S e n t e n z a d e l 1 7 g i u g n o I I C o r t e d i d i r i t t o p u b b l i c o
|
|
- Dante Gallo
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 B u n d e s g e r i c h t T r i b u n a l f é d é r a l T r i b u n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l f e d e r a l {T 0/2} 2A.114/2005 /biz S e n t e n z a d e l 1 7 g i u g n o I I C o r t e d i d i r i t t o p u b b l i c o Composizione Parti Giudici federali Merkli, presidente, Wurzburger, Müller, cancelliera Ieronimo Perroud. A., ricorrente, patrocinato dagli avv. Fulvio Pelli e Anne Schweikert, contro Commissione federale delle banche. Oggetto garanzia di un'attività irreprensibile, ricorso di diritto amministrativo contro la decisione 26 gennaio 2005 della Commissione federale delle banche.
2 Fatti: A. L'avv. A., titolare dell'omonimo studio legale a Lugano ove lavorano dodici avvocati e con uffici anche a Chiasso e Ginevra, è membro del consiglio di amministrazione di una sessantina di società attive in ambiti diversi. In particolare è stato il presidente del consiglio di amministrazione della banca B. SA nonché membro del consiglio di amministrazione della banca C. SA. Egli detiene inoltre direttamente diverse società, tra cui la D. SA la quale possiede partecipazioni in altre società. Il gruppo D. fornisce prestazioni complete a livello legale, amministrativo e tecnico per la gestione di società; può creare una società o una holding e mettere a disposizione la struttura necessaria al suo funzionamento. La E. Ltd è un istituto bancario costituito conformemente alla legislazione della Repubblica di X.. L'avv. A. è stato membro del "Board of Directors" (equivalente, nella terminologia svizzera, al consiglio di amministrazione) dal 20 marzo 1995, data della costituzione della società, fino al 15 luglio 2003, quando ha rassegnato le dimissioni. Egli si è recato personalmente a X. per creare la società, le cui sedute del Board of Directors si sono svolte a Lugano. La F. SA, con sede a Lugano, è stata costituita il 31 marzo 1998 e fa parte del gruppo società E.. L'avv. A. ne è stato membro del consiglio di amministrazione dal 1 aprile La G. SA, pure con sede a Lugano, appartiene al gruppo E. ed è stata costituita l'11 settembre Tra i membri del suo consiglio di amministrazione vi sono persone che lavorano nel gruppo D.. L'organo di revisione della F. SA e della G. SA è una società del gruppo D.. B. Con sentenza del 15 luglio 2004 il Tribunale federale, il quale si pronunciava sul ricorso esperito dalla F. SA e dalla G. SA contro una decisione emessa il 28 gennaio 2004 dalla Commissione federale delle banche, ha accertato che entrambe le società avevano esercitato un'attività bancaria senza la dovuta autorizzazione e ha confermato la loro messa in liquidazione (DTF 130 II 351 segg.). Con susseguente decisione del 26 gennaio 2005 la Commissione federale delle banche ha constatato che l'avv. A. non Pagina 2
3 deteneva la garanzia di un'attività irreprensibile in qualità di membro del consiglio di amministrazione della banca B. SA (art. 3 cpv. 2 lett. c della legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio, LBCR, RS 952.0) e ha concesso alla banca un termine di 30 giorni, sotto comminatoria del ritiro dell'autorizzazione, per allontanarlo. Il 15 febbraio 2005 l'avv. A. ha rassegnato le sue dimissioni dal consiglio di amministrazione della banca B. SA (e, il 10 febbraio precedente, da quello della banca C. SA). Precedentemente aveva già rassegnato le dimissioni da diversi altri consigli di amministrazione. C. Il 28 febbraio 2005 l'avv. A. ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo, con cui chiede che la decisione della Commissione federale delle banche sia annullata. Invitata ad esprimersi la Commissione federale delle banche ha postulato la reiezione in ordine e nel merito del gravame. Con decreto presidenziale del 13 maggio 2005 è stata respinta la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso. Diritto: 1. Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 131 II 58 consid. 1 e richiami). 1.1 Il ricorrente domanda che venga indetto un dibattimento. Rivelandosi il ricorso, per i motivi esposti di seguito, manifestamente infondato, l'istanza va respinta (cfr. art. 36a cpv. 1 OG). Lo stesso dicasi della richiesta di assumere gli atti su cui si fonda la sentenza del 15 luglio 2004, dato che l'inserto in possesso di questa Corte è completo e sufficiente per statuire. 1.2 La Commissione federale delle banche afferma che il ricorrente, avendo rassegnato le dimissioni dal consiglio di amministrazione della banca B. SA, non sarebbe legittimato a ricorrere per mancanza d'interesse attuale. A torto. A prescindere dal fatto che la Pagina 3
