operatori del benessere: acconciatori/estetiste

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1 Libri di base Andrea Bernocchi-Domenico De Lucia Diritto ed economia appendice operatori del benessere: acconciatori/estetiste di Maria Teresa Poliafico e Claudia Tomasi MURSIA

2 La normativa per le attività di estetista e acconciatore 1 La legge 04/01/1990, n. 1 La legge 04/01/1990, n. 1 è quella che attualmente regola la professione e l attività dell estetista. Testo della legge 04/01/1990, n. 1 Legge 04/01/1990, n. 1 Disciplina dell attività di estetista (G.U. 05/01/1990, n. 4, Serie Generale) Art L attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l aspetto estetico, modificandolo attraverso l eliminazione e l attenuazione degli inestetismi presenti. 2. Tale attività può essere svolta con l attuazione di tecniche manuali, con l utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all elenco allegato alla presente legge, e con l applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n Sono escluse dalla attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. Art L estetista che intenda esercitare professionalmente l attività in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è tenuto ad iscriversi all albo provinciale delle imprese artigiane secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla medesima legge n. 443 del Art La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l espletamento dell obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento: a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista; b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specia- 1

3 Appendice operatori del benessere lizzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguita da appositi corsi regionali, di almeno trecento ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l impresa di estetista; c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l iscrizione ai corsi di cui alla lettera b). 2. I corsi e l esame teorico pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell articolo 6. Art Le imprese che svolgono l attività di estetista possono essere esercitate in forma individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all articolo Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all articolo Lo svolgimento dell attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all articolo L attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all articolo Non è ammesso lo svolgimento dell attività in forma ambulante o di posteggio. Art Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale, le regioni emanano norme di programmazione dell attività di estetista e dettano disposizioni ai comuni per l adozione di regolamenti che si uniformino alla presente legge. Art Le regioni predispongono in conformità ai principi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 2

4 1. La legge 04/01/1990, n. 1 presente legge, sentite le organizzazioni regionali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione e dell esame teorico-pratico di cui all articolo 3, nonché dei corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale di cui all articolo A tal fine il Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanità, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con decreto, sentite le regioni e le organizzazioni della categoria a struttura nazionale, alla definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame. 3. Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico devono essere previste le seguenti: a) cosmetologia; b) nozioni di fisiologia e di anatomia; c) nozioni di chimica e di dermatologia; d) massaggio estetico del corpo; e) estetica, trucco e visagismo; f) apparecchi elettromeccanici; g) nozioni di psicologia; h) cultura generale ed etica professionale. 4. Le regioni organizzano l esame teorico-pratico di cui all articolo 3 prevedendo le relative sessioni dinanzi a commissioni nelle quali deve essere prevista la partecipazione di: a) un componente designato dalla regione; b) un esperto designato dall amministrazione periferica del Ministero della pubblica istruzione; c) un esperto designato dall amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; d) due esperti designati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale; e) due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale; f) il presidente della commissione provinciale per l artigianato o un suo delegato; g) due docenti delle materie fondamentali di cui al comma Le regioni, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, hanno facoltà di istituire ed autorizzare lo svolgimento dell esame previsto dall articolo 3 anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa. 6. Le scuole professionali, già autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano alle disposizioni dell articolo 3 e del presente articolo. 3

