LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE

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3 DECRETO LEGGE N. 262 DECRETO LEGGE 3 OTTOBRE 2006, N. 262 (convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286) recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria Art. 1 Accertamento, contrasto all evasione ed all elusione fiscale, nonchè potenziamento dell Amministrazione economico-finanziaria 1. Con determinazioni del direttore dell Agenzia delle dogane, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica: a) dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l attività svolta nei settori degli oli minerali, dell alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, a norma degli artt. 5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62 del testo unico delle accise di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504; b) del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli artt. 6, 10, 12, 61 e 62; c) delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e l energia elettrica di cui agli artt. 26 e 55 del testo unico delle accise di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n [...] 1657

4 RISPOSTA CAMERA DEI DEPUTATI N RISPOSTA CAMERA DEI DEPUTATI 29 APRILE 2009, N Differimento dell obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alla contabilità degli operatori soggetti all accisa sull alcool e sugli oli minerali Testo della risposta In riferimento all interrogazione di cui trattasi si rappresenta quanto comunicato in proposito dall Agenzia delle dogane. La trasmissione esclusivamente in forma telematica dei dati delle contabilità degli esercenti le attività svolte nei settori degli oli minerali, dell alcole e delle bevande alcoliche, degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, è stata prevista dall art. 1, comma 1 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito, con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286). Tale disposizione prevede che con determinazioni del Direttore dell Agenzia delle dogane vengano stabiliti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica: dei dati delle contabilità degli operatori qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali concernenti l attività svolta nei settori degli oli minerali, dell alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio; del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504; delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e l energia elettrica. Il 26 settembre 2007 sono state, pertanto, emanate le determinazioni direttoriali (numeri 1493, 1494, 1495 e 1496) con le quali il Direttore dell Agenzia delle dogane ha stabilito che: le dichiarazioni di consumo per il gas metano (oggi «gas naturale») e l energia elettrica devono essere trasmesse in forma esclusivamente telematica dal 10 gennaio 2008; i dati delle contabilità dei depositari autorizzati nel settore degli oli minerali (oggi «prodotti energetici») devono essere trasmessi in forma esclusivamente telematica dal 10 giugno 2008, mentre per tutti i restanti soggetti la data individuata è stata il 10 gennaio 2009; i dati delle contabilità dei depositari autorizzati nel settore dell alcole devono essere trasmessi in forma esclusivamente telematica dal 10 ottobre 2008, mentre per tutti i restanti soggetti la data individuata è stata il 10 gennaio 2009; i documenti di accompagnamento dei prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo devono essere trasmessi dal 10 aprile 2009 (data poi differita al 10 aprile 2010 con determinazione direttoriale del 10 aprile 2009), mentre i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette devono essere trasmessi a decorrere dal 10 ottobre Per fronteggiare le attività previste dal predetto nuovo quadro normativo e condividerne le modalità tecnico-informatiche, l Agenzia delle dogane ha istituito numerosi tavoli tecnici di confronto, convocando e maggiori associazioni di settore, a decorrere dal 6 marzo I lavori di tali tavoli si sono conclusi alla fine di luglio 2007, quando sono stati consolidati gli elementi tecnici dei vari progetti di telematizzazione e, quindi, in tempo utile per dar modo a tutti gli operatori di adeguare i propri software e le proprie organizzazioni. Nell imminenza delle prime scadenze si sono verificate molteplici richieste di differimento da parte delle associazioni, sia per il settore prodotti energetici, sia per il settore degli alcoli, poiché lamentavano un notevole ritardo per la predisposizione, da parte degli operatori, delle procedure di telematizzazione; per questo motivo sono state emanate ulteriori determinazioni direttoriali (n. 1658

5 RISPOSTA CAMERA DEI DEPUTATI N del 26 settembre del 2008 e n del 21 novembre 2008) ove sono stati previsti alcuni differimenti delle decorrenze dell obbligo di trasmissione telematica. In particolare, per il settore dell alcole e delle bevande alcoliche, con determinazione direttoriale prot /RU del 28 gennaio 2009, pubblicata sul sito dell Agenzia delle dogane, sono stati differiti, per la seconda volta, tali termini di obbligatorietà di presentazione telematica dei dati e sono state, altresì, accordate ulteriori semplificazioni per gli operatori professionali ed i rappresentanti fiscali che svolgono la loro attività nel settore dei prodotti alcolici. Attesa l obbligatorietà della trasmissione telematica di tutte le informazioni in argomento, in modo tempestivo, sono state prodotte automaticamente le autorizzazioni all utilizzo del Servizio telematico doganale per tutti i soggetti obbligati, al fine di garantire un servizio più efficiente ed una ulteriore semplificazione per gli utenti; tali autorizzazioni possono essere ritirate presso qualsiasi Ufficio delle dogane. L Agenzia delle dogane ha fatto, infine, presente che tutte le informazioni utili e necessarie alla trasmissione telematica dei dati sono disponibili sul sito internet dell Agenzia alla sezione «Click rapidi», seguendo il percorso «Accise - Telematizzazione delle Accise - Settore Alcoli - tipo operatore)», dove sono altresì riportate e costantemente aggiornate tutte le informazioni di supporto (descrizione dei tracciati record insieme alle regole e condizioni per loro corretta compilazione, tabelle di riferimento, descrizione dei processi, «Assistenza on line», che consente di reperire agevolmente le informazioni sulla compilazione dei record e la predisposizione dei file, FAQ - risposte alle domande più frequenti, moduli di e-learning dedicati agli operatori per la formazione automatica a distanza, normativa di settore, profili degli utenti). La decisione di non mettere a disposizione un apposito software per gli utenti nasce da un approfondita analisi dello scenario nazionale nella prospettiva delle scadenze imposte dalla normativa comunitaria per lo svolgimento delle attività nel settore delle accise. Il progetto comunitario EMCS (Excise movement control sistem) obbligherà, a partire dal 1 gennaio 2011, al dialogo telematico gli operatori del settore. L utilizzo di un software dedicato unicamente alla predisposizione dei dati delle contabilità non avrebbe consentito alle imprese, soprattutto medio piccole, di prepararsi gradualmente alle modifiche organizzative richieste dalle scadenze comunitarie. L adesione progressiva ai servizi telematici si inserisce quindi in un percorso altrettanto progressivo di avvicinamento agli obblighi comunitari di telematizzazione. 1659

