GE STUDIO NEGRI E ASSOCIATI CIRCOLARE INFORMATIVA FEBBRAIO 2017 RIPRODUZIONE VIETATA

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1 Sommario LEGGE DI BILANCIO 2017 (FINANZIARIA)... 3 *PROROGA DETRAZIONE 50% E 65% (COMMI 2 E 3)... 3 *INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI (COMMA 2-QUATER)... 3 *SISMA BONUS (COMMA 2-SEPTIES)... 4 *BONUS RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI (COMMI DA 4 A 7)... 4 *SUPER AMMORTAMENTO E IPER AMMORTAMENTO (COMMI DA 8 A 11)... 4 IL SUPER-AMMORTAMENTO... 5 L IPER-AMMORTAMENTO... 7 DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PERIZIA *CREDITO D IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO (COMMI 15 E 16) *CONTABILITA SEMPLIFICATA PER CASSA (COMMI 17 E 23) *INTRODUZIONE DEL GRUPPO IVA (COMMI DA 24 A 31) VINCOLO FINANZIARIO VINCOLO ECONOMICO VINCOLO ORGANIZZATIVO COSTITUZIONE DEL GRUPPO IVA OPERAZIONI EFFETTUATE DA/NEI CONFRONTI DEL GRUPPO *VERSAMENTO RITENUTE OPERATE DAI CONDOMINI (COMMA 36) *DEDUCIBILITA CANONI DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE (COMMA 37) *RIDUZIONE CANONE RAI (COMMA 40) *PROROGA BLOCCO AUMENTI ALIQUOTE 2017 (COMMI 42 E 43) *ABOLIZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI/IAP (COMMA 44) *RIPRISTINO AGEVOLAZIONE TERRITORI MONTANI (COMMA 47) *LIMITE PROVENTI REGIME LEGGE N.398/91 - ASSOCIAZIONI SPORTIVO DILETTANTISTICHE (COMMA 50) *PROROGA SABATINI TER (COMMI DA 52 A 57) *INCENTIVI ACQUISTO BENI STRUMENTALI ONLUS (COMMI DA 59 A 64) *START-UP INNOVATIVE (COMMI 65, 66, 67, 69) ATTO COSTITUTIVO INCENTIVI FISCALI *TRANSAZIONE FISCALE NELLE PROCEDURE CONCORSUALI (COMMA 81) *RIPORTO DELLE PERDITE (COMMA 549) *INCENTIVI LAVORATORI RIMPATRIATI (COMMI 150 E 151) *REGIME FISCALE AGEVOLATO NUOVI RESIDENTI (COMMI DA 152 A 159) *PREMI DI PRODUTTIVITA E WELFARE AZIENDALE (COMMI DA 150 A 162) *RIDUZIONE DELL ALIQUOTA INPS GESTIONE SEPARATA (COMMA 165) *ESTESA NO TAX AREA PER REDDITI DA PENSIONE (COMMA 210) *AMPLIATA AGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI LA DETRAZIONE DEL 19% PER EROGAZIONI LIBERALI (COMMA 294) *PREMIO NASCITE E BUONO NIDO (COMMA 353 E DA 355 A 357) *IRI: NUOVA IMPOSTA SUL REDDITO IMPRENDITORIALE (COMMI 547 E 548) SOGGETTI INTERESSATI DETERMINAZIONE DEL REDDITO PERDITE D IMPRESA OPZIONE IRI ALCUNI CHIARIMENTI FUORIUSCITA DAL REGIME ASPETTI PREVIDENZIALI ALCUNE CONSIDERAZIONI *ACE (COMMI DA 550 A 553) *RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI (COMMI 554 E 555) *RIVALUTAZIONE BENI D IMPRESA E PARTECIPAZIONI (COMMI DA 556 A 564) *CESSIONE E ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI (COMMA 565)

2 *ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE (COMMA 566) *NOTE DI VARIAZIONE PROCEDURE CONCORSUALI/ESECUTIVE INDIVIDUALI (COMMA 567) *DETRAZIONE IRPEF FREQUENZA SCOLASTICA (COMMA 617) *SCHOOL BONUS (COMMA 620) COLLEGATO ALLA FINANZIARIA DL N. 193/2016, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 225/ *SOPPRESIONE EQUITALIA (ARTICOLI 1-2) *INTRODUZIONE SPESOMETRO TRIMESTRALE (ARTICOLO 4, COMMA 1) *INTRODUZIONE COMUNICAZIONE TRIMESTRALE LIQUIDAZIONE IVA (ARTICOLO 4, COMMA 2) *INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI AUTOMATICI (ARTICOLO 4, COMMA 6) *MODIFICA DISCIPLINA DEI DEPOSITI IVA (ARTICOLO 4, COMMA 7) *CESSIONI A TURISTI EXTRA UE (ARTICOLO 4-BIS) *DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (ARTICOLO 4-BIS) *RAVVEDIMENTO OPEROSO TRIBUTI DOGANALI/ ACCISE (ARTICOLO 5 COMMA 1-BIS) *SCOMPUTO RITENUTE D ACCONTO (ARTICOLO 5, COMMA 2-BIS) *ROTTAMAZIONE CARTELLE (ARTICOLO 6) OGGETTO DELLA ROTTAMAZIONE IMPORTI DOVUTI MODALITÀ DI ADESIONE EFFETTI DELL ISTANZA DI ADESIONE DECADENZA DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA *RIAPERTURA VOLUNTARY DISCLOSURE (ARTICOLO 7) CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA NUOVA VOLUNTARY DISCLOSURE NOVITÀ INTRODOTTE IN SEDE DI CONVERSIONE *LIMITI SUGLI ACCERTAMENTI BANCARI (ARTICOLO 7-QUATER, COMMA 1) PRELIEVI E VERSAMENTI DEI PROFESSIONISTI DAL 03 DICEMBRE PRELIEVI E VERSAMENTI DELLE IMPRESE *TASSO DI CAMBIO EURO/ VALUTE ESTERE (ARTICOLO 7-QUATER, COMMA 5) *SPESE SOSTENUTE DAL COMMITTENTE A FAVORE DEL PROFESSIONISTA (ARTICOLO 7-QUATER, COMMA 5) *NOTIFICA AVVISI/ATTI E CARTELLE DI PAGAMENTO (ARTICOLO 7-QUATER, COMMI DA 6 A 13) *NUOVO TERMINE CONSEGNA CERTIFICAZIONE UNICA (ARTICOLO 7-QUATER, COMMI 14 E 15) *SOSPENSIONE DEI TERMINI PER LA TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI RICHIESTI E PER IL VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI CONTROLLI (ARTICOLO 7-QUATER, COMMI DA 16 A 18) *VERSAMENTO IMPOSTE: NUOVI TERMINI (ARTICOLO 7-QUATER, COMMI 19 E 20) *COMUNICAZIONE ACQUISTI DA SAN MARINO (ARTICOLO 7-QUATER, COMMI 21 E 22) *IMMOBILI DETENUTI ALL ESTERO E QUADRO RW (ARTICOLO 7-QUATER, COMMI 23) *OMESSA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E CEDOLARE SECCA (ARTICOLO 7-QUATER, COMMA 24) *OPZIONE REGINE DI TRASPARENZA/CONSOLIDATO (ARTICOLO 7-QUATER, COMMI DA 27 A 30) *VERSAMENTO MOD. F24 SOGGETTI PRIVATI (ARTICOLO 7-QUATER, COMMA 31) *RIMBORSO CREDITO IVA SUPERIORE A (ARTICOLO 7-QUATER, COMMA 32) *CESSAZIONE PARTITE IVA INATTIVE (ARTICOLO 7-QUATER, COMMA 44) *OMESSA COMUNICAZIONE CESSAZIONE ATTIVITA (ARTICOLO 7-QUATER, COMMA 45) *MODELLO 730 (ARTICOLO 7-QUATER, COMMI DA 46 A 48) *TRATTAMENTO FISCALE TRASFERTE E TRAFERTISTI (ARTICOLO 7-QUINQUIES) VARIE *NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE DI INTENTO DAL *RIDUZIONE DEL TASSO DI INTERESSE DAL

3 LEGGE DI BILANCIO 2017 (FINANZIARIA) *PROROGA DETRAZIONE 50% E 65% (Commi 2 e 3) È stata disposta la proroga a tutto il 2017 per tutte le detrazioni IRPEF sugli immobili ed in particolare: prorogato per il 2017 la detrazione IRPEF del 50% per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, su una spesa massima di ; prorogato per il 2017 la detrazione del 50%, su una spesa massima di , per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all arredo di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione iniziati a decorrere dall ; prorogato per il 2017 (fino al 2021 in caso di interventi sulle parti comuni condominiali), la detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica. Per specifici interventi sulle parti comuni la detrazione è riconosciuta nella maggior misura del 70% - 75% su un importo massimo di per il numero di unità che compongono il condominio; prorogato fino al 2021 la detrazione per l adozione di misure antisismiche apportando una serie di modifiche, a seguito delle quali dall la detrazione spetta per le abitazioni e attività produttive delle zone 1, 2 e 3 nella misura del 50% (70% - 75% e 80% - 85% al ricorrere di specifiche fattispecie), da ripartire in 5 rate annuali; prorogato per il 2017 la possibilità di cessione del credito introdotta nel 2016 e previsto nuove fattispecie di cessione; Non risulta invece prorogata la detrazione del 50% per l acquisto di mobili destinati all arredo dell abitazione principale acquistata dalle giovani coppie. Tale detrazione può quindi essere fruita soltanto per le spese sostenute nel 2016 al ricorrere delle condizioni richieste. Si rammenta che: se i lavori realizzati nell anno costituiscono mera prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, nel computo della spesa massima ammessa di è necessario tener conto anche delle spese sostenute negli anni precedenti; in caso di immobile residenziale utilizzato promiscuamente, ossia adibito anche all esercizio dell attività d impresa / lavoro autonomo, la detrazione spetta nella misura del 50%; in caso di cessione dell unità immobiliare oggetto dei lavori, le quote di detrazione non ancora utilizzate si trasferiscono in capo all acquirente, salvo diverso accordo tra le parti; in caso di decesso del soggetto cui spetta la detrazione, la stessa è riconosciuta soltanto all erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell immobile. *INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI (Comma 2- quater) Per gli interventi riguardanti le riqualificazioni energetiche delle parti comuni degli edifici condominiali è stata prevista la proroga fino al 31/12/2021. Inoltre, per le spese sostenute dall'1/01/2017 al 31/12/2017 la detrazione è riconosciuta nella maggior misura del: 70% per interventi che riguardano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'intero edificio; 75% per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva. Le condizioni su citate devono essere verificate e asseverate mediante l'attestazione della prestazione energetica dell'edificio da professionisti abilitati, la cui non veridicità comporta la decadenza dal beneficio. Le detrazioni di cui al citato comma 2-quater: 3

