CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

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1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA MISTA A PREMIO UNICO CON CEDOLE FISSE E BONUS DI PREMORIENZA VALORE CERTO 4,40% (Tariffa AS1202) Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Scheda sintetica; b) Nota informativa; c) Condizioni di assicurazione; d) Glossario; e) Modulo di scheda contrattuale; deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della polizza di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.

2 SOMMARIO Scheda sintetica Nota Informativa Condizioni contrattuali comprensive di: - Documentazione da presentare per le richieste di pagamento Glossario Informativa privacy Scheda contrattuale Mod S - Edizione 06/2012

3 Scheda Sintetica SCHEDA SINTETICA (ultimo aggiornamento: giugno 2012) La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Attenzione: leggere attentamente la Nota informativa prima della sottoscrizione del contratto. La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa. 1) INFORMAZIONI GENERALI 1.a) Impresa di assicurazione FONDIARIA-SAI S.p.A. (in seguito sinteticamente indicata con Società ), società capogruppo del Gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI. 1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società In base all ultimo bilancio approvato il patrimonio netto della Società è pari a Euro , con capitale sociale pari a Euro e totale delle riserve patrimoniali pari a Euro L indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami vita è pari a 194,5%. 1.c) Denominazione del contratto - Assicurazione mista a premio unico con cedole fisse e bonus di premorienza (tariffa AS1202). 1.d) Tipologia del contratto Le prestazioni fornite dall assicurazione sulla vita qui descritta sono contrattualmente garantite dalla Società mediante provvista di specifici attivi preventivamente acquisiti a copertura delle riserve matematiche relative all assicurazione stessa. Pertanto la disponibilità dell assicurazione è limitata: esaurito il plafond disponibile non potranno essere sottoscritti ulteriori contratti. 1.e) Durata L assicurazione è destinata ad Assicurati che, alla decorrenza del contratto, abbiano età compresa fra i 18 e gli 80 anni. La durata del contratto è pari a 5 anni e 82 giorni, con data di decorrenza 25/6/2012 e data di scadenza 15/9/2017. In ogni caso il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto mediante riscatto: è possibile esercitare il diritto di riscatto se è trascorso almeno un anno dalla decorrenza. 1.f) Pagamento dei premi L assicurazione richiede il versamento alla Società di un premio unico anticipato non frazionabile. Il Contraente potrà scegliere fra i seguenti quattro importi fissi di premio: Importo del premio unico Euro 5.200,00 Euro ,00 Euro ,00 Euro ,00 2) CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO L assicurazione intende soddisfare principalmente le esigenze di investimento di breve-medio periodo fornendo prestazioni certe (cedole periodiche e un capitale alla scadenza) con un profilo di rischio contenuto. Viene anche fornito un limitato livello di copertura in caso di decesso dell Assicurato (bonus di premorienza). Una parte del premio versato viene utilizzata dalla Società per far fronte al rischio demografico relativo al bonus; pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi (vedi punto della Nota informativa), non concorre alla formazione delle prestazioni in caso di vita. Gli effetti del meccanismo di sviluppo delle prestazioni sono evidenziati nel progetto esemplificativo riportato nella sezione E della Nota informativa. Il progetto esemplificativo mostra lo sviluppo delle prestazioni - riportando anche tutti Mod S - Edizione 06/2012 Pagina 1 di 3

4 Scheda Sintetica i livelli previsti per il bonus di premorienza con riferimento a ciascuno dei quattro importi fissi di premio disponibili. Pertanto il Contraente può prendere immediatamente visione della soluzione corrispondente alle proprie esigenze. In ogni caso, entro la conclusione del contratto verrà fornito al Contraente il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata. 3) PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni: a) Prestazioni in caso di vita: in caso di vita dell Assicurato: il 15 settembre di ciascun anno a partire dal 2013 e fino alla scadenza del contratto compresa (15 settembre 2017), il pagamento al Contraente di una cedola fissa pari al 4,40% del capitale base assicurato; alla scadenza del contratto, il pagamento del capitale base assicurato ai Beneficiari designati. b) Prestazioni in caso di decesso: in caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento ai Beneficiari designati del capitale morte assicurato pari alla somma dei seguenti importi: il capitale base assicurato; il rateo della cedola in corso di maturazione; un bonus in percentuale del capitale base assicurato, variabile (dal 40% all 1%) in funzione dell età dell Assicurato alla decorrenza del contratto. La Società attribuisce un interesse garantito sotto forma di tasso tecnico. Infatti l ammontare delle cedole corrisponde agli interessi maturati sul capitale base assicurato ad un interesse annuo composto del 3,58% fino al 15/9/2013 e del 4,40% successivamente (alla scadenza, il tasso di interesse mediamente garantito sul capitale base assicurato risulterà pari al 4,19% annuo composto). Il tasso tecnico è riconosciuto, in via anticipata, nel valore prestabilito per le suddette prestazioni (ad eccezione del bonus). L operazione di riscatto, in quanto modifica l equilibrio economico dell assicurazione, comporta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni dalla stipulazione. Pertanto il valore di riscatto potrebbe anche risultare inferiore al premio versato. Maggiori informazioni sono fornite nella sezione B della Nota informativa. In ogni caso le prestazioni assicurate ed il meccanismo di determinazione delle stesse sono regolati dall articolo Prestazioni assicurate delle Condizioni contrattuali. 4) COSTI La Società, al fine di svolgere l attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate nella sezione C della Nota informativa. I costi gravanti sui premi riducono l ammontare delle prestazioni. Per fornire un indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sull assicurazione, viene di seguito riportato l indicatore sintetico Costo percentuale medio annuo (CPMA) che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento dell assicurazione rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati ed al lordo dell imposizione fiscale. In particolare, il CPMA è stato determinato sulla base del tasso annuo di rendimento contrattualmente garantito ( tasso tecnico pari al 3,58% fino al 15/9/2013 e al 4,40% successivamente) ed applicando, nel calcolo del valore di riscatto (vedi punto 9 della Nota informativa), un tasso annuo di sconto del 3,80%, ipotizzato in base al tasso di rendimento effettivo lordo del BTP indicizzato all inflazione europea, scadenza 15/9/2017 (codice ISIN IT ), all epoca di redazione della Nota informativa. Il CPMA in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del quinto anno. Mod S - Edizione 06/2012 Pagina 2 di 3

