Provincia di Caserta

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1 Regolamento per l applicazione del Canone per l Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e relativa Disciplina per il rilascio di Concessioni Autorizzazioni e Nulla Osta. Settore Viabilità Concessioni Caserta, aprile 2011.

2 Titolo I - DISCIPLINA GENERALE Art. 1 Oggetto del Regolamento Art. 2 Definizioni Art. 3 Presupposti per la concessione e/o autorizzazione Art. 4 Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione e documentazione da allegare Art. 5 Attività istruttoria Art. 6 Servizi provinciali competenti Art. 7 Obblighi del concessionario Art. 8 Permessi provvisori Occupazioni d urgenza Occupazioni abusive - Rimozioni Art. 9 Oneri per il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni, nulla osta Art. 10 Depositi cauzionali/polizze fidejussorie Art. 11 Autorizzazioni all interno di centri abitati Art. 12 Durata Art. 13 Esecuzione e manutenzione delle opere Art. 14 Convenzioni Art. 15 Decadenza Art. 16 Revoca Rinuncia Sospensione temporanea Art. 17 Voltura Art. 18 Variazioni rinnovo estinzioni Art. 19 Sanzioni Titolo II - CRITERI DI APPLICAZIONE E DETERMINAZIONE DI CANONE Art. 20 Oggetto del canone Art. 21 Soggetti attivi e passivi Art. 22 Esenzione dal pagamento del canone Art. 23 Durata delle occupazioni Art. 24 Suddivisione del territorio provinciale Art. 25 Determinazione della misura di tariffa base Art. 26 Aggiornamento delle tariffe Art. 27 Entità della superficie occuapata Art. 28 Coefficienti moltiplicatori relativi all area su cui insiste l occupazione Art. 29 Determinazione della tariffa Art. 30 Determinazione del canone Art. 31 Criteri particolari di determinazione del canone Art. 32 Agevolazioni Art. 33 Modalità e termini per il pagamento del canone Art. 34 Omesso o insufficiente versamento Art. 35 Sanzioni per omesso pagamento del canone Art. 36 Diffida e rimozione Art. 37 Disciplina transitoria Art. 38 Entrata in vigore del presente Regolamento 1

3 TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento, adottato secondo le norme ed i principi contenuti negli artt. 52 e 63 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446, disciplina l occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile provinciale ovvero di proprietà private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, oltre a regolamentare le modalità di richiesta di domande di concessioni e/o autorizzazioni per le opere da realizzarsi sulle strade ex ANAS in gestione, per le quali si rimanda al Regolamento Regionale per la definizione delle tasse dovute per l occupazione. 2. Il presente Regolamento disciplina in particolare: a) il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni relative a occupazioni realizzate ai sensi del primo comma; b) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura, al beneficio economico che esse producono ed alle specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni; c) i criteri di determinazione del canone; d) le speciali agevolazioni; e) modalità e termini per la gestione ed il pagamento del canone; f) l accertamento e le sanzioni/penali applicabili; g) la disciplina transitoria. Art. 2 Definizioni Ai fini dell applicazione delle norme del presente Regolamento si intende per: a) spazi pubblici o aree pubbliche: le strade e le aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia con il relativo spazio sovrastante e sottostante nonché aree di proprietà privata sulle quali sia stata costituita una servitù di pubblico passaggio mediante: i. atto pubblico o privato; ii. usucapione ventennale conformemente agli articoli 1158 del Codice Civile e iii. seguenti; destinazione all uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo volontariamente l area a disposizione della collettività. Costituiscono altresì spazio pubblico: i. i tratti di strada provinciale ricadenti all interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, di cui all art. 26 D.Lgs. 285/1992; ii. le banchine, i marciapiedi, gli spazi di sosta e di servizio e le altre pertinenze delle sedi stradali di cui al precedente punto i.. b) occupazione: occupazione, anche di fatto, di uno spazio pubblico o di un area pubblica per un utilizzazione particolare che lo sottrae all uso generale della collettività; c) occupazione permanente: occupazione di uno spazio pubblico o di un area pubblica avente durata non inferiore ad un anno o per la quale non è indicato espressamente un termine di scadenza (es. accesso carrabile); d) occupazione temporanea: occupazione di uno spazio pubblico o di un area pubblica avente durata inferiore ad un anno sia essa giornaliera, settimanale, mensile o comunque periodica (es. occupazione di marciapiede per allestimento ponteggi); e) concessione: il provvedimento amministrativo con il quale la Provincia attribuisce ad una persona fisica o giuridica un diritto relativo ad un bene del proprio demanio o patrimonio indisponibile. Sono soggette a concessione, a titolo di esempio, le opere che comportano uso, modifica o occupazione di strade e loro pertinenze come attraversamenti o 2

4 percorrenze stradali di qualsiasi lunghezza, aerei o sotterranei, mediante condotte idriche o fognarie, cavi lettrici, telefonici ecc. Sono altresì soggette a concessione le aperture e le modifiche di passi carrabili, accessi ecc; f) autorizzazione: il provvedimento amministrativo con il quale la Provincia consente ad una persona fisica o giuridica di esercitare un diritto già esistente nella propria sfera giuridica previa valutazione tecnico discrezionale dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge. Sono soggette ad autorizzazione le opere e le attività effettuate su proprietà privata ma all interno della fascia di rispetto stradale, l apertura o la modifica di accessi o passi carrabili senza occupazione di suolo stradale, la realizzazione di recinzioni e di muri di cinta, le piantumazioni di qualsiasi tipo, ecc.; g) nulla osta: l atto con cui la Provincia dichiara di non avere osservazioni da fare in ordine all adozione di un provvedimento da parte di un altra autorità. Ad esempio, il nulla osta che rilascia la Provincia per interventi su strade proprie che attraversano centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti per i quali è competente il Comune a rilasciare la concessione o l autorizzazione; h) concessionario: la persona fisica o giuridica che ha ottenuto il provvedimento di concessione; i) canone: il corrispettivo dovuto alla Provincia da parte della persona fisica o giuridica che, avendo ottenuto una concessione o un autorizzazione, occupa spazi o aree pubbliche sottraendoli all uso della collettività; j) Regolamento: il presente Regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed il corrispondente canone per l occupazione. Art. 3 Presupposti per la concessione e/o autorizzazione 1. Sono tenuti a richiedere concessione e/o autorizzazione alla Provincia, coloro che, lungo le strade provinciali e loro pertinenze, sui tratti di strade ex ANAS ricadenti sul territorio provinciale, sulle fasce di rispetto ed aree di visibilità, sugli altri spazi ed aree del demanio provinciale ed eventuali aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, spazi soprastanti o sottostanti il suolo medesimo, intendano: a) attuare occupazioni di ogni tipo, anche a carattere provvisorio, o comunque eseguire opere stabili o provvisorie, eseguire depositi e aprire cantieri stradali anche temporanei che interessino in modo diretto o indiretto le aree sopraindicate; b) stabilire accessi e diramazioni a fondi e fabbricati laterali, innesti di strade soggette ad uso pubblico o privato, nonché accessi temporanei per l apertura di cantieri o simili ed in particolare per: i. stabilire nuovi accessi, nuove diramazioni e nuovi innesti; ii. le trasformazioni e le variazioni d uso di quelli esistenti ed autorizzati; iii. l individuazione dei passi carrabili con l apposito segnale di divieto di sosta; c) effettuare attraversamenti o uso della sede stradale e relative pertinenze, nonché di spazi soprastanti e sottostanti il suolo medesimo, con condutture idriche e fognarie, linee elettriche e di telecomunicazione sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprapassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi ed altri impianti ed opere che possano comunque interessare la proprietà stradale; d) aprire canali, fossi ed eseguire escavazioni nei terreni laterali alle strade; e) costruire, ricostruire o ampliare lateralmente alle strade, manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo e materiale; f) impiantare, lateralmente alle strade, alberi, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni; g) collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari, ammessi dal D.Lgs. n. 285/1992 lungo le strade o in vista di esse; all interno dei centri abitati la collocazione dei suddetti cartelli è autorizzata dai Comuni previo nulla osta tecnico della Provincia; h) occupazioni di spazi per manifestazioni politiche, culturali o sportive. 3

