Indice. 1 Introduzione

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Indice. 1 Introduzione"

Transcript

1 LEZIONE LA CONSULENZA E LA PERIZIA PROF. MAURO DI FRESCO

2 Indice 1 Introduzione Il consulente e il perito Il processo civile L albo Vigilanza sui consulenti tecnici (art. 19) Sanzioni disciplinari Distribuzione degli incarichi Ordinanza sull'astensione o ricusazione del consulente tecnico Indagini del consulente senza la presenza del giudice Questioni sorte durante le indagini del consulente Il Consulente tecnico d ufficio e la procedura Consulente tecnico di parte Responsabilità del consulente Processo verbale e relazione Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente Assistenza all'udienza e audizione in camera di consiglio Il processo penale I periti e i consulenti tecnici L esperimento giudiziale Incapacità e incompatibilità del perito Astensione e ricusazione del perito Procedimento Il conferimento dell incarico La Perizia Attività del perito Attività dei consulenti tecnici di 24

3 4.10 Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia Modello per la redazione di una perizia o consulenza tecnica Bibliografia di 24

4 1 Introduzione L evoluzione della professione infermieristica ha condotto l infermiere in ambiti che fino a qualche anno fa sarebbero stati impensabili: redigere una perizia per il magistrato. Del resto l intellettualità della professione di infermiere, come sancita dall art C.C., doveva necessariamente portare anche a questi traguardi una scienza che sta dimostrando, con i fatti, di essere in grado di soddisfare ogni necessità e di essere all altezza dei compiti già assunti da altre professioni come quella del medico. Questa lezione intende aiutare il professionista a comprendere le basi su cui si fonda l attività peritale e, soprattutto, come redigere una perizia in modo da potersi confrontare con le esigenze che il processo civile e penale richiedono, oggi, all infermiere. 4 di 24

5 2 Il consulente e il perito Il giudice anche se per diritto è peritus peritorum cioè è solo ed esclusivamente lui che decide la controversia e ne motiva le decisioni, è naturale che non è onnisciente per cui si avvale, ove necessario, di esperti dell intero scibile umano. Gli esperti in una determinata materia o scienza vengono comunemente chiamati consulenti perché consigliano il giudice, aiutandolo a spiegare il fenomeno oggetto di valutazione ed a considerare le eventuali reazioni che il fenomeno può produrre in capi a terzi o cose. Il consulente è, in poche parole, un ausiliario del giudice in quanto lo supporta durante una determinata fase del processo e nei limiti che lo stesso giudice individua. Nel processo civile il consulente d ufficio è l ausiliario del giudice ma, considerando che il diritto di difesa è nel nostro sistema costituzionale, sacrosanto, la legge prevede pure, accanto al consulente d ufficio nominato dal giudice (C.T.U.) che ogni parte si avvalga per le proprie valutazioni e controdeduzioni di un proprio consulente di parte, appunto (C.T.P.). Nel processo penale, invece, il C.T.U. prende il nome di perito (ha le stesse funzioni del C.T.U. civilistico) mentre quelli delle parti continuano a chiamarsi consulenti. I diritti e i doveri dei periti (penale) e dei consulenti (civile e penale) sono individuati nei rispettivi codici di procedura. 5 di 24

6 3 Il processo civile 3.1 L albo Le disposizioni per l attuazione del codice di procedura civile (parte integrante del codice, collocato alla fine dell ultimo articolo) prevede alla Sezione I - Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari, all art. 13: Albo dei consulenti tecnici, che presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici e l'albo è diviso in categorie. Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa. Ovviamente all interno della categoria medico-chirurgica potrà essere compresa anche la sezione infermieristica. L art. 14 prevede che l'albo sia tenuto dal presidente del tribunale e che sia formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, o dal collegio della categoria, cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici. Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso. Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla camera di commercio, industria e agricoltura. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale. Possono ottenere l'iscrizione nell'albo (art. 15) coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali. Nessuno può essere iscritto in più di un albo. Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo. 6 di 24

7 Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale (art. 16). La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 1. estratto dell'atto di nascita; 2. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; 3. certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale; 4. certificato di iscrizione all'associazione professionale; 5. i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica. A cura del presidente del tribunale debbono essere assunte presso le autorità di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante (art. 17). L'albo è permanente. Ogni quattro anni il comitato deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio. 3.2 Vigilanza sui consulenti tecnici (art. 19). La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. Per il giudizio disciplinare è competente il comitato. 3.3 Sanzioni disciplinari. Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari contenute nell art. 20: 1. l'avvertimento; 7 di 24

8 2. la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno; 3. la cancellazione dall'albo. Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta. Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dovere continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare. Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso reclamo a norma dell'articolo 20 ultimo comma. 3.4 Distribuzione degli incarichi. Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo (art. 22). Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta. Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi direttamente dal magistrati in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall ufficio, e garantisce che sia assicurata l adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici. Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice. Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto. Il primo presidente della corte di appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte. 8 di 24

9 3.5 Ordinanza sull'astensione o ricusazione del consulente tecnico. L art. 89 dispone: L'ordinanza sull'astensione o sulla ricusazione del consulente tecnico prevista nell'articolo 192 del Codice è scritta in calce al ricorso del consulente o della parte. Il ricorso e l'ordinanza sono inseriti nel fascicolo d'ufficio. 3.6 Indagini del consulente senza la presenza del giudice. Il consulente tecnico che, a norma dell'articolo 194 del Codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere. Il consulente non può ricevere altri scritti defensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall'articolo 194 del Codice. In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti defensionali. Nella dichiarazione di cui all'articolo 201 primo comma del Codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte. Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perché vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del Codice. 3.7 Questioni sorte durante le indagini del consulente. Se durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso. Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente. Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni. Nell'albo dei consulenti tecnici istituiti presso ogni tribunale debbono essere inclusi, per i processi relativi a domande di prestazioni previdenziali e assistenziali, i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro. 9 di 24

10 3.8 Il Consulente tecnico d ufficio e la procedura. L art. 61 C.P.C. (non delle norme di attuazione del codice), stabilisce: Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice. Il consulente (art. 62 C.P.C.) compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli artt. 194 ss. e degli artt. 441 e 463. Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione. Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51. Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato. Art. 191 C.P.C. Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l udienza nella quale il consulente deve comparire. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone. Art Astensione e ricusazione del consulente. L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice. Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore. Questi provvede con ordinanza non impugnabile. Art Giuramento del consulente. All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità. 10 di 24

11 Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi. Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze. 3.9 Consulente tecnico di parte. Art. 201 C.P.C.. Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche Responsabilità del consulente. Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti. In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a Si applica l'art. 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti Processo verbale e relazione. Art. 195 C.P.C. Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta. 11 di 24

