CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI CONNESSO AD UN MUTUO. CHIARAIncendio

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1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI CONNESSO AD UN MUTUO CHIARAIncendio Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa comprensiva del Glossario b) Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa Una Società del Gruppo Chiara Assicurazioni S.p.A. Facente parte del Gruppo Helvetia - Sede Legale: Via G. B.Cassinis, MILANO (MI); Cap. Soc. Euro ,00 i.v. CF. P.IVA e Reg. Imprese Milano , Numero REA della CCIAA di Milano , Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese di Assicurazione al n Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Provvedimento ISVAP N del 26 Ottobre 2006 G.U. N. 256 del 3 novembre Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. d ordine 031. Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia

2 INFORMATIVA PER L ACCESSO ALL AREA CLIENTI: ART. 38 DEL PROVVEDIMENTO IVASS N.7/2013 Gentile Cliente, la informiamo che, come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7/2013, potrà consultare la Sua posizione assicurativa con Chiara Assicurazioni S.p.A., per i contratti stipulati dal 01 settembre 2013, accedendo via web ad un apposita area riservata, c.d. Area Clienti. Per poter accedere alla suddetta Area Clienti occorre che richieda preventivamente le sue credenziali identificative personali di accesso seguendo i seguenti veloci passaggi: 1. Acceda al sito selezioni il link Area Clienti e clicchi sulla voce Registrazione Nuovo Utente ; 2. Inserisca i dati anagrafici che le vengono richiesti; 3. Inserisca il numero identificativo di una polizza che ha sottoscritto con Chiara Assicurazioni; 4. Inserisca un suo indirizzo di posta elettronica (presti molta attenzione all inserimento di questa informazione perché a quell indirizzo sarà inviata la password che le permetterà di accedere all Area Clienti ); 5. Stampi e custodisca la user-id o codice utente che il sistema le assegnerà; 6. Acceda alla casella di posta elettronica precedentemente indicata, prenda nota e custodisca la password di accesso che le è stata comunicata via dalla Compagnia; 7. Entri nuovamente nell Area Clienti del sito inserendo negli appositi campi le proprie credenziali, ovvero user-id e password, per avere accesso immediato alla consultazione della propria posizione assicurativa. Dal secondo accesso in poi le sarà sufficiente inserire user-id e password. Le informazioni contenute nell Area Clienti sono aggiornate e la relativa data di aggiornamento è riportata nell Area stessa. Il servizio è totalmente gratuito e l accesso all Area Clienti è possibile da qualsiasi postazione connessa ad internet tramite le proprie credenziali di accesso rilasciate dalla Compagnia, seguendo le istruzioni sopra riportate. Per qualunque chiarimento, potrà contattare Chiara Assicurazioni S.p.A. al seguente numero verde: CHIARA ASSICURAZIONI S.P.A. Una Società del Gruppo Chiara Assicurazioni S.p.A. Facente parte del Gruppo Helvetia - Sede Legale: Via G. B.Cassinis, MILANO (MI); Cap. Soc. Euro ,00 i.v. CF. P.IVA e Reg. Imprese Milano , Numero REA della CCIAA di Milano , Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese di Assicurazione al n Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Provvedimento ISVAP N del 26 Ottobre 2006 G.U. N. 256 del 3 novembre Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. d ordine 031. Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia

3 ERRATA CORRIGE Fascicolo informativo Limitatamente agli articoli o sezioni della Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione riferibili alla durata del Contratto di assicurazione, si precisa che: In caso di durata poliennale, la Società applicherà una riduzione di premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. Nel caso di durata poliennale, se il contratto supera i cinque anni, il Contraente trascorso il quinquennio, può esercitare annualmente la facoltà di recesso a partire dal quinto anno, senza oneri, con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. (Art del Codice Civile) FERMO IL RESTO Una Società del Gruppo Chiara Assicurazioni S.p.A. Facente parte del Gruppo Helvetia - Sede Legale: Via G. B.Cassinis, MILANO (MI); Cap. Soc. Euro ,00 i.v. CF. P.IVA e Reg. Imprese Milano , Numero REA della CCIAA di Milano , Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese di Assicurazione al n Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Provvedimento ISVAP N del 26 Ottobre 2006 G.U. N. 256 del 3 novembre Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. d ordine 031. Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia

4 CHIARAIncendio NI_IAMR002_04 CHIARAIncendio Nota Informativa La presente nota informativa è aggiornata alla data del 28/02/2014 La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS (già ISVAP). Attenzione: il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Chiara Assicurazioni S.p.A. è una società che fa parte del Gruppo Helvetia, iscritto all Albo dei Gruppi di imprese di assicurazione al n Sede legale in Via G. B. Cassinis, Milano. Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese di assicurazione al n Numero di telefono: sito internet: infochiaraassicurazioni@chiaraassicurazioni.it Chiara Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n 2470 del 26 ottobre 2006, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n 256 del 3 novembre Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il Patrimonio Netto dell Impresa ammonta a 19,098 milioni di euro; la parte di questo importo attribuibile al capitale sociale ammonta a 12,411 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 3,094 milioni di euro. L indice di solvibilità dell Impresa, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari 1,52. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto non prevede il tacito rinnovo ed ha durata pari alla durata del mutuo. AVVERTENZA: L assicurazione cessa alla scadenza contrattuale stabilita senza obbligo di preventiva disdetta. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all art. 10 delle Condizioni di Assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto di assicurazione stipulato indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato, sul quale sia stato accesa ipoteca a garanzia di un contratto di mutuo, provocati da: - Incendio e altri danni a beni, - Eventi naturali e socio-politici (operante solo se espressamente indicato nel Modulo di Polizza), Si rimanda per maggiori dettagli agli artt. 18, 23 e 24 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo; si rinvia agli artt. 17, 21, 22, 23 e 24 delle Condizioni di Assicurazione per aspetti di maggior dettaglio. AVVERTENZA: il contratto prevede la presenza di franchigie, scoperti e massimali; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli artt. 18, 19, 23 e 24 delle Condizioni di Assicurazione. Per franchigia si intende quella parte di danno che resta a carico dell'assicurato. La garanzia Incendio e altri danni a beni prevede l applicazione di una franchigia assoluta di 250 per ciascun sinistro esclusivamente per i cosiddetti danni consequenziali (es. danni provocati dallo sviluppo di fumi, gas, vapori a seguito di incendio) e per i danni provocati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore. A titolo esemplificativo: Garanzia Incendio e altri danni ai beni Franchigia assoluta Entità del danno Franchigia Somma Assicurata Rimborso Erogabile = La garanzia Eventi naturali e socio-politici prevede la presenza di franchigie, scoperti e massimali a seconda della prestazione effettuata. Per i danni provocati da: a. Uragani, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d aria, grandine, per ogni sinistro indennizzabile verrà applicato uno scoperto del 10%, con il minimo di 250; b. sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di 250; c. sovraccarico di neve, per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di 250. Pagina 1 di 4

5 CHIARAIncendio NI_IAMR002_04 E prevista la presenza di un massimale di annue; d. rottura, derivante dal gelo, di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato, per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di 850. E prevista la presenza di un massimale di annue; e. eventi sociopolitici, per ogni sinistro indennizzabile verrà applicato uno scoperto del 10%, col minimo di 250. Per scoperto si intende la percentuale dell importo liquidabile ai termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell Assicurato. Il massimale è l importo fino alla concorrenza del quale Chiara presta la garanzia. A titolo esemplificativo: (1)* Entità danno (2)* Franchigia o minimo Scoperto (3) (4)* Scoperto Massimale (6)* Max(2) e (3)*(1) (7)* Rimborso Erogabile a % = b c = d = 750 e % = * (importi in euro) 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della Copertura, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c. Si rinvia all art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di maggior dettaglio. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio AVVERTENZA: il Contraente deve dare comunicazione per iscritto alla Compagnia di ogni circostanza rilevante che determini l aggravamento o la diminuzione del rischio intendendo per circostanze rilevanti quelle che se fossero sussistite al momento della stipula del contratto Chiara non avrebbe prestato l assicurazione o l avrebbe prestata a un premio differente, cioè quelle che modificano il rischio tenuto conto dell evento assicurato. Esempio: Una circostanza rilevante che determina l aggravamento del rischio è costituita dal cambiamento della destinazione d uso del fabbricato assicurato (da civile a industriale, da box a laboratorio artigianale, ecc.), oppure dalla modifica delle caratteristiche costruttive rendendole non conformi a quanto regolamentato. Gli aggravamenti di rischio rilevanti non noti o non accettati da Chiara possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. Si rinvia agli artt. 5, 6 e 7 delle Condizioni di Assicurazione per aspetti di maggior dettaglio. 6. Premi A fronte delle garanzie previste dalla presente assicurazione è dovuto a Chiara Assicurazioni S.p.A un premio unico il cui importo è ottenuto moltiplicando un tasso lordo (variabile in funzione della durata) per la somma assicurata. Il pagamento del premio avviene mediante addebito su conto corrente intrattenuto presso una filiale della banca distributrice del prodotto Il premio imponibile di polizza è soggetto ad un caricamento per costi del 45%, di cui la quota parte percepita in media dall intermediario ammonta al 30% Esempio di commissione percepita dall Intermediario: Premio Imponibile Commissione = 30% del Premio AVVERTENZA: In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo Chiara restituisce al Contraente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa Chiara, su richiesta del Contraente, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale. Per maggiori dettagli si rimanda all art. 3 delle Condizioni di Assicurazione. 