FAQ IVASS su (prima) FORMAZIONE ed AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

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1 COMMISSIONI FORMAZIONE Informativa FIAP n Oggetto : FAQ IVASS su (prima) FORMAZIONE ed AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Care Colleghe e cari Colleghi, con il documento allegato intendiamo aggiornarvi su quanto in oggetto : finalmente l IVASS, a distanza di quasi un anno, ha pubblicato le FAQ che chiariscono e qualche volta correggono, mettendo un po di ordine nella materia della FORMAZIONE e dell AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. Questo intervento del regolamentatore in parte chiarisce ed integra alcuni punti soggetti all interpretazione degli addetti ai lavori. Riportiamo qui di seguito alcuni estratti di maggior interesse, rimandandovi all attenta lettura del testo completo che alleghiamo insieme con il Regolam. 6 cui fanno riferimento le FAQ. Quali requisiti deve possedere l intermediario iscritto nella sezione A o B del RUI che intenda impartire direttamente la formazione o l aggiornamento alla propria rete di collaboratori? L intermediario che intende impartire direttamente la formazione o l aggiornamento alla propria rete di Collaboratori - in qualità di docente - deve essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall art. 14, comma 3, non essendo in tal caso sufficiente la mera iscrizione sezione A o B del RUI. Resta in ogni caso ferma la possibilità di impartire direttamente la formazione o l aggiornamento alla propria Rete di Collaboratori avvalendosi in tutto o in parte di docenti di cui al citato art. 14 comma 3. Anche nel caso di collaborazione orizzontale tra intermediari di primo livello ai sensi dell art. 22, comma 10 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ciascun intermediario curerà esclusivamente gli obblighi di formazione/aggiornamento della propria rete di collaboratori, essendo preclusa la possibilità di organizzare la formazione/aggiornamento per i dipendenti e/o collaboratori dell intermediario con il quale è stato intrapreso il rapporto di collaborazione orizzontale. L impresa o l intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del RUI, che impartiscono direttamente la formazione o l aggiornamento, dovranno curare anche lo svolgimento del test e attestare il superamento del corso tramite un proprio responsabile. Diversamente, nel caso in cui per l erogazione del corso l impresa o l intermediario si siano avvalsi di un ente esterno, sarà il responsabile di quest ultimo a fornire l attestato. In relazione ai requisiti dei docenti, di cui all art. 14 comma 3 lett. b) e c), cosa si intende con l espressione comprovata esperienza professionale maturata in almeno un quinquennio di svolgimento dell attività? Come devono essere attestate l esperienza professionale e l adeguata capacità didattica? L esperienza professionale e l adeguata capacità didattica possono essere attestate attraverso la presentazione di un curriculum vitae dettagliato, da cui si evincano rispettivamente l effettiva esperienza professionale nelle materie oggetto del corso e una congrua esperienza in qualità di docente nelle suddette materie. L esperienza professionale richiesta dalla norma deve essere maturata in cinque anni, anche non consecutivi, di esercizio dell attività. G.A.L.F. Corso Massimo D Azeglio TORINO Tel Fax mail : segreteria@gafondiaria.it M.A.G.A.P. Via Edolo MILANO Tel Fax mail : segreteria@magap.eu

2 Riteniamo pertanto opportuno consigliarvi di attenervi alle recenti indicazioni espresse dall IVASS sotto forma di FAQ, elaborate per agevolare l applicazione del Regolamento 6 del A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti. I RESPONSABILI DELLE SEGRETERIE Allegati : FAQ in materia di FORMAZIONE ed AGGIORNAMENTO degli INTERMEDIARI Regolamento IVASS n 6 Requisiti professionali degli Intermediari 2

3 DOMANDE FREQUENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI INTERMEDIARI Per agevolare l applicazione del Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014 si riportano di seguito i quesiti più frequenti provenienti dal mercato e le relative risposte suddivise tra i seguenti argomenti: 1. soggetti che impartiscono la formazione e l aggiornamento 2. aggiornamento professionale 3. requisiti di professionalità degli addetti operanti all interno dei locali dell intermediario di riferimento da iscrivere in sez. E del RUI 4. iscrizione nella sez. E del RUI di un soggetto in possesso dei requisiti di professionalità necessari per l iscrizione nella sezione A o B del RUI 5. reiscrizione del collaboratore alla sez. E del RUI - turn over per avvicendamento di incarichi 6. soggetti che hanno conseguito la formazione iniziale prima dell entrata in vigore del regolamento n. 6/ modalità di accertamento delle competenze acquisite - test di verifica 8. soggetti formatori 1. SOGGETTI CHE IMPARTISCONO LA FORMAZIONE E L AGGIORNAMENTO 1.1. Quali soggetti impartiscono la formazione e l aggiornamento? L art. 5 del Regolamento IVASS n. 6/2014 individua, quali soggetti che impartiscono direttamente, o che organizzano, i corsi di formazione: le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del RUI (per i relativi collaboratori iscritti nella sezione E, per gli addetti all interno dei locali in cui gli intermediari operano e per gli addetti dei call center dell intermediario); le imprese preponenti (per i produttori diretti e per gli addetti dei call center d impresa) Con quali modalità le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del RUI provvedono alla formazione e all aggiornamento delle loro reti? In particolare, che cosa si intende con l espressione Le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del RUI impartiscono direttamente ( ) i corsi di formazione e di aggiornamento professionale previsti nel presente regolamento? 1