5 Scheda Sintetica Ipotesi adottate: Sesso dell Assicurato:... non rilevante Età dell Assicurato: anni Tasso annuo di rendimento: fino al 15/9/2013: 3,58% successivamente:.. 4,40% Durata:... 5 anni e 82 giorni CPMA Premio unico: Euro 5.200,00 Euro ,00 Euro ,00 Euro ,00 5 anno 0,99% 0,56% 0,34% 0,34% scadenza 0,81% 0,39% 0,18% 0,18% 5) DIRITTO DI RIPENSAMENTO Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa. FONDIARIA-SAI S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica. Il rappresentante legale Dr. Emanuele Erbetta Mod S - Edizione 06/2012 Pagina 3 di 3

6 Nota Informativa NOTA INFORMATIVA (ultimo aggiornamento: giugno 2012) La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni contrattuali prima della sottoscrizione del contratto. A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE (SOCIETÀ) 1 Informazioni generali FONDIARIA-SAI S.p.A. (in seguito sinteticamente indicata con Società ), società per azioni di diritto italiano, è la società capogruppo del Gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI (iscritto all albo dei gruppi assicurativi al n. 030). Ha sede legale e direzione generale in Italia. Sede Legale e Direzione Torino: Corso Galileo Galilei, 12; tel. (+39) Direzione Firenze: Via Lorenzo il Magnifico, 1; tel. (+39) Sito Internet: fondiaria-sai@fondiaria-sai.it. È autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in base al D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984; è iscritta alla sez. I dell'albo delle imprese di assicurazione presso l Isvap al n Per tutte le comunicazioni alla Società concernenti il contratto in corso, il Contraente potrà avvalersi del tramite dell intermediario incaricato dalla Società, al quale è assegnata la competenza sulla polizza (l elenco degli intermediari incaricati è disponibile presso la Direzione della Società ed è riportato sul sito Internet della stessa), oppure potrà inviare le stesse direttamente a: FONDIARIA-SAI S.p.A. Direzione Vita Via Lorenzo il Magnifico n. 1, FIRENZE Fax: (+39) specificando gli elementi identificativi del contratto, compresa la Divisione a cui la polizza fa riferimento. B) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E ALLE GARANZIE OFFERTE 2 Prestazioni assicurative e garanzie offerte - Assicurazione mista a premio unico con cedole fisse e bonus di premorienza (tariffa AS1202) è un assicurazione sulla vita destinata ad Assicurati che, alla decorrenza del contratto, abbiano età compresa fra i 18 e gli 80 anni. La durata del contratto è pari a 5 anni e 82 giorni, con data di decorrenza 25/6/2012 e data di scadenza 15/9/2017. La valutazione preventiva del rischio da parte della Società comporta la conoscenza delle abitudini di vita dell Assicurato, ma non è richiesto l accertamento delle sue condizioni di salute mediante visita medica; però è sufficiente che l Assicurato possa sottoscrivere l apposita dichiarazione attestante il proprio buono stato di salute. Qualora l Assicurato non sia in condizione di sottoscrivere la dichiarazione, la garanzia relativa al bonus di premorienza può subire una riduzione, come specificato al successivo punto 2.2. È di fondamentale importanza che il Contraente e l Assicurato leggano attentamente le raccomandazioni e le avvertenze riportate nella polizza, relative alla compilazione del questionario (quando richiesto) e che le dichiarazioni rese siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime contestazioni da parte della Società che potrebbero anche pregiudicare il diritto al pagamento della prestazione relativa al bonus di premorienza. Una parte del premio versato viene trattenuta dalla Società a fronte dei costi di cui al successivo punto 5.1.1; pertanto tale parte non concorre alla formazione delle prestazioni assicurate. Di seguito si indicano le prestazioni previste dall assicurazione, rinviando alle Condizioni contrattuali per gli aspetti di dettaglio. 2.1 Prestazioni in caso di vita In caso di vita dell Assicurato alla scadenza sotto indicata per ciascuna prestazione, la Società garantisce: Mod S - Edizione 06/2012 Pagina 1 di 9