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7 Alcole e bevande alcoliche

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9 ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (DET DEL ) DETERMINAZIONE DIRETTORIALE PROT. 1495/UD DEL 26 SETTEMBRE 2007 TEMPI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE, ESCLUSIVA- MENTE IN FORMA TELEMATICA, DEI DATI RELATIVI ALLE CONTABILITÀ DEGLI OPERATORI, QUALIFICATI COME DEPOSITARI AUTORIZZATI, OPERATORI PROFESSIONALI, RAPPRESENTANTI FISCALI ED ESERCENTI DEPOSITI COMMERCIALI, CONCERNENTI L ATTIVITÀ SVOLTA NEL SETTORE DELL ALCOLE E DELLE BEVANDE ALCOLICHE IL DIRETTORE Visto il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell organizzazione del Governo, a norma dell art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59; Visto il D.M. 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attivato, a decorrere dal 1 gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli artt. dal 62 al 65 del citato D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300; Visto il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l art. 1, comma 1, lett. a) riguardante la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti tra l altro l attività svolta nel settore dell alcole e delle bevande alcoliche, a norma degli artt. 5, 8, 9 e 29 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504; Visto il citato testo unico approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524: Regolamento recante norme per disciplinare l impiego dell alcole etilico e delle bevande alcoliche in uso esenti da accise; Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 settembre 1997, n. 383: Regolamento recante norme per la determinazione dei cali tecnicamente ammissibili nella lavorazione dei prodotti soggetti ad accise, ai fini della concessione dell abbuono; Visto il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 2000, n. 55: Regolamento recante norme in materia di cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincolo doganale e ad accise; Visto il decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153: Regolamento recante le disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene; Visto il D.P.R. 18 maggio 2001, n. 310: Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi al controllo, alla commercializzazione e al deposito degli alcoli; Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 ottobre 2003, n. 322: Regolamento recante disposizioni sui contrassegni di Stato e sull esclusione dai vincoli di deposito e circolazione per i prodotti alcolici; Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell amministrazione digitale» così come modificato dal D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159; Ritenuta la necessità di realizzare apposite procedure telematiche per la trasmissione dei dati delle contabilità dei depositari autorizzati concernenti l attività svolta nel settore dell alcole e delle bevande alcoliche in sostituzione delle procedure attualmente previste; 1663

10 ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (DET DEL ) Sentito il Comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso, in merito, parere favorevole nella seduta del 26 settembre 2007 Adotta la seguente determinazione Art. 1 Decorrenza dei termini 1. I dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, concernenti l attività svolta nel settore dell alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino, delle altre bevande fermentate diverse dalla birra e della fabbricazione di aromi, sono presentati in forma esclusivamente telematica a decorrere dal 1 ottobre I dati relativi alle contabilità degli operatori qualificati come operatori professionali, rappresentanti fiscali, esercenti i depositi commerciali concernenti l attività svolta nel settore dell alcole e delle bevande alcoliche, sono presentati in forma esclusivamente telematica a decorrere dal 1 gennaio A decorrere dallo stesso termine sono presentati in forma esclusivamente telematica i dati delle contabilità dei depositari autorizzati concernenti l attività svolta nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra e della fabbricazione di aromi. Art. 2 Modalità di trasmissione 1. I depositari autorizzati, ai fini di cui al comma 1 dell art. 1, trasmettono giornalmente all Agenzia delle Dogane entro le ore del giorno successivo a quello di riferimento, oltre all identificativo del depositario: a) i seguenti dati, relativi a ciascuna movimentazione, interna ed esterna al deposito fiscale, dei prodotti soggetti od assoggettati ad accisa: 1) estremi del registro di carico e scarico 2) qualità e quantità del prodotto movimentato 3) documento che giustifica o accompagna la movimentazione 4) mittente o destinatario del prodotto movimentato 5) tipologia e causale della movimentazione 6) posizione fiscale del prodotto 7) accisa afferente alla movimentazione del prodotto; b) il riepilogo dei dati contabili relativi alla movimentazione complessiva giornaliera delle garanzie per la circolazione dei prodotti in sospensione di accisa; c) i seguenti dati, relativi a ciascuna movimentazione dei contrassegni di stato: 1) tipologia e quantità dei contrassegni movimentati 2) causale di movimentazione dei contrassegni. 2. Entro il quinto giorno successivo al termine di ciascun mese, i depositari autorizzati, ai fini di cui al comma 1 dell art. 1, trasmettono all Agenzia delle Dogane, oltre all identificativo del depositario, i dati concernenti: a) il periodo di riferimento; b) il riepilogo del movimento mensile d imposta; c) gli accrediti di imposta utilizzati nel periodo. 1664

