HELVETIA DOPPIA TUTELA AZIENDE Assicurazione di Gruppo per il Caso di Decesso o Invalidità Totale e Permanente

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1 SCHEDA SINTETICA Sommario HELVETIA DOPPIA TUTELA AZIENDE Assicurazione di Gruppo per il Caso di Decesso o Invalidità Totale e Permanente Il presente Fascicolo informativo contenente: Nota Informativa Condizioni Contrattuali Glossario Convenzione-polizza deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa Mod. V/67 Ed. 04/2010 Stampato il 09/04/2010 Pagina 1 di 46 Copia per Cliente

2 Nota Informativa NOTA INFORMATIVA Sommario A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali 2. Conflitto d interessi B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte 4. Premio C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 5. Costi 6. Misure e modalità di eventuali sconti 7. Regime fiscale applicabile al contratto D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 8. Modalità di perfezionamento del contratto 9. Ingressi ed uscite infrannuali di Assicurati in Convenzione 10. Riscatto e riduzione 11. Diritto di revoca 12. Diritto di recesso 13. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e per il rimborso dei ratei di premio 14. Legge applicabile al contratto 15. Lingua in cui è redatto il contratto 16. Reclami 17. Informativa in corso di contratto Mod. V/67 Ed. 04/2010 Stampato il Pagina 2 di 39 Copia per

3 Nota Informativa La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. La Nota Informativa si articola in quattro sezioni: A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Denominazione: Helvetia Vita S.p.A. (di seguito la Società), appartenente al Gruppo Assicurativo Svizzero Helvetia. Sede Legale e Direzione Generale: Via G.B. Cassinis 21, Milano (Italia) Recapito telefonico: Sito internet: Indirizzo direzione.vita@helvetia.it Autorizzazione: la Società è autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto ministeriale n del 2 Novembre 1987, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 Novembre 1987 ed è iscritta all Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n , mentre il Gruppo Assicurativo Svizzero Helvetia è iscritto all Albo dei Gruppi di Imprese di assicurazione al n Società di revisione: KPMG S.p.A. con sede in Via Vittor Pisani 25, Milano (Italia). 2. Conflitto di interessi Alla data di redazione della presente Nota Informativa non sono state rilevate situazioni di conflitto di interessi derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di Compagnie del Gruppo. In ogni caso, qualora in futuro dovessero presentarsi situazioni di conflitto di interessi, la Società si impegna ad operare in modo da non recare alcun pregiudizio ai Contraenti. B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE Convenzione e Polizza HELVETIA DOPPIA TUTELA AZIENDE è un assicurazione per il caso di morte o di invalidità totale e permanente di tipo collettivo di gruppo ; detta assicurazione, infatti, può essere stipulata mediante un accordo quadro (c.d. Convenzione ), in cui: Contraente sia l Azienda che ha stipulato la Convenzione con Helvetia Vita; Assicurato sia ciascun membro di una collettività intesa come gruppo di persone facenti parte della medesima Azienda Contraente e richiamate all interno del documento di Polizza; Polizza (o contratto) sia il documento che rende operante, con riferimento a ciascun Assicurato, la copertura assicurativa prevista dalla Convenzione. Il documento di Polizza viene emesso, la prima volta, congiuntamente alla Convenzione, successivamente - a condizione che la Convenzione sia in essere viene emesso in occasione di ogni rinnovo annuale della copertura assicurativa, nonché a fronte dell estensione a nuovi Assicurati della copertura medesima. Mod. V/67 Ed. 04/2010 Stampato il Pagina 3 di 39 Copia per

4 Nota Informativa Durata della polizza 3. Prestazioni assicurative La durata del contratto, intendendosi per tale l arco di tempo durante il quale operano le coperture assicurative è annuale, con rinnovo automatico al 31 Dicembre di ogni anno, fermi restando la durata della Convenzione (di cui all'art. 12 delle Condizioni Contrattuali "Comuni alle coperture assicurative") ed i limiti assuntivi sotto riportati. Prestazione in caso di decesso dell Assicurato In caso di decesso dell Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Società si impegna a corrispondere, ai Beneficiari designati, un importo pari al capitale assicurato, secondo quanto indicato in polizza. Ai fini della documentazione da produrre per la liquidazione del capitale assicurato si rimanda al successivo punto 13. In caso di sopravvivenza dell Assicurato alla data di scadenza della relativa posizione assicurativa inserita nella polizza collettiva, questa si intenderà estinta ed il relativo premio acquisito dalla Società. Esclusioni Le prestazioni assicurate di cui sopra sono garantite qualunque possa essere la causa del decesso dell Assicurato, senza limiti territoriali fermo restando che è escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da: dolo o colpa grave del Contraente o del Beneficiario; partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di decorrenza del contratto; incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) o altra patologia ad essa collegata qualora il decesso dell Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dall inserimento in Convenzione. Tale esclusione potrà essere annullata qualora l Assicurato si sottoponga, al momento dell inserimento in Convenzione o successivamente, allo specifico test Anti- HIV ed il risultato dello stesso sia negativo. Prestazione in caso di invalidità totale e permanente dell Assicurato In tutti i casi sopra descritti, la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso. Nel caso in cui si verifichi l invalidità totale e permanente di un Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Società si impegna a corrispondere, all'assicurato medesimo, il pagamento immediato del capitale assicurato indicato in polizza. Ai fini della documentazione da produrre per la liquidazione del capitale assicurato si rimanda al successivo punto 13. Definizione di invalidità totale e permanente Per invalidità totale e permanente si intende la perdita totale e permanente della capacità generica all esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e retribuibile, qualunque fosse la professione esercitata e a condizione che il grado di invalidità totale e permanente risulti pari o superiore al 66%. L invalidità totale e permanente deve essere stata causata da malattia organica o lesione fisica, oggettivamente accertabile ed indipendente dalla volontà dell Assicurato. Per il calcolo del grado di invalidità totale e permanente in caso di infortunio si conviene di adottare la tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n e successive modificazioni ed integrazioni. I capitali assicurati con la presente polizza sono quelli comunicati dal Contraente, stabiliti in base a criteri uniformi e sono indipendenti dalla volontà dei singoli Assicurati. Mod. V/67 Ed. 04/2010 Stampato il Pagina 4 di 39 Copia per