7 Nota Informativa il 15 settembre di ciascun anno a partire dal 2013 e fino alla scadenza del contratto compresa (15 settembre 2017), il pagamento al Contraente di una cedola fissa pari al 4,40% del capitale base assicurato; alla scadenza del contratto, il pagamento del capitale base assicurato ai Beneficiari designati. Una parte del premio versato viene utilizzata dalla Società per far fronte ai rischi demografici connessi alle garanzie di rischio previste dal contratto; pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi, non concorre alla formazione delle prestazioni assicurate. Il capitale base assicurato è uguale al premio unico versato diminuito della parte, indicata al successivo punto 5.1.1, trattenuta dalla Società a fronte dei costi e del rischio demografico. La seguente tabella riporta il capitale base assicurato per ciascuno dei quattro importi fissi di premio previsti: Premio unico versato: Euro 5.200,00 Euro ,00 Euro ,00 Euro ,00 Capitale base assicurato: Euro 5.000,00 Euro ,00 Euro ,00 Euro ,00 L ammontare delle cedole corrisponde agli interessi maturati sul capitale base assicurato ad un interesse annuo composto, garantito sotto forma di tasso tecnico del 3,58% fino al 15/9/2013 e del 4,40% successivamente (alla scadenza, il tasso di interesse mediamente garantito sul capitale base assicurato risulterà pari al 4,19% annuo composto). Dato che gli interessi maturati sono attribuiti nel corso del contratto sotto forma di cedole, il capitale base assicurato resta costante nel corso della durata contrattuale. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all articolo Prestazioni assicurate delle Condizioni contrattuali. 2.2 Prestazioni in caso di decesso In caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Società garantisce il pagamento ai Beneficiari designati del capitale morte assicurato. Rinviando per gli aspetti di dettaglio all articolo Prestazioni assicurate delle Condizioni contrattuali, il capitale morte assicurato risulterà dalla somma dei seguenti importi: il capitale base assicurato; il rateo della cedola in corso di maturazione; un bonus stabilito in funzione dell età dell Assicurato espressa in anni interi (arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la frazione di anno superi o meno i 6 mesi) alla data di decorrenza del contratto. Il suo importo sarà pari alla seguente percentuale del capitale base assicurato: 40% se l età è inferiore a 40 anni, 15% se l età è compresa fra 40 e 49 anni, 5% se l età è compresa fra 50 e 64 anni, 1% se l età è compresa fra 65 e 80 anni. Se l Assicurato non è in condizione di sottoscrivere la dichiarazione attestante il proprio buono stato di salute, la percentuale sarà comunque pari all 1% indipendentemente dall età. La garanzia del bonus (per la parte eventualmente eccedente la percentuale dell 1%) è soggetta ad un periodo di carenza. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all articolo Limitazioni delle Condizioni contrattuali. Sono esclusi dalla garanzia del bonus (per la parte eventualmente eccedente la percentuale dell 1%) i casi di decesso dovuti a determinate cause. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all articolo Esclusioni delle Condizioni contrattuali. 3 Premi L assicurazione richiede il versamento alla Società di un premio unico anticipato non frazionabile. Il Contraente potrà scegliere fra i seguenti quattro importi fissi di premio: Importo del premio unico Euro 5.200,00 Euro ,00 Euro ,00 Euro ,00 Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente intermediario incaricato, scegliendo una delle seguenti modalità: assegno bancario, postale o circolare non trasferibile, tratto o emesso all ordine della Società, contro rilascio di apposita quietanza sottoscritta dalla Società o dall intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità; bonifico con accredito sull apposito conto corrente intestato alla Società o all intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità, oppure altro mezzo di pagamento bancario o postale di accredito sul medesimo conto corrente eventualmente reso disponibile dallo stesso intermediario incaricato. In tali casi, la relativa scrittura di addebito sul conto corrente bancario o postale del Contraente, oppure la ricevuta bancaria o postale dell operazione di accredito, ha valore di quietanza e la data di Mod S - Edizione 06/2012 Pagina 2 di 9

8 Nota Informativa versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società o all intermediario incaricato, o con la data dell operazione, se successiva a quella di valuta. È comunque fatto divieto all intermediario incaricato di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio. 4 Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili L assicurazione non prevede modalità di partecipazione agli utili. Infatti l ammontare delle prestazioni assicurate, descritte al precedente punto 2, è certo e predeterminato: l importo delle cedole corrisponde agli interessi maturati sul capitale base assicurato ad un interesse annuo composto del 3,58% fino al 15/9/2013 e del 4,40% successivamente. L interesse è garantito dalla Società in forma di tasso tecnico riconosciuto, in via anticipata, nel valore prestabilito per le suddette prestazioni. Non è previsto in corso di contratto un meccanismo di accrescimento del valore inizialmente stabilito per le prestazioni, quale sarebbe, ad esempio, la partecipazione al rendimento di una gestione separata. Lo sviluppo delle prestazioni è evidenziato nel progetto esemplificativo riportato nella successiva sezione E. Il progetto esemplificativo mostra lo sviluppo delle prestazioni riportando anche tutti i livelli previsti per il bonus di premorienza con riferimento a ciascuno dei quattro importi fissi di premio disponibili. Pertanto il Contraente può prendere immediatamente visione della soluzione corrispondente alle proprie esigenze. In ogni caso, entro la conclusione del contratto, verrà fornito al Contraente il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata. C) INFORMAZIONI RELATIVE A COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE 5 Costi Le tabelle che seguono illustrano i costi che gravano direttamente o indirettamente sul Contraente. In calce a ciascuna tabella viene anche riportata l eventuale quota-parte dei costi retrocessa in media agli intermediari incaricati, riferita all insieme dei costi rappresentati nella tabella stessa. 5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente L assicurazione prevede, direttamente a carico del Contraente, i costi indicati ai seguenti punti e Costi gravanti sul premio Tipologia di costo Onere Euro 5.200,00 Euro 200,00 () Euro ,00 Euro 200,00 () Ammontare trattenuto dal premio di importo pari a: Euro ,00 Euro 300,00 () Euro ,00 Euro 500,00 () Spese di emissione trattenute, in luogo dei precedenti costi, in caso di recesso: Euro 50,00 () L onere indicato comprende il premio per il rischio demografico relativo al bonus (mediamente pari allo 0,17% del capitale base assicurato). La quota-parte dei suddetti costi retrocessa agli intermediari incaricati è pari al 25,0%, 37,5%, 33,3% e 30,0%, rispettivamente per il premio di Euro 5.200,00, Euro ,00, Euro ,00 e Euro , Costi per riscatto Il calcolo del valore di riscatto potrebbe comportare l applicazione di un tasso di sconto, in funzione del tasso di rendimento del BTP i di riferimento (tasso di rendimento effettivo lordo del BTP indicizzato all inflazione europea, scadenza 15/9/2017, codice ISIN IT ) all epoca del riscatto. In tal caso graverebbe sul Contraente un onere variabile in funzione del tasso di sconto applicato e della durata residua del contratto. Pertanto detto onere non è determinabile a priori. A titolo esclusivamente esemplificativo si riporta l onere che risulterebbe applicando un tasso annuo di sconto del 3,80%, ipotizzato in base al tasso di rendimento del BTP i di riferimento all epoca di redazione della presente Nota informativa. Mod S - Edizione 06/2012 Pagina 3 di 9