5 Appendice operatori del benessere Art Alle imprese artigiane esercenti l attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n Le imprese autorizzate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall articolo 3. Per le medesime imprese non sussiste l obbligo dell iscrizione all albo provinciale delle imprese artigiane. Art La qualificazione professionale di estetista è conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge: a) siano titolari di imprese per lo svolgimento di attività considerate mestieri affini ai sensi dell articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142; b) oppure siano soci in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a); c) oppure siano direttori di azienda in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a). 2. Il conseguimento della qualificazione professionale da parte dei soggetti di cui al comma 1, è subordinato all esercizio personale e professionale per almeno due anni delle attività di cui alla lettera a) del predetto comma La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita dai dipendenti delle imprese indicate nel comma 1, nonché dai dipendenti di studi medici specializzati, che abbiano svolto l attività di cui alla lettera a) del predetto comma 1, per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovare in base ad idonea documentazione. 4. Qualora la durata dei periodi di attività svolta sia inferiore a quella indicata nei commi 2 e 3, i soggetti ed i dipendenti di cui ai predetti commi, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di aggiornamento professionale al termine del quale è rilasciato un apposito attestato di frequenza. 5. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso di attestati o diplomi di estetista rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o delle regioni. 6. Gli allievi dei corsi di formazione professionale che abbiano conseguito l attestato di qualifica di cui all articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, conseguono la qualificazione professionale di estetista mediante il superamento dell esame teorico-pratico di cui all articolo 3, previo 4

6 5 1. La legge 04/01/1990, n. 1 svolgimento del corso di specializzazione di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini ai sensi dell articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e che intendano conseguire la qualificazione professionale d estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale. Art L attività di estetista può essere svolta anche unitamente all attività di barbiere o di parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma dell articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n In tal caso, i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l esercizio delle rispettive attività. 2. I barbieri ed i parrucchieri nell esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico. Art Il Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, emana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d uso degli apparecchi elettromeccanici di cui all elenco allegato alla presente legge. L elenco allegato è aggiornato con decreto del Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, tenuto conto dell evoluzione tecnologica del settore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate. 2. Il Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato, nell elaborazione dei programmi di cui all articolo 6, comma 2, deve fare riferimento ai requisiti tecnici ed alle modalità di utilizzazione degli apparecchi previsti dal decreto di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di integrare e aggiornare le cognizioni tecnico-professionali degli operatori della categoria. Art Per novanta giorni dalla pubblicazione dei regolamenti comunali di cui all articolo 5, le imprese che già esercitano l attività prevista dall articolo 1 sono autorizzate a continuare l attività. 2. Nei casi in cui le imprese già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui all articolo 5, il comune provvede, en-

7 Appendice operatori del benessere tro centoventi giorni dalla richiesta, a fissare un termine massimo non superiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari. Art Nei confronti di chi esercita l attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all articolo 3 è inflitta dall autorità regionale competente la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n Nei confronti di chi esercita l attività di estetista senza l autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni. Art Le disposizioni della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata ed integrata dalle leggi 23 dicembre 1970, n. 1142, e 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con quelle della presente legge, continuano ad applicarsi fino all emanazione delle norme e alla predisposizione dei programmi, da parte delle singole regioni, previste, rispettivamente, dagli articoli 5 e 6 e fino all adozione dei regolamenti comunali di cui al medesimo articolo 5. ALLEGATO Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni). Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 ma. Apparecchi per l aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro. Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera. Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità. Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole. Lampade abbronzanti UV-A. Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR). Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera. Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera. Scaldacera per cerette. 6

8 2. La legge 17/8/2005, n. 174 Rulli elettrici e manuali. Vibratori elettrici oscillanti. Attrezzi per ginnastica estetica. Attrezzature per manicure e pedicure. Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale. Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera. Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti. Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti. Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza). Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 ma ogni 10 centimetri quadrati. Depilatori elettrici ed elettronici. Apparecchi per massaggi subacquei. Elettrostimolatore ad impulsi. Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera. Laser estetico. Saune. 2 La legge 17/8/2005, n. 174 La legge 17/8/2005, n. 174 è quella che attualmente regola la professione dell acconciatore. Testo della legge 17/8/2005, n. 174 Legge 17/8/2005, n. 174 Disciplina dell attività di acconciatore (G.U. 2/9/2005, n. 204) Art. 1 Principi generali 1. La presente legge reca i principi fondamentali di disciplina dell attività professionale di acconciatore ai sensi dell articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con la presente legge sono inoltre stabilite disposizioni a tutela della concorrenza relative all esercizio di tale attività. 2. L esercizio dell attività professionale di acconciatore rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell articolo 41 della Costituzione. La presente legge è volta ad assicurare l esercizio dell attività, l omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori. 3. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le imprese che svolgono l attività di acconciatore, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tale attivita sia esercitata, in luogo pubblico o privato. 7