5 Nota Informativa Esclusioni Assunzione del rischio Le prestazioni assicurate di cui sopra sono garantite qualunque possa essere la causa dell'invalidità dell Assicurato, senza limiti territoriali fermo restando che sono esclusi dalla garanzia casi di invalidità totale e permanente che si verifichino dopo il 65 anno di età assicurativa dell Assicurato e quelli dipendenti da: dolo o colpa grave del Contraente o del Beneficiario; partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; tentato suicidio; infezione da virus HIV o ad altre patologie ad essa collegate; infortunio verificatosi sia in volo che in terra in dipendenza di viaggi aerei compiuti sia come militare sia come civile, fatta eccezione dei viaggi compiuti in qualità di passeggero su linee regolarmente istituite per il pubblico esercizio della navigazione aerea e su aeromobili plurimotore di proprietà di ditte o di privati, condotti da piloti professionisti con l esclusione, in tale ultima situazione, delle trasvolate oceaniche. La prestazione liquidata in caso di invalidità totale e permanente non è erogabile in caso di successivo decesso del medesimo Assicurato. All'atto della stipulazione o nel corso della durata della Convenzione, possono essere inclusi nell'assicurazione tutti gli appartenenti al gruppo aventi età assicurativa non inferiore a 18 anni e non superiore a 65 anni per il caso di invalidità totale e permanente o a 70 anni per il caso di decesso. Gli Assicurati aventi età assicurativa superiore a quelle sopra fissate (65 anni per il caso di invalidità totale e permanente o 70 anni per il caso di decesso), verranno inclusi nell'assicurazione a fronte di specifica richiesta rivolta dall'azienda alla Società e subordinatamente all'accettazione del rischio da parte della Società. Prima della conclusione del contratto, la Società cura l assunzione del rischio di ogni Assicurato mediante valutazione: delle sue abitudini di vita nonché delle attività lavorative e/o sportive praticate anche saltuariamente dall Assicurato stesso, attraverso la compilazione del questionario sullo stile di vita; del suo stato di salute, attraverso la compilazione del questionario sanitario. In funzione dell ammontare del capitale assicurato per singolo Assicurato la Società prevede, in alternativa alla compilazione del questionario sanitario, la sottoposizione dell Assicurato a visita medica e ad eventuali ulteriori accertamenti sanitari ritenuti indispensabili per la valutazione del rischio, secondo la tabella di seguito riportata. Si richiama la necessità di leggere le Avvertenze contenute nella polizza relative alla compilazione dei questionari sopra richiamati. La Società si riserva la facoltà di rifiutare l assunzione di alcune tipologie di rischio ovvero di prevederne comunque l assunzione, limitando la portata delle garanzie offerte e/o disponendo l applicazione di specifici sovrappremi. In sintesi riportiamo la documentazione necessaria per l assunzione del rischio in base al capitale che si intende assicurare e dell'età per ogni Assicurato: Mod. V/67 Ed. 04/2010 Stampato il Pagina 5 di 39 Copia per

6 Nota Informativa Età dell Assicurato Fino a 60 anni Oltre 60 anni Fino a Euro ,99 Sanitario Stile di vita Stile di vita Rapporto di visita medica Analisi completa del sangue Esame completo delle urine Capitale Assicurato e documentazione/esami da produrre Da Euro a Euro Stile di vita Rapporto di visita medica Analisi completa del sangue Esame completo delle urine Stile di vita Rapporto di visita medica Analisi completa del sangue Esame completo delle urine ECG a riposo Da Euro a Euro Stile di vita Rapporto di visita medica Analisi completa del sangue Esame completo delle urine Stile di vita Rapporto di visita medica Analisi completa del sangue Esame completo delle urine ECG a riposo Da Euro a Euro Stile di vita Rapporto di visita medica Analisi completa del sangue Esame completo delle urine Stile di vita Rapporto di visita medica Analisi completa del sangue Esame completo delle urine ECG a riposo e da sforzo massimale al cicloergometro PSA totale e Fress per assicurati maschi con età > 50 anni Oltre Euro Stile di vita Rapporto di visita medica Analisi completa del sangue Esame completo delle urine ECG a riposo e da sforzo massimale al cicloergometro PSA totale e Fress per assicurati maschi con età > 50 anni Stile di vita Rapporto di visita medica Analisi completa del sangue Esame completo delle urine ECG a riposo e da sforzo massimale al cicloergometro PSA totale e Fress per assicurati maschi con età > 50 anni Il contratto prevede una diversa tariffazione per un Assicurato di sesso maschile e per un Assicurato di sesso femminile, data la diversa probabilità di decesso. È di fondamentale importanza che ogni Assicurato ed il Contraente, all atto della stipula della polizza rendano dichiarazioni veritiere. Il rilascio di dichiarazioni inesatte può compromettere l efficacia del contratto. L indicazione inesatta dell età dell Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all età reale, delle somme assicurate. Mod. V/67 Ed. 04/2010 Stampato il Pagina 6 di 39 Copia per

7 Nota Informativa 4. Premio Il premio annuo di assicurazione per ogni Assicurato sarà determinato al termine di ciascun anno solare in base ai tassi di premio allegati, con riferimento all età assicurativa, al sesso dell Assicurato ed all importo del capitale assicurato, nonché in base ed eventuali variazioni intervenute sullo stile di vita e sul profilo sanitario dell Assicurato. I capitali assicurati sono quelli comunicati dal Contraente. Il premio è comprensivo delle spese di acquisizione, gestione e incasso del contratto (di cui al successivo punto 5). Nel caso di ingressi in assicurazione nel corso dell anno, si stabiliranno ratei di premio ottenuti considerando l età assicurativa dell Assicurato alla data di effettivo ingresso in collettiva e non al 31 dicembre, e riducendo il premio annuo in proporzione alla durata infrannuale della copertura. Per le uscite in corso d anno non dipendenti da decesso dell Assicurato, verrà rimborsato il rateo di premio, relativo al periodo infrannuale di mancata esposizione al rischio. Modalità di versamento del premio Il pagamento del premio avviene all atto della conclusione del contratto, presso l Intermediario a cui è assegnato il contratto, tramite: assegno non trasferibile intestato all intermediario; bonifico bancario sul conto corrente dell intermediario; carta di debito o di credito, se accettata dall intermediario; fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente. Per importi di premio superiori ad Euro il bonifico deve essere effettuato direttamente a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente bancario n , presso Intesa Sanpaolo Filiale 30, Milano Corso Lodi 102 IBAN IT49W inserendo come causale il numero di convenzione con la ragione sociale dell'azienda Contraente ed il nome del prodotto. È escluso il pagamento del premio in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate. Le tabelle che seguono riportano alcuni esempi di premio articolati in funzione di vari importi di capitale assicurato e distinti per sesso (femmina o maschio). Ciascuna tabella riporta inoltre una serie di combinazioni di premio che dipendono dall età dell Assicurato. Tabelle illustrative dei premi Tutti i premi indicati nelle tabelle non includono eventuali sovrappremi che potranno essere applicati dalla Società in ragione delle attività lavorative e/o sportive praticate anche saltuariamente dall Assicurato, come pure dello stato di salute del medesimo, verificabile soltanto dopo che l Assicurato stesso abbia reso le necessarie informazioni mediante compilazione del questionario sanitario o, nei casi previsti, si sia sottoposto a visita medica. Tutti i premi riportati nelle tabelle sono espressi in Euro e si riferiscono alla copertura dell intero anno solare. La tariffa non prevede l applicazione di diritti fissi. Gli importi sono arrotondati all unità di Euro superiore. Mod. V/67 Ed. 04/2010 Stampato il Pagina 7 di 39 Copia per

