Chiuso in redazione il 10 settembre 2014

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1 Il Sole 24 Ore - UNITELNews24 Le Newsletter de Il Sole 24 ORE Percorsi di informazione ed approfondimento per professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione Servizio di informazione ed approfondimento in tema di ambiente, appalti, edilizia, urbanistica e sicurezza Chiuso in redazione il 10 settembre Il Sole 24 ORE S.p.a. I testi e l elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze Sede legale e Amministrazione: via Monte Rosa, Milano a cura della Redazione Edilizia e PA de Il Sole 24 ORE Tel redazione.ediliziaeambiente@ilsole24ore.com tecnici24.ilsole24ore.com

2 n settembre 2014 Sommario Pagina NEWS Ambiente, antincendio, appalti, economia e finanza, edilizia e urbanistica, energia, lavoro e previdenza, Pubblica Amministrazione, Pubblico Impiego, rifiuti, sicurezza 5 RASSEGNA DI NORMATIVA Leggi, decreti, circolari: sintesi e classificazione 25 RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA Appalti, beni culturali, edilizia e urbanistica, energia, inquinamento, Pubblica Amministrazione, rifiuti, sicurezza ed igiene del lavoro 37 APPROFONDIMENTI Ambiente GLI OBBLIGHI DI BONIFICA DELLA CURATELA FALLIMENTARE Vanno registrate alcune modifiche alla disciplina del decreto legge destinazione Italia appena convertito dal Parlamento, in tema di bonifiche dei siti di interesse nazionale. Come si ricorderà, con il citato decreto legge 145/2013 il Governo è intervenuto, quanto al punto in esame, sostituendo l articolo 252-bisdel decreto legislativo n. 152 del 2006, appunto rubricato «siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale» Fausto Indelicato, Il Sole 24 ORE Ambiente24, 1 settembre 2014 Appalti LA VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE APPALTATRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI La verifica dell idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi è uno degli obblighi a carico del datore di lavoro di committente di lavori o forniture affidate mediante appalto, contratto d opera o di somministrazione Veloce Valerio, Il sole 24 ORE Cantieri24, 2 settembre 2014 Appalti CONTRATTI: NON È OBBLIGATORIA LA RIDUZIONE DEL 5% DEI CORRISPETTIVI Cdc Puglia, delibera 147/PAR/ La pronuncia afferma che la norma riguarda una "mera facoltà", strumentale alla realizzazione degli obiettivi di taglio di spese congiuntamente previsti in materia di acquisti di beni e di servizi Rossi Marco, Il Sole 24 ORE Guida agli Enti Locali - Edizione del 26 agosto Numero OnLine Appalti APPALTI SENZA RESPONSABILITÀ SOLIDALE Esclusione della responsabilità solidale negli appalti, "copertura" quinquennale con il capitale ripartito tra i soci a seguito di liquidazione della società per il mancato pagamento delle ritenute. Potrebbe essere questo l'esito della "mediazione" in atto a livello governativo per dare il via libera a breve al decreto sulle semplificazioni che attuerà una parte importante della delega fiscale (legge 23/2014). Costa Giorgio, Il Sole 24 ORE Norme e Tributi, 5 settembre UNITELNews24 2

3 Appalti LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE ABBANDONA L'AMBITO TRIBUTARIO Al tramonto la responsabilità solidale tributaria sugli appalti. Dopo la semplificazione introdotta con il «decreto del fare» (articolo 50 del Dl 69/2013) riguardante l'eliminazione della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, nonché della sanzione per il committente, con riferimento all'iva relativa alle prestazioni effettuate nel rapporto di appalto/subappalto, il decreto semplificazioni prevede la definitiva abrogazione dei commi da 28 a 28-ter dell'articolo 35 del Dl 223/2006. Gavelli Giorgio e Bassini Claudia, Il Sole 24 ORE Norme e Tributi, 10 settembre 2014 Energia EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI SCOLASTICI E UNIVERSITARI PUBBLICI: LE NOVITÀ DEL DL "COMPETITIVITÀ E CRESCITA" Il decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 ha previsto la concessione di finanziamenti fino a trecentocinquantamilioni di euro per interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici e universitari pubblici Indelicato Fausto, Il Sole 24 ORE Ambiente24, 4 settembre 2014 Pubblica amministrazione ENTI LOCALI - NOVITÀ DELLA L. 114/2014 Quadro normativo - La L , n. 114, di conversione del D.L , n. 90, recante la "riforma" della pubblica Amministrazione introduce numerose e rilevanti disposizioni per gli enti locali, soprattutto in materia di personale. Rossi Marco, La Settimana Fiscale, Edizione del 10 settembre 2014, n. 33 pag. 23 Pubblica amministrazione AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, IL NUOVO DISEGNO ORGANIZZATIVO La riforma della Pa precisa l'assetto assunto dall'anac, con l'assorbimento delle funzioni prima svolte dall'avcp e lo "scambio" di altre competenze con la Funzione pubblica Canaparo Paolo, Il Sole 24 ORE Guida agli Enti Locali - Edizione del 8 settembre Numero OnLine Pubblica amministrazione ORGANISMI PARTECIPATI: TEMPI STRETTI PER LA RICOGNIZIONE SOCIETARIA Legge di stabilità Scade il 31 dicembre 2014 il nuovo termine per la cessione, mediante procedura a evidenza pubblica, delle partecipazioni che gli Enti locali non possono più detenere Nico Michele, Il Sole 24 ORE Guida agli Enti Locali - Edizione del 8 settembre Numero OnLine 68 Pubblica amministrazione I TRASFERIMENTI GRATUITI AI COMUNI RESTANO AGEVOLATI Continuano a fruire delle specifiche misure agevolative previste i trasferimenti immobiliari a titolo gratuito verso i comuni, sebbene dal 2014 siano state soppresse tutte le agevolazioni tributarie relative agli atti di trasferimento immobiliare soggetti a imposta di registro. Borgoglio Alessandro, Consulente Immobiliare - Edizione del 31 agosto 2014, n. 958 pag UNITELNews24 3

4 Pubblico Impiego ASSUNZIONI, MOBILITÀ E INCARICHI: LE NOVITÀ PER I DIPENDENTI PUBBLICI Sono molte e di grande rilievo le novità per il personale e l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni introdotte dal Parlamento in sede di conversione in legge 114/2014 del Dl 90/2014. Bianco Arturo, Il Sole 24 ORE Guida agli Enti Locali Edizione del 29 agosto Numero OnLine Sicurezza SQUADRE DI EMERGENZA: ESISTERE UN CRITERIO NUMERICO? Il D.Lgs 81/08, come noto, scandisce, con un metodo logico e sistematico, gli obblighi del datore di lavoro in tema di prevenzione incendi e primo soccorso. Masciocchi Pierpaolo, Il Sole 24ORE Sicurezza24, 1 agosto L ESPERTO RISPONDE Appalti, edilizia e urbanistica, fisco, rifiuti, sicurezza ed igiene del lavoro UNITELNews24 4