4 Le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D possono scegliere di impartire direttamente la formazione/aggiornamento ovvero di organizzarla avvalendosi dei soggetti di cui all art. 14, commi 1 e 2 del Regolamento IVASS n. 6/2014. Si precisa che con l espressione impartiscono direttamente il Regolamento IVASS n. 6/2014 ha inteso fare riferimento al fatto che le imprese e gli intermediari compiono tutte le attività necessarie alla progettazione e alla realizzazione dei corsi, in alternativa all esternalizzazione dell attività a soggetti formatori. Data l ampiezza delle tematiche oggetto dei corsi, le imprese e gli intermediari che impartiscono direttamente la formazione possono comunque avvalersi, in tutto o in parte: di docenti interni o esterni, purché in entrambi i casi questi siano in possesso dei requisiti fissati dall art. 14 comma 3; di materiale didattico predisposto da soggetti terzi, enti formatori o docenti, inclusi i relativi test, sulla base tuttavia di contenuti previamente definiti dall intermediario stesso. Anche in tali casi, la formazione o l aggiornamento si intendono erogate dalle imprese o dagli intermediari, che ne assumono la responsabilità con i conseguenti adempimenti connessi, quale anche lo svolgimento della verifica finale. Si precisa, in ogni caso, che ai sensi dell art. 8 comma 1, del regolamento, l attestato deve riportare l indicazione dell impresa o dell intermediario, quale responsabile della struttura che ha effettuato la formazione/aggiornamento, nonché i nominativi dei docenti e degli altri soggetti che hanno contribuito a curare la predisposizione del materiale didattico e del test In cosa consiste la formazione e l aggiornamento professionale? La partecipazione a convegni può considerarsi rilevante ai fini dell adempimento degli obblighi di formazione e aggiornamento? La formazione iniziale e l aggiornamento consistono nella partecipazione a corsi in aula o con le modalità equivalenti tenuti o organizzati dalle imprese o dagli intermediari iscritti nella sezione A, B o D del RUI secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento n. 6/2014, che si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite. Pertanto, la semplice partecipazione a congressi, convegni, seminari o workshop non rileva in via generale ai fini dell adempimento degli obblighi imposti dalla disciplina regolamentare Quali requisiti deve possedere l intermediario iscritto nella sezione A o B del RUI che intenda impartire direttamente la formazione o l aggiornamento alla propria rete di collaboratori? L intermediario che intende impartire direttamente la formazione o l aggiornamento alla propria rete di collaboratori - in qualità di docente - deve essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall art. 14, comma 3, non essendo in tal caso sufficiente la mera iscrizione sezione A o B del RUI. Resta in ogni caso ferma la possibilità di impartire direttamente la formazione o l aggiornamento alla propria rete di collaboratori avvalendosi in tutto o in parte di docenti di cui al citato art. 14 comma 3. 2

5 1.5. Gli addetti all attività di intermediazione all interno o all esterno dei locali dell intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del RUI, possono organizzare autonomamente la loro formazione ed il loro aggiornamento? Secondo quanto disposto dall art. 5 comma 3 del Regolamento IVASS n. 6/2014 Per le persone fisiche da iscrivere o iscritte nella sezione E del RUI nonché per gli addetti all attività di intermediazione di cui all art. 4, comma 1, lett. b) e c), i corsi sono tenuti od organizzati a cura dell intermediario che se ne avvale o delle relative imprese preponenti. Pertanto, ai fini dell adempimento degli obblighi imposti dall attuale disciplina regolamentare, gli addetti all attività di intermediazione all interno o all esterno dei locali dell intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del RUI devono fare necessario riferimento ai corsi tenuti o organizzati dall impresa o dall intermediario per il quale prestano l attività Un intermediario iscritto nella sezione A, B o D del RUI può erogare l aggiornamento ad un altro intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del RUI? Un intermediario iscritto nella sezione A, B o D del RUI può erogare la formazione o l aggiornamento alla rete di collaboratori di un altro intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del RUI? Secondo quanto disposto dall art. 5, commi 1 e 2, gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del RUI possono impartire direttamente la formazione e l aggiornamento esclusivamente ai loro addetti e collaboratori (rete distributiva verticale che fa loro capo). Al di fuori di tale ipotesi, essi non possono impartire direttamente la formazione e l aggiornamento ad altri intermediari. Possono tuttavia svolgere l attività di docenza, se in possesso dei requisiti di professionalità dettati dall art. 14 comma 3, all interno di corsi organizzati dai soggetti abilitati. Anche nel caso di collaborazione orizzontale tra intermediari di primo livello (iscritti nella sezione A, B, D del RUI o nell Elenco annesso al RUI) ai sensi dell art. 22, comma 10 del DL 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ciascun intermediario curerà esclusivamente gli obblighi di formazione/aggiornamento della propria rete di collaboratori, essendo preclusa la possibilità di organizzare la formazione/aggiornamento per i dipendenti e/o collaboratori dell intermediario con il quale è stato intrapreso il rapporto di collaborazione orizzontale. Ad ogni modo, nel caso in cui il medesimo addetto collabori con diversi intermediari di riferimento, questi possono attuare idonee forme di coordinamento per ripartire tra loro le relative attività di formazione e di aggiornamento professionale, purché sia garantito il rispetto degli standard minimi previsti dal Regolamento e la formazione sulle caratteristiche tecniche e sugli elementi giuridici dei contratti rispecchi le peculiarità dei diversi contratti distribuiti. 2. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2.1. Quali sono i soggetti tenuti all obbligo di aggiornamento professionale in caso di immissione in commercio di nuovi prodotti? L obbligo di aggiornamento professionale in caso di immissione in commercio di nuovi prodotti è riferito alla rete distributiva diretta ossia agli intermediari iscritti nella sezione A o D del RUI, inclusi gli addetti all attività di intermediazione iscritti nella sezione E del RUI o operanti all interno dei locali e gli addetti al call center, nonché gli intermediari iscritti nella sezione C del RUI. 3