8 Nota Informativa Capitale Assicurato: Capitale Assicurato: Capitale Assicurato: Euro Euro Euro Età Premio Euro Premio Euro Premio Euro Età Età Maschio Femmina Maschio Femmina Maschio Femmina 58,00 29, ,00 57, ,00 114,00 62,00 37, ,00 74, ,00 148,00 75,00 51, ,00 101, ,00 202,00 113,00 77, ,00 153, ,00 306,00 197,00 132, ,00 264, ,00 528,00 C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 5. Costi 5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente Costi gravanti sul premio Costi % sul premio Note Costi di acquisto, gestione e incasso 20,00% - Spese di emissione 3,00% del premio versato con un massimo di Euro 77,47. Tali spese vengono trattenute dal premio solo in caso di recesso dal contratto. I costi applicati ai premi versati a titolo di acquisto, gestione e incasso ammontano ad una percentuale dello stesso pari al 20,00%. In caso di recesso, la Società ha diritto di trattenere dal premio l eventuale quota di premio relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto ed un ammontare pari al 3,00% del premio versato con un massimo di Euro 77,47 per le spese di emissione, come indicato al Punto Misure e modalità di eventuali sconti Il prodotto non consente sconti di premio. 7. Regime fiscale applicabile al contratto 7.1. Imposta sui premi I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. Mod. V/67 Ed. 04/2010 Stampato il Pagina 8 di 39 Copia per

9 Nota Informativa 7.2. Detraibilità fiscale dei premi Il trattamento fiscale applicabile ai premi versati per le assicurazioni per il caso di morte dipende dal regime fiscale dell'azienda Contraente Tassazione delle somme assicurate Le somme liquidate in caso di decesso o di invalidità totale e permanente dell Assicurato, a beneficiari persone fisiche, sono esenti dall IRPEF e dall imposta di successione. D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 8. Modalità di perfezionamento del contratto 8.1. Conclusione Il contratto si intende concluso all atto del perfezionamento della polizza, vale a dire nel momento in cui vengono apposte sulla polizza le firme della Società, del Contraente e di tutti gli Assicurati, ed il Contraente provvede contestualmente al pagamento del premio complessivo Decorrenza A condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto, le prestazioni assicurate dall assicurazione collettiva sono operanti dalle ore 24 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza. 9. Ingressi e uscite infrannuali di Assicurati in Convenzione Nel caso di ingressi in assicurazione nel corso dell anno, si stabiliranno ratei di premio ottenuti considerando l età assicurativa dell Assicurato alla data di effettivo ingresso in collettiva e non al 31 dicembre e riducendo il premio annuo in proporzione alla durata infrannuale della copertura. Per le uscite in corso d anno non dipendenti da decesso dell Assicurato, verrà rimborsato il rateo di premio, relativo al periodo infrannuale di mancata esposizione al rischio. 10. Riscatto e riduzione Riscatto e riduzione non sono previsti per questa tipologia contrattuale. 11. Diritto di revoca Non previsto in quanto la sottoscrizione del documento di polizza da parte della Società, del Contraente nonché di tutti gli Assicurati, ed il contestuale pagamento del premio complessivo da parte del Contraente stesso, comportano la conclusione del contratto. 12. Diritto di recesso Il Contraente può recedere dalla convenzione entro 30 giorni dalla conclusione della stessa, inviando comunicazione scritta alla Società, con lettera raccomandata A/R indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A Operations Vita Linea Aziende - Via G. B. Cassinis 21, Milano (Italia) contenente gli elementi identificativi del contratto. Mod. V/67 Ed. 04/2010 Stampato il Pagina 9 di 39 Copia per

10 Nota Informativa Il recesso ha l effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dalla convenzione con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, provvederà a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto, trattenendo le eventuali imposte di legge, l eventuale quota di premio relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto ed un ammontare pari al 3,00% del premio versato con un massimo di Euro 77,47 per le spese di emissione del contratto. Liquidazione prestazioni 13. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e per il rimborso dei ratei di premio. Per ogni richiesta di liquidazione relativa o al decesso o all'invalidità totale e permanente dell Assicurato dovrà essere consegnata dal Contraente all Intermediario presso cui è stata sottoscritta la polizza ovvero inviata alla Società a mezzo lettera raccomandata A/R corredata dai seguenti documenti, riportati anche sull apposito modulo allegato al Fascicolo informativo. In particolare: In caso di decesso dell Assicurato: certificato di decesso dell Assicurato; codice fiscale e fotocopia di un valido documento d identità degli aventi diritto e del legale rappresentante; decreto del Giudice Tutelare se l avente diritto è persona giuridicamente incapace (minore d età, interdetto, ecc.); denuncia, tramite lettera raccomandata A/R, da inviare entro 60 giorni dalla data in cui si è verificato il decesso dell Assicurato; atto notorio (ovvero dichiarazione sostitutiva) per l individuazione degli aventi diritto (da cui risulti che l Assicurato è deceduto senza lasciare testamento) e/o copia del testamento dell Assicurato; relazione del medico curante dell Assicurato circa le cause del decesso ed eventuali precedenti patologici; copia integrale della cartella clinica relativa ad eventuali ricoveri dell Assicurato presso Ospedali e/o Case di Cura; copia integrale degli atti della Polizia Giudiziaria intervenuta se il decesso è connesso a causa violenta. In caso di invalidità totale e permanente dell Assicurato: denuncia, tramite lettera raccomandata A/R, da inviare entro 60 giorni dalla data in cui si è verificata l invalidità totale e permanente dell Assicurato; ritardo nel riconoscimento dell invalidità totale e permanente da parte dell INPS, dell INAIL, di altro ente previdenziale o di una Azienda Sanitaria Locale: si applica l accertamento autonomo sulla base di quanto previsto al successivo Art. 3 e seguenti; copia integrale della cartella clinica relativa ad eventuali ricoveri dell Assicurato presso Ospedali e/o Case di Cura. Per una più celere procedura di pagamento degli importi spettanti ai Beneficiari è necessario ottenere il codice/i IBAN della Banca del Beneficiario/i. La Società si riserva di chiedere ulteriore documentazione a fronte di particolari esigenze istruttorie. Resta inteso che le spese relative all acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. Mod. V/67 Ed. 04/2010 Stampato il Pagina 10 di 39 Copia per