12 La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all udienza di cui all articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. Se le parti si conciliano (art. 199), si redige processo verbale della conciliazione, che è sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d'ufficio. Il giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale. Se la conciliazione delle parti non riesce (art. 200), il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore. Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente. Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico Assistenza all'udienza e audizione in camera di consiglio. Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori. Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti. Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'articolo di 24

13 4 Il processo penale 4.1 I periti e i consulenti tecnici. Art. 501 C.P.P.. Per l esame dei periti (220 s.) e dei consulenti tecnici (225, 233, 359, 360) si osservano le disposizioni sull esame dei testimoni (497 s.), in quanto applicabili. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio (136). Art. 221 C.P.P.. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi (67-69 att.) o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina (74 att.). Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito. Il giudice affida l espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità (2274) ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline. Il perito ha l obbligo di prestare il suo ufficio (70-72 att.; 366 c.p.), salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall art. 36. Art. 225 C.P.P. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici (233, 359; 38, 73 att.) in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato (98). Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell art. 222 comma 1 lett a), b), c), d). Art. 231 C.P.P. Il perito può essere sostituito (227) se non fornisce il proprio parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non è accolta ovvero se svolge negligentemente l incarico affidatogli (70 att.). Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua sostituzione, salvo che il ritardo o l inadempimento sia dipeso da cause a lui non imputabili. Copia dell ordinanza è trasmessa all ordine o al collegio cui appartiene il perito. 13 di 24

14 Il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 150 ad euro Il perito è altresì sostituito quando è accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione (223). Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del giudice la documentazione e i risultati delle operazioni peritali già compiute. 4.2 L esperimento giudiziale. Art. 218 C.P.P.. L esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo. L esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso. L ordinanza che dispone l esperimento giudiziale contiene una succinta enunciazione dell oggetto dello stesso e l indicazione del giorno, dell ora e del luogo in cui si procederà alle operazioni. Con la stessa ordinanza o con un provvedimento successivo il giudice può designare un esperto per l esecuzione di determinate operazioni. Il giudice dà gli opportuni provvedimenti per lo svolgimento delle operazioni, disponendo per le rilevazioni fotografiche o cinematografiche o con altri strumenti o procedimenti (134). Anche quando l esperimento è eseguito fuori dell aula di udienza, il giudice può adottare i provvedimenti previsti dall art. 471 al fine di assicurare il regolare compimento dell atto. Nel determinare le modalità dell esperimento, il giudice, se del caso, dà le opportune disposizioni affinché esso si svolga in modo da non offendere sentimenti di coscienza e da non esporre a pericolo l incolumità delle persone o la sicurezza pubblica. 14 di 24

15 4.3 Incapacità e incompatibilità del perito. Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità: a) il minorenne (98 c.p.), l interdetto (414 c.c.; 32 c.p.), l inabilitato (415 c.c.) e chi è affetto da infermità di mente; b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici (28, 29, 31 c.p.) ovvero è interdetto o sospeso dall esercizio di una professione o di un arte (30, 31, 35 c.p.); c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali (215 c.p.) o a misure di prevenzione; d) chi non può essere assunto come testimone (197) o ha facoltà di astenersi dal testimoniare (199) o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone (120, 194 s.) o di interprete (143); e) chi è stato nominato consulente tecnico (225, 233, 359) nello stesso procedimento o in un procedimento connesso. 4.4 Astensione e ricusazione del perito. Quando esiste un motivo di astensione il perito ha l obbligo di dichiararlo. Il perito può essere ricusato dalle parti nei casi previsti dall art. 36 a eccezione di quello previsto dal comma 1 lett. h) del medesimo articolo. La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell incarico (226) e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere (227). Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia. Si osservano, in quanto applicabili le norme sulla ricusazione del giudice (31). 4.5 Procedimento. Il giudice dispone anche di ufficio (190, 468, 508) la perizia con ordinanza motivata (125), contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell oggetto delle indagini (220), l indicazione del giorno, dell ora e del luogo fissati per la comparizione del perito. 15 di 24

16 Il giudice dispone la citazione del perito (398, 468, 508) e dà gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all esame del perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l esecuzione delle operazioni peritali. NB: con sentenza n. 238/1996 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del secondo comma "nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei casi e nei modi dalla legge". Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporne all'esame del perito, il giudice, anche d'ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224, l'ordinanza di cui al comma 1 contiene, a pena di nullità: a) le generalità della persona da sottoporre all'esame e quanto altro valga ad identificarla; b) l'indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto; c) l'indicazione specifica del prelievo o dell'accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti; d) l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia; e) l'avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà essere ordinato l'accompagnamento coattivo ai sensi del comma 6; f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora stabiliti per il compimento dell'atto e delle modalità di compimento. L'ordinanza di cui al comma 1 è notificata all'interessato, all'imputato e al suo difensore nonché alla persona offesa almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali. 16 di 24

17 Non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica a la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. In ogni caso, a parità di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive. Qualora la persona invitata a presentarsi per i fini di cui al comma 1 non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice può dispone che sia accompagnata, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti. Se, pur comparendo, rifiuta di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone che siano eseguiti coattivamente. L'uso di mezzi di coercizione fisica è consentito per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione del prelievo o dell'accertamento. Si applicano le disposizioni dell'art. 132, comma 2. L'atto è nullo se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non è assistita dal difensore nominato. 4.6 Il conferimento dell incarico. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli artt. 222 e 223, lo avverte degli obblighi (70 att.) e delle responsabilità (373 c.p.) previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazione peritali. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici (225, 2332), il pubblico ministero e i difensori presenti. L art. 22 delle disposizioni di attuazione, prevede: Gli importi delle spese e delle indennità che devono essere anticipati dalle parti private a norma dell art. 144 comma 1 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 sono determinati provvisoriamente dalla cancelleria con nota in calce al provvedimento che ha autorizzato la citazione dei testimoni, periti e consulenti tecnici. Le 17 di 24

18 contestazioni sull ammontare delle spese e delle indennità sono risolte dal giudice per le indagini preliminari o dal presidente senza formalità. 4.7 La Perizia La perizia è ammessa (398, 495) quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Salvo quanto previsto ai fini dell esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l abitualità o la professionalità nel reato ( c.p.), la tendenza a delinquere (108 c.p.), il carattere e la personalità dell imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. Art. 227 C.P.P.. Concluse le formalità di conferimento dell incarico, il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale. Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, può chiedere un termine al giudice. Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla sostituzione (231) del perito; altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni, nella quale il perito stesso dovrà rispondere ai quesiti e dispone perché ne venga data comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici (225, 2332). Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità (2212), il termine può essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata del perito, anche più volte per periodi non superiori a trenta giorni. In ogni caso, il termine per la risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi (3922). Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine stabilito a norma dei commi 3 e 4, relazione scritta. 4.8 Attività del perito. Art. 228 C.P.P. Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose 18 di 24