6 Gli intermediari iscritti nella sezione B del RUI (broker) non sono tenuti a questo specifico obbligo, ma sono comunque tenuti a curare l aggiornamento anche sotto il profilo della conoscenza delle nuove tipologie contrattuali che si diffondono nel mercato, al fine di svolgere adeguatamente il proprio ruolo. 3. REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEGLI ADDETTI OPERANTI ALL INTERNO DEI LOCALI DELL INTERMEDIARIO DI RIFERIMENTO DA ISCRIVERE IN SEZ. E DEL RUI Ai fini dell iscrizione nella sez. E del RUI, i dipendenti già operanti quali addetti all attività di intermediazione assicurativa all interno dei locali dell intermediario iscritto nella sezione A, B o D del RUI non hanno l obbligo della formazione iniziale in quanto già effettuata prima di iniziare l attività stessa. 4. ISCRIZIONE NELLA SEZ. E DEL RUI DI UN SOGGETTO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ NECESSARI PER L ISCRIZIONE NELLA SEZIONE A O B DEL RUI Ai fini dell iscrizione alla sez. E del RUI, quale collaboratore di un intermediario, non è necessaria la preventiva formazione iniziale di cui all art. 6 del Regolamento IVASS n. 6/2014 per chi è già in possesso del requisito di professionalità necessario per l iscrizione nelle sezioni A e B del RUI, ossia: - chi è stato iscritto nella sezione A o B del RUI; - chi ha superato la prova di idoneità per l iscrizione nelle sezioni A e B del RUI, di cui all art. 9 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, ancorché non abbia mai chiesto l iscrizione nel Registro; - chi era iscritto nell abrogato Albo agenti o nell abrogato Albo broker alla data di entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 5/2006 ancorché non abbia mai chiesto il passaggio nel Registro. Nei casi sopra indicati, il soggetto risulta in possesso delle necessarie cognizioni e capacità professionali per l iscrizione nella sezione E. Si conferma l opportunità, ai fini dell iscrizione, di conseguire una formazione sui prodotti assicurativi che si andranno a distribuire. 5. REISCRIZIONE DEL COLLABORATORE ALLA SEZ. E DEL RUI - TURN OVER PER AVVICENDAMENTO DI INCARICHI 5.1. Quali sono gli obblighi di formazione e aggiornamento previsti per la reiscrizione del collaboratore? Nel caso di reiscrizione è possibile tenere conto dell aggiornamento svolto prima della cancellazione? Nel caso di reiscrizione da quando decorre il biennio di aggiornamento? I collaboratori iscritti nelle sezioni C o E del RUI possono essere reiscritti a condizione che, tra l altro: - nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata entro due anni dalla cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 15 ore; 4

7 - nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo 2 anni dalla cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 60 ore; - nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo cinque anni dalla cancellazione, gli intermediari iscritti nella sezione C o E del RUI abbiano effettuato la formazione professionale. Pertanto nel caso di reiscrizione, anche a ridosso della precedente cancellazione, l aggiornamento di almeno 15 ore deve essere necessariamente effettuato. A fini pratici, se la cancellazione e la successiva reiscrizione hanno luogo a breve distanza di tempo - e comunque entro i due anni si può considerare utile il monte ore di aggiornamento effettuato prima della cancellazione, secondo una lettura sistematica del regolamento, in coerenza con la disciplina prevista dall art. 7 comma 6 per i casi di sospensione dell attività. Il biennio di aggiornamento riprende a decorrere dal 1 gennaio dell anno successivo anche in caso di reiscrizione, analogamente al caso di prima iscrizione Quali sono gli obblighi di formazione e aggiornamento previsti in caso di turn over dei collaboratori per avvicendamento di incarichi? Nel caso in cui il collaboratore iscritto nella sezione E del RUI cessi il rapporto di collaborazione in essere ed assuma un nuovo rapporto di collaborazione con un altro intermediario iscritto nella sezione A, B o D del RUI, occorre distinguere: a) se l avvicendamento degli incarichi dà luogo alla cancellazione e alla successiva reiscrizione del collaboratore nella sezione E del RUI, quest ultimo dovrà effettuare l aggiornamento di almeno 15 ore, potendo tuttavia computarsi il monte ore già usufruito prima della cancellazione (analogamente ai casi di sospensione). Il biennio di aggiornamento può riprendere a decorrere dal 1 gennaio dell anno successivo anche in caso di reiscrizione, analogamente al caso di prima iscrizione; b) se l avvicendamento degli incarichi non dà luogo alla cancellazione e alla successiva reiscrizione del collaboratore nella sezione E del RUI, il biennio di aggiornamento prosegue regolarmente. 6. SOGGETTI CHE HANNO CONSEGUITO LA FORMAZIONE INIZIALE PRIMA DELL ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO N. 6/ Ai fini dell iscrizione o reiscrizione nella sezione C o E del RUI, il soggetto che ha conseguito la formazione iniziale secondo le regole dettate dalla disciplina previgente deve ripeterla? I soggetti che hanno conseguito la formazione iniziale secondo le vecchie regole e che non sono mai stati iscritti o sono stati iscritti e cancellati dalla sezione C o E del RUI prima dell entrata in vigore del regolamento (1 gennaio 2015) potevano far valere detta formazione a condizione che l istanza di iscrizione o reiscrizione fosse stata presenta entro il 30 giugno Dopo tale data, il soggetto non iscritto o non più iscritto nel RUI al 1 gennaio 2015 dovrà, ai fini dell iscrizione/reiscrizione, conseguire la formazione iniziale secondo le regole del Regolamento n. 6/

