi dell incaricato del trasporto 1. Fermi restando gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, l incaricato del trasporto ha l obbligo di custodire gli esemplari n. 2, 3 e 4 del DAA e di esibirli, assieme alla merce trasportata, ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo. L incaricato del trasporto, inoltre, riporta sui predetti esemplari del DAA, utilizzando la casella 11 o, se insufficiente, un foglio contenente gli estremi del DAA, da allegare al DAA medesimo, qualsiasi informazione supplementare relativa al trasporto, compresa ogni variazione riguardante il mezzo o il vettore. 2. In caso di furto, smarrimento o distruzione del DAA, l incaricato del trasporto, prima della prosecuzione del viaggio, effettua immediata denuncia al più vicino comando territoriale della guardia di finanza o, in mancanza, al più vicino organo di polizia, indicando, perché siano riportati a verbale, tutti gli elementi necessari ad identificare la partita trasportata, il mittente ed il destinatario. Se il luogo di consegna è in territorio nazionale, copia della denuncia scorta la merce fino all arrivo; prima della discarica viene richiesto l intervento dell ufficio finanziario competente sull impianto destinatario, che, esperiti i riscontri ritenuti opportuni, consente la consegna della merce. Effettuato poi il confronto fra i dati riportati nella denuncia di cui sopra e quelli risultanti dall esemplare n. 1 del DAA richiesto in copia allo speditore, il predetto ufficio provvede a trarre da quest ultima tre copie, recanti l annotazione «duplicato», che sostituiscono gli esemplari n. 2, 3 e 4 andati perduti. Nel caso si tratti di trasferimento verso un Paese comunitario, copia della denuncia scorta la merce fino all UTF più facilmente raggiungibile, che provvede, con la procedura sopra descritta, a rilasciare all incaricato del trasporto i duplicati degli esemplari n. 2, 3 e 4 del DAA per consentirgli la prosecuzione del viaggio e ne dà comunicazione all ufficio competente per l impianto speditore. Se la perdita del DAA relativo ad un trasferimento iniziato in territorio na- 341

344 ART Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa zionale avviene in un Paese comunitario, fatta salva la procedura prevista, per tale evenienza, dal suddetto Paese, il depositario autorizzato mittente richiede all ufficio finanziario competente sul proprio impianto il rilascio di tre duplicati dell esemplare di DAA in suo possesso, previa presentazione di una dichiarazione di chi ha subito la perdita del documento, corredata, se del caso, della traduzione in lingua italiana. Del rilascio di tale duplicato viene data comunicazione all autorità incaricata della cooperazione amministrativa. In caso di perdita, in un Paese comunitario, del DAA relativo ad una partita destinata ad un operatore italiano, la suddetta partita potrà attraversare il territorio nazionale solo se scortata da duplicato del suddetto documento. 3. Nel caso si verifichi una perdita di prodotto soggetto ad accisa durante il trasferimento, l incaricato del trasporto ne dà immediata notizia all UTF competente sul luogo dove è stata constatata la perdita, che appone un attestazione sull esemplare n. 3 del DAA. Art. 6 - Obblighi del destinatario 1. Per i trasferimenti di merci in regime sospensivo aventi termine nel territorio dello Stato il destinatario è tenuto: a) ad assumere in carico la merce lo stesso giorno dell introduzione in deposito, annotando nel registro tenuto ai sensi dell art. 5, comma 3, lett. c), ovvero dell art. 8, comma 2, del testo unico, i dati relativi al depositario autorizzato e al deposito fiscale mittente; il numero di riferimento del DAA e la data di emissione; la qualità e la quantità della merce pervenuta; b) a porre a corredo del suddetto registro l esemplare n. 2 del DAA; c) a compilare l attestato di ricevimento della merce, nella apposita casella c) degli esemplari n. 2, 3 e 4 del documento di accompagnamento, con l indicazione della qualità e quantità di merce pervenuta. L attestato deve essere completo di data, timbro personale e firma del destinatario o di chi lo rappresenta; d) a dare immediata comunicazione all ufficio finanziario competente sul proprio impianto delle differenze riscontrate, in misura superiore alle tolleranze ammesse dalla normativa doganale, tra la quantità di prodotto indicata nel DAA e quella effettivamente pervenuta; la constatazione di tale differenza è attestata sul DAA sia dal destinatario sia dall incaricato del trasporto. Nella certificazione di ricezione va in ogni caso indicata la differenza riscontrata, sia in valore assoluto che come percentuale del carico, anche se rientrante nelle suddette tolleranze; e) a presentare gli esemplari n. 3 e n. 4 del DAA, completi degli elementi di cui alle lett. c) e d), all ufficio finanziario competente sul proprio impianto, che trattiene per sé l esemplare n. 4, apponendovi un attestazione di conformità con l esemplare n. 3, e restituisce quest ultimo con l apposizione del visto amministrativo di cui all art. 3, comma 2. Tale adempimento è effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento della merce, quando nell ambito del deposito fiscale destinatario sia presente l ufficio finanziario di fabbrica o la dogana, entro dieci giorni, e, comunque, non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello dell arrivo, negli altri casi. Nel caso in cui si siano verificate perdite superiori alle tolleranze ammesse dalla normativa doganale, l ufficio finanziario riporta sull esemplare n. 3 del DAA l ammontare dell accisa abbuonata ed il conteggio di quella che deve invece essere corrisposta. Se le perdite sono state constatate in un altro Paese comunitario, copia dell esemplare n. 3 è trasmesso dall ufficio finanziario all autorità fiscale competente sull impianto mittente; f) a rinviare allo speditore, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della merce, l esemplare n. 3 del DAA completo di attestato di ricevimento e di visto amministrativo. 2. Dagli adempimenti di cui alle lett. a)e b) del comma 1 è esonerato l operatore non registrato, salvo che egli sia già obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico. Resta in ogni caso fermo l obbligo di conservazione dell esemplare n. 2 del DAA per i cinque anni successivi, unitamente alla documentazione relativa all operazione effettuata. 342

345 ART Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa Art. 7 - Annullamento della spedizione, cambio di destinazione e trasporto alla rinfusa 1. Qualora il trasporto di una partita per la quale è stato emesso il DAA non venga più effettuato, lo speditore provvede ad annullare i quattro esemplari del DAA, apportando sugli stessi le necessarie annotazioni, ed a porli a corredo del registro di cui all art. 4, comma 1, lett. a), procedendo alle conseguenti rettifiche. 2. È consentito al mittente o ad un suo rappresentante cambiare il luogo di consegna della merce od il destinatario. In tal caso lo speditore dà immediata comunicazione, a mezzo fax o analoghi mezzi di teletrasmissione, della modifica all ufficio finanziario competente per il proprio deposito, ed il nuovo luogo di consegna od il nuovo destinatario sono subito riportati sul DAA. 3. Se una partita scortata da DAA viene rifiutata dal destinatario o deve, per qualsiasi motivo, essere reintrodotta nel deposito mittente, ne viene dato immediato avviso all ufficio finanziario competente sull impianto speditore e sono effettuate le dovute annotazioni sul suddetto documento, che sarà utilizzato dal mittente per la ripresa in carico della partita. [Se solo una frazione della partita trasferita è scaricata, viene avvertito l UTF competente per l impianto del destinatario e vengono effettuate le opportune annotazioni sul DAA; La frazione non scaricata viene rinviata al deposito mittente o trasferita ad altro impianto abilitato a riceverla, con la scorta dello stesso DAA mentre la parte scaricata viene assunta provvisoriamente in carico in base a dichiarazione firmata dall incaricato del trasporto e dal destinatario. La presa in carico definitiva è effettuata in base ad un DAA «non scorta merce», emesso dal mittente entro il quinto giorno successivo a quello dello scarico parziale del prodotto] (6). 4. Nel caso di trasporto alla rinfusa, via mare, di partite di prodotti in regime sospensivo destinate a depositi diversi, ciascuna scortata dal proprio DAA, il riscontro dell eventuale superamento delle tolleranze stabilite dalla normativa doganale è effettuato rapportando i cali complessivamente verificatisi presso i singoli destinatari all ammontare complessivo delle partite trasferite alla rinfusa. Qualora i trasferimenti siano effettuati fra impianti nazionali, possono essere emessi un DAA «cumulativo», a scorta del quantitativo complessivamente trasportato, e tanti DAA «non scorta merce» quanti sono i destinatari, sui quali è omessa l indicazione della quantità da scaricare; gli estremi del DAA «cumulativo» e dei DAA «non scorta merce» sono riportati su una distinta allegata al DAA «cumulativo». [Effettuato lo scarico di ciascuna partita il relativo DAA «non scorta merce» viene completato dal destinatario con l indicazione del quantitativo scaricato] (7). Gli esemplari n. 2, 3 e 4 del DAA «cumulativo» sono consegnati all ultimo destinatario, che provvede ad allegare l esemplare n. 2 all esemplare n. 2 del proprio DAA «non scorta merce» e a presentare gli esemplari n. 3 e 4 all ufficio finanziario competente sul proprio impianto, per le incombenze previste dall art. 6, comma 1, lett. e). L appuramento è effettuato dallo speditore sulla base dell esemplare n. 3 del DAA «cumulativo» e degli esemplari n. 3 dei DAA «non scorta merce» da allegare al medesimo. Copie degli esemplari n. 4 del DAA «cumulativo» e di quelli «non scorta merce» sono trasmessi dagli uffici finanziari competenti sugli impianti destinatari a quello competente sull impianto speditore, per gli opportuni riscontri. Art. 8 - Trasferimenti ad operatori non registrati e a destinatari che operano tramite il rappresentante fiscale 1. Nel caso di trasferimenti di merce in sospensione di accisa ad un operatore non registrato, la merce è scortata, oltre che dal DAA, anche dalla dichiarazione prevista dall art. 8, comma 3, del testo unico attestante la prestazione di una garanzia per i diritti di accisa nel territorio nazionale oppure il pagamento dell importo equivalente. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 viene redatta su modello conforme all allegato al presente decreto, vistata dall UTF su richiesta dell interessato e dietro presentazione della documentazione relativa alla prestazione della cauzione od al pagamento dell imposta. 343

346 ART Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa 3. La procedura di cui al presente articolo è applicata anche ai trasferimenti di merce in sospensione d accisa destinata a soggetti che operano attraverso il rappresentante fiscale. Capo II - Circolazione degli oli minerali, dell alcole e delle bevande alcoliche ad accisa assolta Art. 9 - Documento di accompagnamento semplificato 1. La circolazione degli oli minerali, dell alcole e delle bevande alcoliche ad accisa assolta, di cui all art. 12 del testo unico, e dell alcole denaturato con denaturante generale, fatto salvo quanto disposto al comma 2, avviene con scorta del «Documento di Accompagnamento Semplificato», d ora in avanti indicato con la sigla «DAS», di cui al Regolamento (CEE) n. 3649/92, della Commissione, del 17 dicembre Esso può consistere: a) in un documento amministrativo di accompagnamento, qualora sia conforme al modello allegato al citato regolamento (CEE) n. 3649/92; b) ovvero in un documento commerciale, redatto su un modello di tipo diverso dal precedente, a condizione che contenga le stesse informazioni, contraddistinte dal corrispondente numero di riquadro, previste per il documento amministrativo. 2. Per i trasferimenti ad altri Paesi comunitari di prodotti ad accisa assolta l emissione del DAS è prescritta per qualsiasi quantitativo, a meno che non si tratti di prodotti acquistati e trasportati dai privati, nei limiti previsti dall art. 11 del testo unico. Non è del pari prescritta, entro i suddetti limiti, la scorta del DAS per i prodotti acquistati in altri paesi membri da privati e da essi trasportati. Nelle movimentazioni fra operatori nazionali il DAS sostituisce le bollette di legittimazione mod. C 39 e C 62, il documento di cui all art. 2 della L. 15 dicembre 1971, n. 1161, ed i certificati di provenienza mod. H-ter 7, H-ter 16 e H-ter 16-bis in tutti i casi in cui tali documenti sono previsti. Per gli altri casi di trasferimenti di prodotti ad accisa assolta, ivi compresi i prodotti di cui all art. 62, commi 1, 2 e 6, nonché dei prodotti di cui all art. 21, comma 2, del testo unico e delle profumerie alcoliche, fatte salve le disposizioni in materia di tutela agricola, può essere utilizzato il DAS in sostituzione della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al D.P.R. 6 ottobre 1978, n , quando tale documento sia previsto. [Ai fini della circolazione, le merci contenenti alcole o prodotti di cui ai codici NC 2207 e 2208, esenti, denaturati o non denaturati, non sono considerate sottoposte al regime delle accise] (8). Art Composizione e modalità di emissione del DAS 1. Il DAS si compone di tre esemplari, recanti lo stesso numero identificativo, così destinati: a) l esemplare n. 1 viene conservato dallo speditore; b) l esemplare n. 2 scorta la merce e viene conservato dal destinatario; c) l esemplare n. 3 scorta la merce nei casi in cui debba procedersi all appuramento di cui all art. 11, comma 2 ed all art. 13, comma Prima della loro compilazione i DAS di tipo amministrativo sono soggetti a bollatura, mediante apposizione del timbro a secco, da parte dell UTF competente per territorio; i modelli da sottoporre a bollatura devono riportare, su ciascun esemplare, precompilati nei riquadri n. 1 e n. 2 oppure sul margine laterale del documento, la denominazione dello speditore, il numero di licenza o 4 TX MF prot. 94 del 22 maggio 1998: in esito poi ad una richiesta qui presentata da un associazione di categoria, si conferma che la possibilità di utilizzare i DAS al posto delle bolle di accompagnamento dei beni viaggianti, prevista dall art. 9 [ ] del D.M. 25 marzo 1996, n. 210, sussiste anche per la movimentazione degli oli lubrificanti e dei bitumi. 344

347 ART Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa l eventuale codice di accisa ed il numero identificativo del documento. Per l attribuzione del numero identificativo del documento, per l approntamento con un numero di esemplari superiori ai tre previsti per la bollatura e la contabilizzazione presso l UTF, per la circolazione nel solo territorio nazionale, per l impiego di fogli in bianco o parzialmente prestampati per la compilazione o la stampa informatizzata, per la messa in uso dei modelli, per il cambio della ragione sociale e per l eventuale utilizzazione di altri sistemi di validazione si seguono le medesime procedure previste per i DAA di tipo amministrativo, dall art. 2, commi da 3 a 7 e da 10 a 12 (9). 3. (10) I DAS sono compilati secondo le indicazioni riportate singoli riquadri; nel riquadro 5 sono indicati, oltre al nome del vettore, anche il nome dell incaricato del trasporto, come definito dall art. 2, comma 11, lett. b), nonché la data e l ora d inizio del trasporto, facendo precedere dallo zero i numeri relativi al giorno, al mese ed all ora, se costituiti da unità. Per i trasferimenti fra soggetti operanti nel territorio nazionale: a) viene omessa la compilazione dei riquadri 3, 11, 13 e B, tranne il caso, per il riquadro 13, di trasferimenti di carburante destinato a distributori automatici ovvero di oli minerali commercializzati a volume ambiente; in tale evenienza nel suddetto riquadro è riportato, in luogo del prezzo di fattura, il volume alla temperatura ambiente. Viene pure omessa, nel riquadro 15, l annotazione relativa al rinvio dell esemplare n. 3. Il riquadro n. 6 è riservato alle annotazioni; b) l indicazione del numero della partita IVA viene omessa nel riquadro 1. In caso di estrazione effettuata per conto di un committente, il numero della partita IVA da riportare nel riquadro 4 è quello del committente, di cui deve essere indicato anche il nome, preceduto dalle parole, «per conto»; nei DAS di tipo commerciale il nome del committente ed il suo numero di partita IVA possono essere riportati in un apposito riquadro; c) nel riquadro 8 viene omessa l indicazione della densità a 15 C, relativamente agli oli combustibili ed ai gas petroliferi liquefatti; per gli altri oli minerali invece della densità a 15 C va indicato il peso specifico a 15 C, corretto per tener conto della spinta dell aria; d) può omettersi l indicazione, nel riquadro 9, del codice NC, quando la denominazione commerciale del prodotto, riportata nel riquadro 8, sia sufficiente anche alla determinazione del suo regime fiscale; e) per gli oli minerali può omettersi la compilazione del riquadro I DAS di tipo commerciale sono emessi utilizzando appositi stampati predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze ai sensi dell art. 5, secondo comma, del D.P.R. 6 ottobre 1978, n Si applicano le disposizioni previste, per i DAA di tipo commerciale, dall art. 2, commi da 8 a bis. (11) Nei casi di trasferimenti particolari, per i quali il DAS non possa essere emesso dall operatore, tale documento è emesso dall UTF, su stampato fornito dall operatore medesimo, previa esibizione della documentazione giustificativa della detenzione del prodotto. Art Obblighi dello speditore 1. [Per i trasferimenti di merci ad imposta assolta lo speditore è tenuto: a) annotare giornalmente, nel registro di carico e scarico di cui all art. 5, comma 3, lett. c) od all artt. 12, comma 1, del testo unico, il giorno di partenza, i quantitativi complessivamente spediti nella giornata con la scorta del DAS, distintamente per qualità della merce, ed i numeri d identificazione dei DAS emessi. Analoghe annotazioni vengono effettuate per le partite estratte con la scorta di documenti commerciali; b) a porre a corredo del suddetto registro gli esemplari n. 1 dei DAS e le matrici dei documenti commerciali emessi;] (12) c) nel caso di trasferimenti di prodotti ad accisa assolta da una località all altra del territorio nazionale, con attraversamento del territorio di un altro Paese comunitario, a presentare, prima della spedizione, apposita dichiarazione all UTF. 345