11 ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (DET DEL ) Per il mese di dicembre i dati devono essere riepilogati con cadenza quindicinale e trasmessi entro il terzo giorno successivo al termine della prima quindicina ed entro il quinto giorno del mese successivo per la seconda. 3. I soggetti di cui al comma 2 dell art. 1 trasmettono all Agenzia delle Dogane, nei termini previsti dagli artt. 5, 8, 9 e dal capo III del D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 e normativa regolamentare collegata, oltre all identificativo del soggetto, i dati relativi a: a) periodo di riferimento b) estremi del registro di carico e scarico c) qualità e quantità del prodotto movimentato d) documento che giustifica o accompagna la movimentazione e) mittente o destinatario del prodotto movimentato f) tipologia e causale della movimentazione g) posizione fiscale del prodotto h) eventuale accisa afferente alla movimentazione del prodotto e relative garanzie i) eventuali accrediti d imposta utilizzati nel periodo. Art. 3 Modalità tecniche ed operative 1. I soggetti di cui all art. 1 devono richiedere all Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l autorizzazione all utilizzo del Servizio Telematico Doganale E.D.I. 2. Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazione all utilizzo del Servizio Telematico Doganale sono disponibili sul sito dell Agenzia delle Dogane all indirizzo 3. Le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, unitamente alla descrizione dei relativi tracciati informatici, sono resi disponibili sul sito dell Agenzia delle Dogane all indirizzo Art. 4 Fase di sperimentazione 1. La trasmissione in forma esclusivamente telematica dei dati di cui all art. 1 è preceduta da una fase di sperimentazione, di durata non inferiore a 60 giorni, al fine di consentire agli operatori di verificare le procedure informatiche all uopo predisposte. 2. Le modalità tecniche e operative per lo svolgimento della sperimentazione sono reperibili sul sito dell Agenzia all indirizzo Art. 5 Disposizioni finali 1. La riservatezza, l autenticità, l integrità ed il non ripudio dei dati scambiati sono assicurati dai meccanismi di sicurezza operanti nel «Servizio Telematico Doganale - E.D.I.». 2. La presente determinazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 1665

12 ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (DET DEL ) DETERMINAZIONE N /UD DEL 26 SETTEMBRE 2008 INTEGRAZIONE E MODIFICHE DELLA DETERMINAZIONE 1495/UD DEL 26 SETTEMBRE TEMPI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA DEI DATI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ DEGLI OPERATORI QUALIFICATI COME DEPOSITARI AUTORIZZATI, OPERATORI PROFESSIONALI, RAPPRESENTANTI FISCALI ED ESERCENTI DEPOSITI COMMERCIALI, CONCERNENTI L ATTIVITÀ SVOLTA NEL SETTORE DELL ALCOLE E DELLE BEVANDE ALCOLICHE IL DIRETTORE Vista la Determinazione Direttoriale prot. 1495/UD del 26 settembre 2007 attuativa del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare dell art. 1, comma 1, lett. a) riguardante la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti tra l altro l attività svolta nel settore dell alcole e delle bevande alcoliche, a norma degli artt. 5, 8, 9 e 29 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, Considerate le richieste delle associazioni del settore dell alcole e delle bevande alcoliche relative alla proroga della decorrenza dell obbligo dell invio de i dati delle contabilità dei depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali, esercenti depositi commerciali e dei depositari autorizzati nella fabbricazione di aromi nonché alle ulteriori semplificazioni per i depositari autorizzati di ridotte capacità operative ed organizzative; Valutate le motivazioni addotte dalle associazioni e dagli operatori del settore in merito alle richieste formulate e la loro compatibilità con il complessivo quadro giuridico di riferimento; Sentito il Comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso, in merito, parere favorevole nella seduta del 26 settembre Adotta la seguente determinazione Art. 1 Decorrenza dei termini 1. Agli operatori qualificati come depositari autorizzati, che svolgono attività nel settore dell alcole e delle bevande alcoliche. con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, è data facoltà di trasmettere in forma esclusivamente telematica i dati delle contabilità dal 1 ottobre 2008; la decorrenza dell obbligo per la trasmissione in forma esclusivamente telematica di tali dati è differita al 1 febbraio Agli operatori qualificati come operatori professionali o rappresentanti fiscali, che svolgono attività nel settore dell alc ole e delle bevande alcoliche, è data facoltà di trasmettere in forma esclusivamente telematica i dati delle contabilità dal 1 gennaio 2009; la decorrenza dell obbligo per la trasmissione in forma esclusivamente telematica di tali dati è differita al 1 maggio