8 I soggetti iscritti nel RUI alla data di entrata in vigore del Regolamento (1 gennaio 2015) potranno reiscriversi facendo valere la formazione acquisita (eventualmente anche con le vecchie regole) purché l inattività non si protragga per oltre cinque anni. 7. MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE ACQUISITE - TEST DI VERIFICA 7.1. Le disposizioni relative al test di verifica si applicano solo ai corsi in aula o anche ai corsi svolti con modalità equivalenti? L art. 8 del Regolamento IVASS n. 6/2014 ha portata generale. Le prescrizioni in esso contenute si applicano indipendentemente dalle modalità di erogazione del corso (in aula o con modalità equivalenti) In quali casi il test di verifica deve essere effettuato obbligatoriamente in aula? L obbligo di effettuare il test in aula si riferisce ai corsi di formazione iniziale, indipendentemente dalle modalità con cui detta formazione è stata erogata. Diversamente, l accertamento delle competenze acquisite a conclusione dei corsi di aggiornamento può essere effettuato anche a distanza Il test di verifica deve essere contestuale alla conclusione del corso? L art. 8 del Regolamento IVASS n. 6/2014 non impone alcuna contestualità tra la conclusione dei corsi e lo svolgimento del test di verifica delle competenze acquisite. Pertanto, entro termini ragionevoli, l ente erogatore del corso può fissare liberamente la data di svolgimento del test Chi cura lo svolgimento del test di verifica? Per garantire la coerenza dei test con i contenuti dei corsi, il Regolamento IVASS n. 6/2014 stabilisce, al comma 3 dell art. 8, che il test di verifica è svolto a cura del soggetto che effettua i corsi, ossia: imprese e intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del RUI, se impartiscono direttamente la formazione alla rete di cui si avvalgono; ente formatore (di cui all art. 14, commi 1 e 2, del citato Regolamento) che abbia ricevuto l incarico da un impresa o da un intermediario principale iscritto nelle sezioni A, B o D del RUI, per le relative reti di collaboratori, o da un intermediario iscritto nelle sezioni A e B per il proprio aggiornamento Quali supporti possono essere utilizzati per eseguire il test in aula? È consentito l uso di supporti informatici per l erogazione dei test? Il soggetto che cura lo svolgimento dei test di verifica può determinarne liberamente le modalità di somministrazione, anche avvalendosi di strumenti informatici. Resta fermo il rispetto della previsione di cui all art. 8 comma 5 del Regolamento IVASS n. 6/2014, che vieta l utilizzo di supporti materiali e informatici, come potrebbe essere, nell uso di computer, il collegamento alla rete web o intranet Chi deve identificare i partecipanti al corso e al test? 6

9 L identificazione dei partecipanti ai corsi e ai test è posta a cura del soggetto che eroga la formazione/aggiornamento e il test Come va accertata l identità dei partecipanti al test di verifica? L art. 8 del Regolamento IVASS n. 6/2014 non disciplina le modalità di accertamento dell identità dei partecipanti al test di verifica rimettendo alla responsabilità del soggetto che cura lo svolgimento del test la determinazione delle prassi operative da seguire per garantire il rispetto della disciplina regolamentare, in relazione alle diverse modalità utilizzate, ferma la possibilità per l Istituto di svolgere verifiche sull adeguatezza degli strumenti adottati Chi attesta il superamento del corso di formazione/aggiornamento? L attestato di superamento del corso da rilasciarsi al partecipante viene sottoscritto dal responsabile della struttura che, avendo effettuato la formazione o l aggiornamento, ha somministrato il test e ne ha verificato l esito. Pertanto, l impresa o l intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del RUI, che impartiscono direttamente la formazione o l aggiornamento, dovranno curare anche lo svolgimento del test e attestare il superamento del corso tramite un proprio responsabile. Diversamente, nel caso in cui per l erogazione del corso l impresa o l intermediario si siano avvalsi di un ente esterno, sarà il responsabile di quest ultimo a fornire l attestato Chi non ha superato il test finale di verifica deve ripetere il corso? La ripetizione del corso è rimessa alla libera scelta degli interessati, ferma la necessità che il test venga infine superato in tempo utile per il regolare svolgimento dell attività L obbligo per gli enti che effettuano la formazione o l aggiornamento di consegnare alle imprese o agli intermediari, dai quali hanno ricevuto l incarico, la documentazione atta a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test, si riferisce ai soli corsi in aula o anche ai corsi a distanza? Detto obbligo sussiste anche nel caso in cui tutta la relativa documentazione sia stata messa a disposizione del singolo partecipate tramite la piattaforma informatica? Ai sensi dell art. 8, comma 7 del Regolamento IVASS n. 6/2014 gli enti che effettuano la formazione o l aggiornamento devono consegnare alle imprese o agli intermediari, dai quali hanno ricevuto l incarico, tutta la documentazione atta a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test, indipendentemente dalle modalità di svolgimento (in aula o a distanza). Pertanto, anche nel caso in cui il test di verifica sia svolto on-line, deve essere trasmesso ai committenti il verbale delle procedure di esame. Come espressamente precisato, l obbligo di consegna può essere assolto anche in formato digitale. La pubblicazione sulla piattaforma informatica accessibile al singolo candidato della documentazione inerente lo svolgimento dei corsi non esonera l ente formatore dall obbligo di trasmissione della stessa documentazione al committente che ha organizzato il corso e incaricato l ente formatore Quali cautele devono essere osservate nella gestione dei dati e delle informazioni relative ai corsi e ai test di verifica? 7

