ASPETTI LEGISLATIVI AMBIENTALI LA NORMATIVA AMBIENTALE: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

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1 ASPETTI LEGISLATIVI AMBIENTALI LA NORMATIVA AMBIENTALE: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 1

2 1 LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DEFINIZIONE QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PROCEDURA APPLICATIVA LIVELLO NAZIONALE IL PROCEDIMENTO DI VIA AL LIVELLO REGIONALE LE PRINCIPALI NOVITÀ IN TEMA DI PROCEDIMENTO DI VIA INTRODOTTE DAL D.LGS. 152/06 (CODICE DELL AMBIENTE) LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA INTRODUZIONE: QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PROCEDURA APPLICATIVA RELAZIONE TRA VIA E VAS RIFERIMENTI NORMATIVI: LEGISLAZIONE NAZIONALE, REGIONALE, EUROPEA

3 1 LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 1.1 DEFINIZIONE La Valutazione d'impatto ambientale (VIA) è una procedura tecnico-amministrativa di verifica della compatibilità ambientale di un progetto, introdotta a livello europeo con la Direttiva CEE 337/85, successivamente integrata dalla Direttiva 11/97CE. Obiettivo principale della VIA è di individuare, descrivere e valutare in maniera preventiva gli effetti sia diretti che indiretti di un progetto, e, delle sue principali alternative, compresa l alternativa zero, sull uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull aria, sul clima, sul paesaggio e sull interazione fra detti fattori, nonché, sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale attraverso una valutazione sulle condizioni per la realizzazione e l esercizio delle opere e degli impianti nel sito coinvolto nel progetto stesso. Infatti, la VIA si applica a singoli progetti di opere in una realtà territoriale specifica, avente un particolare contesto ambientale in termini di accettabilità, definendo gli effetti futuri dell intervento progettato. La disciplina si basa sul principio dell'azione preventiva, in base alla quale la migliore politica consiste nell'evitare fin dall'inizio l'inquinamento e le altre perturbazioni (danno ambientale) anziché combatterne successivamente gli effetti. Pertanto, la VIA segna il passaggio da una concezione riparatrice, basata su un sistema di ripristino del danno ambientale, ad una visione prevenzionistica degli impatti ambientali nella gestione del territorio e delle risorse naturali. Di conseguenza, la VIA può essere considerata come uno strumento di supporto decisionale tecnicopolitico, finalizzato a perseguire una serie di risultati. In primo luogo la realizzazione di una gestione ottimale delle risorse, attraverso il miglioramento della trasparenza delle decisioni pubbliche con l esame della stima del rapporto beneficio-danno all ambiente, sia sotto il profilo ecologico-ambientale, che quello economico-sociale. In secondo luogo la procedura VIA permette di verificare la sostenibilità di ogni singolo progetto rendendo possibile il suo inserimento ottimale nell'ambiente, ossia, consentendo la realizzazione di un bilanciamento concreto tra esigenze funzionali di progetto ed impatto sull'ambiente. Infine, occorre mettere in evidenza che nel perseguimento delle suddette finalità la procedura VIA garantisce la partecipazione di tutti gli attori sociali. In sintesi, quindi, emerge come la VIA possa considerarsi come lo strumento mediante il quale l'amministrazione Pubblica può: scegliere consapevolmente tra alternative diverse, motivando le proprie decisioni, al fine di addurre vantaggi per la collettività; compensare gli eventuali effetti negativi non evitabili, ovvero poter rinunciare all'opera qualora gli effetti siano tali da essere in grado di provocare all'ambiente danni irreversibili o alterazioni al di sopra delle soglie accettabili. 1.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Storicamente, la procedura di Valutazione d'impatto Ambientale (VIA) nasce negli Stati Uniti nel 1969 a seguito del National Environment Policy Act, una legge generale sull ambiente diretta ad accertare, ed eventualmente, qualora sia possibile, prevenire i danni che un determinato progetto può produrre all ambiente. In Europa, tale procedura è stata introdotta dalla Direttiva comunitaria 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, notificata agli Stati Membri il 3 luglio 1985 con la quale questi ultimi sono stati vincolati ad adottare, entro tre anni dalla 3

