Approvato con delibera consiliare n. 61 del Modificato con delibera consiliare n.88 del

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1 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO, OVVERO PRIVATO DI USO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL APERTO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (DEHORS) Approvato con delibera consiliare n. 61 del Modificato con delibera consiliare n.88 del

2 Articolo 1 (Oggetto, definizione, tipologie) 1. Il presente regolamento disciplina la collocazione a titolo temporaneo di elementi di varia tipologia, individuati come dehors su suolo pubblico o privato di uso pubblico. Per gli aspetti tributari e concessori di tali collocazioni si applicano le norme del D. lgs n. 507/93 e del vigente regolamento comunale disciplinanti la Tassa Occupazione Suoli Pubblici (TOSAP). 2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per dehors si intende l insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, e privato di uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio per somministrazione di alimenti e bevande (licenze tipo A e B). 3. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, la temporaneità si intende riferita ad un periodo con durata complessiva non superiore a 180 giorni calcolata a far data dal giorno del rilascio della concessione, per gli elementi di cui ai punti 5 e 6 del successivo comma 4, mentre per l occupazione di suolo pubblico con le strutture di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 dello stesso comma 4 vanno annoverate tra quelle temporanee, la cui durata è disciplinata dalla normativa vigente in materia di TOSAP. 4. Gli elementi di cui ai precedenti commi 1 e 2 e 3 sono classificati come di seguito indicati: 1) tavoli e sedie; 2) pedane/strutturali; 3) fioriere ed elementi di delimitazione; 4) ombrelloni; 5) coperture a falde inclinate, a doppia cappottina, a padiglione; 6) strutture a padiglione opportunamente chiuse per esigenze stagionali. 5. Gli elementi individuati al precedente comma 4 ai punti 4, 5, 6 sono da considerarsi quali strutture complementari per il regolare esercizio della somministrazione (copertura e/o riparo) della tipologia di base individuata al punto 1, mentre gli elementi individuati ai punti 2 e 3 sono qualificati come strutture accessorie. Articolo 2 (Profili di regolamentazione generale per la collocazione dei dehors ) 1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico ovvero privato di uso pubblico, un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà ottemperare, se del caso al pagamento di quanto dovuto per l occupazione temporanea di suolo pubblico. 2. Tutti gli elementi e le strutture che costituiscono le tipologie di dehors elencati al precedente art. 1, devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo. Articolo 3 (Caratteristiche e limiti per l occupazione di suolo con dehors ) 1. L occupazione di suolo per i dehors deve realizzarsi di norma davanti all esercizio del concessionario. Qualora l occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree 2

3 antistanti i negozi adiacenti, aree in corrispondenza di aperture, aree private soggette all uso pubblico potrà essere richiesto l assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati. 2. L occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente. 3. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l occupazione non deve occultare l avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare. 4. In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l occupazione del suolo deve essere posta all esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati. 5. L autorizzazione all installazione dei dehors, oltre che dalle disposizioni del presente regolamento, è subordinata al rispetto delle norme di tutela paesaggistica ed a quelle sulla viabilità e del codice della strada. 1 Articolo 3 bis (Prescrizioni paesaggistiche,sulla viabilità e di conformità al codice della strada) 1. Il rilascio della concessione per l installazione dei dehors è subordinata all acquisizione, in sede di istruttoria del procedimento amministrativo, delle seguenti autorizzazioni e nulla osta: a. Autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell art. 146 o 159 del D.lgs 22 gennaio 2004, n.42, previo parere della CEI, sulla base di relazione redatta in conformità al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005; b. Nulla osta, reso dal Comando Polizia Locale, circa la compatibilità della struttura da realizzare alle norme sulla viabilità ed a quelle del codice della strada; c. In caso di utilizzazione di elementi riscaldanti ( stufe, camini, ecc) necessiterà il parere dei Vigili del Fuoco. 2 Articolo 4 (Pubblicità su elementi componenti i dehors ) 1. Sugli elementi componenti i dehors non sono ammessi mezzi pubblicitari escluso quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d esercizio non luminosi né illuminati collocabili esclusivamente sui manufatti di cui all art. 1 comma 4, previo pagamento della relativa imposta di pubblicità ove ne ricorrano i presupposti impositivi. 2. Il rilascio di autorizzazioni per l installazione di manufatti dehors è effettuato dall articolazione organizzativa individuata come competente in relazione agli atti 1 Integrato con delibera consiliare n.88 del Aggiunto con delibera consiliare n.88 del

