TRIBUNALE CIVILE DI MODENA SEZIONE I CIVILE Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nella persona dei giudici: DECRETO
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1 1 Separazione dei coniugi Provvedimenti riguardo ai figli Istanza di affido congiunto Pregresso affidamento alla madre Conflittualità permanente fra i coniugi Mantenimento delle condizioni precedenti - Separazione dei coniugi Ammonimenti e sanzioni Inadempimento all obbligo di mantenimento del minore Danno non patrimoniale presuntivo a carico del minore Liquidazione equitativa - Rif.Leg.art.155 cc;artt.709ter,710 cpc; Decreto Pronunziato il 05/07/02006 Depositato il 21/07/2006 TRIBUNALE CIVILE DI MODENA SEZIONE I CIVILE Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nella persona dei giudici: Dr. ELEONORA DE MARCO - Presidente Dr. ROBERTO CIGARINI - Giudice Dr. ALESSANDRO FAROLFI - Giudice Rel. Est. ha pronunciato il seguente DECRETO nel procedimento camerale iscritto al N. 1169/06 Reg.Vol. G. promosso con ricorso depositato il 20/04/2006, da XX, con l Avv.to A.M. Giacobazzi contro -RICORRENTE- YY, con l Avv.to T. Solignani, -RESISTENTEcon l intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena - INTERVENUTO - In punto a: Modifica condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c. 1
2 2 Osserva 1. Con riguardo alla richiesta del sig. XX di revocare o, in subordine, ridurre il contributo al mantenimento dovuto per i figli minori, deve richiamarsi quanto espresso dal S.C., secondo cui ai fini della determinazione dell ammontare dell assegno di mantenimento dovuto dai genitori in favore dei figli minori o comunque non economicamente autosufficienti, la capacità economica di ciascun genitore va determinata con riferimento al complesso patrimoniale di ciascuno, costituito oltre che dai redditi di lavoro subordinato o autonomo, da ogni altra forma di reddito o utilità, quali il valore dei beni mobili o immobili posseduti, le quote di partecipazione sociale, i proventi di qualsiasi natura percepiti (ex multis, Cass. 03/07/1999, n. 6872). Nel caso di specie, se il ricorrente effettivamente comprova, allo stato, una diminuzione dei propri redditi dichiarati fiscalmente, occorre comunque considerare, da un lato, il verosimile incremento delle esigenze e necessità dei figli minori F e V, verificatosi dal momento della separazione e, dall altro, della pienamente valorizzabile capacità lavorativa del ricorrente, di soli anni 32, mentre anche il mutuo asseritamente gravante sul ricorrente (cfr. doc. 8 del relativo fascicolo) deve ritenersi scaduto sin dal 29/06/2006, con conseguente possibilità del ricorrente di destinare ai propri bisogni ed a quelli della prole minore, una più alta quota del proprio reddito complessivo. Ciò premesso, considerate altresì le condizioni patrimoniali della coniuge, la richiesta del sig. XX va soltanto in minima parte accolta, dovendo fissarsi il contributo mensile per i minori in Euro 500 annualmente rivalutabile, inalterata ogni altra circostanza. 2. In ordine alla richiesta di affidamento congiunto, è ben vero che la recente riforma introdotta con L. n. 54/2006 sancisce al novellato art. 155 il diritto del figlio minore, anche in caso di separazione, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevendo da essi cura, educazione ed istruzione. Tuttavia, inquadrare l affidamento in forma congiunta non significa adottare un modello relazionale con i genitori univoco e fisso, dovendo lo stesso calibrarsi in relazione alla fattispecie concreta e calarsi su un sostrato magari in essere da più anni, come nel caso di specie. I commi 2, 3 e 4 della citata disposizione evidenziano come spetti al 2