5 Art. 4 Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione e documentazione da allegare 1. Le domande dirette a conseguire il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni devono essere presentate alla Provincia in carta legale, ai sensi delle norme vigenti in materia di bollo, salve le esenzioni previste. 2. Ogni domanda, regolarmente sottoscritta dall interessato, deve contenere, a pena di improcedibilità: a) nel caso di persone fisiche, le generalità del richiedente/i (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, numero di codice fiscale) e l indicazione del soggetto a cui intestare l atto autorizzativo; b) nel caso di Enti, Società, Istituzioni, Associazioni, Fondazioni, Comitati e simili, l indicazione della denominazione e della sede, nonché le generalità del legale rappresentante sottoscrittore dell istanza, ai sensi dell art.36 del Codice Civile; c) nel caso di condomini, i dati identificativi e il numero di codice fiscale del condominio, nonché le generalità dell Amministratore pro-tempore, sottoscrittore dell istanza, ai sensi dell art.36 del Codice Civile. 3. Per i soggetti sottoposti a potestà genitoriale, a tutela e curatela, la domanda dovrà essere sottoscritta rispettivamente da almeno un genitore, dal tutore o dal curatore. 4. Nella domanda i richiedenti devono indicare: a) il numero e la denominazione della strada, ivi inclusa la progressiva chilometrica, la località interessata e gli identificativi catastali dell eventuale immobile (fabbricato o terreno) cui è funzionale l occupazione; b) l uso particolare al quale si intende assoggettare l area o lo spazio pubblico oggetto di richiesta di concessione; nel caso di accessi, l uso cui gli stessi verranno adibiti (civile, agricolo, artigianale, commerciale, industriale, destinato a portatori di handicap, carrabile o pedonale, ecc.); c) la tipologia e la durata dell occupazione oggetto della richiesta. 5. Nella domanda per l impianto sulla sede stradale di linee e/o tubazioni destinate a pubblici servizi devono essere indicati gli estremi dell atto di concessione o autorizzazione all esercizio dell impianto da parte degli Enti competenti, nonché la relativa data di scadenza. 6. Il richiedente deve impegnarsi espressamente all osservanza di tutte le norme e condizioni che disciplinano il rilascio del provvedimento richiesto, all osservanza delle vigenti leggi e regolamenti edilizi e di polizia locale, nonché di tutte le altre prescrizioni che la Provincia riterrà di dover imporre a tutela della sicurezza del pubblico transito e della conservazione della strada sottoscrivendo apposito disciplinare. 7. La domanda deve essere corredata dalla documentazione indicata per ciascuna tipologia di occupazione nell allegato C, parte integrante del presente Regolamento. 8. La domanda deve recare in allegato copia del versamento degli oneri di cui al successivo articolo Il richiedente è tenuto a produrre, a richiesta, tutti i documenti, atti e chiarimenti che il Settore competente ritiene necessari ai fini dell esame e della decisione sulla domanda. 10. Il Settore competente restituisce all interessato una delle due copie degli elaborati grafici, riportando sulla stessa gli estremi di ricevimento (articolo 53, comma 4, D.P.R. 495/1992). 11. Per le occupazioni temporanee, la domanda deve essere prodotta almeno 30 giorni prima della data prevista, salvo i casi indicati dall articolo 3 alla lettera h, per i quali la domanda deve pervenire, nel caso di chiusura al traffico, rispetto alla prevista data di chiusura e salvo eccezionalità motivate nell istanza di chiusura: a) almeno dieci giorni prima per le manifestazioni politiche e culturali; b) almeno trenta giorni prima per le manifestazioni sportive. 4

6 Art. 5 Attività istruttoria 1. La domanda acquisita al protocollo della Provincia, viene istruita dall Ufficio Concessioni del competente Settore, che procede all esame della stessa e dei documenti prodotti a corredo. In caso di più domande per l occupazione della stessa area, a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce titolo preferenziale; per l occupazione dello spazio antistante i negozi, è titolo preferenziale la richiesta da parte dei titolari del negozio. 2. Il tecnico incaricato compie, se necessario, il sopralluogo e redige il disciplinare contenente le norme e le condizioni tecniche in base alle quali può essere rilasciata la concessione e/o autorizzazione. 3. La Provincia si esprime sulla richiesta di concessione e/o autorizzazione per occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo dell Ente. L eventuale diniego è comunicato nello stesso termine, con l esplicitazione dei motivi per i quali la stessa non è accolta; in caso di diniego, il richiedente non ha comunque diritto alla restituzione degli oneri versati a titolo di spese di sopralluogo, d istruttoria e postali. 4. Ove la domanda risulti incompleta degli elementi di riferimento dell occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione prevista all articolo 4, si potrà richiedere l integrazione o la regolarizzazione entro trenta giorni dalla presentazione della domanda mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L integrazione o la regolarizzazione deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Tale termine perentorio deve essere comunicato al richiedente contestualmente alla richiesta di integrazione e/o regolarizzazione della domanda. 5. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione di cui al comma 4 sospende il termine temporale entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo; lo stesso deve comunque concludersi, fatto salvo il periodo della sospensione, entro il termine indicato al comma Per le occupazioni temporanee il termine per l autorizzazione o il diniego è stabilito nel terzo giorno lavorativo antecedente la data per cui è richiesta l occupazione. 7. Le autorizzazioni relative alle variazioni dei messaggi pubblicitari devono essere rilasciate entro quindici giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine l autorizzazione si intende rilasciata (articolo 53 D.P.R. n. 495/1992). L autorizzazione può essere negata per motivo di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale e risulti in contrasto con le norme previste dal D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. 8. L Ufficio incaricato, effettuata l istruttoria, conclude il procedimento con la predisposizione del provvedimento dirigenziale di concessione e/o autorizzazione o di diniego della stessa. 9. Al fine di snellire ed agevolare il procedimento per le richieste presentate da Enti gestori di servizi di pubblica utilità, la Provincia può stipulare con gli stessi apposite convenzioni, ai sensi dell articolo 14. Il rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni a detti Enti avviene nel rispetto delle clausole inserite nelle convenzioni stesse. 10. Nel disciplinare allegato all autorizzazione/concessione sono indicati: a) l oggetto della concessione e/o autorizzazione ed i relativi dati tecnici, con particolare riferimento all estensione della superficie oggetto della concessione; b) i dati del concessionario, del tratto stradale e della località interessata; c) le modalità ed il termine per l esecuzione delle opere e le prescrizioni per la manutenzione delle medesime; d) l entità dell eventuale manomissione del corpo stradale richiesta dall esecuzione dell opera; e) le condizioni, le prescrizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali le concessioni/autorizzazioni si intendono subordinate; f) la durata, l eventuale ammontare del canone per l occupazione della strada o per l uso concesso; g) le eventuali condizioni che possono portare automaticamente alla decadenza o revoca della concessione/autorizzazione; h) quanto previsto dall articolo 7. 5