4 concessori, secondo modalità organizzative definite con il provvedimento di cui al successivo art. 13. Articolo 5 (Lavori nel sito e nel sottosuolo del sito dehors ) 1. Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei seguenti casi: a) ogniqualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi o per interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative. In tal caso l Ente e/o il soggetto privato interessato provvederà a comunicare tempestivamente all esercente, con nota formale, la data in cui il suolo dovrà essere reso libero. Articolo 6 (Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi del dehors ) 1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private consequenziali e/o attinenti alla concessione amministrativa, deve essere risarcito dagli esercenti, che restano impegnati ad esibire apposita polizza assicurativa. Articolo 7 (Manutenzione degli elementi dei dehors ) 1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali. 2. L area utilizzata per l installazione dei dehors deve essere mantenuta in perfetto stato igienico sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibita ad uso improprio. 3. E fatto obbligo ai titolari di concessione di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico estetica, pena la revoca della concessione. In caso di inottemperanza, l Amministrazione comunale, previa verifica dell inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz altro procedere d ufficio alla rimozione coatta del manufatto, con successivo conseguente addebito a carico dell esercente, delle spese relative e di quanto altro occorresse per l ottenimento dell area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge. Articolo 8 (Rinnovo delle concessioni) 1. La concessione può essere rinnovata, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari per il rilascio della concessione originaria. Articolo 9 (Ritiro, revoca e sospensione delle concessioni per i dehors ) 1. La concessione per i dehors può essere revocata, con emanazione di specifico provvedimento dirigenziale, quando l Amministrazione comunale deve utilizzare diversamente l area interessata dall installazione dei dehors, in tal caso si provvederà ad informare tempestivamente i soggetti interessati all impossibilità di rinnovo dell autorizzazione, previa verifica della cantierabilità del progetto esecutivo relativo alle trasformazioni dell area. 2. La concessione può essere ritirata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni: 4

5 a) quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto posto alla base della concessione, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente; b) qualora la mancanza di manutenzione comporti un nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose; c) qualora l occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo; d) in caso di mancato pagamento dell eventuale canone dovuto per l occupazione di suolo pubblico. Articolo 10 (Caratteristiche tecniche degli elementi per la composizione dei dehors ) 1.Le caratteristiche tecniche per la composizione dei dehors dovranno tener conto del contesto entro cui si andranno a collocare e dovranno essere connotate dalla alta qualità dei materiali e delle tecniche di realizzazione in modo da risultare di pregevole fattura e resistenti all uso. 2. La Giunta Comunale potrà stabilire, con apposito atto deliberativo, caratteristiche tecniche particolari per specifici ambiti territoriali. 3 Articolo 11 (Piani di zona) 1. L Amministrazione comunale, attraverso gli uffici competenti, potrà vagliare progetti d arredo coordinati, riferiti alla medesima area, presentati da più titolari di attività commerciali. Articolo 12 (Limitazioni per la predisposizione di dehors Aree) 1. Nella redazione dei progetti dovranno essere rispettate le prescrizioni: a. Dettate dalla Sopraintendenza B.A.P. di Salerno con verbale CEI del 13 febbraio 2009 (allegato B); b. Contenute nel parere sulla viabilità e conformità al codice della strada reso dal Comando di Polizia Locale del 28 ottobre 2009 (allegato C) Per specifiche e motivate esigenze, la Giunta Comunale potrà stabilire, con apposito atto deliberativo, nuove prescrizioni o limitazioni per la predisposizione di dehors 5 Articolo 13 (Procedure e semplificazioni) 1. Le procedure relative ai procedimenti amministrativi prelusivi all adozione dei provvedimenti di concessione per l installazione di dehors sono definite con specifici atti dal dirigente competente, e comunque nel rispetto dei principi di semplificazione dell attività amministrativa dettati dall art. 20 della legge 15 marzo 1997, n La durata del procedimento per il rilascio della concessione o diniego per la collocazione dei dehors nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento è determinata in via generale in sessanta giorni. 3 Modificato con delibera consiliare n.88 del ì 5 Modificato con delibera consiliare n.88 del