10 Tutte le informazioni relative allo svolgimento dei corsi e dei test devono essere gestite nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali. Pertanto l ente, per quanto attiene al verbale delle procedure di esame, dovrà avere cura di mettere a disposizione dei soggetti dai quali ha ricevuto l incarico di effettuare la formazione/aggiornamento esclusivamente le informazioni relative ai candidati di pertinenza di ciascuno (tipicamente, la rete distributiva dell impresa preponente o i collaboratori dell intermediario). Resta rimessa alla valutazione e all autonomia del singolo ente l individuazione delle modalità concrete più idonee L impresa o l intermediario possono scegliere di erogare la formazione o l aggiornamento in parte direttamente e in parte avvalendosi di uno o più enti formatori cui affidare la realizzazione di singoli moduli formativi? Qualora l impresa o l intermediario scelgano di organizzare la formazione o l aggiornamento avvalendosi di diversi enti formatori, chi cura lo svolgimento dei test di verifica? L impresa o l intermediario possono scegliere di erogare la formazione o l aggiornamento in parte direttamente e in parte avvalendosi di uno o più enti formatori cui affidare la realizzazione di singoli moduli formativi. Al test di verifica delle competenze acquisite deve provvedere, al termine del singolo modulo formativo, il soggetto (impresa/intermediario/ente formatore) che ha effettuato quel modulo di formazione/aggiornamento. E possibile tuttavia prevedere un unico test finale, purché svolto in concertazione da tutti i soggetti erogatori della formazione, con responsabilità ripartite in relazione al proprio modulo formativo, in conformità agli oneri previsti dall art. 8 del regolamento Nel caso in cui il test di verifica delle competenze acquisite sia somministrato on line, quando deve essere redatto il verbale delle procedure di esame? Nel caso in cui il test di verifica delle competenze acquisite all esito del corso di aggiornamento sia erogato on line, in modalità asincrona, si precisa che, al fine di semplificare le attività degli enti formatori, l adempimento di cui al comma 7, terzo alinea, dell art. 8 (verbale delle procedure di esame) si intende rispettato anche attraverso una verbalizzazione periodica (ad esempio con cadenza trimestrale), utilizzando i tracciati della piattaforma Learning Management System che monitorano il controllo degli accessi ai corsi e i risultati dei test. In ogni caso, il verbale delle procedure d esame e tutta la documentazione necessaria a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test devono essere approntati entro il termine fissato per l adempimento dell obbligo. Se il test di verifica è svolto in aula, il verbale delle procedure di esame deve essere redatto a conclusione della procedura d esame. 8. SOGGETTI FORMATORI 8.1. Quali associazioni di categoria rientrano tra i soggetti formatori? Per associazioni di categoria di cui all art. 14 comma 1, lett. a) del Regolamento IVASS n. 6/2014 si intendono tutte le entità che presentino i previsti requisiti di rappresentatività, relativi a un numero di iscritti significativo e alla costituzione da almeno 2 anni. Si intende che ai fini dello svolgimento dell attività formativa l associazione deve disporre di adeguata organizzazione e procedure operative. 8

11 8.2. È previsto un sistema di accreditamento delle società esterne che intendono offrire i corsi di formazione professionale? Il Regolamento non prevede sistemi di accreditamento delle strutture o dei soggetti che intendono erogare la formazione professionale. Infatti, considerato che il Codice delle assicurazioni rimette alla responsabilità delle imprese e degli intermediari l organizzazione della formazione, l Istituto non ha ritenuto di porre vincoli alle modalità organizzative, fermo restando il rispetto degli standard minimi fissati con il regolamento. L IVASS non rilascia accreditamenti a strutture che svolgono le attività di formazione ed aggiornamento professionale, né tantomeno certifica i relativi corsi. Ne consegue che ogni eventuale forma di pubblicizzazione di accreditamenti o certificazioni dell IVASS deve ritenersi indebita ed è opportuno che venga segnalata In relazione ai requisiti dei docenti, di cui all art. 14 comma 3 lett. b) e c), cosa si intende con l espressione comprovata esperienza professionale maturata in almeno un quinquennio di svolgimento dell attività? Come devono essere attestate l esperienza professionale e l adeguata capacità didattica? L esperienza professionale e l adeguata capacità didattica possono essere attestate attraverso la presentazione di un curriculum vitae dettagliato, da cui si evincano rispettivamente l effettiva esperienza professionale nelle materie oggetto del corso e una congrua esperienza in qualità di docente nelle suddette materie. L esperienza professionale richiesta dalla norma deve essere maturata in cinque anni, anche non consecutivi, di esercizio dell attività. 9