348 ART Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa 2. Nel caso in cui i trasferimenti di cui al comma 1 siano effettuati verso un Paese comunitario, lo speditore è tenuto a prestare, anche in solido con il destinatario, la cauzione prevista dall art. 7, paragrafo 5, lett. a), della Direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992, a garanzia del pagamento dell accisa nel Paese comunitario di destinazione. Qualora intenda chiedere il rimborso dell accisa nazionale assolta, è pure tenuto: a) a presentare, anteriormente alla spedizione, una dichiarazione ai fini del rimborso, dimostrando l avvenuto pagamento dell accisa; b) ad appurare il buon esito della spedizione mediante la ricezione dell esemplare n. 3 del DAS contenente, nell apposito riquadro B, l attestazione di ricezione della merce redatta e firmata dal destinatario o da un suo rappresentante. Tale esemplare deve essere corredato da un documento comprovante, da parte dell autorità fiscale del Paese comunitario di destinazione, l avvenuta presa in carico delle merci e dei relativi diritti d accisa, che può anche consistere in un attestazione apposta dalla suddetta autorità sull esemplare n. 3 del DAS, o che riporti l indirizzo del competente ufficio fiscale del Paese comunitario di destinazione, la data di accettazione della dichiarazione da parte di tale ufficio nonché il numero di riferimento o di registrazione della medesima. In caso di mancato appuramento lo speditore, nel termine di due mesi dalla data di spedizione, comunica al competente UTF il mancato arrivo dell esemplare n. 3 del DAS. 3. (13) Lo speditore che disponga di un sistema elettronico o automatico di elaborazione può essere dispensato dall UTF, limitatamente ai trasferimenti aventi termine in territorio nazionale, dall obbligo di firmare il DAS ed autorizzato ad apporre, in sua vece, anche prestampato, il timbro speciale di cui all art. 4, comma 3, a condizione che abbia preventivamente presentato una dichiarazione con la quale si assume la responsabilità di tutti i rischi connessi ai trasferimenti effettuati con i DAS recanti il suo timbro speciale. In tal caso, nel riquadro 15, in luogo della firma deve essere apposta l annotazione «Dispensa dalla firma». Art Obblighi dell incaricato del trasporto Fermi restando gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, l incaricato del trasporto ha l obbligo di custodire l esemplare n. 2 e, se compilato, quello n. 3 del DAS, unitamente agli allegati previsti dagli artt. 14, comma 2, 18, comma 3 e 20, comma 4, e di esibirli, assieme alla merce trasportata, ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo. L incaricato del trasporto è, inoltre, tenuto a riportare sui predetti esemplari del DAS, utilizzando il riquadro 5 o, se insufficiente, un foglio contenente gli estremi del DAS, da allegare al DAS medesimo, qualsiasi informazione supplementare relativa al trasporto, compresa ogni variazione riguardante il mezzo ed il vettore. 2. In caso di furto, smarrimento o distruzione del DAS, l incaricato del trasporto, prima della prosecuzione del viaggio, effettua immediata denuncia al più vicino comando territoriale della Guardia di finanza o, in mancanza, al più vicino organo di polizia, indicando, perché siano riportati a verbale, tutti gli elementi necessari ad identificare la partita trasportata, il mittente ed il destinatario. Se trattasi di circolazione interna, copia della denuncia scorta la merce fino all arrivo e tiene luogo del DAS ai fini dell assunzione in carico; il destinatario segnala comunque il fatto al competente UTF, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Nel caso si tratti di merce proveniente da un Paese comunitario, prima della discarica viene richiesto l intervento dell UTF competente che, esperiti i riscontri ritenuti opportuni, consente la consegna della merce. Effettuato poi il confronto fra i dati riportati nella denuncia di cui sopra e quelli risultanti dall esemplare n. 1 del DAS richiesto in copia allo speditore, il predetto ufficio provvede a trarre da quest ultima due copie, recanti l indicazione «duplicato», che, previa vidimazione, sostituiscono gli esemplari n. 2 e n. 3 andati perduti. Nel caso si tratti di trasferimento verso un Paese comunitario, copia della denuncia scorta la merce fino all UTF più facilmente raggiungibile, che provvede, con la procedura sopra descritta, a rilasciare all incaricato del trasporto i duplicati degli esemplari n. 2 e n. 3 per consentirgli la prosecuzione del viaggio e ne dà comunicazione all ufficio competente per l impianto speditore. Se la perdita del DAS relativo ad un trasferimento iniziato in territorio na- 346

349 ART Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa zionale avviene in un Paese comunitario, fatta salva la procedura prevista, per tale evenienza, dal suddetto Paese, l esercente del deposito mittente richiede all UTF competente per il proprio impianto il rilascio di due duplicati dell esemplare di DAS in suo possesso, previa presentazione di una dichiarazione di chi ha subito la perdita del documento, corredata, se del caso, della traduzione in lingua italiana. In caso di perdita, in un Paese comunitario, del DAS relativo ad un partita destinata ad un operatore italiano, la suddetta partita potrà attraversare il territorio nazionale solo se scortata da duplicato del suddetto documento. Art Obblighi del destinatario 1. Per i trasferimenti di merci ad imposta assolta aventi termine nel territorio dello Stato il destinatario è tenuto: a) ad assumere in carico la merce annotando nel registro tenuto ai sensi dell art. 12, comma 1, del testo unico, nello stesso giorno della ricezione, i dati relativi all impianto speditore, il numero di riferimento del DAS e la data di emissione, la qualità e la quantità della merce pervenuta; b) a porre a corredo dello stesso registro l esemplare n. 2 del DAS; c) nel caso di ricezione di prodotti, provenienti dal territorio nazionale, che abbiano attraversato il territorio di un altro Paese comunitario, a comunicare all UTF l avvenuta ricezione, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione medesima. 2. Dagli adempimenti di cui alle lett. a) e b) del comma 1 sono esonerati gli operatori non obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico. Resta in ogni caso fermo l obbligo di conservazione dell esemplare n. 2 del DAS per i cinque anni successivi, unitamente alla documentazione relativa all operazione effettuata. 3. Nel caso in cui il destinatario, diverso dal depositario autorizzato, in applicazione dell art. 10 del testo unico, intenda ricevere merce già immessa in consumo in un altro Paese comunitario, presenta all UTF competente per territorio nel luogo di ricevimento dei prodotti, prima della spedizione della merce, apposita dichiarazione, utilizzando il modello di cui all art. 8, e garantisce il pagamento dell accisa, che è effettuato il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del prodotto. Se all arrivo della merce riscontra differenze superiori alle tolleranze ammesse dalla normativa doganale, ne dà immediata comunicazione all UTF. Il destinatario appone, altresì, nell esemplare n. 3 del DAS, l attestazione di ricezione della merce e di corresponsione della relativa accisa, sottoponendola, entro cinque giorni dal ricevimento della merce, al visto dell UTF; l attestato deve essere completo di data, timbro personale e firma del destinatario o di chi lo rappresenta. Il destinatario provvede pure alla restituzione allo speditore del suddetto esemplare, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della merce. Art Trasporti collettivi a mezzo di normali imprenditori e ad opera di pubblico servizio 1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 6 del presente articolo, nel caso di trasporto collettivo, sia in proprio che da parte di normali imprenditori, di più partite di prodotti ad accisa assolta, per ognuna delle quali non si fa luogo, in relazione alla sua entità, all emissione del DAS e destinate a consumatori vari, il carico deve essere scortato da un DAS «collettivo» quando la somma delle partite di uno stesso tipo di prodotto supera il limite per il quale è prevista l emissione del DAS. 2. Sul DAS «collettivo», in luogo dell unico destinatario, è apposta l indicazione: «destinatari vari, come da distinta allegata». In tale distinta sono riportati gli estremi del DAS «collettivo» e, a fianco del nome di ciascun destinatario, la corrispondente quantità di prodotto trasportato. 3. L incaricato del trasporto collettivo depenna dalla distinta di cui al comma 2 le singole partite di prodotto man mano che viene provveduto alla consegna ed attesta, con l apposizione, sull esemplare del DAS in suo possesso, del proprio timbro personale, della propria firma e della data, che il trasporto è stato effettuato. 347

350 ART Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa 4. L esemplare n. 2 del DAS «collettivo» è riconsegnato dal trasportatore al mittente per essere contrapposto all esemplare n Nel caso di trasporto promiscuo di partite per le quali si fa luogo all emissione del DAS con altre per le quali, singolarmente, in relazione alla loro entità, la suddetta emissione non è richiesta, queste ultime sono scortate dal DAS «collettivo» di cui al comma 1, qualsiasi sia il loro quantitativo complessivo. 6. Nei trasporti collettivi per conto di speditori vari, ciascuna partita di prodotto è scortata da DAS, indipendentemente dalla quantità. 7. Non si rende necessario il rilascio del DAS allorché il trasporto di più partite di prodotti ad accisa assolta, dirette a consumatori diversi, per ciascuna delle quali, in relazione alla sua entità, non si fa luogo all emissione del DAS, viene eseguito ad opera di servizio pubblico ferroviario, postale, tranviario o di linea. 8. Le procedure di cui al presente articolo non si applicano nei casi in cui vengono emessi DAS singoli, anche se non obbligatori in relazione all entità di ciascuna partita. Art Reintroduzione di prodotti ad accisa assolta nel deposito mittente 1. Qualora il trasporto di una partita di prodotti ad accisa assolta per cui è stato emesso il DAS non venga più effettuato, il mittente provvede ad annullare i vari esemplari del DAS, apportando sugli stessi le opportune annotazioni ed a porli a corredo del registro di cui all art. 11, comma 1, lett. a), procedendo alle conseguenti rettifiche. 2. Qualora si renda necessario il rientro della merce presso il mittente, l incaricato del trasporto annota sul DAS, prima dell inizio del viaggio di ritorno, le cause e l orario d inizio del viaggio di ritorno. In tale evenienza il mittente riassume in carico sul registro di magazzino la merce evidenziando le partite reintrodotte e facendo riferimento agli estremi del DAS. 3. Nel caso in cui una partita di prodotti ad accisa assolta per la quale è stato emesso il DAS venga rifiutata dal destinatario e il mittente intenda reintrodurla in magazzino, si applica la procedura di cui al comma 2 e la relativa annotazione sull esemplare n. 2 del DAS viene controfirmata dal destinatario. 4. Qualora il quantitativo da reintrodurre in deposito non abbia richiesto, per la sua entità, l emissione del DAS, la riassunzione in carico è giustificata con il documento commerciale che scorta la merce su cui viene apposta un annotazione, controfirmata, se trattasi di merce rifiutata, dal destinatario, relativa alla causale della restituzione nonché alla qualità e alla quantità del prodotto restituito. Tale documento è posto a corredo del registro di carico e scarico. 5. [La reintroduzione nel deposito speditore di una frazione di partita di prodotto ad imposta assolta, non potuta scaricare, per la quale, in relazione all entità, non si è resa necessaria l emissione del DAS, è consentita con la scorta di una apposita dichiarazione scritta rilasciata dal destinatario, a richiesta del trasportatore, da cui sia possibile rilevare:] (14) a) il nome ed il cognome del destinatario dal quale il prodotto viene rifiutato; b) il nome ed il cognome dello speditore e l esatta ubicazione del deposito mittente; c) la quantità e la qualità della quota parte di prodotto scaricata; d) la data del rilascio della dichiarazione; e) il motivo per cui non si è potuto completare lo scarico. Detta dichiarazione è, a cura del trasportatore, completata con l ora d inizio del viaggio di ritorno ed è consegnata al mittente, il quale la utilizza, in luogo del DAS, come documento giustificativo della presa in carico del quantitativo di prodotto restituito dal destinatario. 6. Nel caso in cui la partita commissionata sia scortata da DAS e ne debba essere reintrodotta in deposito una parte, l incaricato del trasporto indica sull esemplare n. 2 qualità e quantità del prodotto effettivamente scaricato, rilasciando, nel contempo, al destinatario apposita dichiarazione da utilizzare, in luogo del DAS, per la presa in carico provvisoria del prodotto, nella quale, 348

351 ART Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa in aggiunta agli elementi di cui alle lett. a), b), d) ed e) della analoga dichiarazione di cui al comma 5, sono inseriti gli estremi del DAS ed alla lett. c) sono indicate qualità e quantità della merce scaricata. La quota parte di prodotto respinta viene scortata dall esemplare n. 2 del DAS fino al rientro nel deposito del mittente; quest ultimo la riassume in carico contrapponendo gli esemplari n. 1 e 2 del DAS e provvede a trasmettere a mezzo raccomandata, entro il primo giorno non festivo successivo al rientro del prodotto, un nuovo DAS «non scorta merce» per la regolarizzazione della presa in carico da parte del destinatario della merce effettivamente scaricata. La dichiarazione utilizzata per la presa in carico provvisoria è posta a corredo delle contabilità del destinatario. 7. (15) Qualora una partita di prodotto ad accisa assolta, per la cui movimentazione si renda dovuta l emissione del DAS, giacente presso un impianto di utilizzazione, debba essere reintrodotta in un deposito commerciale, nel caso in cui l utilizzatore non sia abilitato all emissione del suddetto documento lo stesso è emesso dal destinatario, che vi appone le annotazioni relative al motivo della reintroduzione. L esemplare n. 1 è posto, dal destinatario, a corredo delle proprie contabilità; l esemplare n. 2 ed una copia dell esemplare n. 1 vengono sottoscritti, prima dell inizio del trasporto, anche dall esercente dell impianto utilizzatore, che trattiene la copia dell esemplare n. 1, da custodire a termini di legge e, comunque, per un periodo non inferiore ad un anno, mentre l esemplare n. 2, a trasporto effettuato, viene custodito unitamente all esemplare n. 1. Art Cambio di destinazione 1. Nei casi di cui all art. 15, commi da 2 a 6, qualora il mittente non intenda riprendere in carico la merce e preferisca avviarla ad un altro destinatario, fermi restando i divieti previsti dalla normativa vigente, si applicano le procedure di cui ai predetti commi con le stesse condizioni e modalità di cui ai commi 2, 3 e 6 del medesimo art. 15. In tale evenienza è il nuovo destinatario a doversi assumere gli obblighi relativi alla presa in carico del prodotto; il cambio del destinatario deve essere annotato, a cura dell incaricato del trasporto, sull esemplare del DAS o, in mancanza di questo, del documento commerciale che accompagna il prodotto nonché, a cura del mittente, sull esemplare in suo possesso. Questi, nel caso in cui venga avviato ad un altro destinatario solo una quota parte del carico, annota anche la qualità e la quantità sia della merce regolarmente giunta a destinazione sia di quella trasferita al nuovo destinatario, le cui generalità e l ubicazione del relativo impianto devono essere indicate, a cura dell incaricato del trasporto, oltreché sull esemplare n. 2 del DAS, anche nelle dichiarazioni di cui all art. 15. La procedura di cui all art. 15, commi 4 e 5, può essere adottata solo se il nuovo destinatario può assumere in carico partite non scortate dal DAS. Art Reintroduzione nel deposito mittente o cambio di destinazione di prodotti ad accisa assolta nel caso in cui lo speditore sia un esercente deposito fiscale 1. (16) Nei casi di cui agli artt. 15 e 16, qualora lo speditore sia un esercente di deposito fiscale, si applicano le medesime procedure con l obbligo aggiuntivo, da parte del mittente, in caso di rientro della merce, di comunicare, prima della reintroduzione in deposito, il cambio di destinazione a mezzo fax o altro sistema di teletrasmissione all ufficio finanziario competente sull impianto o deposito mittente. 2. Qualora un prodotto già immesso in consumo, su richiesta di un operatore nell esercizio della sua attività economica, debba essere reimmesso in regime sospensivo per essere avviato ad un deposito fiscale, ai sensi dell art. 6, comma 6, del testo unico, prima della spedizione ne è data comunicazione all UTF ed è presentata domanda di rimborso dell accisa assolta; il trasferimento al deposito fiscale viene effettuato con la scorta di un DAA emesso dal depositario autorizzato ricevente. Nel predetto documento deve risultare che trattasi di reimmissione in deposito fiscale di 349