5 Ambiente Regione Veneto: indirizzi applicativi relativamente alle nuove installazioni soggette ad AIA Con Deliberazione della Giunta Regionale n del 22 luglio 2014 D.lgs. 04 marzo 2014, n Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Primi indirizzi applicativi, pubblicata sul BURV n.75 del 01/08/2014, la Regione Veneto ha definito le modalità di presentazione della domanda di AIA per le nuove installazioni ricadenti nel campo di applicazione della normativa a seguito dell entrata in vigore del D.Lgs. n. 46/2014. Il D.lgs. n. 46/2014 ha infatti sostituito l'allegato VIII alla parte II del D.lgs. n. 152/2006, introducendo nuove tipologie progettuali, che ridefinisce col termine di "installazioni" e modificandone altre già previste dalla previgente disciplina. Alla luce di tali modifiche e in attesa di una revisione della disciplina regionale in materia, considerando che le "installazioni esistenti" che sono rientrate nell'ambito di applicazione della disciplina in materia di "Autorizzazione Integrata Ambientale" per effetto delle nuove previsioni del D.lgs. n. 46/2014, l'art 29 comma 2 di tale decreto devono presentare domanda di AIA entro il 7 settembre 2014, la Regione Veneto ha formalizzato che si intende correttamente presentata l'istanza redatta sulla base della modulistica approvata dalla D.G.R. 20 marzo 2007, n. 668, compilata nelle seguenti parti: scheda A, punti A1, A2, A3, A6, A8, A9. Qualora la domanda venga presentata entro il termine indicato e secondo le modalità sopraccitate, gli impianti potranno, come previsto ai sensi dell'art. 29, comma 3 del d.lgs. n. 46/2014, continuare l'esercizio sulla base delle autorizzazioni previgenti nelle more del rilascio dell'a.i.a. (Francesca Sartori, Il Sole 24 ORE Pubblica Amministrazione24, 3 settembre 2014) Appalti Società in house partecipate da privati senza scopo di lucro La Corte di Giustizia dell UE (sent , causa C-574/12) torna a occuparsi della possibilità per le società c.d. in house di ricevere direttamente gli affidamenti da parte delle Amministrazioni che la partecipano. Come noto, un ormai consolidata giurisprudenza comunitaria ha avuto modo di chiarire come l opzione sia possibile a patto che l amministrazione eserciti il c.d. controllo analogo sulla società in house. La questione posta all attenzione dei giudici riguarda una caso emblematico, rappresentato da una società mista, con una partecipazione consistente (anche se non maggioritaria) di un soggetto privato, con uno status di associazione caritativa senza scopo di lucro. Nel caso di specie l analisi è stata mirata a verificare se, nonostante le caratteristiche del soggetto privato, poteva dirsi insussistente il cd controllo analogo da parte dell amministrazione. Conseguentemente ogni affidamento senza il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica sarebbe stato illegittimo. I giudici comunitari, con un ragionamento complessivo che ha tenuto conto delle precedenti pronunce sul tema, sono partiti dall assunto in base al quale non è escluso che i membri privati della società mista, nonostante il loro status di associazioni caritative senza scopo di lucro, possano esercitare un attività economica in concorrenza con altri operatori. UNITELNews24 5

6 Di conseguenza, l attribuzione diretta di un appalto sarebbe suscettibile di offrire ai membri privati di quest ultimo un vantaggio concorrenziale rispetto agli altri operatori privati. In base a tale considerazione di fondo, è stato dunque deciso che qualora l aggiudicatario di un appalto pubblico sia un associazione di pubblica utilità senza scopo di lucro che, al momento dell affidamento di tale appalto, comprende tra i suoi membri non solo enti che fanno parte del settore pubblico, ma anche istituzioni caritative private che svolgono attività senza scopo di lucro, la condizione relativa al «controllo analogo», dettata dalla giurisprudenza della Corte affinché l affidamento di un appalto pubblico possa essere considerato come un operazione «in house» non è soddisfatta e pertanto la direttiva 2004/18/CE è applicabile. (Antonio Giacalone, Il Sole 24 ORE Tecnici24, 1 settembre 2014) Tutela cautelare in materia di appalti: non è dovuta la cauzione L'obbligo di subordinare la concessione della misura cautelare alla prestazione di una cauzione, introdotto dall art. 40, comma 1 lett. b), del D.L. 90/2014, deve essere disapplicato per incompatibilità comunitaria. Questo è il principio contenuto nell ordinanza cautelare n del 30 luglio 2014,con la quale la IV sezione del TAR Milano ha disapplicato l art. 120 comma 8-bis del Codice del processo amministrativo nel quale è stato previsto che in materia di appalti "il collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell'articolo 119, ne subordina l'efficacia alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate nella motivazione dell'ordinanza che concede la misura cautelare. Il recente intervento normativo ha imposto l obbligo di subordinare la concessione di una misura cautelare, in materia di appalti, al rilascio di una cauzione, derogabile solo eccezionalmente e per gravi motivi. La norma ha da subito destato numerose perplessità poiché il ricorrente, già onerato dal pagamento di un elevato contributo unificato, in caso di concessione della misura cautelare, era costretto a fornire una cauzione. La disparità di trattamento tra le parti era del tutto evidente così che il TAR Milano ha disapplicato la norma di legge per contrasto con l ordinamento comunitario così decidendo Ritenuta l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione di una cauzione, in quanto l'art. 40, comma 1 lett. b), del d.l. n. 90/2014, deve essere disapplicato per incompatibilità comunitaria, nella parte in cui stabilisce l'obbligo di subordinare necessariamente l'efficacia della misura cautelare alla prestazione di una cauzione, atteso che tale previsione risulta contrastante con gli artt. 1 e 2 della direttiva comunitaria 2007, n. 66, che impongono agli Stati membri l'adozione di misure idonee a garantire, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE, procedure di ricorso accessibili ed efficaci, senza alcuna discriminazione tra i vari operatori in dipendenza della loro diversa capacità finanziaria. In conclusione, ad avviso del TAR Milano, l obbligo di subordinare l efficacia della misura cautelare alla prestazione di una cauzione contrasta con le direttive comunitarie in materia di appalti le quali richiedono procedure di ricorso accessibili ed efficaci, senza alcuna discriminazione tra i vari operatori in dipendenza della loro diversa capacità finanziaria. (Il Sole 24 ORE Tecnici24, 7 agosto 2014) Pa, fondo-progetti alimentato con il 2% Le amministrazioni pubbliche alimentano un fondo per la progettazione e l'innovazione destinando una percentuale massima del due percento dell'importo a base di gara di ogni opera pubblica o lavoro. La legge 114/2014 ridefinisce la regolamentazione generale delle risorse volte a sostenere le attività di progettazione interna, eliminando le disposizioni contenute nei commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice dei contratti pubblici ed inserendo nello stesso articolo un nuovo complesso normativo che focalizza l'attenzione sulle particolarità dei lavori e sull'effettivo coinvolgimento delle risorse umane nei processi elaborativi dei progetti. Secondo le nuove disposizioni introdotte dall'articolo13-bis dalla riforma della Pa spetta alle amministrazioni definire con regolamento (e gli organismi di diritto pubblico possono farlo con strumenti di disciplina UNITELNews24 6