9 Appendice operatori del benessere Art. 2 Definizione ed esercizio dell attività di acconciatore 1. L attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. 2. L esercizio dell attività di acconciatore è soggetto ad autorizzazione concessa con provvedimento del comune, previo accertamento del possesso dell abilitazione professionale di cui all articolo 3 nonché in osservanza delle vigenti norme sanitarie. 3. L attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. È fatta salva la possibilità di esercitare l attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. 4. Non è ammesso lo svolgimento dell attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio. 5. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. 6. Per l effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all impresa, purché in possesso dell abilitazione prevista dall articolo 3. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dal-la legge. 7. L attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico. Art. 3 Abilitazione professionale 1. Per esercitare l attività di acconciatore è necessario conseguire un apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnicopratico preceduto, in alternativa tra loro: 8

10 9 2. La legge 17/8/2005, n. 174 a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un impresa di acconciatura, da effettuare nell arco di due anni; b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un impresa di acconciatura, da effettuare nell arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria. 2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro. 3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva. 4. Non costituiscono titolo all esercizio dell attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti. 5. Per ogni sede dell impresa dove viene esercitata l attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell abilitazione professionale di cui al presente articolo. 6. L attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Art. 4 Competenze delle regioni 1. In conformità ai principi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla presente legge le regioni disciplinano l attività professionale di acconciatore e, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l organizzazione degli esami di cui all articolo 3, comma 1, individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale di cui all articolo 3 in maniera uniforme sul territorio nazionale. 2. Le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo del settore e definiscono i principi per l esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei comuni.

11 Appendice operatori del benessere 3. L attività svolta dalle regioni ai sensi del comma 2 è volta al conseguimento delle seguenti finalità: a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatura, anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le altre attività di servizio e con le attività commerciali; b) favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la migliore qualità dei servizi per il consumatore, anche attraverso l adozione di un sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di svolgimento del servizio; c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza e alle condizioni sanitarie per gli addetti; d) garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell attività per le imprese operanti nel settore, prevedendo, anche con il coinvolgimento degli enti locali, una specifica disciplina concernente il regime autorizzativo e il procedimento amministrativo di avvio dell attività. 4. Dall attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 5 Sanzioni 1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla presente legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 e non superiori a euro, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Art. 6 Norme transitorie 1. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di attività di acconciatore. 2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell articolo I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, rilasciate per l esercizio delle attività di parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime. 4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le autorizzazioni comunali sono rilasciate esclusivamente per l esercizio dell attività di acconciatore. 5. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere e che intendano ottenere l abilitazione di cui all articolo 3, sono tenuti, in alternativa: a) a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della 10

12 3. I limiti della legislazione e le tendenze attuali presente legge, l abilitazione di cui all articolo 3 in considerazione delle maturate esperienze professionali; b) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale disciplinato ai sensi del comma 1 dell articolo 3; c) a sostenere l esame previsto dal comma 1 dell articolo Coloro che hanno maturato un esperienza lavorativa qualificata, in qualità di dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante al lavoro presso imprese di barbiere, non inferiore a tre anni, sono ammessi a sostenere l esame di cui all articolo 3, comma 1, previa frequenza del corso di riqualificazione di cui alla lettera b) del comma 5 del presente articolo. Il citato corso può essere frequentato anche durante il terzo anno di attività lavorativa specifica. 7. A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività. Art. 7 Termine di applicazione della legislazione vigente 1. La legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e la legge 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con la presente legge, continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei principi recati dalla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Gazzetta Ufficiale italiana 3 I limiti della legislazione e le tendenze attuali Tali leggi appaiono inadeguate rispetto all evoluzione subita da questo settore negli ultimi anni. Il legislatore ha più volte tentato di effettuare una modifica parziale a tali discipline (legge 31/01/2007, n. 7, decreto Bersani). In particolare riguardo all acconciatore, le attività di cui alle leggi 14/02/ 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17/08/2005, n. 174, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari. Riguardo all estetista, le attività di cui alla legge 04/01/1990, n. 1, sono 11