6 3. Le procedure definite secondo quanto previsto dal precedente comma 1) devono tener conto dei passaggi istruttori interni ed esterni all Amministrazione comunale, precisando i casi nei quali essi abbiano rilevanza obbligatoria. 4. In ogni caso deve essere garantita tempestiva informazione al richiedente in ordine allo sviluppo del procedimento relativo al provvedimento di concessione, al fine di assicurare all interessato la partecipazione nel procedimento stesso con l utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa vigente. Articolo 14 (Sanzioni) 1. Per l occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall art. 20 del D. lgs 30 aprile 1992 n. 285 fatto salvo il minimo edittale previsto dall art. 10 comma 1 della legge 24 novembre 1981 n Articolo 15 (Disposizioni finali e transitorie) 1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativi. 2. I titolari di concessioni rilasciate secondo i criteri previgenti devono adeguare le proprie strutture come previsto nel presente regolamento entro sei mesi dall entrata in vigore dello stesso. 3. Nel caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, l Amministrazione può in qualunque momento procedere alla revoca della concessione. 6

7 ALLEGATO A) DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE PER L APPLICAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DAL REGOLAMENTO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO OVVERO PRIVATO DI USO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL APERTO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO PER SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (DEHORS). PROCEDURE, CRITERI E MODALITA ATTUATIVE 1. CONCESSIONE MODALITA PER LE RICHIESTE 2. ITER DELLE PRATICHE 3. SCHEDE APPLICATIVE PER LA PROGETTAZIONE E L INSTALLAZIONE DEI MANUFATTI DEHORS COSI COME DEFINITE DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO OVVERO PRIVATO DI USO PUBBLICO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO PER SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (DEHORS) 7

8 1. CONCESSIONE MODALITA PER LE RICHIESTE 1.1 Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande (licenze tipo A e B) che intenda collocare, su suolo pubblico, ovvero privato di uso pubblico, un dehors, con o senza elementi di copertura, deve ottenere preventiva concessione da parte dell Amministrazione comunale nel rispetto delle normative vigenti. 1.2 Al fine di facilitare lo sviluppo del provvedimento per la concessione di cui al punto precedente, il titolare dell esercizio pubblico di somministrazione deve presentare agli uffici del settore competente, con congruo anticipo rispetto al periodo per il quale si richiede la concessione stessa, formale istanza con assolvimento dell imposta di bollo, corredata della seguente documentazione: a) Elaborato grafico (planimetria, prospetti e sezioni) in tre copie in scala 1:50, corredato da rilievo planimetrico dell area interessata estesa per un raggio di m 100 circa, in scala adeguata, con i necessari riferimenti all edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici ecc., redatti da tecnico abilitato (geometra, architetto o ingegnere) iscritto all albo professionale; 6 b) relazione tecnica a firma di professionista abilitato,con le indicazioni delle dimensioni in pianta, prospetti e sezione dell opera; delle caratteristiche costruttive della struttura; dello stato di fatto dell area interessata; dell indicazione della eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali e/o impianti semaforici; delle caratteristiche di eventuali impianti tecnologici da installare e le modalità d uso; 7 c) certificato di idoneità strutturale del manufatto da installare; 8 d) rilievo fotografico a colori (formato minimo 9X12) relativo allo stato dei luoghi dove il dehors dovrà essere inserito; e) nulla osta del proprietario del suolo privato d uso pubblico o dell amministratore del compendio immobiliare condominiale; f) depliant illustrativo degli arredi; g) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà attestante: 6 Modificato con delibera consiliare n.88 del Modificato con delibera consiliare n.88 del Modificato con delibera consiliare n.88 del