4 sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a Euro per ciascuna unità immobiliare che compone l'edificio; sono usufruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Il nuovo comma 2-sexies consente di optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, ovvero a soggetti privati, con la possibilità di cedere successivamente tale credito. *SISMA BONUS (Comma 2-septies) Per l anno d imposta 2017 è stata introdotta una nuova detrazione fiscale sugli interventi di adeguamento sismico delle case, degli immobili delle attività produttive e dei condomini ubicati nella zona sismica 3 (come LECCO ad esempio). - 1-bis) Bonus terremoto 2017: a partire dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017, le spese sostenute per l adeguamento antisismico degli edifici ricadenti nelle zone 1 e 2, altissima e alta pericolosità sismica, è prevista una detrazione pari al 50% delle spese per un soglia massima di spesa di Euro da suddividere in 5 quote annuali di pari importo a partire dall anno in cui si sono sostenute le spese. - 1-ter) Sisma bonus 2017: a partire dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, le famiglie e le imprese, che effettuano interventi di riduzione di rischio sismico di immobili ricadenti nelle zone 1, 2 e 3, tali da determinare il passaggio a: - a una classe di rischio inferiore, la detrazione è riconosciuta nella misura del 70%; - a due classi di rischio inferiori, la detrazione è riconosciuta nella misura dell'80%. Per tali interventi è previsto: - un importo massimo di spesa pari ad Euro , comprese le spese per la classificazione e verifica sismica degli immobili; - il recupero della detrazione in 5 anni. ATTENZIONE: Se tali interventi sono realizzati su parti comuni condominiali con passaggio ad uno o due classi di rischio, le detrazioni spettano, rispettivamente, nella misura del 75% e dell'85%, su un ammontare di spese non superiore a Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari. Anche in questo caso è prevista la possibilità di scegliere di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i lavori o ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito. *BONUS RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI (Commi da 4 a 7) È confermato il riconoscimento, anche per il 2017 e 2018, del credito d imposta a favore delle strutture alberghiere nella misura del 65% delle spese sostenute a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 (recupero patrimonio edilizio, riqualificazione energetica, acquisto mobili ed elettrodomestici). Tra i possibili beneficiari del credito rientrano ora anche le strutture che svolgono attività agrituristica. Il credito è ripartito in 2 quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. Entro l il MIBACT provvederà ad aggiornare il Decreto contenente le disposizioni attuative del bonus in esame. *SUPER AMMORTAMENTO E IPER AMMORTAMENTO (Commi da 8 a 11) La Legge di Bilancio 2017: 4

5 1) ha prorogato l aumento del 40% (140%) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali già introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2016 a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa (escludendo pertanto le autovetture, anche quelle concesse in fringe benefit). L agevolazione è prorogata con riferimento alle operazioni effettuate entro il ovvero sino al , quindi a fronte della nuova proroga gli investimenti agevolabili sono quelli effettuati nel periodo a condizione che: - i beni acquistati siano stati consegnati entro il a prescindere dalla data di ordine o di pagamento del corrispettivo; - oppure i beni acquistati siano stati consegnati entro il , ma entro il vi sia stato un ordine accettato dal venditore e il pagamento di un acconto in misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione. Per i beni in leasing il requisito dell ordine e dell acconto minimo del 20% dovrebbero richiedere un contratto di leasing stipulato entro il (con contestuale ordine della società di leasing al fornitore) con pagamento entro la stessa data del maxicanone in misura almeno pari al 20% del costo del bene (sommatoria delle quote di capitale dei canoni e del riscatto). 2) ha istituito una nuova misura di maggiorazione del 150% degli ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnologico. IL SUPER-AMMORTAMENTO Ai fini delle imposte sui redditi, a vantaggio dei soggetti titolari di reddito d'impresa e degli esercenti arti e professioni, è introdotto (o meglio confermato, ma non in toto) un ammortamento del 140% in relazione ai beni materiali strumentali nuovi acquistati dal al I soggetti interessati alla disposizione sono: - tutti i soggetti titolari di reddito d impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano; - gli esercenti arti e professioni, anche se svolte in forma associata; - imprese residenti nel territorio dello Stato e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti (Agenzia delle Entrate, con la C.M , n. 23/E); - enti non commerciali con riferimento all attività commerciale eventualmente esercitata. Anche i soggetti che adottano il cd. regime dei minimi possono beneficiare di tale agevolazione. La possibilità di usufruire della maggiorazione del 40% deve essere esclusa, invece, per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il cd. regime forfetario. ATTENZIONE: AZIENDE IN AFFITTO O USUFRUTTO. Nell ipotesi di investimenti agevolabili concernenti aziende condotte in affitto o in usufrutto, la maggiorazione, ove non sia stata prevista la deroga convenzionale alle disposizioni dell art c.c. concernenti l obbligo di conservazione dell efficienza dei beni, spetterà solo all affittuario o usufruttuario. Nell ipotesi in cui, invece, le parti, in deroga all art c.c., abbiano previsto che il concedente continui a calcolare gli ammortamenti, la maggiorazione spetterà solo a quest ultimo. SI EVIDENZIA CHE L APPLICAZIONE DELLA NORMA RIGUARDA SOLTANTO LE IMPOSTE SUI REDDITI E NON PRODUCE EFFETTI AI FINI DELL IRAP. Gli investimenti agevolabili riguardano BENI MATERIALI STRUMENTALI NUOVI, in assenza di ulteriori precisazioni l Agenzia delle Entrate, con la C.M. 23/E/2016, ha ritenuto che il beneficio spetti, oltre che per l acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto. 5

6 In merito agli investimenti effettuati attraverso la stipula di un contratto di leasing, è il caso di evidenziare che la maggiorazione spetta solo all utilizzatore, e non anche al concedente mentre rimangono esclusi dal beneficio i beni acquisiti tramite un contratto di locazione operativa o di noleggio (per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante). La maggiorazione del 40% riguarda: - solo i beni «materiali» di conseguenza, non spetta per i beni immateriali; - i beni che devono caratterizzarsi per il requisito della strumentalità rispetto all attività dell impresa; per tale motivo sono esclusi dall agevolazione i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. beni merce) ed anche i beni trasformati o assemblati per l ottenimento di prodotti destinati alla vendita. Nel caso di beni concessi in comodato d uso a terzi, il comodante potrà beneficiare della maggiorazione, a condizione che i beni in questione siano strumentali ed inerenti alla propria attività, nel qual caso egli sarà legittimato a dedurre le relative quote di ammortamento. Nel caso di spese per migliorie beni di terzi quali ad esempio quelli utilizzati in virtù di un contratto di locazione o comodato, l Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, secondo corretti Principi contabili, le stesse sono capitalizzabili ed iscrivibili nella voce «Immobilizzazioni materiali» se si estrinsecano in beni che hanno una loro individualità ed autonoma funzionalità che, al termine del periodo di locazione o di comodato, possono essere rimossi dall utilizzatore (locatario o comodatario) e possono avere una possibilità d utilizzo autonoma (a prescindere dal bene a cui accedono). Tali spese possono fruire della maggiorazione del 40% in quanto costituiscono beni materiali e non meri costi, come nel caso, invece, delle classiche spese su beni di terzi che, essendo prive di una loro autonoma funzionalità, sono capitalizzabili nella voce «Altre immobilizzazioni immateriali». In merito alla territorialità dell investimento, si ritiene che, indipendentemente dall ubicazione, risultino agevolabili i beni acquistati da soggetti per i quali i relativi ammortamenti concorrono alla formazione del reddito assoggettabile a tassazione in Italia. Infine ricordiamo che dall agevolazione sono ESCLUSI GLI INVESTIMENTI in: beni materiali strumentali per i quali il D.M stabilisce coefficienti di ammortamento INFERIORI AL 6,5%; fabbricati e costruzioni; i particolari beni di cui all allegato n. 3, annesso alla Legge di Stabilità 2016, che di seguito si riproduce: Allegato 3 Gruppo V Industrie manifatturiere alimentari Specie 19 imbottigliamento di acque minerali naturali Conduttore 8,0% Condotte per usi civili (reti urbane) 8,0% Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di 10,0% Gruppo XVII Industrie dell energia elettrica, del gas e dell acqua Specie 2/b produzione e distribuzione di gas naturale produzione Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di 12,0% derivazione e di allacciamento Specie 4/b stabilimenti termali, idrotermali Condutture 8,0% Gruppo Industrie dei trasporti e Specie 4 e 5 ferrovie, compreso l esercizio di binari di Materiale rotabile, ferroviario e 7,5% 6

7 XVIII delle telecomunicazioni raccordo per conto terzi, l esercizio di vagoni letto e tramviario (motrici escluse) ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori Specie 1, 2 e 3 trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza) 12,0% ATTENZIONE: Per fruire concretamente dell agevolazione è richiesta l entrata in funzione del bene; infatti, l ammortamento decorre, ai sensi dell art. 102, TUIR, dalla data in cui si verifica tale evento. È pertanto necessario porre attenzione a 2 momenti: il primo, collegato con la verifica dell effettuazione dell investimento nel periodo agevolato ( / ); il secondo, collegato con l individuazione del momento a partire dal quale il soggetto interessato inizia a fruire dell agevolazione (incremento del costo fiscalmente ammortizzabile e quindi deducibilità del maxi ammortamento / canone), costituito dall entrata in funzione del bene. L IPER-AMMORTAMENTO La Legge di Bilancio 2017, introduce un nuovo beneficio riconoscendo per gli investimenti, effettuati dal ed entro il ovvero sino al , a condizione che detti investimenti si riferiscano ad ordini accettati dal fornitore entro la data del , in BENI MATERIALI STRUMENTALI NUOVI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (inclusi nell'allegato A della Legge di Bilancio 2017) una maggiorazione del costo di acquisizione del 150%, consentendo pertanto di ammortizzare un valore pari al 250% del costo di acquisto. TALE AGEVOLAZIONE RIGUARDA I TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA, NON SPETTA DUNQUE AI LAVORATORI AUTONOMI. ATTENZIONE: Nel caso dell iper-ammortamento NON sarà sufficiente al fine di poter usufruire dell agevolazione che l investimento sia effettuato nel periodo previsto dalla legge, ma sarà altresì NECESSARIO CHE I BENI SIANO INTERCONNESSI AL SISTEMA AZIENDALE DI GESTIONE O DELLA PRODUZIONE O ALLA RETE DI FORNITURA. Requisito che deve risultare da una autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante o per gli acquisti di costo unitario superiore a da una perizia tecnica giurata (in ogni caso per investimenti rilevanti consigliata). L incremento del 150% del costo di acquisizione riguarda gli investimenti in specifici beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, di seguito riportati (Allegato A che segue) ed effettuati entro il ovvero il purché entro il sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, analogamente a quanto previsto in materia di maxi ammortamento. ALLEGATO A BENI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE DELLE IMPRESE SECONDO IL MODELLO INDUSTRIA 4.0 BENI STRUMENTALI IL CUI FUNZIONAMENTO È CONTROLLATO DA SISTEMI COMPUTERIZZATI O GESTITO TRAMITE OPPORTUNI SENSORI E AZIONAMENTI macchine utensili per asportazione; macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, water jet fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici; macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle 7

8 materie prime; macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali; macchine utensili per l assemblaggio, la giunzione e la saldatura; macchine per il confezionamento e l imballaggio; macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico); robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot; macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici; macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale; macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici); magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica. Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche: - controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller); - interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program; - integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo; - interfaccia uomo macchina semplici e intuitive; - rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene del lavoro. Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici: - sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto; - monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo; - caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico); dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l integrazione, la sensorizzazione e/o l interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti; filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti. SISTEMI PER L ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micrometrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica; altri sistemi di monitoraggio in-process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica; sistemi per l ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale; 8

