LEGGE REGIONALE N. 11 DEL REGIONE MARCHE. Interventi regionali per il recupero diffuso dei centri storici.

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1 Legge Pagina 1 di 8 LEGGE REGIONALE N. 11 DEL REGIONE MARCHE Interventi regionali per il recupero diffuso dei centri storici. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE N. 8 del 24 gennaio 1997 Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge regionale: ARTICOLO 1 (Finalità ) 1. La presente legge prevede la concessione di contributi regionali ai Comuni che, per incentivare gli interventi di recupero edilizio nei centri storici o nei nuclei storici, concorrono a ridurre l' onere finanziario a carico dei soggetti attuatori degli interventi stessi. 2. I contributi individuano con bando annuale, i soggetti beneficiari di mutuo agevolato per la realizzazione di interventi di recupero edilizio ai sensi dell' articolo 31, lettere b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n Detti interventi sono localizzati all' interno del perimetro del centro storico o dei nuclei storici del comune e sono disciplinati da uno dei seguenti strumenti urbanistici attuativi vigenti: a) piano di recupero ai sensi dell' articolo 28 della legge 457/ 1978; b) piano di recupero di iniziativa privata ai sensi dell' articolo 30 della legge 457/ 1978; c) piano particolareggiato del centro o del nucleo storico. 3. Il bando comunale deve prevedere: a) i requisiti che devono essere posseduti dai destinatari del contributo pubblico; b) l' entità del contributo pubblico commisurato a quota parte degli oneri finanziari per interessi dovuti all' istituto di credito mutuante, nonchè l' importo massimo del mutuo agevolato; c) i criteri di selezione delle domande; d) l' importo globale dei contributi pubblici disponibili, pari allo stanziamento comunale ed all' eventuale contributo regionale. IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.

2 Legge Pagina 2 di 8 IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI. a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI) b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE). Note all'articolo 1, comma 2: - Il testo dell'articolo 28 della legge n. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale) è il seguente: "Art Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente) - I piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al terzo comma del precedente articolo 27, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, individuando le unità minime di intervento. I piani di recupero sono approvati con la deliberazione del consiglio comunale con la quale vengono decise le opposizioni presentate al piano ed hanno efficacia dal momento in cui questa abbia riportato il visto di legittimità di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Ove la deliberazione del consiglio comunale di cui al comma precedente non sia assunta per ciascun piano di recupero, entro tre anni dalla individuazione di cui al terzo comma del precedente articolo 27, ovvero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno dalla predetta scadenza, l'individuazione stessa decade ad ogni effetto. In tal caso, sono consentiti gli interventi edilizi previsti dal quarto e quinto comma del precedente articolo 27. Per quanto non stabilito dal presente titolo si applicano ai piani di recupero le disposizioni previste per i piani particolareggiati dalla vigente legislazione regionale e, in mancanza, da quella statale. I piani di recupero sono attuati: a) dai proprietari singoli o riuniti in consorzio o dalle cooperative edilizie di cui siano soci, dalle imprese di costruzione o dalle cooperative edilizie cui i proprietari o i soci abbiano conferito il mandato all'esecuzione delle opere, dai condomini o loro consorzi, dai consorzi fra i primi ed i secondi, nonchè dagli IACP o loro consorzi, da imprese di costruzione o loro associazioni temporanee o consorzi e da cooperative o loro consorzi; b) dai comuni, direttamente ovvero mediante apposite convenzioni con i soggetti di cui alla lettera a) nei seguenti casi: 1) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente per il recupero del patrimonio edilizio esistente nonchè, limitatamente agli interventi di rilevante interesse pubblico, con interventi diretti; 2) per l'adeguamento delle urbanizzazioni; 3) per gli interventi da attuare mediante cessione volontaria, espropriazione od occupazione temporanea, previa diffida nei confronti dei proprietari delle unità minime di intervento, in caso di inerzia dei medesimi, o in sostituzione dei medesimi nell'ipotesi di interventi assistiti da contributo. La diffida può essere effettuata anche prima della decorrenza del termine di scadenza del programma pluriennale di attuazione nel quale il piano di recupero sia stato eventualmente incluso. I comuni, sempre previa diffida, possono provvedere all'esecuzione delle opere previste dal piano di recupero, anche mediante occupazione temporanea con diritto di rivalsa, nei confronti dei proprietari, delle spese sostenute. I comuni possono affidare la realizzazione delle

