UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA Direzione Risorse Umane Ufficio Selezione ed Assunzione del Personale Via Università 4, Modena

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1 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA Direzione Risorse Umane Ufficio Selezione ed Assunzione del Personale Via Università 4, Modena IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Decreto n. 681 VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l art. 27; VISTO il precedente Regolamento per l accesso alla qualifica di dirigente e per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato; VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 ottobre 2007; DECRETA ARTICOLO 1 È emanato il nuovo Regolamento per l accesso alla qualifica di dirigente e per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. ARTICOLO 2 Il Regolamento per l accesso alla qualifica di dirigente e per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'albo dell'università. Modena, lì IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Stefano RONCHETTI

2 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA Direzione Risorse Umane Ufficio Selezione ed Assunzione del Personale Via Università 4, Modena Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente e per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato Art. 1. Oggetto e definizioni 1. Il presente regolamento disciplina, l accesso alla qualifica di dirigente e il conferimento, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, di incarichi dirigenziali, per la direzione di uffici di livello dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso l Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 2. Per diploma di laurea s intende la laurea rilasciata secondo le disposizioni vigenti anteriormente all attuazione del decreto del Ministro dell Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 509 del 3 novembre Per laurea specialistica (LS) s intende quella così definita dal decreto di cui al precedente co. 2; 4. Per laurea Magistrale (LM) s intende quella così definita dal decreto del Ministro dell Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 270 del 22 ottobre Art. 2. Accesso alla qualifica di dirigente. 1. L accesso alla qualifica di dirigente di ruolo presso l Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia avviene esclusivamente a seguito di concorso pubblico per esami. 2. Il bando di concorso è emanato dal Rettore nell ambito dei posti disponibili nella dotazione organica del personale dirigente definita dal Consiglio di Amministrazione e previo accertamento, da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione, delle relative risorse economiche. 1.Il bando di concorso deve indicare: a) il numero e il profilo professionale dei posti messi a concorso; b) il termine e le modalità per la presentazione delle domande; Art. 3. Bando di concorso c) i requisiti soggettivi generali e particolari per l ammissione all impiego; d) i titoli di studio richiesti; e) l individuazione delle specifiche competenze e conoscenze richieste per il profilo professionale da ricoprire; f) le modalità con le quali verrà reso noto il calendario delle prove; g) l indicazione delle materie e del contenuto delle prove;

3 h) la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove; i) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile. 2. Il bando deve altresì individuare, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6, legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale, che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente. 3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande. 4.Il bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Sezione Concorsi ed esami. Il medesimo bando è altresì affisso, per tutta la durata utile, all Albo dell Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, ed inserito nel sito Internet. Art. 4. Requisiti per l ammissione al concorso 1.Per l accesso alla qualifica di dirigente di ruolo dell Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia avviene per concorso per esami; i candidati, oltre al possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente per l accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni soggettive alternative: a. dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di Diploma di Laurea, Laurea Specialistica (LS) o Magistrale (LM), che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del Diploma di Laurea, Laurea Specialistica (LS) o Magistrale (LM). Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. b. soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, muniti del Diploma di Laurea, Laurea specialistica (LS) o Magistrale (LM), che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. c. soggetti che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di Diploma di Laurea, Laurea specialistica (LS) o Magistrale (LM). d. i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del Diploma di Laurea, Laurea specialistica (LS) o Magistrale (LM). Tutti gli incarichi dirigenziali devono essere stati conferiti con provvedimento formale dell autorità competente in base a quanto prevedono gli ordinamenti dell Amministrazione o dell Ente al quale il candidato appartiene. Lo svolgimento di funzioni di incarichi dirigenziali di cui alle lettere b) e c) è comprovato dalla direzione di strutture complesse organizzative e/o professionali, di programmazione, di coordinamento di controllo, di organizzazione e gestione autonoma del personale e delle risorse strumentali ed economiche, di definizione di obiettivi e standard di prestazione e qualità delle attività, nell ambito di finalità ed obiettivi generali stabiliti dai dirigenti di uffici dirigenziali di livello superiore o dagli organi di governo dell amministrazione di appartenenza del candidato. Art.5. Commissione esaminatrice. 1. La commissione esaminatrice è nominata dal Rettore è formata da tre o cinque componenti, di cui uno con funzioni di presidente, esperti nelle materie oggetto delle prove concorsuali. Detti componenti sono scelti, nel rispetto dei principi delle pari opportunità, tra soggetti di qualificazione ed esperienza appropriate, quali professori e ricercatori universitari, dirigenti pubblici e privati, magistrati, avvocati dello Stato, ed esperti nella selezione di personale destinato a ricoprire uffici di livello dirigenziale. Le commissioni esaminatrici sono integrate da uno o più componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e da uno o più componenti esperti di informatica. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici indicano anche uno o più supplenti per ciascun componente. 2.Non possono far parte della commissione esaminatrice : a) i componenti con potere deliberante del Senato Accademico dell Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; b) coloro che ricoprono cariche politiche;

