C O M M I S S I O N E P A R I T E T I C A E D I L I Z I A E G E N I O C I V I L E ( C P S A )
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- Gaspare Rizzo
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1 Regolamento della CPSA C O M M I S S I O N E P A R I T E T I C A S V I Z Z E R A D A P P L I C A Z I O N E E D I L I Z I A E G E N I O C I V I L E ( C P S A ) In attuazione dell articolo 13 co. 3 del contratto nazionale mantello per l edilizia principale svizzera la commissione paritetica svizzera d applicazione edilizia e genio civile (CPSA) adotta il seguente REGO L A M E N T O 1 D e l 1 4 d i c e m b r e ( S t a t o : 25 l u g l i o ) 1 Redatto sulla base del regolamento della CPSA del 14 dicembre 2006 e del 1 gennaio 2010.
2 Regolamento della CPSA 1 INDICE MEMBRI... 2 Art. 1 Rappresentanti... 2 Art. 2 Sostituti... 2 PRESIDENZA... 2 Art. 3 Presidenza... 2 COMITATO DELLA COMMISSIONE... 2 Art. 4 Comitato... 2 SEGRETERIA... 2 Art. 5 Segreteria... 2 RICHIESTE... 3 Art. 6 Richieste... 3 SEDUTE E POTERI DECISORI... 3 Art. 7 Sedute... 3 Art. 8 Deliberazioni nella CPSA (commissione plenaria)... 4 Art. 9 Deliberazioni nel comitato della CPSA... 4 Art. 10 Obbligo di segretezza, tutela dei dati... 4 COMPETENZE E COMPITI... 5 Art. 11 Competenze della CPSA... 5 Art. 12 Competenze e compiti del comitato... 5 Art. 13 Delega di competenze... 6 Art. 14 Informazione / Coordinazione con altri CNM Organi di applicazione... 6 FINANZIAMENTO... 6 Art. 15 Prestazioni del Parifonds-Edilizia svizzero... 6 MODIFICHE ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO... 7 Art. 16 Modifiche... 7 Art. 17 Entrata in vigore... 7 Per la Società svizzera degli Impresari-Costruttori SSIC... 7 Per il sindacato Unia... 7 Per il sindacato Syna... 7
3 Regolamento della CPSA 2 MEMBRI Art. 1 Rappresentanti 1 La CPSA è composta da sette rappresentanti dell organizzazione dei datori di lavoro e da sette rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori che hanno sottoscritto il CNM (art. 13 co. 1 CNM). 2 Le parti contraenti nominano i propri rappresentanti per la commissione e per il comitato, delegando l Unia quattro rappresentanti e la Syna tre rappresentanti (art. 13 Abs. 2 LMV). Art. 2 Sostituti 1 L organizzazione dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori nominano oltre ai rappresentanti lo stesso numero di sostituti giusta art I sostituti hanno diritto in sostituzione dei rappresentanti ad un posto nella CPSA. 3 La sostituzione di un membro in seguito a dimissione deve essere comunicata tempestivamente alla segreteria della CPSA dalla corrispondente parte contraente. PRESIDENZA Art. 3 Presidenza 1 La presidenza è composta dall ufficio del presidente e del vicepresidente. 2 All'inizio del nuovo periodo contrattuale ha luogo una seduta costitutiva nella quale viene nominato per la presidenza un rappresentante dell'organizzazione dei datori di lavoro e uno delle organizzazioni dei lavoratori. 3 Presidente e vicepresidente si alternano ogni anno nel loro incarico. COMITATO DELLA COMMISSIONE Art. 4 Comitato 1 Il comitato è composto pariteticamente dalla presidenza della CPSA e da quattro membri della CPSA. 2 Il comitato è composto come segue: tre rappresentanti dei datori di lavoro così come due rappresentanti dell Unia e un rappresentante della Syna (art. 13 co. 2 bis CNM). SEGRETERIA Art. 5 Segreteria 1 La CPSA istituisce una segreteria permanente (art. 13 bis co. 6 CNM). 2 La direzione della segreteria è affidata ad un/a segretario/a giuridico/a. La scelta personale della direzione amministrativa avviene con nomina della CPSA su proposta del comitato. 3 La segreteria permanente si trova per questioni amministrative presso la sede della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC). La SSIC è incaricata per l assunzione contrattuale del personale e si occupa di tutelare gli interessi amministrativi della segreteria permanente.
