REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA

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1 ESTREMI: Tribunale Catania Lavoro Data: Numero: 1854 Al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell incaricato della riscossione) a procedere all esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA Sezione Lavoro In persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda, in funzione di giudice del lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all udienza del 27 aprile 2017 ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6774/2015 R.G. promossa da R. M. rappresentata e difesa, per procura rilasciata in calce al ricorso, dall avv. Orazio Esposito; -ricorrentecontro INPS, anche quale mandatario della società S.C.C.I. spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato generale alle liti del 21 luglio 2015 in notar P. Castellini di Roma, dall avv. Alberto Floridia; -resistente- Riscossione Sicilia s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura rilasciata in calce alla memoria difensiva, dall avv. Daniela Cannavò; -resistente- Conclusioni: all udienza di discussione del 27 aprile 2017 le parti discutevano la causa e concludevano come da verbale in atti. DirittoItaliano.com - Tutti i diritti riservati - Autorità: Tribunale Catania Lavoro Data: Numero: 1854

2 Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 8 luglio 2015 la ricorrente in epigrafe indicata, insorgendo avverso la intimazione di pagamento numero, notificata il 19 giugno 2015, con la quale il concessionario della riscossione le aveva intimato di pagare la somma di 6.044,00 per contributi IVS relativi agli anni compresi tra il 1994 e il 2001 portata dalla cartella di pagamento numero, proponeva opposizione avverso il ruolo portato dalla detta cartella sottesa all intimazione di pagamento e avverso la stessa intimazione di pagamento, assumendo, sotto tale ultimo profilo, che la intimazione fosse nulla per violazione del suo diritto di difesa, per la mancata allegazione dell atto presupposto e per la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. Assumeva, poi, stante che la cartella non le era stata notificata, che l intimazione di pagamento costituiva il primo atto mediante il quale era venuta a conoscenza della pretesa creditoria e, recuperando il diritto di contestare nel merito la pretesa, eccepiva l estinzione per prescrizione maturatasi nelle mani dell ente impositore. Osservava poi che, ove fosse risultata validamente notificata la cartella, l opposizione si sarebbe dovuta intendere quale opposizione all esecuzione svincolata dal rispetto di qualunque termine decadenziale ai sensi dell art. 615 comma 1 c.p.c. ed eccepiva, quindi, anche per tale verso, l estinzione della pretesa creditoria per il decorso del termine prescrizionale successivamente alla notifica della cartella di pagamento senza il compimento di atti interruttivi. Concludeva chiedendo annullarsi l iscrizione a ruolo. Si costituiva in giudizio l INPS, anche quale mandatario della società di cartolarizzazione dei suoi crediti, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione agli atti posti in essere dal concessionario della riscossione successivamente alla consegna dei ruoli e l inammissibilità dell opposizione per essere stata proposta tardivamente oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento. Negava il perfezionamento della invocata fattispecie estintiva osservando che il termine di prescrizione successivamente alla notifica della cartella era decennale ai sensi dell articolo 2953 c.c. Resisteva in giudizio il concessionario della riscossione deducendo l infondatezza del motivo di opposizione integrante opposizione agli atti esecutivi. Eccepiva, poi, l inammissibilità dell opposizione avverso il ruolo per essere stata proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento che aveva regolarmente avuto luogo in data 23 aprile 2003 mediante consegna al coniuge dell opponente. Quanto alla eccepita prescrizione maturatasi successivamente alla notifica della cartella, assumeva che fosse decennale il relativo termine ed adduceva la posizione in essere di atti interruttivi della prescrizione rappresentati da una intimazione di pagamento notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento il 22 maggio 2008 e da una successiva intimazione di pagamento notificata il 14 giugno All udienza odierna, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva decisa con la presente sentenza ritualmente letta. Motivazione Tanto premesso e allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995,