7 analoghi), entro il valore massimo del 2%, la quota effettiva rapportata alle varie tipologie di opere e lavori, secondo il loro diverso grado di complessità. Le amministrazioni pubbliche dovranno differenziare le risorse da ricondurre al fondo in relazione al livello di importanza e di difficoltà progettuale dei lavori. L'80% delle risorse finanziarie del fondo viene ad essere ripartito, per ciascuna opera, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. Rispetto alla vecchia impostazione il nuovo quadro normativo individua in modo preciso i soggetti coinvolti nel procedimento di progettazione e realizzativo dei lavori, eliminando qualsiasi possibilità estensiva dell'applicazione del particolare modello. La definizione dei criteri di riparto è demandata alla contrattazione decentrata ed alla codificazione nel regolamento dell'amministrazione, che dovrà tener conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta. Dalle opere per le quali è previsto il riparto di risorse sono escluse quelle manutentive, ma su questo punto il legislatore ha prodotto una formulazione sintetica che assume a riferimento le indicazioni elaborate sulla normativa precedente dalla Corte dei conti, per le quali vanno esclusi dalla ripartizione i lavori di manutenzione per i quali non vi sia progettazione. Altro aspetto innovativo è dato dalla riduzione delle risorse finanziarie ricondotte al fondo in caso di incrementi dei tempi e dei costi dell'opera (fatti salvi i tempi di sospensione). La corresponsione delle somme è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio competente, sulla base dell'accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti coinvolti nei processi di progettazione e realizzazione delle opere. In ogni caso, il particolare incentivo non può superare nell'anno il valore del cinquanta percento del trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente interessato. Il venti percento restante del fondo è invece destinato all'acquisizione di beni e servizi finalizzati a sostenere innovazione tecnologica e implementazione delle banche dati per il controllo dell'efficienza della spesa. (Barbiero Alberto, Il Sole 24 ORE Norme e Tributi, 21 agosto 2014) Ricorsi più sintetici e tempi contingentati Dei quasi 55mila ricorsi che nel 2013 sono stati presentati ai Tar, più di 11mila (ovvero il 20%) hanno riguardato l'edilizia e l'urbanistica. Materie che la fanno da padrone: gli altri tipi di contenzioso, infatti non riescono fatta eccezione per le richieste di esecuzione del giudicato, che però intervengono su cause già chiuse e che le parti non vogliono rispettare a oltrepassare la soglia dei 5mila ricorsi. Tra questi, quelli sugli appalti pubblici, che sono più di 3mila e che se uniti alle cause edilizie e urbanistiche, portano la cifra complessiva a oltre 14mila ricorsi. In quell'universo c'è di tutto: dalle rimostranze del piccolo proprietario nei confronti del comune che non gli permette di costruire un altro vano al contenzioso che colpisce le grandi opere pubbliche, tra cui anche i restauri dei monumenti. Insomma, le regole sugli appalti complice anche il fatto che il codice dei contratti in otto anni è stato modificato 223 volte (si veda Il Sole 24 Ore di lunedì) finiscono spesso e volentieri di fronte ai giudici. E di frequente non ci si ferma al verdetto del Tar, ma la lite prosegue in appello presso il Consiglio di Stato, con la conseguente diluizione dei tempi di realizzazione delle opere. Inconveniente a cui ha cercato di porre rimedio il decreto legge sulla pubblica amministrazione (Dl 90 convertito di recente dalla legge 114) con una serie di norme sullo sveltimento del processo amministrativo, in particolare quello in materia di appalti. Per esempio, imponendo tempi più stretti per arrivare alla sentenza e chiedendo agli avvocati uno sforzo di sintesi nella predisposizione del ricorso e degli atti difensivi, che, salvo casi particolari, dovranno essere contenuti nei limiti che saranno individuati con un decreto del presidente del Consiglio di Stato, dopo aver sentito il Consiglio nazionale forense, l'avvocato generale dello Stato e le associazioni di avvocati amministrativisti. Inoltre, il collegio giudicante può, nel momento in cui decide sulla sospensiva, subordinarne l'efficacia a una cauzione commisurata al valore dell'appalto, ma comunque non superiore allo 0,5% di quest'ultimo. UNITELNews24 7

8 Ci sono, infine, le nuove misure contro le liti temerarie: sempre in tema di appalti, la sanzione può arrivare all'1% del valore del contratto. (Cherchi Antonello, Il Sole 24 ORE Norme e Tributi, 28 agosto 2014) Appalti pubblici: istruzioni confermate I Durc per la verifica di autodichiarazione (articolo 38, comma 1, lettera i, del Codice dei contratti pubblici) continueranno ad essere definiti sulla base della situazione contributiva riferita alla data in cui l'interessato ha reso la dichiarazione con cui attesta l'assenza di violazioni gravi in materia di contributi, accertate in via definitiva. Resta ferma la valutazione di uno scostamento non grave (regolamentato dall'articolo 8, comma 3 del Dm 24 ottobre 2007). Lo afferma l'inps nel messaggio n diffuso ieri, in cui l'istituto di previdenza precisa, altresì, che se in corrispondenza della data di rilascio dell'autodichiarazione, viene accertata la condizione di irregolarità, l'invito a regolarizzare nei 15 giorni successivi (valido per tutti gli altri tipi di Durc) non può valere per la verifica della stessa autodichiarazione. La puntualizzazione dell'inps arriva dopo l'emanazione della sentenza 486/2014 con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto si è espresso a favore della generalizzazione dell'obbligo per gli enti che rilasciano il Durc di attivare il procedimento di regolarizzazione mediante l'emanazione del preavviso di accertamento negativo. L'Inps, tuttavia, si discosta dal contenuto della sentenza, supportato in tal senso anche da un parere del ministero del Lavoro che, sul punto, ha chiarito che, in assenza di un più uniforme orientamento giurisprudenziale, gli istituti possono continuare (come hanno fatto finora) ad effettuare una verifica della regolarità contributiva alla data di presentazione della autodichiarazione. L'unica eccezione riguarda il rilascio del Durc alle aziende che hanno dei debiti nei confronti degli istituti previdenziali e assicurativi nonché verso le Casse edili ma che, contemporaneamente, vantano crediti nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. In questo caso la richiesta del Durc eseguita avvalendosi della «Piattaforma per la certificazione dei crediti» deve essere sempre antecedente o almeno contestuale alla data dell'autodichiarazione di cui sopra. (Il Sole 24 ORE Norme e Tributi, 3 settembre 2014) Edilizia e urbanistica L'Emilia Romagna attua le deroghe alle distanze minime tra edifici La legge stabilisce delle distanze minime tra edifici che devono essere rispettate, salvo determinate eccezioni. Il rispetto di queste distanze evita spazi angusti e insalubri tra gli immobili che potrebbero compromettere la sicurezza e la salute delle persone. La violazione di tali vincoli comporta che l immobile realizzato ad una distanza minore deve essere arretrato alla distanza prevista dal codice civile o dai regolamenti comunali anche ricorrendo all abbattimento di tutto o parte della costruzione, oltre al risarcimento del danno a carico di colui che ha subito la violazione. Queste norme sono racchiuse nel Decreto interministeriale n del 1968 che, all art. 9 (Limiti di distanza tra i fabbricati), specifica che le distanze minime tra fabbricati per diverse aree territoriali omogenee dovranno essere: zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale; nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto: la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12. UNITELNews24 8

9 Inoltre, è da tener presente anche l art. 873 del Codice Civile secondo cui, nei casi di fondi confinanti o contigui, la distanza minima tra una costruzione e l altra deve essere di tre metri (se fra i fondi vi è una strada, la regola non si applica). Fatta questa premessa, passiamo ad analizzare il caso della regione Emilia Romagna la quale ha introdotto deroghe alle distanze fra gli edifici. Sulla base della Legge Finanziaria 17/2014 infatti, con l art. 30 (ad integrazione del 3 co. dell art. 7-ter della L.R. 24 marzo 2000, n Disciplina generale sulla tutela e l uso del territorio), viene introdotta una prima modifica (nuovi co. 3-bis e 3- ter) con la quale si specificano i casi derogabili per il rispetto delle distanze minime. Va detto, comunque, che tutti i casi derogabili dovranno rispettare le norme del codice civile e la disciplina di tutela degli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale. In base a quanto stabilito dalla regione, dunque, gli edifici esistenti, che siano oggetto di interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti all interno dell area di sedime o aumentando la distanza dagli edifici antistanti, anche in deroga ai limiti di cui all art. 9 del D.M.LL.PP. 2 aprile 1968, n La deroga alle distanze minime può attuarsi anche relativamente alla densità edilizia, all altezza degli edifici e alle distanze tra fabbricati come stabilito dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale. Anche in caso di eventuali premialità o incentivi volumetrici, questi possono realizzarsi con la sopraelevazione dell immobile esistente o con l ampliamento della sagoma (purché nel rispetto delle distanze minime), in deroga agli artt. 7, 8 e 9 dello stesso D.M. 1444/1968. Infine, per quanto stabilito, le deroghe potranno essere immediatamente applicate anche senza il preventivo recepimento negli strumenti di pianificazione urbanistica dei vari comuni. (Il Sole 24ORE PubblicaAmministrazione24, 3 settembre 2014) Semplificazione delle procedure edilizie: interventi di ristrutturazione, permessi di costruire e contributi di costruzione Prosegue la via della sburocratizzazione e della semplificazione delle procedure in edilizia: applicazione degli artt. 149 e 167 del D. Lgs. 42/2004 dopo l entrata in vigore della legge 98/2013; costruzione di una copertura a falde di un fabbricato sito in area d interesse paesaggistico, di cui all art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.; variazione delle altezze delle falde in corso di costruzione con creazione di un sottotetto non autonomamente utilizzabile al servizio delle unità immobiliari sottostanti, di già previsto nel progetto approvato. 1. I lavori di copertura a falde con creazione di un sottotetto non autonomamente utilizzabile al servizio delle unità immobiliari sottostanti possono essere classificati come ampliamento senza aumento di carico urbanistico in quanto non aumenta il numero di unità immobiliari presenti nel fabbricato ed è funzionale all unità immobiliare esistente e non fruibile autonomamente. Pertanto per l esecuzione di detti lavori non necessita il rispetto del lotto minimo eventualmente previsto dalle N.T.A. allegate allo Strumento Urbanistico vigente per la zona omogenea d interesse; 2. Con l entrata in vigore dell art. 30 del Decreto Legge del 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge n. 98/2013 gli interventi di ristrutturazione edilizia nonché le varianti minori ai permessi di costruire anche con modifica della sagoma (comma 1, lett. c, e) sono realizzabili son SCIA. Sono esclusi solo gli immobili (fabbricati) sottoposti a vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004. Sono invece inclusi gli immobili non sottoposti a vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004 ma che ricadono in aree di interesse paesaggistico di cui agli artt. 142 e 146 del D. Lgs. 42/2004. (N.B.: L art. 146 del D. Lgs. 42/2004 si applica a immobili ed aree di interesse paesaggistico, mentre l art. 30 della legge n. 98/2013) specifica che l esclusione di cui sopra riguarda i soli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e non anche le aree di interesse paesaggistico). Pertanto le modifiche al progetto approvato con permesso di UNITELNews24 9

