COMUNE DI MESSINA REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

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1 1 COMUNE DI MESSINA REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Approvato, con emendamenti, con Deliberazione del Consiglio Comunale n 17/C del 31 Marzo 2001 Integrato e modificato con Deliberazione n 39/C del 2 Agosto 2002 e con Deliberazione n 9/C del 20/03/2008

2 2 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Ambito e scopo del Regolamento pag. 4 Articolo 2 Definizioni pag. 4 TITOLO II Capo I - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI - OCCUPAZIONI Articolo 3 Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche pag. 4 Articolo 4 Tipi particolari di occupazioni pag. 5 Capo II - IL PROCEDIMENTO Articolo 5 Richiesta di occupazione e ufficio competente pag. 6 Articolo 6 Istruttoria della richiesta pag. 7 Articolo 7 Contenuto e rilascio della concessione e deposito cauzionale pag. 8 Articolo 8 Rinuncia alla richiesta di occupazione pag. 8 Articolo 9 Tipologia dei manufatti realizzabili pag. 9 Articolo 10 Titolarità della concessione pag. 9 Articolo 11 Durata rinnovo e disdetta della concessione pag. 9 Articolo 12 Obblighi del titolare della concessione pag. 10 Articolo 13 Modifica, sospensione e revoca per sopravvenuti motivi di Articolo 14 interesse pubblico della concessione pag. 10 Revoca per causa imputabile al concessionario e decadenza della concessione pag. 11 Articolo 15 Limiti delle occupazioni pag. 11 Articolo 15 bis Occupazioni temporanee per cantieri pag. 13 Articolo 16 Occupazioni abusive pag. 13 TITOLO III - CANONE DI CONCESSIONE Capo I - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE Articolo 17 Istituzione ed oggetto del canone di concessione pag. 14 Articolo 18 Classificazione del suolo pubblico pag. 15 Articolo 19 Determinazione del canone pag. 15 Articolo 20 Modalità di applicazione del canone pag. 16 Articolo 21 Soggetto passivo pag. 17 Capo II - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI Articolo 22 Agevolazioni pag. 17 Articolo 23 Non assoggettabilità pag. 17

3 3 TITOLO IV - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO Articolo 24 Accertamento dell'entrata pag. 18 Articolo 25 Versamento per occupazioni temporanee pag. 18 Articolo 26 Versamento per occupazioni permanenti pag. 18 Articolo 27 Rateizzazioni pag. 19 Articolo 28 Riscossione coattiva pag. 19 Articolo 29 Rimborsi pag. 19 Articolo 30 Penalità per ritardato pagamento del canone pag. 20 Articolo 31 Sanzioni pag. 20 Articolo 32 Contenzioso pag. 21 TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Articolo 33 Disposizioni finali pag. 21 Articolo 34 Disposizioni transitorie pag. 21 ALLEGATI pag. 23 PLANIMETRIA pag. 24 LEGENDA - GRAFIA Deliberazione del Consiglio Comunale n 17/C del 31 Marzo Deliberazione n 39/C del 2 Agosto Deliberazione n 9/C del 20/03/2008.

4 4 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 - Ambito e scopo del Regolamento. l. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs.vo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche come definiti nell'articolo 2, le modalità di rilascio, rinnovo e revoca dell'atto di concessione, nonché le modalità d'uso dell'area concessa. 2. Il Regolamento, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs.vo citato, istituisce e disciplina il Canone per occupazione spazi ed aree pubbliche, la misura dello stesso, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici. 3. Salvo i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone di occupazione. 4. Sono escluse dall applicazione del presente regolamento le occupazioni dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, nonché le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali e mercatali disciplinate da appositi regolamenti. Articolo 2 - Definizioni. l. Ai fini del presente Regolamento, si intendono: per canone, il corrispettivo dovuto al Comune per l occupazione di spazi ed aree pubbliche; per "occupazione" o "occupare", la esclusiva disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all uso generale della collettività; per "concessione", l'atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta; per "suolo pubblico o spazio pubblico, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio. TITOLO II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI Capo I - OCCUPAZIONI Articolo 3 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche. l. Qualsiasi occupazione come sopra definita di spazi e di aree pubbliche, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