19 prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l acquisizione al fascicolo per il dibattimento (431, 76 att.). Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all esame delle parti e all assunzione di prove nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni. Qualora, ai fini dello svolgimento dell incarico, il perito richieda notizie all imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell accertamento peritale. Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell incarico, la decisione è rimessa al giudice (5082), senza che ciò importi sospensione delle operazioni stesse. Il perito indica il giorno, l ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza formalità alle parti presenti. 4.9 Attività dei consulenti tecnici. Art. 229 C.P.P. I consulenti tecnici (225, 2332; 38 att.) possono assistere al conferimento dell incarico al perito (2231 coord.) e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione (227, 3603). Se sono nominati dopo l esaurimento delle operazioni peritali (228), i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia. La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività non può ritardare l esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività processuali. Il compenso al perito è liquidato con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali. 19 di 24

20 4.10 Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia. Art. 233 C.P.P. Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici (225, 359; 38, 73 att.; 2231 coord.). Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell art Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell esercizio dell azione penale l autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta, il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all articolo 127. L autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall art. 230, salvo il limite previsto dall art. 225 co. 1. Si applica la disposizione dell art. 225 comma Modello per la redazione di una perizia o consulenza tecnica. Prima di rappresentare come si scrive una perizia, si deve premettere che l atto serve a descrivere al giudice come si è evoluto un determinato fenomeno e quali siano state le conseguenze. In epigrafe, nel primo foglio, si appone il proprio timbro dove devono essere presenti tutti gli elementi idonei ad identificare lo specialista. Es: DOTT. MAURO DI FRESCO SPECIALISTA IN INFERMIERISTICA PEDIATRICA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA VIA CASTORANO, ROMA Tel Successivamente va scritta l intestazione, es: 20 di 24

21 CONSULENZA TECNICA INFERMIERISTICA IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA DA RESPONSABILITA PROFESSIONALE CIVILE RIPORTATO DALLA LATTANTE ROSSI MARIA A SEGUITO DI IPOSSIA SUBENTRATA IL 20 MAGGIO IL GIORNO 11 NOVEMBRE 2010 HO PROCEDUTO ALLA VALUTAZIONE DELLA LATTANTE ROSSI MARIA NATA A ROMA IL 02 GENNAIO 2010 E DOMICILIATA IN ROMA-VIA VERNIO 55 PRESSO I GENITORI Sig. SERENO ROSSI E Sig.ra SARA MUTA E DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA CAUSA CIVILE R.G. N /2010 DELLA SEZIONE II DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA - GIUDICE DOTT. MANCUSO. LO SCOPO DELL INDAGINE E QUELLO DI VALUTARE SE LA TECNICA OPERATA DALLE INFERMIERE IN TURNO ALLE ORE DEL 20 MAGGIO 2010 NEL REPARTO LATTANTI SITO PRESSO L AZIENDA OSPEDALIERA SAN QUELLA MAMMANA, PER L ALLESTIMENTO DELLA TENDA AD OSSIGENO, ABBIA CAUSALMENTE PRODOTTO DANNI CEREBRALI DA IPOSSIA ALLA LATTANTE PERIZIANDA E SE CON DIVERSA ACCORTEZZA IL DANNO NON SI SAREBBE PRODOTTO O SI SAREBBE PRODOTTO IN MISURA MINORE. L ESAME PERITALE HA LUOGO IL GIORNO 11 NOVEMRE 2010 ALLE ORE 8:50 PRESSO IL MIO STUDIO ED ALLA PRESENZA DELLA PERIZIANDA, DEI PROPRI GENITORI E DEL Dott. PSORI VIRGINIO QUALE CONSULENTE TECNICO NOMINATO DAI GENITORI DELLA PERIZIANDA E DEL Dott. SIMONE UFFO QUALE CONSULENTE TECNICO NOMINATO DALL AZIENDA CONVENUTA. IN OCCASIONE DELL ESAME LE PARTI HANNO PRODOTTO COPIA DEI SEGUENTI DOCUMENTI: - CERTIFICATO DALLE CERTIFICAZIONI PRESENTATE LA LATTANTE HA SUBITO I SEGUENTI DANNI BIOLOGICI: PARESI ARTI INFERIORI, ECC.. 21 di 24

22 CONSIDERAZIONI INFERMIERISTICO-LEGALI 1. descrivere come si presenta la perizianda; 2. descrivere come si sono svolti i fatti secondo una propria valutazione motivata dalla documentazione prodotta. Ricordarsi di indicare ogni volta il documento citato (es. consegna infermieristica del ). 3. descrivere e corroborare con bibliografia la tecnica corretta della prestazione che si contesta; 4. descrivere, invece, la tecnica usata. 5. rilevare differenze sostanziali. 6. descrivere il nesso causale tra condotta dell agente (infermiera) e danno provocato (cioè verificare se è possibile e quanto possa essere possibile che il danno realmente prodotto sia causalmente legato alle errate prestazioni contestate). Es: se la lattante non muove le gambe perché ha una compressione midollare a livello C3-C4 non è verosimile che la compressione sia stata causata da mancanza di ossigeno, è, invece, probabile che sia stata causata da un trauma. 7. verificare se le infermiere hanno violato una legge, una norma contrattuale o il codice disciplinare o etico-deontologico. 8. valutare in termini percentuali la probabilità di realizzazione del danno in rapporto alla condotta effettivamente o probabilmente tenuta dalle infermiere. 9. ricordarsi sempre di rispondere esclusivamente ai quesiti posti dal giudice senza andare fuori tema o considerazioni extrapetite. 22 di 24

23 CONCLUSIONI E VEROSIMILE CHE LA MANCATA CHIUSURA ERMETICA DELLA TENDA AD OSSIGENO ABBIA PRODOTTO AUTONOMAMENTE E SENZA CONCORSO DI ALTRE CAUSE IL DANNO CHE E STATO ACCERTATO SULLA LATTANTE. LA PERDITA DI OSSIGENO HA RIDOTTO LA CONCENTRAZIONE DEL GAS CHE PENETRAVA NEI POLMONI IN QUANTO L AZIONE TERAPEUTICA E IDONEA SOLO SE LA SATURAZIONE AMBIENTALE DI OSSIGENO SUPERA IL 75%. LA DILUIZIONE DELL OSSIGENO NELL ARIA HA VANIFICATO LO SCOPO DELLA TENDA AD OSSIGENO. IL COMPORTAMENTO DELLE INFERMIERE E STATO NEGLIGENTE ED IMPRUDENTE SOTTO OGNI ASPETTO SIA PERCHE NON HANNO CONTROLLATO LA SATURAZIONE DI OSSIGENO SIA PERCHE.. LA TECNICA DI ALLESTIMENTO DELLA TENDA AD OSSIGENO E ROUTINARIA PER CUI NON PUO APPLICARSI ALLA FATTISPECIE L ESIMENTE DI CUI ALL ART C.C.. LA SEMPLICITA DELLA TECNICA FONDA LA RESPONSABILITA PER COLPA GRAVE. Ricordarsi di aggiungere qualche sentenza ma non esagerare perché il consulente e il perito non sono avvocati. DATA FIRMA 23 di 24