13 Appendice operatori del benessere soggette alla sola dichiarazione di inizio attività da presentare al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari. Limiti della legislazione Percorsi formativi della Regione Lombardia per acconciatori ed estetisti I risultati ottenuti non sempre sono stati quelli sperati; da un lato infatti sono state semplificate le procedure per avviare l esercizio di alcune attività commerciali, dall altro è stato favorito, se pur involontariamente, l abusivismo in questo settore. La legge sull acconciatore, seppur più recente, necessita di alcune modifiche. L intero settore ha bisogno di una completa rivisitazione dato il progressivo aumento di attenzione al benessere e al corpo, per lo più fra i giovani. Alcune regioni hanno già legiferato in materia rendendo però ancora meno uniforme il settore. La Regione Lombardia, ad esempio, ha regolamentato la materia con proprio decreto n del 30/07/2008. In base a tale decreto l esercizio dell attività di acconciatore è subordinato al conseguimento di un attestato di qualifica rilasciato al termine di un corso biennale (per i maggiorenni) o triennale (per i minorenni in obbligo scolastico-ddif) alla conclusione del quale verrà rilasciato l attestato di Qualifica professionale. Occorre precisare che con il suddetto attestato è permesso esercitare l attività di acconciatore alle dipendenze, mentre per esercitare l attività come titolare occorre conseguire l attestato di specializzazione. Per i maggiorenni, tale specializzazione si può conseguire con un ulteriore anno di frequenza oppure con un anno di attività lavorativa alle dipendenze, al termine del quale occorrerà sostenere un esame abilitante tecnico-pratico. Per i minorenni (in DDIF), occorrerà, invece, frequentare il IV anno al cui termine verrà rilasciato, previo superamento di un esame regionale, sia l attestato abilitante, sia il diploma di Tecnico dell acconciatura. La Regione Lombardia, in data 22/12/2011, ha consolidato con una determinazione i percorsi per acconciatori ed estetisti, sottolineando che: non è possibile, nel rispetto delle leggi nazionali di settore, il conseguimento di titolo abilitante da parte di chi non abbia mai frequentato apposite attività formative; occorre rendere omogenee le modalità di accettazione dei privatisti agli esami di qualifica triennale in DDIF, tenuto anche conto delle diverse modalità/interpretazioni adottate dalle istituzioni formative in relazione alla fase di riconoscimento dei crediti connesso all attribuzione del punteggio di ammissione per il conseguimento di un titolo che ha particolare valenza ai fini del conseguimento della successiva abilitazione all esercizio della professione. 12