5 5 2. Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all interno del centro abitato. 3. Ai soli fini della durata dell atto amministrativo concessorio e delle modalità di pagamento del canone, si distingue tra occupazioni permanenti o temporanee: a) sono permanenti le occupazioni di carattere continuativo, aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, nonché le occupazioni non continuative ma con ricorrenza almeno settimanale e di durata non inferiore all'anno, e le stagionali da parte di commercianti su area pubblica; b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti ma non continuative, e che comunque non comportino rilevanti modificazioni dell area pubblica. Articolo 4 - Tipi particolari di occupazioni. l. Per le occupazioni di aree pubbliche, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni relative in materia. Il Comune con Ordinanza Sindacale individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante. 2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono realizzate con l'osservanza dell'apposita normativa dettata in merito dai competenti uffici tecnici. 3. Le concessioni, relative a chioschi, tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità alle autorizzazioni, se necessarie, o al parere degli uffici dell Edilizia Privata. 4. Le occupazioni con impianti pubblicitari sono disciplinate nei presupposti e modalità di ottenimento dalla specifica normativa legislativa e regolamentare in materia pubblicitaria. Il canone per l'occupazione è determinato applicando la tariffa base per i metri lineari della proiezione a terra dello strumento pubblicitario, fermo restando la necessità di presentare apposita domanda di concessione per quelle a bandiera o aggettanti su suolo pubblico. 5. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali e non superiori all'ora determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico a allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni da parte di commercianti su suolo pubblico itineranti, sempre ché le une e le altre non intralcino il traffico. Il carico e lo scarico delle merci dovrà comunque essere effettuato nei seguenti orari , , ; Il Sindaco, sentita la Ripartizione Viabilità, potrà con apposita Ordinanza derogare dai criteri e dagli orari sopra indicati in relazione a zone determinate. 6. E' consentita l'occupazione di aree comunali prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all esecuzione dei lavori di estrema urgenza. In tale caso, l'interessato deve dare preventiva comunicazione dell'avvenuta occupazione, oltre a presentare la relativa domanda; l'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni con obbligo di immediata liberazione dell'area.

6 6 Capo II - IL PROCEDIMENTO Articolo 5 - Richiesta di occupazione ed ufficio competente. 1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui alle definizioni, deve presentare tramite Protocollo Generale apposita domanda alla Direzione Dipartimentale 10 Demanio e Patrimonio, secondo la modulistica predisposta dall'ufficio, volta ad ottenere il rilascio dell'atto di concessione; la domanda deve essere inoltrata anche se l occupazione è esente dal pagamento del canone; per le occupazioni su aree che influiscono direttamente od indirettamente sulla circolazione stradale e pedonale non si può prescindere dal parere del Comando del Corpo di Polizia Municipale. 2. Rispetto alla data di inizio dell occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento entro i termini previsti per lo svolgimento del Procedimento Amministrativo, termine questo fissato in giorni 90 per le occupazioni permanenti ed in giorni 45 per le occupazioni temporanee, salvo quanto disposto per le occupazioni d urgenza. In caso di convenzionamento i termini di cui sopra si intendono di giorni La domanda, redatta in carta legale e debitamente sottoscritta, deve contenere: a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale o partita iva ; b) nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto; c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa misura di superficie o estensione lineare; d) l'oggetto dell occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chiede di svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che si richiede di eseguire e le modalità d'uso dell'area; e) la durata e la frequenza dell occupazione; f) la ricevuta comprovante il versamento delle spese d istruzione della pratica, ammontanti a per le occupazioni permanenti e a per le occupazioni temporanee; 4. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione: a) Relazione illustrativa delle aree che s intendono occupare e delle eventuali opere che si intendono realizzare, completo di calcolo delle superfici da occupare e relative aree di pertinenza; b) (omissis) c) (omissis) d) (omissis)

7 7 e) Planimetria d insieme, nella medesima scala o maggiore della planimetria di cui al punto d), quotata ed orientata, dove si rappresenta, nelle sue linee, dimensioni, quote generali, altezza e distanze, delle eventuali opere da realizzare, unitamente alle coerenze ed eventuali opere del sottosuolo; f) Elaborati progettuali delle opere esistenti o da realizzare redatti in conformità all art. 3 del Regolamento Edilizio Comunale; g) Foto d insieme a colori della zona interessata, ed esauriente documentazione fotografica dello stato di fatto di eventuali manufatti esistenti; h) Autorizzazioni rilasciate dagli Enti preposti, su occupazioni o manufatti esistenti; i) Eventuali autorizzazioni o allacci alla rete fognaria, idrica, Enel, Sip, ecc. Gli elaborati di cui ai punti a), c) omissis, d) omissis, e), f), g) e h) dovranno essere presentati in nove copie, redatti da tecnico abilitato all esercizio della professione. 5. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda compresi gli elementi d identificazione d eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione. Articolo 6 - Istruttoria della richiesta. 1. La domanda di occupazione temporanea e permanente deve essere presentata alla Direzione Dipartimentale 10 Demanio e Patrimonio, la quale intraprende la procedura istruttoria; nel caso in cui sia presentata ad un ufficio diverso, lo stesso dovrà trasmetterla alla Direzione Dipartimentale 10 Demanio e Patrimonio, ad esclusione delle autorizzazioni al commercio ambulante su suolo pubblico in quanto disciplinate da appositi regolamenti. 2. L'ufficio acquisisce, anche tramite conferenza di servizio, i pareri previsti dalla vigente normativa in ordine al tipo di occupazione richiesta. 3. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda ed il numero di protocollo generale. 4. Qualora l'occupazione di suolo pubblico realizzi il presupposto per l'imposizione di un tributo, al fine di favorire l'unitarietà del procedimento, questo dovrà prevedere fasi di integrazione e collaborazione col settore competente che a sua volta verificherà che i soggetti cui è imposto un tributo non realizzino anche occupazione di suolo pubblico. 5. Relativamente alla conclusione dei procedimenti di cui al presente articolo, si applicano le norme del "Regolamento per lo svolgimento del procedimento amministrativo". 6. In caso di richiesta di occupazione temporanea, il richiedente che integra i documenti di cui all art. 5 con una perizia giurata a firma di tecnico abilitato, attestante la rispondenza dell occupazione al presente regolamento, alla normativa vigente, alle direttive dell amministrazione comunale in materia di arredo urbano, nonché la congruità del canone versato, potrà procedere all occupazione con concessione autoassentita dopo giorni 20 dalla presentazione dell istanza completa del versamento del canone. L ufficio procederà alla verifica delle occupazioni autoassentite, su un campione massimo del 30% delle istanze così pervenute.