9 dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive; sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti ( ad esempio RFID - Radio Frequency Identification); sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud; strumenti e dispositivi per l etichettatura, l identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi; componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni; filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti. DISPOSITIVI PER L INTERAZIONE UOMO MACCHINA E PER IL MIGLIORAMENTO DELL ERGONOMIA E DELLA SICUREZZA DEL POSTO DI LAVORO IN LOGICA 4.0 banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità); sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell operatore; dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality; interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l operatore ai fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica. Inoltre è prevista una ulteriore maggiorazione nei confronti dei soggetti che già possono beneficiare dell iperammortamento e che investono, nel periodo in parola, in beni immateriali strumentali (inclusi nell' Allegato B che segue, ossia software funzionali a favorire una transizione verso i sopra citati processi tecnologici) la possibilità di procedere ad un ammortamento di questi beni con una maggiorazione del 40% (140%). ALLEGATO B BENI IMMATERIALI (SOFTWARE, SISTEMI E SYSTEM INTEGRATION, PIATTAFORME E APPLICAZIONI) CONNESSI A INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI INDUSTRIA 4.0 Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics); software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni; software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l efficienza del sistema di produzione; software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione 9

10 intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell IoT e/o del cloud computing); software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud; software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali; software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modelling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali; software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi; software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi; software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi; software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supplì chain (cloud computing); software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting); software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell impianto; software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem); software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva; software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device; software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l acquisizione, la veicolazione e l elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile; software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l intelligenza degli impianti cha garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica; software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity); software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali. DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PERIZIA Ai fini dell'applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali ed immateriali di cui agli Allegati A) e B) alla Legge di Bilancio 2017, l'impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R , n. 445, ovvero, per gli acquisti di costo unitario superiori a , una perizia tecnica giurata (rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi Albi professionali o da un ente di certificazione accreditato), attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui ai predetti allegati ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In pratica il bene deve entrare attivamente nella catena del valore dell'impresa. La dichiarazione del legale rappresentante e l'eventuale perizia devono essere acquisite dall'impresa: 10

11 - o entro il periodo d imposta in cui il bene entra in funzione; - ovvero, se successivo, entro il periodo d imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Va precisato che, in quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo d imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione. ATTENZIONE: L acconto dovuto per il periodo d imposta in corso al (in generale, 2017) e per quello successivo (in generale, 2018) va determinato considerando quale imposta del periodo precedente (metodo storico) quella determinata in assenza dell agevolazione. In particolare, per il calcolo dell acconto IRPEF / IRES 2017 è necessario rideterminare il reddito 2016 senza considerare la maggiorazione del 40% - 150% dell ammortamento / canoni di leasing. *CREDITO D IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO (Commi 15 e 16) La legge di Bilancio 2017, modificando l articolo 3, D.L. 145/2013, prevede ora l estensione al 31 dicembre 2020 del periodo utile nel quale effettuare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, fissando al 50% la misura dell agevolazione per tutte le categorie di investimenti ammissibili. Inoltre la norma novellata stabilisce che il credito d imposta può essere utilizzato anche dalle imprese residenti o dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell Unione Europea, negli Stati aderenti all accordo sullo Spazio economico europeo ovvero Stati inclusi nella lista dei paesi con i quali è possibile effettuare lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni contro le doppie imposizioni, elevando l importo massimo annuale del credito d imposta da ,00 a ,00. Infine, la stessa norma, modifica la categoria relativa al personale altamente qualificato comprendendo più in generale i costi per il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, specificando altresì che il credito potrà essere utilizzato a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in cui i costi per le attività in ricerca e sviluppo sono state sostenuti. Ad esclusione di quest ultima, le nuove disposizioni hanno efficacia a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre *CONTABILITA SEMPLIFICATA PER CASSA (Commi 17 e 23) Tale specifico argomento è stato oggetto di apposita circolare monotematica a cui si fa rinvio. *INTRODUZIONE DEL GRUPPO IVA (Commi da 24 a 31) A decorrere dal 2018 (con ricadute operative dal 2019) viene introdotta (in aggiunta ed alternativa all opzione LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO ) la disciplina del GRUPPO IVA a cui possono partecipare i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia che rispettano determinati vincoli finanziari, economici e organizzativi. VINCOLO FINANZIARIO Si è in presenza di un vincolo finanziario se almeno dal 1 luglio dell anno solare precedente alla formazione del GRUPPO IVA esiste, tra i soggetti aderenti al Gruppo un rapporto di controllo diretto o indiretto o i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato con il quale l Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni. VINCOLO ECONOMICO Si è in presenza di un vincolo economico se tra i soggetti passivi che vogliono partecipare al gruppo Iva, sia presente almeno una delle seguenti tipologie di cooperazione: (i) lo svolgimento di un attività principale dello 11

12 stesso genere; (ii) lo svolgimento di attività complementari o interdipendenti; (iii) lo svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi. VINCOLO ORGANIZZATIVO Si è in presenza di un vincolo organizzativo quando tra i soggetti passivi IVA esiste un coordinamento, in via di diritto o in via di fatto, fra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto. COSTITUZIONE DEL GRUPPO IVA La costituzione del GRUPPO IVA può avvenire unicamente tramite specifica opzione esercitata da tutti i soggetti passivi IVA per i quali ricorrono i predetti vincoli. A tal fine il rappresentate del Gruppo IVA deve presentare una dichiarazione telematica che, se presentata: dall 1.1 al 30.9, ha effetto a decorrere dall anno successivo; dall 1.10 al 31.12, ha effetto dal secondo anno successivo. L opzione è vincolante per 3 anni. Alla fine del primo triennio l opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo. OPERAZIONI EFFETTUATE DA/NEI CONFRONTI DEL GRUPPO Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un GRUPPO IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso GRUPPO IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi ai fini IVA. Vi è, quindi, l'irrilevanza IVA delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi che intercorrono tra i soggetti che partecipano al medesimo gruppo IVA. Essendo, quindi, il GRUPPO IVA un unico soggetto passivo, assumono rilevanza solo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto, partecipante al GRUPPO IVA, nei confronti di un soggetto non facente parte del gruppo stesso. Parimenti rilevano ai fini IVA le operazioni intercorrenti tra un soggetto non facente parte del GRUPPO IVA e un soggetto facente parte del GRUPPO IVA e in tal caso si considera effettuata direttamente con il GRUPPO IVA (quale unico soggetto rilevante ai fini IVA). Il soggetto passivo d imposta è esclusivamente il GRUPPO IVA e non, invece, i partecipanti al gruppo stesso. Ciò implica che all'osservanza delle disposizioni in materia di IVA sia tenuto solo il gruppo e non, ovviamente, il singolo partecipante. Quindi spetta al GRUPPO IVA: procedere all'applicazione dell'iva sulle operazioni imponibili poste in essere; determinare l'iva detraibile; calcolare l'eventuale rettifica della detrazione; provvedere al pagamento dell'imposta; effettuare le richieste di rimborso; assolvere gli adempimenti formali di fatturazione, annotazione e dichiarazione. Si ribadisce che la costituzione del GRUPPO IVA rappresenta, un alternativa alla (vigente) LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO disciplinata dall art. 73, comma 3, DPR n. 633/72. *VERSAMENTO RITENUTE OPERATE DAI CONDOMINI (Comma 36) E ora previsto che le ritenute alla fonte (pari al 4,00%) operate da un condominio, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto / opere / servizi, effettuate nell esercizio d impresa, vanno versate quando il relativo ammontare raggiunge l importo di.500,00. Il condominio ove non sia raggiunto il predetto limite è comunque tenuto al versamento delle ritenute entro il 30.6 / di ogni anno. E altresì previsto che il pagamento dei suddetti corrispettivi va effettuato dal condominio tramite c/c bancario / postale allo stesso intestato o secondo altre modalità stabilite dal MEF tali da garantire lo svolgimento di efficaci 12

13 controlli. In caso di violazione di tale obbligo è applicabile la sanzione ex art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 (da 250 a 2.000). *DEDUCIBILITA CANONI DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE (Comma 37) È confermata la modifica dell art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, in base alla quale è incrementato il limite di rilevanza fiscale dei veicoli a favore degli agenti di commercio in caso di noleggio a lungo termine. Ne consegue che, mentre prima della modifica in esame, il limite di rilevanza fiscale per il noleggio a lungo termine di autovetture era pari a 3.615,20 sia per le imprese / lavoratori autonomi che per gli agenti di commercio, ora, a seguito della modifica, detto limite è aumentato a 5.164,57. Resta fermo a ,99 per le imprese / lavoratori autonomi e ,84 per gli agenti di commercio il limite di rilevanza fiscale per l acquisto / leasing di autovetture. *RIDUZIONE CANONE RAI (Comma 40) Il pagamento del canone, è dovuto per i titolari di un utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico con residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Con la Finanziaria 2017 l importo del canone di abbonamento per uso privato è stato ridotto a Euro 90 (in precedenza Euro 100). Per i titolari di contratto di un utenza elettrica domestica residenziale il pagamento avverrà mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche in n.9 rate mensili, da gennaio a settembre di ogni anno, per l importo unitario di Euro 10. *PROROGA BLOCCO AUMENTI ALIQUOTE 2017 (Commi 42 e 43) Confermata l estensione al 2017 della sospensione dell efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti locali che prevedono aumenti dei tributi delle addizionali rispetto ai livelli Con riferimento agli immobili non esenti, è previsto inoltre che i Comuni che nel 2016 hanno mantenuto le maggiorazioni TASI di cui all art. 1, comma 677, Finanziaria 2014, nella stessa misura applicata per il 2015, possono continuare a mantenere la stessa maggiorazione per il *ABOLIZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI/IAP (Comma 44) È confermato che per il triennio i redditi agrari e domenicali dei coltivatori diretti e IAP di cui all art. 1, D.Lgs. n. 99/2004, non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF. *RIPRISTINO AGEVOLAZIONE TERRITORI MONTANI (Comma 47) E stata ripristinata l agevolazione fiscale di cui all art. 9, DPR n.601/73 (imposta di registro / ipotecaria in misura fissa ed esenzione imposta catastale) relativa ai trasferimenti a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani finalizzati all arrotondamento della proprietà contadina. *LIMITE PROVENTI REGIME LEGGE N.398/91 - ASSOCIAZIONI SPORTIVO DILETTANTISTICHE (Comma 50) Come noto, le ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE in possesso di determinati requisiti possono optare per il regime forfetario di determinazione del reddito e dell IVA previsto dalla Legge n. 398/91. E stato modificato l art. 90, comma 2, Legge n. 289/2002, incrementando così a (in precedenza ) il limite dei proventi derivanti dalle attività di natura commerciale da rispettare per l accesso al citato regime forfetario. 13