352 ART Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa prodotto già immesso in consumo, per la cui movimentazione non si rende dovuta la prestazione della garanzia. L esemplare n. 1 del DAA viene posto, unitamente all esemplare n. 2, a corredo delle contabilità del depositario autorizzato ricevente, mentre l esemplare n. 3 viene restituito al mittente per essere custodito a termini di legge, e comunque per un periodo non inferiore ad un anno. Il rimborso dell accisa è effettuato solo dopo la conclusione del trasferimento, con l applicazione, salvo prova contraria, della aliquota d accisa più bassa fra quelle in vigore nei 12 mesi precedenti il giorno di conclusione del trasferimento. Art Trasporto alla rinfusa di oli minerali con autobotti munite di misuratore volumetrico, per carichi predeterminati 1. (17) Nel caso di trasporto alla rinfusa, effettuato con autobotti fornite di idoneo misuratore volumetrico, di più partite di oli minerali, per ognuna delle quali si rende dovuta l emissione del DAS, destinate a consumatori diversi, l incaricato del trasporto viene munito dal mittente, di tanti DAS quanti sono i destinatari del prodotto costituente il carico dell autobotte, da accertarsi in partenza mediante pesatura o con altri sistemi idonei di misura. Se le partite sono destinate ad impianti di distribuzione automatica di carburanti, il misuratore volumetrico è dotato anche di dispositivo impressore dei volumi erogati. 2. (18) Per consentire all incaricato del trasporto di effettuare le singole consegne mediante misurazione volumetrica con il misuratore applicato all autobotte, il quantitativo da consegnare a ciascun destinatario è espresso nel relativo DAS, oltre che in peso, anche nel corrispondente volume ambiente. 3. (19) L incaricato del trasporto deve essere altresì fornito di una distinta dei DAS affidatigli, nella quale sono riportati gli elementi d identificazione dei singoli DAS, nonché le letture, iniziali e finali del contatore totalizzatore del misuratore applicato all autobotte, corrispondenti ai quantitativi di prodotto da erogare ai singoli destinatari, i quali appongono la loro firma leggibile, seguita dalla data in margine alla distinta in parola, in segno di ricevuta della merce e del documento di accompagnamento. In alternativa all indicazione delle letture iniziali e finali del contatore totalizzatore, se l autobotte è munita di dispositivo impressore dei volumi erogati, alla distinta può essere allegata, per ciascuna partita scaricata, il relativo scontrino, recante le indicazioni di cui al comma 4, firmato dall incaricato del trasporto. 4. (20) Se la quantità scaricata non dovesse corrispondere a quella indicata nel relativo DAS l esercente dell ultimo impianto destinatario, dopo l assunzione in carico della quantità risultante dal predetto DAS, scarica, per calo di trasporto, o assume in carico, rispettivamente, le eventuali deficienze od eccedenze rilevate all atto della discarica, secondo le indicazioni del misuratore volumetrico o risultanti dallo scontrino emesso dall apposito dispositivo impressore dei volumi, se installato. Lo scontrino viene emesso in due esemplari sui quali sono riportati il numero d identificazione del misuratore o la targa dell autobotte, la numerazione progressiva dell impressore e la lettura del contatore, all inizio e alla fine dell erogazione; un esemplare dello scontrino, firmato dall incaricato del trasporto e completato con l indicazione del quantitativo complessivamente trasportato, resta a corredo del registro di carico e scarico dell impianto destinatario mentre l altro esemplare, con la firma del destinatario, è allegato alla distinta. In mancanza del dispositivo impressore, lo scontrino è sostituito da una dichiarazione rilasciata dall incaricato del trasporto. La suddetta procedura per l assunzione in carico delle eccedenze e per lo scarico delle deficienze è valida per le sole differenze attribuibili alle variazioni termiche che possono verificarsi fra il momento del carico e quello dello scarico ed alle tolleranze degli strumenti di misura. Se le differenze non rientrano nei suddetti limiti l esercente dell ultimo impianto destinatario ne dà immediata comunicazione all UTF. 5. A trasporto ultimato, la distinta è riconsegnata al mittente, che la allega ai relativi esemplari n. 1 dei DAS. 350

353 ART Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa 6. Qualora una o più partite vengano rifiutate o scaricate solo in parte e pertanto risulti la necessità di reintrodurre in deposito la rimanenza di prodotto, viene seguita la procedura di cui all art. 15, commi 3 e 6. Art Forniture di calore in appalto 1. I titolari di licenza fiscale per l esercizio di depositi di oli minerali ad accisa assolta, di cui all art. 25, comma 1, del testo unico, che intendono destinare, quali conduttori in appalto di impianti di riscaldamento a sistema centrale, oli da gas all alimentazione degli impianti medesimi, muniscono il personale incaricato del trasporto di tanti DAS quanti sono gli impianti da rifornire, indipendentemente dal quantitativo trasportato. Sui DAS viene indicato come destinatario il conduttore in appalto e come località di consegna il luogo di effettiva destinazione. A trasporto effettuato, gli esemplari n. 2 dei DAS sono custoditi presso il conduttore in appalto, in allegato alle proprie contabilità od al registro di carico e scarico dell impianto destinatario, se previsto dall art. 25, comma 3, del testo unico, tenuto presso il conduttore medesimo. 2. Se il conduttore in appalto non è munito della licenza fiscale di cui al comma 1, viene considerato come assuntore della funzione di intermediario, vale a dire di commissionario ovvero di mandatario senza rappresentanza. In tal caso sul DAS viene indicato come destinatario il suddetto conduttore in appalto, specificandone anche la sede, mentre come località di destinazione viene riportata quella dell impianto ricevente. Se l impianto destinatario non è obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico, l esemplare n. 2 del DAS viene custodito, per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente, presso la sede del conduttore in appalto. 2-bis. (21) La procedura per la fornitura di calore in appalto, di cui ai commi 1 e 2, si applica anche al caso di impiego di olio combustibile. Qualora. per cessazione dell appalto o per altro motivo, si debbano trasportare giacenze di prodotto da un utilizzatore ad un altro e si renda necessaria l emissione di un DAS, tale documento è emesso dall UTF, con la procedura di cui all art. 10 comma 4-bis. Art Trasporto alla rinfusa di oli minerali con autobotti munite di misuratore volumetrico, per carichi non predeterminati 1. Nel caso di trasporto alla rinfusa, effettuato con autobotti munite di idoneo misuratore volumetrico, di più partite di oli minerali non predeterminate, il mittente munisce l incaricato del trasporto di un DAS «collettivo», rilasciato per l intera quantità trasportata, e di tanti altri DAS quanti sono gli impianti da rifornire, qualunque sia la quantità da consegnare. 2. Sul DAS «collettivo», in luogo del nome dell unico destinatario, va apposta l annotazione «Destinatari diversi, come da distinta allegata». 3. I singoli DAS che traggono origine da quello collettivo sono compilati integralmente tranne per quanto concerne il quantitativo del prodotto da consegnare. Su ciascuno di tali documenti viene, inoltre, apposta la dicitura: «non scorta merce». 4. Sulla distinta da allegare al DAS «collettivo», sulla quale sono indicati gli estremi del medesimo, sono elencati i vari DAS «non scorta merce», riportandone, in apposite «finche», tutte le indicazioni relative, lasciando in bianco soltanto la quantità da erogare e le letture, iniziali e finali, del contatore totalizzatore applicato all autobotte, relative alle singole erogazioni. La lettura iniziale del contatore al momento in cui l autobotte esce dal deposito, viene, però, trascritta dal mittente si «collettivo», sia sulla distinta. 5. L incaricato del trasporto, al momento dell effettuazione dei singoli rifornimenti, completa i relativi DAS «non scorta merce» dell elemento mancante, rilevandolo dal contatore, azzerabile, delle erogazioni parziali, inserito nella testata contometrica del misuratore, e li consegna ai rispettivi destinatari. L incaricato medesimo riporta, poi, nelle relative «finche» di cui al comma 4, i 351

354 ART Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa litri di prodotto consegnato, con riferimento alle letture iniziali e finali del contatore totalizzatore riferibili alle singole erogazioni, convalidando le scritturazioni con la propria firma. 6. Il DAS «collettivo» e l annessa distinta, su cui l incaricato del trasporto deve attestare, apponendovi la propria firma, che il trasporto è avvenuto, vengono consegnati, dall incaricato medesimo, al mittente per gli adempimenti di cui ai commi 7, 8 e 9 del presente articolo. 7. A trasporto effettuato, il mittente riporta sul DAS «collettivo» nonché sull allegata distinta, in corrispondenza delle indicazioni del numero segnato dal contatore totalizzatore, all uscita dell autocisterna dal deposito, il numero segnato dallo stesso contatore a consegne ultimate ed esegue la differenza, ponendola a confronto con il volume di prodotto caricato. Qualora il volume complessivo di prodotto erogato dal misuratore corrisponda, tenuto conto delle tolleranze dovute a variazioni di temperatura o a tolleranze degli strumenti di misura, a quello del carico indicato nel DAS «collettivo», contrappone l esemplare n. 2 di tale documento al corrispondente esemplare n. 1. Se la differenza dei volumi supera dette tolleranze, ne è data immediata comunicazione all UTF. 8. Qualora risulti una differenza di prodotto, non consegnato, la reintroduzione in deposito è effettuata con riferimento al DAS «collettivo» emesso per l intero carico originario. A tal fine l incaricato del trasporto attesta sulla distinta allegata al DAS «collettivo» che il trasporto si è concluso con una rimanenza di prodotto, nell autocisterna, da reintrodurre nel deposito mittente, facendo seguire la dichiarazione dalla propria firma, previa indicazione della data e dell ora d inizio del viaggio di ritorno. Il mittente, a sua volta, deve allegare il DAS collettivo al registro di carico e scarico a giustificazione della quantità di prodotto reintrodotta in deposito, dopo aver provveduto a completare il DAS medesimo con le seguenti attestazioni: a) data e ora del rientro dell autocisterna in deposito; b) rimanenza del carico reintrodotto in deposito; c) numero d ordine della registrazione a carico di tale rimanenza nel predetto registro di carico e scarico. 9. In ogni caso, il mittente completa l esemplare n. 1 dei DAS «non scorta merce» con l indicazione delle quantità di prodotto rilevate dalla distinta di cui al comma La procedura prevista nel presente articolo si applica anche ai casi di trasporto alla rinfusa di gas petroliferi liquefatti destinati ad impianti di distribuzione stradale, effettuati con autobotti non munite di misuratore volumetrico, a condizione che sia possibile accertare mediante pesatura, prima e dopo ciascuna discarica, i quantitativi scaricati in ciascun impianto di distribuzione Capo III - Disposizioni comuni e finali Art Circolazione «biodiesel» 1. La circolazione del prodotto denominato «biodiesel» soggetto alla disciplina di cui all art. 21, comma 6, del testo unico, avviene, nel territorio nazionale, con la scorta del DAA, se con destinazione ad un deposito fiscale, o del DAS, contenente anche l indicazione del trattamento fiscale cui è stato assoggettato, se destinato a depositi diversi da quelli fiscali. [Se trattasi di miscela di «biodiesel» con oli minerali, nei suddetti documenti è riportata anche l indicazione della percentuale di miscelazione, come previsto, per le miscele con gasolio, dal decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1994] (22). 2. Il «biodiesel» proveniente da altro Paese comunitario perviene al soggetto autorizzato ad effettuarne la prima immissione in consumo nel territorio nazionale con la scorta della documentazione prevista nel Paese di provenienza. 3. Il «biodiesel» trasferito ad altri Paesi comunitari, se destinato all autotrazione, è scortato dal DAA o dal DAS a seconda che circoli in regime sospensivo o ad accisa assolta; se è, invece, destinato alla combustione, è scortato da documentazione commerciale da cui risulti il destinatario, oppure, se richiesto da tali Paesi, dal DAA o dal DAS, a seconda che abbia o meno corrisposto l imposta in Italia. 352

355 ART Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa Art Trasferimento di oli minerali via mare o a mezzo tubazione 1. Il trasferimento di partite di oli minerali soggetti ad accisa fra depositi fiscali, a mezzo tubazione, deve essere preventivamente comunicato agli uffici finanziari competenti sugli impianti speditore e destinatario, e il DAA viene compilato al termine del trasferimento, dopo l accertamento, presso l impianto speditore, del quantitativo trasferito. La trasmissione del suddetto documento al destinatario è effettuata entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della conclusione del trasferimento. È consentito l accertamento, presso il destinatario, con le modalità stabilite dall amministrazione finanziaria, di quota parte della partita in trasferimento, ai fini della presa in carico e del successivo utilizzo; resta fermo che l appuramento del DAA è effettuato al momento della ricezione dell intera partita. L amministrazione finanziaria può consentire che le informazioni sul tipo e la quantità delle partite trasferite a mezzo tubazione siano scambiate fra gli esercenti gli impianti e gli uffici finanziari interessati tramite procedure informatizzate sostitutive del DAA; le suddette procedure possono essere applicate anche ai trasferimenti intracomunitari, previo accordo con i Paesi comunitari interessati, da stipularsi ai sensi dell art. 3 del regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell 11 settembre Le disposizioni di cui al comma 1, relative alla preventiva comunicazione dei trasferimenti ed alla compilazione e trasmissione del documento di accompagnamento si applicano anche per i trasferimenti di oli minerali soggetti ad accisa effettuati via mare nonché per quelli di oli minerali ad accisa assolta, fermi restando i divieti previsti dalla normativa vigente, effettuati via mare od a mezzo tubazione. In tale ultima evenienza, nel caso di trasferimento fra impianti nazionali, a mezzo tubazione, di partite di oli minerali ad accisa assolta, per un quantitativo tale da essere stoccato in più di un serbatoio dell impianto destinatario oppure superiore ai metri cubi, è consentita l emissione di DAS «parziali» «non scorta merce» durante il trasferimento e senza la sua interruzione, per l assunzione in carico dei quantitativi man mano pervenuti presso l impianto destinatario. Al termine del trasferimento viene emesso un DAS per il quantitativo complessivamente trasferito. Sui DAS «parziali» è riportata la dicitura «Quantitativo parziale di un trasferimento in corso», mentre sul DAS emesso al termine del trasferimento viene fatto riferimento ai suddetti DAS «parziali». La predetta procedura è attuata per trasferimenti che si completano nel corso di uno stesso mese. 3. In caso di circolazione intracomunitaria per via marittima o fluviale di oli minerali in regime sospensivo, il depositario autorizzato può non compilare le caselle n. 4, 7, 7a, 13 e 17 del DAA relative al destinatario se, al momento della spedizione del prodotto, questi non sia ancora definitivamente noto, purché effettui all ufficio finanziario competente sul proprio impianto la comunicazione del nome e dell indirizzo del destinatario, del suo codice d accisa e del Paese di destinazione non appena noti o al più tardi quando i prodotti raggiungono la destinazione finale. 4. Se, per eccezionali condizioni meteomarine, dopo la caricazione, anche parziale, di partite di oli minerali destinate ad impianti nazionali, non è possibile consegnare all incaricato del trasporto gli esemplari di sua spettanza dei DAA o dei DAS, è consentito il trasporto senza la scorta dei suddetti documenti, previa comunicazione da parte dello speditore, a mezzo fax od altro mezzo di teletrasmissione, agli uffici finanziari competenti sul proprio impianto e su quello destinatario, facente riferimento anche alla corrispondenza intercorsa con le autorità portuali. Resta fermo l obbligo, da parte dello speditore, dell inoltro al destinatario, con il mezzo più rapido, degli esemplari dei documenti di pertinenza di quest ultimo. 5. Le disposizioni di cui all art. 795 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, si applicano anche alle merci soggette ad accisa quando, mentre si trovano in circolazione intracomunitaria in regime sospensivo, ne viene decisa l esportazione. Art Cauzioni 1. Le cauzioni previste dal presente regolamento vengono prestate nella misura e con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 1994, con le seguenti modifiche ed integrazioni: 353