9 o l iscrizione alla Camera di Commercio; o l autorizzazione dell esercizio pubblico; o la regolarità contributiva relativamente ai tributi (acqua, RSU) per l esercizio commerciale; h) polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, con massimale adeguato, per danni eventualmente arrecati dalla struttura a cose o persone. 9 i) Relazione paesaggistica redatta in conformità al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 con rendering fotografico dell intervento Qualora sia richiesto il rinnovo della concessione, ove il dehors sia quello collocato nella stagione immediatamente precedente e risulti conforme alle tipologie ammesse dal presente disciplinare, la dichiarazione, in calce all istanza del titolare dell esercizio pubblico di somministrazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente oggetto della concessione originaria, esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione elencata al punto 1.2 lett. a), b), c), d), f) ed i), mentre vanno riprodotti gli atti di cui al punto 1.2 lett. e), g), h). Nel caso in cui, invece, l autorizzazione paesaggistica, di cui all art.3 bis comma 1 lett a) del regolamento, è stata rilasciata da oltre cinque anni, dovrà essere presentata tutta la documentazione dalla lettera a) alla lettera i) e richiesta nuova autorizzazione paesaggistica Nel caso il dehors non risulti conforme alle tipologie ammesse dal presente disciplinare ovvero dovesse risultare in contrasto con il regolamento ed in particolare con le prescrizioni di cui agli artt.3 bis 10, i titolari di concessioni già rilasciate secondo i criteri previgenti devono adeguare le proprie strutture su semplice comunicazione dell ufficio comunale preposto, entro sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione. Nel caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, l Amministrazione può procedere alla revoca della concessione Allo scadere del termine della concessione e qualora per la medesima non sia stato concesso il rinnovo, ogni singolo elemento del dehors dovrà essere prontamente rimosso dal suolo pubblico e/o privato di uso pubblico. Il de hors inoltre dovrà essere rimosso dietro semplice richiesta dell Amministrazione qualora esigenze della stessa lo ritenessero necessario. 1.6 Ad avvenuta installazione del dehors il titolare della concessione è tenuto a trasmettere all ufficio preposto al rilascio della concessione, prima dell uso, certificato di regolare esecuzione redatto da professionista abilitato corredato da idonea documentazione fotografica almeno due foto a colori formato 9X12 della struttura installata. A tale documentazione dovrà essere allegata copia dell attestazione dell avvenuto pagamento di occupazione suolo pubblico se dovuto nonché copia dell avvenuto pagamento del tributo RSU. 1.7 In qualsiasi momento l Amministrazione può svolgere controlli sulla conformità del dehors installato al progetto presentato e alle prescrizioni eventualmente imposte. E qualora non 9 Modificato con delibera consiliare n.88 del Integrato con delibera consiliare n.88 del Integrato e modificato con delibera consiliare n.88 del Modificato con delibera consiliare n.88 del

10 risultasse conforme a quanto autorizzato l Amministrazione potrà richiederne l immediata rimozione ITER DELLE PRATICHE 2.1 Il richiedente presenta istanza, sull apposito modulo predisposto dall ufficio ( ALLEGATO ),con gli allegati previsti dal presente regolamento, all ufficio protocollo del comune; 2.2 L ufficio del 2 Settore competente a ricevere l istanza, ne cura l istruttoria preliminare acquisendo i pareri del Settore urbanistica e dell ufficio viabilità della Polizia Locale. 2.3 Il dirigente del 2 Settore, sulla base dei pareri acquisiti e dell istruttoria effettuata, provvede al rilascio o al diniego della concessione Integrato con delibera consiliare n.88 del Modificato con delibera consiliare n.88 del