7 11. Con proprio provvedimento, il Dirigente del Settore competente approva i modelli in uso per agevolare il corretto adempimento dei richiedenti ed in libera distribuzione presso gli uffici provinciali, gli sportelli del soggetto incaricato del servizio di gestione e controllo del canone e sul sito internet della Provincia di Caserta Art. 6 Servizi provinciali competenti 1. La procedura e l adozione dei provvedimenti di concessione e autorizzazione sono attribuite: All Ufficio Concessioni per la competenza amministrativa e contabile; All Ufficio Tecnico per la competenza tecnica; Al Dirigente per l adozione dei provvedimenti; I servizi provinciali competenti tengono in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l estetica ed il decoro ambientale. È fatta salva la competenza della direzione del Settore Viabilità per il rilascio del parere in ordine alla sicurezza stradale. I dipendenti del Settore Viabilità, appositamente individuati con atto dirigenziale, vigilano sull applicazione del presente Regolamento e provvedono alla redazione delle istruttorie in ordine alla conformità degli interventi concessionati e/o autorizzati, nonché all accertamento delle violazioni, ove qualificati ai sensi di quanto previsto dall art.12, comma 3, lett.b) e c) del Codice della Strada. Art. 7 Obblighi del concessionario 1. Salvo quanto diversamente disposto e stabilito nelle leggi e nelle condizioni particolari del disciplinare, le concessioni ed autorizzazioni si intendono accordate, in ogni caso, ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni: a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali i titolari delle medesime assumono ogni responsabilità, rimanendo sempre obbligati a tenere indenne e mallevata la Provincia da azioni, molestie ed oneri che potessero, in qualsiasi tempo e modo e per qualsiasi ragione, derivare dalle concessioni e/o autorizzazioni rilasciate; b) con la facoltà della Provincia di Caserta di imporre nuove condizioni, ovvero di modificarle; c) con l obbligo del concessionario: i. di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare; ii. di iniziare ed ultimare le opere, oggetto delle autorizzazioni o concessioni, entro i limiti di tempo stabiliti dall Amministrazione; iii. di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi, ivi incluso il rifacimento della bitumatura dell intera carreggiata nei casi di rottura della strada da parte di Società di erogazione di pubblici servizi, motivata e documentata a fronte di esigenze tecniche particolari, salvo diverse disposizioni impartite dal competente Settore; iv. di provvedere, a proprie cure e spese, alla manutenzione delle opere eseguite secondo le prescrizioni e sotto la sorveglianza del Settore competente il quale dovrà, comunque, essere informato di qualsiasi fatto o circostanza possa interessare l oggetto della licenza o concessione: in particolare, dovrà essere data immediata comunicazione nel caso di rimozione temporanea, per manutenzione, di cartelli pubblicitari o gruppi segnaletici di indicazione; v. di ripristinare la proprietà, secondo le modalità e nel termine stabilito dall Amministrazione, quando l autorizzazione o concessione venga revocata o rinnovata. 2. Nel caso di autorizzazione ad aperture di accessi privati, le spese per la manutenzione degli stessi sono a carico dei titolari anche per la parte cui eventualmente provvede in via diretta la 6

8 Provincia. Dette spese verranno rendicontate dal competente Settore (art. 45 comma 9 del D.P.R. n. 495/1992); nel caso di accesso di cantiere o di lavori interessanti il suolo stradale, devono essere rispettate, ai sensi dell art. 21 del D.Lgs. n. 285/1992, le norme degli articoli dal 30 al 43 del D.P.R. n. 495/1992 ai quali si fa rinvio. 3. L inadempienza a prescrizioni rende il titolare della concessione/autorizzazione passibile di sanzione ai sensi di legge e può comportare la revoca dell atto, salvo il risarcimento degli eventuali danni causati alla proprietà stradale e l esperimento delle procedure previste dal D.Lgs. 285/ E fatto obbligo ai titolari di custodire gli atti o documenti (o loro copia conforme) comprovanti la legittimità dell occupazione nel luogo dei lavori, e di esibirli a richiesta del personale addetto della Provincia. 5. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione dell atto autorizzativo l interessato è tenuto ad informare la Provincia e richiedere il rilascio del duplicato con rimborso delle relative spese. 6. Incombe sul titolare: a) in caso di variazione di residenza e/o domicilio, l onere di darne tempestiva comunicazione alla Provincia; b) in caso di vendita o di decesso del titolare, l obbligo di dichiarare l esistenza di atto di autorizzazione/concessione e di comunicare la richiesta di voltura ai sensi dell articolo E facoltà della Provincia imporre nuove condizioni, modificare o revocare quanto concesso o autorizzato, in qualsiasi momento e senza alcun indennizzo, per sopravvenute esigenze stradali. 8. A richiesta della Provincia, il titolare della concessione e/o autorizzazione deve, in qualche tempo e a suo totale carico, apportare alle opere le modificazioni, spostamenti o rimozioni che si rendessero necessari. I relativi lavori devono essere eseguiti entro i termini prescritti dalla Provincia, pena l esecuzione d ufficio con oneri a carico del titolare medesimo. 9. Eventuali modifiche al tracciato stradale, qualunque ne sia la natura e l importanza, non daranno diritto al concessionario di pretendere alcun indennizzo per incomodi o deprezzamenti arrecati alle opere eseguite in dipendenza della concessione e/o autorizzazione. 10. Gli obblighi e le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle servitù coattive. 11. Le recinzioni costituite da montanti in ferro e rete metallica impiantate su muri di proprietà provinciale quali protezioni dei fondi di proprietà privata sottostanti la sede stradale, realizzati da privati in nome e per conto della Provincia, sono soggetti a nulla osta gratuito. 12. Qualora per qualsiasi motivo o situazione, la strada dovesse essere soggetta ad un periodo più o meno prolungato di chiusura, nessun indennizzo spetterà né potrà essere richiesto da parte del concessionario o titolare di attività commerciale e/o produttiva. 13. Per quanto attiene gli impianti pubblicitari è obbligo del concessionario fissare, in modo permanente, una targhetta facilmente accessibile riportante le indicazioni previste dall art. 55 del D.P.R. n. 495/1992. Art. 8 Permessi provvisori Occupazioni d urgenza Occupazioni abusive Rimozioni 1. Non è consentito dare inizio alle opere ed alle occupazioni prima del rilascio della concessione e/o autorizzazione. 2. Per far fronte a situazioni d emergenza o quando si tratti di provvedere all esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l occupazione può essere effettuata dall interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione, che verrà pertanto rilasciato in sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l autorizzazione e/o la concessione, l interessato ha l obbligo di dare immediata comunicazione dell occupazione, e comunque non oltre 24 ore dall inizio della stessa, al competente Settore via fax o con telegramma, che provvederà ad accertare l esistenza delle condizioni d urgenza. In assenza del riconoscimento di tali condizioni, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste all art. 19 del presente Regolamento. 3. Per quanto attiene alle misure da adottare per la circolazione, si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall artico 30 e seguenti del D.P.R. n. 495/1992, che il richiedente deve espressamente dichiarare di conoscere e di rispettare. 7