356 ART Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa a) nel caso di garanzia per il pagamento dell accisa nazionale dovuta da operatori professionali o da soggetti che operano tramite rappresentante fiscale, nonché di quella dovuta per i trasferimenti, in regime sospensivo, di prodotti alcolici contrassegnati, la misura della cauzione è pari al 100 per cento dell accisa gravante su ogni partita trasferita; b) per i trasferimenti fra impianti ubicati nel territorio nazionale, la garanzia ha validità solo nei confronti dell amministrazione finanziaria italiana; c) in luogo del depositario autorizzato mittente, la garanzia può essere prestata dal trasportatore o dal proprietario della merce; d) l amministrazione finanziaria ha la facoltà di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili o di notoria solvibilità l esonero dall obbligo di prestare la garanzia per i trasferimenti, sia nazionali che intracomunitari, di oli minerali, effettuati per via marittima o a mezzo tubazioni. Art Importazioni ed esportazioni 1. In caso di trasferimento di merce d importazione in regime di sospensione della sola accisa dalla dogana a depositi fiscali o ad operatori professionali, il DAA è emesso dalla dogana su stampati presentati dagli interessati e viene allibrato dalla medesima in un registro simile a quello di cui all art. 2, comma 7. Gli estremi del DAA emesso sono annotati sulla bolletta d importazione, alla quale viene contrapposto l esemplare n. 3, dopo l appuramento da parte del destinatario. Analoga procedura viene seguita nel caso d inoltro a destino di prodotti per i quali, all atto dell importazione, viene assolta l accisa, con la sostituzione al DAA del DAS, quando sia prevista l emissione di tale documento. Nel caso in cui l intero carico sia inviato al destinatario con la scorta della bolletta di pagamento dei diritti di confine, tale bolletta sostituisce il DAS, purché integrata dalla dogana con tutte le indicazioni previste per il suddetto documento. 2. La dogana di uscita alla quale pervengono merci in esportazione in regime di abbuono scortate dal DAA trattiene gli esemplari n. 2 e 4 e restituisce subito al mittente l esemplare n. 3, munito della certificazione che le merci hanno effettivamente lasciato il territorio comunitario. [Se le merci sono esportate in regime di restituzione, la dogana di uscita trattiene l esemplare n. 2 del DAS e lo allega alle contabilità relative all operazione di esportazione] (23). 3. Non è prescritta l emissione del DAA per la circolazione di prodotti soggetti ad accisa, provenienti da Paesi terzi o ivi destinati, quando sono immessi in una zona franca o in un deposito franco o quando sono sottoposti ad uno dei regimi sospensivi doganali elencati nell art. 84, paragrafo 1, lett. a), del regolamento CEE n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario. 4. I prodotti soggetti ad accisa, spediti da un depositario autorizzato insediato in un determinato Paese comunitario, per essere esportati attraverso uno o più altri Paesi comunitari, possono circolare in regime sospensivo, con la scorta del DAA, da appurare mediante certificazione, da parte della dogana di uscita dalla Comunità, che i prodotti hanno effettivamente lasciato il territorio comunitario. Art Rinvio da altre normative 1. La disciplina, di carattere generale, stabilita dal presente regolamento si applica in tutti i casi in cui altri provvedimenti legislativi o regolamentari prevedano l utilizzazione di DAA o di DAS, fatte salve le specifiche prescrizioni eventualmente stabilite dai citati provvedimenti. Art Vigilanza e penalità 1. Il personale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ed i militari della Guardia di finanza, ai fini della vigilanza sull osservanza della normativa vigente, procedono a verifiche e riscontri, compreso il prelievo di campioni, sia presso gli impianti interessati ai trasferimenti sia, 354

357 ART Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa su strada e nelle acque interne e territoriali, nei riguardi dei mezzi di trasporto o delle imbarcazioni utilizzati per i trasferimenti medesimi. 2. I controlli di cui al comma 1 sono estesi anche alla circolazione dei prodotti destinati ad usi esenti o non tassati ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa non armonizzata, anche se scortati dalla sola documentazione commerciale. 3. Qualora ricorrano gravi e predeterminati motivi di cautela fiscale, da formalizzare agli atti, gli organi di cui al comma 1 possono apporre sigilli al carico, annotando sui documenti di accompagnamento le operazioni compiute. In tale circostanza le verifiche sono completate presso il destinatario, al momento della conclusione del trasporto, previo riscontro dell integrità dei suggelli. 4. Indipendentemente dall esercizio dell azione penale per le violazioni costituenti reato, qualora non siano applicabili sanzioni previste da altra specifica normativa, l inosservanza delle disposizioni del presente regolamento è punita con la pena pecuniaria prevista dall art. 50, comma 1, del testo unico. 5. Per eseguire controlli e riscontri sulla movimentazione delle merci, gli uffici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ed i comandi della Guardia di finanza possono avvalersi delle strutture informatiche in dotazione dei soggetti che commerciano i prodotti di cui al capo II del presente regolamento e collegarsi direttamente con le stesse; tali soggetti sono obbligati a presentare, secondo le modalità stabilite dall amministrazione finanziaria, elenchi, elaborati eventualmente con sistemi informatizzati, concernenti le movimentazioni, nonché a produrre a richiesta, eventualmente su supporti informatici, gli elementi tecnici necessari alla misurazione dei prodotti medesimi. Fatte salve le particolari disposizioni relative agli impianti di fabbricazione di prodotti sottoposti ad accisa, i soggetti che spediscono partite di prodotto ad accisa assolta, individuati sulla base di criteri selettivi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, che devono, in ogni caso, prevedere una rotazione dei soggetti in questione, sono, altresì, tenuti a far pervenire all UTF competente per territorio, per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a tre mesi per anno, comunicazione preventiva di ciascuna partita estratta dagli impianti medesimi. Art Periodo transitorio Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i trasferimenti fra operatori nazionali ricadenti nelle previsioni di cui all art. 1, comma 1, ed all art. 9, comma 1, il DAA sostituisce le bollette di cauzione mod. C 21 e mod. H-ter 18 ed il DAS i certificati di provenienza mod. H- ter 7, H-ter 16 e H-ter 16-bis, il documento di cui all art. 2 della L. 15 dicembre 1971, n e le bollette di legittimazione mod. C 39 e C 62, le cui rispettive discipline, per quanto attiene ai citati trasferimenti, vengono pertanto a decadere dalla suddetta data. È tuttavia consentito, fino ad esaurimento delle scorte e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamentoe nel rispetto della disciplina stabilita dal medesimo, l utilizzazione degli stampati delle bollette di cauzione mod. C 21 e mod. H-ter 18 in luogo del DAA, e degli stampati dei certificati di provenienza mod. H-ter 7, H-ter 16 e H-ter 16-bis, del documento di cui all art. 2 della L. 15 dicembre 1971, n e delle bollette di legittimazione mod. C 39 e mod. C 62 in luogo del DAS, purché siano muniti rispettivamente della stampigliatura «Vale come DAA» o «Vale come DAS». 2. Nel caso, di cui al comma 1, di utilizzazione degli stampati dei modelli C 21 ed H-ter 18, il certificato di scarico ed il riscontrino sono utilizzati al posto rispettivamente degli esemplari n. 3 e 4 del DAA e sul modello devono essere riportati anche i codici di accisa dello speditore e del destinatario; nel caso di utilizzazione degli stampati dei modelli H-ter 16 e H-ter 16-bis vengono annullati i riscontrini n. 1 e 2 e vengono omesse le indicazioni della validità e dell itinerario di massima; nel caso di utilizzazione degli stampati del modello H-ter 7 viene annullato il secondo esemplare dell originale destinato all UTF; nel caso di utilizzazione degli stampati dei modelli C 39 e C 62 vengono annullati il riscontrino e, relativamente al mod. C 62, la figlia III, e viene omessa l indicazione della validità. In tutti i casi previsti dal presente comma, le matrici restano a corredo del registro di carico e scarico dello speditore. 355

358 ART Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa Art Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Note (1) Periodo aggiunto con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 2. (2) Comma così interamente sostituito con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 2. (3) Periodo così interamente sostituito dal decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 2. (4) Periodo così aggiunto con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 3. (5) Comma così interamente sostituito con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 4. (6) Periodi così aggiunti con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 5. (7) Periodo così sostituito con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 5. (8) Periodo così aggiunto con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 6. (9) Ultimo periodo così sostituito con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 7. (10) Comma così interamente sostituito con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 7. (11) Comma così aggiunto con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 7. (12) L alinea e le lett. a) e b) del comma 1 sono così sostituite con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 8. (13) Comma così interamente sostituito con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 8. (14) Alinea così sostituita con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 9. (15) Comma così interamente sostituito con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 9. (16) Comma così interamente sostituito con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 10. (17) Comma così interamente sostituito con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 11. (18) Comma così interamente sostituito con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 11. (19) Comma così interamente sostituito con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 11. (20) Comma così interamente sostituito con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 11. (21) Comma così interamente aggiunto con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 12. (22) Periodo così interamente sostituito con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 13. (23) Periodo così interamente sostituito con decreto 16 maggio 1997, n. 148, art. 14. Circolare Minfinanze n. 106/D, prot. 315/UDC-CM del 30 aprile 1996 D.M. 25 marzo Circolare esplicativa Nel Supplemento ordinario n. 70 della Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 1996 è stato pubblicato il regolamento in oggetto, che prevede, per la circolazione nazionale dei prodotti sottoposti ad accisa, l utilizzazione dei documenti di accompagnamento adottati per i trasferimenti intracomunitari. Trattasi, come è noto, del documento di accompagnamento in regime sospensivo (DAA) di cui al Regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell 11 settembre 1992, modificato dal Regolamento (CEE) n. 2225/93 della Commissione del 27 luglio 1993, e del documento di accompagnamento semplificato (DAS), di cui al Regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione del 17 dicembre 1992, utilizzato per i trasferimenti di prodotti ad accisa assolta nonché dell alcole denaturato con denaturante generale. L utilizzazione del DAA per i trasferimenti nazionali era già stata autorizzata, in via generale, a mezzo circolari, e, per il caso particolare dei prodotti petroliferi destinati a taluni usi agevolati, dal D.M. 17 maggio 1995, n. 322 e dal D.M. 16 novembre 1995, n. 577; con il primo di tali decreti è stato anche previsto l impiego del DAS per la scorta dei prodotti petroliferi denaturati destinati ad usi diversi dalla carburazione o dalla combustione. Il decreto in esame disciplina la materia, integrando la normativa comunitaria nei settori lasciati alla competenza degli Stati membri e recependo le norme, di carattere regolamentare, delle Direttive 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 e 94/74/CEE del Consiglio del 22 dicembre L integrazione più notevole alle norme comunitarie consiste nell obbligo di sottoporre gli stampati alla preventiva bollatura da parte dall UTF; ciò per evitare la possibilità di utilizzazione di duplicati, che consentirebbero movimentazioni illegittime. È, tuttavia, prevista la possibilità di adozione, anche su proposta degli interessati, di altri sistemi di validazione, meno onerosi della bollatura. 356

359 ART Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa Dal punto di vista formale, il provvedimento è suddiviso nel Capo I (artt. da 1 a 8), relativo alla circolazione in regime sospensivo, e nel Capo II (artt. da 9 a 20), relativo alla circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, mentre il Capo III (artt. da 21 a 28) riguarda disposizioni comuni e finali. Allegato al decreto vi è il modello dell attestazione della prestazione della garanzia che accompagna le partite destinate ad operatori non registrati od a soggetti che ricevano prodotti che hanno assolto l accisa in altri Stati membri. Ciò premesso, si passa ad illustrare il testo del regolamento, soffermandosi principalmente sugli aspetti innovativi del decreto e fornendo le istruzioni necessarie alla sua corretta applicazione. Capo I - Circolazione in regime sospensivo L art. 1 richiama, in pratica, le disposizioni dell art. 6, comma 3, del testo unico sulle accise, che prevedono che la circolazione, anche nazionale, in regime sospensivo, deve avvenire con il documento di accompagnamento comunitario. Tale documento, come è noto, può essere di tipo amministrativo o di tipo commerciale, purché contenente le medesime caselle di quello di tipo amministrativo. L art. 2 illustra, al comma 1, la composizione del DAA, mentre il successivo comma 2 prevede che i DAA di tipo amministrativo, prima della compilazione, vengano sottoposti a bollatura da parte del Competente UTF, da attuare mediante opposizione di timbro a secco. I commi successivi non necessitano di particolari chiarimenti; si segnala, comunque, la possibilità, di cui è cenno al comma 5, di sottoporre alla bollatura DAA costituiti da fogli in bianco o parzialmente prestampati, recanti, tuttavia, le indicazioni di cui al comma 2, in modo da rendere possibile la compilazione informatizzata del modello. Il registro di cui al comma 6 dovrà essere vidimato dall UTF e sullo stesso l operatore dovrà prendere in carico i DAA bollati, con riferimento agli estremi della copia della richiesta con l attestazione di avvenuta bollatura, e darsi scarico di quelli scritturati, con frequenza decadale, considerando l ultima decade conclusa con la fine del mese. Il registro, al suo esaurimento, come tutte le altre scritture contabili, dovrà essere custodito per un periodo di 5 anni dalla data dell ultima scritturazione. Sempre per quanto concerne il comma 6, si richiama l attenzione degli UTF sul termine di 10 giorni dalla data della presentazione degli stampati previsto per la restituzione degli stessi, dopo la bollatura. Il comma 8 stabilisce che i DAA di tipo commerciale sono emessi utilizzando appositi stampati predisposti dalle tipografie autorizzate alla predisposizione dello bolle di accompagnamento dei beni viaggianti, alla cui disciplina, anche per quanto riguarda la fornitura e la contabilizzazione, viene fatto riferimento. Anche tali stampati devono essere sottoposti, a cura delle tipografie autorizzate, alla bollatura da parte degli UTF, secondo un programma da concordare con tali uffici. I commi 9 e 10 riguardano, rispettivamente, l obbligo, da parte degli operatori, di depositare un fac-simile del DAA di tipo commerciale presso il competente UTF e la procedura da seguire in caso di cambio di ragione sociale, mentre il comma 11 si riferisce alle modalità di compilazione del documento. In particolare, in applicazione della facoltà prevista, per i singoli Stati membri, dal citato Regolamento 2719/92 viene previsto che, nelle casella 16, venga riportata, oltre alla data di spedizione, anche l ora d inizio del viaggio. Il comma 12 prevede che, in alternativa alla bollatura presso l UTF, possano essere utilizzati, con le modalità stabilite dall Amministrazione finanziaria, altri idonei strumenti di validazione. Le proposte avanzate al riguardo dagli operatori dovranno essere oggetto di accurata analisi da parte degli UTF, che riferiranno dettagliatamente in proposito alle competenti Direzioni compartimentali e saranno da queste sottoposte alle determinazioni di questo Dipartimento. L art. 3 richiama le modalità di appuramento del DAA e ribadisce, in applicazione della facoltà prevista dall art. 19, paragrafo 1, secondo comma, della Direttiva 92/12 l obbligo del visto da parte 357

360 ART Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa dei competenti organi dell Amministrazione sull attestazione di ricevimento apposta dal destinatario, senza alcuna eccezione. Di conseguenza, vengono meno le deroghe da tale obbligo in precedenza previste, relativamente alle partite di aromi non superiori ai 500 litri idrati, dal punto 4 del telescritto n. 167/8 del 12 febbraio 1993, riportato nella circolare n. 87, prot. n. 425/8 dell 1 aprile 1993, deroghe che, in considerazione delle semplificazioni apportate in materia di circolazione di aromi, non avevano più motivo di essere mantenute. L art. 4, al comma 1, riepiloga gli obblighi dello speditore, senza apportare novità a quanto già applicato in materia; viene, comunque, recepita, alla lett. d), la disposizione di cui all art. 19 paragrafo 5, della Direttiva 92/12, relativamente all obbligo di informare le autorità fiscali qualora entro tre mesi dalla data di spedizione la partita non sia stata appurata. Il comma 2, invece, recependo quanto disposto dall art. 1, paragrafo 1, punto 8, lett. b), della Direttiva 94/74, consente lo svincolo della cauzione in base ad una copia dell esemplare n. 3 del DAA trasmesso via fax, fermo restando che, ai fini dello sgravio del tributo, è sempre necessaria la ricezione dell originale del suddetto esemplare. Al riguardo si conferma quanto previsto al punto D della circolare n. 67/D, prot. n. 5449/I del 14 marzo 1996, in merito alla necessità che l esemplare n. 3 di cui si trasmette la copia deve essere munito, se previsto, delle attestazioni delle autorità fiscali del Paese di destinazione. Il comma 3 infine, richiama la possibilità dall impiego della firma elettronica, secondo le previsioni del Regolamento 2225/93. L art. 5 riepiloga gli obblighi dell incaricato del trasporto, prevedendo, in particolare, al comma 1 l obbligo della custodia del documento e della sua esibizione agli organi di controllo, nonché dell annotazione delle variazioni intervenute nel corso del trasporto. In proposito si richiama, per quanto riguarda le variazioni della durata del viaggio, quanto previsto dalla citata circolare n. 67/D del 14 marzo 1996, Il comma 2 detta la procedura da seguire in caso di furto, smarrimento o distruzione del DAA che avvenga durante il trasporto. Di tali avvenimenti dovrà essere effettuata immediata denuncia, in primo luogo, al più vicino comando territoriale della Guardia di Finanza o, in mancanza, a qualsiasi altro organo di polizia. Se il luogo di consegna è in territorio nazionale, la merce prosegue il viaggio con la scorta del verbale di denuncia ma non può essere consegnata se non dopo l intervento dell UTF; se, invece, il luogo di destinazione è ubicato in un altro Stato membro, il viaggio prosegue con la scorta del verbale di denuncia fino all UTF più facilmente raggiungibile, che provvede all emissione di un duplicato del DAA, dandone comunicazione all autorità incaricata della cooperazione amministrativa. Il comma 3, infine, fa obbligo al trasportatore di dare immediata comunicazione all UTF di qualsiasi perdita di prodotto che si verifichi durante il trasferimento, per ottenere un attestazione sull esemplare n. 3 del DAA. L art. 6 riguarda le incombenze dei destinatario; di particolare rilevanza, nel comma 1, alla lett. d), quelle connesse all immediata comunicazione all ufficio finanziario competente dei cali di trasporto in misura superiore alle tolleranze ammissibili dalla normativa doganale (attualmente, tabella B allegata al D.M. 13 maggio 1971, sostituita dal D.M. 21 novembre 1974). Nella successiva lett. e) viene, invece, recepito il disposto dell art. 1, paragrafo 1, punto 4, della Direttiva 94/74 per quanto concerne le comunicazioni che gli organi dell Amministrazione devono effettuare alle autorità fiscali degli altri Paesi comunitari nel caso di constatazioni di perdite, mentre la lett. f) fa obbligo al destinatario, recependo l art. 19, paragrafo 2, comma 1, della Direttiva 92/12, di rinviare al mittente l esemplare n. 3 del DAA munito delle attestazioni di riscontro, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della merce. Per consentire il rispetto di tale termine l apposizione del visto amministrativo dovrà essere effettuato con la massima tempestività. Il comma 2 riguarda le incombenze del destinatario, quando rivesta la qualifica di operatore non registrato. 358