14 *PROROGA SABATINI TER (Commi da 52 a 57) È prorogata l agevolazione c.d. Sabatini ter, che prevede l erogazione di un contributo in conto esercizio a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l acquisto o il leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI. Ricordiamo che possono beneficiare delle agevolazioni le micro, piccole/medie imprese per l acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali, classificabili nell attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell articolo 2424 del Codice Civile. I finanziamenti devono essere accordati entro il 31 dicembre 2018 ed il contributo è pari all ammontare degli interessi calcolati al tasso del 2,75% su un prestito con piano convenzionale di ammortamento a rate semestrali costanti e della durata di 5 anni, di importo corrispondente al finanziamento concesso. L importo degli investimenti agevolabili non deve essere inferiore a Euro e non superiore a 2 milioni di Euro. *INCENTIVI ACQUISTO BENI STRUMENTALI ONLUS (Commi da 59 a 64) È riconosciuto un contributo fino al 15% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di annui, per gli acquisti, anche in leasing, di beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per FAVORIRE LA DISTRIBUZIONE GRATUITA DI PRODOTTI ALIMENTARI E NON A FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE E PER LA LIMITAZIONE DEGLI SPRECHI. Il contributo, riconosciuto a favore di Enti pubblici e privati senza scopo di lucro, comprese le ONLUS: è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto; è rimborsato allo stesso dall impresa costruttrice / importatrice, che recupera l importo quale credito d imposta. Le modalità attuative sono demandate ad uno specifico Decreto del MISE da emanare entro l *START-UP INNOVATIVE (Commi 65, 66, 67, 69) Atto costitutivo È previsto che l atto costitutivo della start-up innovativa possa essere sottoscritto anche con firma elettronica avanzata autenticata e che sia esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria. Incentivi fiscali Con la modifica dell articolo 29, D.L. 179/2012, si prevede che, a decorrere dal periodo d imposta 2017: - per i soggetti IRPEF l investimento massimo detraibile (30%) è aumentato ad (anziché ); - la detrazione/deduzione è fissata al 30% (max ), anche per le start-up a vocazione sociale e del settore energetico. Si specifica che l efficacia di tali disposizioni è subordinata all autorizzazione della Commissione Europea. Con la modifica dei commi 3 e 5 del medesimo articolo viene confermato inoltre che l investimento, ai fini della detraibilità/deducibilità, deve essere mantenuto per almeno 3 anni. *TRANSAZIONE FISCALE NELLE PROCEDURE CONCORSUALI (Comma 81) E stato riscritto l art. 182-ter, RD n. 267/42 che ora riguarda il Trattamento dei crediti tributari e contributivi (precedentemente rubricato Transazione fiscale ). L intervento del Legislatore è collegabile alla sentenza della Corte di Giustizia che ha sancito la compatibilità con le disposizioni comunitarie della possibilità da parte di un impresa in difficoltà finanziaria di presentare una domanda di concordato preventivo proponendo il pagamento parziale del debito IVA. 14

15 Nel nuovo testo dell articolo in esame non è più prevista la limitazione all operatività della falcidia dell IVA. A tal fine il piano proposto dal debitore deve prevedere la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni / diritti sui quali sussiste la causa di prelazione come indicato nella relazione redatta da un professionista indipendente ai sensi dell art. 67, comma 3, lett. d), RD n. 267/42. *RIPORTO DELLE PERDITE (Comma 549) Come noto le perdite fiscali conseguite in un periodo d imposta possono essere computate in diminuzione dei redditi dei periodi successivi: in misura non superiore all 80% del reddito imponibile di ciascun periodo d imposta, per l intero importo che trova capienza in tale ammontare; entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo d imposta successivo e per l intero importo che trova capienza in tale ammontare se relative ai primi 3 periodi d imposta dalla data di costituzione, sempreché si riferiscano ad una nuova attività produttiva. Predetta limitazione è ora estesa: agli interessi passivi indeducibili, eccedenti il 30% del ROL, riportabili a nuovo; alle eccedenze ACE. per le eccedenze di interessi passivi indeducibili e di Ace in caso di fusione e scissione. *INCENTIVI LAVORATORI RIMPATRIATI (Commi 150 e 151) Per coloro che hanno prodotto reddito di lavoro autonomo (NOVITA ) e/o dipendente in Italia e ivi trasferiscono la residenza, tali redditi concorreranno alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50% (in precedenza 70%) Il nuovo limite del 50% è applicabile: A decorrere dal 2017; Anche per i soggetti che nel 2016 hanno esercitato l opzione previsto per i lavoratori rimpatriati Per i lavoratori autonomi le condizioni richieste sono le seguenti: il soggetto non è stato residente in Italia nei 5 anni precedenti il trasferimento e si impegna a permanere in Italia per almeno 2 anni; l attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano. La suddetta agevolazione è applicabile anche ai cittadini di Stati extraue nel momento in cui: provengano da un paese in cui è in vigore una convezione per evitare le doppie imposizioni o vi sia un accordo sullo scambio di informazioni; è in possesso di un diploma di laurea; hanno svolto continuativamente un attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un attività di studio fuori dall Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post laurea. *REGIME FISCALE AGEVOLATO NUOVI RESIDENTI (Commi da 152 a 159) Con la legge n. 232 del 2016, c.d. Finanziaria 2017 è stato introdotto l art 24-bis del TUIR, il quale prevede che le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia, possono optare per l applicazione di un imposta sostitutiva (forfetaria) sui redditi prodotti all estero, a condizione che non siano state residenti in Italia, per un periodo almeno pari a 9 anni nel corso dei 10 precedenti quello di validità dell opzione. L opzione è revocabile e cessa di produrre effetti decorsi 15 anni dal primo periodo d imposta di validità della stessa. 15

16 L imposta sostitutiva: non è applicabile ai redditi di cui all art. 67, comma 1, lett. c), TUIR (plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate) realizzati nei primi 5 anni di validità dell opzione; è calcolata in misura forfettaria, a prescindere dall importo dei redditi percepiti, ed è dovuta nella misura di Euro per ciascun periodo d imposta ed è ridotta a Euro nel caso in cui la stessa sia estesa a uno o più familiari di cui all art. 433, C.c; è versata in un unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. I soggetti che esercitano l opzione in esame: non sono tenuti all obbligo di monitoraggio fiscale (quadro RW del mod. UNICO); sono esenti dall IVIE e IVAFE. L opzione potrà essere esercitata a seguito di risposta favorevole alla specifica istanza di interpello presentata all Agenzia delle Entrate, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia, ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta. *PREMI DI PRODUTTIVITA E WELFARE AZIENDALE (Commi da 150 a 162) È stata confermata l agevolazione relativa all assoggettamento all imposta sostitutiva del 10% delle somme erogate a titolo di premi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell impresa su un importo massimo complessivo lordo di (in precedenza 2.000). Se le aziende coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell organizzazione del lavoro Tale limite è aumentato fino a (in precedenza 2.500). Tale agevolazione è attuabile con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2016 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore ad (in precedenza ). ATTENZIONE: E previsto che le somme e i valori di cui all art. 51, comma 4, TUIR (autoveicoli concessi in uso promiscuo, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione / uso / comodato, servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente) concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti alla predetta imposta sostitutiva (10%), anche nel caso in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle suddette somme detassate. Infine è previsto che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e non sono soggetti all imposta sostitutiva in esame: 1. i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/2005, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate in esame, anche se eccedenti il limite di 5.164,57; 2. i contributi di assistenza sanitaria di cui all art. 51, comma 2, lett. a), versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate in esame, anche se eccedenti il limite di 3.615,20; 3. il valore delle azioni di cui all art. 51, comma 2, lett. g), ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate in esame, anche se eccedente il limite di 2.065,83. Inoltre è previsto che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie. 16

17 *RIDUZIONE DELL ALIQUOTA INPS GESTIONE SEPARATA (Comma 165) È prevista dal 2017 la riduzione al 25% dell aliquota applicabile ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS, che non siano iscritti ad altra gestione obbligatoria e non pensionati. *ESTESA NO TAX AREA PER REDDITI DA PENSIONE (Comma 210) È esteso l aumento della detrazione IRPEF del reddito da pensione che eventualmente concorre alla formazione del reddito complessivo nella seguente misura: (in luogo di 1.783), se il reddito complessivo non supera (in luogo di 7.750); (in luogo di 1.255), aumentata del prodotto tra 583 (in luogo di 528) e l importo corrispondente al rapporto tra , diminuito del reddito complessivo, e (in luogo di 7.250) se l ammontare del reddito complessivo è superiore a (in luogo di 7.750) ma non a ; (in luogo di 1.255), se il reddito complessivo è superiore a ma non a La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di , diminuito del reddito complessivo, e l importo di È eliminata la disposizione che prevedeva specifiche detrazioni relative a redditi da pensione per soggetti di età non inferiore a 75 anni. *AMPLIATA AGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI LA DETRAZIONE DEL 19% PER EROGAZIONI LIBERALI (Comma 294) È possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 19% per le erogazioni liberali anche a favore degli istituti tecnici superiori di cui al DPCM Se si è titolari di reddito di impresa tali erogazioni sono deducibili nel limite del 2% del reddito d impresa e comunque nella misura massima di annui. *PREMIO NASCITE E BUONO NIDO (Comma 353 e da 355 a 357) Dal 2017 è introdotto un premio alla nascita / adozione di un minore pari a 800 che non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF. Il premio sarà corrisposto, su richiesta della futura madre, dall INPS in un unica soluzione al compimento del settimo mese di gravidanza / atto dell adozione. Per i nati dall verrà riconosciuto, per il pagamento delle rette dell asilo nido pubblico / privato, un buono di a base annua e parametrato a 11 mensilità. Tale bonus è stato esteso anche alle forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini con età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche. Il buono è corrisposto dall INPS (dal 2017) al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione che attesti l iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche / private. *IRI: NUOVA IMPOSTA SUL REDDITO IMPRENDITORIALE (Commi 547 e 548) La legge di bilancio 2017 ha introdotto a decorrere dal una nuova imposta, l imposta sul reddito di impresa (IRI) disciplinata dal nuovo art.55 del TUIR. L imposta sarà applicabile per opzione ai soggetti IRPEF ed ha lo scopo incentivare il reinvestimento di utili nell impresa. Soggetti interessati L imposta sarà applicabile per opzione a: - Imprese individuali, anche in forma di impresa familiare - Società di persone - S.r.l. trasparenti (cioè quelle che hanno optato, avendone i requisiti, alla tassazione per trasparenza come se fossero società di persone) 17