9 4. Ove per qualsiasi motivo sopravvenuto non possa essere rilasciato l atto di concessione/autorizzazione, l interessato deve, a sua cura e spese, e senza alcun indennizzo, provvedere alla rimessa in pristino del manufatto stradale. 5. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione, o revocate, o venute a scadenza e non rinnovate, sono considerate abusive, fermo restando comunque l obbligo dell assolvimento del canone per il periodo di occupazione. 6. Accertatosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati alla regolarizzazione o alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, accordando ad essi un congruo termine, trascorso il quale l Amministrazione provinciale provvederà a notificare l ordinanza di sgombero del bene occupato e/o di ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, senza pregiudizio di ogni altra azione, da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti della Provincia, fermo restando comunque l obbligo dell assolvimento del canone per l intera durata del periodo di occupazione abusiva nonché l assoggettabilità alle relative sanzioni. 7. Per la cessazione delle occupazioni abusive, la Provincia ha facoltà, ai sensi dell art. 823 del Codice Civile, di procedere in via amministrativa, oppure di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso. 8. Sono considerate permanenti le occupazioni abusive effettuate con impianti o manufatti di carattere stabile. Le occupazioni abusive permanenti si presumono effettuate dal 1 gennaio dell anno risultante dal verbale di accertamento. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento. Se, relativamente alla medesima occupazione abusiva, sono stati redatti distinti verbali di accertamento in tempi diversi, il periodo intercorrente tra la data del 1 verbale e quella del successivo si computa comunque al fine della determinazione del periodo di occupazione abusiva. 9. Per quanto attiene alle occupazioni abusive effettuate con impianti pubblicitari, con segnali turistici e di territorio, nonché con segnali che forniscono indicazioni di servizi utili, trova applicazione quanto disposto dall articolo 23, commi 13, 13 bis, 13 ter, 13 quarter del D.Lgs n. 285/1992. Art. 9 Oneri per il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni, nulla osta 1. Il rilascio del provvedimento di concessione e/o autorizzazione o di nulla osta è subordinato al versamento, da parte del richiedente, dei seguenti oneri: a) 150,00, di cui 120,00 per spese di sopralluogo e 30,00 per spese di istruttoria e postali, quali diritti per rilascio del provvedimento autorizzativo, da versare sul c/c postale n , intestato a Provincia di Caserta, alla presentazione della domanda di concessione; b) canone relativo all anno in corso (artt. 30 e 31), da versare entro 30 gg. dalla ricezione della relativa richiesta di pagamento, pena l annullamento della richiesta di concessione; c) eventuali altri oneri relativi a carte bollate, imposta di registrazione, diritti di segreteria; d) eventuali depositi cauzionali di cui al successivo articolo Il rilascio del provvedimento di autorizzazione o nulla osta alla installazione di cartelli pubblicitari o altri mezzi pubblicitari è subordinato al versamento, da parte del richiedente, dei seguenti oneri: a) 200,00 quale corrispettivo per il rilascio di autorizzazione (art. 53 comma 7 e art. 405 del D.P.R. 495/1992) comprensivo dei diritti di cui alla lettera a) comma 1, da versare sul suddetto c/c postale, alla presentazione della domanda di autorizzazione; b) la somma relativa al canone dell anno in corso (di cui all allegato B del presente Regolamento) da versare entro 30 gg. dalla ricezione della relativa richiesta di pagamento, pena l annullamento della richiesta di autorizzazione; c) eventuali altri oneri relativi a carte bollate, imposta di registrazione, diritti di segreteria. 3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2, dovuti dagli interessati per ottenere al rilascio o il rinnovo degli atti di concessione e/o autorizzazione o di nulla osta, possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta Provinciale. 8