4 c) i rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; d) coloro che si trovano nelle situazioni di incompatibilità previste ai sensi dell art. 51 c. 1, 2, 3 e 5 c.p.c. e dalla normativa vigente. 3. I compensi spettanti (al lordo delle ritenute di legge) ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi per l accesso alla qualifica di Dirigente e per il conferimento di incarichi dirigenziali indetti dall Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia sono così determinati: a) a ciascun componente spetta un compenso base di 500. b) a ciascun componente delle commissioni esaminatrici spetta un compenso integrativo per ogni seduta svolta nella misura di 50 fino ad un massimo di 500. c) i compensi previsti alle lettere a) e b) sono ridotti della percentuale del 20% al Segretario delle Commissioni stesse; d) ai membri aggiunti aggregati per le sole prove orali è dovuto il compenso base stabilito dalla precedente lettera a) ridotto del 50 per cento e il compenso integrativo di cui alla lettera b). e) ai componenti che si dimettono dall incarico o sono dichiarati decaduti per comportamenti illeciti loro attribuiti i compensi base sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato. f) ai componenti dei comitati di vigilanza spetta un compenso di 30 per ogni giorno di presenza nelle aule ove si svolgono le prove. g) ai Dirigenti e i Docenti dipendenti di codesta amministrazione, svolgenti funzioni di Presidente, di componente o di segretario di Commissione non spetta alcun compenso. Art. 6. Adempimenti della commissione esaminatrice 1. Nella prima riunione i componenti della commissione esaminatrice, presa visione dell elenco dei concorrenti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità di cui all'art. 5 co.2 lett. d. 2. La Commissione determina quindi le procedure che saranno seguite al fine di garantire l imparzialità nei confronti di tutti i candidati ed in primo luogo le modalità necessarie a che nessun candidato possa avere preventiva conoscenza del contenuto delle prove cui sarà sottoposto. 3. Il responsabile del procedimento assicura la pubblicità di tali determinazioni con mezzi adeguati e con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento delle prove 4. Le prove orali sono svolte in un locale aperto al pubblico ed il voto conseguito da ciascun candidato viene reso pubblico al termine di ogni seduta della Commissione Art. 7. Prove preselettive 1. Qualora in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a 5 volte il numero dei posti messi a concorso, può essere prevista una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte. 2. Il test preselettivo è articolato in quesiti a risposta multipla riguardanti l'accertamento della conoscenza delle materie previste dal bando di concorso, ivi compresa la lingua straniera prescelta dal candidato, nonchè del possesso delle capacità attitudinali, con particolare riferimento alle capacità di analisi, di sintesi, di logicità del ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi. 3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. 4. Sulla base dei risultati di tale prova è ammesso a sostenere le successive prove scritte un numero di candidati non superiore al triplo dei posti messi a concorso. 5. L Amministrazione, può affidare la predisposizione dei test preselettivi a qualificati istituti pubblici e privati. Le prove preselettive possono essere gestite con l'ausilio di società specializzate. Art. 8. Svolgimento della prova di esame