4 notifica, le necessarie misure interne di attuazione. Sempre nella predetta direttiva sono stati anche fissati ed istituzionalizzati gli scopi di tutela dell'ambiente e uniformità di legislazione degli Stati. L ambito di applicazione di tale direttiva è specificato nell art. 1 il quale recita: La presente direttiva si applica alla valutazione dell impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale importante. L art. 2 dispone che: Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, si prevista un autorizzazione e una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti nell articolo 4. La Direttiva VIA stabilisce, quindi, nel caso dei progetti sottoposti a valutazione, l obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie a garantire che vengano fornite dal soggetto proponente informazioni sulle caratteristiche dell ambiente. Tali informazioni devono essere documentate in modo sufficientemente completo con analisi, dati disponibili o appositamente rilevati, stime attendibili e modelli adeguati, tali da consentire di valutare lo stato di qualità dei vari comparti e componenti ambientali, prima e dopo la realizzazione del progetto, compresa l attuazione, il funzionamento e la gestione dell opera. In proposito occorre chiarire che con l espressione impatto ambientale si ricomprende ogni effetto sull ambiente, prodotto dalla realizzazione e dall esercizio dell intervento progettato, descrivibile in termini qualitativi e quantitativi, in relazione al consumo di risorse, alla produzione di emissioni (solide, liquide, gassose, elettromagnetiche, sonore), che comunque possano comportare interferenze, anche cumulative con i vari comparti ambientali (acqua, aria, suolo, salute umana, fauna, flora, ecosistemi), nonché il contesto socioculturale e percettivo potenzialmente interessati. Successivamente la predetta Direttiva è stata modificata dalla Direttiva 97/11/CE. Con l emanazione di tale Direttiva la VIA assume in maniera più specifica la funzione di strumento fondamentale di politica ambientale. È stato, infatti, messo in luce che la VIA debba essere effettuata per i progetti che possano avere un notevole impatto ambientale. L allegato I della predetta direttiva contempla le categorie di progetti per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale è obbligatoria. Tra le varie novità apportate dalla Direttiva del 1997 alla precedente Direttiva dell 1985 si ricorda l ampliamento del numero di progetti sottoposti a VIA. Infatti la Direttiva dell 1985 prevedeva nell allegato I 9 categorie di progetti mentre la più recente Direttiva del 1997 ne prevede 21. Inoltre, l art. 4 della Direttiva 97/11/CE prevede che ai fini dell esame del progetto caso per caso, o ai fini della fissazione di soglie a partire dalle quali la VIA è obbligatoria, venga realizzata una procedura basata sui criteri di selezione stabiliti nell allegato III (cd. screening procedure). Infine, l art. 5 della Direttiva 97/11/CE ha stabilito la possibilità per il committente di ottenere, prima di presentare la domanda di autorizzazione, un parere dell Autorità Competente sul contenuto e sull entità delle informazioni da fornire nell ambito della VIA (cd. scoping procedure). Il 26 maggio 2003 il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno approvato la Direttiva 2003/35/CE. 4

5 Tale Direttiva, in particolare, prevede la Partecipazione del pubblico nell elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica delle Direttive del consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all accesso alla giustizia. Attraverso la direttiva 2003/35/CE il legislatore comunitario ha avviato un percorso destinato a contribuire all'attuazione degli obblighi stabiliti dalla convenzione di Arhus, i quali, possono essere riassunti: nella partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e nell accesso alla giustizia nel quadro delle Direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio PROCEDURA APPLICATIVA Esaminando in maniera estremamente sintetica e schematica le fasi nelle quali si articola il procedimento della VIA innanzitutto occorre evidenziare che vi è una fase preliminare al procedimento di VIA (cd. scoping). In tale fase, nel caso in cui il proponente lo richieda, le Autorità competenti danno il proprio parere sul contenuto e l'ampiezza delle informazioni da fornire ai fini della VIA. Tali informazioni sono specificate nell'allegato IV alla direttiva. Successivamente, vi è l iniziativa, la quale trova impulso con la presentazione dello studio di impatto ambientale da parte del proponente. Il suddetto studio deve contenere: una descrizione del progetto, corredata da informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni; i dati necessari per l'individuazione e la valutazione dei principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente; una descrizione delle misure che si prevedono per evitare, ridurre e compensare rilevanti effetti negativi sull ambiente; una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con l'indicazione dei principali motivi di scelta subordinati alla valutazione dell'impatto ambientale; una sintesi non tecnica delle informazioni fornite. Quindi gli Stati membri provvedono a determinare le modalità di consultazione e a garantire la pubblicità della domanda di autorizzazione e dello studio di impatto ambientale. L attuazione della procedura di VIA in Italia si articola in due livelli: un livello nazionale ed un livello regionale LIVELLO NAZIONALE In Italia la procedura di VIA è stata introdotta dall'art. 6 della L. 349/1986, Istitutiva del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, tale norma ha dettato una disciplina temporanea e transitoria in materia di Valutazione impatto ambientale che attribuisce allo Stato - Ministro dell'ambiente di concerto con quello dei beni culturali e ambientali il potere di esprimere il giudizio di compatibilità ambientale sulla realizzazione delle opere rientranti nelle categorie elencate nell'allegato I Dir. 85/377/CEE. Successivamente sono state individuate con DPCM 10 agosto 1988 n. 377 Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente, e, con l emanazione del DPCM 27 dicembre 1988 sono state previste le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale. In particolare si ricorda che ai sensi della suddetta normativa i progetti delle opere sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla Regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. 5