4 Regolamento della CPSA 3 4 La CPSA definisce l organico della segreteria. La corrispondente assunzione avviene ad opera del comitato su richiesta della direzione. 5 La direzione sottostà alla segreteria. In riferimento al potere di direzione la segreteria è tenuta esclusivamente al rispetto delle istruzioni della commissione cioè della presidenza. 6 Il comitato della CPSA emana direttive interne per la gestione della segreteria così come sui compiti di rapporto della segreteria permanente. RICHIESTE Art. 6 Richieste 1 Le commissioni professionali locali del CNM, la segreteria così come i membri del comitato possono presentare richieste per iscritto al comitato. Tali richieste devono essere motivate e corredate da tutti i documenti necessari. 2 Il / la segretario / a giuridico / a verifica, se le indicazioni cioè le richieste rientrano nel campo di competenza della CPSA e prepara ed inoltra le relative richieste alla presidenza. 3 Solamente il comitato e le parti contraenti possono presentare richieste direttamente alla CPSA in qualità di commissione plenaria. Le richieste devono essere presentate per iscritto e motivate. 4 Richieste, che rientrano nella competenza esclusiva della CPSA in qualità di commissione plenaria, devono essere consegnate al più tardi due settimane prima della seduta. Questo vale anche per richieste delle parti contraenti alla CPSA nell ambito di una procedura di conciliazione e di arbitrato secondo l art. 15 co. 1 CNM. SEDUTE E POTERI DECISORI Art. 7 Sedute 1 La presidenza si adopra per la convocazione delle sedute della commissione plenaria e del comitato, tutte le volte che è necessario, ma almeno una volta l'anno. 2 Inoltre si occupa di spedire le convocazioni d'assemblea ai suoi membri con indicazione dell ordine del giorno di regola prima della seduta secondo le seguenti scadenze: - per le assemblee della commissione plenaria almeno dieci giorni prima della seduta; - per le assemblee del comitato cinque giorni prima della seduta. 3 Il presidente dirige il vicepresidente. La redazione dei verbali è affidata alla segreteria. 4 Le parti contraenti hanno diritto di indire una riunione della CPSA.
5 Regolamento della CPSA 4 Art. 8 Deliberazioni nella CPSA (commissione plenaria) 1 La CPSA in qualità di commissione plenaria può deliberare, se in totale sono presenti almeno sei membri. Dal lato dei datori di lavoro così come dal lato dei lavoratori devono essere presenti almeno tre membri. 2 Ogni membro presente ha diritto ad un voto. Sono fatti salvi espliciti accordi in deroga tra le parti contraenti del CNM in relazione a singole sedute o questioni. 3 Nel caso manchi altro diverso esplicito accordo, è necessaria la maggioranza dei voti sia dal lato dei datori di lavoro sia dal lato dei lavoratori. 4 Nel caso di divergenze di opinione insuperabili nella CPSA, il presidente è responsabile per trasmettere la questione, in tempo utile, alle parti contraenti per la trattazione e decisione. Art. 9 Deliberazioni nel comitato della CPSA 1 Il comitato può deliberare, se in totale sono presenti almeno quattro membri. Sia dal lato dei datori di lavoro sia dal lato dei lavoratori devono essere presenti almeno due membri. 2 Ogni membro presente ha diritto ad un voto. 3 Per decisioni riguardo generali questioni interpretative del CNM e su questioni di interesse nazionale svizzero è richiesta l unanimità (art. 13 bis co. 1 CNM). Qualora il comitato non giunga ad alcuna decisione, esso presenta relativa richiesta di trattazione alla CPSA in qualità di commissione plenaria. 4 Per decisioni relative a questioni di competenza tra le commissioni professionali paritetiche e altri casi è necessaria la maggioranza dei voti, sia dal lato dei rappresentanti dei datori di lavoro sia dal lato dei rappresentanti dei lavoratori. 5 Nel caso in cui non si giunga ad alcuna deliberazione riguardo alle questioni sulla competenza, secondo quanto previsto dal co. 4, allora lo stesso ordine del giorno deve essere discusso alla riunione successiva. In caso di ripetuta parità di voti il presidente rispettivamente la presidente decidono con proprio voto. 6 Il / la segretario / a giuridico / a ha voto consultivo. Art. 10 Obbligo di segretezza, tutela dei dati 1 Durante tutta la durata di una procedura della CPSA ogni contrasto sullo svolgimento e sull oggetto della procedura non deve essere reso pubblico. Una informazione oggettiva dei membri è permessa (art. 15 co. 4 CNM). 2 Durante la trattazione di singoli casi i rappresentanti della CPSA sono sottoposti allo stesso obbligo di segretezza come i membri di una commissione professionale paritetica locale del CNM.