9 Nota Informativa Tipologia Anni mancanti alla scadenza e corrispondente onere 1 3,66% Ipotetica misura dell onere derivante dal tasso di 2 7,19% sconto applicato: 3 10,59% 4 13,86% La quota-parte dei suddetti costi retrocessa in media agli intermediari incaricati è pari allo 0,0%. 5.2 Costi applicati in funzione della modalità di partecipazione agli utili L assicurazione non prevede modalità di partecipazione agli utili. 6 Regime fiscale 6.1 Regime fiscale dei premi I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sono esenti dall imposta sulle assicurazioni. Se l assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che Assicurato sia lo stesso Contraente o persona fiscalmente a suo carico, i premi danno diritto ad una detrazione attualmente fissata nella misura del 19% dall imposta sul reddito dichiarato dal Contraente a fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Se solo una componente del premio di assicurazione è destinata alla copertura dei suddetti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente di rischio, che viene appositamente indicata dalla Società. L importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare il limite massimo attualmente fissato in Euro 1.291,14. Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente all 1 gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta. 6.2 Regime fiscale delle somme corrisposte Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate in forma di rendita, sono esenti dall IRPEF. Le somme corrisposte in caso di morte sono anche esenti dall imposta sulle successioni. Negli altri casi, con riferimento ai contratti con prestazione principale in forma di capitale, le somme corrisposte in tale forma, limitatamente alla parte corrispondente alla differenza tra l ammontare percepito ed i premi pagati (al netto dell eventuale componente indicata dalla Società per le coperture di rischio), costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%. La base imponibile è ridotta al 62,5% per i proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati. In sede di corresponsione di prestazioni in forma ricorrente nel corso della durata contrattuale (ad es. a titolo di cedole periodiche), la suddetta imposta sostitutiva si applica quando la somma delle prestazioni erogate e dell ammontare del capitale minimo garantito - in caso di riscatto anticipato e alla scadenza del contratto eccede i premi pagati (al netto dell eventuale componente indicata dalla Società per le coperture di rischio). L imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta. In ogni caso, le somme percepite nell esercizio di attività commerciali non sono soggette ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito d impresa. D) ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO 7 Modalità di conclusione del contratto Per le modalità di conclusione del contratto, la decorrenza e l entrata in vigore delle garanzie si rinvia all articolo Conclusione del contratto, entrata in vigore e scadenza dell assicurazione delle Condizioni contrattuali. 8 Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi L assicurazione richiede il versamento di un unico premio. Pertanto non è prevista la risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi. Mod S - Edizione 06/2012 Pagina 4 di 9

10 Nota Informativa 9 Riscatto e riduzione Purché sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza, il Contraente può chiedere alla Società la corresponsione del valore di riscatto. Il riscatto determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 del giorno di ricevimento da parte della Società della richiesta (data del riscatto). Il valore di riscatto è pari al capitale base assicurato aumentato del rateo della cedola in corso di maturazione. Tuttavia, se alla data del riscatto risulterà positiva la differenza fra: il tasso di rendimento del BTP i di riferimento, aumentato di 1,5 punti percentuali e il tasso del 4,19% (tasso annuo di interesse mediamente garantito sul capitale base assicurato per i contratti mantenuti fino alla scadenza), il calcolo del valore di riscatto verrà effettuato scontando in via composta il capitale base assicurato per la durata residua del contratto (periodo intercorrente fra la data del riscatto e la scadenza del contratto), ad un tasso annuo di sconto pari alla suddetta differenza. In tal caso si determinerà un onere per il Contraente, come indicato al precedente punto Il valore di riscatto potrebbe anche risultare inferiore al premio versato. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all articolo Riscatto delle Condizioni contrattuali. L assicurazione richiede il versamento di un unico premio. Quindi non è prevista una riduzione del capitale acquisito per sospensione del pagamento dei premi. Nel progetto esemplificativo riportato nella successiva sezione E (nonché nel progetto che verrà successivamente elaborato in forma personalizzata), sono evidenziati i valori del riscatto determinati in ciascuno degli anni indicati in base alle ipotesi specificate. Per le informazioni relative al proprio contratto, è possibile rivolgersi alla Società: Servizio Clienti Indirizzo: Corso Galileo Galilei n. 12, TORINO Fax: (+39) servizio.clienti@fondiaria-sai.it NumeroVerde: (+39) Revoca della proposta Il contratto non prevede l adozione della proposta in quanto viene concluso mediante la sottoscrizione della polizza. 11 Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della raccomandata o dalla data del telefax. Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione del recesso, dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici, al Contraente verrà rimborsato il premio eventualmente corrisposto, diminuito delle spese di emissione indicate al precedente punto Documentazione da consegnare alla Società per i pagamenti e termini di prescrizione La Società effettua i pagamenti presso il proprio domicilio o quello del competente intermediario incaricato, dietro presentazione dell originale della polizza e delle eventuali appendici. Come precisato dalle Condizioni contrattuali, i pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data in cui è sorto il relativo obbligo (al riguardo, in caso di riscatto si ricorda che deve anche essere trascorsa la data stabilita di pubblicazione del tasso di rendimento del BTP i di riferimento ), purché a tale data - definita in relazione all evento che causa il pagamento - sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria (vedi allegato A richiamato dall articolo Pagamenti della Società delle Condizioni contrattuali), finalizzata a verificare l esistenza dell obbligo stesso, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale; altrimenti, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all articolo Pagamenti della Società delle Condizioni contrattuali. Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione - ad eccezione del diritto alle rate di premio - si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Pertanto, il decorso Mod S - Edizione 06/2012 Pagina 5 di 9