6 Tale comunicazione contiene: l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente, i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. Inoltre, per realizzare l obiettivo prefissato dalla normativa europea della pubblicità della procedura volta all informazione e la partecipazione del pubblico, è previsto che l'annuncio dell'avvenuta comunicazione debba essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella Regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale. Il Ministro dell'ambiente sentita la Commissione VIA, istituita ai sensi dell art. 18 comma 5 della L. 67/88, modificata dall art. 6 L 93/01, e ascoltata la Regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali. Nel caso in cui il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. Qualora, nell'esecuzione delle opere, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere espresso sulla compatibilità ambientale, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei ministri. Qualsiasi cittadino essendo informato della procedura in corso, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, ai Ministeri competenti e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale. All esito delle predette fasi, acquisito il parere del Ministero dei beni culturali, della Commissione VIA e della Regione, verrà emanato il Decreto di compatibilità ambientale. Il DPCM 27 dicembre 1988, sopra citato, specifica, per tutte le categorie di opere di cui all art. 1 del DPCM n. 377/88, ossia per i progetti di massima delle opere stesse, che la domanda di pronuncia sulla compatibilità ambientale debba essere presentata dal Committente in tre copie al Ministero dell Ambiente e due rispettivamente al Ministero per i beni culturali ed ambientali ed alla Regione interessata. È specificato, inoltre, che tale domanda debba contenere: una sintesi non tecnica destinata all informazione del pubblico, gli elaborati di progetto, e, lo Studio di Impatto Ambientale (SIA). Nel dettaglio lo Studio di Impatto Ambientale si articola secondo tre quadri di riferimento: il primo programmatico: fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale precisando che il giudizio di compatibilità ambientale non ha ad oggetto la conformità dell'opera ai piani. Infatti, l'eventuale difformità dell'opera nei confronti degli strumenti urbanistici vigenti nell'area e delle relative destinazioni d'uso, non costituisce di per se una ragione discriminante per il rilascio della valutazione di impatto ambientale negativa che potrebbe essere superata con un onere implicito di fornire una specifica motivazione. 6

7 Il secondo quadro progettuale descrive le caratteristiche del progetto, la sua funzione specifica e le soluzioni tecniche adottate a seguito degli studi effettuati, le eventuali tipologie di processo, le alternative esaminate, le emissioni inquinanti, l'inquadramento nel territorio inteso come sito e come area vasta, le misure di mitigazione e di riequilibrio. Il terzo, ambientale, descrive i sistemi ambientali coinvolti, gli usi delle risorse, i livelli di qualità preesistenti per ciascuna componente ambientale, la stima degli impatti qualitativi e quantitativi dell'opera, definisce le modalità di gestione, controllo e monitoraggio ed i sistemi di intervento in caso di eventuali emergenze. Nel quadro ambientale sono indicate le componenti naturalistiche ed antropiche interessate (Atmosfera, Ambiente idrico, Suolo e sottosuolo, Vegetazione, flora e fauna, Ecosistemi, Rumore e Vibrazioni, Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, Salute pubblica, Paesaggio), le interazioni tra queste ed il sistema ambientale considerato nella sua globalità. Infine, deve essere allegata alla domanda la documentazione attestante l avvenuta pubblicazione ai sensi dell art. 1, comma 1, del DPCM 377/88. L esattezza e la veridicità della documentazione prodotta è attestata da apposita perizia giurata la resa dai professionisti iscritti agli albi professionali o da esperti che firmano lo studio di impatto ambientale. Il suddetto quadro normativo nazionale è stato successivamente ampliato a seguito dell introduzione di ulteriori norme, si ricorda, la legge obiettivo (Legge n. 443/01) ed il relativo decreto di attuazione in materia di infrastrutture e trasporti (D.Lgs n. 190/02) contenenti la finalità di accelerare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali, sia pubbliche sia private, considerate di importanza strategica per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. In particolare il D.Lgs. 190/02, e sue successive modifiche, all art. 17 ribadisce che la procedura di VIA per le opere di importanza strategica è disciplinata nel rispetto delle direttive comunitarie e definisce obbligatorio e vincolante il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, stabilendo che i progetti sottoposti a VIA statale sono disciplinati dalle norme nazionali vigenti, mentre le procedure sono descritte dettagliatamente nel provvedimento stesso. Per quanto riguarda le infrastrutture soggette a screening, o, a VIA regionale, viene individuata la disciplina speciale che regola la progettazione, l approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche stabilendo che il provvedimento di compatibilità ambientale è emesso dal CIPE, previa valutazione da esprimersi dalle regioni nei tempi e nei modi previsti dall art. 3. Si ricorda, inoltre, il D.L. n. 315/03, convertito in Legge n. 5/04, Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale, che modifica la composizione delle Commissioni VIA e VIA speciale, portando rispettivamente il numero dei membri da quaranta a trentacinque e da venti a diciotto, oltre il presidente; inoltre, integra la composizione delle stesse, ove ricorre un interesse regionale concorrente ovvero sussistano interessi regionali inerenti al governo del territorio, con un componente designato dalle Regioni o dalle Province autonome interessate al fine di consentire la partecipazione degli Enti territoriali coinvolti nel procedimento. Sull argomento altra normativa di particolare rilievo nazionale è la legge n. 239/04, Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, la Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, Legge n. 308/04, e, la Legge Comunitaria 2004, Legge n. 62/05, che hanno comportato l emanazione di dispositivi legislativi e regolamentari 7

