PREMESSO CHE TUTTO CIO' PREMESSO. tra. , in qualità di di INSULA S.p.A. e
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- Giorgio Cortese
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1 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. del OGGETTO: Accordo per la definizione delle procedure e dei tempi di espletamento delle attività di recupero crediti derivanti da canoni di locazione degli alloggi ad uso abitativo gestiti dal Comune di Venezia Settore Inquilinato e Politiche della Residenza Direzione Patrimonio e Casa PREMESSO CHE Insula S.P.A. è soggetto esecutore nell ambito delle politiche della residenza e della gestione del patrimonio residenziale pubblico comunale, degli interventi di manutenzione e di gestione amministrativa della definizione dei canoni di locazione, riscossione dei canoni comunali In tal senso Insula ha formulato una proposta di Progetto Recupero Morosità nell ambito della gestione della riscossione dei canoni comunali. Tali competenze sono ricomprese nell'ambito previsto con Contratto di Servizio rep. n del2/02/2015 che regola i rapporti tra Comune di Venezia ed Insula S.P.A. per la gestione e manutenzione degli immobili comunali; è stato approvato con delibera di G.C. n. del, dichiarata immediatamente eseguibile. Il provvedimento prevede la stipula di uno schema di accordo con particolare attenzione a specifici punti quali: a) le attività, le tempistiche e le articolazioni delle fasi in capo a Insula relativamente alle procedure ordinarie e straordinarie di recupero dei crediti b) le definizioni dei crediti ai fini della inesigibilità e/o prescrizione. c) Controlli e Comunicazioni d) Penali e Sanzioni DATO PERTANTO ATTO che le parti, a fronte del Progetto di recupero Crediti allegato alla deliberazione di G.C. n. del stabiliscono quali debbano essere nello specifico le attività, le tempistiche e l articolazione in in capo a Insula S.p.A. TUTTO CIO' PREMESSO, in qualità di di INSULA S.p.A. e tra in qualità di della Direzione Patrimonio e Casa del Comune di Venezia si conviene e stipula quanto segue: - 2 -
2 dare mandato ad INSULA S.P.A. di attivare in nome e per conto del Comune di Venezia le procedure contenute nel progetto approvato con delibera di G.C. n. del allo scopo di dare massima perseguibilità alle azioni di al recupero dei fitti derivanti dalla locazione degli alloggi gestiti dal Comune di Venezia, secondo il seguente schema di accordo: ART. 1 DEFINIZIONI Attività di recupero canoni insoluti: trattasi di attività di recupero crediti derivanti da fitti abitativi, relativamente ai soggetti inquilini assegnatari o utilizzatori di alloggi in gestione del Comune di Venezia, Settore Inquilinato e Politiche della Residenza. ART. 2 OGGETTO DELL'ACCORDO Il presente accordo ha per oggetto la disciplina delle attività per il recupero dei fitti dovuti dagli inquilini comunali, che non hanno provveduto in tutto o in parte a versare l'importo dovuto contenuto contenuto negli avvisi di pagamento mensili. L'attività è rivolta anche alle posizioni relative agli anni pregressi di competenza di Insula S.P.A, a partire dall'anno Tale attività va avviata o proseguita nei confronti di tutti coloro che negli anni presi in esame non abbiano provveduto ad onorare in tutto o in parte il debito da loro riconosciuto anche in forma rateizzata; ART. 3 INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI DI MOROSITA' Insula S.p.A. si impegna ad osservare le seguenti tempistiche nell'attività di individuazione e riscossione, successive all'avviso di pagamento: 3.1 individuazione delle posizioni con mancato pagamento del canone per almeno due mesi consecutivi: entro 30 giorni dalla scadenza dei bollettini arretrati, invio all'inquilino, di un unico sollecito bonario allegato all emissione del bollettino contenente il fitto corrente mensile. La scadenza del sollecito sarà la medesima di quella riportata per il fitto corrente emesso; 3.2 individuazione degli inquilini morosi: si applicano i riferimenti normativi contenuti all art. 22 della legge regionale n. 10/96 e s.m.i. Il mancato pagamento del canone per un periodo superiore a quattro mesi è definito morosità. Quindi nel prosieguo del presente atto, il termine morosità verrà - 3 -