18 in contabilità ordinaria sia per obbligo (avendo superato i limiti di ricavi) che per opzione. Non è possibile quindi applicare l IRI a coloro che sono in contabilità semplificata. L opzione IRI in sostanza permette alle imprese di assoggettare il reddito di impresa a tassazione separata con una aliquota del 24% (pari a quella IRES). Essendo una tassazione separata il reddito di impresa, non concorre con gli altri redditi alla formazione del reddito complessivo Irpef, sempreché tale reddito non sia prelevato dall imprenditore. In questo caso le somme prelevate dall imprenditore/socio sono tassate in capo agli stessi soggetti con le consuete modalità valide ai fini IRPEF. DETERMINAZIONE DEL REDDITO Come anticipato il reddito prodotto dall impresa e non prelevato dall imprenditore/socio, non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF dell imprenditore/socio, ma è soggetto a tassazione IRI (pari al 24%). Il funzionamento si basa sulla tassazione in modo separato del reddito d impresa non prelevato. Occorre analizzare il meccanismo di recupero della tassazione, posto che in caso di distribuzione o prelevamento dell utile da parte dell imprenditore individuale o dei soci torna applicabile l Irpef a scaglioni. Di conseguenza: - I prelevamenti effettuati dall imprenditore/socio sono assoggettati normalmente a IRPEF; - Mentre il reddito non prelevato e lasciato nell impresa è assoggettato a IRI (24%). Qualora però l imprenditore o i soci delle società di persone dovessero, prelevare utili che hanno già subito in precedenza la tassazione separata IRI, essi dovranno provvedere alla tassazione di tali redditi attraverso il loro «normale» assoggettamento ad Irpef. Per evitare l evidente doppia imposizione, il meccanismo per il recupero dell imposta versata si baserà sul rendere deducibile dal reddito d impresa IRI le somme prelevate e che hanno già subito la tassazione separata. Quindi il reddito imponibile valido ai fini IRI è rappresentato dalla differenza tra il reddito d impresa e i prelevamenti di utili/riserve da parte dell imprenditore/socio. Dunque al fine di evitare doppie imposizioni (sia ai fini IRPEF che ai fini IRI) i prelevamenti effettuati dall imprenditore/socio avranno una duplice rilevanza fiscale: 1) Per l impresa: in quanto variazione in diminuzione ai fini del calcolo della base imponibile IRI; 2) Per l imprenditore/socio ai fini della tassazione IRPEF. L IRI pertanto si configura quale acconto di imposta sui redditi effettivamente prelevati dal Socio. PERDITE D IMPRESA Le eventuali perdite di impresa derivanti da un andamento negativo dell impresa o dalla presenza di prelevamenti eccedenti l importo della base imponibile IRI, potranno essere riportare in esercizi successivi senza limiti di tempo e quindi diversamente da quanto avviene normalmente in cui è presente un limite temporale di un quinquennio. OPZIONE IRI Non essendo l IRI un regime obbligatorio per poter essere applicato i contribuenti dovranno esercitare un opzione che avrà durata per cinque periodi di imposta e dovrà essere obbligatoriamente rinnovata scaduto il quinquennio. Tale opzione dovrà essere esercitata nella dichiarazione dei redditi con effetto dal periodo di imposta cui è riferita la dichiarazione. ALCUNI CHIARIMENTI - Le somme prelevate dall imprenditore/socio costituite da riserve di utili già tassati per trasparenza fuori dal regime IRI non rileveranno ai fini IRPEF, né tantomeno costituiranno una variazione in diminuzione ai fini IRI. Per questo motivo sarà necessario indicare separatamente in bilancio gli utili e le riserve formate prima dell ingresso nel regime IRI. - Come puntualizzato dalla Relazione accompagnatoria, i redditi di impresa eccedenti gli utili conseguiti a causa delle riprese fiscali resteranno assoggettate esclusivamente a IRI visto che non potranno essere oggetto di prelevamento da parte dell imprenditore/socio. 18

19 FUORIUSCITA DAL REGIME Nel caso in cui non venga rinnovata l opzione IRI scaduto il quinquennio si potranno verificare delle conseguenze in termini di: - Riserve di utili già assoggettate a IRI ancora presenti in bilancio; - Perdite pregresse ancora da utilizzare. Le riserve di utili non ancora prelevate manterranno il regime IRI previgente anche nel caso in cui l opzione non sia rinnovata e rileveranno ai fini IRPEF nell anno in cui l imprenditore/socio effettuerà il prelevamento. Ovviamente tale somma sarà deducibile dal reddito di impresa nell anno in cui è stato effettuato il prelevamento anche in assenza di vigenza del regime IRI. Sarà necessario anche in questo caso, tenere distinte le riserve di utili prodotte durante il regime IRI. Le perdite generate durante il regime IRI saranno riportabili anche nei periodi successivi ma nel limite temporale di 5 anni considerando come primo anno l ultimo anno di permanenza nel regime IRI. ASPETTI PREVIDENZIALI Il regime IRI non rileva ai fini previdenziali, quindi il reddito da indicare ai fini del calcolo dei contributi previdenziali sarà quello generato dalla ditta individuale o dalla società di persone senza considerare quanto viene prelevato o meno dall imprenditore/socio. ALCUNE CONSIDERAZIONI Gli oneri deducibili e detraibili, in presenza di tassazione con l IRI, non sono sfruttabili e pertanto, in fase di calcolo di convenienza si dovrà tenere conto del fatto, ad esempio, se il contribuente possiede altri redditi, diversi da quelli d impresa, che potrebbero comunque assorbire le deduzioni e/o le detrazioni disponibili. In ogni caso il prelievo degli utili rientra nuovamente nel campo di applicazione dell Irpef e così, in questo modo, anche una volta optato per l IRI il contribuente può comunque decidere per la distribuzione degli utili in modo da sfruttare eventuali deduzioni o detrazioni che dovessero sorgere. Infine, un opportuna considerazione andrà effettuata con riferimento alla possibilità o meno di lasciare reinvestiti in impresa gli utili conseguiti: inutile, infatti, tassare con l imposta sul reddito d impresa quando si ha la costante necessità da parte dell imprenditore o dei soci delle società di persone di dover prelevare a breve termine tutti (o in gran parte) gli utili realizzati. *ACE (Commi da 550 a 553) E stata confermata la riduzione al 2,3% dell aliquota ACE da applicare per l anno Dal 2018 l aliquota sarà pari al 2,7%. Inoltre per i soggetti diversi dalle banche e dalle assicurazioni, gli incrementi netti del patrimonio non rilevano sino a concorrenza dell incremento delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quella registrata nel bilancio La norma intende garantire che gli incrementi di patrimonio derivanti da apporti dei soci o dall autofinanziamento siano investiti nell attività produttiva, e non in titoli. Infine per le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, già dal 2016 la determinazione dell ACE dovrà essere eseguita seguendo le regole applicabili per le società di capitali. *RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI (Commi 554 e 555) È disposta l ennesima riapertura dei termini per la rideterminazione del costo di acquisto di: - partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati; - terreni edificabili e con destinazione agricola; posseduti alla data del 1 gennaio 2017, non in regime d impresa. È pertanto fissato al 30 giugno 2017 il termine entro il quale provvedere: - alla redazione e all asseverazione della perizia di stima; 19

20 - al versamento dell imposta sostitutiva pari all 8%. *RIVALUTAZIONE BENI D IMPRESA E PARTECIPAZIONI (Commi da 556 a 564) È confermata la riproposizione della rivalutazione dei beni d impresa e delle partecipazioni (ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività d impresa) riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali. La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2016 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d imposta. È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%. Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal limitatamente ai beni immobili i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d imposta in corso al 1 dicembre 2018) tramite il versamento di un imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure: 16% per i beni ammortizzabili; 12% per i beni non ammortizzabili. In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all esercizio dell impresa prima dell inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, ), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione. Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili. Non è possibile realizzare la rivalutazione solo per scopi civilistici. *CESSIONE E ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI (Comma 565) La Legge di Bilancio 2017 riapre i termini per usufruire dell agevolazione prevista per la cessione e l assegnazione dei beni ai soci. In particolare, la disposizione interessa le società di persone e di capitali che assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali, nel periodo Il versamento dell imposta sostitutiva va effettuato: - entro il , nella misura del 60%; - entro il , per il restante 40%. *ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE (Comma 566) Viene riaperta la possibilità riguardante l estromissione agevolata dell immobile da parte dell imprenditore individuale. In particolare, l agevolazione: - è riconosciuta per gli immobili strumentali per natura o destinazione posseduti al ; - riguarda le esclusioni poste in essere dal al ; - L imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto. I versamenti rateali dell imposta sostitutiva sono effettuati entro il e il , e gli effetti dell estromissione decorrono dal

21 *NOTE DI VARIAZIONE PROCEDURE CONCORSUALI/ESECUTIVE INDIVIDUALI (Comma 567) Vengono modificate, annullando i benefici previsti nella Finanziaria 2016, le regole relative all emissione delle note di variazione in caso di mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali/accordi di ristrutturazione dei debiti omologati/piani attestati pubblicati sul Registro delle Imprese. In particolare non è più previsto: la possibilità di emissione della nota di variazione a partire dalla data in cui l acquirente/committente è assoggettato alla procedura. Di conseguenza la nota di variazione potrà essere emessa soltanto alla chiusura della procedura; l esonero, per l acquirente/committente, di registrazione della nota di credito ricevuta. *DETRAZIONE IRPEF FREQUENZA SCOLASTICA (Comma 617) E stato rivisto l aumento del limite della detrazione IRPEF (19%) spettante per le spese di frequenza di scuole dell infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, che ora risulta pari a 564 per il 2016, 717 per il 2017, 786 per il 2018 e 800 per il *SCHOOL BONUS (Comma 620) Viene riconosciuto uno specifico credito d imposta a favore dei soggetti (persone fisiche, società, ecc.) che effettuano erogazioni liberali in denaro a istituti del sistema nazionale di istruzione, finalizzati alla realizzazione di nuove strutture scolastiche, alla manutenzione e al potenziamento delle strutture esistenti e a sostegno di interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti. Il credito d'imposta è pari al 65% delle erogazioni effettuate nel 2017 e al 50% di quelle effettuate nel I soggetti titolari di reddito d'impresa potranno utilizzare il credito d'imposta in tre quote annuali di pari importo, in compensazione tramite Modello F24. In merito alle spese agevolabili è fissato un tetto massimo di Euro per ogni periodo di imposta. 21

22 COLLEGATO ALLA FINANZIARIA DL n. 193/2016, convertito dalla Legge n. 225/2016 *SOPPRESIONE EQUITALIA (Articoli 1-2) A decorrere dall entreranno in vigore i seguenti provvedimenti: la soppressione di Equitalia; l affidamento dell attività di riscossione alla (nuova) Agenzia delle Entrate Riscossione. il termine previsto della cessazione dell attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali da parte di Equitalia / società partecipate dalla stessa / Riscossione Sicilia spa è stato previsto al ; a decorrere dall , gli Enti locali possono deliberare di affidare al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società dagli stessi partecipati. *INTRODUZIONE SPESOMETRO TRIMESTRALE (Articolo 4, comma 1) Si rinvia a specifica circolare già in vostre mani. *INTRODUZIONE COMUNICAZIONE TRIMESTRALE LIQUIDAZIONE IVA (Articolo 4, comma 2) Si rinvia a specifica circolare già in vostre mani. *INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI AUTOMATICI (Articolo 4, comma 6) E fissato al l obbligo della memorizzazione elettronica e dell invio telematico dei corrispettivi delle cessioni di beni / prestazioni di servizi tramite distributori automatici. L Agenzia delle Entrate potrà stabilire termini differiti, rispetto all , in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici. Confermata la validità fino al dell opzione per l invio telematico dei corrispettivi esercitata dalle imprese della grande distribuzione (GDO) entro il *MODIFICA DISCIPLINA DEI DEPOSITI IVA (Articolo 4, comma 7) Dall è eliminata la limitazione della tipologia dei beni oggetto di introduzione in un deposito IVA da parte di operatori extraue. Di conseguenza potranno essere introdotti in un deposito IVA beni di qualsiasi tipologia, a prescindere dal fatto che l operatore sia nazionale / UE / extraue. Inoltre, in caso di estrazione dei beni dal deposito IVA, l imposta: relativa ai beni extraue di cui alla lett. b) del comma 4 articolo 50-bis del DL 331/93, è dovuta dal soggetto che effettua l estrazione mediante l emissione di un autofattura ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72 previa prestazione di idonea garanzia le cui caratteristiche sono rimesse ad un DM di prossima emanazione; relativa alle altre ipotesi di cui al citato comma 4, nonché ai beni extraue fino all emanazione del predetto Decreto: è dovuta dal soggetto che effettua l estrazione; è versata dal gestore del deposito in nome e per conto del predetto soggetto, tramite il mod. F24, entro il 16 del mese successivo (non è consentita la compensazione). In capo al soggetto che effettua l estrazione è prevista l emissione di un autofattura ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72 da annotare nel registro IVA degli acquisti. È possibile effettuare l estrazione senza applicazione dell IVA da parte degli esportatori abituali. In tal caso è comunque necessario inviare all Agenzia delle Entrate la dichiarazione d intento. 22

