PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 142

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1 PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 142 L 8 a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/35/CE che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare (n. 142), premesso che: lo schema di decreto legislativo in esame mira a recepire nell'ordinamento interno la direttiva 2012/35/UE, finalizzata ad allineare la normativa europea sui requisiti minimi di formazione per la gente di mare alle norme internazionali stabilite dalla Convenzione STWC (Standards of Training, Certification and Watchkeeping) conclusa nel 1978 nell'ambito dell'organizzazione marittima internazionale (IMO). In particolare, la direttiva 2012/35/UE modifica la precedente direttiva 2008/106/CE che ha recepito la Convenzione nel diritto, al fine di accogliere gli emendamenti apportati alla Convenzione stessa nel corso della Conferenza di Manila del 2010; il termine per il recepimento della direttiva europea 2012/35/UE era fissato al 4 luglio 2014, mentre quello per l'adeguamento delle normative nazionali alle disposizioni della Convenzione scadrà il 1º gennaio 2017; l adozione dello schema di decreto in esame risulta assai urgente in quanto, come ricordato nella relazione illustrativa, è già stata aperta a carico dell'italia la procedura di infrazione 2014/0464 per il mancato recepimento della direttiva 2012/35/UE; al Governo italiano era stata comminata in precedenza, nella medesima

2 materia, un'altra procedura di infrazione (2012/2210) per una carente trasposizione nell'ordinamento delle disposizioni di cui alla precedente direttiva 2008/106/CE (recepita con il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136). In particolare, la Commissione europea ha imposto all'italia la previsione di uno specifico corso formativo di livello manageriale per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli ufficiali di coperta e di macchina, non ritenendo sufficiente a tal fine la semplice esperienza di navigazione. A seguito dell'adozione dei correttivi richiesti, la procedura di infrazione 2012/2210 è stata chiusa nell'aprile dello scorso anno; rilevato che: lo schema di decreto legislativo in esame - in analogia con quanto stabilito a suo tempo dal decreto legislativo n. 136 del prevede numerosi decreti ministeriali di attuazione, destinati a regolare gli aspetti di dettaglio per il recepimento concreto della Convenzione STCW nell ordinamento italiano; nella relazione illustrativa si evidenzia come, in considerazione della notevole consistenza delle modifiche da apportare alla normativa vigente e al fine di delineare un quadro normativo chiaro ed agevole in materia di addestramento e formazione del personale marittimo, si sia preferito, in sede di predisposizione dello schema di decreto legislativo in esame, riunificare in esso anche la normativa previgente anziché procedere con le sole novelle necessarie ad adeguare il testo del decreto legislativo n. 136 del 2011 alle innovazioni introdotte con la direttiva del 2012; in conseguenza di tale scelta, certamente condivisibile, una volta approvato in via definitiva lo schema di decreto in esame la nuova disciplina sulla formazione della gente di mare sostituirà integralmente quella previgente, che sarà

3 conseguentemente abrogata, sia per quanto riguarda il decreto legislativo n. 136 del 2011, sia per quanto concerne i decreti ministeriali di attuazione; considerato che: secondo quanto segnalato da alcuni operatori del settore, nell applicazione del decreto legislativo n. 136 del 2011 e dei relativi decreti ministeriali di attuazione si sono riscontrati una serie di inconvenienti, legati ad appesantimenti procedurali e rigidità propri della legislazione italiana, il che ha indotto numerosi lavoratori italiani del settore a conseguire i titoli marittimi in altri Stati dell Unione europea e, in particolare, nel Regno Unito; appare invece essenziale che, per la categoria professionale del personale marittimo, caratterizzata da un mercato naturalmente globalizzato, siano garantiti livelli di qualificazione e titoli di abilitazione del tutto equivalenti a quelli degli altri Stati aderenti alla Convenzione STCW e in particolare degli altri Paesi dell Unione europea; nel corso dell audizione svolta dal Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in data 25 marzo 2015, è stato espressamente segnalato alla Commissione che lo schema di decreto legislativo in esame presenta alcune criticità riguardo al regime sanzionatorio previsto dall articolo 23, in quanto: 1) le sanzioni amministrative pecuniarie appaiono sproporzionate e assai superiori rispetto a quelle che il Codice della navigazione prevede per fattispecie similari, il che oltre a non essere corerente con i principi di proporzionalità dettati dalla direttiva e con l impianto generale dell ordinamento - teso ad attenuare le sanzioni per le violazioni meno rilevanti -, potrebbe influire negativamente sulle scelte commerciali dei noleggiatori e degli armatori italiani, inducendoli a migrare

4 verso altre bandiere ritenute più convenienti; 2) alcune previsioni sanzionatorie dello schema (articolo 23, comma 4) sono legate esclusivamente a un giudizio negativo affidato all ispettore addetto ai controlli circa la dimostrazione pratica da parte dei marittimi del possesso di specifiche competenze funzionali, senza però fissare adeguati criteri sulla scorta dei quali emettere tale giudizio negativo, con il rischio di accertamenti arbitrari e di lunghi contenziosi; l articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce epressamente che gli atti di recepimento di direttive dell Unione europea non possono prevedere l introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (cosiddetto divieto di goldplating); lo schema di decreto in esame e i successivi decreti ministeriali attuativi devono quindi fissare una disciplina che assicuri l efficacia delle procedure e la semplificazione degli adempimenti e corrisponda strettamente ai requisiti previsti dalla direttiva 2012/35/CE e alla Convenzione STCW, come modificata dagli emendamenti di Manila; occorre inoltre che le sanzioni previste dallo schema di decreto siano proporzionate e adeguate all entità della violazione commessa, con una misura allineata a quella delle sanzioni già disciplinate dal Codice della navigazione per fattispecie analoghe e criteri il più possibile obiettivi per l accertamento della violazione stessa; tenuto altresì conto delle osservazioni rese in sede consultiva dalle altre Commissioni permanenti e dei chiarimenti forniti dal Governo presso l altro ramo del Parlamento;