11 Nota Informativa Rimborso ratei di premio In caso di uscita dall'assicurazione di una testa assicurata che avvenga in corso dell'anno per causa non imputabile al decesso o all'invalidità, il Contraente può ottenere il rimborso del relativo rateo di premio inviando alla Società la seguente documentazione: richiesta rimborso del Contraente firmata dal Legale Rappresentante; copia della lettera di dimissioni dell'assicurato; codice IBAN della banca del Contraente. La Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione sopra riportata (ovvero dalla data di ricevimento presso l intermediario interessato, se anteriore). Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei beneficiari. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Società è entrata in possesso della documentazione completa. 14. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l applicazione di una diversa legislazione, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano. In virtù dell applicazione della Legge italiana è previsto che: il Beneficiario, per effetto della designazione, acquista un diritto proprio nei confronti della Società e delle somme da questa corrisposte a seguito del decesso dell Assicurato, che pertanto non rientrano nell asse ereditario (art del Codice Civile); le somme corrisposte dalla Società al Beneficiario in virtù di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili (art del Codice Civile); i diritti derivanti dai contratti di assicurazione si prescrivono in due anni dal verificarsi dell evento su cui i diritti stessi si fondano (art del Codice Civile). 15. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto ed ogni altro documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana: le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione. 16. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Helvetia Vita S.p.A. Ufficio Reclami Via G.B. Cassinis 21, Milano (Italia). Fax: Indirizzo reclami@helvetia.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Società nel termine massimo di quarantacinque giorni, è possibile rivolgersi a: ISVAP Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, Roma (Italia) Telefono Fax: o corredando l esposto delle informazioni e dei documenti di seguito indicati: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; Mod. V/67 Ed. 04/2010 Stampato il Pagina 11 di 39 Copia per

12 Nota Informativa individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo eventualmente presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre che la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti. Nel caso in cui, per scelta delle parti, la legge applicabile al contratto sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere indirizzati all Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l Autorità competente ed il reclamante. 17. Informativa in corso di contratto La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente Nota informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. ********** Helvetia Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. L Amministratore Delegato e Direttore Generale Fabio Bastia Mod. V/67 Ed. 04/2010 Stampato il Pagina 12 di 39 Copia per

13 CONDIZIONI CONTRATTUALI La presente Convenzione è disciplinata dalle: CONDIZIONI CONTRATTUALI comuni alle Coperture Assicurative CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLA COPERTURA in caso di decesso; CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLA COPERTURA in caso di invalidità totale e permanente e dalle: NORME DI LEGGE per quanto non espressamente disciplinato. Mod. V/67 Ed. 04/2010 Stampato il Pagina 13 di 39 Copia per

14 Condizioni Contrattuali COMUNI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE Tra l Azienda Contraente la collettiva ed Helvetia Vita S.p.A. viene stipulata la presente Convenzione avente lo scopo di garantire un capitale in caso di decesso o di invalidità totale e permanente dell Assicurato, come specificato nelle Condizioni Contrattuali della "Copertura in caso di decesso" e della "Copertura in caso di invalidità totale e permanente" di seguito riportate. Art. 1 - Obblighi della Società Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla Convenzione e dai documenti di polizza dalla medesima firmati. Art. 2 Prestazioni assicurate L assicurazione di gruppo per il caso di decesso o di invalidità totale e permanente relativa ad un gruppo omogeneo di persone di un Azienda, è una assicurazione collettiva mono-annuale, con rinnovo annuale, che garantisce, per la durata della Convenzione, la copertura del rischio di decesso o di invalidità totale e permanente ad un gruppo di Assicurati. Più precisamente tale assicurazione presuppone: un unico Contraente (l Azienda) ed un unico accordo quadro (la Convenzione); che tale contratto garantisca tutte ed esclusivamente le persone dell Azienda, appartenenti al gruppo indicato in polizza, che costituiscono gli Assicurati della Convenzione; che i Beneficiari in caso di decesso o in caso di sopravvenuta invalidità totale e permanente di ciascun Assicurato siano i soggetti designati in polizza. Nel caso in cui si verifichi il decesso o l invalidità totale e permanente dell Assicurato, la Società si impegna a liquidare, ai Beneficiari designati, un importo pari al capitale assicurato. La copertura per il caso di decesso è valida qualunque possa esserne la causa, tranne quelle indicate nell art. 2 delle Condizioni Contrattuali della copertura in caso di decesso, senza limiti territoriali. Il rischio di invalidità totale e permanente è invece disciplinato dalle Condizioni Contrattuali della copertura in caso di invalidità totale e permanente. La prestazione erogata in caso di invalidità totale e permanente non sarà successivamente erogata in caso di decesso dell Assicurato. I capitali assicurati con la presente Convenzione sono quelli comunicati dal Contraente, stabiliti in base a criteri uniformi indipendenti dalla volontà dei singoli Assicurati. Art. 3 - Conclusione ed entrata in vigore dell assicurazione La Convenzione si intende conclusa all atto del perfezionamento della polizza, vale a dire nel momento in cui vengono apposte sulla polizza le firme della Società, del Contraente e di tutti gli Assicurati, ed il Contraente provvede contestualmente al pagamento del premio complessivo. A condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto, le prestazioni assicurate dall assicurazione collettiva sono operanti dalle ore 24 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza. Art. 4 Clausola di ripensamento Il Contraente può recedere dalla presente Convenzione entro 30 giorni dalla conclusione della stessa, inviando comunicazione scritta alla Società, con lettera raccomandata A/R indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A Operations Vita Linea Aziende - Via G. B. Cassinis 21, Milano (Italia) contenente gli elementi identificativi della Convenzione. Mod. V/67 Ed. 04/2010 Stampato il Pagina 14 di 39 Copia per

15 Condizioni Contrattuali Il recesso ha l effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dalla convenzione con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, provvederà a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto, trattenendo le eventuali imposte di legge, l eventuale quota di premio relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto ed un ammontare pari al 3,00% del premio versato con un massimo di Euro 77,47 per le spese di emissione del contratto. Art. 5 - Documentazione inerente lo stato di salute e lo stile di vita degli Assicurati In funzione dell ammontare del capitale assicurato e dell'età per singolo Assicurato la Società prevede la compilazione del questionario sanitario) o, alternativamente, la sottoposizione dell Assicurato a visita medica e ad eventuali ulteriori accertamenti sanitari ritenuti indispensabili per la valutazione del rischio) e del questionario sullo stile di vita. Gli oneri degli accertamenti sanitari sono a carico del Contraente e la documentazione da produrre è la seguente: Mod. V/67 Ed. 04/2010 Stampato il Pagina 15 di 39 Copia per