10 Art. 10 Depositi cauzionali/polizze fidejussorie 1. Nel caso di occupazioni precedute da opere comportanti in seguito la rimessa in pristino della proprietà provinciale, in caso di possibili danni al demanio provinciale o in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto necessario, per il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni può essere richiesto agli interessati un deposito cauzionale infruttifero o polizza fidejussoria, nella misura stabilita dal settore Competente in relazione alla natura, all importanza e alle caratteristiche tecniche dell opera da eseguire, nonché a garanzia del perfetto ripristino del corpo stradale manomesso dall esecuzione dell opera stessa. 2. La cauzione è vincolata all adempimento delle condizioni imposte dalla Provincia e verrà restituita a lavori ultimati, su domanda dell interessato, a seguito di rapporto liberatorio del settore competente. 3. Per le manifestazioni sportive, gli organizzatori che alla presentazione dell istanza per ottenere l autorizzazione alleghino copia della polizza di assicurazione a tutela di danni cagionati alla proprietà provinciale, vengono esonerati dalla presentazione della polizza fidejussoria e/o del deposito cauzionale. Tuttavia, l Amministrazione può chiedere l integrazione della polizza assicurativa con apposito deposito cauzionale e/o polizza fidejussoria aggiuntivi, se l assicurazione esibita non è ritenuta sufficiente a coprire eventuali danni. 4. Qualora il titolare non abbia ottemperato alle condizioni e prescrizioni stabilite nell atto di autorizzazione/concessione, cagionando danni alle strade e pertinenze, la Provincia, fatta salva l eventuale azione giudiziaria nei confronti del contravventore e l ulteriore risarcimento del maggior danno, incamera in tutto o in parte il deposito cauzionale o si rivale sulla polizza fidejussoria.. 5. Gli enti e le società concessionarie di pubblici servizi possono essere esonerati dalla costituzione di singoli depositi per ogni domanda, previa stipula della convenzione di cui all articolo 13 che riguardi più concessioni richieste. 6. Nei soli casi di occupazioni d urgenza da parte dei Comuni, gli stessi possono essere esonerati dalla costituzione di polizza fidejussoria e/o deposito cauzionale, fatti salvi gli adempimenti ai quali sono comunque tenuti, previsti all articolo 5, ed il puntuale rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di realizzazione delle opere, approvato dall organo competente. Art. 11 Autorizzazioni all interno di centri abitati 1. Per il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni riguardanti tratti di strade provinciali ricadenti all interno di centri abitati con popolazione inferiore a abitanti, di cui all articolo. 26 D.Lgs. 285/1992, gli interessati devono presentare, con le modalità di cui all articolo 4, domanda alla Provincia per il rilascio di nulla osta, in qualità di ente proprietario della strada. 2. Il Servizio competente esegue il sopralluogo ed indica all interessato le norme e le condizioni in base alle quali può essere rilasciato, o meno, il nulla osta. 3. Il nulla osta di cui al comma 2 è trasmesso al Comune interessato che rilascia il provvedimento autorizzativo, secondo quanto previsto dall articolo 26, comma 3 del D.Lgs n. 285/1992 e ne trasmette copia alla Provincia. 4. L eventuale canone dovuto per l occupazione e/o uso delle aree e spazi pubblici dei suddetti tratti stradali è dovuto a favore della Provincia di Caserta. 5. Per le strade ricadenti in centri abitati con popolazione superiore a abitanti si rinvia al combinato disposto dell art. 2, comma 7 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell art. 63, comma 1 del D.Lgs. n. 446/

11 Art. 12 Durata 1. Le concessioni e/o autorizzazioni hanno la durata massima di venti anni e sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni per cartelli o altri mezzi pubblicitari hanno durata massima di tre anni e sono anch esse rinnovabili alla scadenza. 2. La durata dell occupazione del suolo stradale, nella fase di cantiere, per l impianto di pubblici servizi è fissata in relazione al previsto termine per l ultimazione dei relativi lavori (articolo 27, comma 6, del D. Lgs. 285/1992). 3. La durata dei provvedimenti di concessione e/o autorizzazione decorre dalla data di rilascio del provvedimento. 4. Le installazioni di cartelli pubblicitari hanno validità non superiore ad anni tre ai sensi dell articolo 53 comma 6 D.P.R. 495/1992. Alla scadenza del triennio, l autorizzazione può essere rinnovata, per uguale periodo alle condizioni ed oneri vigenti, a richiesta della Ditta, con istanza presentata in bollo almeno 90 gg. prima della scadenza. In ogni altro caso, il cartello dovrà essere rimosso, rimettendo in pristino lo stato dei luoghi (art.16 comma 2). Art. 13 Esecuzione e manutenzione delle opere 1. L esecuzione delle opere o dei lavori oggetto della concessione e/o autorizzazione deve avvenire nel pieno e completo rispetto delle prescrizioni e condizioni fissate nell atto autorizzativo e nel disciplinare, nonché in osservanza di quanto prescritto dalle leggi e regolamenti in materia e dell articolo 21 del D.Lgs. 285/1992 e dell articolo 30 e seguenti del D.P.R. 495/1992, nonché dal presente Regolamento. 2. Durante l esecuzione delle opere e dei lavori deve essere arrecato il minimo disturbo al transito sulla strada e i titolari degli atti di concessione/autorizzazione devono adottare e predisporre in proprio, in ogni circostanza e tempo, tutte le provvidenze, cautele e segnalazioni previste dalle leggi vigenti, nonché quelle imposte dalla Provincia e atte a garantire la normale continuità e sicurezza della circolazione stradale. 3. Le opere ed i lavori devono essere eseguiti nel termine previsto nell atto autorizzativo, nel disciplinare e/o nelle convenzioni speciali sottoscritte dalle parti e comunque non oltre un anno dalla data del rilascio dell atto di concessione e/o autorizzazione. In caso di comprovata necessità, l interessato può chiedere una proroga al termine fissato che, sentito il Settore competente, non può essere di norma superiore ai sei mesi. 4. Il titolare delle autorizzazioni e/o concessioni e la ditta esecutrice dei lavori oggetto della autorizzazione sono responsabili civilmente e penalmente di eventuali danni arrecati a terzi nell effettuazione dei lavori autorizzati. L esecuzione dei lavori è sottoposta al controllo del Settore competente, ai cui incaricati deve essere consentito il libero accesso alla proprietà nel corso dei lavori. 5. Alla scadenza del termine assegnato per il compimento dei lavori, il competente Settore accerta entro 6 mesi la regolare esecuzione, redigendo apposito verbale. L eventuale inadempienza rispetto a quanto disposto dal comma 1, comporta l adozione dei provvedimenti da parte del Settore competente di cui al punto Il titolare della concessione/autorizzazione deve sempre curare la perfetta manutenzione delle opere oggetto dei relativi atti autorizzativi. Tale manutenzione è sempre a carico del titolare che informa con idoneo preavviso il Settore competente e ne segue le istruzioni e le direttive eventualmente ricevute, nell interesse della sicurezza e della proprietà stradale. 7. In caso di eventuali inadempienze, oltre a rendere il titolare della concessione e/o autorizzazione passibile di contestazione ai sensi di legge, la Provincia può adottare i provvedimenti previsti, quali la procedura per l esecuzione d ufficio con addebito delle spese a carico dei soggetti obbligati, la revoca dell atto con l obbligo per il titolare della riduzione in pristino stato dei luoghi prevista dalle disposizioni del D.Lgs. n. 285/1992, fatto salvo il risarcimento dei danni causati alle strade provinciali ed ai sui utenti. 10