11 3. SCHEDE APPLICATIVE PER LA PROGETTAZIONE E L INSTALLAZIONE DEI MANUFATTI CHE COMPONGONO LE TIPOLOGIE DI DEHORS COSI COME DEFINITE DAL REGOLAMENTO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO, OVVERO PRIVATO DI USO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL APERTO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE (DEHORS). 3.1 TAVOLI E SEDIE DEFINIZIONE FINALITA L occupazione con tavoli e sedie prive di copertura rappresenta la soluzione minima di struttura finalizzata al servizio di somministrazione all aperto OCCUPAZIONE Tavoli e sedie non devono fuoriuscire dallo spazio concesso per l occupazione. L occupazione può essere effettuata sia rasente il muro che al margine del marciapiede o in adiacenza alle colonne/pilastri se trattasi di spazio porticato. In ogni caso deve essere garantita una larghezza libera per il transito pedonale non inferiore a m 2.00 e veicolare se pur in aree a traffico limitato non meno di m Nel caso di occupazione su marciapiedi o slarghi esterni allo spazio porticato, al fine di garantire il collegamento tra l area sottostante il portico e l area esterna: o Sono vietate le occupazioni sulle superfici antistanti i passaggi o gli ingressi pedonali e che contemporaneamente interessano uno o più archi del porticato e che interessano l intera sezione del marciapiede o dello slargo; o in presenza di occupazione con estensioni superiori ai m 15 le stesse dovranno essere interrotte da uno spazio di almeno m 1.50 in corrispondenza di uno qualsiasi dei varchi interessati. 15 Modificato con delibera consiliare n.88 del

12 3.1.3 FORMA, MATERIALI E COLORI Le tipologie degli elementi che compongono il manufatto devono privilegiare arredi mobili in legno e ferro a struttura piena con sedute in tela, il tutto con colori e toni in armonia con il contesto e comunque nel rispetto delle disposizioni già recepite con atto di Giunta municipale n. 327 del BANCONE ESTERNO E fatto divieto di installare banconi esterni e/o piani per la manipolazione di prodotti. 3.2 PEDANE, PAVIMENTAZIONI DEFINIZIONE Materiali o manufatti, facilmente amovibili e appoggiati semplicemente al suolo. Dette sistemazioni potranno essere a raso o sopraelevate (pedane) aventi anche funzioni di base strutturale adagiata al suolo. Si intendono per pavimentazioni a raso quelle realizzate con uno strato di ghiaia, o con piastrelle di tipo leggero, posate a secco su letto di sabbia (di norma in parchi o giardini). Si intendono per pavimentazioni sopraelevate quelle costituite da strutture modulari mobili facenti parte della pedana DIVIETI Ovunque è vietata la manomissione di suolo pubblico con elementi di ancoraggio, gettate di cemento, posa fissa di materiali e pavimentazioni. Sono vietate le pedane ovunque sia presente una pavimentazione pubblica di elevato valore artistico ed ambientale. Inoltre è vietata la copertura di chiusini, botole, griglie di aerazione se non opportunamente riprodotte in superficie. E vietato il taglio di vegetazione e/o verde pubblico OCCUPAZIONE Pedane, pavimentazioni e gli eventuali elementi di arredo posti a protezione e delimitazione non devono eccedere dalle dimensioni dell area data in concessione. L utilizzo delle pedane è comunque esclusivamente consentito per l installazione dei manufatti di cui all art. 1 comma 4 punto 6 del regolamento INDICAZIONI PARTICOLARI La pavimentazione a raso è consentita esclusivamente sulle aree sterrate. In presenza di alberature la pavimentazione dovrà essere opportunamente distanziata al fine di garantire lo scambio idrico gassoso dell apparato radicale SICUREZZA 12