10 costruire, poiché rientrano tra le varianti minori in quanto non sono né varianti sostanziali né varianti totali, sono oggetto di una o più SCIA che costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, per come previsto dall art. 22 comma 2 del D.P.R. 380/2001, per come modificato dalla legge n. 98/ Per quanto attiene l applicazione del vincolo paesaggistico riguardante la sola area e non l immobile, le modifiche apportate al progetto approvato rientrano tra gli interventi di cui all art. 149 del D. Lgs. 42/2004 che non sono soggetti ad autorizzazione. Infatti l art. 149 prevede che:. non è comunque richiesta l autorizzazione prescritta dall articolo 146 per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l aspetto esteriore degli edifici. A tal proposito è opportuno ricordare quanto costantemente ribadito in sentenze sia dei Tar che del CdS e contenuto nella sentenza n. 776/2012 della Prima sezione del TAR Abruzzo ed in particolare che l alterazione rilevante per l art. 146 D.lgs. 42/204 è solo quella che induce la percepibilità della modificazione dell aspetto esteriore del bene e tale percepibilità si verifica allorché vi sia effettiva compromissione dell aspetto fisico del bene tutelato con innovazioni estetiche che alterino il valore o il decoro architettonico del fabbricato ovvero le sue caratteristiche esteriori. Si evidenzia che nel caso in esame il bene tutelato non è il fabbricato di cui si realizza la copertura a falde ma l area su cui ricade che è classificata di interesse paesaggistico. Pertanto è necessario verificare se le modifiche apportate al progetto approvato, consistenti nell aumento di alcuni centimetri dell altezza di parte della copertura a falde in corso di costruzione, hanno apportato una effettiva compromissione dell aspetto del paesaggio (bene tutelato). Si ritiene che le modifiche apportate non compromettono l aspetto del paesaggio (bene tutelato), in quanto fra l altro, per come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, sezione terza penale con sentenza n /2011, un intervento assume rilevanza sotto il profilo paesaggistico, verificando se abbia caratteristiche e consistenza tale da configurare, quantomeno, una modifica dell aspetto esteriore dell area ovvero un utilizzazione della stessa non conforme all originaria destinazione. Nel caso in esame tutto ciò non avviene. A seguito dell entrata in vigore dell art. 149 del D. Lgs. 42/2014, alcuni Comuni come quello di Sesto Fiorentino (FI), che normalmente sono più attenti di altri alla salvaguardia del territorio, hanno diramato delle note semplificative come quella che di seguito si riporta: APPLICAZIONE DELL ART. 149 DEL D. Lgs. 42/2004. A seguito dell entrata in vigore del D.P.R. 09/07/2010 n. 139 Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell art. 146, c.9 del D. Lgs. 42/2004 e successive modificazioni, vengono modificate le procedure per il rilascio dell Autorizzazione Paesaggistica con la previsione di due diversi procedimenti: ordinario e semplificato. La procedura semplificata prevede che, così come confermato anche dall art.4 dello stesso DPR 139/2010, la verifica dell esclusione degli interventi previsti dall Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell art. 149 del D.Lgs. 42/2004, debba essere effettuata preliminarmente all eventuale attivazione del procedimento della semplificata. L'applicazione dell'articolo 149, comma 1 deve essere sempre effettuata dal Comune. Si fornisce comunque una esemplificazione di alcuni interventi che, non rientrando sicuramente nell elenco dell Allegato I del DPR 139/2010, possono essere valutati tali da NON ALTERARE lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. L elenco sotto riportato non può, comunque, essere ritenuto esaustivo di tutta la casistica che si potrebbe prospettare con la presentazione delle pratiche. Elenco esemplificativo di interventi ricadenti nell art c.1 del D. Lgs. 42/ Opere INTERNE o COMPLETAMENTE INTERRATE prive, pure in astratto, di una oggettiva possibilità di impatto sul paesaggio; 2. Tutte le opere rientranti nella manutenzione ordinaria. 3. Varianti ad Autorizzazioni Paesaggistiche rilasciate che comportino lievi modifiche ad interventi già autorizzati. Modifiche resesi necessarie sulla base dei giusti posizionamenti rilevati in corso di esecuzione dell opere, mantenendo comunque le stesse caratteristiche tipologiche e di finitura; 4. Varianti ad Autorizzazioni Paesaggistiche rilasciate che comportino la MANCATA realizzazione di UNITELNews24 10

11 opere autorizzate e che non interferiscono con le altre opere in progetto e già autorizzate; 5. Modifiche di lastrici solari o terrazze a tasca di piccole dimensioni; 6. Modifiche di canne fumarie o comignoli; 7. Modifiche di abbaini o elementi consimili; 8. Interventi puntuali nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: a. pavimentazioni, b. accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 m, c. modellazioni del suolo, d. rampe o arredi fissi; 9. Collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali NON destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi; 1 Esemplificazione degli interventi definiti di manutenzione ordinaria: il riordino del manto di copertura, anche con sostituzione di parti deteriorate della piccola orditura del tetto, la riparazione di comignoli, la riparazione di grondaie e pluviali, nonché la loro sostituzione con utilizzo degli stessi materiali, la riparazione o il rifacimento di manti impermeabili senza modifiche estetiche, la coibentazione del manto di copertura. la pulitura di facciate, il ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci e di rivestimenti, la riparazione e il ripristino di infissi e ringhiere, la riparazione e il rifacimento di pavimentazioni interne e di quelle esterne (terrazzi, cortili), purché per queste ultime vengano usati materiali con le stesse caratteristiche e colori dei preesistenti. la riparazione e sostituzione parziale dell'orditura secondaria del tetto, con mantenimento dei caratteri originari. la sostituzione di infissi e serramenti esterni, portoni, cancelli, vetrine di negozi, balaustrate e ringhiere con altri in tutto identici agli esistenti. la tinteggiatura delle facciate. la sostituzione di serramenti interni. la sostituzione di pavimenti, di rivestimenti e dei sanitari; la posa o sostituzione di controsoffittature leggere ed isolanti termoacustici interni. la realizzazione o rifacimento delle reti o degli apparecchi degli impianti tecnologici, idrici, igienico-sanitari, elettrici, termici, ecc., utilizzando locali già aventi apposita destinazione, senza modificarne la superficie e le aperture. la sostituzione del solo generatore di calore di impianto termico, senza altre modifiche all'impianto; la modifica degli impianti termico, idrico o elettrico esistenti. i rappezzi e ancoraggi di parti pericolanti nella facciata. 10. Interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente quali modifiche di banchine e marciapiedi; 11. Interventi di allaccio alle infrastrutture a rete NON comportanti la realizzazione di opere in soprasuolo ovvero che non emergano dal piano di campagna; 12. Interventi puntuali di arredo urbano comportanti modifiche di manufatti e componenti esistenti; 13. Modifica di lievi entità di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne; 14. Inserimento in facciata di fori e griglie, di modesta dimensione, necessarie al corretto funzionamento degli impianti interni, purché di colore analogo a quello della facciata dell edificio; 15. Posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne, fosse biologiche, pozzetti di ispezione, etc.), che NON comportino la modifica della morfologia del terreno e la realizzazione di opere in soprasuolo, ovvero che non emergano dal piano di campagna; 16. Pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, preventivamente assentiti dalle Amministrazioni competenti, NON comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo, ovvero che non emergano dal piano di campagna; 17. Occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo NON superiore a 120 giorni; 18. Installazione dei sistemi anticaduta di tipo permanente sulla copertura degli edifici (quali linee vita, ganci e pali) necessari al rispetto delle Misure preventive di cui al DPGR 62/R del 23/11/2005 e degli impianti parafulmine. UNITELNews24 11