16 Condizioni Contrattuali Età dell Assicurato Fino a 60 anni Oltre 60 anni Fino a Euro ,99 Sanitario Stile di vita Stile di vita Rapporto di visita medica Analisi completa del sangue Esame completo delle urine Capitale Assicurato e documentazione/esami da produrre Da Euro a Euro Stile di vita Rapporto di visita medica Analisi completa del sangue Esame completo delle urine Stile di vita Rapporto di visita medica Analisi completa del sangue Esame completo delle urine ECG a riposo Da Euro a Euro Stile di vita Rapporto di visita medica Analisi completa del sangue Esame completo delle urine Stile di vita Rapporto di visita medica Analisi completa del sangue Esame completo delle urine ECG a riposo Da Euro a Euro Stile di vita Rapporto di visita medica Analisi completa del sangue Esame completo delle urine Stile di vita Rapporto di visita medica Analisi completa del sangue Esame completo delle urine ECG a riposo e da sforzo massimale al cicloergometro PSA totale e Fress per assicurati maschi con età > 50 anni Oltre Euro Stile di vita Rapporto di visita medica Analisi completa del sangue Esame completo delle urine ECG a riposo e da sforzo massimale al cicloergometro PSA totale e Fress per assicurati maschi con età > 50 anni Stile di vita Rapporto di visita medica Analisi completa del sangue Esame completo delle urine ECG a riposo e da sforzo massimale al cicloergometro PSA totale e Fress per assicurati maschi con età > 50 anni Qualora gli esiti degli accertamenti sanitari di ogni Assicurato, necessari in base a quanto sopra riportato, risultassero tutti nella norma, la singola posizione assicurativa sarà assunta a rischio standard; nel caso vi fossero risultati fuori norma, la posizione assicurativa potrà essere assunta dalla Società ed entrare in Convenzione con l aggiunta di un sovrappremio sanitario a copertura del rischio maggiorato. Il Contraente avrà facoltà di rifiutare l applicazione del sovrappremio, ed in tale caso il rischio non sarà accettato e l Assicurato non entrerà in Convenzione. Art. 6 - Dichiarazioni del Contraente e degli Assicurati E di fondamentale importanza che ogni Assicurato ed il Contraente rendano dichiarazioni veritiere all atto della stipula della Convenzione e che comunichino, ai fini Mod. V/67 Ed. 04/2010 Stampato il Pagina 16 di 39 Copia per

17 Condizioni Contrattuali di ogni rinnovo annuale delle polizze collegate alla Convenzione, le variazioni dello stato di salute o dello stile di vita degli Assicurati nel frattempo intervenute. Resta inteso invece che le variazioni intervenute in corso d anno non rilevano ai fini della copertura assicurativa in essere per quell anno. Trascorsi sei mesi dall entrata in vigore dell assicurazione, il contratto non è contestabile per le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o degli Assicurati, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o malafede. L indicazione inesatta dell età dell Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all età reale, delle prestazioni assicurate. Art. 7 - Limiti di età All atto della sottoscrizione o nel corso della durata della Convenzione, possono essere inclusi nell assicurazione tutti gli appartenenti al gruppo aventi età assicurativa non inferiore a 18 anni e non superiore a 65 anni per il caso di invalidità totale e permanente o a 70 anni per il caso di decesso. Gli Assicurati aventi età assicurativa superiore a quelle sopra fissate, verranno inclusi nell assicurazione a fronte di specifica richiesta rivolta dall Azienda alla Società e subordinatamente all accettazione del rischio da parte della Società stessa. Art. 8 - Pagamento del premio E prevista una diversa tariffazione per Assicurati di sesso maschile o femminile per tenere conto delle loro specificità in materia di mortalità. Il premio annuo di assicurazione per ogni Assicurato sarà determinato al 31 dicembre di ogni anno (per la copertura per l anno solare successivo) in base ai tassi di premio allegati, con riferimento all età assicurativa raggiunta dall Assicurato, al sesso dell Assicurato ed all importo del capitale da assicurare. Con riferimento al premio, in caso di accertamento dell invalidità totale e permanente dell Assicurato, si rimanda a quanto previsto dall Art. 12 delle Condizioni Contrattuali della copertura in caso di invalidità totale e permanente. Nel caso di ingressi in assicurazione nel corso dell anno, si stabiliranno ratei di premio ottenuti considerando l età assicurativa dell Assicurato alla data di effettivo ingresso in collettiva e non al 31 dicembre, e riducendo il premio annuo in proporzione alla durata infrannuale della copertura. Per le uscite in corso d anno non dipendenti da decesso o da invalidità totale e permanente dell Assicurato, verrà rimborsato il rateo di premio, al netto delle eventuali imposte e delle spese previste, relativo al periodo infrannuale di mancata esposizione al rischio. Il premio deve essere pagato alla scadenza prestabilita contro quietanza emessa dalla Società presso l Intermediario cui è assegnato il contratto. Resta inteso che un versamento di somme parziali non costituisce pagamento di premio. Il pagamento del premio può avvenire tramite: assegno non trasferibile intestato all intermediario; bonifico bancario sul conto corrente dell intermediario; carta di debito o di credito, se accettata dall intermediario; fermo restando che le relative spese gravano direttamente sul Contraente. Per importi di premio superiori ad Euro il bonifico deve essere effettuato direttamente a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente bancario n , presso Intesa Sanpaolo Filiale 30, Milano Corso Lodi 102 IBAN IT49W inserendo come causale il numero di convenzione con la ragione sociale dell'azienda Contraente ed il nome del prodotto. Mod. V/67 Ed. 04/2010 Stampato il Pagina 17 di 39 Copia per

18 Condizioni Contrattuali È escluso il pagamento del premio in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate. Art. 9 Beneficiari Se il Contraente designa i Beneficiari può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere modificata o revocata nei seguenti casi: dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; dopo che, verificatosi l evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. Nel primo caso le operazione di pegno o vincolo del contratto richiedono l assenso scritto dei Beneficiari. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche debbono essere comunicate alla Società per iscritto o disposte per testamento. Art Pagamenti della Società Ogni richiesta di liquidazione conseguente al decesso o all invalidità totale e permanente dell Assicurato dovrà essere consegnata dal Contraente all Intermediario presso cui è stata sottoscritta la polizza, ovvero inviata alla Società a mezzo lettera raccomandata A/R corredata dai documenti di seguito riportati, contenuti anche sull apposito modulo allegato al Fascicolo informativo. In particolare: In caso di decesso dell Assicurato: certificato di decesso dell Assicurato; codice fiscale e fotocopia di un valido documento d identità degli aventi diritto e del legale rappresentante; decreto del Giudice Tutelare se l avente diritto è persona giuridicamente incapace (minore d età, interdetto, ecc.); denuncia, tramite lettera raccomandata A/R, da inviare entro 60 giorni dalla data in cui si è verificato il decesso dell Assicurato; atto notorio (ovvero dichiarazione sostitutiva) per l individuazione degli aventi diritto (da cui risulti che l Assicurato è deceduto senza lasciare testamento) e/o copia del testamento dell Assicurato; relazione del medico curante dell Assicurato circa le cause del decesso ed eventuali precedenti patologici; copia integrale della cartella clinica relativa ad eventuali ricoveri dell Assicurato presso Ospedali e/o Case di Cura; copia integrale degli atti della Polizia Giudiziaria intervenuta se il decesso è connesso a causa violenta. In caso di invalidità totale e permanente dell Assicurato: denuncia, tramite lettera raccomandata A/R, da inviare entro 60 giorni dalla data in cui si è verificata l invalidità totale e permanente dell Assicurato; ritardo nel riconoscimento dell invalidità totale e permanente da parte dell INPS, dell INAIL, di altro ente previdenziale o di una Azienda Sanitaria Locale: si applica l accertamento autonomo sulla base di quanto previsto al successivo Art. 3 e seguenti; copia integrale della cartella clinica relativa ad eventuali ricoveri dell Assicurato presso Ospedali e/o Case di Cura. Per una più celere procedura di pagamento degli importi spettanti ai Beneficiari è necessario ottenere il codice/i IBAN della Banca del Beneficiario/i. Mod. V/67 Ed. 04/2010 Stampato il Pagina 18 di 39 Copia per