12 Art. 14 Convenzioni 1. La Provincia può stipulare con le aziende di erogazioni di pubblici servizi e con quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, convenzioni disciplinanti le concessioni per occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, fermo restando l obbligo di inoltrare, per ogni opera da costruire, la relativa domanda corredata da quanto disposto dall articolo 4 e successivi. 2. Nelle convenzioni stipulate con gli Enti gestori di pubblico servizio è previsto l invio, entro il 31 marzo di ogni anno, del piano annuale degli interventi programmati sulle strade provinciali. 3. Laddove sulla stessa strada e per uno stesso periodo, vengano effettuati interventi da più Enti gestori di pubblico servizio, gli stessi dovranno concordare con la Provincia le modalità e la tempistica dei rispettivi interventi, con particolare riguardo al ripristino della sede stradale. 4. Le convenzioni devono contenere espresso riferimento all art. 28, comma 2, del D.Lgs. 285/1992 e s.m. e i. Per la determinazione del canone annuo dovuto per le occupazioni permanenti da parte delle aziende di cui al comma 1, si rinvia al successivo articolo Le convenzioni hanno durata quinquennale e devono contenere l obbligo di comunicazione della data di inizio e di fine di ogni singolo lavoro. 6. La stipula delle convenzioni è subordinata al versamento di un deposito cauzionale o fidejussorio proporzionato alle concessioni richieste. 7. Le convenzioni e le eventuali modifiche ed integrazioni devono essere registrate a spese del richiedente. Art. 15 Decadenza 1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione: a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell atto rilasciato e del presente Regolamento; b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materie di occupazione dei suoli; c) l uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione; d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei termini fissati nell atto di concessione. e) il mancato pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico, se dovuto. 2. Per il periodo non fruito, successivo alla dichiarata decadenza, il canone già corrisposto non è suscettibile di restituzione. 3. La decadenza è dichiarata con provvedimento adottato dalla direzione che ha emanato l atto e notificato all interessato con contestuale assegnazione di un termine perentorio entro il quale si provvederà alla rimozione dell occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell area o degli spazi occupati, nonché alla riconsegna dell originale del provvedimento autorizzativo. Art. 16 Revoca Rinuncia Sospensione temporanea 1. Le concessioni e/o autorizzazioni possono essere, in qualunque momento, revocate a insindacabile giudizio della Provincia per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale che non rendano più possibile o diversamente realizzabile l occupazione già autorizzata, senza che il concessionario abbia diritto a pretendere compensi o risarcimento danni. 2. Nel provvedimento dirigenziale di revoca, comunicato all interessato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, è indicato il termine per la riduzione in pristino dello stato delle cose a cura e spese del titolare, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla Provincia. Qualora l interessato non vi provveda, la riduzione in pristino viene effettuata 11

13 d ufficio, previa contestazione di contravvenzione, con la procedura indicata dall articolo 211 del D.Lgs. 285/ La revoca, in tutti gli altri casi, dà diritto alla restituzione del canone già pagato per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi, salva la corresponsione degli interessi legali solo nel caso in cui il canone sia stato corrisposto in un unica soluzione per venti annualità. 4. Il settore competente può sospendere temporaneamente la concessione/autorizzazione all occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell interesse della viabilità. 5. Il titolare della concessione e/o autorizzazione può rinunciare alla stessa in forma scritta, rimanendo comunque vincolato a tutte le normative ed oneri espressi nell atto. Laddove le opere abbiano già avuto inizio, sono a cura e spese del titolare rinunciatario le esecuzioni di opere, manutenzioni e/o rimesse in pristino della proprietà provinciali, secondo le direttive del Settore competente. 6. La rinuncia non dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo. 7. Viene preso atto della rinuncia con provvedimento del competente Dirigente. Art. 17 Voltura 1. In caso di trasferimento, successione a qualunque titolo del bene oggetto della concessione e/o autorizzazione, il soggetto che subentra dovrà, non oltre il termine di sei mesi, darne comunicazione alla Provincia per la conseguente voltura dell atto, con istanza in bollo. 2. Laddove la successione avvenga inter vivos, l obbligo della comunicazione spetta anche al titolare precedente che deve controfirmare la domanda in bollo presentata dal subentrante, dichiarando esplicitamente la propria rinuncia alla concessione e/o autorizzazione di cui è titolare. 3. L omessa richiesta di voltura comporta l obbligo del concessionario al pagamento di tutte le somme dovute per canoni e tasse in solido con chi subentra nella concessione. Art. 18 Variazioni rinnovo estinzioni 1. Le variazioni di residenza e di domicilio del concessionario devono essere comunicate non oltre 30 gg. alla Provincia. 2. Ogni variazione relativa alla superficie occupata deve essere parimenti comunicata senza indugio e comunque non oltre trenta giorni. In caso di variazione in diminuzione, l applicazione del canone commisurato alla nuova superficie decorrerà dall anno successivo alla data della comunicazione stessa, con esclusione di ogni effetto retroattivo. 3. Le concessioni e le autorizzazioni di durata ventennale sono rinnovate alla loro scadenza previa istanza del titolare alla Provincia nelle forme e modalità previste negli articoli 4 e Per tutte le concessioni e/o autorizzazioni che esigono un rinnovo (con esclusione di quanto previsto all art. 12, comma 4 per i cartelli pubblicitari), il titolare dell atto di concessione e/o autorizzazione deve inoltrare alla Provincia apposita istanza almeno 30 gg. prima della scadenza, nelle forme e modalità previste ai precedenti articoli 4 e Qualora la Provincia non rilasci il rinnovo della concessione o dell autorizzazione, ovvero ritenga di stabilire nuove condizioni, ne darà tempestiva comunicazione al titolare. Art. 19 Sanzioni 1. Le infrazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento, nonché la mancata osservanza delle disposizioni per il rilascio, sono punite con le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 285/1992, oltre alle sanzioni accessorie previste dalle norme medesime, nonché dalle altre 12

14 sanzioni stabilite con provvedimenti amministrativi in attuazione del presente Regolamento (successivo art.35). 2. Resta salvo e impregiudicato il diritto per la Provincia di chiedere il risarcimento per gli eventuali danni derivanti dal fatto lesivo. 3. L accertamento e la prevenzione della violazione in materia di controllo, uso e tutela della strada è effettuato dal personale della Provincia competente in materia di viabilità, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o tratti di strade affidate alla sua sorveglianza. 4. Per il personale di cui sopra viene rilasciata apposita tessera di riconoscimento, ai sensi dell articolo 12, comma 3, del D.Lgs. 285/ Alla notifica della violazione, qualora la stessa non sia stata immediatamente contestata dal personale di cui al comma 4, si provvede oltre che a mezzo del personale sopraindicato anche con messo notificatore o a mezzo del servizio postale. 6. Per le violazioni per le quali il Codice della Strada stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, fermo restando l applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, si fa espresso riferimento alle norme di cui agli articoli da 194 a 209 del D.Lgs. n. 285/