5 Il concorso per esami consiste nel superamento in due prove scritte ed in una prova orale, su materie individuate e specificate nel bando di concorso: 1. le due prove scritte sono volte ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello applicativo-operativo. 2. La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su tematiche in ambito giuridico-economico e/o storicosociale e/o tecnico-scientifico a carattere generale, in relazione alle professionalità richieste, con riflessi su materie attinenti allo svolgimento delle funzioni dirigenziali ed è mirata ad accertare l'attitudine all'analisi di fatti e di avvenimenti, nonchè alla riflessione critica. 3. La seconda prova scritta consiste nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo e/o gestionaleorganizzativo, ed è mirata a verificare l'attitudine all'analisi e la soluzione di problemi inerenti le funzioni dirigenziali da svolgere. 4. Il bando di concorso stabilisce la votazione minima prevista per ciascuna delle due prove scritte ai fini dell'ammissione dei candidati alla prova orale. Il bando di concorso può altresì prevedere un numero massimo di candidati da ammettere alla prova orale; 5. la prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare che verte sulle materie indicate nel bando di concorso, e mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato nonchè l'attitudine, anche valutando l'esperienza professionale posseduta, all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Nell'ambito della prova orale è altresì accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dai candidati tra quelle indicate nel bando, attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonchè mediante una conversazione, in modo tale da riscontrare il possesso di un'adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici, ad un livello avanzato. In occasione della prova orale è accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonchè la conoscenza delle problematiche e delle potenzialità organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici. Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale; 6. il punteggio complessivo dei candidati idonei è attribuito in centesimi e determinato sommando i voti riportati nelle due prove scritte e il voto riportato nella prova orale. Art. 9 Formazione della graduatoria e approvazione degli atti. 1. Al termine delle prove di esame la commissione forma la graduatoria di merito secondo l ordine decrescente del punteggio complessivo finale conseguito dai candidati e determinato dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte e nel colloquio 2. La graduatoria di merito è approvata dal Rettore e conserva validità per un periodo di 24 mesi dalla data della sua approvazione ai fini della copertura dei posti divenuti vacanti per rinuncia, dimissioni o esito negativo del periodo di prova. Il relativo provvedimento è pubblicato nell albo dell Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, nonché inserito nel suo sito Internet. Della avvenuta pubblicazione è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Art. 10 Ciclo di attività formative. 1. I candidati vincitori dei concorsi di cui al presente regolamento partecipano nel corso del primo anno di servizio, successivamente alla sottoscrizione del contratto, per un periodo non superiore a 6 mesi, ad attività ed esperienze formative rivolte anche a perfezionare le specifiche professionalità e competenze manageriali. I cicli comprendono un periodo di attività didattica e un periodo di applicazione pratica 2. Tale formazione potrà avvenire mediante la partecipazione a stage o percorsi formativi svolti presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private di importanza nazionale o internazionale, secondo modalità, stabilite dal Direttore Amministrativo, che assicurino l acquisizione di esperienze professionali connesse con il conferimento del predetto incarico dirigenziale. 3. Il periodo di prova previsto dal vigente contratto collettivo di lavoro dei dirigenti delle università, decorre dal conferimento del primo e specifico incarico dirigenziale. Art. 11. Termine delle procedure concorsuali. 1. Le procedure concorsuali devono essere ultimate entro sei mesi dalla prima prova scritta. 2. Il Rettore può prorogare, per comprovati ed eccezionali motivi, per una sola volta e per non più di tre mesi, il termine per la conclusione della procedura concorsuale.