19 Condizioni Contrattuali La Società si riserva di chiedere ulteriore documentazione a fronte di particolari esigenze istruttorie. Resta inteso che le spese relative all acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. La Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione sopra riportata (ovvero dalla data di ricevimento presso l intermediario interessato, se anteriore). Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei beneficiari. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Società è entrata in possesso della documentazione completa. Art Cessione, pegno, vincolo, riscatto e prestiti Il Contraente non può cedere ad altri il contratto, ma può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione su appendice al testo contrattuale. Il contratto non prevede né la possibilità di riscatto né la possibilità di concedere prestiti. Art Durata della Convenzione La Convenzione ha una durata di 5 anni e si rinnova automaticamente di volta in volta alla scadenza, per periodi di uguale durata, in mancanza di diversa volontà espressa da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza della stessa. Resta inteso che eventuali modifiche, stabilite dalle Autorità di Controllo alle presenti Condizioni, troveranno automatica applicazione fin dalla prima ricorrenza annuale della data di effetto della Convenzione, successiva alla data delle modifiche. Art Modifiche alla Convenzione Modifiche alla Convenzione rese necessarie da fatti oggettivi, estranei alla volontà delle parti, che dovessero intervenire in qualsiasi momento e che rendano parzialmente inapplicabili le condizioni concordate, saranno oggetto di una ulteriore negoziazione. Art Dovere del Contraente Qualora gli Assicurati siano portatori di un interesse alla prestazione assicurata, in quanto i rispettivi aventi causa sono designati quali Beneficiari della Convenzione, il Contraente dovrà consegnare copia delle presenti Condizioni Contrattuali a ciascun Assicurato. Art Foro competente Per le controversie giudiziarie relative al presente contratto è competente l Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente. Mod. V/67 Ed. 04/2010 Stampato il Pagina 19 di 39 Copia per

20 Condizioni Contrattuali Copertura in caso di decesso Art. 1 Prestazioni assicurate In base al presente contratto la Società si impegna ad erogare, in caso di decesso dell Assicurato prima della scadenza della relativa posizione assicurativa, un importo, ai Beneficiari designati, pari al capitale assicurato indicato in polizza. Ai fini della documentazione da produrre per la liquidazione del capitale assicurato si rimanda al precedente Art. 10 delle Condizioni Contrattuali comuni alle coperture assicurative. In caso di sopravvivenza dell Assicurato alla data di scadenza della relativa posizione assicurativa inserita nella polizza collettiva, questa si intenderà estinta ed il relativo premio acquisito dalla Società. Art. 2 - Delimitazione dell assicurazione ed esclusioni Le prestazioni assicurate relative al caso di decesso dell Assicurato, di cui al precedente art. 1, sono garantite qualunque possa essere la causa del decesso dell Assicurato, senza limiti territoriali. È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da: dolo o colpa grave del Contraente o del Beneficiario; partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di decorrenza del contratto; incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) o altra patologia ad essa collegata qualora il decesso dell Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dall inserimento in Convenzione. Tale esclusione potrà essere annullata qualora l Assicurato si sottoponga, al momento dell inserimento in Convenzione o successivamente, allo specifico test Anti- HIV ed il risultato dello stesso sia negativo. In tutti i casi sopra descritti, la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso. Mod. V/67 Ed. 04/2010 Stampato il Pagina 20 di 39 Copia per

21 Condizioni Contrattuali Copertura in caso di invalidità totale e permanente Per invalidità totale e permanente si intende la perdita totale e permanente della capacità generica all esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e retribuibile, qualunque fosse la professione esercitata e a condizione che il grado di invalidità totale e permanente risulti pari o superiore al 66%. L invalidità totale e permanente deve essere stata causata da malattia organica o lesione fisica, oggettivamente accertabile ed indipendente dalla volontà dell Assicurato. Per il calcolo del grado di invalidità totale e permanente in caso di infortunio si conviene di adottare la tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n e successive modifiche ed integrazioni. Art. 1 Prestazioni assicurate In base al presente contratto la Società si impegna ad erogare, in caso di invalidità totale e permanente dell Assicurato prima della scadenza della relativa posizione assicurativa, un importo, all Assicurato stesso, pari al capitale assicurato indicato in polizza. Ai fini della documentazione da produrre per la liquidazione del capitale assicurato si rimanda al precedente Art. 10 delle Condizioni Contrattuali comuni alle coperture assicurative. La prestazione liquidata in caso di invalidità totale e permanente non è erogabile in caso di successivo decesso del medesimo Assicurato in quanto la prima liquidazione comporta l'estinzione della singola posizione assicurativa. In caso di sopravvivenza dell Assicurato alla data di scadenza della relativa posizione assicurativa inserita nella polizza collettiva, senza che si sia manifestata alcuna invalidità totale e permanente non è prevista alcuna prestazione a carico della Società ed il premio resta acquisito dalla Società stessa. Art. 2 Accertamento dell invalidità totale e permanente A seguito del riconoscimento dell invalidità totale e permanente, il Contraente o l Assicurato hanno la facoltà di richiedere la liquidazione del capitale assicurato dalla presente copertura. L accertamento dell invalidità totale e permanente avviene in uno dei modi seguenti: a) riconoscimento da parte dell INPS della pensione di inabilità: ai sensi della presente polizza, l invalidità totale e permanente si considera accertata; b) primo riconoscimento da parte dell INPS dell assegno ordinario di invalidità totale e permanente e interruzione del rapporto di lavoro: ai sensi della presente polizza, l invalidità totale e permanente si considera accertata; c) primo riconoscimento da parte dell INPS dell assegno ordinario di invalidità totale e permanente e prosecuzione del rapporto di lavoro: si applica l accertamento autonomo sulla base di quanto previsto al successivo Art. 3 e seguenti; d) riconoscimento da parte dell INAIL: si applica l accertamento autonomo sulla base di quanto previsto al successivo Art. 3 e seguenti; e) riconoscimento da parte di altro ente previdenziale o da parte di una Azienda Sanitaria Locale: si applica l accertamento autonomo sulla base di quanto previsto al successivo Art. 3 e seguenti; f) ritardo nel riconoscimento dell invalidità totale e permanente da parte dell INPS, dell INAIL, di altro ente previdenziale o di una Azienda Sanitaria Locale: si applica l accertamento autonomo sulla base di quanto previsto al successivo Art. 3 e seguenti; g) mancanza dei requisiti di iscrizione o di anzianità contributiva rilevanti ai fini del riconoscimento dell assegno ordinario di invalidità totale e permanente o della pensione di inabilità: si applica l accertamento autonomo sulla base di quanto previsto al successivo Art. 3 e seguenti. Mod. V/67 Ed. 04/2010 Stampato il Pagina 21 di 39 Copia per