24 Bibliografia art C.C.; artt dispos. Att. Codice procedura civile; artt. 89 e 194 C.P.C.; artt. 61, 62 e 201 C.P.C.; artt. 194 ss. e artt. 441 e 463 C.P.C.; artt. 51, 183 e 191 C.P.C.; art C.P.C.; artt. 501, 220, 221, 225, 233, 359, 360 C.P.P.; artt. 22, 67-69, dispos. Att. C.P.P.; artt. 218 e 231 C.P.P. artt , 98, 108, , 215 C.P:; sentenza n. 238/1996 della Corte Costituzionale. 24 di 24

1: DELLA NOMINA E DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO

1: DELLA NOMINA E DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO STRALCIO CODICE DI PROCEDURA CIVILE Capo III: DEL CONSULENTE TECNICO, DEL CUSTODE E DEGLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE Art. 61. (Consulente tecnico) Quando è necessario, il giudice può farsi assistere,

Dettagli

LA CONSULENZA TECNICA D UFFICIO. Relatore: Dott. Carmelo Sigillo Giudice Terza Sezione Civile - Tribunale di Verona Verona, 19 Maggio 2015

LA CONSULENZA TECNICA D UFFICIO. Relatore: Dott. Carmelo Sigillo Giudice Terza Sezione Civile - Tribunale di Verona Verona, 19 Maggio 2015 LA CONSULENZA TECNICA D UFFICIO Relatore: Dott. Carmelo Sigillo Giudice Terza Sezione Civile - Tribunale di Verona Verona, 19 Maggio 2015 1. Il consulente tecnico come ausiliario del Giudice e come Pubblico

Dettagli

SEZIONE I. Sezione I - Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari

SEZIONE I. Sezione I - Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari R.D. 18 DICEMBRE 1941, N. 1368 DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE Art. 13 TITOLO II DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE CAPO II DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE SEZIONE

Dettagli

La Figura Professionale del Consulente Tecnico d'ufficio

La Figura Professionale del Consulente Tecnico d'ufficio La Figura Professionale del Consulente Tecnico d'ufficio La figura del consulente tecnico d'ufficio è disciplinata dal codice di procedura civile art. 61-64, 191-201 c.p.c.; art. 13-24, 89-92 disp. att.

Dettagli

Il Consulente Tecnico d Ufficio ed il Perito d ufficio

Il Consulente Tecnico d Ufficio ed il Perito d ufficio Il Consulente Tecnico d Ufficio ed il Perito d ufficio Dott. Alberto NALE dottore commercialista e revisore legale in Verona Consigliere Segretario dell Ordine di Verona Cos è il C.T.U. e il Perito Il

Dettagli

Lotta contro la criminalità informatica. Le fasi e le responsabilità nel repertamento delle prove digitali

Lotta contro la criminalità informatica. Le fasi e le responsabilità nel repertamento delle prove digitali Lotta contro la criminalità informatica. Le fasi e le responsabilità nel repertamento delle prove digitali Università degli Studi di Camerino 27 aprile 2015 La responsabilità dell informatico forense in

Dettagli

Ingegneria forense (prof. V. Capuzza)

Ingegneria forense (prof. V. Capuzza) Università degli Studi di Roma Tor Vergata D.I.C.I.I. Ingegneria forense (prof. V. Capuzza) CODICE PROCEDURA PENALE Capo VI Perizia 220. Oggetto della perizia. 1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere

Dettagli

ALBO DEI PERITI E/O CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO DEL TRIBUNALE

ALBO DEI PERITI E/O CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO DEL TRIBUNALE ALBO DEI PERITI E/O CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO DEL TRIBUNALE Il Consiglio dell Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, nella seduta del 27 OTTOBRE 2015 PREMESSO che il Tribunale di Genova e la partecipazione

Dettagli

Il C.T.U. nel processo penale

Il C.T.U. nel processo penale CORSO PER C.T.U. UNA PROFESSIONE NELLA PROFESSIONE III EDIZIONE - 2017 Il C.T.U. nel processo penale a cura di Donatella Palumbo Sostituto Procuratore Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento

Dettagli

Codice Penale Militare di Pace Titolo V DEL GIUDIZIO. Capo I DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO.

Codice Penale Militare di Pace Titolo V DEL GIUDIZIO. Capo I DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO. Codice Penale Militare di Pace Titolo V DEL GIUDIZIO. Capo I DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO. DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI CON ISTRUZIONE FORMALE. Art. 354. Scelta del difensore:

Dettagli

STRALCIO CODICE PROCEDURA PENALE. Capo VI Perizia. Art Oggetto della perizia. Art Nomina del perito.

STRALCIO CODICE PROCEDURA PENALE. Capo VI Perizia. Art Oggetto della perizia. Art Nomina del perito. STRALCIO CODICE PROCEDURA PENALE Capo VI Perizia Art. 220. Oggetto della perizia. 1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze

Dettagli

NORME REGOLANTI L ATTIVIA' DEL CTU Il CTU Consulente Tecnico d Ufficio è la figura professionale, di particolare competenza tecnica, al quale si

NORME REGOLANTI L ATTIVIA' DEL CTU Il CTU Consulente Tecnico d Ufficio è la figura professionale, di particolare competenza tecnica, al quale si NORME REGOLANTI L ATTIVIA' DEL CTU Il CTU Consulente Tecnico d Ufficio è la figura professionale, di particolare competenza tecnica, al quale si affida il Giudice durante il processo civile. Nel processo

Dettagli

Al comma 1, sostituire le parole le parti private con le parole nei quali siano interessate più parti private, queste

Al comma 1, sostituire le parole le parti private con le parole nei quali siano interessate più parti private, queste Al comma 1, sostituire le parole da le parti private fino a delle condizioni, con le seguenti: nei quali siano interessate più parti private, queste non possono stare in giudizio se non con il ministero

Dettagli

La responsabilita disciplinare del Ctu

La responsabilita disciplinare del Ctu La responsabilita disciplinare del Ctu L'inosservanza degli obblighi, comporta per il Ctu, in aggiunta alla responsabilita' civile e penale, anche una precisa responsabilita' disciplinare Aggiornato al

Dettagli

REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE

REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 65 / 06.10.2003 Articolo 1 Oggetto del regolamento

Dettagli

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze Comune di Bagnolo Mella Provincia di Brescia Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

Dettagli

Obbligo del segreto 329 cpp

Obbligo del segreto 329 cpp Obbligo del segreto 329 cpp Gli atti di indagine compiuti dal pm e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura

Dettagli

IL CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO NEL CASO DI ARBITRATO IL CORRETTO RITUALE

IL CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO NEL CASO DI ARBITRATO IL CORRETTO RITUALE IL CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO NEL CASO DI ARBITRATO IL CORRETTO RITUALE NOTA: Tutte le comunicazioni alle Parti ed esigere parimenti dalle Parti dovranno avvenire sempre in forma certificata (raccomandata

Dettagli

LEGGE 5 GIUGNO 1989, N Artt. 1-4 (...) (2) Art. 5

LEGGE 5 GIUGNO 1989, N Artt. 1-4 (...) (2) Art. 5 LEGGE 5 GIUGNO 1989, N. 219 Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione (1) CAPO I Norme in materia di reati ministeriali Artt. 1-4 (...) (2) CAPO

Dettagli

L introduzione del sapere scientifico e tecnico all interno del processo penale. Perugia, 6 febbraio 2016 Prof. Carlo Fiorio

L introduzione del sapere scientifico e tecnico all interno del processo penale. Perugia, 6 febbraio 2016 Prof. Carlo Fiorio L introduzione del sapere scientifico e tecnico all interno del processo penale Perugia, 6 febbraio 2016 Prof. Carlo Fiorio Perizia: a) nozione Mezzo di prova finalizzato ad integrare le conoscenze del

Dettagli

NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I DELLE ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO IN GIUDIZIO

NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I DELLE ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO IN GIUDIZIO ALLEGATO 2 NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I DELLE ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO IN GIUDIZIO ART. 1 (Richiesta di comunicazione degli atti)

Dettagli

Le indagini preliminari, definizione e disciplina giuridica

Le indagini preliminari, definizione e disciplina giuridica Le indagini preliminari, definizione e disciplina giuridica Autore: Concas Alessandra In: Diritto processuale penale Le indagini preliminari sono state introdotte nel codice di procedura penale dall'art.

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI COMUNE DI BIENTINA Provincia di Pisa PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI Sommario Art. 1 Ambito di applicazione Art. 2 Pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie

Dettagli

dal titolo IL CONSULENTE TECNICO D UFFICIO I corsi in progetto saranno due e si terranno nei seguenti giorni: data 27 maggio - 7 giugno - 10 Giugno

dal titolo IL CONSULENTE TECNICO D UFFICIO I corsi in progetto saranno due e si terranno nei seguenti giorni: data 27 maggio - 7 giugno - 10 Giugno A seguito del PROTOCOLLO DI INTESA siglato tra il Tribunale di Arezzo e gli Ordini e Collegi Professionali della provincia di Arezzo il Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Arezzo organizza

Dettagli

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. CAPO I Della integrazione della Corte costituzionale nei giudizi di accusa. Art. 1

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. CAPO I Della integrazione della Corte costituzionale nei giudizi di accusa. Art. 1 CORTE COSTITUZIONALE Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte costituzionale (1) TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I Della integrazione della Corte costituzionale nei giudizi di accusa

Dettagli

INDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione...

INDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione... INDICE Prefazione... p. XV Schemi I GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO... 3 1 Giurisdizione (artt. 1 e 5 c.p.c.)... 7 2 Competenza: principi generali (artt. 5 e 6

Dettagli

Via Panfilo Tedeschi L'Aquila (AQ) Tel./Fax

Via Panfilo Tedeschi L'Aquila (AQ) Tel./Fax ATTIVITA DEL CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO IL CORRETTO RITUALE ai sensi della riforma del CPC in vigore dal 04/07/2009 NOTA: Tutte le comunicazioni alle Parti ed esigere parimenti dalle Parti dovranno

Dettagli

La legge sul processo lungo

La legge sul processo lungo La legge sul processo lungo Gli articoli del codice di procedura penale e della L. 354/1975 nel testo attualmente vigente e con le modifiche previste dal disegno di legge 2567 (Modifiche agli articoli

Dettagli

Ctu: l iscrizione all albo passo per passo

Ctu: l iscrizione all albo passo per passo Ctu: l iscrizione all albo passo per passo La figura professionale del CTU e' sempre piu' richiesta nelle aule dei Tribunali. Raccolti in un apposito Albo professionale. Ma come ci si iscrive? Il CTU è

Dettagli

REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE Art. 3 - AUTORITA COMPETENTE Art. 4 - SOGGETTI ACCERTATORI

Dettagli

COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI

COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI Provincia di Cuneo Allegato alla deliberazione della Giunta Municipale n. 57 in data 16/03/1999 1 ART. 1 DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE 1. I dieci rappresentanti

Dettagli

TOVO SAN GIACOMO Provincia di Savona

TOVO SAN GIACOMO Provincia di Savona COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO Provincia di Savona REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE Approvato con D.C.C. n. 17 del 30.09.2003-1 - Articolo

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone Prot. n. 2010/130264 Approvazione delle Avvertenze relative al nuovo modello di cartella di pagamento, ai sensi dell art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 IL DIRETTORE

Dettagli

Art. 331 c.p.p. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio.

Art. 331 c.p.p. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio. Art. 331 c.p.p. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che,

Dettagli

Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte Costituzionale.

Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte Costituzionale. Reg. Corte Cost. 27 novembre 1962. Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale, visti l'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 265, e l'art. 25 del

Dettagli

COMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE

COMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE Approvato con deliberazione di C.C. n. del 14 Maggio 2011

Dettagli

Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Messina. L attività professionale dei praticanti abilitati

Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Messina. L attività professionale dei praticanti abilitati Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Messina L attività professionale dei praticanti abilitati 17.04.2014 Ricorso al Giudice del Lavoro Avv. Antonio Tesoro La Corte di Cassazione, con sentenza

Dettagli

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 125, primo comma, le parole: «il proprio

Dettagli

TRIBUNALE DI CATANZARO

TRIBUNALE DI CATANZARO TRIBUNALE DI CATANZARO UDIENZADEL 4.04.201 7 Sono presenti l'avv. Rossi per l'attore, l'avv. Verdi per Amissima, già Carige Assicurazione spa, giusto cambio denominazione sociale, l'avv. Gialli, per delega

Dettagli

TARIFFA PENALE NORME GENERALI

TARIFFA PENALE NORME GENERALI TARIFFA PENALE TARIFFA PENALE NORME GENERALI 1. 1. Per la determinazione dell onorario di cui alla tabella deve tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, del numero e della importanza

Dettagli

L INGEGNERE. ausiliario scientifico della Giustizia

L INGEGNERE. ausiliario scientifico della Giustizia L INGEGNERE ausiliario scientifico della Giustizia ing. MAURO BALESTRA REG-A SIA / OTIA / CEEGIS mauro@balestra.ch balestra.ch Dal 1971 al servizio della Giustizia ESSERE AL SERVIZIO DELLA GIUSTIZIA DUE

Dettagli

«Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l autorizzazione non è ammesso ricorso né in via giudiziaria, né in via amministrativa» (**).

«Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l autorizzazione non è ammesso ricorso né in via giudiziaria, né in via amministrativa» (**). Sequestro giudiziario e sequestro conservativo 1. R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443. Approvazione del Codice di procedura civile (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 1940). (Estratto)

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DI TERNI. - Attuazione della legge 07 agosto 1990, n. 241

REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DI TERNI. - Attuazione della legge 07 agosto 1990, n. 241 REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DI TERNI - Attuazione della legge 07 agosto 1990, n. 241 (Approvato dalla Assemblea degli Avvocati e Procuratori di Terni del 15.12.1993).

Dettagli

MEDICO AMMINISTRATORE E DIPENDENTE DI STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA

MEDICO AMMINISTRATORE E DIPENDENTE DI STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA Prodotto MEDICO AMMINISTRATORE E DIPENDENTE DI STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA Il Medico Amministratore e dipendente di Struttura Sanitaria Pubblica è il prodotto per i medici dipendenti pubblici che consente

Dettagli

COMUNE DI VAIE Provincia di Torino

COMUNE DI VAIE Provincia di Torino COMUNE DI VAIE Provincia di Torino REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI. Delib. C.C. n. 50 del 30.11.2004 REGOLAMENTO SULLA

Dettagli

I nuovi articoli del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale ABUSO D'UFFICIO

I nuovi articoli del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale ABUSO D'UFFICIO I nuovi articoli del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale ABUSO D'UFFICIO 1 CODICE PENALE Articolo 323 1 Abuso d ufficio Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato il pubblico ufficiale

Dettagli

CONSULENZA TECNICA D UFFICIO

CONSULENZA TECNICA D UFFICIO TRIBUNALE di Sezione civile n. ruolo generale n. ruolo sezione: (attore) contro (convenuto) CONSULENZA TECNICA D UFFICIO Giudice relatore: Consulente Tecnico d Ufficio: Consulente Tecnico di parte: 1 IL

Dettagli

Art. 696 c.p.c. ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO

Art. 696 c.p.c. ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO Art. 696 c.p.c. ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO Art. 696-bis c.p.c. CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA AI FINI DELLA COMPOSIZIONE DELLA LITE L ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO consiste nella raccolta di prove

Dettagli

La consulenza tecnica nel processo penale. Perugia, 13 febbraio 2016 Prof. Rossella Fonti

La consulenza tecnica nel processo penale. Perugia, 13 febbraio 2016 Prof. Rossella Fonti La consulenza tecnica nel processo penale Perugia, 13 febbraio 2016 Prof. Rossella Fonti Premessa La fisionomia e la disciplina della consulenza tecnica nel processo penale sono strettamente condizionate

Dettagli

Introduzione... pag. XIII Autore...» XV

Introduzione... pag. XIII Autore...» XV INDICE Introduzione... pag. XIII Autore...» XV 1. LA FIGURA DEL CTU E DEGLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE...» 1 1.1 Il Consulente Tecnico d Ufficio...» 1 1.2 Gli altri ausiliari del giudice...» 2 1.3 L Albo

Dettagli

Capitolo 11. Consulenza tecnica e arbitrato

Capitolo 11. Consulenza tecnica e arbitrato Capitolo 11 Consulenza tecnica e arbitrato 11.1 La soluzione delle controversie Le controversie di carattere civile possono essere risolte: a) per via amichevole senza ricorso al Giudice b) per via giudiziaria

Dettagli

La relazione peritale e gli atti successivi prof. avv. Eva Desana incontro del 22 ottobre 2014

La relazione peritale e gli atti successivi prof. avv. Eva Desana incontro del 22 ottobre 2014 La relazione peritale e gli atti successivi prof. avv. Eva Desana incontro del 22 ottobre 2014 Il deposito della relazione e le osservazioni delle parti La rinnovazione delle indagini Il compenso del CTU

Dettagli

REGOLAMENTO ARBITRATI

REGOLAMENTO ARBITRATI REGOLAMENTO ARBITRATI APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE DEL 29/11/2010 CON DELIBERA N. 101 E DALLA GIUNTA NAZIONALE DEL C.O.N.I. DEL 12/04/2011 CON DELIBERA N. 130 INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art.

Dettagli

INDICE. Capitolo I COSTITUZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

INDICE. Capitolo I COSTITUZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI FONDAMENTALI Presentazione... Avvertenza... pag VII XI Capitolo I COSTITUZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI FONDAMENTALI 1. Costituzione della Repubblica Italiana... 3 2. Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo

Dettagli

DECRETO PRESIDENZIALE 30 DICEMBRE 2008 N.34/N

DECRETO PRESIDENZIALE 30 DICEMBRE 2008 N.34/N Disciplina concernente il Collegio giudicante e il Collegio di appello competenti a decidere sui ricorsi presentati dal personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica DECRETO PRESIDENZIALE

Dettagli

CODICE DISCIPLINARE NORMATIVA REGOLAMENTARE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

CODICE DISCIPLINARE NORMATIVA REGOLAMENTARE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI COMUNE DI SPRESIANO (Provincia di Treviso) CODICE DISCIPLINARE E NORMATIVA REGOLAMENTARE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI - Delibera G.C. n.111 del 27.09.2001: Costituzione Ufficio competente

Dettagli

Capitolo 11. Consulenza tecnica e arbitrato. Manuale di Estimo Vittorio Gallerani, Giacomo Zanni, Davide Viaggi

Capitolo 11. Consulenza tecnica e arbitrato. Manuale di Estimo Vittorio Gallerani, Giacomo Zanni, Davide Viaggi Capitolo 11 Consulenza tecnica e arbitrato 11.1 La soluzione delle controversie Le controversie di carattere civile possono essere risolte: per via amichevole senza ricorso al Giudice per via giudiziaria

Dettagli

INDICE-SOMMARIO. Capitolo Primo GENERALITÀ. Capitolo Secondo IL PROCEDIMENTO DELINEATO DALL ART. 127 C.P.P.