12 Si sottolinea come, nei casi individuati come puntuali, si debba sempre far riferimento sia alla modestia degli interventi, ma anche alla loro conformità a quelle norme puntuali, dettate dal RU, e motivate da logiche derivanti dalla rilevanza dell oggetto nel paesaggio. Si ricorda che, presupposto fondamentale di questa esemplificazione, rimane la conformità ed il rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie vigenti. 4. E opportuno verificare se per le modifiche di che trattasi possa o debba richiedersi la compatibilità paesaggistica di cui all art. 167 comma 1-quater, che testualmente recita: Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. In caso di risposta affermativa, deve applicarsi il comma 1-ter del citato art. 167, che prevede: Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n I lavori in esame rientrano pertanto tra quelli di cui alla lett. a), in quanto varia di alcuni centimetri l altezza delle falde rispetto al progetto per il quale è stato rilasciato parere favorevole dal punto di vista paesaggistico ambientale da parte dell Ente competente, per i quali, quindi non si applicano le pene previste dall'articolo 44, lettera c), del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, ma neanche le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all art. 167 in quanto realizzabili mediante SCIA, che costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, per come previsto dall art. 22 comma 2 del D.P.R. 380/2001, per come modificato dalla legge n. 98/2013. (Il Sole 24ORE PubblicaAmministrazione24, 3 settembre 2014) Nuove rendite da motivare bene La Cassazione ha mutato il suo orientamento, in tema di estimo catastale, in senso più garantista per i contribuenti che si vedono modificata la rendita senza che siano indicati in dettaglio i motivi. L'agenzia delle Entrate dovrà confrontarsi con le nuove posizioni delle Suprema Corte. L'aggiornamento del catasto, strumentale all'adeguamento delle entrate fiscali collegate al patrimonio immobiliare, ha comportato l'instaurazione di numerosi procedimenti di revisione del classamento, che hanno condotto all'attribuzione alle unità immobiliari interessate di una nuova classificazione e/o di una nuova rendita catastale. I riferimenti normativi principali sono costituiti dal comma 58 dell'articolo 3 della legge 662/96 e dai commi 335 e 336 dell'articolo 1 della legge 311/2004, che attribuiscono ai Comuni il potere d'iniziativa qualora il classamento dell'immobile risulti non aggiornato o palesemente incongruo rispetto a fabbricati similari e aventi le medesime caratteristiche (comma 58), qualora vi sia stata una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale di questa rispetto all'analogo rapporto nell'insieme delle microzone comunali (comma 335), qualora l'unità immobiliare abbia subito trasformazioni edilizie (comma 336). UNITELNews24 12

13 Il nuovo orientamento Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la motivazione dell'atto di revisione del classamento catastale non può limitarsi a contenere l'indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall'agenzia del Territorio (ora accorpata in quella delle Entrate) ma deve specificare, a pena di nullità, sia le ragioni giuridiche sia i presupposti di fatto della modifica. L'Amministrazione è tenuta, quindi, a precisare dettagliatamente se il mutamento è giustificato dal mancato aggiornamento catastale o dall'incongruenza del valore rispetto ai fabbricati similari (individuando detti edifici, il loro classamento e le caratteristiche che li rendono analoghi a quello in oggetto), o dall'esecuzione di lavori particolari nell'immobile, da menzionare analiticamente, o, infine, da una risistemazione dei parametri della microzona di collocazione, da esplicitare in modo chiaro con l'indicazione del rapporto tra valore di mercato e valore catastale dell'area e delle altre comunali, così che emerga il significativo divario (tra le tante, le sentenze della sezione tributaria 17320/2014, 17322/2014 e 9629/2012; e quelle della sezione 6-5, 16643/2013, 10489/2013, 5784/2013; 19820/2012; 13174/2012. L'onere di motivazione può, tuttavia, essere assolto, riguardo all'indicazione degli immobili di riferimento, aventi caratteristiche similari a quello oggetto della variazione catastale, anche mediante la riproduzione o l'allegazione di un altro atto, come, ad esempio, la nota del Comune la cui iniziativa ha attivato il procedimento, a condizione che abbia un contenuto completo (si veda la sentenza della Cassazione, Sezione tributaria, n /2014 e 21532/2013). Lo statuto del contribuente Si tratta di una posizione che garantisce maggiormente il contribuente rispetto a quella precedente, secondo cui, in tema di estimo catastale, la motivazione dell'atto di riclassamento può limitarsi a contenere l'indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall'ufficio, trattandosi di dati sufficienti a permettere al destinatario dell'atto di difendersi e avendo l'eventuale successivo giudizio a oggetto non l'idoneità della motivazione, ma il merito della controversia (in questo senso, tra le altre, Corte di cassazione, Sezione tributaria, sentenze 1937/2012, 14379/2011, 22313/2010 e 12068/2004). Il fondamento normativo del revirement è costituito dall'articolo 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, ai sensi del quale gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Dal punto di vista sostanziale, solo una motivazione effettiva e, quindi, esaustiva garantisce il diritto di difesa del contribuente, in quanto, da un lato, gli consente di valutare, in modo consapevole, se impugnare l'atto di revisione catastale, in base agli articoli 2 e 19 del Dlgs 546/92, dinanzi alle Commissioni tributarie, e, dall'altro lato, impedisce all'amministrazione, nel quadro di un rapporto di leale collaborazione, di addurre, in un eventuale successivo contenzioso, ragioni diverse rispetto a quelle specificamente enunciate nell'atto. Il «Docfa» Vi è, a questo punto, da chiedersi se si registrerà un'evoluzione giurisprudenziale anche con riferimento all'attribuzione della rendita catastale all'esito della procedura " Docfa", (articolo 2 del Dl 16/93 e Dm 701/94), che si instaura su iniziativa dei proprietari di unità immobiliari di nuova costruzione o che hanno subito variazioni edilizie e che prevede una stima diretta da parte dell'ufficio. La Suprema Corte continua, difatti, a ritenere che in tale ipotesi l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile sia adempiuto mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della classe conseguentemente attribuita, in quanto la stima eseguita, che costituisce il fondamento dell'atto, in ragione della struttura fortememente partecipativa del procedimento, anche se non riprodotta o allegata, è conosciuta o comunque facilmente conoscibile per il contribuente, il quale, mediante il raffronto con i dati indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie (così la Corte di cassazione, Sezione tributaria, sentenze 2268/2014 e 16824/2006). L'atto a prova di annullamento NIENTE ABBREVIAZIONI UNITELNews24 13