23 ATTENZIONE: Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono demandate ad uno specifico Provvedimento dell Agenzia delle Entrate. In caso di estrazione di un bene introdotto in forza di un acquisto intraue, l operatore che provvede all estrazione deve porre in essere i consueti adempimenti previsti per il reverse charge (integrazione fattura, annotazione nel registro delle fatture emesse / acquisti). *CESSIONI A TURISTI EXTRA UE (Articolo 4-BIS) A partire dall , le fatture relative alle cessioni di beni (di importo complessivo, comprensivo di IVA superiore a 154,94) a turisti domiciliati / residenti in Stati extraue destinati all uso personale / familiare, da trasportare nei bagagli personali al di fuori dell UE di cui all art. 38-quater, DPR n. 633/72, vanno emesse in modalità elettronica. È demandata all Agenzia delle Dogane / Entrate l individuazione di modalità e contenuti semplificati di fatturazione. Soppressa la disposizione di cui all art. 1, comma 368, Finanziaria 2016, che prevedeva il rimborso dell IVA ai suddetti soggetti da parte degli intermediari iscritti all Albo ex art. 114-septies, D.Lgs. n. 385/93. *DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (Articolo 4-BIS) DICHIARAZIONE REDDITI / IRAP / MOD. 770 È confermata la revisione dell attuale disciplina relativa alla presentazione della dichiarazione integrativa, ferma restando l applicazione delle sanzioni e la possibilità di ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97. In particolare viene introdotta la possibilità di integrare la dichiarazione dei redditi, il mod. IRAP e il mod. 770 entro il termine previsto per l accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73 per correggere errori / omissioni sia a favore che a sfavore del contribuente, ossia errori /omissioni che abbiano comportato l indicazione di un maggior / minor imponibile o, comunque, un maggior / minor debito d imposta o un maggior / minor credito. Di fatto viene eliminato il disallineamento esistente tra il termine di presentazione della dichiarazione integrativa a favore (termine previsto per la dichiarazione del periodo d imposta successivo) e quello della dichiarazione integrativa a sfavore (termine previsto per l accertamento). Il credito derivante dal minor debito / maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa a favore può essere utilizzato in compensazione entro precisi termini. Qualora la dichiarazione integrativa a favore sia presentata oltre il termine per la dichiarazione successiva, è previsto un limite all utilizzo del credito, poiché lo stesso può essere utilizzato in compensazione dei debiti maturati a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa. Tale ultima limitazione non opera in caso di correzione di errori contabili di competenza. Il credito va indicato nella dichiarazione relativa al periodo d imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa. Resta ferma la possibilità per il contribuente di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che hanno inciso sull obbligazione tributaria con conseguente indicazione di un maggior imponibile / debito d imposta o di un minor credito. DICHIARAZIONE IVA Ai fini IVA, analogamente a quanto disposto ai fini delle imposte dirette / IRAP, ferma restando l applicazione delle sanzioni e la possibilità di ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, è consentito integrare la dichiarazione IVA entro il termine previsto per l accertamento ex art. 57, DPR n. 633/72 per correggere errori / omissioni sia a favore che a sfavore del contribuente, ossia errori / omissioni che abbiano comportato l indicazione di un maggior / minor imponibile o, comunque, un maggior / minor debito d imposta o un maggior / minor credito IVA. 23

24 Il credito derivante dal minor debito / maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa IVA a favore può essere: portato in detrazione in sede di liquidazione periodica / dichiarazione annuale; utilizzato in compensazione; chiesto a rimborso, al sussistere, per l anno per il quale è presentata la dichiarazione integrativa, dei requisiti previsti; A CONDIZIONE CHE LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SIA PRESENTATA ENTRO IL TERMINE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL ANNO SUCCESSIVO. Qualora la dichiarazione integrativa sia presentata oltre il termine della dichiarazione relativa all anno successivo, il credito derivante dal minor debito / maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa a favore può essere: utilizzato in compensazione dei debiti maturati a partire dal periodo d imposta successivo a quello di presentazione della stessa; chiesto a rimborso, al sussistere, per l anno per il quale è presentata la dichiarazione integrativa, dei requisiti previsti dai citati artt. 30 e 34, comma 9. E altresì previsto che resta ferma la possibilità da parte del contribuente di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che hanno inciso sull obbligazione tributaria con conseguente indicazione di un maggior imponibile / debito d imposta o di un minor credito. TERMINE DI NOTIFICA CARTELLE E DI ACCERTAMENTO È confermata l estensione anche alla dichiarazione IVA integrativa della previsione, già operante ai fini delle imposte dirette / IRAP, in base alla quale: il termine per la notifica della cartella di pagamento per l attività di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle stesse, riferita alla dichiarazione integrativa presentata per la regolarizzazione di errori / omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorre dalla data di presentazione della stessa, limitatamente agli elementi oggetto dell integrazione ; il termine per l accertamento ex artt. 43, DPR n. 600/73 e 57, DPR n. 633/72 decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente ai soli elementi oggetto dell integrazione. *RAVVEDIMENTO OPEROSO TRIBUTI DOGANALI/ ACCISE (Articolo 5 COMMA 1-BIS) E stata ampliata l applicazione della riduzione delle sanzioni, in sede di ravvedimento operoso, rispettivamente ad 1/7 e 1/6 del minimo anche per i tributi doganali / accise amministrati dall Agenzia delle Dogane. Inoltre anche per i tributi doganali / accise il ravvedimento operoso non è precluso in presenza di accessi, ispezioni e verifiche ovvero nel caso in cui la violazione sia già stata constatata, salva la notifica di avvisi di pagamento ed atti di accertamento. *SCOMPUTO RITENUTE D ACCONTO (Articolo 5, comma 2-bis) Al fine di definire meglio il periodo di imposta di scomputo delle ritenute d acconto il collegato alla finanziaria ha disposto che, per le ritenute operate nell anno successivo a quello di competenza dei redditi ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il percipiente può scegliere tra le seguenti alternative: scomputo dall imposta relativa al periodo d imposta di competenza dei redditi; scomputo dall imposta relativa al periodo d imposta nel quale le ritenute sono operate. Resta fermo che le ritenute operate successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi sono scomputate dall imposta relativa al periodo d imposta in cui sono state effettuate. 24

25 Analogo principio viene espressamente esteso alle ritenute su provvigioni inerenti i rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento d affari per i quali quindi è previsto lo scomputo: dall imposta relativa al periodo d imposta di competenza dei redditi, a condizione che la ritenuta sia stata operata prima della presentazione della dichiarazione (possibilità già prevista); ovvero dall imposta relativa al periodo d imposta nel quale la ritenuta è stata operata (nuova possibilità). Qualora la ritenuta sia operata successivamente alla presentazione della dichiarazione, rimane confermato lo scomputo dall imposta relativa al periodo d imposta in cui è stata operata. *ROTTAMAZIONE CARTELLE (Articolo 6) Con l art. 6, DL n. 193/2016, c.d. Collegato alla Finanziaria 2017, è stata introdotta la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo che consente al soggetto interessato l estinzione del debito, evitando di corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora in esse incluse. In sede di conversione in legge sono state apportate alcune modifiche alla disciplina in esame ed, in particolare: la definizione agevolata è stata estesa ai ruoli affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016; è stata prevista la possibilità di effettuare una definizione anche parziale, con riferimento soltanto ad alcune delle somme iscritte a ruolo; sono stati modificati il termine per la presentazione dell istanza di definizione, ora fissato al 31/03/2017 e quello per la comunicazione all interessato, da parte dell Agente della riscossione, delle somme dovute, fissato al 31/05/2017; sono state modificate le modalità di pagamento delle somme dovute, con l aumento del numero massimo di rate da 4 a 5. OGGETTO DELLA ROTTAMAZIONE 1. Cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall Agenzia delle Entrate / Dogane e Monopoli relativi a: imposte (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, ecc.) contributi INAIL contributi INPS ruoli in contenzioso entrate locali Interessi relativi alle violazioni del Codice della strada e avvisi di addebito emessi dall INPS. SONO ESCLUSI DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA: Dazi Accise IVA all importazione Recupero degli aiuti allo stato Ammende/Sanzioni per provvedimenti/sentenze penali e Corte dei Conti 2. Può essere anche parziale, ossia riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato. 3. I ruoli affidati agli agenti della riscossione, a seguito di presentazione dell istanza per la composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio. 25

26 Deve ancora essere chiarito se la definizione possa riguardare anche i ruoli aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni (ad esempio, della cartella per violazioni nella compilazione del quadro RW del mod. UNICO ovvero per mancata separata indicazione nel mod. UNICO dei costi black list ). IMPORTI DOVUTI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO IMPORTI DOVUTI capitale TRIBUTI E interessi da ritardata iscrizione a ruolo CONTRIBUTI aggi (del 6%-8%) ricalcati sulle somme dovute (capitale + interessi da ritardata iscrizione al ruolo) spese per le procedure esecutive spese di notifica delle cartelle di pagamento MULTE PER VIOLAZIONE CODICE sanzioni DELLA STRADA IMPORTI ESCLUSI SANZIONI INTERESSI DI MORA INTERESSI MODALITÀ DI ADESIONE ITER procedurale della rottamazione: - 31/03/2017: termine fissato per la presentazione della richiesta della rottamazione mediante apposito modello DA1 ( DICHIARAZIONE-DEFINIZIONE-AGEVOLATA.pdf) La richiesta potrà essere presentata: allo sportello dell Agente della riscossione; tramite o pec agli indirizzi indicati nel modello DA1. In tal caso è necessario allegare una copia del documento d identità del soggetto richiedente la definizione agevolata. - 31/05/2017: data entro cui Equitalia Spa: 1. Comunicherà l accoglimento o meno dell istanza; 2. Invierà un prospetto riportante l ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, l importo delle singole rate e il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna rata; 3. Invierà i bollettini di pagamento per il pagamento. - Data variabile: data entro cui si dovrà procedere al pagamento dell unica rata o della 1 rata (è previsto un numero massimo di 5 rate delle quali le prime 3, pari al 70%, dovranno essere versate nel 2017, nei mesi di luglio, settembre e novembre e le ultime 2, pari al 30%, dovranno essere versate nel corso del 2018, nei mesi di aprile e settembre). Sulle rate sono dovuti, a decorrere dall 1/07/2017, gli interessi nella misura del 4,50% annuo. N.B. Per chi ha già presentato una dichiarazione di adesione per debiti relativi al periodo e vuole integrarla con gli importi affidati a Equitalia nel 2016 (entro la scadenza originaria del ), può presentare una nuova dichiarazione integrativa utilizzando lo stesso modulo DA1 Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata indicando le nuove somme che intende definire. Vengono scomputati gli importi già versati a titolo di: - capitale ed interessi 26