22 Condizioni Contrattuali Art. 3 Accertamento autonomo dell invalidità totale e permanente Nei casi previsti all Art. 2, punti c), d), e), f) e g) la Società si riserva la facoltà di procedere all accertamento autonomo dell invalidità totale e permanente. Tale facoltà è irrevocabile. Una volta esercitata tale facoltà, resta esclusa qualsiasi rilevanza dell esito dell accertamento da parte dell INPS, dell INAIL, di un altro ente previdenziale o di una Azienda Sanitaria Locale, sia esso conforme o meno all esito della procedura di accertamento autonomo. Art. 4 Modalità di accertamento autonomo La facoltà di procedere all accertamento autonomo dell invalidità totale e permanente deve essere manifestata a mezzo lettera raccomandata A/R da parte del Contraente o dell Assicurato, trasmettendo contestualmente il certificato del medico curante redatto sul modulo speciale che la Società fornisce gratuitamente per il tramite dei propri intermediari e l eventuale ulteriore documentazione disponibile. Art. 5 Termini per l accertamento autonomo dell invalidità totale e permanente Il termine per l invio della lettera raccomandata A/R da parte del Contraente o dell Assicurato è pari a due mesi: dalla data di riconoscimento da parte dell INPS, dell INAIL, di un altro ente previdenziale o di una Azienda Sanitaria Locale per i casi di cui ai punti a) b) c) d) e) dell Art. 2; da un anno dopo la data di presentazione della domanda nel caso di cui al punto f) dell Art. 2; da due mesi dal verificarsi dell invalidità totale e permanente nel caso di cui al punto g) dell Art. 2. Art. 6 Termini per l accertamento della Società La Società si impegna ad accertare l invalidità totale e permanente entro 90 giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui sopra, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. Art. 7 Definizione di invalidità totale e permanente ai fini dell accertamento autonomo Ai fini dell autonomo accertamento dell invalidità totale e permanente di cui agli articoli precedenti, si considera invalido totale e permanente l Assicurato che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ovvero la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. Art. 8 Delimitazioni dell assicurazione ed esclusioni Viene esclusa la copertura dei casi di invalidità totale e permanente: che si verifichino dopo il sessantacinquesimo anno di età dell Assicurato; dolo o colpa grave del Contraente o del Beneficiario; partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; tentato suicidio; infezione da virus HIV o ad altre patologie ad essa collegate; Mod. V/67 Ed. 04/2010 Stampato il Pagina 22 di 39 Copia per

23 Condizioni Contrattuali infortunio verificatosi sia in volo che in terra in dipendenza di viaggi aerei compiuti sia come militare sia come civile, fatta eccezione dei viaggi compiuti in qualità di passeggero su linee regolarmente istituite per il pubblico esercizio della navigazione aerea e su aeromobili plurimotore di proprietà di ditte o di privati, condotti da piloti professionisti con l esclusione, in tale ultima situazione, delle trasvolate oceaniche. Art. 9 Obblighi del Contraente e dell Assicurato Nel caso di avvio della procedura di accertamento autonomo dell invalidità totale e permanente, a richiesta della Società, il Contraente e l Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione per il caso d invalidità totale e permanente, sono obbligati: a) a rendere con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione richiesta dalla Società per gli accertamenti dello stato di invalidità totale e permanente dell Assicurato; b) a fornire tutte le prove che dalla Società fossero ritenute opportune per stabilire le cause e gli effetti della malattia o della lesione fisica che hanno prodotto l invalidità totale e permanente. La Società si riserva inoltre il pieno ed incondizionato diritto di accertare l invalidità totale e permanente con medici di sua fiducia. Art. 10 Modalità di pagamento del capitale assicurato Il pagamento del capitale assicurato verrà eseguito in un unica soluzione alla data di riconoscimento dell invalidità totale e permanente. Art. 11 Arbitrato Nel caso in cui, a seguito della procedura di accertamento autonomo dell invalidità totale e permanente, la stessa non venga riconosciuta dalla Società, il Contraente o l Assicurato hanno facoltà, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, di promuovere con lettera raccomandata A/R indirizzata alla Direzione Generale della Società: Helvetia Vita S.p.A Operations Vita Linea Aziende - Via G. B. Cassinis 21, Milano (Italia), la decisione di un Collegio Arbitrale composto di tre medici, di cui uno nominato dalla Società, l altro dal Contraente o dall Assicurato ed il terzo scelto di comune accordo dalle due parti. In caso di mancato accordo entro 20 giorni dalla richiesta di arbitrato la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale dove ha sede la Direzione della Società. Il Collegio Arbitrale decide a maggioranza, entro il termine di 30 giorni, come amichevole compositore senza formalità di procedura. Gli arbitri, ove lo credano, potranno esperire senza obbligo di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare od incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.). Ciascuna delle parti sopporta le spese e competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico. Le altre spese sono a carico della parte soccombente. Art. 12 Sospensione del pagamento del premio Dalla data del timbro postale della lettera raccomandata (di cui al precedente Art. 10 delle Condizioni Contrattuali comuni alle coperture assicurative) il Contraente sospende il pagamento del premio relativo alla posizione assicurativa dell Assicurato per il quale è in corso l accertamento di invalidità totale e permanente; mentre la Società si impegna a mantenere in vigore le garanzie prestate. Se l invalidità totale e permanente è riconosciuta dalla Società o dal Collegio Arbitrale di cui al precedente Art. 11 il pagamento del suddetto premio cessa definitivamente e la Società corrisponde le prestazioni assicurate, diversamente il Contraente è tenuto a corrispondere i premi scaduti posteriormente alla data di denuncia di invalidità totale e permanente aumentati degli interessi legali. Mod. V/67 Ed. 04/2010 Stampato il Pagina 23 di 39 Copia per

24 Tassi di premio Premi unici lordi per Euro di capitale assicurato Sesso maschile Sesso Femminile Età Premio Età Premio Età Premio Età Premio Mod. V/67 Ed. 04/2010 Stampato il Pagina 24 di 39 Copia per