3 riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere; eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l opposizione va qualificata come opposizione all iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l opposizione va qualificata come opposizione all esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all esecuzione forzata (nullità della cartella o dell intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.). Nella specie la dedotta nullità della intimazione di pagamento integra una opposizione agli atti esecutivi; la eccepita estinzione della pretesa contributiva per prescrizione integra una opposizione avverso il ruolo. Integra, invece, una opposizione all esecuzione la doglianza con la quale l opponente ha eccepito l estinzione per prescrizione della pretesa contributiva per effetto del decorso del termine di prescrizione successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento. L opponente, dunque, ha posto a fondamento della spiegata opposizione l assunto che la pretesa fatta valere si sarebbe estinte per prescrizione tanto per il caso di omessa notifica della cartella sottesa alla intimazione di pagamento, quanto per l ipotesi che la notifica abbia, invece, avuto luogo. Muovendo, per la sua eventuale portata assorbente, dall esame della eccezione di prescrizione integrante motivo di opposizione avverso il ruolo, reputa il Tribunale che la stessa sia inammissibile. È emerso, infatti, dalla documentazione prodotta dal concessionario della riscossione che la cartella sottesa alla menzionata intimazione di pagamento è stata regolarmente notificata in San Giovanni La Punta via mediante consegna al coniuge della ricorrente il 23 aprile L avvenuta notifica della cartella non consente di dare ingresso alla opposizione con la quale si è inteso far valere la estinzione per prescrizione della pretesa creditoria siccome integrante una opposizione avverso il ruolo. Ora, dalla regolare notificazione della cartella discende che il merito della pretesa contributiva non è più contestabile. Ed infatti ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all art. 24 d. lgs. 46/1999. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, deve ritenersi perentorio perchè diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano nè l inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, nè che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore (cfr. Cass. n. 2835/2008, nonché per tutte, Cass. n. 4506/07 e Cass. n. 6674/08). All ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell efficacia esecutiva del titolo e/o dell esecuzione, sia grazie alla

4 ripartizione dell onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (cfr. Corte Cost. ord. N. 111/2007). Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l accertamento della fondatezza della pretesa dell ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo. La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall ormai abrogato D.L. n. 338 del 1989, art. 2, convertito in L. n. 389 del 1989, (cfr. Cass., n. 8624/1993). Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poichè, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (cfr., ex plurimis, per l utilizzo di tale terminologia, Cass., n. 9944/1991 e Cass. n /1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario; con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio. La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l opposizione da parte dell interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poichè, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall intervenuta stabilizzazione del titolo). Ne consegue che la proposta opposizione avverso il ruolo è inammissibile giacchè alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all art. 24 d. lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione della cartella in esame, era ampiamente decorso. Va, ora, osservato che il ricorrente, ha fatto riferimento, altresì, al termine prescrizionale decorso successivamente alla notificazione della cartella, in tal modo proponendo una opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., svincolata dal rispetto di qualunque termine decadenziale. In relazione alla doglianza relativa al sopravvenuto difetto del titolo esecutivo mediante la quale è contestata la sussistenza in capo all'agente della riscossione del diritto di preannunciare l'esecuzione forzata in virtù del titolo (il ruolo) di cui alle menzionate cartelle per essersi estinto il credito per il decorso del termine di prescrizione successivamente alla data di notifica delle stesse, sussiste la legittimazione passiva del concessionario della riscossione. In proposito deve rilevarsi che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell incaricato della riscossione) a procedere all esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell opposizione all esecuzione avente ad oggetto l accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi della d. lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell azione nascente dal giudicato di cui all art c.c.