8 8 7. L istruttoria per il rilascio delle concessioni di occupazione suolo non potrà essere avviata se il richiedente è debitore di somme per occupazione suolo ed eventuali sanzioni con l Amministrazione Comunale. Articolo 7 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale. l. In base ai risultati dell'istruttoria, il dirigente rilascia o nega la concessione con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente. 2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere: a) gli elementi identificativi della concessione, l ammontare del canone e dell eventuale cauzione; b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione, nonché la superficie e la misura dello spazio da occupare; c) la durata della concessione, con il relativo termine iniziale e finale, e la frequenza dell'occupazione; 3. Il Comune deve pretendere il versamento di un deposito cauzionale, o di una fidejussione bancaria o assicurativa, di importo pari al doppio del valore delle opere da installare o nella diversa misura fissata dall Ufficio Tecnico qualora: l'occupazione comporti la modificazione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie; dall occupazione possano eventualmente derivare danni al demanio comunale. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Dirigente in misura comunque non inferiore al canone determinato; lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alle verifiche tecniche relative al ripristino dello stato dei luoghi. 4. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio di terzi; il Dirigente effettua le valutazioni necessarie per il rilascio degli atti di cui si tratta, secondo criteri d imparzialità, nonché sulla base dei pareri espressi dagli altri uffici e degli indirizzi impartiti in materia dall Amministrazione Comunale. 5. Sono a carico del concessionario tutte le spese per la redazione e registrazione dell atto. Articolo 8 - Rinuncia alla richiesta di occupazione. l. La richiesta di occupazione completa nei suoi elementi dà avvio al procedimento amministrativo per il rilascio della concessione di suolo. 2. Il soggetto che non fosse più interessato ad ottenere tale provvedimento, deve rappresentare in forma scritta la sua volontà almeno 15 giorni prima della data d inizio dell occupazione richiesta allo stesso ufficio cui era rivolta la domanda, al fine d interrompere il procedimento. 3. In caso contrario sorge l'obbligazione del pagamento del canone correlata all'emanazione del provvedimento, fatta salva la dimostrazione che l'occupazione non è avvenuta per motivi di forza maggiore.

9 9 Articolo 9 - Tipologia dei manufatti realizzabili. 1. (omissis) I manufatti, quali chioschi edicole, da installarsi sul suolo pubblico dovranno essere realizzati con strutture in ghisa di colore ferro battuto antico o ghisa per le parti metalliche, con divieto d impiego di materiale plastico per tamponature; la copertura dovrà essere a padiglione con gronde ad altezza max. di mt. 3; dovranno altresì essere appoggiate od imbullonate e non potranno essere collocate con strutture fisse sul suolo pubblico. 2. (omissis) I manufatti non potranno superare la superficie massima di mq. 20, con altezza di mt. 3 alla gronda. I chioschi potranno essere in aderenza o distanza minima di mt. 3; in relazione al luogo d installazione il manufatto non dovrà impedire o comunque compromettere la visibilità di monumenti, edifici di particolare pregio e paesaggi, e dovrà comunque essere garantita intorno al manufatto la possibilità di effettuare la pulizia per evitare condizioni antigieniche. I manufatti e le distese di sedie e tavoli con ombrelloni siti nel raggio di metri 100 di monumenti od edifici di particolare pregio e paesaggi potranno essere collocati soltanto previa autorizzazione della sovrintendenza ai beni culturali della città di Messina. 3. (omissis) In casi specifici, singolarmente valutati in considerazione delle speciali condizioni d ampiezza delle aree pubbliche d intervento, le misure di cui al superiore comma potranno essere motivatamente derogate con determina dirigenziale. Sono fatti salvi i progetti predisposti dall Amministrazione Comunale in occasione della realizzazione della tramvia. 4. Le edicole ed i chioschi, entro due anni dall entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere adeguati alle prescrizioni di cui al presente articolo. Sono fatti salvi i progetti predisposti dall Amministrazione Comunale in occasione della realizzazione della tramvia. I titolari delle concessioni che realizzeranno i manufatti su modelli progettuali predisposti dalla Civica Amministrazione, saranno esentati dal pagamento del canone per il biennio successivo alla data d ultimazione dei lavori, come specificato nella Norma Transitoria. Articolo 10 - Titolarità della concessione. 1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub concessione; salvo i casi in cui è diversamente stabilito dalla Legge, la concessione d occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte. 2. La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l attività autorizzata, e comunque nel rispetto dell eventuali prescrizioni fatte. 3. E ammessa la successione nell atto concessorio solo in caso di subingresso nella titolarità dell esercizio di attività commerciale, e nel rispetto della vigente normativa; in questi casi il Comune rilascia un nuovo atto concessorio identico nei contenuti ad eccezione della titolarità. Articolo 11 - Durata rinnovo e disdetta della concessione. 1. Il periodo di validità delle concessioni è di norma quello richiesto, per una durata comunque non superiore 9 anni; tuttavia in ragione d interessi di carattere generale ed/o organizzativo il Dirigente competente può stabilirne una diversa durata; i provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti possono essere rinnovati alla scadenza mentre le concessioni temporanee non possono essere prorogate, salvo giustificato motivo.