15 TITOLO II - CRITERI DI APPLICAZIONE E DETERMINAZIONE DI CANONE Art. 20 Oggetto del canone 1. Sono soggetti al canone, come determinato dagli articoli seguenti del presente Regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate su demanio stradale provinciale e sul patrimonio indisponibile provinciale. 2. Sono parimenti soggetti al canone le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi cavi, condutture e impianti nonché le occupazioni realizzate su tratti di aree private nelle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. 3. Sono escluse dal canone le occupazioni realizzate su aree costituenti patrimonio disponibile della Provincia, essendo regolate secondo quanto prevede il Codice Civile. 4. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte della Provincia. Art. 21 Soggetti attivi e passivi 1. Il canone è dovuto alla Provincia dal titolare della concessione e, in mancanza, dall occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all uso pubblico. 2. Per gli anni successivi a quello del rilascio dell atto di concessione o di inizio dell occupazione di fatto, il canone è dovuto entro il 31 gennaio di ciascun anno. 3. Nel caso in cui l autorizzazione interessi più soggetti, il pagamento del canone dovrà comunque avvenire in unica soluzione, rimanendo la Provincia estranea ai rapporti che legano i diversi intestatari del provvedimento. 4. L applicazione del canone non esclude l introduzione di altri canoni di concessione o ricognitori, nei casi in cui gli stessi siano applicati da parte della Provincia. 5. Le occupazioni realizzate su tratti di strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione superiore a abitanti sono soggette ad imposizione da parte dei Comuni medesimi, con le modalità dagli stessi stabilite. In tutti gli altri casi, il canone compete alla Provincia. Art. 22 Esenzione dal pagamento del canone 1. Sono esenti dal pagamento del canone: a) le occupazioni per accessi a raso; b) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all art. 87, comma 1 lettera c) del testo unico dell imposte sui redditi, approvato con DPR 22/12/86, n 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, ricreative e sportive e / o effettuate anche da Ditte appaltatrice di lavoro per conto degli enti sopra richiamati, previa comunicazione, da parte dell ufficio committente, all ufficio concessioni, con indicazione dell ubicazione, consistenza e durata dell occupazione stessa e per il periodo naturale di esecuzione dell appalto. Il versamento del canone è dovuto, pertanto, per ogni ulteriore periodo di tempo oltre il termine naturale di esecuzione dei lavori risultante dal capitolato speciale d appalto; c) pensiline e tettoie, tabelle relative ad orari ed indicazioni di servizi pubblici di trasporto e paline di fermata, a condizione che non contengono messaggi pubblicitari; d) occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo con innesti ed allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi; 14

16 e) occupazioni effettuate con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all atto della concessione o successivamente, la devoluzione a titolo gratuito alla Provincia al termine della concessione; f) occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; g) occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico per il rifornimento delle merci; h) occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenza o celebrazioni; i) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate esclusivamente in occasioni di festività; j) occupazioni per commercio ambulante, se inferiori a minuti 60; k) occupazioni di pronto intervento per lavoro di riparazione o manutenzione non superiori a ore due; l) occupazioni effettuata da vetture adibite a trasporto pubblico di linea in concessione, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate; m) occupazioni per manutenzione del verde privato con uso dei mezzi meccanici o automezzi operativi, per un solo giorno e per una durata non superiore a sei ore; n) occupazioni con balconi, verande, bow-windows, e simili con carattere stabile a condizione che siano regolarmente assentiti mediante titolo edilizio rilasciato dal Comune di appartenenza e non siano destinati a esercizio di attività commerciale aperti al pubblico; o) occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico, culturale, religioso e/o sportive a condizione che l area occupata non ecceda i mq 10 e per un periodo non superiore a 2 (due) giorni; p) occupazioni accessi pedonali ferma restando la necessità di acquisire il provvedimento concessorio, q) accessi carrabili concessi ed utilizzati direttamente da soggetti portatori di handicap; r) occupazioni per cabine telefoniche, pozzetti di ispezione e di manovra, camerette, cabine elettriche, e quanto altro necessario per l ispezione e la manutenzione delle reti di distribuzione dei servizi; s) accesso a fondo agricolo unico ed indispensabile per una larghezza massima di mq 3, Gli aventi diritto alla non applicabilità del canone devono farne espressa menzione nella domanda di concessione. Art. 23 Durata delle occupazioni 1. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all anno e non supera comunque i ventinove anni. 2. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall atto di concessione è inferiore all anno. Art. 24 Suddivisione del territorio provinciale 1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è definita in rapporto all importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio provinciale è suddiviso in tre categorie, secondo l elenco di classificazione dei Comuni di cui all Allegato A. La prima categoria comprende i Comuni fino a 200 metri di altezza sul livello del mare; la seconda categoria comprende i Comuni da 201 a 400 metri sul livello del mare; alla terza categoria appartengono i Comuni da 401 metri in poi sul livello del mare, nonché i Comuni dichiarati montani per Legge. 15

17 Art. 25 Determinazione della misura di tariffa base 1. L occupazione sia permanente che temporanea di spazi ed aree pubbliche costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa: tale canone di concessione ha natura giuridica di entrata patrimoniale della Provincia. 2. La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi: a) classificazione della superficie occupata in funzione del Comune; b) entità della superficie occupata; c) entità superficie esposta (per impianti pubblicitari); d) durata dell occupazione; e) tipologia della concessione; f) valore economico dell area in relazione all attività esercitata dal concessionario, nonché del sacrificio imposto alla collettività ed alle modalità dell occupazione. Art. 26 Aggiornamento delle tariffe 1. Le tariffe base ed i coefficienti potranno essere modificate con Delibere della Giunta Provinciale da adottarsi entro il termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione, che anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto a far data dal 1 gennaio dell anno di riferimento, ai sensi dell art. 1, comma 169, della legge n Il COSAP è soggetto alla rivalutazione annuale in base all indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell anno precedente. Art. 27 Entità della superficie occupata 1. Ai fini della determinazione del canone, l entità dell occupazione del suolo è determinata in mq per opere permanenti, in mq/giorno per occupazione del suolo temporanea, mentre l entità delle occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo è determinata in mq o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all unità superiore. 2. La superficie dell area occupata con strutture o simili, collocate al suolo, è calcolata in base alla superficie d ingombro sul suolo. Se la struttura è dotata di copertura sporgente, l area è calcolata in base alla minor area rettangolare circoscritta alla proiezione al suolo della copertura medesima. 3. Le occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare sono escluse dal canone. 4. Per particolari tipologie di occupazioni, la misura è determinata come segue: a) passo carrabile Sono considerati passi carrabili, ai fini dell applicazione del canone di concessione, quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o quei riempimenti di cunette costruiti anche senza titolo, sul suolo pubblico, o comunque qualsiasi modifica del piano stradale avente la specifica funzione di facilitare l accesso dei veicoli alla proprietà privata. Non costituiscono passi carrabili gli scalini già esistenti sulla strada per consentire l accesso al fabbricato di costruzione anteriore al 1950 e/o alla costruzione della strada. L Amministrazione, su espressa richiesta degli interessati, può concedere un area di rispetto non superiore alla misura convenzionale di mq 10 e, in ogni caso, non consente alcuna opera né l esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell accesso. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all Amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell assetto stradale sono a carico del richiedente Ai fini dell applicazione del canone la misura del passo carrabile è espressa in metri quadri ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata tra i sostegni del varco che 16