INDICE-SOMMARIO. Capitolo Primo GENERALITÀ. Capitolo Secondo IL PROCEDIMENTO DELINEATO DALL ART. 127 C.P.P. V INDICE-SOMMARIO Prefazione... pag. XI Elenco delle principali abbreviazioni...» XIII Capitolo Primo GENERALITÀ 1. La nozione di camera di consiglio.... pag. 1 2. Il procedimento in camera di consiglio

Dettagli

La perizia nel processo penale (riferimenti normativi e giurisprudenziali)

La perizia nel processo penale (riferimenti normativi e giurisprudenziali) La perizia nel processo penale (riferimenti normativi e giurisprudenziali) 13-2-2016 20-2-2016 Corso per CTU Università degli di Perugia Dipartimento di Giurisprudenza Perugia, Dipartimento di Giurisprudenza

Dettagli

AMMINISTRATORE E DIPENDENTE DI ENTI PUBBLICI

AMMINISTRATORE E DIPENDENTE DI ENTI PUBBLICI Prodotto AMMINISTRATORE E DIPENDENTE DI ENTI PUBBLICI L Amministratore e dipendente di Enti pubblici è il prodotto per i dipendenti pubblici che consente di soddisfare le principali esigenze di tutela

Dettagli

Il dibattimento nel processo penale

Il dibattimento nel processo penale Il dibattimento nel processo penale Autore: Concas Alessandra In: Diritto processuale penale Il dibattimento è la fase centrale del processo penale, nella quale si procede alla raccolta e acquisizione

Dettagli

REATO E ORGANO DI POLIZIA GIUDIZIARIA. ATTIVITA DI P.G. DI INFORMAZIONE. REATO E PUBBLICO UFFICIALE

REATO E ORGANO DI POLIZIA GIUDIZIARIA. ATTIVITA DI P.G. DI INFORMAZIONE. REATO E PUBBLICO UFFICIALE REATO E ORGANO DI POLIZIA GIUDIZIARIA. ATTIVITA DI P.G. DI INFORMAZIONE. REATO E PUBBLICO UFFICIALE AUTORE: MAGG. GIOVANNI PARIS ART. 56 C.P.P. ART. 56 C.P.P. Servizi e sezioni di polizia giudiziaria.

Dettagli

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168 - (GU n. 203 del 31-8-2016) convertito con modificazioni in Legge TAVOLE DI RAFFRONTO DELLE MODIFICHE IN TEMA DI PROCEDURA CIVILE Codice di procedura civile Testo attuale

Dettagli

DECRETO LEGGE N. 78/13 (SVUOTACARCERI) CONVERTITO CON L. N. 94/13.

DECRETO LEGGE N. 78/13 (SVUOTACARCERI) CONVERTITO CON L. N. 94/13. Www.carelladarcangelo.com DECRETO LEGGE N. 78/13 (SVUOTACARCERI) CONVERTITO CON L. N. 94/13. LE PARTI DEL C.P.P. CONTENENTI NOVITA' (IN GRASSETTO) Articolo 274 Esigenze cautelari 1. Le misure cautelari

Dettagli

FINALITA DELLA LEGGE finalità

FINALITA DELLA LEGGE finalità FINALITA DELLA LEGGE Art. 1 La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento

Dettagli

Tutte le innovazioni al codice di procedura penale

Tutte le innovazioni al codice di procedura penale Tutte le innovazioni al codice di procedura penale (*) Le parti evidenziate in nero sono quelle modificate dal Dl 78/2013 convertito dalla legge 94/2013 Articolo 274 Esigenze cautelari 1. Le misure cautelari

Dettagli

LA CONSULENZA TECNICA CONTABILE TORINO

LA CONSULENZA TECNICA CONTABILE TORINO LA CONSULENZA TECNICA CONTABILE TORINO 5.11.2015 tre momenti del proc. in cui può intervenire l esperto: Indagini (art. 359 cpp) Incidente probatorio (art. 392 c.p.p.) Dibattimento (art. 220 c.p.p.) indagini

Dettagli

Sezione III Dell istruzione probatoria. 1 Della nomina e delle indagini del consulente tecnico

Sezione III Dell istruzione probatoria. 1 Della nomina e delle indagini del consulente tecnico 30 PARTE II - CODICE DI PROCEDURA CIVILE 9 Sezione III Dell istruzione probatoria Della nomina e delle indagini del consulente tecnico 9. Nomina del consulente tecnico. Nei casi previsti dagli articoli

Dettagli

SERVIZIO LEGALE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO

SERVIZIO LEGALE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO UNIVERSITÀ DEGLI STUD I DI PAVIA SERVIZIO LEGALE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA Emanato con D.R. n. 2256-2015 del 2 novembre 2015 INDICE SOMMARIO

Dettagli

LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA DELL IMPUTATO NEL FORO DI BOLZANO

LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA DELL IMPUTATO NEL FORO DI BOLZANO LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA DELL IMPUTATO NEL FORO DI BOLZANO PARTI FIRMATARIE: Presidente del Tribunale di Bolzano; Presidente della Sezione Penale del Tribunale

Dettagli

Le notizie di reato, definizione e caratteri

Le notizie di reato, definizione e caratteri Le notizie di reato, definizione e caratteri Autore: Concas Alessandra In: Diritto penale, Diritto processuale penale Per poter dare inizio alle indagini preliminari, fase del procedimento penale antecedente

Dettagli

LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE STRUTTURA TERRITORIALE DEL DISTRETTO DI ANCONA LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE LE MODIFICHE introdotte dalla L. 103/2017 con particolare

Dettagli

Il/la sottoscritto/a nato/a a il / /

Il/la sottoscritto/a nato/a a il / / AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAGLIARI c/o Palazzo di Giustizia Piazza della Repubblica 09125 CAGLIARI ***** ISTANZA PER L AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO Il/la sottoscritto/a

Dettagli

Parte Quarta. Documenti

Parte Quarta. Documenti IV SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE CONCERNENTE: "REGOLAMENTO IN MATERIA DI SOCIETÀ PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PROFES- SIONALI REGOLAMENTATE NEL SISTEMA ORDINISTICO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 10,

Dettagli

MANUALE DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E IMPUGNAZIONI DICEMBRE 2008

MANUALE DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E IMPUGNAZIONI DICEMBRE 2008 MANUALE DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E IMPUGNAZIONI DICEMBRE 2008 Procedura di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni Introduzione Questo Manuale, che forma parte integrante dei

Dettagli

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA COMO

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA COMO CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA COMO R E G O L A M E N T O Per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti Art. 1 La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

Dettagli

INTRODUZIONE... pag. XI AUTORE...» XII

INTRODUZIONE... pag. XI AUTORE...» XII INDICE INTRODUZIONE... pag. XI AUTORE...» XII 1. LA FIGURA DEL CONSULENTE TECNICO E DEGLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE...» 1 1.1 Il Consulente Tecnico d Ufficio...» 1 1.2 Gli altri ausiliari del Giudice...»