361 ART Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa L art. 7 regolamento i casi di annullamento della spedizione, di cambio di destinazione e di trasporto alla rinfusa. In particolare, il comma 2 recepisce l art. 1, paragrafo 1, punto 5, lett. c) della Direttiva 94/74 per quanto concerne la possibilità di cambiare, oltreché il luogo di consegna anche il destinatario, mentre il comma 4 disciplina il caso dei trasporti alla rinfusa via mare. L art. 8 disciplina, infine, i trasferimenti ad operatori non registrati e a destinatari che operano tramite il rappresentante fiscale, prevedendo il modello della dichiarazione che deve accompagnare la merce, in applicazione dell art. 18, paragrafo 3, della Direttiva 92/12. Capo II - Circolazione di prodotti ad imposta assolta L art. 9 richiama le disposizioni di cui all art. 12, comma 1, del testo unico, stabilendo, sostanzialmente, che anche la circolazione nazionale dei prodotti su cui è stata corrisposta l accisa deve avvenire con la scorta del DAS, di tipo amministrativo o commerciale. Il comma 2 chiarisce che, in caso di trasferimenti intracomunitari, il DAS viene emesso per qualsiasi quantitativo, a meno che non si tratti di prodotti acquistati o trasportati dai privati nei limiti della franchigia di cui all art. 11 del testo unico. Per quanto concerne la circolazione nazionale, il DAS è utilizzato in tutti i casi in cui la previgente normativa prevedeva l emissione di bollette di accompagnamento o certificati di provenienza, nonché del documento commerciale per gli oli combustibili di cui all art. 2 della L. 15 dicembre 1971, n Per tutti i prodotti (vino, birra, bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra) per i quali la preesistente normativa non prevedeva un documento specifico per le accise, continua ad usarsi la documentazione prevista dalle norme vigenti in materia. In particolare, per la circolazione nazionale del vino e dei vini liquorosi continueranno ad utilizzarsi i documenti di accompagnamento previsti in materia di tutela agricola. Per evitare ad un medesimo operatore l emissione di documenti di diverso tipo, è però consentito, a chi lo ritenga, di utilizzare il DAS al posto delle bolle di accompagnamento dei beni viaggianti, quando sia prevista l emissione di tali documenti e fatte comunque salve le disposizioni in materia di tutela agricola. In tal caso, ovviamente, si applica al DAS la disciplina vigente per le bolle di accompagnamento e non quella specifica per le accise. L art. 10 descrive la composizione del DAS e prevede, anche per tale documento, la preventiva bollatura da parte dell UTF, con le medesime modalità previste per il DAA. Per quanto riguarda la compilazione, viene anche per tale documento prevista l indicazione, oltre che della data, anche dell ora d inizio del viaggio; per i trasferimenti in territorio nazionale non dovranno, ovviamente, compilarsi i riquadri n. 3, 6 e 13, relativi, rispettivamente, all autorità competente del Paese di destinazione, al numero di riferimento ed alla data della dichiarazione ed al prezzo di fattura. Tale ultimo riquadro sarà utilizzato, in casa di trasferimento di carburanti ad impianti di distribuzione stradale di carburanti, per l indicazione del volume ambiente. Per la predisposizione, fornitura e contabilizzazione dei DAS di tipo commercialo valgono le medesime disposizioni dettate per i DAA. Si evidenze, infine, che la compilazione dell esemplare n. 3 va effettuata solo quando la merce è destinata al trasferimento in altro Stato membro e lo speditore intende chiedere la restituzione dell accisa; non và, pertanto, compilato in caso di trasferimento fra impianti nazionali. L art. 11 riguarda gli obblighi dello speditore; in particolare, il comma 1, alla lett. c), recepisce, per quanto riguarda i trasferimenti fra una località e l altra del territorio nazionale, con attraversamento del territorio di un altro Stato membro, il disposto dell art. 1, paragrafo 1, punto 2 della Direttiva 94/74, mentre il comma 2 riguarda i trasferimenti in altro Paese comunitario, recependo l obbligo della prestazione della cauzione, a garanzia del pagamento dell accisa nel Paese di destinazione, di cui all art. 7, paragrafo 5, lett. a) della Direttiva 92/12. Il comma 3, infine, estende anche alla compilazione dei DAS, limitatamente ai trasferimenti aventi termine in territorio nazionale 359

362 ART Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa (in quanto non esiste, al momento, a differenza che per il DAA, alcuna normativa comunitaria al riguardo), la possibilità dell impiego della firma elettronica. L art. 12 riguarda gli obblighi del trasportatore e stabilisce la procedura da seguire in caso di furto, smarrimento o distruzione del documento. L art. 13 riguarda gli obblighi del destinatario; viene, come nel caso degli obblighi dello speditore, espressamente recepita la disposizione di cui alla Direttiva 94/74 in merito alla comunicazione da effettuare in caso di ricezione di prodotti nazionali che abbiano attraversato il territorio di un altro Paese comunitario. Il comma 3 prevede il caso di ricezione di prodotto da un altro Paese comunitario; anche in tale occasione deve essere presentata la dichiarazione secondo il modello di cui all art. 8, allegato al regolamento. In tal caso il destinatario deve dare immediata comunicazione all UTF di eventuali deficienze riscontrate all arrivo in misura superiore ai cali consentiti dalla normativa doganale, trattandosi di prodotto su cui deve essere riscossa l imposta nazionale. Il comma prevede anche l apposizione del visto da parte dell UTF e fissa (in analogia a quanto stabilito per, il DAA) nel quindicesimo giorno successivo a quello di ricezione il termine per la restituzione allo speditore dell esemplare n. 3 del documento. Gli artt. seguenti ( 14, 15 e 16) riprendono aggiornandola, snellendola e rendendola valida per tutti i prodotti assoggettati ad accisa, la normativa in precedenza prevista dal D.M. 20 giugno 1970 per i certificati di provenienza mod H-ter 16 in caso di trasporti collettivi, reintroduzioni nel deposito mittente e cambio di destinazione; per quanto riguarda i divieti di trasferimento di prodotti ad imposta assolta, trattasi di riferimento (analogo a quello di cui all art. 22, comma 2) inserito nella fase dì elaborazione del provvedimento e che ora non è più attuale in relazione al disposto dell art. 25, comma 9, del testo unico. L art. 17 tratta, invece, il caso particolare della reintroduzione in deposito fiscale o di reimmissione in regime sospensivo. In proposito si forniscono le seguenti Istruzioni. La richiesta di reimmissione in regime sospensivo può essere avanzata sia dal detentore del prodotto da trasferire sia dal depositario autorizzato destinatario, ed è presentata, unicamente alla documentazione comprovante l avvenuto pagamento dell imposta ed alla domanda di rimborso, all UTF competente per il luogo di detenzione del prodotto. Tale UTF, effettuati i riscontri ritenuti opportuni, dà il proprio benestare al trasferimento, informandone, contestualmente, l ufficio competente sul deposito fiscale destinatario. A trasferimento effettuato, il suddetto ufficio provvederà a trasmettere all UTF competente sull impianto mittente copia dell esemplare n. 4 del DAA, corredato delle attestazioni di ricevuta e del proprio visto, perché quest ultimo possa procedere alla restituzione dell accisa che, ai sensi dell art. 14 del testo unico, può essere effettuata anche mediante accredito. Gli artt. 18, 19 e 20 aggiornano la precedente normativa per quanto riguarda il trasporto di oli minerali con autobotti munite di misuratori volumetrici per carichi predeterminati o non predeterminati e per le forniture di calore in appalto. In proposito, per quanto concerne la tentata vendita del gpl, si conferma la validità della particolare procedura prevista dalla lett. E) della circolare n. 33/D, prot. n. 80/ UDC-CM del 9 febbraio 1996 che va riferita, ora, al sopracitato art. 20. Capo III - Disposizioni comuni e finali L art. 21 tratta della circolazione del «biodiesel», riprendendo le disposizioni in materia del D.M. 31 dicembre 1993, mentre l art. 22 tratta il caso particolare dei trasferimenti di oli minerali, sia in regime sospensivo sia ad imposta assolta, via mare od a mezzo tubazione. Per quanto riguarda, in particolare, i trasferimenti in regime sospensivo a mezzo oleodotto, gli UTF stabiliranno direttamente le procedure per l accertamento delle quote parti delle partite in trasferimento, informandone contestualmente questo Dipartimento o le Direzioni compartimentali; 360

363 ART Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa le proposte, avanzate dagli interessati, di procedure informatizzate sostitutive del DAA saranno trasmesse dagli UTF alle Direzioni compartimentali che riferiranno in proposito al Dipartimento, per le conseguenti determinazioni. Infine, la facoltà, per il depositario autorizzato che effettui spedizioni per via marittima o fluviale di oli minerali in regime sospensivo, di cui al comma 3, prevista in recepimento dell art. 1, paragrafo 1, punto 5, lett. d) della Direttiva 94/74, di omettere la compilazione di talune caselle del DAA è esercitata, come anticipato dalla lett. C) della sopracitata circolare n. 67/D del 14 marzo 1996, previa comunicazione preventiva all UTF della spedizione di ogni singola partita. L art. 23 riepiloga le norme sulla prestazione delle cauzioni connesse alla circolazione, mentre l art. 24 detta norme specifiche relativamente alle operazioni d importazione e di esportazione. In particolare, viene modificata la procedura di cui al paragrafo 13 della circolare n. 335, prot. n. 1570/I del 30 dicembre 1992, prevedendo che, per i trasferimenti di prodotti in regime sospensivo dalla dogana a depositi fiscali od operatori professionali, il DAA sia emesso dalla Dogana su stampati forniti dagli interessati; analoga procedura viene seguita per i trasferimenti, fra Dogana e destinatari, di prodotti ad imposta assolta, con la sostituzione del DAS al DAA. Non è, invece, prescritta l emissione di DAA o DAS se la merce perviene a destino ancora allo stato estero scortata dal prescritto documento doganale. Di particolare rilievo il disposto del comma 4 che, in applicazione dell art. 1, paragrafo 1, punto 8, lett. c) della Direttiva 94/74, prevede la possibilità che prodotti esportati attraverso altri Paesi comunitari possono pervenire alla dogana di uscita da tali paesi con la scorta del DAA (e, quindi, garantiti dalla relativa cauzione) da appurare mediante certificazione, da parte della suddetta dogana, che i prodotti hanno effettivamente lasciato il territorio della Comunità. Ovviamente, qualora fossero i prodotti comunitari ad essere esportati, con la suddetta procedura, attraverso Dogane italiane, sarà compito di queste ultime l appuramento del DAA. L art. 25 specifica che la disciplina, di carattere generale, prevista dal regolamento si applica anche in tutti i casi in cui provvedimenti legislativi o regolamentari prevedono l utilizzazione del DAA o del DAS. Fra i suddetti provvedimenti sono senz altro inclusi il D.M. 17 maggio 1995, n. 322 e il D.M. 16 novembre 1995, n L art. 26 riguarda il tema della vigilanza sulla circolazione, affidata, ai sensi dell art. 18 del testo unico, al personale del Dipartimento ed ai militari della Guardia di Finanza; in particolare, il comma 3 prevede la possibilità, qualora ricorrano gravi e predeterminati motivi, di apporre sigilli al carico, annotando sui documenti di accompagnamento le operazioni compiute e prevedendo il completamento della verifica presso il destinatario. Tale norma, inserita durante la fase di elaborazione del provvedimento, va ora letta alla luce del disposto di cui all art. 49 del testo unico; in particolare, con riserva di una eventuale più puntuale identificazione, per gravi e predeterminati motivi devono intendersi quelli attinenti alle ipotesi di presunzione di illecita provenienza di cui al comma 1 del citato art. 49. Il comma 4 richiama, per l inosservanza delle disposizioni del decreto che non costituiscono reato, la sanzione del versamento di una somma da lire a lire 3 milioni di cui all art. 50, comma 1, del testo unico. Infine, il comma 5 prevede la possibilità, per gli uffici del Dipartimento e per i comandi della Guardia di Finanza, di avvalersi delle strutture informatiche in dotazione dei soggetti che commercializzano prodotti assoggettati ad accisa nonché la possibilità, per l amministrazione finanziaria, di richiedere a tali soggetti elenchi ed elaborati concernenti le movimentazioni. È pure prevista, per l Amministrazione, la facoltà di richiedere a talune categorie di operatori, individuati con criteri selettivi stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze, di far pervenire all UTF competente per territorio, per periodi predeterminati ed in ogni caso non superiori ai tre mesi per anno, comunicazioni preventive di ciascuna partita da estrarre dai rispettivi impianti. L art. 27 detta, infine, le disposizioni relative al periodo transitorio. In particolare, viene stabilito che la precedente documentazione di accompagnamento venga sostituita con la nuova dalla data di entrata in vigore del regolamento, consentendo, però, lo smalti- 361

364 ART Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa mento delle scorte, purché recanti, a seconda dei casi, la stampigliatura: «Vale come DAA» oppure «Vale come DAS». Per la compilazione dei suddetti stampati vengono dettate le opportune istruzioni, già anticipate, per quanto riguarda i certificati di provenienza mod. H-ter 16 e le bollette di cauzione mod. H-ter 18, dalla circolare n. 219/D, prot. n. 300/UDC-CM del 718/95, esplicativa del D.M. 17 maggio 1995, n Per quanto concerne le bollette mod. C 39, le stesse dovranno essere concentrate presso gli UTF, che chiederanno agli uffici postali ed agli altri organi abilitati all emissione la restituzione di tali documenti, che potranno essere messi a disposizione degli utilizzatori, qualora ne facciano richiesta in attesa di dotarsi di DAS. Nella compilazione delle suddetto bollette dovrà annullarsi il «riscontrino», mentre in quella delle bollette di cauzione mod. C 21 il certificato di scarico ed il rincontrino saranno utilizzati al posto, rispettivamente, degli esemplari n. 3 o n. 4 del DAA e nel modello saranno riportati anche i codici di accisa dello speditore e del destinatario. L utilizzazione dei vecchi stampati sarà, tuttavia, consentita per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento, che, a norma del successivo art. 28 decorre dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e cioè dal 10 giugno p.v. In ogni caso vale la disciplina prevista dal regolamento medesimo e non quella propria degli stampati utilizzati ad esaurimento. Per quanto riguarda, invece, l utilizzazione dei DAA e dal DAS, si evidenze che i documenti emessi a partire dalla suddetta data di entrata in vigore del regolamento dovranno essere preventivamente bollati dagli UTF, a cui, pertanto, gli operatori interessati dovranno tempestivamente rivolgersi, anche per quanto concerne eventuali documenti di tipo commerciale di cui fossero in possesso in tale data. Si rammenta, infine, che, per i GPL per uso combustibile, l obbligo della scorta con il documento di accompagnamento, nei casi in cui è previsto, decorre, trattandosi di nuovo adempimento, dopo il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico, a norma dell art. 67 comma 8, del testo unico medesimo. Tutto ciò premesso, considerato che il DAS viene ormai a sostituire tutti i precedenti modelli attestanti la provenienza o la legittimità dei prodotti, che i prodotti denaturati per usi agevolati hanno comunque assolto l imposta dovuta e tenuta presente la previsione di cui all art. 2, comma 4, del D.M. 17 maggio 1995, n. 322, per quanto concerne la circolazione dei prodotti petroliferi denaturati destinati ad usi diversi dalla carburazione o dalla combustione, si conferma che il DAS sostituisce anche i certificati di provenienza mod. H-ter 16 color rosa, in tutti i casi previsti dalla precedente normativa. Si conferma, infine, che il regolamento in esame non riguarda la circolazione dei lubrificanti e dei bitumi (che sarà disciplinata da altro decreto) se non per quanto concerne la possibilità di sostituire la bolla di accompagnamento con il DAS, prevista dall art. 9, comma 2, e per l applicazione dell art. 25, quando siano utilizzati DAA o DAS, e neanche quella degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, che resta soggetta all attuale disciplina. Telescritto Minfinanze prot. 373/UDC-CM del 24 maggio 1996 Circolazione interna prodotti soggetti ad accisa - Chiarimenti al D.M. 25 marzo 1996, n. 210 Con riferimento al regolamento in oggetto, al fine di rispondere a richieste di chiarimenti e di ovviare a difficoltà operative qui segnalate, anche nelle vie brevi, dagli UTF nonché dalle Associazioni di categoria e dagli operatori interessati, si comunica quanto segue: A) la bollatura dei DAA e dei DAS può essere effettuata anche presso gli uffici finanziari di fabbrica o gli uffici doganali; in ogni caso i documenti bollati vanno contabilizzati anche presso la sede dell UTF; 362

