Regolamento Nazionale di Mediazione dell Organismo "LA CASA DELLA CONCILIAZIONE"

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1 Servizio di Formazione e Specializzazione dei Mediatori Regolamento Nazionale di Mediazione dell Organismo "LA CASA DELLA CONCILIAZIONE" ai sensi del D.LGS. 4/3/2010 n. 28 del D.M. 18/10/2010 N. 180 e del D.M. 6/7/2011 n. 145 INDICE SOMMARIO Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art Ambito di applicazione del regolamento - Segreteria - Avvio del procedimento di mediazione - Incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione dell altra parte - Presenza delle parti e loro rappresentanza - Tirocinio assistito - Luogo della mediazione - Procedimento di mediazione - Proposta del mediatore nel procedimento - Proposta del mediatore nel procedimento per controversie in materia di R.C.A. e di responsabilità medica - Durata del procedimento - Conclusione del procedimento di mediazione e rilascio del verbale - Mancato accordo di conciliazione - Indennità - Riservatezza - Diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento - Divieto di comunicazioni riservate delle parti al mediatore - Ruolo del mediatore in altri procedimenti - Forme di mediazione o conciliazione disciplinate da leggi speciali - Responsabilità delle parti - Mediatore e criteri per l assegnazione degli affari di mediazione - Cause di incompatibilità, garanzie di indipendenza ed imparzialità del mediatore e sua sostituzione. - Procedimenti in corso - Trattamento dei dati personali - Modifiche del regolamento, della tabella delle indennità e degli allegati - Interpretazione ed applicazione delle norme - Legge applicabile Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento ( Regolamento ) si applica alla procedura di mediazione, amministrata dall Organismo (o Organismo ), finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia avente ad oggetto diritti disponibili, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, in forza di una disposizione di legge, di un invito del giudice, di una clausola contrattuale ovvero volontariamente. 2. Le modalità operative e di funzionamento della Segreteria e del procedimento di Mediazione possono essere modificate od integrate dall Organismo con atto o regolamento interno conforme al proprio modello organizzativo. 3. Il Regolamento si applica alle mediazioni aventi ad oggetto controversie nazionali. Per le controversie internazionali possono essere adottati Regolamenti diversi, anche in base agli accordi stipulati tra ed i suoi collaboratori esteri. 4. Per i procedimenti di conciliazione disciplinati da leggi speciali, il presente Regolamento trova applicazione in quanto compatibile.

2 Art. 2 - SEGRETERIA 1. La Segreteria dell Organismo amministra il servizio di mediazione. 2. Coloro che operano presso la Segreteria svolgono la propria attività nel rispetto dei principi di imparzialità, neutralità e riservatezza. 3. La Segreteria non svolge attività di consulenza giuridica o di mediazione e non entra nel merito della lite. 4. La Segreteria tiene un apposito registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore o i mediatori designati, la durata del procedimento ed il relativo esito. 5. La Segreteria verifica: a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e la annota nell apposito registro; b) l avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione. 6. La Segreteria, inoltre, comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione: a) alla parte istante: il nominativo del mediatore o dei mediatori designati, la data e il luogo dell'incontro di mediazione; b) all'altra o alle altre parti: la domanda di mediazione, il nominativo del mediatore o dei mediatori designati, la data ed il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno sette giorni prima dell'incontro, la propria adesione, e a partecipare personalmente al procedimento. 7. La Segreteria, nella comunicazione della domanda di mediazione, avverte altresì l altra parte o le altre parti, della circostanza che: a) ai sensi dell art. 7 del D.M. 18/10/2010 n. 180 come modificato dall art. 3 del D.M. 6/7/2011 n. 145, nei casi di cui all art. 5, comma 1 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 il mediatore svolge l incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la Segreteria dell Organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell articolo 11, comma 4, del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; b) ai sensi dell art. 11 del Regolamento dell Organismo, nei casi di controversie in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e di responsabilità medica, il mediatore svolge l incontro con la parte istante anche in caso di mancata adesione o di mancata