13 ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (DET DEL ) 3. Agli operatori esercenti i depositi commerciali, che svolgono attività nel settore dell alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, è data facoltà di trasmettere in forma esclusivamente telematica i dati delle contabilità dal 1 gennaio 2009; la decorrenza dell obbligo per la trasmissione in forma esclusivamente telematica di tali dati è differita al 1 giugno Agli operatori qualificati come depositari autorizzati, che svolgono attività nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, è data facoltà di trasmettere in forma esclusivamente telematica i dati delle contabilità dal 1 gennaio 2009; la decorrenza dell obbligo per la trasmissione in forma esclusivamente telematica di tali dati è differita al 1 maggio Agli operatori qualificati come depositari autorizzati, che svolgono attività nella fabbricazione di aromi, è data facoltà di trasmettere in forma esclusivamente telematica i dati delle contabilità dal 1 gennaio 2009; la decorrenza dell obbligo per la trasmissione in forma esclusivamente telematica di tali dati è differita al 1 febbraio Art. 2 Modalità di trasmissione 1. I depositari autorizzati di cui al comma 1 dell art. 1, che nell anno precedente hanno assolto l accisa per un importo superiore o uguale a , o che hanno impegnato un ammontare superiore o uguale a come garanzia di deposito, o un ammontare superiore o uguale a come garanzia di circolazione, o, in caso d inizio dell attività, presumono di rientrare in uno dei suddetti parametri, trasmettono giornalmente, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, i dati di cui ai commi 1 e 2 dell art. 2 della Determinazione Direttoriale n. 1495/UD, nonché i dati relativi alle movimentazioni delle materie prime e dei semilavorati. I restanti depositari di cui al comma 1 dell art. 1 trasmettono mensilmente i dati di cui ai commi 1 e 2 dell art. 2 della Determinazione Direttoriale n. 1495/UD, nonché i dati relativi alle movimentazioni delle materie pr ime e dei semilavorati, entro il quinto giorno lavorativo successivo al mese di riferimento. 2. I soggetti di cui al comma 2 dell art. 1 trasmettono giornalmente, entro il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, i dati di cui al comma 3 dell art. 2 della Determinazione Direttoriale n. 1495/UD, nonché i dati relativi alle eventuali movimentazioni delle materie prime e dei semilavorati. 3. I soggetti di cui al comma 3 dell art. 1 trasmettono mensilmente, entro il giorno dieci del secondo mese successivo a quello di riferimento, i dati di cui al comma 3 dell art. 2 della Determinazione Direttoriale n. 1495/UD. 4. I soggetti di cui al commi 4 dell art. 1 trasmettono mensilmente, entro il quinto giorno lavorativo successivo al mese di riferimento, i dati di cui al comma 3 dell art. 2 della Determinazione Direttoriale n. 1495/UD. 5. I soggetti di cui al comma 5 dell art. 1 trasmettono mensilmente, entro il quinto giorno lavorativo successivo al mese di riferimento, i dati di cui al comma 3 dell art. 2 della Determinazione Direttoriale n. 1495/UD, nonché i dati relativi alle eventuali movimentazioni delle materie prime e dei semilavorati. 1667

14 ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (DET DEL ) Art. 3 Disposizioni finali Restano valide tutte le disposizioni emanate con la D. D. 1495/UD del 26 settembre 2007 non espressamente modificate dalla presente. La presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet dell Agenzia delle Dogane, ai sensi dell art. 1, comma 361, della L. 24 dicembre 2007, n

15 ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (DET DEL ) DETERMINAZIONE N DEL 28 GENNAIO 2009 TEMPI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA DEI DATI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ DEGLI OPERATORI QUALIFICATI COME DEPOSITARI AUTORIZZATI, OPERATORI PROFESSIONALI, RAPPRESENTANTI FISCALI ED ESERCENTI DEPOSITI COMMERCIALI, CONCERNENTI L ATTIVITÀ SVOLTA NEL SETTORE DELL ALCOLE E DELLE BEVANDE ALCOLICHE. INTEGRAZIONE E MODIFICHE DELLA DETERMINAZIONE 25499/UD DEL 26 SETTEMBRE 2008 IL DIRETTORE Vista la Determinazione Direttoriale prot. 1495/UD del 26 settembre 2007 attuativa del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare dell art. 1, comma 1, lett. a) riguardante la presentazione, esclusivamente in forma telematica, dei dati relativi alle contabilità degli operatori qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali, concernenti l attività svolta nel settore dell alcole e delle bevande alcoliche, a norma degli artt. 5, 8, 9 e 29 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504; Vista la Determinazione Direttoriale prot /UD del 26 settembre 2008 di integrazione e modifica della Determinazione Direttoriale prot. 1495/UD del 26 settembre 2007; Visto il D.M. 27 marzo 2001, n. 153, regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene; Vista la Determinazione del Direttore dell Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti prot. 892 dell 11 agosto 2008 istitutiva del tavolo tecnico di confronto tra i rappresentanti delle diverse Aree Centrali dell Agenzia delle Dogane e rappresentanti delle Associazioni di categoria del settore della birra; Tenuto conto delle risultanze dei lavori del citato tavolo tecnico, che prevedono una serie di adeguamenti procedurali per addivenire alla semplificazione delle modalità tecniche di accertamento e di contabilizzazione delle accise sulla birra, anche alla luce dell evoluzione tecnologica intervenuta nei processi produttivi; Considerate le richieste delle Associazioni dei depositari autorizzati nel settore dell alcole e delle bevande alcoliche e dei rappresentanti dei fabbricanti di aromi relative ad un ulteriore differimento della decorrenza dell obbligo dell invio dei dati delle contabilità in forma esclusivamente telematica; Valutata l opportunità di semplificare gli adempimenti connessi all invio telematico dei dati in argomento, tramite la trasmissione in un unica scadenza mensile da parte dei rappresentanti fiscali e operatori professionali; Adotta la seguente determinazione 1669

16 ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (DET DEL ) Art. 1 Decorrenza dei termini La decorrenza dell obbligo per la trasmissione in forma esclusivamente telematica dei dati delle contabilità dei depositari autorizzati di cui ai commi 1 e 5 dell art. 1 della Determinazione Direttoriale prot /UD del 26 settembre 2008, è differita al 1 maggio 2009; per i depositari autorizzati che svolgono l attività esclusivamente nel settore della birra la decorrenza dell obbligo è differita al 1 gennaio Art. 2 Modalità di trasmissione 1. I soggetti di cui al comma 2 dell art. 1 della Determinazione Direttoriale prot /UD del 26 settembre 2008 trasmettono mensilmente, entro il quinto giorno lavorativo successivo al mese di riferimento, i dati di cui al comma 3 dell art. 2 della Determinazione Direttoriale prot. 1495/UD del 26 settembre 2007, nonché i dati relativi alle eventuali movimentazioni delle materie prime e dei semilavorati. 2. I soggetti di cui al comma 3 dell art. 1 della Determinazione Direttoriale prot /UD del 26 settembre 2008 trasmettono mensilmente, entro il decimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di riferimento, i dati di cui al comma 3 dell art. 2 della Determinazione Direttoriale prot. 1495/UD del 26 settembre Art. 3 Disposizioni finali 1. A parziale rettifica di quanto disposto con la Determinazione Direttoriale prot /UD del 26 settembre 2008, le parole «di cui ai commi 1 e 2 dell art. 2» a pag. 3, primo rigo, sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 1 dell art. 2». 2. Restano valide tutte le disposizioni emanate con le Determinazioni Direttoriali prot. 1495/UD del 26 settembre 2007 e prot /UD del 26 settembre 2008 non espressamente modificate dalla presente. 3. La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet dell Agenzia ai sensi dell art. 1, comma 361, della L. 24 dicembre 2007, n