27 - aggio e rimborso spese per procedure esecutive - spese di notifica delle cartelle RESTANO ACQUISITE E NON RIMBORSABILI LE SOMME VERSATE A TITOLO DI: - sanzioni incluse nei carichi affidati - interessi di dilazione per il rateizzo - interessi di mora - sanzioni/somme aggiuntive EFFETTI DELL ISTANZA DI ADESIONE LA PRESENTAZIONE DELL ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA HA L EFFETTO DI INTERROMPERE LE AZIONI ESECUTIVE/CAUTELARI DELL AGENTE DELLA RISCOSSIONE, CON RIFERIMENTO ALLE SOMME/CARICHI ISCRITTI A RUOLO ED OGGETTO DELLA DEFINIZIONE STESSA. In particolare, a seguito della presentazione del modello: sono sospesi i termini di prescrizione/decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione stessa sono sospesi, come specificato in sede di conversione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza successivamente al 31/12/2016 la sospensione opera fino alla scadenza della prima / unica rata delle somme dovute; l Agente della riscossione, relativamente ai carichi / somme oggetto della richiesta di definizione agevolata, non può: avviare nuove azioni esecutive; iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche; proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Sono fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell istanza di adesione alla definizione agevolata. DECADENZA DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA Il contribuente decade dalla definizione agevolata in esame in caso di: mancato versamento; versamento insufficiente; tardivo versamento; dell unica rata ovvero di una delle rate che compongono la dilazione del pagamento. La decadenza comporta che: l agevolazione non ha effetto, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero delle somme iscritte a ruolo ed oggetto della definizione; i versamenti effettuati vengono acquisiti a titolo di acconto della somma iscritta a ruolo e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l agente della riscossione prosegue l attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell art. 19, DPR n.602/73. *RIAPERTURA VOLUNTARY DISCLOSURE (Articolo 7) Come annunciato è stata confermata la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria, c.d. voluntary disclosure applicabile dal fino al La procedura può essere usufruita a condizione che il contribuente: non abbia già presentato in precedenza l istanza, anche per interposta persona; 27

28 non sia stato destinatario di ispezioni, verifiche, accertamento o procedimenti penali relativi all'ambito di applicazione della procedura in esame. L integrazione dell istanza, i documenti e le informazioni relativi alla procedura in commento vanno presentati entro il CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA NUOVA VOLUNTARY DISCLOSURE Alla nuova voluntary disclosure sono applicabili, in generale, le disposizioni precedenti tenendo conto delle seguenti principali novità: è possibile sanare le violazioni commesse fino al ; i termini di accertamento ex artt. 43, DPR n. 600/73, 57, DPR n. 633/72 e 20, D.Lgs n. 472/97 scadenti a decorrere dall sono fissati al: per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria limitatamente agli imponibili, imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi relativi alla procedura in commento e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa; per le istanze presentate per la prima volta; con riferimento alle sole attività oggetto della nuova collaborazione volontaria il contribuente è esonerato dalla presentazione del quadro RW del mod. UNICO per il 2016 e per la frazione d anno antecedente la presentazione dell istanza. Il contribuente è altresì esonerato dall indicazione, ai fini reddituali, delle attività suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE per i quali è versata l IRPEF con l aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale se le relative informazioni sono analiticamente riportate nella relazione di accompagnamento. In tal caso il versamento di quanto dovuto va effettuato in unica soluzione entro il ; il contribuente, per le attività oggetto della nuova collaborazione volontaria, non è punito per i reati previsti dall art. 648-ter.1, C.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita); l ammontare derivante dall adesione alla procedura (imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni) va versato in unica soluzione entro il o in 3 rate mensili (la prima entro il ) senza possibilità di compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97; in caso di mancato spontaneo versamento entro il le sanzioni ex art. 5, comma 2, DL n. 167/90 (dal 3% al 15%) non sono ridotte, ai sensi dell art. 5-quinquies, comma 4, al 50% ma sono fissate dal 60% all 85% del minimo. Sono previste maggiorazioni (dal 3% al 10%) in caso di versamenti insufficienti. La procedura in esame può essere utilizzata anche dai contribuenti diversi: - da quelli indicati dall art. 4, comma 1, DL n. 167/90 (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici); - dai soggetti che hanno adempiuto correttamente agli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione quadro RW). Se la nuova collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore il contribuente deve: dichiarare che i valori oggetto di collaborazione volontaria non derivano da reati diversi da quelli previsti dalla voluntary disclosure; provvedere entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati: - all apertura ed all inventario, in presenza di un Notaio, delle cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi; - al versamento dei contanti ed al deposito dei valori al portatore in un rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura presso intermediari finanziari abilitati. 28

29 Va evidenziato che il professionista che assiste il contribuente nella gestione della nuova collaborazione volontaria è assoggettato, analogamente a quanto previsto per la precedente, al rispetto degli obblighi antiriciclaggio. NOVITÀ INTRODOTTE IN SEDE DI CONVERSIONE In sede di conversione del DL è stato previsto che: se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore si presume, salva prova contraria, che essi derivino da redditi conseguiti a seguito di violazione degli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte dirette, addizionali, imposte sostitutive, IRAP, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d imposta, commesse nel 2015 e nei 4 anni precedenti; non sono previste sanzioni per il contribuente che avendo aderito alla precedente collaborazione volontaria non ha adempiuto agli obblighi di monitoraggio fiscale per gli anni successivi al 2013 a condizione che gli adempimenti medesimi siano eseguiti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia entro il ; resta impregiudicata la facoltà di presentare l istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui all articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 15 dicembre 2014, n Ancorché sia confermata la disposizione in base alla quale non è possibile usufruire della nuova collaborazione volontaria se si è già usufruito di quella precedente, il suddetto nuovo periodo consente di accedere alla nuova collaborazione a coloro che hanno usufruito della precedente solo per la parte relativa all aspetto nazionale o internazionale. Quindi, il soggetto che ha utilizzato la precedente procedura di collaborazione volontaria nazionale ora può utilizzare la nuova procedura di collaborazione volontaria internazionale (e viceversa). *LIMITI SUGLI ACCERTAMENTI BANCARI (Articolo 7-quater, comma 1) Sono state apportate variazioni sostanziali alla presunzione di evasione per le imprese e per i professionisti. In primo luogo tale presunzione è stata eliminata per i compensi dei professionisti. Per tali soggetti non opererà più la presunzione in base alla quale i versamenti bancari non giustificati costituiscono compensi non dichiarati. In secondo luogo in riferimento ai prelevamenti e versamenti bancari eseguiti dalle imprese, non giustificati nelle scritture contabili e per i quali non è stato indicato il beneficiario la presunzione di evasione opera solo quanto le somme eccedono giornalieri o mensile. In quest ultimo caso quindi è stato inserito un limite quantitativo per poter applicare la presunzione. PRELIEVI E VERSAMENTI DEI PROFESSIONISTI DAL 03 DICEMBRE 2016 Dal 3 dicembre 2016 con l eliminazione delle parole «o compensi» dall art. 32, co. 1, n. 2, D.P.R. 600/1973, i redditi di lavoro autonomo non potranno più essere soggetti ad accertamenti fondati su presunzioni legali relative ai rapporti bancari (tale abrogazione allinea la disposizione normativa con l interpretazione dei supremi giudici della Corte Costituzionale; sentenza n. 228 del 2014). PRELIEVI E VERSAMENTI DELLE IMPRESE Relativamente ai titolari di reddito di impresa, percettori di «ricavi» di cui agli artt. 57 e 85 Tuir, è stato previsto un parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione, vale a dire prelievi o versamenti di importi superiori a e giornalieri e a e mensili. *TASSO DI CAMBIO EURO/ VALUTE ESTERE (Articolo 7-quater, comma 5) Con la modifica dell art. 110, comma 2, TUIR è previsto che, ai fini della determinazione del reddito d impresa, è applicabile il cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili, e non più quello alla data di chiusura / fine dell esercizio: 29

30 per la conversione in Euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all estero; per la tenuta della contabilità plurimonetaria per le imprese che intrattengono sistematicamente rapporti in valuta estera. Le suddette disposizioni sono applicabili a partire dal periodo d imposta successivo a quello in corso al (in generale, dal 2017). Sono comunque fatti salvi i comportamenti pregressi, posti in essere in conformità alle disposizioni introdotte dal comma 2. Per i soggetti che redigono il bilancio consolidato è inoltre previsto che la riserva di traduzione, risultante dal bilancio relativo al periodo d imposta in corso al , che ha concorso alla formazione del reddito imponibile, è riassorbita in 5 quote costanti a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al *SPESE SOSTENUTE DAL COMMITTENTE A FAVORE DEL PROFESSIONISTA (Articolo 7-quater, comma 5) Per i professionisti novità a partire dal 2017 in relazione alle spese per prestazioni di vitto e alloggio che, se acquistate direttamente dal committente, non saranno più tassate come reddito di lavoro autonomo in capo al professionista. Quindi dal le spese di viaggio e trasporto del professionista sostenute direttamente dal committente non costituiranno reddito in natura per il lavoratore autonomo. Il professionista dovrà quindi: - emettere la parcella senza includervi le spese sostenute dal committente; - considerare indeducibili le spese sostenute dal committente. *NOTIFICA AVVISI/ATTI E CARTELLE DI PAGAMENTO (Articolo 7-quater, commi da 6 a 13) Per le ditte individuali, società, lavoratori autonomi iscritti in Albi/elenchi, con l integrazione dell art. 60, DPR N. 600/73, è prevista la possibilità di effettuare a mezzo PEC la notifica di: -avvisi di accertamento ed altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali, società, professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato; -cartelle di pagamento; -altri atti di riscossione; -atti relativi ad operazioni catastali e relative sanzioni. Con invio all indirizzo risultante dall Indice INI PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico), la notifica si intende perfezionata: Per il notificante, con la trasmissione della ricevuta di accettazione che attesta l avvenuta spedizione del messaggio; Per il destinatario, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore delle casella PEC del destinatario trasmette all Ufficio; L Ufficio se dopo il primo tentativo di notifica tramite PEC non riceve un esito positivo, in quanto la casella risulta satura, dovrà effettuare un secondo tentativo di consegna decorsi almeno 7 giorni dalla precedente. Se anche in tale caso non risulta possibile inoltrare l atto la notificazione dovrà avvenire tramite deposito telematico dell atto nell area riservata del sito internet della società Infocamere Spa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni. Inoltre, l ufficio dovrà dare notizia al destinatario dell avvenuta notificazione dell atto a mezzo di lettera raccomandata. Per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC, la notifica può essere effettuata a coloro che ne facciano richiesta: 30