3 3 Giudice definire in concreto i contenuti dell affidamento e lo stesso esercizio della potestà genitoriale per l ordinaria amministrazione. Nella fattispecie in esame, pertanto, pur dovendo accogliersi in linea di principio la richiesta di affidare congiuntamente alle parti i figli minori, deve tuttavia notarsi come l alta conflittualità esistente fra i genitori, il pregresso ed oramai consolidato affidamento degli stessi minori alla madre, rendano opportuno, nell interesse dei figli F e V, la loro collocazione presso la sig.ra YY attribuendo alla stessa l esercizio della potestà genitoriale per gli atti di ordinaria amministrazione e confermandosi il diritto di visita come già regolamentato in sede di separazione. 3. Si devono affrontare a questo punto le reciproche richieste di condanna della controparte alle sanzioni delineate dal nuovo art. 709 ter c.p.c. Quanto alla richiesta avanzata dal sig. XX, la stessa prende le mosse da un episodio risalente allo scorso 03/02/2006, quindi in epoca antecedente l entrata in vigore della disposizione che appresta l innovativo apparato sanzionatorio per le gravi inadempienze genitoriali o per atti che arrechino pregiudizio al minore. Deve pertanto rilevarsi, a prescindere da ogni altra considerazione nel merito, che l episodio segnalato nel momento in cui si afferma essersi verificato non era all epoca considerato infrazione tale da meritare una delle sanzioni previste dall art. 709 ter c.p.c., successivamente entrato in vigore, dovendo pertanto ritenersi inapplicabile la disposizione invocata. Quanto invece alla richiesta proposta dalla sig.ra YY, originata da non episodiche inadempienze del coniuge nella corresponsione del contributo al mantenimento dei minori, le stesse appaiono pacifiche alla luce del procedimento esecutivo documentato dalla parte resistente (vds. provvedimento G.E. di non sospensione e di assegnazione del credito dichiarato dal terzo all udienza del 23/03/2006). Come è noto in giurisprudenza pare ormai affermato l orientamento che ricollega al contegno inadempiente all obbligo di mantenimento del minori un vero e proprio danno non patrimoniale a carico del minore (privato o limitato nella libera estrinsecazione delle proprie potenzialità in campo culturale o ricreativo) da ritenersi presuntivamente esistente, stante la gravità dell omissione e l attentato che essa comporta ai diritti costituzionali del 3
4 4 minore (cfr. Trib. Rovereto, 19/12/20002 e 19/02/2002 e tanto sulla scia della nota Cass. 7 giugno 2000, n. 7713: Poiché l'art c.c., correlato agli art. 2 ss. cost., va necessariamente esteso fino a ricomprendere il risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana, la lesione di diritti di rilevanza costituzionale va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sè della lesione (danno evento) indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno conseguenza). (Nella specie, in applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, liquidato in via equitativa, del figlio naturale in conseguenza della condotta del genitore, tale riconosciuto a seguito di dichiarazione giudiziale, che per anni aveva ostinatamente rifiutato di corrispondere al figlio i mezzi di sussistenza con conseguente "lesione in sè" di fondamentali diritti della persona inerenti alla qualità di figlio e di minore ). Tanto premesso, l obiettivo inadempimento posto in essere dal sig. XX giustifica l adozione della sanzione di cui all art. 709 ter comma 2, n. 2) c.p.c. (risarcimento del danno in favore del minore) che, per esigenze di gradualità nell applicazione della sanzione ed in via del tutto equitativa va determinato in misura pari a n. 2 mensilità contributive quale con questo provvedimento determinate. Spese compensate in relazione alla natura del procedimento e degli interessi coinvolti,all esistenza di parziali e reciproche soccombenze e per la novità delle questioni. P.Q.M. Il Tribunale di Modena, in composizione collegiale, ogni diversa richiesta respinta, 1) determina in Euro 500 mensili, annualmente rivalutabili, il contributo dovuto dal sig. XX in favore dei figli minori F e V, fermo il resto; 2) affida congiuntamente i predetti minori alle parti, con collocazione della prole presso la madre, sig.ra YY, assegnando alla stessa l esercizio della potestà genitoriale per gli atti di ordinaria amministrazione, confermando le modalità di visita e frequentazione del padre stabilite nel verbale di separazione 23/10/2003, omologato; 3) visto l art. 709 ter c.p.c., condanna il sig. XX a corrispondere ai minori F e V e per essi alla madre collocataria la somma di Euro 1000 per il titolo in motivazione. 4
5 5 Spese del procedimento compensate. Si comunichi alle parti. Così deciso in Modena, il 05/07/2006, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale. Il Presidente Il Giudice rel. Depositato in Cancelleria il 21 LUG
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