7. Rivalse AVVERTENZA: Intendendo per rivalsa la possibilità per l Assicuratore (Chiara) di rivalersi verso i terzi responsabili del danno, una volta che questo è stato liquidato, Chiara rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa verso l Assicurato nonché verso le persone delle quali l'assicurato debba rispondere a norma di legge. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all art. 13 delle Condizioni di Assicurazione.. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: Il presente contratto, considerata la sua natura, non prevede il diritto di recesso, fatta eccezione per i casi previsti dall art. 5 delle Condizioni di Assicurazione, cui si rimanda per maggiori dettagli. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile. 10. Legge applicabile al contratto In base all art.180 del Codice delle Assicurazioni, al contratto che sarà stipulato si applicherà la legge italiana. Le Parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i Pagina 2 di 4

6 CHIARAIncendio NI_IAMR002_04 limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e fatta salva in ogni caso la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. 11. Regime Fiscale I premi, al momento della stipulazione del presente contratto, sono soggetti ad una aliquota d imposta del 22,25% del premio imponibile. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: relativamente alle garanzie previste dalle presente polizza si segnala l esistenza di specifiche modalità e di termini per la denuncia del sinistro. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art c.c.. Con riferimento alle modalità e ai termini per la denuncia del sinistro e alle procedure liquidative si rinvia per maggiori aspetti di dettaglio agli artt. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 delle Condizioni di Assicurazione 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Chiara Assicurazioni S.p.A. Ufficio Reclami Via G. B. Cassinis, Milano Tel Fax Indirizzo reclami@chiaraassicurazioni.it Possono essere presentati all IVASS (Via del Quirinale Roma Italia, oppure ai fax / ): i reclami per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi. i reclami già presentati direttamente alle compagnie di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle compagnie stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo eventualmente presentato alla compagnia di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ivass o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet Arbitrato In caso di controversie tra le Parti aventi ad oggetto aspetti disciplinati dal contratto di assicurazione, Il luogo di svolgimento dell arbitrato è la località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo il Collegio dei Periti risiede nel comune più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. AVVERTENZA: è possibile in ogni caso rivolgersi all Autorità Giudiziaria. * * * Glossario Ai seguenti termini si attribuisce, convenzionalmente, il significato di seguito precisato. ASSICURATO Il soggetto che può coincidere o no con il Contraente, il cui interesse è protetto dall'assicurazione e che sia proprietario e/o affittuario e/o usufruttuario e/o comodatario dell immobile indicato nel modulo di Polizza. ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. CHIARA/SOCIETA Chiara Assicurazioni S.p.A.: la compagnia che presta le coperture assicurative. CONTRAENTE Il soggetto che può coincidere o no con l Assicurato, intestatario di un rapporto di conto corrente con la Banca distributrice del prodotto, il quale ha richiesto un mutuo, assistito da garanzia ipotecaria. Con la sottoscrizione del modulo di polizza il Contraente assume in proprio gli obblighi nascenti dall assicurazione. ESPLOSIONE Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. FABBRICATO L'intera costruzione edile, che si trovi in territorio italiano o nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, compresi fissi ed infissi e le opere ad essi pertinenti quali: centrale termica, box, recinzioni in muratura anche se di altezza superiore a metri 1,50, muri di contenimento anche di altezza superiore a metri 3,00, cancelli, attrezzature sportive fisse, parco giochi, piscine, purché realizzate nel fabbricato stesso o nelle aree ad esso adiacenti e pertinenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, nonché gli impianti e/o misuratori anche se di proprietà di terzi (luce, gas, acqua, telefono), ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive centralizzate come pure gli impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi e statue che non abbiano valore artistico. Pagina 3 di 4