13 Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate dovranno avere altezza minore o uguale a cm 15 salvo casi particolari (es. portici con dislivello superiore rispetto alla quota stradale) e dovranno ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. Lo scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all interno dell area occupata. Le pedane e le pavimentazioni sopraelevate devono essere opportunamente delimitate FORMA, MATERIALI E COLORI Le pedane devono essere a struttura modulare facilmente smontabile (pavimenti galleggianti, quadrotti in legno ad incastro, o simili). Nelle zone storiche le pedane devono essere stilisticamente inserite e poco invasive opportunamente rivestite in legno. 3.3 FIORIERE ED ELEMENTI DI DELIMITAZIONE DEFINIZIONE Si intende per elemento di delimitazione qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi in concessione rispetto al restante suolo pubblico FINALITA Tali manufatti vengono utilizzati al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall area in modo disordinato. Le fioriere sono utilizzate a scopo ornamentale e/o per delimitare occupazioni di spazio pubblico per esercizi di somministrazione TIPOLOGIE PREVISTE Manufatti adottabili: fioriere recinzioni quali cordoni, balaustre, pannelli paravento o simili. La linea di delimitazione dell area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali fra loro. Qualora il concessionario usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione OCCUPAZIONE La posa di vasi o di fioriere a scopo ornamentale, ossia non collocate a delimitazione di un area più estesa, potrà essere autorizzata solo rasente al muro dello stabile, purché rimangano liberi m 2.00 per il transito pedonale. 13

14 Occupazioni con elementi a delimitazione di spazi pubblici destinati alla somministrazione: a) I manufatti non devono debordare dall area di concessione; b) per evitare situazioni di abbandono e di degrado, la concessione anche durante il periodo di chiusura stagionale dell esercizio, o di non utilizzo dell occupazione, il titolare della concessione deve garantire una costante manutenzione e decoro degli elementi posti a delimitazione dell area, e se il periodo di chiusura dell esercizio commerciale è superiore a giorni 15, il manufatto dehors dovrà essere rimosso. Le recinzioni devono garantire la percezione visiva complessiva del contesto urbano specifico. Le recinzioni, se costituite da uno o più telai accostati, dovranno avere montanti a sezione contenuta ed eventuali pannelli di completamento dovranno essere prevalentemente trasparenti (trasparenza minimo 40% della superficie complessiva) DIMENSIONI Quando le fioriere sono poste a delimitazione di aree rasenti al muro dello stabile, la loro altezza, comprensiva delle essenze a dimora, non dovrà superare m 1,50. Quando le fioriere sono poste a delimitazione di aree collocate verso il bordo del marciapiede, la loro altezza, comprensiva delle essenze a dimora, non dovrà superare m 1,20. Quando le fioriere sono poste rasente ai muri, a scopo ornamentale, la loro altezza, comprensiva delle essenze a dimora, è libera; la larghezza del vaso non dovrà superare m 0,50 e le piante non dovranno debordare dal vaso stesso. I paraventi possono avere altezza massima di m 1,60. Nel caso in cui trattasi di elementi aggiunti alla recinzione, questi dovranno essere totalmente trasparenti. Nel caso in cui il paravento costituisca anche recinzione, per la parte inferiore (fino all altezza di 110 cm) si dovranno rispettare le prescrizioni previste per le recinzioni. Sono ammessi i rampicanti su graticci esclusivamente al di fuori del centro storico a patto che non superino le dimensioni stabilite nel punto precedente. Gli altri tipi di recinzione devono avere altezza massima di m 1, PUBBLICITA Non è consentita alcuna pubblicità sul manufatto dehors MANUTENZIONE I vasi devono essere mantenuti in buone condizioni e le piante devono essere resistenti agli agenti esterni quali: Lauro, Pitosforo, Aucuba, Viburno, Ilex aquifolium, Lonicere. Le stesse vanno mantenute comunque in buono stato: non devono essere ammalate, né infestate da parassiti RIMOZIONE E SANZIONE Le fioriere abbandonate, rotte, con essenze morte devono essere rimosse da parte di coloro che le hanno posizionate, in caso contrario l Amministrazione comunale procederà in danno a norma di legge FORMA, MATERIALI E COLORI L Amministrazione si riserva di fornire dei progetti che prevedano l adozione di tipologie specifiche da utilizzare nelle differenti zone. 14