12 REGOLAMENTO N. 6 DEL 2 DICEMBRE 2014 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI IN ATTUAZIONE DELL ART. 22, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179 CONVERTITO NELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N L IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private; VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari; VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012; in particolare, l art. 13 (Istituzione dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni); VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modifiche nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e in particolare l art. 22 comma 9; VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa; VISTO il Provvedimento ISVAP n del 27 ottobre 2009, recante istruzioni applicative per la predisposizione del rapporto annuale sul controllo delle reti distributive di cui all'articolo 40 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006; VISTO il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione di cui agli articoli 183 e 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; VISTO il Regolamento ISVAP n. 41 del 15 maggio 2012, concernente disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull attuazione delle disposizioni di cui all articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l adozione di atti regolamentari e generali dell IVASS. TENUTO CONTO degli esiti della consultazione pubblica;

13 VISTA la Delibera n. 172 assunta dal Direttorio integrato dell IVASS nella seduta del 2 dicembre 2014 con la quale è stato approvato il presente regolamento; adotta il seguente: REGOLAMENTO INDICE CAPO I Disposizioni di carattere generale Art. 1 (Fonti normative) Art. 2 (Definizioni) Art. 3 (Oggetto e finalità) CAPO II Requisiti professionali formazione e aggiornamento degli intermediari Art. 4 (Soggetti tenuti all obbligo di formazione e aggiornamento) Art. 5 (Soggetti che impartiscono la formazione e l aggiornamento) Art. 6 (Formazione professionale) Art. 7 (Aggiornamento professionale) Art. 8 (Modalità di accertamento delle competenze acquisite - Test di verifica) Capo III - Modalità di formazione e aggiornamento professionale equivalenti all aula Art. 9 (Formazione a distanza) Art. 10 (Videoconferenza e webinar) Art. 11 (E-learning) Art. 12 (Funzionalità della piattaforma di e-learning) CAPO IV Disciplina dei prodotti formativi Art. 13 (Contenuti dell obbligo formativo e di aggiornamento) CAPO V Soggetti formatori Art. 14 (Requisiti dei soggetti formatori) CAPO VI Modifiche e abrogazioni Art. 15 (Modifiche al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006) Art. 16 (Modifiche al Provvedimento ISVAP n del 27 ottobre 2009) Art. 17 (Modifiche al Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010) CAPO VII Disposizioni transitorie e finali Art. 18 (Disciplina transitoria) Art. 19 (Pubblicazione) Art. 20 (Entrata in vigore) 2

14 Capo I Disposizioni di carattere generale Art. 1 (Fonti normative) 1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell articolo 22, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e degli articoli 3, 5, 110, 111 e 183 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per: a) addetti all attività di intermediazione al di fuori dei locali dell intermediario per il quale operano : gli intermediari, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nella sezione A, B o D del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa al di fuori dei locali dove l intermediario opera; b) addetti all attività di intermediazione all interno dei locali in cui l intermediario opera : gli sportellisti bancari e postali, i dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa nei locali di tali intermediari; c) Codice : il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private; d) corso : insieme omogeneo, coordinato e sequenziale di uno o più moduli formativi idonei al raggiungimento di un obiettivo di apprendimento; e) e-learning : apprendimento realizzato tramite l'utilizzo delle tecnologie multimediali e di internet; f) formazione in aula : la formazione conseguita attraverso la partecipazione a corsi che prevedono la compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo; g) imprese : le imprese di assicurazione e/o di riassicurazione con sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione e/o di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo; h) intermediari : le persone fisiche o le società, iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa; i) LMS (learning management system) : piattaforma applicativa (o insieme di programmi) che permette l'erogazione dei corsi in modalità e-learning e, in particolare, gestisce gli utenti, la distribuzione dei corsi on-line, il tracciamento delle attività on-line e l'analisi delle statistiche; j) LCMS (Learning Content Management System) : sistemi per la gestione diretta dei contenuti formativi; k) modulo formativo : unità didattica di base finalizzata alla trattazione di uno o più argomenti didattici omogenei; l) Registro o RUI : il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 3

15 m) rete distributiva diretta : gli intermediari iscritti nella sezione A o D del RUI, inclusi i relativi addetti all attività di intermediazione iscritti nella sezione E del RUI o operanti all interno dei locali e i relativi addetti al call center, nonché gli intermediari iscritti nella sezione C del RUI; n) videoconferenza : modalità di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti; o) webinar (o web-based seminar) : modalità di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti e la condivisione di materiale formativo. Art. 3 (Oggetto e finalità) 1. Il presente regolamento disciplina gli standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l'aggiornamento dei soggetti di cui all art. 4, commi 1 e 2, con riferimento ai prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme di e-learning e delle altre modalità di formazione a distanza equivalenti all aula. 2. Il presente regolamento ha la finalità di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali dei soggetti tenuti all obbligo di formazione e aggiornamento, a garanzia della piena ed effettiva osservanza da parte degli stessi delle regole di comportamento nei confronti dei contraenti e degli assicurati. Capo II Requisiti professionali formazione e aggiornamento degli intermediari Art. 4 (Soggetti tenuti all obbligo di formazione e aggiornamento) 1. Sono tenuti all obbligo di formazione di cui al presente regolamento: a) addetti all attività di intermediazione al di fuori dei locali dell intermediario per il quale operano, ai fini dell iscrizione nelle sezioni C o E del RUI; b) addetti all attività di intermediazione all interno dei locali in cui l intermediario opera, prima di intraprendere l attività; c) gli addetti dei call center degli intermediari che se ne avvalgono, prima di intraprendere l attività. 2. Sono tenuti all obbligo di aggiornamento professionale di cui al presente regolamento: a) le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del RUI; b) i soggetti di cui al comma Il presente regolamento si applica anche agli addetti dei call center delle imprese che se ne avvalgono, ai sensi dell art. 7 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, fermo quanto ivi disposto riguardo alla durata prevista per la formazione iniziale e per l aggiornamento di tali addetti. Art. 5 (Soggetti che impartiscono la formazione e l aggiornamento) 4