7 CHIARAIncendio NI_IAMR002_04 Nel caso in cui l'assicurazione sia relativa ad una porzione di fabbricato, è compresa anche la quota di parti comuni di proprietà dell'assicurato. FILIALE L agenzia della banca dove è stata sottoscritta la polizza. FISSI ED INFISSI I manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione. FRANCHIGIA La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell Assicurato. INCENDIO La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. INCOMBUSTIBILITÀ Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. INDENNIZZO La somma dovuta da Chiara in caso di sinistro. MASSIMALE la somma fino alla concorrenza della quale Chiara presta la garanzia MODULO DI POLIZZA Il documento, sottoscritto dal contraente e da Chiara, che riporta tutti i dati necessari per la gestione del contratto. ONDA SONICA L onda d urto provocata dal superamento della velocità del suono. POLIZZA L insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione. PREMIO La somma dovuta dal Contraente a Chiara. PRIMO RISCHIO (Assicurazione a) forma di assicurazione in base alla quale l indennizzo viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata, senza tenere conto del disposto dell Art del c.c. RISCHIO La possibilità che si verifichi il sinistro. SCOPERTO La percentuale dell importo liquidabile ai termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell Assicurato. SCOPPIO Il repentino dirompersi contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. SOMMA ASSICURATA Valore, indicato sul modulo di polizza, in base al quale è stipulata l assicurazione. TETTO COPERTURA SOLAI - TETTO: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene); - COPERTURA: complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti; - SOLAI: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature. VALORE A NUOVO Si intende per il fabbricato, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, escluso il valore dell'area e gli oneri fiscali se detraibili. Si rinvia al sito internet della Compagnia per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative Chiara Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il Direttore Generale Rosalba Granieri Pagina 4 di 4

8 CHIARAIncendio CGA_IAMR002_02 CHIARAIncendio CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Le presenti Condizioni di Assicurazione sono aggiornate alla data del 28/02/2014 CONDIZIONI GENERALI Art. 1 APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI Le presenti condizioni di assicurazione si applicano esclusivamente ai titolari di un conto corrente con la Banca distributrice del prodotto, che siano sottoscrittori di un mutuo, con chiunque stipulato, assistito da garanzia ipotecaria. Art. 2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Art. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferma restando la data di scadenza indicata nel modulo stesso. Il premio indicato nel modulo rappresenta la somma dovuta a Chiara per l intero periodo assicurativo. Il pagamento del premio avviene mediante addebito su conto corrente intrattenuto presso una filiale della Banca. Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza. Nei casi di estinzione anticipata o trasferimento del contratto di mutuo, il contratto di assicurazione si risolve automaticamente a decorrere dalle ore 24 del giorno di estinzione del contratto di finanziamento. In tal caso Chiara rimborsa la parte di premio non usufruita a decorrere dal giorno di estinzione del mutuo ed al netto delle imposte governative, secondo la seguente modalità: R = P/N x T Dove: R= rimborso P= Premio imponibile N= numero di rate mensili totali del piano rimborso mutuo della polizza. T= le rate mensili residue del piano rimborso mutuo alla scadenza della polizza. Il debitore/assicurato ha tuttavia la facoltà di proseguire l assicurazione per la durata residua ed alle condizioni originariamente pattuite, dandone comunicazione al momento dell estinzione del mutuo. In caso di rinegoziazione (ivi comprese le estinzioni parziali anticipate) del contratto, l assicurazione resterà in vigore fino alla scadenza originaria del contratto e le prestazioni continueranno ad essere operanti secondo le condizioni originarie di polizza. Infine, in caso di cessione del contratto di mutuo, la polizza potrà essere volturata a favore del soggetto subentrante e le garanzie saranno operanti nei confronti di quest ultimo secondo le condizioni originarie di polizza. Art. 4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO L'assicurato deve dare comunicazione scritta a Chiara di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Chiara possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art C.C. Art. 6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio CHIARA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell Assicurato ai sensi dell art C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 BUONA FEDE La mancata comunicazione da parte dell'assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. CHIARA ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Art. 8 COLPA GRAVE Chiara corrisponderà l indennizzo liquidabile ai sensi della presente assicurazione anche per sinistri determinatisi per colpa grave dell Assicurato, nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere Art. 9 VERIFICA DELLO STATO DEL FABBRICATO A Chiara è consentito verificare lo stato del fabbricato previo accordo con l assicurato in merito al tempo ed alle modalità della verifica, e potendosi avvalere della loro collaborazione. In caso di sinistro Chiara ha inoltre diritto di prendere visione dei libri contabili, registri e fatture al fine di poter determinare l ammontare del danno. Art. 10 PERIODO DI ASSICURAZIONE L assicurazione ha la durata indicata sul modulo di polizza e, se non diversamente previsto, cessa alla scadenza contrattuale stabilita senza obbligo di preventiva disdetta. Art. 11 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI Ai sensi dell art del codice civile, se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Assicurato. Art. 12 ALTRE ASSICURAZIONI L'assicurato non è tenuto a dare a Chiara comunicazione di altri contratti stipulati riguardanti prestazioni analoghe a quelle previste dalla presente polizza. Resta comunque inteso che Chiara, in caso di sinistro, concorrerà con gli altri assicuratori al pagamento dell indennizzo in base al rapporto esistente tra l importo da essa dovuto, secondo la presente polizza, e la somma Pagina 1 di 4