6 Regolamento della CPSA 5 COMPETENZE E COMPITI Art. 11 Competenze della CPSA 1 Alla CPSA spettano secondo CNM le seguenti competenze: a) Applicazione ed attuazione del CNM (art. 13 CNM); b) decisione sulle questioni generali interpretative del CNM e sulle questioni di interesse nazionale svizzero, qualora il suo comitato non giunga ad una decisione unanime (art. 13 bis Abs. 1 CNM); c) Decisione sulle regole in ambito dell art. 3 appendice 7 CNM, art. 42 co. 2 CNM in relazione all appendice 15 CNM e art. 25 co. 10 CNM in relazione all appendice 16 CNM. d) Conciliazione di divergenze di opinione e controversie tra le parti contraenti del CNM riguardo all applicazione e all interpretazione delle disposizioni del CNM ed accordi integrativi (art. 15 co. 1 CNM); e) abrogato 2 f) abrogato 3 g) Emanazione di un regolamento di procedura per la commissione professionale paritetica nel senso descritto dall art. art. 76 co. 4 CNM e di istruzioni relative all adempimento di compiti di applicazione, di rapporto e di rendiconto delle commissioni professionali paritetiche locali (art. 13 bis co. 3 CNM); h) Decisione sulle misure da adottare in caso di violazione di istruzioni degli organi di applicazione. 2 La CPSA delega al comitato nel senso descritto dall art. 13 co. 2 bis CNM l elaborazione e relativa verifica dei documenti di base secondo i compiti descritti nel co. 1 lett. e-g di questo articolo. Art. 12 Competenze e compiti del comitato 1 Al comitato spettano secondo CNM le seguenti competenze: a) Ufficio informazioni per questioni d applicazione così come assistenza e consulenza delle commissioni professionali paritetiche (e con compiti di controllo di terzi incaricati) per l applicazione del CNM (art. 13 bis co. 4 CNM); b) Formazione e aggiornamento professionale delle commissioni professionali paritetiche locali in ambito applicativo e per l'esecuzione del CNM così come delle misure per il distacco dei lavoratori nell'ambito delle norme che disciplinano la libera circolazione delle persone (art. 13 bis co. 4 CNM); c) Decisione riguardo questioni di competenza da un lato tra le stesse commissioni professionali paritetiche locali e dall'altro lato con altri organi di applicazione (es. CP-LS) (art. 13 bis co. 4 CNM); d) Rilascio di istruzioni in singoli casi di applicazione del CNM (art. 13 bis co. 4 CNM); 2 Abrogato con decisione della commissione plenaria del CPSA del , in vigore dal Abrogato con decisione della commissione plenaria del CPSA del , in vigore dal
7 Regolamento della CPSA 6 e) Controllo dell'attività delle commissioni professionali paritetiche locali in ambito di applicazione del CNM e delle misure di distacco dei lavoratori nell'ambito delle norme che disciplinano la libera circolazione delle persone art. 13 bis co. 4 CNM);. f) Coordinamento dell'applicazione del CNM sull'intero territorio nazionale svizzero con tutte le commissioni professionali paritetiche, con il fondo paritetico per l'applicazione dell'edilizia svizzera e genio civile e con altri organi d'applicazione così come con le autorità federali e gli uffici esteri (art. 13 bis co. 4 LMV); g) Redazione del comunicato annuale sulle attività del comitato per la CPSA. 2 Il comitato si fa carico degli ulteriori compiti in ambito applicativo delegati da parte della commissione plenaria della CPSA. 3 Art. 13 Il comitato prepara ogni affare per la commissione plenaria della CPSA. Delega di competenze 1 La CPSA può secondo l art. 13 co. 2 bis CNM delegare alla commissione plenaria ulteriori compiti non esclusivamente riservati al comitato. 