3 utilizzato solo in caso dell accertata presenza di tale concreta condizione per cui l'inquilino possa essere definito debitore con riguardo alle posizioni attive nel sistema gestionale Qualora la morosità sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario e ne sia derivata l impossibilità o la grave difficoltà, anche con riferimento al nucleo familiare dell'assegnatario, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione, questi potrà richiedere per iscritto ad INSULA, la concessione di proroghe per il pagamento del canone per periodi superiori a quello sopra indicato. In tal caso Insula dovrà segnalare comunque la richiesta e la morosità al Comune che dovrà dare assenso e /o verificare la possibilità di utilizzare il fondo sociale di cui all articolo 21 legge regionale n. 10/96 restituendo la decisione entro 30 giorni dal ricevimento e dando precedenza ai soggetti collocati nelle fasce reddituali protette socialmente A1 e A2 (art. 18 Legge regionale n. 10/96); I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l'assegnatario ai fini di quanto dovuto all'ente gestore per la conduzione dell'alloggio assegnato. 3.3 definizione del titolo certo del debito: a seguito delle attività preliminari di cui ai punti 3.1e 3.2 sarà definito entro 30 giorni con certezza e contabilizzato l'importo del credito vantato nei confronti del debitore, indispensabile per proseguire nelle attività di riscossione anche coattiva; 3.4 costituzione in mora: ai debitori saranno quindi inviati entro i successivi 30 giorni. gli atti di costituzione in mora a mezzo R.R. o notifica. E concessa a questi ultimi la possibilità di sanare la morosità, per non più di una volta nel corso dell'anno solare, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di novanta giorni dalla messa in mora. ART. 4 INIZIO DEL RECUPERO COATTIVO 4.1 Trascorso inutilmente il termine dei novanta giorni dalla messa in mora, Il recupero coattivo inizierà, con l emissione dell'ingiunzione di pagamento o, entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza della costituzione in mora. Decorsi inutilmente i termini per il pagamento dell'ingiunzione saranno avviate da Insula S.p.a. le azioni previste per il recupero del credito, già utilizzate ai sensi del D.P.R. 602/73 dagli Agenti della Riscossione; - 4 -
4 ART. 5 ATTIVITA' DI ACQUISIZIONE DATI 5.1. Riguardano gli Inquilini comunali ed inquilini residenti in alloggi gestiti dal Comune Le attività di verifica, utilizzando, banca dati fornita dall'agenzia delle Entrate e del Territorio, Comune di Venezia, banca dati Insula, ecc. sono finalizzate a creare un fascicolo del debitore nel quale inserire le seguenti informazioni: - individuazione eventuali soggetti coobbligati, prevedendo il Regolamento comunale del Comune di Venezia l obbligo in solido in caso di pluralità di possessori/detentori; - individuazione datore di lavoro del debitore di imposta e degli eventuali coobbligati in solido; - individuazione C/c bancari e/o postali del debitore di imposta e degli eventuali coobbligati in solido; - individuazione beni mobili registrati del debitore di imposta e degli eventuali coobbligati in solido. Le attività di cui sopra, e quindi il fascicolo contenente le informazioni in questione, devono essere concluse entro 150 giorni dalla notifica dell. 5.2 Insula S.p.A. trasmette al Comune l'elenco dei soggetti che non hanno pagato l ingiunzione fiscale entro 90 giorni dalla notifica della stessa, affinché il Comune possa verificare la presenza di c/c bancari e/o postali registrati nelle proprie banche dati, con risposta che il Comune si impegna ad inviare nei successivi 30 giorni. ART. 6 PROCEDURE ESECUTIVE Le procedure esecutive sono finalizzate a mettere in atto tutte le attività allo scopo di massimizzare le probabilità di recupero del credito, e quindi attraverso attivazione simultanea di tutte le procedure privilegiando, in ogni caso il pignoramento presso il datore di lavoro e/o dei c/c bancari/postali. Per i crediti superiori ad euro 50,00 (cinquanta/00) ed inferiori ad Euro 1000,00 (mille/oo), si procederà, entro 90 gg. dalla notifica dell emessa dal competente Settore Comunale, all'invio della comunicazione preliminare prevista dall'art. 1 comma 554 della legge 24712/2012 n Quindi si procederà nel rispetto dei tempi indicati nella tabella di seguito riportata e ed in applicazione delle norme di legge vigenti, il cui rispetto è responsabilità di Insula S.p.A.:
5 - 5 - Fase Comunicazioni preliminari Verifiche beni, rapporti, ecc. aggredibili e di eventuali coobbligati Pignoramento del C/c bancario/postale Pignoramento presso il datore di lavoro Persone fisiche Tipo Atto <= >1.000 Ingiunzione fiscale (a entro 120 gg da notifica entro 120 gg da notifica firma del Settore Comunale competente) avviso di accertamento avviso di accertamento Comunicazione preliminare ex art. 1, com- entro 90 gg notifica ingiunzione fiscale ma 554, L. 228/ Verifica banche dati INPS / SIATEL / C/c correnti Invio preavviso di pignoramento presso l'istituto di riferimento Pignoramento del C/c Invio preavviso di pignoramento presso il datore di lavoro Pignoramento presso i datore di lavoro entro 120 gg notifica ingiunzione fiscale entro 240 gg da notifica entro 300 gg da notifica entro 240 gg da notifica entro 300 gg da notifica entro 120 gg notifica ingiunzione fiscale entro 150 gg da notifica entro 210 gg da notifica entro 150 gg da notifica entro 210 gg da notifica Preavviso di fermo entro 240 gg da notifica entro 150 gg da notifica Fermo amministrativo amministrativo Iscrizione del fermo entro 330 gg da notifica entro 240 gg da notifica amministrativo Le attività di cui alla tabella precedente devono essere svolte anche nei confronti di tutti i coobbligati in solido, tenendo conto che in tal caso l avviso di accertamento deve essere emesso entro 180 giorni dalla notifica dell ingiunzione al debitore principale ed i relativi termini di decorrenza e conclusione delle fasi esecutive devono a tale atto riferirsi. Qualora le attività precedenti abbiano dato esito infruttuoso, si procederà con avvio della procedura.
6 - 6 - ART. 7 RATEIZZAZIONE Insula S.p.A. concede, su richiesta dell'inquilino, una rateizzazione le cui modalità sono conformi a quanto indicato nel progetto o su specifica autorizzazione del Settore Comunale competente. ART. 8 PROCEDURE DI DISCARICO Il Comune di Venezia può autorizzazione Insula S.P.A. a non proseguire con le attività di riscossione, per il totale o per un importo parziale della richiesta di pagamento nei confronti del debitore. Insula S.P.A. dovrà provvedere entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, alla rettifica dell'importo dell'avviso, del sollecito o dell'. Il provvedimento di discarico potrà essere emesso a fronte di: a seguito di un'istanza di annullamento in autotutela (per avvisi, solleciti e ingiunzioni) a seguito di ricorso favorevole all'utente o suo coobbligato (solo per l') a seguito di Autotutela per avvisi, solleciti e ingiunzioni In caso di pronuncia favorevole dell'autorità competente alla quale è stato inoltrato l'eventuale ricorso (Commissione Tributaria, Giudice di Pace, Giudice Ordinario ecc.), il Comune di Venezia emette il provvedimento di discarico, totale o parziale a seconda del contenuto della pronuncia, inviandone una copia ad Insula S.P.A. affinché questa provveda alla rettifica dell'ingiunzione. Qualora, in attesa della pronuncia, il contribuente avesse provveduto al pagamento non dovuto, Il Comune di Venezia dovrà attivare di concerto con Insula S.P.A. una procedura di rimborso delle somme riconosciute indebite in modo da poter provvedere alla restituzione/accredito delle stesse. ART. 9 DICHIARAZIONE DI INESIGIBILITA' Un credito può considerarsi inesigibile al verificarsi di una delle seguenti situazioni: a) il debitore risulta irreperibile. Sono considerati irreperibili i debitori per i quali: - la notifica dell non ha avuto esito positivo a seguito di due tentativi di notifica presso indirizzi di recapito diversi; - la notifica dell non ha avuto esito positivo a seguito del primo invio, ma da verifiche tramite banche del Comune o tramite Siatel Punto Fisco, l indirizzo di recapito risulta confermato; In tali circostanze Insula S.p.A. provvede, entro 60 giorni dalla verifica dello stato di irreperibilità, ha trasmettere la documentazione al Comune che valuterà le eventuali azioni da intraprendere. b) le procedure di riscossione sopra elencate non hanno dato esito positivo.