partecipazione di una o più parti al tentativo di mediazione e che il mediatore stesso, quando ritenga di avere elementi sufficienti, può inoltre formulare la proposta anche se la richiesta provenga da una sola delle parti ed anche in caso di mancata adesione o mancata partecipazione delle altre parti al tentativo di mediazione; c) ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, il giudice può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, 2 comma, c.p.c.; d) le parti possono usufruire dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28. Art. 3 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE 1. Chiunque (persona fisica, ente o persona giuridica) può avviare nei confronti di una o più parti la procedura di Mediazione depositando l Istanza di Mediazione predisposta dall Organismo od un documento scritto equivalente. 2. L originale cartaceo della suddetta Istanza di Mediazione, debitamente sottoscritto e compilato dall istante nelle forme necessarie, può essere presentato all Organismo esclusivamente mediante una delle seguenti modalità: a) deposito materiale presso la Sede Legale o secondaria prescelta, solo negli orari e nei giorni di apertura della singola sede; b) invio mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell Organismo indicato sul sito e sull'istanza di Mediazione;

3 c) trasmissione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento unicamente all indirizzo della Sede Legale dell Organismo indicato sul sito e sull'istanza di Mediazione; L Istanza di Mediazione deve contenere, a pena di responsabilità delle parti istanti per indicazioni incomplete, inesatte o non veritiere: a) il nome dell'organismo di Mediazione ; b) tutti i dati identificativi ed i recapiti - anche telefonici e fax - della parte istante e dei suoi eventuali rappresentanti ed assistenti (se nominati) nonchè della controparte/controparti e dei loro eventuali rappresentanti ed assistenti (se nominati); c) l eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, cui intendono ricevere tutte le comunicazioni relative al Procedura di Mediazione; d) l oggetto della controversia; e) le ragioni poste a fondamento della pretesa; f) il valore della controversia, che deve essere individuato in base ai criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l Organismo decide il valore di riferimento della controversia in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente, comunicandolo successivamente alle parti. In ogni caso, qualora all esito del procedimento di mediazione il valore risulti diverso, l importo dell indennità sarà dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento; g) la materia del contenzioso in base alla classificazione di cui all'art. 5, co. 1 del D. Lgs. 28/2010 (se la mediazione è condizione di procedibilità); h) ogni altra informazione che dovesse rendersi necessaria in base alle disposizioni di legge applicabili; i) l eventuale atto scritto nel quale risulti inserita una clausola di Mediazione presso La Casa della ; l) copia del versamento di quanto dovuto all Organismo, nella misura indicata dalla normativa vigente, sia per i diritti di segreteria, che per gli onorari a carico della parte istante, determinati provvisoriamente in relazione al Tariffario dell Organismo vigente al momento del deposito della domanda ed in relazione al valore della controversia indicato dalla stessa parte istante. In ogni caso le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all art. 11 del D. Lgs. 28/2010. La Segreteria procede all istruttoria della domanda presentata. Qualora la domanda si rilevi incompleta o la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio del procedimento, l Organismo tiene in sospeso la domanda ed invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali l istanza sarà considerata irricevibile e la Segreteria dell Organismo non procederà ad alcuna attività o rilascio di alcuna attestazione di qualsiasi specie o natura, tranne nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente. Le parti possono depositare istanza congiunta. In tal caso le parti possono provvedere alla comune indicazione di un mediatore specifico tra quelli accreditati presso l Organismo, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell Organismo, il quale terrà conto anche della disponibilità del mediatore stesso. Dopo aver ricevuto l'istanza di Mediazione e verificato il pagamento di quanto dovuto, l Organismo: a) comunica alla parte istante l avvenuta ricezione dell Istanza, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione; b) procede tempestivamente alla nomina del mediatore o dei mediatori; c) fissa la data, l'ora ed il luogo del primo incontro tra le parti entro il termine previsto dalle