365 ART Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa B) l apposizione della dicitura «circolazione interna» può essere apposta anche successivamente alla bollatura. Tale dicitura, infatti, non rientra nelle indicazioni precompilate di cui alla lett. c) dell art. 2, comma 3, del regolamento, contrariamente a quanto risulta dalla versione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, difforme dal testo originale e di cui è stata già richiesta la correzione; C) per la registrazione dei documenti di accompagnamento prevista dall art. 2, comma 6, del regolamento, richiamato anche dal successivo art. 10, comma 2, potrà essere utilizzato, in alternativa al registro vidimato dall UTF, il registro per la contabilizzazione delle bolle di accompagnamento dei beni viaggianti, di cui all art. 10, quinto comma, del D.M. 29 novembre 1978, pubblicato nella G.U. n. 335 del 30 novembre 1978, se già tenuto dall operatore, sempreché su tale registro sia possibile effettuare lo scarico dei documenti scritturati, come previsto dalla circolare n. 106/D, prot. n. 315/UDC-CM del 30 aprile 1996; D) le caselle o i riquadri che non interessano la spedizione possono essere lasciati in bianco o sbarrati. Essi devono comunque essere sempre riportati, anche nei documenti di tipo commerciale; E) l obbligo, di cui all art. 11, comma 1, lett. a), del regolamento, dell effettuazione dell annotazione di ogni singola partita di prodotto ad imposta assolta sull apposito registro di carico e scarico può ritenersi soddisfatto anche nel caso in cui nel predetto registro siano riportati, giornalmente, il quantitativo complessivamente estratto ed i dati dei relativi documenti (secondo la procedura prevista ai commi 3 e 4 dell art. 3 del D.M. 13 agosto 1957) ed al suddetto registro sia allegata una distinta (non bollata) contenente tutte le informazioni previste, per ogni singola partita, dall art. 11, comma 1, lett. a) del decreto in oggetto. Per quanto concerne il soggetto e l impianto destinatari, potranno essere indicati codici, da riportare in apposita legenda. Nel caso di trasporto alla rinfusa, occorre riportare solo i dati relativi al DAS «collettivo» e non dei singoli DAS «non scorta merce». Procedura analoga potrà essere seguita per quanto concerne la registrazione giornaliera dei DAA, prevista dall art. 4, comma 1, lett. a), del regolamento; F) le disposizioni relative alla circolazione per il prodotto denominato «biodiesel», di cui all art. 21 del regolamento, costituendo nuovi adempimenti, entrano in vigore dopo il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico sulle accise, a norma dell art. 67, comma 8, del testo unico medesimo. Anche per tale fattispecie si applica il regime transitorio di cui all art. 27 del regolamento, che offre la possibilità di utilizzare gli stampati mod. H-ter 18 ed H-ter 16, rispettivamente al posto dei DAA e dei DAS; G) nel caso di utilizzazione, nel regime transitorio, dei certificati di provenienza mod. H-ter 16 al posto dei DAS, non occorre apportare alcuna modifica a tale stampato, ma occorrerà tener presente, nella sua compilazione, delle disposizioni di cui all art. 27, comma 2, del regolamento; uniche modifiche da apportare, per quanto concerne la compilazione di tali certificati, sono quelle espressamente riportate al comma 2 dell art. 27 del regolamento; H) qualora per la designazione delle merci nel DAA si rendesse necessario un foglio separato od una distinta di spedizione, come previsto nelle note esplicative alla casella l8 a) riportate dal regolamento (CEE) n. 2719/92, i suddetta fogli, recanti le indicazioni di cui all art. 2, comma 3, del decreto in oggetto dovranno essere sottoposti a preventiva bollatura. Nei casi in cui non può prevedersi a quale DAA saranno allegati, può prescindersi dalla preventiva apposizione del numero identificativo del documento. Nessuna bollatura è, invece, necessaria per i fogli aggiuntivi previsti dall art. 5 del decreto per l apposizione, da parte dell incaricato del trasporto, delle informazioni supplementari relative al trasporto medesimo; I) procedura analoga a quella illustrata alla precedente lett. «H» può utilizzarsi anche per i DAS, in forza delle note esplicate al riquadro 8 riportate nel regolamento (CEE) n. 3649/92. Per i trasferimenti fra impianti nazionali può, tuttavia, consentirsi che le informazioni relative a più tipi di prodotti (ad esempio i vari carburanti destinati ad un impianto di distribuzione stradale), siano inserite in un unico riquadro; L) nei DAA e nei DAS possono essere riportati solo i prodotti previsti dal regolamento e non anche altre merci eventualmente facenti parte del medesimo trasporto, per le quali suddetti documenti non hanno titolo per sostituirsi alle bolle di accompagnamento dei beni viaggianti; 363

366 ART Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa M) la firma dei DAA e dei DAS rientra nell esclusiva responsabilità dello speditore, che può delegarla ad un suo incaricato, senza alcun obbligo di preventiva comunicazione all Utf; N) essendo i vari prodotti classificabili come GPL sottoposti al medesimo regime fiscale, in caso di circolazione nazionale è sufficiente l indicazione delle prime 4 cifre (2711) del codice NC, specificando la natura del prodotto (propano, butano, miscela etc.) nella casella o riquadro destinato al la descrizione della merce; O) a norma dell art. 9, comma 2, del decreto, il trasferimento nazionale, in carri bombolai, del metano ad imposta assolta viene effettuato con la scorta della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti, o, in sostituzione del DAS; P) nel caso in cui sussistano motivi (ad esempio la necessità di una preventiva decantazione) per cui l accertamento della merce non possa essere effettuato nello stesso giorno in cui avviene l introduzione in deposito, entro tale giorno andranno comunque trascritti, sui registri contabili, i dati relativi al quantitativo ricevuto, che andranno inseriti ad accertamento effettuato; Q) per consentire che lo svincolo della cauzione di trasporto rispecchi i requisiti dell immediatezza previsti dall art. 4, comma 2, del decreto (che recepisce il disposto dall art. 1, paragrafo 1, punto 8, lett. b) della Direttiva 94/74) la trasmissione via fax del terzo esemplare del DAA potrà essere effettuata anche prima dell apposizione del visto da parte dell Autorità fiscale, quando prevista; R) l obbligo della prestazione della cauzione prevista dall art. 6, comma 2, del testo unico, per le movimentazioni in regime sospensivo decorre, per i soggetti in precedenza beneficianti di esonero, dalla scadenza del termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico e non riguarda, ovviamente, le partite estratte antecedentemente a tale termine, ancorché non ancora appurate. Decreto 16 maggio 1997, n. 148 Regolamento recante modificazioni al D.M. 25 marzo 1996, n. 210, concernente norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise [riportato, ad integrazione, nel decreto 25 marzo 1996, n. 210] Circolare Minfinanze n. 186, prot. n. 283/UCD-D.M. del 27 giugno 1997 Decreto 16 maggio 1997, n. 148, integrativo del decreto del Ministro delle Finanze 25 marzo 1996, n. 210, recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti sottoposti al regime delle accise Facendo seguito al telescritto prot. n. 249/UDC-CM del 19 maggio 1997, si comunica che il regolamento in oggetto è stato pubblicato nella G.U. n. 133 del 10 giugno 1947 (che riporta anche il testo, aggiornato, del precedente decreto n. 210/1996) e se ne illustrano, qui di seguito, le più significative innovazioni, apportate allo scopo di ovviare a difficoltà operative, non risolvibili in via amministrativa, emerse in sede di applicazione del D.M. n. 210/1996, d ora in avanti denominato «regolamento». L art. 2 modifica l art. 2 del regolamento, integrando le disposizioni relative all approntamento, alla distribuzione ed alla compilazione dei DAA. In particolare, il comma 1 dell articolo: alla lett. a) consente che anche ai DAA di tipo amministrativo possano essere aggiunti, oltre ai quattro regolamentari, anche altri esemplari per gli usi propri dell operatore, analogamente a quanto previsto, per i DAA di tipo commerciale, dall art. 2, comma 8, del regolamento; alla lett. b), modificando, parzialmente, il citato comma 8 dell art. 2del regolamento, stabilisce una procedura per evitare il ritiro di documenti, presso le tipografie od i rivenditori autorizzati, da parte di persone non abilitate alla loro utilizzazione e che potrebbero, quindi, farne un uso il- 364

367 ART Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa lecito. Per il medesimo fine è pure previsto che la comunicazione della fornitura dei suddetti stampati deve essere effettuata entro il giorno 10 di ciascun mese, anziché, come in precedenza, una sola volta all anno. In tal modo vengono confermate, in forma regolamentare, le disposizioni impartite, in via amministrativa, con il telescritto prot. n. 746/UDC-CM del 2 dicembre 1996, riportato nella circolare n. 295, prot. n. 763/UDC-CM del 18 dicembre 1996; alla lett. c) integra le istruzioni relative alla compilazione delle varie caselle del DAA, specificando che, per quanto concerne la circolazione interna, non vanno scritturate le caselle 12 e 13 (in quanto relative al Paese di spedizione ed a quello di destinazione), 14 (relativa al rappresentante fiscale, figura prevista solo nella circolazione intracomunitaria), 15 (luogo di spedizione, coincidente con l indirizzo dello speditore, riportato nella casella 1), 21 (peso lordo, non sempre noto o ricavabile, che può anche variare nel corso del trasferimento e, comunque, non previsto dalla precedente normativa) mentre può essere omessa la compilazione delle caselle 5 e 6 (numero e data della fattura, informazioni, anche queste, non previste in precedenza). Nella casella 18 è prevista l omissione dell indicazione della densità a 15 C, per gli oli minerali tassati a peso (oli combustibili e gas petroliferi liquefatti) nonché per il metano, in quanto tale dato non riveste alcuna rilevanza fiscale o commerciale, mentre per gli altri oli minerali, in luogo della densità a 15 C, deve essere indicato, come in precedenza, il peso specifico a 15 C, corretto per tener conto della spinta dell aria. Nella casella 19 l indicazione del codice NC della nomenclatura combinata relativo ai gas di petrolio liquefatti (GPL) è limitato alle prime 4 cifre (2711) in quanto non è necessario distinguere fra loro i vari GPL, soggetti tutti alla medesima disciplina fiscale. Viene pure previsto che, in caso di trasferimento di metano con carri bombolai, non venga indicato il peso bensì i metri cubi a 15 C ed alla pressione normale, in base ai quali è effettuata la tassazione di tale prodotto. Nella casella 9, oltre al vettore, deve essere indicato anche l incaricato del trasporto (definito come la persona che, per conto del vettore, esegue il trasporto), in quanto a tale soggetto fanno carico gli obblighi previsti da altri articoli del regolamento, e vengono specificate le indicazioni da apporre in caso di trasferimenti via mare o a mezzo oleodotto. Nella casella 17 è specificato che la durata del viaggio, comprensiva anche delle soste programmate, deve essere espressa in ore, per i viaggi che terminano nella giornata in cui sono iniziati, e in giorni, negli altri casi. Infine, viene previsto che l eventuale cambio di destinatario (ora consentito dalle norme comunitarie) venga riportato nella casella B, destinata all indicazione del cambio del luogo di consegna. L art. 3 chiarisce che il visto dell UTF sull esemplare n. 3 del DAA ha valore di presa d atto e di attestazione di conformità del suddetto esemplare con l esemplare n. 4 (e non già di riscontro materiale dell avvenuto arrivo a destinazione della merce o della sua presa in carico nei registri contabili), eliminando precedenti perplessità al riguardo. L art. 4 riformula in maniera più conforme al disposto dell art. 1, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (CEE) n. 2225/93 della Commissione del 27 luglio 1993 il comma 3 dell art. 4 del precedente regolamento, relativo all esonero dall obbligo della firma da parte dello speditore. L art. 5 disciplina il caso in cui una partita, scortata da DAA, sia scaricata soltanto parzialmente presso il destinatario e dispone che, in caso di trasferimento via mare di partite dirette a diversi destinatari, le annotazioni dei singoli scarichi sui relativi DAA «non scorta merce» siano effettuate dal destinatario, anche dopo la partenza della nave. Ciò in quanto, essendo l accertamento in serbatoio, a terra, effettuato anche molte ore dopo la discarica della nave al fine di consentire la decantazione dell acqua emulsionata al prodotto, si vuole evitare un inutile prolungamento della sosta della medesima. L art. 6 disciplina la circolazione dei prodotti, diversi dalle bevande alcoliche, contenenti alcole esente da accisa, denaturato o no, quali, ad esempio, prodotti per la casa, lucidi da scarpe, profumerie, medicinali. Poiché l alcole etilico in essi contenuto è considerato fiscalmente ancora tale ai sensi dell art. 32, comma 2, del testo unico sulle accise, poteva sorgere il dubbio che tali prodotti fossero ancora sottoposti al regime delle accise e, di conseguenza, ai sensi dell art. 1, comma 1, del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, dovessero essere scortati dalla bolla di accompagnamento dei beni viaggianti. 365

368 ART Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa La disposizione in parola, oltre a dissipare i suddetti dubbi, sancendo l esclusione, ai fini della circolazione, di tali prodotti dal regime delle accise e conformandosi, in tal modo, a quanto avviene negli altri Paesi comunitari, elimina anche l obbligo dell emissione della bolletta per gli aromi del codice NC 3302, quando non sono destinati a depositi fiscali o quando sono dichiarati per usi esenti, nonché per le profumerie prodotte con alcole denaturato. Per questi ultimi prodotti resta valido il regime di deposito previsto (solo per essi e non già per gli altri prodotti sopracitati) dall art. 2, comma 8, del D.M. 9 luglio 1996, n L art. 7 estende ai DAS le nuove disposizioni relative all approntamento, alla distribuzione ed alla compilazione dei DAA ed integra le disposizioni relative alla compilazione dei DAS. Relativamente a queste ultime, per quanto riguarda la circolazione interna, viene stabilito che non devono essere compilati i riquadri 3 (autorità competente sul luogo di destinazione) e 11 (peso lordo, per le stesse motivazioni esposte relativamente al DAA), mentre il riquadro 6 (numero di riferimento e data della dichiarazione, previsti solo per i trasferimenti intracomunitari) può essere riservato alla annotazioni; per il riquadro 13 (prezzo di fattura, valore commerciale) viene confermato quanto già disposto dal regolamento, estendendo, tuttavia, l indicazione del volume ambiente anche al caso di commercializzazione dei prodotti petroliferi a volume, in linea con quanto in precedenza previsto dall art. 5, terzo comma, del decreto del Ministro delle finanze 9 ottobre 1979, pubblicato nella G.U. n. 282 del 16 ottobre Non deve essere compilata la casella B, relativa al rinvio dell esemplare 3 del documento, non previsto per la circolazione nazionale, né deve essere effettuata l annotazione relativa al predetto rinvio, nel riquadro 15. Per quanto riguarda lo speditore, non è prevista l indicazione del numero della partita IVA, essendo già tale soggetto identificato dal codice d accisa o dal numero della licenza fiscale o dagli estremi dell autorizzazione dell UTF; analogamente, non deve essere indicato il numero di partita IVA del destinatario ma quello del committente, se il destinatario non è un cliente diretto del mittente. Per quanto concerne il riquadro 8, non è prevista, analogamente a quanto stabilito per i DAA, l indicazione della densità a 15 C per gli oli combustibili e per i GPL, mentre, per gli altri oli minerali, deve essere indicato, come nella precedente normativa, il peso specifico a 15 C, corretto per tener conto della spinta dell aria. È pure consentito che nel riquadro 9 possa omettersi l indicazione del codice NC, se la merce può essere individuata, dal punto di vista fiscale, in base alla denominazione commerciale, riportata nel riquadro 8. Infine, viene data la possibilità, per la circolazione interna degli oli minerali, di omettere la compilazione del riquadro 10, destinato all indicazione del volume del prodotto a 15 C (diverso, quindi, dal volume ambiente preso a base della transazione commerciale), nella considerazione che tale dato può, comunque, essere sempre ricavato in base al peso netto (riportato nel riquadro 12) e del peso specifico a 15 C, al netto della spinta dell aria, riportato al riquadro 8. In tal modo si sono riprodotte le modalità di compilazione del documento previsto dalla previgente normativa, e cioè del certificato di provenienza mod. H-ter 16. Viene pure previsto che, in casi particolari, il DAS possa essere emesso dall UTF. L art. 8 apporta semplificazioni alla tenuta del registro di carico e scarico dell impianto speditore, analoghe a quelle in precedenza previste dall art. 3 del D.M. 13 agosto 1957 (pubblicato nel Supplemento n. 2 della G.U. n. 212 del 27 agosto 1957) e chiarisce, conformemente alla preesistente normativa, che nel registro devono essere riportati anche i quantitativi estratti con la scorta della documentazione commerciale. Riformula, poi, analogamente a quanto effettuato, per i DAA, dall art. 4, il comma 3 dell art. 11 del regolamento, relativo all esonero dalla firma dei DAS. L art. 9 specifica che la procedura di cui all art. 15, comma 5, del regolamento, si applica solo in caso di reintroduzione nell impianto mittente di una frazione di partita non scortata da DAS e non già dell intera partita, in quanto tale caso è già disciplinato dal precedente comma 4 del medesimo art. 15. Riformula, inoltre, il comma 7 del predetto art. 15, in maniera da eliminare un caso, del tutto sporadico, di utilizzazione dell esemplare n. 3 del DAS nella circolazione nazionale. L art. 10, per ovviare a difficoltà operative segnalate soprattutto nel caso di trasferimenti di merce a mezzo corriere, fa carico al deposito fiscale mittente di comunicare il rientro della merce 366