14 L'amministrazione non può limitarsi ad indicare la nuova consistenza, categoria e classe attribuita all'immobile QUANDO PUÒ CAMBIARE LA RENDITA La motivazione dell'atto deve specificare a quale causa è riconducibile la variazione catastale e, quindi, se al comma 58 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996 o ai commi 335 e 336 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 (omesso aggiornamento, manifesta incongruenza tra il precedente classamento ed il classamento di fabbricati similari aventi caratteristiche analoghe; risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui è collocato l'immobile; trasformazioni edilizie subite dall'unità immobiliare) I PRESUPPOSTI DI FATTO La motivazione dell'atto deve, inoltre, indicare i concreti presupposti di fatto della modifica apportata e, pertanto, individuare in modo analitico e dettagliato gli immobili di riferimento e le caratteristiche che li rendono analoghi a quello interessato, gli eventuali lavori eseguiti nell'immobile, il rapporto tra valore catastale e di mercato della microzona di collocazione e delle altre microzone comunali ed il significativo scostamento LE CARATTERISTICHE SIMILARI L'onere di motivazione può essere assolto, riguardo all'indicazione degli immobili di riferimento, aventi caratteristiche similari a quello oggetto della variazione catastale, anche mediante la riproduzione o allegazione di un altro atto, come, ad esempio, la nota del Comune, che abbia un contenuto completo In sintesi LE LEGGI DA CITARE L'atto va motivato in base a precise norme: il comma 336 dell'articolo 1 della legge 311/2004, in ragione di trasformazioni edilizie subite dall'unità immobiliare, con l'analitica indicazione di queste trasformazioni; oppure il comma 335 della stessa legge nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in questa microzona rispetto all'analogo rapporto nell'insieme delle microzone comunali; o, ancora, il comma 58 dell'articolo 3 della legge 662/96, per constatata manifesta incongruenza tra il precedente classamento dell'unità immobiliare e il classamento di fabbricati similari con caratteristiche analoghe, individuando tali fabbricati, il loro classamento e le caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all'unità immobiliare oggetto di riclassamento. RAPPORTO LEALE Queste specificazioni sono necessarie per dare al contribuente la possibilità di conoscere i presupposti del riclassamento, valutare l'opportunità di fare o meno acquiescenza al provvedimento e approntare le proprie difese con piena cognizione di causa, nonché impedire all'amministrazione, nel quadro di un rapporto di leale collaborazione, di addurre, in un eventuale successivo contenzioso, ragioni diverse rispetto a quelle enunciate (come ha chiarito la Cassazione con la sentenza 16643/2013) (Federica Picardi, Il Sole 24ORE, 30 agosto 2014) UNITELNews24 14

15 Energia Lo sconto del Fisco con bonifico tracciato Il fotovoltaico può accedere alla detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edili, che copre gli interventi di risparmio energetico realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette. La detrazione Irpef vale il 50% delle spese (progettazione, materiali, lavori, oneri) sostenute entro il prossimo 31 dicembre; se non interverranno proroghe o modifiche, scenderà al 40% nel 2015 e al 36% a regime, dal 1 gennaio Non conta la data in cui vengono eseguiti i lavori o rilasciata la fattura, ma solo quella in cui si effettua il pagamento. La detrazione, divisa in dieci quote annuali di pari importo (nell'anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi), spetta non solo al proprietario, ma anche al titolare di diritti reali e personali di godimento sull'immobile (ad esempio usufruttuario o comodatario) oppure al familiare convivente del possessore o detentore. L'essenziale è che ne sostenga le spese e gli siano intestati bonifici e fatture. Per ottenere l'agevolazione, rimane infatti necessario pagare con bonifico bancario o postale dedicato, da cui risultino: causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986), codice fiscale di chi paga, codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario. Quando a sostenere la spesa sono più contribuenti e tutti vogliono fruire della detrazione (che andrà suddivisa), si deve riportare il codice fiscale di ognuno. Per gli interventi condominiali, oltre al codice fiscale del condominio, bisogna indicare anche quello dell'amministratore o del condomino che effettua il pagamento, pena la perdita dell'agevolazione. Stessa cosa se, a richiesta degli uffici, non vengono esibite le fatture o le ricevute fiscali che dimostrano le spese. Oltre a questi documenti, bisogna essere in possesso di: - ricevute di pagamento dell'imposta comunale (Ici-Imu), se dovuta; - abilitazione amministrativa richiesta (di solito la comunicazione di inizio lavori ma è sempre bene verificare il regolamento edilizio comunale); - dichiarazione di consenso da parte del possessore dell'immobile, per gli interventi fatti dal detentore; - delibera assembleare di approvazione dei lavori riguardanti parti comuni degli edifici residenziali, con la tabella millesimale di ripartizione delle spese. La detrazione spetta infatti al singolo condòmino nel limite della quota a lui imputabile. Nella dichiarazione è poi sufficiente indicare i dati catastali identificativi dell'immobile; e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Il bonus riduce l'irpef dovuta per l'anno d'imposta fino alla capienza della stessa imposta. Se però l'imposta dovuta è inferiore alla quota di detrazione, la parte in eccesso va persa. (Dario Aquario, Il Sole 24 ORE Guida pratica, 26 agosto 2014) Con il conto termico il rimborso è più veloce I pannelli solari termici possono sfruttare in alternativa alla detrazione fiscale gli incentivi del conto termico: in questo caso, propriamente, si parla di collettori solari anche abbinati a tecnologia di solar cooling. Significa che a differenza del bonus fiscale del 65% non si favorisce questo sistema solo per la produzione di acqua calda sanitaria, ma anche per riscaldamento e raffrescamento (cooling). Il sistema deve comunque possedere determinati requisiti di conformità (norme Uni En o 12976) e rendimento. All'utente è dunque concessa facoltà di scegliere tra due incentivi molto diversi. Rispetto all'ecobonus, il conto termico non offre una detrazione fiscale, ma tramite il Gestore dei servizi energetici (Gse) eroga sul conto corrente un contributo diretto in cinque o due rate annuali, a seconda che la taglia dell'impianto solare superi o no i 50 metri quadri. L'incentivo è calcolato sulla base della superficie captante del pannello stesso, secondo una specifica tabella: se ipotizziamo un impianto UNITELNews24 15

16 di 5 mq, si ricevono euro in due anni. Il conto termico non premia solo l'installazione di collettori solari, ma anche la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con altri dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, o di generatori alimentati a biomassa; e la sostituzione di scaldacqua elettrici con quelli a pompa di calore. I rimborsi sono nell'ordine del 40% dei costi sostenuti, ma in alcuni casi possono rivelarsi più bassi: per gli impianti di riscaldamento, ad esempio, la percentuale dipende dalle spese di installazione, dalla taglia e dalla zona climatica. Se il contributo è quindi inferiore a quello della detrazione del 65% (che il Governo punta a stabilizzare), è d'altra parte più rapido e soprattutto slegato dalla situazione fiscale: non va a pesare la capienza d'imposta e specie se si portano in detrazione altre somme può risultare preferibile a un eco-bonus che altrimenti si rischia di non monetizzare, anche solo in parte. La richiesta di accesso ai contributi va presentata sul portale Gse da chi sostiene le spese (o da un delegato) entro 60 giorni dalla fine dei lavori. Se la domanda viene accolta, entro 60 giorni si riceve la lettera di avvio e si può accettare la scheda-contratto. Si possono presentare, in momenti successivi, ulteriori richieste relative allo stesso edificio e per la stessa tipologia di intervento, ma sempre nei limiti di potenza o estensione previsti (per i pannelli solari il massimo è mille metri quadri). La liquidazione annua avviene via bonifico e gli importi sono al netto di un corrispettivo per i costi tecnico-amministrativi, pari all'1% del contributo totale riconosciuto. Contributo che per i privati attinge da un plafond annuo di 700 milioni di euro, finora poco utilizzato proprio perché sconta la concorrenza delle detrazioni fiscali. (Dario Aquario, Il Sole 24 ORE Guida pratica, 26 agosto 2014) Lavoro, previdenza e professione ll cliente può sempre pagare con il Pos Alessandra Pacchioni, Il Sole 24 ORE Esperto Risponde, 1 settembre 2014 D. Sono un geometra e vorrei conoscere esattamente gli obblighi in materia di Pos e le sanzioni a cui andrei incontro se non dovessi dotarmi di questo strumento, previsto da norme recenti. Ho letto articoli in cui si sostiene che la norma non è vincolante. Se sono obbligato a possedere un Pos, che cosa succede nel caso io decida di non farlo? Siccome la banca a cui mi sono rivolto mi ha chiesto il pagamento di somme abbastanza importanti per la strumentazione Pos, i costi relativi posso addebitarli al cliente? Infine, perché, anziché semplificare l'attività dei lavoratori autonomi si rende ancora più difficile riscuotere quanto legittimamente dovuto per il loro lavoro? R. Tecnicamente quello di dotarsi del Pos non è un "obbligo", ma un "onere". Nella pratica, significa che il cliente può pretendere di pagare con il bancomat. Con diverse ricadute a livello operativo. Ma andiamo con ordine. Il 30 giugno 2014 per effetto dell'articolo 9, comma 15-bis, del Dl Milleproroghe 150/2013 è scattato l'obbligo per tutte le imprese e i professionisti di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito (Bancomat). La norma è contenuta nell'articolo 15, comma 4, del Dl 179/2012 (convertito dalla 221/2012) e si applica a tutti i pagamenti superiori a 30 euro, come previsto dall'articolo 3 del decreto del ministero dello Sviluppo economico del 24 gennaio Con questa previsione si attribuisce al pagamento effettuato tramite Pos (Point of sale) la stessa efficacia liberatoria del pagamento "in contanti" ex articolo 1277 del Codice civile, con la possibilità per il consumatore o l'utente di scegliere la tipologia di pagamento preferita. Per il destinatario del pagamento (professionista, artigiano o impresa), è sorto quindi l'obbligo di attrezzarsi, per garantire al cliente consumatore questa possibilità di scelta. Si tratta, cioè, di dotarsi di un UNITELNews24 16