6 3. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi nel termine di cui al comma precedente, il Rettore, con provvedimento motivato, sostituisce i componenti della commissione cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo contestualmente un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Art. 12 Incarichi Dirigenziali a tempo determinato 1. Gli incarichi di funzioni dirigenziali, per la direzione di strutture individuate quali uffici di livello dirigenziale, possono essere conferiti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a persone di particolare e comprovata competenza e qualificazione professionale, sia interne che esterne alla Amministrazione. 2. Il conferimento di tali incarichi comporta la direzione e il coordinamento di strutture complesse e di integrazione dell attività dei diversi uffici, la visione globale della struttura organizzativa e dei processi operativi, la realizzazione di una gestione per obiettivi e la programmazione dell attività con relativo controllo dei risultati, la capacità di far fronte ad eventuali e temporanei incarichi aggiuntivi di lavoro, la capacità di guidare e valutare i collaboratori promovendo azioni specifiche per migliorare i servizi, per accrescere la professionalità e la competenza del personale per favorire una responsabile partecipazione di tutto il personale assegnato alla struttura cui si riferisce l incarico. 3. Gli incarichi sono attribuiti a: persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, cha abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Art. 13 Modalità di conferimento degli incarichi e trattamento economico e normativo 1. Gli incarichi sono conferiti con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore d intesa con il Direttore amministrativo. 2. Il contratto individuale deve stabilire l oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata ricompresa nei limiti stabiliti al successivo articolo ed il trattamento economico onnicomprensivo. 3. La determinazione del trattamento economico, avente carattere onnicomprensivo, tiene conto quale parametro di riferimento, del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle università, prendendo in considerazione altresì le specifiche qualificazioni professionali, le funzioni e responsabilità attribuite e la temporaneità dell incarico. Nell ambito del trattamento economico complessivo è individuata una quota con funzione di retribuzione di risultato. 4. L attribuzione dell incarico a personale dipendente di Pubbliche Amministrazioni comporta il collocamento in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell anzianità di servizio. Art. 14 Durata degli incarichi 1. Gli incarichi attribuiti ai sensi del presente regolamento hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni. 2. Gli incarichi possono essere rinnovati. Art.15 Ricerca e valutazione dei candidati 1. Per la ricerca e valutazione dei soggetti cui conferire incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato l Università attraverso il Consiglio di Amministrazione può scegliere alternativamente fra due procedure: A) Conferisce gli incarichi proposti dal Direttore Amministrativo ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all 12 del presente regolamento ai sensi dell art. 19 del D.Lgs 165/2001 ; a tal proposito il Direttore Amministrativo deve preventivamente: tracciare il profilo professionale e formativo del soggetto individuato; precisare le capacità professionali dimostrate ed i risultatati conseguiti nello svolgimento delle precedenti attività lavorative; esplicitare le ragioni che hanno indotto all individuazione del soggetto prescelto

7 B) si avvale di una Commissione composta dal Direttore Amministrativo e da due esperti da individuare tra soggetti di qualificazione ed esperienza appropriate quali professori e ricercatori universitari, dirigenti pubblici e privati. La commissione è nominata dal Rettore. 2. La Commissione, nell ambito della propria discrezionalità e nel rispetto dei vincoli di bilancio, può avviare una delle seguenti procedure: a) può proporre l utilizzo delle graduatorie di merito di eventuali concorsi svolti secondo le procedure di cui all art.2 del presente Regolamento per l accesso alla qualifica di dirigente, secondo la normativa in vigore e senza pregiudizio della posizione acquisita nella graduatoria di merito. b) Individuazione dei candidati, compresi i dipendenti di ruolo istanti, già professionalmente noti all Università, in possesso della necessaria qualificazione professionale alternativamente prevista dall art.12, comma 3. In tal caso, l Amministrazione, su indicazione della Commissione, provvede a dare pubblicità delle modalità, requisiti e termini di presentazione delle domande da parte dei dipendenti di ruolo. Successivamente, la Commissione, provvede a formulare apposito invito ristretto ai candidati come sopra individuati, per i quali, dopo disamina del curriculum prodotto seguito da apposito colloquio deve: tracciare il profilo professionale e formativo del soggetto individuato; precisare le capacità professionali dimostrate ed i risultatati conseguiti nello svolgimento delle precedenti attività lavorative; esplicitare le ragioni che hanno indotto all individuazione del soggetto prescelto. c) Identificazione delle candidature attraverso avviso pubblico. In tal caso l avviso pubblico deve indicare: il numero e il profilo professionale degli incarichi da attribuire i requisiti previsti per l accesso; il termine e le modalità di presentazione delle candidature e del relativi curriculum; l eventuale previsione di un colloquio. 3. L avviso è affisso all Albo dell Università e pubblicato sul sito internet della stessa. 4. La Commissione esamina le domande regolarmente pervenute al fine di determinare la loro ammissibilità. Procede, quindi, per i soli candidati ammessi, all esame comparativo dei curricula e all eventuale svolgimento del colloquio, al fine di individuare i soggetti più idonei a rivestire gli incarichi dirigenziali da attribuire, stilando, per ciascuno di essi, un sintetico profilo. Art. 16 Norme finali e transitorie 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento e dal contratto individuale di lavoro trovano applicazione le norme generali in materia di accesso agli impieghi pubblici, il contratto collettivo e le norme che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti del comparto. 2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

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