8 Occorre evidenziare, in proposito, che l APAT al fine di coordinare ed integrare l intera normativa di riferimento in materia di VIA ha predisposto un rapporto tecnico recante Dispositivi legislativi internazionali, comunitari e nazionali in materia di VIA aggiornato al mese di giugno IL PROCEDIMENTO DI VIA AL LIVELLO REGIONALE Solo dopo 10 anni dalla emanazione della direttiva dell 85/337/CEE, la legislazione italiana, a completamento del quadro legislativo nazionale e in coerenza con il dettato delle direttive comunitarie, ha trasposto nell ordinamento nazionale la dovuta applicazione della VIA ai progetti elencati in allegato II della direttiva stessa, nonché alle altre opere assoggettate a procedure di valutazione di impatto ambientale in base ai singoli ordinamenti regionali, con l emanazione del DPR del 12 aprile 1996, poi integrato e corretto con il DPCM del 3 settembre 1999 e dal DPCM 1 settembre 2000, Atto di indirizzo e coordinamento che stabilisce condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di VIA da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Non rientrano nell ambito di applicazione di tale normativa gli interventi disposti in via d'urgenza, sia per la salvaguardia dell'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. L Atto di Indirizzo e Coordinamento all art. 1 suddivide le opere di cui all'allegato II della direttiva comunitaria in due allegati: al terzo comma dispone che l allegato A contiene l'elenco dei progetti assoggettati a procedura obbligatoriamente; al quarto comma indica che nell allegato B sono indicati i progetti ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e l'elenco dei progetti che se non ricadenti in aree naturali protette sono sottoposti a verifica di esclusione secondo le caratteristiche e l ubicazione del progetto. L art. 2 del D.P.R. 12 aprile 1996 si prefigge il raggiungimento di alcune finalità prioritarie. In primo luogo tale norma stabilisce che nei processi di formazione delle decisioni relative ai progetti presentati debbano essere considerati obiettivi: la protezione della salute umana, il miglioramento della qualità della vita umana, il mantenimento delle varietà delle specie e la conservazione della capacità di riproduzione dell ecosistema, in quanto risorsa essenziale di vita. In secondo luogo, il suddetto art. 2 del D.P.R. 12 aprile 1996, evidenzia la necessità di valutare per ciascun progetto gli effetti diretti ed indiretti sull uomo, la fauna e la flora, le acque il paesaggio, sui beni materiali e sul patrimonio culturale e ambientale. In terzo luogo, sempre nel suddetto articolo, è previsto che venga garantito, in ogni fase della procedura, lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente e l autorità competente, nonché l informazione e la partecipazione dei cittadini al procedimento. Infine, la disciplina normativa si propone di conseguire la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento degli atti delle valutazioni e degli atti autorizzativi in materia ambientale. Essenzialmente la procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dall art. 5 si articola in una prima fase di presentazione della domanda contente il progetto alla Provincia ed ai Comuni interessati, e, nel caso di aree naturali protette anche ai relativi Enti di gestione che devono esprimere il proprio parere nel termine di 60 giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine l autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale nei successivi 90 giorni anche in assenza dei predetti pareri. Il committente o l autorità proponente possono quindi richiedere o presentare eventuali integrazioni. 8