disposizioni di legge vigenti; d) convoca le parti indicate nell istanza di mediazione; e) comunica ogni altra eventuale informazione utile per l avvio della procedura. Di tali comunicazioni alla/e controparte/i, in aggiunta all Organismo, può farsi carico, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, la stessa parte istante. Tutte le predette attività sono effettuate dall Organismo nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente, tenuto anche conto delle eventuali esigenze organizzative dell Organismo e delle parti. Con il consenso dell Organismo o su suo incarico il mediatore convoca personalmente le parti. La parte convocata deve comunicare all Organismo, mediante deposito materiale presso la Sede Legale o secondaria prescelta, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, la propria adesione al procedimento di Mediazione tempestivamente, e

4 comunque non oltre sette giorni precedenti la data fissata per il primo incontro di Mediazione. In assenza di tale comunicazione nei termini previsti, l Organismo ha facoltà di emettere il verbale di mancata partecipazione. 9. Il deposito dell Istanza di mediazione, nonché l'adesione della parte convocata al procedimento, ovvero l eventuale richiesta di quest ultima di differimento della data del primo incontro di mediazione, costituiscono atto di accettazione integrale del presente Regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata. 10. L accesso alla mediazione, il procedimento di Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti possono anche svolgersi parzialmente attraverso modalità telematiche, come descritte ed indicate dall Organismo sul sito che assicurino e garantiscano comunque la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza, così come anche indicato nelle "Regole per la mediazione secondo modalità telematiche", che si trovano allegate al presente Regolamento. Art. 4 - INCONTRO CON LA PARTE ISTANTE ANCHE IN MANCANZA DI ADESIONE DELL ALTRA PARTE 1. Nei casi di cui all art. 5 comma 1 del D.LGS. 4/3/2010 n. 28, il mediatore svolge l incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la Segreteria dell Organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell articolo 11, comma 4 del D.LGS. 4/3/2010 n. 28. Art. 5 - PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA 1. Le persone fisiche devono partecipare personalmente alla procedura di Mediazione, potendo farsi assistere da una o più persone di fiducia. Solo per gravi ed eccezionali motivi, possono partecipare alla procedura per il tramite di uno o più rappresentanti muniti dei necessari poteri per definire la controversia. In ogni caso, è necessario portare a conoscenza dell Organismo, con congruo anticipo, i nominativi di chi sarà presente all incontro di Mediazione. 2. Gli enti e le persone giuridiche devono partecipare alla procedura di Mediazione a mezzo di un rappresentante munito degli appositi poteri per risolvere la controversia. In ogni caso, è necessario portare a conoscenza dell Organismo, con congruo anticipo, i nominativi di chi sarà presente all incontro di Mediazione. 3. Per Mediazioni il cui valore sia superiore ad euro ,00 è richiesta l assistenza di un avvocato per ciascuna delle parti, salvo espressa rinuncia per iscritto delle parti stesse. In ogni caso, è necessario portare a conoscenza dell Organismo, con congruo anticipo, i nominativi di chi sarà presente all incontro di Mediazione. Art. 6 - TIROCINIO ASSISTITO 1. Previo consenso dell Organismo, del mediatore e delle parti della mediazione, possono essere ammessi gratuitamente ad assistere all incontro di mediazione altri mediatori, dando precedenza a quelli del proprio elenco, ai fini del tirocinio assistito come stabilito dall art. 2, comma 1, lett. a) del D.M. 6/7/2011 n Il tirocinante deve sottoscrivere un apposita dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto all intero procedimento di mediazione. Art. 7 - LUOGO DELLA MEDIAZIONE 1. Il procedimento di Mediazione si svolge presso la sede dell Organismo. 2. Il luogo di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell Organismo. 3. Gli incontri di Mediazione potranno svolgersi anche presso le strutture di altri organismi di Mediazione, con cui l Organismo abbia stipulato convenzioni anche per singoli affari di Mediazione, comunicate ai competenti Uffici del Ministero della Giustizia. Art. 8 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE 1. Il mediatore conduce l incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente. Il mediatore opera con informalità, neutralità, indipendenza, imparzialità e nel rispetto del Regolamento e delle Norme di comportamento dei mediatori dell Organismo e del Codice Europeo di condotta per mediatori.