10 10 2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 90 giorni prima della scadenza. 3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea deve presentare domanda di proroga all'ufficio competente almeno 15 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga. Articolo 12 - Obblighi del titolare della concessione. 1. Il concessionario deve rispondere in proprio di tutti i danni derivanti dal godimento della concessione, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono arrecarsi a terzi per effetto dell'occupazione. 2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo: a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione; b) di mantenere in condizioni d ordine e pulizia l'area che occupa; c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate; in mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione; d) di versare il canone alle scadenze fissate. 3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura dei negozi e provvedere alla pulizia del medesimo. 4. Nell esecuzione dei lavori connessi all occupazione concessa, il concessionario deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali. In ogni caso il concessionario deve: a) evitare di cagionare danni a terzi con opere o manomissioni realizzate a qualunque titolo, non arrecare molestia o disturbo al pubblico ed intralcio alla circolazione; ogni responsabilità per danni a terzi è ad esclusivo carico del titolare della concessione o dell autorizzazione; b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area Pubblica non consentiti dall'autorità Comunale; c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dall autorità sanitaria; d) collocare ripari adatti, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi atti ad evitare sinistri e danni ai passanti. Articolo 13 - Modifica, sospensione e revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. 1. Il Comune, con Delibera di Giunta su proposta motivata del Dirigente, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a dovere corrispondere alcun indennizzo.

11 11 2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore da' diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione. 3. La revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione ed in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità. 4. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante. Articolo 14 - Revoca per causa imputabile al concessionario e decadenza della concessione. 1. La concessione viene inoltre revocata: a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, il titolare non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti; b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti; c) per violazione delle norme di cui all'articolo 10, relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso, ovvero per violazione delle norme di cui all'articolo 12, relativo agli obblighi del concessionario; d) per uso improprio o diverso dell occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione; 2. Il concessionario decade dal diritto di occupazione: a) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione nella concessione; b) se, in caso di occupazione permanente, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 30 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione. 3. La decadenza e la revoca non comportano restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, ne' esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione; nei casi di revoca di cui al comma 1 sarà altresì dovuta una penale pari ad 1 annualità del canone. La pronuncia di decadenza o di revoca comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio dal momento in cui viene emessa dal dirigente competente che dispone i termini e le modalità di sgombero; le eventuali inadempienze potranno essere accertate dall ufficio competente o dal Corpo di Polizia Municipale. Articolo 15 - Limiti delle occupazioni - Ed esclusioni. 1. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice della Strada, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della meta' della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre ché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in area ove è permesso il solo passaggio pedonale; restano comunque salvi i diritti dei terzi.