9 Successivamente, l Autorità competente può indire una o più Conferenze di Servizi. La procedura si conclude con un giudizio motivato In proposito occorre ricordare l art. 10 che disciplina la procedura di verifica del progetto presentato dal soggetto pubblico o privato, in relazione agli effetti che produrrà sull ambiente mettendo in luce che, qualora l autorità competente non si pronunci sulle caratteristiche del progetto entro 60 giorni, il progetto si intenderà automaticamente escluso dalla procedura. Inoltre, l art. 12 assegna alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di informare il Ministro dell ambiente per l adempimento degli obblighi relativi alla VIA transfrontaliera stabiliti dalla Convenzione di ESPOO stipulata il 25 febbraio 1991 e ratificata con legge n. 640 del 3 novembre Dopo aver esposto in maniera sintetica i punti essenziali relativi alle procedure VIA al livello regionale occorre rilevare che allo stato attuale molte Regioni non hanno ancora provveduto a fornirsi di una propria legge specifica in materia di VIA, e pertanto si sono limitate a recepire o ad applicare direttamente il D.P.R. 12 aprile LE PRINCIPALI NOVITÀ IN TEMA DI PROCEDIMENTO DI VIA INTRODOTTE DAL D.LGS. 152/06 (CODICE DELL AMBIENTE) Con l emanazione del D.lgs. 152/06 (Codice dell Ambiente) sono state introdotte in materia di procedura di Valutazione d Impatto Ambientale alcune novità legislative che hanno portato rilevanti riforme sia al procedimento di valutazione d impatto ambientale statale, che regionale attraverso la previsione di principi comuni ad entrambi i procedimenti. In particolare il titolo II del Codice dell Ambiente, superando una frammentazione normativa, articolata in una serie di discipline settoriali, ha predisposto una disciplina organica della materia della Valutazione d Impatto Ambientale. Relativamente alle fasi nelle quali si articola la VIA è possibile rilevare che tale nuovo decreto conferma integralmente l impostazione assunta nell ordinamento previgente, così come era dettata dalla Direttiva 85/337/CEE, e successive modifiche. Infatti, negli artt. 26 e ss. del D.Lgs. 152/06 vengono riportate le fasi di espletamento della procedura di valutazione d impatto ambientale, ossia: presentazione della domanda, partecipazione del pubblico, istruttoria, ed infine, la fase decisoria. Ancora, relativamente alle finalità di tale procedura autorizzatoria, l art. 24 del D.Lgs. 152/06 conferma l importanza che assumono, nella formazione delle decisioni per la realizzazione dei progetti contemplati negli allegati I e II delle predette direttive europee, alcuni obiettivi fondamentali, quali: proteggere la salute e di migliorare la qualità della vita umana, al fine di contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita, nonché gli obiettivi di garantire l'uso plurimo delle risorse naturali, dei beni pubblici destinati alla fruizione collettiva, e di assicurare lo sviluppo sostenibile gli effetti diretti ed indiretti della sua realizzazione sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale l informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento delle valutazioni e degli atti autorizzativi in materia ambientale. Passando, quindi, ad una breve e sommaria considerazione dei profili innovativi introdotti dal D.Lgs. 1152/06 al precedente sistema della procedura di valutazione d impatto ambientale l attenzione si rivolge, in primo luogo, in materia di VIA statale, ai soggetti ai quali deve essere inoltrato il progetto, lo studio d impatto e la sintesi non tecnica. Nello specifico tale documentazione deve essere presentata, quindi, oltre che al Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministero per i beni e le attività culturali e alla Regione 9

10 territorialmente interessata, e, in base all art. 6 del D.Lgs. 152/06 anche alla Commissione tecnicoconsultiva per le valutazioni ambientali, istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Sempre in tema di disposizioni specifiche per la VIA in sede statale l art. 35 del D.Lgs. 152/06 fissa un termine, laddove prevede al quarto comma che: Le regioni, le province ed i comuni interessati devono esprimere il loro parere entro sessanta giorni dalla data della trasmissione decorso tale termine, il giudizio di compatibilità può essere emesso anche in assenza dei predetti pareri. Inoltre, al fine di garantire che il giudizio di compatibilità ambientale si concluda in tempi certi, la nuova disciplina, contrariamente alla precedente, secondo la quale il silenzio in caso di inerzia del Consiglio dei Ministri veniva interpretato come assenso, prevede all art. 31 che: La procedura di valutazione di impatto ambientale deve concludersi con un giudizio motivato entro novanta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b), salvi i casi di interruzione e sospensione espressamente previsti. L'inutile decorso del termine di cui al comma 1, da computarsi tenuto conto delle eventuali interruzioni e sospensioni intervenute, implica l'esercizio del potere sostituivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad adempiere entro il termine di venti giorni, anche su istanza delle parti interessate. In difetto, per progetti sottoposti a valutazione d'impatto ambientale in sede statale, si intende emesso giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto. Per i progetti sottoposti a valutazione d'impatto ambientale in sede non statale, si applicano le disposizioni di cui al periodo precedente fino all'entrata in vigore di apposite norme regionali e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia. Sempre sul tema della VIA è interessante notare come la disciplina introdotta dal D.Lgs. 152/06 risulti essere, rispetto alla precedente, in maggior sintonia e coerenza con quanto disposto dal legislatore comunitario laddove prevede, sotto alcuni aspetti, maggior rigore e chiarezza. In particolare si ricorda l art. 4, comma quinto del D.Lgs. 152/06, il quale statuisce che: La procedura per la valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi ad essa sottoposti, presupposto o parte integrante del procedimento ordinario di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono nulli. Ed ancora, relativamente agli effetti del giudizio di compatibilità ambientale, si prevede all art. 40 comma 4, D.Lgs. 152/06, che: Nel caso di opere non realizzate almeno per il venti per cento entro tre anni dal giudizio di compatibilità ambientale, la procedura deve essere riaperta per valutare se le informazioni riguardanti il territorio e lo stato delle risorse abbiano subito nel frattempo mutamenti rilevanti. In ogni caso il giudizio di compatibilità ambientale cessa di avere efficacia al compimento del quinto anno dalla sua emanazione. D altro lato occorre rilevare che il D.Lgs. 152/06, nonostante le novità introdotte in tale settore ambientale, non ha consentito di superare la procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell Italia nel dicembre 2003 per il mancato recepimento nella normativa nazionale di alcune categorie di opere da sottoporre a VIA. Infatti, l allegato III alla II parte del D.Lgs. 152/06, al quale si rinvia per una conoscenza specifica di dettaglio, insiste nell escludere dalla procedure di VIA alcune categorie di opere. Infine, occorre precisare che la riforma normativa introdotta dal D.Lgs. 152/06 lascia invariate le disposizioni che disciplinano il procedimento speciale di valutazione di impatto ambientale contenuto nel D.Lgs 190/02, attuativo della predetta Legge Obiettivo. 10