16 1. Le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del RUI impartiscono direttamente ovvero organizzano, avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui al successivo art. 14, commi 1 e 2, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale previsti nel presente regolamento per i soggetti di cui al comma Per le persone fisiche iscritte nelle sezioni A e B del RUI i corsi di aggiornamento sono tenuti direttamente dalle imprese, ovvero organizzati dalle imprese o dagli intermediari stessi avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui all art. 14, comma Per le persone fisiche da iscrivere o iscritte nella sezione E del RUI nonché per gli addetti all attività di intermediazione di cui all art. 4, comma 1, lett. b) e c), i corsi sono tenuti od organizzati a cura dell intermediario che se ne avvale o delle relative imprese preponenti. Per le persone fisiche da iscrivere o iscritte nella sezione C del RUI, e per gli addetti al call center delle imprese, i corsi sono tenuti od organizzati a cura delle imprese per le quali tali soggetti operano. 4. Nel caso in cui il medesimo addetto collabori con diversi intermediari di riferimento, questi possono attuare idonee forme di coordinamento per ripartire tra loro le relative attività di formazione e di aggiornamento professionale, purché sia garantito il rispetto degli standard minimi previsti dal Regolamento e la formazione sulle caratteristiche tecniche e sugli elementi giuridici dei contratti rispecchi le peculiarità dei diversi contratti distribuiti. 1. La formazione professionale è: Art. 6 (Formazione professionale) - pertinente e adeguata rispetto all attività da svolgere e in particolare ai contratti oggetto di intermediazione; - mirata al conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione con la clientela. 2. La formazione professionale consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione o dell inizio dell attività, a corsi di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all art. 9 del presente regolamento. 3. I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l effettività dell apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di formazione. 4. La formazione professionale acquisita rimane valida ai fini della reiscrizione nelle sezioni C o E del RUI o della ripresa dell attività da parte dei soggetti di cui all art. 4, comma 1, lett, b) e c) e dei soggetti di cui all art. 4, comma 3, se l inattività non si protrae per oltre cinque anni. Art. 7 (Aggiornamento professionale) 5

17 1. L aggiornamento professionale è finalizzato all approfondimento e all accrescimento delle conoscenze, competenze e capacità professionali, avuto riguardo anche alla tipologia di prodotti intermediati, all evoluzione della normativa di riferimento ed alle prospettive di sviluppo futuro dell attività. 2. L aggiornamento è svolto con cadenza biennale, a partire dal 1 gennaio dell anno successivo a quello di iscrizione al RUI o, per gli addetti operanti all interno dei locali dell intermediario nonché per gli addetti ai call center, da quello di inizio dell attività. In ogni caso, l aggiornamento è effettuato in occasione dell evoluzione della normativa di riferimento e, per quanto riguarda la rete distributiva diretta, in occasione dell immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire 3. I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l effettività dell apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di aggiornamento. 4. L aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 60 ore nel biennio, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all art. 9 del presente regolamento. In ciascun anno solare si effettua almeno un minimo di 15 ore di aggiornamento. 5. Gli obblighi di aggiornamento sono sospesi per: a) gli intermediari persone fisiche iscritti nelle sezioni A o B del RUI, temporaneamente non operanti a titolo individuale ovvero tramite società iscritte nelle medesime sezioni, che abbiano provveduto a dare comunicazione dell inizio del periodo di inoperatività nelle forme stabilite dall articolo 36 del Regolamento n. 5/2006; b) i soggetti di cui all art. 4, comma 2, nonché gli addetti dei call center delle imprese, per i quali ricorra una delle seguenti cause di impedimento: - gravidanza dall inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino ad un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per l adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori; - grave malattia o infortunio limitatamente alla durata dell impedimento; c) gli addetti all attività di intermediazione all interno dei locali degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del RUI, gli addetti dei call center, che non svolgono temporaneamente attività di intermediazione assicurativa in quanto assenti continuativamente per oltre 6 mesi per cause diverse da quelle di cui alla lettera b) o destinati ad altro incarico. 6. Prima della ripresa dell attività, ai fini dell assolvimento degli obblighi di aggiornamento riferiti al biennio in cui si è verificata la causa di sospensione, i soggetti di cui al comma 5: - se la sospensione ha avuto una durata fino a due anni, effettuano un aggiornamento professionale non inferiore a 15 ore; le ore di aggiornamento eventualmente effettuate prima della sospensione sono computate a tale fine; - se la sospensione ha avuto una durata superiore a due anni, effettuano un aggiornamento professionale non inferiore a 60 ore. Il nuovo biennio di aggiornamento decorre a partire dal 1 gennaio dell anno successivo a quello di ripresa dell attività. Art. 8 (Modalità di accertamento delle competenze acquisite - Test di verifica) 6