12 12 2. All'interno delle zone di rilevanza storico - ambientale, individuate ai sensi del Codice della Strada, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni legittime già esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacita' motoria, e comunque sia garantita una larghezza non inferiore a mt. 2 dal ciglio del marciapiede o da eventuali strutture allocate in prossimità di detto ciglio (pali dell illuminazione, segnaletica e quant altro). 3. Rimangono tassativamente escluse da tale provvedimento normativo le vie d accesso agli svincoli autostradali, poiché queste sono da considerarsi dei naturali prolungamenti degli stessi, sulle quali è vietata l occupazione sia temporanea che permanente del suolo pubblico, marciapiedi compresi. 4. Sono altresì tassativamente vietate le occupazioni, a qualsiasi titolo, sulle carreggiate stradali aperte al libero transito veicolare con esclusioni dei lavori pubblici e privati. 5. Al fine di regolarizzare le strutture esistenti, quali chioschi ed edicole, l Amministrazione, previo parere favorevole del Corpo di Polizia Municipale e dei Settori Viabilità e Strade ed Impianti, potrà autorizzare la realizzazione a cura e spese del richiedente di strutture permanenti o temporanee di estensione del marciapiede - anche sopprimendo le zone destinate a parcheggio - in modo da assicurare sufficiente spazio per il transito pedonale; a cura e spese del richiedente potrà altresì essere autorizzato, previo parere dei Settori ed Enti competenti, lo spostamento di pali per l illuminazione, segnaletica e quant altro necessario per assicurare il transito pedonale. Sono ammesse deroghe per le occupazioni temporanee, sulle carreggiate stradali, nei periodi che vanno dal 15 giugno al 15 settembre, dal 10 dicembre al 10 gennaio e nelle settimane pre e post Pasqua, semprecchè le stesse siano chiuse al transito veicolare e sia garantito un percorso alternativo, anche con pedane provvisorie, per i portatori di handicap. 6. Sono altresì tassativamente vietate le occupazioni realizzate, a qualsiasi titolo, sulle carreggiate compresi i marciapiedi, piazze e slarghi, per la collocazione di manufatti stabili o smontabili utilizzati quale ampliamenti di attività per vetrine, sbalzi ecc. 7. Nelle piazze Duomo, Cairoli ed Unione Europea, nonché nelle vie C. Colombo, Lepanto, S. Giacomo, Loggia dei Mercanti e nella Galleria Vittorio Emanuele II, l occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche è consentita solo ed esclusivamente per: i) posa in opera di cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi; ii) interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, come definiti alle lettere a) e d) del comma 1, articolo 3 del DPR 380/2001, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; iii) traslochi; iv) propaganda relativa esclusivamente a consultazioni elettorali o a referendum effettuata da partiti politici, appartenenti alle liste elettorali, associazioni promotrici. Le concessioni potranno pertanto essere richieste solo ed esclusivamente tra le date di convocazione dei comizi elettorali e di chiusura della campagna elettorale;

13 13 v) attività gestite da strutture appartenenti all Amministrazione comunale o ad altri enti della pubblica Amministrazione. Per strutture appartenenti all Amministrazione Comunale si intendono quelle presenti nel documento Organigramma del comune di Messina, pubblicato sul sito web dello stessi; gli enti della pubblica Amministrazione sono elencati al comma 2 dell articolo 1 del D. Lgs.vo 165/2001. La gestione dell attività per la quale si consente l occupazione deve essere comunque interamente riconducibile ad enti della pubblica amministrazione; sono pertanto escluse iniziative nelle quali il coinvolgimento di enti della pubblica amministrazione sia limitato ad attività di patrocinio o sponsor. Nelle stesse piazze Duomo, Cairoli ed Unione Europea, nonché nelle vie C. Colombo, Lepanto, S. Giacomo, Loggia dei Mercanti e nella Galleria Vittorio Emanuele II, sono altresì vietati l esercizio del commercio e la diffusione della pubblicità in forma itinerante, anche se effettuati con le modalità seguenti: vi) soste inferiori ad un ora (o per il tempo strettamente necessario a servire la clientela o esporre le informazioni); vii) utilizzo di veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza ulteriori occupazioni di suolo pubblico mediante esposizione di merce e/o di impianti pubblicitari e senza intralciare la libera circolazione di pedoni ed autoveicoli. I procedimenti relativi alle concessioni che siano comprese nelle fattispecie indicate ai punti i) e v) del presente comma saranno svolti secondo quanto previsto dal regolamento comunale per il rilascio delle concessioni e per l applicazione del canone di spazi ed aree pubbliche attualmente vigente. Articolo 15 bis - Occupazioni temporanee per cantieri 1. Alle imprese edilizie e rilasciata un unica autorizzazione per l occupazione temporanea del suolo pubblico per la superficie e la durata corrispondente ai lavori indicati nell autorizzazione o concessione edilizia o per quelli inferiori richiesti dall interessato. 2. L autorizzazione, rilasciata previa esibizione della concessione od autorizzazione edilizia in aggiunta alla documentazione di cui all art. 5 e nel rispetto delle prescrizioni stabilite dagli uffici competenti per assicurare l incolumità dei passanti (quali tettoie, camminamenti protetti ecc.) potrà prevedere la possibilità di effettuare manovre ed interventi con mezzi d opera - per periodi non superiori ad otto ore giornaliere e nel rispetto del Codice della Strada - previa comunicazione da depositare almeno 72 h prima presso il comando del Corpo di Polizia Municipale; resta ferma la possibilità per l Amministrazione - per comprovati motivi d interesse pubblico o di viabilità ed anche durante l esecuzione degli interventi - di vietare gli stessi o di prescriverne speciali modalità d esecuzione. Articolo 16 - Occupazioni abusive. l. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale o comunque in difformità alla stessa. 2. Sono, altresì, considerate abusive le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca, di sospensione o d estinzione della medesima, nonché le occupazioni realizzate in eccedenza rispetto alle misure contenute nell'atto di concessione.