31 All indirizzo PEC di cui sono intestatari; All indirizzo PEC di uno dei soggetti di cui all art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 546/92 (avvocati, consulenti del lavoro, ecc.); All indirizzo PEC del coniuge/parente o affine entro il 4 grado specificatamente incaricati di ricevere le notifiche per conto dell interessato. La notifica tramite PEC nei confronti di ditte individuali, società, lavoratori autonomi iscritti in Albi/elenchi va effettuata all indirizzo risultante dall indice INI-PEC. Per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC la notifica è effettuata all indirizzo dichiarato all atto della relativa richiesta. Le disposizioni in esame si applicano alle notifiche effettuate a decorrere dall SI CONSIGLIA, PER GLI INTERESSATI, DI MONITORARE PERIODICAMENTE LA PROPRIA CASELLA PEC. *NUOVO TERMINE CONSEGNA CERTIFICAZIONE UNICA (Articolo 7-quater, commi 14 e 15) Il termine di consegna della CU (Certificazione Unica) al dipendente pensionato o lavoratore autonomo slitta al 31.3 del periodo d imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ai percipienti da parte dei sostituti d imposta. Si ricorda che il termine per trasmettere telematicamente all Agenzia delle Entrate il modello CU è rimasto invariato al 7 marzo del periodo d imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati. Quindi di fatto questo slittamento non influirà in modo significativo sull operatività della compilazione del modello CU ma chiaramente darà più tempo al sostituto per la consegna del modello al dipendente, pensionato o lavoratore autonomo. *SOSPENSIONE DEI TERMINI PER LA TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI RICHIESTI E PER IL VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI CONTROLLI (Articolo 7-quater, commi da 16 a 18) La disposizione in commento, con la modifica dell articolo 37, comma 11-bis, D.L. 223/2006, ha previsto un periodo di sospensione dei termini dal 1 agosto al 4 settembre per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richieste ai contribuenti dall Agenzia delle Entrate e dagli enti impositori, ad eccezione di quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell imposta sul valore aggiunto. Vengono inoltre sospesi, dal 1 agosto al 4 settembre, i termini di trenta giorni previsti per il pagamento delle somme dovute a seguito di controlli automatici, formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. Nel caso di accertamento con adesione, i termini di sospensione previsti per tale strumento sono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell attività giurisdizionale. *VERSAMENTO IMPOSTE: NUOVI TERMINI (Articolo 7-quater, commi 19 e 20) Con decorrenza 1 gennaio 2017 variano i termini di versamento del primo acconto e saldo IRPEF, IRES e IRAP. In particolare, con la modifica dell articolo 17, comma 1, D.P.R. 435/2001, è stato previsto che: - il versamento del primo acconto e del saldo IRPEF e IRAP da parte di persone fisiche, società di persone, società semplici e associazioni deve essere effettuato entro il 30 GIUGNO dell anno di presentazione delle dichiarazione (in precedenza 16.06); 31

32 - NELL IPOTESI DI LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, SCISSIONE E FUSIONE, LE SOCIETÀ DI PERSONE E LE SOCIETÀ SEMPLICI DEVONO EFFETTUARE I PREDETTI VERSAMENTI ENTRO L ULTIMO GIORNO, invece che entro il 16, DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE; - LE SOCIETÀ DI CAPITALI EFFETTUANO I VERSAMENTI IRES E IRAP ENTRO L ULTIMO GIORNO DEL SESTO MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI CHIUSURA DEL PERIODO D IMPOSTA. NEL CASO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO OLTRE IL TERMINE DI 4 MESI DALLA CHIUSURA DELL ESERCIZIO, IL VERSAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO ENTRO L ULTIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO. Se quest ultimo non è approvato nel termine stabilito dalle disposizioni di legge, il versamento è effettuato entro l ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. È CONFERMATA, CON L APPLICAZIONE DI UNA MAGGIORAZIONE DELLO 0,40%, LA POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE I VERSAMENTI ENTRO IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO AI TERMINI ORDINARI PREVISTI. IN MATERIA DI IVA, VIENE STABILITO CHE IL VERSAMENTO DEL SALDO VA EFFETTUATO ENTRO IL DI CIASCUN ANNO OVVERO ENTRO IL DELL ANNO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE, con l applicazione di una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data. *COMUNICAZIONE ACQUISTI DA SAN MARINO (Articolo 7-quater, commi 21 e 22) E STATA SOPPRESSA LA COMUNICAZIONE ALL AGENZIA DELLE ENTRATE DEGLI ACQUISTI SENZA ADDEBITO DI IVA DA OPERATORI AVENTE SEDE A SAN MARINO. La disposizione in esame si applica alle comunicazioni relative alle operazioni annotate a partire dal 1 gennaio *IMMOBILI DETENUTI ALL ESTERO E QUADRO RW (Articolo 7-quater, commi 23) A seguito della modifica dell articolo 4, comma 3, D.L. 167/1990, A PARTIRE DAL 2017, NON SARÀ PIÙ NECESSARIO INDICARE NEL QUADRO RW GLI IMMOBILI SITUATI ALL ESTERO PER I QUALI NON SONO INTERVENUTE VARIAZIONI NEL CORSO DEL PERIODO D IMPOSTA. Per i soggetti passivi IVIE, dovrà essere comunque compilato il suddetto quadro ai fini della liquidazione dell imposta. *OMESSA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E CEDOLARE SECCA (Articolo 7-quater, comma 24) In base al nuovo articolo 3, comma 3, D.Lgs. 23/2011: - PER L OMESSA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE È PREVISTA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DAL 120% AL 240% DELL IMPOSTA DOVUTA. Le predette sanzioni sono ridotte dal 60% al 120%, con un minimo di 200,00, nel caso in cui la richiesta di registrazione sia effettuata entro 30 giorni; - LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA PROROGA DEL CONTRATTO NON COMPORTA LA REVOCA DELL OPZIONE ESERCITATA IN SEDE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE nel caso in cui il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo riquadro della dichiarazione dei redditi; 32

33 - SE ENTRO 30 GIORNI DALLA PROROGA O DALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IL QUALE È STATA ESERCITATA L OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA, NON VIENE PRESENTATA LA RELATIVA COMUNICAZIONE, SI APPLICA LA SANZIONE NELLA MISURA FISSA PARI A 100,00. Quest ultima è ridotta ad 50,00 se la suddetta comunicazione viene presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni. *OPZIONE REGINE DI TRASPARENZA/CONSOLIDATO (Articolo 7-quater, commi da 27 a 30) A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2017 L ESERCIZIO DELL OPZIONE PER I REGIMI DELLA TRASPARENZA E DEL CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE SI INTENDE TACITAMENTE RINNOVATA AL TERMINE DEL TRIENNIO DI VALIDITÀ PER UN ULTERIORE TRIENNIO SE NON ESPRESSAMENTE REVOCATA. L opzione per il consolidato mondiale ha invece durata di 5 anni ed è irrevocabile. Al termine del quinquennio l opzione si intende tacitamente rinnovata a meno che non sia revocata. È PREVISTA INOLTRE LA POSSIBILITÀ DI REGOLARIZZARE IL MANCATO ESERCIZIO DELL OPZIONE NELLA DICHIARAZIONE (QUADRO OP, MOD. UNICO SC) DEL PRIMO PERIODO DI EFFICACIA DELLA STESSA. *VERSAMENTO MOD. F24 SOGGETTI PRIVATI (Articolo 7-quater, comma 31) Per i soggetti privati è soppresso l obbligo di effettuare i versamenti di importo superiore a mediante i servizi telematici messi a disposizione dell Agenzia delle Entrate e dagli intermediari alla riscossione convenzionati. Di conseguenza, IN ASSENZA DI COMPENSAZIONE, I PRIVATI POSSONO EFFETTUARE IL VERSAMENTO ANCHE CON IL MOD. F24 CARTACEO, A PRESCINDERE DAL SALDO FINALE ( o > 1.000). *RIMBORSO CREDITO IVA SUPERIORE A (Articolo 7-quater, comma 32) E stato INNALZATO A ,00 (rispetto al precedente ammontare di ,00) il limite al di sotto del quale le ISTANZE DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA ANNUALE E TRIMESTRALE possono essere presentate senza specifiche formalità (oltre all esposizione sulla dichiarazione o sul modello TR) da parte del soggetto richiedente. Pertanto, mentre ai fini dell utilizzo in compensazione orizzontale mediante F 24 resta dovuto il visto di conformità per i crediti il cui importo sia superiore a ,00 annui, per i rimborsi vale invece il nuovo ammontare di ,00 al di sopra del quale è richiesto il visto di conformità. Inoltre in caso di rimborso superiore a è previsto che: Se richiesto da un soggetto non a rischio, è erogato senza garanzia presentando la dichiarazione annuale munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell organo di controllo) e allegando alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestando la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva; Se richiesto da un soggetto a rischio, va presentata apposita garanzia. *CESSAZIONE PARTITE IVA INATTIVE (Articolo 7-quater, comma 44) L AGENZIA DELLE ENTRATE PROCEDERÀ D UFFICIO ALLA CHIUSURA DELLE PARTITE IVA DEI SOGGETTI CHE, IN BASE AI DATI E AGLI ELEMENTI IN SUO POSSESSO, RISULTANO NON AVER ESERCITATO NEI 3 ANNI PRECEDENTI ATTIVITÀ D IMPRESA/LAVORO AUTONOMO. I criteri e le modalità di applicazione della disposizione in esame, compresa la comunicazione preventiva al contribuente, sono demandate ad un apposito Provvedimento dell Agenzia delle Entrate. 33

34 *OMESSA COMUNICAZIONE CESSAZIONE ATTIVITA (Articolo 7-quater, comma 45) È stata soppressa la sanzione da 500 a applicabile in caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività. *MODELLO 730 (Articolo 7-quater, commi da 46 a 48) Per effetto di quanto disposto dall art. 39, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97, IN CASO DI RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ INFEDELE DA PARTE DEL CAF/PROFESSIONISTA ABILITATO SONO RICHIESTI NON SOLO L IMPOSTA MA ANCHE LE SANZIONI E GLI INTERESSI CHE SAREBBERO STATI APPLICATI AL CONTRIBUENTE ex art. 36-ter, DPR n. 600/73. È previsto che il CAF/professionista abilitato può: - trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, - se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativa alla rettifica sempreché l infedeltà del visto non sia già stata contestata ex art. 26, comma 3-ter, DM n. 164/99. In tali casi è dovuta soltanto la sanzione per la quale è possibile beneficiare delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97. *TRATTAMENTO FISCALE TRASFERTE E TRAFERTISTI (Articolo 7-quinquies) LE INDENNITÀ E LE MAGGIORAZIONI di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all espletamento dell attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposti con continuità, (ad esempio le indennità di navigazione / volo, i premi agli ufficiali piloti dell Esercito Italiano, della Marina militare, dell Aeronautica militare, i premi agli ufficiali piloti della Guardia di Finanza), e le indennità di trasferta, CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO NELLA MISURA DEL 50% del loro ammontare. A tal proposito si comunica che è stata introdotta un interpretazione autentica del comma 6 dell articolo 51 TUIR, in base alla quale possono beneficiare della predetta agevolazione i lavoratori per i quali devono ricorrere contestualmente le seguenti condizioni: - la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; - lo svolgimento di un attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; - la corresponsione al dipendente di un indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è recato effettivamente in trasferta e dove la stessa si è svolta. Ai lavoratori per i quali non ricorrono contestualmente le suddette condizioni e di conseguenza per i quali non è applicabile la disciplina in esame, vanno applicate le disposizioni previste per le indennità di trasferta di cui all art. 51, comma 5, TUIR. VARIE *NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE DI INTENTO DAL Con il Provvedimento l Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo mod. DI relativo alle dichiarazioni di intento da utilizzare a partire dal NEL NUOVO MODELLO È STATA ELIMINATA LA POSSIBILITÀ DI INDICARE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE D INTENTO (campi 3 e 4 operazioni comprese nel periodo da a ); 34

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