369 ART Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa prima della reintroduzione in deposito e non già, come previsto in precedenza, nel primo giorno lavorativo successivo all inizio del viaggio di ritorno. L art. 11 limita l obbligo, per le autobotti che effettuano il trasporto alla rinfusa di prodotti petroliferi, per carichi predeterminati, di essere munite di dispositivo impressore dei volumi erogati solo al caso di rifornimenti a distributori automatici di carburante, conformente a quanto in precedenza stabilito, per tale evenienza, dall art. 1 del D.M. 10 agosto 1980, pubblicato nella G.U. n. 283 del 13 ottobre Per i rifornimenti ad altri tipi di utenti, per i quali tale obbligo non è previsto, viene, quindi, confermata la disciplina dell art. 35 del D.M. 20 giugno 1970, pubblicato nel Supplemento ordinario della G.U. n. 257 del 10 ottobre Ciò per tener conto che il parco autobotti è strutturato secondo la citata preesistente normativa. È stato, inoltre, previsto che in luogo dell indicazione, nella distinta a corredo del DAS cumulativo, dei numeri iniziali e finali del contatore, possa essere allegato alla medesima lo scontrino emesso dal dispositivo impressore dei volumi, se installato. Ciò per evitare che, in caso di predisposizione anticipata del documento, debba attendersi l arrivo nel deposito mittente dell autocisterna, per rilevare il numero iniziale del contatore. L art. 12 estende all utilizzazione dell olio combustibile le disposizioni relative alla conduzione in appalto di impianti di riscaldamento, riprendendo il disposto dell art. 37 del sopracitato D.M. 20 giugno 1970, e detta le norme per i trasferimenti delle giacenze presso gli impianti di utilizzazione, nel caso in cui non ne sia più previsto l impiego presso i medesimi. L art. 13 estende anche alle miscele di «biodiesel» con altri oli minerali la medesima disciplina delle miscele di «biodiesel» con gasolio. L art. 14 elimina il riferimento all esemplare n. 3 del DAS nel caso di trasferimento di prodotti d importazione dalla dogana al destinatario; in tal modo, tenuto anche conto di quanto disposto dall art. 9, comma 1, lett. b), la compilazione del suddetto esemplare n. 3 è riservata esclusivamente ai casi di trasferimenti intracomunitari. L art. 15, riporta disposizioni relative al periodo di prima applicazione della nuova normativa. In particolare: il comma 1 proroga ad un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame (e cioè dal 25 giugno 1997) il limite, posto dal precedente regolamento, al periodo in cui possono continuare ad utilizzarsi i preesistenti modelli di stampati; ciò per consentirne il totale esaurimento; il comma 2 concede alle tipografie ed ai rivenditori autorizzati nonché agli operatori 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto per adeguarsi alle nuove disposizioni. Tale norma intende, in particolare, riferirsi alle nuove incombenze di cui all art. 2, comma 1, lett. c), del decreto, relative alle modalità di fornitura dei DAA e dei DAS ed alle comunicazioni da effettuare dai venditori dei medesimi agli UTF, comunicazioni che, sebbene consigliate dal telescritto prot. n. 746/UDC-CM del 2 dicembre 1996, riportato dalla circolare n. 295/D, prot. n. 763/UDC/CM del 18 dicembre 1996, sono, al momento, solo facoltative. Telescritto MF prot del 7 maggio 2004 Timbratura terze copie DAA e DAS e piccoli produttori di vino: pubblicazione su internet lista Paesi UE Si comunica che dalla data della presente comunicazione sarà disponibile sul sito internet dell Agenzia delle dogane sotto la voce «Accise» del Menu principale, la versione aggiornata della lista dei 25 Paesi dell Unione europea che prevedono la timbratura delle terze copie dei DAA e dei DAS, nonché dell elenco degli Stati membri che riconoscono ai piccoli produttori di vino l esonero dai vincoli di circolazione e di deposito previsti dall art. 29, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE. 367

370 ART Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa 368

371 ART Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa 369

372 ART Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa Circolare AD n. 66/D, prot del 15 novembre 2004 Trasferimenti di oli minerali in regime sospensivo, ad accisa assolta e denaturati. Criteri generali Sono pervenuti quesiti con i quali si è chiesto di conoscere, relativamente ai soggetti che commercializzano oli minerali senza essere titolari di impianti di deposito, se gli stessi siano tenuti all osservanza delle disposizioni che disciplinano l accisa e, tra l altro, al rispetto di obblighi documentali. Al riguardo, si rileva come questa Agenzia abbia già avuto modo di pronunciarsi sulla questione (nota n. 2643/AGT del 17 aprile 2003 e circolare n. 7/D del 18 febbraio 2004 dell Ufficio Regimi doganali e fiscali dell Area Gestione tributi e Rapporti con gli utenti) in occasione dell esame di fattispecie relative a trasferimenti di prodotti petroliferi destinati a buncheraggi marini. In proposito, confermando la posizione costantemente adottata, si osserva che, in armonia con la struttura dell ex imposta di fabbricazione, in materia di accisa il soggetto obbligato è identificato di norma nel responsabile (depositario autorizzato) della gestione del deposito, a prescindere quindi dal titolo in virtù del quale il prodotto sottoposto a tassazione è detenuto nel medesimo deposito. Non costituisce, infatti, oggetto di cognizione delle disposizioni normative concernenti l accisa l esercizio della facoltà di disporre dei prodotti ad essa sottoposti, potere rientrante nel contenuto normale del diritto di proprietà, che trova in altri settori dell ordinamento la propria disciplina. Così, con riferimento ai prodotti in regime sospensivo, l irrilevanza delle vicende afferenti la sfera proprietaria comporta che le stesse non incidano sull osservanza, da parte del depositario autorizzato, dei prescritti obblighi tributari in materia di regime del deposito fiscale e di movimentazione di prodotti soggetti ad accisa, rispondente all esigenza di un controllo pieno ed incisivo su chi detiene le merci. Il soggetto che commercializza oli minerali pur non essendo titolare di impianto di deposito, quindi, non è obbligato a tenere la contabilità dei prodotti movimentati prevista dalla normativa delle accise, né alla compilazione di documenti di circolazione, pur serbando la possibilità di far inserire nella casella n. 7 del DAA il proprio nominativo, di seguito a quello del destinatario della spedizione, preceduto dalle parole «per conto» (circolare n. 182 del 13 luglio 1998). Resta salva la facoltà, accordata dall art. 6, comma 2, del testo unico approvato con D.Lgs. n. 504/1995, per il proprietario della merce di prestare la garanzia per il trasporto in luogo del depositario autorizzato mittente, nel qual caso obbligandosi a conformarsi alle prescrizioni stabilite in materia. Analogamente è a dirsi, quanto alla previsione di obblighi documentali, in ordine alla circolazione di oli minerali già assoggettati ad accisa, non mancando di rilevare che, ai sensi dell art. 10, comma 3, lett. b) del D.M. 25 marzo 1996, n. 210, in caso di estrazione effettuata per conto di un committente, ne va indicato nel DAS il nome, preceduto dalle parole «per conto», e il numero di partita IVA da riportare nel riquadro 4. Ciò rilevato in via generale, va da sé che qualora, nel concreto svolgimento delle operazioni di movimentazione dei prodotti, i soggetti di che trattasi vengano ad espletare compiti propri delle figure tipizzate dalla normativa sulle accise, quale ad esempio l incaricato del trasporto, ne assumono anche i relativi obblighi, indipendentemente dalla loro qualificazione. Ulteriori chiarimenti, della medesima natura, sono stati richiesti riguardo alle vendite di oli minerali oggetto di agevolazioni, quali quelli denaturati destinati agli impieghi di cui ai punti 3 e 5 della Tabella A allegata al testo unico approvato con D.Lgs. n. 504/1995, nelle quali intervengono soggetti non titolari di impianto di deposito. Anche per le suddette fattispecie valgono le argomentazioni di cui sopra, non rilevando la presenza di tali soggetti nelle vicende negoziali sottese ai trasferimenti di prodotti agevolati. 370

373 ART Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa Per quanto qui interessa, infatti, da un lato, il D.M. n. 577/1995 (artt. 3 e 4) fissa le modalità di movimentazione dei prodotti petroliferi agevolati nonché gli adempimenti amministrativi e contabili da osservare da parte dell esercente l impianto di distribuzione prodotti petroliferi agevolati o del depositario autorizzato, dall altro, il D.M. n. 454/2001 (art. 5) pone apposite prescrizioni in ordine al trasferimento ed alla circolazione dei prodotti denaturati sia per i depositari autorizzati che per gli esercenti depositi commerciali. La stretta osservanza di questi specifici obblighi tributari è posta, quindi, a carico di soggetti ben individuati e qualificati dalle rispettive discipline regolamentari. Tanto a prescindere dall eventuale interposizione nelle transazioni commerciali di altri operatori, da quelli differenti, non titolari di impianto di deposito in capo ai quali, in ogni caso, i suddetti oneri non potrebbero essere trasferiti. Con l occasione, sempre con riferimento alla circolazione di prodotti petroliferi denaturati oggetto di agevolazioni fiscali, si aggiunge che la responsabilità del depositario autorizzato speditore si arresta al momento del ricevimento della merce da parte del destinatario, sia questo un esercente deposito commerciale o impianto di distribuzione che l effettivo utilizzatore avente titolo ad usufruire del beneficio fiscale. La denaturazione, del resto, impone la destinazione irreversibile del prodotto a quel determinato impiego agevolato che presuppone, per l appunto, l aggiunta al medesimo di particolari e ben determinate sostanze per rilevare l eventuale uso in frode del prodotto petrolifero. Quindi, effettuata regolarmente la fornitura, certificata dalla ricezione dell esemplare n. 3 del documento di accompagnamento, il depositario autorizzato speditore non risponde di un eventuale distrazione di prodotti esenti o ad aliquota ridotta ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta, perpetrata da altri soggetti (quali, ad es. l esercente deposito commerciale, il gestore dell impianto di distribuzione, l utilizzatore finale). Nei casi accertati di illecita distrazione di prodotto, non essendosi realizzati i presupposti previsti per poter beneficiare dell agevolazione, l accisa diviene esigibile ai sensi dell art. 2, comma 3, del Testo unico approvato con D.Lgs. 26 ottobre1995, n I Signori Direttori regionali vigileranno sull applicazione della presente circolare non mancando di segnalare eventuali difficoltà riscontrate nella sua pratica attuazione. Gli Uffici locali informeranno la loro attività ai criteri sopresposti. La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 5 novembre Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot del 4 novembre 2009 Trasporto merci su strada per conto terzi - Scheda di trasporto. Si fa riferimento alla nota di codesta Associazione avente pari oggetto, i cui estremi si citano a margine, relativa alle modalità di applicazione della normativa che introduce l obbligo della tenuta a bordo dei veicoli adibiti al trasporto di cose della c.d. «scheda di trasporto» con particolare riguardo alla documentazione equipollente. Al riguardo, sentito anche il Servizio di Polizia Stradale del Ministero dell Interno, si precisa quanto segue. Ai sensi del D.M. 554/2009, il Documento Anministrativo Semplificato (cosiddetto DAS), in quanto documento obbligatoriamente accompagnatorio di alcuni prodotti assoggettati ad accisa, è equipollente alla scheda di trasporto. Come peraltro chiarito con la circolare prot del 17 luglio 2009, i documenti equipollenti debbono comunque contenere le indicazioni riportate sul modello di scheda allegato al citato D.M. 554/

374 ART Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa Pertanto, laddove il DAS - direttamente o facendo riferimento «per relationem» ad altra documentazione presente a bordo che ne integri il contenuto - contenga tutti gli elementi previsti dalla scheda di trasporto, potrà essere senz altro considerato sostitutivo della scheda stessa. Circolare Ministeriale del 3 dicembre Prot. n MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale per il Trasporto Stradale e l Intermodalità OGGETTO: Articolo 7-bis del D.Ls. 21 novembre 2005, b Istituzione della scheda di trasporto. Ulteriori disposizioni operative per la corretta compilazione del documento e per il suo controllo Si fa seguito alle circolari del 17 luglio e del 6 agosto 2009, con le quali sono state impartite indicazioni operative relative alla corretta compilazione ed alle procedure di controllo della scheda di trasporto di cui all art. 7-bis del decreto legislativo 286/2005. In relazione agli ulteriori quesiti pervenuti ed al fine di omogeneizzare sul territorio l attività di controllo della filiera di trasporto in base al nuovo documento, si forniscono le seguenti precisazioni. 1. Compilazione della scheda di trasporto e relativa delega Fermo restando l obbligo di compilazione della scheda di trasporto in capo al committente -con le relative responsabilità derivanti dall alterazione, incompletezza dei dati e veridicità degli stessi in essa contenuti - occorre precisare che il luogo di redazione della scheda medesima può essere «qualunque» luogo in cui il committente si trovi. L individuazione del luogo di compilazione prescinde, pertanto, sia dal sito in cui ha sede legale l impresa committente, sia da quello ove la stessa ha la sede operativa, sia infine dal luogo di carico della merce, non sempre coincidente con i precedenti. Al fine di osservare il dettato normativo sulla «privacy» e di agevolare le procedure di predisposizione della scheda e tenuto conto che il soggetto che la compila materialmente è dipendente, o ha un rapporto di collaborazione con l impresa-committente, si specifica che può essere apposto un timbro dell azienda nello spazio riservato all indicazione delle generalità del compilatore e ne! riquadro dedicato alla firma dello stesso soggetto. Inoltre, la scheda può essere compilata dagli altri soggetti della filiera (caricatore, proprietario della merce), naturalmente diversi dal vettore, che il committente ha incaricato alla predisposizione e ferma restando la libera forma nella delega alla compilazione. 2. Proprietario della merce Tenuto conto dei numerosi quesiti pervenuti relativamente all individuazione del soggetto «proprietario della merce», si chiarisce che tale figura deve essere identificata in base al disposto dell art. 2, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 286/2005. Tale norma definisce il proprietario della merce come «l impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore»; pertanto si prescinde -nell individuazione del proprietario della merce - sia dal contratto di vendita sottostante, sia dagli «incoterms» che trasferiscono i rischi del trasporto, che dalla nozione di trasferimento della proprietà secondo il codice civile. 372