17 ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (CIRC. N. 8/D DEL ) CIRCOLARE N. 8/D DEL 13 MARZO 2009 TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE SETTORE PRODOTTI ALCOLICI ISTRUZIONI OPERATIVE Premessa In attuazione dell art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 sono state emanate le Determinazioni Direttoriali prot. n. 1495/UD del 26 settembre 2007, prot. n del 26 settembre 2008 e prot. n /RU del 28 gennaio 2009 concernenti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti, tra l altro, l attività svolta nel settore dell alcole e delle bevande alcoliche, a norma degli artt. 5, 8, 9 e 29 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n Con la presente si impartiscono istruzioni di dettaglio al fine di ottemperare agli obblighi sopradistinti, precisando che i dati trasmessi in forma telematica devono trovare corrispondenza nelle scritturazioni previste dall art. 5, comma 3, lett. c) del testo unico 504/1995 come esplicitate nella circolare 335/92, dagli artt. 7 e 24 del D.M. 153/2001 e dagli artt. 4 e 12 del D.M. 524/1996 e devono essere stampati a richiesta degli organi verificatori. I tavoli tecnici con le associazioni di categoria del settore, attivati allo scopo di condividere le modalità tecnico-operative per la presentazione telematica dei dati in parola e seguire le fasi di sperimentazione, continuano ad essere operanti, al fine di monitorare la fase di prima applicazione delle nuove procedure. Le seguenti istruzioni operative non si applicano ai dati relativi alle contabilità degli operatori che svolgono attività di produzione dell aceto, di cui al codice N.C. 2209, nel cui ambito è impiegato alcole etilico, ai sensi dell art. 27, comma3, lett. c) del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, in ragione della scarsa incidenza nonché delle peculiarità proprie del suddetto impiego. Per tale attività continua a trovare applicazione la vigente disciplina. 1. Depositari autorizzati che svolgono l attività nel settore dell alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino, delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra e dei depositari autorizzati che fabbricano aromi a) Depositari autorizzati di cui all art. 2, comma 1, 1 cpv. della D. D. n /UD del 26 settembre Tali soggetti devono trasmettere in forma esclusivamente telematica, entro il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, i dati giornalieri delle contabilità relativi a: movimentazioni dei prodotti interne ed esterne al deposito fiscale; movimentazioni dei contrassegni di Stato; movimentazione complessiva delle garanzie per la circolazione dei prodotti in sospensione di accisa. Devono, inoltre, trasmettere mensilmente, tranne per il mese di dicembre, ove è prevista la trasmissione quindicinale,in forma esclusivamente telematica, entro il 5 giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento, ovvero, entro il 3 giorno lavorativo successivo alla prima quindicina di dicembre, i dati relativi a: riepilogo periodico d imposta; eventuali accrediti d imposta utilizzati nel periodo di riferimento. 1671

18 ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (CIRC. N. 8/D DEL ) b) Depositari autorizzati di cui all art. 2, comma 1, 2 cpv. della D. D. n /UD del 26 settembre 2008 Tali soggetti devono trasmettere mensilmente, tranne per il mese di dicembre, ove è prevista la trasmissione quindicinale, in forma esclusivamente telematica, entro il 5 giorno lavorativo successiv o al mese di riferimento, ovvero, entro il 3 giorno lavorativo successivo alla prima quindicina di dicembre, i dati delle contabilità relativi a: movimentazioni giornaliere dei prodotti, interne ed esterne al deposito fiscale; movimentazioni giornaliere dei contrassegni di Stato; movimentazione complessiva giornaliera delle garanzie per la circolazione dei prodotti in sospensione di accisa; riepilogo periodico d imposta; eventuali accrediti d imposta utilizzati nel periodo di riferimento. 2. Depositari autorizzati che fabbricano esclusivamente aromi di cui all art. 1, comma 5 della D. D. n /UD del 26 settembre 2008 Tali soggetti devono trasmettere mensilmente, tranne per il mese di dicembre, ove è prevista la trasmissione quindicinale, in forma esclusivamente telematica, entro il 5 giorno lavorativo successivo al mese di riferimento, ovvero, entro il 3 giorno lavorativo successivo alla prima quindicina di dicembre, i dati delle contabilità relativi a: movimentazioni giornaliere dei prodotti, interne ed esterne al deposito fiscale; movimentazione complessiva giornaliera delle garanzie per la circolazione dei prodotti in sospensione di accisa; riepilogo periodico d imposta; eventuali accrediti d imposta utilizzati nel periodo di riferimento. 3. Depositari autorizzati che svolgono esclusivamente l attività nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra di cui all art. 1, comma 4 della D. D. n /UD del 26 settembre 2008 Tali soggetti devono trasmettere mensilmente in forma esclusivamente telematica, entro il 5 giorno lavorativo del mese successivo al mese di riferimento i dati delle contabilità relativi a: movimentazioni giornaliere dei prodotti introdotti o estratti dal deposito fiscale in regime sospensivo; movimentazione complessiva giornaliera delle garanzie per la circolazione dei prodotti in sospensione di accisa. Relativamente ai prodotti in esame, in vigenza dell aliquota di accisa pari a zero, in coerenza con quanto disposto dagli artt. 8 e 13 del D.M. 153/2001, i dati da trasmettere si riferiscono alle movimentazioni oggetto di trasferimenti intracomunitari. Si precisa che, su base volontaria, possono essere trasmessi i dati relativi anche alle altre movimentazioni. 4. Operatori professionali registrati e Rappresentanti fiscali che svolgono l attività nel settore dell alcole e delle bevande alcoliche all art. 1, comma 2 della D. D. n /UD del 26 settembre 2008 Tali soggetti devono trasmettere mensilmente, in forma esclusivamente telematica, entro il 5 giorno lavorativo del mese successivo al mese di riferimento, i dati giornalieri delle contabilità relativi a: 1672