18 consente l accesso all area, per la profondità convenzionale di un metro lineare, indipendentemente dalla reale profondità dell area pubblica modificata; b) accesso a raso Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, ad un fondo o ad un area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica all area pubblica antistante. Ai fini dell applicazione del canone, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera a); c) occupazione di soprassuolo o di sottosuolo Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene. Nel caso di occupazione con cavi o condutture per erogazione di servizi, l entità della occupazione del suolo è quantificata in mq ed il canone applicato è commisurato alla lunghezza ed alla larghezza della strada o pertinenze occupate; d) distributori di carburanti Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione del canone è effettuata sulla base dell area degli accessi all impianto, dell estensione del suolo e sottosuolo provinciale e dei servizi offerti sia alla persona che al mezzo; e) impianti pubblicitari Per gli impianti pubblicitari il canone viene determinato in base alla superficie esposta per ciascuna faccia del cartello oltre agli oneri derivanti dall occupazione (proiezione al suolo stradale dell impianto stesso se > a mq. 1); f) occupazioni finalizzate all esercizio dell attività edilizia Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all esercizio dell attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per l individuazione della superficie concessa per uso cantiere. Art. 28 Coefficienti moltiplicatori relativi all area su cui insiste l occupazione 1. Ai fini della determinazione del canone, la tariffa di base come individuata nelle tabelle allegate è moltiplicata per un coefficiente moltiplicatore (c.m.) che tiene conto del valore economico dell area sulla quale insiste l occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività. Art. 29 Determinazione della tariffa 1. La tariffa annua ordinaria del canone per le occupazioni permanenti del suolo e relativi spazi sovrastanti e sottostanti è determinata in base al Comune in cui sorge l area occupata, ai coefficienti moltiplicatori di cui all articolo precedente ed al tipo di occupazione secondo i criteri di cui all Allegato B. 2. La tariffa ordinaria del canone per le occupazione temporanee del suolo e relativi spazi sovrastanti e sottostanti è determinata in base al Comune in cui sorge l area occupata, ai coefficienti moltiplicatori di cui all articolo precedente ed al tipo di occupazione secondo i criteri di cui all Allegato B. Art. 30 Determinazione del canone 1. Per le occupazioni permanenti, l ammontare del canone dovuto per l intero anno solare, indipendentemente dall inizio dell occupazione nel corso dell anno, è determinato moltiplicando la tariffa di base per la misura dell occupazione e per il coefficiente moltiplicatore. 17

19 2. Per le occupazione temporanee l ammontare del canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera per la misura dell occupazione, per il numero dei giorni dell occupazione stessa e per il coefficiente moltiplicatore. Le frazioni di giorno sono computate per intero. In ogni caso l importo minimo del canone da corrispondere alla Provincia non può essere inferiore a 2, Nel caso lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del canone viene computata separatamente per ciascuna tipologia. Art. 31 Criteri particolari di determinazione del canone 1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo provinciale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine, ecc., il canone annuo è determinato forfetariamente nella misura del 20% dell importo risultante dall applicazione della misura unitaria della tariffa prevista dall articolo 63, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Gli importi di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente in base all indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell anno precedente. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell anno precedente. Il canone è versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. 3. In ogni caso l ammontare complessivo del canone dovuto alla Provincia da parte delle utenze di cui al comma 1 non può essere inferiore ad 516,46 anche nell ipotesi in cui l azienda che abbia effettuato occupazioni nel territorio dell ente locale non presenti nessuna utenza nello stesso ambito territoriale. Art. 32 Agevolazioni 1. Il canone, come determinato dagli artt. 30 e 31 del presente Regolamento, è ridotto: a) per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali... b) per le occupazioni realizzate per finalità culturali... c) per le occupazioni realizzate per finalità sportive... d) per le occupazioni realizzate con seggiovie, funivie ed impianti di risalita... e) per le occupazioni realizzate con distributori di carburante, qualora l occupazione insista per l intero sul territorio provinciale.. 50%; 50%; 50%; 50%; 25%. 2. Per le occupazioni ad uso agricolo, qualora un unico concessionario sia titolare di più occupazioni, si applicano le seguenti agevolazioni: a) con 4 occupazioni: in meno su ogni occupazione... b) con 5 e oltre occupazioni: in meno su ogni occupazione.. 15%; 25%; Art. 33 Modalità e termini per il pagamento del canone 1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone per le annualità successive a quella del rilascio del provvedimento autorizzativo va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno, mediante versamento su conto corrente postale con arrotondamento alla unità di euro superiore, con indicazione espressa della causale. 2. Per le occupazioni permanenti sorte in corso d anno, il pagamento del canone va effettuato alla data stabilita nel foglio di determinazione del canone allegato all atto di concessione, mediante versamento su conto corrente postale con arrotondamento alla unità di euro superiore. 18

20 3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento. 4. Per le occupazioni su tratti di strada ex ANAS, ora in gestione della Provincia di Caserta, il pagamento del canone va effettuato tenendo conto delle tariffe regionali. 5. Per importi superiori a 500,00 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in due rate semestrali di eguale importo. Art. 34 Omesso o insufficiente pagamento 1. L ufficio competente controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità ed i termini per la regolarizzazione dei versamenti. 2. In caso di parziale o omesso versamento, si provvede alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi sottoscritti dal Funzionario Responsabile della gestione del servizio, con spese a carico dell inadempiente e con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. 3. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell art. 52, comma 6, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, mediante le procedure di cui al DPR 29/09/1973 n. 602 e s.m.i. 4. Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi legali. 5. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L istanza dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare ed agli estremi del provvedimento, le motivazioni della richiesta e dovrà essere corredata dalle ricevute di pagamento, in fotocopia, di quanto richiesto a rimborso. Sull istanza di rimborso la Provincia provvede entro 180 giorni dalla data di ricevimento della stessa. 6. Il diritto della Provincia alla riscossione del canone dovuto in relazione alle occupazioni permanenti é soggetto al termine di prescrizione del 31 dicembre del quinto anno successivo all omesso o insufficiente versamento. Art. 35 Sanzioni per omesso pagamento del canone 1. Per l omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% del canone. 2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l inadempimento protratto per oltre 60 giorni decorrenti dalla data stabilita nel foglio di determinazione dell onere di cui all art. 34, comma 2, allegato all atto di concessione. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l ipotesi di mancato versamento della prima rata di cui all art. 34, comma 4, protratto per oltre i 30 giorni di cui sopra. 3. Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro 60 giorni dall avvenuta contestazione il contravventore procede al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Tale agevolazione non si applica in caso di reiterato omesso pagamento del canone. 4. Si applicano le disposizioni in materia di ravvedimento previste dall art. 13 del D.Lgs. 472 del anche oltre i termini previsti e fino a quando non é stata iniziata l attività di controllo. 5. Le sanzioni indicate nei commi precedenti si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n Al fine del pagamento del canone, le occupazioni abusive sono equiparate alle occupazioni concesse. Pertanto alle occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale, si applicano le sanzioni previste dai commi precedenti. 19

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