9 CHIARAIncendio CGA_IAMR002_02 comprensiva degli importi dovuti da ciascun assicuratore secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale. Art. 13 RINUNCIA ALLA RIVALSA Chiara rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga verso l assicurato nonché verso le persone delle quali l'assicurato debba rispondere a norma di legge, i condomini, proprietari o affittuari purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile. Art. 14 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell assicurato. Art. 15 FORO COMPETENTE Foro competerne è quello dove l assicurato risiede o ha il suo domicilio. Art. 16 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. SEZIONE 1: INCENDIO ED ALTRI DANNI A BENI Art. 17 DESTINAZIONE DEL FABBRICATO L'assicurazione è limitata ai fabbricati e/o porzioni di fabbricati aventi destinazione abitativa e residenziale o finalizzati ad uso uffici e studi professionali, incluse le relative dipendenze, sui quali sia stata accesa ipoteca a favore della Banca a garanzia del contratto di mutuo con essa stipulato. Sono altresì compresi gli immobili vuoti, in corso di costruzione e/o ristrutturazione purché la destinazione finale sia quella sopra indicata. Art. 18 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE Chiara indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato direttamente provocati da: a) incendio; b) fulmine, escluso fenomeno elettrico; c) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; d) caduta aeromobili, loro parti o cose trasportate; e) sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito il fabbricato assicurato oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da esso; f) danni materiali e diretti causati al fabbricato allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio; g) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini; h) urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, che non siano di proprietà o in uso all Assicurato; i) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica (esclusi vetri e cristalli). CHIARA garantisce il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro, fino alla concorrenza del 15% dell indennizzo liquidabile a termini di polizza ed entro i limiti della somma assicurata. Art. 19 FRANCHIGIE Esclusivamente per le prestazioni di cui all art 18 lett. e,g verrà applicata una franchigia di 250,00 per ciascun sinistro. Art. 20 FORMA DELL ASSICURAZIONE Le garanzie della presente sezione sono prestate nella forma Primo Rischio Assoluto. Art. 21 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO L assicurazione è valida a condizione che il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate: - sia costruito in cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetrocemento; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni; - si trovi in normali condizioni di statica e manutenzione. Art. 22 ESCLUSIONI Sono esclusi i danni: a) cagionati con dolo dell Assicurato; b) causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici; c) causati al fabbricato assicurato da fuoriuscita di acqua a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato assicurato; d) per la ricerca del guasto da acqua condotta; e) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, come pure in occasione di guerra o atti di terrorismo; f) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni e da allagamenti; g) per smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali é prestata l'assicurazione; h) di scritte ed imbrattamento; i) all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; j) ai vetri e ai cristalli; k) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate. SEZIONE 2: EVENTI NATURALI E SOCIO-POLITICI (operante se espressamente indicato nel Modulo di Polizza) Art. 23 OGGETTO DELLA GARANZIA EVENTI NATURALI Chiara indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato indicato sul modulo di polizza direttamente provocati da: a) uragani, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni assicurati o non. Per ogni sinistro indennizzabile verrà applicato uno scoperto del 10%, con il minimo di 250,00. b) sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito il Pagina 2 di 4