19 ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (CIRC. N. 8/D DEL ) movimentazioni dei prodotti allibrate nei registri di carico/scarico; debito di imposta. Si precisa che i record che riportano l ammontare del debito di imposta dovranno corrispondere a ciascuna giornata nella quale sono state prese in carico le partite ricevute in regime sospensivo. I soggetti in argomento che optino per la trasmissione telematica delle movimentazioni dei prodotti ricevuti in sospensione di accisa e del relativo riepilogo di imposta entro il giorno lavorativo successivo al giorno di ricezione, non sono tenuti alla presentazione dei documenti cartacei previsti dalle seguenti disposizioni: punto 9, 8 cpv., 2 periodo, prima parte, della Circolare n. 335/92 (prospetto riepilogativo giornaliero delle partite ricevute in sospensione d accisa, nonché del movimento d imposta e delle relative garanzie); punto 10, 2 cpv., 3 trattino, della Circolare n. 335/92 in relazione al solo prospetto riepilogativo giornaliero delle partite ricevute in sospensione di accisa. 5. Operatori professionali non registrati. Tali soggetti non sono tenuti alla trasmissione telematica dei dati delle contabilità. 6. Esercenti i depositi commerciali che svolgono l attività nel settore dell alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra all art. 1, comma 3 della D. D. n /UD del 26 settembre 2008 Tali soggetti devono trasmettere mensilmente in forma esclusivamente telematica, entro il giorno 10 giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di riferimento, i dati giornalieri delle contabilità relativi a: movimentazioni dei prodotti, interne ed esterne al deposito; movimentazioni dei contrassegni di Stato. 7. Rettifiche su istanza di parte I dati trasmessi possono essere rettificati tramite l inserimento e/o la cancellazione dei record afferenti in cui deve essere obbligatoriamente specificata, nell apposito campo «Note», la motivazione della rettifica. Ove necessario, devono essere rettificati anche tutti i dati correlati all intervento di modifica effettuato, tranne quelli relativi alle giacenze contabili; se la rettifica che incide sulla giacenza contabile ad una certa data viene effettuata dai soggetti di cui al punto 1, unitamente ai record di rettifica, devono essere trasmesse anche: la rettifica della giacenza contabile a quella data; la giacenza contabile alla data di riferimento della trasmissione, tenendo conto degli aggiornamenti dovuti alla rettifica in parola, senza provvedere alla rettifica delle giacenze contabili afferenti alle giornate comprese tra le due date. Resta inteso che le rettifiche ed i conseguenti aggiornamenti devono corrispondere alle eventuali modifiche effettuate nelle scritturazioni contabili cartacee. I dettagli tecnico-operativi per l esecuzione dei processi di rettifica e per la compilazione dei relativi tracciati record sono pubblicati sul sito dell Agenzia nella sezione «Click rapidi», seguendo il percorso «Accise Telematizzazione delle Accise Settore Alcoli (tipo operatore) Processi». La trasmissione di eventuali rettifiche non esclude, ove ricorrano i presupposti di legge, l applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalle disposizioni vigenti in materia. 1673

20 ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (CIRC. N. 8/D DEL ) 8. Cali ed eccedenze La trasmissione dei dati delle contabilità relativi a cali e/o eccedenze di giacenza, accertati in occasione delle attività di verifica fiscale da parte degli organi di controllo, è effettuata indicando nell apposito record: il codice relativo all eccedenza o ai cali di inventario, nel campo riservato alla causale di movimentazione; la data delle effettive misurazioni fisiche del prodotto, ne l campo riservato alla data di riferimento; il codice «VDP» (Verbale di determinazione del prodotto), nel campo riservato al tipo documento; gli estremi del protocollo del verbale di verifica, nei campi riservati all identificazione del documento che giustifica la movimentazione. Nel caso non siano contestualmente disponibili le informazioni relative agli estremi del verbale di verifica, i dati dei cali e/o delle eccedenze accertati, devono essere trasmessi indicando nell apposito record: il codice relativo all eccedenza o ai cali di inventario, nel campo riservato alla causale di movimentazione; la data delle effettive misurazioni fisiche del prodotto, ne l campo riservato alla data di riferimento; il codice «VIA» (Verbale Interno dell Azienda), nel campo riservato al tipo documento; gli estremi del protocollo del Verbale Interno dell Azienda, nei campi riservati all identificazione del documento che giustifica la movimentazione. Successivamente, al momento della disponibilità del verbale di verifica, l operatore modifica i dati identificativi del solo documento giustificativo, sostituendo il «VIA» con il «VDP» pervenuto e non mancando di indicare nel corrispondente campo «Note» la dicitura «Registrazione differita VDP». La trasmissione dei dati delle contabilità relativi a cali e/o eccedenze di giacenza, accertati autonomamente dagli operatori, è effettuata indicando nell apposito record: il codice relativo all eccedenza o ai cali di inventario, nel campo riservato alla causale di movimentazione; la data delle effettive misurazioni fisiche del prodotto, ne l campo riservato alla data di riferimento; il codice «VIA» (Verbale Interno dell Azienda), nel campo riservato al tipo documento; gli estremi del protocollo del Verbale Interno dell Azienda, nei campi riservati all identificazione del documento che giustifica la movimentazione. 9. Modalità tecniche ed operative Si rammenta quanto precisato al comma 3 dell art. 3 della Determinazione Direttoriale n. 1495/UD del 26 settembre 2007, ove si specifica che le modalità tecnico-operative di trasmissione dei file e del prelievo degli esiti sono pubblicati sul sito dell Agenzia nella sezione «Click rapidi», seguendo il percorso «Servizio Telematico Doganale E.D.I.». Inoltre, nella medesima sezione, seguendo il percorso «Accise Telematizzazione delle Accise?Settore Alcoli (tipo operatore)» sono altresì presenti, costantemente aggiornate, tutte le informazioni di supporto, tra le quali si rammentano: la descrizione dei tracciati record; tabelle di riferimento; 1674