7 - 7 - ART. 10 DICHIARAZIONE DI PRESCRIZIONE DEL CREDITO Posto che i crediti dichiarati inesigibili sono stralciati dal conto del bilancio del Comune per essere conservati nel conto del patrimonio, risulta di fondamentale importanza stabilire quando un credito risulta essere prescritto al fine di consentire lo stralcio anche dal conto del patrimonio. A tal proposito, contestualmente alle comunicazioni semestrali di cui all'art. 9 Insula S.p.A. trasmette elenco dei crediti per i quali sono trascorsi i termini di prescrizione (5 anni dall'ultimo atto interruttivo). ART. 11 AGGIO L'aggio riconosciuto ad Insula S.P.A. sarà pari al 6% dell'importo dei crediti effettivamente riscossi. ART. 12 CONTROLLI E COMUNICAZIONI Con cadenza semestrale (15.08 relativamente al primo semestre e dell'anno successivo relativamente al secondo semestre) Insula S.p.A. trasmette al Comune tabulato dei soggetti debitori per i quali sono state esperite infruttuosamente le procedure di cui agli articoli precedenti o che risultino irreperibili. Il Comune si riserva di procedere a controlli puntuali anche con la tecnica a campione, al fine di verificare il rispetto delle procedure di cui sopra. Nei medesimi termini, con separati elenchi, sono trasmessi elenchi dei crediti per i quali sono decorsi i termini di prescrizione di cui all'art l importo dei crediti suddivisi per annualità; - l importo dei crediti relativi a debitori sottoposti a procedure concorsuali o che hanno concluso accordo omologato di ristrutturazione del debito, secondo i requisiti previsti dall art. 101, comma 5, del T.U.I.R.; - importo dei crediti scaduti da più di 6 mesi di importo non superiore ad euro Entro un anno dalla sottoscrizione del presente Accordo Insula S.p.A. si impegna ad implementare un sistema informatico che tracci tutte le operazioni svolte relativamente ad ogni singolo contribuente, in modo che le proposte di inesigibilità e la singola posizione di ogni contribuente possano essere verificate informaticamente relativamente alle procedure messe in atto per il recupero del credito.
8 - 8 - ART. 13 ELENCHI E FASCICOLI DEL CONTRIBUENTE Insula S.p.A. è obbligata a consegnare al Comune di Venezia elenco degli inquilini inadempienti agli obblighi di versamento del canone di locazione e/o di rispetto degli impegni assunti con atto formale di rateizzazione. Negli elenchi vi dovrà essere indicazione, per ognuna delle posizioni, delle azioni già intraprese, nonché fascicolo informatico individuale del contribuente per ogni inquilino, contenente tutti gli atti relativi alle azioni messe in atto per il recupero del credito. ART. 14 PENALI E SANZIONI. In caso di mancato rispetto delle tempistiche indicate relativamente ad ognuna delle fasi sopra definite, il Comune si riserva la facoltà di applicazione di una sanzione pari ad 50 (cinquanta/00) per ogni fase di recupero del credito individuata nel presente accordo e non rispettata, fatta salva l'addebito ad Insula dell'integrale credito non riscosso in presenza di procedure non attivate nei termini di cui al presente accordo. E' fatta salva la possibilità per il Comune, decorsi inutilmente 6 mesi dalla diffida ad adempiere, di considerare la persistente inadempienza come grave violazione agli obblighi contrattuali. ART. 15 NORMA FINALE. In considerazione della necessità che Insula S.p.A. provveda ad adeguare l organizzazione interna ed i sistemi informativi, le parti decorso un anno dalla stipula del presente accordo stileranno documento che evidenzi aspetti di criticità ed eventuali correzioni da apportare alle procedure, impegnandosi, le parti stesse, ad agire secondo principi di correttezza e buona fede.
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