17 terminale Pos che consenta di accettare il pagamento di beni e servizi con carte valide sui principali circuiti di debito. Un punto spesso lamentato dai professionisti nelle prime settimane di applicazione della norma è quello dei costi, e a proposito è stato attivato anche un monitoraggio ufficiale (si veda la scheda a lato). Peraltro, è possibile anche utilizzare recenti innovazioni tecnologiche che trasformano uno smartphone in un lettore Pos. In genere si tratta di connettere allo smartphone un piccolo dispositivo con tastiera digitale, che permette così di effettuare i pagamenti da parte dei clienti ed emette una ricevuta , oltre allo scontrino digitale, che può divenire anche cartaceo con una stampante wireless. Il vantaggio, per l'esercente, dovrebbe essere il risparmio che queste tecnologie garantiscono rispetto al terminale Pos tradizionale fornito dalle banche. Occorre, in ogni caso, valutare attentamente le varie offerte dal punto di vista del costo, delle garanzie, del supporto al cliente, per una scelte davvero consapevole dei pro e dei contro. È comunque possibile, in fase di definizione del prezzo del bene o servizio fornito, che il professionista e il cliente si accordino preventivamente e per iscritto, sulle alternative al pagamento tramite Pos, individuando altre modalità del pagamento (bonifico bancario, assegno o contanti fino alla soglia di euro, come previsto dall'articolo 49 del Dlgs 231/2007). Questo è anche il consiglio fornito dal Consiglio nazionale degli ingegneri all'indomani dell'entrata in vigore della normativa in questione. Anche il Consiglio nazionale forense, con la circolare 10-C-2014, ha affermato la centralità della volontà della parti del contratto d'opera professionale (cliente e avvocato) per l'individuazione delle forme di pagamento, per cui, «ad esempio, i clienti che sono soliti effettuare i pagamenti tramite assegno o bonifico bancario potranno continuare a farlo». Nella stessa circolare si affronta poi un altro importante aspetto: quello della effettiva "obbligatorietà" o meno, per l'esercente, della strumentazione Pos. A questo proposito, sembra ormai accertato che non si possa parlare di obbligo ma di semplice onere. Questa è la posizione assunta per primo dal Consiglio nazionale forense e poi adottata dal ministero dell'economia e delle finanze nella risposta all'interrogazione parlamentare , che ha confermato tale interpretazione dell'articolo 15, comma 4, del Dl 179/2012. Essa si fonda sul fatto che, non essendo prevista dalla legge alcuna sanzione a carico dei professionisti che non dovessero adottare la strumentazione Pos, non si può parlare di un obbligo giuridico quanto piuttosto di un onere, che sorge solo nel caso in cui il cliente volesse pagare tramite carta di debito. Tale evenienza potrebbe essere evitata, appunto, tramite un accordo scritto, preventivo tra l'esercente e il cliente. In mancanza di ciò, e nel caso in cui l'esercente non sia in possesso del terminale necessario per il pagamento con carta di debito, cosa succede? Se il cliente chiede di pagare con il bancomat (e solo con il bancomat), la conseguenza per il professionista è la cosiddetta mora del creditore, in quanto l'offerta di adempimento a mezzo di moneta elettronica vale come seria manifestazione della volontà di corrispondere il compenso. In particolare, il clientedebitore non sarà tenuto a versare gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma da lui dovuta e potrà sempre chiedere il risarcimento di eventuali danni (naturalmente, i danni andranno sempre dimostrati, ed è piuttosto difficile pensare che l'impossibilità di saldare il conto possa dar luogo, di per sé, a un danno). Ad ogni modo, sarà opportuno che l'esercente invii la richiesta di pagamento al domicilio del cliente e che si concordino i termini di pagamento del suo credito. È evidente, in ogni caso, che le motivazioni sottostanti alla scelta del legislatore non sono solo quella di garantire al cliente/consumatore un maggiore ventaglio di strumenti di pagamento, ma anche di contrastare sia pure in via indiretta la diffusione dell'economia sommersa. È vero che in molti casi la tracciabilità è assicurata dalle metodologie di pagamento generalmente in uso negli studi professionali, dove l'uso del contante risulta di fatto abbandonato da tempo. Il fatto che la nuova disposizione si applichi anche ad artigiani e imprese, però, potrebbe restringere ulteriormente l'area del contante e nel contempo favorire una riduzione dei costi per il servizio praticati dagli istituti di credito. ATTENTI A COSTI FISSI E VARIABILI PER L'APPARECCHIATURA Secondo quanto emerso al termine delle prime due giornate di confronto avviate dal ministero dello Sviluppo economico, il costo fisso per i terminali più innovativi, il cui funzionamento è basato UNITELNews24 17

18 su un collegamento via internet o attraverso una rete mobile, si aggira in media intorno ai 2-5 euro mensili, mentre per le apparecchiature più tradizionali, collegate alle reti interbancarie dedicate, la media è di euro mensili. I costi variabili sono, invece, legati al numero e all'ammontare delle transazioni effettuate dalla clientela e dipendono dal tipo di circuito utilizzato (la stima comunicata dal ministero si aggira intorno al 1-1,5% rispetto all'entità delle transazioni). Spesso le due componenti di costo sono collegate: a costi fissi più alti possono essere associati costi variabili più bassi, e viceversa. Il quadro A CHI SI APPLICA Interessate le imprese e i professionisti Professionista, con o senza Albo, artigiano, imprenditore individuale o società, qualunque soggetto che esercita attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi: a tutti costoro si applica la nuova normativa in tema di Pos per i pagamenti di importi superiori ai 30 euro. Il legislatore ha così voluto dare la possibilità al cliente-consumatore di utilizzare una carta di debito o di credito come mezzo di pagamento STRUMENTI POSSIBILI Quattro soluzioni tra cui scegliere Dal Pos fisso al Pos cordless, dal Pos Gsm/Gprs, che ha un terminale portatile, abilitato a una Sim di telefonia mobile, al Pos Mobile (con cui è possibile pagare tramite carte di credito/bancomat, connettendo il Pos direttamente a uno smartphone o a un tablet). Per le prime tre tipologie i costi fissi all'anno dovrebbero aggirarsi sui euro, per l'ultima su euro. I costi variabili sono, invece, legati al numero e all'ammontare delle transazioni effettuate NIENTE SANZIONI Rifiuto del professionista senza conseguenze Nessuna sanzione è prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite Pos. Il Consiglio nazionale forense ha precisato che la normativa «non stabilisce affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi di Pos... ma solo che, nel caso il cliente voglia pagare con una carta di debito, il professionista sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento». Interpretazione avallata anche dal ministero dell'economia CREDITORE «IN MORA» Il cliente non paga più gli interessi La richiesta del cliente di pagare con il Pos vale come esatto adempimento dell'obbligazione pecuniaria (e non come esecuzione di una «prestazione diversa»). Pertanto, se il professionista non possiede la strumentazione Pos si crea la mora del creditore: il cliente si libera dall'obbligo di pagare gli interessi, ma resta obbligato a pagare il corrispettivo base, mentre l'esercente è tenuto a risarcire il debitore da eventuali danni L'ACCORDO PREVENTIVO Quando manca il Pos è utile l'accordo in anticipo In mancanza del Pos è possibile (anzi, consigliabile) che l'esercente si accordi preventivamente con il cliente in merito alla modalità di pagamento. Tale pattuizione può avvenire anche oralmente, risultando però (chiaramente) più semplice provare i termini dell'accordo se è scritto. Ciò è quanto consigliano numerose organizzazioni professionali come il Consiglio nazionale degli ingegneri e la Cna CHI PAGA I COSTI Aumento del prezzo sempre possibile Per non subire i costi legati alla strumentazione Pos, l'esercente può legittimamente aumentare il prezzo del bene o servizio da lui offerto. Il problema, se mai, è di carattere economico e di UNITELNews24 18