14 Tale determinazione ha precisato quanto segue. 3. I limiti della legislazione e le tendenze attuali Diritto dovere di istruzione e formazione Extra obbligo formativo Privatisti Riguardo al diritto dovere di istruzione e formazione, alle annualità dei percorsi in questione possono accedere esclusivamente allievi minorenni. Gli allievi dei percorsi del benessere (acconciatori ed estetiste) a partire dall anno scolastico 2010/2011, essendo conclusa la fase transitoria, con l acquisizione della qualifica triennale in DDIF non ottengono più l abilitazione all esercizio della professione, a differenza di quanto avvenuto negli anni precedenti. Sia per gli acconciatori sia per gli estetisti, l abilitazione all esercizio della professione potrà essere acquisita alternativamente previa frequenza o del quarto anno in DDIF (per gli aventi diritto e che si concluderà con un doppio esame, uno ai fini dell acquisizione del diploma professionale di tecnico, l altro ai fini dell abilitazione professionale ai sensi delle leggi 174/2005 o 1/1990), ovvero di un percorso annuale di specializzazione in extra obbligo (cui potranno accedere anche minorenni già qualificati). I percorsi in extra obbligo formativo sia di acconciatura sia di estetica sono strutturati in un biennio (1.050 ore annue per l acconciatura, minimo 900 annue per l estetista) più un anno di specializzazione. Tali percorsi sono destinati esclusivamente ad allievi che hanno compiuto 18 anni all atto dell iscrizione al percorso e pertanto non è possibile la partecipazione di allievi minorenni, con l unica eccezione di allievi che abbiano già acquisito la qualifica triennale e quindi assolto il DDIF, per la frequenza di un percorso annuale di specializzazione in extra obbligo formativo. Qualora un allievo iscritto ad un corso di acconciatura o estetista sia contemporaneamente dipendente di un azienda del settore, il tirocinio deve essere svolto al di fuori delle ore di lavoro e in una sede diversa da quella assegnata. Privatisti nei percorsi in DDIF. Possono partecipare agli esami conclusivi in DDIF anche alunni esterni. I richiedenti devono essere in possesso di certificazione finale relativa al ciclo o percorso precedente (almeno diploma di primo ciclo per la qualifica, attestato di qualifica triennale coerente per la quarta annualità di diploma) ed età non inferiore a quella minima prevista per l assolvimento del DDIF. Ad ogni candidato privatista l Ente di formazione somministrerà un test di ammissione relativo al piano di studi dell intero triennio per la qualifica e relativo al piano di studi del quarto anno per il diploma. Riguardo all esame di qualifica è necessario che i candidati conseguano almeno la sufficienza, a seguito di prove scritte, orali e pratiche di laboratorio per tutte le aree. I candidati potranno chiedere che vengano loro riconosciuti dei crediti e quindi di non essere sottoposti ad alcune prove se in possesso di diploma liceale, tecnico professionale o qualifica in percorsi di istruzione (competenze di base), attestato di qualifica professionale conseguito in percorsi IeFP 13

15 Appendice operatori del benessere triennali (competenza base e tecnico professionale comune), specifica e comprovata esperienza lavorativa nel settore (competenze tecnico professionali solo riguardo la prova pratica di laboratorio). I crediti riconosciuti non potranno superare il 75% del voto massimo attribuibile alle relative prove. Sia l esame del terzo sia quello del quarto anno non costituiscono titolo abilitante, ma solo diploma professionale. Abilitazione per i maggiorenni privatisti Formazione teorica Riconoscimento dei crediti formativi L abilitazione per i maggiorenni privatisti è ammessa solo se il candidato è già in possesso di certificazione per frequenza e superamento d esame (biennale per i maggiorenni e triennale per i minorenni). Le istituzioni formative attribuiranno un punteggio di ammissione dopo aver somministrato prove per verificare la preparazione del candidato nelle aree della produzione dei servizi e della gestione d impresa. Il percorso di formazione teorica per acconciatori ha la durata di 400 ore, per estetisti minimo di 300 ore. Le ore del percorso devono essere distribuite nel corso di un anno. Al termine di tale percorso gli allievi dovranno sostenere un esame finale sulle competenze complessive dello standard formativo dell acconciatore o dell estetista come gli allievi della specializzazione. Riguardo al riconoscimento dei crediti formativi ogni istituzione formativa accreditata è responsabile verso regione ed utenti della valutazione della documentazione prodotta dal richiedente per l ammissione del percorso di formazione teorica o per il riconoscimento di crediti e l inserimento in percorsi standard. La documentazione deve essere conservata agli atti dell istituzione formativa. 14