10 CHIARAIncendio CGA_IAMR002_02 fabbricato assicurato oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da esso. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di 250,00; c) sovraccarico di neve, col massimo indennizzo annuo di 5.200,00. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di 250,00; d) rottura, derivante dal gelo, di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato, col massimo indennizzo annuo di 1.600,00 Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di 850,00. CHIARA garantisce il rimborso delle spese, fino alla concorrenza del 15% dell indennizzo liquidabile a termini di polizza, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro entro i limiti della somma assicurata per sinistri indennizzabili a termini di polizza. Sono esclusi i danni: 1) verificatisi all'interno dei fabbricati, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra; 2) causati da: - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; - mareggiata o penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - gelo, neve, valanghe, slavine salvo diversamente previsto; - cedimento o franamento del terreno; 3) subiti da: - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; - beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; - fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; - tettoie, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; - lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine. Relativamente alle garanzie sovraccarico di neve ex lett. c del presente articolo, sono esclusi i danni a fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve, ai criteri generali vigenti al momento della costruzione o ricostruzione. Relativamente alle garanzie danni da gelo ex lett. d del presente articolo, sono escluse dall'assicurazione: - le spese per demolizione e ripristino di parti di fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura; - le grondaie, i pluviali e le tubazioni interrate. Art. 24 OGGETTO DELLA GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI CHIARA risponde dei danni materiali e diretti al fabbricato assicurato verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, nonché causati da atti vandalici o comunque dolosi compresi quelli conseguenti a esplosione o scoppio causati da ordigni esplosivi, nonché quelli di sabotaggio. Sono compresi i guasti o le rotture causati al fabbricato assicurato dai ladri in occasione di furto tentato o consumato. Per ogni sinistro indennizzabile verrà applicato uno scoperto del 10%, con il minimo di 250,00. Sono esclusi i danni: 1) cagionati con dolo dell Assicurato; 2) causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici; 3) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, come pure in occasione di guerra o atti di terrorismo; 4) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni e da allagamenti; 5) per smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali é prestata l'assicurazione; 6) derivanti da scritte ed imbrattamento ed ai vetri e ai cristalli; 7) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate; 8) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; 9) avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi. Art. 25 FORMA DELL ASSICURAZIONE Le garanzie della presente sezione sono prestate nella forma Primo Rischio Assoluto. COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI Condizioni comuni per le sezioni 1-2 Art. 26 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro l assicurato deve: a) fare denuncia scritta compilando l apposito modulo reperibile chiamando il numero verde entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando le circostanze dell evento; b) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di CHIARA,secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell art c.c.. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art c.c.; c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del Perito per l accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia; d) dimostrare l effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova; e) a richiesta, fare e trasmettere a Chiara, dichiarazione scritta all Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l entità approssimativa del danno; f) a richiesta di Chiara, predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del Pagina 3 di 4

11 CHIARAIncendio CGA_IAMR002_02 rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Chiara o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In ogni caso per qualsiasi ulteriore informazione e qualora si verificassero gli eventi previsti dalla polizza è a disposizione il numero verde: Art. 27 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO L ammontare del danno è concordato direttamente da Chiara o da persona da questa incaricata con l assicurato o persona da lui designata. Art. 28 CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE Le controversie sull indennizzabilità del sinistro, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un Collegio di tre Periti, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Periti. Il Collegio dei Periti risiede nella località scelta consensualmente tra le Parti; in caso di disaccordo il Collegio dei Periti risiede nel comune più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo Perito. Le decisioni del Collegio dei Periti sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio dei Periti sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei Periti si rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale stesso. Art. 29 MANDATO DEI PERITI I Periti devono: a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura e sulle modalità del sinistro; b) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate; c) verificare se l Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro; d) verificare l esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati; e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese con atto sottoscritto dalle Parti. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, esemplare, uno per ognuna delle Parti. I periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. delle parti suddette, escludendo soltanto il valore dell area. Qualora il fabbricato sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione con l impiego di materiali di uso corrente, escludendo sempre il valore dell area. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere calcolate a parte in quanto per esse non si applica il disposto dell art C.C.; - per gli immobili in corso di costruzione la valutazione del danno avviene stimando il valore a piè d opera. Chiara corrisponderà l intero indennizzo purché l Assicurato proceda alla riparazione o ricostruzione del Fabbricato nello stesso luogo o in altra località entro due anni dall atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia. Nel caso in cui la ricostruzione e/o la riparazione non venisse effettuata entro il termine sopraindicato, l indennizzo sarà limitato al valore che le cose avevano al momento del sinistro. Art. 31 LIMITE DI INDENNIZZO Chiara è tenuta al pagamento dell indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto ed indicata specificatamente sul modulo di polizza, salvo quanto previsto dall art c.c. Art. 32 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI L assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che: a) non siano sorte contestazioni sull indennizzabilità del sinistro; b) l indennizzo complessivo sia presumibilmente non inferiore al 2% della somma assicurata. L anticipo verrà corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta. Art. 33 PAGAMENTO DELL INDENNIZZO Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l operatività della garanzia e valutato il danno, Chiara provvede al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell atto di liquidazione del danno da parte dell assicurato, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcun caso previsto da danni causati o agevolati da dolo/colpa grave. Il pagamento sarà effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all art del codice civile. Art. 34 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI L assicurato è responsabile verso Chiara di ogni pregiudizio derivante dall inosservanza dei termini o degli altri obblighi ex art. 27. Art. 30 DETERMINAZIONE DEL DANNO AL FABBRICATO La determinazione del danno per il Fabbricato assicurato viene eseguita secondo i seguenti criteri: - si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore ricavabile dai residui Pagina 4 di 4

12 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n 196) 1) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1) Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano in Italia o all estero come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. catena assicurativa (6). Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all interno della catena assicurativa effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. 2) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali La Società dichiara che non tratterà i Suoi dati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di Terzi. Pertanto non verrà richiesto esplicito consenso o diniego; ciò non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. 3) Modalità di uso dei dati personali I dati sono trattati (7) dalla nostra Società titolare del trattamento solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati in Italia o all estero per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia operanti talvolta anche all estero che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8) ; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. 4) Diritti dell interessato Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9). Per l esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso Chiara Assicurazioni S.p.A., Via G.B. Cassinis 21, Milano, tel , fax , infochiaraassicurazioni@chiaraassicurazioni.it (10). NOTE (1) La finalità assicurativa richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche. (2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici. (3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. (4) Cioè dati di cui all art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose. (5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini. (6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell invito); autofficine (indicate nell invito o scelte dall interessato); centri di demolizione di autoveicoli; - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); - ANIA Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all esercizio dell attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell industria assicurativa rispetto alle frodi; - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati): Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche, CIAA; Concordato Cauzione Credito 1994; ULAV - Unione Latina Assicurazione Valori; Pool Italiano per l Assicurazione dei Rischi Atomici; Pool per l Assicurazione R.C. 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