18 1. I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all esito positivo del quale è rilasciato al partecipante un attestato, sottoscritto dal responsabile della struttura che ha effettuato la formazione o l aggiornamento, da cui risultino l ente formatore e i nominativi dei docenti, incluso per entrambi il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 14, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l esito positivo dello stesso. L attestato può essere rilasciato anche in formato digitale ai sensi dell art. 57, comma 4, Regolamento ISVAP 5/ Sono ammessi a sostenere il test di verifica soltanto coloro che dimostrino di aver frequentato interamente il numero di ore previste per il corso. 3. Il test di verifica è svolto a cura del medesimo soggetto che ha effettuato i corsi di formazione o di aggiornamento, previo accertamento dell esatta identità dei partecipanti. 4. Il test di verifica è articolato in un questionario a scelta multipla e risposta singola. Il questionario: - è composto da domande che, per numero e complessità, rispondono a criteri di adeguatezza, pertinenza e proporzionalità ai contenuti e alla durata del corso di formazione o di aggiornamento; - è predisposto a cura del soggetto che effettua il corso, evitando duplicazioni e utilizzi ripetuti del medesimo insieme di domande; - può essere elaborato attraverso supporti tecnologici con estrazione casuale delle relative domande e risposte da un database sufficientemente ampio, creando sequenze differenti per ogni singolo partecipante. 5. Il test di verifica dei corsi di formazione di cui all art. 6 è effettuato esclusivamente in aula. Nell esecuzione del test non è consentito l ausilio di alcun supporto cartaceo e/o elettronico, né l utilizzo di telefoni cellulari. 6. Il test si intende superato dai candidati che abbiano risposto correttamente al sessanta per cento (60%) dei quesiti proposti. 7. Gli enti che effettuano la formazione o l aggiornamento su incarico dei soggetti di cui all art. 5 consegnano agli stessi, anche in formato digitale ai sensi dell art. 57, comma 4 Reg. ISVAP 5/2006, la documentazione necessaria a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test e in particolare: - il programma del corso; - i nominativi dei docenti, incluso il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 14; - il verbale delle procedure di esame con evidenza dei risultati del test; - il questionario somministrato. Capo III Modalità di formazione e aggiornamento professionale equivalenti all aula Art. 9 (Formazione a distanza) 1. Ai fini del presente regolamento, si considerano equivalenti all aula i corsi di formazione e aggiornamento svolti esclusivamente attraverso le seguenti modalità: - videoconferenza; 7

19 - webinar; - e-learning. 2. I soggetti che effettuano i corsi di cui al comma 1 garantiscono l identificazione dei partecipanti, l effettiva interattività dell attività didattica e la tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione. Gli stessi soggetti, anche ai fini del rilascio dell attestato di cui all art. 8, comma 1, rendono disponibili per ciascun partecipante report contenenti almeno i seguenti dati relativi: - ai corsi (titolo, area tematica, modulo, durata); - allo svolgimento dei corsi (data e ora di iscrizione, inizio e fine di fruizione del corso, ultimo collegamento, numero di connessioni, durata complessiva della fruizione, stato di avanzamento nel corso, rilevazione del materiale visionato, data e ora di accesso al materiale visionato). Art. 10 (Videoconferenza e webinar) 1. I corsi effettuati tramite videoconferenza prevedono la compresenza temporale e l interazione video-audio in tempo reale tra docenti e discenti collegati via cavo, etere o internet, nonché tra discenti anche in modalità asincrona. 2. I corsi effettuati tramite webinar prevedono, mediante l utilizzo di internet, la compresenza temporale e l interazione audio-video in tempo reale, anche attraverso web-cam e microfono, di docenti e discenti e si caratterizzano per la possibilità di visionare slides e di disporre di uno spazio di lavoro virtuale, in cui tutti i partecipanti possono condividere testi, immagini, tabelle ed altre informazioni. 3. La struttura che effettua il corso prevede e attua adeguati controlli sull effettiva presenza e continua partecipazione alla videoconferenza e/o al webinar. Art. 11 (E-learning) 1. I corsi effettuati con modalità di e-learning si avvalgono di piattaforme caratterizzate dai seguenti elementi essenziali: a) tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione, come previsto dall art. 9, comma 2, secondo lo standard SCORM ovvero attraverso standard con le medesime caratteristiche; b) fruizione dei materiali didattici attraverso il web e sviluppo di attività formative basate su tecnologia LMS (Learning Management System) e in associazione a moduli LCMS (Learning Content Management System); c) monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso formativo, sia attraverso momenti di valutazione e autovalutazione; d) multimedialità, intesa come effettiva integrazione tra diversi media per favorire una migliore comprensione dei contenuti; e) interazione con docenti/tutor e con gli altri discenti al fine di favorire, tramite le nuove tecnologie, la creazione di contesti collettivi di apprendimento; f) introduzione di misure atte ad impedire collegamenti simultanei dello stesso utente da postazioni diverse (o dalla medesima postazione). Art. 12 (Funzionalità della piattaforma di e-learning) 8

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