REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
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- Vittorio Franceschini
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1 ESTREMI: Tribunale Catania Lavoro Data: Numero: 4639 La tardiva costituzione in giudizio dell Agente della Riscossione rispetto al termine di cui all'art. 416 cpc preclude al giudicante di prendere in considerazione la documentazione dalla stessa prodotta, essendo irrimediabilmente maturata la decadenza dalla possibilità di produrre documentazione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Antonella Resta, all'udienza di discussione del 12 dicembre 2016 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3310/2010 R.G. Sez. Lavoro, promossa DA F. G., rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso introduttivo, dall avv. Orazio Esposito; - opponente - CONTRO Riscossione Sicilia S.p.a. (già Serit Sicilia S.p.a.), Agente della riscossione per la provincia di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato D. M. P. ; INPS, in persona del legale la presentante pro tempore, anche quale mandatario di SCCI, rappresentato e difeso, giusta procura generale dall'avvocato Riccardo Vagliasindi; INAIL, in persona del legale la presentante pro tempore giusta procura generale in atti, dall'avvocato M.G. Marino; - Opposti - Oggetto: opposizione avverso alle cartelle esattoriali di cui ai seguenti nn. 1) n , avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di euro 5.633,92, pretesa a titolo di rate contributi inps e somme aggiuntive, competenza anni ,1997,1998 e 1999 nonché della somma di euro 597,91 per premi Inail e somme aggiuntive. 2) N , avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di euro 8079,75, pretesa a titolo di rate contributi e somme aggiuntive, competenza anno Conclusioni: come da verbali di causa. DirittoItaliano.com - Tutti i diritti riservati - Autorità: Tribunale Catania Lavoro Data: Numero: 4639 Motivazione
2 In via preliminare va esaminata l eccezione sollevata dalla resistente Riscossione Sicilia S.p.A., di inammissibilità dell opposizione ex articolo 24, comma 5, decreto legislativo n. 46/99. Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell opposizione va esaminata d ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l impugnazione della cartella esattoriale dall art.24, comma 5, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. C. Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d ufficio della inammissibilità dell opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all art. 617 c.p.c., inoltre, v. C. Cass del 1997, C. Cass del 2001, C. Cass /2007, C. Cass. 3404/2004). Da quanto detto discende che, ai fini della verifica della tempestività della presente opposizione, non assume rilievo la eventuale tardività della costituzione della Serit Sicilia S.p.A., dovendosi egualmente esaminare la documentazione prodotta dalla predetta parte a dimostrazione della regolare notifica delle cartelle esattoriali opposte. In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore. In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie, per cui trova applicazione l art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l esecuzione, davanti al giudice indicato nell art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1 marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005). Al riguardo, la Suprema Corte ha recentemente statuito che In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione, così superando l indirizzo in precedenza espresso da C. Cass /2012 (cfr. C. Cass /2015, che richiama C. Cass /2008 e C. Cass /2003). In ordine alla natura del predetto termine e alle conseguenze della sua inosservanza, va osservato che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo giudice, che detto termine è accordato dalla legge al debitore per l opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l accertamento della fondatezza della pretesa dell ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo. (cfr. C. Cass. Cass /2008; e, negli stessi termini, v. anche C. Cass /2007; C. Cass. 4506/2007). La Suprema Corte ha ancora precisato che la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore. Infine, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che l'accertamento della tempestività dell'opposizione, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dal D.L. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda, è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, conseguendo dal mancato rilievo della eventuale carenza di quel presupposto la stessa nullità della
3 sentenza - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in ragione del difetto di potestas judicandi derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (cfr. Cass., Sezioni unite, n del 1984; con riferimento al processo previdenziale, applicabile nella specie ai sensi del sesto comma dell'art. 24 cit., cfr. Cass. n del 2001; n del 2002). Ciò comporta che, nella specie, l'allegazione dell'istituto, contenuta nella memoria di costituzione depositata tardivamente, si configura come una mera difesa, volta alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, e non come un'eccezione in senso stretto, cioè, a norma dell'art. 416 c.p.c., comma 2, come un'eccezione (processuale) non rilevabile d'ufficio, da proporre, a pena di decadenza, con la memoria costitutiva da depositare nel termine previsto dal primo comma dello stesso articolo (almeno dieci giorni prima dell'udienza), ne' come una contestazione "circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda", da proporre anch'essa nello stesso termine - giusta il disposto del medesimo art. 416 c.p.c., comma 3, - ma