11 2 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 2.1 INTRODUZIONE: QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO La Valutazione Ambientale Strategica è stata istituita con l emanazione della Direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS) concernente "la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale". Per Valutazione Ambientale Strategica si intende quel processo sistematico, applicabile ad azioni e iniziative relative a piani e programmi specifici, volto a considerare ed evidenziare le conseguenze ambientali positive e negative sull ambiente fisico, socioeconomico e culturale dei territori interessati, fin dalle prime fasi dei piani o programmi di elaborazione, al fine di evitare o minimizzare gli effetti negativi e rafforzare quelli positivi prima della loro adozione. Con l espressione piani e programmi si intendono quelli elaborati e/o adottati da un autorità a livello nazionale, regionale o locale, oppure, predisposti da un autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, o, ancora, previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. La direttiva comunitaria 2001/42/CE si pone delle finalità specifiche da raggiungere nell ottica di garantire un elevato livello di protezione dell ambiente per promuovere lo sviluppo sostenibile. In particolare la VAS costituisce, in primo luogo, uno strumento valutativo per la costruzione del processo di decisione e per la formazione degli indirizzi e delle scelte di pianificazione. Infatti, la valutazione ha lo scopo di prefigurare attraverso la stesura di un rapporto ambientale le opzioni alternative rispetto al raggiungimento di un obiettivo e di definire lo scenario migliore di sviluppo. In secondo luogo, la VAS si può considerare un meccanismo per instaurare il monitoraggio dei fenomeni e delle dinamiche ambientali, territoriali e socio-economiche in atto. In sostanza è possibile affermare quindi che la VAS diventa per il Piano/Programma, elemento: costruttivo, durante l elaborazione, e, per tutto lo sviluppo dalla fase della progettazione a quella di realizzazione, valutativo e gestionale. Pertanto, l elaborazione delle procedure individuate nella Direttiva 2001/42/CE rappresenta uno strumento di supporto sia per il proponente, che, per il decisore nella determinazione delle linee di indirizzo, in quanto fornisce opzioni alternative, mediante la determinazione dei possibili impatti delle azioni prospettate, per il raggiungimento di un obiettivo. Anche in relazione alla VAS, in virtù del principio di trasparenza ed a tutela degli interessi legittimi, è prevista una fase di partecipazione nel processo decisionale attraverso il coinvolgimento e la consultazione delle autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali, possano essere interessate agli effetti sull ambiente dovuti all applicazione dei piani e dei programmi e del pubblico che in qualche modo risulta interessato dall iter decisionale. Nel caso che l attuazione di un piano o programma in fase di preparazione possa avere effetti significativi transfrontalieri sono previste le consultazioni transfrontaliere con i Paesi terzi. In proposito occorre ricordare la quinta conferenza ministeriale Ambiente per l Europa tenutasi a Kiev (Ucraina) il 21 maggio 2003 all esito della quale è stato adottato il testo di protocollo alla Convenzione (Strategic Environmental Assessment) il quale ha ad oggetto la valutazione ambientale strategica in ambito transfrontaliero. 11