14 14 3. L accertamento delle occupazioni abusive, nonché delle violazioni a quanto disposto dal presente regolamento, viene effettuato attraverso: 1) apposito documento, ovvero verbale, compilato da personale appartenente: al Corpo della Polizia Municipale, a cura del quale sarà notificato al soggetto occupante; al Dipartimento Patrimonio e Demanio, che lo inoltrerà per mezzo di plico raccomandato; 2) richiesta redatta dall occupante di fatto. Ai sensi dell art. 63 del D. Lgs.vo 15 Dicembre 1997, n 446, comma 3, lettera g), il titolare dell occupazione abusiva viene equiparato al concessionario. In entrambi i casi previsti ai precedenti punti 1 e 2, il Dipartimento Patrimonio e Demanio notifica al concessionario: l entità del canone dovuto e l applicazione delle sanzioni secondo quanto disposto al successivo articolo 31; L esito dell istruttoria di cui all articolo 5. L eventuale procedimento relativo alla rimozione dei materiali e/o la demolizione dei manufatti, nonché il ripristino delle aree e spazi pubblici abusivamente occupati è istruito dai Dipartimenti Patrimonio e Demanio, Mobilità Urbana e Viabilità, Tutela del Territorio e dal Corpo della Polizia Municipale, secondo le rispettive competenze ed in accordo a quanto stabilito nel verbale della riunione del 10/05/2006, avente per oggetto adempimenti e competenze in materia di occupazione suolo pubblico. 4. Resta comunque a carico dell occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell occupazione. 5. Ai procedimenti inerenti la richiesta di concessione per occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche non si applica l istituto del silenzio - assenso, previsto dalla legge n 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, eccettuati i casi previsti al comma 6 dell art. 4, l occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche realizzata in assenza della relativa concessione è da considerarsi abusiva, ai sensi del precedente comma 1. TITOLO III - CANONE DI CONCESSIONE Capo I - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE Articolo 17 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione. 1. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al Demanio ed al Patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per l'imposizione del pagamento di un canone in base a tariffa in capo al soggetto occupante; ove esista atto concessorio, il canone è determinato nel medesimo e obbligato è il titolare dell'atto di concessione. 2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.

15 15 Articolo 18 Classificazione del suolo pubblico l. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, ad ognuna delle quali viene assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare. 2. I coefficienti moltiplicatori relativi alle tre categorie sono i seguenti: CATEGORIA 1 - Coefficiente 1 CATEGORIA 2 - Coefficiente 0,6 CATEGORIA 3 - Coefficiente 0,4 3. La classificazione di cui al comma 1, descritta nell'allegato che fa parte integrante del presente Regolamento, potrà essere aggiornata all occorrenza, con deliberazione del Consiglio Comunale in via analogica. Articolo 19 - Determinazione del canone. 1. Il canone per le occupazioni è determinato moltiplicando la tariffa base per il coefficiente relativo alla categoria dell ubicazione, per il moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie di occupazione, per la misura dell occupazione e per la sua durata. Per i mercati giornalieri non permanenti, la tariffa base sarà applicata per l effettiva durata dell occupazione che non potrà, comunque, essere inferiore alle sei ore giornaliere. 2. La misura base della tariffa del canone per l'occupazione è fissata in 0,20 Euro pari a. 387 al metro quadrato o lineare al giorno; detto importo, che va rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, va altresì applicato alle aree asservite e può essere modificato con deliberazione da emanarsi in sede di bilancio di previsione. 3. I coefficienti moltiplicatori, determinati in base al beneficio economico ritraibile dall'occupazione, nonché sulla base del sacrificio imposto alla collettività, sono stabiliti come segue: OCCUPAZIONI PERMANENTI coefficiente PARCHEGGI 0,3 CHIOSCHI, EDICOLE E SIMILI 2 IMPIANTI PUBBLICITARI 3 BANCHI DI VENDITA IL MART. VEN. SAB. E DOM. 1 BANCHI DI VENDITA IL LUN. MERC. GIOV. 0,7 MOSTRE ESTERNE AI NEGOZI 1 TAXI 0,1 OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO E LINEE AEREE VEDI ART. 63 D. LGS N 446 E SUCC. MODIF. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE 0,4 FRECCE DI INDICAZIONE 0.3 BATTERIE DI FRECCE DI INDICAZIONE 1,5 OCCUPAZIONI DIVERSE DA QUELLE SOPRAELENCATE 1 TENDE AGGETTANTI 0,3 TENDE A GAZEBO 1 GAZEBO (struttura aperta da tutti i lati) 1 VETRINE, O SIMILARI SU SPAZI PUBBLICI 5