19 opportunità. In una fase di crisi come quella attuale non è consigliabile aumentare il prezzo dei servizi o delle prestazioni, anche per non rischiare di perdere i clienti. Viceversa, la presenza del Pos può essere pubblicizzata in chiave positiva IL LIMITE DI Nuovi obblighi in aggiunta a quelli del Dlgs 231/2007 Le previsioni in materia di Pos si aggiungono alle disposizioni del Dlgs 21 novembre 2007, n. 231, in tema di antiriciclaggio, cioè agli obblighi di verifica della clientela, di registrazione nonché di segnalazione di operazioni sospette (con sanzioni penali per chi non le rispetta), e al divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore per somme maggiori o uguali a euro (in caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa dall'uno al 40% della somma trasferita) Definite le regole per pagare i tirocini La Garanzia Giovani tenta di velocizzare le proprie procedure operative: sarà, infatti, l'inps ad occuparsi del pagamento dell'indennità ai tirocinanti coinvolti nel programma, per conto delle Regioni e delle Province autonome che faranno apposite convenzioni con l'istituto. Il messaggio 6789 diffuso il 3 settembre dall'istituto di previdenza ha dettato le linee guida da adottare nell'ambito delle competenze già affidate all'inps, sulla base della Determinazione commissariale del 7 agosto Facendo un passo indietro, il piano di attuazione della Garanzia Giovani (si ricorda, con risorse stanziate per 1,5 miliardi di euro) ha incluso tra le misure finanziabili per garantire un'offerta lavorativa ai soggetti under 25 in cerca di occupazione anche le borse di tirocinio, con la finalità di accrescere l'esperienza professionale e di favorire le opportunità di inserimento nel mercato del lavoro. Nell'ambito del sistema, sono le Regioni e le Province autonome che hanno il compito di effettuare le azioni di politica attiva ma proprio queste ultime hanno avanzato la volontà di affidare all'inps l'erogazione delle indennità di tirocinio. Alla data del 27 agosto scorso erano 17 le Regioni che avevano richiesto questo servizio. Proprio con la Determinazione del 7 agosto è stato invece definito lo schema di convenzione che stabilisce i dettagli operativi: in particolare, sarà il ministero del Lavoro a versare all'inps le risorse destinate alle Regioni interessate, per questo specifico capitolo di spesa; nella fase successiva del processo, le Regioni coinvolte comunicheranno all'inps il flusso di dati inerenti i beneficiari. Si tratta delle informazioni anagrafiche, dell'indirizzo del domicilio del giovane tirocinante, delle modalità di pagamento richieste per l'erogazione dell'indennità, del periodo di riferimento e dell'importo lordo complessivo da corrispondere. L'indennità di tirocinio non spetta ai percettori di sussidi a sostegno del reddito. La trasmissione dovrà avvenire utilizzando il Sistema Informativo Percettori, entro il 10 di ciascun mese (o secondo altre cadenze definite a livello regionale/provinciale) in relazione ai soggetti che hanno diritto di fruire dell'indennità nel mese precedente: la verifica dell'effettiva spettanza delle borse-lavoro ricade comunque sotto la responsabilità dei servizi regionali/provinciali, così come la correttezza dei dati forniti. Pertanto, eventuali istanze volte ad ottenere le indennità di tirocinio e gli eventuali ricorsi avverso la sussistenza o meno del diritto a percepire l'indennità stessa dovranno essere indirizzati dagli interessati direttamente alla Regione o alla Provincia autonoma di competenza. Nell'ipotesi in cui le somme in questione non venissero riscosse dai beneficiari, l'inps provvederà alla riemissione in pagamento, qualora sussistano le condizioni. Questa procedura sarà valida fino al 30 novembre 2018, entro e non oltre questa data sarà possibile effettuare l'ultimo pagamento da parte dell'inps. (Rota Porta Alessandro, Il Sole 24 ORE Norme e Tributi, 5 settembre 2014) UNITELNews24 19

20 Pubblica amministrazione Dimezzati permessi e distacchi sindacali Con la circolare n. 5/2014 del dipartimento della Funzione pubblica della presidenza del Consiglio dei ministri, resa nota il 20 agosto scorso, si è data attuazione alla riduzione del 50% delle prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni, prevista dall art. 7 del Dl n. 90/2014, decreto per la Semplificazione e la trasparenza della pubblica amministrazione, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014. La circolare firmata dal Ministro Madia è arrivata solo 2 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto legge e va a specificare il taglio, a partire dal 1 settembre, della metà dei contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali già attribuiti al personale delle pubbliche amministrazioni, in virtù dell obiettivo della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Per le Forze di polizia ad ordinamento civile e per il Corpo dei vigili del fuoco è previsto in luogo della riduzione del 50% la partecipazione di un solo rappresentante per sigla alle riunioni sindacali. La circolare chiarisce che la riduzione si applica alle prerogative sindacali riconosciute al personale di tutte le pubbliche amministrazioni, sia contrattualizzato che in regime di diritto pubblico. Per i distacchi sindacali spettanti alle singole associazioni rappresentative il contingente complessivo è diminuito del 50%, mentre non c è riduzione nelle ipotesi di attribuzione all associazione sindacale di un solo distacco. In seguito alla riduzione, è prevista una nuova ripartizione del contingente complessivo da determinare con le procedure contrattuali e negoziali. In seguito alla revoca del distacco il dipendente riprende il servizio ma può chiedere il trasferimento - con priorità rispetto ad altri - in altra sede, qualora dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto domicilio nell ultimo anno nella sede richiesta. Anche per i permessi sindacali retribuiti concessi ai dirigenti delle associazioni sindacali per l espletamento del loro mandato è previsto un taglio del 50% del monte ore complessivo. La circolare specifica poi che se le associazioni sindacali hanno già esaurito il contingente a disposizione, queste non potranno più essere autorizzate alla fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito. La riduzione del 50% non si applica invece ai permessi sindacali per le Rsu, nonché ad aspettative e permessi non retribuiti. (Moramarco Andrea Alberto, PubblicaAmministrazione24, 5 settembre 2014) Armonizzazione contabile al via dal 2015 Il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 (decreto correttivo al D.Lgs. 118/11), dopo l approvazione in Consiglio dei ministri nella seduta dell 8 agosto scorso, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2014 (S.O. n. 73L). Entra così in vigore la disciplina del sistema contabile che gli enti territoriali dovranno adottare a decorrere dal Non si è optato per un ulteriore proroga: il Governo ha mantenuto fede all impegno di dare avvio a regime alla riforma a partire dal L art. 80 del D.Lgs. 118/11 (come modificato dal decreto correttivo) stabilisce infatti che le disposizioni del D.Lgs. 118/11 (escluso il Tit. II già in vigore dal 2012) si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all esercizio 2015 e successivi, e le disposizioni del Tit. II si applicano a decorrere dall esercizio successivo a quello di entrata in vigore del D.Lgs Il D.Lgs. 126/14 ha tuttavia tenuto conto, almeno in parte, delle esigenze di garantire una maggiore gradualità nella passaggio all armonizzazione contabile, a fronte delle preoccupazioni emerse da più parti circa il forte impatto della riforma sui bilanci e sulle prassi contabili degli enti, preoccupazioni emerse anche nel corso del dibattito parlamentare che ha accompagnato il percorso UNITELNews24 20

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