375 ART Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa Si tratta, quindi, di un indicazione puntuale e momentanea, rilevante ai fini dell accertamento dell eventuale responsabilità del proprietario. Resta ferma la possibilità, come da D.M. 554/2009, dì non indicare il proprietario, fornendone idonea motivazione, qualora il committente o chi è delegato alla compilazione della scheda non sia in grado di individuarlo. 3. Tipologia e quantità/peso della merce trasportata L indicazione della quantità/peso della merce nella scheda di trasporto - fermi restando i limiti di carico del veicolo - può essere espressa secondo le modalità previste dalla circolare del 17 luglio 2009 (peso standardizzato di ciascun pezzo, se trattasi di merce confezionata o in colli o in altri imballaggi, ovvero, in alternativa, peso complessivo della merce trasportata espresso in kg) ovvero con altre unità di misura come, per esempio, litri, metrocubi, ecc. Inoltre, per l espressione della quantità/peso può essere fatto riferimento a quanto annotato sui documenti commerciali che accompagnano la merce, ove presenti. Tuttavia, tenuto conto che la quantificazione del peso non è sempre agevole per alcune tipologie di merci (tra le quali si enunciano a titolo esemplificativo, i beni alla rinfusa provenienti dal luogo di produzione agricola, ovvero da cave e miniere nonché i materiali inerti o i materiali sfusi destinati ad essere utilizzati nell attività imprenditoriale), il peso della merce, al verificarsi di tali circostanze che non ne consentono l esatta quantificazione, può essere indicato sulla scheda di trasporto in via approssimativa. La possibilità di definire la quantità in via approssimativa è estesa anche a quelle attività che per motivi igienici - per esempio ritiro di materiale sporco nelle attività di lavaggio industriale e noleggio di dispositivi tessili per conto di committenti pubblici (strutture sanitarie, parassitarie) e privati (hotel, ristoranti, case di cura e di riposo, etc.) - non consentono di effettuare una pesatura esatta della merce. 4. Documenti equipollenti Ferma restando la piena equipollenza della lettera di vettura internazionale CMR alla scheda di trasporto come evidenziato nelle precedenti circolari occorre chiarire che tra i documenti enunciati dall art. 3 del D.M. 554/2009, il documento di trasporto di cui al D.P.R. 472/1996, date le sue finalità strettamente fiscali, può essere sostituibile alla scheda di trasporto qualora presenti tutti gli elementi previsti dalla scheda medesima. In mancanza di tale integrazione, si dovrà compilare la scheda di trasporto. Gli altri documenti specificati nell articolo suddetto o quelli che obbligatoriamente accompagnano la merce, sono da ritenere equipollenti a tutti gli effetti alla scheda di trasporto. Pertanto, non è necessaria la loro integrazione, ovvero la predisposizione di un apposita scheda. Si elencano, a titolo esemplificativo, i documenti obbligatori che accompagnano la merce da considerare equipollenti ai sensi dell art. 3 del D.M. 554/2009: Documento Amministrativo di Accompagnamento (D.A.A.) - circolazione merce soggetta ad accisa in regime di sospensione di cui al Regolamento CEE 2719/92, Decreto Ministero Finanze 25 marzo 1996, n. 210 ss.mm, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 Documento di Accompagnamento Semplificato (D.A.S.) - circolazione merce soggetta a regime di accisa assolta, di cui al Regolamento CEE 2719/92, D.M. Finanze 25 marzo 1996, n. 210 ss.mm, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 Documento Amministrativo Unico (D.A.U.), di cui al Regolamento CEE 2913/92 (codice doganale comunitario) e Regolamento CEE 2454/93 e ss.mm. Documento accompagnamento per prodotti vitivinicoli sfusi (DOCO), di cui al Regolamento CE/2001/84, D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, D.M. Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 19 dicembre 1994, n

376 ART Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa Bolla di accompagnamento beni viaggianti (XAB) per vinacce e fecce, di cui al D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 Documento di cabotaggio di cui al Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 3 aprile 2009 Formulario Identificazione Rifiuti, di cui al Decreto Ministero Ambiente 1 aprile 1998, n. 145, attuativo del D.Lgs. 22/1997 abrogato dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Documento di trasporto, di cui alla sez dell ADR 2009 (Direttiva 2008/68/CE) Multimodal dangerous good form, di cui alla sez dell ADR 2009 (Direttiva 2008/68/CE) Documento di accompagnamento al macello di cui al D.M. Salute 11 febbraio 2003 Dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali vivi di cui al D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317ess.mm. Distinta latte, di cui D.M. Politiche Agricole e Forestali 31 luglio 2003, attuativo della L. 30 maggio 2003, n. 119 Certificato di trasferimento risone, utilizzato per tutti gli acquisti di risone dalle aziende agricole italiane, di cui al R.D.L. 11 agosto 1933, n Documento commerciale per sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati di categoria 1, 2, 3 conforme al Regolamento CE/1774/ Impiego di sub-vettori Al fine di semplificare le procedure di compilazione della scheda di trasporto, si precisa che il vettore a cui è stato affidato l incarico dal committente, se si avvale di altri soggetti (sub-vettori) per l esecuzione del trasporto, è tenuto a riportarne le generalità (denominazione sociale, ragione sociale, ditta, sede dell azienda, iscrizione all Albo degli autotrasportatori) sulla scheda medesima tra le «eventuali dichiarazioni». Resta ferma comunque la responsabilità del vettore per l operato del sub-vettore. 374

377 ART Contrassegni fiscali Art Contrassegni fiscali 1. I prodotti sottoposti ad accisa, destinati ad essere immessi in consumo nel territorio dello Stato sono muniti di contrassegni fiscali nei casi in cui questi sono prescritti. 2. I prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale, le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni fiscali sono stabiliti con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n I prodotti immessi in consumo muniti di contrassegno fiscale sono esenti da qualsiasi vincolo di circolazione e deposito. 3. I contrassegni fiscali sono messi a disposizione del depositario autorizzato e del venditore di cui all art. 10-bis, comma 1, stabiliti in un altro Stato membro, con le stesse modalità previste per il depositario nazionale, tramite il proprio rappresentante fiscale, avente sede nel territorio dello Stato, designato dai medesimi soggetti e preventivamente autorizzato dall Amministrazione finanziaria. 4. La circolazione intracomunitaria dei prodotti muniti di contrassegno fiscale avviene con l osservanza delle modalità previste dall art Per i contrassegni fiscali destinati ad essere applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo deve essere prestata cauzione in misura pari all ammontare dell accisa. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata relativamente ai contrassegni mancanti alla verifica e che non risultino applicati o che, comunque, non vengano restituiti entro il termine di un anno dalla data di acquisto, salvo motivate richieste di proroga; fatto salvo quanto previsto dal comma 8, per i contrassegni restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato. 6. Per la circolazione dei prodotti condizionati e muniti di contrassegno fiscale, in regime sospensivo, deve essere prestata cauzione in misura pari all ammontare dell accisa gravante sulla partita trasportata. 7. Gli importatori di prodotti da contrassegnare possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni fiscali da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della presentazione in dogana per l importazione. L autorizzazione è subordinata alla prestazione di una cauzione il cui importo è determinato in relazione all ammontare dell accisa gravante sul quantitativo da importare. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata se nel termine di dodici mesi dalla data di acquisto dei contrassegni fiscali, i prodotti non vengono presentati in dogana per l importazione o non si sia provveduto alla restituzione dei contrassegni fiscali non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i contrassegni fiscali restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato. 8. Per i prodotti contrassegnati per i quali l accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in un altro Stato membro, il prezzo dei contrassegni fiscali ad essi applicati è rimborsato al netto delle spese di emissione e la cauzione di cui al comma 5 è svincolata, subordinatamente alla presentazione della prova, ritenuta soddisfacente dal competente Ufficio delle dogane, che i contrassegni medesimi siano stati rimossi o distrutti. 9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati per i quali trovano applicazione le specifiche disposizioni di cui all art. 39-duodecies. 1 Articolo così sostituito con l art. 1, comma 1 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, in vigore dal 1 aprile

378 ART Contrassegni fiscali [Versione in vigore fino al 31 marzo 2010 ] Art. 13 [Art. 13 ed art. 14, comma 3, D.L. n. 331/ Art. 22-bis D.L. n. 693/1980(*) - Art. 34 L. 29 dicembre 1990, n Art. 5 R.D.L. n. 23/1933(**)] Prodotti muniti di contrassegno fiscale 1. I prodotti destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale sono muniti di contrassegni fiscali nei casi in cui questi sono prescritti. 2. I prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale, le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze [decreto 10 ottobre 2003, n. 322], da emanare ai sensi dell art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n I prodotti immessi in consumo muniti di contrassegno fiscale sono esenti da qualsiasi vincolo di circolazione e deposito. 3. I contrassegni fiscali sono messi a disposizione dei depositari autorizzati degli altri Stati membri tramite il rappresentante fiscale con le stesse modalità stabilite per i depositari nazionali. 4. La circolazione intracomunitaria dei prodotti muniti di contrassegno fiscale avviene con l osservanza delle modalità previste dall art Per i contrassegni di Stato destinati ad essere applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo deve essere prestata cauzione in misura pari all ammontare dell accisa. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata relativamente ai contrassegni mancanti alla verifica e che non risultano applicati o che, comunque, non vengano restituiti entro il termine di un anno dalla data di acquisto, salvo motivate richieste di proroga; per i contrassegni restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato. 6. Per la circolazione dei prodotti condizionati e muniti di contrassegno, in regime sospensivo, deve essere prestata cauzione in misura pari all ammontare dell accisa gravante sulla partita trasportata. 7. Gli importatori di prodotti da contrassegnare possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della presentazione in dogana per l importazione. L autorizzazione è subordinata alla prestazione di una cauzione il cui importo è determinato in relazione all ammontare dell accisa gravante sul quantitativo da importare. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata se nel termine di dodici mesi dalla data di acquisto dei contrassegni la merce non viene presentata in dogana per l importazione o non si sia provveduto alla restituzione dei contrassegni non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i contrassegni restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato. (*) Il riferimento al D.L. n. 693/1980 riguarda il D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 1980, n (**) Il riferimento al R.D.L. n. 23/1933 riguarda il R.D.L. 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla L. 3 aprile 1933, n

379 ART Contrassegni fiscali Normativa collegata Decreto MF del 10 ottobre 2003, n. 322 Regolamento recante disposizioni sui contrassegni di Stato e sull esclusione dai vincoli di deposito e di circolazione per i prodotti alcolici IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504; Visto l art. 13, comma 2, del predetto testo unico di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, con il quale è previsto che sono stabiliti, con decreto del Ministro delle finanze, i prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale, nonché le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni e che i prodotti immessi in consumo muniti del contrassegno fiscale sono esenti da qualsiasi vincolo di circolazione e deposito; Visto l art. 67 del predetto testo unico di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, il quale dispone, fra l altro, al secondo periodo del primo comma, che fino all emanazione delle norme regolamentari ivi previste, restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili; Visto l art. 19, comma 2, del regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, adottato con decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153; Visto l art. 26, comma 2, del predetto regolamento n. 153 del 2001, recante disposizioni transitorie circa le tipologie di prodotti sulle quali continuano ad essere applicati, nelle more dell emanazione del decreto previsto dall art. 13, comma 2, del testo unico di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, i contrassegni di Stato; Visto il regolamento concernente l esenzione dall obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di deposito e di circolazione previsti per i prodotti sottoposti ad accisa per le bevande preparate con impiego di vini aromatizzati, liquori, acquaviti, alcole etilico ed altre sostanze analcoliche, aventi titolo alcolometrico non superiore all 11 per cento in volume, adottato con decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997, n. 219, con il quale sono state escluse dall obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di deposito e di circolazione alcune bevande secondo determinate condizioni; Ritenuto di dover ridurre, in relazione alle esigenze di semplificazione amministrativa, il numero delle tipologie del contrassegno di Stato, nonché, in considerazione delle capacità dei recipienti che vengono utilizzati, di dover riordinare i tagli del contrassegno; Visto l art. 23 del D.Lgs. del 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze; Visto l art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell adunanza del 26 maggio 2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3/12171/U.C.L. del 4 agosto 2003; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 - Assoggettamento al contrassegno di Stato 1. Sono assoggettati al contrassegno di Stato i prodotti alcolici rientranti nei codici NC 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento (CE) n. 2658/87 del 377

380 ART Contrassegni fiscali Consiglio del 23 luglio 1987, e successive modificazioni, vigente alla data del 1 gennaio 2002, comprese le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione, nonché la frutta sotto spirito e gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati condizionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto. Tale obbligo si applica limitatamente ai prodotti destinati alla vendita al consumatore e sottoposti al pagamento dell accisa sull alcole etilico o di quella sui prodotti alcolici intermedi. Il contrassegno è applicato ai recipienti contenenti volumi nominali di prodotto corrispondenti ai tagli del contrassegno previsti dal presente regolamento. 2. L applicazione dei contrassegni ai recipienti contenenti i prodotti di cui al comma 1 è effettuata con le modalità stabilite dall Agenzia delle dogane, che può anche consentire, su richiesta delle ditte interessate, l applicazione di contrassegni di caratteristiche diverse, in mancanza di tipologie e tagli specifici. Le ditte possono ridurre la dimensione dei contrassegni, alle stesse consegnati, per esigenze tecniche dirette a consentirne una agevole applicazione, purché in essi restino visibili i caratteri alfabetici e numerici e l emblema di Stato. 3. Con provvedimento del direttore dell Agenzia delle dogane, può essere autorizzata, su motivata richiesta del soggetto interessato, l applicazione di contrassegni su prodotti, sottoposti al pagamento dell accisa sull alcole etilico contenuto, che non risultano soggetti all obbligo di cui al comma 1, al fine di poterli escludere, in quanto muniti di contrassegno, dai vincoli di deposito e di circolazione, previsti dagli artt. 29, comma 1, e 30, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n L autorizzazione è concessa per uno specifico prodotto commerciale limitatamente alle tipologie di cui all art. 3, comma 1, lett. a) e b). Art. 2 - Esclusioni 1. Sono escluse dall obbligo di applicazione del contrassegno le preparazioni toniche richiamate dalle note esplicative al capitolo 22 della nomenclatura combinata, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 2002/C 256/01 del 23 ottobre 2002, limitatamente a quelle che, per la loro composizione, devono essere assunte in piccole quantità. Restano, inoltre, ferme sia l esclusione dall obbligo di applicazione del contrassegno, sia l esclusione dai vincoli di deposito e di circolazione per i prodotti non contrassegnati, previste dal regolamento concernente l esenzione dall obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di deposito e di circolazione per alcune bevande secondo determinate condizioni, adottato con decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997, n Art. 3 - Caratteristiche e prezzi dei contrassegni 1. I contrassegni di cui all art. 1 sono i seguenti: a) contrassegno per i prodotti alcolici sottoposti all accisa sull alcole etilico nel taglio unico «fino a 5 centilitri»; b) contrassegno per i prodotti alcolici, diversi da quelli di cui alla lett. c), sottoposti all accisa sull alcole etilico, nei tagli «fino a 0,10 l», «0,20 l», «0,35 l», «0,50 l», «0,70 l», «1,00 l», «1,50 l», «2,00 l», «2,50 l», «3,00 l»; c) contrassegno per le bevande alcoliche, comprese le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione e la frutta sotto spirito, sottoposte all accisa sull alcole etilico, nei tagli «fino a 0,10 l», «0,20 l», «0,35 l», «0,50 l», «0,70 l», «1,00 l», «1,50 l», «2,00 l», «2,50 l», «3,00 l», «4,50 l»; d) contrassegno per le bevande alcoliche sottoposte all accisa sui prodotti intermedi, nei tagli «fino a 0,10 l», «oltre 0,10 l fino a 0,75 l», «1,00 l», «oltre 1,00 l, fino a 2,00 l», «oltre 2,00 l fino a 5,00 l», «30,00 l», «60,00 l». 378

381 ART Contrassegni fiscali 2. Le caratteristiche delle tipologie di contrassegni di cui al comma 1 sono indicate nell allegato A e sono rappresentate graficamente nei fac-simile di cui all allegato B. 3. I prezzi dei contrassegni di cui all art. 1, per mille esemplari, sono i seguenti: a) tipologia A 1) unico taglio «fino a 5 centilitri» euro 5,00; b) tipologia B 1) taglio «fino a 0,10 l» euro 5,00; 2) taglio «0,20 l» euro 15,00; 3) tagli «0,35 l», «0,50 l», «0,70 l», «1,00 l», «1,50 l», «2,00 l», «2,50 l», «3,00 l» euro 47,00; c) tipologia C 1) taglio «fino a 0,10 l» euro 5,00; 2) taglio «0,20 l» euro 15,00; 3) tagli da «0,35 l», «0,50 l», «0,70 l», «1,00 l», «1,50 l», «2,00 l», «2,50 l», «3,00 l», «4,50 l» euro 47,00; d) tipologia D 1) taglio «fino a 0,10 l» euro 5,00; 2) tagli «oltre 0,10 l fino a 0,75 l», «1,00 l», «oltre 1,00 l fino a 2,00 l», «oltre 2,00 l fino a 5,00 l», «30,00 l», «60,00 l» euro 15,00. Art. 4 - Periodo transitorio 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e per non oltre due anni dalla stessa, alle ditte utilizzatrici, sono consegnati, fino ad esaurimento delle scorte, contrassegni delle tipologie attualmente in uso, equivalenti a quelli richiesti, indicati all art. 3. Gli stessi sono applicati ai recipienti entro tre anni dalla suddetta data. 2. Nel periodo di cui al comma 1, i contrassegni delle tipologie attualmente in uso sono ceduti al prezzo stabilito, per i contrassegni equivalenti, dall art. 3. Art. 5 - Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Seguono ALLEGATI 379

382 ART Contrassegni fiscali 380

383 ART Contrassegni fiscali 381

384 ART Contrassegni fiscali 382

385 ART Contrassegni fiscali 383

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