2 Il comitato nel suo campo di competenze può consultare terzi estranei o incaricarli dell assolvimento di tutti o parte dei suoi compiti. Art. 14 Informazione / Coordinazione con altri CNM Organi di applicazione 1 La segreteria si assicura, che altre commissioni paritetiche nazionali (come CP-LS, SCP costruzioni ferroviarie), le commissioni professionali paritetiche locali, altri organi d applicazione, la fondazione FAR, le unioni interessate all applicazione del CNM e il fondo paritetico d applicazione dell edilizia principale in Svizzera siano informati adeguatamente sulle decisioni ed attività della CPSA. 2 La presidenza rappresenta la CPSA in altri organi paritetici nazionali e la segreteria coordina lo scambio di informazioni in particolare tra la CPSA e il fondo paritetico d applicazione dell edilizia svizzera e la fondazione FAR nelle questioni di assoggettamento. 3 La segreteria coordina l applicazione del CNM a livello nazionale con le commissioni professionali paritetiche locali, con altri organi d applicazione, con le autorità competenti nel settore del diritto del lavoro collettivo così come con uffici stranieri. 4 La segreteria è la centrale di coordinamento per le decisioni della SECO nell ambito delle misure di accompagnamento. FINANZIAMENTO Art. 15 Prestazioni del Parifonds-Edilizia svizzero 1 I costi della CPSA e della segreteria sono coperti attraverso i contributi d applicazione secondo l art. 8 CNM. 2 Il comitato stabilisce annuallmente un budget, che deve essere approvato dalla CPSA. 2bis Il comitato ha diritto ed è competente ad autorizzare spese eccezionali ad integrazione del budget entro un quadro finanziario fino a CHF 50' Spese straordinarie in uscita che superino
8 Regolamento della CPSA 7 tale importo ad integrazione del budget, devono essere approvate dalla commissione plenaria della CPSA. 4 3 I costi gravano in primo luogo sul Parifonds-Edilizia svizzero. 4 I rimborsi dei costi della segreteria sono contrattualmente ripartiti tra la CPSA e la ISSC. 5 La CPSA incarica la direzione del Parifonds-Edilizia svizzero per la contabilità e il rendiconto della CPSA. Il Parifonds-Edilizia presenta la fattura annuale totale alla CPSA. 6 abrogato MODIFICHE ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO Art. 16 Modifiche La CPSA può adeguare in ogni momento questo regolamento nel rispetto delle disposizioni del contratto collettivo (art. 13 co. 3 CNM). Art. 17 Entrata in vigore Questo regolamento entra in vigore il 14 dicembre Per la Società svizzera degli Impresari-Costruttori SSIC D. Lehmann W. Messmer H. Bütikofer Per il sindacato Unia A. Rieger H.U. Scheidegger A. Kaufmann Per il sindacato Syna E. Zülle K. Regotz P.-A. Grosjean 4 Comma introdotto secondo autorizzazione della commissione plenaria della CPSA del 30 giugno 2011, in vigore dal 1 luglio 2011.
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