3 Legge Pagina 3 di 8 opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai proprietari singoli o riuniti in consorzio che eseguono gli interventi previsti dal piano di recupero". - Il testo dell'articolo 30 della legge n. 457/1978 è il seguente: "Art (Piani di recupero di iniziativa dei privati) - I proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone di recupero, rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, possono presentare proposte di piano di recupero. In deroga agli articoli 1120,1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. La proposta di piano è adottata con deliberazione del consiglio comunale unitamente alla convenzione contenente le previsioni stabilite dall'articolo 28, comma quinto, della legge 17 agosto 1942, n. 115O, e successive modificazioni. La proposta di piano deve essere pubblicata, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, con la procedura prevista per i piani particolareggiati. I piani di recupero di iniziativa dei privati diventano efficaci dopo che la deliberazione del consiglio comunale, con la quale vengono decise le opposizioni, ha riportato il visto di legittimità di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62". - Il testo dell'articolo 31, comma primo, lettere b), c), d) della legge n. 457/1978 è il seguente: "Art. 31 (Definizione degli interventi) - Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti: (Omissis); b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d)interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; (Omissis)".

4 Legge Pagina 4 di 8 ARTICOLO 2 (Decorrenza dei benefici) 1. Per gli interventi di recupero effettuati da imprese di costruzione o cooperative edilizie, l' agevolazioni pubblica sul mutuo a decorre dalla prima semestralità successiva all' accollo del mutuo da parte dell' acquirente o assegnatario dell' unità immobiliare. 2. Nel caso di interventi effettuati da associazioni " non profit" che recuperano immobili da adibire ad attività dell' associazione stessa, il contributo pubblico decorre dalla prima rata di ammortamento di mutuo. ARTICOLO 3 (Contributo regionale) 1. Ai Comuni che nel bilancio di previsione inseriscono appositi stanziamenti per le finalità della presente legge, la Giunta regionale concede un contributo massimo decennale costante così determinato: a) pari all' 80 per cento dello stanziamento previsto nel bilancio comunale di previsione dell' anno in corso, per i Comuni con popolazione residente, risultante dall' ultimo censimento demografico, inferiore a cinquemila abitanti; b) pari al 50 per cento dello stanziamento previsto nel bilancio comunale di previsione dell' anno in corso, per gli altri Comuni. 2. Le richieste di partecipazione al riparto regionale dei fondi sono trasmesse dai Comuni alla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno e contengono l' indicazione dello specifico stanziamento comunale nel vigente bilancio di previsione. 3. Nelle operazioni di mutuo assistite dal contributo regionale è utilizzato un tasso di interesse che non può superare il tasso di riferimento di cui al dm tesoro del 21 dicembre 1994 pubblicato nella GU del 30 dicembre 1994, n Nota all'articolo 3, comma 3: Il D.M. tesoro 21 dicembre 1994 reca: "Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative".

5 Legge Pagina 5 di 8 ARTICOLO 4 (Riparto dei contributi regionali) 1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale procede al riparto dei contributi regionali tra i Comuni richiedenti, secondo le seguenti priorità in ordine decrescente: a) Comuni con popolazione residente, in base all' ultimo censimento demografico, inferiore a cinquemila abitanti ed appartenenti ad una Comunità montana o ad una Comunità nel parco ai sensi dell' articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; b) altri Comuni con popolazione residente inferiore a cinquemila abitanti; c) Comuni con popolazione residente inferiore a quindicimila abitanti appartenenti ad una Comunità montana o ad una Comunità del Parco ai sensi dell' articolo 7 della legge 394/ 1991; d) altri Comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti; e) restanti Comuni della Regione. 2. A parità di condizioni, saranno privilegiati: a) i Comuni appartenenti alla Comunità montana o ad una Comunità del parco; b) i Comuni per i quali risulti maggiore lo stanziamento di bilancio di cui all' articolo 3. Nota all'articolo 4, comma 1, lettere a), c): Il testo dell'articolo 7 della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) è il seguente: "Art. 7 - (Misure di incentivazione) - 1. Ai comuni e alle province il cui territorio è compreso in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi ed opere previsti nel piano per il parco di cui rispettivamente, agli articoli 12 e 25: a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale; b) recupero dei nuclei abitati rurali; c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricolo e forestali; e) attività culturali nei campi di interesse del parco; f) agriturismo; g) attività sportive compatibili; h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonchè interventi volti a favorire l'uso energie rinnovabili. 2. Il medesimo odine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli od associati, che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le unità istitutive del parco nazionale o naturale regionale".