11 Nota Informativa del termine di due anni, se non adeguatamente sospeso o interrotto, determina l estinzione dei diritti derivanti dal contratto; si precisa che gli importi dovuti dalla Società in base al contratto di cui alla presente Nota informativa - e non reclamati dagli aventi diritto entro il suddetto termine di due anni - sono devoluti per legge al Fondo istituito dalla L. 23/12/2005 n. 266 e s.m.i.. 13 Legge applicabile al contratto Il contratto è assoggettato alla legge italiana. Di seguito vengono richiamati alcuni aspetti normativi di particolare rilievo Foro competente Per le controversie relative al contratto, il foro giudiziario competente è quello del luogo in cui il Contraente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio Trattamento dei dati personali I dati personali del Contraente, dell Assicurato e del Beneficiario sono trattati dalla Società in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali Non pignorabilità e non sequestrabilità Ai sensi dell art del Codice Civile, le somme dovute dall assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili Diritto proprio del beneficiario Ai sensi dell art del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell Assicurato non rientrano nell asse ereditario. 14 Lingua Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti, di norma, in lingua italiana. 15 Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto alla Società: Relazioni Industriali e Servizio Clienti - Servizio Clienti Indirizzo: Corso Galileo Galilei n. 12, TORINO Fax: (+39) servizio.reclami@fondiaria-sai.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale Roma, telefono (+39) , corredando l esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l accertamento dell osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all ISVAP. Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell ISVAP), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente domicilio in Italia, lo stesso può presentare il reclamo all ISVAP oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: < chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. 16 Informativa in corso di contratto Entro 60 giorni da ciascun 31 dicembre, la Società invierà al Contraente l estratto conto dell assicurazione riferito alla suddetta data. Mod S - Edizione 06/2012 Pagina 6 di 9

12 Nota Informativa L estratto conto indicherà il premio versato, l ammontare delle prestazioni assicurate (compresa la cedola corrisposta nell anno) ed il corrispondente importo riscattabile alla suddetta data di riferimento. La Società informerà il Contraente delle eventuali variazioni intervenute rispetto alle informazioni contenute nel presente Fascicolo informativo, che possano avere rilevanza per il contratto sottoscritto. Le variazioni derivanti da modifiche normative saranno tempestivamente comunicate per iscritto, di norma in occasione della prima comunicazione utile (generalmente l estratto conto dell anno in cui è intervenuta la variazione) da inviare in adempimento agli obblighi di informativa previsti dalla normativa vigente. Le variazioni non derivanti da innovazioni normative potranno essere comunicate, in alternativa, tramite pubblicazione sul sito Internet della Società. 17 Conflitto di interessi La Società effettua operazioni di acquisto, sottoscrizione, gestione e vendita di attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti nei confronti dei Contraenti. In relazione a tali operazioni, possono determinarsi situazioni di potenziale conflitto con gli interessi degli stessi Contraenti, derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di società del Gruppo, come di seguito precisato. Gli attivi possono essere emessi, promossi o gestiti anche dalla Società o da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa. La Società ha adottato idonee procedure anche in relazione ai rapporti di Gruppo, per individuare e gestire le suddette situazioni al fine di salvaguardare l interesse dei Contraenti. In ogni caso la Società, qualora il conflitto di interessi non sia evitabile, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi. E) PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI 18 Progetto esemplificativo Le successive elaborazioni costituiscono esemplificazioni degli sviluppi delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto dell assicurazione, al lordo degli oneri fiscali: Le elaborazioni sono riferite a ciascuno dei quattro importi fissi di premio disponibili e considerano tutti i livelli previsti per il bonus di premorienza. Pertanto il Contraente può prendere immediatamente visione del progetto relativo alla combinazione assicurativa corrispondente alle proprie esigenze. Lo sviluppo è elaborato in base al tasso annuo di rendimento garantito dal contratto, sotto forma di tasso tecnico di interesse (3,58% annuo fino al 15/9/2013 e 4,40% annuo successivamente) anticipatamente riconosciuto nel valore prestabilito delle prestazioni assicurate (ad eccezione del bonus). I valori indicati per il capitale base assicurato, per le cedole e per il capitale morte assicurato rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere in base alle Condizioni contrattuali, a condizione che il premio previsto sia stato puntualmente versato. I valori di riscatto sono invece sviluppati applicando un tasso annuo di sconto del 3,80%, ipotizzato in base al tasso di rendimento del BTP i di riferimento all epoca di redazione della presente Nota informativa. Pertanto tali valori sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Infatti, non c è nessuna certezza che le ipotesi in base alle quali è stato determinato il suddetto tasso di sconto si realizzeranno effettivamente. PARAMETRI DI CALCOLO DEL PROGETTO: Tasso annuo di rendimento garantito sul capitale base assicurato (tasso tecnico): fino al 15/9/2013: 3,58% successivamente:.. 4,40% Tasso annuo di sconto ipotizzato per il calcolo del valore di riscatto:... 3,80% Durata contrattuale:... 5 anni e 82 giorni Nelle seguenti tabelle l età dell Assicurato alla decorrenza del contratto è in anni interi, arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la frazione di anno superi o meno i 6 mesi. Gli importi sono in Euro. Mod S - Edizione 06/2012 Pagina 7 di 9