16 3. I limiti della legislazione e le tendenze attuali PERCORSO PER ALLIEVI FREQUENTANTI minorenni maggiorenni PERCORSO TRIENNALE IN DDIF PERCORSO BIENNALE (min 900 h/anno Estetista 1050 h/anno Acconciatore) ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL ATTESTATO DI QUALIFICA ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL ATTESTATO DI COMPETENZA H H ANNO QUARTO CORSO DI SPECIALIZZAZIONE (anche se extra obbligo) 1 ANNO DI LAVORO QUALIFICATO A TEMPO PIENO SUCCESSIVO ALLA QUALIFICA CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 1 ANNO DI LAVORO QUALIFICATO A TEMPO PIENO SUCCESSIVO ALL ESAME ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL ATTESTATO DI COMPETENZA CON VALENZA ABILITANTE ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL ATTESTATO DI COMPETENZA CON VALENZA ABILITANTE 15

17 Appendice operatori del benessere Proposte di legge presentate dalla Camera dei Deputati Contenuti delle proposte di legge Formazione finalizzata alla creazione di professionisti Requisiti per l iscrizione degli estetisti all albo Corsi di aggiornamento Attività di onicotecnico Anche a livello nazionale, per ovviare a tutti gli inconvenienti fin qui riportati e per definire in modo inequivocabile l esercizio di queste professioni, la Camera dei Deputati ha presentato in questi ultimi tempi diverse proposte di legge che mirano alla conformità dell intero settore nel territorio italiano, senza però pervenire ad oggi ad una normativa definitiva. Le varie proposte si incentrano soprattutto nel definire gli iter formativi delle singole professioni, le modalità di esercizio delle attività professionali, fissando i divieti, soprattutto per escludere dalle attività professionali in campo estetico le attività di carattere sanitario e tutto ciò che è di pertinenza del medico chirurgo e del fisioterapista, anche se sarà ammessa la collaborazione tra estetista professionale e medico. Nell esercizio dell attività professionale sono ammesse tecniche di decorazione corporea temporanea ovvero di pigmentazione permanente, denominata tatuaggio, e pratiche di foratura di parti superficiali del corpo per l introduzione di oggetti in metallo di piccola dimensione a scopo di abbellimento, denominate piercing, nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione. Le proposte di legge mirano ad introdurre una regolamentazione chiara ed esaustiva, volta a certificare la professionalità di chi opera nel settore dell estetica. L obiettivo è quello di cambiare lo status dell estetista, che da artigiano diventerà un professionista per il fatto che l estetista oggi lavora con tecnologie all avanguardia e con prodotti di formulazione cosmetica molto sofisticati. Pertanto viene introdotto l obbligo di aggiornamento continuo nel tempo nonché quello della formazione di alto livello, pena l esclusione dall elenco degli estetisti da istituire e tenere presso il Ministero della salute. L iscrizione all albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado; b) frequenza di un corso regionale di estetista professionale della durata di tre anni con la frequenza di almeno 900 ore annue oltre a 250 ore annue di stage presso un esercizio di estetica professionale, con relativo superamento dell esame finale teorico-pratico; c) completamento di un periodo di praticantato formativo, da svolgere presso un estetista professionale, della durata di sei mesi; d) superamento di un esame di Stato organizzato dal Collegio nazionale. Infine, sempre a garanzia del consumatore, viene previsto, durante l esercizio della professione di estetista, l obbligo di frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento continuo. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la cancellazione dall albo. Sempre in merito agli albi verrà istituito l elenco nazionale degli onicotecnici. L attività di onicotecnico consiste nella costruzione, ricostruzione, applicazione e decorazione su unghie naturali con prodotti specifici a seconda della tecnica utilizzata, con periodici interventi correttivi per formare unghie artificiali; è inoltre consentita l applicazione di unghie artificiali preformate, 16