12 Sul piano nazionale la suddetta Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con il D.Lgs. 152/06 (Codice dell Ambiente). In via preliminare, occorre precisare che la disciplina nazionale prevista dal D.Lgs. 152/06 in materia di valutazione ambientale strategica non appare particolarmente in linea con le finalità previste dal legislatore europeo. Infatti, tale dettato normativo nazionale tende, fondamentalmente, a recepire la valutazione ambientale strategica in modo particolarmente conforme alla valutazione d impatto ambientale, senza evidenziarne le caratteristiche che rendono difformi le gli obiettivi, le finalità e le prospettive delle due procedure. Tale affermazione trova una prima conferma se si considera come la nuova disciplina introdotta con il Codice dell Ambiente in materia di VAS si articoli, come per le procedure di VIA, in disposizioni specifiche per la VAS in sede statale e regionale. L art. 15 del 152/06 dispone, infatti, al primo comma: Sono sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede statale i piani e programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato ; mente l art. 21 dello stesso decreto ricomprende nel campo di applicazione della VAS in sede regionale o provinciale i piani e programmi la cui approvazione compete alle regioni o agli enti locali. In particolare il legislatore nazionale all art. 5 comma primo, D.Lgs. 152/06, definisce il: procedimento di valutazione ambientale strategica - VAS: l'elaborazione di un rapporto concernente l'impatto sull'ambiente conseguente all'attuazione di un determinato piano o programma da adottarsi o approvarsi, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale di approvazione di un piano o programma e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione. Per evidenziare la funzione di tale istituto il richiamo normativo è all art. 4 D.Lgs. 152/06, laddove è previsto che tale procedura è volta a contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali nelle fasi di elaborazione, di adozione e di approvazione di determinati piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. Rimanendo in tema di definizioni occorre ricordare l art. 5, coma primo, lett. d) D.Lgs. 152/06, che qualifica come: piani e programmi: tutti gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottati o approvati da autorità statali, regionali o locali, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche; salvi i casi in cui le norme di settore vigenti dispongano altrimenti, la valutazione ambientale strategica viene eseguita, prima dell'approvazione, sui piani e programmi adottati oppure, ove non sia previsto un atto formale di adozione, sulle proposte di piani o programmi giunte al grado di elaborazione necessario e sufficiente per la loro presentazione per l'approvazione. Relativamente all ambito di applicazione la disciplina della Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell art. 7 D.Lgs. 152/06, comprende essenzialmente tre categorie di piani e programmi: di cui al comma 2, nonché, qualora possano avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, quelli di cui ai commi 3 e 4. Sono altresì sottoposte a valutazione ambientale strategica le modifiche di cui al comma Fatta salva la disposizione di cui al comma 3, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica: a) i piani e i programmi che presentino entrambi i requisiti seguenti: 1) concernano i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli; 2) contengano la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente; b) i piani e i programmi concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica. 12

13 3. Sono altresì sottoposti a valutazione ambientale strategica i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, contenenti la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti, pur non essendo sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alle presenti norme, possono tuttavia avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, a giudizio della sottocommissione competente per la valutazione ambientale strategica. 4. I piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche dei piani e programmi di cui ai commi 2 e 3 che siano già stati approvati sono sottoposti a valutazione ambientale strategica solo se possono avere effetti significativi sull'ambiente. 2.2 PROCEDURA APPLICATIVA Il procedimento di VAS viene avviato con la redazione e presentazione di un rapporto ambientale in cui vengono descritti e valutati gli effetti significativi sull ambiente conseguenti all attuazione del piano o del programma, oltre le ragionevoli alternative che potrebbero essere adottate. Tale rapporto è corredato da una sintesi non tecnica. L art. 9, comma 4 del D.Lgs. 152/06 prevede che Il proponente ha la facoltà di attivare una fase preliminare (scooping) allo scopo di definire, in contraddittorio con l autorità competente, le informazioni che devono essere fornite nel rapporto ambientale. Ai sensi dell art 10, D.lgs. 152/06 il rapporto ambientale e la proposta del piano o programma devono essere messi a disposizione del pubblico e delle autorità competenti in materia ambientale. Inoltre, lo stesso articolo prevede al comma quarto che: Entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione della notizia di avvenuto deposito e dell'eventuale pubblicazione in internet chiunque ne abbia interesse può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale depositati e pubblicizzati Entro lo stesso termine chiunque può presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi Il rapporto ambientale e i pareri del pubblico e delle autorità competenti in materia ambientale vengono presi in considerazione prima dell approvazione del piano o del programma. Inoltre, occorre osservare che la nuova disciplina introdotta con il D.Lgs. 152/06 ha previsto, al pari della procedura di VIA, anche in materia di VAS, ai sensi dell art. 12, comma secondo, D.Lgs. 152/06, che: In base agli esiti dell'esame e delle valutazioni l'autorità preposta alla valutazione ambientale, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'ultimo termine utile per la presentazione dei pareri emette il giudizio di compatibilità ambientale contenente un parere ambientale articolato e motivato che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del piano o del programma. Il giudizio di compatibilità ambientale può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del piano o programma valutato. In tali ipotesi, il giudizio è trasmesso al proponente con invito a provvedere alle necessarie varianti prima di ripresentare il piano o programma per l'approvazione. L'inutile decorso del termine di cui al presente comma implica l'esercizio del potere sostituivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad adempiere entro il termine di venti giorni, anche su istanza delle parti interessate. In difetto, per i piani e i programmi sottoposti a valutazione ambientale in sede statale, si intende emesso giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del piano o programma presentato. Per i piani e i programmi sottoposti a valutazione ambientale in sede non statale, si applicano le disposizioni di cui al periodo precedente fino all'entrata in vigore di apposite norme regionali e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia. In proposito occorre evidenziare che tale disposizione si applica ai procedimenti di VAS regionali fino all entrata in vigore delle norme delle Regioni e delle Province autonome. Analogamente alla procedura VIA, l art. 4 del D.Lgs. 152/06 prevede che: La procedura per la valutazione ambientale strategica costituisce, per i piani e programmi sottoposti a tale valutazione, parte integrante del procedimento 13