21 ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (CIRC. N. 8/D DEL ) la descrizione di dettaglio dei processi (gestione delle rettifiche, rientro della terza copia del DAA; ); «Assistenza on line», che consente di reperire agevolmente le informazioni sulla compilazione dei record e la predisposizione dei file; FAQ risposte alle domande più frequenti; normativa di settore. Si precisa, inoltre, che: l apposizione della firma digitale ai file trasmessi garantisce, oltre al riconoscimento legale ed univoco del mittente, l integrità e la non modificabilità del messaggio trasmesso; il sistema esegue controlli formali e di coerenza e solo in assenza di errori relativi a tali aspetti provvede alla registrazione delle informazioni trasmesse. In particolare si sottolinea l importanza di selezionare sempre il pulsante relativo ai «Dettagli» nella finestra di visualizzazione dell esito dell elaborazione; questa operazione consente di verificare e correggere gli eventuali errori e segnalazioni rilevati dal sistema in relazione ai singoli record. Le segnalazioni (tipo errore = «S») non impediscono la registrazione del record cui si riferiscono ma costituiscono un segnale di allerta per l operatore che, ove ricorra il caso, può correggerle attraverso una rettifica su istanza di parte. Gli errori (tipo errore = «E»), invece, identificano una condizione di inaccettabilità del record cui si riferiscono ed il sistema, di conseguenza, non ne registra le informazioni; in questo caso il record deve essere corretto e nuovamente trasmesso ricorrendo, ove necessario, ai processi di rettifica su istanza di parte. 10. Procedure da utilizzare in caso di indisponibilità dei sistemi informatici (Processi di Fall-back) L operatore, nel caso di indisponibilità del proprio sistema informatico, è tenuto a darne notizia all Ufficio delle Dogane competente, indicandone la durata prevista e le relative motivazioni. Se tale indisponibilità ha una durata non superiore a tre giorni lavorativi, al ripristino del sistema, l operatore provvede all invio telematico dei dati non trasmessi a causa di detta indisponibilità. Nel caso di indisponibilità superiore a tre giorni lavorativi l operatore deve presentare i dati in argomento all Ufficio delle Dogane competente su supporto magnetico/ottico (CD, Floppy, ) unitamente alla relativa stampa, debitamente sottoscritta, prodotta utilizzando i formulari cartacei pubblicati sul sito dell Agenzia nella sezione «Click rapidi», seguendo il percorso «Accise Telematizzazione delle Accise Settore Alcoli (tipo operatore) Processi». Gli Uffici territoriali dell Agenzia sono tenuti ad acquisire con immediatezza i dati presentati su tale supporto, verificandone la corrispondenza con la stampa prodotta e, in caso di riscontro positivo, dandone immediata convalida a sistema. Se l indisponibilità riguarda il sistema informatico dell Agenzia, indipendentemente dalla sua durata, l operatore, non appena ripristinato il sistema, provvede all invio telematico dei dati non trasmessi a causa di detta indisponibilità. Si sottolinea che le suindicate procedure vanno utilizzate esclusivamente in caso di indisponibilità dei sistemi informatici. 11. Disposizioni finali Per la predisposizione dei file da inviare occorre fare riferimento ai tracciati record ed agli elementi tecnici (tabelle di riferimento, regole, condizioni,...) pubblicati sul sito internet dell Agenzia, 1675