4 decisione contestata assume sotto diversi aspetti caratteristiche di una sanzione e che è difficilmente immaginabile che il ricorrente possa ottenere nell'immediato l'autorizzazione di far parte di un consiglio di amministrazione se la stessa fosse confermata, questi non ha la possibilità - se lo desiderasse - di reintegrare il consiglio di amministrazione della banca B. SA La F. SA e la G. SA sono state poste in liquidazione per aver esercitato un'attività bancaria senza la dovuta autorizzazione, questione che non occorre qui riesaminare. Rimane quindi da appurare se il ricorrente, visto il ruolo da lui assunto in seno al gruppo E., non fornisca la garanzia di un'attività irreprensibile ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 lett. c LBCR per poter far parte del consiglio di amministrazione della banca B. SA. 2.2 È incontestato che il ricorrente ha avuto un ruolo importante nella creazione della struttura del gruppo E.. Egli ha costituito la E. Ltd a X. ed è stato membro del Board of Directors di questa società. Per quanto concerne le due società del gruppo in Svizzera il ricorrente, sin dall'inizio, è stato membro del consiglio di amministrazione della F. SA. Inoltre alcune persone che lavoravano nel gruppo D., legato al ricorrente, erano nel consiglio di amministrazione della G. SA. L'attività del ricorrente s'inserisce peraltro perfettamente nelle prestazioni che offre in materia di creazione e di amministrazione di società per il tramite del suo studio legale e delle società del gruppo D Il ricorrente afferma, in sintesi, di non aver svolto alcun ruolo operativo e che nella sua qualità di consigliere di amministrazione nessun elemento gli permetteva di sospettare un'attività bancaria illecita della F. SA e della G. SA. Ciò ancor meno se si considera che agiva per il conto di clienti di ottima reputazione. A sostegno della propria buona fede, fa valere il suo comportamento d'altronde corretto, la buona collaborazione con la Commissione federale delle banche e il fatto di aver rassegnato le dimissioni dai consigli di amministrazione in cui la sua presenza poteva destare problemi. Sennonché, l'affermazione del ricorrente secondo cui non era a conoscenza dell'illecita attività bancaria svolta dalle due società desta non poche perplessità. Tenuto conto del suo coinvolgimento in quest'affare, al cui perfezionamento ha personalmente partecipato, perlomeno nelle grandi linee, si può fortemente dubitare che egli non abbia saputo che le due società svolgevano delle attività bancarie sottoposte Pagina 4
5 ad autorizzazione. Ciò tanto più se si considera che egli stesso adduce di essere altamente qualificato e che le due società svizzere lavoravano per un istituto bancario di X.. Ma quand'anche si volesse prescindere da ciò, non si giungerebbe ad una diversa conclusione. In tal caso in effetti occorrerebbe constatare che il ricorrente ha gravemente negletto i propri obblighi. Quale organizzatore dell'operazione, gli incombeva infatti di vigilare al rispetto di una regola essenziale della legislazione svizzera, ossia di non permettere a delle società di svolgere in Svizzera delle attività bancarie sottoposte ad autorizzazione senza prima richiedere il rilascio della medesima. Nel caso concreto, quanto addebitatogli non si riferisce al comportamento di zelanti esecutori che avrebbero oltrepassato il loro compito. Il ricorrente assume un'importante responsabilità in una situazione che si è conclusa con la liquidazione di due società che svolgevano un'illecita attività bancaria in Svizzera. Al riguardo poco importa che i suoi mandanti godano di un'ottima reputazione e che le sue attività non abbiano mai dato luogo a lagnanze. 3. Il ricorrente si richiama al principio della proporzionalità e sostiene che la misura oggetto della decisione querelata è eccessiva. Considerate la sua attiva collaborazione e le disposizioni prese, un semplice ammonimento sarebbe stato sufficiente. A torto. I fatti rimproverati al ricorrente sono gravi. Per la buona reputazione della piazza finanziaria svizzera è di primaria importanza che le società svizzere non svolgano delle attività bancarie senza la dovuta autorizzazione, soprattutto a favore d'istituti bancari stranieri. Questa regola s'impone tanto più nei confronti di una persona come il qui ricorrente la cui attività professionale consiste nel creare e gestire società finanziarie per i suoi clienti. Dal profilo del principio della proporzionalità occorre rilevare che il nucleo essenziale dell'attività del ricorrente non è toccato dalla decisione impugnata. Infine, e contrariamente a quanto sostenuto, il divieto che lo colpisce non è di durata illimitata. Se le buone intenzioni manifestate si concretizzeranno durante un certo lasso di tempo, niente si oppone a che egli possa reintegrare il consiglio di amministrazione di una banca, fornendo la garanzia di un'attività irreprensibile Manifestamente infondato, il ricorso può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG. 4.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a Pagina 5
6 OG). Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG). Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5' è posta a carico del ricorrente. 3. Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente e alla Commissione federale delle banche. Losanna, 17 giugno 2005 In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il presidente: La cancelliera: Pagina 6