25 Glossario GLOSSARIO Assicurato: in termini generali, l Assicurato è il soggetto esposto al rischio. Nelle assicurazioni sulla vita, è la persona dal cui decesso o sopravvivenza dipende l obbligo per l assicuratore di pagare un capitale o una rendita. Beneficiario: soggetto a cui deve essere corrisposta la prestazione dell assicuratore qualora si verifichi il rischio assicurato. Capitale assicurato: nelle assicurazioni sulla vita è la somma dovuta al beneficiario in alternativa all erogazione di una rendita vitalizia. Caricamenti: rappresentano la parte del premio versato dal Contraente che è destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell impresa di assicurazione. Collettive: le assicurazioni collettive sono forme contrattuali utilizzate per assicurare una pluralità di persone. Condizioni Contrattuali: clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, e possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive. Condizioni particolari: insieme di clausole contrattuali, negoziate dalle parti, con le quali si intende ampliare o diminuire la garanzia assicurativa di base prevista dalle condizioni generali. Contraente: soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Contratto di assicurazione: contratto con il quale l assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare l Assicurato dei danni prodotti da un sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana. Il contratto di assicurazione è dunque uno strumento con il quale l Assicurato trasferisce all assicuratore un rischio al quale egli è esposto. Età assicurativa: l età assicurativa corrisponde all età anagrafica arrotondata per difetto o per eccesso all unità precedente o successiva, utilizzando come discriminante il fatto che l età dell Assicurato sia minore o uguale a tot anni più 6 mesi. Esemplificando: un Assicurato di trenta anni e sei mesi ha un età assicurativa pari a trenta anni; un Assicurato di 30 anni, 6 mesi e 1 giorno ha un età assicurativa di 31 anni. ISVAP: Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli. Nota informativa: documento che l assicuratore deve consegnare al Contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. La nota informativa contiene informazioni relative all impresa di assicurazione e informazioni relative al contratto (garanzie ed opzioni, durata del contratto, modalità di versamento dei premi, regime fiscale, legislazione applicabile, reclami in merito al contratto, ecc.). Mod. V/67 Ed. 04/2010 Stampato il Pagina 25 di 39 Copia per

26 Glossario Polizza caso morte: contratto di assicurazione sulla vita che prevede il pagamento di un capitale al beneficiario qualora si verifichi il decesso dell Assicurato. La polizza caso morte può essere temporanea, se il contratto prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell Assicurato avvenga nel corso della durata del contratto; può essere a vita intera, se il pagamento del capitale avviene comunque al decesso dell Assicurato, indipendentemente dal momento nel quale essa si verifica. Polizza: documento comprovante l esistenza ed il contenuto della Convenzione (contratto di assicurazione). La polizza, sottoscritta da entrambe le parti, viene emessa dall assicuratore e consegnata al Contraente. Nella polizza sono trascritte tutte le Condizioni Contrattuali, sia quelle generali sia quelle particolari. Premio: il premio rappresenta il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Il premio, sia esso unico o periodico, può essere rateizzato (o frazionato). Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti nascenti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni. Questionario sanitario: è un documento che il Contraente deve compilare prima della stipulazione di un assicurazione contro i danni alla persona o di un assicurazione sulla vita del tipo caso morte o del tipo misto. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute ed alle precedenti malattie o infortuni dell Assicurato. Le informazioni fornite dal Contraente servono all assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità. Questionario sullo stile di vita: è un documento che il Contraente deve compilare prima della stipulazione di un assicurazione contro i danni alla persona o di un assicurazione sulla vita del tipo caso morte o del tipo misto. Esso contiene una serie di informazioni relative alle abitudini di vita dell assicurato nonché alle attività lavorative e/o sportive praticate anche saltuariamente dall Assicurato stesso. Le informazioni fornite dal Contraente servono all assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità. Riserva matematica: principale riserva tecnica nelle assicurazioni sulla vita. Rappresenta il debito che l impresa di assicurazione ha maturato nei confronti dei suoi Assicurati. Essa è costituita dall accantonamento di una quota dei premi di tariffa pagati dal Contraente. Il presente Fascicolo informativo è stato redatto in Milano nel mese di Aprile 2010, data dell ultimo aggiornamento dei dati in esso inclusi. Mod. V/67 Ed. 04/2010 Stampato il Pagina 26 di 39 Copia per

27 Modulistica MODULISTICA Edizione Aprile 2010 Mod V/67/RP RICHIESTA DI PAGAMENTO Spedire a: Helvetia Vita S.p.A. Operations Vita Linea Aziende Convenzione n. HELVETIA DOPPIA TUTELA AZIENDE (Tar. 599) Intermediario Codice Contraente Con la presente si richiede il pagamento della prestazione assicurata sulla convenzione in oggetto per (barrare la casella relativa all operazione richiesta e indicare il codice): 1 DECESSO DELL ASSICURATO 2 INVALIDITA TOTALE E PERMANENTE DELL ASSICURATO con le seguenti modalità: Nominativo dell Assicurato: IBAN altro (specificare) Si allegano i seguenti documenti (sono necessari quelli per i quali è riportata nel prospetto sottostante la voce "SI", che deve essere barrata per ogni documento che viene allegato) dell Assicurato. Certificato di decesso dell Assicurato DOCUMENTAZIONE DECESSO INVALIDITA Codice fiscale e fotocopia di un documento d identità degli aventi diritto e del Legale Rappresentante Decreto del Giudice Tutelare se l avente diritto è persona giuridicamente incapace (minore d età, interdetto, ecc.) Denuncia, tramite lettera raccomandata A/R, da inviare entro 60 giorni dalla data in cui si è verificato il decesso o l invalidità totale e permanente dell Assicurato Atto notorio (ovvero dichiarazione sostituiva) per l individuazione degli aventi diritto (da cui risulti che l Assicurato è deceduto senza lasciare testamento) e/o copia del testamento dell Assicurato Relazione del medico curante dell Assicurato circa le cause del decesso o la certificazione di Ente Pubblico sulle cause ed il grado dell invalidità totale e permanente ed eventuali precedenti patologici Copia integrale della cartella clinica relativa ad eventuali ricoveri dell Assicurato presso Ospedali e/o Case di Cura Copia integrale degli atti della Polizia Giudiziaria intervenuta se il decesso è connesso a causa violenta Luogo e data Firma dell Intermediario (per autenticità delle firme degli aventi diritto) Firme degli aventi diritto Firme degli aventi diritto Mod V/67/RV RICHIESTA DI VARIAZIONI Spedire a: Helvetia Vita S.p.A. Operations Vita Linea Aziende Convenzione n. HELVETIA DOPPIA TUTELA AZIENDE (Tar. 599) Intermediario Codice Contraente Con la presente si richiede la seguente variazione sulla convenzione in oggetto (barrare la casella relativa all operazione richiesta): CAMBIAMENTO DI BENEFICIO IN CASO DI DECESSO: il sottoscritto Contraente dichiara di attribuire il beneficio della convenzione in oggetto come segue: CAMBIAMENTO DI BENEFICIO IN CASO DI INVALIDITA TOTALE E PERMANENTE: il sottoscritto Contraente dichiara di attribuire il beneficio della convenzione in oggetto come segue: ALTRO (specificare) Luogo e data Firme del Contraente Firma dell Intermediario Firme dell eventuale nuovo Contraente Mod. V/67 Ed. 04/2010 Stampato il Pagina 27 di 39 Copia per

28 Mod. V/67 Ed. 04/2010 Stampato il Pagina 28 di 39 Copia per

29 Helvetia Doppia Tutela Aziende Contraente: Intermediario: Copia per

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