5 2. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all incontro o della mancata partecipazione. 3. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo. 4. In controversie complesse, l Organismo può procedere alla nomina di un mediatore ausiliario. 5. Nelle controversie che richiedono competenze tecniche specifiche, ottenuto il consenso delle parti, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il loro compenso, che sarà interamente pagato dalle parti, viene determinato secondo le tariffe professionali, ove esistenti, o, diversamente, sarà concordato con le parti. Art. 9 - PROPOSTA DEL MEDIATORE NEL PROCEDIMENTO 1. Quando non è raggiunto un accordo amichevole e le parti ne facciano concorde richiesta, il mediatore formula una proposta di conciliazione, qualora ritenga di avere elementi sufficienti. In caso di mancata concorde richiesta di tutte le parti, il mediatore non può formulare la proposta, salvo quanto disposto al successivo art. 11 in materia di R.C.A. e di responsabilità medica. 2. In caso di mancata adesione o di mancata partecipazione di una o più parti al tentativo di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta, salvo quanto disposto al successivo art. 11 in materia di R.C.A. e di responsabilità medica. 3. Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti che: a) quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi comprese le spese per l indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all esperto eventualmente nominato), nonché al versamento all entrata del bilancio dello Stato di un ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto; b) quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all esperto eventualmente nominato. 4. Il mediatore è tenuto a non formulare proposte contrarie a norme imperative ed all'ordine pubblico. Salvo diverso accordo con le parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento di Mediazione, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento. 5. In caso di formulazione della proposta ai sensi dell art. 11 del D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28, la stessa potrà anche provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente. 6. Salvo diverso accordo con le parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento di Mediazione, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento. 7. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore. 8. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Art PROPOSTA DEL MEDIATORE NEL PROCEDIMENTO PER CONTROVERSIE IN MATERIA DI R.C.A. E DI RESPONSABILITA MEDICA 1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 10, nelle controversie in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e di responsabilità medica, il mediatore che ritenga di avere elementi sufficienti può formulare la proposta anche se la richiesta provenga da una sola delle parti ed anche in caso di mancata adesione o di mancata partecipazione di una o più parti al tentativo di mediazione. Art DURATA DEL PROCEDIMENTO 1. Il procedimento di Mediazione ha una durata non superiore a 120 giorni dalla data di deposito dell Istanza, salvo che la normativa in vigore al momento del deposito dell Istanza di

6 Mediazione non preveda altri termini. Ove le parti abbiano proposto la Mediazione su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell Istanza. Art CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E RILASCIO DEL VERBALE 1. Il procedimento si conclude: a) quando le parti raggiungono un accordo; b) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore; c) quando il mediatore ritiene impossibile raggiungere una conciliazione; d) quando il mediatore ritiene comunque inutile proseguire il procedimento; e) decorsi 4 mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti. 2. La sospensione o la cancellazione dell Organismo dal registro non hanno effetto sul procedimento in corso. 3. Se e' raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. 4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell eventuale proposta formulata. 5. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. 6. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. 7. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti. 8. Nei casi di cui all art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/2010, il mediatore svolge l incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la segreteria dell Organismo potrà rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/ Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall Organismo, il cui modello si trova allegato al presente regolamento. Art MANCATO ACCORDO DI CONCILIAZIONE 1. In caso di mancato accordo, il mediatore e le parti valutano la possibilità di ricorrere nuovamente ad un altra procedura di mediazione presso. 2. In caso di rifiuto della proposta del mediatore, il verbale di fallita conciliazione sarà emesso decorsi 7 giorni lavorativi dalla scadenza del termine previsto dalla legge per l'accettazione delle parti. 3. potrà nominare un proprio mediatore, diverso da quello già nominato per la procedura, al fine di redigere e sottoscrivere il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione di una o più parti alla mediazione. 4. Se la conciliazione fallisce per mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di Mediazione, la parte che intende richiedere la proposta del mediatore ha a disposizione 3 giorni lavorativi di tempo in cui fare richiesta scritta, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui era fissata la data dell'incontro di Mediazione. Il mediatore nominato, o altro designato dall Organismo, potrà a suo insindacabile giudizio, provvedere o meno alla formulazione della proposta. Art INDENNITÀ 1. L indennità comprende le Spese di avvio del procedimento e le Spese di mediazione. Le Spese di mediazione comprendono anche l onorario del mediatore per l intero procedimento di mediazione. 2. L indennità è dovuta, in solido ed in egual misura, da ciascuna delle parti che ha aderito al procedimento, in base alla Tabella delle indennità in vigore al momento dell avvio del procedimento. 3. Ai fini della corresponsione dell indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d interessi si considerano come un unica parte.