14 ordinario di adozione ed approvazione. I provvedimenti di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono nulli. Nel D.Lgs. 152/06 sono, inoltre, previste disposizioni specifiche in materia di VAS al livello statale (parte II, capo II), si ricorda la commissione tecnico consultiva per le valutazioni ambientali (artt. 6 e 17), e, regionale (parte II, capo III). 3. RELAZIONE TRA VIA E VAS La direttiva VAS non pregiudica l efficacia delle disposizioni della Direttiva 85/337/CEE né di qualsiasi altra disposizione della normativa comunitaria, infatti vi sono piani e programmi rispetto ai quali vige l obbligo di effettuare sia una VIA che una VAS. Di conseguenza gli Stati membri, al fine di evitare inutili duplicazioni potranno prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della normativa comunitaria. Per quanto concerne la differenza tra VIA e VAS è possibile rilevare che: la Valutazione di Impatto Ambientale si applica a singoli progetti in una realtà territoriale specifica e delimitata, in quanto interessata dal progetto stesso, mentre, la Valutazione Ambietale Strategica ha ad oggetto gli impatti ambientali strategici a livello di area geografica di riferimento del piano o del programma a cui ci si riferisce. Il D.Lgs. 152/06 prevede che la VAS agisca in modo integrato con la VIA secondo una sequenza procedimentale nella quale la precede. In particolare, in relazione ai meccanismi di coordinamento tra le procedure di VIA e VAS, ed al fine di attuare la semplificazione del procedimento VIA, l art. 33 D.Lgs. 152/06, prevede che: Per progetti di opere ed interventi da realizzarsi in attuazione di piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale strategica, e che rientrino tra le categorie per le quali è prescritta la valutazione di impatto ambientale, in sede di esperimento di quest'ultima costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi positivamente valutati in sede di valutazione di impatto strategico o comunque decisi in sede di approvazione del piano o programma. 4. RIFERIMENTI NORMATIVI: LEGISLAZIONE NAZIONALE, REGIONALE, EUROPEA LEGISLAZIONE NAZIONALE Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152: Norme in materia ambientale (GU n. 96/L del Suppl. Ordinario n. 88) Decreto Legislativo 17 agosto 2005, n. 189: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti, nonche' di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale. (GU n. 221 del Suppl. Ordinario n.157) Circolare 1 giugno 2005: Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio. Disposizioni concernenti il pagamento dello 0,5 per mille ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, come modificato dall'articolo 77, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le opere assoggettate alla procedura di VIA statale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1989, n (GU n. 143 del ) Legge 18 aprile 2005, n. 62: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria (GU n. 96 del S.O. n.76) Art. 19 (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente) Art. 30 (Recepimento dell'articolo 5, paragrafo 2, 14

15 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, in materia di valutazione di impatto ambientale) Legge 15 dicembre 2004 n. 308: Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione Circolare 18 ottobre 2004: Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio. Disposizioni concernenti il pagamento del contributo dello 0,5 per mille, ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, cosi' come modificato dall'articolo 77, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le opere assoggettate alla procedura di VIA Statale, di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n (GU n. 305 del ) Decreto 1 aprile 2004: Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio. Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale. (GU n. 84 del ) Legge 16 gennaio 2004, n. 5. Testo del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 268 del 18 novembre 2003), coordinato con la legge di conversione 16 gennaio 2004, n. 5, recante: "Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica.". (GU n. 13 del ) Decreto Legge 14 novembre 2003, n. 315: Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica. (GU n. 268 del ) (Convertito in L.n. 5/2004) Legge 31 ottobre 2003, n. 306: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria (GU n. 266 del Suppl. Ordinario n.173) ART. 15. (Recepimento dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati). Testo coordinato del Decreto-Legge 18 febbraio 2003, n.25: Testo del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2003), coordinato con la Legge di conversione 17 aprile 2003, n. 83: (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici". (GU n. 92 del ) Circolare 25 novembre 2002: Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio. Integrazione delle circolari 11 agosto 1989, 23 febbraio 1990, n. 1092/VIA/A.O.13.I e 15 febbraio 1996 del Ministero dell'ambiente, concernente "Pubblicita' degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilita' ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, modalita' dell'annuncio sui quotidiani". (GU n. 291 del ) Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n.190: Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale. Testo aggiornato e coordinato al D.L. 315 del 14 novembre 2003, recante :" Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica.", pubblicato su GU n. 268 del (GU n. 199 del Suppl. Ordinario n.174) Legge 9 aprile 2002, n. 55: Testo del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 34 del 9 febbraio 2002), coordinato con la legge di conversione 9 aprile 2002, n. 55 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: "Misure urgenti per garantire la sicurezza del 15

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