5 esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni: 1) in relazione alle disposizioni di cui all articolo 5, comma 3, all articolo 11, commi 1 e 2, e all articolo 13, si assicuri che i decreti e i provvedimenti attuativi ivi previsti, con particolare riguardo alla definizione dei programmi, delle procedure e delle commissioni d esame per il rilascio dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento, all individuazione dei servizi di navigazione prescritti per il rilascio e alle modalità e procedure di rinnovo dei medesimi certificati, siano emanati in piena conformità con tutte le opzioni e i requisiti previsti in materia dalla Convenzione STCW; 2) con riferimento al comma 10 del medesimo articolo 11, si definisca una disciplina quanto più possibile semplificata e funzionale per la determinazione delle procedure e delle modalità di autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera; 3) in merito all articolo 19, comma 1, si stabilisca che il riconoscimento dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento rilasciati da uno Stato membro dell Unione europea, fatto salvo il principio del mutuo riconoscimento, sia subordinato esclusivamente alla verifica di conformità dei certificati stessi alla Convenzione STCW; 4) per quanto concerne le sanzioni previste dall articolo 23, si operi una complessiva rimodulazione delle stesse, ispirata a criteri di effettività, proporzionalità e deterrenza, riducendo la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie in maniera corrispondente a quella già prevista per analoghe fattispecie dal Codice della navigazione e dalle altre disposizioni vigenti, nonché

6 introducendo criteri e parametri obiettivi per l accertamento delle violazioni da parte del personale ispettivo preposto ai controlli; 5) in relazione ai corsi di livello manageriale introdotti per chiudere la procedura di infrazione comunitaria n. 2012/2210, si assumano tutte le iniziative necessarie per evitare che il personale imbarcato debba sottoporsi ad un ulteriore corso obbligatorio per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli ufficiali di coperta e di macchina ovvero, qualora ciò non sia possibile in ragione degli impegni assunti dall'italia con l'unione europea per la chiusura della procedura d'infrazione, siano adottate tutte le misure necessarie affinché il corso di formazione sia effettuato con modalità quanto più possibile semplificate, riconoscendo al personale imbarcato interessato l'esperienza già acquisita e riducendo comunque al minimo gli oneri e gli adempimenti a suo carico; 6) il Governo adotti tutte le iniziative necessarie affinché la nuova disciplina, prevista dallo schema di decreto legislativo in esame e dai relativi decreti ministeriali attuativi, entri in vigore il più celermente possibile, ma tenendo conto della necessaria salvaguardia dei rapporti lavorativi e dei contratti in essere, a fronte dell'imminente stagione turistica estiva, prevedendo anche i più opportuni coinvolgimenti dei soggetti e delle categorie interessate; e con le seguenti osservazioni: 1) riguardo all articolo 3, si raccomanda al Governo, ai fini dell attuazione dello schema di decreto legislativo in esame, di adottare tutte le iniziative volte ad assicurare, all interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un effettivo coordinamento tra l attività della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d acqua interne e l attività del Comando generale e delle Direzioni marittime del Corpo

7 delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera, al fine di semplificare le procedure e gli adempimenti relativi al personale marittimo nelle materie disciplinate dal provvedimento in esame, evitando sovrapposizioni e duplicazioni; 2) in relazione alle previsioni dell articolo 11, commi 2 e 3, si segnala l opportunità di adottare, nei relativi decreti ministeriali di attuazione, modalità semplificate per il rinnovo dei certificati di addestramento in materia di primo soccorso e di assistenza medica; 3) relativamente all articolo 28, commi 1 e 2, si raccomanda di limitare il periodo transitorio durante il quale possono essere rinnovati e prorogati i certificati di competenza e le convalide rilasciati in conformità al previgente decreto legislativo n. 136 del 2011, che lo schema di decreto in esame prolunga fino al 1º gennaio 2017, senza pregiudizio per i marittimi che hanno iniziato un servizio di navigazione riconosciuto o un programma di istruzione e formazione; 4) in relazione all articolo 5, comma 3, e ai corsi di formazione necessari per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli ufficiali di coperta e di macchina, inseriti a seguito della già ricordata procedura di infrazione 2012/2210, ferma restando l esigenza di avviare quanto prima lo svolgimento degli stessi per il personale non ancora imbarcato, valuti il Governo la possibilità, con tempi adeguati e nell ambito di una più ampia revisione delle modalità di qualificazione della gente di mare, di integrare ovvero di raccordare tali corsi con i programmi scolastici degli istituti nautici, al fine di garantire un offerta formativa sempre più ampia e qualificata per i lavoratori del settore; 5) in merito al comma 4 dell articolo 19, nel quale si dispone la possibilità, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di fissare ulteriori limitazioni alle funzioni, capacità e livelli di competenza relativi ai viaggi costieri, valuti il Governo l opportunità di sopprimere il comma citato o, comunque, di prevedere tali limitazioni solo nei casi strettamente necessari;

8 6) valuti altresì il Governo la possibilità di destinare in tutto o in parte i proventi derivanti dalle sanzioni previste dall articolo 23 dello schema di decreto legislativo in esame alla formazione e alla sicurezza della gente di mare; 7) infine, si richiama l opportunità di allegare allo schema di decreto legislativo in esame una traduzione ufficiale e completa della Convenzione STCW, aggiornata agli emendamenti di Manila del 2010, parte A e parte B.

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