7 4. Per le Spese di avvio del procedimento, a valere sull indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. 5. Le Spese di mediazione, sono corrisposte, secondo gli importi indicati nella tabella allegata al presente regolamento, prima dell inizio del primo incontro di mediazione in misura pari alla metà. 6. E liquidato a parte il compenso per l esperto iscritto nell albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali. 7. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all art. 11 del D.Lgs 4 marzo 2010 n Il mancato pagamento delle spese di mediazione costituisce giusta causa di recesso per l Organismo. 9. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Lo stesso è determinato dall Organismo nel caso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima. 10. E facoltà dell Organismo rideterminare l'indennità qualora all'esito del procedimento l'accordo sia raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione determinato dalle parti. 11. L'Organismo ridetermina ogni tre anni l'ammontare delle indennità. 12. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso l'organismo, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell istanza la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato. 13. Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio. Art RISERVATEZZA 1. Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione. 2. Il mediatore, il mediatore in tirocinio assistito, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione. 3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti. 4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. 5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. 6. Il mediatore, gli addetti dell'organismo, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all autorità giudiziaria o ad altra autorità. 7. Il principio della riservatezza non si applica quando tutte le parti dispongano di derogarvi, quando ciò sia disposto da un obbligo di legge o quando appaia verosimile che, a seguito del rispetto di detto obbligo di riservatezza, possa essere avviato nei confronti del mediatore un procedimento penale. Art DIRITTO DI ACCESSO DELLE PARTI AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO 1. Tutte le parti della Mediazione possono accedere agli atti del procedimento di mediazione.

8 Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nelle proprie sessioni separate. Art DIVIETO DI COMUNICAZIONI RISERVATE DELLE PARTI AL MEDIATORE 1. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate. Art RUOLO DEL MEDIATORE IN ALTRI PROCEDIMENTI 1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce oggetto della Mediazione. Art FORME DI MEDIAZIONE O CONCILIAZIONE DISCIPLINATE DA LEGGI SPECIALI 1. Nei casi disciplinati da leggi speciali, affinché la Mediazione o la conciliazione produca gli effetti voluti dalla legge, si applicano le disposizioni del presente Regolamento in quanto compatibili. Art RESPONSABILITÀ DELLE PARTI 1. Oltre alle ipotesi di responsabilità di cui all'art. 4, comma 3, del presente Regolamento, configurano responsabilità esclusiva delle parti: a) l'individuazione dell'assoggettabilità della disputa ad un procedimento di Mediazione, di eventuali eccezioni, esclusioni, pregiudiziali, preclusioni, prescrizioni o decadenze che non siano state espressamente comunicate all Organismo all'atto di presentazione e deposito dell'istanza di Mediazione; b) la proposizione della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta; c) la qualificazione della controversia; d) l indicazione del valore della controversia e) la forma, natura e contenuto dell atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante; f) l'individuazione dei soggetti che devono partecipare al procedimento di Mediazione, anche con riferimento alle ipotesi di litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l azione giudiziale nelle materie per le quali la Mediazione è prevista come condizione di procedibilità, nonchè dei domicili o residenze delle parti presso cui effettuare le notifiche degli atti; g) l'indicazione di ogni altra comunicazione trasmessa All Organismo o al mediatore nominato, durante tutta la procedura di Mediazione, come ad esempio: dichiarazioni circa la sussistenza dei requisiti del gratuito patrocinio; dichiarazioni inerenti all'inesistenza di più domande relative alla stessa controversia; dichiarazioni inerenti all'identità personale delle parti presenti al procedimento o dei rappresentanti delle stesse, ecc L Organismo non può comunque essere ritenuto responsabile in alcun modo di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla condotta non diligente dell Organismo, nonchè conseguenti ad imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell oggetto della domanda o del diritto tutelato ad opera del soggetto istante. In tutti i suddetti casi, sono responsabili solo ed esclusivamente le parti interessate. 3. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione anche senza l indicazione della data dell incontro di mediazione. Art MEDIATORE E CRITERI PER L ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI DI MEDIAZIONE 1. Il mediatore è il professionista esperto di tecniche di mediazione, che svolge la mediazione. Egli non decide la controversia ma aiuta le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia. 2. L Organismo designa il mediatore per il corretto svolgimento dell incarico dalla lista dei propri mediatori accreditati, secondo criteri predeterminati ed inderogabili e rispettosi della natura della controversia, della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta, dell eventuale preferenza espressa dalle parti, della disponibilità del mediatore, della vicinanza geografica del mediatore alle singole sedi principale e secondarie dell Organismo accreditate presso il Ministero della Giustizia, delle diverse aree di specifica competenza professionale, nonché, all interno di

9 ciascuna di esse, del grado di specifica competenza ed idoneità tecnica in materia di mediazione di ciascun mediatore, tenendo anche conto dell eventuale dichiarazione di competenza per materia proveniente dal singolo mediatore. Pertanto l Organismo, nell assegnazione dell incarico fra i diversi mediatori, valuta, a proprio insindacabile giudizio: a) in primo luogo la natura della controversia, così identificando la specifica area di competenza professionale; b) in secondo luogo, ed in tale ambito, se la controversia rientri in un contesto di normale gestione o se, invece, presenti elementi e caratteri di particolare complessità e difficoltà, sia in relazione alla questione di diritto che allo svolgimento del procedimento di mediazione. Qualora l Organismo ritenga che la controversia rientri in un contesto di normale gestione, può anche procedere all assegnazione dell affare seguendo un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle specifiche aree di competenza. Qualora l Organismo ritenga invece che la controversia presenti elementi e caratteri di particolare difficoltà, può anche procedere all assegnazione dell affare seguendo un criterio di turnazione fra i diversi mediatori di pari grado di competenza. In quest ultimo caso, l Organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, individuati secondo i criteri sopra descritti. Ciascuna parte potrà allora esprimere la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se nell indicazione di tale preferenza le parti non avranno fornito concorde indicazione di un singolo mediatore da nominare entro cinque giorni, l Organismo stesso provvederà ad assegnare l affare in mediazione ad uno dei mediatori tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra descritti. L Organismo può anche: a) formare separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche; detti elenchi saranno formati in base alle specifiche competenze professionali ed alle preferenze espresse ed autocertificate dai singoli mediatori nelle rispettive dichiarazioni di competenza per materia e terranno conto della competenza professionale di ciascun mediatore, cioè del complesso delle specifiche conoscenze acquisite in relazione al percorso universitario svolto ed all'attività professionale esercitata; b) nominare ulteriori mediatori ausiliari all interno di ogni singola procedura. In nessun caso tale ulteriore nomina influirà sulle spese ed indennità dovute da ciascuna parte, così come determinate dall art. 15 del presente Regolamento e dalla relativa Tabella delle indennità allegata. Come già indicato all art. 4 comma 5 del presente regolamento, le parti, in caso di deposito di istanza congiunta, possono provvedere alla comune indicazione di un mediatore specifico tra quelli accreditati presso l Organismo, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell Organismo, il quale terrà conto anche della disponibilità del mediatore stesso. La lista dei mediatori è consultabile anche sul sito La lista dei mediatori può essere soggetta a revisione e conferma anche ogni anno da parte dell Organismo, il quale pertanto potrà, a proprio insindacabile giudizio, disporre l aggiornamento della lista dei mediatori e la loro conferma o meno, in base alle esigenze operative ed organizzative dell Organismo stesso. La violazione dell obbligo di riservatezza, degli obblighi di legge, delle norme del presente regolamento e relativi allegati, da parte dei mediatori, può comportare l applicazione di sanzioni disciplinari nei loro confronti, nonchè la sospensione del mediatore dall incarico e la sua esclusione dalla lista dei mediatori accreditati presso l Organismo. Le decisioni sono prese ad insindacabile giudizio dell Organismo, previa audizione e verifica delle ragioni degli interessati. I mediatori inseriti nell elenco dell Organismo dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione: a) possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, essere iscritti ad un ordine od un collegio professionale; b) possedere una specifica formazione ed uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all art.18 del D.M. 18/10/2010 N. 180 modificato dall art. 4 del D.M. 6/7/2011 n. 145, nonchè nonché aver partecipato, nel biennio di aggiornamento ed in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.