Dettagli

COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI DI BOLOGNA VIA DEL MONTE N BOLOGNA

COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI DI BOLOGNA VIA DEL MONTE N BOLOGNA COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI DI BOLOGNA VIA DEL MONTE N.8-40126 BOLOGNA DOCUMENTI OCCORRENTI PER L ISCRIZIONE ALL ELENCO DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE Marca da bollo 14.62 AL SIGNOR PRESIDENTE

Dettagli

Codice Procedura Penale aggiornato con la legge 20 febbraio 2006, n. 46

Codice Procedura Penale aggiornato con la legge 20 febbraio 2006, n. 46 Testo vigente del CODICE DI PROCEDURA PENALE coordinato, modificato, aggiornato ed impostato graficamente a cura dell avv. Giorgio Rossi in base alla legge 20 febbraio 2006, n. 46, pubblicata nella Gazzetta

Dettagli

MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI C.T.U

MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI C.T.U MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI C.T.U L ALBO DEI CTU. Presso ogni Tribunale e' istituito un albo dei Consulenti Tecnici d'uffcio del Giudice (CTU): un registro nel quale sono iscritti i nomi delle

Dettagli

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT INDICE SOMMARIO

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT INDICE SOMMARIO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT INDICE SOMMARIO TITOLO I - NORME GENERALI TITOLO II - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Dettagli

CITTÀ DI CASORIA (PROVINCIA DI NAPOLI)

CITTÀ DI CASORIA (PROVINCIA DI NAPOLI) CITTÀ DI CASORIA (PROVINCIA DI NAPOLI) REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA DIFESA DELL ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PRESSO LE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALE (C.T.P)

Dettagli

Le variazioni ai giudizi di impugnazione

Le variazioni ai giudizi di impugnazione Le variazioni ai giudizi di impugnazione In nero sono evidenziate le modifiche apportate dal Dl 83/2012 convertito dalla legge 134/2012 Articolo 342 Forma dell appello L appello si propone con citazione

Dettagli

IL PROCEDIMENTO. Il Giudice competente

IL PROCEDIMENTO. Il Giudice competente IL PROCEDIMENTO PER L AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO Il Giudice competente Giudice Tutelare (art. 405 c.c.) SEZ. DISTACCATA LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO È SOLO EVENTUALE LE REGOLE PROCESSUALI

Dettagli

Copyright Esselibri S.p.A.

Copyright Esselibri S.p.A. 78 Parte Seconda: Il processo ordinario di cognizione 1. GENERALITÀ Capitolo Settimo Le vicende anomale nello svolgimento del processo Il processo di cognizione può subire, nel corso del suo svolgimento,

Dettagli

IL DIBATTIMENTO. Sono tutti quegli gli atti che precedono la formale apertura del dibattimento, ovvero, a titolo esemplificativo:

IL DIBATTIMENTO. Sono tutti quegli gli atti che precedono la formale apertura del dibattimento, ovvero, a titolo esemplificativo: IL DIBATTIMENTO Definizione: È la fase centrale del processo penale in quanto durante il dibattimento si procede alla raccolta ed acquisizione delle prove nel rispetto del contraddittorio delle parti.

Dettagli

(Istituzione del patrocinio)

(Istituzione del patrocinio) Estratto Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115... omissis... Titolo I Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile

Dettagli

"Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"

Misure contro la violenza nelle relazioni familiari Legge n. 154 del 5 Aprile 2001 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2001 Art. 1. (Misura cautelare dell allontanamento dalla casa

Dettagli

IUAV -VENEZIA A 500 BIBLIOTECA CENTRALE

IUAV -VENEZIA A 500 BIBLIOTECA CENTRALE ,,, X IUAV -VENEZIA A 500 BIBLIOTECA CENTRALE GIORGIO PISTONE LA PERIZIA E LA CONSULENZA TECNICA La normativa, le procedure, la giurisprudenza --- - E., \!. \ /Nv - :- - C.. T > I. i'l... ~f;. 2 :_:foo

Dettagli

COMUNE DI POLISTENA Provincia di Reggio Calabria RIPARTIZIONE GARE CONTRATTI SERVIZI LEGALI

COMUNE DI POLISTENA Provincia di Reggio Calabria RIPARTIZIONE GARE CONTRATTI SERVIZI LEGALI COMUNE DI POLISTENA Provincia di Reggio Calabria RIPARTIZIONE GARE CONTRATTI SERVIZI LEGALI COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER IL PATROCINIO LEGALE AVVISO PUBBLICO

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE 1 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento, adottato

Dettagli

Bologna, 15 aprile <L obbligo di testimonianza e il segreto professionale nei giudizi civili>.

Bologna, 15 aprile <L obbligo di testimonianza e il segreto professionale nei giudizi civili>. Bologna, 15 aprile 2016 1 . Una prima riflessione sul rapporto tra segreto professionale e obbligo di testimonianza. 2 Si tratta

Dettagli

COMUNE DI ROANA. Provincia di Vicenza * * * REGOLAMENTO DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI

COMUNE DI ROANA. Provincia di Vicenza * * * REGOLAMENTO DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI COMUNE DI ROANA Provincia di Vicenza * * * REGOLAMENTO DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 21/03/2003 INDICE SOMMARIO Art. 1 - Oggetto

Dettagli

Istituto Nazionale Previdenza Sociale AVVISO. per la formazione di liste di Avvocati domiciliatari e/o sostituti di udienza per contenzioso INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale AVVISO. per la formazione di liste di Avvocati domiciliatari e/o sostituti di udienza per contenzioso INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale AVVISO per la formazione di liste di Avvocati domiciliatari e/o sostituti di udienza per contenzioso INPS L Istituto Nazionale Previdenza Sociale - I.N.P.S. pubblica

Dettagli

PARTE I Diritti e Doveri dei Cittadini. TITOLO I Rapporti Civili

PARTE I Diritti e Doveri dei Cittadini. TITOLO I Rapporti Civili Alcuni Articoli della Costituzione della Repubblica Italiana Norme costituzionali sulla giurisdizione in genere e sulla responsabilità civile dei funzionari dello stato Testo coordinato dall avv. Nicola

Dettagli

Art cod. civ. Recesso Unilaterale

Art cod. civ. Recesso Unilaterale Art. 1373 cod. civ. Recesso Unilaterale [I]. Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio

Dettagli

INDICE SOMMARIO CODICE DI PROCEDURA CIVILE LIBRO I DISPOSIZIONI GENERALI

INDICE SOMMARIO CODICE DI PROCEDURA CIVILE LIBRO I DISPOSIZIONI GENERALI INDICE SOMMARIO Abbreviazioni..... pag. XXI Costituzione della Repubblica Italiana.... pag. XXXI CODICE DI PROCEDURA CIVILE LIBRO I DISPOSIZIONI GENERALI Titolo I-Degli organi giudiziari... artt. 1-68

Dettagli

COMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI

COMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI COMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI (Approvato con D.C.C. n 21 in data 27/09/2010) INDICE Articolo

Dettagli

Borgo San Lorenzo, 27 marzo INDAGINI e UTILIZZO degli ACCERTAMENTI TECNICI nel PROCESSO PENALE

Borgo San Lorenzo, 27 marzo INDAGINI e UTILIZZO degli ACCERTAMENTI TECNICI nel PROCESSO PENALE Borgo San Lorenzo, 27 marzo 2010 INDAGINI e UTILIZZO degli ACCERTAMENTI TECNICI nel PROCESSO PENALE Scopo del processo penale è l accertamento della responsabilità di un soggetto e la sua punizione Il

Dettagli

Comune di Avigliana. Provincia di Torino

Comune di Avigliana. Provincia di Torino Comune di Avigliana Provincia di Torino Regolamento sulla disciplina delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali. Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione

Dettagli