22 ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (CIRC. N. 8/D DEL ) nella sezione «Click rapidi», seguendo il percorso «Accise Telematizzazione delle Accise Settore Alcoli». a) Sostituzione degli adempimenti cartacei Oltre alle precisazioni di cui al punto 4, ultimo cpv, si precisa fa presente che l invio telematico sostituisce la consegna dei documenti cartacei previsti dalle seguenti disposizioni: art. 7, comma 2, lett. a), del D.M. 153/2001 (prospetto riepilogativo della produzione e della movimentazione dei prodotti sottoposti ad accisa, distintamente per posizione fiscale, nonché del movimento d imposta e delle relative garanzie); art. 8, comma 1, 2 cpv, ultimo periodo del D.M. 153/2001 (distinta dei trasferimenti intracomunitari); art. 15, comma 1, del D.M. 153/2001; punto 5, 2 cpv., della Circolare n. 335/92 (prospetto riepilogativo giornaliero delle movimentazioni delle merci distintamente per posizione fiscale, nonché del movimento d imposta e delle relative garanzie); punto 2 della Circolare n. 80/97 (prospetti riepilogativi quindicinali). Pertanto, a decorrere dalla data del primo invio telematico in ambiente di esercizio, non è più richiesta la consegna dei corrispondenti documenti cartacei agli Uffici territoriali dell Agenzia. b) Adempimenti relativi al mese di dicembre Nel mese di dicembre la trasmissione telematica dei dati relativi al riepilogo periodico d imposta ed agli eventuali accrediti d imposta utilizzati nel periododi riferimento ha cadenza quindicinale; di conseguenza tali dati devono essere trasmessi, da parte di tutti i soggetti che ne hanno l obbligo, rispettivamente: entro il 3 giorno lavorativo successivo al 15 dicembre, per la prima quindicina; entro il 5 giorno lavorativo di gennaio, per la seconda quindicina. c) Trasmissioni facoltative L inizio facoltativo della trasmissione telematica dei dati prima della decorrenza dell obbligo, deve coincidere con l invio dei dati delle movimentazioni effettuate il primo giorno utile del mese. Inoltre, tutti i soggetti per cui è previsto un obbligo di trasmissione mensile dei dati delle contabilità possono trasmettere tali informazioni con frequenza maggiore (giornaliera, settimanale, decadale, ). d) Giacenze contabili Gli operatori di cui ai punti 2, 4 e 6 della presente Circolare comunicano i valori delle giacenze contabili, relative a ciascun prodotto trattato, una sola volta, nel primo file trasmesso in ambiente di esercizio; tali valori devono riferirsi alla fine del giorno immediatamente antecedente la data di riferimento della prima movimentazione trasmessa. Il sistema, nel file di esito, fornisce il valore delle giacenze contabili desunto dalle movimentazioni trasmesse. Gli operatori di cui al punto 3 non devono comunicare alcun dato riguardo alle giacenze contabili dei prodotti movimentati. Infine si evidenzia che: in assenza di movimentazione di prodotti non si trasmettono informazioni; i dati delle contabilità inerenti le materie prime fermentescibili (fecce, vinacce, melasso, frutta, ) non devono essere trasmessi; 1676

23 ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (CIRC. N. 8/D DEL ) i soggetti di cui ai punti 1 e 2 devono trasmettere il riepilogo periodico d imposta, anche se tutti i relativi importi sono pari a zero; la giornata di sabato non viene considerata lavorativa; in fase di prima applicazione delle procedure in esame, e comunque non oltre il sesto mese successivo alla decorrenza dell obbligo, fermo restando il rispetto dei termini di liquidazione e pagamento dell imposta, gli operatori, entro 5 giorni lavorativi dalla trasmissione telematica, possono provvedere alla rettifica degli errori concernenti il disallineamento con le scritturazioni contabili, evidenziando nel campo «Note» la dicitura «ERRORE MATERIALE». Con apposito provvedimento saranno stabilite le modalità per la tenuta informatizzata delle scritturazioni previste dall art. 5, comma 3, lett. c), del testo unico 504/1995, dall art. 24, comma 3 del D.M. 153/2001 e dall art. 12 del D.M. 524/1996. * * * Si confida nella scrupolosa osservanza dei criteri sopraesposti, con preghiera di darne la massima diffusione e di segnalare con immediatezza ogni eventuale criticità. I Signori Direttori Regionali vigileranno sulla corretta e integrale applicazione della presente disposizione, adottando le misure necessarie affinché sia garantita la massima assistenza agli operatori interessati, soprattutto nella fase di prima applicazione delle nuove procedure. 1677

24 ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (DIR DEL ) DIRETTORIALE AD PROT DEL 20 LUGLIO 2009 TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE: SEMPLIFICAZIONI PER GLI ESERCENTI I DEPOSITI COMMERCIALI, GLI OPERATORI PROFESSIONALI REGISTRATI NEL SETTORE DEL VINO E I PICCOLI PRODUTTORI DI VINO IL DIRETTORE Viste le Determinazioni Direttoriali n. 1494/UD e n. 1495/UD del 26 settembre 2007 attuative del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare dell art. 1, comma 1, lett. a) riguardante la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l attività svolta nei settori degli oli minerali, dell alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, a norma degli artt. 5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504; Viste le Determinazione Direttoriale n /UD del 26 settembre 2008 e n del 28 gennaio 2009 di integrazione e modifiche rispettivamente delle Determinazioni Direttoriale n. 1495/UD del 26 settembre 2007 e n /UD del 26 settembre 2008, concernenti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l attività svolta nel settore dell alcole e delle bevande alcoliche. Vista la Determinazione Direttoriale n /UD del 21 novembre 2008 di integrazione e modifiche della Determinazione Direttoriale n. 1494/UD del 26 settembre 2007, concernenti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l attività svolta nei settori dei prodotti energetici, degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio. Considerate le richieste delle associazioni dei settori dei prodotti energetici, dell alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio relative ad ulteriori semplificazioni per gli esercenti i depositi commerciali di ridotte capacità operative ed organizzative; Approfonditi gli aspetti relativi ai piccoli produttori di vino di cui all art 37 del testo unico delle accise; Analizzate le attività degli operatori professionali registrati che svolgono la loro attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra; Valutate le motivazioni addotte dalle associazioni e dagli operatori del settore in merito alle richieste formulate e la loro compatibilità con il complessivo quadro giuridico di riferimento; Sentito il Comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso, in merito, parere favorevole nella seduta del 22 giugno Adotta la seguente determinazione Art. 1 Decorrenza dei termini 1. Gli esercenti i depositi commerciali, gli opifici di trasformazione o elaborazione e gli opifici di condizionamento di alcole e di bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fer- 1678

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