10 Art CAUSE DI INCOMPATIBILITA, GARANZIE DI INDIPENDENZA ED IMPARZIALITA DEL MEDIATORE E SUA SOSTITUZIONE 1. Il mediatore non può svolgere il proprio incarico quando: a) abbia in corso rapporti, relazioni od interessi di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti o, comunque, connessi all esito della Mediazione; b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali; c) ricorrano altre cause di incompatibilità previste dal Codice Etico. 2. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto ed ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza. 3. Il mediatore deve inoltre comunicare ogni e qualsiasi interesse di tipo personale od economico che sia sopravvenuto all'inizio del procedimento e di cui sia a conoscenza e che potrebbe pregiudicare l imparzialità del procedimento di Mediazione. 4. In tal caso l Organismo procederà, con propria insindacabile decisione, alla sostituzione del mediatore con altro presente nell elenco dei mediatori accreditati e comunicherà alle parti il nuovo mediatore nominato, con cui il procedimento di Mediazione seguirà il suo normale percorso, salvo quanto descritto al successivo comma Non si procederà, invece, alla sostituzione di cui al precedente comma quando le parti, sebbene espressamente avvisate e rese edotte dell esistenza delle sopradescritte situazioni, rapporti, relazioni od interessi che potrebbero comportare incompatibilità od incidere comunque sull indipendenza del mediatore pregiudicando l imparzialità del procedimento di Mediazione, abbiano espressamente confermato la propria fiducia al mediatore designato ed acconsentito per iscritto alla prosecuzione del procedimento con il medesimo. In tal caso, pertanto, il procedimento continuerà legittimamente con il mediatore designato. 6. Prima dell inizio dell incontro, il mediatore deve accettare per iscritto l assegnazione del proprio incarico e l assunzione dei propri obblighi, mediante la sottoscrizione di una Dichiarazione di accettazione dell incarico e di indipendenza ed imparzialità di cui all art. 14 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, con esplicito riferimento al Codice Europeo di condotta per mediatori. Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato di tale dichiarazione. 7. Come già specificato all art. 4 comma 7 del presente regolamento, con il consenso dell Organismo o su suo incarico il mediatore convoca personalmente le parti. 8. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinchè il procedimento si svolga con imparzialità ed indipendenza. 9. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo. 10. Nell ambito della procedimento di Mediazione di cui è incaricato, il mediatore non agisce in alcun modo in nome o per conto dell Organismo. Art PROCEDIMENTI IN CORSO 1. In caso di sospensione o cancellazione dell Organismo dal Registro degli Organismi istituito presso il Ministero della Giustizia, i procedimenti di mediazione in corso proseguiranno presso uno degli altri Organismi di Mediazione accreditati dal Ministero della Giustizia e scelto di comune accordo tra le parti entro quindici giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza di scelta, l organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la Mediazione è pendente. Art TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 1. garantisce la sicurezza e la riservatezza del trattamento dei dati raccolti, nel rispetto delle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive integrazioni e modifiche. È consentita la divulgazione dei dati statistici da cui non si possa risalire all identità delle parti. Art MODIFICHE DEL REGOLAMENTO, DELLA TABELLA DELLE INDENNITÀ E DEGLI ALLEGATI 1. L Organismo può apportare modifiche al Regolamento, alla Tabella delle indennità ed a tutti i suoi allegati, nel rispetto degli obblighi di legge. In caso di modifiche, queste non hanno effetto

11 sulle procedure già in corso. Il Regolamento applicabile è quello in vigore al momento dell avvio della procedura di Mediazione, corrispondente al momento del deposito dell Istanza di Mediazione. Art INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLE NORME 1. L interpretazione e l applicazione delle norme del presente Regolamento è riservata all'organismo. Art LEGGE APPLICABILE 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le normative vigenti in materia nella Repubblica Italiana, con particolare riferimento al D.Lgs. 4/3/2010 n. 28 al D.M. 18/10/2010 N. 180 al D.M. 6/7/2011 n. 145 e successive integrazioni e modifiche. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, i seguenti ALLEGATI: Allegato A) Tabella delle indennità di mediazione Allegato B) Codice etico per i mediatori e Codice europeo di condotta per i mediatori Allegato C) Scheda per la valutazione del servizio di Mediazione Allegato D) Regole per la mediazione secondo modalità telematiche. s.r.l. Sede legale Siena, Via dei Termini, 17 (53100) Tel Fax Grosseto, Via Ferrucci, 10 (58100) Tel./Fax c.f. e p.iva info@lacasadellaconciliazione.it. Società iscritta presso il Ministero della Giustizia al n. 850 del Registro degli Organismi deputati alla gestione delle conciliazioni Società iscritta presso il Ministero della Giustizia al n. 318 del Registro degli Enti di formazione per mediatori professionisti

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