con esclusivo riguardo a fatti costitutivi non rilevabili d'ufficio e non, dunque, con riguardo a presupposti processuali (cfr. Cass., Sezioni unite, n. 761 del 2002). Quanto alle censure riguardanti i documenti depositati in ritardo, mette conto rilevare che la correttezza della acquisizione deriva - per la sentenza qui impugnata - non tanto dalla considerazione di una facoltà di produzione sine die (esclusa anche per le prove documentali: cfr., da ultimo, Cass., Sezioni unite, n del 2005; Cass. n del 2006), come lamenta la ricorrente, quanto dalla "legittimità di un accertamento anche d'ufficio". L'affermazione merita di essere condivisa in base alla considerazione che, sebbene vada esclusa una consequenzialità fra accertamento officioso e ammissibilità di prove tardive (atteso che il principio generale secondo cui l'allegazione dei fatti non può andare disgiunta dalla prova della loro esistenza opera anche per le eccezioni rilevabili d'ufficio: cfr. Cass., Sezioni unite, n del 2005; id. n del 1998), tuttavia il potere-dovere del giudice di verificare la tempestività dell'opposizione implica un accertamento correlato non soltanto alle risultanze già ritualmente acquisite al processo ma anche a quelle che, in base alle circostanze del caso concreto, il giudice può e deve acquisire per sua iniziativa anche aliunde, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., in considerazione della natura pubblicistica della decadenza (cfr. Cass. n del 2006; n del 2004; n del 1987; Cass., Sezioni unite, n del 2002): nella specie, l'utilizzazione dei documenti prodotti dall'istituto opposto risulta correttamente effettuata anche in ragione di un criterio di economia processuale, stante che la pregressa e rituale acquisizione di documenti relativi al procedimento di comunicazione della cartella esattoriale, non comprendente l'avviso di ricevimento, ben avrebbe giustificato la integrazione di essi per iniziativa del giudice, con l'acquisizione d'ufficio di tale avviso al fine di verificare la data di ricevimento (cfr. C. Cass /07, in motivazione). Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell ente previdenziale. Ciò premesso, si osserva che dalla documentazione prodotta in atti dal concessionario per la riscossione, tardivamente costituitosi, emerge che le cartelle esattoriali sopraindicate sono state ritualmente notificata alla parte ricorrente rispettivamente in data a mani della madre e in data a mani della moglie del contribuente, come si evince dall'avviso di ricevimento della raccomandata a mezzo posta. Conseguentemente, per quanto sopra detto va quindi dichiarata l inammissibilità dell opposizione proposta ai sensi dell art. 24 comma 5 del D.lhs. 46/99. Si osserva tuttavia che al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella). In tal caso soccorre il rimedio dell opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella). Procedendo all'esame dell eccezione di prescrizione ai sensi dell art. 615 cpc, al fine di verificare l eventuale prescrizione successiva delle somme richieste maturatasi dopo la notifica delle cartelle in oggetto, prescrizione che deve ritenersi avere durata quinquennale per come di recente affermato dalla Suprema Corte che con la sentenza n /3026 emessa il , la quale ha confermato sul punto l orientamento già in precedenza seguito da questo Tribunale, deve evidenziarsi come la tardiva costituzione in giudizio dell Agente della Riscossione rispetto al termine di cui all'art. 416 cpc precluda a questo giudicante di prendere in considerazione la documentazione dalla stessa prodotta, essendo irrimediabilmente maturata la decadenza dalla possibilità di produrre documentazione (cfr. Cass. S.U. 8202/2005).
4 giudizio, imposta dall'art. 416 cpc comma 3 e l omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto di produrli, salvo che i documenti si siano formati successivamente ovvero la loro produzione sia giustificata dallo sviluppo del processo (Cass n ; Cass n ; Cass n. 6969). Va quindi sottolineato come l eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, sulla base di allegazioni e di prove, incluse quelle documentali, ritualmente acquisite, al processo. Ne consegue che, a fronte di una eccezione di prescrizione colui nei cui confronti viene sollevata non ha l onere di proporre una controeccezione di interruzione della prescrizione, ma di allegare e provare la sussistenza dell atto interruttivo, qualora detta prova non risulti già acquisita, nel primo passaggio processuale successivo alla formulazione dell eccezione di prescrizione (Cass. Lav del ). Ciò premesso, stante l inammissibilità della documentazione prodotta tardivamente dall'agente della Riscossione, va quindi accolta l eccezione di prescrizione delle somme richieste nelle cartelle opposte, essendosi abbondantemente maturato dalla data di notifica delle cartelle opposte il successivo termine quinquennale di prescrizione. Per i motivi sopra esposti, l opposizione va quindi accolta ai sensi dell art. 615 cpc. Tenuto conto dei discordanti orientamenti giurisprudenziali sul termine di prescrizione di cui sopra solo di recente definiti dalla Suprema Corte nella pronuncia a S.U. sopracitata, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.. PQM definitivamente pronunciando sull opposizione proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata : dichiara inammissibile l opposizione ex art. 24 comma 5 del d.lgs 46/99; accoglie l opposizione ex art. 615 cpc e dichiara non dovuti per intervenuta prescrizione le somme ivi richieste; compensa integralmente le spese. Catania, 12 dicembre 2016 Il Giudice del Lavoro dott. ssa Antonella Resta
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