18 3. I limiti della legislazione e le tendenze attuali decorazioni e tutto ciò che riguarda il trattamento di bellezza delle mani e dei piedi. L attività di onicotecnico comprende ogni prestazione artistica eseguita, a esclusivo scopo decorativo, sulla superficie di unghie artificiali delle mani e dei piedi e le successive lavorazione e colorazione delle stesse. L attività di onicotecnico viene eseguita con interventi manuali e meccanici e mediante l uso di prodotti con asciugatura ad aria o foto indurenti. Attività di tecnico dell abbronzatura artificiale Proposta per la creazione di centri di tipo specialistico Sarà riconosciuta anche la figura del tecnico dell abbronzatura artificiale. L attività di tecnico dell abbronzatura artificiale comprende tutte le prestazioni relative all utilizzo di apparecchiature generanti raggi ultravioletti utilizzate a fini estetici presenti in esercizi aperti al pubblico e comprendenti la notifica delle apparecchiature alle aziende sanitarie locali di competenza, la firma della nota informativa da parte dei clienti, la compilazione della scheda individuale del cliente, l aggiornamento del registro di manutenzione delle apparecchiature e l obbligo di informare i clienti delle avvertenze e precauzioni. La normativa vigente non prevede che un salone di acconciatore o un istituto di estetica possa cedere in locazione, ovvero affittare, parte del proprio spazio di lavoro a un professionista esterno (cosa che avviene peraltro da anni in altri Paesi membri dell Unione Europea). Nella nuova realtà, prospettata dalla proposta di legge, l imprenditore titolare, acconciatore o estetista può mettere a disposizione determinati spazi che rispettano gli standard sia urbanistici sia igienico-sanitari a un altro soggetto non imprenditore in possesso dell abilitazione professionale e di partita IVA, pattuendo con lo stesso un valore percentuale sugli incassi da riconoscere per la quota di utilizzo dello spazio lavorativo. Tale nuova prospettiva lavorativa andrebbe a favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni realizzate all interno delle aziende dei comparti interessati, che in questo modo potrebbero proporsi alla clientela con una gamma di servizi di natura specialistica non proponibili e sostenibili dalle singole imprese. In questo modo potrebbero nascere centri di acconciatura e di estetica più grandi e strutturati, in grado di ottimizzare i costi fissi offrendo, per contro, maggiori specializzazioni e gamme di proposte anche in ordine all orario di lavoro, soddisfacendo i più diversi bisogni dell utenza. La proposta di legge si pone come obiettivo l istituzione di una figura professionale nuova e complementare rispetto a quella già esistente, una figura che, pur in possesso dei requisiti professionali, sia comunque libera di muoversi da un impresa a un altra, forte della propria professionalità ma senza il carico di oneri infrastrutturali (negozio, mobilio, cassa ecc.). Specializzazione delle figure professionali Ciò avrebbe come naturale conseguenza una maggiore specializzazione nei singoli settori delle varie figure professionali (un esperto di taglio, un esperto di colore, uno di trucco permanente ecc.). Le attività disciplinate possono essere svolte unitamente all attività di barbiere, parrucchiere o acconciatore, anche in forma associata. 17

19 Appendice operatori del benessere I punti di forza di queste proposte consistono nel creare delle figure con adeguate conoscenze, attraverso il raggiungimento di un buon livello di formazione per tutelare il più possibile il consumatore finale. Si contrasterà così l abusivo che non potrà di certo possedere tale preparazione, poiché il cliente dovrà avere piena consapevolezza dell alto rischio di infezioni o malattie virali a cui potrà andare incontro. In attesa di una disciplina uniforme per tutte le regioni italiane sono attualmente in vigore le due normative base con le modifiche apportate da ogni singola regione in base alle esigenze diversificate per area geografica. 18

20 4. Modulistica 4 Modulistica Documentazione necessaria per aprire/modificare un negozio. 19

21 Appendice operatori del benessere 20

22 21 4. Modulistica

23 Appendice operatori del benessere 22

24 23 4. Modulistica

25 Appendice operatori del benessere 24

26 25 4. Modulistica

27 Appendice operatori del benessere 26

28 4. Modulistica Documentazione necessaria in caso di passaggio di proprietà in negozio già esistente (Documento A + B). 27

29 Appendice operatori del benessere 28

30 29 4. Modulistica

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