13 Nota Informativa Importo fisso di premio unico: 5.200,00 Importo trattenuto (comprensivo del premio relativo al bonus): 200,00 Capitale base assicurato: 5.000,00 Capitale in caso di morte (inizio anno) comprensivo del bonus () Cedola Valore di Anno per età dell Assicurato alla decorrenza del contratto compresa fra: (15 settembre riscatto () 18 e 39 anni 40 e 49 anni 50 e 64 anni 65 e 80 anni dell anno) (fine anno) , , , , , , , , ,00 220, , , , , ,75 220, , , , , ,75 220, , , , , ,75 220, ,03 Prestazioni in caso di vita alla scadenza del contratto (cedola e capitale base): 220, ,00 () Il capitale in caso di morte (inizio anno assicurativo) comprende il rateo della cedola che maturerà il 15 settembre dello stesso anno assicurativo (escluso il 1 anno); il valore di riscatto (fine anno assicurativo) comprende il rateo della cedola che maturerà il 15 settembre dell anno assicurativo successivo. Il rateo è riferito alla data del 25 giugno. Importo fisso di premio unico: ,00 Importo trattenuto (comprensivo del premio relativo al bonus): 200,00 Capitale base assicurato: ,00 Capitale in caso di morte (inizio anno) comprensivo del bonus () Cedola Valore di Anno per età dell Assicurato alla decorrenza del contratto compresa fra: (15 settembre riscatto () 18 e 39 anni 40 e 49 anni 50 e 64 anni 65 e 80 anni dell anno) (fine anno) , , , , , , , , ,00 440, , , , , ,49 440, , , , , ,49 440, , , , , ,49 440, ,06 Prestazioni in caso di vita alla scadenza del contratto (cedola e capitale base): 440, ,00 () Il capitale in caso di morte (inizio anno assicurativo) comprende il rateo della cedola che maturerà il 15 settembre dello stesso anno assicurativo (escluso il 1 anno); il valore di riscatto (fine anno assicurativo) comprende il rateo della cedola che maturerà il 15 settembre dell anno assicurativo successivo. Il rateo è riferito alla data del 25 giugno. Importo fisso di premio unico: ,00 Importo trattenuto (comprensivo del premio relativo al bonus): 300,00 Capitale base assicurato: ,00 Capitale in caso di morte (inizio anno) comprensivo del bonus () Cedola Valore di Anno per età dell Assicurato alla decorrenza del contratto compresa fra: (15 settembre riscatto () 18 e 39 anni 40 e 49 anni 50 e 64 anni 65 e 80 anni dell anno) (fine anno) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 Prestazioni in caso di vita alla scadenza del contratto (cedola e capitale base): 1.320, ,00 () Il capitale in caso di morte (inizio anno assicurativo) comprende il rateo della cedola che maturerà il 15 settembre dello stesso anno assicurativo (escluso il 1 anno); il valore di riscatto (fine anno assicurativo) comprende il rateo della cedola che maturerà il 15 settembre dell anno assicurativo successivo. Il rateo è riferito alla data del 25 giugno. Mod S - Edizione 06/2012 Pagina 8 di 9

14 Nota Informativa Importo fisso di premio unico: ,00 Importo trattenuto (comprensivo del premio relativo al bonus): 500,00 Capitale base assicurato: ,00 Capitale in caso di morte (inizio anno) comprensivo del bonus () Cedola Valore di Anno per età dell Assicurato alla decorrenza del contratto compresa fra: (15 settembre riscatto () 18 e 39 anni 40 e 49 anni 50 e 64 anni 65 e 80 anni dell anno) (fine anno) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 Prestazioni in caso di vita alla scadenza del contratto (cedola e capitale base): 2.200, ,00 () Il capitale in caso di morte (inizio anno assicurativo) comprende il rateo della cedola che maturerà il 15 settembre dello stesso anno assicurativo (escluso il 1 anno); il valore di riscatto (fine anno assicurativo) comprende il rateo della cedola che maturerà il 15 settembre dell anno assicurativo successivo. Il rateo è riferito alla data del 25 giugno. L operazione di riscatto comporta una riduzione del risultato economico: come si evince dalle precedenti tabelle, il recupero del premio versato potrà avvenire, sulla base del tasso di sconto ipotizzato e tenendo conto delle cedole già corrisposte, dopo 3 anni. FONDIARIA-SAI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il rappresentante legale Dr. Emanuele Erbetta Mod S - Edizione 06/2012 Pagina 9 di 9