15 In linea generale si predilige l uso di materiali naturali (legno e/o ferro) con finitura a tinta opaca di tonalità cromatica adeguata all ambiente circostante. Le recinzioni, se costituite da più telai accostati dovranno avere montanti a sezione contenuta ed eventuali pannelli di completamento prevalentemente trasparenti (minimo 40% della superficie complessiva). Sono da preferire barriere metalliche del tipo a croce di S. Andrea o simili eventualmente con cristallo interno sagomato (paravento con altezza max di m 1.60). Per quanto riguarda le fioriere si raccomanda l adozione di tipologie, forme e materiali tradizionali (cotto, legno) SICUREZZA Gli appoggi al suolo non dovranno costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e dovranno garantire la stabilità del manufatto. I vetri dovranno essere antisfondamento, è ammesso l uso del policarbonato. 3.4 OMBRELLONI DEFINIZIONE Struttura portante con copertura in tela fornita di un solo punto di appoggio al suolo, di forma poligonale, quadrata o rettangolare OCCUPAZIONE La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell area data in concessione PUBBLICITA Non sono ammesse scritte pubblicitarie SICUREZZA Gli ombrelloni devono essere ancorati ad appositi basamenti. Le punte delle stecche devono avere un altezza minima di m 2,20 dal suolo. 15

16 3.4.5 RIMOZIONI E SANZIONI Gli ombrelloni devono essere chiusi in caso di vento; analogamente devono essere chiusi o rimossi durante la notte FORMA, MATERIALI E COLORI Nel centro storico si consiglia una tipologia caratterizzata da una solida struttura in legno naturale con telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato. Per quanto non meglio precisato si rimanda a quanto stabilito con atto di Giunta municipale n. 327 del COPERTURA A FALDE INCLINATE A DOPPIA CAPPOTTINA A PADIGLIONE DEFINIZIONE Strutture con coperture provviste di più punti di appoggio al suolo ed indipendenti dalla facciata dell edificio di pertinenza. La struttura a falda inclinata si presenta con due soluzioni: 1. Con struttura centrale in modo da costituire una sorta di manufatto o sbraccio; 2. con montanti perimetrali e, in genere, chiusure sui timpani dei due lati minori. La struttura a doppia cappottina si presenta con due soluzioni: 1. Con struttura centrale e volta di forma semicilindrica aperta o chiusa in testata; 2. Con montanti perimetrali e volta semicilindrica aperta in testata (tunnel). La struttura a padiglione si presenta, di massima, con due soluzioni: 1. a piccoli moduli ripetuti (circa m 2 X 2) di pianta quadrata, con struttura metallica e/o lignea e copertura a piramide; 2. a pianta centrale varia, con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa DIVIETI Sono vietate le in fissioni di sostegni nel suolo pubblico. E vietata ogni forma di pubblicità sul manufatto. 16