16 16 OCCUPAZIONI TEMPORANEE coefficiente CANTIERI EDILI 3 BANCHI DI VENDITA IL MART. VEN. SAB. E DOM. 1 BANCHI DI VENDITA IL LUN. MERC. GIOV. 0,7 SPETTACOLO VIAGGIANTE 0,7 DISTESE DI SEDIE E TAVOLI CON O SENZA OMBRELLONI 1 STRISCIONI E CARTELLI MOBILI PUBBLICITARI 5 PARCHEGGI 1 FRECCE DI INDICAZIONE 0,5 TRASLOCHI 5 TETTOIE A COPERTURE DI DISTESE NON ATTIVE 0,3 OCCUPAZIONI VARIE 1 TENDE AGGETTANTI 0,3 TENDE A GAZEBO 1 GAZEBO (struttura aperta da tutti i lati) 1 VETRINE, O SIMILARI SU SPAZI PUBBLICI 5 Articolo 20 - Modalità di applicazione del canone. 1. Il canone è commisurato alla superficie effettivamente occupata espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. 2. Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato. 3. Per gli impianti pubblicitari l'arrotondamento delle frazioni si effettua al mezzo metro lineare superiore. 4. Le occupazioni, effettuate dallo stesso titolare, omogenee per finalità, caratteristiche, dimensioni ed ubicazione necessitano di un unico atto concessorio e l'applicazione del canone si effettua sulla somma delle singole superfici. 5. Le occupazioni con distributori di carburante pagano solo il canone calcolato con riferimento alla superficie del suolo e non anche l'occupazione del sottosuolo con cisterne ed altro. 6. Se l'occupazione temporanea o permanente è interrotta per causa di forza maggiore o per fatto del Comune, il rimborso o l'abbuono competono per il periodo effettivo di mancata utilizzazione. 7. Nel caso di occupazioni derivanti da specifiche convenzioni con l'amministrazione o di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal Regolamento; il canone non si applica, altresì, per le superfici destinate a servizi di pubblica utilità. 8. Per le occupazioni relative ai passi carrabili è dovuto un canone di Euro 200,00 - pari a per anno solare da corrispondersi entro il primo trimestre di ogni anno ovvero prima del rilascio della relativa autorizzazione; per i passi carrabili di lunghezza superiore a tre metri il canone e maggiorato di Euro 100,00 per ogni metro o frazione di esso. L omesso pagamento del canone comporta la decadenza di diritto della relativa autorizzazione, fatta salva comunque l applicazione delle relative sanzioni per abusiva occupazione nel caso di persistente utilizzo del passo carrabile.

17 17 Articolo 21 - Soggetto passivo. l. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone. 2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione, con vincolo di solidarietà. Capo II - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI Articolo 22 - Agevolazioni l. La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedente i 1000 mq è calcolata in ragione del 10%. 2. Per le superfici occupate per lo spettacolo viaggiante, i primi 100 metri quadrati sono conteggiati al 50%, i successivi metri quadrati fino a sono conteggiati al 25% e gli ulteriori metri quadrati eccedenti i sono conteggiati al 10%. 3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata. Articolo 23 - Non assoggettabilità. 1. Non sono soggette al canone di concessione e spese d istruzione pratica: a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi ad eccezione della tipologia di occupazioni di cui all'art. 63, comma 2, punto f) del D. Lgs.vo n 446, nonché le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del testo unico delle imposte sui redditi approvato dal Presidente della Repubblica il 22 dicembre 1986, n 917, per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; b) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta corrispondenti al tempo strettamente necessario a servire il consumatore e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora e che non intralcino la circolazione oppure quelle che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare; c) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico debitamente autorizzate con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi; d) le occupazioni occasionali debitamente autorizzate con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi; e) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati; f) (omissis);

18 18 g) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS - di cui all art.10 del Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 n 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell Anagrafe Unica delle Onlus istituita presso il Ministero delle Finanze; h) E altresì concessa l esenzione del pagamento per un massimo di mesi sei dall inizio dell occupazione, per i lavori di manutenzione straordinaria, restauro o recupero conservativo dei prospetti degli edifici esistenti. La non assoggettabilità delle occupazioni di cui ai precedenti punti non opera nel caso di occupazione realizzata senza la prescritta concessione. TITOLO IV - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, SANZIONI CONTENZIOSO E Articolo 24 - Accertamento dell'entrata. l. In caso di occupazione abusiva o di ritardati o mancati pagamenti, il responsabile del procedimento compie l'attività necessaria al fine dell'applicazione delle sanzioni e delle penalità connesse alla violazione del patto sottoscritto. Articolo 25 - Versamento per occupazioni temporanee. l. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione per tutto il periodo di durata dell'occupazione o secondo una rateizzazione, con i presupposti e le modalità previste nell'articolo Al fine di snellire le operazioni di riscossione e la tempestiva occupazione dei posteggi con banchi di vendita, la quantificazione del canone in occasione delle assegnazioni giornaliere è effettuata forfettariamente e viene fissata in giornaliere. 3. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare inferiore a , fermo restando l obbligo di presentazione della domanda ed il pagamento delle spese d istruzione della pratica. Articolo 26 - Versamento per Occupazioni Permanenti. 1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti è effettuato con riferimento all'anno solare. Il canone è corrisposto in unica soluzione annuale, salvo il caso di rateizzazione di cui all'art Per il primo anno di concessione il pagamento deve essere effettuato prima del rilascio dell'atto concessorio, la cui consegna è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento, salvo i casi di rateizzazione. 3. Per le occupazioni permanenti, il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione o di accertamento dell occupazione deve essere effettuato entro il 31 Dicembre di ciascun anno, salvo il caso di rateizzazione.