15 Condizioni Contrattuali CONDIZIONI CONTRATTUALI (ultimo aggiornamento: giugno 2012) I) OGGETTO DEL CONTRATTO Art. 1 Prestazioni assicurate A fronte del premio unico dovuto dal Contraente in unica soluzione alla conclusione del contratto, la presente assicurazione fornisce le seguenti prestazioni. a) In caso di vita dell Assicurato alla scadenza sotto indicata per ciascuna prestazione, la Società garantisce: a.1) il 15 settembre degli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 (scadenza delle cedole), il pagamento al Contraente di una cedola fissa pari al 4,40% del capitale base assicurato di cui al successivo punto a.2); a.2) il 15 settembre 2017 (scadenza del contratto), il pagamento ai Beneficiari designati del capitale base assicurato indicato nella scheda contrattuale. b) Al decesso dell Assicurato, se si verifica prima della scadenza del contratto, la Società garantisce il pagamento ai Beneficiari designati del capitale morte assicurato a quel momento. Il suo ammontare risulta dalla somma dei tre importi seguenti: b.1) il capitale base assicurato, di cui al precedente punto a.2), b.2) il rateo della cedola in corso di maturazione, determinato come segue con riferimento alla data del decesso: se il rateo riguarda la prima cedola, il suo ammontare è pari agli interessi maturati sul capitale base assicurato, calcolati in via composta al tasso annuo del 3,58% per il periodo trascorso dalla decorrenza del contratto fino alla data di riferimento suddetta; se il rateo riguarda una cedola successiva alla prima, il suo ammontare è pari agli interessi maturati sul capitale base assicurato, calcolati in via composta al tasso annuo del 4,40% per il periodo trascorso dalla scadenza dell ultima cedola già maturata fino alla data di riferimento suddetta; b.3) un bonus stabilito in funzione dell età dell Assicurato espressa in anni interi (arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la frazione di anno superi o meno i 6 mesi) alla data di decorrenza del contratto. Purché l Assicurato abbia sottoscritto l apposita dichiarazione attestante il proprio buono stato di salute, l importo del bonus è pari alla seguente percentuale del capitale base assicurato: 40% se l età è inferiore a 40 anni, 15% se l età è compresa fra 40 e 49 anni, 5% se l età è compresa fra 50 e 64 anni, 1% se l età è compresa fra 65 e 80 anni. Se l Assicurato non ha potuto sottoscrivere la dichiarazione suddetta, la percentuale è comunque pari all 1% indipendentemente dall età. La garanzia per il caso di morte è operante senza limiti territoriali, qualunque sia la causa del decesso, fermo quanto stabilito all art. 3 e fatte salve le esclusioni e le limitazioni relative alla garanzia del bonus, descritte nella successiva sezione V. L assicurazione si risolve con effetto dalle ore 24 della data del decesso. II) Art. 2 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO Conclusione del contratto, entrata in vigore e scadenza dell assicurazione Il contratto si intende concluso nel giorno in cui: la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall Assicurato, oppure, il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve dalla Società la polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l assenso della Società stessa. Le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza (decorrenza) indicata nella scheda contrattuale, a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato versato il premio unico. Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio unico siano avvenuti successivamente alla decorrenza indicata nella scheda contrattuale, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o del giorno, se successivo, di conclusione del contratto. In ogni caso sono fatti salvi i periodi di carenza delle garanzie esplicitamente previsti. L assicurazione termina alle ore 24 della data di scadenza (scadenza) indicata nella scheda contrattuale. Mod S - Edizione 06/2012 Pagina 1 di 7

16 Condizioni Contrattuali Art. 3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni del Contraente e dell'assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Società stessa si riserva: di impugnare il contratto e quindi, in caso di sinistro, di rifiutare il pagamento della prestazione, ai sensi dell'art c.c., quando esiste malafede o colpa grave; di recedere dal contratto o, in caso di sinistro, di ridurre la somma da pagare, ai sensi dell'art c.c., quando non esiste malafede o colpa grave. Trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore delle garanzie la Società può agire, come previsto al precedente comma, esclusivamente quando esiste malafede o colpa grave. L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell'assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute. Art. 4 Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto, compresa la Divisione a cui la polizza fa riferimento, da inviare a: FONDIARIA - SAI S.P.A. Direzione Vita Via Lorenzo il Magnifico n. 1, FIRENZE Fax: (+39) Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata o dalla data del telefax. Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione di recesso, dietro consegna dell originale della polizza e delle eventuali appendici, la Società rimborsa al Contraente il premio versato, diminuito di Euro 50,00 a fronte delle spese sostenute. III) Art. 5 REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE Riscatto Trascorso almeno un anno dalla decorrenza, il Contraente può chiedere alla Società, mediante raccomandata A.R. o telefax, la corresponsione del valore di riscatto. Il valore di riscatto è pari al capitale base assicurato, scontato in via composta per la durata residua del contratto (periodo, in anni e frazione di anno, intercorrente tra la data del riscatto e la scadenza del contratto), nonché aumentato del rateo della cedola in corso di maturazione determinato come stabilito al punto b.2) dell art. 1, con riferimento alla data del riscatto. Il tasso annuo di sconto da applicare si determina in funzione della differenza fra: il tasso di rendimento del BTP i di riferimento, aumentato di 1,5 punti percentuali e il tasso del 4,19% (tasso annuo di interesse mediamente garantito sul capitale base assicurato per i contratti mantenuti fino alla scadenza). Il tasso annuo di sconto è pari alla suddetta differenza, se risulta positiva; altrimenti è pari a zero (in tal caso, quindi, non si effettua lo sconto). Il tasso di rendimento del BTP i di riferimento è il tasso di rendimento effettivo lordo del BTP indicizzato all inflazione europea, scadenza 15/9/2017 (codice ISIN IT ), pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore il mercoledì della settimana successiva a quella in cui la Società riceve la richiesta di riscatto. Se il suddetto tasso di rendimento non è disponibile alla data convenuta (su Il Sole 24 Ore o su altri quotidiani economici), si considera quello relativo al primo giorno successivo in cui il tasso risulta nuovamente disponibile. Il riscatto determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 del giorno di ricevimento da parte della Società della relativa richiesta (data del riscatto). Mod S - Edizione 06/2012 Pagina 2 di 7