17 3.5.3 OCCUPAZIONE Piazza E. Abbro, 1 tel Trattandosi di strutture autonome, di norma l occupazione può essere realizzata in prossimità del bordo del marciapiede, in sede stradale qualora consentito, in viali alberati, nei parchi e nei giardini; solo in casi particolari, da concordare preventivamente con l Amministrazione comunale, possono collocarsi rasente ai muri o a parti porticate; non sono ammessi collegamenti con il retrostante esercizio che possano essere d intralcio al passaggio pedonale. Per occupazioni sui marciapiedi o viali alberati, la copertura non dovrà interferire in alcun modo con la chioma degli alberi. Le strutture rigide superiori dovranno distanziarsi di almeno m 0,50 dal tronco degli stessi. Per occupazioni nei parchi e su giardini la struttura deve essere posta ad una distanza minima di m 5,00 misurati a raggio dal tronco degli alberi. Nel caso in cui l occupazione sia effettuata, anche parzialmente sulla carreggiata, anche in vie pedonali o a traffico limitato, l ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso (ambulanza, vigili del fuoco) e delle forze di polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 4,00 salvo deroghe espressamente concordate con gli enti preposti al pronto soccorso. 3.6 STRUTTURE A PADIGLIONE TEMPORANEE CON POSSIBILITA DI CHIUSURA STAGIONALE DEFINIZIONE Strutture composite che, seppure rispondenti ai requisiti della temporaneità, possono essere chiuse perimetralmente da superfici rigide e trasparenti in concomitanza con i mesi più freddi da utilizzarsi esclusivamente per la sosta e il consumo DIVIETI E vietata ogni infissione al suolo e alla parete dell edificio di pertinenza. E vietata ogni forma di pubblicità sul manufatto OCCUPAZIONE Tali strutture sono di norma da considerarsi come manufatti autonomi da collocarsi ad una distanza minima dall edificio di pertinenza pari alla larghezza del marciapiede se esistente (sia esso sopraelevato o a raso con pavimentazione differenziata rispetto alla carreggiata), per consentire il passaggio pedonale e/o per non occultare eventuali grate di aerazione presenti sul marciapiede stesso e/o per consentire il mantenimento dei requisiti di aerazione e illuminazione dei locali retrostanti. 17

18 Nel caso in cui l occupazione sia effettuata, anche parzialmente, sulla carreggiata, anche in vie pedonali o a traffico limitato, l ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso (ambulanza, vigili del fuoco) e delle forze di polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 4,00 salvo deroghe espressamente concordate con gli enti preposti al pronto soccorso FORMA, MATERIALI E COLORI Le forme da privilegiare sono quelle che si ricollegano all architettura tradizionale di manufatti con copertura a falde inclinate, a botte o a padiglione; il manufatto avente struttura preferibilmente in legno e/o metallica, deve risultare il più possibile trasparente; i montanti devono essere a sezione contenuta; sono assolutamente vietati di allumini anodizzati (oro, argento, bronzo e pvc); in casi particolari, possono essere presentati progetti innovativi non contemplati nel presente regolamento sia per forma, materiali e colori, a condizione che risultino giustificati dalla particolarità del sito in cui vanno a collocarsi; per le coperture, nell ambito del centro storico, sono da privilegiare materiali quale il rame ed il legno; per quanto riguarda il colore sono consigliati il verde bottiglia o il grigio antracite, con finiture opache, nelle restanti zone della città materiali e colori, vanno considerati in rapporto all edificio di pertinenza e all ambiente circostante. 16 INDICE Articolo 1 (Oggetto, definizione, tipologie)..2 Articolo 2 (Profili di regolamentazione generale per la collocazione dei "dehors")..2 Articolo 3 (Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo con "dehors") 2 Articolo 3 bis (Prescrizioni paesaggistiche, sulla viabilità e di conformità al codice della strada).3 Articolo 4 (Pubblicità su elementi componenti i "dehors")..3 Articolo 5 (Lavori nel sito e nel sottosuolo del sito "dehors")..3 Articolo 6 (Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi del "dehors")..4 Articolo 7 (Manutenzione degli elementi dei "dehors").4 Articolo 8 (Rinnovo delle concessioni) 4 16 Modificato con delibera consiliare n.88 del

19 Articolo 9 (Ritiro, revoca e sospensione delle concessioni per i "dehors")..4 Articolo 10 (Caratteristiche tecniche degli elementi per la composizione dei "dehors")..4 Articolo 11 (Piani di zona).5 Articolo 12 (Limitazioni per la predisposizione di "dehors" - Aree)..5 Articolo 13 (Procedure e semplificazioni) 5 Articolo 14 (Sanzioni) 5 Articolo 15 (Disposizioni finali e transitorie).6 Allegato A 1 Procedure, criteri e modalità attuative.7 2 Iter delle pratiche.10 3 Schede applicative.11 19

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