5 successiva sentenza conforme 8 giugno 2015, n ) che in un obiter dictum aveva affermato, richiamando Cass. n /2004, che una volta divenuta intangibile la pretesa per effetto della mancata opposizione alla cartella esattoriale [..] non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale [..] e ciò che può prescriversi è soltanto l azione diretta all esecuzione del titolo così definitivamente formatosi; riguardo alla quale, in difetto di diverse disposizioni (e in sostanziale conformità a quanto previsto per l actio iudicati ai sensi dell art c.c.) trova applicazione il termine prescrizionale decennale ordinario di cui all art c.c. e consapevole altresì che la questione era stata rimessa al Primo Presidente della Corte di Cassazione per valutare l opportunità di assegnare la trattazione e la decisione del ricorso alle Sezioni Unite (cfr. ordinanza 1799 del 14 gennaio 2016), aveva reputato, pure a fronte della rimessione della questione, che la prima opzione fosse la più corretta e che non vi fosse ragione per discostarsi dall orientamento seguito da questo Tribunale fondato sulle considerazioni che seguono. La cartella esattoriale può essere assimilata all ingiunzione fiscale che, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicchè la decorrenza del termine per l opposizione, pur determinando la decadenza dall impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell art c.c. ai fini della prescrizione. Identica la ratio, è stato più volte sostenuto da questo Tribunale che nella specie possa farsi applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte in materia di ingiunzione fiscale alla stregua dei quali l ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato... con la conseguente inapplicabilità dell art c.c. ai fini della prescrizione (cfr. Cass. civile, sez. trib., 25 maggio 2007, n ). Alle stesse conclusioni deve pervenirsi nell ipotesi in esame giacchè neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contribuivi e alle cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale; ciò che impedisce che alla mancata opposizione possano far seguito, oltre all effetto sostanziale dell incontestabilità del credito, anche effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, dunque, la idoneità al giudicato. Ne consegue che l azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell actio iudicati di cui all art c.c. ma al termine proprio della riscossione dei contributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995. Ora le sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza numero 23397/2016 depositata in data 17 novembre 2016 hanno risolto il contrasto emerso, stabilendo che la scadenza del termine per impugnare la cartella ha il solo effetto di rendere irretrattabile il credito e non determina l effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve, nella specie quinquennale, in quello ordinario. Deve, a questo punto, evidenziarsi che non è stato dimostrato nel quinquennio prescrizionale di legge il compimento di alcun atto interruttivo successivo alla notificazione della cartella avvenuta nella data sopra indicata (23 aprile 2003) avendo lo stesso concessionario della riscossione invocato gli effetti interruttivi scaturenti dalla notificazione di una prima intimazione di pagamento notificata il 22 maggio 2008, quando era ormai spirato il termine quinquennale di prescrizione. Per quanto sopra, in definitiva, assorbita ogni altra questione (il riferimento è ai motivi integranti opposizione agli atti esecutivi), deve essere dichiarata inammissibile l opposizione avverso il ruolo di cui alla cartella numero , mentre deve essere accolta l opposizione all esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. per la sopravvenuta estinzione della pretesa portata dalla detta cartella. Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell inammissibilità della opposizione avverso i ruoli e delle oscillazioni riscontrate presso la giurisprudenza di legittimità, le sezioni unite essendo intervenute pendendo il giudizio, in ordine alla questione della individuazione del termine di prescrizione cui assoggettare l azione esecutiva -se quello quinquennale o il più lungo termine di cui all articolo 2953 c.c.- devono integralmente compensarsi tra le parti. PQM

6 Il Tribunale di Catania, in persona del giudice unico, dott.ssa Patrizia Mirenda in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6774/2015 R.G., promossa da R. M. nei confronti dell INPS, della Società di Cartolarizzazione dei suoi Crediti e di Riscossione Sicilia s.p.a., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattese, così statuisce: Dichiara inammissibile l opposizione avverso il ruolo portato dalla cartella di pagamento numero. In accoglimento dell opposizione all esecuzione, dichiara la sopravvenuta estinzione per prescrizione della pretesa creditoria avente ad oggetto contributi previdenziali cristallizzata nella cartella sopra indicata ed insussistente il diritto dell INPS e, per esso, del concessionario della riscossione, di preannunciare in danno dell opponente l esecuzione forzata per il soddisfacimento della relativa pretesa contributiva Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Catania all udienza del 27 aprile 2017 Il giudice del lavoro Dr. Patrizia Mirenda Depositata in data

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