17 Condizioni Contrattuali Art. 6 Cessione, pegno e vincolo Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla scheda contrattuale o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate. Nel caso di pegno o vincolo, il recesso e le operazioni di riscatto richiedono l assenso scritto del creditore o vincolatario. Art. 7 Duplicato di polizza In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità. IV) Art. 8 BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. Beneficiario della prestazione relativa al pagamento delle cedole in caso di vita dell Assicurato è il Contraente stesso il quale rinuncia, per tale prestazione, al suddetto potere di revoca o modifica. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio; dopo la morte del Contraente; dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento. Art. 9 Pagamenti della Società Tutti i pagamenti della Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio della stessa o quello del competente intermediario incaricato, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto e dietro esibizione dell originale della polizza e delle eventuali appendici (originale che verrà ritirato nei casi di pagamento derivante dalla risoluzione del contratto). Per il pagamento delle cedole e per quello conseguente alla scadenza del contratto, è necessario fornire alla Società, tramite il competente intermediario incaricato, i documenti indicati nell allegato A in relazione a tale causa di pagamento. Gli altri pagamenti vengono effettuati previa richiesta alla Società sottoscritta dagli aventi diritto, completa di tutta la documentazione necessaria da fornire alla Società tramite il competente intermediario incaricato - in relazione alla causa del pagamento richiesto (vedi allegato A). Qualora l esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell obbligo di pagamento o l individuazione degli aventi diritto o l adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie. Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma corrispondente viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l obbligo stesso (considerando, ai fini dell insorgenza dell obbligo in caso di riscatto, che deve anche essere trascorsa la data stabilita di pubblicazione del tasso di rendimento del BTP i di riferimento ), purché a tale data, come definita nelle presenti Condizioni contrattuali in relazione all evento che causa il pagamento, la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore, anche agli eventuali fini ed effetti di cui all art. 1224, 2 co., c.c.. Mod S - Edizione 06/2012 Pagina 3 di 7

18 Condizioni Contrattuali V) ESCLUSIONI E LIMITAZIONI Art. 10 Esclusioni Sono esclusi dalla garanzia del bonus di cui al punto b.3) dell art. 1, i casi di decesso derivanti direttamente o indirettamente da: un evento (malattia o condizione patologica o Infortunio, inteso come un trauma prodotto all organismo da causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili) preesistente e non dichiarato prima della conclusione del contratto; dolo del Contraente o del Beneficiario; partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; atti contro la persona dell Assicurato compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall entrata in vigore delle garanzie; atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari; uso di stupefacenti o di allucinogeni e abuso continuativo di alcolici o di farmaci, comprovati da documentazione sanitaria; infezione - inclusa la sieropositività - da qualsiasi virus di immunodeficienza umana (HIV) o sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e patologie collegate; partecipazione a gare e corse di velocità, e relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; pratica di sport pericolosi (ad esempio: paracadutismo e sport aerei in genere, pugilato, atletica pesante, lotta, tiro con armi da fuoco, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, sci acrobatico, discesa libera, bob, slittino, speleologia, alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, arrampicata libera, downhill, bungee-jumping, canoa fluviale, rafting, torrentismo, sport subacquei in genere, rugby, football americano, hockey su ghiaccio, sport equestri in genere, ecc.); incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio. In caso di decesso dell Assicurato dovuto ad una di tali cause escluse dalla garanzia del bonus, la corrispondente prestazione spetta solo per il suo importo minimo pari all 1% del capitale base assicurato. Art. 11 Limitazioni La garanzia del bonus di cui al punto b.3) dell art. 1, è soggetta ad un periodo di carenza di 180 giorni dall entrata in vigore delle garanzie. La suddetta limitazione di garanzia non si applica esclusivamente nel caso in cui il decesso avvenga per conseguenza diretta di una delle cause sotto specificate, purché sopravvenuta dopo l entrata in vigore delle garanzie: una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; shock anafilattico; Infortunio, come definito all art. 10. In caso di morte dell Assicurato dovuta ad una causa per la quale, al momento del decesso, è operante il periodo di carenza, la prestazione relativa al bonus spetta solo per il suo importo minimo pari all 1% del capitale base assicurato. VI) Art. 12 LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile Gli obblighi contrattuali della Società e del Contraente risultano dall originale della polizza e delle eventuali appendici firmate dalle parti. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto valgono le norme della legge italiana. Mod S - Edizione 06/2012 Pagina 4 di 7

19 Condizioni Contrattuali Art. 13 Foro competente Per le controversie relative al contratto è competente l Autorità Giudiziaria del luogo in cui il Contraente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio. Art. 14 Tasse e imposte Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto. Mod S - Edizione 06/2012 Pagina 5 di 7

20 Condizioni Contrattuali Allegato A DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETA TRAMITE IL COMPETENTE INTERMEDIARIO INCARICATO IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO Scadenza contrattuale Riscatto totale Pagamento della cedola Decesso dell Assicurato Originale della polizza e delle eventuali appendici. Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. Codice fiscale del Beneficiario. Originale del decreto del Giudice Tutelare, se il Beneficiario è minore od incapace, che autorizzi l'esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante al minore o all incapace, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo Documento valido comprovante l esistenza in vita dell Assicurato alla scadenza. Svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno. Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso gli intermediari incaricati) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto. Originale della polizza e delle eventuali appendici. Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. Codice fiscale del Contraente. Svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno. Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. Codice fiscale del Contraente. Svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso gli intermediari incaricati) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto. Originale della polizza e delle eventuali appendici. Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. Codice fiscale del beneficiario. Certificato di morte dell Assicurato. Originale dell'atto di notorietà reso innanzi a un Notaio o altro organo deputato a riceverlo (quale, ad esempio, un Cancelliere di un ufficio giudiziario), dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest ultimo, di cui deve essere rimesso l atto notarile di pubblicazione, è l unico o l ultimo conosciuto, valido e non impugnato. In mancanza di testamento, se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'assicurato, l atto notorio dovrà riportare l elenco di tutti gli eredi legittimi dell Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che siano designati beneficiari diversi dagli eredi legittimi, l atto notorio dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di beneficiari. Ricordiamo che non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva di notorietà (di cui all art. 47 del D.P.R. 445/2000) che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione. Relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modello fornito dalla Società, debitamente compilato. Mod S - Edizione 06/2012 Pagina 6 di 7

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