19 19 4. Il versamento del Canone è effettuato su apposito conto corrente postale intestato "COMUNE DI MESSINA VERSAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE - COSAP", con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore. 5. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare inferiore a Articolo 27 - Rateizzazioni l. Gli importi superiori a sono rateizzabili scadenze semestrali di cui la prima al rilascio della concessione e con scadenze 30 Aprile e 30 Ottobre, previa richiesta da effettuarsi entro il 31 gennaio; entro la stessa data vanno effettuate le eventuali richieste di modifica delle modalità di pagamento. 2. In caso di reiterata irregolare corresponsione delle rate viene a decadere il beneficio della rateizzazione. Articolo 28 - Riscossione coattiva. 1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni o penalità non pagate alle scadenze stabilite, è effettuata coattivamente secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di Legge, e ciò tramite iscrizione a ruolo ovvero mediante ordinanza ingiunzione a cura dell Ufficio Legale del Comune. 2. Le spese per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono addebitate all'occupante debitore e sono recuperate con il procedimento di cui al comma l. 3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e dei manufatti e per il ripristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive. Articolo 29 - Rimborsi. l. La semplice dichiarazione di non avere effettuato l'occupazione non comporta restituzione del canone dovuto in base all'atto concessorio. 2. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone per occupazione provvede l'ufficio che gestisce il canone. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare e che deve essere debitamente documentata. 3. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del Codice Civile concernenti le obbligazioni pecuniarie. 4. Non si effettua il rimborso del canone qualora sia di ammontare inferiore a

20 20 Articolo 30 - Penalità per ritardato pagamento del canone. 1. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento rispetto ai termini indicati nell'atto concessorio è dovuta una sanzione pari al 50% dell'ammontare del canone dovuto. 2. Qualora il concessionario provveda spontaneamente a regolarizzare - dandone comunque comunicazione all ufficio competente - l omesso pagamento del canone, la relativa sanzione da corrispondersi unitamente al canone sarà del 3,5% per i pagamenti effettuati entro i 30 gg. dalla scadenza, del 15% per quelli effettuati entro 90 gg. e del 30% per quelli effettuati entro i 180 gg. dalla scadenza; per i versamenti effettuati in ritardo senza effettuare la procedura di regolarizzazione di cui sopra gli importi versati saranno considerati in acconto rispetto alla somma complessiva dovuta applicando la sanzione del 50%. Articolo 31 - Sanzioni. l. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da a , con l'osservanza delle disposizioni contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge n 689/81, fatta eccezione per le violazioni di cui all'articolo 16 che vengono sanzionate secondo quanto stabilito nel comma 3 del presente articolo. 2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento, le stesse sono punite con le sanzioni previste dal predetto Codice. 3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del precedente art. 16, nonché alle richieste di concessione contenenti dichiarazioni infedeli, si applica una sanzione amministrativa pari al cento per cento del canone, con un minimo di Euro 75,00. Qualora le suddette infedeli dichiarazioni attengano ad elementi non incidenti sulla determinazione e la riscossione del canone, si applica la sanzione di Euro 50,00. Le sanzioni indicate al presente comma sono ridotte ad un quarto se, entro il termine perentorio di sessanta giorni, intervenga l adesione del soggetto occupante, manifestata anche attraverso il pagamento sia del canone, se dovuto, che della sanzione ed integrata dall esplicita rinuncia al ricorso all autorità giudiziaria o alla commissione tributaria. 4. La sanzione è irrogata dal Dirigente competente sulla base del verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale. 5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni. 6. Qualora la ditta occupante non ottemperi alle prescrizioni del presente Regolamento, nonché non effettui i versamenti e/o gli sgomberi entro il 15 giorno dall eventuale secondo verbale di contestazione di cui al punto 4, l Amministrazione Comunale su proposta del Dirigente procederà alla revoca della licenza commerciale o concessione edilizia. Il presente articolo si applica dall entrata in vigore del presente Regolamento.

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