Sentenza del 30 settembre 2005 Corte dei reclami penali
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell incarto: BV.2005.31 Sentenza del 30 settembre 2005 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali
DettagliGiudici Vito Valenti (presidente del collegio), Michael Peterli e Caroline Bissegger, cancelliera Marcella Lurà. A., ricorrente, contro
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a
DettagliCorte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale
Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,
DettagliIl fallimento italiano delle società trasferite all estero
Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco
DettagliIndagini bancarie aperte a tutti.
Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato
DettagliLE NOVITÀ DEL PERIODO (FISCO, BILANCIO E SOCIETÀ) DAL 14 AL 20 FEBBRAIO 2009. Sintesi della legislazione, della prassi e della giurisprudenza
LE NOVITÀ DEL PERIODO (FISCO, BILANCIO E SOCIETÀ) DAL 14 AL 20 FEBBRAIO 2009 Sintesi della legislazione, della prassi e della giurisprudenza PRASSI L Agenzia delle entrate ha emanato la circolare n. 4/E
DettagliSentenza del 20 luglio 2004 Corte dei reclami penali
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal N. incarto BK_B 068/04 Sentenza del 20 luglio 2004 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
DettagliCassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo
Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa
DettagliIL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PREMESSO:
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, che presiede la riunione, del prof. Ugo De Siervo e dellõing.
DettagliMODULO DI CANDIDATURA
MODULO DI CANDIDATURA Gentile Signora, Gentile Signore troverà in allegato la candidatura di [nome del prestatore di servizi] in risposta all invito a manifestare interesse MARKT/2006/02/H nel settore
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con
DettagliOGGETTO: obblighi contabili Iva relativi ai diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio Consulenza giuridica
RISOLUZIONE N. 203/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 agosto 2009 OGGETTO: obblighi contabili Iva relativi ai diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio Consulenza giuridica
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
Dettagli11.1.3.2. Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1
11.1.3.2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della
DettagliConclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)
N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliPromemoria. Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali e sottopartecipazioni (29.10.1992)
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI Divisione principale tasse di bollo e imposta preventiva I N D I C E Promemoria Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali
DettagliRegolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016
Collaboratore/collaboratrice qualificato/a della contabilità Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiduciario Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiscale edupool.ch Patrocinio: veb.ch, Società
DettagliRegolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento
Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (RegO-CSA) del marzo 0 Il Consiglio svizzero di accreditamento, visto l articolo capoverso della legge federale del 0 settembre
DettagliTAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario
TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario L ordine di smaltimento presuppone l accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all autore
DettagliPirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013
Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie ai sensi dell
DettagliOrdinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) 830.11 dell 11 settembre 2002 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 81 della legge federale
Dettaglivisti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo 2001 sul credito al consumo (LCC) 1,
Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC) Avamprogetto del... Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo
DettagliCommissione federale delle case da gioco
Commissione federale delle case da gioco Segretariato 4 novembre 2014/Ama/Mun Riferimento: N452-0038 Revisione parziale dell'ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. Reg.Dec. N. 2172 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso in
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente
DettagliReferendum facoltativo
Referendum facoltativo Scadenza del termine di referendum: 4 maggio 006 Legge sugli avvocati del 4 febbraio 006 Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni, visto l'art. della Costituzione cantonale; visto
DettagliCIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...
CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi
DettagliSentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria
Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria Svolgimento del processo - La C.T.P. di Milano, previa riunione, rigettava i ricorsi proposti dalla s.r.l. G.M. avverso avvisi
DettagliLegge federale sui giuristi d impresa (LGIm)
Avamprogetto Legge federale sui giuristi d impresa (LGIm) del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 95 capoverso della Costituzione federale ; visto il messaggio del Consiglio
DettagliLegge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari
Commissione di redazione del... Relatore / Relatrice:... Approvato dal Consiglio degli Stati il 20.12.2011 Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (, LBVM) Disegno Modifica del L
Dettagli0.672.933.62. Convenzione
Traduzione 1 0.672.933.62 Convenzione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d America intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulla massa successoria e sulle quote
DettagliSENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l intervento dei signori magistrati:
DettagliRISOLUZIONE N. 119 /E
RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA
N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
DettagliOrdinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero
Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero (OPSP) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 e 38 della legge federale del 27 settembre 2013 1 sulle prestazioni
DettagliProcedure di reclamo della X-Trade Brokers DM S.A., Succursale Italian (procedure per stabilire politiche di presentazione e risoluzione dei reclami)
Procedure di reclamo della X-Trade Brokers DM S.A., Succursale Italian (procedure per stabilire politiche di presentazione e risoluzione dei reclami) di [*] La società X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPóŁKA
DettagliOrdinanza sul collocamento in vista d adozione
Ordinanza sul collocamento in vista d adozione (OCAdo) del 29 novembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 269c capoverso 3 del Codice civile 1 (CC); visto l articolo 26 della legge federale
DettagliL ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI
L ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI A cura della Dott.ssa Valentina Vattani Il tema dell assimilazione dei rifiuti
DettagliQuali sono gli effetti concreti della decisione della Corte di Giustizia Europea?
La corte di Giustizia Europea dichiara che la legislazione italiana in materia di contratti a termine per il personale della scuola OSTA con la normativa comunitaria La Corte di Giustizia Europea dichiara
DettagliDisposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza
546.70 Disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza emanate dal Governo l'8 novembre 005 visti l'art. 45 cpv. della Costituzione cantonale ) e l'art. 8 della legge cantonale sull'assistenza
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore]
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia
DettagliProposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Proposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. Signori Azionisti, l ultima autorizzazione all acquisto di azioni proprie, deliberata
DettagliLegge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (Nuovo numero d assicurato dell AVS) Modifica del 23 giugno 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il
DettagliRISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 242/E Roma,13 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Ministero Soggetti non residenti detrazioni
DettagliOrdinanza sull organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF)
Ordinanza sull organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF) del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 24 della legge del 21 marzo 1997 1 sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00547/2013 REG.PROV.COLL. N. 01978/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato
DettagliIn particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di:
CNF: nasce lo Sportello del cittadino, consulenza gratuita Consiglio Nazionale Forense, bozza regolamento 14.02.2013 I Consigli dell Ordine degli Avvocati istituiranno uno Sportello per il cittadino con
DettagliStiftung Schweizerischer Bankenombudsman Fondation Ombudsman des banques suisses Fondazione Ombudsman delle banche svizzere
Stiftung Schweizerischer Bankenombudsman Fondation Ombudsman des banques suisses Fondazione Ombudsman delle banche svizzere Ordinamento procedurale per l Ombudsman delle banche svizzere Art. 1: Compito
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00376/2014 REG.PROV.COLL. N. 00440/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliAntiriciclaggio: potenziali conflitti tra normative di Paesi diversi. Il caso Filippine (Giovanni Imbergamo)
Antiriciclaggio: potenziali conflitti tra normative di Paesi diversi. Il caso Filippine (Giovanni Imbergamo) Altalex.it In tema di segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento
DettagliSCUOLA FORENSE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO INCONTRO DEL 30.09.2011
SCUOLA FORENSE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO INCONTRO DEL 30.09.2011 Gli indici della natura subordinata del rapporto di lavoro Relazione dell Avv. Paolo Valla * * * Traccia dei casi da trattare Controversia
DettagliLegge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari
Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM) Modifica del 28 settembre 2012 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio
DettagliSubappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.
Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se
DettagliAvv. Maurizio Iorio. Aggiornamento al novembre 2013
Avv. Maurizio Iorio Aggiornamento al novembre 2013 Domanda : Obbligo o meno per le aziende mandanti che non hanno sede in Italia di iscrivere ad ENASARCO gli agenti operanti in Italia Avendo letto un Suo
DettagliLegge sui consulenti in brevetti
(LCB) Avamprogetto del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 95 della Costituzione federale 1, visto il messaggio del Consiglio federale del... 2 decreta: Sezione 1: Oggetto
DettagliRASSEGNA STAMPA. PREVIDENZA Quando andrai in pensione Italia Oggi pag. 29 del 21/03/2013
giovedì 21 marzo 2013 RASSEGNA STAMPA PREVIDENZA Quando andrai in pensione Italia Oggi pag. 29 del 21/03/2013 Calcolo della pensione firmato Inps Il Sole 24 Ore pag. 22 del 21/03/2013 Pensioni, arriva
DettagliCodice delle obbligazioni
Progetto della Commissione del Consiglio degli Stati del 14.11.2013 Parere del Consiglio federale del 14.03.2014 Decisioni del Consiglio nazionale del 17.09.2014 Decisioni del Consiglio degli Stati del
DettagliCancellazione ed estinzione delle società: aspetti sostanziali e processuali
avv. prof. Rolandino Guidotti : aspetti sostanziali e processuali Modena 10 ottobre 2013 10 ottobre 2013 1 Società in nome collettivo (non modificata riforma 2003) Art. 2311 c.c. (Bilancio finale di liquidazione
DettagliSENTENZA N. 355 ANNO 2005
SENTENZA N. 355 ANNO 2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente - Fernanda CONTRI Giudice - Guido NEPPI MODONA
DettagliLegge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese
Legge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione) 822.14 del 17 dicembre 1993 (Stato 1 gennaio 2011) L Assemblea federale della Confederazione
DettagliIstruzioni per l applicazione delle funzioni di vigilanza da parte di incaricati (stato: maggio 2007)
Istruzioni per l applicazione delle funzioni di vigilanza da parte di incaricati (stato: maggio 2007) La Commissione federale delle banche (CFB) è responsabile per l applicazione delle normative sulla
DettagliLegge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Approvato dal Consiglio degli Stati il 20.12.2011 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 27.04.2012 Legge federale sulle borse
DettagliCome cambia l antiriciclaggio
Come cambia l antiriciclaggio Chi sono i titolari effettivi? Chi è l esecutore e cosa deve essere inserito nell AUI Iside Srl Milano 20 settembre 2013 Avv. Sabrina Galmarini - Partner Il titolare effettivo
DettagliOrdinanza sull esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende nel quadro dei programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS
Ordinanza sull esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende nel quadro dei programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS 510.661 del 6 giugno 2014 (Stato 1 luglio 2014) Il
DettagliRISOLUZIONE N.15/E QUESITO
RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio
DettagliRisoluzione n. 343/E
Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi
DettagliLegge federale sull assicurazione contro gli infortuni
Decisioni del Consiglio nazionale del 4.6.2015 Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie della Suva) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di
Dettaglidel 10 settembre 1969 (Stato 1 gennaio 2011)
Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa 172.041.0 del 10 settembre 1969 (Stato 1 gennaio 2011) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 1
DettagliDecreto del 12 febbraio 2015 Corte penale
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numero dell incarto: SN.2015.1 (Procedura
DettagliLegge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Divergenza Proposte della Commissione del Consiglio degli Stati del 23.08.2012 Decisioni del Consiglio nazionale del 14.06.2012 Legge federale
DettagliIl Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO
Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice
DettagliNORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
Servizio circolari per la clientela Circolari specialistiche sui temi giuridici. tributari e finanziari. Circolare Gennaio 2008 n 3 Milano, 25 gennaio 2008 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Dal 30/04/2008 cambiano
Dettagliper l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
Pagina 1 di 6 N. 07848/2010 REG.SEN. N. 06357/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) ha pronunciato
DettagliMODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA
MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia
DettagliRISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione
DettagliRISOLUZIONE N. 99/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 dicembre 2013 OGGETTO: Interpello Art. 11 legge 27/07/2000, n. 212. Tassazione di redditi di fonte estera - Redditi di capitale - Applicazione
DettagliOrdinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private
Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private (ODPSP) del 12 agosto 2015 Il Consiglio federale Svizzero, visto l articolo 57h capoverso 3 della legge federale
DettagliRegolamento degli investimenti della Tellco fondazione di libero passaggio
Regolamento degli investimenti della Tellco fondazione di libero passaggio valevoli dal 01.03.2013 Tellco fondazione di libero passaggio Bahnhofstrasse 4 Casella postale 713 CH-6413 Svitto t + 41 41 817
Dettagli935.470 I. DISPOSIZIONI GENERALI. Oggetto e scopo
935.470 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l'autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione
DettagliRegolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Regolamento sull organizzazione dell INSAI) 832.207 del 14 giugno 2002 (Stato 11 febbraio 2003) Approvato
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliCamera dei Deputati 449 Senato della Repubblica. xiv legislatura disegni di legge e relazioni documenti
Camera dei Deputati 449 Senato della Repubblica Camera dei Deputati 450 Senato della Repubblica Camera dei Deputati 451 Senato della Repubblica Camera dei Deputati 452 Senato della Repubblica Camera dei
DettagliLegge federale sull assicurazione contro gli infortuni
Decisioni del Consiglio degli Stati dell 8.9.2015 Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 9.9.2015: adesione Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione
DettagliSentenza della Corte. 12 febbraio 1974
Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI
DettagliCassazione Penale in materia di rifiuti ospedalieri interrati
Cassazione Penale in materia di rifiuti ospedalieri interrati L'A.R.P.A. è un ente di diritto pubblico, preposto all'esercizio delle funzioni e delle attività tecniche per la vigilanza e il controllo ambientale,
DettagliGESTIONI DI PORTAFOGLI: LA NUOVA DISCIPLINA IVA.
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO PRODOTTI E SERVIZI FINANZIARI: RECENTI NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE GESTIONI DI PORTAFOGLI: LA NUOVA DISCIPLINA IVA. EDOARDO GUFFANTI 18 Aprile
DettagliL impresa bancaria. Essa prevedeva all art. 1, comma 1 che la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto
L impresa bancaria Cronaca della normativa 1. La legge bancaria del 1936 Essa prevedeva all art. 1, comma 1 che la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma e l esercizio del credito sono
DettagliOrdinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OPP 2) Modifica del 19 settembre 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 18 aprile 1984 1 sulla
DettagliMOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della TerniEnergia S.p.A. sulla proposta di autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie redatta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 8841/1985 proposto
DettagliISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Attore ricorrente 24 luglio 2014 Al Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Viterbo Via G. Falcone e P. Borsellino, 41 01100 VITERBO ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliBIESSE S.p.A. Assemblea ordinaria del 29 aprile 2015
BIESSE S.p.A. Assemblea ordinaria del 29 aprile 2015 Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione relativa alla proposta di acquisto e alienazione di azioni proprie, redatta ai sensi dell'art.
DettagliLe istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO
Le istituzioni politiche dell Unione europea Le funzioni delle istituzioni politiche Riflettono il loro carattere rappresentativo delle istanze che coesistono nell UE Il centro nevralgico dell Unione europea
DettagliRISOLUZIONE N. 190/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito
DettagliSOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
ARTT. 30 40 D.LGS 81/2015 IL CONTRATTO DI È IL CONTRATTO, A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO, CON IL QUALE UN AGENZIA DI AUTORIZZATA METTE A DISPOSIZIONE DI UN UTILIZZATORE UNO O PIÙ LAVORATORI SUOI DIPENDENTI,
Dettagli