6 Legge Pagina 6 di 8 ARTICOLO 5 (Erogazione dei contributi regionali) 1. Il contributo regionale concesso a ciascun Comune viene erogato annualmente su richiesta dello stesso, da trasmettere alla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno. 2. Il contributo richiesto, entro i limiti della somma concessa con il riparto di cui all' articolo 4, è quantizzato sulla base dei provvedimenti comunali di liquidazione agli Istituti di credito mutuanti, emessi per le finalità della presente legge nel corso dell' anno precedente. ARTICOLO 6 (Disposizioni finanziarie) 1. Per interventi programmati di recupero nei centri storici la Giunta regionale è autorizzata per il 1997 e il 1998 ad assumere obbligazioni di durata decennale fino a lire 600 milioni annui con decorrenza dei relativi pagamenti rispettivamente non prima dell' esercizio 1998 e 1999, per una spesa complessiva di lire milioni. 2. Per gli anni successivi si provvederà mediante appositi stanziamenti da prevedere nelle rispettive leggi di approvazione del bilancio di previsione. 3. Alla copertura delle spese pari a lire 600 milioni annui autorizzate per effetto dell' articolo 1, comma 1, si provvede per l' anno 1998 mediante impiego delle somme iscritte ai fini del bilancio pluriennale 1996/ 1998 a carico del capitolo le cui iniziative risultano programmate con la tabella E allegata alla lr 27 giugno 1996, n. 25 all' uopo utilizzando quota parte delle proiezioni pluriennali di cui alla partita 3 della stessa tabella E. 4. Per gli anni successivi per la spesa di lire milioni annui mediante quota parte del gettito dei tributi propri della Regione. 5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1, saranno iscritte a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per l' anno 1998 con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: " Contributi ai Comuni per interventi straordinari per il recupero dei centri storici minori, bando 1997" lire 600 milioni, Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

7 Legge Pagina 7 di 8 Nota all'articolo 6, comma 3: La tabella E allegata alla legge regionale n. 25/1996 (Seconda variazione al Bilancio di previsione per l'anno 1996), pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 45 del 4 luglio 1996, concerne l'elenco delle proposte di legge che si prevede possano essere approvate da finanziarsi con le disponibilità iscritte a carico del capitolo del bilancio pluriennale 1996/1998 con decorrenza dell'esercizio La partita 3 della stessa tabella prevede, per i provvedimenti diretti all'agevolazione nella costruzione di alloggi, per ciascuno degli anni 1997 e 1998 una spesa di L milioni. ARTICOLO 7 (Abrogazioni) 1. Sono abrogate le leggi regionali 20 febbraio 1995, nº 19; 28 agosto 1995, n. 58 e 20 novembre 1995, n. 64. Note all'articolo 7, comma 1: - La Legge regionale n. 19/1995 reca: "Progetto di recupero diffuso nei centri storici minori". - La legge regionale n. 58/1995 reca: "Modifica per l'anno 1995 del termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 19 "Progetto di recupero diffuso nei centri storici minori". - La legge regionale n. 64/1995 reca: "Leggi regionali 20 febbraio 1995, n. 19: "Progetti di recupero diffuso nei centri storici minori, articolo 1 e 28 agosto 1995, n. 58: "Modifica per l'anno 1995 dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 19". Articolo 1 - Modifiche". ARTICOLO 8 (Norme transitorie) 1. Per tutti i programmi comunali, che all' entrata in vigore della presente legge, risultino già emesse ai contributi di cui alla lr 20 febbraio 1995, n. 19, restano valide le procedure e le modalità di finanziamento previste nella stessa legge. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

8 Legge Pagina 8 di 8 Ancona, addì 20 gennaio 1997 Nota all'articolo 8, comma 1: Per l'argomento della legge regionale n. 19/1985 vedi nelle note all'articolo 7, comma 1.

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